Formulario di richiesta
(di seguito il “Formulario”)
Proprietario
(di seguito l’ “Istante”)
Rappresentate autorizzato
Indirizzo dell’Istante (incluso tel., fax, e-mail)
Tipo di vettura
(di seguito la “Vettura”)
Attuale ubicazione della Vettura
Numero di telaio
Colore attuale
Licenza / targa attuale
Documenti:
Libretto di circolazione
Documento di proprietà
Scheda tecnica (Allegato A)
Procura del rappresentante autorizzato (se applicabile)
(di seguito i “Documenti Annessi”)
Pagamenti dell’istante tramite:
Bonifico bancario a:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
SUCCURSALE DI MODENA
CONTO NR. 894454 - SWIFT: BPMOIT22
CODICE IBAN: IT46L0538712900000000894454
(allegare copia conferma bonifico)
Annesso assegno bancario certificato
Addebito carta di credito n.
Tipo di carta di credito: (Visa, American Express, Master Card, etc.)
Scadenza
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Previsioni contrattuali
1. Con la consegna a FERRARI SpA, Modena, Italia, per il tramite di FERRARI Classiche (di
seguito “FERRARI”) del Formulario e dei Documenti Annessi, l’Istante chiede che venga
determinato se la Vettura è autentica. L’Istante è consapevole che l’autenticità della Vettura
verrà determinata da FERRARI sulla base dei criteri di autenticità fissati da FERRARI stessa ed
indicati nel sito web www.owners.FERRARI.com (di seguito i “Criteri di Autenticità”).
L’Istante dichiara espressamente di aver letto, compreso e di accettare i Criteri di Autenticità
come pure le presenti previsioni contrattuali sulla base delle quali verrà condotta la procedura
di certificazione.
2. La procedura di certificazione si svolgerà come segue:
(i)
Ricevuto il Formulario con i Documenti Annessi ed il Contributo Iniziale di
Certificazione (vedi art. 4), FERRARI procederà ad effettuare un primo esame della richiesta di
certificazione. Sulla base di tale esame, FERRARI deciderà di continuare la procedura di
certificazione o di negare il rilascio del certificato di autenticità in quanto, sulla base dei
documenti prodotti dall’Istante, FERRARI ritiene che la Vettura chiaramente non soddisfa i
Criteri di Autenticità.
(ii)
Qualora decidesse di continuare la procedura di certificazione, FERRARI potrà,
a propria discrezione, richiedere all’Istante di fornirle i documenti e/o le informazioni
supplementari che essa riterrà necessarie. FERRARI avrà pure libero accesso alla Vettura e potrà
sottoporre la stessa – o parti di essa - ad analisi tecniche o ai propri esperti o ai rappresentanti
da essa nominati. A tale scopo FERRARI potrà, inter alia, richiedere che la Vettura sia
consegnata ad un centro assistenza autorizzato FERRARI indicato da FERRARI stessa o, in
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circostanze assolutamente eccezionali, che la Vettura sia trasportata in Italia presso la sede di
FERRARI; tutto quanto precede avverrà a spese dell’Istante. Nel caso in cui l’Istante non
dovesse soddisfare le richieste di FERRARI, la procedura verrà considerata abbandonata
dall’Istante.
(iii)
Nel caso in cui dovesse ritenere che la Vettura soddisfi i Criteri di Autenticità,
FERRARI rilascerà all’Istante il certificato di autenticità (di seguito il “Certificato di
Autenticità”). Il Certificato di Autenticità potrà contenere delle riserve in relazione a
componenti (telaio, motore, etc.) e/o ad altri elementi della Vettura. Il proprietario di una
vettura in relazione alla quale è stato rilasciato un Certificato di Autenticità contenente riserve,
potrà in ogni momento presentare a FERRARI una nuova richiesta di certificazione tendente ad
ottenere un Certificato di Autenticità privo di riserve, nel caso abbia proceduto ad effettuare
nel frattempo i lavori che egli ritiene permettano il rilascio di tale Certificato di Autenticità. In
tal caso FERRARI inizierà una nuova procedura di certificazione, in relazione alla quale l’Istante
sarà tenuto esclusivamente al pagamento di eventuali spese vive relative alla procedura.
(iv)
Se la Vettura non soddisfa i Criteri di Autenticità, FERRARI ne darà
comunicazione all’Istante motivando la propria decisione di non rilasciare il Certificato di
Autenticità.
3. Fatti salvi i casi negligenza grave, FERRARI non potrà essere ritenuta responsabile nei
confronti dell’Istante e/o di terzi che dovessero acquistare un’automobile, o effettuare una
qualsiasi transazione, sulla base del Certificato di Autenticità. FERRARI non si assume inoltre
alcuna responsabilità in relazione alla sicurezza della Vettura e/o alla sua idoneità a circolare
in conformità a qualsiasi norma di legge o regolamento applicabili. L’Istante, per se stesso, i
propri successori e cessionari, rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto in relazione a quanto sopra.
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4. L’Istante si assume i costi connessi con la procedura di certificazione; in particolare verserà
in anticipo a FERRARI un importo non rifondibile di 500 (cinquecento) Euro + tasse (se
dovute) per l’esame preliminare della richiesta (il “Contributo Iniziale di Certificazione”).
Qualora FERRARI dovesse decidere di continuare la procedura, l’Istante si impegna inoltre a
versare a FERRARI un acconto per le spese relative alla procedura di certificazione, il cui
ammontare sarà ragionevolmente stabilito e specificato da FERRARI sulla base degli esami che
FERRARI intende effettuare e comunicato all’Istante. L’Istante è consapevole del fatto che in
caso di mancato pagamento di tale acconto, la procedura verrà considerata abbandonata
dall’Istante. Con il rilascio del Certificato di Autenticità il Proprietario rimborserà a FERRARI le
eventuali spese non coperte dal predetto acconto, come pure un importo forfetario a copertura
dei costi di struttura il cui ammontare verrà determinato da FERRARI in base al tipo di
automobile certificata ed alla difficoltà della procedura. Tale importo, che verrà comunicato al
Proprietario prima di dare inizio alla procedura di certificazione potrà variare, a seconda del
modello sottoposto ad esame, da un minimo di 1’200 (milleduecento) Euro + tasse (se
dovute) per vetture prodotte dopo il 1. Gennaio 1980 (escluso le serie speciali per le quali il
costo di certificazione sarà stabilito di volta in volta) ad un massimo di 5’100
(cinquemilacento) Euro + tasse (se dovute) per le vetture prodotte sino al 31 dicembre 1979.
5. La procedura di certificazione, la presente richiesta ed ogni vertenza che ne dovesse
risultare sarà retta dal diritto italiano.
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6. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla procedura di certificazione,
al suo risultato o alla presente richiesta di certificazione, sarà sottoposta e decisa in maniera
definitiva in conformità con il Regolamento dell’Arbitrato Accelerato dell’OMPI. La lingua
utilizzata nella procedura arbitrale sarà l’inglese. Sede dell’arbitrato sarà Ginevra. Se le parti lo
riterranno opportuno per facilitare il procedimento, con l’accordo dell’Istante, il Centro
d’Arbitrato dell’OMPI o l’arbitro potranno stabilire che la procedura o parte di essa sia
condotta “online” o utilizzando altri strumenti telematici.
L’Istante
Luogo e data
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Formulario di richiesta