30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima PARTE I LEGGI REGIONALI LEGGEREGIONALE10agosto2006,n.9. nell'apprendistato. Disposizoni in materiadi formazione IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguentelegge: SOMMARIO Art. I Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Definizione dei profili formativi Art. 3 Piano formativo individuale generale Art. 4 Piano formativo individuale di dettaglio Art. 5 Definizionedella formazioneformale e soggettierogatori Art. 6 Monte ore di formazione Art. 7 Piano annuale dell'offerta formativa Art. 8 Definizione della formazion€ non formale Art. 9 Certificazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto formativo Art. 10 Caratteristichee formazionedel tutore aziendale Art. 11 Verifica e controllo degli interventi formativi Art. 12 Incentivazionealla trasformazionedel contratto di apprendistato Art. 13 Regolamentodi attuazione Art. 14 Norma transitoria Art. 15 Disposizioni finanziarie -9- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteorima Art. I (Finalità ed ambito di applicazione) l. La presentelegge,ai sensidel Titolo VI, Capo I del decretolegislativo 10 settembre2003, n. 276 (Attuazionedelle deleghein rnateriadi occupazionee mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), detta disposizioni relative agli aspettiformativi dell'apprendistato,ancheal frne di favorire I'occupabilità dei giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistemaproduttivo e rafforzare I'integrazionetra formazionee lavoro. 2. Le disposizioni di cui al comma I disciplinano,in particolare,la formazione concemente : a) I'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione,di cui all'articolo49 del d.lgs.276/2003; b) I'apprendistatoper I'acquisizionedi un diploma o per percorsi di alta formazione,di cui all'articolo50 del d.lgs.276/2003. 3. La disciplina della formazione nell'apprendistatoprofessionalizzantedi cui alla presentelegge, salvo quantoprevisto dall'articolo 14, è immediatamenteoperativa nei soli settoriproduttivi per i quali è intervenutala contrattazionecollettiva. Art-2 @efinizione dei profili formativi) l. Per profilo formativo si intende I'insieme degli obiettivi e degli standard formativi relativi ai profili professionali. 2. I profìli formativi attinenti all'apprendistatodi cui all'articolo 1, comrna 2, letteraa), sono definiti con deliberazionedella Giuntaregionale, previo accordocon le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentativea livello regionale, sulla base dei profili professionali inclividuati nell'ambito del Repertorio regionaledei profili professionalie formativi, adottatonel rispettodel Repertoriodelle professioni,di cui all'articolo 52 del d.lgs.276/2003e dei contratticollettivi di cateeoria. - l0- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteorima 3. I profili formativi attinenti all'apprendistatodi cui all'articolo I, comma 2, letterab), sono definiti con deliberazionedella Giunta regionale,sulla basedi accordi con le istituzioni scolastiche,formative e/o le università che rilasciano il titolo oggetto del contratto,d'intesa con le associazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Art.3 (Piano formativo individuale generale) 1. La formazione in apprendistatoè svolta secondo un piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa in relazionc al profilo formativo di riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competenteper materia. Tale piano, sottoscritto dall'apprendista, costituisce parte integrante del contrattodi apprendistato. 2. Il piano di cui al comma 1 prevedeil percorsodella formazione formale e non formafe che I'apprendistadeve seguire durante la vigenza del contratto, tenuto conto della valutazionedelle competenzegià possedute.Tale percorso deve esserecoerente con il profilo formativo di riferimento. 3. Alla comunicazionedi assunzione dell'apprendista inoltrata al coinpetente Centro per I'impiego, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto lcgge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con rnodificaziont,dalla legge 28 novernbre 1996, n. 608 e successivemodificazioni, va allegato il parere di conformità rilasciato dall'Ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla Commissioneprovincialeprevistadall'articolo20 della leggeregionale7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazionedelle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), nel rispetto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 13, acquisito il parere della Commissioneregionale di concertazioneper il lavoro e del Comitato istituzionaleregionaleistituiti, rispettivamente,dall'articolo 7 e dall'articolo 8 dellacitata1.r.38/1998. - ll - 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZro - N. 24 - parteprima Art.4 (Piano formativo individuale di dettaglio) l. Il piano forrnativo individuale gencralc,al finc di consentireuna piu efficace progettazionedel percorso formativo dell'apprendista,viene articolato in un piano formativo individuale di dettaglio, da aggiornareogni anno, che specifica contenuti, tempi e luoghi della formazioneformale. 2. Il piano di cui al cornma I è predispostoentro sessantagiorni dalla stipula del contrattodi apprendistatodall'impresa,che a tal fine può avvalersidell'assistenza di strutture appositamente individuate dalla Regione; tale piano, sottoscritto dall'apprendista,viene allegatoal contrattodi apprendistato. Art.5 (Definizione della formazione formale e soggetti erogatori) 1. Per formazioneformale si intendequella: a) svolta in un ambientestrutturatoe organrzzato; b) attuatamedianteuna specificaprogettazione; c) con esiti verificabilie certificabili: d) assistitada figure professionalicon competenzeadeguate, 2. La formazione forrnale e svolta prevalentementeall'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastichee formative, delle università e dei centri di formazioneaccreditati;può essere,altresì,svolta all'interno delle imprese con capacità formativa,purchéin luoghi non destinatialla produzione. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b). del d.lgs.276/2003,le imprese per realizzarela forrnazioneformale intema. devono avere la disponibilitàdi: a) locali, attrezzature e macchinari adeguati al profrlo formativo di riferimento c conformi alle normativcvigenti; b) formatori con competenzaadeguataper il conseguimentocÌegli obiettivi formativi del profilo di riferimento; c) tutori aziendali,individuati ai sensidell'articolo i0 della presentelegge. 1 î 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima di cui all'articolo13sonodisciplinateulteriorirnodalitàdi 4. Con il regolamento di possesso della svolgimentodella formazioneformale,il rilasciodella dichiarazione capacitàformativadelleimprese,nonchéi requisitidi cui al comma3. Art.6 (Monte ore di formazione) di cui all'articolo l, comma2, l. Per la formazioneinerenteall'apprendistato lettera a), il monte ore di formazioneformale è determinatoin almeno 120 ore annue, articolate in contenuti di base e tecnico-professionalitra cui elementi di normativa in materiadi sicurezzae salutesui luoghi di lavoro. 2-Per la formazioneinerenteall'apprendistatodi cui all'articolo l, comma 2, lettera b), il monte ore è determinatocon deliberazionedella Giunta regionale,previo accordo con le organrzzazionidei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni scolastiche o formative coinvolte nei percorsi di apprendistato per I'acquisizionedi un diploma o di un titolo di alta qualificazione. Art.7 (Piano annualedell'offerta formativa) 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere gli interventi di formazione inerenti all'apprendistatodi cui all'articolo 1, comma 2,letfere a) e b) e di assicurarnela qualità e la ditfusione adotta,annualmente,in collaborazionecon le Province, un piano per I'offerta formativa, di seguito denominato piano. previa concertazione con le organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentativea livello regionale e prevedendoeventuali forme di cofinanziamento privato. -t3- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteorima 2. Il piano di cui al comma 1, in particolare,contieneindinzzi in merito: a) all'integrazionedei sistemiformativi; b) alla predisposizionedi materiali didattici,modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti delle stmtture formative accreditate ; c) al monitoraggio e alla valutazionedella forrnazionein apprendistatosul territorio regionale; d) all'elevamentodel monte ore annuodi formazioneformale in relazionealle esigenzedelle imprese e dei giovani e alla capacità di offerta del sistema formativo; e) all'individuazione di risorse comunitarie da destinareallo sviluppo della componente formativa deì percorsi di apprendistatodi cui all'articolo 1, comma 2, letterea) e b). Art.8 (Definizione della formazione non formale) L Per formazionenon formale si intendela formazione: a) attuataper affiancamentoin contestoproduttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinarnentodi un tutore aziendale: b) organizzataper obiettivi; c) tesa a conseguire I'apprendimento di abilità tecnico-operative e, con riferimento all'apprendistatodi alta fbrmazione, di conoscenze culturaliscientifiche,definite nei piani formativi individuali; d) impartita nel rispetto della nonnativa in rnateriadi sicurezzae salute sui luoehi di lavoro. -t4- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima Art.9 (Certiticazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto formativo) 1. Al termine del percorsofbrmativo previsto dal piano formativo individuale, I' apprendistaconsegue: a) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2,Iettera a), I'attestazione delle competenzeda parte dell'impresae delle strutturedi formazioneesterna e il riconoscimentoda parte dell'impresa stessa della qualificazione professionalevalida ai fini contrattuali; b) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2,lettera b), un diploma di livello secondario,un titolo universitarioo di alta formazione secondoquanto previstodagli accordidi cui all'articolo 2, comma 3. 2. Le modalità di certifrcazionedelle competenzee di riconoscimentodei crediti formativi acquisiti al termine del percorsoformativo o in casodi intemrzione anticipata del rapporto di lavoro, nonchéle modalità per la registrazionenel libretto formativo, di cui al decretodel Ministro del lavoroe dellepolitichesociali del 10 ottobre2005,della forrnazione effettuata e della qualificazione conseguita, sono disciplinate dal regolamentodi cui all'articolo 13, previo accordo con le associazionidei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentativea livello regionale. 3. Gli apprendistiche ne fanno richiestasono ammessia sosteneregli esamiper il conseguimentodella qualifica professionalerilasciata dalla Regione secondo le modalitàdisciplinatedal regolamentodi cui all'articolo 13. Art. l0 (Caratteristiche e formazione del tutore aziendale) l. Il tutore aziendaleè individuato dal datore di lavoro tra personein possesso dei seguentirequisiti: a) livello di inquadramentocontrattuale pari o superiore a quello che I'apprendistaconseguealla fine del periododi apprendistato; b) svolgimentodi attività lavorativecoerenticon quelle dell'apprendista; c) possessodi almenotre anni di esperienzalavorativa. -15- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima 2. Nel caso di impresecon meno di quindici dipendentie di impreseartigiane,il tutore aziendale può essere il titolare delf impresa stessa,un socio o un familiare coadiuvanteinseritonell'attività di impresa. 3. Il tutore aziendaleè il garantedel percorsoformativo dell'apprendistaper la formazioneinterna all'impresae svolgei seguenticompiti: a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio; b) affianca I'apprendistaper tutta la duratadel percorsoformativo, curandola forrnazioneinternaall' impresa; c) favorisce I'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispettodelle forme di coordinamentotra la propria attività e quella della strutfura di formazione esterna previste nel piano formativo individuale di cui agli articoli 3 e 4; d) esprime le proprie valutazioni sulle competenzeacquisitedall'apprendista ai fini della relativaattestazionerilasciatadall'impresa. 4. Ciascuntutore aziendalepuo affiancarenon più di cinque apprendisti, 5. La Regione,nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 1, programma specifrci interventi formativi per i tutori aziendali al fine di consentirneuna adeguata formazione.Tale percorsoformativo: a) nell'ambitodell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma2,lettera a), è di almeno l6 ore e può essereerogatoanchea distanza; b) nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, letterab), è determinatoall'interno del piano di cui all'articolo 7. Art. 1l (Verifica e controllo degli interventi formativi) I. La Regione, ai fini della verifica e del controllo previsti dall'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276/2003,collabora,ancheattraversointese,con le Province e con gli enti pubblici competentiin materiadi vigilanza sul lavoro, in relazìoneall'effettiva erogazionedegli interventiforrnativi indicati nel piano di cui all'articolo 7. -16- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima Art.12 (Incentivazionealla trasformazionedel contratto di apprendistato) 1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economicoalle impreseche, senzasoluzionedi continuità rispetto al periodo di apprendistatoprofessionalizzante, assumonoil lavoratorea tempo indeterminatoe a condizioneche I'impresa applichi ai propri dipendentiil contraffocolleftivo nazionaledi lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro piir rappresentative comparativamente a livel lo nazionale. 2. Con il regolamentodi cui all'articolo 13 sono disciplinate la percentuale dell'incentivo economicodi cui al comma 1 in misura inversamenteproporzionalealla durata del contratto di apprendistato,nonché le modalítà di erogazionedell'incentivo stesso. 3. L'incentivo è concessonel rispettodella normativa comunitariavigente in materiadi aiuti di Stato. 4. La risoluzionedel rapportodi lavoro a tempo indeterminatoentro cinque anni dalla trasformazionedel contrattodi apprendistatoprofessionalizzante,esclusi i casi di dimissioni del lavoratoreo di licenziamentodello stessoper giusta causao giustificato motivo, o l'inosservanzadegli obblighi di cui alla presentelegge comportanola revoca del beneficioe I'obbligo di restituzionedell'incentivodi cui al presentearticolo. Art. 13 (Regolamentodi attuazione) L Con regolamentoregionaledi attuazioneda adottare,previa concertazionecon le associazionidei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiu rappresentativea livello regionale,enîro sessantagiorni dalla data di entratain vigore della presenteleggesi prowede in particolarea disciplinare: a) i criteri per il rilascio del pareredi conforrnitadi cui all'articolo 3, comma b) le ulteriori modalità di svolgimentodella formazione formale, il rilascio della dichiarazioncdi possessodella capacitàformativa delle impresenonche i requisitidi cui all'articolo5, comma4; -t7 - 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteorima c) le modalità di certificazione delle cornpetenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'articolo 9, comma 2, nonché lc modalità per l'ammissione agli esami pcr il conscguimento della qualifica professionale di cui allo stesso articolo, comrna 3; d) le modalità di adeguamento alla normativa contenuta nella presente legge delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già awiate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso,di cui all'articolo 14; e) la percentuale e le modalità di erogazione dell'incentivo economico di cui all'articolo 12. Art. 14 (Norma transitoria) l. Dalla data di entrata in vigore clel regolamento di cui all'articolo possono essere effettuate nuove assunzioni nell'ambito delle 13, non sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante gi à awiate alla suddetta data. 2. Il regolamento di cuì all'articolo l3 disciplina le rnodalità di adeguamento delle sperimentazioni indicate al comma 1 alla normativa contenuta nella presente legge. Art. 15 (DisposÍzioni finanziarie) l. Per I'attuazione della presentelegge nel bilancio di previsione della Regione Lazio relativo all'esercizio finanziario 2006 sono istifuiti. nell'ambito dell'UpB F2l- i seguenti capitoli di spesa: a) capitolo denominato "lnterventi di formazione previsti dal piano annuale dell'offerta formativa di cui all'articolo 7", con lo stanziamento di 5 milioni di euro; b) capitolo denominato "Incentivi economici alle imprese previsti dall'articolo 12", con lo stanziamentodi 5 milioni di euro. 2. Alla copertura degli oneri frnanziari corrispondenti alle somme iscritte nei capitoli indicati al comma 1, lettere a) e b) si prowede, in termini di competenza, con la -18- 30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima riduzionedi 10 milioni di eurodal capitoloT27501di cui all'elencon. 4 allegatoal bilancioregionaledi previsioneper I'eserciziofinanziario2006 e, in termini di cassa, rnediantela riduzionedi pari importodell'UPBT25. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino [Jfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della RegioneLazio. Data a Roma, addì 10 agosto2006 Il Vice Presidente Potr.rpnt -19-