MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
LADISPOLI III
Via La Spezia n.° 6 - 00055 Ladispoli ( RM )
06/99223963
06/99226219
CF . 91065210584 - Distretto Scolastico n° 30
[email protected] - [email protected]
www.istitutocomprensivoladispoli3.gov.it
Regolamento Interno dell’Istituto
e
Carta dei Servizi
(Art. 10 Decreto Legislativo n. 297 del 16-4-1994
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7-6-1995)
Approvato dal Consiglio di Istituto del 14 marzo 2013
INDICE GENERALE
TITOLO I
Principi generali
N. art.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Argomento
Ambito territoriale e definizioni
Richiami giuridici generali
Intenti che caratterizzano l’Istituto
Principi organizzativi e gestionali
Autonomia
Iscrizione alle scuole dell’Istituto
Pag.
4
4
4
5
5
5
TITOLO II
Il Consiglio di Istituto
N. art.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Argomento
Competenze
Nomina e prima convocazione
Prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto
Convocazione
Decadenza dalla nomina
Variazione dell’ordine del giorno delle sedute
Presenza di esterni ai lavori del Consiglio
Processo verbale e pubblicazione degli atti
Facoltà di parlare
Validità delle sedute del Consiglio
La giunta esecutiva
Pag.
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
TITOLO III
Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi
N. art.
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Argomento
Prima iscrizione alla scuola dell’infanzia
Iscrizione alla scuola dell’infanzia oltre il 31 dicembre
Scuola dell’infanzia che adottano orari diversi
Formazione delle sezioni e delle classi prime scuola primaria e secondaria
Iscrizione di alunni di scuola primaria e secondaria nel corso dell’a.s.
Sezioni funzionanti con orari diversi
Pag.
8
9
9
9
10
10
TITOLO IV
Gestione economica dell’Istituto
N. art.
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Argomento
Fasi della gestione economica
Limite delle spese che il Dirigente è autorizzato ad effettuare direttamente
Iniziative che comportano quote a carico delle famiglie
Contributi volontari e donazioni da parte di privati ed enti pubblici
Gestione del fondo dell’Istituzione Scolastica
Pag.
10
11
11
11
11
TITOLO V
Gestione delle risorse umane
N. art.
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Argomento
Docenti che hanno particolari funzioni
Organico funzionale di Istituto per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Sostituzione dei docenti assenti
Pag.
12
12
12
12
2
TITOLO VI
Norme sulla sicurezza degli alunni e sull’orario scolastico
N. art.
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Argomento
Pag.
Applicazione della normativa in materia di sicurezza
13
Vigilanza sugli alunni
13
Vigilanza sugli alunni e funzionamento del servizio scolastico in caso di sciopero 14
o assemblee sindacali
Orario di ingresso e di uscita degli alunni
14
Uscita anticipata sistematica
15
Refezione scolastica
15
Assenze
15
Assenze prolungate o ripetute
15
TITOLO VII
Norme disciplinari per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
N. art.
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Argomento
Principi generali
Diritti degli alunni
Doveri degli alunni
Mancanze disciplinari
Sanzioni
Organi competenti ad infliggere le sanzioni
Procedimenti disciplinari
Organo di Garanzia e impugnazioni
Pag.
16
16
17
18
18
18
18
19
TITOLO VIII
Uscite degli alunni ed attività extra-curriculari
N. art.
Art. 49
Argomento
Uscite all’esterno della scuola (regolamento Viaggi di istruzione)
Pag.
19
TITOLO IX
Rapporti con l’utenza, con Enti Pubblici ed altri soggetti esterni all’Istituto
N. art.
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Argomento
Pag.
Norme di comportamento per i genitori
20
Richieste di informazioni, proposte, lamentele e suggerimenti da parte dei genitori 20
degli alunni
Trasparenza dei procedimenti amministrativi
21
Utilizzazione dei locali scolastici in orario extrascolastico
21
Attività, inserite nell’orario scolastico, che prevedono il contributo di esperti 21
esterni
Diffusione di materiale informativo all’interno della scuola
22
Assemblee e colloqui individuali
22
Accesso nelle scuola da parte di altri estranei
22
TITOLO X
Disposizioni finali
N. art.
Art. 58
Art. 59
Argomento
Feste a scuola
Divieto assoluto di fumo
Pag.
23
23
3
TITOLO I
Principi generali
Articolo 1 - Ambito territoriale e definizioni.
L’Istituto Comprensivo Ladispoli III comprende plessi di scuola dell’Infanzia (Caravaggio, Marina
di S. Nicola, Via Lazio, Via La Spezia – sede di Direzione Didattica), plessi di Scuola Primaria (via
del Ghirlandaio, via Lazio, via Rapallo) e un plesso di Scuola Secondaria (via del Ghirlandaio).
Ladispoli è una cittadina situata sul mare, a pochi chilometri da Roma. Conta 41.401 abitanti più
circa 4000 stranieri residenti e molti non residenti, appartenenti ad oltre un centinaio di etnie, con la
prevalenza della nazionalità romena.
Da un punto di vista economico, il centro è caratterizzato dall’assenza di insediamenti industriali e
si sta verificando una progressiva scomparsa delle attività tradizionali. Si può evidenziare, invece
una evoluzione delle attività commerciali dovuta al continuo incremento demografico.
Visibile è il fenomeno del pendolarismo per Roma, che interessa circa la metà della popolazione. La
forte espansione urbanistica, il rilevante incremento demografico, la carenza di attività produttive al
di là di un settore terziario in crisi, fanno sì che la scuola e la città siano, di fatto, un laboratorio di
convivenza interetnica ed interculturale, nel quale non possono essere trascurati i disagi dovuti a
difficoltà di adattamento scolastico e socio-culturale, nonché religioso.
Articolo 2 - Richiami giuridici generali.
L’Istututo accoglie tutti i bambini senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di condizioni personali e sociali. Le finalità generali delle scuole dell’Istituto sono quelle previste
dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 3, 30, 33 e 341 e dagli ordinamenti della
scuola dell’infanzia (L. 444/1968, Orientamenti 91, Decreto legislativo 59/2004, Nuove indicazioni
settembre 2012) e del primo ciclo di istruzione (Decreto legislativo 59/2004, Nuove indicazioni
settembre 2012). L’Istituto si richiama inoltre ai trattati internazionali dei diritti dell’uomo e del
fanciullo.
Articolo 3 - Intenti che caratterizzano l’Istituto.
L’azione educativa e didattica dell’Istituto si caratterizza inoltre nei seguenti intenti di carattere generale: alta qualità dell’offerta formativa, promozione di ogni iniziativa che arricchisca l’offerta
formativa nei confronti degli alunni, armonizzazione sempre più stretta tra i compiti educativi della
famiglia e quelli della scuola.
1
Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
Art. 30: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...)”
Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato. (...)”
Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
4
Articolo 4 - Principi organizzativi e gestionali.
Dal punto di vista organizzativo e gestionale l’Istituto si ispira ai principi della partecipazione democratica e della trasparenza.
La partecipazione democratica impegna tutte le componenti della scuola ad intervenire personalmente nella vita della scuola e a contribuire al suo sviluppo. Gli organi di governo della scuola (direzione didattica, consiglio di istituto, collegio dei docenti e consigli di intersezione, di interclasse e
di classe) adottano procedure tali da garantire l’effettiva partecipazione di tutti.
La trasparenza va intesa non solo come diritto di accesso ai documenti della scuola, ma anche come
impegno costante di comunicazione ed informazione a tutte le componenti della scuola.
Articolo 5 – Autonomia.
L’Istituto si impegna a realizzare nel modo migliore l’autonomia organizzativa, didattica, attribuita
alle singole istituzioni scolastiche dalla L. 59/1997 (art. 21) e regolamentata dal DPR 275/99.
Articolo 6 - Iscrizione alle scuole dell’Istituto.
L’iscrizione nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria è assicurata a tutti coloro che ne facciano richiesta. Se l’iscrizione supera il numero dei posti disponibili, l’ammissione è regolata dalle
norme di cui al successivo titolo III.
TITOLO II
Il Consiglio di Istituto
Articolo 7 – Competenze.
Il consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola. Fatte salve le competenze specifiche previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe, Intersezione e di Interclasse, ha una
competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività della
scuola. Le sue competenze sono regolamentate dal T.U. 297/94 e dal D.I. 44/2001 art. 33.
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare
i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione
del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, ad iniziative dirette alla promozione della salute, nonché allo svolgimento di
iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di
classe, ha potere deliberante sull’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle specifiche attività ambientali, sull’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le
funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano
dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente
Scolastico a decidere della partecipazione della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia
dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse, che dovessero essere
proposte in tempi troppo brevi per consultare l’organo collegiale preposto.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione,
di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo
dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
5
Articolo 8 - Nomina e prima convocazione.
I membri del Consiglio di Istituto sono nominati dal Dirigente sulla base delle consultazioni elettorali.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti
dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio stesso. E’ considerato eletto il genitore
che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti in carica.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno in carica,
quest’ultima votazione sarà ripetuta fino al raggiungimento dei voti in favore di uno degli candidati.
A parità di voti, è eletto il più anziano di età.
Il Vicepresidente è eletto nel Consiglio tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, con le stesse
modalità usate per l’elezione del Presidente. Le votazioni per l’elezione del Presidente avvengono a
scrutinio segreto. Il Presidente può essere revocato se, da votazione palese, risulterà sfiduciato da
una maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio stesso.
Articolo 9 - Prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto.
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative
per garantire una gestione democratica della scuola.
In particolare:
a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
b) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola;
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente ed in
mancanza anche di quest’ultimo ne assume le funzioni il Consigliere più anziano tra i genitori.
Svolge la funzione di segretario del Consiglio un membro designato dal Presidente. Compito del
segretario è quello di redigere il verbale della seduta.
Articolo 10 – Convocazione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente per sua stessa decisione, per deliberazione della Giunta, per
richiesta del Dirigente, oppure quando un terzo dei membri del Consiglio ne faccia richiesta. Quando la convocazione è richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di Istituto, la data non
può essere rinviata oltre il termine indicato nella richiesta stessa.
La convocazione del Consiglio di Istituto viene diramata a cura della segreteria dell’Istituto Comprensivo almeno 5 giorni prima della riunione ai singoli membri mediante avviso scritto e/o telefonate per ogni singolo membro dell’Organo Collegiale. In caso di avviso telefonico sarà cura della
segreteria annotare data, ora ed esito della comunicazione. Gli avvisi possono essere fatti pervenire
ai genitori, eletti membri del Consiglio di Istituto, anche mediante gli insegnati di classe/sezione,
che li consegneranno ai figli degli interessati. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta
anche tre giorni prima della riunione, tramite telegramma o fonogrammi.
Di ogni convocazione si dà comunicazione tramite l’albo della scuola nei termini di cui al comma
precedente. Le lettere e l’avviso di convocazione devono indicare il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione
24 ore prima dell’adunanza.
Il consiglio si riunisce nella sede della Direzione.
6
Articolo 11 - Decadenza dalla nomina.
I membri che si trovino nell’impossibilità di partecipare alle riunioni, devono comunicare, per tempo e comunque prima della riunione, i motivi della propria assenza al Presidente o al D.S.. La giustificazione dell’assenza dei rappresentanti dei genitori è valutata dal Presidente della Giunta Esecutiva che chiede parere al Presidente del Consiglio di Istituto. I membri eletti in un Organo Collegiale, assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti. I membri del Consiglio di Istituto, a qualunque titolo decaduti dalla carica, sono surrogati con il primo dei
non eletti appartenente alla stessa lista.
Articolo 12 - Variazione dell’ordine del giorno delle sedute.
Per discutere e votare argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione
del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei presenti. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente.
Articolo 13 - Presenza di esterni ai lavori del Consiglio.
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel
Consiglio stesso senza diritto di parola.
Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti riguardanti le persone.
L’affluenza del pubblico è limitata per disposizione del Presidente in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalle leggi
al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.
Articolo 14 - Processo verbale e pubblicazione degli atti.
Di ogni seduta, a cura del Segretario del Consiglio di Istituto è redatto il verbale che deve contenere
l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuali votazioni. Il
processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato nella segreteria
della Direzione entro 5 giorni dalla seduta. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Non
sono soggetti a pubblicazione gli atti del Consiglio concernenti singole persone, salvo richiesta
dell’interessato. Chiunque ne abbia diritto, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della Direzione copia degli atti pubblicati.
Contestualmente al verbale viene redatto un estratto del verbale, a cura di un membro designato dal
Presidente.
Articolo 15 - Facoltà di parlare.
Possono prendere la parola, durante la seduta, esclusivamente i membri del Consiglio.
La parola sarà concessa dal Presidente secondo l’ordine di prenotazione; egli valuterà, di volta in
volta la durata massima degli interventi.
Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo il responsabile
amministrativo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medicopsico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei Consigli di Interclasse dei genitori.
Eventualmente, il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di sentire anche gli esperti in
materia e i funzionari del Comune di Ladispoli, se interessati.
Il DSGA potrà partecipare al Consiglio ogniqualvolta saranno trattati argomenti relativi al bilancio,
senza diritto di voto.
7
Articolo 16 - Validità delle sedute del Consiglio.
Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta, in prima convocazione, la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. In seconda convocazione è necessario un
numero minimo di 5 consiglieri tra i quali il presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 17 - La Giunta Esecutiva.
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, un membro rappresentante del personale ATA e da due genitori. Sono membri di diritto della giunta esecutiva il Dirigente, che la presiede e il DSGA che svolge le funzioni di segretario della giunta.
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente le funzioni del presidente saranno svolte dal docente vicario.
La giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività nell’ambito delle decisioni
del consiglio. Non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza. La Giunta esprime parere al
Presidente nella formazione degli ordini del giorno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
TITOLO III
Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi
Articolo 18 - Prima iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
Le modalità di iscrizione vengono diramate annualmente da apposita Circolare del MIUR.
Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia devono essere richieste entro il mese di febbraio dell’anno scolastico precedente quello per il quale si richiede l’iscrizione. Tutte le richieste
sono accettate con riserva.
Se il numero di richieste supera il numero dei posti disponibili, il Dirigente ne informa il Consiglio
di Istituto e la popolazione delle scuole interessate. Successivamente il Dirigente compila la graduatoria dei bambini per i quali si richiede l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia.
La graduatoria viene affissa agli Albi delle scuole interessate con l’indicazione dei termini per gli
eventuali ricorsi.
La graduatoria definitiva viene affissa agli albi delle scuole interessate con l’indicazione degli alunni ammessi e degli alunni inseriti nella lista d’attesa che resta in vigore per tutto l’anno scolastico.
In caso di rinuncia o di assenza ingiustificata per più di 15 giorni il direttore procede alla cancellazione dell’alunno già inserito e all’inserimento del primo alunno della lista d’attesa, dandone comunicazione scritta, o per fonogramma, ai genitori.
Il nuovo inserito dovrà presentarsi a scuola entro 3 giorni, salvo impedimenti documentati, altrimenti decade dall’iscrizione, dando luogo ad un nuovo inserimento.
Non sono oggetto di graduatoria e quindi hanno precedenza assoluta:
• i bambini diversamente abili e/o segnalati e seguiti dai Servizi Sociali territoriali.
• i bambini in affidamento o appena adottati
• i bambini che maturino il quinto anno d’età e non abbiano mai frequentato
I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti nel
Comune
A parità di punteggio avrà precedenza l’alunno/a più anziano di età.
8
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA
Punti
1
Alunni residenti nel Comune che appartengono al consolidato bacino di utenza
2
Alunni residenti fuori Comune
1
3
3
5
Iscrizione degli alunni residenti nel Comune, che appartengono al consolidato
bacino di utenza, che maturino il quarto anno d’età ( e non abbiano mai frequentato )
Iscrizione degli alunni residenti nel Comune, che appartengono al consolidato
bacino di utenza, che maturano il terzo anno di età entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento (per l’anno scolastico 2014/2015 i nati entro il 31 dicembre 2014 )
Alunni con famiglia monogenitoriale
6
Alunni con fratelli o genitore disabile
6
7
Alunni i cui genitori lavorano entrambi
5
8
Alunni inseriti nella lista d’attesa del precedente anno scolastico
3
9
Alunni con fratelli che frequentano per l’anno scolastico di riferimento lo stesso
Istituto
2
4
10
2
6
Ai fini dell’integrazione, le sezioni della scuola dell’infanzia sono formate prioritariamente secondo
il criterio dell’omogeneità rispetto all’età degli alunni, considerando la capienza di ciascun plesso e
tenuto conto delle proposte della specifica commissione formata in seno al C.d.I., con particolare
attenzione all’inserimento degli alunni diversamente abili.
Articolo 19 - Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia oltre il 31 dicembre.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia vengono riferite alla legge 53/03, ai D.L. n. 59/04 e successive
indicazioni. Il Dirigente Scolastico concede l’iscrizione ai bambini che compiano il terzo anno di
vita entro il 30 aprile dell’anno successivo cui si riferisce l’iscrizione.
Nei casi sociali particolarmente gravi, il Dirigente può ammettere l’iscrizione anche dopo la fine di
febbraio previo parere vincolante del collegio dei docenti della scuola dell’infanzia.
Articolo 20 – Scuola dell’Infanzia che adottano orari diversi.
Attualmente nell’Istituto sono presenti 17 sezioni di Scuola dell’infanzia:
• 6 sezioni a Tempo ridotto;
• 11 sezioni a Tempo pieno.
I genitori all’atto dell’iscrizione richiedono il tempo scuola e nessuna richiesta di variazione
dell’orario può essere inoltrata durante l’anno scolastico.
Fanno eccezione i casi di dimostrata necessità (es. terapie mediche certificate).
Durante il mese di febbraio, in fase di iscrizione, i genitori degli alunni già iscritti confermeranno o
richiederanno di cambiare il tempo scuola dei propri figli per l’anno scolastico successivo, salvo
disponibilità.
9
Articolo 21 - Formazione delle sezioni e delle classi prime scuola Primaria e Secondaria.
Le iscrizioni vanno effettuate entro il mese di febbraio dell’anno scolastico precedente quello per il
quale si richiede l’iscrizione.
L’iscrizione alla classe prima primaria è obbligatoria per tutti i bambini che compiono il 6° anno di
età entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico. E’ possibile accogliere la richiesta dei genitori anche per i bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione. Il Dirigente vigila sulla obbligatorietà dell’istruzione e denuncia i casi di evasione scolastica. Per tutto ciò che non è
previsto si fa riferimento alle norme vigenti.
Al momento dell’iscrizione i genitori specificheranno il tempo scuola richiesto.
La formazione delle sezioni e classi prime avviene secondo i seguenti criteri:
• le sezioni dove sono presenti bambini diversamente abili non possono contenere più di 20 iscritti;
• le sezioni possono accogliere 1 massimo 2 anticipatari (completamente autonomi);
• le sezioni possono essere modificate nei primi 15 giorni dalla data di inizio anno scolastico;
• gli ulteriori inserimenti dalla lista di attesa vengono valutati dalla commissione;
• rispetto dell’equilibrio numerico tra maschià e femmine;
• rispetto dell’equilibrio numerico della distribuzione degli alunni stranieri;
• non vengono prese in considerazione le desiderata dei genitori in merito alle insegnanti, se contravvengono ai punti dei criteri per la formazione delle classi/sezioni;
• non sono ammessi vincoli di parentela tra insegnanti ed alunni all’interno delle classi/sezioni;
• gli inserimenti vengono effettuati tenendo presente la situazione di fatto delle classi/sezioni;
• le classi/sezioni vengono formate entro il 30 giugno.
Alla luce della reale capienza di ciascuna classe e/o plesso richiesto, in caso di esubero delle domande di iscrizione, l’alunno sarà inserito:
• là dove ci sarà disponibilità di posti nell’Istituto;
• avranno la precedenza gli alunni che nell’anno solare in corso compiono sei anni.
Se la richiesta per una classe e/o plesso è in forte esubero, il Consiglio di Istituto valuterà la situazione, applicando specifici criteri che saranno opportunamente pubblicizzati all’albo dell’Istituto.
Per la compilazione degli elenchi delle sezioni e classi prime, il Dirigente si avvale del Collaboratore con incarico istruttorio e della commissione “Continuità”. Gli alunni diversamente abili verranno
inseriti nel gruppo classe più idoneo numericamente.
Avvenute le iscrizioni e formulati gli elenchi degli alunni destinati alla singola classe, nessuna variazione è possibile se non disposta dal Dirigente Scolastico. E’ facoltà del Dirigente Scolastico
operare, eccezionalmente, variazioni e assegnazione di alunni per motivi contingenti ritenuti validi e
comunque informando le famiglie.
Art. 22 - Iscrizione di alunni di Scuola Primaria e Secondaria nel corso dell’anno scolastico.
In caso di richiesta di iscrizione di un alunno nel corso dell’anno scolastico, il Dirigente segue la
seguente procedura.
• Se i genitori dell’alunno chiedono l’iscrizione in un plesso nel quale funziona una sola sezione
della classe di provenienza dell’alunno, il Dirigente autorizza la frequenza a partire dal secondo
giorno dopo l’iscrizione e ne dà comunicazione agli insegnanti.
• Se i genitori chiedono l’iscrizione in un plesso nel quale funzionano due o più sezioni della classe di provenienza dell’alunno, il Dirigente convoca immediatamente il Collaboratore ed una rappresentanza dei docenti coinvolti per avere un parere sulla sezione in cui è più opportuno iscrivere l’alunno. Il Dirigente procede quindi all’iscrizione e autorizza la frequenza a partire dal secondo giorno successivo la convocazione dei docenti consultati.
• L’alunno straniero è inserito nella classe d’inserimento provvisoria; nell’arco di due settimane gli
insegnanti interessati procedono ad una verifica del livello di preparazione dell’alunno in base alla quale può essere inserito in un’altra classe o essere definitivamente confermato.
10
Articolo 23 - Sezioni funzionanti con orari diversi.
Nelle scuola in cui funzionano classi o sezioni che adottano orari scolastici diversi, i genitori hanno
diritto ad indicare l’orario preferito. Tali richieste vengono soddisfatte compatibilmente con il numero massimo di alunni per ogni classe.
TITOLO IV
Gestione economica dell’Istituto
Articolo 24 - Fasi della gestione economica.
La programmazione economica dell’Istituto si attua in ottemperanza al D.M. 44/01, attraverso le
seguenti fasi:
1. MESE DI OTTOBRE. Predisposizione del programma annuale da parte del Dirigente Scolastico da proporre alla Giunta Esecutiva e approvare dal Consiglio di Istituto.
2. MESI DI GENNAIO-APRILE. Discussione in Consiglio di Istituto del bilancio di previsione e
sua successiva approvazione. In tale sede ciascun consigliere proporrà iniziative economiche e
finanziarie che verranno discusse ed eventualmente inserite nel Programma Annuale.
3. MESE DI GIUGNO. Verifica del Programma Annuale dell’anno in corso coincidente con il
termine delle attività didattiche da sottoporre allìapprovazione del Consiglio di Istituto.
Il Programma Annuale approvato viene affisso all’albo di ogni scuola dell’Istituto.
Durante ogni esercizio finanziario il D.S.G.A. è tenuto a dare esecuzione a tutte le iniziative economiche programmate in sede di Programma Annuale, così come è tenuto alla compilazione e alla
conservazione di tutti i documenti contabili dell’Istituto.
La scansione temporale indicata potrà subire delle modificazioni qualora il Ministero non
comunichi tempestivamente le cifre che saranno attribuite all’Istituto.
Articolo 25 - Limite delle spese che il Dirigente è autorizzato ad effettuare direttamente (D.I.
44/2001 art. 34).
Le attività di contrattazione, riguardanti acquisti o forniture, sono svolte in diverse modalità (art. 34
D.I. 44/2001) e normativa dei contratti pubblici (D. L.vo nr. 163 del 12.04.2006):
• mediante comparazione di almeno cinque ditte da altrettante ditte interpellate, qualora il limite di
spesa risulti superiore a 2000 euro:
• mediante individuazione diretta del fornitore, qualora non sia possibile acquisire il medesimo
bene da altri operatori presenti sul mercato di riferimento dell’Istituto;
• ricorrendo a procedure e norme dello Stato e dell’Unione Europea.
Articolo 26 - Iniziative che comportano quote a carico delle famiglie.
Tutte le iniziative che comportano il pagamento di una quota da parte delle famiglie sono consentite
a condizione che non comportino alcuna discriminazione tra gli alunni. Tali iniziative riguardano:
• visite didattiche;
• viaggi di istruzione;
• campi scuola;
• ingressi a teatro o cinema;
• ingressi mostre;
• acquisto di sussidi didattici;
• assicurazione;
• progetti di potenziamento curriculare con esperti esterni.
Le stesse vengono condivise con le famiglie nel corso della 1a assemblea di classe, durante la quale i
docenti presenteranno tutte le proposte di Ampliamento dell’Offerta Formativa.
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Le iniziative rivolte ad una classe devono ottenere le adesioni di almeno i ¾ della classe stessa. Agli
alunni non coinvolti è comunque garantito il servizio scolastico.
I docenti possono raccogliere somme di denaro nella scuola solo se espressamente previste da apposite circolari trasmesse dagli organi gerarchici competenti.
Il Consiglio di Istituto fissa una quota annuale forfettaria da richiedere alle famiglie come contributo
per spese destinate all’assicurazione integrativa, scelta dal Consiglio di Istituto, tesserino di riconoscimento per le uscite e parte rimanente per la migliore realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
Articolo 27 - Contributi volontari e donazioni da parte di privati ed enti pubblici.
I genitori che vogliono contribuire alla vita della scuola con contributi volontari possono farlo avvalendosi del c/c postale n. 001016342071 oppure IBAN: IT12W0760103200001016342071, intestato
a “IC LADISPOLI 3” indicando nella causale “contributo volontario per le iniziative a favore degli
alunni della classe …………..Plesso ……
Con la stessa modalità potranno essere versati contributi provenienti da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e aziende interessate alla qualità della scuola pubblica statale.
Articolo 28 - Gestione del Fondo dell’Istituzione Scolastica.
Il Fondo dell’Istituzione Scolastica viene utilizzato per attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento o per attività direttamente rivolte agli alunni.
Ogni anno il Collegio dei docenti propone un elenco di funzioni per le quali si ha accesso al fondo
di Istituto. Le funzioni sono individuate all’interno dei compiti necessari per la realizzazione
del POF e sono coerenti con i principi contenuti nel CCNL del comparto scuola in vigore .Tra
le principali funzioni si ricorda:
a. I° e II° collaboratore del Dirigente.
b. Insegnanti coordinatori di plesso.
c. Svolgimento della funzione di referente per progetti e ambiti definiti dal collegio dei docenti.
d. Funzioni di supporto organizzativo a livello di Istituto.
e. Coordinamento o partecipazione a commissioni di lavoro regolarmente deliberate dal collegio
dei docenti.
f. Partecipazione a campi scuola a forfait..
g. Funzione di segretario verbalizzatore nelle riunioni ufficiali che si svolgono a scuola.
h. Incarichi specifici nei confronti del personale ATA.
i. Indennità di direzione al DSGA.
Sono inoltre promosse attività aggiuntive di insegnamento per arricchire ulteriormente l’offerta
formativa agli alunni dell’Istituto e per eventuali servizi di pre-scuola.
Qualora i fondi disponibili non coprano tutte le ore dedicate dai docenti alle attività che rientrano
nell’elenco, il Dirigente riduce proporzionalmente il pagamento accessorio relativo a tutte le funzioni previste, fino a ottenere l’utilizzazione completa dei fondi a disposizione. Eventuali resti sono
portati in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione per l’esercizio finanziario successivo.
TITOLO V
Gestione delle risorse umane
Articolo 29 - Docenti che hanno particolari funzioni.
All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo
165/2001 nomina due collaboratori che sostituiscono e rappresentano il Dirigente in sua assenza.
Quest’ultimo deposita agli atti della scuola l’elencazione delle deleghe riconosciute ai due Collaboratori.
Il collegio dei docenti elegge al suo interno:
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• i docenti coordinatori o fiduciari di plesso;
• i docenti delegati a presiedere i consigli di classe, intersezione e di interclasse. Ad essi è data
facoltà di convocare i consigli di classe, intersezione e di interclasse e di stilarne l’ordine del
giorno;
• altri incarichi. Sono previsti altri incarichi in relazione a particolari ambiti di intervento. In particolare: i referenti per l’integrazione scolastica, per l’educazione ambientale, il referente per il
controllo del laboratorio di informatica; il rappresentante per la sicurezza, i coordinatori delle diverse commissioni di lavoro designate dal collegio dei docenti.
Articolo 30 - Organico funzionale di Istituto per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Il Dirigente informa il Consiglio di Istituto sull’organico di istituto del personale docente e Ata previsto per ogni anno scolastico.
Articolo 31 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
Al personale amministrativo dell’Istituto - formato dagli assistenti amministrativi, dal DSGA e dai
docenti eventualmente assegnati agli uffici di segreteria e presidenza - è affidato il funzionamento
amministrativo dell’Istituto.
Gli addetti agli uffici amministrativi vanno dunque considerati non più come “personale di servizio”
ma come professionisti che svolgono complesse funzioni che richiedono competenze giuridiche,
contabili ed organizzative.
Articolo 32 - Sostituzione dei docenti assenti.
La competenza ad assumere e a liquidare il personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di docenti assenti è del Dirigente.
In caso di assenza di un titolare il Dirigente utilizza altro personale titolare presente nella scuola
secondo le contrattazioni nazionali decentrate vigenti e tenendo conto degli eventuali criteri deliberati dal collegio dei docenti.
Ad ogni inizio anno a ciascun docente viene chiesta la disponibilità a sostituire i colleghi assenti.
Tale modalità consentirà di provvedere in maniera più efficace alla sostituzione dei colleghi
assenti per brevi periodi.
TITOLO VI
Norme sulla sicurezza degli alunni e sull’orario scolastico
Art. 33 - Applicazione della normativa in materia di sicurezza.
In ottemperanza alle norme vigenti, il Dirigente, quale datore di lavoro, nomina il responsabile dei
servizi di sicurezza e prevenzione dell’Istituto, eventualmente assumendone provvisoriamente le
funzioni, e gli addetti ai servizi di sicurezza e prevenzione. In ogni piano di ciascun edificio scolastico è affisso il piano di emergenza con l’indicazione del nome del docente addetto e del responsabile della sicurezza.
Agli atti della scuola sono inoltre conservati i documenti di valutazione dei rischio per la prevenzione degli infortuni redatti per ogni edificio scolastico dell’Istituto. Copia di questi documenti viene
inviata alla amministrazione comunale proprietaria degli edifici per gli adempimenti di sua competenza.
La Scuola propone annualmente un’integrazione assicurativa contro gli infortuni e a tutela della
responsabilità civile verso terzi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto
all’interno delle R.S.U..
L’Istituto promuove ogni iniziativa di formazione e di aggiornamento in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni.
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Articolo 34 - Vigilanza sugli alunni.
Tutti gli operatori della scuola devono porre la massima attenzione nella vigilanza sugli alunni per
tutto il tempo in cui questi si trovano nella scuola.
Gli insegnanti, oltre a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accompagnano, alla
fine dell’orario scolastico, gli alunni fino all’uscita della scuola. Il momento dell’uscita è infatti uno
dei più delicati della sorveglianza degli alunni. E’ anche doveroso che l’insegnante si preoccupi che
gli alunni non rimangano da soli ad aspettare fuori della scuola, ma attendano nell’atrio, sorvegliati
dal personale di custodia.
La responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza degli alunni al termine delle lezioni, cessa nel
momento in cui gli stessi alunni vengono riconsegnati ai genitori, ad adulti delegati dagli stessi genitori, ovvero ad adulti appositamente incaricati dall’Ente locale.
Per gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria la responsabilità della scuola dura fino a quando i
bambini non siano stati consegnati personalmente ad un genitore o ad un suo delegato.
Il bambino che non fosse ritirato al termine dell’orario scolastico, è affidato al collaboratore scolastico, in attività di servizio nel plesso, che dovrà dare priorità alla vigilanza, per un lasso di tempo
ragionevole; dopodiché saranno rintracciati telefonicamente i genitori: qualora questi ultimi non
fossero reperibili, l’alunno sarà affidato ai Vigili Urbani affinchè sia assistito e, quando possibile
riportato a casa.
Si ricorda che all’insegnante di classe/sezione rimane l’onere della sorveglianza anche durante il
tempo destinato alle attività affidate ad altre persone che non sono operatori scolastici (ovviamente
autorizzate dalla direzione).
Tutti gli insegnanti devono inoltre esercitare una scrupolosa sorveglianza anche durante il tempo
della ricreazione: qualora avvenga in spazi diversi dall’aula, all’interno o all’esterno dell’edificio
scolastico, è necessario che l’insegnante sia comunque in grado di esercitare una effettiva e diretta
sorveglianza.
I collaboratori scolastici svolgono il servizio di vigilanza nei locali della scuola e nei relativi spazi
circostanti, vigilano altresì sugli alunni e collaborano con i docenti. Provvedono all’apertura e chiusura dei cancelli negli orari stabiliti.
Nel caso in cui un insegnante tardi ad arrivare è necessario che gli altri insegnanti del plesso si facciano carico della sorveglianza degli alunni; tale sorveglianza può essere svolta in collaborazione
con il personale non docente nei primi minuti di ritardo. Qualora l’insegnante (titolare o supplente)
tardi a prendere servizio è necessario procedere all’abbinamento di due classi o alla suddivisione
degli alunni in varie classi.
Articolo 35 - Vigilanza sugli alunni e funzionamento del servizio scolastico in caso di sciopero
o assemblee sindacali.
In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico potrebbe subire
modifiche rilevanti, compresa l’eventuale sospensione delle attività didattiche.
Per tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola metterà in atto
tutte le procedure previste dall’art. 2 dell’accordo sulle “NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI”, allegato al CCNL 4-8-1995, ai sensi della L.
146/90.
In particolare:
1. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero, inviterà con comunicazione di servizio
coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La comunicazione
avrà carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non potrà essere successivamente revocata.
2. Le famiglie verranno avvisate delle modalità di funzionamento del servizio scolastico nel giorno
dello sciopero dagli insegnanti con comunicazione scritta almeno cinque giorni prima dello sciopero stesso. Analoga comunicazione verrà affissa anche alla bacheca di ogni plesso.
Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l’orario di lavoro, a dieci ore annue
di ASSEMBLEE SINDACALI. Pertanto, nei casi in cui gli insegnanti si avvarranno di tale diritto, il
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Dirigente Scolastico sospenderà le attività didattiche delle sole classi o sezioni i cui docenti avranno
dichiarato di partecipare all’assemblea. Anche in tal caso le famiglie saranno avvisate con comunicazione scritta e con affissione della medesima comunicazione alla bacheca di plesso.
In caso di alunni assenti per più giorni di seguito, i genitori sono invitati ad informarsi di eventuali
disposizioni intervenute durante il periodo di assenza dei propri figli. Informazioni da richiedere
agli insegnanti, da leggere nella bacheca o ascoltando i notiziari della radio o della televisione in
caso di scioperi o agitazioni del comparto scuola.
In ogni caso, in occasione di sciopero del comparto scuola, data l’impossibilità di prevedere con
certezza il numero dei docenti effettivamente scioperanti, ciascun genitore avrà cura di accompagnare personalmente i propri figli a scuola, trattenendosi tutto il tempo necessario per accertarsi
dagli insegnanti in servizio delle effettive condizioni di funzionamento di ciascuna classe.
Articolo 36 - Orario di ingresso e di uscita degli alunni.
L’orario scolastico di ogni sezione e classe dell’Istituto è pubblicato annualmente. Gli alunni della
scuola primaria e secondaria sono ammessi con una tolleranza massima di 10 minuti rispetto
all’orario di ingresso.
Sono consentiti 3 ingressi in ritardo dietro firma di dichiarazione liberatoria.
I bambini della scuola dell’infanzia entrano in un arco di tempo di 60 minuti e sono ritirati personalmente dai genitori in un arco di tempo di 20 minuti (“fascia oraria d’ingresso e di uscita”).
Per un migliore inserimento dei nuovi iscritti di tre anni nelle sezioni omogenee, la scuola
dell’infanzia adotta l’inserimento scaglionato nelle prime 2-3 settimane all’inizio dell’anno scolastico, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Per i bambini di tre anni le insegnanti possono concordare con i genitori un periodo di tempo, il più
contenuto possibile, durante il quale il bambino frequenta la scuola dell’infanzia con un orario ridotto.
Eventuali ingressi in ritardo sono autorizzati direttamente dal docente presente in sezione o in classe
fino ad un massimo di tre ritardi nell’arco di un anno scolastico.
I genitori possono depositare presso la scuola delega scritta a ritirare il proprio figlio a persona fidata maggiorenne.
L’uscita anticipata nella scuola primaria e secondaria avviene dalle 13.30 alle 14.00 e non può ripetersi per più di tre volte l’anno.
Articolo 37 - Uscita anticipata sistematica.
Il Dirigente può autorizzare l’uscita anticipata sistematica dei bambini solo nei seguenti casi:
a. per effettuare terapie mediche che il bambino non potrebbe seguire in orari non sovrapposti con
l’orario scolastico;
b. per partecipare ad attività motorie e/o sportive solo in presenza dei seguenti requisiti:
1) l’attività motoria è richiesta espressamente dal medico specialista;
2) l’attività motoria non può essere svolta in orario non coincidente con l’orario delle attività didattiche;
3) non è possibile iscrivere il bambino in una classe iniziale (prima o primo anno della scuola
dell’infanzia) che abbia un orario compatibile con l’attività motoria richiesta;
c. in altre particolari e straordinarie circostanze ma solo per un periodo limitato di tempo (al massimo tre mesi) tale da non pregiudicare la frequenza dei 2/3 dell’anno scolastico.
Articolo 38 - Refezione scolastica.
Il tempo dedicato alla refezione va considerato come parte integrante del progetto educativo. Si calcola 1 ora per la scuola primaria.
La ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica è invece tenuta a tenere conto delle particolari diete giustificate da motivi di salute o religiosi. I genitori possono trasmettere le loro richieste in
tal senso direttamente alla amministrazione comunale.
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Articolo 39 – Assenze.
Le assenze degli alunni della scuola primaria vanno sempre giustificate utilizzando il diario.
Dopo 5 giorni di assenza gli alunni sono ammessi a scuola solo se forniti di certificato medico che
attesti lo stato di salute del bambino.
I genitori che prevedono di non poter far frequentare la scuola ai loro figli per un periodo superiore
ai 5 giorni, possono dichiararlo per iscritto al Dirigente Scolastico o all’insegnante di classe. In caso
di mancato rientro nella data prevista sarà richiesto il certificato medico.
La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte
nel contesto dei lavori scolastici.
Articolo 40 - Assenze prolungate o ripetute.
Dopo 30 giorni consecutivi di assenza ingiustificata di un alunno della scuola dell’infanzia, il Dirigente Scolastico dichiara decaduta l’iscrizione del bambino.
Dopo 15 giorni di assenza non giustificata di un alunno della scuola primaria e secondaria, il Dirigente Scolastico avvisa con comunicazione scritta o con fonogramma la famiglia. In caso di mancata giustificazione, il Dirigente Scolastico, informa della sospetta evasione dell’obbligo scolastico il
servizio assistenziale del comune di residenza della famiglia e la Polizia di Stato competente per
territorio.
Anche in caso di assenze numerose e ripetute l’insegnante segnala al Dirigente Scolastico i casi più
preoccupanti affinché venga informata e sensibilizzata la famiglia.
TITOLO VII
Norme disciplinari per gli alunni della scuola primaria e secondaria
Articolo 41 - Principi generali.
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 42 – Diritti degli alunni.
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
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4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico
di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dallo loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche
diversamente abili;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 43 – Doveri degli alunni.
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule (per la scuola dell’infanzia e primaria) ed in ogni
circostanza manterranno un abbigliamento decoroso e rispettoso del vivere civile. La cura della
persona e dell’igiene personale deve essere tenuta in gran conto per evitare qualsiasi forma di patologia (pediculosi, ...).
3. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi, evitando l’uso di un linguaggio scurrile e volgare.
4. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1.
5. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
6. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, evitando quindi di lasciare l’aula
sporca e in disordine al termine delle lezioni.
8. Gli alunni sono tenuti ad evitare richieste di uscita dalla classe durante le ore di lezione. Per improvvisi malori, il docente provvederà a far avvisare la famiglia. Eviteranno inoltre di sostare nei
corridoi durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli insegnanti.
9. Gli alunni sono tenuti ad attendere l’insegnante per recarsi in palestra o in altri spazi previsti e
con il quale torneranno in classe al termine delle attività. Durante gli spostamenti manterranno un
comportamento corretto e civile. Si ricorda che in palestra si accede con le scarpe da ginnastica
che devono essere indossate negli spogliatoi.
Comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
E’ assolutamente vietato l’uso del cellulare o di qualsiasi altro dispositivo atto a comunicare
e/o filmare e/o fotografare in tutti i locali della scuola. Non è consentito utilizzare dispositivi
(videogiochi, lettori mp3, ecc.) non attinenti alle attività didattiche. I docenti sono tenuti a sequestrare i dispositivi suddetti che saranno restituiti ai genitori previa convocazione.
La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determina l’immediato annullamento della prova.
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Gli alunni hanno l’obbligo di possedere oltre al diario per l’annotazione dei compiti, che dovrà essere tenuto con massima cura e diligenza, un libretto personale che costituisce uno degli
strumenti di comunicazione scuola-famiglia: permessi, comunicazioni organizzative, valutazioni didattiche. Il Dirigente Scolastico e i docenti possono comunicare con la famiglia, nei
casi ritenuti opportuni, con una cartolina spedita dalla Segreteria. Gli alunni sono tenuti a portare con sé nello zaino il libretto tutti i giorni, a non perderlo, a non rovinarlo, scarabocchiarlo,
strapparne pagine, falsificare firme o voti. Sarà cura dei genitori controllare giornalmente tutte
le comunicazioni e le circolari dettate o scritte sul libretto dai docenti e/o dagli alunni stessi.
Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate, apposte sul libretto personale, il
giorno del rientro a scuola al professore che ha lezione nella prima ora. La firma del genitore
che giustifica deve essere quella apposta sul modulo di iscrizione e sulla copertina del libretto
personale. Non sono ammesse giustificazioni scritte sul diario o sul quaderno. Qualora un
alunno smarrisca il libretto delle giustificazioni, può esserne rilasciato un altro previa consegna in Segreteria di una dichiarazione di smarrimento da parte del genitore firmatario
L’insegnante che rilevi lo smarrimento del libretto lo annoterà sul registro di classe.
Le assenze ingiustificate, le irregolarità di frequenza, i continui ritardi, saranno controllati durante le riunioni del Consiglio di Classe e le famiglie saranno tempestivamente informate.
Art. 44 – Mancanze disciplinari.
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
a) ritardi;
b) assenze ingiustificate;
c) mancanza del materiale didattico occorrente;
d) non rispetto delle consegne a casa;
e) non rispetto delle consegne a scuola;
f) disturbo delle attività didattiche;
g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;
h) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;
i) sporcare l’ambiente scolastico;
j) danneggiare materiali, arredi e strutture;
k) violenze psicologiche verso gli altri;
l) violenze fisiche verso gli altri;
m) reati e compromissione dell’incolumità delle persone.
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’art. 46 valutano l’opportunità di irrogare le
sanzioni di cui all’art. 47.
Art. 45 – Sanzioni.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
richiamo verbale;
consegna da svolgere in classe;
consegna da svolgere a casa;
ammonizione scritta sul registro di classe;
sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e
consegna degli stessi alla famiglia;
esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, ecc.);
allontanamento dalla scuola con o senza obbligo di frequenza;
allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale;
in caso di danneggiamento sarà richiesto adeguato risarcimento a chi esercita la patria potestà.
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Art. 46 – Organi competenti ad infliggere le sanzioni.
1. Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 45 dalla
lett. a) alla lett. e).
2. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all’art. 45, lett. f) e g).
3. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni di cui all’art. 45, lett. h).
Art. 47 – Procedimenti disciplinari.
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisone.
2. La scelta della sanzione dovrà avvenire rispettando la proporzionalità con la gravità della mancanza disciplinare valutando i seguenti elementi:
- personalità dello studente;
- reiterazione delle violazioni disciplinari;
- finalità rieducativa della sanzione;
3. Le sanzioni dalla lettera a) alla lettera d) possono essere irrogate nell’ambito del rapporto diretto
tra docente e studente. Le sanzioni dalla lettera e) alla lettera i) saranno irrogate con il coinvolgimento della famiglia di appartenenza dello studente.
4. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
Art. 48 – Organo di Garanzia e impugnazioni.
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla
scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell’Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni.
TITOLO VIII
Uscite degli alunni ed attività extra-curriculari
Articolo 49 - Uscite all’esterno della scuola.
Il Consiglio di Istituto delibera il regolamento relativo alle visite e ai viaggi di istruzione.
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.
Tutte le attività oggetto delle quali si parla nel presente regolamento si configurano come attività didattiche, facenti parte integrante della programmazione. Oltre a finalità educative generali, ad esempio di socializzazione, esse hanno obiettivi relativi all’acquisizione di competenze e conoscenze, si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità alle quali dovrebbero partecipare tutti gli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. Si tratta dunque di momenti fondamentali di vita scolastica e non di momenti di evasione e pertanto dovranno essere programmate in ciascuna classe, entro il mese di ottobre di
ogni anno e comunicate al Consiglio di Istituto precisando il valore e le finalità educative.
Ogni uscita con la classe va comunque inserita in una programmazione e comunicata alle famiglie.
PROCEDURA ORGANIZZATIVE DEI VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
1. individuazione dei luoghi significativi per la didattica;
2. proposta dei docenti al Consiglio di Istituto;
3. individuazione dei docenti accompagnatori;
4. autorizzazione del genitore per la visita/viaggio di istruzione;
5. autorizzazione cumulativa annuale dei genitori o di chi esercita la patria potestà per le uscite;
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6. autorizzazione Dirigente Scolastico;
7. consegna di tutta la documentazione completa in Segreteria almeno trenta giorni prima della partenza;
8. elenco degli alunni partecipanti;
La scuola ha l’obbligo di informare il corpo dei Vigili Urbani per il controllo dei mezzi di trasporto
privati utilizzati per tutte le uscite didattiche.
TIPOLOGIE DI VIAGGIO.
a.
b.
c.
d.
e.
viaggi di istruzione di più giorni;
campi scuola;
uscite didattiche di un giorno oltre l’orario scolastico;
uscite in orario scolastico;
viaggi per attività sportive.
DOCUMENTI NECESSARI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI.
a.
b.
c.
d.
documento di identificazione rilasciato dalla scuola;
fotocopia della tessera sanitaria;
eventuale certificazione medica inerente intolleranze alimentari e/o allergie;
comunicazione di alimentazione differenziata per motivi religiosi.
DESTINATARI.
I destinatari dei viaggi e delle visite di istruzione sono tutti gli alunni della scuola, purchè
− ogni singola classe raggiunga il quorum di almeno 2/3 dei partecipanti;
− gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni in classi possibilmente parallele;
− il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dall’assicurazione stipulata dall’Istituto.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI.
• E’ prevista la presenza di almeno un docente ogni 15 alunni e nel caso di alunni con particolari
diverse abilità si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, l’insegnante di sostegno
per garantire un maggior supporto.
• Gli accompagnatori dovranno essere scritti nell’elenco dei partecipanti per la copertura assicurativa.
• In casi particolari il Dirigente Scolastico valuterà la possibilità di ricorrere anche ai collaboratori
scolastici, compatibilmente al servizio di sorveglianza che dovrà essere comunque assicurato.
• Tale procedura dovrà essere garantita per tutte le uscite, comprese quelle che si effettuano
nell’ambito del Comune.
• Per l’alunno diversamente abile è prevista la presenza di un genitore accompagnatore che dovrà
versare quota di partecipazione; dicasi altrettanto per l’assistente fisico, se necessario, previo nulla osta del Comune.
PAGAMENTI.
1. Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei partecipanti.
2. Per il pagamento, i genitori, singolarmente o tramite un loro rappresentante, provvederanno ad
effettuare il versamento su conto corrente bancario intestato alla scuola e consegneranno alla Segreteria la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento.
3. I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della Segreteria, dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo.
4. Anche per le uscite con trasporto scuolabus del Comune è previsto il pagamento di una quota per
ogni singolo alunno.
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TITOLO IX
Rapporti con l’utenza, con Enti Pubblici ed altri soggetti
esterni all’Istituto
Articolo 50 - Norme di comportamento per i genitori.
E’ vietato l’ingresso a scuola dei genitori durante l’orario della attività scolastiche. Esclusivamente
per un breve lasso di tempo all’inizio dell’anno scolastico (stabilito dal Collegio dei Docenti) i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia possono accedere nella scuola, nell’intervallo di tempo
previsto per la consegna e il ritiro dei bambini. Sia la consegna che il ritiro dei bambini deve avvenire velocemente. I genitori sono comunque invitati a non sostare nei locali e a non fermarsi a parlare con altri adulti.
Articolo 51 - Richieste di informazioni, proposte, lamentele e suggerimenti da parte dei genitori degli alunni.
La partecipazione alla vita della scuola si realizza principalmente con la franca e leale comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni.
I genitori sono tenuti a firmare, per presa visione, le comunicazioni inviate dalla scuola tramite i
propri figli.
I docenti comunicano gli incontri pomeridiani con le famiglie in forma scritta. Qualora l’orario proposto sia incompatibile con le esigenze della famiglia, è possibile avere un colloquio da convenire,
ma non durante le ore di lezione dei docenti, tramite comunicazione sul diario del proprio figlio.
Il diario scolastico dell’alunno, o il quaderno degli avvisi per la scuola dell’infanzia, deve essere
controllato regolarmente dal genitore, essendo il mezzo di comunicazione individuale.
Per qualunque richiesta i genitori sono invitati a rivolgersi direttamente ai docenti, alla coordinatrice
di plesso o al Dirigente Scolastico.
Ogni genitore ha il diritto-dovere di parlare a titolo personale. I membri eletti negli organi collegiali
specificheranno di volta in volta se le loro richieste sono avanzate a titolo personale o in qualità di
rappresentanti eletti.
Sono invece possibili istanze scritte di gruppi di genitori che potranno essere firmate da tutti i genitori interessati.
Articolo 52 - Trasparenza dei procedimenti amministrativi.
L’Istituto promuove ogni forma di realizzazione effettiva dello spirito e della lettera della L.
241/1990 sui procedimenti amministrativi.
In particolare viene tutelato il diritto di accesso agli atti amministrativi custoditi negli uffici
dell’Istituto su richiesta motivata e personale. Unica restrizione a tale diritto è costituita dal diritto
alla riservatezza delle informazioni di terzi.
A richiesta viene rilasciata copia fotostatica degli atti che interessano.
E’ facoltà del Dirigente Scolastico indicare tempi e modalità per il rilascio delle copie richieste che
deve avvenire il più celermente possibile e comunque non oltre il termine di 30 giorni.
All’ingresso degli uffici di segreteria è affisso uno schema nel quale sono indicati, oltre agli orari di
ricevimento del pubblico, il nome e il cognome di ogni dipendente con l’indicazione delle competenze che gli sono affidate.
Articolo 53 - Utilizzazione dei locali scolastici in orario extrascolastico.
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L’Istituto promuove la piena utilizzazione degli edifici scolastici per iniziative di carattere culturale
e sociale rivolte agli abitanti del territorio. Il Consiglio di Istituto autorizza pertanto la realizzazione
da parte di terzi (associazioni, cooperative ed imprese private, ecc.) di tali iniziative nel rispetto dei
seguenti principi:
• Le iniziative si devono svolgere fuori dall’orario scolastico;
• L’ente gestore dell’iniziativa deve provvedere alla vigilanza e alla pulizia dei locali scolastici
utilizzati;
• L’ente gestore può svolgere nei locali scolastici solo le attività per le quali è stata concessa
l’autorizzazione.
Articolo 54 - Attività, inserite nell’orario scolastico, che prevedano il contributo di esperti
esterni.
L’Istituto promuove tutte le iniziative tendenti all’arricchimento dell’offerta formativa destinata ai
bambini.
In particolare vengono attentamente analizzate le proposte che comportano l’utilizzazione di esperti
esterni in orario scolastico valorizzando al massimo le possibilità di iniziativa autonoma attribuiti
alle singole istituzioni scolastiche dalla L. 59/1997.
I criteri generali che devono essere soddisfatti da tali iniziative sono i seguenti:
a) le attività proposte per la scuola primaria e secondaria devono riguardare temi ed argomenti
compresi nei Programmi ministeriali del 1985; L:53/2003; Indicazioni nazionali 2012; quelle
proposte per la scuola dell’infanzia devono essere compatibili con gli Orientamenti del 1991, L.
53/2003;
b) le attività proposte devono essere gratuite, oppure comportare una quota per i genitori tale da non
costituire in alcun modo una discriminazione economica tra gli alunni;
c) le attività proposte devono coinvolgere almeno i ¾ degli alunni della sezione o della classe interessata; gli alunni che non sono coinvolti svolgono attività parallele che hanno un equivalente valore culturale ed educativo;
d) l’eventuale pagamento di esperti avviene per mezzo di contratti di prestazione d’opera firmati dal
Dirigente Scolastico e dall’esperto interessato; la contabilità di tali prestazioni è inserita nel bilancio dell’Istituto.
Articolo 55 - Diffusione di materiale informativo all’interno della scuola.
Il materiale informativo fornito da Ente Locale, ASL, Associazioni, Comitati, ecc. può essere distribuito solo dopo essere stato visionato dal Dirigente Scolastico, sulla base di una valutazione di carattere attinente alle finalità educative della scuola. L’ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere i
materiali ai docenti per la distribuzione agli alunni. La distribuzione agli alunni di tale materiale
deve essere estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l’uso della bacheca o quello di
un manifesto da affiggere nell’atrio della scuola.
E’ fatto divieto di distribuzione entro i confini dell’edificio scolastico, di materiale pubblicitario di
qualsiasi natura o comunque sprovvisto del preventivo assenso del Dirigente Scolastico.
Articolo 56 - Assemblee e colloqui individuali.
Sono favorite tutte le iniziative tendenti all’aumento della partecipazione delle famiglie alla vita
della scuola. In particolare sono previsti i seguenti strumenti.
Assemblea generale dell’Istituto. E’ convocata dal Dirigente su sua iniziativa o su richiesta di 1/3
del personale docente o di almeno 150 genitori degli alunni dell’Istituto. E’ presieduta dal Dirigente
o dal Presidente del Consiglio di Istituto. In essa sono discussi temi che riguardano complessivamente tutte le scuole dell’istituzione scolastica.
Assemblea generale di plesso. E’ convocata dal Dirigente su sua iniziativa o su richiesta di 1/3 del
personale docente che opera nel plesso o di 1/3 dei genitori degli alunni del plesso. E’ presieduta dal
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Dirigente o da un insegnante o un genitore da lui delegato. In essa sono discussi temi che riguardano
tutte le classi e/o sezioni del plesso.
Assemblea di classe. E’ convocata dagli insegnanti che operano sulla stessa classe di comune accordo oppure dal Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno 2/3 dei genitori degli alunni della
classe. E’ presieduta da un insegnante della classe o da un genitore da lui delegato. In essa sono
discussi temi di carattere educativo e didattico che riguardano l’insieme degli alunni della classe.
Colloqui individuali. Ogni genitore di alunni di scuola secondaria, primaria e infanzia può chiedere
di essere ricevuto dagli insegnanti di suo figlio in orari stabiliti dagli insegnanti con frequenza almeno mensile. Allo stesso modo ogni insegnante può chiedere un colloquio con i genitori di un suo
alunno negli stessi orari.
Per la scuola dell’infanzia il colloquio va concordato di volta in volta con l’insegnante.
I genitori partecipano alle assemblee e ai colloqui senza portare con se i figli o altri bambini, salvo
specifica richiesta da parte degli insegnanti.
Articolo 57 - Accesso nelle scuola da parte di altri estranei.
E’ vietato l’accesso a scuola agli estranei.
La direzione può autorizzare l’ingresso di genitori o esperti nelle aule per svolgere attività richieste
dagli insegnanti. La presenza di esperti nella scuola è resa possibile se espressamente indicati
all’interno di un progetto didattico approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di
Istituto. In tal caso l’insegnante resta il solo responsabile della sicurezza degli alunni.
L’autorizzazione formale spetta al Dirigente Scolastico sulla base di richiesta scritta da parte dei
docenti e dell’esperto consultato.
I rappresentanti della case editrici e di altre agenzie che offrono servizi alla scuola possono essere
autorizzati ad incontrare i docenti durante la programmazione.
Il collaboratore scolastico ha l’obbligo di chiedere alle sopraindicate persone l’autorizzazione scritta
dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci.
I genitori degli alunni sono ammessi in occasione degli Organi Collegiali ad essi destinati o se convocati dai docenti fuori orario di lezione.
TITOLO X
Disposizioni finali
Articolo 58 – Feste a scuola.
A seguito di consigli igienico-sanitari e nel rispetto della cultura e della religione degli alunni, è
possibile festeggiare i compleanni ed alcune ricorrenze in corso d’anno (Natale, Carnevale), attenendosi alle seguenti indicazioni:
• utilizzare esclusivamente alimenti provenienti da esercizi pubblici muniti di permessi;
• scegliere alimenti privi di creme, panna, maionese, farciture in genere, dando la preferenza ad
alimenti di gusto salato e conditi con olio di oliva, limitando il consumo di dolci a quelli semplici
(ciambelle, crostate, biscotteria secca);
• per le bibite preferire succhi di frutta, tè, acqua.
Articolo 59 – Divieto assoluto di fumo.
Al fine di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e gli operatori e in coerenza
con gli obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di educazione alla
salute, è fatto divieto assoluto di fumo nei locali degli edifici scolastici.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.
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