GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CEDOLINO PAGA Dal mese di Agosto 2008 è istituito il LIBRO UNICO, che sostituisce il libro paga, il registro e il libretto di controllo dei lavoranti a domicilio, il libro matricola e presenze e il registro d’impresa (agricoltura). Il LIBRO UNICO nasce dall’esigenza di semplificare la tenuta dei documenti di lavoro e di creare uno strumento di verifica della regolarità di gestione dei contratti di lavoro per quanto riguarda: - i profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali; - gli aspetti sostanziali di inquadramento contrattuale e professionale; - il rispetto dell’orario di lavoro e dei tempi di riposo, della fruizione delle ferie e dei permessi; - l’esatta valorizzazione e gestione delle assenze tutelate (malattia, infortunio, congedi parentali, ecc.). Il LIBRO UNICO è costituito essenzialmente da due elementi: - le presenze del lavoratore - lo sviluppo della retribuzione dovuta. Sostituisce il vecchio cedolino paga, con l’integrazione delle presenze del lavoratore. Inoltre esso assolve alla funzione essenziale di documentare: - ad ogni singolo lavoratore, lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e - agli organi di vigilanza, lo stato occupazionale dell’impresa. LA RETRIBUZIONE Il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione è previsto dalla Costituzione che, all’art. 36, cita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa”. L’art. 2070 del c.c. , al fine di stabilire quale sia la retribuzione da corrispondere, stabilisce che preliminarmente è necessario individuare quale sia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che disciplina l’attività svolta dall’azienda; lo stesso articolo, al secondo comma, prevede che se il datore di lavoro esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si debbano applicare ai rispettivi rapporti di lavoro i CCNL corrispondenti alle singole attività. Tutto ciò premesso, una volta individuato il CCNL o i CCNL applicabili, la retribuzione del singolo dipendente verrà calcolata tenendo conto: - in primo luogo della categoria attribuita al dipendente (operaio, impiegato,quadro, dirigente); - in secondo luogo del livello previsto dal CCNL, in cui rientra la mansione svolta in azienda dal lavoratore. A titolo di esempio, allego la tabella delle retribuzioni salariali previste per il CCNL del commercio: Tabella Vigente valida dal 01 marzo 2010 al 31 agosto 2010 (Valuta : Euro) Qualificati Livello Minimo Contingenza EDR Totale Quadro 1.565,04 540,37 0,00 2.105,41 I 1.409,79 537,52 0,00 1.947,31 II 1.219,45 532,54 0,00 1.751,99 III 1.042,30 527,90 0,00 1.570,20 IV 901,46 524,22 0,00 1.425,68 V 814,43 521,94 0,00 1.336,37 VI 731,19 519,76 0,00 1.250,95 VII 625,99 517,51 0,00 1.143,50 Apprendisti Livello Da A Minimo mese mese Apprendista II Periodo 1 Livello 0 0 853,62 Da A Minimo mese mese Apprendista II Periodo 2 Livello Apprendista III Periodo 1 0 Contingenza EDR 0 424,47 1.036,53 0 0,00 1.278,09 Contingenza EDR Da A Minimo mese mese 0 Totale 729,61 428,67 Totale 0,00 1.465,20 Contingenza EDR 420,77 Totale 0,00 1.150,38 Livello Apprendista III Periodo 2 Livello Apprendista IV Periodo 1 Livello Apprendista IV Periodo 2 Da A Minimo mese mese 0 0 885,96 Da A Minimo mese mese 0 0 Contingenza EDR 424,93 0 0,00 1.310,89 Contingenza EDR 631,02 Da A Minimo mese mese 0 Totale 766,24 417,83 Totale 0,00 1.048,85 Contingenza EDR 421,97 Totale 0,00 1.188,21 Livello Apprendista V Periodo 1 Livello Apprendista V Periodo 2 Livello Apprendista VI Periodo 1 Da A Minimo mese mese 0 0 570,10 Da A Minimo mese mese 0 0 692,27 Da A Minimo mese mese 0 0 511,83 Contingenza EDR 416,31 0,00 Contingenza EDR 420,13 986,41 Totale 0,00 1.112,40 Contingenza EDR 414,28 Totale 0,00 Totale 926,11 Livello Apprendista VI Periodo 2 Da A Minimo mese mese 0 0 621,51 Contingenza EDR 418,38 Totale 0,00 1.039,89 Parallelamente alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, può esistere una contrattazione a livello individuale la quale, tuttavia, non può intervenire se non per introdurre condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal CCNL (v. art. 2077 cod.civ. che cita “ le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”). STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione può essere: DIRETTA = è la paga mensile ordinaria come stabilito dal contratto collettivo, costituita da: paga base, contingenza, indennità varie (di settore, territoriale), EDR , scatti di anzianità, altri elementi . INDIRETTA = trattasi della retribuzione dovuta al lavoratore al verificarsi di determinati eventi, quali: malattia, maternità, infortunio, ferie e festività. DIFFERITA = sono emolumenti che vengono erogati al lavoratore solo in particolari momenti, pur maturando durante tutto il rapporto di lavoro, come: - trattamento di fine rapporto - mensilità aggiuntive (13^ e 14^). FORMA DELLA RETRIBUZIONE In generale per retribuzione corrente si intende quanto deve essere corrisposto al dipendente allo scadere del periodo di paga. Quasi tutti i contratti e gli accordi prevedono una scadenza mensile. La retribuzione può essere mensilizzata o oraria. La retribuzione è mensilizzata quando si determina l’importo da corrispondere, indipendentemente dal numero delle ore lavorative cadenti nel mese e prescindendo quindi del tutto dal numero di ore effettivamente lavorate. Questo valore sarà quindi comprensivo dei giorni di riposo, ferie, ecc. L’importo così ottenuto verrà decurtato da eventuali giornate di assenza per le quali non matura la retribuzione e verrà invece incrementato di quegli importi che vanno ad aumentare la retribuzione (straordinari, maggiorazioni, ecc.) La retribuzione è oraria quando viene calcolata in base alle ore di effettivo lavoro nel mese. Alla fine di ogni periodo di paga la retribuzione complessiva sarà diversa in relazione al numero di ore di lavoro cadenti nel mese. La retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per il coefficiente orario stabilito dal CCNL. Il cedolino paga è, in un rapporto di lavoro dipendente, la sintesi finale di quanto previsto da leggi e contratti collettivi. A titolo puramente esemplificativo si elencano gli elementi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro e che devono essere tenuti presenti l’elaborazione del cedolino paga: Inquadramento e mansione del dipendente Retribuzione base Scatti di anzianità Divisori della retribuzione Mensilità aggiuntive Valore della trasferta Rimborsi spese per trasferimento per Orario di lavoro Lavoro supplementare e straordinario, notturno e festivo Ferie Permessi Congedo matrimoniale, diritto allo studio, permessi studio Permessi sindacali e assemblee sindacali Maternità, aspettativa, malattia, infortunio Trattamento di fine rapporto Previdenza e assistenza complementare Per procedere ad un corretto calcolo del cedolino paga occorre, quindi, conoscere quanto disposto da leggi e contratti collettivi in merito a tutti gli istituti elencati. Una volta quantificato quanto dovuto al lavoratore, si passa alla calcolo dei contributi e delle ritenute da applicarsi sulla retribuzione lorda. Sintetizziamo qui di seguito la normativa in materia: ASPETTI PREVIDENZIALI Tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi devono essere assicurati presso un Ente Previdenziale. Il regime di assicurazione sociale dipende dal settore di appartenenza del datore di lavoro o, come per lo spettacolo, dall’appartenenza del lavoratore a figure professionali indicate dalla legge. L’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l’Ente principale. Vi sono anche : l’ENPALS (per i lavoratori dello spettacolo), l’ENPAIA (agricoltura), l’INPDAP (dipendenti pubblici). Trattiamo qui la contribuzione versata all’INPS. I contributi versati all’INPS vengono suddivisi in percentuale a diverse Casse, quali: IVS – Fondo pensione lavoratori dipendenti DS – Assicurazione contro la disoccupazione MOB – contributo per la mobilità TFR – fondo di garanzia di fine rapporto CUAF – cassa unica assegni familiari CIG – cassa integrazione ordinaria CIGS – cassa integrazione straordinaria MAL – indennità economica di malattia MAT – indennità economica di maternità La contribuzione è a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore. IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Il D. Lgs.314/97 ha stabilito “ l’armonizzazione” della base fiscale e contributiva; esse vengono quantificate con gli stessi criteri indicati nella nuova normativa fiscale del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (TUIR-DPR 917/86). L’art. 49 del TUIR prevede che: comma 1- “sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro” comma 2- “ costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate, b) le somme di cui all’art. 429 ultimo comma del codice di procedura civile (somme corrisposte a titolo di interessi legali su crediti di lavoro, nonché della relativa rivalutazione monetaria)”. Le somme di cui al comma 2 sono soggette a trattenuta fiscale, ma esenti da contribuzione previdenziale. PRINCIPIO DI COMPETENZA E PRINCIPIO DI CASSA I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti sulla retribuzione MATURATA nel periodo di paga, anche se non corrisposta al lavoratore; Le ritenute fiscali si versano solo sulla retribuzione EFFETTIVAMENTE PERCEPITA dal lavoratore dipendente. IMPONIBILE PREVIDENZIALE L’art, 51 del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme (in denaro) e i valori (in natura) in genere, a qualsiasi titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Vi sono indennità che sono esenti da contribuzione. Le principali sono: - il trattamento di fine rapporto; - le somme concesse in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori; - somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (malattia, maternità, allattamento, CIG, donazione sangue, Assegni Nucleo Famigliare, ecc.;). Il valore dell’imponibile previdenziale così calcolato deve essere sempre arrotondato all’unità di euro per eccesso o per difetto. L’imponibile previdenziale, calcolato prendendo a riferimento le tabelle retributive dei CCNL di appartenenza e di quanto stabilito con gli accordi individuali, va confrontato con minimali di legge. Secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 della legge 389/89, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi ovvero accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal CCNL. Una volta trovato l’imponibile contributivo, nel cedolino si calcolerà la quota a carico del lavoratore, che verrà detratta dalla retribuzione lorda. Il datore di lavoro poi, alle scadenze mensili di legge (16 del mese successivo), provvederà a versare il contributo trattenuto al lavoratore, insieme a quello a suo carico, all’INPS, tramite modello F24 e invierà sempre all’INPS la comunicazione UNIEMENS, attraverso il quale l’Istituto riceve, per ciascun dipendente, tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento della posizione del singolo ai fini pensionistici, oltre alle informazioni ai fini fiscali. Vi sono compensi e indennità che sono esenti da contribuzione o lo sono solo in parte, quali: la trasferta, i rimborsi spese, le spese di viaggio, il trattamento di mensa e le indennità sostitutive di mensa, il trattamento di fine rapporto, la indennità sostitutiva del preavviso ASPETTI FISCALI Il datore di lavoro è denominato “sostituto d’imposta” perché si sostituisce all’Amministrazione finanziaria nel prelievo fiscale. Le ritenute operate alla fonte dal datore di lavoro-sostituto d’imposta, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state effettivamente erogate al lavoratore (principio di cassa). Sarà cura del datore di lavoro provvedere al pagamento nei termini, tramite mod. F24. La tassazione si articola nei seguenti passaggi: 1) determinazione DELL’IMPONIBILE FISCALE (reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ) 2) applicazione al suddetto imponibile delle ALIQUOTE IRPEF per scaglioni di reddito e quantificazione dell’IRPEF lorda; 3) riconoscimento delle ALTRE DETRAZIONI e delle DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA; 4) uantificazione DELL’IRPEF NETTA Tabella aliquote IRPEF in vigore: ANNO 2007 IRPEF - ANNO 2007 Anno 2007 Aliquota IRPEF (%) 23,0 27,0 38,0 41,0 43,0 ANNO MESE Reddito fino a Costante a Reddito fino a Costante a euro detrarre euro detrarre 15.000,00 1.250,00 28.000,00 600,00 2.333,33 50,00 55.000,00 3.680,00 4.583,33 306,67 75.000,00 5.330,00 6.250,00 444,17 oltre 75.000,00 6.830,00 oltre 6.250,00 569,17 Tabelle detrazioni in vigore: ANNO 2007 DETRAZIONI IRPEF - ANNO 2007 DETRAZIONI DA LAVORO E PER CARICHI DI FAMIGLIA DETRAZIONE PER CONIUGE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO Reddito Detrazione annua Fino a Euro 800,00 15.000,00 Oltre 15.000,00 Oltre 29.000,00 Oltre 29.200,00 Oltre 34.700,00 Fino a 29.000,00 Fino a 29.200,00 Fino a 34.700,00 Fino a 35.000,00 Euro 690,00 Euro 700,00 Euro 710,00 Euro 720,00 Note la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 euro. (1) Oltre 35.000,00 Oltre 35.100,00 Oltre 35.200,00 Fino a Euro 710,00 35.100,00 Fino a Euro 700,00 35.200,00 Fino a Euro 690,00 40.000,00 la detrazione spetta per la parte corrispondente Oltre Fino a al rapporto tra l’importo di 80.000 euro Euro 690,00 40.000,00 80.000,00 diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro. (2) La detrazione è rapportata a mese e compete dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Le detrazione spetta a condizione che il coniuge possieda un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalia Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nota1: Calcolo del coefficiente (X) = reddito / 15.000 (Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali). Calcolo della diminuzione della detrazione (Y ) = 110 * X Calcolo della detrazione effettiva spettante = 800 - Y Nota 2: Calcolo del coefficiente (X) = (80.000 - reddito complessivo) / 40.000 (Se il rapporto è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali). Calcolo della detrazione effettiva spettante = 690,00 * X DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE Familiare cui spetta la detrazione Unico figlio a di età superiore a carico 3 anni (compresi i figli naturali di età inferiore a 3 riconosciuti, i anni figli adottivi e gli portatore di affidati o handicap ai sensi affiliati) dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Detrazione annua Euro 800,00 Euro 900,00 Euro 1.020,00 NOTE La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. . portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età inferiore a 3 anni Da 1 a 3 figli a Per ciascun figlio, carico di età superiore a (compresi i figli 3 anni naturali Per ciascun figlio, riconosciuti, i di età inferiore a 3 figli adottivi e gli anni affidati o Euro 1.120,00 Euro 800,00 Euro 900,00 La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro aumentato di 15.000 per n. figli - 1, diminuito del reddito complessivo, e affidati o affiliati) Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età superiore a 3 anni Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età inferiore a 3 anni reddito complessivo, e 95.000 euro aumentato di 15.000 per n. figli - 1. Euro 1.020,00 Euro 1.120,00 Oltre 3 figli a carico Per ciascun figlio, di età superiore a 3 anni Per ciascun figlio, di età inferiore a 3 anni Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età superiore a 3 anni Euro 1.000,00 Euro 1.100,00 Euro 1.220,00 La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro aumentato di 15.000 per n. figli - 1, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro aumentato di 15.000 per n. figli - 1. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età inferiore a 3 anni Euro 1.320,00 La detrazione spetta per la parte corrispondente Per ogni altra persona indicata Euro al rapporto tra l’importo nell’articolo 433 del codice civile 750,00 di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro (2) Si applicano, se più Per il primo figlio in mancanza del convenienti, le detrazioni coniuge previste per il coniuge La detrazione è rapportata a mese e compete dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. La detrazione spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nota 1: Calcolo del coefficiente (X) = (95.000 - reddito complessivo) / 95.000 (Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguali a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali). Calcolo della detrazione effettiva spettante = Importo della detrazione * X Calcolo del coefficiente (X) in presenza di più figli = [(95.000 + (15.000 * (n. tot. figli -1))) - reddito complessivo]/ [(95.000 + (15.000 * (n. tot. Figli 1)))]. Calcolo della detrazione effettivamente spettante per ciascun figlio = Importo detrazione * X Nota 2: Calcolo del coefficiente (X) = (80.000 - reddito complessivo) / 80.000 (Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguali a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali). Calcolo della detrazione effettiva spettante = Importo della detrazione * X A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 ai genitori con almeno quattro figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita al 50% tra i genitori se non separati, altrimenti decide il giudice. Se, invece, uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro la detrazione è attribuita a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’ammontare della detrazione risulti superiore all’imposta netta è riconosciuto un credito pari alla quota eccedente. L’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro. La detrazione in esame trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell’anno pertanto non va effettuato il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa. Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli costituisce una “ulteriore detrazione” che va ad aggiungersi alle ordinarie detrazioni per figli a carico, per cui è fruibile solo se sono applicabili quest’ultime. ANNO 2007 DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL’ART. 49, COMMA 1 E 2 LETT. B) E ALL’ART. 50 COMMA 1, LETT. A), B), C), C BIS), D), H BIS) E L) DEL TUIR (INSERIRE TABELLA) ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI A seguito del decentramento fiscale, ciascuna regione e ciascun comune, nei limiti previsti dalla legge, possono deliberare una addizionale all’IRPEF. Sono obbligati al pagamento delle addizionali regionale e comunale tutti i contribuenti, residenti nel territorio dello stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato le detrazioni d’imposta e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero. L’addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio cui si riferisce l’addizionale. L’addizionale regionale è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre cui si riferisce l’addizionale. Ai Comuni è riconosciuta la facoltà di disporre la variazione dell’addizionale all’IRPEF. LA TASSAZIONE SEPARATA La tassazione separata è prevista per i redditi che non hanno carattere di continuità, ad esempio: - gli arretrati di lavoro dipendente - I trattamenti di fine rapporto - I redditi percepiti dagli eredi. La tassazione separata si calcola prendendo a riferimento il reddito imponibile degli ultimi 2 anni fiscali, diviso 2. Su questo reddito medio si calcola l’imposta. TASSAZIONE DEL TFR Prima del 31dicembre 2000: Con riferimento al TFR maturato prima del 31/12/2000, per la determinazione dell’imponibile fiscale si deducono € 309,87 per ogni anno di anzianità aziendale, frazionata a mese. Applicata la deduzione, si ottiene il TFR imponibile al quale si applica l’aliquota di tassazione e si otterrà così l’imposta da trattenere sul TFR . L’aliquota media con cui deve essere tassato l’imponibile fiscale del TFR maturato fino al 31/12/2000 è calcolata nel seguente modo: Somme corrisposte a titolo di TFR X 144 : mesi di commisurazione del TFR Aliquota media = imposta calcolata su imponibile annuo di riferim. X 100 : imponibile annuo di riferimento. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005: Imponibile fiscale = dal totale del TFR spettante devono essere tolte esclusivamente le rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Dall’imposta dovuta è consentita una detrazione annua è di € 61,97 per ogni anno di maturazione del TFR. Dal 1° gennaio 2006: l’unica detrazione d’imposta che il sostituto potrà riconoscere in sede idi tassazione del TFR sarà quella prevista dall’art. 19 comma 1-ter del TUIR (cessazione rapporti di lavoro a tempo determinato inf. a 2 anni, pari a € 61,97 annui). Analogamente a quanto previsto per gli arretrati di tassazione separata, l’Amministrazione finanziaria provvederà a ricalcolare l’imposta dovuta sulla base della capacità media di reddito del contribuente nei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Le altre somme previste dall’art. 17 TUIR, che venivano tassate con la stessa aliquota prevista per il TFR (preavviso, esodo, patto di non concorrenza, ecc.), quelle somme cioè assoggettate a tassazione separata perché corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, continuano ad essere tassate con la stessa aliquota del TFR determinata con le vecchie modalità. Procediamo ora ad analizzare un cedolino paga e verificare tutti i calcoli che in esso compaiono: (slide con cedolino paga)