Bollettino SOMMARIO I COMUNI E L’IMPOSTA DI BOLLO PREMESSA p. 1 LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO p. 4 FATTURE, QUIETANZE, REVERSALI E MANDATI p. 8 ISTANZE p. 12 CERTIFICATI E COPIE CONFORMI p. 14 CONTRATTI p. 16 ESENZIONI p. 19 CASO D’USO p. 22 34 20 dicembre 2010 www.consulentipa.it _____________________________________________________________________________ INTERAZIONE SRL ♦ Via Spinelli, 6F – 46047 Porto Mantovano (MN) ♦Tel. 0376 396092-392651 – Fax 0376 397826 Trib. Mantova 1391 ord. 16024 Soc. ♦Cap. Soc. 20 mil. I.v. ♦C.F. e P.I. 01638110203 _________________________________ IMPOSTA DI BOLLO I COMUNI E IL BOLLO 1) L’imposta di bollo: un tema assai ostico A partire dalla scorsa estate abbiamo voluto dedicare tempo e spazio alle problematiche dei comuni in tema di imposta di bollo. Fin dall’inizio, l’argomento si è rivelato quanto mai ostico. A differenza dell’Iva (e di altre imposte “maggiori”), il Bollo non è regolato da un quadro normativo unitario e coerente, ma da disposizioni spesso disomogenee e scollegate tra loro; l’applicazione dell’imposta resta di conseguenza regolata dall’esame di singoli casi specifici. Purtroppo, la mancanza di un filo logico fa sì che − troppo spesso − situazioni più o meno analoghe trovino risposte (in tema di applicazione o esenzione dall’imposta) diverse. A ciò si aggiunge che, per il valore assai modesto dell’imposta (quantomeno a livello unitario), il Bollo è stato assai di rado oggetto di richieste di interpello o di precisazioni (risoluzioni e/o circolari) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto a noi, nel corso della nostra ricerca abbiamo più volte sperimentato che le risoluzioni più interessanti risalivano a molto tempo addietro, spesso ai primi anni ’80! Resta in ogni caso il fatto che l’imposta di bollo interessa assai da vicino gli enti locali, per due ordini di motivi (almeno): a. sotto il profilo qualitativo, poiché nella maggior parte dei casi l’imposta si rende applicabile su atti pubblici (oppure su atti che vedono un ente pubblico come controparte); b. sotto il profilo quantitativo, perché il numero degli atti potenzialmente soggetti a Bollo è davvero rilevante anche per un comune di piccole dimensioni (un esempio per tutti: i mandati e le reversali!). Un’ulteriore ragione per prendere posizione sul tema del Bollo è stata la constatazione dello stato di confusione generalizzata che regna all’interno delle autonomie locali e tra i tesorieri: difficile (se non impossibile!) trovare due banche/tesorieri che, rispetto all’insieme dei documenti loro trasmessi dai comuni, applichino l’imposta di bollo sugli stessi documenti e con le stesse aliquote, e dunque nello stesso modo!!! 2) Il lavoro svolto A partire dalla constatazione dello stato di fatto, abbiamo iniziato la nostra ricerca, che ha (inevitabilmente) tratto le mosse dall’ analisi della prassi ministeriale (risoluzioni e circolari) disponibile in materia. Alla fine, il lavoro svolto è stato sintetizzato in una serie di slide, suddivise in sette capitoli: 1) lineamenti dell’imposta di bollo; 2) fatture, quietanze, reversali e mandati; 3) istanze; 4) certificati e copie conformi; 5) contratti; 6) esenzioni; 7) caso d’uso. BOLLETTINO 34/2010 Il presente documento contiene idee originali. Ne è vietata ogni forma di diffusione non autorizzata. Pagina 1 _________________________________ Per loro natura, le slide sono sintetiche: esse riassumono una situazione, un concetto, una fattispecie tassabile, senza tuttavia scendere nel dettaglio. Per questo motivo, per ogni singolo caso analizzato, e per (quasi) ogni slide, abbiamo voluto precisare con la massima attenzione la prassi o la giurisprudenza di riferimento. Per questa via, attraverso l’analisi della documentazione di supporto ogni comune potrà, con riferimento all’una o all’altra fattispecie, effettuare i necessari approfondimenti. Ultimo, ma non meno importante: tutte le slide proposte in questo BOLLETTINO sono state riviste, sia pure in forma non ufficiale, dall’Agenzia delle Entrate (che non ha mancato di proporre, in più occasioni, integrazioni e/o rettifiche). Da parte nostra, sentiamo il dovere di ringraziare l’Agenzia per l’attenzione, la cortesia e la disponibilità che in ogni momento di questa vicenda ci è stata riservata. 3) Osservazioni preliminari su taluni temi specifici Prima di passare in rassegna le slide sul Bollo, possono tornare utili alcune previsioni afferenti problematiche specifiche. CAP. I°: LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO→SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI Rispetto alle 21 slide che compongono il primo capitolo, in primo luogo ci sembra opportuno ritornare sulla slide 6: SOGGETTI PASSIVI. Essa ricorda che, trattandosi di un’imposta che grava sull’atto, l’amministrazione fiscale non è interessata a tanto ad individuare un (solo) soggetto passivo, quanto invece a precisare la responsabilità solidale che grava su tutti i soggetti che sottoscrivono − o fanno uso − di un atto. Per svincolarsi dalla responsabilità solidale, i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici sono tenuti a trasmettere gli atti non in regola con l’imposta di bollo all’Ufficio delle Entrate entro trenta giorni dal loro ricevimento, per la riscossione del tributo e l’applicazione delle sanzioni (SLIDE 8). CAP II° LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO→BOLLO VIRTUALE Ben cinque slide (dalla 14 alla 18) fanno riferimento alla ipotesi di pagamento dell’imposta in modo virtuale. A nostro avviso siffatta modalità presenta − per le sue caratteristiche di semplicità e flessibilità − un buon rapporto costi/benefici. CAP II°. FATTURE, QUIETANZE, REVERSALI E MANDATI→QUIETANZE A proposito delle quietanze, torna forse utile rammentare che sono esenti da bollo: − le quietanze relative a corrispettivi assoggettati ad Iva, a condizione che le stesse contengano l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva (SLIDE 23). A quest’ultimo proposito, le operazioni assoggettate ad Iva sono specificate nelle SLIDE 28 e seguenti; − le quietanze apposte sui documenti già assoggettati ad Iva oppure esenti. A questo proposito va segnalato che soltanto la quietanza(1) fisicamente riportata sul documento esente consente di evitare l’applicazione del bollo! (1) La quietanza è di norma costituita dall’attestazione di pagamento (di solito, la dicitura “pagato”), accompagnata dalla data e dalla firma del creditore. BOLLETTINO 34/2010 Il presente documento contiene idee originali. Ne è vietata ogni forma di diffusione non autorizzata. Pagina 2 _________________________________ CAP II° FATTURE, QUITANZE, REVERSALI E MANDATI→REVERSALI E MANDATI Quanto all’applicazione del Bollo su reversali e mandati, le SLIDE 34 e seguenti riassumono le motivazioni in forza delle quali l’imposta non si rende, a nostro avviso, dovuta. Le stesse motivazioni sono state precisate per esteso in un documento inviato all’Agenzia delle Entrate, e riportato nel BOLLETTINO 30/10. Rispetto al testo inviato a Roma, l’Agenzia delle Entrate è sembrata apprezzarne i contenuti e condividerne le conclusioni. Nel corso dell’ultimo contatto telefonico ci è stato tuttavia precisato che, per quanto motivata, la tesi della disapplicazione del Bollo su mandati e reversali sovvertirebbe − se accolta − una consolidata prassi ministeriale. Per questo motivo ci è stato chiesto di inviare il documento in forma ufficiale, in forma di richiesta di consulenza giuridica da parte dell’ANCI Nazionale. Da parte nostra, ci attiveremo nei prossimi giorni nei confronti dall’ANCI. CAP.V° CONTRATTI Sul tema dei contratti, un buon punto di partenza è la SLIDE 66 che, riassume le diverse ipotesi di assoggettamento a Bollo di contratti e di atti unilaterali. Le slide seguenti propongono una casistica assai ampia e variegata, ma anche disomogenea quanto a trattamento fiscale. Non risulta agevole, ad esempio, cogliere le differenze tra documenti quali il processo verbale di consegna, il verbale di sospensione e ripresa lavori e il verbale di ultimazione lavori (documenti tutti da assoggettare a bollo in termine fisso di cui alla SLIDE 67 e la dichiarazione di inizio attività, sospensione o ultimazione lavori (SLIDE 100), che invece scontano il Bollo solo in caso d’uso! 4) Le nostre slide Riportiamo di seguito le nostre slides, suddivise in sette capitoli: 1) lineamenti dell’imposta di bollo; 2) fatture, quietanze, reversali e mandati; 3) istanze; 4) certificati e copie conformi; 5) contratti; 6) esenzioni; 7) caso d’uso. _____________________________________________________________________________ Autori degli articoli: ALESSANDRO GARZON, consulente fiscale dell’ANCI, relatore e collaboratore de “Il Sole 24 Ore” per le tematiche tributarie degli enti pubblici TAMARA BERSIGNANI, responsabile Servizio Iva Enti pubblici BOLLETTINO 34/2010 Il presente documento contiene idee originali. Ne è vietata ogni forma di diffusione non autorizzata. Pagina 3 BOLLO L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI BOLLO: RIFERIMENTI NORMATIVI Dpr. 642/72 (42 articoli) e relativi allegati Tariffa parte 1° (artt. 1-21) : atti assoggettati fin dall’origine Tariffa parte 2°(artt. 22-42): atti assoggettati in caso d’uso Tabella (artt. 1-27-quater) : atti esenti in modo assoluto LINEAMENTI DELL’IMPOSTA DI BOLLO 2 BOLLO BOLLO BOLLO: RAPPORTI TARIFFA/TABELLA BOLLO: ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nella annessa tariffa” Dpr. 642/72, art. 1, comma 1 Sfuggono all’imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella Tariffa, gli atti amministrativi dello Stato e degli enti locali Dpr.642/72, art.1, comma 2 La Tabella ha funzione per così dire servente rispetto alla Tariffa, la quale dunque prevale. L’imposta di bollo è cartolare: più che l’atto, colpisce il documento (l’imposta è dovuta anche quando l’atto è annullabile) Atto o Documento: ogni scritto in grado di produrre effetti, giuridici (scritti civili, scritti amministrativi, scritti giudiziali/stragiudiziali, avvisi, ecc) Registri e libri: vanno tassati i libri degli imprenditori commerciali (libro giornale e libro inventari, art. 2214 c.c.), i libri sociali e, più in generale, tutti i libri soggetti a vidimazione (per obbligo di legge od anche su base volontaria). 4 3 BOLLO BOLLO BOLLO: APPLICAZIONI FIN DALL’ORIGINE E IN CASO D’USO BOLLO: SOGGETTI PASSIVI (1) ASSOGGETTAMENTO FIN DALL’ORIGINE: Il momento impositivo non può essere successivo all’emissione dei documenti. Si tratta di atti che hanno in linea generale, funzione documentale. Di regola, dunque, si tratta di atti sottoscritti dal/i soggetto/i da cui sono firmati. Ne deriva che bozze, minute, e altri testi non definitivi non scontano il bollo Posto che il soggetto attivo dell’imposta è lo Stato, sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta (e delle relative sanzioni): - tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo o li enunciano o li allegano ad atti e documenti; - tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto all’imposta fin dall’origine senza prima assoggettarlo a bollo. Dpr. 642/72, art. 22 CASO D’USO: Si realizza quando atti o documenti sono presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione. L’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui si fa uso degli atti e/o dei documenti. Sotto il profilo civilistico va sottolineato che il creditore che riceve un pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (art. 1199 c.c.) 5 6 Pagina 4 BOLLO BOLLO BOLLO: SOGGETTI PASSIVI (2) Chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua formazione) si libera da ogni responsabilità presentando l’atto all’Ufficio delle Entrate e pagando l’imposta entro 15 giorni dal ricevimento. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore. Dpr. 642/72, art. 22 Sono nulli i patti che prevedono l’onere dell’imposta a carico di una sola delle parti Dpr 642/72 art. 23 BOLLO: SOGGETTI PASSIVI (3) OBBLIGHI DEI FUNZIONARI E DEI PUBBLICI UFFICIALI I funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari e gli arbitri non possono rifiutarsi di adempiere ai loro compiti anche in presenza di atti e documenti non in regola con l’imposta di bollo; in tali ipotesi essi devono trasmettere gli atti o copia di essi all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento perché questi provveda alla riscossione del tributo e all’applicazione delle sanzioni Dpr. 642/72, art. 19 8 7 BOLLO BOLLO BOLLO: MISURA DELL’IMPOSTA BOLLO: PAGAMENTO (1) L’imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale.(Art.3 Dpr.642/72) Nel primo caso essa colpisce in un’unica misura gli atti/documenti, senza tener conto del valore in essi eventualmente indicato Nel secondo caso essa si applica all’atto secondo una percentuale costante. In questo contesto, le frazioni dell’imposta sono arrotondate: − per difetto, se si tratta di frazioni fino a €. 0,10 − per eccesso, se si tratta di frazioni superiori a €. 0,10 L’imposta è comunque dovuta nella misura minima di €. 1,00 (fatta eccezione per le cambiali ed i vaglia cambiari, per i quali l’importo minimo è di €. 0,50). DEFINIZIONI Foglio: è composto da quattro facciate, per un massimo di 100 linee Pagina: facciata cui corrispondono 25 linee Copia: riproduzione totale o parziale, di atti, documenti e registri, dichiarata conforme all’originale da chi l’ha rilasciata. Ciò significa che una semplice fotocopia di un documento (ad es. una fattura), non recante alcuna attestazione di conformità all’originale, non è rilevante ai fini dell’imposta di bollo Sulla pagina o sul foglio bollato non si può scrivere fuori dai margini. 10 9 BOLLO BOLLO PAGAMENTO (2) Con il pagamento dell’imposta una sola volta possono scriversi sul medesimo foglio gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto. PAGAMENTO (3) La condizione dell’unicità del contesto si considera formalmente realizzata con la presenza dell’istanza e dell’autorizzazione sullo stesso foglio con la medesima data. MODALITA’ Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: - mediante pagamento ad intermediario convenzionato che rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; - in modo virtuale. Dpr. 642/72, art. 3 Dal 1° settembre 2007 non è più previsto il pagamento mediante marca da bollo cartacea, salvo per le cambiali Dm 25/05/07 Rm. 04/10/2005, n.140 11 12 Pagina 5 BOLLO BOLLO BOLLO: PAGAMENTO (4) BOLLO: PAGAMENTO (5) CONTRASSEGNO Il contrassegno è emesso con modalità telematiche. MODO VIRTUALE Esso contiene l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione e solitamente non richiede un suo annullamento (come avveniva per le marche da bollo), poiché è impossibile rimuoverlo dall’atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile. E’ possibile richiedere l’emissione di contrassegni di qualsiasi importo. L’applicazione del contrassegno deve precedere l’eventuale sottoscrizione degli atti e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. Il pagamento dell’imposta in modo virtuale è disciplinato dall’articolo 15 del Dpr 642/72. Consiste nella possibilità di pagare, anziché con il contrassegno, tramite mod F23 (banche o poste) l’imposta dovuta su una serie di atti e documenti individuati dal Dm 07/06/73 e successive integrazioni. Per effettuare il pagamento in modo virtuale è necessaria un’apposita autorizzazione; a tal fine l’interessato presenta una domanda contenente una dichiarazione nella quale è indicato il numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. 14 13 BOLLO BOLLO BOLLO: PAGAMENTO (5) BOLLO: PAGAMENTO (5) L’ufficio dell’Agenzia competente per territorio, nel rilasciare l’autorizzazione sulla base della dichiarazione allegata, liquida in via provvisoria l’imposta dovuta per l’anno in corso in relazione al periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendo l’imposta in tante rate di uguale importo quanti sono i bimestri compresi in detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Entro il mese di gennaio di ogni anno il contribuente deve presentare all’ufficio delle entrate una dichiarazione consuntiva contenente il numero di atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa. La dichiarazione viene assunta dall’ufficio come base per la liquidazione definitiva (conguaglio a debito o a credito) dell’imposta per l’anno precedente e per la liquidazione provvisoria (sei rate bimestrali) per l’anno in corso. 16 15 BOLLO BOLLO BOLLO: PAGAMENTO (5) BOLLO: PAGAMENTO (5) Gli atti per i quali è stata concessa l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale devono recare la dicitura leggibile indicante il modo di pagamento e gli estremi della relativa autorizzazione. Nella pratica quotidiana quasi nessuno utilizza le modalità le procedure del Dm 127/07, del 2007, dal momento che la quasi totalità degli utenti delle Camere di Commercio versa direttamente a queste ultime l’imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi al registro delle imprese mediante sistema prepagato TELEMACO PAY. Le modalità di pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi al registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico sono disciplinate dal Dm. n. 127 del 17 maggio 2002 e dalla circolare 67/02. Il decreto non prevede alcuna autorizzazione da parte dell’ufficio, ma solo una dichiarazione presentata dai soggetti che ne hanno interesse; dopodichè, a seguito della liquidazione dell’ufficio vi è un solo pagamento anziché sei rate bimestrali. 17 18 Pagina 6 BOLLO BOLLO BOLLO: PAGAMENTO (5) BOLLO: ACCERTAMENTO (1) Per quanto riguarda i documenti informatici le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono state disciplinate dall’art. 7 del Dm 23 gennaio 2004 e dalla circolare 36 del 2006. Anche in questo caso non c’è autorizzazione da parte dell’ufficio ma solo una comunicazione presentata dai soggetti interessati contenente il numero dei documenti informatici distinti per tipologia nonché l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ESIBIZIONE DOCUMENTI Tutti coloro che sono obbligati alla tenuta di registri o documenti soggetti a bollo, compresi i pubblici ufficiali, devono esibirli ai funzionari accertatori che ne fanno richiesta. I notai sono tenuti ad esibire tutti gli atti pubblici o privati da loro depositati, ad eccezione dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito di testamenti olografi. Gli atti possono essere sequestrati se ne è impossibile la riproduzione o se manca la sottoscrizione. I libri e i registri non possono essere sequestrati Dpr. 642/72, artt. 35 e 36 19 20 BOLLO BOLLO: ACCERTAMENTO (2) TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO L’azione dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni è soggetta alla decadenza di 3 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La decadenza non autorizza all’uso dell’atto, che è comunque soggetto all’imposta al momento dell’uso. Dpr 642/72, art. 37 21 Pagina 7 FATTURE E QUIETANZE L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI ART.13 TARIFFA “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. FATTURE, QUIETANZE, REVERSALI E MANDATI ART.6 TABELLA “Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 (più precisamente, si deve far oggi riferimento all’art. 13, ndr.) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”. 23 FATTURE E QUIETANZE FATTURE E QUIETANZE APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE (1) OPERAZIONI SOGGETTE E ASSOGGETTATE AD IVA Un’operazione è soggetta ad Iva quando sussistono i tre requisiti, quello soggettivo, quello oggettivo e quello territoriale; è assoggettata quando sull’operazione si calcola il tributo (soggetta e imponibile). Le fatture (e gli altri documenti di cui all’art. 13) sono soggette all’imposta di bollo(euro 1,81) se l’importo del documento è superiore ad euro 77,47 e se riguardano operazioni: fuori campo di applicazione Iva. (comprese le operazioni escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15 Dpr 633/72); esenti (art. 10 Dpr 633/72); effettuate senza il pagamento dell’Iva (art. 74 commi 8 e 9 Dpr 633/72), altrimenti definite operazioni imponibili ad aliquota zero (esempio: cessione di rottami); non imponibili, in quanto riferite a: i) operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis Dpr 633/72); ii) servizi internazionali (art. 9 Dpr. 633/72); iii) cessioni ad esportatori abituali (articolo 8, lettera c), Dpr 633/72). 25 24 FATTURE E QUIETANZE FATTURE E QUIETANZE APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE (2) APPLICAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE (3) FATTURE EMESSE DALLE ONLUS. Il n. 27-bis della Tabella esenta da bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS……” La DRE Lombardia ha ritenuto che le fatture emesse dalle ONLUS non siano ricomprese tra gli “atti e documenti” di cui al n. 27-bis, e che debbano dunque essere assoggettate a bollo. FATTURE EMESSE DA CONTRIBUENTI MINIMI Per "operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" si intendono quelle che scontano l'Iva, ossia quelle operazioni per le quali sia effettivamente dovuto il tributo. Pertanto, atteso che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100, non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all'imposta di bollo. DRE Lombardia 05/03/2007 Le indicazioni della DRE Lombardia non risultano in alcun modo motivate. Oltre al n.27-bis, anche il n.16 della Tabella fa riferimento alla stessa nozione di “atti e documenti”. In questo contesto la rm 98/01 ha testualmente affermato che “Nell’ampia dizione di “atti e documenti” è indubbio che vanno ricomprese anche le fatture oggetto del quesito (…) per il trattamento di favore disposto dall’art. 16 della Tabella (…)”. 26 Circ. 28/01/2008, n. 7 27 Pagina 8 FATTURE E QUIETANZE FATTURE E QUIETANZE ESENZIONI DAL BOLLO (1) ESENZIONI DAL BOLLO (2) Sono esenti da Bollo le fatture, gli estratti conto, le lettere sollecitatorie, le lettere di invio assegni, le quietanze, le ricevute e gli altri documenti che si riferiscono al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva (art. 6 Tabella, art. 13 Tariffa), quando si verifica una delle seguenti ipotesi: operazioni imponibili (l’Iva è quindi esposta in fattura); operazioni non imponibili, nel solo caso di esportazioni di merci e di operazioni intracomunitarie; Reverse charge. Pur in assenza di interpretazioni ufficiali sul punto, si ritiene che l’imposta di bollo non si applichi sulle fatture emesse senza l’addebito dell’iva a seguito dell’applicazione del reverse charge. Le operazioni soggette all’inversione contabile restano, infatti, operazioni pur sempre imponibili, anche se il debitore dell’imposta risulta essere il cessionario committente, in luogo del cedente prestatore. bollette ed altri documenti doganali di ogni specie; operazioni per le quali l’Iva è assolta all’origine dal fornitore (ad esempio nel settore dell’editoria); operazioni poste in essere o richieste da ONLUS (cfr., amplius, supra) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; NB: Se sugli estratti conto, sulle lettere sollecitatorie, sulle quietanze e sugli atti sopra menzionati non risulta evidenziata l’Iva, è necessario riportare l’indicazione che “… Trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto”. 29 28 FATTURE E QUIETANZE FATTURE E QUIETANZE NOTE DI VARIAZIONE ESENZIONI DAL BOLLO (3) Operazioni effettuate tra pubbliche amministrazioni. L’esenzione riguarda “Atti e documenti posti in essere tra Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane, semprechè vengano tra loro scambiati” (art. 16 Tabella) Le fatture emesse da un’azienda ospedaliera nei confronti di soggetti pubblici non sono esenti da Bollo, da momento che: - le aziende ospedaliere non rientrano nell’elenco proposto dall’art. 16; - l’elenco di cui all’art. 16 è tassativo, e non può essere interpretato in chiave estensiva. Le note di variazione in diminuzione relative ad operazioni imponibili (art. 26, comma 2, Dpr 633/72) non possono considerarsi fatture (o equivalenti documenti) relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi con i quali viene addebitata l’imposta. Si tratta, piuttosto, di semplici documenti contabili emessi al fine di accreditare o addebitare somme di denaro, anche se in relazione ad operazioni venute meno. Esse, pertanto, vanno assoggettate all’imposta di bollo (Rm. 415755/73) L’orientamento ministeriale (peraltro assai remoto) non è condivisibile: quale documento riguardante un corrispettivo assoggettato ad Iva, la nota di accredito non deve scontare l’imposta di bollo, ai sensi dell’art.6 Tabella. Le note di variazione in aumento dell’imponibile e dell’imposta (art. 26, c.1, Dpr 633/72) costituiscono fatture integrative e sono quindi esenti dall’imposta di bollo qualora assoggettate ad Iva Rm. 13/03/02, n. 86 31 30 FATTURE E QUIETANZE FATTURE E QUIETANZE COPIE CONFORMI ART.13 – TARIFFA La copia conforme di una fattura segue, agli effetti del bollo, lo stesso trattamento del documento originale. Se una fattura riporta corrispettivi assoggettati ad Iva (esenti da bollo) e corrispettivi non assoggettati (ad esempio perché esclusi o esenti), va applicato il bollo di € 1,81 se la somma di questi ultimi supera la soglia di euro 77,47. E’ dovuta l’imposta di bollo sulle “….. quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. ART.13 – TARIFFA – NOTA 2 “L’imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;” ART. 6 TABELLA L’imposta non è dovuta sulle quietanze riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate ad Iva. 32 33 Pagina 9 QUIETANZE,MANDATI,REVERSALI QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI LA FUNZIONE DI TESORERIA ESULA DALL’ATTIVITA’ BANCARIA DEFINIZIONI Per quietanza o ricevuta, si intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche non firmate, rilasciate dal creditore per liberazione, totale o parziale, di un’obbligazione pecuniaria (circ. 46/83) Con il mandato di pagamento viene impartito l'ordine al tesoriere di pagare somme dovute dall'ente. (art. 185 TUEL) Con la reversale di incasso viene impartito l'ordine al tesoriere di introitare le somme dovute all'ente. (art. 180 TUEL) La rm. 357/02 propone una interpretazione quanto mai restrittiva dell’art. 33, quarto comma, della L. 388/00 (la Finanziaria 2001) in forza del quale l’esenzione dall’imposta di bollo si applica “(…) alle ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti firmati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane Spa (…)”. Ciò posto, e pur ammettendo che il nuovo art. 33 ha esteso alle banche quella che prima era un’esenzione limitata ai conti correnti postali, l’Agenzia delle Entrate arriva a concludere che nel caso del tesoriere del Comune manca il presupposto soggettivo (il riferimento alla banca, cioè), dal momento che la funzione di tesoreria esula dall’attività bancaria. Poiché dunque il tesoriere non agisce come “banca”, l’esenzione di cui all’art. 33 non trova applicazione. NB. Gli estratti conto bancari e postali scontano l’imposta di bollo (art.13, n.2-bis, Tariffa). 35 34 QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI LA FUNZIONE DI TESORERIA (1) LA FUNZIONE DI TESORERIA (2) Il servizio di tesoreria e cassa per enti locali può essere definito come l’insieme delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori. In virtù della delega, il creditore riceve il pagamento come se provenisse dal debitore (il Comune) A differenza di quanto avviene nella “delegatio promittendi”, il delegato non si obbliga ad eseguire il pagamento nei confronti del creditore. La nullità o l’annullamento della delega consente al delegato di richiedere la restituzione delle somme versate (azione di ripetizione) nei confronti del creditore. La gestione finanziaria delle spese può essere ricondotta, sotto il profilo giuridico, all’istituto della delegazione di pagamento (art. 1289 c.c.); a seguito dell’invito (rappresentato dal mandato) del delegante (Comune), il delegato (tesoriere) esegue il pagamento al creditore 37 36 QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI Il mandato al tesoriere non costituisce documento di accreditamento/addebitamento, quantomeno non nei confronti del terzo creditore. Con riferimento alla restituzione dei mandati di pagamento al Comune (una volta effettuate le annotazioni relative all’avvenuto pagamento da parte del tesoriere), il Ministero delle Finanze ha sostenuto che “(….) le cennate annotazioni poste dal tesoriere in luogo del debitore originario, hanno valore liberatorio del debito e devono, pertanto, essere considerate, ai fini dell’imposta di bollo, alla stregua delle quietanze rilasciate dal debitore (….)” (nostra la sottolineatura, ndr). La Rm 321898/83 ha precisato che “(…..) la reversale d’incasso emessa dall’istituto interessato (nel caso di specie: un’Ipab, ndr) , essendo un atto di amministrazione interna di tale istituto che non fuoriesce dalla sua sfera giuridica, è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso (…)” In questa direzione va aggiunto che, ai sensi dell’art. 208 Tuel, il tesoriere è agente contabile dell’ente e può dunque essere assimilato ad un suo organo. 38 Rm. 291680/83 Se così fosse, tutti i mandati dovrebbero essere assoggettati a bollo. 39 Pagina 10 QUIETANZE, MANDATI,REVERSALI QUIETANZE, MANDATI, REVERSALI Le quietanze sono rilasciate dal creditore, e non dal debitore. In sintesi: Il mandato quietanzato dal tesoriere non è quietanza ex art. 13 Tariffa, dal momento che: -non è rilasciato dal creditore, né da terzi per suo conto; - non può avere alcuna efficacia liberatoria nei confronti del creditore. Per l’Amministrazione Finanziaria: mandati = quietanze rilasciate dal creditore. Tuttavia, nel contesto della delegazione di pagamento le figure del delegato (tesoriere) e del creditore restano del tutto estranee l’una all’altra. Ed infatti il delegato (tesoriere) non assume nessun obbligo nei confronti del creditore. La Rm 291680/83 svaluta l’esplicito riferimento normativo alla figura del creditore ed dà invece rilievo, in linea con la natura cartolare del tributo, “(…) a quanto oggettivamente e formalmente su di esso (sul mandato, ndr) riportato, senza necessità d’indagine sul soggetto che ha apposto la dichiarazione scritta o l’annotazione per liberazione di un’obbligazione pecuniaria L’annotazione del tesoriere non si pone “in luogo” del debitore originario, e non ha valore liberatorio del debito nei confronti del creditore. Se il tesoriere non paga il creditore, quest’ultimo può ben (ri)chiedere il pagamento al Comune; dopodichè il tesoriere risponde in proprio di eventuali errori causati all’ente affidante (art. 211 Tuel) 40 41 Pagina 11 ISTANZE L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI ART. 3 TARIFFA “ Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonchè agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili (…)” ISTANZE 43 ISTANZE ISTANZE ART. 3 TARIFFA ART. 3 TARIFFA CERTIFICAZIONI O AUTORIZZAZIONI Le istanze rivolte ad ottenere certificazioni o autorizzazioni scontano l’imposta di bollo (nella ordinaria misura di €. 14,62). ISTANZE DI RATEAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO AD EQUITALIA Le istanze di rateazione di somme iscritte a ruolo indirizzate ad Equitalia Spa non vanno assoggettate all’imposta di bollo Rm 09/01/09, n.9 Rm 27/10/08, n. 482 rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo autorizzazione alla gestione di attività e impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera Scontano il Bollo le sole istanze indirizzate a soggetti elencati dall’art. 3 Tariffa, tra i quali non sono ricompresi gli agenti della riscossione, né altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione Rm 04/07/08, n. 135. 45 44 ISTANZE ISTANZE ART. 3 TARIFFA ART. 3 TARIFFA COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI, OSSERVAZIONI AL P.R.G. OPPOSIZIONI E ART. 21-BIS TABELLA “Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e della pesca, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia” Le istanze volte al rilascio di copie di atti amministrativi scontano l’imposta di bollo Le opposizioni al P.R.G. costituiscono ricorsi nei confronti degli enti locali e dunque scontano l’imposta di bollo Le osservazioni al P.R.G. non costituiscono “istanze” (dal momento che non sono finalizzate ad ottenere una pronuncia di un organo della P.A.), e dunque non vanno assoggettate a Bollo ISTANZE DEI PRODUTTORI AGRICOLI P.A. Sono assoggettate ad imposta di bollo le domande diverse da quelle per la concessione di aiuti comunitari (quali le istanze per il risarcimento di danni prodotti da animali selvatici) presentate dai produttori agricoli ad una pubblica amministrazione. Rm 22/02/93, n. 391009 Rm 03/07/2001, n.101 46 Tenuto conto che l’elencazione delle fattispecie di esecuzione di cui alla Tabella ha carattere tassativo, e va interpretata in senso restrittivo, soltanto le domande e gli atti per la concessione aiuti comunitari e nazionali e nazionali al settore agricolo e della pesca (art. 21-bis Tabella) restano esenti da bollo 47 Pagina 12 ISTANZE ISTANZE ART. 3 TARIFFA ART. 3 TARIFFA ART. 12, PUNTO 2), TABELLA “Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani” ART.5, COMMA 5, TABELLA “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime” ISTANZE VOLTE AD OTTENERE COPIE DI VERBALI DI COMMISSIONE Le istanze volte ad ottenere copie dei verbali delle commissioni preposte alla formazione delle graduatorie di merito dei pubblici concorsi sono soggette a Bollo (art. 3 Tariffa) Qualora tali copie siano destinate ad essere utilizzate nel contesto di precedenti contenziosi relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, le relative istanze sono esenti da Bollo (art. 12, punto 2, Tabella) Rm 23/11/87, n. 351522 ISTANZE PER RIMBORSO QUOTA DI DEPURAZIONE NON DOVUTA DEL S.I.I. Le istanze di rimborso dei canoni di depurazione non dovuti dai contribuenti sono soggette a bollo, dal momento che non riguardano tributi, e dunque non rientrano nella previsione esentativa di cui art. 5, comma 5, Tabella. Rm 07/07/09, n. 98 49 48 ISTANZE ISTANZE ART. 3 TARIFFA ART. 3 TARIFFA ART.27-TER TABELLA ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Né l’istanza di accesso agli atti amministrativi, né la copia semplice degli atti, scontano l’imposta di bollo. L’imposta è invece dovuta, sia sulla richiesta scritta che sulla copia, quando quest’ultima venga rilasciata in forma autenticata. “Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari” ISTANZE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER VOLANTINAGGIO E RELATIVE AUTORIZZAZIONI Tanto le istanze presentate all’amministrazione comunale dai partiti politici al di fuori del periodo elettorale, per l’occupazione di suolo pubblico per volantinaggio, quanto le relative autorizzazioni, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di €. 14,62 per ogni foglio. L’esenzione di cui al n. 27-ter della Tabella riguarda soltanto attività disciplinate da leggi o regolamenti, e non anche attività divulgative e/o propagandistiche. Rm 04/10/2001, n. 151 Rm 01/04/2009, n. 89 50 51 Pagina 13 CERTIFICATI E COPIE CONFORMI L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI ART. 4 TARIFFA Comma 1 “Atti e provvedimenti (…) delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e assicurazioni (…) in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. CERTIFICATI E COPIE CONFORMI Comma 1-bis “Certificati di successione (…)” Comma 1-ter “Certificati (…) degli elaborati catastali (…)” Comma 2 “Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio” Comma 3 ( … omissis …) 53 CERTIFICATI E COPIE CONFORMI CERTIFICATI E COPIE CONFORMI PUBBLICI REGISTRI Le certificazioni connesse alla tenuta di pubblici registri scontano l’imposta di bollo, a meno che non riguardino utilizzi previsti dalla tabella come esenti da bollo DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ (DPR 435/00, ARTT. 46 E 47) CONCESSIONI EDILIZIE Le concessioni edilizie scontano l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di €. 14,62 Rm 74/09 Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà sono esenti da bollo, ex art. 37 Dpr 435/00 AUTOCERTIFICAZIONI Posto che tutti i certificati dello stato civile e dell’anagrafe sono autocertificabili, l’autenticazione della firma è soggetta a bollo, a meno che non riguardi utilizzi esenti (pensionistici, assegni familiari, abbonamenti ferroviari, iscrizione alla lista di collocamento, ecc.), ai sensi e per gli effetti della Tabella. 55 54 CERTIFICATI E COPIE CONFORMI CERTIFICATI E COPIE CONFORME ART. 4, NOTA 2, LETT. C) CERTIFICATI ANAGRAFICI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Le pubblicazioni di matrimonio sono soggette a Bollo fin dall’origine, nella misura di €. 14,62. Se effettuate in più comuni, deve essere corrisposta l’imposta in relazione ad ogni comune coinvolto Circ. 139/00 e Circ. 223/00 Tutti i certificati anagrafici sono soggetti a Bollo, a meno che non riguardino utilizzi esenti, ai sensi e per gli effetti della Tabella. CERTIFICATI DI STATO CIVILE Il certificato di nascita, il certificato di morte e il certificato di matrimonio sono esenti da Bollo. 56 57 Pagina 14 CERTIFICATI E COPIE CONFORMI CERTIFICATI E COPIE CONFORMI CERTIFICATO ANAGRAFICO ANTIMAFIA Il certificato anagrafico antimafia è soggetto a Bollo Rm. 88/95 PASSI CARRABILI Le autorizzazioni per la regolarizzazione dei passi carrabili sono soggette a Bollo Rm 156/02 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALME Le autorizzazioni al trasporto di salme sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di € 14,62 Rm 75/05 CREMAZIONE L’istanza di cremazione e la relativa autorizzazione sono soggette a Bollo 59 58 CERTIFICATI E COPIE CONFORMI CERTIFICATI E COPIE CONFORMI CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO I certificati di collaudo statico scontano l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di €. 14,62 60 COPIE DI ATTI DELIBERATIVI Le copie di atti deliberativi devono essere assoggettate a Bollo quando sono rilasciate con dichiarazione di conformità all’originale Rm 500/94 61 Pagina 15 CONTRATTI L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI CONTRATTI ART. 2 TARIFFA “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti (…)” ART. 2 – TER TARIFFA “Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili (…)” 63 CONTRATTI CONTRATTI APPLICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE (1) APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA Con la locuzione “fin dall’origine” il legislatore ha inteso evidenziare che il Bollo è un tributo cartolare, nel senso che già la carta ove viene redatto il documento soggetto ad imposizione deve contenere l’assolvimento dell’imposta. In sostanza i contrassegni del Bollo devono essere applicati prima della sottoscrizione della scrittura privata. Attualmente l’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62 per ogni foglio costituito da quattro facciate. Sul tema è intervenuta la risoluzione 358/2007, precisando che, ai sensi dell’art. 11 del Dpr 642/72, “Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine, l’applicazione delle marche da bollo (dal 1° settembre 2007 solo contrassegno rilasciato con modalità telematiche ndr.) …… deve precedere l’eventuale sottoscrizione (…) ”. Quindi le “carte” per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla loro sottoscrizione devono ritenersi non in regola con le disposizioni del Dpr 642/72. Il bollo è dovuto anche per i contratti afferenti operazioni soggette ad Iva, giacchè l’alternatività tra Iva ed imposta di bollo (art. 6 della Tabella) è sancita solo con riferimento a taluni documenti, e non anche alle scritture contrattuali. 65 64 CONTRATTI CONTRATTI APPALTI (1) CONTRATTI E/O ATTI UNILATERALI Alla luce del riferimento normativo contenuto nell’art. 2 della Tariffa, gli atti soggetti all’imposta di bollo (in sé assai numerosi e variegati), possono essere ricondotti a tre tipologie principali: a) i contratti scritti (o scritture private, che dir si voglia) con i quali si creano nuovi rapporti giuridici; b) i contratti scritti e gli atti unilaterali che si inseriscono in altri contratti già stipulati, andandoli a modificare, accertare, integrare, estinguere o semplicemente documentare; c) altre tipologie di documenti quali descrizioni, constatazioni ed inventari che vanno non già a modificare, quanto a completare un contratto. Poiché l’imposta di bollo è per definizione un’imposta d’atto, essa non può che applicarsi ad atti scritti. Atti che, in ogni caso, possono essere (e normalmente sono) bilaterali (è il caso dei contratti), oppure anche unilaterali, quando (come nel caso di certificati di fine lavori), vanno a modificare o documentare un contratto già in essere. 66 Rimangono pertanto assoggettati ad imposta di bollo ex art. 2 della Tariffa i seguenti atti: • il capitolato d’oneri (capitolato generale e speciale), in quanto costituisce parte integrate del contratto; a nostro avviso rientra nella fattispecie sub a); • il processo verbale di consegna - il verbale di sospensione e ripresa lavori - il verbale di ultimazione dei lavori o certificato di ultimazione lavori “(….) sono rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori (….)”; a nostro avviso rientrano nella fattispecie sub b); • il verbale di concordamento nuovi prezzi “(…) incide sui corrispettivi stabiliti nel contratto (…)”; a nostro avviso rientra nella fattispecie sub b); 67 Pagina 16 CONTRATTI CONTRATTI APPALTI (2) APPALTI (3) • il verbale di constatazione delle misure “(….) attesta tra le parti la correttezza delle misurazioni (….)”; a nostro avviso rientra nella fattispecie sub c); Ordinativi per l’esecuzione dei lavori, recanti la sottoscrizione del responsabile del procedimento e dell’appaltatore. Per effetto della sottoscrizione di entrambi i contraenti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di qualificare tale documento come una scrittura privata con la quale si viene ad instaurare un nuovo contratto; da qui, inevitabile, l’assoggettamento a bollo di tale atto scritto ai sensi dell’art. 2 della Tariffa. L’importo indicato nell’atto è irrilevante ai fini dell’assoggettamento all’imposta dell’atto stesso, dal momento che il testo dell’art. 2 della Tariffa non reca alcun limite di valore al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata. • il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione “(….) riguardano il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell’esecuzione dei lavori (…)”; a nostro avviso rientrano nella fattispecie sub c); Rm. 97/2002 – Rm. 391307/1993 Rm. 391307/93 Rm. 162/07 69 68 CONTRATTI CONTRATTI APPALTI (4) L’art. 2 della Tariffa, non prevede alcuna esenzione per atti che non abbiano carattere negoziale, cioè quelli meramente ricognitivi o consistenti in manifestazioni di giudizio. Sono quindi assoggettati a Bollo, quali descrizioni, constatazioni ed inventari destinati a far prova tra le parti APPALTI (5) - il preventivo inserito nel contesto di un contratto aperto, ed approvato dall’amministrazione; esso è riconducibile ad un vero e proprio contratto scritto; I verbali di collaudo lavori pubblici, essendo configurati come atti amministrativo-contabili, sono esenti da imposta di bollo, anche nel caso di eventuali esemplari e copie aggiuntive. Quando però questi vengono rilasciati a soggetti estranei al procedimento di collaudazione devono essere assoggettati all’imposta di bollo. - il verbale di consegna/riconsegna materiali alle ditte per l’esecuzione delle lavorazioni; Rm. 452450/89 - il verbale di collaudo delle forniture; - la dichiarazione di trasferimento proprietà materiali. Rm. 71/03 71 70 CONTRATTI CONTRATTI APPALTI (6) CESSIONE VOLONTARIA NELL’AMBITO DI UN ESPROPRIO I piani di sicurezza e gli elaborati grafici progettuali (disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie) rientrano nell’art. 28 della Tariffa. Va applicata l’imposta di bollo solo in caso d’uso e per un importo pari a € 0,52 per foglio). I contratti di cessione volontaria stipulati nell’ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità sono sempre esenti dall’imposta di bollo. Rm. 254 del 31/07/02 Rm. 97 del 27/03/02 72 73 Pagina 17 CONTRATTI CONTRATTI LAVORO (1) LAVORO (1) ART. 25 - TABELLA Sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo “Contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, (…)”. Non assume alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta. ART. 26 - TABELLA Sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo “Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”. La risoluzione 36/02 ribadisce che i contratti di lavoro costitutivi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 50,comma 1, lettera c-bis, TUIR, stipulati dalle amministrazioni locali sono esenti dall'imposta di bollo. L’esenzione trova la sua giustificazione nell’art. 25 della Tabella, che esenta in modo assoluto da bollo i contratti di lavoro e d’impiego, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti. Per quel che riguarda, invece, le quietanze (vale a dire gli atti liberatori per compensi ed altre competenze), l’art. 26 della Tabella restringe il campo dell’esenzione ai soli compensi di lavoro dipendente. Mancando, nel caso delle co.co.co il vincolo della subordinazione, intesa come assoggettamento dei lavoratori al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, viene meno il presupposto per l’esenzione da bollo della quietanza. Rm . 36/02 75 74 CONTRATTI CONTRATTI LAVORO (3) LAVORO (4) Nel contesto dei redditi assimilati, con la circ. 46/88 il Ministro degli Interni ha precisato che il legislatore ha inteso esentare da Bollo gli atti liberatori (quietanze) per compensi ed altre competenze, anche se a carico di terzi, rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50, comma 1, lettera b), Tuir). La DRE dell’Emilia Romagna ha ribadito che tutti gli incarichi professionali (co.co.co., professionisti con partita iva, prestatori di lavoro autonomo occasionale) sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’ampia previsione di cui all’art.25 della Tabella In tale ipotesi, secondo il Ministero, sussistono i requisiti di assimilazione di detti compensi a quelli di lavoro dipendente e pertanto si ritiene applicabile l’esenzione dal Bollo prevista dall’art. 26 della Tabella. La rm 157/03 oltre a ribadire quanto sopra riportato, precisa che anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall’imposta di bollo (art. 25 Tabella) Rm. 351319/88 Circ. 46/88 DRE Emilia Romagna 26609/02 Rm. 157/2003 77 76 CONTRATTI CONTRATTI LOCAZIONE (1) LOCAZIONE (2) Sia che avvenga tramite l’applicazione “locazione web”, sia che avvenga tramite il software “contratti di locazione”, la registrazione telematica dei contratti di locazione comporta sempre la liquidazione da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate delle imposte di bollo e di registro. I documenti connessi al contratto di locazione di alloggi stipulato con gli istituti autonomi case popolari, quali, ad esempio, l'estratto dell'atto di matrimonio, il certificato di cittadinanza e lo stato di famiglia e i documenti necessari alla verifica della capacita' reddituale degli utenti, sono soggetti a bollo fin dall'origine. Rm. 300596/87 Circ. 3/2002 Gli affitti di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida sono esenti dall’imposta di bollo. Tabella, art. 25 Se i documenti sopra indicati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 Dpr 445/00, allora si determina l’esenzione da bollo 78 79 Pagina 18 ESENZIONI L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI TABELLA: PRINCIPI GENERALI Quando intende esentare un determinato soggetto dall’imposta di Bollo, il legislatore specifica sempre i destinatari del beneficio e quando non intende limitarsi allo Stato, non tralascia di farne indicazione. ESENZIONI Cass. sent. 16/01/2009, n. 938 81 ESENZIONI ESENZIONI ART. 23 L. 689/81 ART.16 TABELLA RICORSI AMMINISTRATIVI IN TEMA DI COSAP OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO DI COSAP DI Entrambi gli atti non vanno assoggettati a Bollo, dal momento che, in tema di opposizione alle ordinanze della autorità amministrativa, l’art. 23 della L.689/81 stabilisce che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati. ATTI DELLO STATO, REGIONI, PROVINCE COMUNI Ai fini e per gli effetti dell’esenzione di cui all’art.16, le aziende autonome dello Stato sono equiparate allo Stato. Rm.20/10/2008, n. 392 Rm.03/10/2008, n.366 83 82 ESENZIONI ESENZIONI ART. 11 TABELLA SCUOLE MATERNE, DELL’OBBLIGO E ASILI NIDO Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido;pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso. Le richieste di buoni libro per le scuole secondarie di primo e secondo grado sono esenti da bollo. Allo stesso modo, sono esenti le domande (e relativi documenti) volte all’ottenimento di borse di studio. Nel contesto della formazione professionale, gli atti e i documenti attestanti i percorsi, anche integrati, di istruzione e di formazione professionale sono esenti da bollo, attesa la completa equiparazione, ai fini amministrativi, dei percorsi di formazione professionale alla scuola secondaria di secondo grado. 84 85 Pagina 19 ESENZIONI ESENZIONI DPR. 642/72, ART.1 TARIFFA, ART.4 ART.8, COMMI 1 E 3, TABELLA Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi prevista dall’art.17 del presente decreto. Comma 1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi. Comma 3. Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. SUSSIDI/INDIGENTI L’agevolazione di cui all’art.8 Tabella spetta nel solo caso di istanze di sussidi presentate da persone non abbienti, ovvero effettivamente indigenti . FOTOCOPIE SEMPLICI DI CERTIFICATI. Le copie (o fotocopie) di certificati non dichiarati conformi all’originale sono esenti da bollo. Rm.12/05/08, n. 193 Esenzione per i certificati di composizione del nucleo familiare per ottenere la Carta Acquisti TARIFFA, ART. 1, NOTA 1. L’imposta va invece applicata sulle copie dichiarate conformi all’originale, indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. Rm 130/09 87 86 ESENZIONI ESENZIONI ART.5 TABELLA Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo (…) con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi(…) e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai. Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato,(…) Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (…) Delegazioni di pagamento (…) TRIBUTI Le istanze di sgravio dei tributi vanno equiparate, ai fini dell’esenzione da Bollo, alle domande di rimborso di cui all’art.5, comma 5, della Tabella. Rm. 24/01/1996, n.26 Le istanze per la rateizzazione dei tributi rivolte direttamente al concessionario non scontano il Bollo dal momento che l’art.3 della Tariffa dispone l’applicazione dell’imposta sulle istanze allo Stato ed ad altri enti pubblici, non anche alle istanze rivolte ad altri soggetti quali gli agenti della riscossione. Rm 135/08 Le quietanze del pagamento di ritenute d’acconto rientrano nell’esenzione prevista dall’art.5 Tabella. Rm. 27/03/84, n. 312630 89 88 ESENZIONI ESENZIONI ART. 18 TABELLA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ORIGINALI DI DELIBERAZIONI COMUNALI “Passaporti e documenti equipollenti; carte d’identità e documenti equipollenti. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti (…)” Ai sensi dell’art.1, comma 2, del Dpr. 642/72, non sono soggetti a Bollo gli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ( e loro consorzi), ove non espressamente previsti in Tariffa. La denuncia di inizio attività è un atto del privato sostitutivo di un provvedimento amministrativo.Ai fini del Bollo, si tratta di una comunicazione di per sé non soggetta all’imposta. Rm. 05/07/2001, n. 109 90 91 Pagina 20 ESENZIONI ALTRE FATTISPECIE NON ASSOGGETTATE A BOLLO ART. 8, N.C., TABELLA Quietanze relative ad atti di liberalità, a condizione che sull’atto risulti tale scopo. ART.15, COMMA 4, TABELLA Ricevute delle somme affidate a dipendenti o ausiliari per spese da sostenere nell’interesse dell’ente. DPR. 601/73 Pagamenti di rate di mutuo: l’imposta sostitutiva è comprensiva del Bollo. Art. 9 TABELLA Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari. Documenti di pensione Domande di iscrizione alle liste di collocamento. 92 Pagina 21 ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO L’IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ENTI PUBBLICI ART. 24 TARIFFA “Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile” L'imposta e' dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti e' richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. CASO D’USO ART. 28 TARIFFA “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere” 94 ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO ART. 32 TARIFFA “Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: - per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto.... - per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto” ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO I PIANI DI SICUREZZA E GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI (1) I predetti elaborati potrebbero essere ricondotti alle seguenti due tipologie di atti: • “scritture private contenenti (…)”, di cui all’art. 2 Tariffa; • “tipi, disegni, modelli, piani, dimo-strazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori (…), ex art. 28 Tariffa. Se si volesse considerare la connessione degli elaborati in argomento al contratto, nonché tutte le considerazioni esposte in precedenza si sarebbe indotti a ritenere gli stessi inclusi nell’art. 2 Tariffa. 95 96 ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO I PIANI DI SICUREZZA E GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI (2) Da un esame più approfondito emerge invece che sia i piani di sicurezza, sia i disegni rientrano nell’art. 28 della Tariffa, il quale disciplina l’imposta per gli elaborati tecnici propri delle categorie professionali individuate dallo stesso articolo (ossia ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori). I piani di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 10 del Dlgs 494/96 (diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, diploma universitario in ingegneria o architettura, diploma di geometra e perito industriale o agrario o agrotecnico), e che nel caso in cui i soggetti incaricati di redigere i piani medesimi possedessero un titolo di studio differente, allora andrebbero inclusi tra i periti, definiti genericamente come individui competenti in un determinato campo. 97 I PIANI DI SICUREZZA E GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI (3) Da tale asserzione deriva che l’art. 28 contempla tutte le categorie di soggetti che possono redigere i piani di sicurezza, e che pertanto è sempre possibile ricondurre tali elaborati all’art. 28 della tariffa. L’Agenzia conclude affermando che lo stesso trattamento previsto per i piani di sicurezza è applicabile ai disegni, ai computi metrici, alle relazioni tecniche e alle planimetrie, in quanto anch’essi vengono elaborati da ingegneri, architetti, periti, geometri o misuratori. Rm. 97/02 98 Pagina 22 ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI IN APPALTO Non sono riconducibili alla previsione dell’art. 28 Tariffa, bensì all’art. 32 della Tariffa, poiché non hanno peculiarità tecniche i seguenti documenti: - il giornale del direttore dei lavori ed il giornale dei lavori - il libretto delle misure - la lista settimanale, il registro delle misure ed il registro di contabilità - il sommario del registro di contabilità - lo stato di avanzamento - il certificato per il pagamento di rate - il conto finale dei lavori. Rm. 97/02 99 ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI IN CASO D’USO DICHIARAZIONI DI ULTIMAZIONE LAVORI INIZIO - SOSPENSIONE E Le dichiarazioni di inizio attività, sospensione, ultimazione lavori edili sono soggette all’imposta di bollo solo in caso d’uso (art. 2 Dpr. 642/72 e art 32 Tariffa) in quanto costituiscono delle mere dichiarazioni sullo stato dei lavori. Rm. 292414/87 ALLEGATI TECNICI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA L’Amministrazione finanziaria ha affermato che gli elaborati grafici e le relazioni tecniche allegati dai professionisti alla domanda di concessione edilizia, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo fin dall’origine ma solo in caso d’uso Gli allegati tecnici non sono riconducibili all’art. 4 tariffe, posto che la loro particolare natura non muta nemmeno quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia. Rm. 74/2009 100 Pagina 23