Bollettino
SOMMARIO
I COMUNI E L’IMPOSTA DI BOLLO
PREMESSA
p.
1
LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO
p.
4
FATTURE, QUIETANZE, REVERSALI E MANDATI
p.
8
ISTANZE
p. 12
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
p. 14
CONTRATTI
p. 16
ESENZIONI
p. 19
CASO D’USO
p. 22
34
20 dicembre 2010
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IMPOSTA DI BOLLO
I COMUNI E IL BOLLO
1) L’imposta di bollo: un tema assai ostico
A partire dalla scorsa estate abbiamo voluto dedicare tempo e spazio alle problematiche dei
comuni in tema di imposta di bollo. Fin dall’inizio, l’argomento si è rivelato quanto mai ostico.
A differenza dell’Iva (e di altre imposte “maggiori”), il Bollo non è regolato da un quadro
normativo unitario e coerente, ma da disposizioni spesso disomogenee e scollegate tra loro;
l’applicazione dell’imposta resta di conseguenza regolata dall’esame di singoli casi specifici.
Purtroppo, la mancanza di un filo logico fa sì che − troppo spesso − situazioni più o meno
analoghe trovino risposte (in tema di applicazione o esenzione dall’imposta) diverse.
A ciò si aggiunge che, per il valore assai modesto dell’imposta (quantomeno a livello unitario), il
Bollo è stato assai di rado oggetto di richieste di interpello o di precisazioni (risoluzioni e/o
circolari) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto a noi, nel corso della nostra ricerca
abbiamo più volte sperimentato che le risoluzioni più interessanti risalivano a molto tempo
addietro, spesso ai primi anni ’80!
Resta in ogni caso il fatto che l’imposta di bollo interessa assai da vicino gli enti locali, per due
ordini di motivi (almeno):
a. sotto il profilo qualitativo, poiché nella maggior parte dei casi l’imposta si rende applicabile
su atti pubblici (oppure su atti che vedono un ente pubblico come controparte);
b. sotto il profilo quantitativo, perché il numero degli atti potenzialmente soggetti a Bollo è
davvero rilevante anche per un comune di piccole dimensioni (un esempio per tutti: i
mandati e le reversali!).
Un’ulteriore ragione per prendere posizione sul tema del Bollo è stata la constatazione dello
stato di confusione generalizzata che regna all’interno delle autonomie locali e tra i tesorieri:
difficile (se non impossibile!) trovare due banche/tesorieri che, rispetto all’insieme dei
documenti loro trasmessi dai comuni, applichino l’imposta di bollo sugli stessi documenti e con
le stesse aliquote, e dunque nello stesso modo!!!
2) Il lavoro svolto
A partire dalla constatazione dello stato di fatto, abbiamo iniziato la nostra ricerca, che ha
(inevitabilmente) tratto le mosse dall’ analisi della prassi ministeriale (risoluzioni e circolari)
disponibile in materia.
Alla fine, il lavoro svolto è stato sintetizzato in una serie di slide, suddivise in sette capitoli:
1) lineamenti dell’imposta di bollo;
2) fatture, quietanze, reversali e mandati;
3) istanze;
4) certificati e copie conformi;
5) contratti;
6) esenzioni;
7) caso d’uso.
BOLLETTINO 34/2010
Il presente documento contiene idee originali. Ne è vietata ogni forma di diffusione non autorizzata.
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Per loro natura, le slide sono sintetiche: esse riassumono una situazione, un concetto, una
fattispecie tassabile, senza tuttavia scendere nel dettaglio. Per questo motivo, per ogni singolo
caso analizzato, e per (quasi) ogni slide, abbiamo voluto precisare con la massima attenzione la
prassi o la giurisprudenza di riferimento. Per questa via, attraverso l’analisi della
documentazione di supporto ogni comune potrà, con riferimento all’una o all’altra fattispecie,
effettuare i necessari approfondimenti.
Ultimo, ma non meno importante: tutte le slide proposte in questo BOLLETTINO sono state
riviste, sia pure in forma non ufficiale, dall’Agenzia delle Entrate (che non ha mancato di
proporre, in più occasioni, integrazioni e/o rettifiche).
Da parte nostra, sentiamo il dovere di ringraziare l’Agenzia per l’attenzione, la cortesia e la
disponibilità che in ogni momento di questa vicenda ci è stata riservata.
3) Osservazioni preliminari su taluni temi specifici
Prima di passare in rassegna le slide sul Bollo, possono tornare utili alcune previsioni afferenti
problematiche specifiche.
CAP. I°: LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO→SOGGETTI PASSIVI E
SOGGETTI RESPONSABILI
Rispetto alle 21 slide che compongono il primo capitolo, in primo luogo ci sembra opportuno
ritornare sulla slide 6: SOGGETTI PASSIVI. Essa ricorda che, trattandosi di un’imposta che
grava sull’atto, l’amministrazione fiscale non è interessata a tanto ad individuare un (solo)
soggetto passivo, quanto invece a precisare la responsabilità solidale che grava su tutti i soggetti
che sottoscrivono − o fanno uso − di un atto.
Per svincolarsi dalla responsabilità solidale, i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici sono
tenuti a trasmettere gli atti non in regola con l’imposta di bollo all’Ufficio delle Entrate entro
trenta giorni dal loro ricevimento, per la riscossione del tributo e l’applicazione delle sanzioni
(SLIDE 8).
CAP II° LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO→BOLLO VIRTUALE
Ben cinque slide (dalla 14 alla 18) fanno riferimento alla ipotesi di pagamento dell’imposta in
modo virtuale. A nostro avviso siffatta modalità presenta − per le sue caratteristiche di
semplicità e flessibilità − un buon rapporto costi/benefici.
CAP II°. FATTURE, QUIETANZE, REVERSALI E MANDATI→QUIETANZE
A proposito delle quietanze, torna forse utile rammentare che sono esenti da bollo:
− le quietanze relative a corrispettivi assoggettati ad Iva, a condizione che le stesse
contengano l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di
corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva (SLIDE 23).
A quest’ultimo proposito, le operazioni assoggettate ad Iva sono specificate nelle SLIDE
28 e seguenti;
− le quietanze apposte sui documenti già assoggettati ad Iva oppure esenti.
A questo proposito va segnalato che soltanto la quietanza(1) fisicamente riportata sul
documento esente consente di evitare l’applicazione del bollo!
(1) La quietanza è di norma costituita dall’attestazione di pagamento (di solito, la dicitura “pagato”), accompagnata dalla data e dalla firma
del creditore.
BOLLETTINO 34/2010
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CAP II° FATTURE, QUITANZE, REVERSALI E MANDATI→REVERSALI E
MANDATI
Quanto all’applicazione del Bollo su reversali e mandati, le SLIDE 34 e seguenti riassumono le
motivazioni in forza delle quali l’imposta non si rende, a nostro avviso, dovuta.
Le stesse motivazioni sono state precisate per esteso in un documento inviato all’Agenzia delle
Entrate, e riportato nel BOLLETTINO 30/10.
Rispetto al testo inviato a Roma, l’Agenzia delle Entrate è sembrata apprezzarne i contenuti e
condividerne le conclusioni. Nel corso dell’ultimo contatto telefonico ci è stato tuttavia
precisato che, per quanto motivata, la tesi della disapplicazione del Bollo su mandati e reversali
sovvertirebbe − se accolta − una consolidata prassi ministeriale. Per questo motivo ci è stato
chiesto di inviare il documento in forma ufficiale, in forma di richiesta di consulenza giuridica
da parte dell’ANCI Nazionale.
Da parte nostra, ci attiveremo nei prossimi giorni nei confronti dall’ANCI.
CAP.V° CONTRATTI
Sul tema dei contratti, un buon punto di partenza è la SLIDE 66 che, riassume le diverse
ipotesi di assoggettamento a Bollo di contratti e di atti unilaterali.
Le slide seguenti propongono una casistica assai ampia e variegata, ma anche disomogenea
quanto a trattamento fiscale. Non risulta agevole, ad esempio, cogliere le differenze tra
documenti quali il processo verbale di consegna, il verbale di sospensione e ripresa lavori e il
verbale di ultimazione lavori (documenti tutti da assoggettare a bollo in termine fisso di cui alla
SLIDE 67 e la dichiarazione di inizio attività, sospensione o ultimazione lavori (SLIDE 100),
che invece scontano il Bollo solo in caso d’uso!
4) Le nostre slide
Riportiamo di seguito le nostre slides, suddivise in sette capitoli:
1) lineamenti dell’imposta di bollo;
2) fatture, quietanze, reversali e mandati;
3) istanze;
4) certificati e copie conformi;
5) contratti;
6) esenzioni;
7) caso d’uso.
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Autori degli articoli:
ALESSANDRO GARZON, consulente fiscale dell’ANCI, relatore e collaboratore de “Il Sole 24 Ore” per le tematiche
tributarie degli enti pubblici
TAMARA BERSIGNANI, responsabile Servizio Iva Enti pubblici
BOLLETTINO 34/2010
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BOLLO
L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI
ENTI PUBBLICI
BOLLO: RIFERIMENTI NORMATIVI
Dpr. 642/72 (42 articoli) e relativi allegati
Tariffa parte 1° (artt. 1-21) : atti assoggettati fin dall’origine
Tariffa parte 2°(artt. 22-42): atti assoggettati in caso d’uso
Tabella (artt. 1-27-quater) : atti esenti in modo assoluto
LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: RAPPORTI TARIFFA/TABELLA
BOLLO: ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI
“Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nella
annessa tariffa”
Dpr. 642/72, art. 1, comma 1
Sfuggono all’imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente
previsti nella Tariffa, gli atti amministrativi dello Stato e degli enti locali
Dpr.642/72, art.1, comma 2
La Tabella ha funzione per così dire servente rispetto alla Tariffa, la quale
dunque prevale.
L’imposta di bollo è cartolare: più che l’atto, colpisce il documento
(l’imposta è dovuta anche quando l’atto è annullabile)
Atto o Documento: ogni scritto in grado di produrre effetti, giuridici
(scritti civili, scritti amministrativi, scritti giudiziali/stragiudiziali, avvisi,
ecc)
Registri e libri: vanno tassati i libri degli imprenditori commerciali (libro
giornale e libro inventari, art. 2214 c.c.), i libri sociali e, più in generale,
tutti i libri soggetti a vidimazione (per obbligo di legge od anche su base
volontaria).
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: APPLICAZIONI FIN DALL’ORIGINE E IN CASO D’USO
BOLLO: SOGGETTI PASSIVI (1)
ASSOGGETTAMENTO FIN DALL’ORIGINE: Il momento
impositivo non può essere successivo all’emissione dei documenti.
Si tratta di atti che hanno in linea generale, funzione documentale.
Di regola, dunque, si tratta di atti sottoscritti dal/i soggetto/i da
cui sono firmati. Ne deriva che bozze, minute, e altri testi non
definitivi non scontano il bollo
Posto che il soggetto attivo dell’imposta è lo Stato, sono obbligati in solido
al pagamento dell’imposta (e delle relative sanzioni):
- tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti,
documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo o li enunciano o li
allegano ad atti e documenti;
- tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto
all’imposta fin dall’origine senza prima assoggettarlo a bollo.
Dpr. 642/72, art. 22
CASO D’USO: Si realizza quando atti o documenti sono presentati
all’Ufficio delle Entrate per la registrazione.
L’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui si fa
uso degli atti e/o dei documenti.
Sotto il profilo civilistico va sottolineato che il creditore che riceve un
pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (art.
1199 c.c.)
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: SOGGETTI PASSIVI (2)
Chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua
formazione) si libera da ogni responsabilità presentando l’atto
all’Ufficio delle Entrate e pagando l’imposta entro 15 giorni dal
ricevimento. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei
confronti del trasgressore.
Dpr. 642/72, art. 22
Sono nulli i patti che prevedono l’onere dell’imposta a carico di
una sola delle parti
Dpr 642/72 art. 23
BOLLO: SOGGETTI PASSIVI (3)
OBBLIGHI DEI FUNZIONARI E DEI PUBBLICI
UFFICIALI
I funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli
enti pubblici territoriali, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari e
gli arbitri non possono rifiutarsi di adempiere ai loro compiti anche
in presenza di atti e documenti non in regola con l’imposta di bollo;
in tali ipotesi essi devono trasmettere gli atti o copia di essi
all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento perché
questi provveda alla riscossione del tributo e all’applicazione delle
sanzioni
Dpr. 642/72, art. 19
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: MISURA DELL’IMPOSTA
BOLLO: PAGAMENTO (1)
L’imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale.(Art.3
Dpr.642/72)
Nel primo caso essa colpisce in un’unica misura gli atti/documenti, senza
tener conto del valore in essi eventualmente indicato
Nel secondo caso essa si applica all’atto secondo una percentuale costante.
In questo contesto, le frazioni dell’imposta sono arrotondate:
− per difetto, se si tratta di frazioni fino a €. 0,10
− per eccesso, se si tratta di frazioni superiori a €. 0,10
L’imposta è comunque dovuta nella misura minima di €. 1,00 (fatta
eccezione per le cambiali ed i vaglia cambiari, per i quali l’importo
minimo è di €. 0,50).
DEFINIZIONI
Foglio: è composto da quattro facciate, per un massimo di 100 linee
Pagina: facciata cui corrispondono 25 linee
Copia: riproduzione totale o parziale, di atti, documenti e registri,
dichiarata conforme all’originale da chi l’ha rilasciata. Ciò significa che
una semplice fotocopia di un documento (ad es. una fattura), non recante
alcuna attestazione di conformità all’originale, non è rilevante ai fini
dell’imposta di bollo
Sulla pagina o sul foglio bollato non si può scrivere fuori dai margini.
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BOLLO
PAGAMENTO (2)
Con il pagamento dell’imposta una sola volta possono scriversi sul
medesimo foglio gli atti contenenti più convenzioni, istanze,
certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
PAGAMENTO (3)
La condizione dell’unicità del contesto si considera formalmente
realizzata con la presenza dell’istanza e dell’autorizzazione sullo
stesso foglio con la medesima data.
MODALITA’
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante una delle
seguenti modalità:
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato che rilascia,
con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- in modo virtuale.
Dpr. 642/72, art. 3
Dal 1° settembre 2007 non è più previsto il pagamento mediante
marca da bollo cartacea, salvo per le cambiali
Dm 25/05/07
Rm. 04/10/2005, n.140
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: PAGAMENTO (4)
BOLLO: PAGAMENTO (5)
CONTRASSEGNO
Il contrassegno è emesso con modalità telematiche.
MODO VIRTUALE
Esso contiene l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione e solitamente
non richiede un suo annullamento (come avveniva per le marche da bollo),
poiché è impossibile rimuoverlo dall’atto su cui è stato applicato senza
provocarne la lacerazione rendendolo inservibile.
E’ possibile richiedere l’emissione di contrassegni di qualsiasi importo.
L’applicazione del contrassegno deve precedere l’eventuale sottoscrizione
degli atti e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
Il pagamento dell’imposta in modo virtuale è disciplinato
dall’articolo 15 del Dpr 642/72. Consiste nella possibilità di
pagare, anziché con il contrassegno, tramite mod F23 (banche o
poste) l’imposta dovuta su una serie di atti e documenti
individuati dal Dm 07/06/73 e successive integrazioni. Per
effettuare il pagamento in modo virtuale è necessaria un’apposita
autorizzazione; a tal fine l’interessato presenta una domanda
contenente una dichiarazione nella quale è indicato il numero
presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e
ricevuti durante l’anno.
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: PAGAMENTO (5)
BOLLO: PAGAMENTO (5)
L’ufficio dell’Agenzia competente per territorio, nel rilasciare
l’autorizzazione sulla base della dichiarazione allegata, liquida
in via provvisoria l’imposta dovuta per l’anno in corso in
relazione al periodo compreso tra la data di decorrenza
dell’autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendo l’imposta in tante
rate di uguale importo quanti sono i bimestri compresi in detto
periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Entro il mese di gennaio di ogni anno il contribuente deve
presentare all’ufficio delle entrate una dichiarazione consuntiva
contenente il numero di atti e documenti emessi nell’anno
precedente distinti per voce di tariffa.
La dichiarazione viene assunta dall’ufficio come base per la
liquidazione definitiva (conguaglio a debito o a credito)
dell’imposta per l’anno precedente e per la liquidazione
provvisoria (sei rate bimestrali) per l’anno in corso.
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: PAGAMENTO (5)
BOLLO: PAGAMENTO (5)
Gli atti per i quali è stata concessa l’autorizzazione al pagamento
in modo virtuale devono recare la dicitura leggibile indicante il
modo di pagamento e gli estremi della relativa autorizzazione.
Nella pratica quotidiana quasi nessuno utilizza le modalità le
procedure del Dm 127/07, del 2007, dal momento che la quasi
totalità degli utenti delle Camere di Commercio versa
direttamente a queste ultime l’imposta di bollo dovuta sugli atti
trasmessi al registro delle imprese mediante sistema prepagato
TELEMACO PAY.
Le modalità di pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo
dovuta sugli atti trasmessi al registro delle imprese in via
telematica o su supporto informatico sono disciplinate dal Dm. n.
127 del 17 maggio 2002 e dalla circolare 67/02.
Il decreto non prevede alcuna autorizzazione da parte
dell’ufficio, ma solo una dichiarazione presentata dai soggetti
che ne hanno interesse; dopodichè, a seguito della liquidazione
dell’ufficio vi è un solo pagamento anziché sei rate bimestrali.
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BOLLO
BOLLO
BOLLO: PAGAMENTO (5)
BOLLO: ACCERTAMENTO (1)
Per quanto riguarda i documenti informatici le modalità di
assolvimento dell’imposta di bollo sono state disciplinate
dall’art. 7 del Dm 23 gennaio 2004 e dalla circolare 36 del 2006.
Anche in questo caso non c’è autorizzazione da parte dell’ufficio
ma solo una comunicazione presentata dai soggetti interessati
contenente il numero dei documenti informatici distinti per
tipologia nonché l’importo e gli estremi dell’avvenuto
pagamento dell’imposta
ESIBIZIONE DOCUMENTI
Tutti coloro che sono obbligati alla tenuta di registri o documenti
soggetti a bollo, compresi i pubblici ufficiali, devono esibirli ai
funzionari accertatori che ne fanno richiesta.
I notai sono tenuti ad esibire tutti gli atti pubblici o privati da loro
depositati, ad eccezione dei testamenti segreti e dei processi verbali
di deposito di testamenti olografi.
Gli atti possono essere sequestrati se ne è impossibile la
riproduzione o se manca la sottoscrizione. I libri e i registri non
possono essere sequestrati
Dpr. 642/72, artt. 35 e 36
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BOLLO: ACCERTAMENTO (2)
TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO
L’azione dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento delle
violazioni è soggetta alla decadenza di 3 anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
La decadenza non autorizza all’uso dell’atto, che è comunque
soggetto all’imposta al momento dell’uso.
Dpr 642/72, art. 37
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FATTURE E QUIETANZE
L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI
ENTI PUBBLICI
ART.13 TARIFFA
“Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non
sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal
creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria”.
FATTURE, QUIETANZE, REVERSALI E
MANDATI
ART.6 TABELLA
“Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 (più precisamente, si deve far oggi
riferimento all’art. 13, ndr.) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di
operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali
non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto l’esenzione è applicabile a condizione
che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al
pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
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FATTURE E QUIETANZE
FATTURE E QUIETANZE
APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE (1)
OPERAZIONI SOGGETTE E ASSOGGETTATE AD IVA
Un’operazione è soggetta ad Iva quando sussistono i tre requisiti, quello
soggettivo, quello oggettivo e quello territoriale; è assoggettata quando
sull’operazione si calcola il tributo (soggetta e imponibile).
Le fatture (e gli altri documenti di cui all’art. 13) sono soggette all’imposta di
bollo(euro 1,81) se l’importo del documento è superiore ad euro 77,47 e se
riguardano operazioni:
fuori campo di applicazione Iva. (comprese le operazioni escluse dalla base
imponibile Iva ex art. 15 Dpr 633/72);
esenti (art. 10 Dpr 633/72);
effettuate senza il pagamento dell’Iva (art. 74 commi 8 e 9 Dpr 633/72),
altrimenti definite operazioni imponibili ad aliquota zero (esempio: cessione di
rottami);
non imponibili, in quanto riferite a: i) operazioni assimilate alle
esportazioni
(articolo 8-bis Dpr 633/72); ii) servizi internazionali (art. 9 Dpr. 633/72); iii)
cessioni ad esportatori abituali (articolo 8, lettera c), Dpr
633/72).
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FATTURE E QUIETANZE
FATTURE E QUIETANZE
APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE (2)
APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE (3)
FATTURE EMESSE DALLE ONLUS.
Il n. 27-bis della Tabella esenta da bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da ONLUS……”
La DRE Lombardia ha ritenuto che le fatture emesse dalle ONLUS non siano
ricomprese tra gli “atti e documenti” di cui al n. 27-bis, e che debbano dunque
essere assoggettate a bollo.
FATTURE EMESSE DA CONTRIBUENTI MINIMI
Per "operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" si intendono quelle
che scontano l'Iva, ossia quelle operazioni per le quali sia effettivamente
dovuto il tributo. Pertanto, atteso che le fatture rilasciate dai contribuenti
minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100, non
viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le
stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate
all'imposta di bollo.
DRE Lombardia 05/03/2007
Le indicazioni della DRE Lombardia non risultano in alcun modo motivate. Oltre al
n.27-bis, anche il n.16 della Tabella fa riferimento alla stessa nozione di “atti e
documenti”. In questo contesto la rm 98/01 ha testualmente affermato che
“Nell’ampia dizione di “atti e documenti” è indubbio che vanno ricomprese anche le fatture
oggetto del quesito (…) per il trattamento di favore disposto dall’art. 16 della Tabella
(…)”.
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Circ. 28/01/2008, n. 7
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FATTURE E QUIETANZE
FATTURE E QUIETANZE
ESENZIONI DAL BOLLO (1)
ESENZIONI DAL BOLLO (2)
Sono esenti da Bollo le fatture, gli estratti conto, le lettere sollecitatorie, le lettere di invio
assegni, le quietanze, le ricevute e gli altri documenti che si riferiscono al pagamento di
corrispettivi assoggettati ad Iva (art. 6 Tabella, art. 13 Tariffa), quando si verifica una delle
seguenti ipotesi:
operazioni imponibili (l’Iva è quindi esposta in fattura);
operazioni non imponibili, nel solo caso di esportazioni di merci e di operazioni
intracomunitarie;
Reverse charge. Pur in assenza di interpretazioni ufficiali sul punto, si ritiene che
l’imposta di bollo non si applichi sulle fatture emesse senza l’addebito dell’iva a
seguito dell’applicazione del reverse charge.
Le operazioni soggette all’inversione contabile restano, infatti, operazioni pur
sempre imponibili, anche se il debitore dell’imposta risulta essere il cessionario
committente, in luogo del cedente prestatore.
bollette ed altri documenti doganali di ogni specie;
operazioni per le quali l’Iva è assolta all’origine dal fornitore (ad esempio nel settore
dell’editoria);
operazioni poste in essere o richieste da ONLUS (cfr., amplius, supra) e dalle federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
NB: Se sugli estratti conto, sulle lettere sollecitatorie, sulle quietanze e sugli atti
sopra menzionati non risulta evidenziata l’Iva, è necessario riportare l’indicazione
che “… Trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi già
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto”.
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FATTURE E QUIETANZE
FATTURE E QUIETANZE
NOTE DI VARIAZIONE
ESENZIONI DAL BOLLO (3)
Operazioni effettuate tra pubbliche amministrazioni.
L’esenzione riguarda “Atti e documenti posti in essere tra Amministrazioni dello Stato,
regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane, semprechè
vengano tra loro scambiati” (art. 16 Tabella)
Le fatture emesse da un’azienda ospedaliera nei confronti di soggetti pubblici non
sono esenti da Bollo, da momento che:
- le aziende ospedaliere non rientrano nell’elenco proposto dall’art. 16;
- l’elenco di cui all’art. 16 è tassativo, e non può essere interpretato in chiave
estensiva.
Le note di variazione in diminuzione relative ad operazioni imponibili (art. 26,
comma 2, Dpr 633/72) non possono considerarsi fatture (o equivalenti documenti)
relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi con i quali viene addebitata
l’imposta. Si tratta, piuttosto, di semplici documenti contabili emessi al fine di
accreditare o addebitare somme di denaro, anche se in relazione ad operazioni
venute meno. Esse, pertanto, vanno assoggettate all’imposta di bollo (Rm.
415755/73)
L’orientamento ministeriale (peraltro assai remoto) non è condivisibile: quale
documento riguardante un corrispettivo assoggettato ad Iva, la nota di accredito
non deve scontare l’imposta di bollo, ai sensi dell’art.6 Tabella.
Le note di variazione in aumento dell’imponibile e dell’imposta (art. 26, c.1, Dpr
633/72) costituiscono fatture integrative e sono quindi esenti dall’imposta di bollo
qualora assoggettate ad Iva
Rm. 13/03/02, n. 86
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FATTURE E QUIETANZE
FATTURE E QUIETANZE
COPIE CONFORMI
ART.13 – TARIFFA
La copia conforme di una fattura segue, agli effetti del bollo, lo
stesso trattamento del documento originale.
Se una fattura riporta corrispettivi assoggettati ad Iva (esenti da
bollo) e corrispettivi non assoggettati (ad esempio perché esclusi o
esenti), va applicato il bollo di € 1,81 se la somma di questi ultimi
supera la soglia di euro 77,47.
E’ dovuta l’imposta di bollo sulle “….. quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per
suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
ART.13 – TARIFFA – NOTA 2
“L’imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze
rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o
delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o
esenti;”
ART. 6 TABELLA
L’imposta non è dovuta sulle quietanze riguardanti il pagamento di operazioni
assoggettate ad Iva.
32
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Pagina 9
QUIETANZE,MANDATI,REVERSALI
QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI
LA FUNZIONE DI TESORERIA ESULA DALL’ATTIVITA’ BANCARIA
DEFINIZIONI
Per quietanza o ricevuta, si intende ogni dichiarazione scritta ed ogni
annotazione, anche non firmate, rilasciate dal creditore per liberazione,
totale o parziale, di un’obbligazione pecuniaria (circ. 46/83)
Con il mandato di pagamento viene impartito l'ordine al tesoriere di
pagare somme dovute dall'ente. (art. 185 TUEL)
Con la reversale di incasso viene impartito l'ordine al tesoriere di introitare
le somme dovute all'ente. (art. 180 TUEL)
La rm. 357/02 propone una interpretazione quanto mai restrittiva dell’art. 33,
quarto comma, della L. 388/00 (la Finanziaria 2001) in forza del quale l’esenzione
dall’imposta di bollo si applica “(…) alle ricevute, quietanze ed altri documenti recanti
addebitamenti o accreditamenti firmati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli
uffici della società Poste Italiane Spa (…)”.
Ciò posto, e pur ammettendo che il nuovo art. 33 ha esteso alle banche quella che
prima era un’esenzione limitata ai conti correnti postali, l’Agenzia delle Entrate
arriva a concludere che nel caso del tesoriere del Comune manca il presupposto
soggettivo (il riferimento alla banca, cioè), dal momento che la funzione di tesoreria
esula dall’attività bancaria.
Poiché dunque il tesoriere non agisce come “banca”, l’esenzione di cui all’art. 33 non
trova applicazione.
NB. Gli estratti conto bancari e postali scontano l’imposta di bollo (art.13, n.2-bis,
Tariffa).
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34
QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI
QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI
LA FUNZIONE DI TESORERIA (1)
LA FUNZIONE DI TESORERIA (2)
Il servizio di tesoreria e cassa per enti locali può essere definito come
l’insieme delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell’ente e
finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia dei titoli e valori.
In virtù della delega, il creditore riceve il pagamento come se
provenisse dal debitore (il Comune)
A differenza di quanto avviene nella “delegatio promittendi”, il
delegato non si obbliga ad eseguire il pagamento nei confronti del
creditore.
La nullità o l’annullamento della delega consente al delegato di
richiedere la restituzione delle somme versate (azione di ripetizione)
nei confronti del creditore.
La gestione finanziaria delle spese può essere ricondotta, sotto il profilo
giuridico, all’istituto della delegazione di pagamento (art. 1289 c.c.); a
seguito dell’invito (rappresentato dal mandato) del delegante (Comune), il
delegato (tesoriere) esegue il pagamento al creditore
37
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QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI
QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI
Il mandato al tesoriere non costituisce documento di
accreditamento/addebitamento, quantomeno non nei confronti del
terzo creditore.
Con riferimento alla restituzione dei mandati di pagamento al
Comune (una volta effettuate le annotazioni relative all’avvenuto
pagamento da parte del tesoriere), il Ministero delle Finanze ha
sostenuto che “(….) le cennate annotazioni poste dal tesoriere in luogo del
debitore originario, hanno valore liberatorio del debito e devono, pertanto,
essere considerate, ai fini dell’imposta di bollo, alla stregua delle quietanze
rilasciate dal debitore (….)” (nostra la sottolineatura, ndr).
La Rm 321898/83 ha precisato che “(…..) la reversale d’incasso emessa
dall’istituto interessato (nel caso di specie: un’Ipab, ndr) , essendo un atto di
amministrazione interna di tale istituto che non fuoriesce dalla sua sfera
giuridica, è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso (…)”
In questa direzione va aggiunto che, ai sensi dell’art. 208 Tuel, il
tesoriere è agente contabile dell’ente e può dunque essere assimilato
ad un suo organo.
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Rm. 291680/83
Se così fosse, tutti i mandati dovrebbero essere assoggettati a bollo.
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Pagina 10
QUIETANZE, MANDATI,REVERSALI
QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI
Le quietanze sono rilasciate dal creditore, e non dal debitore.
In sintesi:
Il mandato quietanzato dal tesoriere non è quietanza ex art. 13
Tariffa, dal momento che:
-non è rilasciato dal creditore, né da terzi per suo conto;
- non può avere alcuna efficacia liberatoria nei confronti del creditore.
Per l’Amministrazione Finanziaria: mandati = quietanze rilasciate dal
creditore.
Tuttavia, nel contesto della delegazione di pagamento le figure del
delegato (tesoriere) e del creditore restano del tutto estranee l’una
all’altra. Ed infatti il delegato (tesoriere) non assume nessun obbligo
nei confronti del creditore.
La Rm 291680/83 svaluta l’esplicito riferimento normativo alla figura
del creditore ed dà invece rilievo, in linea con la natura cartolare del
tributo, “(…) a quanto oggettivamente e formalmente su di esso (sul
mandato, ndr) riportato, senza necessità d’indagine sul soggetto che ha
apposto la dichiarazione scritta o l’annotazione per liberazione di
un’obbligazione pecuniaria
L’annotazione del tesoriere non si pone “in luogo” del debitore
originario, e non ha valore liberatorio del debito nei confronti del
creditore. Se il tesoriere non paga il creditore, quest’ultimo può ben
(ri)chiedere il pagamento al Comune; dopodichè il tesoriere risponde
in proprio di eventuali errori causati all’ente affidante (art. 211 Tuel)
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41
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ISTANZE
L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI
ENTI PUBBLICI
ART. 3 TARIFFA
“ Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi
e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali,
dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali, nonchè agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri,
tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili (…)”
ISTANZE
43
ISTANZE
ISTANZE
ART. 3 TARIFFA
ART. 3 TARIFFA
CERTIFICAZIONI O AUTORIZZAZIONI
Le istanze rivolte ad ottenere certificazioni o autorizzazioni
scontano l’imposta di bollo (nella ordinaria misura di €. 14,62).
ISTANZE DI RATEAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO AD
EQUITALIA
Le istanze di rateazione di somme iscritte a ruolo indirizzate ad
Equitalia Spa non vanno assoggettate all’imposta di bollo
Rm 09/01/09, n.9
Rm 27/10/08, n. 482
rinnovo della licenza di controllore
del traffico aereo
autorizzazione alla gestione di
attività e impianti che producono
emissioni inquinanti in atmosfera
Scontano il Bollo le sole istanze indirizzate a soggetti elencati dall’art.
3 Tariffa, tra i quali non sono ricompresi gli agenti della riscossione,
né altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla
riscossione
Rm 04/07/08, n. 135.
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44
ISTANZE
ISTANZE
ART. 3 TARIFFA
ART. 3 TARIFFA
COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI,
OSSERVAZIONI AL P.R.G.
OPPOSIZIONI
E
ART. 21-BIS TABELLA
“Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e
nazionali al settore agricolo e della pesca, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al
R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 5 luglio
1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia”
Le istanze volte al rilascio di copie di atti amministrativi scontano
l’imposta di bollo
Le opposizioni al P.R.G. costituiscono ricorsi nei confronti degli enti locali
e dunque scontano l’imposta di bollo
Le osservazioni al P.R.G. non costituiscono “istanze” (dal momento che
non sono finalizzate ad ottenere una pronuncia di un organo della P.A.), e
dunque non vanno assoggettate a Bollo
ISTANZE DEI PRODUTTORI AGRICOLI P.A.
Sono assoggettate ad imposta di bollo le domande diverse da quelle per la
concessione di aiuti comunitari (quali le istanze per il risarcimento di danni
prodotti da animali selvatici) presentate dai produttori agricoli ad una pubblica
amministrazione.
Rm 22/02/93, n. 391009
Rm 03/07/2001, n.101
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Tenuto conto che l’elencazione delle fattispecie di esecuzione di cui alla Tabella
ha carattere tassativo, e va interpretata in senso restrittivo, soltanto le domande e
gli atti per la concessione aiuti comunitari e nazionali e nazionali al settore
agricolo e della pesca (art. 21-bis Tabella) restano esenti da bollo
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ISTANZE
ISTANZE
ART. 3 TARIFFA
ART. 3 TARIFFA
ART. 12, PUNTO 2), TABELLA
“Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi
relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani”
ART.5, COMMA 5, TABELLA
“Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo,
nonché documenti allegati alle istanze medesime”
ISTANZE VOLTE AD OTTENERE COPIE DI VERBALI DI COMMISSIONE
Le istanze volte ad ottenere copie dei verbali delle commissioni preposte alla
formazione delle graduatorie di merito dei pubblici concorsi sono soggette a Bollo
(art. 3 Tariffa)
Qualora tali copie siano destinate ad essere utilizzate nel contesto di precedenti
contenziosi relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico
impiego, le relative istanze sono esenti da Bollo (art. 12, punto 2, Tabella)
Rm 23/11/87, n. 351522
ISTANZE PER RIMBORSO QUOTA DI DEPURAZIONE NON
DOVUTA DEL S.I.I.
Le istanze di rimborso dei canoni di depurazione non dovuti dai
contribuenti sono soggette a bollo, dal momento che non riguardano
tributi, e dunque non rientrano nella previsione esentativa di cui art. 5,
comma 5, Tabella.
Rm 07/07/09, n. 98
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ISTANZE
ISTANZE
ART. 3 TARIFFA
ART. 3 TARIFFA
ART.27-TER TABELLA
ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Né l’istanza di accesso agli atti amministrativi, né la copia semplice
degli atti, scontano l’imposta di bollo.
L’imposta è invece dovuta, sia sulla richiesta scritta che sulla
copia, quando quest’ultima venga rilasciata in forma autenticata.
“Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei
movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”
ISTANZE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER
VOLANTINAGGIO E RELATIVE AUTORIZZAZIONI
Tanto le istanze presentate all’amministrazione comunale dai partiti politici al di fuori
del periodo elettorale, per l’occupazione di suolo pubblico per volantinaggio, quanto
le relative autorizzazioni, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di €. 14,62 per
ogni foglio.
L’esenzione di cui al n. 27-ter della Tabella riguarda soltanto attività disciplinate da
leggi o regolamenti, e non anche attività divulgative e/o propagandistiche.
Rm 04/10/2001, n. 151
Rm 01/04/2009, n. 89
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Pagina 13
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI
ENTI PUBBLICI
ART. 4 TARIFFA
Comma 1
“Atti e provvedimenti (…) delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e
assicurazioni (…) in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in
copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
Comma 1-bis
“Certificati di successione (…)”
Comma 1-ter
“Certificati (…) degli elaborati catastali (…)”
Comma 2
“Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio”
Comma 3
( … omissis …)
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CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
PUBBLICI REGISTRI
Le certificazioni connesse alla tenuta di pubblici registri scontano
l’imposta di bollo, a meno che non riguardino utilizzi previsti dalla tabella
come esenti da bollo
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI
NOTORIETÀ (DPR 435/00, ARTT. 46 E 47)
CONCESSIONI EDILIZIE
Le concessioni edilizie scontano l’imposta di bollo fin dall’origine nella
misura di €. 14,62
Rm 74/09
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà sono
esenti da bollo, ex art. 37 Dpr 435/00
AUTOCERTIFICAZIONI
Posto che tutti i certificati dello stato civile e dell’anagrafe sono
autocertificabili, l’autenticazione della firma è soggetta a bollo, a meno che
non riguardi utilizzi esenti (pensionistici, assegni familiari, abbonamenti
ferroviari, iscrizione alla lista di collocamento, ecc.), ai sensi e per gli effetti
della Tabella.
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CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
CERTIFICATI E COPIE CONFORME
ART. 4, NOTA 2, LETT. C)
CERTIFICATI ANAGRAFICI
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Le pubblicazioni di matrimonio sono soggette a Bollo fin
dall’origine, nella misura di €. 14,62. Se effettuate in più comuni,
deve essere corrisposta l’imposta in relazione ad ogni comune
coinvolto
Circ. 139/00 e Circ. 223/00
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti a Bollo, a meno che non
riguardino utilizzi esenti, ai sensi e per gli effetti della Tabella.
CERTIFICATI DI STATO CIVILE
Il certificato di nascita, il certificato di morte e il certificato di matrimonio
sono esenti da Bollo.
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Pagina 14
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
CERTIFICATO ANAGRAFICO ANTIMAFIA
Il certificato anagrafico antimafia è soggetto a Bollo
Rm. 88/95
PASSI CARRABILI
Le autorizzazioni per la regolarizzazione dei passi carrabili sono soggette a
Bollo
Rm 156/02
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALME
Le autorizzazioni al trasporto di salme sono soggette
all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di €
14,62
Rm 75/05
CREMAZIONE
L’istanza di cremazione e la relativa autorizzazione sono soggette a Bollo
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CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
CERTIFICATI E COPIE CONFORMI
CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO
I certificati di collaudo statico scontano l’imposta di bollo fin
dall’origine, nella misura di €. 14,62
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COPIE DI ATTI DELIBERATIVI
Le copie di atti deliberativi devono essere assoggettate a Bollo
quando sono rilasciate con dichiarazione di conformità all’originale
Rm 500/94
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Pagina 15
CONTRATTI
L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI
ENTI PUBBLICI
CONTRATTI
ART. 2 TARIFFA
“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le
quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti
giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova
fra le parti che li hanno sottoscritti (…)”
ART. 2 – TER TARIFFA
“Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto,
indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee
effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi
meccanici e simili (…)”
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CONTRATTI
CONTRATTI
APPLICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE (1)
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Con la locuzione “fin dall’origine” il legislatore ha inteso evidenziare che il
Bollo è un tributo cartolare, nel senso che già la carta ove viene redatto il
documento soggetto ad imposizione deve contenere l’assolvimento
dell’imposta. In sostanza i contrassegni del Bollo devono essere applicati
prima della sottoscrizione della scrittura privata.
Attualmente l’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62 per ogni
foglio costituito da quattro facciate.
Sul tema è intervenuta la risoluzione 358/2007, precisando che, ai sensi
dell’art. 11 del Dpr 642/72, “Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine,
l’applicazione delle marche da bollo (dal 1° settembre 2007 solo contrassegno
rilasciato con modalità telematiche ndr.) …… deve precedere l’eventuale
sottoscrizione (…) ”.
Quindi le “carte” per le quali il contrassegno è stato acquistato in data
successiva alla loro sottoscrizione devono ritenersi non in regola con le
disposizioni del Dpr 642/72.
Il bollo è dovuto anche per i contratti afferenti operazioni soggette ad Iva,
giacchè l’alternatività tra Iva ed imposta di bollo (art. 6 della Tabella) è
sancita solo con riferimento a taluni documenti, e non anche alle scritture
contrattuali.
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CONTRATTI
CONTRATTI
APPALTI (1)
CONTRATTI E/O ATTI UNILATERALI
Alla luce del riferimento normativo contenuto nell’art. 2 della Tariffa, gli atti
soggetti all’imposta di bollo (in sé assai numerosi e variegati), possono essere
ricondotti a tre tipologie principali:
a) i contratti scritti (o scritture private, che dir si voglia) con i quali si creano nuovi
rapporti giuridici;
b) i contratti scritti e gli atti unilaterali che si inseriscono in altri contratti già
stipulati, andandoli a modificare, accertare, integrare, estinguere o semplicemente
documentare;
c) altre tipologie di documenti quali descrizioni, constatazioni ed inventari che
vanno non già a modificare, quanto a completare un contratto.
Poiché l’imposta di bollo è per definizione un’imposta d’atto, essa non può che
applicarsi ad atti scritti. Atti che, in ogni caso, possono essere (e normalmente sono)
bilaterali (è il caso dei contratti), oppure anche unilaterali, quando (come nel caso di
certificati di fine lavori), vanno a modificare o documentare un contratto già in
essere.
66
Rimangono pertanto assoggettati ad imposta di bollo ex art. 2 della Tariffa i
seguenti atti:
• il capitolato d’oneri (capitolato generale e speciale), in quanto costituisce parte
integrate del contratto; a nostro avviso rientra nella fattispecie sub a);
• il processo verbale di consegna - il verbale di sospensione e ripresa lavori - il
verbale di ultimazione dei lavori o certificato di ultimazione lavori “(….) sono
rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori (….)”; a nostro
avviso rientrano nella fattispecie sub b);
• il verbale di concordamento nuovi prezzi “(…) incide sui corrispettivi stabiliti nel
contratto (…)”; a nostro avviso rientra nella fattispecie sub b);
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Pagina 16
CONTRATTI
CONTRATTI
APPALTI (2)
APPALTI (3)
• il verbale di constatazione delle misure “(….) attesta tra le parti la
correttezza delle misurazioni (….)”; a nostro avviso rientra nella fattispecie
sub c);
Ordinativi per l’esecuzione dei lavori, recanti la sottoscrizione del
responsabile del procedimento e dell’appaltatore.
Per effetto della sottoscrizione di entrambi i contraenti, l’Agenzia delle
Entrate ha ritenuto di qualificare tale documento come una scrittura
privata con la quale si viene ad instaurare un nuovo contratto; da qui,
inevitabile, l’assoggettamento a bollo di tale atto scritto ai sensi dell’art. 2
della Tariffa.
L’importo indicato nell’atto è irrilevante ai fini dell’assoggettamento
all’imposta dell’atto stesso, dal momento che il testo dell’art. 2 della Tariffa
non reca alcun limite di valore al di sotto del quale l’imposta non deve
essere versata.
• il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione “(….)
riguardano il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell’esecuzione dei lavori
(…)”; a nostro avviso rientrano nella fattispecie sub c);
Rm. 97/2002 – Rm. 391307/1993
Rm. 391307/93
Rm. 162/07
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CONTRATTI
CONTRATTI
APPALTI (4)
L’art. 2 della Tariffa, non prevede alcuna esenzione per atti che non
abbiano carattere negoziale, cioè quelli meramente ricognitivi o
consistenti in manifestazioni di giudizio.
Sono quindi assoggettati a Bollo, quali descrizioni, constatazioni ed
inventari destinati a far prova tra le parti
APPALTI (5)
- il preventivo inserito nel contesto di un contratto aperto, ed approvato
dall’amministrazione; esso è riconducibile ad un vero e proprio contratto
scritto;
I verbali di collaudo lavori pubblici, essendo configurati come atti
amministrativo-contabili, sono esenti da imposta di bollo, anche nel caso di
eventuali esemplari e copie aggiuntive.
Quando però questi vengono rilasciati a soggetti estranei al procedimento
di collaudazione devono essere assoggettati all’imposta di bollo.
- il verbale di consegna/riconsegna materiali alle ditte per l’esecuzione
delle lavorazioni;
Rm. 452450/89
- il verbale di collaudo delle forniture;
- la dichiarazione di trasferimento proprietà materiali.
Rm. 71/03
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CONTRATTI
CONTRATTI
APPALTI (6)
CESSIONE VOLONTARIA NELL’AMBITO DI UN ESPROPRIO
I piani di sicurezza e gli elaborati grafici progettuali (disegni, computi
metrici, relazioni tecniche, planimetrie) rientrano nell’art. 28 della Tariffa.
Va applicata l’imposta di bollo solo in caso d’uso e per un importo pari a €
0,52 per foglio).
I contratti di cessione volontaria stipulati nell’ambito del procedimento di
espropriazione per pubblica utilità sono sempre esenti dall’imposta di
bollo.
Rm. 254 del 31/07/02
Rm. 97 del 27/03/02
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CONTRATTI
CONTRATTI
LAVORO (1)
LAVORO (1)
ART. 25 - TABELLA
Sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo “Contratti di
lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, (…)”.
Non assume alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura
della prestazione convenuta.
ART. 26 - TABELLA
Sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo “Quietanze degli
stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di
qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”.
La risoluzione 36/02 ribadisce che i contratti di lavoro costitutivi di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 50,comma 1, lettera c-bis,
TUIR, stipulati dalle amministrazioni locali sono esenti dall'imposta di bollo.
L’esenzione trova la sua giustificazione nell’art. 25 della Tabella, che esenta in modo
assoluto da bollo i contratti di lavoro e d’impiego, di qualsiasi specie ed in
qualunque forma redatti.
Per quel che riguarda, invece, le quietanze (vale a dire gli atti liberatori per compensi
ed altre competenze), l’art. 26 della Tabella restringe il campo dell’esenzione ai soli
compensi di lavoro dipendente. Mancando, nel caso delle co.co.co il vincolo della
subordinazione, intesa come assoggettamento dei lavoratori al potere organizzativo,
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, viene meno il presupposto per
l’esenzione da bollo della quietanza.
Rm . 36/02
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74
CONTRATTI
CONTRATTI
LAVORO (3)
LAVORO (4)
Nel contesto dei redditi assimilati, con la circ. 46/88 il Ministro degli Interni ha
precisato che il legislatore ha inteso esentare da Bollo gli atti liberatori (quietanze)
per compensi ed altre competenze, anche se a carico di terzi, rilasciati da prestatori
di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50, comma 1,
lettera b), Tuir).
La DRE dell’Emilia Romagna ha ribadito che tutti gli incarichi professionali
(co.co.co., professionisti con partita iva, prestatori di lavoro autonomo occasionale)
sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’ampia previsione di cui all’art.25 della
Tabella
In tale ipotesi, secondo il Ministero, sussistono i requisiti di assimilazione di detti
compensi a quelli di lavoro dipendente e pertanto si ritiene applicabile l’esenzione
dal Bollo prevista dall’art. 26 della Tabella.
La rm 157/03 oltre a ribadire quanto sopra riportato, precisa che anche i contratti a
tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto
l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti
dall’imposta di bollo (art. 25 Tabella)
Rm. 351319/88
Circ. 46/88
DRE Emilia Romagna 26609/02
Rm. 157/2003
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CONTRATTI
CONTRATTI
LOCAZIONE (1)
LOCAZIONE (2)
Sia che avvenga tramite l’applicazione “locazione web”, sia che avvenga tramite il
software “contratti di locazione”, la registrazione telematica dei contratti di locazione
comporta sempre la liquidazione da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle
Entrate delle imposte di bollo e di registro.
I documenti connessi al contratto di locazione di alloggi stipulato con gli
istituti autonomi case popolari, quali, ad esempio, l'estratto dell'atto di
matrimonio, il certificato di cittadinanza e lo stato di famiglia e i
documenti necessari alla verifica della capacita' reddituale degli utenti,
sono soggetti a bollo fin dall'origine.
Rm. 300596/87
Circ. 3/2002
Gli affitti di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida sono esenti
dall’imposta di bollo.
Tabella, art. 25
Se i documenti sopra indicati sono sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 Dpr 445/00, allora si determina
l’esenzione da bollo
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ESENZIONI
L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI
ENTI PUBBLICI
TABELLA: PRINCIPI GENERALI
Quando intende esentare un determinato soggetto dall’imposta di
Bollo, il legislatore specifica sempre i destinatari del beneficio e
quando non intende limitarsi allo Stato, non tralascia di farne
indicazione.
ESENZIONI
Cass. sent. 16/01/2009, n. 938
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ART. 23 L. 689/81
ART.16 TABELLA
RICORSI AMMINISTRATIVI IN TEMA DI COSAP
OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA DI INGIUNZIONE
PAGAMENTO DI COSAP
DI
Entrambi gli atti non vanno assoggettati a Bollo, dal momento che,
in tema di opposizione alle ordinanze della autorità
amministrativa, l’art. 23 della L.689/81 stabilisce che gli atti del
processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni,
province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane
semprechè vengano tra loro scambiati.
ATTI DELLO STATO, REGIONI, PROVINCE COMUNI
Ai fini e per gli effetti dell’esenzione di cui all’art.16, le aziende
autonome dello Stato sono equiparate allo Stato.
Rm.20/10/2008, n. 392
Rm.03/10/2008, n.366
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ART. 11 TABELLA
SCUOLE MATERNE, DELL’OBBLIGO E ASILI NIDO
Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella
scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido;pagelle,
attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di
presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o
parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o
alla frequenza dell’insegnamento religioso.
Le richieste di buoni libro per le scuole secondarie di primo e
secondo grado sono esenti da bollo.
Allo stesso modo, sono esenti le domande (e relativi documenti)
volte all’ottenimento di borse di studio.
Nel contesto della formazione professionale, gli atti e i documenti
attestanti i percorsi, anche integrati, di istruzione e di formazione
professionale sono esenti da bollo, attesa la completa
equiparazione, ai fini amministrativi, dei percorsi di formazione
professionale alla scuola secondaria di secondo grado.
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DPR. 642/72, ART.1
TARIFFA, ART.4
ART.8, COMMI 1 E 3, TABELLA
Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello
Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi prevista dall’art.17
del presente decreto.
Comma 1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati autorità,
pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il
rilascio dei medesimi.
Comma 3. Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e
relativi documenti.
SUSSIDI/INDIGENTI
L’agevolazione di cui all’art.8 Tabella spetta nel solo caso di istanze di sussidi presentate da
persone non abbienti, ovvero effettivamente indigenti .
FOTOCOPIE SEMPLICI DI CERTIFICATI.
Le copie (o fotocopie) di certificati non dichiarati conformi
all’originale sono esenti da bollo.
Rm.12/05/08, n. 193
Esenzione per i certificati di composizione del nucleo familiare per ottenere la Carta Acquisti
TARIFFA, ART. 1, NOTA 1.
L’imposta va invece applicata sulle copie dichiarate conformi
all’originale, indipendentemente dal trattamento previsto per
l’originale.
Rm 130/09
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ART.5 TABELLA
Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo
(…) con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonché copie dei
ricorsi(…) e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei
repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi,
dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato,(…)
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (…)
Delegazioni di pagamento (…)
TRIBUTI
Le istanze di sgravio dei tributi vanno equiparate, ai fini dell’esenzione da
Bollo, alle domande di rimborso di cui all’art.5, comma 5, della Tabella.
Rm. 24/01/1996, n.26
Le istanze per la rateizzazione dei tributi rivolte direttamente al
concessionario non scontano il Bollo dal momento che l’art.3 della Tariffa
dispone l’applicazione dell’imposta sulle istanze allo Stato ed ad altri enti
pubblici, non anche alle istanze rivolte ad altri soggetti quali gli agenti
della riscossione.
Rm 135/08
Le quietanze del pagamento di ritenute d’acconto rientrano nell’esenzione
prevista dall’art.5 Tabella.
Rm. 27/03/84, n. 312630
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ART. 18 TABELLA
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ORIGINALI DI DELIBERAZIONI COMUNALI
“Passaporti e documenti equipollenti; carte d’identità e documenti
equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti (…)”
Ai sensi dell’art.1, comma 2, del Dpr. 642/72, non sono soggetti a
Bollo gli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni ( e loro consorzi), ove non espressamente
previsti in Tariffa.
La denuncia di inizio attività è un atto del privato sostitutivo di un
provvedimento amministrativo.Ai fini del Bollo, si tratta di una
comunicazione di per sé non soggetta all’imposta.
Rm. 05/07/2001, n. 109
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ALTRE FATTISPECIE NON ASSOGGETTATE A BOLLO
ART. 8, N.C., TABELLA
Quietanze relative ad atti di liberalità, a condizione che sull’atto risulti tale scopo.
ART.15, COMMA 4, TABELLA
Ricevute delle somme affidate a dipendenti o ausiliari per spese da sostenere
nell’interesse dell’ente.
DPR. 601/73
Pagamenti di rate di mutuo: l’imposta sostitutiva è comprensiva del Bollo.
Art. 9 TABELLA
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni
familiari.
Documenti di pensione
Domande di iscrizione alle liste di collocamento.
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ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
L’IMPOSTA DI BOLLO
PER GLI ENTI PUBBLICI
ART. 24 TARIFFA
“Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci
telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile”
L'imposta e' dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti e' richiesta dal
codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di
immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o
costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
CASO D’USO
ART. 28 TARIFFA
“Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri,
architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri
lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”
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ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
ART. 32 TARIFFA
“Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente
previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione:
- per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto....
- per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto”
ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
I PIANI DI SICUREZZA E GLI ELABORATI GRAFICI
PROGETTUALI (1)
I predetti elaborati potrebbero essere ricondotti alle seguenti due tipologie di
atti:
• “scritture private contenenti (…)”, di cui all’art. 2 Tariffa;
• “tipi, disegni, modelli, piani, dimo-strazioni, calcoli ed altri lavori degli
ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori (…), ex art. 28 Tariffa.
Se si volesse considerare la connessione degli elaborati in argomento al contratto, nonché tutte le considerazioni esposte in precedenza si sarebbe indotti a
ritenere gli stessi inclusi nell’art. 2 Tariffa.
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ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
I PIANI DI SICUREZZA E GLI ELABORATI GRAFICI
PROGETTUALI (2)
Da un esame più approfondito emerge invece che sia i piani di sicurezza, sia i
disegni rientrano nell’art. 28 della Tariffa, il quale disciplina l’imposta per gli
elaborati tecnici propri delle categorie professionali individuate dallo stesso
articolo (ossia ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori).
I piani di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 4 e 10 del Dlgs 494/96 (diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, diploma universitario
in ingegneria o architettura, diploma di geometra e perito industriale o agrario o
agrotecnico), e che nel caso in cui i soggetti incaricati di redigere i piani
medesimi possedessero un titolo di studio differente, allora andrebbero inclusi
tra i periti, definiti genericamente come individui competenti in un determinato
campo.
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I PIANI DI SICUREZZA E GLI ELABORATI GRAFICI
PROGETTUALI (3)
Da tale asserzione deriva che l’art. 28 contempla tutte le categorie di soggetti che
possono redigere i piani di sicurezza, e che pertanto è sempre possibile
ricondurre tali elaborati all’art. 28 della tariffa.
L’Agenzia conclude affermando che lo stesso trattamento previsto per i piani di
sicurezza è applicabile ai disegni, ai computi metrici, alle relazioni tecniche e alle
planimetrie, in quanto anch’essi vengono elaborati da ingegneri, architetti,
periti, geometri o misuratori.
Rm. 97/02
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ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER
L’ACCERTAMENTO
DEI
LAVORI
E
DELLE
SOMMINISTRAZIONI IN APPALTO
Non sono riconducibili alla previsione dell’art. 28 Tariffa, bensì all’art. 32 della
Tariffa, poiché non hanno peculiarità tecniche i seguenti documenti:
- il giornale del direttore dei lavori ed il giornale dei lavori
- il libretto delle misure
- la lista settimanale, il registro delle misure ed il registro di contabilità
- il sommario del registro di contabilità
- lo stato di avanzamento
- il certificato per il pagamento di rate
- il conto finale dei lavori.
Rm. 97/02
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ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO
DICHIARAZIONI
DI
ULTIMAZIONE LAVORI
INIZIO
-
SOSPENSIONE
E
Le dichiarazioni di inizio attività, sospensione, ultimazione lavori edili sono
soggette all’imposta di bollo solo in caso d’uso (art. 2 Dpr. 642/72 e art 32
Tariffa) in quanto costituiscono delle mere dichiarazioni sullo stato dei lavori.
Rm. 292414/87
ALLEGATI TECNICI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che gli elaborati grafici e le
relazioni tecniche allegati dai professionisti alla domanda di concessione
edilizia, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo fin dall’origine ma
solo in caso d’uso
Gli allegati tecnici non sono riconducibili all’art. 4 tariffe, posto che la loro
particolare natura non muta nemmeno quando sono allegati o sono parte
integrante della concessione edilizia.
Rm. 74/2009
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Marche da bollo - Comune di Castelnuovo Rangone