A.I.S.
Luciano Mattevi
Tecnico Specialista in Acustica
Ambiente Igiene Sicurezza S.r.l.
Corso di
Sviluppo Competenze Tecniche
in acustica per i dipendenti della PA
A cura di
Luciano Mattevi
Trento
18, 19 e 20 luglio 2006
Sviluppo competenze tecniche in acustica per dipendenti della P.A.
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Effetti del rumore
Disturbi di carattere generale
Effetto meno specifico, ma pur sempre grave, dell'inquinamento acustico è il fatto che il rumore semplicemente disturba
e infastidisce.
Disturbi della comunicazione
I livelli di rumore che spesso si raggiungono per strada, nei giardini, sui balconi, interferiscono con la comunicazione.
Disturbi del sonno
I disturbi del sonno possono manifestarsi già a livelli relativamente contenuti (attorno ai 30 dB(A)), specie in presenza di
rumori stazionari continui.
Effetti extrauditivi
Effetti del rumore di tipo psicofisiologico. I più importanti, si manifestano sotto forma di stress fisiologico e reazioni
cardio-vascolari a livelli più elevati, effetti sulla salute mentale e sull'efficacia e la produttività.
Effetti uditivi
Perdità della capacità uditiva.
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La normativa nazionale in materia di protezione
e prevenzione dall’inquinamento acustico
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Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico
La legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione (Potestà legislativa dello Stato)
Decreti attuativi
- Decreto 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- Decreto 31 ottobre 1997 recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.R. 11 dicembre 1997 recante "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili";
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici“;
- Decreto 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico“;
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 recante "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività
del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6,7 e 8, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico“;
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 recante "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario“;
- …;
per complessivi 23 decreti
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Definizioni
Inquinamento acustico
(art. 2 della Legge n. 447/95)
”l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi"
Non vi sono riferimenti a valori limite
Giudizio soggettivo
La valutazione deve tener conto anche degli effetti prodotti
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Ambiente abitativo
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per
le diverse attività umane, ad eccezione degli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive
Sorgenti sonore fisse
– gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui
uso produca emissioni sonore;
– le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole;
– i parcheggi;
– le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
– i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
– le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
Sorgenti sonore mobili
Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di “sorgenti sonore fisse”
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Competenze
Stato
– L’individuazione dei limiti di rumorosità;
– Procedure e norme relativa al collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del
contenimento e dell’abbattimento del rumore, il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività, nonché le
procedure di verifica periodica;
– Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
– Attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
– Requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici;
– Criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti;
– Requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;
– Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi
– Adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
– Criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni;
– Criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili;
– Campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;
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Regioni (o Province a Statuto speciale di TN e BZ)
– Criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio;
– Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;
– Modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione acustica per i comuni che adottano nuovi strumenti
urbanistici generali o particolareggiati;
– Modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all'atto del rilascio delle
concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture per attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
– Procedure ed eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
acustico;
– Criteri e condizioni per l'individuazione, da parte di quei comuni che presentano un rilevante interesse paesaggisticoambientale e turistico, di valori inferiori a quelli indicati dalla normativa statale;
– Modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni;
– Organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo;
– Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e del clima acustico;
– Criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
– Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.
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Comuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Classificazione acustica del territorio (zonizzazione acustica);
Piani di risanamento:
amministrativi (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria);
normativi e regolamentari (ad esempio: Norme tecniche attuative dei P.R.G., Regolamento d'igiene,
Regolamento edilizio e di Polizia Municipale);
opere di mitigazione.
Controlli della rumorosità;
Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità (attività temporanee);
Adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale con apposite norme contro
l'inquinamento acustico (da attuare entro 30 ottobre 1996);
Individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dalle norme nazionali per territori con
rilevante interesse paesaggisticoambientale e turistico;
Valutazione di impatto acustico:
nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
Valutazione del clima acustico;
Inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9);
Applicazione regime sanzionatorio (art. 10) e provvedimento di diffida.
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Proposta di regolamento comunale tipo
Disciplina delle attività rumorose temporanee
Discutiamo assieme della proposta di regolamento predisposta
dall’ARPA dell’Emilia-Romagna
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Piani di risanamento acustico
Art. 7
1.
2.
Nelle seguenti condizioni:
Superamento dei valori limite di attenzione (art. 2, comma 1, lettera g))
Contatto fra aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB(A) (art.4, comma 1, lettera a))
Adozione di piani di risanamento acustico
(approvati dal Consiglio comunale)
•
•
•
•
•
tipologia delle sorgenti (incluse le sorgenti mobili);
soggetti a cui compete l'intervento;
priorità, modalità e tempi per il risanamento;
oneri finanziari e mezzi necessari;
misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
In caso di inerzia dei comuni si provvede in via sostitutiva la Provincia o l’ente appositamente individuato
Comuni con abitanti 50.000 la Giunta comunale presenta al Consiglio una RELAZIONE biennale sullo STATO
ACUSTICO DEL COMUNE
Il comune trasmette alla Provincia le iniziative di competenza
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Disposizioni in materia di IMPATTO ACUSTICO
Art. 8
Nella procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale)
Su richiesta dei Comuni
Documentazione di impatto acustico
Redatta in conformità alle linee guida predisposte dalla Provincia
• aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
• autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di
quartiere e strade locali;
• discoteche;
• circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
• impianti sportivi e ricreativi;
• ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
OBBLIGATORIO!
•
•
•
•
•
Per le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a:
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
sportive e ricreative
postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
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Clima acustico
Art. 8
E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
•
•
•
•
•
scuole e asili nido;
ospedali;
case di cura e di riposo;
parchi pubblici urbani ed extraurbani;
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate per l’impatto acustico.
Qualora si evidenzi il superamento dei valori limite dovranno essere indicate le opere necessarie
al contenimento della rumorosità
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Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 9
MOTIVAZIONE
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente
SOGGETTI TITOLATI
(nell'ambito delle rispettive competenze)
Sindaco
Presidente della Provincia
Presidente della Giunta regionale
Prefetto
Ministro dell’ambiente
Presidente del Consiglio dei ministri
Ricorso TEMPORANEO a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria PARZIALE o TOTALE di determinate attività
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Sanzioni amministrative
Art. 10
(Comma 1)
Inottemperanza ai provvedimenti contingibili urgenti
(Comma 2)
Superamento dei valori di emissione e immissione (assoluti e differenziali)
(Comma 3)
violazione di REGOLAMENTI e disposizioni dello Stato, regioni, province e dei comuni
SONO DEROGATE
le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade
DEVONO (la verifica è demandata al Ministero dell’Ambiente)
predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore
(secondo le indicazioni del D.M. 29 novembre 2000)
Contenuti:
• tempi di adeguamento;
• modalità e costi;
• impegnare una quota non inferiore al 5% dei fondi di bilancio (previsti per le attività di manutenzione e
di potenziamento delle infrastrutture stesse) per l’ANAS è dell’1,5%.
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Messaggi pubblicitari
Art. 12
(comma 2bis)
E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi
pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi
Vigilanza e controllo
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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Controlli
Art. 14
Controllo e vigilanza
Sono esercitate dalle amministrazioni provinciali attraverso le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente
ARPA (o APPA)
I Comuni esercitano le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza
• Prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
• Gestione delle autorizzazioni per l’esercizio di attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte
all’aperto;
• Prescrizioni tecniche relative all’attuazione Piani di risanamento acustico comunali;
• Disposizioni contenute nei regolamenti comunali;
• Valutazione dei contenuti della documentazione di impatto e clima acustico secondo le linee guida.
Il personale incaricato dei controlli può:
• accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore;
• richiedere dati, informazioni e documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza.
N.B. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
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Regime transitorio
Art. 15
Presentazione del PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO delle aziende
Entro 6 mesi dall’approvazione della Classificazione acustica
INDICAZIONI CONTENUTE
1.
2.
Corrispondenza con i criteri fissati dalle Regioni
Tempi previsti per l’adeguamento
Le imprese che non presentano il piano devono adeguarsi entro 6 mesi dalla data di approvazione
della Classificazione acustica
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Decreti attuativi
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Decreto 11 dicembre 1996
Il decreto disciplina il rumore prodotto dagli impianti a ciclo produttivo continuo, inteso come:
- impianti di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli stessi, o
pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto, o quegli il cui esercizio continuo è
necessario per garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- impianto il cui esercizio è regolato da contratti nazionali collettivi di lavoro o norma di
legge, sulle 24 ore per cicli settimanali.
Impianti soggetti al VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE:
- ESISTENTI quando non sono rispettati i valori assoluti di immissione;
-
NUOVA REALIZZAZIONE (condizione è necessaria per il rilascio della relativa autorizzazione).
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Impianti esistenti
DEVONO entro 6 mesi dalla classificazione acustica (o 6 mesi dalla data di entrata in vigore
del Decreto) presentare un piano:
- la tipologia e l'entità del rumore presenti;
- le modalità ed i tempi di risanamento;
- la stima degli oneri finanziari necessari.
TEMPI per l’adeguamento (a decorrere dalla data di presentazione del piano):
- 2 anni per gli impianti soggetti al presente decreto;
- 4 anni per quelli di cui sia già stata avviato il risanamento (D.P.C.M. 1/3/91).
Se rispettano i limiti di immissione
trasmettono al competente ufficio comunale apposita autocertificazione
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Controlli e sanzioni
Organi preposti al controllo
- A.R.P.A. (per le Province di Trento e Bolzano sono le A.P.P.A.);
- Comuni (art. 14 della Legge n. 447/95).
Sanzione
- art. 650 C.P. (inottemperanza dei provvedimenti dell’Autorità);
- art. 10, comma 3 (Legge n. 447/95) da 258 Euro a 10329 Euro.
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D.P.C.M. 14 novembre 1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
•
•
•
•
valori limite di emissione
valori limite di immissione
valori di attenzione
valori di qualità
I valori limite sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio.
CLASSE I - aree particolarmente protette (aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.)
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali)
CLASSE III - aree di tipo misto (aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di
attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici)
CLASSE IV - aree di intensa attività umana (aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di
attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree
con limitata presenza di piccole industrie)
CLASSE V - aree prevalentemente industriali (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni)
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali (aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi)
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Valori limite di emissione
Sorgenti FISSE
Si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva
classificazione in zone
Sorgenti MOBILI
Sono regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione dei macchinari
I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da
persone e comunità
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Valori limite di immissione
Sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti
Non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza
• infrastrutture stradali
• ferroviarie
• marittime
• aeroportuali
• altre sorgenti sonore
(di cui all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447)
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Valori di attenzione
Rappresentano gli indicatori per l’adozione dei piani di risanamento
comunali.
Sono relativi al tempo a lungo termine (TL) che rappresenta il tempo
all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal
punto di vista della rumorosità ambientale.
•
se relativi all'intero tempo di riferimento (diurno o
notturno), coincidono con i LIMITI DI IMMISSIONE
•
se riferiti a 1 ora, ai valori di immissione vanno sommati
10 dB (diurno) e 5 dB (notturno)
Se uno solo dei due limiti
viene superato scatta
l’obbligo del piano di
risanamento comunale
(Per le aree industriali è necessario
superare il limite sul TL)
Non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
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Valori di qualità
Valori di rumore da conseguire nel BREVE, nel MEDIO e nel LUNGO
PERIODO con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge
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Valori limite differenziali di immissione
Valori misurati all’interno degli AMBIENTI ABITATIVI
(ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane)
Limite differenziale = Livello AMBIENTALE - Livello RESIDUO
RUMORE AMBIENTALE (LA): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
RUMORE RESIDUO (LR): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si
rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante
Limite differenziale diurno (06-22)  5 dB(A)
Limite differenziale notturno (22-06)  3 dB(A)
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Casi in cui NON si applica il criterio differenziale
I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile:
• se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte
durante il periodo diurno < 50 dB(A)
durante il periodo notturno < 40 dB(A)
• se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse
durante il periodo diurno < 35 dB(A)
durante il periodo notturno < 25 dB(A)
• nelle aree esclusivamente industriali;
• alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime;
• ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
• per i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso.
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Circolare Min. Amb. 6 settembre 2004
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori
limite differenziali
Casi in cui si applica il criterio differenziale
• rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a
volo) e ricreativi;
• nel caso di impianto a ciclo produttivo continuo esistente oggetto di modifica
(ampliamento, adeguamento ambientale, etc.) limitatamente ai nuovi impianti che
costituiscono la modifica.
Casi in cui NON si applica il criterio differenziale
• servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso (si applicano i limiti di cui al punto 7 dell’Allegato D del D.P.G.P. 4 agosto
1992, n. 12-65/Leg);
• Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
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Decreto 16 marzo 1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
Misure in esterno
• Il microfono deve essere collocato a 1 metro dalla facciata dell’edificio o all'interno dello spazio fruibile
da persone o comunità;
• L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la
reale o ipotizzata posizione del ricettore.
Misure in interno
• Il microfono deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti.
• Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la
situazione più gravosa.
• Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 metro dalla finestra
Fattori correttivi
• componenti impulsive + 3 dB
• componenti tonali + 3 dB
• componenti in bassa frequenza ( 200 Hz e solo nel periodo notturno) + 3 dB
• presenza di rumore a tempo parziale - 3 (da 15 min. a 1 ora) - 5 (fino a 15 min.)
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Fattori correttivi
Componenti impulsive (KI)
• evento è ripetitivo (10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno e 2 volte nell'arco di un'ora nel
periodo notturno);
• LAImax - LASmax > 6 dB;
• durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax 1 s.
Componenti tonali (KT)
• livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB e se la KT
tocca una isofonica (norma ISO 226:1987) eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre
componenti dello spettro.
Componenti in bassa frequenza (KB) (esclusivamente nel tempo di riferimento notturno)
• presenza di KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 e 200 Hz.
Rumore a tempo parziale (esclusivamente durante il tempo di riferimento diurno)
• se compreso in un'ora -3 dB(A) al rumore ambientale;
• se inferiore a 15 minuti -5 dB(A) al rumore ambientale.
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Tecnico Specialista in Acustica
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D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e
di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
Campo di applicazione




luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante
circoli privati
pubblici esercizi
qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto in cui si utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di
diffusione sonora
Limiti del livello di pressione sonora
LASmax  102 dB(A)
LAeq  95 dB(A)
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Obblighi del gestore
Verifica e limitazione dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti
 NUOVI impianti
 MODIFICA di quelli esistenti
Le verifiche devono essere eseguite da un TECNICO COMPETENTE in acustica (art. 2, comma 6 Legge n. 447/95)
Impianti INIDONEI a superare i limiti
Impianti POTENZIALMENTE IDONEI a superare i limiti
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Impianti INIDONEI a suparare il limite
Relazione tecnico-descrittiva
 elenco dei componenti (marca, modello e numero di serie) + regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate
per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
 impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o
altre anomalie di funzionamento;
 strumentazione utilizzata per il rilievo del livello (strumento in classe I);
 LAeq MAX, rilevato in assenza di pubblico per almeno 60 s.;
 planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori
acustici e i punti del rilievo del livello LAeq;
Dichiarazione sostitutiva
(redatta dal gestore del locale)
+
relazione del T.C.
Documenti da conservare c/o il locale ed esibiti, su richiesta, alle autorità
di controllo
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Impianti IDONEI a suparare il limite
Relazione tecnico-descrittiva
 elenco dei componenti (marca, modello e numero di serie) + regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate
per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa o CD muicale);
 numero persone presenti nel locale durante la verifica (% capienza max);
 strumentazione utilizzata per il controllo (fonometro classe I);
 LASmax , LAeq,i , (con indicazione tempo di misura ti del livello LAeq complessivo e della durata);
 planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero;
 posizioni dei diffusori acustici;
 punti di rilievo.
Dichiarazione sostitutiva
(redatta dal gestore del locale)
+
relazione del T.C.
Documenti da conservare c/o il locale ed esibiti, su richiesta, alle autorità
di controllo
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Limitazione degli impianti
IL GESTORE
ATTUA gli interventi necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento
dei limiti prescritti, dotando le apparecchiature di meccanismi che impediscano la
manomissione
COLLAUDO
NO
Limitatore/compressore
SI
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D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
DEFINIZIONI
 Infrastruttura stradale
l'insieme della superficie stradale, strutture e impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore
necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada
 Infrastruttura stradale ESISTENTE
quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data
del 1° giugno 2004
 Infrastruttura stradale di NUOVA realizzazione
quella in fase di progettazione alla data del 1° giugno 2004
 Ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio
la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti
 AFFIANCAMENTO di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali
esistenti
realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di
pertinenza delle infrastrutture stradali stesse
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Tecnico Specialista in Acustica
 VARIANTE
costruzione di un nuovo tratto stradale
 5 km autostrade e extraurbane principali
 2 km extraurbane secondarie
 1 km tratte autostradali di attraversamento urbano, tangenziali e strade urbane di scorrimento
 Ambiente abitativo
ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attivitaà
umane ad eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (soggette al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277), salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive
 Ricettore
qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o
ricreativa;
aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della
vita sociale della collettività;
aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali
 Fascia di pertinenza acustica
striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la
quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore
 Confine stradale
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato
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Campo di applicazione
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
(definite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 285/92)
Esistenti
•
•
•
•
infrastrutture esistenti
ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture
affiancamento a quelle esistenti
varianti
Nuova realizzazione
I valori limite sono verificati nel punto di maggiore esposizione
(secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 16 marzo 1998 – Tecniche di misura)
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Fasce di pertinenza acustica
B
A
A
B
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Limiti di immissione per le infrastrutture stradali di
NUOVA REALIZZAZIONE
Il proponente l’opera
• individua i corridoi progettuali che possano
garantire la migliore tutela dei ricettori
presenti all'interno della fascia di studio di
ampiezza pari a quella di pertinenza
• in caso di presenza di scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo la fascia di studio è
doppia rispetto a quella di pertinenza
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Limiti di immissione per le infrastrutture stradali
ESISTENTI
Modalità di adeguamento
Attività pluriennale di risanamento (D.M. 29 novembre 2000)
I limiti si applicano da subito per:
• infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di
infrastrutture esistenti
• varianti di infrastrutture esistenti
Interventi prioritari
• scuole, ospedali, case di cura e case di riposo
• Ricettori presenti nella fascia più vicina (A)
All’esterno della fascia più vicina gli interventi
vanno armonizzati con i piani di risanamento
comunali
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Le opere di mitigazione acustica
Ordine di intervento
1. Mitigazione sulla sorgente (asfalti fonoassorbenti, riduzione della velocità, ecc.)
2. Lungo la via di propagazione del rumore (barriere antirumore, tomi, ecc.)
3. Sul ricettore (serramenti fonoisolanti, pannelli assorbenti, ecc.)
Se non è possibile adottare nessuno dei precedenti interventi
Dovranno essere garantiti i seguenti limiti (misurati a centro stanza con finestre chiuse)
35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
45 dB(A) Leq diurno per le scuole
Le modalità di intervento saranno definite da linee guida del Min. Amb.
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Interventi a carico del titolare
della concessione/autorizzazione edilizia
1.
Infrastrutture esistenti
Gli interventi sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo il 1° giugno
2004
2.
Infrastrutture stradali di nuova realizzazione
Ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio
Affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione
Varianti
Gli interventi sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo il 1° giugno
2004 per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree edificabili
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D.M. 29 settembre 2000
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
Società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto/infrastrutture
Comuni
Province
Regioni
DEVONO



individuare le aree in cui si abbia superamento dei limiti di immissione
determinare il contributo specifico al superamento dei limiti
presentare al comune e alla regione il piano di contenimento ed
abbattimento del rumore
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Presentazione dei piani di risanamento
Infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale
Entro il
4 agosto 2002
Individuazione delle aree dove sia stimato o rilevato il superamento
Entro il
4 febbraio 2004
Presentazione del Piano di contenimento del rumore
(Al comune, alla regione o all’Autorità indicata)
Entro il
4 febbraio 2019 (o data fissata dalla Regione)
Realizzazione degli interventi
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Contenuti del piano
–
–
–
–
–
individuazione degli interventi e modalità di realizzazione;
indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione
nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti;
indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
motivazioni per eventuali interventi sui ricettori
Entro 6 mesi da ciascun intervento
Devono essere eseguiti dei rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi
del risanamento
Trasmettere i dati
al comune ed alla regione o all'autorità da essa indicata
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Calcolo dell’indice di priorità
• suddividere l’area A (area da risanare) in un insieme di aree Ai;
• individuare il valore limite di immissione del rumore (L*i) per l'area Ai;
• individuare il valore numerico Ri (=Ai x indice demografico) relativo all'area Ai;
• determinare il livello continuo equivalente di pressione sonora Li, nel periodo di riferimento,
(approssimato all'unità), prodotto dalle infrastrutture nell'area Ai, attribuendo per ogni singolo
edificio il valore della facciata più esposta (la variabilità del livello Li, all'interno di Ai deve essere
3 dB(A)). Il valore da inserire nella (I) è il valore centrale dell'intervallo
Ospedali, case di cura e di riposo, il numero Ri (totalità dei posti letto), deve essere moltiplicato per 4;
Scuole, Ri (totalità degli alunni), deve essere moltiplicato per 3;
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Scala di priorità
•
direttamente sulla sorgente rumorosa;
•
lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
•
direttamente sul ricettore (qualora non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori
limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale) .
Entro 31 marzo di ogni anno
Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
COMUNICANO al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni:
–
–
l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente (a partire dalla data di entrata in vigore
della legge n. 447/1995);
lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti (comprensivo anche
degli interventi conclusi).
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
Al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore
ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
–
–
–
–
individuazione di nuovi “descrittori acustici” [Lden (0-24), Lday (6-20), Levening (20-22) e Lnight (22-6)];
elaborazione della “mappatura acustica” e delle “mappe acustiche strategiche”;
elaborazione e l'adozione dei “piani di azione”, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale
laddove necessario e ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai
relativi effetti.
Non si applica
–
–
–
rumore generato dalla persona esposta
attività domestiche, proprie o del vicinato
rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o
dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.
Sviluppo competenze tecniche in acustica per dipendenti della P.A.
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Entro il 30 giugno 2007
–
–
l‘Autorità (individuata dalla provincia) trasmette alla provincia le mappe acustiche strategiche,
del precedente anno solare, degli agglomerati  250.000 ab.
le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
trasmettono alla provincia la mappatura acustica, del precedente anno solare, degli assi
stradali principali  6.000.000 veicoli/anno, degli assi ferroviari principali  60.000
convogli/anno.
Entro 18 luglio 2008
L’Autorità individuata dalla provincia e le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture
COMUNICANO alla Provincia
I PIANI D’AZIONE
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Entro il 30 giugno 2012
–
–
l‘Autorità (individuata dalla provincia) trasmette alla provincia le mappe acustiche strategiche,
del precedente anno solare, degli agglomerati  100.000 ab.
le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
trasmettono alla provincia la mappatura acustica, del precedente anno solare, degli assi
stradali principali  3.000.000 veicoli/anno, degli assi ferroviari principali  30.000
convogli/anno.
Entro 18 luglio 2013
L’Autorità individuata dalla provincia e le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture
COMUNICANO alla Provincia
I PIANI D’AZIONE
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso al pubblico all’informazione ambientale
Il decreto sancisce:
–
–
diritto d’accesso all’informazione ambientale tenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i
termini, le condizioni fondamentali e le condizioni per il suo esercizio
trasparenza dell’informazione ambientale attraverso la diffusione per mezzo dei mezzi di
telecomunicazione e strumenti informatici.
L’informazione ambientale è resa disponibile a CHIUNQUE ne faccia
richiesta
Sono escluse
eccessivamente generica
– non è detenuta dall’autorità pubblica
– comunicazioni interne
– sicurezza pubblica
– procedimenti giudiziari
– informazioni commerciali o industriali
– …quant’altro indicato dall’art. 5
–
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La normativa della
Provincia Autonoma di Trento
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L.P. 18 marzo 1991, n. 6
Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico
La norma è stata abrogata dall’art. 60 della L.P. n. 10/98 ad eccezione dell’art. 18 (Misure per la prevenzione
dell’inquinamento acustico negli edifici).
d.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.
Regolamento di esecuzione della L.P. 18 marzo 1991, n. 6: "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in
materia di inquinamento acustico"
La norma è stata abrogata dall’art. 60 della L.P. n. 10/98 ad eccezione:
art. 14 (Requisiti acustici degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo);
art. 15 (Progettazione, abitabilità e agibilità degli edifici);
art. 21, comma 2 (Norme transitorie e finali) e in particolare:
Nella prima applicazione della legge provinciale ed al fine di assicurare una congrua sperimentazione, le norme
tecniche stabilite dagli articoli 14 e 15 assumono carattere orientativo per la progettazione degli ambienti ivi
previsti, fino alla data che sarà successivamente stabilita con apposita norma regolamentare
Allegato D
Punto 7 (Rumorosità degli impianti tecnologici)
Punto 8 (Potere fonoisolante degli elementi degli edifici)
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L.P. 11 settembre 1998, n. 10
Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998
L’art. 60
(Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6)
Le funzioni della Provincia e dei Comuni
Gli adempimenti conseguenti alla violazione normative richiamate (sanzione e diffida)
Sospensione dell’attività (inosservanza della diffida sindacale)
d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Attività temporanee (art. 11)
cantieri, manifestazioni e attività ricreative
Zonizzazione acustica (art. 12)
entro 18 mesi, ossia entro il 18 agosto 2000, i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del territorio
la zonizzazione acustica può essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti. Detti piani stabiliscono, in
correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto,
opere specifiche o tipologie edilizie particolari
Progettazione degli edifici (art. 13)
restano valide le prescrizioni contenute negli art. 14, 15 e 21 del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg
in assenza della relazione acustica o in difformità a quanto in essa contenuto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
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Deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre 1998, n. 14002
Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico
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Attività temporanee
Art. 11 D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
La tutela dalle forme di inquinamento acustico non si esercita nelle aree agricole, a bosco, a pascolo
o nelle aree protette per le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.
Possono essere autorizzate da comune in deroga ai limiti
–
–
–
–
cantieri;
manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico;
esercizio e svolgimento di servizi pubblici essenziali;
manifestazioni in occasione di festività.
Prescrizione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche
Individuazione delle fasce orarie
i comuni possono emanare norme regolamentari
(ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
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Deliberazione della Giunta Provinciale 25 febbraio 2000, n. 390
Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg in materia di inquinamento acustico
Definisce:
Campo di applicazione del d.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215
si applica a qualsiasi luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (discoteche, locali notturni, locali da ballo, discopub,
cinematografi, teatri, ecc.), compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, e ai pubblici esercizi che utilizzano
"impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia al chiuso che all'aperto" che siano installati all'interno dei locali
Attività temporanee (modificato dalla Delibera n. 153 del 26 gennaio 2001)
max 4 volte al mese se svolte in ambiente esterno
max 8 volte al mese se svolte in ambiente confinato
Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del d.p.c.m. 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per
contro della prescritta autorizzazione comunale
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Deliberazione della Giunta Provinciale 14 giugno 2002, n. 1333
Ulteriori modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 25 febbraio 2000
Oltre a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 del 25.02.200, sono definite altrsì “Attvività
temporanee”:
Le manifestazioni a carattere temporaneo – qualora si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico – i concerti, gli spettacoli, le
feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, le manifestazioni turistiche e sportive e
i luna park, con l’impiego di sorgenti sonore – amplificate e non – che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in
un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito
Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:
- contenuti e finalità della manifestazione;
- durata della manifestazione;
- periodo diurno o notturno in cui si svolge la manifestazione;
- popolazione che è esposta a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti, con particolare riguardo ai recettori sensibili;
- frequenza di manifestazioni o di altre attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti
vigenti;
- rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico;
Nell’autorizzazione il comune può stabilire:
- eventuali valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento della manifestazione;
- prescrizioni per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo;
- l’obbligo – a cura del titolare, gestore o organizzatore della manifestazione – di informare preventivamente, con specifiche modalità, la
popolazione interessata dalle emissioni sonore.
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Procedimento amministrativo
a compimento delle verifiche fonometriche
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Organi di controllo e regime sanzionatorio
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economicità,
di efficacia e di pubblicità.
L’attività di verifica non costituisce avvio di procedimento
Gli Organi preposti al controllo dalle norme provinciali
Personale incaricato dai Comuni (Polizia Municipale o altro)
– A.P.P.A. (personale con funzioni ispettive)
– Organi statali (Carabinieri, Guardia di Finanza e organi di P.G.)
–
Tali organi operano un’attività di controllo finalizzata alla verifica degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale
e provinciale in materia di inquinamento acustico.
Oltre a competenze generiche, si affiancano competenze specifiche relative alla verifica fonometrica dei livelli di
rumorosità, le quali sono esercitate dall’A.P.P.A., nonché i Comuni di Trento e Rovereto.
Sviluppo competenze tecniche in acustica per dipendenti della P.A.
Luciano Mattevi
A.I.S.
Tecnico Specialista in Acustica
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Attivazione del controllo
Le verifiche fonometriche sono attivate per mezzo di una segnalazione scritta da parte del/i
soggetto/i disturbato/i.
I controlli dell'A.P.P.A. sono espletati dietro pagamento di una somma forfetaria o ticket, pari a 102 €,
che è a carico del/i soggetto/i privato/i richiedente/i.
I controlli sono condotti a sorpresa
Il rapporto dell'organo accertatore costituisce la base per l'avvio del procedimento
amministrativo da parte del Comune territorialmente competente, il quale provvede a:
–
emanazione di diffida
–
erogazione della sanzione
amministrativa
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Avvio del procedimento amministrativo
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Organo accertatore, il Comune dovrà comunicare al
trasgressore, con atto motivato, l’avviso di avvio di procedimento con indicato:
l’amministrazione competente
– l’oggetto del procedimento
– la struttura competente e il responsabile del procedimento
– l’ufficio dove si può prendere visione degli atti
– il termine per presentare delle osservazioni (30 giorni)
– le successive fasi del procedimento
–
Al responsabile del procedimento compete:
la valutazione del provvedimento
– la richiesta di atti o dichiarazioni in merito al procedimento
– la comunicazione, la pubblicazione e le notifiche
– la proposta del provvedimento e/o la sua adozione
– la supervisione delle fasi del procedimento
–
La notifica eseguita in conformità alla L. 241/90 e del d.Leg. 196/2003
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Diritto alla difesa
Attraverso la notifica dell’avviso di avvio di procedimento è garantita:
la partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 della Legge n. 241/90), in altri termini
definito "diritto alla difesa", allo scopo di verificare e, se del caso, contestare la
veridicità e l'esattezza degli accertamenti compiuti
In merito alle osservazioni prodotte
il responsabile del procedimento potrà sospendere il procedimento per richiedere un parere all'APPA o,
in alternativa, al settore legale del Comune.
Se le osservazioni prodotte sono respinte, il procedimento amministrativo diviene efficace.
–
diffida con riguardo alla L.R. n. 13/93
–
sanzione amministrativa in rif. al Capo I della L. 689/81
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Diffida sindacale
Interventi di piccola entità: il tempo entro cui eseguire l’adeguamento
Interventi sostanziali:
dovrà essere richiesto un piano di bonifica acustica, redatto da un
«tecnico competente», che riporti almeno i seguenti elementi:
planimetria con posizione delle sorgenti sonore
– rilievi fonometrici delle apparecchiature responsabili del disturbo lamentato
– modalità tecniche di intervento e tempi di esecuzione
–
In relazione agli interventi verranno fissati i termini di adeguamento
Al temine dell’intervento
− verifica fonometrica.
richiesta una proroga dei tempi di adeguamento (Se gli interventi non risultano efficaci)
chiusura del procedimento avviato (previo verifica in loco).
Entro 30 giorni dalla notifica delle diffida può essere presentato ricorso al T.A.R.G.
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Inottemperanza alla Diffida sindacale
Il Sindaco, ai sensi dell'art. 60, comma 6 della L.P. n. 10/98, avuto riguardo ai danni per la salute
pubblica e per l'ambiente, può ordinare:
– sospensione dell'attività
– chiusura dei singoli impianti o macchinari
Tale provvedimento ha efficacia per il tempo necessario all'adeguamento delle prescrizioni contenute
nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Qualora non ci si adegui alle prescrizioni è ordinata la chiusura definitiva dell'attività o il fermo
degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.
sanzione amministrativa (art. 10, comma 3 della Legge n. 447/95)
– violazione art. 650 C.P.
–
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Sanzione amministrativa
È la punizione per la violazione commessa
La normativa in materia di inquinamento acustico prevede un regime sanzionatorio ristretto ai soli primi
3 commi dell'art. 10 della Legge n. 447/95 che riguardano nell'ordine:
comma 1: Inottemperanza a provvedimenti contingibili e urgenti
comma 2: superamento dei limiti di rumorosità
comma 3: violazioni di leggi statali, provinciali o regolamenti comunali
L'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta al Comune territorialmente competente, il quale
opera in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Temperamento del regime sanzionatorio
decreto del Presidente della Provincia del 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg.
L’addetto al controllo potrà dettare le prescrizioni e il termine per l’adeguamento nelle seguenti
condizioni:
–
–
–
intervento che può essere realizzato entro 5 giorni
attività di cantiere prive di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità
inosservanza delle disposizioni relative agli impianti elettroacustici nelle sale danzanti
(dPCM 16/4/99, n. 215)
L’agente accertatore:
redige apposito verbale (compilato in triplice copia). Una copia dovrà essere consegnare al
trasgressore e una trasmessa al Comune territorialmente competente
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel verbale di accertamento, l'agente accertatore
dovrà eseguire la verifica sull'ottemperanza delle prescrizioni ed informare dell’esito il Comune.
In caso di inosservanza il Comune emette la diffida e irroga la sanzione amministrativa.
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Tecnico competente in acustica
dell'art. 2, comma 6 Legge n. 447/95 e D.P.C.M. 31 marzo 1998
Il tecnico competente rappresenta la figura professionale idonea a:
–
–
–
–
effettuare le misurazioni
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme
redigere i piani di risanamento acustico
svolgere le relative attività di controllo
Requisiti per il riconoscimento
–
titolo di studio (diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e diplomi universitari o i diplomi di laurea
ad indirizzo scientifico)
–
attività svolta in modo non occasionale (2 anni per laureati e 4 anni per diplomati)
presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza (per la PAT è
l’A.P.P.A.) che rilascia il relativo attestato di riconoscimento e inserimento in apposito elenco
(pubblicato sul B.U.R. e consultabile sul sito Internet dell’A.P.P.A.)
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Il risanamento delle aziende
Indicazioni di massima per la predisposizione della documentazione tecnica
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Interventi di risanamento
Elaborati tecnici
-
Descrizione delle modalità di intervento adottate;
-
Stima della riduzione dei livelli di rumorosità;
-
Indicazione dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi programmati.
…inoltre
Qualora possibile, è utile eseguire delle
misurazioni
nei
pressi
del
ricettore
maggiormente esposto al fine di verificare la
bontà degli interventi eseguiti.
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Modalità di intervento
Gli interventi di mitigazione si dividono in:
Interventi alla sorgente
Sistema migliore, in quanto riduce alla fonte le immissioni sonore ed il beneficio si estende a tutta
l'area attorno all'impianto rumoroso.
Schermo protettivo fra la sorgente e ricettore (barriera antirumore e altro)
Sistema che offre i seguenti elementi critici:
- costoso;
- impatto visivo;
- oscuramento del ricettore protetto;
- rapido degrado.
Intervento al ricettore
Soluzione meno efficace, in quanto l'opera di mitigazione interessa solo il ricettore coinvolto,
lasciando inalterati i livelli nell'ambiente esterno.
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Interventi alla sorgente
Verificare che l’impianto sia efficiente, altrimenti intervenire con
l’incapsulaggio della sorgente sonora:
PANNELLI CON STRUTTURA ESTERNA (su ambo i lati)
Lastra metallica forata con interposto materiale fonoassorbente (fibra minerale o di
vetro).
Qualora sia necessario ottenere un elevato grado di fonoisolamento (superiore a
10¸15 dB(A)) è necessario ricorrere a pannelli doppi o multipli ed inserire del
materiale con elevata massa superficiale
PARETI IN MURATURA
Attorno macchinario (rivestimento parte interna con del materiale fonoassorbente).
Per ottenere alti valori di fonoisolamento è necessario costruire una doppia parete con frapposto del materiale resiliente
ISOLAZIONE INTERO STABILIMENTO
Aumentare il potere fonoisolante della struttura:
- infissi;
- copertura.
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Schermi acustici
Barriere fonoisolanti poste ad ostacolo alla propagazione dell’energia sonora della sorgente disturbante
(singolo impianto o intero stabilimento)
SCHERMI FISSI
Impiegati in condizioni di campo libero, devono essere opportunamente dimensionati al fine di
proteggere adeguatamente il ricettore.
Possono essere costituiti da materiali di varia natura: legno, metallo, c.l.s., biomuro, ecc.
Attenuazione max 10 dB(A)
SCHERMI MOBILI
Stesse caratteristiche fisiche degli schermi fissi
sono impiegati in attività o impianti temporanei (cantieri edili, manifestazioni
sportive, canore, ecc.)
TOMI INVERDITI
- Offrono un ottimo inserimento nell’ambiente;
- durata illimitata.
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Interventi al ricettore
Balconi con parapetti pieni
Rivestimento della loggia con materiale fonoassorbente
Qualora sia precluso qualsiasi tipo di altro intervento non rimane
che intervenire direttamente sul ricettore esposto con:
- aumento del potere fonoisolante di facciata (sostituzione
degli infissi)
- schermi protettivi (barriere) posti sul confine.
Infissi ad elevato potere fonoisolante
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Un fatto realmente accaduto
Situazione in cui si presentava l’azienda PRIMA dell’intervento
Ricettore 1
Ricettore 2
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Sorgenti di rumore
Carico cemento
Scarico della sabbia
Banchi vibranti interni
Banchi vibranti esterni
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Interventi eseguiti
Muro di tamponatura
Macchina carico cemento
interna allo stabilimento
Portone ad alto
potere fonoisolante
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La sola alternativa ?!
Sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
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Requisiti acustici degli edifici
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Normativa provinciale
L.P. 18 marzo 1991, n. 6
Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico
OBBLIGO RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEGLI EDIFICI
(art.18)
- Nuovi edifici
- Ampliamenti di quelli esistenti
- Ristrutturazioni
Nella relazione, il progettista dell'opera, deve illustrare gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e
l'isolamento acustico degli edifici.
d.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.
Regolamento di esecuzione della L.P. 18 marzo 1991, n. 6: "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in
materia di inquinamento acustico"
Gli edifici devono essere ubicati,progettati e realizzati in modo da non
arrecare disturbo agli ambienti confinanti (art.14, comma 3)
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Nel caso di ristrutturazioni il Sindaco, sentita la commissione edilizia, può disporre l’obbligo di osservanza delle presente norma per :
- rifacimento di muri e serramenti esterni
- muri divisori fra appartamenti
- solai e pavimenti
Per ciascuna CATEGORIA DI EDIFICIO
- isolamento acustico normalizzato (Dn);
- livello di rumore da calpestio normalizzato (Ln);
- indice del potere fonoisolante (Rw)
Livello max di rumore “Slow”
- 40 dB(A) servizi a funzionamento discontinuo
- 30 dB(A) servizi a funzionamento continuo
Il sindaco ai fini del rilascio dell’abitabilità o agibilità dei locali acquisisce il parere del tecnico che ha redatto la
relazione acustica e può disporre le necessarie verifiche strumentali.
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Normativa nazionale
Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966
Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie
Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967
Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici
D.M. 18 dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica
da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica
d.P.C.M. 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
Stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti in opera, allo scopo di contenere l'esposizione umana al rumore.
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- indice del potere fonoisolante apparente (R'w);
- indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w);
- indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio di solai (L'n,w);
- livello massimo per servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria);
- livello continuo equivalente per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento,aerazione e condizionamento).
Elementi critici
Non sono definite le procedure di vigilanza e controllo
Non è specificato se i requisiti riguardano anche gli edifici esistenti
Non viene fatta alcuna distinzione tra edifici situati in zone tranquille e quelli posti in aree rumorose
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Grazie per l'attenzione!
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