GUIDA ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA O INVERNALE CONTROLLO PERIODICO PER ACCERTARE L’EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO D.P.R. 412/93 e s.m.i. D.P.R. 551/99 – D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 – D.P.R. 74/2013 – D.M. del 10/02/2014 (Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005) L’ATI CON.TE., organismo incaricato da Roma Capitale ad accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti nel Territorio Comunale, al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge 10/91, dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. 74/2013, ha attivato il Servizio di censimento e controllo degli impianti termici, individuati secondo la definizione di impianti di climatizzazione estiva ed invernale, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera “l-tricies”, del D.Lgs. 192/2005. L'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, infatti, al fine di ridurre il consumo energetico ed i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per effettuare ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria. L’ATI CON.TE., pertanto, invita tutti i possessori di impianti di climatizzazione estiva e/o invernale, composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile, la cui somma complessiva delle potenze termiche utili nominali degli apparecchi installati risulti maggiore o uguale a 12 kW (40.945 btu/h), alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, al fine di verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione. CHE COS’E’ LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE ? La dichiarazione di avvenuta manutenzione consiste nella trasmissione del più recente rapporto di efficienza energetica (per gli impianti in oggetto il rapporto di efficienza energetica deve essere conforme all’Allegato III del D.M. del 10/02/2014), con allegata la ricevuta dell’attestazione di pagamento, il cui importo è stabilito in base alla potenza termica complessiva di tutte le apparecchiature installate e costituenti l’impianto di climatizzazione. La trasmissione del rapporto di efficienza energetica deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall’avvenuto controllo. L’importo previsto per la dichiarazione di avvenuta manutenzione può essere versato attraverso bollettino postale o, in alternativa, attraverso l’applicazione dell’opportuno bollino sul rapporto di efficienza energetica, da parte del manutentore incaricato ad effettuare la manutenzione dell’impianto. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è, quindi, costituita da: 1) Rapporto di controllo di efficienza energetica (conforme all’Allegato III del D.M. del 10/02/2014); 2) Ricevuta del relativo versamento (o, in alternativa bollino energetico rilasciato dal manutentore) il cui importo è stabilito in base alla potenza termica dell’impianto, secondo il seguente schema: Pagina 1 di 3 TARIFFA PER DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Fascia di potenza termica Importo / Costo complessiva Impianto Bollino < 35 kW € 5,60 ≥ 35 kW e < 51 kW € 11,19 ≥ 51 kW e < 80 kW € 16,79 ≥ 80 kW e < 116 kW € 27,98 ≥ 116 kW e < 200 kW € 44,77 ≥ 200 kW e < 250 kW € 67,15 ≥ 250 kW e < 350 kW € 83,94 ≥ 350 kW e < 500 kW € 117,52 ≥ 500 kW e < 800 kW € 184,67 ≥ 800 kW € 223,84 MODALITÀ DI PAGAMENTO: Versamento su C/C Postale n. 001000220762 intestato a: “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” oppure Bonifico bancario intestato a "SEA SRL - ATI ROMA", alle coordinate: IBAN: IT 10 I 02008 16005 000102059117 oppure Applicazione del bollino, sul rapporto di efficienza energetica, da parte del manutentore. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE ? La suddetta documentazione potrà essere anticipata via fax al n. 06-92912412 o via mail all’indirizzo [email protected] e dovrà essere recapitata, in originale, a: CON.TE. - Controllo Impianti Termici - Via Monasterace, 39/F – 00118 ROMA Una copia del rapporto di efficienza energetica, con allegata una copia della ricevuta del pagamento della tariffa prevista per la dichiarazione di avvenuta manutenzione (ricevuta del bollettino postale o bollino), dovrà essere conservata dal responsabile dell’impianto e mostrata, nel caso di controllo, all’ispettore, per evitare il pagamento dell’importo previsto per le ispezioni su impianti non regolarmente dichiarati. L’ATI CON.TE., così come previsto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., procederà ad effettuare ispezioni d’ufficio con costo aggiuntivo, su tutti gli impianti per i quali non risulti pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione. OGNI QUANTO TEMPO E’ NECESSARIO TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE? Vi ricordiamo, inoltre che, in linea con quanto indicato dalla parte 5, dell’Allegato A alla Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data del controllo e che, nel Comune di Roma, la dichiarazione di avvenuta manutenzione ha una validità massima di 24 mesi, per impianti di potenza termica uguale o maggiore di 35 kW, ed una validità massima di 48 mesi, per impianti di potenza termica inferiore a 35 kW. L’ATI Con.Te. ricorda che, con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, così come previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 74/2013. A far data dal 15 ottobre 2014, pertanto, tutti gli impianti termici devono essere muniti dei nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, conformi all’Allegato I del Decreto Ministeriale 10/02/2014. E’ possibile scaricare i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, nella sezione Area Free Download del nostro sito internet www.controlloimpiantitermici.com COME EFFETTUARE IL CONTROLLO ? L’articolo 8, comma 9, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, prevede che le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Tuttavia, attualmente è disponibile una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione solo per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione. L’ATI CON.TE., comunica, infine, che il D.P.R. n° 43/2012, che recepisce il Regolamento Europeo n° 842/2006, introduce l’obbligo di patentino per i frigoristi. Pertanto, tutti i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore e altri apparecchi contenenti gas fluorurati a effetto serra, devono essere in possesso di specifica certificazione rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, dopo il superamento di un esame teorico/pratico. Si precisa che il servizio in oggetto è finalizzato a contenere i consumi di energia per il riscaldamento degli ambienti, a ridurre l'inquinamento ambientale e ad aumentare la sicurezza degli impianti e degli ambienti. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite attraverso il nostro numero verde 800 960 257, visitando il sito internet www.controlloimpiantitermici.com, inviando una mail all’indirizzo [email protected], o direttamente presso la nostra sede in Via Monasterace 39/F – 00118 Roma, il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ed il mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Pagina 3 di 3