N. R.G. 41895/2010
Sentenza n. 11251/2013 pubbl. il 03/09/2013
RG n. 41895/2010
Repert. n. 8918/2013 del 03/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in persona del Giudice Angelo
Mambriani, ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 41895/2010 promossa da:
MARIANO MOSELLI (C.F. MSLMRN27R06E224Y), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo
Carile e ANTONIO CHIAROLANZA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio del secondo in Via
Pietro Cossa n. 2, Milano, come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
ITALFIN SPA, FIPRIM SPA, INFIM SPA, GENERAL BUSINESS SRL tutte in liquidazione
coatta amministrativa e tutte rappresentate e difese dall’Avv. Giovanni Luigi Coccini e dall' Avv.
Daniele Santulli e tutte elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Via Fogazzaro n.1,
20129 Milano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
CREDITO ARTIGIANO SPA (C.F. 00774500151), rappresentato e difeso dell’avv. Giuseppe
Filippo Maria La Scala e dall'Avv. Simona Daminelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
in C.so Magenta n. 42, Milano, come da procura in calce all'atto di citazione notificato
TERZO CHIAMATO
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), rappresentata e difesa dell’avv. Gaetano Pollio ed
elettivamente domiciliato presso il suddetto avvocato presso Poste Italiane s.p.a., - Affari Legali
Territoriali Lombardia, via Cordusio n. 4, Milano, come da procura allegata alla comparsa di
costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
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RG n. 41895/2010
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Italfin Spa, Fiprim Spa, Infim Spa, General Business Srl tutte in liquidazione coatta amministrativa (di
seguito, collettivamente: le procedure), chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
20.658,28, oltre accessori.
A fondamento della domanda l' attore deduceva e provava che il liquidatore delle società suddette, con
lettera raccomandata in data 15.11.2004, gli aveva comunicato che era stato effettuato un riparto
parziale e che, in relazione al credito insinuato al passivo (per £ 482.701.238), gli sarebbe stata
corrisposta in acconto la somma di € 62.855,73. (doc. 2 att.)
L'attore riceveva pochi giorni dopo cinque assegni di traenza non trasferibili, recapitatigli a mezzo di
posta ordinaria, per la somma complessiva di € 42.197,45. Non riceveva invece gli assegni di traenza
non trasferibili n. 0990208413 e n. 0990208414, per la residua somma, poi fatta oggetto di domanda.
Aggiungeva di avere citato in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, il Credito Artigiano s.p.a. (di
seguito: Credito Artigiano o la Banca), come banca che aveva proceduto all'emissione ed alla
spedizione degli assegni, nonchè Poste Italiane s.p.a. (di seguito: Poste Italiane), come ente che aveva
proceduto al pagamento degli assegni in favore di persona che si era presentata assumendo la sua
identità. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12495 del 2008, aveva rigettato le domande "non
avendo l'attore fornito prova della definitiva impossibilità di ottenere quanto ad egli dovuto da parte
degli originari debitori" (doc. 10 att.).
Le procedure convenute si costituivano in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in
particolare, eccependo: - inammissibilità delle domande attoree ex art. 2909 c.c. per essere intervenuto
un giudicato (la predetta sentenza del Tribunale di Napoli) su "questioni di fatto e di diritto" già
definitivamente decise in quella sede; - inopponibilità di quel giudicato, non avendo esse partecipato al
giudizio avanti al Tribunale di Napoli; - efficacia liberatoria ex art. 115 l.f. per il fallimento della
spedizione degli assegni circolari non trasferibili e già quietanzati.
Le convenute hanno altresì chiamato in causa i terzi Credito Artigiano e Poste Italiane svolgendo
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Con atto notificato il 22.6.2010 il sig. Mariano Moselli citava in giudizio avanti a questo Tribunale
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domande di manleva fondate sul loro comportamento negligente
nella negoziazione
dei titoli
cui si
discorre.
* Le domande attoree, svolte in questa sede solo verso le convenute, sono fondate.
Non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree ex art. 2909 c.c., per
motivi di ordine soggettivo ed oggettivo.
Quanto al primo aspetto vale considerare che, nel primo giudizio avanti al Tribunale di Napoli, non è
stata svolta alcuna domanda verso le odierne convenute, sicchè il relativo giudicato, come riconosciuto
dalle stesse convenute, non è loro opponibile. Cioè, appunto, nei loro confronti non si è formato alcun
Nè può essere richiamato, per motivi oggettivi, il disposto dell'art. 1306 comma 2 c.c., poichè la
sentenza di cui si discute, avendo ad oggetto le domande rivolte dal beneficiario (l'attore Moselli) verso
la banca trattaria Credito Artigiano e il soggetto negoziatore dei titoli (rectius: banca girataria per
l'incasso), Poste Italiane, è fondata "sopra ragioni personali" a tali soggetti, cioè ragioni di
responsabilità che sono ben diverse, distinte e non comuni, rispetto a quelle fatte valere in questa sede
dall'attore verso le convenute, cioè responsabilità da inadempimento - sub specie di mancato
pagamento - del debito derivante dal riparto concorsuale.
Parimenti infondata l'eccezione ex art. 115 l.f. La norma recita: "Il curatore provvede al pagamento
delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato,
purchè tali da assicurare la prova del pagamento". La norma, come si evince anche dalla giurisprudenza
(Cass., n. 2827 del 1985) e dalla dottrina citate dalle convenute, facoltizza il curatore (e quindi anche il
commissario liquidatore) ad utilizzare, previa autorizzazione del giudice delegato, le "modalità"
solutorie più opportune e acconce alla natura e complessità organizzativa dei pagamenti da effettuare,
ma in alcun modo consente deroghe alla natura ed agli effetti che la legge riconnette alle singole
modalità solutorie prescelte. In altre parole: il giudice delegato può scegliere quale tra le diverse
modalità solutorie previste dalla legge sia più opportuna nel caso di specie, non certo creare possibilità
solutorie atipiche o addirittura in contrasto con norme imperative. Così letta, infatti, la norma
violerebbe principi costituzionali (artt. 3, 23 cost.), mentre il riferimento normativo alla salvaguardia
della prova del pagamento non fa altro che confermare la correttezza dell'interpretazione qui prescelta.
Nel caso di specie, l'invocata autorizzazione del giudice delegato al pagamento del riparto mediante la
emissione e spedizione degli assegni circolari non trasferibili, libera il liquidatore che abbia
correttamente eseguito il disposto autorizzativo da responsabilità verso la procedura, ma non comporta
deroghe di sorta alle regole che presiedono all' effetto estintivo delle obbligazioni pecuniarie.
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giudicato, essendosi svolto il giudizio partenopeo tra parti diverse rispetto alle odierne.
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n. assegno,
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Come noto, nè l'emissione nè la spedizione all'indirizzo del creditore
di un
anche circolare,
da
parte del debitore determina l'estinzione dell'obbligazione, ed invece, non essendo l'assegno un mezzo
di pagamento e dovendosi intendere normalmente che la consegna sia effettuata pro solvendo, essa si
verifica solo quando la somma portata dall'assegno stesso sia stata incassata dal debitore (Cass., n.
19427 del 2008; Cass., n. 6291 del 2008; Cass., n. 17749 del 2009).
Nel caso di specie non solo il Moselli non ha incassato gli assegni di cui si discute, ma nemmeno essi
sono mai entrati nella sua disponibilità, talchè è pacifico che il debito delle convenute nei suoi
confronti - incontestato nell'an e nel quantum - non è stato estinto. Di qui la fondatezza della domanda
Il regime delle spese segue il principio di soccombenza, talchè parti convenute devono essere
condannate in solido alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese legali, che si liquidano come da
dispositivo.
* Non può essere accolta la domanda di manleva svolta dalle convenute nei confronti di Credito
Artigiano.
La Banca ha ricevuto mandato dalle società convenute di emettere e spedire ai creditori insinuati gli
assegni di traenza non trasferibili a pagamento delle quote di riparto dell'attivo loro spettanti e
espressamente indicate (doc. 6 conv.).
Credito Artigiano ha eccepito che il mandato aveva ad oggetto la spedizione degli assegni in posta
ordinaria. In fatto l'eccezione non è stata contestata da parti convenute e comunque trova conferma
nella circostanza che era stato pattuito un compenso per ogni lettera spedita di € 1,50, cioè un prezzo
inferiore al costo della spedizione in raccomandata, il cui prezzo minimo nel 2004 era pari ad € 2,60
(fatto notorio; fonte: www.prontobollo.com).
L'accordo così stipulato con le convenute, esclude la responsabilità della Banca terza chiamata verso le
medesime, avendo queste espressamente richiesto un determinato tipo di prestazione esattamente
eseguita dalla mandataria ed essendosi esse dette disposte a pagare solo quel servizio e non altro, più
sicuro, ma anche più costoso.
Così facendo le mandanti si sono assunte il rischio della (relativa) sicurezza del servizio richiesto alla
Banca nel loro interesse e non possono "beneficare di un ampliamento della responsabilità della
controparte, come se le modalità di spedizione fossero state frutto di scelta autonoma della banca"
(Trib. Milano, sent. n. 3247\2012).
Nè, nel caso di specie, la Banca è responsabile ex art. 43 comma 2 l. ass., poichè, presentatole l'assegno
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di condanna delle convenute medesime al pagamento. Spettano gli interessi come richiesti.
in stanza di compensazione non le sarebbe
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stato in alcunRepert.
modo possibile
rilevare alterazioni
o
contraffazioni sul titolo, in questo caso inesistenti, come si vedrà tra poco (cfr. Cass., n. 6624 del 2010).
la Banca, dunque, per questo aspetto, ha fatto incolpevole affidamento sulla corretta identificazione del
presentatore dell'assegno operata dalla banca girataria per l'incasso - cioè Poste Italiane -, sicchè non è
possibile attribuirle alcuna responsabilità. E' comunque da sottolineare che manca una domanda diretta
di Poste Italiane volta ad essere manlevata da Credito Artigiano, avendo Poste Italiane proposto nei
confronti di Credito Artigiano soltanto una domanda di accertamento della quota di responsabilità
verso le procedure convenute. Quest'ultima domanda rimane assorbita, atteso l'accertamento di assenza
Il regime delle spese segue il principio di soccombenza, talchè parti convenute devono essere
condannate in solido alla rifusione, in favore del terzo chiamato Credito Artigiano, delle spese legali,
che si liquidano come da dispositivo, avendo provocato per intero alla sua presenza in causa, ed
essendo perciò irrilevante a questi fini la reiezione della domanda, peraltro subordinata, svolta nei suoi
confronti da Poste Italiane.
* Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità delle domande rivolte dalle
convenute nei suoi confronti, sollevata da Poste Italiane sul presupposto del passaggio in giudicato
della citata sentenza emessa dal Tribunale di Napoli. E' appena il caso di notare, infatti, che in quel
processo parte attrice era l'odierno attore sig. Moselli, che in questa sede nessuna domanda ha rivolto
contro Poste Italiane, e che invece qui la terza chiamata è stata evocata in giudizio alle procedure
convenute. Manca dunque il requisito della identità delle parti che, ex art. 2909 c.c., costituisce
elemento essenziale del prodursi del giudicato e del connesso effetto di ne bis in idem. Quella sentenza,
dunque, non può essere opposta alle procedure convenute, che non hanno preso parte al processo di cui
ha costituito atto conclusivo.
Nel merito, deve essere accolta la domanda di manleva svolta dalle convenute nei confronti di Poste
Italiane.
In proposito, in fatto, è acclarato pacificamente che: - il 30.12.2004 una persona si presentava presso gli
sportelli dell'ufficio postale Napoli 38 chiedendo di aprire un libretto di risparmio postale; nell'occasione il cliente veniva identificato per Moselli Mariano, nato a Napoli il 1.10.1965 e residente
a Napoli, via Orazio n. 10; - l'identificazione avveniva a mezzo di esibizione di carta di identità n.
AJ3159873 rilasciata dal Comune di Napoli il 10.9.2003, nonchè di tesserino codice fiscale rilasciato
dal Ministero delle Finanze recante il CF MSLMRN65R01F839T a nome Moselli Mariano, nato a
Napoli il 1.10.1965; - a nome di tale cliente veniva quindi aperto il libretto di risparmio nominativo n.
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di responsabilità di Credito Artigiano verso le procedure convenute.
Sentenza n. 11251/2013 pubbl. il 03/09/2013
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23273309; - il giorno dopo, 31.12.2004, il cliente, previa girata
per l'incasso,
versava sul libretto
i due
assegni di cui si discute (assegni di traenza non trasferibili emessi dal Credito Artigiano n. 0990208413
e n. 0990208414). E' altresì acclarato che nè gli assegni in questione nè i documenti presentati a Poste
Italiane presentavano segni di contraffazione\alterazione di sorta. E' infine pacifico che, alla data
dell'incasso, la carta di identità presentata dal cliente a fini identificativi non era oggetto di segnalazioni
o denunce.
Si è dunque trattato di un caso di truffa perpetrato a mezzo di "furto di identità" realizzato mediante
contraffazione di carta di identità e tesserino codice fiscale.
girataria per l'incasso nel cogliere contraffazioni o alterazioni qui certamente non percepibili all'esame
visivo dei titoli o dei documenti identificativi presentati, va richiamata la giurisprudenza in tema di
responsabilità della banca girataria per l'incasso di assegno di traenza non trasferibile a soggetto non
legittimato.
In proposito, non essendo dubbia l'applicazione dell'art. 43 l. ass. alla banca girataria per l'incasso
(Cass., n. 6624 del 2010; Cass., sez. un., n. 15005 del 2007) ed agli assegni di traenza (Cass., sez. un.
n. 14712 del 2007), la giurisprudenza più recente ha affermato:
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole
poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di
traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo,
ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di
esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di
protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i
soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto
nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso ... (Cass., sez. un., n. 14712 del 2007).
L'obbligo di pagare l'assegno non trasferibile esclusivamente all'intestatario del titolo deriva dall'art. 43,
secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che, nel disporre che colui che paga un assegno
non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del
pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia
dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal
disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che
esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (con relativo onere probatorio a
carico del "solvens"). Nell'ipotesi di pagamento di assegno bancario non trasferibile, invece, la banca
che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dall'originaria
obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per
l'incasso), e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione
dello stesso prenditore, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la
clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell'obbligazione "ex lege", posta a suo carico dall'art. 43,
secondo comma, del citato r.d., di pagare l'assegno esclusivamente all'intestatario, titolare del diritto di
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Tanto premesso, e chiarito che nel caso di specie non assume rilevanza la diligenza della banca
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agire per il risarcimento del danno eventualmente subito" (Cass.,
n. 18543n.del
2006; Cass., n.
del
2010).
Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte dell' assolvimento dell'onere della prova loro incombente
ad opera delle procedure chiamanti in causa - essendo pacifico l'avvenuto pagamento da parte di Poste
Italiane degli assegni non trasferibili di cui si discute a persona non legittimata - Poste Italiane
medesima non ha fornito la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità a lei non
imputabile, sola prova che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., le avrebbe consentito di andare esente da
Occorre infatti considerare che, nel caso di specie, sussistevano specifici ed evidenti elementi di fatto
che dovevano indurre la banca girataria per l'incasso ad adottare cautele particolari, suggerite proprio
dalla situazione concreta.
Tali elementi - già evidenziati in giurisprudenza (Trib. Verona, n. sent. n. 3145 del 23.9.2007) - sono
due: - la palese anomalia del rapporto instaurato dal legittimato apparente; - il notevole importo degli
assegni versati sul libretto postale.
In proposito si deve considerare che il legittimato apparente era cliente in precedenza sconosciuto a
Poste Italiane; che ha aperto un libretto postale inizialmente senza compiere altre operazioni; che il
giorno dopo l'apertura del libretto postale, come prima operazione e senza che altra risultasse compiuta
(Poste Italiane nulla ha nemmeno allegato in questo senso), ha girato per l'incasso e versato i due
assegni non trasferibili per oltre 20.000 euro.
Va sottolineato che tale modalità operativa è frequentissima, pressocchè abituale nelle realizzazione
delle truffe realizzate mediante furto di identità e spessissimo ne sono coinvolte proprio Poste Italiane,
come dimostra anche la giurisprudenza prodotta in causa dalle parti.
Proprio in base a tali elementi di fatto si deve dire che, assolvendo l'obbligo di protezione che su di essa
gravava, Poste Italiane, avvertita dalla singolarità ed anomalia del rapporto instaurato, avrebbe ben
potuto e comunque dovuto procedere ad accertamenti ulteriori, quali la richiesta di ulteriore documento
di identità o di un certificato anagrafico, o rapide indagini presso il comune di residenza e, soprattutto,
avrebbe dovuto effettuare un semplice, rapido, poco dispendioso ma decisivo controllo: interrogare
l'Agenzia delle Entrate l'esistenza del codice fiscale di cui (peraltro correttamente) aveva chiesto
l'esibizione al cliente.
Se lo avesse fatto avrebbe scoperto che quel codice era inesistente (tra l' altro la data di nascita del reale
legittimato - 6.10.1927 - è diversa da quella del legittimato apparente - 1.10.1965), dunque falso, e non
avrebbe proceduto a pagare gli assegni.
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responsabilità.
Dalle superiori considerazioni deriva la
Sentenza n. 11251/2013 pubbl. il 03/09/2013
RG n. 41895/2010
Repert.
n. 8918/2013
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responsabilità di Poste
Italiane
quale banca girataria
per
l'incasso e l'accoglimento della domanda di manleva delle procedure convenute su richiesta delle quali
gli assegni sono stati emessi.
La domanda svolta nei confronti di Credito Artigiano di accertamento del riparto di responsabilità
verso le procedure chiamanti rimane invece assorbita, come si è detto, dall'accertamento di assenza di
responsabilità di Credito Artigiano medesimo (v. supra).
Poste Italiane è dunque soccombente verso le procedure convenute e deve pertanto essere condannata a
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta od assorbita ogni contraria
domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) CONDANNA parti convenute ITALFIN S.P.A., FIPRIM S.P.A., INFIM S.P.A., GENERAL
BUSINESS S.R.L. TUTTE IN L.C.A., in solido tra loro, a pagare a parte attrice MARIANO
MOSELLI, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 20.658,28, oltre interessi legali dal
31.12.2004 all'effettivo saldo;
II) CONDANNA la terza chiamata POSTE ITALIANE s.p.a. a pagare a parti convenute ITALFIN
SPA, FIPRIM SPA, INFIM SPA, GENERAL BUSINESS SRL TUTTE IN L.C.A., in solido tra
loro, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 20.658,28, oltre interessi legali dal 31.12.2004
all'effettivo saldo;
III) CONDANNA parti convenute ITALFIN S.P.A., FIPRIM S.P.A., INFIM S.P.A., GENERAL
BUSINESS S.R.L. TUTTE IN L.C.A. a rifondere a parte attrice MARIANO MOSELLI le spese di
lite, che si liquidano in € 170,00 per spese, € 3.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA;
III) CONDANNA la terza chiamata POSTE ITALIANE s.p.a. a rifondere a parti convenute
ITALFIN SPA, FIPRIM SPA, INFIM SPA, GENERAL BUSINESS SRL TUTTE IN L.C.A., le
spese di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA;
IV) RIGETTA le domande proposte da parti convenute ITALFIN S.P.A., FIPRIM S.P.A., INFIM
S.P.A., GENERAL BUSINESS S.R.L. TUTTE IN L.C.A. e dalla terza chiamata POSTE
ITALIANE s.p.a. nei confronti della terza chiamata CREDITO ARTIGIANO S.P.A.;
V) CONDANNA parti convenute ITALFIN S.P.A., FIPRIM S.P.A., INFIM S.P.A., GENERAL
BUSINESS S.R.L. TUTTE IN L.C.A. a rifondere alla terza chiamata CREDITO ARTIGIANO
S.P.A. le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.800,00 per compensi, oltre IVA e
CPA.
Milano, 07/08/2013
IL GIUDICE
Angelo Mambriani
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rifondere le spese processuali da loro sopportate, secondo la liquidazione come operata in dispositivo.
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