30-8-2006- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONELAZIO - N. 24 - Parteprima
PARTE I
LEGGI REGIONALI
LEGGEREGIONALE10agosto2006,n.9.
nell'apprendistato.
Disposizoni
in materiadi formazione
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguentelegge:
SOMMARIO
Art.
I
Finalità ed ambito di applicazione
Art.
2
Definizione dei profili formativi
Art.
3
Piano formativo individuale generale
Art.
4
Piano formativo individuale di dettaglio
Art.
5
Definizionedella formazioneformale e soggettierogatori
Art.
6
Monte ore di formazione
Art.
7
Piano annuale dell'offerta formativa
Art.
8
Definizione della formazion€ non formale
Art.
9
Certificazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto
formativo
Art.
10
Caratteristichee formazionedel tutore aziendale
Art.
11
Verifica e controllo degli interventi formativi
Art.
12
Incentivazionealla trasformazionedel contratto di apprendistato
Art.
13
Regolamentodi attuazione
Art.
14
Norma transitoria
Art.
15
Disposizioni finanziarie
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Art. I
(Finalità ed ambito di applicazione)
l. La presentelegge,ai sensidel Titolo VI, Capo I del decretolegislativo 10
settembre2003, n. 276 (Attuazionedelle deleghein rnateriadi occupazionee mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), detta disposizioni relative agli
aspettiformativi dell'apprendistato,ancheal frne di favorire I'occupabilità dei giovani,
promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistemaproduttivo e rafforzare
I'integrazionetra formazionee lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma I disciplinano,in particolare,la formazione
concemente
:
a) I'apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di
una
qualificazione,di cui all'articolo49 del d.lgs.276/2003;
b) I'apprendistatoper I'acquisizionedi un diploma o per percorsi di alta
formazione,di cui all'articolo50 del d.lgs.276/2003.
3. La disciplina della formazione nell'apprendistatoprofessionalizzantedi cui
alla presentelegge, salvo quantoprevisto dall'articolo 14, è immediatamenteoperativa
nei soli settoriproduttivi per i quali è intervenutala contrattazionecollettiva.
Art-2
@efinizione dei profili formativi)
l. Per profilo formativo si intende I'insieme degli obiettivi e degli standard
formativi relativi ai profili professionali.
2. I profìli formativi attinenti all'apprendistatodi cui all'articolo 1, comrna 2,
letteraa), sono definiti con deliberazionedella Giuntaregionale, previo accordocon le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù
rappresentativea livello regionale, sulla base dei profili professionali inclividuati
nell'ambito del Repertorio regionaledei profili professionalie formativi, adottatonel
rispettodel Repertoriodelle professioni,di cui all'articolo 52 del d.lgs.276/2003e dei
contratticollettivi di cateeoria.
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3. I profili formativi attinenti all'apprendistatodi cui all'articolo I, comma 2,
letterab), sono definiti con deliberazionedella Giunta regionale,sulla basedi accordi
con le istituzioni scolastiche,formative e/o le università che rilasciano il titolo oggetto
del contratto,d'intesa con le associazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro.
Art.3
(Piano formativo individuale generale)
1. La formazione in apprendistatoè svolta secondo un piano formativo
individuale generale predisposto dall'impresa in relazionc al profilo formativo di
riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competenteper
materia. Tale piano, sottoscritto dall'apprendista, costituisce parte integrante del
contrattodi apprendistato.
2. Il piano di cui al comma 1 prevedeil percorsodella formazione formale e non
formafe che I'apprendistadeve seguire durante la vigenza del contratto, tenuto conto
della valutazionedelle competenzegià possedute.Tale percorso deve esserecoerente
con il profilo formativo di riferimento.
3. Alla comunicazionedi assunzione dell'apprendista inoltrata al coinpetente
Centro per I'impiego, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto lcgge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con rnodificaziont,dalla legge 28 novernbre 1996, n. 608 e
successivemodificazioni, va allegato il parere di conformità rilasciato dall'Ente
bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla
Commissioneprovincialeprevistadall'articolo20 della leggeregionale7 agosto 1998,
n. 38 (Organizzazionedelle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per
il lavoro), nel rispetto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 13,
acquisito il parere della Commissioneregionale di concertazioneper il lavoro e del
Comitato istituzionaleregionaleistituiti, rispettivamente,dall'articolo 7 e dall'articolo 8
dellacitata1.r.38/1998.
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Art.4
(Piano formativo individuale di dettaglio)
l. Il piano forrnativo individuale gencralc,al finc di consentireuna piu efficace
progettazionedel percorso formativo dell'apprendista,viene articolato in un piano
formativo individuale di dettaglio, da aggiornareogni anno, che specifica contenuti,
tempi e luoghi della formazioneformale.
2. Il piano di cui al cornma I è predispostoentro sessantagiorni dalla stipula del
contrattodi apprendistatodall'impresa,che a tal fine può avvalersidell'assistenza
di
strutture appositamente individuate dalla
Regione; tale
piano,
sottoscritto
dall'apprendista,viene allegatoal contrattodi apprendistato.
Art.5
(Definizione della formazione formale e soggetti erogatori)
1. Per formazioneformale si intendequella:
a) svolta in un ambientestrutturatoe organrzzato;
b) attuatamedianteuna specificaprogettazione;
c) con esiti verificabilie certificabili:
d) assistitada figure professionalicon competenzeadeguate,
2. La formazione forrnale e svolta prevalentementeall'esterno dell'impresa
nell'ambito delle istituzioni scolastichee formative, delle università e dei centri di
formazioneaccreditati;può essere,altresì,svolta all'interno delle imprese con capacità
formativa,purchéin luoghi non destinatialla produzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b). del
d.lgs.276/2003,le imprese per realizzarela forrnazioneformale intema. devono avere
la disponibilitàdi:
a) locali, attrezzature e macchinari adeguati al profrlo
formativo di
riferimento c conformi alle normativcvigenti;
b) formatori con competenzaadeguataper il conseguimentocÌegli obiettivi
formativi del profilo di riferimento;
c) tutori aziendali,individuati ai sensidell'articolo i0 della presentelegge.
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di cui all'articolo13sonodisciplinateulteriorirnodalitàdi
4. Con il regolamento
di possesso
della
svolgimentodella formazioneformale,il rilasciodella dichiarazione
capacitàformativadelleimprese,nonchéi requisitidi cui al comma3.
Art.6
(Monte ore di formazione)
di cui all'articolo l, comma2,
l. Per la formazioneinerenteall'apprendistato
lettera a), il monte ore di formazioneformale è determinatoin almeno 120 ore annue,
articolate in contenuti di base e tecnico-professionalitra cui elementi di normativa in
materiadi sicurezzae salutesui luoghi di lavoro.
2-Per la formazioneinerenteall'apprendistatodi cui all'articolo l, comma 2,
lettera b), il monte ore è determinatocon deliberazionedella Giunta regionale,previo
accordo con le organrzzazionidei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre
istituzioni scolastiche o formative coinvolte nei percorsi di apprendistato per
I'acquisizionedi un diploma o di un titolo di alta qualificazione.
Art.7
(Piano annualedell'offerta formativa)
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere gli interventi di formazione
inerenti all'apprendistatodi cui all'articolo 1, comma 2,letfere a) e b) e di assicurarnela
qualità e la ditfusione adotta,annualmente,in collaborazionecon le Province, un piano
per I'offerta formativa, di seguito denominato piano. previa concertazione con le
organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiù
rappresentativea livello regionale e prevedendoeventuali forme di cofinanziamento
privato.
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2. Il piano di cui al comma 1, in particolare,contieneindinzzi in merito:
a) all'integrazionedei sistemiformativi;
b) alla predisposizionedi materiali didattici,modelli, strumenti e metodologie
per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti delle stmtture
formative accreditate
;
c) al monitoraggio e alla valutazionedella forrnazionein apprendistatosul
territorio regionale;
d) all'elevamentodel monte ore annuodi formazioneformale in relazionealle
esigenzedelle imprese e dei giovani e alla capacità di offerta del sistema
formativo;
e) all'individuazione di risorse comunitarie da destinareallo sviluppo della
componente formativa deì percorsi di apprendistatodi cui all'articolo 1,
comma 2, letterea) e b).
Art.8
(Definizione della formazione non formale)
L Per formazionenon formale si intendela formazione:
a) attuataper affiancamentoin contestoproduttivo o di lavoro, sotto la guida
e il coordinarnentodi un tutore aziendale:
b) organizzataper obiettivi;
c) tesa a conseguire I'apprendimento di abilità tecnico-operative e, con
riferimento all'apprendistatodi alta fbrmazione, di conoscenze culturaliscientifiche,definite nei piani formativi individuali;
d) impartita nel rispetto della nonnativa in rnateriadi sicurezzae salute sui
luoehi di lavoro.
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Art.9
(Certiticazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto formativo)
1. Al termine del percorsofbrmativo previsto dal piano formativo individuale,
I' apprendistaconsegue:
a) nell'apprendistato
di cui all'articolo 1, comma 2,Iettera a), I'attestazione
delle competenzeda parte dell'impresae delle strutturedi formazioneesterna
e il riconoscimentoda parte dell'impresa stessa della qualificazione
professionalevalida ai fini contrattuali;
b) nell'apprendistato
di cui all'articolo 1, comma 2,lettera b), un diploma di
livello secondario,un titolo universitarioo di alta formazione secondoquanto
previstodagli accordidi cui all'articolo 2, comma 3.
2. Le modalità di certifrcazionedelle competenzee di riconoscimentodei crediti
formativi acquisiti al termine del percorsoformativo o in casodi intemrzione anticipata
del rapporto di lavoro, nonchéle modalità per la registrazionenel libretto formativo, di
cui al decretodel Ministro del lavoroe dellepolitichesociali del 10 ottobre2005,della
forrnazione effettuata e della qualificazione conseguita, sono disciplinate dal
regolamentodi cui all'articolo 13, previo accordo con le associazionidei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentativea livello
regionale.
3. Gli apprendistiche ne fanno richiestasono ammessia sosteneregli esamiper
il conseguimentodella qualifica professionalerilasciata dalla Regione secondo le
modalitàdisciplinatedal regolamentodi cui all'articolo 13.
Art. l0
(Caratteristiche e formazione del tutore aziendale)
l. Il tutore aziendaleè individuato dal datore di lavoro tra personein possesso
dei seguentirequisiti:
a) livello di inquadramentocontrattuale pari o superiore a quello che
I'apprendistaconseguealla fine del periododi apprendistato;
b) svolgimentodi attività lavorativecoerenticon quelle dell'apprendista;
c) possessodi almenotre anni di esperienzalavorativa.
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2. Nel caso di impresecon meno di quindici dipendentie di impreseartigiane,il
tutore aziendale può essere il titolare delf impresa stessa,un socio o un familiare
coadiuvanteinseritonell'attività di impresa.
3. Il tutore aziendaleè il garantedel percorsoformativo dell'apprendistaper la
formazioneinterna all'impresae svolgei seguenticompiti:
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di
dettaglio;
b) affianca I'apprendistaper tutta la duratadel percorsoformativo, curandola
forrnazioneinternaall' impresa;
c) favorisce I'integrazione tra la formazione esterna e quella interna
all'impresa, nel rispettodelle forme di coordinamentotra la propria attività e
quella della strutfura di formazione esterna previste nel piano formativo
individuale di cui agli articoli 3 e 4;
d) esprime le proprie valutazioni sulle competenzeacquisitedall'apprendista
ai fini della relativaattestazionerilasciatadall'impresa.
4. Ciascuntutore aziendalepuo affiancarenon più di cinque apprendisti,
5. La Regione,nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 1, programma
specifrci interventi formativi per i tutori aziendali al fine di consentirneuna adeguata
formazione.Tale percorsoformativo:
a) nell'ambitodell'apprendistato
di cui all'articolo 1, comma2,lettera a), è di
almeno l6 ore e può essereerogatoanchea distanza;
b) nell'ambito dell'apprendistato
di cui all'articolo 1, comma 2, letterab), è
determinatoall'interno del piano di cui all'articolo 7.
Art. 1l
(Verifica e controllo degli interventi formativi)
I. La Regione, ai fini della verifica e del controllo previsti dall'articolo 53,
comma 3, del d.lgs. 276/2003,collabora,ancheattraversointese,con le Province e con
gli enti pubblici competentiin materiadi vigilanza sul lavoro, in relazìoneall'effettiva
erogazionedegli interventiforrnativi indicati nel piano di cui all'articolo 7.
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Art.12
(Incentivazionealla trasformazionedel contratto di apprendistato)
1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un
incentivo economicoalle impreseche, senzasoluzionedi continuità rispetto al periodo
di apprendistatoprofessionalizzante,
assumonoil lavoratorea tempo indeterminatoe a
condizioneche I'impresa applichi ai propri dipendentiil contraffocolleftivo nazionaledi
lavoro stipulato dalle
organizzazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro
piir rappresentative
comparativamente
a livel lo nazionale.
2. Con il regolamentodi cui all'articolo 13 sono disciplinate la percentuale
dell'incentivo economicodi cui al comma 1 in misura inversamenteproporzionalealla
durata del contratto di apprendistato,nonché le modalítà di erogazionedell'incentivo
stesso.
3. L'incentivo è concessonel rispettodella normativa comunitariavigente in
materiadi aiuti di Stato.
4. La risoluzionedel rapportodi lavoro a tempo indeterminatoentro cinque anni
dalla trasformazionedel contrattodi apprendistatoprofessionalizzante,esclusi i casi di
dimissioni del lavoratoreo di licenziamentodello stessoper giusta causao giustificato
motivo, o l'inosservanzadegli obblighi di cui alla presentelegge comportanola revoca
del beneficioe I'obbligo di restituzionedell'incentivodi cui al presentearticolo.
Art. 13
(Regolamentodi attuazione)
L Con regolamentoregionaledi attuazioneda adottare,previa concertazionecon
le associazionidei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamentepiu
rappresentativea livello regionale,enîro sessantagiorni dalla data di entratain vigore
della presenteleggesi prowede in particolarea disciplinare:
a) i criteri per il rilascio del pareredi conforrnitadi cui all'articolo 3, comma
b) le ulteriori modalità di svolgimentodella formazione formale, il rilascio
della dichiarazioncdi possessodella capacitàformativa delle impresenonche
i requisitidi cui all'articolo5, comma4;
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c) le modalità di certificazione delle cornpetenze e di riconoscimento dei
crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di
cui all'articolo 9, comma 2, nonché lc modalità per l'ammissione agli esami
pcr il conscguimento della qualifica professionale di cui allo stesso articolo,
comrna 3;
d) le modalità di adeguamento alla normativa contenuta nella presente legge
delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già awiate alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso,di cui all'articolo 14;
e) la percentuale e le modalità di erogazione dell'incentivo economico di cui
all'articolo 12.
Art. 14
(Norma transitoria)
l. Dalla data di entrata in vigore clel regolamento di cui all'articolo
possono essere effettuate nuove
assunzioni nell'ambito
delle
13, non
sperimentazioni
sull'apprendistato professionalizzante gi à awiate alla suddetta data.
2. Il regolamento di cuì all'articolo l3 disciplina le rnodalità di adeguamento
delle sperimentazioni indicate al comma 1 alla normativa contenuta nella presente
legge.
Art. 15
(DisposÍzioni finanziarie)
l. Per I'attuazione della presentelegge nel bilancio di previsione della Regione
Lazio relativo all'esercizio finanziario 2006 sono istifuiti. nell'ambito dell'UpB F2l- i
seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo denominato "lnterventi di formazione previsti dal piano annuale
dell'offerta formativa di cui all'articolo 7", con lo stanziamento di 5 milioni di euro;
b) capitolo denominato "Incentivi economici alle imprese previsti dall'articolo
12", con lo stanziamentodi 5 milioni di euro.
2. Alla copertura degli oneri frnanziari corrispondenti alle somme iscritte nei
capitoli indicati al comma 1, lettere a) e b) si prowede, in termini di competenza, con la
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riduzionedi 10 milioni di eurodal capitoloT27501di cui all'elencon. 4 allegatoal
bilancioregionaledi previsioneper I'eserciziofinanziario2006 e, in termini di cassa,
rnediantela riduzionedi pari importodell'UPBT25.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino [Jfficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della RegioneLazio.
Data a Roma, addì 10 agosto2006
Il Vice Presidente
Potr.rpnt
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