COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE Ufficio Tecnico Comunale SKYFLYER "VOLO DELL'AQUILA" REGOLAMENTO D'ESERCIZIO (Rettìfícato) CAPO I - GENERALITA' PAG. 2 CAPO Il - GOVERNO DELL'IMPIANTO E PERSONALE PAG. 3 CAPO III - ESERCIZIO PAG. 7 CAPO IV - USO DELL'IMPIANTO PAG. 8 L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI F.to Geom. Giuseppe MIRAGLIA F.to Ing. Antonello SALVATORE (J( 2 CAPO I GENERAL1TA' Art. I - Disposizioni di carattere generale L'esercizio dell'impianto si svolgerà in osservanza delle vigenti leggi, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente Regolamento. H regolamento d'esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale; le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico. Art. 2— Esercente L'esercente ha il compito di: 1) essere sempre provvisto dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative apparecchiature; 2) provvedere alla nomina del Direttore dell'Esercizio; 3) conferire al Direttore dell'Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio, ivi compreso, in particolare, quello di dare il nulla osta all'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni; 4) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni; 5) vigilare sugli adempimentì cui il personale è tenuto, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia; 6) provvedere alle coperture assicurative per i viaggiatori ed il personale; 7) provvedere - su indicazione del Direttore dell'Esercizio - al rifornimento dei materiali dì consumo, di scorta e di ricambio; tali materiali devono essere conservati in locali idonei ed essere subito disponibili per la buona manutenzione dell'impianto; 8) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dal Direttore dell'Esercizio. I / \:\ ch CAPO Il GOVERNO DELL'IMPIANTO E PERSONALE Art. 3— Generalità Al governo dell'impianto deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, di figura tecnica abilitata sia alla categoria di impianti "A" che, qualora l'esperienza maturata nel campo sia documentata, anche nelle categorie Bl e 82. L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario, ai fini della sicurezza e della regolarità, all'esercizio dell'impianto, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività. Si considera addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio il seguente personale: - Direttore dell'Esercizio; - Capo servizio; - Macchinista; - Agenti addetti alla stazione di partenza (operatori). Il personale, comunque, deve essere in numero sufficiente per assicurare il servizio, tenuto conto dei turni di lavoro in base all'ordinamento vigente nonché delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie, etc. ed essere inquadrato come segue: - n. 2 macchinisti; - n. 3 agenti di stazione. Durante il servizio dell'impianto devono essere contemporaneamente presenti almeno il macchinista e n. I agente di stazione. Quando il personale presente sull'impianto non corrisponda all'organico minimo previsto, il servizio deve essere sospeso. L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto, presso l'impianto, in apposita tabella firmata dal Direttore dell'Esercizio e dall'Esercente i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato di ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni. Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle autorità di vigilanza di cui al Capo I - art.1, alle quali dovranno pure essere tempestivamente comunicate le successive variazioni. Il personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante un contrassegno o divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità. 3 4 Il Direttore dell'Esercizio è nominato dalla società esercente, previo assenso da parte dell'Ente locale competente. Il Capo Servizio, di comprovata esperienza nel settore, è nominato dall'azienda esercente, previo assenso da parte del Direttore dell'Esercizio. Il rimanente personale deve essere abilitato dal Direttore di Esercizio, il quale si atterrà alle disposizioni vigenti. I macchinisti e gli agenti di stazione dovranno essere sottoposti ad un apposito esame tecnico - pratico da parte del Direttore di Esercizio, in presenza del Capo Servizio. Art 4— Mansioni ed obblighi del Direttore di Esercizio e del Capo Servizio Il Direttore di Esercizio è responsabile della manutenzione dell'impianto ai fini della sicurezza dell'esercizio. Tale compito sarà assolto attraverso il Capo Servizio ed il rimanente personale. li Direttore dì Esercizio è inoltre responsabile della idoneità del personale addetto all'impianto. Il Direttore di Esercizio deve provvedere alle prove annuali previste nel Manuale di Uso e Manutenzione e deve prowedere alla corretta tenuta del Libretto dell'Attività. li Capo Servizio deve essere reperibile durante il funzionamento dell'impianto, ed è responsabile della sicurezza e regolarità dell'esercizio. Egli ha l'obbligo della vigilanza sul rimanente personale. Egli è tenuto a sospendere il servizio in caso di anomalie o guasti che possono in ogni modo compromettere la sicurezza, in caso di forte vento o in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. li Capo Servizio ha facoltà di vietare il trasporto di persone o cose che a suo avviso possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Egli è anche responsabile della pronta disponibilità del personale necessario in caso di operazioni di soccorso. Egli è tenuto all'effettuazione delle prove e visite periodiche previste nel Manuale di Uso e Manutenzione, ne deve comunicare l'esito, almeno una volta il mese, al Direttore di Esercizio, deve compilare il Libretto dell' Attività per quanto di sua competenza e attivarsi perché anche il Personale sottoposto provveda alle registrazioni. Egli deve comunicare tempestivamente al Direttore di Esercizio tutti i guasti e anomalie riscontrate. Art. 5— Mansioni del Macchinista Il Macchinista provvede alla manovra, nonché alla sorveglianza ed alla manutenzione dei macchinario e di tutto l'impianto. Egli è anche responsabile della perfetta manutenzione e della pronta disponibilità dei mezzi di soccorso. Al macchinista non può essere affidata la distribuzione o controllo dei biglietti. Durante il movimento dell'impianto il macchinista ha l'obbligo: 1. di non allontanarsi dalla stazione per alcun motivo; 2. di prestare la massima attenzione ai segnali di messa in marcia e di arresto; 3. di sorvegliare il funzionamento delle varie parti della macchina; 4 di sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dalla stazione motrice-, i .1 4 •'N7 I 5. di impedire agli estranei di accedere alla cabina di comando; In caso di guasti o di anormalità di funzionamento del macchinario, dei dispositivi di sicurezza o di qualsiasi altra parte dell'impianto, il macchinista arresta l'impianto stesso e ne dà immediata comunicazione al Capo Servizio dal quale riceverà le disposizioni relative al caso. In caso di urgenza, ove non sia possibile attendere le disposizioni del Capo Servizio, il Macchinista provvede direttamente alle riparazioni. Riattiverà il servizio solo quando il Capo Servizio ne darà il consenso, anche via radio o telefonicamente. Art. 6 - Obblighi degli Agenti addetti alle stazioni durante dell'impianto il movimento Durante il funzionamento dell'impianto, gli Agenti addetti alle stazioni hanno l'obbligo: I. di presenziare costantemente l'impianto durante tutto il tempo di funzionamento; 2. di curare il movimento dei passeggeri secondo le norme di cui al Manuale d'Uso e di Manutenzione; 3. di provvedere direttamente, in caso di guasti o di anomalie di funzionamento dell'impianto o per qualsiasi altra necessità, ad arrestare, per mezzo dell'apposito pulsante, il funzionamento dell'impianto e a dare immediata comunicazione al Macchinista dei rilievi fatti e delle ragioni della fermata; 4. rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che si sia proweduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Capo Servizio, sempre se le mansioni a lui affidate siano assicurate; 5. sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio; 6. vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al Manuale d'Uso e di Manutenzione, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si riscontri che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare, o tale da costituire pericolo; 7. impedire l'accesso agli estranei nelle aree di stazione; 8. attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico. /'•f Art. 7— Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico Gli addetti al funzionamento dell'impianto: 1. Sono tenuti ad usare comportamento corretto verso gli utenti, evitando con essi qualsiasi discussione e facendo eventualmente intervenire il responsabile dell'esercizio; 2. Debbono richiamare l'attenzione degli utenti sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori apposti nelle stazioni, nonché sulle istruzioni eventualmente ricevute anche verbalmente dal Direttore dell'Esercizio o dal Capo Servizio. In caso di trasgressione a tali istruzioni da parte del viaggiatori, essi devono avvertire subito il Capo Servizio; qualora la trasgressione rappresenti effettivo pericolo, provvedono a fermare l'impianto; 3. dovranno consegnare al Capo Servizio, che provvederà di conseguenza, qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni e lungo la linea. Ari 8— Prevenzione infortuni 1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio, il Capo Servizio ed il rimanente personale addetto all'impianto, hanno l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle vigenti norme generali per la prevenzione infortuni e, in particolare, quelle indicate nelle disposizioni interne riguardanti la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81. 2. l'Esercente deve tenere un registro nel quale annotare cronologicamente tutti gli infortuni accorsi al lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, compreso quello dell'evento. Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di sospensione e di ripresa del lavoro. 4 (7 7 CAPO III ESERCIZIO Art. 9— Modalità di esercizio L'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente Regolamento. Orari e tariffe, nonché le disposizioni per i viaggiatori, debbono essere esposti al pubblico in stazione; nei periodi di esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal Capo Servizio e dagli agenti addetti, al fine dl avere ogni momento garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati; in particolare deve provvedersi alla buona conservazione e visibilità dei cartelli monitori, degli avvisi etc.; alla disponibilità della attrezzatura di pronto soccorso; nei punti di accesso all'impianto devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, cartelli monitori recanti le prescrizioni per gli utenti di cui al successivo capo VII, Inoltre dovrà essere esposto il cartello riportante l'elenco nominativo degli addetti all'impianto; nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto se non sia stata preventivamente autorizzata; il servizio deve essere sospeso, a cura del Capo Servizio, quando si verifichino guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto, quando non vi sia visibilità sufficiente, ed ogni qualvolta il vento raggiunga una intensità, o continua o a raffiche, per la quale l'esercizio, in relazione anche alle caratteristiche dell'impianto diventa pericoloso. Il Capo Servizio dispone inoltre la sospensione dell'esercizio quando le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento e quando venga segnalata la possibilità di pericolo da parte degli appositi servizi di informazione meteorologica nazionali e locali, con i quali devono essere adottati sistemi di collegamento diretto giornaliero al fini della prevenzione contro eventi meteorologici tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio; qualora il Direttore dell'Esercizio accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza presenti all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico, il Capo Servizio è tenuto a ripristinare il più presto possibile le suddette condizioni. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto dovrà essere sospeso; sotto la responsabilità del Direttore dell'Esercizio, dopo la chiusura dell'esercizio, deve provvedersi a tutti i lavori necessari per la buona conservazione dell'impianto. Dopo periodi dì inattività, e comunque prima della riapertura dell'esercizio, deve effettuarsi un'accurata revisione dell'impianto stesso per accertarne la piena efficienza ed il buon stato di conservazione. 7 ' 8 Art. 10— Prescrizioni particolari di esercizio 1. l'afflusso dei passeggeri in attesa dovrà essere regolamentato permanentemente; 2. dovrà essere Installata la cartellonistica per le istruzioni ai viaggiatori, in dotazione all'impianto. CAPO IV USO DELL'IMPIANTO Per l'uso dell'impianto deve osservarsi quanto previsto nel Manuale di Uso e Manutenzione nonché nel Libretto dell'Attività, forniti dal costruttore e redatti in conformità al D.M. 18 maggio 2007 e Circ. 114 del 0111212009, i quali fanno parte integrante e sostanziale del presente documento. 8 -7f~, t