Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 COM PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI OSIO SOTTO REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, PRESSO LA DISCARICA ESAURITA “SCARLETTI” IN OSIO SOTTO, AVENTE POTENZA ELETTRICA NOMINALE PARI A 979,20 kWp PROGETTO DEFINITIVO Schema di contratto 1 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 SCHEMA DI CONTRATTO OMNICOMPRENSIVO eventualmente da scindere successivamente all’aggiudicazione in più negozi contrattuali in relazione alle singole obbligazioni del Soggetto Finanziatore-Soggetto Realizzatore-Soggetto Manutentore ovvero: OPZIONE A: 1.CONTRATTO STAZIONE APPALTANTE - SOGGETTO FINANZIATORE 2.MANDATO CON RAPPRESENTANZA DA SOGGETTO FINANZIATORE A STAZIONE APPALTANTE 3.CONTRATTO SOGGETTO REALIZZATORE - STAZIONE APPALTANTE 4.CONTRATTO SOGGETTO MANUTENTORE - STAZIONE APPALTANTE OPZIONE B: 1.CONTRATTO SOGGETTO FINANZIATORE/SOGGETTO REALIZZATORE E STAZIONE APPALTANTE A FIRMA DISGIUNTA 2.CONTRATTO SOGGETTO MANUTENTORE- STAZIONE APPALTANTE Contratto di appalto lavori avente ad oggetto Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Realizzazione e Mantenimento in efficienza per 20 anni di un Impianto Fotovoltaico di Potenza pari a 979,20 kWp sito nel Comune di Osio Sotto (BG)mediante Locazione Finanziaria di Opera Pubblica ex art 160 bis D. Lgs. 163/06 in Partenariato Pubblico Privato ex art. 3 comma 15ter/criteri Eurostat 2004 Gara indetta con Procedura Aperta ed Aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa. REPUBBLICA ITALIANA L’anno duemila dodici, il giorno [---] del mese di [---] nella residenza municipale del Comune di Osio Sotto, presso l’Ufficio di Segreteria, AVANTI A ME [---], Segretario Generale del Comune di Osio Sotto , autorizzato a rogare contratti in cui l’Ente è parte dall’art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune; [---] SONO COMPARSI Da una parte: 2 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 a) . [---], nato a [---] il [---] che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Osio Sotto, codice fiscale 00650920168, che rappresenta nella sua qualità di [---] nonché di responsabile del procedimento contrattuale, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come “Stazione Appaltante” o "Comune" o “Soggetto Utilizzatore” o “Soggetto Responsabile”; Dall’altra parte: b) Il …. [---], nato a [---] il [---] che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di [---] dell’Impresa/Società [---] con sede in [---], via [---], n. [---], partita IVA e codice fiscale [---], autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [---]; Il... [---] rappresenta il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con scrittura privata autenticata/atto pubblico a Ministero del Dott. [---] Notaio in [---], in data, [---] rep.n. [---], registrato il [---] al n. [---] che in originale (oppure in copia dichiarata conforme dallo stesso Notaio in data [--] si allega al presente atto sotto la lettera “[---]” per costituirne parte integrante e sostanziale. Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominato “Aggiudicatario” o “Appaltatore” è costituito fra le seguenti Ditte/Società/Imprese; − [---] con sede in [---], via [---] n. [---], partita IVA e codice fiscale [--], in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto Finanziatore” che interviene nel presente atto nella persona del Dott. [--], nato a [---], il [---], che dichiara di intervenire in qualità di [---] autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [---]; − [---] con sede in [---], via [---], n. [---],partita IVA e codice fiscale [--], in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto Realizzatore/Manutentore” che interviene nel presente atto nella persona del [---], nato a [---], il [---], che dichiara di intervenire in qualità di [---] autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [---]; responsabili ciascuna in relazione alle specifiche obbligazioni che assumono, ai sensi dell’art. 160 bis comma 3 D.Lgs 163/06 e s.m.i, con il presente contratto che pertanto sottoscrivono. I suddetti Signori, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale: PREMETTONO CHE 3 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 a) il Comune di Osio Sotto intende realizzare un impianto fotovoltaico come da Delibera di G.C. n. 40 del 10/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto l’Approvazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un parco fotovoltaico presso la ex discarica scarletti in un’area di proprietà comunale, già dotata di POD n. IT001E00227076, la cui superficie totale lorda occupata dall’impianto è di circa mq. 30.000, sita sulla discarica esaurita Scarletti in Osio Sotto. La Giunta Comunale di Osio Sotto con deliberazione n. 43 del 07/03/2012 e successiva Deliberazione n. 147 del 14.07.2012, esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Progetto Definitivo ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (di seguito, “opera”) e il loro mantenimento in efficienza per 20 anni nell’area sopra individuata, con previsione di concessione in diritto di superficie dell’area oggetto di intervento; b) con Deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 11.07.2012 l’Amministrazione comunale ha approvato l’Accordo con Asia ambiente per la voltura del POD n. IT001E00227076 esistente nell’area; c) con l’intervento in argomento, si pone l’obiettivo di realizzare un impianto che sfrutti l’energia solare fotovoltaica per la produzione di energia elettrica; d) l’opera sarà sita in Osio Sotto presso la discarica esaurita Scarletti, ubicata in via Cesare Battisti, rinviando concordemente le parti, per la puntuale identificazione catastale dei terreni interessati, già da ora in piena ed esclusiva proprietà della Stazione Appaltante, al Progetto Definitivo approvato con deliberazione n. 43 del 07/03/2012 e n. 147 del 14.07.2012 della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge; e) con la deliberazione da ultimo citata la Giunta Comunale ha individuato, sulla base di apposita Relazione tecnico-finanziaria e Value for money, costituenti elaborati di Progetto Definitivo, quale modalità di realizzazione dell’intervento l’attivazione di un partenariato pubblico-privato ex art. 3 comma 15 ter Dlgs. 163/2006, secondo i criteri Eurostat 2004, attraverso lo strumento della locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’art.160 bis del D.Lgs. 163/2006; f) la Giunta Comunale di Osio Sotto con la deliberazione n. 45 del 12/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il programma triennale 2012-2014 confermando quale modalità realizzativa degli interventi la locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’art.160 bis del D.Lgs. 163/2006 in partenariato pubblico privato ex art. 3 comma 15ter nel rispetto dei criteri Eurostat 2004; g) con Determinazione n. [---] del [---], la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 55 e 160 bis del D.Lgs 163/2006, e s.m.i., (di seguito anche “Codice dei Contratti”), una procedura aperta per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato tramite la locazione finanziaria immobiliare in 4 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 costruendo finalizzata alla Progettazione Esecutiva, la realizzazione ed il mantenimento in efficienza per 20 anni di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 979,20 kWp; h) a seguito dell’espletamento della gara, con successiva Determinazione n. [---] del [---], l’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di seguito anche “RTI”) composto dall’impresa [---] in qualità di capogruppo mandataria (di seguito anche “[---]”) la cui obbligazione avrà ad oggetto [---] e la società [---] in qualità di mandante la cui obbligazione avrà ad oggetto [---]; i) a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti; esclusione, giusta j) l’Aggiudicatario ha provveduto a prestare le cauzioni così come disciplinate dal successivo art. 33; k) l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; l) ai sensi dell’articolo 160 bis comma 3 del Codice dei Contratti, il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore/Manutentore sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta; m) ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria, la Stazione Appaltante costituirà, a favore del Soggetto Finanziatore, il diritto di superficie sull’area di sua proprietà, sulla quali insisterà l’opera, mediante atto pubblico della durata di anni 25 (venticinque), a titolo gratuito, e con rogito da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari; n) la Stazione Appaltante avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di verifica e controllo sull’andamento dei lavori e sulla conformità del Progetto alle proprie esigenze di Utilizzatore, spettando altresì alla Stazione Appaltante, le funzioni e i compiti previsti dalla normativa di cui agli articoli 141 c.8 e 176 c.3 lettera c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (Vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori e Alta Sorveglianza sulla realizzazione delle opere). TUTTO CIÒ PREMESSO le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO 5 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Articolo 1 - Premesse ed allegati Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto. Sono da ritenersi allegati al presente contratto i seguenti documenti/elaborati: - Progetto Definitivo approvato con deliberazioni n. 43 del 07/03/2012 e n. 147 del 14.07.2012 della Giunta Comunale costituito dai seguenti elaborati: o Relazione tecnica; o Relazione geologica; o Relazione agronomico - forestale; o Relazione in merito alla verifica di stabilità del pendio e ai cedimenti; o Relazione in merito all’analisi dei campi elettromagnetici; o Dismissione dell’impianto e ripristino dei luoghi; o Cronoprogramma dei lavori; o Cronoprogramma relativo alle opere di dismissione dell’impianto e al ripristino dei luoghi; o Relazione paesaggistica; o Documentazione e simulazione fotografica; o Computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo; o Elaborati grafici; o VFM Value for Money o Relazione Tecnico-finanziaria o Schema di contratto; o Capitolato speciale d’appalto; o Provvedimento autorizzativo provinciale. - Documentazione tecnica proposta in sede di offerta elementi qualitativi; - Piano di ammortamento provvisorio presentato in sede di offerta elementi quantitativi; documenti che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione anche se non materialmente tutti allegati al presente atto. Articolo 2 - Oggetto del Contratto 2.1 Il presente contratto ha ad oggetto la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Realizzazione e Mantenimento in efficienza, per 20 anni, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 979,20 kWp, su un’area di proprietà della Stazione Appaltante, identificata negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di cui all’art.1 del presente contratto, mediante lo strumento della locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 come strumento applicativo di un partenariato pubblico privato attivato secondo i criteri Eurostat 2004. 6 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Articolo 3 - Obblighi dell’Aggiudicatario 3.1 Con il presente Contratto, in particolare, la Stazione Appaltante affida all’Appaltatore - che accetta – la realizzazione in locazione finanziaria dell’impianto in oggetto “chiavi in mano”, comprensiva della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e dell’Esecuzione di tutte le opere necessarie per la sua integrale realizzazione a regola d’arte, in conformità alle Autorizzazioni, ai Documenti progettuali, al Cronoprogramma, alle Specifiche Tecniche, alle norme del presente Contratto, e del mantenimento in efficienza dell’opera realizzata per 20 anni onde garantire i rendimenti energetici medi programmati nei documenti progettuali/offerta in sede di gara. 3.2 Con l’espressione “chiavi in mano” le Parti hanno inteso stabilire che l’Appaltatore, Soggetto Finanziatore/ SoggettoRealizzatore /Soggetto Manutentore, presa visione dello stato dei luoghi, accettando sin d’ora di operare nel rispetto delle condizioni preesistenti al momento dell’aggiudicazione garantisce quante segue: - assume espressamente il rischio di eseguire l’opera e consegnarla alla stazione appaltante nei tempi e costi previsti dagli elaborati progettuali garantendo il perfetto funzionamento dell’impianto ed il rendimento medio energetico così come previsto dalla relazione tecnico-fnanziaria allegata al progetto definitivo/offerta in sede di gara per tutta la durata contrattuale; - realizza l’impianto fotovoltaico in conformità al Progetto Esecutivo che sarà approvato dalla Stazione appaltante ed alle Specifiche Tecniche, con accollo in fase di cantiere di tutte le spese, utenze, materiali, mezzi e mano d’opera necessaria; -garantisce il mantenimento in efficienza per 20 anni dell’opera, con possibilità di sino ad anni 25, intendendo con tale espressione tutte le attività necessarie di manutenzione ordinaria e straordinaria, così’ come programmate nel Capitolato speciale d’appalto e secondo gli importi di cui la Relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto definitivo/offerta in sede di gara, atte ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento dell’impianto a garanzia dei rendimenti energetici medi programmati; -garantisce, in qualità di proprietario superficiario dell’area e dell’opera, la custodia e la vigilanza dell’impianto dalla data di inizio lavori fino alla decorrenza finale del contratto; – garantisce le operazioni di assistenza al Collaudo; -garantisce il controllo e la pianificazione costante dello Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione dell’opera; -garantisce il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione del cantiere, degli impianti realizzati e il ripristino delle aree verdi, qualora a seguito del mancato rispetto dei tempi programmati l’impianto non fosse attivato e/o collaudato positivamente nei termini prescritti e pertanto non sarebbero garantiti alla Stazione appaltante gli introiti del Conto energia così come 7 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 programmati nella Relazione tecnico-finanziaria definitivo/offerta in sede di gara; allegata al progetto 3.3 Resta inteso che nella misura in cui uno qualsiasi degli elementi o delle attività relative all’Opera, non sia incluso, o risulti incompleto o genericamente descritto o previsto nel presente Contratto ma risulti opportuno per la realizzazione “chiavi in mano” dell’Opera stessa, tali elementi o attività dovranno essere forniti dall’Appaltatore senza costi aggiuntivi. 3.4 Le Parti convengono che, in conformità al disposto dell’art. 952, primo comma, del codice civile, il Soggetto Finanziatore diverrà e rimarrà proprietario superficiario, per tutta la durata del diritto, di ogni opera che verrà realizzata sull’area concessa in diritto di superficie, opere che cederà in locazione finanziaria alla Stazione appaltante a decorrere dall’esito positivo del collaudo e verbale di presa in consegna dell’opera come meglio precisato al successivo art. 7. 3.5 Resta fermo il divieto per il Soggetto Finanziatore di alienare l’opera realizzata sull’area, costituire sull’area ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque iscrizioni pregiudizievoli nonché di cedere il medesimo diritto di superficie. Tale divieto dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di concessione del diritto di superficie dell’area ai fini della trascrizione e opponibilità del medesimo ad eventuali terzi. Le Parti si obbligano sin d’ora a compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del perfezionamento della costituzione del diritto di superficie qui prevista in favore del Soggetto Finanziatore, nonché ai fini della trascrizione dello stesso presso la competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari. Articolo 4 - Obblighi della Stazione appaltante 4.1 4.2 La Stazione Appaltante contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto costituirà, a favore del Soggetto Finanziatore, mediante atto pubblico, con spese a carico dell’Appaltatore un diritto di superficie sull’Area su cui è prevista l’esecuzione dei lavori, ex discarica Scarletti, identificata negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di cui all’art. 1 del presente contratto. Le Parti convengono che il diritto di superficie si estenderà al di sopra e al di sotto del suolo limitatamente alle necessità derivanti dalla realizzazione dell’impianto. 8 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 4.3 La Stazione Appaltante garantisce la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e la completa libertà di quanto viene ceduto, da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatto salvo le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, in itinere a cura della società Asja Ambiente attuale concessionaria per lo sfruttamento del biogas presente nel sito. 4.4 Il diritto di superficie, concesso a titolo gratuito, ha durata pari a 25 (venticinque) anni. Il diritto di superficie, pur avendo una durata superiore a quella delle obbligazioni che scaturiscono dal presente contratto, si intenderà comunque estinto di diritto, sia nel caso in cui l’Utilizzatore eserciti l’opzione finale di riscatto alla scadenza del contratto di leasing per espressa previsione contrattuale, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 13 sia nel caso di riscatto anticipato dell’opera secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 14, sia nel caso in cui il presente contratto si risolva o si sciolga o perda efficacia anticipatamente. 4.5 Il diritto di superficie non è cedibile a terzi a nessun titolo. 4.6 La Stazione Appaltante rinuncia all’ipoteca legale con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Le parti danno atto che è stato rilasciato dal Comune di Osio Sotto il certificato di destinazione urbanistica in data 29/11/11 (prot. 13019), relativo all’area oggetto del diritto di superficie e la Stazione Appaltante dichiara altresì che non sono intervenute variazioni sul contenuto del certificato medesimo da quella data ad oggi. La consegna delle aree risulterà da apposito Verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti. Prima della scadenza del diritto di superficie si provvederà all’accertamento dello stato di consistenza dei luoghi. Di tale stato verrà steso Verbale in contraddittorio, da sottoscriversi dalle parti. Articolo 5 - Decorrenza e durata delle obbligazioni contrattuali 5.1 Le Parti convengono che la durata delle obbligazioni contrattuali è così determinata: a) 30 ( trenta ) giorni per la Progettazione Esecutiva e 60 ( sessanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione e ultimazione complessiva delle Opere, come da offerta in sede di gara, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori che potrà avvenire anche nelle more di sottoscrizione della firma dei contratti. In ogni caso, entro il 30.11.2012 dovranno realizzarsi i lavori necessari a garantire la messa in esercizio dell’impianto. 9 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 b) 20 (venti) anni di locazione finanziaria dell’Opera a far data dal positivo collaudo della stessa e contestuale sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’Utilizzatore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; c) 25 (venticinque) anni di diritto di superficie secondo i termini e le modalità meglio precisate al precedente art. 3. d) 20 ( venti) anni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, estendibile a 25 anni; Articolo 6 - Importi contrattuali 6.1 La Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere al Soggetto Finanziatore i canoni di leasing, così come disciplinati dall’articolo seguente, con decorrenza iniziale coincidente con il nono mese successivo al collaudo positivo e contestuale presa in consegna dell’impianto, per n. 20 anni, alle condizioni di seguito specificate; 6.2 I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro “EURIBOR (360) 6 MESI”, con periodicità semestrale. L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto sarà costituito dal tasso Euribor a 6 (sei) mesi (base 360 giorni), rilevato al giorno precedente la data di sottoscrizione del presente contratto maggiorato dello spread indicato nell’offerta e quindi per il pagamento del primo canone semestrale. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di debito; 6.3 Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura: a) sono rilevate le quotazioni, con riferimento alla data, pubblicate da “Il Sole 24 Ore” dell’indice di riferimento del periodo anteriore alla scadenza del canone considerato ed è calcolato lo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni anzidette e l’indice di riferimento iniziale; b) l’importo delle note di credito e note di debito è determinato applicando alla quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone lo “scostamento” come determinato alla lettera a), diviso per 100; il risultato così ottenuto è diviso per 12 mensilità e moltiplicato per la periodicità del canone; c) le note di credito e le note di debito non sono emesse nel caso in cui il mutamento dell’indice produca, nel periodo considerato, una variazione del canone, in aumento o in diminuzione, di importo pari o inferiore a Euro 10,00 oltre l’IVA; 10 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 d) le note di debito o le note di credito sono addebitate o accreditate sul conto di tesoreria contemporaneamente al pagamento della rata di canone successiva al periodo al quale si riferiscono. 6.4 Il Comune utilizzatore in qualsiasi momento ha la facoltà di interrompere gli effetti della clausola di indicizzazione del canone di locazione finanziaria, chiedendo di rendere i canoni periodici residui fissi e invariabili sino al termine del contratto; 6.5 La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata, a decorrere dal II anno della locazione finanziaria e per una sola volta nel corso del contratto, tramite preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire presso gli uffici della Società concedente entro il termine corrispondente al novantesimo giorno che precede la data di scadenza del canone da cui avrebbe effetto la modifica; 6.6 Se il Comune utilizzatore si avvale della facoltà prevista, l'ammontare dei canoni residui è ricalcolato in base alla residua esposizione in essere al momento dell'esercizio dell’opzione, utilizzando quale base di riferimento la quotazione dell'Interest Rate Swaps - Euro (I.R.S.) rilevato il giorno feriale precedente l’introduzione della modifica contrattuale riferito ad una scadenza più vicina per difetto al numero di annualità mancanti alla scadenza del contratto. 6.7 L’esercizio della facoltà di cui al comma 4 avviene senza applicazione di penali, indennizzi, commissioni o altri oneri a carico del Comune; nello stesso caso l’unica variazione del canone ammessa è quella derivante dalla differenza del tasso base di riferimento applicato. 6.8 Su richiesta del Soggetto finanziatore la Stazione appaltante potrà attivare, per analogia, le procedure di cui all’art. 206 “Delegazioni di pagamento” del Dlgs. 267/2000 al fine di garantire il pagamento dei canoni di leasing. 6.9 Il corrispettivo dovuto dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Realizzatore/Manutentore, quale risultante dall’aggiudicazione, per il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte, come dettagliate nel titolo III del presente contratto nonché nella Progettazione Definitiva e nelle Specifiche Tecniche offerte dall’Aggiudicatario in sede di gara, è fissato in € ………………….. (euro ………………………………………………………………/…) inclusa IVA nella misura di legge. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Prezzo Contrattuale è stato pattuito a corpo con data certa e chiavi in mano. Il Prezzo Contrattuale verrà pagato al Soggetto Realizzatore/Manutentore, sulla base di SAL predisposti dal Direttore dei Lavori e approvati dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto all’art. 9. 11 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 6.10 Il corrispettivo per il mantenimento in efficienza, come dettagliato nel titolo III del presente contratto, non è oggetto della locazione finanziaria. I canoni di manutenzione, pertanto, saranno versati direttamente dalla Stazione Appaltante al Soggetto Realizzatore/Manutentore, secondo le condizioni di seguito specificate. L’importo per tale attività è pari a € …………………..annui (euro ………………..) e sarà corrisposto in 40 canoni semestrali posticipati a partire dal positivo collaudo dell’opera e presa in consegna da parte della Stazione Appaltante; l’importo semestrale risultante, pari a € ………………. (euro ………………………………………………./….) verrà rivalutato annualmente sulla base del indice di inflazione ISTAT (indice di riferimento: FOI senza tabacchi). 6.11 In merito al contratto di manutenzione, sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, al titolo III, le attività di manutenzione di base minime che devono essere assicurate e che saranno valutate in sede di gara; TITOLO II DISCIPLINA DEI RAPPPORTI TRA IL SOGGETTO FINANZIATORE E L’UTILIZZATORE Articolo 7 - Durata del rapporto contrattuale di leasing, determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento 7.1 La durata del rapporto contrattuale di locazione finanziaria è fissato in anni 20 (venti) a decorrere dalla data del certificato di positivo collaudo dell’immobile e sottoscrizione del verbale di presa in consegna dello stesso da parte della Stazione appaltante. 7.2 I canoni di leasing saranno indicizzati così come previsto al precedente punto 6.2, per tutta la durata del contratto di leasing. I canoni saranno semestrali, posticipati, in numero complessivo pari a quaranta (e quindi su venti anni). Il primo canone semestrale sarà corrisposto dopo 9 (nove) mesi dalla data di positivo collaudo e presa in consegna degli stesso; i restanti trentanove entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, previa fatturazione da parte del locatore. La fattura dovrà pervenire al protocollo dell’ente almeno 60 giorni prima della scadenza al fine di consentire alla Stazione appaltante di provvedere agli adempimenti di legge. I canoni di leasing saranno corrisposti dall’Ente alla naturale scadenza, salvi i divieti di procedere al pagamento previsti dalla normativa vigente con riferimento alle verifiche prescritte nei confronti del Soggetto Finanziatore. 12 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 7.3 Il tasso di interesse sarà indicizzato al parametro “EURIBOR (360) 6 MESI”, con periodicità semestrale. L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto sarà costituito dal tasso Euribor a 6 (sei) mesi (base 360 giorni), rilevato al giorno precedente la data di sottoscrizione del presente contratto maggiorato dello spread indicato nell’offerta e quindi per il pagamento del primo canone semestrale. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di debito. 7.4 I canoni di leasing saranno calcolati sulla base del tasso d’interesse applicato, come specificato al precedente punto assumendo come capitale finanziato l’ammontare di ogni onere sostenuto dal Finanziatore relativamente alla Progettazione, Direzione Lavori e realizzazione dei lavori. 7.5 I canoni di leasing non comprendono servizi aggiuntivi post realizzazione (assistenza, manutenzione, verifiche periodiche, ecc.). 7.6 La Stazione Appaltante non riconoscerà al Soggetto Finanziatore gli oneri di prelocazione per tutti gli esborsi, certificati e approvati dalla Stazione Appaltante, che la Società di Leasing sosterrà durante la fase di esecuzione dei lavori. 7.7 La Stazione Appaltante non riconoscerà alcun canone di locazione in caso di mancato collaudo positivo e/o in caso di mancata ultimazione dei lavori ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto, secondo i termini previsti dai documenti di gara, (ovvero 30.11.2012); 7.8 Gli eventuali oneri di natura catastale vengono pagati dal Soggetto Finanziatore e successivamente rifatturati alla Stazione Appaltante; Articolo 8 - Finanziamento dei lavori 8.1 Il Finanziatore assume l’obbligo nei confronti della Stazione appaltante di effettuare il pagamento delle fatture che il Realizzatore/Manutentore emetterà nei confronti del Finanziatore stesso. 8.2 La Stazione Appaltante non riconoscerà nessun costo aggiuntivo derivante da varianti in corso d’opera o imprevisti sia pur formalmente e preventivamente autorizzati dalla stessa così come disciplinato dal successivo art. 27. 8.3 Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera, ovvero da imprevisti, saranno riconosciuti pertanto esclusivamente dal Finanziatore al realizzatore previa autorizzazione della Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente in materia. 13 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 8.4 Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera, saranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente in materia solo qualora espressamente richieste dalla stessa ed accettate dal Soggetto finanziatore/Realizzatore-Manutentore. 8.5 La Stazione Appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento di quanto autorizzato. 8.6 Resta inteso che costituisce condizione essenziale per l’emissione e l’approvazione dei SAL, che gli stessi corrispondano alle prestazioni ed ai lavori effettivamente eseguiti. I SAL includeranno, in capitoli separati, le eventuali variazioni apportate al Progetto, nonché le eventuali deduzioni effettuate a qualsiasi titolo ai sensi del Contratto. Gli importi di ciascun SAL, fermo restando la determinazione a corpo dell’appalto, saranno determinati applicando le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite agli importi totali delle corrispondenti lavorazioni indicate nel Computo Metrico Estimativo. Dette quote percentuali saranno convenzionalmente ricavate commisurando le quantità progressive di ogni lavorazione eseguita agli importi totali risultanti dal medesimo computo metrico con la precisazione che in assenza di varianti ordinate alle singole lavorazioni alla loro ultimazione sarà contabilizzato il 100% degli importi totali indicati per le stesse lavorazioni nel computo metrico estimativo di cui sopra. Su ogni SAL sarà operata una trattenuta pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo della rata del SAL medesimo a titolo di ritenuta in garanzia. Le somme così ritenute a garanzia saranno infruttifere e le somme ritenute diverranno esigibili da parte del Realizzatore dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo. Mensilmente il Direttore dei lavori definirà, in contraddittorio con il Realizzatore, le quote percentuali di avanzamento che verranno riportate sul libretto delle misure e conseguentemente verrà redatto il Registro di Contabilità applicando alle quote percentuali i relativi importi; dal Registro di Contabilità si ricaverà lo stato di avanzamento dei lavori che darà origine ai SAL, da predisporsi a cura del Direttore dei Lavori. Gli importi dei singoli SAL, oltre IVA, saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, debitamente controfirmato dal RUP, dietro emissione di fattura, con allegata copia del relativo SAL, da parte del Realizzatore conforme alle vigenti norme fiscali, salvo imprevisti non imputabili all’Ente. L’importo progressivo dei SAL mensili non potrà superare il 90% dell’importo offerto. Il restante 10% verrà contabilizzato nel Conto Finale e verrà liquidato all’emissione del Certificato di Collaudo tecnico/amministrativo, in caso di esito favorevole. 14 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Articolo 9 - Interessi di Mora 9.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Soggetto Finanziatore/ Realizzatore / Manutentore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento. 9.2 Gli interessi di mora saranno determinati sulla base del D.Lgs. 231/2002. 9.3 Non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti nel caso di inadempienza risultante dalla verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., presso il sistema integrato dei concessionari, o di altre disposizioni di legge vigenti nel corso del rapporto contrattuale che la Stazione appaltante sia tenuta ad applicare nell’effettuazione dei pagamenti. Articolo 10 - Oneri esclusi dal corrispettivo della locazione finanziaria 10.1 Nel canone di locazione finanziaria non sono comprese le spese di utenza (acqua, luce, fognature, ecc.) che sono in qualunque caso, a completo carico del soggetto Utilizzatore dalla data di consegna dell’opera e per tutta la durata contrattuale. Il Soggetto Finanziatore non potrà mai essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione delle forniture oggetto delle utenze, qualunque ne sia stata la causa. Articolo 11 - Godimento dell’Opera da parte della Stazione Appaltante 11.1 Il Soggetto Finanziatore garantisce alla Stazione Appaltante, per tutta la durata del periodo di locazione finanziaria, il pacifico godimento dell’opera realizzata e delle sue pertinenze, contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sull’opera stessa. 11.2 L’Opera dovrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo adeguato e atto a mantenerla sempre in buono stato al fine di non compromettere il funzionamento e quindi il rendimento energetico medio programmato. 11.3 La Stazione Appaltante si impegna pertanto ogni disposizione relativa all’uso delle opere, tutte le norme di legge e regolamenti antinfortunistica, igiene ed antinquinamento e ad osservare scrupolosamente alla tutela dei suoli, al rispetto locali in materia di lavoro, ambiente. Articolo 12 - Tutele e Facoltà riconosciute al Soggetto Finanziatore 15 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 12.1 In forza dell’art. 160 bis, comma 3, del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione facente capo al soggetto realizzatore ai sensi del presente contratto, il Soggetto finanziatore potrà sostituirlo, con l’assenso del Committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 12.2. Il Soggetto Finanziatore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto di Leasing in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006. Articolo 13 - Opzione di Riscatto 13.1. Alla scadenza del contratto di leasing viene concordemente riservato all’Utilizzatore il diritto di esercitare l’opzione finale di acquisto della proprietà oggetto del presente contratto. 13.2. Il prezzo per l’esercizio del diritto di opzione di riscatto viene stabilito in un importo corrispondente all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di opzione di riscatto, il soggetto Finanziatore si obbliga a comunicare all’Utilizzatore, 6 mesi prima della scadenza del contratto di leasing, l’imminente scadenza e la facoltà in capo all’utilizzatore di esercitare il diritto di opzione finalizzato al riscatto dell’Opera; contestualmente alla comunicazione di cui al presente comma, il Soggetto Finanziatore si obbliga ad inviare all’utilizzatore il rendiconto di tutta l’operazione nonché le informazioni e documentazioni che saranno ritenute necessarie dall’Utilizzatore per l’esercizio del diritto di opzione. 13.3. Il diritto di opzione finale verrà esercitato dall’Utilizzatore mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all’epoca vigente, entro e non oltre 60 giorni precedenti la scadenza del contratto. Il mancato rispetto del suddetto termine non comporta la decadenza dal diritto di opzione ove il soggetto finanziatore non abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione nei termini di cui al precedente comma. Il diritto di opzione finale di cui al comma precedente potrà essere esercitato a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore. 13.4. L’atto pubblico di trasferimento del diritto di proprietà conseguente all’esercizio dell’opzione di riscatto, dovrà essere stipulato alla scadenza del contratto di leasing con contestuale pagamento del prezzo di riscatto nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse. Contestualmente alla stipulazione dell’atto pubblico di cui al comma precedente si provvederà 16 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 all’estinzione/cancellazione del diritto di superficie di cui all’art. 4 che precede. Articolo 14 - Opzione di Riscatto Anticipato 14.1. Le parti convengono che è in facoltà dell’Utilizzatore procedere, durante il periodo contrattuale, al riscatto anticipato dell’opera, versando, in corrispondenza del pagamento del canone semestrale e in aggiunta allo stesso una somma pari ai canoni a scadere più il prezzo di riscatto attualizzati alla data di risoluzione del contratto al tasso base indicato in sede di offerta/alla data del positivo collaudo dell’opera realizzata. A tal fine l’Utilizzatore comunicherà per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all’epoca vigente, al Soggetto Finanziatore, almeno 60 giorni prima della scadenza della rata i-esima la volontà di esercitare l’opzione di riscatto anticipato. Il Soggetto finanziatore si obbliga ad inviare all’utilizzatore la quantificazione della somma da corrispondere per l’effettuazione del riscatto anticipato entro 20 gg. dalla richiesta al fine di consentire all’utilizzatore di valutare l’esercizio dell’opzione di riscatto. 14.2. L’atto di trasferimento del diritto di proprietà conseguente all’esercizio del diritto di opzione di riscatto anticipato, dovrà essere stipulato con contestuale pagamento degli importi di cui al comma 1 di codesto articolo nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse; contestualmente si provvederà all’estinzione/cancellazione del diritto di superficie. Si applicano in quanto compatibili le ulteriori disposizioni di cui all’articolo precedente. Articolo 15 - Recesso del Soggetto Finanziatore 15.1. Il Soggetto Finanziatore non potrà recedere anticipatamente dal presente contratto. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le norme previste per la risoluzione del contratto per inadempimento di cui al titolo V del presente contratto. Articolo 16 - Recesso della stazione appaltante 16.1 Le parti convengono che nel caso di recesso da parte del Soggetto Utilizzatore (Stazione appaltante) quest’ultimo verserà in corrispondenza del canone semestrale e in aggiunta allo stesso una somma pari ai canoni a scadere più il prezzo di riscatto, attualizzati alla data di recesso del contratto al tasso base indicato in sede di offerta/alla data di positiva collaudo dell’opera. Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento del Soggetto Finanziatore 17 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 17.1 La risoluzione del contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore e relative garanzie sono disciplinate ai Titoli IV e V. Articolo - 18 Sublocazione 18.1 Il Soggetto Finanziatore dichiara specificatamente di autorizzare fin d’ora il Comune Utilizzatore a cedere, l’impianto realizzato, in sublocazione a terzi previa comunicazione scritta al locatore, rimanendo la Stazione Appaltante comunque vincolata al versamento dei canoni e di ogni altro obbligo derivante dal presente contratto. TITOLO III DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA SOGGETTO REALIZZATORE/MANUTENTORE E UTILIZZATORE Articolo 19 - Oneri ed Realizzatore/Manutentore obblighi generali a carico del Soggetto 19.1 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà eseguire tutte le prestazioni ed attività necessarie per la realizzazione, a perfetta regola d’arte, dell’opera nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella realizzazione dell’opera e nelle attività di manutenzione dovrà scrupolosamente osservare le norme del presente contratto, gli elaborati progettuali, le specifiche tecniche, le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia. 19.2 Ad integrazione di quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto, tra gli obblighi del Soggetto Realizzatore vi sono: - l’osservanza delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri dipendenti impiegati per l’esecuzione del contratto; - l’applicazione agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli accordi economici collettivi di lavoro; - l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione di tali dipendenti; - la fornitura di tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori; tali materiali dovranno essere nuovi e della qualità del genere indicati nei Progetti e adatti al loro utilizzo nell’impianto in oggetto; - la fornitura a sua cura e spese di tutte le opere provvisionali e dei mezzi d’opera necessari per la buona esecuzione dei lavori; - il carico, scarico e deposito dentro al cantiere dei materiali necessari; - la pulizia e lo sgombero del cantiere ad ultimazione avvenuta, per quanto attiene ai lavori oggetto del contratto; 18 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 - l’esecuzione, ove richiesto, di lavori in economia; le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto in sede di offerta; 19.3 in caso di non esercizio dell’opzione di riscatto da parte dalla Stazione Appaltante, e di mancato collaudo e/o mancata ultimazione dei lavori ai fini dell’incentivo GSE entro il 30.11.2012, ripristino dell’area nelle condizioni antecedenti alla realizzazione dei lavori. 19.4 Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l’appalto per i lavori e le attività di manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti, in conformità ai più elevati livelli qualitativi ed in conformità alle Legge Applicabile ed ai Documenti Tecnici; 19.5 In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente i lavori e le attività che comprendono: 19.5.1 Gli interventi di ordinaria manutenzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di manutenzione e mantenimento in efficienza); 19.5.2 Gli interventi di straordinaria manutenzione, ivi inclusa la sostituzione degli impianti e macchinari, sino a fine ciclo vita nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di manutenzione e mantenimento in efficienza) di cui al progetto esecutivo per la realizzazione e mantenimento in efficienza dell’impianto; 19.5.3 la sorveglianza e guardiania degli impianti come da prescrizioni previste dai documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di manutenzione e mantenimento in efficienza) di cui al progetto esecutivo per la realizzazione e mantenimento in efficienza dell’impianto; 19.6 L’Appaltatore deve garantire tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria nel rispetto del piano di manutenzione e mantenimento in efficienza e, in particolare, delle condizioni di “pronto intervento” derivanti dalla Polizza Assicurativa All-Risks di cui al titolo IV del presente contratto. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere eseguita a regola d'arte in modo che l'impianto mantenga il livello di performance ratio ottenuto in sede di collaudo tecnico, salva la riduzione dovuta al normale deperimento dei moduli fotovoltaici; 19.7 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore, dalla data di inizio lavori, si impegna a coltivare, a proprie cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare, nei confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all’opera o alla sua utilizzazione, restando sin da ora legittimato ad agire. Di ogni attività svolta dovrà tenere informato il Soggetto Finanziatore e l’Utilizzatore . Resta inteso che saranno a carico del Soggetto Realizzatore/Manutentore gli oneri e 19 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti alle opere oggetto del Contratto di Leasing. 19.8 La Stazione Appaltante, nella sua qualità di Soggetto Utilizzatore sarà responsabile diretto dei danni causati all’opera derivanti dall’uso non diligente dello stesso nel contesto delle attività di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori ed alta sorveglianza sulla manutenzione dell’opera comportante un conseguente decremento dei rendimenti energetici così come programmati. 19.9 Qualora il Soggetto Realizzatore/Manutentore non ottemperi con diligenza alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto che ne consentano il suo mantenimento in efficienza, la Stazione Appaltante sospenderà il regolare pagamento dei canoni di manutenzione, fino alla risoluzione totale delle problematiche ove possibile. Nel caso contrario troveranno applicazione le norme disciplinanti le cause di risoluzione per inadempimento del Soggetto realizzatore/manutentore. 19.10Il Soggetto Realizzatore/Manutenzione manleva la Stazione Appaltante per tutta la durata contrattuale da qualsiasi responsabilità per danni a cose, persone, derivanti dall’attività di realizzazione e manutenzione dell’impianto, da eventi imprevisti ed imprevedibili ( es. eventi atmosferici, atti vandalici etc..); 19.11Il Soggetto Realizzatore/Manutentore manleva la Stazione Appaltante dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; 19.12Il Soggetto Realizzatore/Manutentore tiene indenne la Stazione Appaltante da eventuali riduzioni di rendimenti medi energetici così come programmati nella Relazione tecnico-finanziaria di progetto/offerta in sede di gara, derivanti dal mancato rispetto degli standard qualitativi prescritti negli elaborati progettuali in sede di realizzazione dell’impianto o da insufficiente/ mancata manutenzione ordinaria o straordinaria dello stesso. 19.13Il Soggetto Realizzatore/Manutenzione tiene indenne la Stazione Appaltante in relazione all’utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del contratto. 19.14 In caso di vizi e difetti dell’opera realizzata, non rilevati in fase di collaudo e che dovessero emergere successivamente all’attivazione dell’impianto, dai quali ne deriva una riduzione di rendimento energetico sarà proporzionalmente ridotto, fino alla risoluzione delle problematiche rilevate, 20 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 l’obbligo della stazione appaltante di provvedere al pagamento dei canoni di manutenzione. 19.15La Stazione Appaltante avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di verifica e controllo sulle attività espletate, ai sensi del presente contratto, dal Soggetto Realizzatore e sulla conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nei documenti progettuali (con particolare riferimento al piano di manutenzione e mantenimento in efficienza) e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, spettando altresì alla Stazione Appaltante le funzioni e i compiti previsti dalla normativa al fine di garantire che l’adempimento delle obbligazioni contrattuali avvenga a regola d’arte. La Stazione appaltante esplica le suddette attività per il tramite del Responsabile del Procedimento; 19.16Il Soggetto Realizzatore si impegna ad effettuare le operazioni di controllo in remoto con cadenza giornaliera e quant’altro previsto dai documenti progettuali e dalla offerta tecnica prodotta in sede di gara; 19.17In particolare il report, il cui modello e formato sarà concordato tra il Soggetto Realizzatore e il Committente, dovrà contenere almeno le informazioni prescritte nel Piano di Manutenzione e Mantenimento in efficienza; 19.18Il Soggetto Realizzatore, salvo le cause di forza maggiore, si impegna a mantenere l’ impianto “funzionante” per un periodo non inferiore al 97% dei giorni dell’anno solare. Per centrale “non funzionante” si intende l’impianto regolarmente in esercizio la cui potenza, in funzione nel giorno i-esimo, sia inferiore all’80% dei kWp installati (che equivale a dire che vi sono stringhe non funzionanti per una potenza complessiva superiore al 20% dell’installato); 19.19Quanto alla modalità di controllo si rinvia a quanto prescritto nell’ambito del Piano di Manutenzione e Mantenimento in efficienza; 19.20Per ogni giorno in più rispetto alla percentuale sopra indicata (3% dei giorni dell’anno solare) in cui l’impianto sia “non funzionante”, la stazione appaltante tratterrà dal canone annuale di manutenzione di cui all’art. 6 del presente contratto, una somma corrispondente all’importo giornaliero del canone di manutenzione; 19.21Inoltre, qualsiasi guasto che riduca la potenza dell’impianto di una percentuale compresa fra 0% e 20% dei kWp installati, dovrà essere riparato, riportando la potenza installata al 100% nell’arco temporale massimo di 30 (trenta) giorni e comunque nel rispetto della condizione “pronto intervento” della polizza All-Risks. In mancanza, a partire dal 31° giorno l’impianto verrà 21 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 considerato “non funzionante” e si applicherà per ogni giorno la penale prevista al capoverso precedente; 19.22Il Soggetto Realizzatore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Committente gli eventuali fermi macchina programmati per attività di manutenzione, fermo restando che gli stessi dovranno essere effettuati preferibilmente nei periodi di minor disponibilità di sole; 19.23Il Soggetto Realizzatore si impegna a verificare che tutti i materiali, i componenti e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione degli interventi manutentivi o riparativi, siano di ottima qualità e comunque idonei alla tipologia delle attività da eseguire in relazione al Contratto conformemente ai migliori standard tecnici esistenti sul mercato e conformemente alle regole dell'arte ed ai manuali di uso e manutenzione di cui al progetto. Variazioni ai componenti originali dovranno essere accettati dal Committente e dal Soggetto finanziatore. Articolo 20 – Progettazione Definitiva 20.1 Il progetto definitivo redatto e approvato dalla Stazione Appaltante, insieme alle Specifiche tecniche, agli elaborati progettuali e ai capitolati prestazionali sono assunti dal Soggetto Realizzatore/Manutentore a base dei propri elaborati tecnici. Articolo 21 - Progettazione esecutiva. 21.1 I contenuti del Progetto Esecutivo sono indicati nel capitolato speciale d’appalto, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 07.03.2012 ed aggiornati con Deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 14.07.2012, derivante dall’accordo approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 11.07.2012, con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato l’accordo con Asia ambiente per la voltura del POD n. IT001E00227076 esistente nell’area. Nel caso in cui i ritardi imputabili al Realizzatore/Manutentore nella predisposizione degli elaborati progettuali, dovessero comportare danni all’Amministrazione, quest’ultima si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno sofferto. Il Soggetto Realizzatore/Manutentore si impegna ad introdurre nel Progetto Esecutivo le variazioni necessarie per l’ottenimento delle Autorizzazioni alla realizzazione dell’Opera. Le predette modifiche, qualora derivanti da errori progettuali, omissioni, discrepanze, non conformità del Progetto esecutivo al Progetto Definitivo, e/o alla Normativa, ovvero derivanti dalla necessità di ottenere abilitazioni prodromiche alla realizzazione dell’intervento, dovranno essere recepite dal Realizzatore/Manutentore che ne sosterrà i relativi oneri, entro i successivi 10 (dieci) giorni, restando invariati i tempi di adempimento delle prestazioni contrattuali. 22 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Il progetto dovrà essere sviluppato ad un grado di dettaglio tale da contenere l’indicazione delle caratteristiche dimensionali e dei particolari costruttivi dell’opera da realizzare e gli schemi ed i dettagli degli stessi, comprensivi dei tracciati, delle dimensioni e delle relative caratteristiche tecniche. Lo sviluppo degli elaborati grafici di progetto avverrà sulla base della tempistica indicata dal Cronoprogramma di Progetto Definitivo o in alternativa, qualora antecedente, entro il termine offerto in sede di gara. Gli elaborati grafici di progetto dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante sia in supporto cartaceo che informatico. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la realizzazione dell’opera nel sito indicato in premessa dovrà essere autorizzato dalle competenti Amministrazioni. 21.2 Autorizzazioni La Stazione Appaltante si attiverà presso gli organi competenti ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni, ponendo in essere tutta l’attività a tal fine strumentale. Il Realizzatore/Manutentore si impegna a fornire all’Amministrazione la massima collaborazione e tutto la documentazione tecnica necessaria ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni entro i termini previsti per l’approvazione dei Progetti da parte dell’Amministrazione. Articolo 22 - Realizzazione dei Lavori 22.1 Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un Direttore di Cantiere nominato dal Soggetto Realizzatore/Manutentore che avrà la responsabilità del coordinamento e dell’esecuzione dei lavori secondo il contratto ed a regola d’arte. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dalla Stazione appaltante ai sensi del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge e di regolamento, eseguendo tutte le opere necessarie ed opportune, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera occorrenti in conformità alla Legge, ai Permessi, alle regole dell'arte. Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 23.1 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante: a) Il DVR Documento di valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a, D.L.vo n.81/08, in qualità di datore di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n.81/08; b) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.L.vo n.81/08, con allegato il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI; 23 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 c) Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Lo stesso dovrà essere preventivamente sottoposto al giudizio di idoneità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera b). 23.2 Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza, depositati e sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante del presente contratto. 23.3 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure mutano i processi lavorativi utilizzati. 23.4 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Soggetto Realizzatore/Manutentore , previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 23.5 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» Articolo 24 - Condizioni di esecuzione 24.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Soggetto Realizzatore/Manutentore conferma e dà espressamente atto: - di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione delle condizioni esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere eseguite, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti e di tutte le circostanze che possano direttamente avere influenza sulle modalità di svolgimento dei lavori; - di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera; - di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; - che quanto stabilito per gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza nel luogo dove i lavori devono essere eseguiti, è ritenuto congruo e tiene altresì conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti agli interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in fase di esecuzione relativi ai lavori nell’area di intervento e della tipologia dell’opera. 24 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 24.2 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore deve altresì provvedere, salva l’applicazione della disciplina delle varianti, all’esecuzione di quei lavori che, pur non essendo espressamente indicati nel contratto o negli elaborati del Progetto Esecutivo, derivino logicamente dalle regole dell’arte e dalla natura delle opere da eseguire e siano tecnicamente e funzionalmente connessi a quelli descritti nel contratto e nei documenti contrattuali. 24.3 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà demolire e/o rifare tutti i lavori eseguiti in difformità da quanto sopra indicato. In difetto, dopo aver inutilmente assegnato al Soggetto Realizzatore/Manutentore un congruo termine per provvedervi, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente, o tramite altre imprese, alla demolizione e ai rifacimenti che si rendessero necessari, addebitando le relative spese al Soggetto Realizzatore stesso. 24.4 Tutte le comunicazioni (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) al Soggetto Realizzatore/Manutentore saranno effettuate in forma scritta. In particolare, le comunicazioni in cantiere avverranno a mezzo di ordini di servizio controfirmati, per ricezione, dal Soggetto Realizzatore/Manutentore. Articolo 25 - Consegna e Inizio dei Lavori 25.1 La data di consegna dei lavori, ai fini dell’avvio delle relative lavorazioni come previste nel cronoprogramma, sarà concordata con congruo anticipo tra le parti. Della consegna viene redatto un apposito Verbale che deve essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante nonché dal Soggetto Realizzatore/Manutentore e dal Direttore dei Lavori. Al momento della consegna, il cantiere dovrà essere in condizioni idonee per poter iniziare ed utilmente proseguire i lavori di cui al relativo verbale, fatto salvo il contestuale accesso al sito da parte della società Asja Ambiente attuale concessionaria dello sfruttamento del biogas esistente nel sito. 25.2 Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorreranno i termini di esecuzione. In caso di consegne per partite o tempi diversi, detti termini decorreranno dalla data dell’ultimo verbale di consegna. La consegna dei lavori risulterà da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Soggetto Realizzatore/Manutentore. La Stazione Appaltante si obbliga a consentire al realizzatore/manutentore, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, l’accesso alle aree oggetto della presente contratto allo scopo di approfondire le indagini geologiche, geognostiche, archeologiche e simili, anche al fine di una corretta valutazione dei tempi di esecuzione dei lavori. Articolo 26 - Direzione dei Lavori - Coordinatore per la Sicurezza 25 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 26.1 I lavori saranno eseguiti, sotto la direzione di uno o più tecnici abilitati, nominati dalla S.A. ed a spese del soggetto Finanziatore. 26.2 I lavori eseguiti saranno verificati, con opportune azioni di coordinamento e controllo, in merito all'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, (art. 92 D.Lgs 81/08) da un tecnico abilitato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dal Soggetto Finanziatore/Realizzatore-Manutentore che oneri a proprio carico. Articolo 27 - Varianti in Corso di Opera 27.1 Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei lavori ed il Responsabile del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, primo comma, del Codice: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della Progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 27.2 Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) La Stazione Appaltante non riconoscerà nessun costo aggiuntivo pur formalmente e preventivamente autorizzate dalla stessa. 27.3 Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera, ovvero da imprevisti, non determineranno maggiorazioni del canone di leasing come da elaborati progettuali/ offerta in sede di gara rimanendo perento oggetto di negoziazione tra le parti soggetto Finanziatore e Soggetto Realizzatore/Manutentore; 27.4 Nell’ipotesi di cui alla lett. e) il Realizzatore/Manutentore è tenuto a sopportare i costi della nuova Progettazione nonché a risarcire l’Amministrazione di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali. 26 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 27.5 Eventuali costi aggiuntivi per varianti in corso d’opera sono da imputare alla Stazione Appaltante solo qualora le varianti siano espressamente richieste dalla stessa ed accettate dal soggetto Finanziatore/Realizzatore-Manutentore ricalcolati come da parametri indicati in sede di offerta. Articolo 28 - Sospensioni 28.1 E’ fatto divieto al Soggetto Realizzatore/Manutentore, salvo giustificato motivo, di sospendere o rallentare i lavori di sua iniziativa. Non è considerato giustificato motivo di sospensione comprovato dal D.L. o rallentamento dei lavori il caso di controversie e/o contestazioni che dovessero insorgere con i subappaltatori, i fornitori o qualsivoglia terzo; 28.2 Il Direttore Lavori si riserva la facoltà di autorizzare o di disporre per iscritto, in qualsiasi momento, la sospensione dei lavori, globalmente o per singole partite qualora: cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali o altre simili speciali circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente ovvero pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d’arte degli stessi, fatto salvo comunque il rispetto del termine del 30.09.2012 onde garantire l’allaccio dell’impianto ai fini del rendimento energetico programmato in sede progettuale/in sede di gara, così some disciplinato nel precedente articolato. Articolo 29 - Ultimazione dei lavori - Conto Finale - Collaudi 29.1 Il Realizzatore/Manutentore provvederà a comunicare al Soggetto finanziatore e alla Stazione Appaltante l’avvenuta sostanziale ultimazione dei lavori. La Direzione Lavori redigerà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il relativo processo verbale, invitando il Realizzatore/Manutentore ad assistere a tale redazione nonché alle operazioni ad essa propedeutiche, e attesterà in tale verbale l’ultimazione dei lavori, ove effettivamente avvenuta. I lavori si intendono sostanzialmente ultimati, ai fini del tempo utile e dell’emissione del relativo verbale, anche quando vi siano ancora da realizzare lavorazioni marginali di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. In tale caso, la Direzione Lavori propone alla stazione appaltante di assegnare al Realizzatore/Manutentore, con lo stesso verbale di ultimazione, un congruo termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per il completamento delle suddette lavorazioni, che devono essere indicate con precisione in tale verbale, fatto salvo l’obbligo di Realizzatore/Manutentore di attivare l’impianto nei termini di cui ai commi precedenti. 27 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Una volta effettuati gli adempimenti di cui ai capoversi che precedono, il Realizzatore/Manutentore provvederà senza ritardo a redigere e consegnare alla Stazione Appaltante il conto finale dei lavori, che riporterà l’indicazione dell’ammontare globale del corrispettivo dell’appalto, comprensivo di ogni voce incluse eventuali varianti e lavori in economia. 29.2 Il collaudo tecnico – amministrativo redatto da un tecnico nominato dall’A.C. con oneri a carico del Soggetto finanziatore, avverrà nei tempi e secondo le prescrizioni di legge. Salva l’applicazione delle previsioni di legge e, quindi, dell’art. 1665 cod. civ., l’opera si intenderà accettata con l’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. L’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo comporterà l’accettazione dell’opera da parte della Stazione Appaltante ad ogni effetto, ma permane la responsabilità del Soggetto Realizzatore per i vizi occulti. 29.3 Qualora in sede di collaudo tecnico e/o tecnico - amministrativo siano riscontrati vizi o difetti di tale gravità da rendere l’opera non idonea all’uso cui è destinata, la Stazione Appaltante potrà rifiutare l’emissione del certificato di collaudo e non riconoscerà alcun canone di locazione al soggetto finanziatore attivando la risoluzione del contratto per inadempimento. Se i vizi e difetti sono invece meno gravi e, comunque, riparabili in breve tempo tale da non pregiudicare l’attivazione dell’impianto nei termini programmati ed il rendimento del Conto Energia, la Stazione Appaltante prescriverà specificatamente le attività da eseguire per porvi rimedio, assegnando al soggetto finanziatore un congruo termine per provvedervi. In tale ultimo caso, il certificato di collaudo sarà rilasciato una volta che il Soggetto Realizzatore/Manutentore avrà completamente e regolarmente eseguito quanto prescritto. 29.4 Prima dell’avvenuta integrale ultimazione dei lavori, potrà essere richiesto il collaudo di una singola parte di essi utilizzabile autonomamente. In tale caso, la stessa Stazione Appaltante dovrà fare precedere tale collaudo, che produrrà i suoi effetti limitatamente alla parte cui si riferisce, alla redazione, in contraddittorio tra la stessa Stazione Appaltante e Soggetto Finanziatore/Realizzatore, di uno stato di consistenza dei lavori interessati da tale collaudo, che ne dovrà attestare anche la autonoma fruibilità nonché l’assenza di interferenze con i lavori ancora in corso. La Stazione Appaltante potrà ricevere in consegna, e, quindi, utilizzare, le opere oggetto di tale parziale collaudo. Articolo 30 - Subappalto 30.1 Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice, i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge. 28 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Articolo 31 - Obbligo di custodia – Ripiegamento del cantiere 31.1 Dall’avvio del cantiere sino decorrenza finale del contratto il Soggetto finanziatore/Realizzatore-Manutentore in quanto proprietario superficiario dell’area e dell’opera realizzata assume tutti gli obblighi di custodia della stessa anche durante eventuali periodi di sospensione lavori di cui al precedente art. 28. Il Soggetto finanziatore/Realizzatore-Manutentore deve provvedere quindi, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla custodia del cantiere, degli impianti di cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura. Dovrà altresì provvedere, a tempo debito, al ripiegamento del cantiere, effettuando, a sua cura e spese, la demolizione delle installazioni provvisorie ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta delle proprie lavorazioni secondo la normativa vigente lasciando l’area utilizzata sgombra e ben sistemata. Inoltre, dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, a ripristinare opere ed impianti di proprietà della Stazione Appaltante e/o di terzi eventualmente danneggiati nel corso dei lavori o delle manutenzioni. Articolo 32 Tutele realizzatore/manutentore e facoltà riconosciute al soggetto 32.1 In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione facente capo al Soggetto finanziatore ai sensi del presente contratto, il Soggetto realizzatore/manutentore può sostituirlo, con l’assenso del Committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta. TITOLO IV GARANZIE E PENALI Articolo 33 - Garanzie previste dal Codice dei Contratti 33.1 Il Soggetto Finanziatore/Realizzatore in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs 163/06 e dai documenti di gara, ha prestato la cauzione definitiva, ex art. 113, del D.Lgs n. 163/06, calcolata sull’importo dei lavori ( Quadro economico let.“A”) per l’importo di euro [---] mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 33.2 Il Soggetto Manutentore, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs 163/06 e dai documenti di gara, ha prestato la cauzione definitiva, ex art. 113, del D.Lgs n. 163/06, calcolata sull’importo della manutenzione ( 29 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Quadro economico let.“D”) per l’importo di euro [---] mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 33.3 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore (ovvero direttamente il Progettista se presente nel RTI), in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs 163/06, ai sensi e nelle misure previste dall’art. 111 del D.Lgs. 163/06, ha prestato (in originale o in copia autenticata conforme all’originale) polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall’incaricato dell’attività di Progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli oneri di Progettazione di cui al presente Contratto nonché degli obblighi previsti dal DPR 207/2010. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 20% del valore dei lavori progettati al netto dell’I.V.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato per la Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera d) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’incaricato della Progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. 33.4 Il Soggetto Realizzatore/Manutentore ha inoltre prestato le seguenti coperture assicurative: • il Soggetto Realizzatore Polizza EAR (Erection All Risks) a copertura dei danni a cose, RC vs. Terzi, occorsi nella fase di realizzazione dell’opera e fino a collaudo positivo della stessa; • il Soggetto Manutentore Polizza All Risks a copertura dei danni derivanti all’ impianto in esercizio, a causa di incendio, atti vandalici, furto etc, nonché RC vs terzi e riduzione dei rendimenti energetici da danni diretti ( in questo ultimo caso la stazione appaltante è equiparata all’Assicurato). La durata della polizza in parola è annuale con tacito rinnovo fino alla conclusione del periodo contrattuale e con vincolo a favore del Comune di Osio Sotto. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. TITOLO V RISOLUZIONE – RECESSO Articolo 34 Risoluzione Realizzatore/Manutentore per inadempimento del Soggetto 30 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 34.1 In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto Realizzatore/Manutentore, la Stazione Appaltante formulerà la contestazione degli addebiti al Soggetto Realizzatore/Manutentore mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo considerato equipollente di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., da inviarsi per conoscenza al Soggetto Finanziatore nella quale assegnerà al Soggetto Realizzatore/Manutentore un termine perentorio non inferiore a [15] giorni entro il quale il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Soggetto Realizzatore/Manutentore non ponga rimedio all’inadempimento, l’Stazione Appaltante, ove lo ritenga opportuno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 160 bis del Dlgs. n. 163/2006 s.m.i., richiederà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Soggetto Finanziatore di sostituire il Soggetto Realizzatore/Manutentore, accordandogli un termine per designare un altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta, che subentri nel presente contratto. Rimane fermo che la sostituzione del Realizzatore nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante costituisce una facoltà, ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. 163/06, e non un obbligo contrattuale per il Soggetto Finanziatore. E’ in facoltà della Stazione Appaltante dar corso, in luogo della richiesta di sostituzione del soggetto inadempiente, alla risoluzione del contratto per inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 34.2 Ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuta l’opportunità di procedere con la risoluzione del contratto in caso di reati accertati nei confronti del Soggetto Realizzatore/Manutentore. 34.3 In caso di gravi inadempienze, nelle attività manutentive che possano compromettere il funzionamento dell’impianto, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 34.6, la Stazione Appaltante formulerà la contestazione degli addebiti al Soggetto Realizzatore/Manutentore mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo considerato equipollente di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. nella quale assegnerà al Soggetto Realizzatore/Manutentore un termine perentorio non inferiore a [15] giorni entro il quale il Soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Soggetto Realizzatore/Manutentore non ponga rimedio all’inadempimento, l’Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto per la sola parte attinente le attività di manutenzione, dandone comunicazione al soggetto interessato mediante raccomandata A/R. 34.4 Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’agli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06, in quanto compatibili, fatta salva l’azione di risarcimento danni subiti dall’Ente a fronte dei mancati introiti garantiti in sede di offerta. 31 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 Articolo 35 - Risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore 35.1 Si applicano le disposizioni di cui all’agli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06, in quanto compatibili, fatta salva l’azione di risarcimento danni subiti dall’Ente a fronte dei mancati introiti garantiti in sede di offerta. 35.2 Ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuta l’opportunità di procedere con la risoluzione del contratto in caso di reati accertati nei confronti del Soggetto Finanziatore. 35.3 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 del presente contratto. Articolo 36 - Recesso 36.1 E’ fatto espresso divieto sia al Soggetto Finanziatore che al Soggetto Realizzatore/Manutentore di recedere dal presente contratto. La Stazione appaltante avrà in ogni momento il diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 163/06 che qui integralmente si richiama, previa comunicazione scritta sia al Soggetto Finanziatore che al Soggetto Realizzatore/Manutentore con preavviso di almeno 60 giorni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo considerato equipollente. Articolo 37 - Sostituzione del Soggetto Fallito o gravemente inadempiente 37.1 In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi altra causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni previste a carico del Soggetto realizzatore o del Soggetto Finanziatore e in tutti i casi in cui intervengano cause di risoluzione del presente contratto per motivi attribuibili al Soggetto Realizzatore/Manutentore o al Soggetto Finanziatore, il Soggetto non fallito o inadempiente può sostituire l’altro contraente, su richiesta e comunque con l’assenso della Stazione Appaltante, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta. E’ in facoltà della Stazione Appaltante dar corso comunque alla risoluzione del contratto in luogo della richiesta di sostituzione del contraente fallito o inadempiente, fermo il risarcimento dei danni. 37.2 Per i casi di cessione d’azienda, fusione, scissione e altri atti di trasformazione che interessino il soggetto realizzatore o il soggetto finanziatore si applica la disposizione di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/06, fermo quanto previsto al precedente comma in caso di opposizione al subentro con effetti risolutivi del contratto. 32 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 37.3 E’ in facoltà della Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento o fallimento e di inapplicabilità della disposizione di cui al comma 1, applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 - I rapporti fra le parti 38.1 La Stazione Appaltante svolge attività di alta sorveglianza e vigilanza sulle attività svolte dal Soggetto Realizzatore/Manutentore per mezzo del RUP e suoi collaboratori e del collaudatore in corso d’opera. 38.2 La Stazione Appaltante effettua ogni controllo ritenuto opportuno sulle attività oggetto del presente Contratto. 38.3 La Stazione Appaltante collabora con l’Aggiudicatario, per l’intera durata della Contratto, per la migliore esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, mediante la tempestiva adozione di tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori. Articolo 39 - Divieto di cessione del contratto 39.1 E’ fatto espressamente divieto al Soggetto Finanziatore ed al Soggetto Realizzatore/Manutentore, pena la immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento danni e spese causati, cedere il presente contratto. Articolo 40 - Spese 40.1 L’appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art.8 del D.M. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione. Articolo 41 - Foro Competente 41.1 E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie afferenti la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria è territorialmente competente, in via esclusiva, l’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo. Per l'ipotesi di controversie afferenti la giurisdizione amministrativa è 33 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia. Articolo 42 - Riservatezza dei dati 42.1 Tutti i dati che la Stazione Appaltante fornisce relativamente al presente contratto sono individuati come dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla Legge stessa. 42.2 L’Appaltatore assume l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 8 della Legge sopra citata. Articolo 43 – Disposizioni antimafia 43.1 L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 43.2 L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei competenti del proprio organo di amministrazione , anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. Articolo 44 - Domicilio e Comunicazioni 44.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o altri mezzi eventualmente concordati tra le Parti, ai seguenti indirizzi: quanto alla Stazione Appaltante: Comune di Osio Sotto Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 24046 OSIO SOTTO Servizio Lavori Pubblici quanto all’Associazione Temporanea di Imprese [---]; quanto al Soggetto Realizzatore/Manutentore: [---]; 34 Dott. Ing. Ilaria Paradiso Via C. Maffei, 11 24121 Bergamo C.F. PRDLRI75R71A794W P.IVA: 03191300163 quanto al Soggetto Finanziatore: [---]; 44.2 Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Osio Sotto 35