APPRENDISTATO D.lgs 81/2015 - artt. 43 e 44 CCNL 19 APRILE 2010 - art. 92 Legge 14.5.2005 (decreto “competitività”) A) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (in vigore dal 1° GIUGNO 2005) AB qualifica finale: OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO) AC qualifica finale: OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO) AD qualifica finale: OPERAIO 4° LIVELLO durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 3 ANNI durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 4 ANNI durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 5 ANNI retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE) retribuzione: O2 OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO) retribuzione: O3 OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO) B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI PRIMO INSERIMENTO NEL SETTORE (in vigore dal 1° GIUGNO 2005) qualifica finale: OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO) AF prima metà del periodo di apprendistato AF seconda metà del periodo di apprendistato (invariato) durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 3 ANNI retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE) retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE) qualifica finale: OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO) AG prima metà del periodo di apprendistato AH seconda metà del periodo di apprendistato durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 4 ANNI retribuzione: O1 OPERAIO 1° LIVELLO (OPERIAO COMUNE) retribuzione: O2 OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO) qualifica finale: OPERAIO 4° LIVELLO AL prima metà del periodo di apprendistato AM seconda metà del periodo di apprendistato durata: MINIMO 2 ANNI, MASSIMO 5 ANNI retribuzione: O1 OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO) retribuzione: O2 OPERAIO 3° LIVELLO (OPERIAO SPECIALIZZATO) Note: - possono essere assunti soggetti di età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (compiuti) - possono essere assunti anche coloro che hanno 17 anni (compiuti) se sono in possesso di una qualifica professionale (attestato di qualifica triennale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale) - retribuzione: paga oraria di un livello inferiore a quello della qualifica finale - retribuzione primo inserimento: nella prima metà del percorso di apprendistato, paga oraria di due livelli inferiori a quello della qualifica finale nella seconda metà del percorso di apprendistato, paga oraria di un livello inferiore a quello della qualifica finale C) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE qualifica finale: OPERAIO 2° LIVELLO (OPERIAO QUALIFICATO) A1 A2 A3 A4 A5 A6 1° 2° 3° 4° 5° 6° semestre semestre semestre semestre semestre / 7° / 8° semestre retribuzione: retribuzione: retribuzione: retribuzione: retribuzione: retribuzione: 60% 65% 70% 75% 80% 85% OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO 2° 2° 2° 2° 2° 2° LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO durata: MINIMO 18 MESI, MASSIMO 4 ANNI (OPERIAO (OPERIAO (OPERIAO (OPERIAO (OPERIAO (OPERIAO QUALIFICATO) QUALIFICATO) QUALIFICATO) QUALIFICATO) QUALIFICATO) QUALIFICATO) Note: - possono essere assunti soggetti che hanno compiuto i 16 anni - retribuzione: percentuale semestrale calcolata sulla paga oraria dell’operaio di 2° livello www.cassaedilebrescia.it | APPRENDISTATO | 2012 Pagina 1 di 2 INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPRENDISTATO Numero complessivo degli apprendisti che possono essere assunti: - non può superare il numero totale dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’impresa, - se l’impresa non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati può assumere 1 apprendista. Contratto: va stipulato in forma scritta e deve contenere: - l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, - la qualifica professionale che l’apprendista acquisirà al termine del percorso di apprendistato, - il piano formativo individuale. Piano formativo individuale: deve contenere: - la descrizione del percorso formativo, - le competenze di base e tecnico professionali da acquisire, - le competenze possedute, - l’indicazione del tutor. Durata della formazione: - 120 ore annue: apprendistato professionalizzante, - 240 ore annue: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso la Scuola Edile. Registrazione nel libretto formativo del cittadino: è di competenza del datore di lavoro registrare nel libretto formativo del cittadino “la formazione e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita”. Cumulo dei periodi prestati presso più imprese: - non devono essere separati da interruzioni superiori a 1 anno - devono riferirsi alle stesse attività lavorative. All’atto dell’assunzione, l’apprendista deve documentare i periodi di apprendistato già compiuti e registrati sul “libretto individuale dei crediti formativi”. Assunzione in prova: valgono le stesse norme previste per gli operai. Per la durata del periodo di prova si fa riferimento al livello di assunzione dell’apprendista. Licenziamento o dimissioni: valgono le stesse norme previste per gli operai. Per la durata del preavviso si fa riferimento al livello di assunzione dell’apprendista. www.cassaedilebrescia.it | APPRENDISTATO | 2012 Pagina 2 di 2