Obblighi in termini di verifica ispettiva e
manutenzione per le attrezzature cimiteriali
Questa dispensa contiene informazioni utili per mantenere in regola le proprie macchine
con gli adempimenti previsti dalla legge. L'utilizzo di questa dispensa è da considerarsi
indicativo, mentre per avere un riferimento preciso occorre consultare le normative di
seguito citate.
Per reperire i testi di tali normative, e per monitorare eventuali variazioni o modifiche che
possano nel tempo intercorrere, consigliamo di visitare l'apposita sezione del sito
dell'INAIL (nel portale sicurezzasullavoro.inail.it, cliccare su “Normativa e accordi”).
Nella sezione “Modulistica” del sito dell'INAIL sono invece scaricabili i moduli necessari
per denunce di messa in servizio e richieste di verifiche, nonché gli elenchi dei soggetti
privati abilitati nelle varie regioni (percorso: digitare www.inail.it, poi cliccare su
Modulstica Sicurezza sul lavoro Verifica impianti e attrezzature).
Le foto presenti nella dispensa servono solo a identificare le tipologie di prodotto, non
sono ovviamente esaustive dei modelli presenti nella nostra gamma. Per ogni dubbio sulla
classificazione è opportuno contattare i tecnici F.lli Ferretti.
Nel D.Lgs. 81/08 (Testo Unico per la Sicurezza), gli articoli di riferimento per quello che
riguarda le attrezzature di lavoro sono quelli compresi tra il 69 e il 73: nella fattispecie, in
particolare l'art. 71 si occupa degli obblighi del datore di lavoro, contenendo anche le
indicazioni per verifiche e manutenzioni.
ELEVATORI MONTAFERETRI
1) Obblighi ispettivi
Gli elevatori montaferetri rientrano tra le macchine elencate nell'allegato VII del D. Lgs.
81/08 (nella categoria "Ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" o "Ponti
sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano" a seconda che si tratti di
macchina elettrica o manuale), pertanto sono sottoposti agli obblighi ispettivi previsti dai
commi 11, 12, 13, 14 dell'art.71. Quindi, anche alla luce delle recenti integrazioni (decreto
dell'11 aprile 2011, entrato in vigore nel maggio 2012) gli elevatori montaferetri sono
sottoposti a:
- denuncia all'INAIL (ex-ISPESL) alla messa in servizio dell'elevatore;
- prima verifica da richiedere all'INAIL (ex-ISPESL) almeno 60 giorni prima della scadenza
prefissata (1 anno dalla denuncia per elevatori elettrici, 2 anni dalla denuncia per elevatori
pag.1/5
manuali);
- verifica successiva annuale (per elevatori elettrici) o biennale (per elevatori manuali) da
richiedere all'ente competente (es. ASL, ARPA..) almeno 30 giorni prima della scadenza
prefissata;
- per gli elevatori elettrici messi in esercizio da oltre 20 anni, indagine supplementare come
prevista dall'Allegato II del Decreto 11 aprile 2011.
2) Manutenzione
In accordo con i comma 8, 9 e 10 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08, le macchine devono essere
manutenute secondo le indicazioni del fabbricante (contenute nel manuale di istruzioni per
l'uso e la manutenzione) le prassi di buona norma o i codici di buona prassi. I controlli e gli
interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari devono essere effettuati da “persona
competente”.
Nel D. Lgs. 81/08 non sono indicati criteri oggettivi di valutazione della competenza del
manutentore, pertanto essi vengono lasciati al giudizio e alla responsabilità del datore di
lavoro (ovvero del proprietario della macchina). Ovviamente il costruttore è “persona
competente” per antonomasia, al di là di ogni dubbio. Questo vale per gli interventi
ordinari, ma anche e soprattutto per quelli straordinari, che richiedono competenze,
ricambi e attrezzature adeguate.
F.lli Ferretti, per propria scelta, effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
solo su macchine di propria produzione, per le quali dispone di competenze, ricambi e
attrezzature adeguate. Allo stesso modo, interventi manutentivi su attrezzature F.lli Ferretti
affidati ad altre aziende non autorizzate vengono eseguiti sotto la piena responsabilità del
manutentore e del proprietario della macchina.
LETTIGHE SVILUPPABILI
1) Obblighi ispettivi
Le lettighe sviluppabili non rientrano tra le macchine elencate nell'allegato VII del D. Lgs.
81/08, pertanto non sono sottoposte ad alcun obbligo ispettivo.
2) Manutenzione
In accordo con i comma 8, 9 e 10 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08, le macchine devono essere
manutenute secondo le indicazioni del fabbricante (contenute nel manuale di istruzioni per
l'uso e la manutenzione) le prassi di buona norma o i codici di buona prassi. I controlli e gli
interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari devono essere effettuati da “persona
competente”.
Nel D. Lgs. 81/08 non sono indicati criteri oggettivi di valutazione della competenza del
manutentore, pertanto essi vengono lasciati al giudizio e alla responsabilità del datore di
pag.2/5
lavoro (ovvero del proprietario della macchina). Ovviamente il costruttore è “persona
competente” per antonomasia, al di là di ogni dubbio. Questo vale per gli interventi
ordinari, ma anche e soprattutto per quelli straordinari, che richiedono competenze,
ricambi e attrezzature adeguate.
F.lli Ferretti, per propria scelta, effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
solo su macchine di propria produzione, per le quali dispone di competenze, ricambi e
attrezzature adeguate. Allo stesso modo, interventi manutentivi su attrezzature F.lli Ferretti
affidati ad altre aziende non autorizzate vengono eseguiti sotto la piena responsabilità del
manutentore e del proprietario della macchina.
CALABARE (PORTATA kg 200)
1) Obblighi ispettivi
I calabare non rientrano tra le macchine elencate nell'allegato VII del D. Lgs. 81/08,
pertanto non sono sottoposti ad alcun obbligo ispettivo.
2) Manutenzione
In accordo con i comma 8, 9 e 10 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08, le macchine devono essere
manutenute secondo le indicazioni del fabbricante (contenute nel manuale di istruzioni per
l'uso e la manutenzione) le prassi di buona norma o i codici di buona prassi. I controlli e gli
interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari devono essere effettuati da “persona
competente”.
Nel D. Lgs. 81/08 non sono indicati criteri oggettivi di valutazione della competenza del
manutentore, pertanto essi vengono lasciati al giudizio e alla responsabilità del datore di
lavoro (ovvero del proprietario della macchina). Ovviamente il costruttore è “persona
competente” per antonomasia, al di là di ogni dubbio. Questo vale per gli interventi
ordinari, ma anche e soprattutto per quelli straordinari, che richiedono competenze,
ricambi e attrezzature adeguate.
F.lli Ferretti, per propria scelta, effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
solo su macchine di propria produzione, per le quali dispone di competenze, ricambi e
attrezzature adeguate. Allo stesso modo, interventi manutentivi su attrezzature F.lli Ferretti
affidati ad altre aziende non autorizzate vengono eseguiti sotto la piena responsabilità del
manutentore e del proprietario della macchina.
pag.3/5
ALZALASTRE-CALABARE (MODELLO ALCA4)
1) Obblighi ispettivi
Gli alzalastre-calabare rientrano tra le macchine elencate nell'allegato VII del D. Lgs.
81/08, pertanto sono sottoposti agli obblighi ispettivi previsti dai commi 11, 12, 13, 14
dell'art.71. Quindi, anche alla luce delle recenti integrazioni (decreto dell'11 aprile 2011,
entrato in vigore nel maggio 2012) gli elevatori montaferetri sono sottoposti a:
- denuncia all'INAIL (ex-ISPESL) alla messa in servizio dell'alzalastre;
- prima verifica da richiedere all'INAIL (ex-ISPESL) almeno 60 giorni prima della scadenza
prefissata (2 anni);
- verifica successiva annuale (per macchine con anno di fabbricazione antecedente 10
anni) o biennale (per macchine con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni) da
richiedere all'ente competente (es. ASL)
- per le macchine messe in esercizio da oltre 20 anni, indagine supplementare come
prevista dall'Allegato II del Decreto 11 aprile 2011.
2) Manutenzione
In accordo con i comma 8, 9 e 10 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08, le macchine devono essere
manutenute secondo le indicazioni del fabbricante (contenute nel manuale di istruzioni per
l'uso e la manutenzione) le prassi di buona norma o i codici di buona prassi. I controlli e gli
interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari devono essere effettuati da “persona
competente”.
Nel D. Lgs. 81/08 non sono indicati criteri oggettivi di valutazione della competenza del
manutentore, pertanto essi vengono lasciati al giudizio e alla responsabilità del datore di
lavoro (ovvero del proprietario della macchina). Ovviamente il costruttore è “persona
competente” per antonomasia, al di là di ogni dubbio. Questo vale per gli interventi
ordinari, ma anche e soprattutto per quelli straordinari, che richiedono competenze,
ricambi e attrezzature adeguate.
F.lli Ferretti, per propria scelta, effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
solo su macchine di propria produzione, per le quali dispone di competenze, ricambi e
attrezzature adeguate. Allo stesso modo, interventi manutentivi su attrezzature F.lli Ferretti
affidati ad altre aziende non autorizzate vengono eseguiti sotto la piena responsabilità del
manutentore e del proprietario della macchina.
pag.4/5
ALZALASTRE (MODELLO ALZ)
1) Obblighi ispettivi
Gli alzalastre (mod. ALZ) non rientrano tra le macchine elencate nell'allegato VII del D.
Lgs. 81/08, pertanto non sono sottoposti ad alcun obbligo ispettivo.
2) Manutenzione
In accordo con i comma 8, 9 e 10 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08, le macchine devono essere
manutenute secondo le indicazioni del fabbricante (contenute nel manuale di istruzioni per
l'uso e la manutenzione) le prassi di buona norma o i codici di buona prassi. I controlli e gli
interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari devono essere effettuati da “persona
competente”.
Nel D. Lgs. 81/08 non sono indicati criteri oggettivi di valutazione della competenza del
manutentore, pertanto essi vengono lasciati al giudizio e alla responsabilità del datore di
lavoro (ovvero del proprietario della macchina). Ovviamente il costruttore è “persona
competente” per antonomasia, al di là di ogni dubbio. Questo vale per gli interventi
ordinari, ma anche e soprattutto per quelli straordinari, che richiedono competenze,
ricambi e attrezzature adeguate.
F.lli Ferretti, per propria scelta, effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
solo su macchine di propria produzione, per le quali dispone di competenze, ricambi e
attrezzature adeguate. Allo stesso modo, interventi manutentivi su attrezzature F.lli Ferretti
affidati ad altre aziende non autorizzate vengono eseguiti sotto la piena responsabilità del
manutentore e del proprietario della macchina.
pag.5/5
Scarica

Obblighi in termini di verifica ispettiva e manutenzione