CITTÀ DI MORBEGNO PROVINCIA DI SONDRIO N° 60 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE IN SOSTITUZIONE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI. Oggi ventotto del mese di settembre dell’anno duemilasei, alle ore 20:00, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare in adunanza straordinaria, come previsto dall’art.11 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri: CIAPPONI GIACOMO RAPELLA ALBA MONTI MAURO BONGIO FRANCESCO SUTTI LUCA PANIGA FLAVIO DEL BARBA MAURO ANGELINI GIULIO GAVAZZI ALBERTO CIAPPONI STEFANO BERTOLA MAURO PEYRONEL GIANFRANCO CAVALLI DANIELA ORSINGHER ENZO CAROI GIULIANO PAROLINI TIZIANA ROVEDATTI ANGELO CAMPANELLA EMILIO LEALI STEFANO MARCHESINI ENRICO RUGGERI ANDREA TOTALI PRESENTE == Sì Sì Sì == Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì == Sì Sì 18 ASSENTE Sì == == == Sì == == == == == == == == == == == == == Sì == == 3 E’ assente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Cristina Pinciroli, ai sensi dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. Partecipa il Segretario comunale DOTT. MARTINO DELLA TORRE Il Sig. Vice Sindaco, Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 30 in data 19 giugno 2003; DATO ATTO che attualmente il predetto regolamento prevede che l’avvio di una nuova attività, oltre che al possesso dei requisiti professionali del soggetto richiedente e igienicosanitari ed edilizi del locale utilizzato, sia subordinato al rispetto della distanza minima di 100 (cento) metri tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti; RITENUTO che detto requisito della distanza tra gli esercizi rappresenta un ostacolo alla libertà di impresa, principio sancito pure dall’articolo 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 che, ha riscritto interamente la disciplina normativa di tali attività, che assumono la nuova denominazione di acconciatore; PRESO ATTO che la nuova disciplina non prevede alcun riferimento alla distanza tra esercizi, demandando alle regioni la disciplina della nuova attività nel rispetto dei principi fondamentali e alle disposizioni stabilite dalla sopra richiamata disposizione statale; SENTITO in proposito la commissione comunale prevista dall’articolo 9 del vigente regolamento per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, che nella seduta del 4 settembre 2006 ha espresso parere favorevole all’abolizione del requisito della distanza tra gli esercizi per tale attività; RITENUTO di dover provvedere quindi ad apportare la conseguente modifica al testo del regolamento in parola; RITENUTO inoltre opportuno approvare un nuovo testo regolamentare che tenga conto, oltre che della volontà di abolire il requisito della distanza minima tra gli esercizi, della nuova denominazione dell’attività in questione, eliminando i riferimenti all’attività di estetista, disciplinata da uno specifico regolamento, nonché della attuale organizzazione degli uffici comunali; VISTO lo Statuto Comunale; RICORDATO che il presente argomento è stato discusso dalla competente Commissione riunitasi nella seduta del 25.9.2006; UDITI i seguenti interventi: Monti: Il Regolamento comunale, in seguito a delle variazioni delle leggi regionali, abbiamo pensato di aggiornarlo, soprattutto perché in base alle richieste che vengono avanzate da artigiani che intendono svolgere l’attività nel nostro Comune, avevamo all’interno di questo Regolamento una limitazione che era quella della distanza tra le attività esistenti e le attività che volevano iniziare. Poiché le indicazioni che vengono dalla Regione sono nel senso di una liberalizzazione di tutte le attività, abbiamo pensato di approfittare di questa occasione per andare ad eliminare le distanze che ci sono tra le attività esistenti e le attività che chiedono l’autorizzazione. Approfittando di questo cambiamento, che era quello più importante, abbiamo rivisto tutto il Regolamento aggiornandolo soprattutto in alcuni punti. Ad esempio prima si parlava di barbiere e parrucchiere per uomo o donna, oggi si parla semplicemente di acconciatore perché le figure che fino a qualche anno fa erano distinte, prima c’era il parrucchiere per donna e quello per uomo, oggi non c’è più questa distinzione ed è previsto che uno possa svolgere entrambe le attività. L’altra cosa che è cambiata è stato il vecchio art.2 che era quello che prevedeva con lo stesso regolamento anche una regolamentazione per mestieri che erano affini a quello di barbiere e parrucchiere. Ci riferiamo agli estetisti, ai truccatori, ai massaggiatori, oggi c’è un regolamento ben distinto che regola questo tipo di attività. Un’altra cosa che è cambiata è l’autorizzazione, prima era un’autorizzazione sindacale, oggi l’autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune. Altre cose che sono cambiate: per quello che riguarda gli accertamenti che devono essere fatti dagli Uffici ASL, a suo tempo era previsto un contributo e un rimborso spese da parte di colui che chiedeva l’accertamento e questo versamento doveva essere fatto a suo tempo al Comune, oggi non è più necessario nessun tipo di pagamenti nei confronti del Comune per l’attività che svolge l’ASL. L’art.11 che è appunto quello che prevede gli accertamenti che vengono demandati agli organi comunali viene precisato che non è prevista alcuna distanza minima tra un nuovo esercizio e quello preesistente, questa è la novità essenziale. Sono poi stati aboliti i vecchi articoli 17 e 18 che erano quelli che prevedevano la vendita dell’attività e la successione in caso di morte nell’attività, sono stati sostituiti dal nuovo art.16 che è conforme con le leggi di oggi. In ultimo nel vecchio Regolamento era prevista anche l’entrata in vigore, oggi questo non è più necessario in quanto con l’approvazione di questo regolamento in C.C. viene chiesta l’immediata entrata in vigore del Regolamento quindi non è più necessario precisarlo nel regolamento stesso. Vice Sindaco Rapella: Vorrei precisare che il testo di delibera dove c’è scritto: “Ricordato che il presente argomento è stato discusso dalla competente Commissione riunitasi nella seduta del ….” va integrato con la data del 25 settembre 2006. Monti: Un’altra cosa: all’art.6 dove è precisato che l’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, perché c’è una Commissione che si riunisce e anche in questo caso è stata riunita prima per decidere queste variazioni nel Regolamento, consultiva di cui all’art.9. Essendo cambiati i numeri degli articoli, l’art.9 non è più quello ma è l’art. 8 perché la Commissione Consultiva è nell’art. 8. Vice Sindaco Rapella: Verrà comunque data una rilettura attenta di questo Regolamento e dei rimandi degli articoli per verificare se eventuali errori analoghi fossero presenti, quindi demandiamo agli uffici questo tipo di controllo che è solo una questione di articolato interno. Ruggeri: Volevo entrare nello specifico dell’art.16, comma 3: “In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’autorizzazione il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto dal precedente comma”. Non sarebbe opportuno mettere “l’erede legittimo” ? In sostanza è una fattispecie dove esclusivamente il coniuge o i figli possono trasferire l’autorizzazione. Cioè io ho l’autorizzazione e la lascio all’Enrico legittimamente per testamento, era per non limitare la fattispecie. Vice Sindaco Rapella: Credo che questa indicazione possa essere accolta, cioè credo che sia un’osservazione pertinente. Ruggeri: L’unico dubbio che mi viene è che l’autorizzazione magari sia legata alla persona e alla sua famiglia, ma non penso. Segretario: Non so se c’è una ratio specifica, se è casuale o voluta, bisognerebbe leggerla con più attenzione. Vice Sindaco Rapella: Propongo di dare mandato di verificare se è possibile accogliere. Segretario: Il Regolamento viene approvato dal C.C., quindi deve uscire dal C.C. la decisione, non è demandabile ad interpretazioni di altri organi o di altri soggetti. Adesso possiamo guardarla con più attenzione, ma dobbiamo trovare qui la soluzione. Ruggeri: L’autorizzazione è ad personam, cioè viene rilasciata ad una persona determinata? Monti: Sì, perché non è una semplice autorizzazione ma deve avere determinati requisiti, l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune e dopo tutta una serie di accertamenti che deve fare l’ASL. Ruggeri: Quindi, chiarito questo, penso che i requisiti li abbia la persona indicata quindi suppongo, è una interpretazione mia, che il coniuge e i figli riguardino un bene patrimoniale che era del titolare che poi diventa de cuius, cioè muore. Detto questo, a questo punto penso che giustamente possano essere la moglie o il figlio perché nell’asse scende questa autorizzazione oppure chi da lui indicato, perché se mancano dove torna questa autorizzazione? Monti: L’attività però può essere venduta, se entro i 90 giorni trovi un acquirente che ha i requisiti necessari per svolgere quella attività, puoi cedere l’avviamento dell’attività. Ruggeri: La domanda è: se la moglie o i figli mancano, questa autorizzazione chi può trasferirla e soprattutto a chi ? Rimane lì vacante, sospesa? Marchesini: C’è una legge in Italia, quando uno muore, il de cuius, si fa una denuncia di successione, gli aventi diritto a quella successione sono quelli, si mette quelli. Se hanno i requisiti vanno avanti, se non li hanno vendono. Monti: Secondo me c’è anche un altro aspetto: si sta parlando di un’attività artigianale che non vorrei fosse esclusivamente nominativa. Non è un’attività commerciale che chiunque può portare avanti, è un’attività artigianale che richiede determinati requisiti, devi essere iscritto ad un determinato albo e devi avere delle autorizzazioni ASL che sono nominative. Ragione per cui non so, come diceva il Segretario, se è così automatico che possa essere ceduta a chiunque. Ciapponi Stefano: Qui però si parla anche di invalidità permanente, mentre noi continuiamo a parlare in caso di decesso, per cui tutte le leggi di successione non valgono. Ruggeri: Il problema è che, se noi lasciamo un comma di questo tipo, vincoliamo, allora si fanno due commi, in caso di morte e in caso di invalidità. Sono d’accordo su questo. Segretario: Probabilmente questa norma è stata scritta pensando ad un caso concreto che si era posto e da cui bisognava uscire. Perché il 2° comma tratta la questione del trasferimento di azienda del titolare, cioè dice: “Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata questi potrà ottenere dal responsabile una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda di cui all’art. 11 copia del contratto di cessione d’azienda.” Quindi il titolare di un’azienda può cederla ad un altro soggetto che, se ha i requisiti soggettivi, può ottenere dal Comune l’autorizzazione. Il 3° comma che problema si pone? Che il titolare muoia, l’ulteriore specificazione dell’invalidità permanente può essere più o meno opportuna perché è un’altra ipotesi, invalidità permanente si potrebbe dire allora “tale da non consentire la manifestazione del consenso” e allora si arriva alla interdizione con la nomina di un tutore. Comunque nel caso di morte gli eredi non avrebbero titolo di cedere l’autorizzazione perché non ne sono di diritto intestatari essendo un provvedimento amministrativo che non cade in successione, perché in successione cadono dei diritti, il patrimonio, ma l’autorizzazione è personale. Allora con questa regola si vuole introdurre la possibilità degli eredi di cedere una autorizzazione di queste attività. La scelta è limitativa, si è voluto consentire questa possibilità solo ai cosiddetti eredi, nemmeno legittimi, perché legittimi sono, oltre che il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, anche i collaterali fino al sesto grado civile, ha voluto limitare solo coniuge e figli, quindi è una scelta di merito. Sulla scelta di merito il C.C. a questo punto può valutare se mantenere questo ambito ristretto oppure dire lo allarghiamo oltre che alla successione legittima anche a quella testamentaria, ma qui probabilmente diventa un po’ pericoloso, perché vuol dire che uno dispone in vita di lasciare erede della sua autorizzazione “tizio”. Qui probabilmente si è voluto prendere in considerazione e risolvere il problema degli eredi legittimari, parenti stretti, coniuge e figlio, del titolare di un’autorizzazione in questo caso commerciale che, morto il titolare, si vedrebbero altrimenti costretti a restituire la licenza al Comune, perché entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività viene restituita al Comune. Quindi la ratio è proteggere i parenti più stretti. Monti: In effetti nel vecchio Regolamento veniva detto che in caso di morte dell’intestatario dell’autorizzazione si parlava di “eredi” senza meglio definire, nel vecchio art.18 che prevedeva la successione ereditaria. Segretario: Preciso che non ho partecipato all’istruttoria di questo Regolamento, quindi sono riflessioni estemporanee, facendo riferimento a dei principi generali che posso dedurre, ad una interpretazione sul momento. Posso intuire che forse si è voluto precisare in via regolamentare delle situazioni che si sono presentate nei casi pratici e non si riusciva a risolvere. Cavalli: Una cosa possiamo metterla a posto ed è quella che suggeriva il Segretario e cioè di correggere invalidità permanente del titolare dividendo i due percorsi, cioè la morte è una cosa, l’invalidità un’altra. Segretario: L’invalidità permanente, che può essere fisica e non psichica, non esclude la possibilità di manifestare validamente il proprio consenso in un negozio inter vivos, quindi invalidità permanente è un po’ atecnica. Cavalli: Infatti non vuol dire niente, è quello che volevo dire, per quello che era comunque da differenziare tra morte e invalidità permanente. Vice Sindaco Rapella: Giungerei a questa proposta: sarebbe poco opportuno rimandare questa votazione in quanto sappiamo che ci sono delle attività che attendono questo Regolamento. Temiamo che modificare in questo momento, vista l’ora, magari si faccia qualcosa di estemporaneo. La proposta è: approviamolo in questo modo, ci riserviamo, poi se ne può parlare anche in conferenza capi-gruppo, di approfondire questo argomento, eventualmente facciamo un’integrazione e una modifica al prossimo C.C., altrimenti temo che questa sera ci impantaniamo su questo problema. Può essere accolta ? Con questo non volevo chiudere il dibattito, era solo a proposito di questo argomento, quindi chiedo se ci sono altri interventi su questo Regolamento relativo ai parrucchieri. Non ci sono altri interventi, quindi possiamo procedere alla votazione del Regolamento, con la precisazione eventualmente di tornare al prossimo C.C. VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n 267/18.08.2000); Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento esce dall’aula il Cons. Angelini, pertanto risultano presenti n°17 Consiglieri. Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: DELIBERA 1. di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore, nel testo riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione che consta di n. 19 articoli. 2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione è sostitutivo di ogni altro precedente provvedimento regolamentare approvato da questo Ente. COMUNE DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio) REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE. testo approvato con deliberazione del C.C. nr. 60 in data 28.9.2006 . CAPO I ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA Art.1 - Disciplina delle attività di acconciatore L’attività di acconciatore, dovunque tale attività è esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142, in quanto compatibili con la Legge 17 agosto 2005 n. 174 nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, nell’ambito comunale, siano esse individuali o in forma societaria di persona e di capitali, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento. Art. 3 - Svolgimento dell’attività La predetta attività non può svolgersi in forma ambulante. La stessa attività può essere autorizzate se svolta presso il domicilio dell’esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall’art.17 del presente Regolamento. Art. 4 - Autorizzazione all’esercizio L’esercizio dell’attività di acconciatore, è subordinata all’autorizzazione del Responsabile del Servizio, che la rilascia per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva, di cui all’art.9. CAPO II AUTORIZZAZIONE Art. 5 - Domanda per ottenere l’autorizzazione Le persone o imprese che intendano esercitare l’attività di acconciatore, devono munirsi dell’autorizzazione di cui all’art.5. A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, al Comune, nella quale dovranno esplicitamente indicare: a) le generalità del titolare dell’impresa (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua abituale residenza, il domicilio (Comune ove ha l’iscrizione anagrafica). Per le imprese gestite in forma societaria, aventi i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio1956, n.860, l’autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall’at.3 della Legge 25 luglio 1956, n.860, tali dati devono riferirsi alla persona alla quale è affidata la direzione dell’azienda; b) la località e l’indirizzo esatto ove si intende esercitare l’attività; c) requisiti igienico-santari dei locali (descrizione sommaria dei locali, pavimenti, pareti, etc., allegando, se del caso, apposita pianta planimetrica), delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti tecnici usati in dette attività; d) gli impianti igienico-sanitari, di disinfezione e per la lotta contro le mosche; e) il numero ed i nominativi delle persone che coadiuvano il titolare ed a quale titolo; f) la qualificazione professionale, che deve risultare da attestazione rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l’Artigianato, di cui alla Legge 25 giugno 1956, n.860. Tale qualificazione si intende conseguita se il richiedente ha esercitato attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore ad anni due, da accertarsi attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, oppure da certificazione comprovante che il richiedente ha seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n.25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenze di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai componenti organi dello Stato; g) gli estremi dell’iscrizione dell’impresa nell’Albo delle Imprese Artigiane, di cui all’art.9 della Legge 25 luglio 1956, n.860 (solo nel caso che il richiedente sia o sia già stato titolare di esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine. Art. 6 - Concessione dell’autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio sentita la Commissione consultiva di cui all’art.9, dopo l’esito favorevole degli accertamenti di competenza della locale struttura dell’ASL delle Provincia di Sondrio – servizio igiene pubblica -, concernenti lo stato di salute dell’esercente e del personale che lo coadiuva e la rispondenza alle norme igieniche dei locali ove si svolge l’attività relativa, dell’arredamento, dell’attrezzatura e dei presidi necessari, nonché dell’accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato, dei requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860. L’autorizzazione concessa dovrà essere esposta al pubblico nei locali dell’esercizio e, comunque, esibita ad ogni richiesta agli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla Vigilanza. Art. 7 - Rifiuto dell’autorizzazione L’eventuale diniego dell’autorizzazione dovrà essere motivato e notificato all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda all’ufficio municipale. E’ facoltà del Responsabile del Servizio di concedere all’interessato un congruo periodo di tempo per ottemperare alle eventuali prescrizioni, prima di addivenire al diniego dell’autorizzazione. Contro il provvedimento negativo del responsabile è ammesso ricorso gerarchico entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento stesso. Art. 8 - Commissione consultiva A norma dell’art.3 della Legge 23 dicembre 1970, n.1142, è istituita una Commissione Comunale consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti della categoria artigianale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dal responsabile della locale struttura dell’ASL della Provincia di Sondrio – servizio Igiene Pubblica, dal Comandante della Polizia Municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l’artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sulla redazione del regolamento e per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere, di parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini. CAPO III ACCERTAMENTO DEI REQUISITI Art. 9 - Accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l’Artigianato Gli accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, in sede di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio, sono inoltre intesi a stabilire: - il possesso da parte dell’impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l’autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860; - la qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell’azienda, oppure se il richiedente l’autorizzazione o l’eventuale direttore di azienda presti, od abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un’impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore; - la qualificazione professionale della maggioranza dei soci se trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860. Art. 10 - Accertamenti demandati all’ASL Gli accertamenti demandati all’ASL, sia in sede di rilascio dell’autorizzazione che per l’esercizio della vigilanza di competenza, sono intesi a stabilire: - lo stato igienico e la rispondenza dei locali e dei servizi annessi; - l’idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività; - il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività; - la disponibilità di acqua corrente potabile calda e fredda; - il modo di raccolta e di smaltimento delle immondizie ed i mezzi di lotta contro le mosche da applicare; - le condizioni igieniche dei servizi annessi; - l’idoneità di smaltimento dei rifiuti liquidi; - l’installazione di cassetta di Pronto Soccorso dotato dei presidi e medicinali indispensabili; - la sufficiente dotazione di biancheria e se offra garanzia igienica la lavatura e la disinfezione di essa; - la dotazione di disinfettanti idonei per gli utensili (rasoi, forbici, pettini, spazzole, pennelli, etc.) e per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti ed i servizi; - quant’altro occorra per accertare in linea igienico-sanitaria l’agibilità dei locali e l’idoneità dell’esercizio nel suo complesso; - L’innocuità e la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione che per l’impiego cui sono destinati, dei preparati, lozioni, cosmetici e dei recipienti nei quali sono contenuti; ove del caso potranno essere prelevati campioni per i controlli analitici da effettuare presso il Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi, accompagnandoli da formale verbale del prelevamento effettuato, nel quale saranno indicati sommariamente, oltre alla composizione del prodotto dichiarata dall’esercente, anche i procedimenti ed i trattamenti nei quali il prodotto stesso è impiegato. La competente struttura dell’ASL, al termine degli accertamenti, ne riferirà l’esito al Comune con rapporto scritto nel quale esprimerà il proprio motivato parere tecnicosanitario e proporrà, se del caso, i provvedimenti relativi. Art. 11 - Accertamenti demandati ad altri organi del Comune All’Ufficio Commercio è demandato l’accertamento: a)- della regolare costituzione della società e dell’avvenuta iscrizione nel registro delle Ditte della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860; b)- della qualificazione professionale di cui all’art. 6, lettera f) del presente regolamento, la quale deve risultare da attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Non è prevista alcuna distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti. CAPO IV REQUISITI SANITARI Art. 12 - Richiamo alle norme del regolamento comunale di igiene. In relazione a tutti i requisiti igienico-sanitari relativi ai locali, al personale e alle attrezzature destinate all' attività di cui agli articoli 1 e 2, si rimanda interamente a quanto disposto dal regolamento comunale di igiene." CAPO V NORME VARIE Art. 13 - Tariffe Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente leggibili. Art. 14 - Orari Gli esercizi di acconciatore, debbono osservare l’orario di apertura e di chiusura, stabilito dalle autorità comunali sentite le proposte delle organizzazioni di categoria. Detto orario deve essere esposto nel locale. Art. 15 - Trasferimento di negozio Coloro che intendessero trasferire il loro esercizio nell’ambito del territorio comunale, sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita domanda in carta legale L’autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature. Art. 16 – Cessazione dell’attività o modificazioni della titolarità dell’impresa . Entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l’autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza . Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal responsabile una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda di cui all’art. 11 copia del contratto di cessione d’azienda . In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto dal precedente comma . In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell’art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell’autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l’accertamento della qualificazione professionale, purché l’attività venga svolta da personale qualificato . Decorso il citato periodo l’autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 della legge 1/90 . Art. 17 - Controlli Gli ufficiali incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle attività stesse. Art. 18 - Revoca o decadenza dell’autorizzazione Oltre che per i casi previsti dall’art.21 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio potrà revocare l’autorizzazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860, salvo i casi contemplati dall’art.6 e dall’art.10, ultimo comma, della detta Legge. La revoca si applica anche nel caso di mancato inizio dell’attività o dell’interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l’interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi. Il responsabile dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale di cui all’art.9 del presente regolamento. Art. 19 – Sanzioni Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alla sanzione del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio. Deliberazione C.C. n°60 del 28.9.2006 Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Alba Rapella IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Mauro Monti f.to Martino Della Torre Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 2.10.2006 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. Morbegno, lì 2.10.2006 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Martino Della Torre CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva: per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000). Morbegno, ………… IL SEGRETARIO COMUNALE ………………………………… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Lì 2.10.2006 IL SEGRETARIO COMUNALE ................................................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicata all’Albo Pretorio il 2.10.2006 Reg. N° .............. IL MESSO COMUNALE _________________________