APPRENDISTATO
D.lgs 81/2015 - artt. 43 e 44
CCNL 19 APRILE 2010 - art. 92
Legge 14.5.2005 (decreto “competitività”)
A) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (in vigore dal 1° GIUGNO 2005)
AB qualifica finale: OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO)
AC qualifica finale: OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO)
AD qualifica finale: OPERAIO 4° LIVELLO
durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 3 ANNI
durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 4 ANNI
durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 5 ANNI
retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE)
retribuzione: O2 OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO)
retribuzione: O3 OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO)
B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI PRIMO INSERIMENTO NEL SETTORE (in vigore dal 1° GIUGNO 2005)
qualifica finale: OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO)
AF prima metà
del periodo di apprendistato
AF seconda metà del periodo di apprendistato (invariato)
durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 3 ANNI
retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE)
retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE)
qualifica finale: OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO)
AG prima metà
del periodo di apprendistato
AH seconda metà del periodo di apprendistato
durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 4 ANNI
retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE)
retribuzione: O2 OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO)
qualifica finale: OPERAIO 4° LIVELLO
AL prima metà
del periodo di apprendistato
AM seconda metà del periodo di apprendistato
durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 5 ANNI
retribuzione: O1 OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO)
retribuzione: O2 OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO)
Note:
- possono essere assunti soggetti di età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (compiuti)
- possono essere assunti anche coloro che hanno 17 anni (compiuti) se sono in possesso di una qualifica professionale
(attestato di qualifica triennale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale)
- retribuzione:
paga oraria di un livello inferiore a quello della qualifica finale
- retribuzione primo inserimento: nella prima metà del percorso di apprendistato, paga oraria di due livelli inferiori a quello della qualifica finale
nella seconda metà del percorso di apprendistato, paga oraria di un livello inferiore a quello della qualifica finale
C) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
qualifica finale: OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
1°
2°
3°
4°
5°
6°
semestre
semestre
semestre
semestre
semestre
/ 7° / 8° semestre
retribuzione:
retribuzione:
retribuzione:
retribuzione:
retribuzione:
retribuzione:
60%
65%
70%
75%
80%
85%
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
2°
2°
2°
2°
2°
2°
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
durata: MINIMO 18 MESI, MASSIMO 4 ANNI
(OPERIAO
(OPERIAO
(OPERIAO
(OPERIAO
(OPERIAO
(OPERIAO
QUALIFICATO)
QUALIFICATO)
QUALIFICATO)
QUALIFICATO)
QUALIFICATO)
QUALIFICATO)
Note:
- possono essere assunti soggetti che hanno compiuto i 16 anni
- retribuzione: percentuale semestrale calcolata sulla paga oraria dell’operaio di 2° livello
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPRENDISTATO
Numero complessivo degli apprendisti che possono essere assunti:
- non può superare il numero totale dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’impresa,
- se l’impresa non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati può assumere 1 apprendista.
Contratto:
va stipulato in forma scritta e deve contenere:
- l’indicazione della prestazione oggetto del contratto,
- la qualifica professionale che l’apprendista acquisirà al termine del percorso di apprendistato,
- il piano formativo individuale.
Piano formativo individuale:
deve contenere:
- la descrizione del percorso formativo,
- le competenze di base e tecnico professionali da acquisire,
- le competenze possedute,
- l’indicazione del tutor.
Durata della formazione:
- 120 ore annue: apprendistato professionalizzante,
- 240 ore annue: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso la Scuola Edile.
Registrazione nel libretto formativo del cittadino:
è di competenza del datore di lavoro registrare nel libretto formativo del cittadino “la formazione e la qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita”.
Cumulo dei periodi prestati presso più imprese:
- non devono essere separati da interruzioni superiori a 1 anno
- devono riferirsi alle stesse attività lavorative.
All’atto dell’assunzione, l’apprendista deve documentare i periodi di apprendistato già compiuti e registrati sul “libretto individuale dei crediti
formativi”.
Assunzione in prova:
valgono le stesse norme previste per gli operai.
Per la durata del periodo di prova si fa riferimento al livello di assunzione dell’apprendista.
Licenziamento o dimissioni:
valgono le stesse norme previste per gli operai.
Per la durata del preavviso si fa riferimento al livello di assunzione dell’apprendista.
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