n. 3 maggio 2015 PROGRAM PARTNER per la FILIERA ITS Accordo di collaborazione ANGAISA - ETeam ■ Vi ricordiamo che è ancora operativo l’accordo di collaborazione “Program Partner”, siglato da ANGAISA e ETeam e rivolto a tutte le aziende distributrici associate. Attraverso questa nuova proposta, ulteriormente ampliata e arricchita, i DISTRIBUTORI ANGAISA potranno avvalersi di un’ampia gamma di strumenti rivolti agli operatori tecnici del settore e, in particolare, a installatori, manutentori, termotecnici, ecc. Dalla modulistica tecnica ai corsi di aggiornamento e formazione in aula e in modalità e -learning, ETeam è in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni a “valore aggiunto”. Anche grazie al nuovo accordo, ANGAISA promuove il ruolo centrale della DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA ITS all’interno della filiera, in un mercato nel quale resta fondamentale caratterizzare sempre di più la propria azienda come “Centro di Competenze e di Servizi”. E Team è una società leader di settore, nata dalla sinergia di tre aziende, Teams Solutions, e -training e Is-Software, un network innovativo con un nuovo approccio e un efficiente modello di impresa che genera contenuti e soluzioni altamente professionali, concretizzando la tradizione con l'innovazione. Figura di riferimento per E Team e interlocutore diretto per le esigenze formative dei professionisti ITS è Lorenzo Epis, che ha maturato oltre 40 anni di esperienza nel settore. A capo di diverse realtà societarie ha innovato il settore della formazione normativa con nuovi metodi e strumenti, interpretando la necessità di gestire il cambiamento con il continuo e specifico aggiornamento. In qualità di formatore e training effettua formazione professionale a livello nazionale sulle più importanti normative tecniche che definiscono i nuovi iter tecnici specialistici di settore, con particolare attenzione ai ruoli degli installatori, dei manutentori e centri di assistenza tecnica impianti termici. Buona lettura! LEGGI & DECRETI ■ Facendo seguito alle recenti informative concernenti il Regolamento F-gas riteniamo opportuno proporre una sintesi dettagliata del quadro sanzionatorio previsto per quanto riguarda la violazione delle normative ambientali concernenti gas ozono lesivi (ODS) e gas fluorurati (F-gas). Gas ozono lesivi e gas fluorurati: violazione delle normative ambientali e quadro sanzionatorio I gas refrigeranti utilizzati attualmente in Italia hanno un forte impatto sull’ambiente, contribuendo, se emessi in atmosfera, al riscaldamento globale. La corretta gestione di tali sostanze non solo è in grado di ridurre questa forma di inquinamento ma consente di trasformare i rifiuti, provenienti da tali sostanze o dagli impianti, in materie prime. A tal proposito, la legislazione italiana ha sviluppato due provvedimenti, il D.Lgs. n.26/2013 e il D.Lgs. n. 108/2013, che stabiliscono le sanzioni per la violazione delle diposizioni derivanti dal Regolamento (CE) 1005/2009 per le sostanze che riducono lo strato di ozono e dal Regolamento (CE) 842/2006 sui gas fluorurati a effetto serra. Questi due decreti fanno chiarezza sulla gestione di tali sostanze e fissano pesanti sanzioni per le violazioni. Data la suddivisione dei fluidi refrigeranti in grandi famiglie, quelli lesivi per l’ozono (ODS) e i gas fluorurati (i cosiddetti F-gas), illustriamo le principali sanzioni in base a questa distinzione e contestualizzandole al settore dell’impiantistica di climatizzazione di ambienti. FOCUS NORMATIVO Sanzioni per gas ozono lesivi (ODS): D.lgs. n. 108/2013 Partendo dal presupposto che la normativa italiana ed europea vieta la produzione e la vendita di tutte le sostanze lesive per l’ozono, queste sono ancora presenti in moltissimi impianti e il loro recupero è considerato prioritario per la difesa ambientale. Il D. Lgs. n.108/2013 stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Reg. (CE) 1005/2013. Illustriamo le principali sanzioni del decreto sanzionatorio. sanzioni (fino a 12.000 euro) e arresto fino a 2 anni per violazioni in materia d’immissione sul mercato, importazione, esportazione e utilizzo di ODS di cui all’articolo 3 del Reg. 1005/2009; sanzioni (da 10.000 a 60.000 euro) per immettere sul mercato o utilizzare idrofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione, assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza rispettare gli obblighi di etichettatura previsti dall' art. 11, paragrafo 3 del Reg. 1005/2009. (Etichetta Segue a pagina 2 > 1 n. 3 maggio 2015 < segue da pagina 1 sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione); sanzioni (da 3.000 a 18.000 euro) per gestire apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono idrofluorocarburi riciclati senza rispettare gli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 7 (le imprese che effettuano manutenzioni su apparecchiature contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg, debbono detenere un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza); sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 150.000 euro) per il mancato recupero di ODS ai fini della loro rigenerazione o distruzione e per l’effettuazione delle operazione di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione da parte di imprese che non hanno concluso gli Accordi di Programma. P.s. Gli accordi debbono prevedere: l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; la raccolta presso i suddetti centri; lo smaltimento nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'Ambiente; l'isolamento, l'estrazione e la raccolta mediante personale specializzato; il recupero e il riciclo evitando dispersione; sanzione amministrativa (da 30.000 a 150.000 euro) per omesso recupero delle sostanze controllate da parte dell'impresa che effettua operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori. Con “sostanze controllate”, si intendono: “le sostanze elencate nell’allegato I del Reg. CE 1005/2009, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”; sanzione amministrativa (da 10.000 a 100.000 euro) per omesso utilizzo delle tecnologie e delle migliori pratiche capaci di ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate in ossequio alle disposizioni previste dall'art. 23, paragrafo 1. Sanzioni per gas fluorurati ad effetto serra (F-gas): D.Lgs 26/2013 Il D.Lgs n.26/2013 stabilisce le sanzioni amministrative e penali, relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 842/2006, recepito in Italia con il D.p.r. n. 43/2012. Anche in seguito alla pubblicazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 842/2006, il regime sanzionatorio attivo e in vigore in Italia in riferimento agli obblighi a carico degli operatori e delle imprese in materia di gas fluorurati è il D. Lgs n. 26/2013. Illustriamo in dettaglio le sanzioni in carico agli operatori e alle imprese. Con “operatore” si intende il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”. Con “impresa” si intende la persona fisica o giuridica che: produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove; importa tali sostanze; esporta tali sostanze; immette sul mercato tali sostanze; o gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate. L’articolo 3 stabilisce le sanzioni per la violazione da parte degli operatori degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. In particolare: 2 sanzioni (da €7.000 a €100.000) agli operatori che non ottemperano, in conformità ai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e 1516/2007, agli obblighi di controllo per l’individuazione delle perdite, di cui all’art. 3, comma 2,3,4 del Reg. 842/2006; sanzioni (da € 10.000 a € 100.000) agli operatori che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, per effettuare le attività di controllo delle perdite; sanzioni (da €10.000 a €100.000) da applicare agli operatori che non si avvalgono di personale certificato ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, per effettuare le attività di riparazione delle perdite dai sistemi di protezione antincendio fissi e dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, in conformità ai regolamenti (CE) nn. 1516/2007 e 1497/2007; sanzioni (da €7.000 a €100.000) da applicare agli operatori che non tengono il registro di apparecchiatura di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro di sistema di cui al regolamento 1497/2007; sanzioni (da €7.000 a €100.000) da applicare agli operatori che tengono i registri di cui al precedente comma 4 in modo incompleto, inesatto comunque non conforme alle disposizioni del regolamento e dei regolamenti (CE) n. 1497/2007 e 1516/2007. Stabilisce altresì, le sanzioni da applicare agli Segue a pagina 3 > n. 3 maggio 2015 < segue da pagina 2 operatori che non rispettano il formato di cui al D.P.R. nr 43/2012; sanzioni (da €500 a €5.000) da applicare agli operatori che non mettono a disposizione del ministero dell’ambiente, che si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e della commissione, i registri previsti. Successivamente l’articolo 4 del provvedimento in commercio stabilisce le sanzioni per la violazione, da parte degli operatori e delle imprese, degli obblighi in materia di recupero gas fluorurati. In particolare: sanzioni (da €10.000 a €100.000) da applicare agli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore, delle apparecchiature contenenti solventi, degli impianti di protezione antincendio, degli estintori e dei commutatori ad alta tensione che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, per le attività di recupero dei gas fluorurati contenenti in dette apparecchiature durante la loro riparazione o manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. All’articolo 5 sono state stabilite le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese. In particolare: sanzioni (da €10.000 a €100.000) da applicare alle imprese interessate che, nell’ambito delle attività di contenimento e recupero previste dal regolamento, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra avvalendosi di personale non in possesso del pertinente certificato di cui al D.P.R. 43/2012; sanzioni (da €10.000 a €100.000) da applicare alle imprese che svolgono l’attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, senza essere in possesso del pertinente certificato di cui al D.P.R. 43/2012. L’articolo 6 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissioni di informazioni. In particolare: sanzioni (da €1.000 a €10.000) da applicare ai produttori, agli importatori o agli esportatori che non trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione Europea e al Ministe- ro dell’Ambiente (che si avvale dell’ISPRA), la relazione sulle quantità di f-gas prodotte, importate o esportate; sanzioni (da €1.000 a €10.000) da applicare ai produttori, agli importatori o agli esportatori che trasmettono la relazione di cui al comma 1 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/2007; sanzioni (da €1.000 a €10.000) da applicare agli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, che non trasmettono, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di F-gas al Ministero dell’ambiente (che si avvale dell’ISPRA); sanzioni (da € 1.000 a € 10.000) agli operatori che trasmettono le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto, o, comunque, non conforme alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, del D.P.R. 43/2012; sanzioni (da €5.000 a €50.000) da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all’art. 7 del regolamento sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007. L’articolo 9 stabilisce le sanzioni (arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da € 50.000 a € 150.000) per la violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas elencati all’allegato II del regolamento CE n. 842/2006. L’articolo 10 stabilisce le sanzioni ( da €1.000 a €10.000) da applicare alle imprese che non si iscrivono al Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 43/2012. Ai sensi del Reg. 303/2007 si rammenta che la certificazione è obbligatoria per le persone e imprese che svolgono le attività di: Installazione Manutenzione o riparazione Controllo perdite dalle applicazioni contenenti almeno di 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra e almeno 6 kg per le apparecchiature ermeticamente sigillate Recupero di gas fluorurati ad effetto serra L’Angolo della MODULISTICA TECNICA MANUTENZIONI IMPIANTI ESPANSIONE DIRETTA A La corretta manutenzione dell’impianto di system) sempre più diffusi per la climatizzazio- climatizzazione è fondamentale per assicurarne l’efficienza di funzionamento, la sicurezza Iter manutentivo degli impianti di di utilizzo e la salubrità igienica correlata. Anclimatizzazione ad espansione di- che gli impianti composti da dispositivi ad retta espansione diretta (di tipo monoblocco o split- ne estiva e/o invernale degli ambienti, necessitano di puntuali e specifiche manutenzioni. Le indicazioni inerenti le periodicità di controllo e le operazioni manutentive devono essere definite e dichiarate in forma scritta da instalSegue a pagina 4 > 3 n. 3 maggio 2015 < segue da pagina 3 latori e manutentori. (Cfr: Art. 7 del D.p.r. n° 74/2013). A tal fine e per i tecnici che operano su impianti ad espansione diretta (monoblocco e split-system), è indispensabile rilasciare all’utente finale (proprietario/utilizzatore dell’impianto) un libretto di uso e manutenzione. di correzione rispetto alle anomalie riscontrate, oppure indipendenti dall’attività di controllo ed effettuate secondo una cadenza programmata; fornire all’utente una chiara idea della gestione dell’impianto e altresì alla ditta manutentrice una gestione semplice e diretta delle attività stesse. Attività igieniche per garantire gli aspetti di salubrità dell’impianto nel corso del tempo. Gli impianti basati su apparecchi ad espansione diretta incidono sulla qualità dell’aria interna (indoor air quality); Attività straordinarie con lo scopo di ripristinare la funzionalità dell’impianto, in seguito ad eventi non programmati come rotture o avarie tali da pregiudicare la disponibilità immediata dell’impianto. Oltre alle indicazioni sulle attività manutentive, il libretto contiene la registrazione delle attività manutentive sia sulle apparecchiature contenenti gas refrigeranti ozono lesivi (Cfr. D.P.R. 147/2006 e Reg. CE 1005/2009) che quelle contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Cfr. D.P.R. 43/2012, Reg UE 517/2014), soggette al controllo delle perdite. Questo libretto di uso e manutenzione permette di: descrivere dettagliatamente l’impianto tramite una specifica “Scheda identificativa dell’impianto”; nominare la ditta manutentrice a cui affidare le operazioni di controllo e manutenzione; fornire indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto; Lo schema sottostante riporta le varie tipologie di manutenzioni e controlli contenute nel libretto. illustrare le tipologie di attività manutentive necessarie a garantire la sicurezza, l’efficienza e la salubrità; All’interno del libretto di uso e manutenzione dell’impianto vengono declinati tutti i punti sopra illustrati in modo tale da registrare le attività manutentive di controllo perdite gas refrigerante. Il libretto fornisce in dettaglio le indicazioni per l’uso dell’impianto e le attività manutentive correlate. Alcune semplici manutenzioni, come ad esempio la pulizia dei filtri, possono essere eseguite direttamente dall’utente (proprietario o utilizzatore dell’impianto), seguendo le indicazioni riportate all’interno del libretto. Le manutenzioni a cura del tecnico che ha in carico la manutenzione si dividono in: 4 Controlli, ossia la verifica globale dell’impianto per pianificare le attività manutentive necessarie che possono essere di tipo ordinario, igienico e straordinario; Attività ordinarie che hanno l’obiettivo di mantenere l’impianto nelle sue condizioni originarie. Possono essere strettamente correlate ai controlli, svolgendo le funzione Per attività manutentive si intendono le operazioni di verifica delle perdite, riparazioni delle fughe, ricarica, riciclo, recupero e sostituzione del fluido refrigerante. Definire in modo chiaro e strutturato le attività manutentive permette alla ditta manutentrice di valorizzare la propria azione professionale, trasferendo all’utente l’importanza delle necessarie cure e manutenzioni per l’impianto di climatizzazione.