XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica”
Napoli, 15-17 ottobre 2009
Stato di attuazione della battaglia per il superamento
delle attività inutili ed obsolete nella prevenzione
Dott. Valsecchi Massimo
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 20, Verona.
Se undici anni vi sembrano pochi…
(tentativo di quantificare il ritardo del nostro Paese nella rimozione di pratiche preventive inutili)
Riassunto: L’autore parte dall’assunto, che ritiene dimostrato, che la normativa nazionale che si occupa di
prevenzione sia diffusamente e pesantemente inficiata da una congerie di norme inefficaci. Nel presente saggio
propone un tentativo di quantificare l’ampiezza del ritardo del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari
Regionali nell’adeguarsi all’evidenza di efficacia dismettendo pratiche manifestamente inutili. Il risultato di questa
analisi mostra un sistema sanitario in grave ritardo che sembra incapace di reagire in tempi credibili a stimoli di
rinnovamento.
Parole chiave: norme inutili, evidence based prevention, ritardi del SSN.
PREMESSA
Fernand Braudel (1902\1985) si poneva, nel suo saggio “Civiltà ed imperi del mediterraneo
nell’età di Filippo II”, il compito di quantificare la velocità di diffusione delle informazioni
nell’Europa del XVI° secolo. Risolse il problema ricostruendo l’intervallo di tempo impiegato
dalla notizia della vittoria di Lepanto per raggiungere le più importanti città europee.
Domenica 7 ottobre 1571, a Lepanto, si scontarono le flotte dell'Impero ottomano e della
cristiana Lega Santa (che riuniva forze navali di Venezia, della Spagna, di Roma, di Genova, dei
Cavalieri di Malta e del Ducato di Savoia). La battaglia si concluse con la vittoria delle forze
alleate, guidate da Don Giovanni d'Austria. Mehmet Alì Pascià, che guidava la flotta ottomana,
perse la vita nello scontro. Veloci galee furono spedite da Don Giovanni a portare in tutta
Europa la notizia della vittoria delle armi cristiane ed è così che sappiamo che la notizia giunse
il 18 ottobre a Venezia, il 24 a Napoli, il 25 a Lione, il 31 a Parigi e a Madrid .
La battaglia di Lepanto,
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1
MATERIALI
E METODI
Penso che questa elegante procedura di analisi possa essere utilizzata, con qualche
modifica, per tentare di quantificare quanto ampio sia il ritardo del nostro SSN e dei SSR
nell’abolire procedure di prevenzione che, dopo essere state adottate, siano risultate prive di
efficacia.
Ipotizzo, infatti, facendo tesoro della lezione di Popper (“Quello che chiamiamo il metodo
scientifico consiste nell’imparare sistematicamente dai nostri errori”)(1) che la vitalità di un
sistema sia proporzionata alla sua capacità di individuare gli errori che ha commesso e alla
velocità con cui li elimina.
Al contrario, un’ esagerata lentezza nell’identificare prima e nell’eliminare, poi, gli errori
evidenziati è, nella mia ipotesi di lavoro, un segno certo di bassa qualità del sistema stesso.
Evito qui di affrontare il primo termine del problema e cioè la velocità di identificazione di
errori e procedure inutili e mi concentro sul secondo e cioè sul tempo intercorso fra
l’identificazione di un errore e la sua eliminazione dalla normativa.
Ho così individuato e ricostruito la storia di alcune (sei) delle procedure preventive inutili che
sono state sospese od eliminate dalla normativa nazionale.
La scelta è stata effettuata sul presupposto che si tratti di norme significative per la loro
conclamata pericolosità per gli utenti cui erano imposte e per l’entità dell’impatto sulla
popolazione (e sui servizi sanitari che dovevano gestirle).
Ho quindi verificato il lasso di tempo trascorso fra la segnalazione e\o verifica della
inefficacia e/o pericolosità di queste norme e la loro eliminazione o sospensione dalla
normativa.
Ritengo che questo intervallo di tempo possa essere utilizzato come un indicatore (un po’
rozzo ma, spero, efficace) del livello di vitalità/letargia del sistema.
1

Ho utilizzato come data di individuazione di inutilità di una procedura l’anno di
pubblicazione di un documento formale su una rivista scientifica o su un documento
governativo che suggerisse l’abolizione del provvedimento che, in seguito, è stato abolito.
A volte si tratta di articoli in cui compare la mia firma e questo non per ansia di
autocitazione (difetto dal quale l’età ormai mi esime) ma perché da tempo mi occupo (con
scarsa utilità) di questo problema e perché autori ed istituzioni cimentatisi su un tema
così poco eccitante dal punto di vista scientifico sono, in realtà, scarsi.
Sarò grato ai colleghi vorranno avere la cortesia di segnalarmi citazioni e lavori
precedenti (che sicuramente ci sono) a quelli che riporto io in questo testo in modo che
mi sia possibile aggiornarlo.

Ho utilizzato come data di modifica quella del provvedimento normativo nazionale o
regionale che ha disposto la sospensione o l’abrogazione del provvedimento in oggetto.
Ho utilizzato come fonte principale per questo tipo di informazioni la banca dati
regionale, diretta da Luigi Salizzato, che descrivo di seguito.
Popper K., Scienza e Filosofia, Einaudi, 1969.
2
1.
CONTROLLI
RADIOLOGICI PERIODICI PER LA RICERCA DI CASI DI TBC LATENTE
Questo provvedimento prevedeva il controllo periodico di una svariata quantità di
soggetti che, nel 1981, erano stimati sui due milioni di persone(2) con un rapporto
costi\benefici che comportava,ogni 100.000 esami, l’evidenziazione di 10-15 casi di tbc
polmonare latente e l’induzione di 1,47 tumori maligni con tecnica schermografica o 0,37
tumori maligni con la tecnica radiologica.(3)
Ho assunto come data di richiesta di sospensione di questo tipo di controlli il 1982 (in
alternativa si può assumere il 1990 quando la richiesta è stata rinforzata dall’analisi degli
effetti iatrogeni riportati sopra).
I controlli sono stati disattivati nell’anno 2000, con l’emanazione della Legge 388
“Finanziaria 2001”.
Ne consegue che l’intervallo di tempo intercorso va da un massimo di 18 anni assumendo
come inizio la prima pubblicazione ad un minimo di 10 anni se utilizziamo come data di partenza
la pubblicazione del rapporto costi/benefici.
2.
CONTROLLO
SIEROLOGICO DELLA LUE
Il 25 luglio 1956 il parlamento italiano approvava la Legge n.837, che, all’art. 7,
prevedeva per diverse categorie di cittadini (persone che richiedono il rilascio del certificato
di sana e robusta costituzione fisica, militari all’inizio del servizio e al momento del congedo,
detenuti, aspiranti all’arruolamento volontario nei corpi militari e militarizzati dello Stato,
minorenni da rieducare) la verifica obbligatoria della positività sierologica per sifilide.
Questa necessità dovette sembrare al Legislatore ancor più necessaria quando il 20 febbraio
1958 il parlamento italiano approvò la legge. 75 (conosciuta come legge Merlin) con la quale
veniva decisa l'abolizione della regolamentazione della prostituzione in Italia e,
contestualmente, decisa la soppressione delle case di tolleranza.
Il presupposto di poter controllare in questo modo la sifilide era manifestamente privo di
logica tanto che la procedura si trasformò ben presto in una prestazione rituale della quale
non venivano neanche raccolti i dati di riscontro; non per questo non venne applicata
largamente e lungamente.
Ho assunto come data di richiesta di sospensione di questo tipo di controlli il lavoro del
(1)
1982.
I controlli sono stati disattivati nell’anno 2000, con l’emanazione della Legge 388 “Finanziaria
2001”.
Ne consegue che l’intervallo di tempo intercorso è di 18 anni.
2 Valsecchi M. "I controlli obbligatori ", Salute e territorio, n.27, 1982.
3 Valsecchi M "Considerazioni sul rapporto costi/benefici degli screenings obbligatori per la ricerca dei casi di
tubercolosi polmonare", l'Igiene Moderna, vol.94, n.5, novembre 1990
3
3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTITETANICA
La Legge 5 marzo 1963 n. 292 rese obbligatoria la vaccinazione antitetanica nei nuovi nati ed
in alcuni categorie di lavoratori esposti.
Tale Legge demandava la definizione delle modalità di esecuzione della vaccinazione e
rivaccinazione ad un regolamento «da emanarsi a cura del Ministero della Sanità entro sei
mesi».
Quasi tre anni più tardi, infatti, uscì il D.P.R. n. 1301\1965 che purtroppo, determinava anche,
la scadenza dei richiami vaccinali ad intervalli di quattro anni.
Fu chiaro, ben presto, che tale cadenza così ravvicinata era inutile ed anche pericolosa dato
che i livelli di anticorpi così evocati provocavano, non infrequentemente, imponenti reazioni
allergiche.
Il Ministero (allora ne avevamo uno), nel 1982, provvedeva, così, ad inviare una circolare
(Circolare n. 52 del Ministero della Sanità del 9 agosto 1982 oggetto: nuovo calendario della
vaccinazione antitetanica) consigliando di aumentare l'intervallo da quattro a dieci anni e
preannunciando che era stato avviato l'iter legislativo di modifica del regolamento.
Sfortunatamente il contenuto di una circolare non può modificare il testo di una legge
cosicché i servizi di igiene pubblica della repubblica si suddivisero fra chi accettava di violare
la legge e praticare una profilassi corretta e chi si atteneva alla legge e caricava di anatossina
la popolazione a rischio.
Ricordo in proposito una discussione con un collega che lavorava alla FIAT e che distrusse le
mie posizioni ricordandomi che sulla sua piazza operava un magistrato di nome Guariniello e
che, di conseguenza, fino a quando non veniva modificata la legge lui non si scostava neanche
morto da quello che era scritto nella norma.
Le modalità di effettuazione della vaccinazione antitetanica furono, infine, abolite
nell’anno 2000, con l’emanazione della Legge 388 “Finanziaria 2001” .
Assumendo come data di allarme il 1982 (anche se in realtà sarebbe equo anticipare di
molto tale data) ne consegue che anche in questo caso l’intervallo di tempo intercorso è di 18
anni.
4. VACCINAZIONE
ANTITIFICA
L’obbligo di vaccinazione contro la febbre tifoide era previsto, come forma di profilassi,
per alcune categorie di addetti a specifiche attività produttive dai seguenti provvedimenti
normativi;
 D.C.G. 2 dicembre 1926:
 per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di
lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura, sia
pubblici che privati;
 per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo
smercio del latte;
4
 per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche, ed al
trasporto dei malati, anche se dipendente da istituzioni private;
 D.P.R. 26 marzo 1980 n.327:
 Per il personale addetto alla produzione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Anche in questo caso, l’andamento epidemiologico di questa infezione nel nostro Paese e la
letteratura scientifica sconsigliavano di continuare nell’imposizione di questa pratica vaccinale
ed in questo senso si era espresso il Consiglio Superiore di Sanità (il 7 febbraio 1990).
Analisi dettagliate sull’inutilità di questa pratica sono state prodotte nel 1994(4) e nel 1995(5).
Sempre del 1994 era la richiesta formale della Regione Veneto al Ministero della Sanità di
modificare la normativa in oggetto. La risposta del Ministero (del 24\05\1995) fu di totale e
completa chiusura.
In assenza di risultato, nel 1995 la deliberazione n.1378 della Giunta Regionale del Veneto
(Direttive inerenti la vaccinazione antitifica) interruppe autonomamente la pratica di cui
beneficiavano, ormai, solo le ditte produttrici di vaccino.
Tale delibera regionale veniva, però, impugnata e sospesa da parte del Commissario di Governo
(13 aprile 1995).
Nel 1997, infine, la solita legge finanziaria, divenuta in quell’arco di anni, lo strumento principe
di innovazione sanitaria ( Legge n.449, Legge finanziaria per 1998), disponeva l’abolizione
dell’obbligo della vaccinazione antitifica per alimentaristi.
Assumendo come data di allarme il 1990 ne consegue che in questo caso l’intervallo di
tempo intercorso è di 7 anni.
5. MODALITÀ
DI EFFETTUAZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA
Nel 1966, la L. n. 51 sancì l’obbligatorietà della vaccinazione antipolio senza definirne le
modalità applicative che vennero precisate con il successivo DM 25 maggio 1967.
La vaccinazione antipolio era praticata tramite somministrazione di virus vivo attenuato per
via orale, modalità che ha permesso l’eradicazione della malattia dal Paese.
Proprio la progressiva diminuzione della possibilità di contatto con il virus selvaggio ha fatto
diventare, con il trascorrere dei decenni ed il mutare della situazione epidemiologica, sempre
meno accettabile l’induzione dei pur rari casi di paralisi flaccida associate al vaccino.
La comparsa di paralisi flaccida associata alla somministrazione di vaccino antipoliomielitico
orale è stata stimata in un caso ogni 2,4 milioni di dosi di vaccino o di un caso ogni 750.000
bambini vaccinati.
4
Maciocco G. , Valsecchi M. "Le malattie infettive" in La salute degli italiani. Rapporto 1993. Nuova Italia
Scientifica, 1994.
5 Valsecchi M., Cinguetti S., Gallo G., Malatesta R. , Pupo A., Zivelonghi G.B., "La vaccinazione antitifica deve
rimanere obbligatoria?" Atti del Congresso nazionale di Torino, 1995.
5
I casi di paralisi flaccida collegati a vaccinazione orale in Italia sono stati dal 1981 al
1998:12 (2 in contatti e 10 in riceventi)(6)
Dal momento che il rischio di polio paralisi vaccino-associata nei riceventi è presente quasi
esclusivamente con la prima dose di OPV, diversi calendari vaccinali in uso in altri Paesi
prevedevano la somministrazione iniziale di più dosi di vaccino inattivato seguita da una o più
dosi di OPV. La richiesta di una tale modifica del nostro calendario vaccinale ha urtato, come
sempre, in un muro di difficoltà nel modificare l’esistente.
Assumo come data di richiesta di modifica la lettera del 12 febbraio 1999 al Ministro Rosi
Bindi(6), seguita il 13 dicembre dello stesso anno da analoga lettera della SITI.
Nel 2002, il 20 gennaio, fu ottenuto il parere favorevole all’introduzione del Full IPV della
Commissione Nazionale Vaccini ed, infine, il 18 giugno 2002, un Decreto Ministeriale
modificava la schedula vaccinale antipoliomielitica.
Nel frattempo, dal 1999 al 2001 ci furono, purtroppo sette casi di paralisi flaccida associati
alla vaccinazione antipoliomielitica.(7)
Assumendo come data di allarme il 1999 (anche se in realtà sarebbe equo anticipare di
molto tale data visto che, sicuramente, c’erano anche se non a mia conoscenza, documenti
precedenti ) l’intervallo di tempo intercorso appare di 3 anni.
6. LIBRETTO
SANITARIO PER ALIMENTARISTI
Questo provvedimento costituisce un capitolo di particolare interesse all’interno di questa
cronaca. La battaglia (in questo caso il termine è usato senza enfasi impropria) per ottenere
l’abolizione di questo inutile procedura è stata lunga, sanguinosa come possono essere solo gli
scontri di potere ministeriali, ed ha coinvolto i più alti vertici della repubblica.
Va ricordato che si trattava di un provvedimento che coinvolgeva una massa enorme di
persone tanto che la sua abolizione, nella sola regione veneto, nel 2003 con la L.R. n.41, ha
reso possibile abolire 293.770 accertamenti sanitari/anno con un risparmio di:
 25.080 ore/lavoro di personale medico pari a 3.300 giornate lavorative;
 22.261 ore/lavoro di assistenti sanitari pari a 3.092 giornate lavorative;
 7.043 ore/lavoro di personale amministrativo pari a 978 giornate lavorative.
L’accertamento era sostenuto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 «Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e dall’articolo 37 del
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
Già nel 1989 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (risoluzione n. 785/1989 «Health
Surveillance and Management Procedures for Food-Handling Personnel Report of a WHO
Consultation Technical report series ») sottolineava che:

gli accertamenti sanitari di routine sono di evidente inefficacia in termini di
prevenzione delle malattie di origine alimentare e rappresentano uno spreco di risorse
umane ed economiche;
6 Valsecchi M. , Cinguetti S. “Otto norme da abrogare: Lettera aperta al Ministro della Sanità”, Dialogo sui
Farmaci n.2, 1999.
7 Fiore L. ,Novello F. , Situazione della poliomielite in Italia. Sorveglianza attiva delle paralisi flaccide acute
1997\1998.; Atti del Convegno L’adozione della schedala “tutto IPV” per la vaccinazione antipolio in Italia, Roma, 21
febbraio 2002.
6

l’aggiornamento e la formazione degli addetti e l’applicazione di tecnologie per la
sicurezza sono strumenti di prevenzione più consoni e devono quindi essere preferiti
agli accertamenti sanitari di routine;
Nel 1999 (3) inserimmo questo provvedimento nell’elenco degli otto da togliere che inviammo
come lettera aperta al Ministro della Sanità;
Undici anni dopo il parere del’OMS, il Consiglio Superiore di Sanità – Sezione IV (seduta
del 20 dicembre 2000) conveniva sull’inadeguatezza del libretto di idoneità sanitaria «per la
tutela della salubrità dei prodotti alimentari che vengono a contatto con il personale
alimentarista» e sull’opportunità che fosse, invece, incentivato il percorso di educazione e di
formazione del personale addetto.
Poco dopo, il Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2001, (prot. n. 105/9979/0502
del 10 aprile 2001), condivideva le valutazioni del CCS.
Assumerò, per amor di Patria, come data di inizio per il nostro calcolo dei tempi l’anno
2000 dato che l’autorevolezza della richiesta del CSM non può, ovviamente, essere paragonata
a quella espressa da me e dal Dott. Cinquetti nell’anno precedente.
Di fronte ad una massa di pareri di questo tipo e (come vedremo poi) ad una decisa pressione
di molte regioni sarebbe stato logico, in un Paese normale, attendersi un rapido adeguamento
normativo. Non solo così non fu ma, anzi, si aprì uno scontro durissimo con il governo centrale
(in realtà animato dalla Direzione Generale della Sanità Veterinaria trasformatosi, poi, in
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria e per l’Alimentazione e la Nutrizione).
Infatti, di fronte ad una resistenza centrale che non accennava a diminuire, diverse regioni
(nel 2003, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Veneto) deliberarono l’abolizione degli
accertamenti sanitari e della relativa certificazione del personale addetto alla produzione e
vendita delle sostanze alimentari.
Di fronte a questa scelta il Consiglio dei Ministri (14 anni dopo l’emanazione del documento
OMS !!!!) avanzò formale ricorso alla Corte Costituzionale contro la decisione delle regioni di
abrogare i LISA argomentando che la norma abrogata era “norma imperativa attinente
all’ordine pubblico e posta a tutela... del diritto alla salute costituzionalmente garantito alla
generalità dei cittadini.”
La risposta della Corte Costituzionale, presieduta da Gustavo Zagrebelski, si ebbe il primo
giugno 2004 con una sentenza che dichiarò inammissibile il ricorso del Governo e chiuse
definitivamente la questione.
Assumendo come data di inizio il 2000 e come data di conclusione la delibera della Corte
Costituzionale ne consegue che in questo caso l’intervallo di tempo intercorso è di 4 anni.
Considero, come ho già detto, questo evento emblematico del lungo tentativo condotto
nel nostro Paese di svecchiare il quadro normativo facendo riferimento ai principi di efficacia
riconducibili ai principi dell’Evidence Based Medicine applicati alle attività di prevenzione.
Un aspetto, che credo sottovalutato, è il carattere generale di questa sentenza che va ben
oltre il tema, di per sé modesto, dei controlli sanitari sui manipolatori di alimenti.
7
Scomodando gli studi hegeliani di Bobbio(8) direi che in questa vicenda lo Stato ha
dimostrato di essere intriso di spirito di continuità (Volksgeist) e fortemente attardato
rispetto alle, pur modeste, richiesta dello spirito di rinnovamento del tempo ( Zeitgeist).
Più in generale, la sentenza ha messo in discussione il portato hegeliano che “l’autorità
fa la legge perché è essa stessa sapienza” . Una legge è, secondo questa logica, giusta,cioè,
razionale solo per il fatto stesso di essere legge.
Riportare la legittimazione della norma ad una sua dimostrata efficacia scientifica è un
principio rivoluzionario e “pericoloso” che è stato ed è, purtroppo, inutilizzato anche dopo
questa sentenza.
LE COMMISSIONI
MINISTERIALI
L’impatto della sentenza della Corte indusse il Ministro alla salute, Girolamo Sirchia, ad
istituire, il 13 ottobre 2004, una commissione ministeriale con il compito di rivedere, entro sei
mesi dal suo insediamento, tutta la normativa del Paese indicando quali erano i provvedimenti
da abolire. (Il comitato fu, in seguito riattivato ed ampliato, il 4 ottobre 2006, come:
“sottocomitato EBP nell’ambito del Comitato scientifico permanente del CCM”) dal Direttore
del CCM Donato Greco.
Il 28 giugno 2005, la Commissione ha consegnato un elenco di 36 norme da abolire inserendo,
in primo luogo, all’interno di questo elenco, i provvedimenti già autonomamente aboliti dalle
regioni (all. n.2).
Credo sia importante sottolineare che in questo gruppo di provvedimenti già aboliti
dalle regioni erano affrontati temi non di sola pertinenza igienistica ma anche procedure
relative ai SIAN, agli SPISAL e ai servizi veterinari; l’impostazione regionale prevedeva,
infatti, giustamente un lavoro a largo raggio su tutta l’area di prevenzione.
Si trattava solo di una piccola porzione di norme che erano state scelte, più che per la
loro importanza, per la necessità di mettere insieme un primo elenco che fosse facilmente
eliminabile per poter essere seguito, nelle nostre intenzioni, da successivi interventi ben più
incisivi.
Il 9 febbraio 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvò il
“Documento sulla semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni,
certificazioni ed idoneità sanitarie” redatto dal nostro gruppo.
il 19 ottobre 2006 Il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge del Ministro della
Salute Livia Turco su “Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi
alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria ”.
Il disegno di legge non riprendeva in toto il provvedimento licenziato dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome dato che, significativamente, l’intervento dei rispettivi uffici
ministeriali aveva ottenuto che fossero stralciati alcuni provvedimenti: quello relativo al
“Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti non a rischio” e quelli relativi all’
“Isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabica ” e la “Sospensione della visita
veterinaria prima del carico dei suini domestici, da trasportare fuori comune “.
8
Bobbio N. , Studi hegeliani, Einaudi, 1981.
8
In merito a questa “decurtazione” va ricordato che:
 il provvedimento riguardante i minori è supportato dal più importante studio nazionale
di efficacia finora condotto (il progetto SALEM Valutazione di efficacia del
Programma di Sanità Pubblica di sorveglianza di apprendisti e minori avviati al lavoro in
settori “non a rischio”) concluso già nel luglio del 2002.

i provvedimenti di interesse veterinario stralciati erano gli unici provvedimenti che
riguardavano l’area veterinaria inseriti nell’elenco della commissione cosicché nulla più
restava di innovativo per l’area veterinaria nel disegno di legge.
Il 17 gennaio 2007 è stato, così, presentata al Senato il disegno di legge n. 1249 “Disposizioni
per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute” che è
stato discusso ed approvato dal senato mercoledì 12 dicembre 2007.
La caduta del Governo ha interrotto l’iter della Legge, di cui, da allora,
non si ha più notizia.
Non sono quindi in grado di fissare una data di conclusione al pacchetto di norme che
aveva iniziato il suo iter nel giugno del 2005 e ciò tanto più perché la specifica
sottocommissione sull’ Evidence non è più stata riproposta.
L’ATTIVITÀ
DELLE
REGIONI
In merito all’attività delle regioni, il quadro più aggiornato è reperibile nella Banca dati
EBP
Regioni
progetto sostenuto dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna
(www.epicentro.iss.it/ebregioni/).
Il sito raccoglie le norme ed i documenti prodotti dalle regioni e province autonome in
applicazione dei criteri di evidenza scientifica alle attività di prevenzione e promozione della
salute.
L’esame delle norme inserite nella banca dati evidenzia con chiarezza la modalità in
“ordine sparso” seguito dalle regioni italiani nell’affrontare il problema di svecchiare la
normativa sanitaria, materia ormai di loro competenza.
Cito ad esempio che:


Solo nel 2007, Puglia e Calabria hanno sospeso i LISA giungendo, così, con ulteriori tre
anni di ritardo rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale del 2004; la Regione
Molise è intervenuta su questo tema solo nel 2008.
Le indicazioni del dossier SALeM (che proponeva l’abolizione delle certificazioni per
apprendisti e minori nelle lavorazioni non a rischio) sono state seguite da Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna. Veneto, Marche, Umbria, Liguria e
Toscana hanno adottato semplificazioni limitatamente agli apprendisti maggiorenni.
Sul fronte dell’evidence based prevention sembrano mantenere un’attività costante,
negli anni seguenti il 2004, solo poche realtà regionali: l’ Emilia Romagna, la Lombardia, il Friuli
Venezia Giulia e la Liguria.
9
La numerosità dei documenti inseriti nella banca dati, per anno, che riporto nella
tabella seguente, ben evidenzia l’andamento del fenomeno che, superato il picco del 2004,
sembra declinare verso una lenta estinzione.
Graf. n. 1: risultati della ricerca per anno nella Banca dati EBP regioni sui parametri: “ambiti di intervento: tutti“,
“natura del provvedimento: tutti“, “settore specialistico: tutti”.
26
23
17
15
14
15
11
8
6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
La triste storia del disegno di legge n. 1249, approvato dal Senato e poi annullato dai
rivolgimenti politici nazionali mi conferma nella valutazione che solo una ripresa di iniziativa
coordinata da parte delle regioni può consentire al tentativo di svecchiamento del sistema di
uscire dalla secca in cui si trova attualmente.
CONCLUSIONI
Tornando al mio assunto iniziale, dirò quindi, che l’iter dei sei provvedimenti che ho
scelto per testare il tempo di correzione degli errori nel nostro sistema nazionale di
prevenzione, evidenzia un tempo medio di 11,3 anni (All. n.1).
In realtà, tutti noi sappiamo che si tratta di una stima che non solo è deprimente ma,
anche, molto, molto benevola.
Questa sommaria analisi dimostra un grado di inerzia non solo ben più pesante di quello
che indicano i numeri ma, soprattutto, evidenzia la mancanza di segni di inversione di tendenza
del sistema nazionale nell’essere attento alle prove di efficacia ed un marcato rallentamento
di interesse al problema stesso da parte delle regioni che avrebbero dovuto stimolare e
sopperire i limiti del primo.
10
Allegato n. 1
Intervallo di tempo intercorso fra la richiesta e l’abolizione di norme preventive inutili
e/o pericolose.
NORMATIVA ABOLITA
DATA RICHIESTA
1
controlli radiologici periodici per la
ricerca di casi di tbc latente.
1982
2000, con l’emanazione
della Legge 388
“Finanziaria 2001”.
18
2
controllo sierologico della lue
L. n.83del 25 luglio 1956
1982
2000, con l’emanazione
della Legge 388
“Finanziaria 2001”
18
3
vaccinazione antitetanica
L.5 marzo 1963 n. 292.
D.P.R. n. 1301 del 1965
1982
2000, con l’emanazione
della Legge 388
“Finanziaria 2001”
18
4
Vaccinazione contro la febbre
tifoide;
D.C.G. 2 dicembre 1926
D.P.R. 26 marzo 1980 n.327
1990
1997, Legge n.449, Legge
finanziaria per 1998
7
5
Vaccinazione antipolio
L. n. 51\1966, DM 25.05.1967
1999
2002, DM 18.06.2002
3
6
Controlli per alimentaristi (LISA)
L. 30.04.1962, n. 283;
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
2000
2004, sentenza Corte
Costituzionale
4
2005
? L. n. 1249/2007
“Disposizioni per la
semplificazione degli
adempimenti amministrativi
connessi alla tutela della
salute”
?
2006: Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome:
“Documento sulla semplificazione
delle procedure relativamente alle
autorizzazioni, certificazioni ed
idoneità sanitarie”
DATA ELIMINAZIONE
INTERVALLO DI TEMPO
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Allegato n. 2
Elenco delle 36 norme da abolire approvato il 9 febbraio 2006 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sotto il titolo “Documento sulla semplificazione delle
procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie”.
Le norme sottolineate e contrassegnate da asterisco non sono state inserite nel il disegno di
legge n. 1249 “ Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi
alla tutela della salute” che è stato discusso ed approvato dal senato il 12 dicembre 2007.
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Certificato di sana e robusta costituzione
Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego
Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole
Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario
Certificato per vendita dei generi di monopolio
* Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti non a rischio *
Certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)
Certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici
Certificato per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica
Scheda sanitaria per colonie e centri estivi
Certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche
Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione
professionale
Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri
Certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione
Certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino
Certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita
Certificato per maestro di sci
Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace
Certificato di idoneità per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo
Certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione
ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA
21.1. Obbligo della presenza del Medico scolastico
21.2. Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica
21.3. Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza
21.4. Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici
Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale “Parrucchieri, barbieri ed estetisti”
Abolizione dell’obbligo dell’RX torace per silicosi e asbestosi.
* PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO *
24.1. Isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabbica
24.2. Sospensione, in via temporanea e sperimentale, della visita veterinaria prima del carico, con
relativa attestazione sanitaria, dei suini domestici, da trasportare fuori comune
POLIZIA MORTUARIA (Regolamento 26 marzo 1980, n. 327)
25.1. Trattamenti antiputrefattivi
25.2. Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell’autorimessa
25.3. Certificato di trasporto da Comune a Comune
25.4. Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione
25.5. Rilascio dei pareri per la costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati
25.6. Disposizioni in materia di cremazione. Obbligo di verifica della firma del certificatore
25.7. Delega ai medici di medicina generale della visita e certificato necroscopico
25.8. Certificato di conformità del feretro
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Se undici anni vi sembrano pochi…