CO.IN.FO. Consorzio interuniversitario della formazione
Università di Trieste 7.10.2008
Formazione
medico
specialistica
specializzazione di Area sanitaria
Dott.ssa Claudia CIMINO
e
premesse
obiettivi didattici
Scuole

corrispondenza tra
professionalizzanti
e

formazione specialistica in itinere

standard formativi: delle strutture e della rete formativa
di
obiettivi
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Formazione medico specialistica e Scuole di specializzazione di Area
sanitaria
Normativa di riferimento: Direttiva 82/76 CEE; D.Lgs. 271/1991;
Direttiva 16/93CEE; Sentenza 25.2.1999 Corte di Giustizia europea;
D.Lgs.368/1999; D.Lgs.517/1999; D.Lgs.502/1992 e succ. modific;
Legge Finanziaria 2006; Legge Finanziaria 2007; Circolare MiUR
31.10.2006; D.M. 1.8.2005; D.M. 29.3.2006; D.P.C.M. 6.3.2007;
D.P.C.M. 6.7.2007
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Evoluzione normativa

Direttiva 82/76 CEE: per i medici il periodo di specializzazione deve essere
remunerato in maniera adeguato ( La Corte di Giustizia della Comunità
Europea ha dichiarato l’Italia inadempiente)

D.Lgs. 257/1991: detta regole per la formazione del medico specialista,
istituisce la borsa di studio, definisce diritti e doveri degli specializzandi,
stabilisce la totale partecipazione alle attività mediche, comprese le guardie e
l’attività operatoria per l’attività chirurgica

Direttiva 93/16/ CEE: in materia di libera circolazione dei medici stabilisce le
caratteristiche delle scuole di specializzazione riconosciute nella Comunità
Europea

Sentenza 25.2.1999 Corte di Giustizia europea: afferma l’obbligo di
retribuire, in maniera adeguata, i periodi di formazione “ tutti i professionisti,
cittadini degli stati membri, devono essere collocati sullo stesso piano di parità
all’interno della Comunità”
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…segue


D.Lgs.368/1999: attua la direttiva CEE 93/16 e definisce i criteri per la
formazione specialistica dei medici e la stipula di un “contratto di formazione
lavoro”
D.Lgs.517/1999: blocca l’operatività delle norme del D.Lgs.368 in materia di
contratto di formazione, in attesa di uno stanziamento dei fondi. Nelle more
dello stanziamento ai medici continua ad essere corrisposta la borsa di studio

Legge Finanziaria 2006, comma 300 parla di contratto di formazione
specialistica e prevede uno stanziamento per l’attivazione dei contratti

Legge Finanziaria 2007 conferma lo stanziamento previsto nel 2006 ma
……il contratto è ancora ….in bozza !
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D.Lgs. 8.8.1991 n. 257
“Attuazione della direttiva 82/76/CEE del Consiglio
26.1.1982 , recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a
norma dell’art. 6 della Legge 29.12.1990 n.428”
Contenuti

Regime di impegno dei medici: è almeno pari a quello previsto per il personale medico SSN, a
tempo pieno

Elenco delle Scuole formato ed aggiornato dal Ministero Università di concerto con il Ministero
della Sanità

Individuazione del fabbisogno: Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Università,
sentite le Regioni e Prov Aut. e le Facoltà

Numero dei posti per Scuola determinato da Ministero Università

Diritti e doveri degli specializzandi (partecipaz totalità attività mediche, comprese guardie…

Copertura assicurativa per i rischi professionali e infortuni connessi con l’attività di formazione,
a carico Università

Regime di incompatibilità: vietate le attività libero professionale esterne alle strutture aziendali

Sospensione: militare, missione scientifica, gravidanza e malattia

Formazione all’estero: nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata

Borsa di studio: per la durata del corso, di L.21.500.000, annui, in 6 rate bimestrali – interrotta a
chi non supera la prova di esame entro la sessione autunnale

Requisiti di idoneità delle strutture: disponibilità delle attrezzature e dotazioni strumentali,
numero posti letto, presenza di servizi generali, tipologie delle patologie trattate, caratteristiche
di professionalità delle strutture
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D.Lgs.17.8.1999 n. 368 “Attuazione della direttiva CEE 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”
Recepimento di norme di origine comunitaria
Struttura

Titolo I: campo di applicazione

Titolo II: riconoscimento titoli

Titolo III: formazione

Titolo IV: formazione dei medici in medicina generale
 Titolo V: riconoscimento titoli

Titolo VI: formazione dei medici specialisti
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…segue

Titolo VI: formazione dei medici specialisti

Capo I











Art.34 - ammissione
Art.35 - fabbisogno
Art.36 - procedura di ammissione alle Scuole
Art.37 - contratto
Art.38 - attività teorico - pratiche
Art.39 - trattamento economico
Art.40 - attività assistenziale e aspettative e interruzioni
Art.41 - coperture assicurative e previdenza
Art.42 -personale dei ruoli della sanità militare
Art.43 - Osservatorio Nazionale della formazione
Art.44 – Osservatorio Regionale della formazione
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Circolare MiUR 31.10.2006


Contenuti
entrata in vigore del D.Lgs.368/1992 a decorrere dall’A.A.2006 –
2007 - conseguente abrogazione del D.lgs.257/1991
attuazione del “contratto di formazione specialistica ”

oneri derivanti dalla copertura assicurativa per i rischi professionali,
per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi
all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione a carico delle
Aziende sanitarie presso le quali viene svolta

pagamento importi borse di studio - nelle more del perfezionarsi delle
procedure legate al contratto (salvo conguaglio)
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
opportunità di prevedere anche per gli specializzandi che le assenze
per maternità siano disciplinati con la stessa normativa dei dipendenti
pubblici – D.Lgs.151/2001

non sono più previste le assenze per servizio militare e missione
scientifica: le Università dovranno richiamare i medici assenti per tali
motivi, a pena di decadenza
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
D.P.C.M. 6.3.2007 “ Costo contratto formazione specialistica”


Definisce il trattamento economico del contratto di formazione,
costituito da una parte fissa e una parte variabile
D.P.C.M. 6.7.2007 “Definizione schema tipo del contratto di
formazione specialistica dei medici”

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica
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Contratto di formazione medico specialistica
Contenuti:






sottoscritto con Regione e Università
non dà diritto all’accesso ai ruoli dell’Università e del SSN
non instaura un rapporto di lavoro
ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno per tutta la durata
della Scuola
Impedimenti temporanei sup a 40 gg consecutivi per malattia e
maternità sospendono la formazione, obbligano al recupero delle
assenze, ma non fanno venir meno la parte fissa del trattamento
economico
Previsione di risoluzione anticipata: rinuncia, violazione disposizioni
sull’incompatibilità, assenze prolungate e ingiustificate superiori
all’anno, mancato superamento delle prove stabilite per il corso
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Coperture assicurative





rischi professionali
responsabilità civile verso terzi
infortuni
INAIL
Oneri a carico dell’Azienda sanitaria
colpa grave
Oneri a carico del medico
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Applicabilità del regime intramoenia al medico in
formazione specialistica





facoltà del medico in formazione, in coerenza con i titoli
posseduti
no opzione
quale trattamento economico
problemi organizzativi
rinvio alla regolamentazione aziendale

proposte di soluzione
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Partecipazione dei medici in formazione alle attività
assistenziali

deve risultare dalla documentazione ufficiale della struttura

partecipazione guidata dello specializzando alla totalità delle attività
mediche

le attività assistenziali sono qualificate in relazione al progressivo
grado di autonomia operativa e decisionale
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Profili di responsabilità

del Direttore di Unità Operativa

del Tutor

del Medico
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Giurisprudenza

responsabilità dello specializzando


Cass.pen. Sez IV – 29.7.2004 n. 32901
giurisdizione e competenza



Cass civ. Sez unite – 19.1.2007 n. 1139
Cass.civ. Sez.unite – 4.2.2005 n.2203
Tribunale Genova Sez II 26.1.2006
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D.M. 1.8.2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione dell’area
sanitaria” entrato in vigore 5.11.2006
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Scuole di specializzazione di Area sanitaria
Ruolo dei Consigli delle Scuole

definiscono il piano formativo del singolo medico

definiscono i tempi e le modalità della frequenza nelle strutture della
rete formativa

comunicano alla Direzione Sanitaria i nominativi dei medici in
formazione, indicando le strutture, la durata della frequenza, le attività
professionali in cui dovranno essere impegnati

verificano la rispondenza delle attività professionalizzanti al percorso
formativo (per es. numero delle guardie notturne), nonché la
definizione delle modalità di frequenza e di tirocinio e la scelta del
tutor

valutano la graduale assunzione dei compiti assistenziali e la
progressiva attribuzione di responsabilità
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Scuole di specializzazione di Area sanitaria
Ruolo della programmazione

programmazione delle attività didattiche deve tener conto della
programmazione
delle
attività
assistenziali
e
quindi
dell’organizzazione delle AOU
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Scuole per area, classe e tipologia

Area medica:





Area chirurgica:





Classe medicina clinica generale
Classe medicina specialistica
Classe neuroscienze e scienze cliniche del comportamento
Classe medicina clinica dell’età evolutiva
Classe delle chirurgie generali
Classe delle chirurgie specialistiche
Classe delle chirurgie del distretto testa collo
Classe delle chirurgie cardio - vascolare
Area servizi clinici:

Sotto area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici:

Classe medicina diagnostica e di laboratorio

Classe della diagnostica per immagini e radioterapia

Classe dei servizi clinici specialistici biomedici

Classe delle specializzazioni in odontoiatria

Sotto area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica

Classe della sanità pubblica

Classe dell’area farmaceutica

Classe della fisica sanitaria
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Organizzazione delle Scuole

la scuola opera nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse
assistenziali adeguate allo svolgimento di attività professionalizzanti
secondo gli standards individuati dall’Osservatorio Nazionale

il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore
a tre per anno di corso

il corpo docente è costituito da professori di ruolo o fuori ruolo di I e II
fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture non
universitarie appartenente alla rete formativa della scuola, nominato
dal consiglio della scuola

il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori
ruolo nel SSD di riferimento della tipologia della scuola

la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo del SSD di
riferimento della scuola
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Schema esemplificativo della distribuzione dei CFU in una tabella tipo
delle attività formative
Evoluzione normativa -------------------------------
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Adempimenti a carico delle Università

inserimento degli ordinamenti delle nuove Scuole mediante procedure
informatizzate nella nella banca dati Ministero (attraverso il consorzio
Cineca)

parere del Cun

adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo

adeguamento degli ordinamenti didattici delle Scuole
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D.M. 29.3.2006 “ Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
Scuole di Specializzazione
entrato in vigore 8.5.2006
Finalità
 presupposti e condizioni per l’istituzione della scuola

standard generali e specifici che devono essere posseduti
dalle strutture nonché modalità e termini per
l’accreditamento delle strutture

requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa
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Presupposti

perseguimento, tra i fini statutari delle Università, della
finalità della formazione specialistica

copertura economico- finanziaria
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Assunzione di impegni da parte delle Università


accettazione dei Controlli dell’Osservatorio Nazionale
comunicazione all’Osservatorio Nazionale in caso di
variazioni sui presupposti, sulle condizioni e gli standard
che hanno costituito la base dell’accreditamento
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Adempimenti dell’Università

inserimento mediante procedure informatizzate nella nella
banca dati del Ministero (attraverso il consorzio Cineca) le
“strutture collegate” utilizzate per il raggiungimento e/o
completamento della formazione dei medici
Osservatorio Nazionale
•
controlli - rilievi - parere
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Standard generali e specifici per l’accreditamento delle strutture della
rete formativa
Oggetto dell’accreditamento sono le strutture e non le Scuole

Strutture: Dipartimenti, U.O., Servizi, Sezioni, Centri, Laboratori
inserite nella rete formativa ove si effettuano attività e prestazioni per
la formazione specialistica

Strutture di sede: della scuola, cioè le strutture a direzione
universitaria idonee ed attrezzate per l’organizzazione e la
realizzazione di attività di formazione professionale specialistica
nell’area medica, la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e
tecnica sanitaria. In caso di più strutture accreditate come strutture di
sede, una sola diventerà sede effettiva della scuola
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
Strutture di supporto collegate: della stessa specialità della struttura
di sede convenzionate per il raggiungimento e/o il completamento
dell’attività assistenziale (sia in AO che in altre aziende)

Strutture di supporto cd complementari: di specialità diversa da
quella della struttura di sede per servizi, attività, laboratori, non
presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle AO
che ospitano le suddette strutture; la scuola stipulerà convenzioni con
tali strutture. Possono essere anche non accreditate
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Accreditamento disposto dal Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell’Università


Accertamento preventivo degli standard di qualità
Parere dell’Osservatorio Nazionale della formazione
medica specialistica
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Standard per l’accreditamento
Criteri
 capacità strutturale: possesso di spazi adeguati
 capacità tecnologica: possesso di attrezzature necessarie
 capacità
organizzativa: sussistenza delle competenze
professionali
 capacità assistenziale: garantire un’adeguata quantità e
tipologia di interventi
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Standard per l’accreditamento


Generali
 Devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità:
aule, biblioteche, segreterie
Specifici
 Da individuare in relazione alle singole specialità: laboratori
specifici, servizi, degenze
 Fra questi importanti sono i servizi generali che sono tutte le
UU.OO. Che deve possedere l’Azienda che ospita la struttura
di sede o collegata da accreditare
Le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard:
devono essere comunicati all’Osservatorio entro 30 gg. dalla
variazione. L’Osservatorio provvederà al riesame
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Accreditamento =
Riconoscimento alle strutture della scuola la capacità di
organizzare e realizzare attività di formazione specialistica
per la singola specialità e riconosce alle strutture di
supporto la possibilità di completare e supportare le
attività
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Osservatorio Nazionale della Formazione

Competenze
determina gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie
e ospedaliere per le singole specialità

determina e verifica i requisiti di idoneità della rete formativa e delle
singole strutture che la compongono

effettua il monitoraggio dei risultati della formazione

definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della
formazione in conformità alle indicazioni della Comunità Europea
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Osservatorio Nazionale della Formazione
Composizione decreto del MiUR del 6.3.2007






presidente nominato d’intesa fra il Ministro della salute e del MiUR
tre rappresentanti del MiUR
tre rappresentanti del Ministero della salute
tre membri designati dalla CRUI
tre membri designati dalla Conferenza Regioni e Province Autonome
tre rappresentanti dei Medici in formazione designati dal Ministero
della salute, d’intesa con il MiUR, uno per area funzionale cui
afferiscono le Scuole, scelti tra gli specializzandi iscritti alle Scuole
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Osservatorio Regionale della Formazione
Istituito presso le Regioni e ha sede presso una delle aziende della rete
formativa

definisce i criteri per la rotazione tra le strutture inserite nella rete
formativa

verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione nel
rispetto dell’ordinamento didattico della scuola, del piano formativo
individuale e delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle
indicazioni dell’Unione Europea

l’organizzazione dell’attività è disciplinata dai protocolli d’intesa fra
Università e Regione e negli accordi attuativi fra Università e aziende
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Composizione

presieduto da un Preside di Facoltà, designato dai Presidi
di Facoltà degli Atenei della Regione

docenti e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si
svolge la formazione

tre rappresentanti dei medici in formazione

può articolarsi in sezioni lavoro
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Ruolo delle Regioni





definiscono i principi in materia di organizzazione dei
servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute
determinano i criteri di finanziamento delle Aziende USL e
delle Aziende ospedaliere
definiscono le attività di indirizzo tecnico, promozione e
supporto nei confronti delle aziende sanitarie
parere in sede di Conferenza Stato Regioni, sul contratto
di formazione
parte del contratto
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Obiettivi

attuazione del modello gestionale unitario dei
rapporti Università – SSN

nuovi interventi normativi

maggiore responsabilizzazione delle parti

costante confronto tra le parti
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