Azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008 Certificato. N. 501009206 INSIEME SIAMO PIU’ FORTI CON CONFCOMMERCIO HAI UN GRANDE ALLEATO SEMPRE AL TUO FIANCO circolare 14-2014 IUC – IMU – TARI – TASI Facciamo un po’ di chiarezza... 14 aprile 2014 IUC L’Imposta Unica Comunale(IUC) come tributo unico non esiste ma è una semplice sigla che serve a indicare TRE tributi diversi: IMU, TASI e TARI. Non si può parlare quindi di un soggetto passivo della IUC, né di una base imponibile IUC. Esistono invece i soggetti passivi di IMU, TARI e TASI: l’Imu colpisce il patrimonio; la Tasi e la Tari sono tasse che devono essere pagate per la fruizione di servizi comunali. IMU Si paga su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed è dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata, e moltiplicando l’importo per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare. L’aliquota base è pari al 7,6 per mille, ma il comune può variarla dal minimo del 4,6 per mille al massimo del 10,6 per mille. Quando si paga: in due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre. L’Imu non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e su quelle a esse assimilate per legge o per regolamento comunale (come quelle in comodato ai parenti stretti). TARI (Tassa Rifiuti) Sostituisce la Tares ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esenti le superfici che producono rifiuti speciali. E’ composta da una quota fissa e da una variabile. La prima è a copertura dei costi fissi del servizio. La seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente. Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produzione dei rifiuti. Si paga alle scadenze stabilite dal comune che deve assicurare almeno due rate semestrali. Entro il 30 giugno 2014 il ministero dell’ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe Tari. TASI (Tributo per i Servizi indivisibili) E’ la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini Imu. La base imponibile si determina con gli stessi criteri dell’Imu. Sono soggetti passivi possessori e detentori (inquilini) degli immobili. Questi ultimi, in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, secondo quanto decide il comune. L’aliquota base è l’1 per mille, la massima va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille. Quando si paga: al 16 giugno e al 16 dicembre. Per la prima casa si paga tutto entro il 16 dicembre a meno che il comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio. Quest’anno la Tasi non può superare il 2,5 per mille. Il comune può aumentare però di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni all’abitazione principale tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell’Imu sull’abitazione prncipale. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene alimenti Sempre più spesso, ma anche per disposizioni interne, gli organismi di controllo effettuano sopralluoghi presso operatori commerciali per verificare che gli stessi siano in regola con le normative in materia di 1) sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 2) igiene dei prodotti alimentari, per coloro che commercializzano o somministrano questi prodotti (Regolamento CE 852/2004). Al fine di evitare pesanti sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle suddette normative, riassumiamo brevemente quanto segue. 1) sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese con personale dipendente o ad esso assimilato (lavoratori a tempo indeterminato, part-time, apprendisti, collaboratori, voucher, lavoro occasionale, associati in partecipazione, soci di SNC ecc...) - escluse le ditte individuali con coadiuvanti: • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Nella maggior parte delle attività commerciali è possibile adempiere a tale obbligo attraverso l’assunzione dell’incarico di RSPP direttamente dal datore di lavoro. In questo caso il datore di lavoro dovrà frequentare un corso di formazione per le aziende classificate a Rischio Basso della durata di 16 ore. Inoltre dovrà, ogni 5 anni, effettuare un aggiornamento di 6 ore. • Corso di primo soccorso I lavoratori designati a svolgere incarichi relativi al pronto soccorso aziendale devono frequentare un corso di base della durata di 12 ore. E’ previsto un obbligo di aggiornamento ogni 3 anni. • Corso antincendio I lavoratori designati a svolgere incarichi relativi alla prevenzione incendi aziendale devono frequentare un corso di formazione della durata di: rischio basso 4 ore rischio medio 8 ore rischio alto 16 ore • Corso lavoratori L’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che TUTTI i lavoratori devono essere formati (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendisti, voucher, lavoro occasionale, contratto a chiamata, lavoro a progetto, mini co.co., ecc...) a seconda del rischio di appartenenza dell’azienda. RISCHIO BASSO - DURATA: 8 ORE E’ previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata di 6 ore Inoltre, è necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che, per le attività commerciali può essere approntato con le cosiddette procedure standardizzate Per il servizio DVR con procedure standardizzate contattare Paolo tel. 0372-567641 Per i corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (corso RSPP, prevenzione incendi, primo soccorso, corso per i lavoratori) organizzati dalla nostra struttura formativa contattare, per info e iscrizioni Simona tel. 0372 567623 2) igiene dei prodotti alimentari Adempimenti in materia di igiene degli alimenti La normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene degli alimenti (Reg. CE 852-853-854) impone a tutte le aziende/attività che lavorano nel settore alimentare (produzione, somministrazione, vendita, ecc..) la predisposizione di un sistema di autocontrollo. Cosa deve fare il titolare dell’azienda? Predisporre il piano di autocontrollo Il piano di autocontrollo è un documento che deve essere predisposto dal titolare dell’attività e tenuto a disposizione degli organi di controllo in caso di verifiche. Per redigere il Piano o Manuale di Autocontrollo contattare l’Associazione per un appuntamento – Luca Torresani tel. 0372 567640. Per i soci sono previste tariffe agevolate. Corso igienico-sanitario (ex libretto sanitario) ai sensi della normativa vigente, tutti coloro che operano nel settore alimentare devono frequentare un corso di formazione. La formazione degli addetti deve essere periodicamente aggiornata. Rivolgiti in Associazione (tel 0372 567623) Ricordiamo le sanzioni in caso di • Omessa redazione del Manuale HACCP da € 1.000 a € 6.000 (non saranno più definiti i termini di prescrizione entro i quali sanare la situazione) • Mancata o non corretta applicazione delle procedure previste dal Manuale HACCP da € 1.000 a € 6.000 Guida pratica al fare impresa in Europa E' disponibile una guida pratica on-line per le imprese interessate a creare un'attività nei paesi UE; la guida è pubblicata sul sito istituzionale dell'UE (http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm) e contiene informazioni sulla legislazione comunitaria e approfondimenti per paese in tema di: • avvio e crescita d’impresa (forma giuridica, proprietà intellettuale, contabilità, costi di avvio); • IVA e dogane (IVA transfrontaliera, controllo delle partite IVA/VIES, rimborsi IVA, accise); • vendite all’estero (prestare servizi, vendita a distanza, regole di concorrenza, interessi di mora, esportare merci, clausole contrattuali, garanzie per il cliente); • risorse umane (condizioni di lavoro, sicurezza sociale, distacco di lavoratori all'estero, parità di trattamento, licenziamenti, salute e sicurezza); • requisiti dei prodotti (marchio CE, classificazione, etichettatura, imballaggio, sostanze chimiche/REACH); • finanziamenti (programmi di finanziamento UE); • appalti pubblici (norme e procedure, strumenti e banche dati, denuncia di irregolarità); • ambiente (certificazione EMAS, etichette energetiche, progettazione ecocompatibile...) Expo 2015 Catalogo per i partecipanti Expo 2015 si svolgerà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 ed ospiterà circa 20 milioni di visitatori, di cui 14 milioni di italiani e 6 milioni provenienti da Paesi stranieri (146 ad oggi i Paesi Partecipanti). Un’opportunità per imprese e professionisti che potranno partecipare alla realizzazione e gestione del progetto attraverso la fornitura di beni, servizi o lavori prima, durante e dopo l’evento. Le opportunità per le imprese di Cremona A tale riguardo, segnaliamo che è attivo il portale di Expo 2015 dedicato a tutte le aziende e professionisti interessati a diventare fornitori dell'universo Expo 2015. Il Catalogo per i Partecipanti a Expo 2015 è una piattaforma online www.fornitori.expo2015.org dove gli interessati possono proporre i loro prodotti/servizi ai Paesi partecipanti a Expo Milano 2015 per supportarli nel progettare, costruire, allestire i loro padiglioni. La registrazione al portale dei fornitori prevede i seguenti passaggi: • REGISTRARSI inserendo la CNS o altra firma digitale (smart card) del legale rappresentante • ACCETTARE il regolamento d’iscrizione • COMPLETARE il profilo aziendale inserendo la categoria merceologica di appartenenza, caratteristiche, certificazioni, referenze • APPROFONDIRE la presentazione dei servizi erogati o prodotti forniti • Essere contattato dai Paesi Partecipanti ricevendo richieste tramite il sistema di messaggistica. Lavoro Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Certificato penale del casellario giudiziale Il 6 aprile scorso è entrato in vigore il d.lgs. n. 39 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In particolare, l'art. 2 introduce un nuovo articolo (25-bis) al DPR n. 313/2002, prevedendo che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori", richieda il certificato penale del casellario giudiziale "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori". Il mancato rispetto di tale obbligo prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 15.000. Il Ministero della giustizia, tramite due diverse note, ha chiarito che: - tale obbligo sorge solo nel caso i cui l'attività prestata sia riconducibile ad un rapporto di lavoro; - in fase di prima applicazione, è possibile per il datore, una volta fatta la richiesta di certificato al Casellario, procedere all'impiego del lavoratore mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati previsti dalla disposizione ovvero sanzioni interdittive. I moduli da utilizzare per la richiesta sono allegati alla circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014, reperibile al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC1000885 Sono in corso approfondimenti con il Ministero del Lavoro per conoscere l'esatto ambito di applicazione della norma con riferimento al tipo di attività coinvolte (onde chiarire il significato del "contatto diretto e regolare con i minori") e se l'obbligo sia riferito esclusivamente alle nuove assunzioni.