mercoledì 24 aprile 2013
RASSEGNA STAMPA
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Stp, le Entrate dettano la rotta
Italia Oggi pag. 23 del 24/04/2013
APPRENDISTATO
Apprendisti, scuola a pagamento
Il Sole 24 Ore pag. 14 del 24/04/2013
RISPARMIO ENERGETICO
La valvola premia chi non spreca
Il Sole 24 Ore pag. 15 del 24/04/2013
Dall’Ace al Tee la guida al labirinto di sigle e definizioni
Il Sole 24 Ore pag. 23 del 24/04/2013
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ADEPP
FORUM LAVORO
Il Sole-24 Ore - 2013-04-24 - Pag. 14
Forum lavoro 2013
I CHIARIMENTI DEL MINISTERO/2
Apprendisti, scuola a pagamento
La formazione trasversale proposta dalle Regioni può essere onerosa per
le imprese
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
Confermata la possibilità di assumere in apprendistato, anche in deroga ai limiti di età, lavoratori provenienti dalla
cosiddetta "piccola mobilità": cioè gli iscritti, a domanda, nelle liste di mobilità in conseguenza di un licenziamento, per
giustificato motivo oggettivo, posto in essere da imprese che occupano meno di 15 dipendenti. È una delle risposte
fornite dai tecnici del ministero del Lavoro intervenuti al Forum 2013. Dove il contratto di lavoro formativo ha tenuto
banco anche in un momento in cui i rapporti di lavoro si costituiscono a fatica.
Rispetto al regime contributivo applicabile (quello previsto dalla legge 223/91), il ministero precisa che le misure di
favore (contributo datoriale 10%) dovranno, tuttavia, seguire le stesse regole utilizzate per la generalità dei lavoratori.
Con riferimento a quest'anno, in cui il beneficio non è stato rifinanziato, per i già iscritti la situazione che si potrebbe
determinare è quella di un lavoratore con un rapporto di apprendistato "sui generis", rispetto al quale vigerebbero
diverse regole sull'età e sulla disciplina di licenziamento ma che potrebbe restare estraneo al regime previdenziale
della 223/91. Riguardo a questa particolare situazione è però auspicabile un tempestivo chiarimento.
Molte perplessità si incentrano, inoltre, sulle modalità della formazione interna, esterna, formale, informale a carico del
datore di lavoro piuttosto che delle Regioni. Ecco così emergere una realtà in cui alcune Regioni impongono il
pagamento dei corsi formativi per la parte di formazione trasversale e di base. Di fronte a questa situazione è giusto
chiedersi quale regime sanzionatorio possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di non
sostenere tale costo, pur quando la Regione metta a disposizione solo formazione a pagamento. Il ministero del
Lavoro ha sostenuto che se il contributo è previsto da una regolamentazione regionale, lo stesso deve considerarsi
legittimo. Ne deriva che per l'omessa formazione accertata valgono le regole sanzionatorie di cui alla circolare 5/2013.
Un altro dubbio riguarda il caso di un Ccnl che non regolamenta la modalità di svolgimento della formazione interna; in
particolare è stato chiesto quale comportamento debba seguire il datore di lavoro. Il ministero ha risposto che deve
essere garantita la verificabilità e la certificabilità della formazione. Il percorso formativo svolto può essere annotato, in
assenza del libretto formativo, su un registro informale. Il ministero si riserva, tuttavia, di verificarne il contenuto e la
conformità con il piano formativo dell'apprendista.
È stato inoltre chiarito che la durata minima di 6 mesi, prevista dal Testo unico, vale per tutte le tipologie di
apprendistato e non può essere modificata dalla contrattazione di prossimità.
Un ulteriore chiarimento riguarda la mancata definizione, da parte della contrattazione collettiva, dei «profili
professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano»; la circostanza non consente, allo scopo di estendere fino a un
lustro la durata del contratto di apprendistato, l'applicazione di previsioni contrattuali differenti, anche se affini. Il
ministero nega la possibilità di slalom tra le previsioni contenute in contratti distinti. Il ricorso a una regolamentazione
analoga a quella di riferimento è possibile solamente laddove manchi del tutto la disciplina dell'istituto contrattuale.
Secondo il ministero, il contenuto artigianale della qualifica deve emergere dalla regolamentazione voluta dalle parti. Le
uniche possibili deroghe (applicazione di contrattazione affine) rimangono quelle già elencate nella risposta a interpello
4/2013.
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LE NOVITÀ
LE DEROGHE SULL'ETÀ
Al Forum lavoro è stata confermata la possibilità di assumere in apprendistato, anche in deroga ai limiti di età,
lavoratori provenienti dalla cosiddetta "piccola mobilità". Si tratta degli iscritti nelle liste di mobilità in conseguenza di un
licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, posto in essere da imprese che occupano meno di 15 dipendenti
LA FORMAZIONE ESTERNA
Se la Regione impone il pagamento dei corsi formativi per la parte di formazione trasversale e di base, che cosa
succede nel caso in cui il datore di lavoro decida di non sostenerne il costo? Per il ministero del Lavoro, se il contributo
è previsto da una regolamentazione regionale, lo stesso deve considerarsi legittimo. Ne deriva che per l'omessa
formazione accertata valgono le regole sanzionatorie di cui alla circolare 5/2013
LA FORMAZIONE INTERNA
Se un contratto non regolamenta la modalità di svolgimento della formazione interna, che cosa deve fare il datore di
lavoro? Per il ministero il percorso formativo svolto può essere annotato, in assenza del libretto formativo, su un registro
informale
LA DURATA MINIMA DI 6 MESI
Nel corso di Forum lavoro il ministero del Lavoro ha chiarito che la durata minima di 6 mesi, prevista dal Testo unico,
vale per tutte le tipologie di apprendistato e non può essere modificata dalla contrattazione di prossimità
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