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COM
PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI OSIO SOTTO
REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO A TERRA, PRESSO LA
DISCARICA ESAURITA “SCARLETTI” IN
OSIO SOTTO, AVENTE POTENZA
ELETTRICA NOMINALE
PARI A 979,20 kWp
PROGETTO DEFINITIVO
Schema di contratto
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SCHEMA DI CONTRATTO
OMNICOMPRENSIVO
eventualmente da scindere successivamente all’aggiudicazione in più
negozi contrattuali in relazione alle singole obbligazioni del Soggetto
Finanziatore-Soggetto Realizzatore-Soggetto Manutentore ovvero:
OPZIONE A:
1.CONTRATTO STAZIONE APPALTANTE - SOGGETTO FINANZIATORE
2.MANDATO CON RAPPRESENTANZA DA SOGGETTO FINANZIATORE A
STAZIONE APPALTANTE
3.CONTRATTO SOGGETTO REALIZZATORE - STAZIONE APPALTANTE
4.CONTRATTO SOGGETTO MANUTENTORE - STAZIONE APPALTANTE
OPZIONE B:
1.CONTRATTO SOGGETTO FINANZIATORE/SOGGETTO REALIZZATORE E
STAZIONE APPALTANTE A FIRMA DISGIUNTA
2.CONTRATTO SOGGETTO MANUTENTORE- STAZIONE APPALTANTE
Contratto di appalto lavori
avente ad oggetto Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Realizzazione e
Mantenimento in efficienza per 20 anni di un Impianto Fotovoltaico di
Potenza pari a 979,20 kWp sito nel Comune di Osio Sotto (BG)mediante
Locazione Finanziaria di Opera Pubblica ex art 160 bis D. Lgs. 163/06 in
Partenariato Pubblico Privato ex art. 3 comma 15ter/criteri Eurostat 2004
Gara indetta con Procedura Aperta ed Aggiudicazione con l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila dodici, il giorno [---] del mese di [---] nella residenza municipale
del Comune di Osio Sotto, presso l’Ufficio di Segreteria,
AVANTI A ME
[---], Segretario Generale del Comune di Osio Sotto , autorizzato a rogare contratti
in cui l’Ente è parte dall’art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello
stesso Comune; [---]
SONO COMPARSI
Da una parte:
2
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a) . [---], nato a [---] il [---] che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Osio Sotto,
codice fiscale 00650920168, che rappresenta nella sua qualità di [---]
nonché di responsabile del procedimento contrattuale, ente nel seguito del
presente atto denominato anche, per brevità, come “Stazione Appaltante” o
"Comune" o “Soggetto Utilizzatore” o “Soggetto Responsabile”;
Dall’altra parte:
b) Il …. [---], nato a [---] il [---] che dichiara di intervenire in questo atto in
qualità di [---] dell’Impresa/Società [---] con sede in [---], via [---], n. [---],
partita IVA e codice fiscale [---], autorizzato alla stipula del presente atto in
forza di [---];
Il... [---] rappresenta il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
con scrittura privata autenticata/atto pubblico a Ministero del Dott. [---]
Notaio in [---], in data, [---] rep.n. [---], registrato il [---] al n. [---] che in
originale (oppure in copia dichiarata conforme dallo stesso Notaio in data [--] si allega al presente atto sotto la lettera “[---]” per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel
presente contratto denominato “Aggiudicatario” o “Appaltatore” è costituito
fra le seguenti Ditte/Società/Imprese;
− [---] con sede in [---], via [---] n. [---], partita IVA e codice fiscale [--], in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto
Finanziatore” che interviene nel presente atto nella persona del Dott. [--], nato a [---], il [---], che dichiara di intervenire in qualità di [---]
autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [---];
− [---] con sede in [---], via [---], n. [---],partita IVA e codice fiscale [--], in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto
Realizzatore/Manutentore” che interviene nel presente atto nella
persona del [---], nato a [---], il [---], che dichiara di intervenire in
qualità di [---] autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [---];
responsabili ciascuna in relazione alle specifiche obbligazioni che assumono,
ai sensi dell’art. 160 bis comma 3 D.Lgs 163/06 e s.m.i, con il presente
contratto che pertanto sottoscrivono.
I suddetti Signori, della cui identità personale e poteri io segretario rogante
sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del
quale:
PREMETTONO CHE
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a) il Comune di Osio Sotto intende realizzare un impianto fotovoltaico come da
Delibera di G.C. n. 40 del 10/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
l’Approvazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un parco
fotovoltaico presso la ex discarica scarletti in un’area di proprietà comunale,
già dotata di POD n. IT001E00227076, la cui superficie totale lorda occupata
dall’impianto è di circa mq. 30.000, sita sulla discarica esaurita Scarletti in
Osio Sotto. La Giunta Comunale di Osio Sotto con deliberazione n. 43 del
07/03/2012 e successiva Deliberazione n. 147 del 14.07.2012, esecutive ai
sensi di legge, ha approvato il Progetto Definitivo ad oggetto la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico (di seguito, “opera”) e il loro mantenimento in efficienza per 20
anni nell’area sopra individuata, con previsione di concessione in diritto di
superficie dell’area oggetto di intervento;
b) con
Deliberazione
di Giunta
comunale
n. 137
del 11.07.2012
l’Amministrazione comunale ha approvato l’Accordo con Asia ambiente per la
voltura del POD n. IT001E00227076 esistente nell’area;
c) con l’intervento in argomento, si pone l’obiettivo di realizzare un impianto che
sfrutti l’energia solare fotovoltaica per la produzione di energia elettrica;
d) l’opera sarà sita in Osio Sotto presso la discarica esaurita Scarletti, ubicata in
via Cesare Battisti, rinviando concordemente le parti, per la puntuale
identificazione catastale dei terreni interessati, già da ora in piena ed esclusiva
proprietà della Stazione Appaltante, al Progetto Definitivo approvato con
deliberazione n. 43 del 07/03/2012 e n. 147 del 14.07.2012 della Giunta
Comunale, esecutive ai sensi di legge;
e) con la deliberazione da ultimo citata la Giunta Comunale ha individuato, sulla
base di apposita Relazione tecnico-finanziaria e Value for money, costituenti
elaborati di Progetto Definitivo, quale modalità di realizzazione dell’intervento
l’attivazione di un partenariato pubblico-privato ex art. 3 comma 15 ter Dlgs.
163/2006, secondo i criteri Eurostat 2004, attraverso lo strumento della locazione
finanziaria di opera pubblica di cui all’art.160 bis del D.Lgs. 163/2006;
f) la Giunta Comunale di Osio Sotto con la deliberazione n. 45 del 12/03/2012,
esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il programma triennale 2012-2014
confermando quale modalità realizzativa degli interventi la locazione
finanziaria di opera pubblica di cui all’art.160 bis del D.Lgs. 163/2006 in
partenariato pubblico privato ex art. 3 comma 15ter nel rispetto dei criteri
Eurostat 2004;
g) con Determinazione n. [---] del [---], la Stazione Appaltante ha indetto, ai
sensi degli artt. 55 e 160 bis del D.Lgs 163/2006, e s.m.i., (di seguito anche
“Codice dei Contratti”), una procedura aperta per l’attivazione di un
partenariato pubblico-privato tramite la locazione finanziaria immobiliare in
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costruendo finalizzata alla Progettazione Esecutiva, la realizzazione ed il
mantenimento in efficienza per 20 anni di un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 979,20 kWp;
h) a seguito dell’espletamento della gara, con successiva Determinazione n. [---]
del [---], l’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese (di seguito anche “RTI”) composto dall’impresa [---] in qualità di
capogruppo mandataria (di seguito anche “[---]”) la cui obbligazione avrà ad
oggetto [---] e la società [---] in qualità di mandante la cui obbligazione avrà
ad oggetto [---];
i)
a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di
documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti;
esclusione,
giusta
j) l’Aggiudicatario ha provveduto a prestare le cauzioni così come disciplinate
dal successivo art. 33;
k) l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
l)
ai sensi dell’articolo 160 bis comma 3 del Codice dei Contratti, il Soggetto
Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore/Manutentore sono responsabili
ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta;
m) ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria, la Stazione Appaltante
costituirà, a favore del Soggetto Finanziatore, il diritto di superficie sull’area
di sua proprietà, sulla quali insisterà l’opera, mediante atto pubblico della
durata di anni 25 (venticinque), a titolo gratuito, e con rogito da trascrivere
alla conservatoria dei registri immobiliari;
n) la Stazione Appaltante avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di
verifica e controllo sull’andamento dei lavori e sulla conformità del Progetto
alle proprie esigenze di Utilizzatore, spettando altresì alla Stazione
Appaltante, le funzioni e i compiti previsti dalla normativa di cui agli articoli
141 c.8 e 176 c.3 lettera c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (Vigilanza in tutte le
fasi di realizzazione dei lavori e Alta Sorveglianza sulla realizzazione delle
opere).
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano
quanto segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO
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Articolo 1 - Premesse ed allegati
Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con
esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.
Sono da ritenersi allegati al presente contratto i seguenti documenti/elaborati:
- Progetto Definitivo approvato con deliberazioni n. 43 del 07/03/2012 e n. 147
del 14.07.2012 della Giunta Comunale costituito dai seguenti elaborati:
o Relazione tecnica;
o Relazione geologica;
o Relazione agronomico - forestale;
o Relazione in merito alla verifica di stabilità del pendio e ai cedimenti;
o Relazione in merito all’analisi dei campi elettromagnetici;
o Dismissione dell’impianto e ripristino dei luoghi;
o Cronoprogramma dei lavori;
o Cronoprogramma relativo alle opere di dismissione dell’impianto e al
ripristino dei luoghi;
o Relazione paesaggistica;
o Documentazione e simulazione fotografica;
o Computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo;
o Elaborati grafici;
o VFM Value for Money
o Relazione Tecnico-finanziaria
o Schema di contratto;
o Capitolato speciale d’appalto;
o Provvedimento autorizzativo provinciale.
- Documentazione tecnica proposta in sede di offerta elementi qualitativi;
- Piano di ammortamento provvisorio presentato in sede di offerta elementi
quantitativi;
documenti che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per
approvazione ed integrale accettazione anche se non materialmente tutti
allegati al presente atto.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Il presente contratto ha ad oggetto la Progettazione Esecutiva, Direzione
Lavori, Realizzazione e Mantenimento in efficienza, per 20 anni, di un
impianto fotovoltaico di potenza pari a 979,20 kWp, su un’area di proprietà
della Stazione Appaltante, identificata negli elaborati grafici e nella relazione
tecnica di cui all’art.1 del presente contratto, mediante lo strumento della
locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’art. 160 bis del D.Lgs.
163/2006 come strumento applicativo di un partenariato pubblico privato
attivato secondo i criteri Eurostat 2004.
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Articolo 3 - Obblighi dell’Aggiudicatario
3.1
Con il presente Contratto, in particolare, la Stazione Appaltante affida
all’Appaltatore - che accetta – la realizzazione in locazione finanziaria
dell’impianto in oggetto “chiavi in mano”, comprensiva della Progettazione
Esecutiva, Direzione Lavori e dell’Esecuzione di tutte le opere necessarie per
la sua integrale realizzazione a regola d’arte, in conformità alle Autorizzazioni,
ai Documenti progettuali, al Cronoprogramma, alle Specifiche Tecniche, alle
norme del presente Contratto, e del mantenimento in efficienza dell’opera
realizzata per 20 anni onde garantire i rendimenti energetici medi
programmati nei documenti progettuali/offerta in sede di gara.
3.2
Con l’espressione “chiavi in mano” le Parti hanno inteso stabilire che
l’Appaltatore,
Soggetto
Finanziatore/
SoggettoRealizzatore
/Soggetto Manutentore, presa visione dello stato dei luoghi, accettando sin
d’ora di operare nel rispetto delle condizioni preesistenti al momento
dell’aggiudicazione garantisce quante segue:
- assume espressamente il rischio di eseguire l’opera e consegnarla alla
stazione appaltante nei tempi e costi previsti dagli elaborati progettuali
garantendo il perfetto funzionamento dell’impianto ed il rendimento medio
energetico così come previsto dalla relazione tecnico-fnanziaria allegata al
progetto definitivo/offerta in sede di gara per tutta la durata contrattuale;
- realizza l’impianto fotovoltaico in conformità al Progetto Esecutivo che sarà
approvato dalla Stazione appaltante ed alle Specifiche Tecniche, con accollo
in fase di cantiere di tutte le spese, utenze, materiali, mezzi e mano d’opera
necessaria;
-garantisce il mantenimento in efficienza per 20 anni dell’opera, con
possibilità di sino ad anni 25, intendendo con tale espressione tutte le attività
necessarie di manutenzione ordinaria e straordinaria, così’ come
programmate nel Capitolato speciale d’appalto e secondo gli importi di cui la
Relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto definitivo/offerta in sede di
gara, atte ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento dell’impianto a
garanzia dei rendimenti energetici medi programmati;
-garantisce, in qualità di proprietario superficiario dell’area e dell’opera, la
custodia e la vigilanza dell’impianto dalla data di inizio lavori fino alla
decorrenza finale del contratto;
– garantisce le operazioni di assistenza al Collaudo;
-garantisce il controllo e la pianificazione costante dello Stato di Avanzamento
dei Lavori di realizzazione dell’opera;
-garantisce il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione del cantiere, degli
impianti realizzati e il ripristino delle aree verdi, qualora a seguito del
mancato rispetto dei tempi programmati l’impianto non fosse attivato e/o
collaudato positivamente nei termini prescritti e pertanto non sarebbero
garantiti alla Stazione appaltante gli introiti del Conto energia così come
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programmati nella Relazione tecnico-finanziaria
definitivo/offerta in sede di gara;
allegata
al
progetto
3.3
Resta inteso che nella misura in cui uno qualsiasi degli elementi o delle
attività relative all’Opera, non sia incluso, o risulti incompleto o
genericamente descritto o previsto nel presente Contratto ma risulti
opportuno per la realizzazione “chiavi in mano” dell’Opera stessa, tali
elementi o attività dovranno essere forniti dall’Appaltatore senza costi
aggiuntivi.
3.4
Le Parti convengono che, in conformità al disposto dell’art. 952, primo
comma, del codice civile, il Soggetto Finanziatore diverrà e rimarrà
proprietario superficiario, per tutta la durata del diritto, di ogni opera che
verrà realizzata sull’area concessa in diritto di superficie, opere che cederà in
locazione finanziaria alla Stazione appaltante a decorrere dall’esito positivo
del collaudo e verbale di presa in consegna dell’opera come meglio precisato
al successivo art. 7.
3.5
Resta fermo il divieto per il Soggetto Finanziatore di alienare l’opera realizzata
sull’area, costituire sull’area ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque
iscrizioni pregiudizievoli nonché di cedere il medesimo diritto di superficie.
Tale divieto dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di concessione
del diritto di superficie dell’area ai fini della trascrizione e opponibilità del
medesimo ad eventuali terzi. Le Parti si obbligano sin d’ora a compiere tutti
gli atti necessari od opportuni ai fini del perfezionamento della costituzione
del diritto di superficie qui prevista in favore del Soggetto Finanziatore,
nonché ai fini della trascrizione dello stesso presso la competente
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.
Articolo 4 - Obblighi della Stazione appaltante
4.1
4.2
La Stazione Appaltante contestualmente alla sottoscrizione del presente
contratto costituirà, a favore del Soggetto Finanziatore, mediante atto
pubblico, con spese a carico dell’Appaltatore un diritto di superficie sull’Area
su cui è prevista l’esecuzione dei lavori, ex discarica Scarletti, identificata
negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di cui all’art. 1 del presente
contratto.
Le Parti convengono che il diritto di superficie si estenderà al di sopra e al di
sotto del suolo limitatamente alle necessità derivanti dalla realizzazione
dell’impianto.
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4.3
La Stazione Appaltante garantisce la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e
la completa libertà di quanto viene ceduto, da pesi, oneri, vincoli, privilegi
anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatto salvo le operazioni
di ripristino dello stato dei luoghi, in itinere a cura della società Asja Ambiente
attuale concessionaria per lo sfruttamento del biogas presente nel sito.
4.4
Il diritto di superficie, concesso a titolo gratuito, ha durata pari a 25
(venticinque) anni.
Il diritto di superficie, pur avendo una durata superiore a quella delle
obbligazioni che scaturiscono dal presente contratto, si intenderà comunque
estinto di diritto, sia nel caso in cui l’Utilizzatore eserciti l’opzione finale di
riscatto alla scadenza del contratto di leasing per espressa previsione
contrattuale, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 13 sia nel caso
di riscatto anticipato dell’opera secondo le modalità ed i termini di cui all’art.
14, sia nel caso in cui il presente contratto si risolva o si sciolga o perda
efficacia anticipatamente.
4.5
Il diritto di superficie non è cedibile a terzi a nessun titolo.
4.6
La Stazione Appaltante rinuncia all’ipoteca legale con esonero del competente
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Le
parti danno atto che è stato rilasciato dal Comune di Osio Sotto il certificato
di destinazione urbanistica in data 29/11/11 (prot. 13019), relativo all’area
oggetto del diritto di superficie e la Stazione Appaltante dichiara altresì che
non sono intervenute variazioni sul contenuto del certificato medesimo da
quella data ad oggi.
La consegna delle aree risulterà da apposito Verbale redatto in contraddittorio
e sottoscritto dalle parti.
Prima della scadenza del diritto di superficie si provvederà all’accertamento
dello stato di consistenza dei luoghi. Di tale stato verrà steso Verbale in
contraddittorio, da sottoscriversi dalle parti.
Articolo 5 - Decorrenza e durata delle obbligazioni contrattuali
5.1
Le Parti convengono che la durata delle obbligazioni contrattuali è così
determinata:
a) 30 ( trenta ) giorni per la Progettazione Esecutiva e 60 ( sessanta) giorni
naturali e consecutivi per l’esecuzione e ultimazione complessiva delle Opere,
come da offerta in sede di gara, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori
che potrà avvenire anche nelle more di sottoscrizione della firma dei contratti.
In ogni caso, entro il 30.11.2012 dovranno realizzarsi i lavori necessari a
garantire la messa in esercizio dell’impianto.
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b) 20 (venti) anni di locazione finanziaria dell’Opera a far data dal positivo
collaudo della stessa e contestuale sottoscrizione del verbale di consegna da
parte dell’Utilizzatore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
c) 25 (venticinque) anni di diritto di superficie secondo i termini e le modalità
meglio precisate al precedente art. 3.
d) 20 ( venti) anni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti,
estendibile a 25 anni;
Articolo 6 - Importi contrattuali
6.1
La Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere al Soggetto Finanziatore i
canoni di leasing, così come disciplinati dall’articolo seguente, con
decorrenza iniziale coincidente con il nono mese successivo al collaudo
positivo e contestuale presa in consegna dell’impianto, per n. 20 anni, alle
condizioni di seguito specificate;
6.2
I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono
indicizzati al parametro “EURIBOR (360) 6 MESI”, con periodicità semestrale.
L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto sarà costituito dal
tasso Euribor a 6 (sei) mesi (base 360 giorni), rilevato al giorno precedente la
data di sottoscrizione del presente contratto maggiorato dello spread indicato
nell’offerta e quindi per il pagamento del primo canone semestrale. Le
variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di
credito o di debito;
6.3
Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura:
a) sono rilevate le quotazioni, con riferimento alla data, pubblicate da “Il Sole
24 Ore” dell’indice di riferimento del periodo anteriore alla scadenza del
canone considerato ed è calcolato lo scostamento come differenza tra la
media delle quotazioni anzidette e l’indice di riferimento iniziale;
b) l’importo delle note di credito e note di debito è determinato applicando
alla quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone lo
“scostamento” come determinato alla lettera a), diviso per 100; il risultato
così ottenuto è diviso per 12 mensilità e moltiplicato per la periodicità del
canone;
c) le note di credito e le note di debito non sono emesse nel caso in cui il
mutamento dell’indice produca, nel periodo considerato, una variazione del
canone, in aumento o in diminuzione, di importo pari o inferiore a Euro 10,00
oltre l’IVA;
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d) le note di debito o le note di credito sono addebitate o accreditate sul
conto di tesoreria contemporaneamente al pagamento della rata di canone
successiva al periodo al quale si riferiscono.
6.4
Il Comune utilizzatore in qualsiasi momento ha la facoltà di interrompere gli
effetti della clausola di indicizzazione del canone di locazione finanziaria,
chiedendo di rendere i canoni periodici residui fissi e invariabili sino al termine
del contratto;
6.5
La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata, a decorrere dal II anno
della locazione finanziaria e per una sola volta nel corso del contratto, tramite
preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che
dovrà pervenire presso gli uffici della Società concedente entro il termine
corrispondente al novantesimo giorno che precede la data di scadenza del
canone da cui avrebbe effetto la modifica;
6.6
Se il Comune utilizzatore si avvale della facoltà prevista, l'ammontare dei
canoni residui è ricalcolato in base alla residua esposizione in essere al
momento dell'esercizio dell’opzione, utilizzando quale base di riferimento la
quotazione dell'Interest Rate Swaps - Euro (I.R.S.) rilevato il giorno feriale
precedente l’introduzione della modifica contrattuale riferito ad una scadenza
più vicina per difetto al numero di annualità mancanti alla scadenza del
contratto.
6.7
L’esercizio della facoltà di cui al comma 4 avviene senza applicazione di
penali, indennizzi, commissioni o altri oneri a carico del Comune; nello stesso
caso l’unica variazione del canone ammessa è quella derivante dalla
differenza del tasso base di riferimento applicato.
6.8
Su richiesta del Soggetto finanziatore la Stazione appaltante potrà attivare,
per analogia, le procedure di cui all’art. 206 “Delegazioni di pagamento” del
Dlgs. 267/2000 al fine di garantire il pagamento dei canoni di leasing.
6.9
Il corrispettivo dovuto dal Soggetto Finanziatore al Soggetto
Realizzatore/Manutentore, quale risultante dall’aggiudicazione, per il
pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali dallo stesso
assunte, come dettagliate nel titolo III del presente contratto nonché nella
Progettazione Definitiva e nelle Specifiche Tecniche offerte dall’Aggiudicatario
in
sede
di
gara,
è
fissato
in
€
…………………..
(euro
………………………………………………………………/…) inclusa IVA nella misura di legge.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Prezzo Contrattuale è stato
pattuito a corpo con data certa e chiavi in mano.
Il Prezzo Contrattuale verrà pagato al Soggetto Realizzatore/Manutentore,
sulla base di SAL predisposti dal Direttore dei Lavori e approvati dalla
Stazione Appaltante secondo quanto previsto all’art. 9.
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6.10 Il corrispettivo per il mantenimento in efficienza, come dettagliato nel
titolo III del presente contratto, non è oggetto della locazione finanziaria. I
canoni di manutenzione, pertanto, saranno versati direttamente dalla
Stazione Appaltante al Soggetto Realizzatore/Manutentore, secondo le
condizioni di seguito specificate. L’importo per tale attività è pari a €
…………………..annui (euro ………………..)
e sarà corrisposto in 40 canoni
semestrali posticipati a partire dal positivo collaudo dell’opera e presa in
consegna da parte della Stazione Appaltante; l’importo semestrale risultante,
pari a € ………………. (euro ………………………………………………./….) verrà rivalutato
annualmente sulla base del indice di inflazione ISTAT (indice di riferimento:
FOI senza tabacchi).
6.11 In merito al contratto di manutenzione, sono indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto, al titolo III, le attività di manutenzione di base minime che devono
essere assicurate e che saranno valutate in sede di gara;
TITOLO II
DISCIPLINA DEI RAPPPORTI TRA IL SOGGETTO FINANZIATORE E
L’UTILIZZATORE
Articolo 7 - Durata del rapporto contrattuale di leasing, determinazione del
canone di locazione e modalità di pagamento
7.1
La durata del rapporto contrattuale di locazione finanziaria è fissato in anni 20
(venti) a decorrere dalla data del certificato di positivo collaudo dell’immobile
e sottoscrizione del verbale di presa in consegna dello stesso da parte della
Stazione appaltante.
7.2
I canoni di leasing saranno indicizzati così come previsto al precedente punto
6.2, per tutta la durata del contratto di leasing. I canoni saranno semestrali,
posticipati, in numero complessivo pari a quaranta (e quindi su venti anni). Il
primo canone semestrale sarà corrisposto dopo 9 (nove) mesi dalla data di
positivo collaudo e presa in consegna degli stesso; i restanti trentanove entro
il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, previa
fatturazione da parte del locatore. La fattura dovrà pervenire al protocollo
dell’ente almeno 60 giorni prima della scadenza al fine di consentire alla
Stazione appaltante di provvedere agli adempimenti di legge. I canoni di
leasing saranno corrisposti dall’Ente alla naturale scadenza, salvi i divieti di
procedere al pagamento previsti dalla normativa vigente con riferimento alle
verifiche prescritte nei confronti del Soggetto Finanziatore.
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7.3
Il tasso di interesse sarà indicizzato al parametro “EURIBOR (360) 6 MESI”,
con periodicità semestrale. L’indice di riferimento iniziale per il presente
contratto sarà costituito dal tasso Euribor a 6 (sei) mesi (base 360 giorni),
rilevato al giorno precedente la data di sottoscrizione del presente contratto
maggiorato dello spread indicato nell’offerta e quindi per il pagamento del
primo canone semestrale. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo
il caso, l’emissione di nota di credito o di debito.
7.4
I canoni di leasing saranno calcolati sulla base del tasso d’interesse applicato,
come specificato al precedente punto assumendo come capitale finanziato
l’ammontare di ogni onere sostenuto dal Finanziatore relativamente alla
Progettazione, Direzione Lavori e realizzazione dei lavori.
7.5
I canoni di leasing non comprendono servizi aggiuntivi post realizzazione
(assistenza, manutenzione, verifiche periodiche, ecc.).
7.6
La Stazione Appaltante non riconoscerà al Soggetto Finanziatore gli oneri di
prelocazione per tutti gli esborsi, certificati e approvati dalla Stazione
Appaltante, che la Società di Leasing sosterrà durante la fase di esecuzione
dei lavori.
7.7
La Stazione Appaltante non riconoscerà alcun canone di locazione in caso di
mancato collaudo positivo e/o in caso di mancata ultimazione dei lavori ai fini
dell’entrata in esercizio dell’impianto, secondo i termini previsti dai documenti
di gara, (ovvero 30.11.2012);
7.8
Gli eventuali oneri di natura catastale vengono pagati dal Soggetto
Finanziatore e successivamente rifatturati alla Stazione Appaltante;
Articolo 8 - Finanziamento dei lavori
8.1
Il Finanziatore assume l’obbligo nei confronti della Stazione appaltante di
effettuare il pagamento delle fatture che il Realizzatore/Manutentore
emetterà nei confronti del Finanziatore stesso.
8.2
La Stazione Appaltante non riconoscerà nessun costo aggiuntivo derivante da
varianti in corso d’opera o imprevisti sia pur formalmente e preventivamente
autorizzati dalla stessa così come disciplinato dal successivo art. 27.
8.3
Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera, ovvero da
imprevisti, saranno riconosciuti pertanto esclusivamente dal Finanziatore al
realizzatore previa autorizzazione della Stazione Appaltante nel rispetto della
normativa vigente in materia.
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8.4
Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera, saranno
riconosciuti dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente in
materia solo qualora espressamente richieste dalla stessa ed accettate dal
Soggetto finanziatore/Realizzatore-Manutentore.
8.5
La Stazione Appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento
di quanto autorizzato.
8.6
Resta inteso che costituisce condizione essenziale per l’emissione e
l’approvazione dei SAL, che gli stessi corrispondano alle prestazioni ed ai
lavori effettivamente eseguiti. I SAL includeranno, in capitoli separati, le
eventuali variazioni apportate al Progetto, nonché le eventuali deduzioni
effettuate a qualsiasi titolo ai sensi del Contratto. Gli importi di ciascun SAL,
fermo restando la determinazione a corpo dell’appalto, saranno determinati
applicando le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite
agli importi totali delle corrispondenti lavorazioni indicate nel Computo
Metrico Estimativo. Dette quote percentuali saranno convenzionalmente
ricavate commisurando le quantità progressive di ogni lavorazione eseguita
agli importi totali risultanti dal medesimo computo metrico con la
precisazione che in assenza di varianti ordinate alle singole lavorazioni alla
loro ultimazione sarà contabilizzato il 100% degli importi totali indicati per le
stesse lavorazioni nel computo metrico estimativo di cui sopra. Su ogni SAL
sarà operata una trattenuta pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento)
dell’importo della rata del SAL medesimo a titolo di ritenuta in garanzia. Le
somme così ritenute a garanzia saranno infruttifere e le somme ritenute
diverranno esigibili da parte del Realizzatore dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo.
Mensilmente il Direttore dei lavori definirà, in contraddittorio con il
Realizzatore, le quote percentuali di avanzamento che verranno riportate sul
libretto delle misure e conseguentemente verrà redatto il Registro di
Contabilità applicando alle quote percentuali i relativi importi; dal Registro di
Contabilità si ricaverà lo stato di avanzamento dei lavori che darà origine ai
SAL, da predisporsi a cura del Direttore dei Lavori.
Gli importi dei singoli SAL, oltre IVA, saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni
di calendario dalla data di emissione del Certificato di Pagamento,
debitamente controfirmato dal RUP, dietro emissione di fattura, con allegata
copia del relativo SAL, da parte del Realizzatore conforme alle vigenti norme
fiscali, salvo imprevisti non imputabili all’Ente.
L’importo progressivo dei SAL mensili non potrà superare il 90% dell’importo
offerto. Il restante 10% verrà contabilizzato nel Conto Finale e verrà liquidato
all’emissione del Certificato di Collaudo tecnico/amministrativo, in caso di
esito favorevole.
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Articolo 9 - Interessi di Mora
9.1
Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata
alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Soggetto
Finanziatore/ Realizzatore / Manutentore gli interessi di mora, che
decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di
scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.
9.2
Gli interessi di mora saranno determinati sulla base del D.Lgs. 231/2002.
9.3
Non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti nel caso di
inadempienza risultante dalla verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973
e s.m.i., presso il sistema integrato dei concessionari, o di altre disposizioni di
legge vigenti nel corso del rapporto contrattuale che la Stazione appaltante
sia tenuta ad applicare nell’effettuazione dei pagamenti.
Articolo 10 - Oneri esclusi dal corrispettivo della locazione finanziaria
10.1 Nel canone di locazione finanziaria non sono comprese le spese di utenza
(acqua, luce, fognature, ecc.) che sono in qualunque caso, a completo carico
del soggetto Utilizzatore dalla data di consegna dell’opera e per tutta la
durata contrattuale. Il Soggetto Finanziatore non potrà mai essere ritenuto
responsabile per la mancata erogazione delle forniture oggetto delle utenze,
qualunque ne sia stata la causa.
Articolo 11 - Godimento dell’Opera da parte della Stazione Appaltante
11.1 Il Soggetto Finanziatore garantisce alla Stazione Appaltante, per tutta la
durata del periodo di locazione finanziaria, il pacifico godimento dell’opera
realizzata e delle sue pertinenze, contro eventuali molestie arrecate da terzi
che pretendono di avere diritti sull’opera stessa.
11.2 L’Opera dovrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante con la diligenza del
buon padre di famiglia, in modo adeguato e atto a mantenerla sempre in
buono stato al fine di non compromettere il funzionamento e quindi il
rendimento energetico medio programmato.
11.3 La Stazione Appaltante si impegna pertanto
ogni disposizione relativa all’uso delle opere,
tutte le norme di legge e regolamenti
antinfortunistica, igiene ed antinquinamento e
ad osservare scrupolosamente
alla tutela dei suoli, al rispetto
locali in materia di lavoro,
ambiente.
Articolo 12 - Tutele e Facoltà riconosciute al Soggetto Finanziatore
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12.1 In forza dell’art. 160 bis, comma 3, del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento,
inadempimento
o
sopravvenienza
di
qualsiasi
causa
impeditiva
all’adempimento dell’obbligazione facente capo al soggetto realizzatore ai
sensi del presente contratto, il Soggetto finanziatore potrà sostituirlo, con
l’assenso del Committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
12.2. Il Soggetto Finanziatore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti
dal Contratto di Leasing in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 13 - Opzione di Riscatto
13.1. Alla scadenza del contratto di leasing viene concordemente riservato
all’Utilizzatore il diritto di esercitare l’opzione finale di acquisto della proprietà
oggetto del presente contratto.
13.2. Il prezzo per l’esercizio del diritto di opzione di riscatto viene stabilito in un
importo corrispondente all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori. Al fine
di consentire l’esercizio del diritto di opzione di riscatto, il soggetto
Finanziatore si obbliga a comunicare all’Utilizzatore, 6 mesi prima della
scadenza del contratto di leasing, l’imminente scadenza e la facoltà in capo
all’utilizzatore di esercitare il diritto di opzione finalizzato al riscatto
dell’Opera; contestualmente alla comunicazione di cui al presente comma, il
Soggetto Finanziatore si obbliga ad inviare all’utilizzatore il rendiconto di tutta
l’operazione nonché le informazioni e documentazioni che saranno ritenute
necessarie dall’Utilizzatore per l’esercizio del diritto di opzione.
13.3. Il diritto di opzione finale verrà esercitato dall’Utilizzatore mediante
comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti
dalla normativa all’epoca vigente, entro e non oltre 60 giorni precedenti la
scadenza del contratto. Il mancato rispetto del suddetto termine non
comporta la decadenza dal diritto di opzione ove il soggetto finanziatore non
abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione nei termini di cui al precedente
comma. Il diritto di opzione finale di cui al comma precedente potrà essere
esercitato a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni
assunte con il contratto e previo pagamento di tutte le somme ancora dovute
al Soggetto Finanziatore.
13.4. L’atto pubblico di trasferimento del diritto di proprietà conseguente
all’esercizio dell’opzione di riscatto, dovrà essere stipulato alla scadenza del
contratto di leasing con contestuale pagamento del prezzo di riscatto nonché
di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse. Contestualmente alla
stipulazione dell’atto pubblico di cui al comma precedente si provvederà
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all’estinzione/cancellazione del diritto di superficie di cui all’art. 4 che
precede.
Articolo 14 - Opzione di Riscatto Anticipato
14.1. Le parti convengono che è in facoltà dell’Utilizzatore procedere, durante il
periodo contrattuale, al riscatto anticipato dell’opera, versando, in
corrispondenza del pagamento del canone semestrale e in aggiunta allo
stesso una somma pari ai canoni a scadere più il prezzo di riscatto attualizzati
alla data di risoluzione del contratto al tasso base indicato in sede di
offerta/alla data del positivo collaudo dell’opera realizzata.
A tal fine l’Utilizzatore comunicherà per iscritto tramite raccomandata con
avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa
all’epoca vigente, al Soggetto Finanziatore, almeno 60 giorni prima della
scadenza della rata i-esima la volontà di esercitare l’opzione di riscatto
anticipato.
Il Soggetto finanziatore si obbliga ad inviare all’utilizzatore la quantificazione
della somma da corrispondere per l’effettuazione del riscatto anticipato entro
20 gg. dalla richiesta al fine di consentire all’utilizzatore di valutare l’esercizio
dell’opzione di riscatto.
14.2. L’atto di trasferimento del diritto di proprietà conseguente all’esercizio del
diritto di opzione di riscatto anticipato, dovrà essere stipulato con contestuale
pagamento degli importi di cui al comma 1 di codesto articolo nonché di tutti i
relativi accessori, spese, imposte e tasse; contestualmente si provvederà
all’estinzione/cancellazione del diritto di superficie.
Si applicano in quanto compatibili le ulteriori disposizioni di cui all’articolo
precedente.
Articolo 15 - Recesso del Soggetto Finanziatore
15.1. Il Soggetto Finanziatore non potrà recedere anticipatamente dal presente
contratto. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le norme
previste per la risoluzione del contratto per inadempimento di cui al titolo V
del presente contratto.
Articolo 16 - Recesso della stazione appaltante
16.1 Le parti convengono che nel caso di recesso da parte del Soggetto Utilizzatore
(Stazione appaltante) quest’ultimo verserà in corrispondenza del canone
semestrale e in aggiunta allo stesso una somma pari ai canoni a scadere più il
prezzo di riscatto, attualizzati alla data di recesso del contratto al tasso base
indicato in sede di offerta/alla data di positiva collaudo dell’opera.
Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento del Soggetto Finanziatore
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17.1 La risoluzione del contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore e
relative garanzie sono disciplinate ai Titoli IV e V.
Articolo - 18 Sublocazione
18.1 Il Soggetto Finanziatore dichiara specificatamente di autorizzare fin d’ora il
Comune Utilizzatore a cedere, l’impianto realizzato, in sublocazione a terzi
previa comunicazione scritta al locatore, rimanendo la Stazione Appaltante
comunque vincolata al versamento dei canoni e di ogni altro obbligo derivante
dal presente contratto.
TITOLO III
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA SOGGETTO
REALIZZATORE/MANUTENTORE E UTILIZZATORE
Articolo 19 - Oneri ed
Realizzatore/Manutentore
obblighi
generali
a
carico
del
Soggetto
19.1 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà eseguire tutte le prestazioni
ed attività necessarie per la realizzazione, a perfetta regola d’arte, dell’opera
nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella realizzazione
dell’opera e nelle attività di manutenzione dovrà scrupolosamente osservare
le norme del presente contratto, gli elaborati progettuali, le specifiche
tecniche, le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.
19.2 Ad integrazione di quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto, tra gli
obblighi del Soggetto Realizzatore vi sono:
- l’osservanza delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri
dipendenti impiegati per l’esecuzione del contratto;
- l’applicazione agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli
accordi economici collettivi di lavoro;
- l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e
assicurazione di tali dipendenti;
- la fornitura di tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori; tali
materiali dovranno essere nuovi e della qualità del genere indicati nei Progetti
e adatti al loro utilizzo nell’impianto in oggetto;
- la fornitura a sua cura e spese di tutte le opere provvisionali e dei mezzi
d’opera necessari per la buona esecuzione dei lavori;
- il carico, scarico e deposito dentro al cantiere dei materiali necessari;
- la pulizia e lo sgombero del cantiere ad ultimazione avvenuta, per quanto
attiene ai lavori oggetto del contratto;
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-
l’esecuzione, ove richiesto, di lavori in economia;
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto in sede di
offerta;
19.3 in caso di non esercizio dell’opzione di riscatto da parte dalla Stazione
Appaltante, e di mancato collaudo e/o mancata ultimazione dei lavori ai fini
dell’incentivo GSE entro il 30.11.2012, ripristino dell’area nelle condizioni
antecedenti alla realizzazione dei lavori.
19.4 Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l’appalto per i lavori e le
attività di manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti, in
conformità ai più elevati livelli qualitativi ed in conformità alle Legge
Applicabile ed ai Documenti Tecnici;
19.5 In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente i lavori e le
attività che comprendono:
19.5.1
Gli interventi di ordinaria manutenzione nel rispetto delle prescrizioni
contenute nei documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di
manutenzione e mantenimento in efficienza);
19.5.2
Gli interventi di straordinaria manutenzione, ivi inclusa la sostituzione
degli impianti e macchinari, sino a fine ciclo vita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nei documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di
manutenzione e mantenimento in efficienza) di cui al progetto esecutivo per
la realizzazione e mantenimento in efficienza dell’impianto;
19.5.3
la sorveglianza e guardiania degli impianti come da prescrizioni previste
dai documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di
manutenzione e mantenimento in efficienza) di cui al progetto esecutivo per
la realizzazione e mantenimento in efficienza dell’impianto;
19.6 L’Appaltatore deve garantire tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria
che straordinaria nel rispetto del piano di manutenzione e mantenimento in
efficienza e, in particolare, delle condizioni di “pronto intervento” derivanti
dalla Polizza Assicurativa All-Risks di cui al titolo IV del presente contratto.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere eseguita a regola
d'arte in modo che l'impianto mantenga il livello di performance ratio ottenuto
in sede di collaudo tecnico, salva la riduzione dovuta al normale deperimento
dei moduli fotovoltaici;
19.7 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore, dalla data di inizio lavori, si impegna a
coltivare, a proprie cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale,
per tutelare, nei confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all’opera o
alla sua utilizzazione, restando sin da ora legittimato ad agire. Di ogni attività
svolta dovrà tenere informato il Soggetto Finanziatore e l’Utilizzatore . Resta
inteso che saranno a carico del Soggetto Realizzatore/Manutentore gli oneri e
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le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni
inerenti alle opere oggetto del Contratto di Leasing.
19.8 La Stazione Appaltante, nella sua qualità di Soggetto Utilizzatore
sarà
responsabile diretto dei danni causati all’opera derivanti dall’uso non diligente
dello stesso nel contesto delle attività di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori ed alta sorveglianza sulla manutenzione dell’opera
comportante un conseguente decremento dei rendimenti energetici così come
programmati.
19.9 Qualora il Soggetto Realizzatore/Manutentore non ottemperi con diligenza alle
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto che ne
consentano il suo mantenimento in efficienza, la Stazione Appaltante
sospenderà il regolare pagamento dei canoni di manutenzione, fino alla
risoluzione totale delle problematiche ove possibile. Nel caso contrario
troveranno applicazione le norme disciplinanti le cause di risoluzione per
inadempimento del Soggetto realizzatore/manutentore.
19.10Il Soggetto Realizzatore/Manutenzione manleva la Stazione Appaltante per
tutta la durata contrattuale da qualsiasi responsabilità per danni a cose,
persone, derivanti dall’attività di realizzazione e manutenzione dell’impianto,
da eventi imprevisti ed imprevedibili ( es. eventi atmosferici, atti vandalici
etc..);
19.11Il Soggetto Realizzatore/Manutentore manleva la Stazione Appaltante dai
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi;
19.12Il Soggetto Realizzatore/Manutentore tiene indenne la Stazione Appaltante da
eventuali riduzioni di rendimenti medi energetici così come programmati nella
Relazione tecnico-finanziaria di progetto/offerta in sede di gara, derivanti dal
mancato rispetto degli standard qualitativi prescritti negli elaborati progettuali
in sede di realizzazione dell’impianto o da insufficiente/ mancata
manutenzione ordinaria o straordinaria dello stesso.
19.13Il Soggetto Realizzatore/Manutenzione tiene indenne la Stazione Appaltante
in relazione all’utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica
o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i
mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del contratto.
19.14 In caso di vizi e difetti dell’opera realizzata, non rilevati in fase di collaudo e
che dovessero emergere successivamente all’attivazione dell’impianto, dai
quali
ne
deriva
una
riduzione
di
rendimento
energetico
sarà
proporzionalmente ridotto, fino alla risoluzione delle problematiche rilevate,
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l’obbligo della stazione appaltante di provvedere al pagamento dei canoni di
manutenzione.
19.15La Stazione Appaltante avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di
verifica e controllo sulle attività espletate, ai sensi del presente contratto, dal
Soggetto Realizzatore e sulla conformità delle stesse alle prescrizioni
contenute nei documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di
manutenzione e mantenimento in efficienza) e nell’offerta tecnica prodotta in
sede di gara, spettando altresì alla Stazione Appaltante le funzioni e i compiti
previsti dalla normativa al fine di garantire che l’adempimento delle
obbligazioni contrattuali avvenga a regola d’arte. La Stazione appaltante
esplica le suddette attività per il tramite del Responsabile del Procedimento;
19.16Il Soggetto Realizzatore si impegna ad effettuare le operazioni di controllo in
remoto con cadenza giornaliera e quant’altro previsto dai documenti
progettuali e dalla offerta tecnica prodotta in sede di gara;
19.17In particolare il report, il cui modello e formato sarà concordato tra il
Soggetto Realizzatore e il Committente, dovrà contenere almeno le
informazioni prescritte nel Piano di Manutenzione e Mantenimento in
efficienza;
19.18Il Soggetto Realizzatore, salvo le cause di forza maggiore, si impegna a
mantenere l’ impianto “funzionante” per un periodo non inferiore al 97% dei
giorni dell’anno solare. Per centrale “non funzionante” si intende l’impianto
regolarmente in esercizio la cui potenza, in funzione nel giorno i-esimo, sia
inferiore all’80% dei kWp installati (che equivale a dire che vi sono stringhe
non funzionanti per una potenza complessiva superiore al 20%
dell’installato);
19.19Quanto alla modalità di controllo si rinvia a quanto prescritto nell’ambito del
Piano di Manutenzione e Mantenimento in efficienza;
19.20Per ogni giorno in più rispetto alla percentuale sopra indicata (3% dei giorni
dell’anno solare) in cui l’impianto sia “non funzionante”, la stazione
appaltante tratterrà dal canone annuale di manutenzione di cui all’art. 6 del
presente contratto, una somma corrispondente all’importo giornaliero del
canone di manutenzione;
19.21Inoltre, qualsiasi guasto che riduca la potenza dell’impianto di una
percentuale compresa fra 0% e 20% dei kWp installati, dovrà essere riparato,
riportando la potenza installata al 100% nell’arco temporale massimo di 30
(trenta) giorni e comunque nel rispetto della condizione “pronto intervento”
della polizza All-Risks. In mancanza, a partire dal 31° giorno l’impianto verrà
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considerato “non funzionante” e si applicherà per ogni giorno la penale
prevista al capoverso precedente;
19.22Il Soggetto Realizzatore si impegna a comunicare tempestivamente e per
iscritto al Committente gli eventuali fermi macchina programmati per attività
di manutenzione, fermo restando che gli stessi dovranno essere effettuati
preferibilmente nei periodi di minor disponibilità di sole;
19.23Il Soggetto Realizzatore si impegna a verificare che tutti i materiali, i
componenti e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione degli interventi
manutentivi o riparativi, siano di ottima qualità e comunque idonei alla
tipologia delle attività da eseguire in relazione al Contratto conformemente ai
migliori standard tecnici esistenti sul mercato e conformemente alle regole
dell'arte ed ai manuali di uso e manutenzione di cui al progetto. Variazioni ai
componenti originali dovranno essere accettati dal Committente e dal
Soggetto finanziatore.
Articolo 20 – Progettazione Definitiva
20.1 Il progetto definitivo redatto e approvato dalla Stazione Appaltante, insieme
alle Specifiche tecniche, agli elaborati progettuali e ai capitolati prestazionali
sono assunti dal Soggetto Realizzatore/Manutentore a base dei propri
elaborati tecnici.
Articolo 21 - Progettazione esecutiva.
21.1 I contenuti del Progetto Esecutivo sono indicati nel capitolato speciale
d’appalto, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del
07.03.2012 ed aggiornati con Deliberazione di Giunta comunale n. 147 del
14.07.2012, derivante dall’accordo approvato con la Deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del 11.07.2012, con la quale l’Amministrazione comunale ha
approvato l’accordo con Asia ambiente per la voltura del POD n.
IT001E00227076 esistente nell’area. Nel caso in cui i ritardi imputabili al
Realizzatore/Manutentore nella predisposizione degli elaborati progettuali,
dovessero comportare danni all’Amministrazione, quest’ultima si riserva la
facoltà di richiedere il risarcimento del danno sofferto.
Il Soggetto Realizzatore/Manutentore si impegna ad introdurre nel Progetto
Esecutivo le variazioni necessarie per l’ottenimento delle Autorizzazioni alla
realizzazione dell’Opera. Le predette modifiche, qualora derivanti da errori
progettuali, omissioni, discrepanze, non conformità del Progetto esecutivo al
Progetto Definitivo, e/o alla Normativa, ovvero derivanti dalla necessità di
ottenere abilitazioni prodromiche alla realizzazione dell’intervento, dovranno
essere recepite dal Realizzatore/Manutentore che ne sosterrà i relativi oneri,
entro i successivi 10 (dieci) giorni, restando invariati i tempi di adempimento
delle prestazioni contrattuali.
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Il progetto dovrà essere sviluppato ad un grado di dettaglio tale da contenere
l’indicazione delle caratteristiche dimensionali e dei particolari costruttivi
dell’opera da realizzare e gli schemi ed i dettagli degli stessi, comprensivi dei
tracciati, delle dimensioni e delle relative caratteristiche tecniche. Lo sviluppo
degli elaborati grafici di progetto avverrà sulla base della tempistica indicata
dal Cronoprogramma di Progetto Definitivo
o in alternativa, qualora
antecedente, entro il termine offerto in sede di gara.
Gli elaborati grafici di progetto dovranno essere consegnati alla Stazione
Appaltante sia in supporto cartaceo che informatico.
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la realizzazione dell’opera
nel sito indicato in premessa dovrà essere autorizzato dalle competenti
Amministrazioni.
21.2 Autorizzazioni La Stazione Appaltante si attiverà presso gli organi competenti
ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni, ponendo in essere tutta l’attività a
tal fine strumentale.
Il Realizzatore/Manutentore si impegna a fornire all’Amministrazione la
massima collaborazione e tutto la documentazione tecnica necessaria ai fini
dell’ottenimento delle Autorizzazioni entro i termini previsti per l’approvazione
dei Progetti da parte dell’Amministrazione.
Articolo 22 - Realizzazione dei Lavori
22.1 Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato
ed esperto con la sovrintendenza di un Direttore di Cantiere nominato dal
Soggetto Realizzatore/Manutentore che avrà la responsabilità del
coordinamento e dell’esecuzione dei lavori secondo il contratto ed a regola
d’arte.
Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Progetto
Esecutivo approvato dalla Stazione appaltante ai sensi del presente contratto,
nonché delle disposizioni di legge e di regolamento, eseguendo tutte le opere
necessarie ed opportune, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi
d’opera occorrenti in conformità alla Legge, ai Permessi, alle regole dell'arte.
Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
23.1 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore, dovrà depositare presso la Stazione
Appaltante:
a) Il DVR Documento di valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a, D.L.vo n.81/08, in qualità di datore di lavoro, redatto ai sensi
dell’art. 28 del D.L.vo n.81/08;
b) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.L.vo
n.81/08, con allegato il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui
contenuti sono definiti all'allegato XVI;
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c) Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1,
lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Lo stesso dovrà
essere preventivamente sottoposto al giudizio di idoneità del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione di ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera
b).
23.2 Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza,
depositati e sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante del presente
contratto.
23.3 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore deve fornire tempestivamente al
coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti della
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure mutano i processi lavorativi utilizzati.
23.4 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Soggetto
Realizzatore/Manutentore , previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
23.5 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore garantisce che le lavorazioni, comprese
quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident
and injury free»
Articolo 24 - Condizioni di esecuzione
24.1 Con
la
sottoscrizione
del
presente
contratto,
il
Soggetto
Realizzatore/Manutentore conferma e dà espressamente atto:
- di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della
sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione delle
condizioni esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere eseguite, e, in
particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali,
delle difficoltà, degli impedimenti e di tutte le circostanze che possano
direttamente avere influenza sulle modalità di svolgimento dei lavori;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere,
dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà
sorgere l’opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria
per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- che quanto stabilito per gli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza nel luogo dove i lavori devono essere eseguiti, è ritenuto congruo e
tiene altresì conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi
piani di sicurezza riferiti agli interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in
fase di esecuzione relativi ai lavori nell’area di intervento e della tipologia
dell’opera.
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24.2 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore deve altresì provvedere, salva
l’applicazione della disciplina delle varianti, all’esecuzione di quei lavori che,
pur non essendo espressamente indicati nel contratto o negli elaborati del
Progetto Esecutivo, derivino logicamente dalle regole dell’arte e dalla natura
delle opere da eseguire e siano tecnicamente e funzionalmente connessi a
quelli descritti nel contratto e nei documenti contrattuali.
24.3 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà demolire e/o rifare tutti i lavori
eseguiti in difformità da quanto sopra indicato. In difetto, dopo aver
inutilmente assegnato al Soggetto Realizzatore/Manutentore un congruo
termine per provvedervi, la Stazione Appaltante potrà procedere
direttamente, o tramite altre imprese, alla demolizione e ai rifacimenti che si
rendessero necessari, addebitando le relative spese al Soggetto Realizzatore
stesso.
24.4 Tutte le comunicazioni (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni)
al Soggetto Realizzatore/Manutentore saranno effettuate in forma scritta. In
particolare, le comunicazioni in cantiere avverranno a mezzo di ordini di
servizio controfirmati, per ricezione, dal Soggetto Realizzatore/Manutentore.
Articolo 25 - Consegna e Inizio dei Lavori
25.1 La data di consegna dei lavori, ai fini dell’avvio delle relative lavorazioni come
previste nel cronoprogramma, sarà concordata con congruo anticipo tra le
parti. Della consegna viene redatto un apposito Verbale che deve essere
sottoscritto
dalla
Stazione
Appaltante
nonché
dal
Soggetto
Realizzatore/Manutentore e dal Direttore dei Lavori. Al momento della
consegna, il cantiere dovrà essere in condizioni idonee per poter iniziare ed
utilmente proseguire i lavori di cui al relativo verbale, fatto salvo il
contestuale accesso al sito da parte della società Asja Ambiente attuale
concessionaria dello sfruttamento del biogas esistente nel sito.
25.2 Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorreranno i termini di
esecuzione. In caso di consegne per partite o tempi diversi, detti termini
decorreranno dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
La consegna dei lavori risulterà da apposito verbale sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Soggetto
Realizzatore/Manutentore. La Stazione Appaltante si obbliga a consentire al
realizzatore/manutentore, a far data dalla sottoscrizione del presente
contratto, l’accesso alle aree oggetto della presente contratto allo scopo di
approfondire le indagini geologiche, geognostiche, archeologiche e simili,
anche al fine di una corretta valutazione dei tempi di esecuzione dei lavori.
Articolo 26 - Direzione dei Lavori - Coordinatore per la Sicurezza
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26.1 I lavori saranno eseguiti, sotto la direzione di uno o più tecnici abilitati,
nominati dalla S.A. ed a spese del soggetto Finanziatore.
26.2 I lavori eseguiti saranno verificati, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, in merito all'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro, (art. 92 D.Lgs 81/08) da un
tecnico abilitato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dal Soggetto Finanziatore/Realizzatore-Manutentore che oneri a proprio
carico.
Articolo 27 - Varianti in Corso di Opera
27.1 Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei
lavori ed il Responsabile del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno
dei casi di cui all’art. 132, primo comma, del Codice:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
Regolamento, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della Progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione
progettuale;
c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione.
27.2 Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) La Stazione Appaltante non
riconoscerà nessun costo aggiuntivo pur formalmente e preventivamente
autorizzate dalla stessa.
27.3 Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera, ovvero da
imprevisti, non determineranno maggiorazioni del canone di leasing come da
elaborati progettuali/ offerta in sede di gara rimanendo perento oggetto di
negoziazione
tra
le
parti
soggetto
Finanziatore
e
Soggetto
Realizzatore/Manutentore;
27.4 Nell’ipotesi di cui alla lett. e) il Realizzatore/Manutentore è tenuto a
sopportare i costi della nuova Progettazione nonché a risarcire
l’Amministrazione di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in
relazione agli errori o omissioni progettuali.
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27.5 Eventuali costi aggiuntivi per varianti in corso d’opera sono da imputare alla
Stazione Appaltante solo qualora le varianti siano espressamente richieste
dalla stessa ed accettate dal soggetto Finanziatore/Realizzatore-Manutentore
ricalcolati come da parametri indicati in sede di offerta.
Articolo 28 - Sospensioni
28.1 E’ fatto divieto al Soggetto Realizzatore/Manutentore, salvo giustificato
motivo, di sospendere o rallentare i lavori di sua iniziativa. Non è considerato
giustificato motivo di sospensione comprovato dal D.L. o rallentamento dei
lavori il caso di controversie e/o contestazioni che dovessero insorgere con i
subappaltatori, i fornitori o qualsivoglia terzo;
28.2 Il Direttore Lavori si riserva la facoltà di autorizzare o di disporre per iscritto,
in qualsiasi momento, la sospensione dei lavori, globalmente o per singole
partite qualora:
cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali o altre simili speciali
circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente ovvero
pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d’arte degli stessi,
fatto salvo comunque il rispetto del termine del 30.09.2012 onde garantire
l’allaccio dell’impianto ai fini del rendimento energetico programmato in sede
progettuale/in sede di gara, così some disciplinato nel precedente articolato.
Articolo 29 - Ultimazione dei lavori - Conto Finale - Collaudi
29.1 Il Realizzatore/Manutentore provvederà a comunicare al Soggetto finanziatore
e alla Stazione Appaltante l’avvenuta sostanziale ultimazione dei lavori. La
Direzione Lavori redigerà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione,
il
relativo
processo
verbale,
invitando
il
Realizzatore/Manutentore ad assistere a tale redazione nonché alle operazioni
ad essa propedeutiche, e attesterà in tale verbale l’ultimazione dei lavori, ove
effettivamente avvenuta.
I lavori si intendono sostanzialmente ultimati, ai fini del tempo utile e
dell’emissione del relativo verbale, anche quando vi siano ancora da
realizzare lavorazioni marginali di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla
funzionalità delle opere. In tale caso, la Direzione Lavori propone alla stazione
appaltante di assegnare al Realizzatore/Manutentore, con lo stesso verbale di
ultimazione, un congruo termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per il
completamento delle suddette lavorazioni, che devono essere indicate con
precisione in tale verbale, fatto salvo l’obbligo di Realizzatore/Manutentore di
attivare l’impianto nei termini di cui ai commi precedenti.
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Una volta effettuati gli adempimenti di cui ai capoversi che precedono, il
Realizzatore/Manutentore provvederà senza ritardo a redigere e consegnare
alla Stazione Appaltante il conto finale dei lavori, che riporterà l’indicazione
dell’ammontare globale del corrispettivo dell’appalto, comprensivo di ogni
voce incluse eventuali varianti e lavori in economia.
29.2 Il collaudo tecnico – amministrativo redatto da un tecnico nominato dall’A.C.
con oneri a carico del Soggetto finanziatore, avverrà nei tempi e secondo le
prescrizioni di legge. Salva l’applicazione delle previsioni di legge e, quindi,
dell’art. 1665 cod. civ., l’opera si intenderà accettata con l’emissione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo. L’emissione del certificato di
collaudo tecnico amministrativo comporterà l’accettazione dell’opera da parte
della Stazione Appaltante ad ogni effetto, ma permane la responsabilità del
Soggetto Realizzatore per i vizi occulti.
29.3 Qualora in sede di collaudo tecnico e/o tecnico - amministrativo siano
riscontrati vizi o difetti di tale gravità da rendere l’opera non idonea all’uso cui
è destinata, la Stazione Appaltante potrà rifiutare l’emissione del certificato di
collaudo e non riconoscerà alcun canone di locazione al soggetto finanziatore
attivando la risoluzione del contratto per inadempimento. Se i vizi e difetti
sono invece meno gravi e, comunque, riparabili in breve tempo tale da non
pregiudicare l’attivazione dell’impianto nei termini programmati ed il
rendimento del Conto Energia, la Stazione Appaltante prescriverà
specificatamente le attività da eseguire per porvi rimedio, assegnando al
soggetto finanziatore un congruo termine per provvedervi. In tale ultimo
caso, il certificato di collaudo sarà rilasciato una volta che il Soggetto
Realizzatore/Manutentore avrà completamente e regolarmente eseguito
quanto prescritto.
29.4 Prima dell’avvenuta integrale ultimazione dei lavori, potrà essere richiesto il
collaudo di una singola parte di essi utilizzabile autonomamente. In tale caso,
la stessa Stazione Appaltante dovrà fare precedere tale collaudo, che
produrrà i suoi effetti limitatamente alla parte cui si riferisce, alla redazione,
in contraddittorio tra la stessa Stazione Appaltante e Soggetto
Finanziatore/Realizzatore, di uno stato di consistenza dei lavori interessati da
tale collaudo, che ne dovrà attestare anche la autonoma fruibilità nonché
l’assenza di interferenze con i lavori ancora in corso. La Stazione Appaltante
potrà ricevere in consegna, e, quindi, utilizzare, le opere oggetto di tale
parziale collaudo.
Articolo 30 - Subappalto
30.1 Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118
del Codice, i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste
dalla legge.
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Articolo 31 - Obbligo di custodia – Ripiegamento del cantiere
31.1 Dall’avvio del cantiere sino decorrenza finale del contratto il Soggetto
finanziatore/Realizzatore-Manutentore
in quanto proprietario superficiario
dell’area e dell’opera realizzata assume tutti gli obblighi di custodia della
stessa anche durante eventuali periodi di sospensione lavori di cui al
precedente art. 28.
Il Soggetto finanziatore/Realizzatore-Manutentore deve provvedere quindi, a
propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla custodia del cantiere,
degli impianti di cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura.
Dovrà altresì provvedere, a tempo debito, al ripiegamento del cantiere,
effettuando, a sua cura e spese, la demolizione delle installazioni provvisorie
ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta delle proprie lavorazioni
secondo la normativa vigente lasciando l’area utilizzata sgombra e ben
sistemata. Inoltre, dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, a ripristinare
opere ed impianti di proprietà della Stazione Appaltante e/o di terzi
eventualmente danneggiati nel corso dei lavori o delle manutenzioni.
Articolo
32
Tutele
realizzatore/manutentore
e
facoltà
riconosciute
al
soggetto
32.1 In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione facente capo al Soggetto
finanziatore
ai
sensi
del
presente
contratto,
il
Soggetto
realizzatore/manutentore può sostituirlo, con l’assenso del Committente, con
altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime
condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta.
TITOLO IV
GARANZIE E PENALI
Articolo 33 - Garanzie previste dal Codice dei Contratti
33.1 Il Soggetto Finanziatore/Realizzatore in conformità a quanto previsto e
disciplinato dal D.Lgs 163/06 e dai documenti di gara, ha prestato la
cauzione definitiva, ex art. 113, del D.Lgs n. 163/06, calcolata sull’importo
dei lavori ( Quadro economico let.“A”) per l’importo di euro [---] mediante
fidejussione bancaria o assicurativa.
33.2 Il Soggetto Manutentore, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal
D.Lgs 163/06 e dai documenti di gara, ha prestato la cauzione definitiva,
ex art. 113, del D.Lgs n. 163/06, calcolata sull’importo della manutenzione (
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Quadro economico let.“D”) per l’importo di euro [---] mediante fidejussione
bancaria o assicurativa.
33.3 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore (ovvero direttamente il
Progettista se presente nel RTI), in conformità a quanto previsto e
disciplinato dal D.Lgs 163/06, ai sensi e nelle misure previste dall’art. 111 del
D.Lgs. 163/06, ha prestato (in originale o in copia autenticata conforme
all’originale) polizza di responsabilità civile professionale stipulata
dall’incaricato dell’attività di Progettazione con primario Istituto Assicurativo
e/o Bancario a favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli oneri di
Progettazione di cui al presente Contratto nonché degli obblighi previsti dal
DPR 207/2010. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non
inferiore al 20% del valore dei lavori progettati al netto dell’I.V.A. nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e dovrà coprire i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che
abbiano determinato per la Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori
costi, anche per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera d) del Codice,
resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’incaricato della
Progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo Provvisorio.
33.4 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore ha inoltre prestato le seguenti
coperture assicurative:
• il Soggetto Realizzatore Polizza EAR (Erection All Risks) a copertura dei
danni a cose, RC vs. Terzi, occorsi nella fase di realizzazione dell’opera e fino
a collaudo positivo della stessa;
• il Soggetto Manutentore Polizza All Risks a copertura dei danni derivanti
all’ impianto in esercizio, a causa di incendio, atti vandalici, furto etc, nonché
RC vs terzi e riduzione dei rendimenti energetici da danni diretti ( in questo
ultimo caso la stazione appaltante è equiparata all’Assicurato). La durata
della polizza in parola è annuale con tacito rinnovo fino alla conclusione del
periodo contrattuale e con vincolo a favore del Comune di Osio Sotto.
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123.
TITOLO V
RISOLUZIONE – RECESSO
Articolo
34
Risoluzione
Realizzatore/Manutentore
per
inadempimento
del
Soggetto
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34.1 In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto
Realizzatore/Manutentore, la Stazione Appaltante formulerà la contestazione
degli addebiti al Soggetto Realizzatore/Manutentore mediante lettera
raccomandata A/R o altro mezzo considerato equipollente di messa in mora ai
sensi dell’art. 1454 cod. civ., da inviarsi per conoscenza al Soggetto
Finanziatore nella quale assegnerà al Soggetto Realizzatore/Manutentore un
termine perentorio non inferiore a [15] giorni entro il quale il Soggetto
Realizzatore/Manutentore dovrà rimuovere le cause di risoluzione.
Qualora entro il termine assegnato, il Soggetto Realizzatore/Manutentore non
ponga rimedio all’inadempimento, l’Stazione Appaltante, ove lo ritenga
opportuno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 160 bis del Dlgs. n. 163/2006
s.m.i., richiederà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Soggetto
Finanziatore di sostituire il Soggetto Realizzatore/Manutentore, accordandogli
un termine per designare un altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede
di offerta, che subentri nel presente contratto.
Rimane fermo che la sostituzione del Realizzatore nel termine assegnato dalla
Stazione Appaltante costituisce una facoltà, ai sensi dell’art. 160 bis del
D.Lgs. 163/06, e non un obbligo contrattuale per il Soggetto Finanziatore.
E’ in facoltà della Stazione Appaltante dar corso, in luogo della richiesta di
sostituzione del soggetto inadempiente, alla risoluzione del contratto per
inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
34.2 Ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuta
l’opportunità di procedere con la risoluzione del contratto in caso di reati
accertati nei confronti del Soggetto Realizzatore/Manutentore.
34.3 In caso di gravi inadempienze, nelle attività manutentive che possano
compromettere il funzionamento dell’impianto, fermo restando quanto
previsto dal precedente art. 34.6, la Stazione Appaltante formulerà la
contestazione degli addebiti al Soggetto Realizzatore/Manutentore mediante
lettera raccomandata A/R o altro mezzo considerato equipollente di messa in
mora ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. nella quale assegnerà al Soggetto
Realizzatore/Manutentore un termine perentorio non inferiore a [15] giorni
entro il quale il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà rimuovere le cause
di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Soggetto
Realizzatore/Manutentore non ponga rimedio all’inadempimento, l’Stazione
Appaltante potrà recedere dal contratto per la sola parte attinente le attività
di manutenzione, dandone comunicazione al soggetto interessato mediante
raccomandata A/R.
34.4 Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’agli artt. 136, 138 e 139 del
D.Lgs. 163/06, in quanto compatibili, fatta salva l’azione di risarcimento
danni subiti dall’Ente a fronte dei mancati introiti garantiti in sede di offerta.
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Articolo 35 - Risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto
Finanziatore
35.1 Si applicano le disposizioni di cui all’agli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs.
163/06, in quanto compatibili, fatta salva l’azione di risarcimento danni subiti
dall’Ente a fronte dei mancati introiti garantiti in sede di offerta.
35.2 Ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuta
l’opportunità di procedere con la risoluzione del contratto in caso di reati
accertati nei confronti del Soggetto Finanziatore.
35.3 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 del presente contratto.
Articolo 36 - Recesso
36.1 E’ fatto espresso divieto sia al Soggetto Finanziatore che al Soggetto
Realizzatore/Manutentore di recedere dal presente contratto.
La Stazione appaltante avrà in ogni momento il diritto di recedere dal
presente Contratto ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 163/06 che qui
integralmente si richiama, previa comunicazione scritta sia al Soggetto
Finanziatore che al Soggetto Realizzatore/Manutentore con preavviso di
almeno 60 giorni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro
mezzo considerato equipollente.
Articolo 37 - Sostituzione del Soggetto Fallito o gravemente inadempiente
37.1 In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi altra
causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni previste a carico del
Soggetto realizzatore o del Soggetto Finanziatore e in tutti i casi in cui
intervengano cause di risoluzione del presente contratto per motivi attribuibili
al Soggetto Realizzatore/Manutentore o al Soggetto Finanziatore, il Soggetto
non fallito o inadempiente può sostituire l’altro contraente, su richiesta e
comunque con l’assenso della Stazione Appaltante, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte
dall’Aggiudicatario in sede di offerta. E’ in facoltà della Stazione Appaltante
dar corso comunque alla risoluzione del contratto in luogo della richiesta di
sostituzione del contraente fallito o inadempiente, fermo il risarcimento dei
danni.
37.2 Per i casi di cessione d’azienda, fusione, scissione e altri atti di trasformazione
che interessino il soggetto realizzatore o il soggetto finanziatore si applica la
disposizione di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/06, fermo quanto previsto al
precedente comma in caso di opposizione al subentro con effetti risolutivi del
contratto.
32
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P.IVA: 03191300163
37.3 E’ in facoltà della Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del presente
contratto per grave inadempimento o fallimento e di inapplicabilità della
disposizione di cui al comma 1, applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/06.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 - I rapporti fra le parti
38.1 La Stazione Appaltante svolge attività di alta sorveglianza e vigilanza sulle
attività svolte dal Soggetto Realizzatore/Manutentore per mezzo del RUP e
suoi collaboratori e del collaudatore in corso d’opera.
38.2 La Stazione Appaltante effettua ogni controllo ritenuto opportuno sulle attività
oggetto del presente Contratto.
38.3 La Stazione Appaltante collabora con l’Aggiudicatario, per l’intera durata della
Contratto, per la migliore esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del
Contratto, mediante la tempestiva adozione di tutti quei provvedimenti, di
sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi
e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto nonché per
eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori.
Articolo 39 - Divieto di cessione del contratto
39.1 E’ fatto espressamente divieto al Soggetto Finanziatore ed al Soggetto
Realizzatore/Manutentore, pena la immediata risoluzione del contratto e la
perdita della garanzia a titolo di risarcimento danni e spese causati, cedere il
presente contratto.
Articolo 40 - Spese
40.1 L’appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art.8 del D.M.
145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione.
Articolo 41 - Foro Competente
41.1 E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie
afferenti la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria è territorialmente
competente, in via esclusiva, l’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo. Per
l'ipotesi di controversie afferenti la giurisdizione amministrativa è
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territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Regione Lombardia.
Articolo 42 - Riservatezza dei dati
42.1 Tutti i dati che la Stazione Appaltante fornisce relativamente al presente
contratto sono individuati come dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e
sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla Legge stessa.
42.2 L’Appaltatore assume l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 8 della Legge sopra citata.
Articolo 43 – Disposizioni antimafia
43.1 L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente
contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente
normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti
definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti
procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne
che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
43.2 L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante,
pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a
carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei
competenti del proprio organo di amministrazione , anche successivamente
alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due
per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata
successivamente alla stipula del presente contratto.
Articolo 44 - Domicilio e Comunicazioni
44.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere
inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o altri mezzi eventualmente
concordati tra le Parti, ai seguenti indirizzi:
quanto alla Stazione Appaltante: Comune di Osio Sotto Piazza Papa Giovanni
XXIII, 1 24046 OSIO SOTTO Servizio Lavori Pubblici quanto all’Associazione
Temporanea di Imprese [---];
quanto al Soggetto Realizzatore/Manutentore: [---];
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quanto al Soggetto Finanziatore: [---];
44.2 Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti
che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me
Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo
esse affermato di conoscerne il contenuto.
Osio Sotto
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Schema di Contratto - Comune di Osio Sotto