CITTÀ DI MORBEGNO
PROVINCIA DI SONDRIO
N°
60
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE IN SOSTITUZIONE DEL
PREVIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.
Oggi ventotto del mese di settembre dell’anno duemilasei, alle ore 20:00, su invito del
Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare in adunanza
straordinaria, come previsto dall’art.11 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio
comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:
CIAPPONI GIACOMO
RAPELLA ALBA
MONTI MAURO
BONGIO FRANCESCO
SUTTI LUCA
PANIGA FLAVIO
DEL BARBA MAURO
ANGELINI GIULIO
GAVAZZI ALBERTO
CIAPPONI STEFANO
BERTOLA MAURO
PEYRONEL GIANFRANCO
CAVALLI DANIELA
ORSINGHER ENZO
CAROI GIULIANO
PAROLINI TIZIANA
ROVEDATTI ANGELO
CAMPANELLA EMILIO
LEALI STEFANO
MARCHESINI ENRICO
RUGGERI ANDREA
TOTALI
PRESENTE
==
Sì
Sì
Sì
==
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
==
Sì
Sì
18
ASSENTE
Sì
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==
Sì
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Sì
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3
E’ assente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Cristina Pinciroli, ai
sensi dell’art.11, 4° comma, dello Statuto.
Partecipa il Segretario comunale DOTT. MARTINO DELLA TORRE
Il Sig. Vice Sindaco, Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a
tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare la pratica
segnata all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere
per uomo e donna e mestieri affini, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare
n. 30 in data 19 giugno 2003;
DATO ATTO che attualmente il predetto regolamento prevede che l’avvio di una nuova
attività, oltre che al possesso dei requisiti professionali del soggetto richiedente e igienicosanitari ed edilizi del locale utilizzato, sia subordinato al rispetto della distanza minima di
100 (cento) metri tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti;
RITENUTO che detto requisito della distanza tra gli esercizi rappresenta un ostacolo alla
libertà di impresa, principio sancito pure dall’articolo 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174
che, ha riscritto interamente la disciplina normativa di tali attività, che assumono la nuova
denominazione di acconciatore;
PRESO ATTO che la nuova disciplina non prevede alcun riferimento alla distanza tra
esercizi, demandando alle regioni la disciplina della nuova attività nel rispetto dei principi
fondamentali e alle disposizioni stabilite dalla sopra richiamata disposizione statale;
SENTITO in proposito la commissione comunale prevista dall’articolo 9 del vigente
regolamento per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e
mestieri affini, che nella seduta del 4 settembre 2006 ha espresso parere favorevole
all’abolizione del requisito della distanza tra gli esercizi per tale attività;
RITENUTO di dover provvedere quindi ad apportare la conseguente modifica al testo del
regolamento in parola;
RITENUTO inoltre opportuno approvare un nuovo testo regolamentare che tenga conto,
oltre che della volontà di abolire il requisito della distanza minima tra gli esercizi, della
nuova denominazione dell’attività in questione, eliminando i riferimenti all’attività di
estetista, disciplinata da uno specifico regolamento, nonché della attuale organizzazione
degli uffici comunali;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICORDATO che il presente argomento è stato discusso dalla competente Commissione
riunitasi nella seduta del 25.9.2006;
UDITI i seguenti interventi:
Monti:
Il Regolamento comunale, in seguito a delle variazioni delle leggi regionali, abbiamo
pensato di aggiornarlo, soprattutto perché in base alle richieste che vengono avanzate da
artigiani che intendono svolgere l’attività nel nostro Comune, avevamo all’interno di questo
Regolamento una limitazione che era quella della distanza tra le attività esistenti e le
attività che volevano iniziare. Poiché le indicazioni che vengono dalla Regione sono nel
senso di una liberalizzazione di tutte le attività, abbiamo pensato di approfittare di questa
occasione per andare ad eliminare le distanze che ci sono tra le attività esistenti e le
attività che chiedono l’autorizzazione. Approfittando di questo cambiamento, che era
quello più importante, abbiamo rivisto tutto il Regolamento aggiornandolo soprattutto in
alcuni punti. Ad esempio prima si parlava di barbiere e parrucchiere per uomo o donna,
oggi si parla semplicemente di acconciatore perché le figure che fino a qualche anno fa
erano distinte, prima c’era il parrucchiere per donna e quello per uomo, oggi non c’è più
questa distinzione ed è previsto che uno possa svolgere entrambe le attività. L’altra cosa
che è cambiata è stato il vecchio art.2 che era quello che prevedeva con lo stesso
regolamento anche una regolamentazione per mestieri che erano affini a quello di barbiere
e parrucchiere. Ci riferiamo agli estetisti, ai truccatori, ai massaggiatori, oggi c’è un
regolamento ben distinto che regola questo tipo di attività.
Un’altra cosa che è cambiata è l’autorizzazione, prima era un’autorizzazione sindacale,
oggi l’autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune.
Altre cose che sono cambiate: per quello che riguarda gli accertamenti che devono essere
fatti dagli Uffici ASL, a suo tempo era previsto un contributo e un rimborso spese da parte
di colui che chiedeva l’accertamento e questo versamento doveva essere fatto a suo
tempo al Comune, oggi non è più necessario nessun tipo di pagamenti nei confronti del
Comune per l’attività che svolge l’ASL.
L’art.11 che è appunto quello che prevede gli accertamenti che vengono demandati agli
organi comunali viene precisato che non è prevista alcuna distanza minima tra un nuovo
esercizio e quello preesistente, questa è la novità essenziale.
Sono poi stati aboliti i vecchi articoli 17 e 18 che erano quelli che prevedevano la vendita
dell’attività e la successione in caso di morte nell’attività, sono stati sostituiti dal nuovo
art.16 che è conforme con le leggi di oggi.
In ultimo nel vecchio Regolamento era prevista anche l’entrata in vigore, oggi questo non
è più necessario in quanto con l’approvazione di questo regolamento in C.C. viene chiesta
l’immediata entrata in vigore del Regolamento quindi non è più necessario precisarlo nel
regolamento stesso.
Vice Sindaco Rapella:
Vorrei precisare che il testo di delibera dove c’è scritto: “Ricordato che il presente
argomento è stato discusso dalla competente Commissione riunitasi nella seduta del ….”
va integrato con la data del 25 settembre 2006.
Monti:
Un’altra cosa: all’art.6 dove è precisato che l’autorizzazione è rilasciata con provvedimento
del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, perché c’è una Commissione che
si riunisce e anche in questo caso è stata riunita prima per decidere queste variazioni nel
Regolamento, consultiva di cui all’art.9. Essendo cambiati i numeri degli articoli, l’art.9 non
è più quello ma è l’art. 8 perché la Commissione Consultiva è nell’art. 8.
Vice Sindaco Rapella:
Verrà comunque data una rilettura attenta di questo Regolamento e dei rimandi degli
articoli per verificare se eventuali errori analoghi fossero presenti, quindi demandiamo agli
uffici questo tipo di controllo che è solo una questione di articolato interno.
Ruggeri:
Volevo entrare nello specifico dell’art.16, comma 3: “In caso di morte o di invalidità
permanente del titolare dell’autorizzazione il coniuge e i figli potranno trasferire
ugualmente l’autorizzazione come previsto dal precedente comma”. Non sarebbe
opportuno mettere “l’erede legittimo” ? In sostanza è una fattispecie dove esclusivamente
il coniuge o i figli possono trasferire l’autorizzazione. Cioè io ho l’autorizzazione e la lascio
all’Enrico legittimamente per testamento, era per non limitare la fattispecie.
Vice Sindaco Rapella:
Credo che questa indicazione possa essere accolta, cioè credo che sia un’osservazione
pertinente.
Ruggeri:
L’unico dubbio che mi viene è che l’autorizzazione magari sia legata alla persona e alla
sua famiglia, ma non penso.
Segretario:
Non so se c’è una ratio specifica, se è casuale o voluta, bisognerebbe leggerla con più
attenzione.
Vice Sindaco Rapella:
Propongo di dare mandato di verificare se è possibile accogliere.
Segretario:
Il Regolamento viene approvato dal C.C., quindi deve uscire dal C.C. la decisione, non è
demandabile ad interpretazioni di altri organi o di altri soggetti. Adesso possiamo
guardarla con più attenzione, ma dobbiamo trovare qui la soluzione.
Ruggeri:
L’autorizzazione è ad personam, cioè viene rilasciata ad una persona determinata?
Monti:
Sì, perché non è una semplice autorizzazione ma deve avere determinati requisiti,
l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune e dopo tutta una serie di accertamenti che
deve fare l’ASL.
Ruggeri:
Quindi, chiarito questo, penso che i requisiti li abbia la persona indicata quindi suppongo,
è una interpretazione mia, che il coniuge e i figli riguardino un bene patrimoniale che era
del titolare che poi diventa de cuius, cioè muore. Detto questo, a questo punto penso che
giustamente possano essere la moglie o il figlio perché nell’asse scende questa
autorizzazione oppure chi da lui indicato, perché se mancano dove torna questa
autorizzazione?
Monti:
L’attività però può essere venduta, se entro i 90 giorni trovi un acquirente che ha i requisiti
necessari per svolgere quella attività, puoi cedere l’avviamento dell’attività.
Ruggeri:
La domanda è: se la moglie o i figli mancano, questa autorizzazione chi può trasferirla e
soprattutto a chi ? Rimane lì vacante, sospesa?
Marchesini:
C’è una legge in Italia, quando uno muore, il de cuius, si fa una denuncia di successione,
gli aventi diritto a quella successione sono quelli, si mette quelli. Se hanno i requisiti vanno
avanti, se non li hanno vendono.
Monti:
Secondo me c’è anche un altro aspetto: si sta parlando di un’attività artigianale che non
vorrei fosse esclusivamente nominativa. Non è un’attività commerciale che chiunque può
portare avanti, è un’attività artigianale che richiede determinati requisiti, devi essere iscritto
ad un determinato albo e devi avere delle autorizzazioni ASL che sono nominative.
Ragione per cui non so, come diceva il Segretario, se è così automatico che possa essere
ceduta a chiunque.
Ciapponi Stefano:
Qui però si parla anche di invalidità permanente, mentre noi continuiamo a parlare in caso
di decesso, per cui tutte le leggi di successione non valgono.
Ruggeri:
Il problema è che, se noi lasciamo un comma di questo tipo, vincoliamo, allora si fanno
due commi, in caso di morte e in caso di invalidità. Sono d’accordo su questo.
Segretario:
Probabilmente questa norma è stata scritta pensando ad un caso concreto che si era
posto e da cui bisognava uscire. Perché il 2° comma tratta la questione del trasferimento
di azienda del titolare, cioè dice: “Nel caso in cui il richiedente, in possesso della
qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata
questi potrà ottenere dal responsabile una nuova autorizzazione purché alleghi alla
domanda di cui all’art. 11 copia del contratto di cessione d’azienda.”
Quindi il titolare di un’azienda può cederla ad un altro soggetto che, se ha i requisiti
soggettivi, può ottenere dal Comune l’autorizzazione. Il 3° comma che problema si pone?
Che il titolare muoia, l’ulteriore specificazione dell’invalidità permanente può essere più o
meno opportuna perché è un’altra ipotesi, invalidità permanente si potrebbe dire allora
“tale da non consentire la manifestazione del consenso” e allora si arriva alla interdizione
con la nomina di un tutore. Comunque nel caso di morte gli eredi non avrebbero titolo di
cedere l’autorizzazione perché non ne sono di diritto intestatari essendo un provvedimento
amministrativo che non cade in successione, perché in successione cadono dei diritti, il
patrimonio, ma l’autorizzazione è personale. Allora con questa regola si vuole introdurre
la possibilità degli eredi di cedere una autorizzazione di queste attività. La scelta è
limitativa, si è voluto consentire questa possibilità solo ai cosiddetti eredi, nemmeno
legittimi, perché legittimi sono, oltre che il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, anche i
collaterali fino al sesto grado civile, ha voluto limitare solo coniuge e figli, quindi è una
scelta di merito. Sulla scelta di merito il C.C. a questo punto può valutare se mantenere
questo ambito ristretto oppure dire lo allarghiamo oltre che alla successione legittima
anche a quella testamentaria, ma qui probabilmente diventa un po’ pericoloso, perché vuol
dire che uno dispone in vita di lasciare erede della sua autorizzazione “tizio”. Qui
probabilmente si è voluto prendere in considerazione e risolvere il problema degli eredi
legittimari, parenti stretti, coniuge e figlio, del titolare di un’autorizzazione in questo caso
commerciale che, morto il titolare, si vedrebbero altrimenti costretti a restituire la licenza al
Comune, perché entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività viene restituita al Comune.
Quindi la ratio è proteggere i parenti più stretti.
Monti:
In effetti nel vecchio Regolamento veniva detto che in caso di morte dell’intestatario
dell’autorizzazione si parlava di “eredi” senza meglio definire, nel vecchio art.18 che
prevedeva la successione ereditaria.
Segretario:
Preciso che non ho partecipato all’istruttoria di questo Regolamento, quindi sono riflessioni
estemporanee, facendo riferimento a dei principi generali che posso dedurre, ad una
interpretazione sul momento. Posso intuire che forse si è voluto precisare in via
regolamentare delle situazioni che si sono presentate nei casi pratici e non si riusciva a
risolvere.
Cavalli:
Una cosa possiamo metterla a posto ed è quella che suggeriva il Segretario e cioè di
correggere invalidità permanente del titolare dividendo i due percorsi, cioè la morte è una
cosa, l’invalidità un’altra.
Segretario:
L’invalidità permanente, che può essere fisica e non psichica, non esclude la possibilità di
manifestare validamente il proprio consenso in un negozio inter vivos, quindi invalidità
permanente è un po’ atecnica.
Cavalli:
Infatti non vuol dire niente, è quello che volevo dire, per quello che era comunque da
differenziare tra morte e invalidità permanente.
Vice Sindaco Rapella:
Giungerei a questa proposta: sarebbe poco opportuno rimandare questa votazione in
quanto sappiamo che ci sono delle attività che attendono questo Regolamento. Temiamo
che modificare in questo momento, vista l’ora, magari si faccia qualcosa di estemporaneo.
La proposta è: approviamolo in questo modo, ci riserviamo, poi se ne può parlare anche in
conferenza capi-gruppo, di approfondire questo argomento, eventualmente facciamo
un’integrazione e una modifica al prossimo C.C., altrimenti temo che questa sera ci
impantaniamo su questo problema. Può essere accolta ?
Con questo non volevo chiudere il dibattito, era solo a proposito di questo argomento,
quindi chiedo se ci sono altri interventi su questo Regolamento relativo ai parrucchieri.
Non ci sono altri interventi, quindi possiamo procedere alla votazione del Regolamento,
con la precisazione eventualmente di tornare al prossimo C.C.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo
49 comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n 267/18.08.2000);
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento esce dall’aula il Cons.
Angelini, pertanto risultano presenti n°17 Consiglieri.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e
votanti:
DELIBERA
1. di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore, nel
testo riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione che consta di n. 19 articoli.
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione è sostitutivo di
ogni altro precedente provvedimento regolamentare approvato da questo Ente.
COMUNE DI MORBEGNO
(Provincia di Sondrio)
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
ACCONCIATORE.
testo approvato con deliberazione del C.C. nr. 60 in data 28.9.2006
.
CAPO I
ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA
Art.1 - Disciplina delle attività di acconciatore
L’attività di acconciatore, dovunque tale attività è esercitata, in luogo pubblico o privato,
anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla
Legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142, in
quanto compatibili con la Legge 17 agosto 2005 n. 174 nonché dalle disposizioni
contenute nel presente Regolamento.
Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari
Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, nell’ambito comunale, siano esse
individuali o in forma societaria di persona e di capitali, sono soggette alla disciplina del
presente Regolamento.
Art. 3 - Svolgimento dell’attività
La predetta attività non può svolgersi in forma ambulante.
La stessa attività può essere autorizzate se svolta presso il domicilio dell’esercente,
qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti
all’esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall’art.17 del presente
Regolamento.
Art. 4 - Autorizzazione all’esercizio
L’esercizio dell’attività di acconciatore, è subordinata all’autorizzazione del Responsabile
del Servizio, che la rilascia per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati,
sentita la Commissione consultiva, di cui all’art.9.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE
Art. 5 - Domanda per ottenere l’autorizzazione
Le persone o imprese che intendano esercitare l’attività di acconciatore, devono munirsi
dell’autorizzazione di cui all’art.5.
A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, al
Comune, nella quale dovranno esplicitamente indicare:
a) le generalità del titolare dell’impresa (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua
abituale residenza, il domicilio (Comune ove ha l’iscrizione anagrafica). Per le imprese
gestite in forma societaria, aventi i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio1956, n.860,
l’autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci. Per le imprese societarie diverse
da quelle previste dall’at.3 della Legge 25 luglio 1956, n.860, tali dati devono riferirsi
alla persona alla quale è affidata la direzione dell’azienda;
b) la località e l’indirizzo esatto ove si intende esercitare l’attività;
c) requisiti igienico-santari dei locali (descrizione sommaria dei locali, pavimenti, pareti,
etc., allegando, se del caso, apposita pianta planimetrica), delle attrezzature e delle
suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti tecnici usati in
dette attività;
d) gli impianti igienico-sanitari, di disinfezione e per la lotta contro le mosche;
e) il numero ed i nominativi delle persone che coadiuvano il titolare ed a quale titolo;
f) la qualificazione professionale, che deve risultare da attestazione rilasciata dalla
competente Commissione Provinciale per l’Artigianato, di cui alla Legge 25 giugno
1956, n.860. Tale qualificazione si intende conseguita se il richiedente ha esercitato
attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore ad anni due, da accertarsi
attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, oppure da
certificazione comprovante che il richiedente ha seguito un regolare corso di
apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n.25
e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie
interessate. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione
professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenze di corsi di
addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti
dai componenti organi dello Stato;
g) gli estremi dell’iscrizione dell’impresa nell’Albo delle Imprese Artigiane, di cui all’art.9
della Legge 25 luglio 1956, n.860 (solo nel caso che il richiedente sia o sia già stato
titolare di esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine.
Art. 6 - Concessione dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio sentita la
Commissione consultiva di cui all’art.9, dopo l’esito favorevole degli accertamenti di
competenza della locale struttura dell’ASL delle Provincia di Sondrio – servizio igiene
pubblica -, concernenti lo stato di salute dell’esercente e del personale che lo coadiuva e
la rispondenza alle norme igieniche dei locali ove si svolge l’attività relativa,
dell’arredamento, dell’attrezzatura e dei presidi necessari, nonché dell’accertamento, da
parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato, dei requisiti previsti dalla Legge 25
luglio 1956, n.860.
L’autorizzazione concessa dovrà essere esposta al pubblico nei locali dell’esercizio e,
comunque, esibita ad ogni richiesta agli Agenti della Forza Pubblica e del personale
addetto alla Vigilanza.
Art. 7 - Rifiuto dell’autorizzazione
L’eventuale diniego dell’autorizzazione dovrà essere motivato e notificato all’interessato
entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda all’ufficio municipale.
E’ facoltà del Responsabile del Servizio di concedere all’interessato un congruo periodo di
tempo per ottemperare alle eventuali prescrizioni, prima di addivenire al diniego
dell’autorizzazione.
Contro il provvedimento negativo del responsabile è ammesso ricorso gerarchico entro 30
(trenta) giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento stesso.
Art. 8 - Commissione consultiva
A norma dell’art.3 della Legge 23 dicembre 1970, n.1142, è istituita una Commissione
Comunale consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da tre
rappresentanti della categoria artigianale, da tre rappresentanti nominati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative, dal responsabile della locale struttura
dell’ASL della Provincia di Sondrio – servizio Igiene Pubblica, dal Comandante della
Polizia Municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l’artigianato
o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.
La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sulla redazione del
regolamento e per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere, di
parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini.
CAPO III
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
Art. 9 - Accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l’Artigianato
Gli accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, in sede di
rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio, sono inoltre intesi a stabilire:
- il possesso da parte dell’impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l’autorizzazione,
dei requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860;
- la qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore
dell’azienda, oppure se il richiedente l’autorizzazione o l’eventuale direttore di azienda
presti, od abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un’impresa di
barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore;
- la qualificazione professionale della maggioranza dei soci se trattasi di impresa avente
i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n.860.
Art. 10 - Accertamenti demandati all’ASL
Gli accertamenti demandati all’ASL, sia in sede di rilascio dell’autorizzazione che per
l’esercizio della vigilanza di competenza, sono intesi a stabilire:
- lo stato igienico e la rispondenza dei locali e dei servizi annessi;
- l’idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività;
- il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- la disponibilità di acqua corrente potabile calda e fredda;
- il modo di raccolta e di smaltimento delle immondizie ed i mezzi di lotta contro le
mosche da applicare;
- le condizioni igieniche dei servizi annessi;
- l’idoneità di smaltimento dei rifiuti liquidi;
- l’installazione di cassetta di Pronto Soccorso dotato dei presidi e medicinali
indispensabili;
- la sufficiente dotazione di biancheria e se offra garanzia igienica la lavatura e la
disinfezione di essa;
- la dotazione di disinfettanti idonei per gli utensili (rasoi, forbici, pettini, spazzole,
pennelli, etc.) e per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti ed i servizi;
- quant’altro occorra per accertare in linea igienico-sanitaria l’agibilità dei locali e
l’idoneità dell’esercizio nel suo complesso;
- L’innocuità e la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione che per
l’impiego cui sono destinati, dei preparati, lozioni, cosmetici e dei recipienti nei quali
sono contenuti; ove del caso potranno essere prelevati campioni per i controlli analitici
da effettuare presso il Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi, accompagnandoli
da formale verbale del prelevamento effettuato, nel quale saranno indicati
sommariamente, oltre alla composizione del prodotto dichiarata dall’esercente, anche i
procedimenti ed i trattamenti nei quali il prodotto stesso è impiegato.
La competente struttura dell’ASL, al termine degli accertamenti, ne riferirà l’esito al
Comune con rapporto scritto nel quale esprimerà il proprio motivato parere tecnicosanitario e proporrà, se del caso, i provvedimenti relativi.
Art. 11 - Accertamenti demandati ad altri organi del Comune
All’Ufficio Commercio è demandato l’accertamento:
a)- della regolare costituzione della società e dell’avvenuta iscrizione nel registro delle
Ditte della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti
dalla Legge 25 luglio 1956, n.860;
b)- della qualificazione professionale di cui all’art. 6, lettera f) del presente regolamento, la
quale deve risultare da attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato.
Non è prevista alcuna distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.
CAPO IV
REQUISITI SANITARI
Art. 12 - Richiamo alle norme del regolamento comunale di igiene.
In relazione a tutti i requisiti igienico-sanitari relativi ai locali, al personale e alle
attrezzature destinate all'
attività di cui agli articoli 1 e 2, si rimanda interamente a quanto
disposto dal regolamento comunale di igiene."
CAPO V
NORME VARIE
Art. 13 - Tariffe
Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente leggibili.
Art. 14 - Orari
Gli esercizi di acconciatore, debbono osservare l’orario di apertura e di chiusura, stabilito
dalle autorità comunali sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
Detto orario deve essere esposto nel locale.
Art. 15 - Trasferimento di negozio
Coloro che intendessero trasferire il loro esercizio nell’ambito del territorio comunale, sono
tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita domanda in carta legale
L’autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale
e delle attrezzature.
Art. 16 – Cessazione dell’attività o modificazioni della titolarità dell’impresa .
Entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al competente
Ufficio Comunale l’autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi
revocata per decadenza .
Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad
una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal responsabile
una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda di cui all’art. 11 copia del contratto
di cessione d’azienda .
In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’autorizzazione, il coniuge e i figli
potranno trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto dal precedente comma .
In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell’art. 5 della
legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell’autorizzazione per il periodo previsto in
detto articolo senza l’accertamento della qualificazione professionale, purché l’attività
venga svolta da personale qualificato .
Decorso il citato periodo l’autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi
eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 della legge 1/90 .
Art. 17 - Controlli
Gli ufficiali incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono
autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle
attività stesse.
Art. 18 - Revoca o decadenza dell’autorizzazione
Oltre che per i casi previsti dall’art.21 del presente regolamento, il Responsabile del
Servizio potrà revocare l’autorizzazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti
dalla Legge 25 luglio 1956, n.860, salvo i casi contemplati dall’art.6 e dall’art.10, ultimo
comma, della detta Legge.
La revoca si applica anche nel caso di mancato inizio dell’attività o dell’interruzione della
medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l’interruzione non
siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.
Il responsabile dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale
di cui all’art.9 del presente regolamento.
Art. 19 – Sanzioni
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato
contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e
soggette alla sanzione del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00. Si applicano
le disposizioni di cui al regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio.
Deliberazione C.C. n°60 del 28.9.2006
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Alba Rapella
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mauro Monti
f.to Martino Della Torre
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 2.10.2006 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi.
Morbegno, lì 2.10.2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Martino Della Torre
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del
D. Lgs. n°267/2000).
Morbegno, …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì 2.10.2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicata all’Albo Pretorio il 2.10.2006 Reg. N° ..............
IL MESSO COMUNALE
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Approvazione nuovo Regolamento comunale attività di acconciatore