IL GOVERNO Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 1. Alle origini dei moderni esecutivi 2. Il governo italiano: com’è composto e com’è organizzato 3. Come si forma il governo 4. La responsabilità del governo 5. Come il governo cessa dalle funzioni 6. Il governo e i suoi rapporti con altri organi e soggetti Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore» • Governo come potere esecutivo • Governo come vertice dell’amministrazione Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.) Il governo è un organo complesso composto da: • presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio) • ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio) • Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi (legge 400/1988): • vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri • sottosegretari di stato • viceministri • consiglio di gabinetto e comitati di ministri • comitati interministeriali • commissari straordinari Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare LA DISCIPLINA DEL GOVERNO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO • Costituzione: artt. 92-96 • Legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri» • D.p.c.m. 10 novembre 1993 «Regolamento interno del Consiglio dei ministri» • D.lgs. 30 settembre 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del governo» e d.lgs. 30 settembre 1999, n. 303 «Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri» Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare COMPOSIZIONE DEL GOVERNO BERLUSCONI (2008) Legge 14 luglio 2008, n. 121, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" Sottosegretari Informazione, comunicazione ed editoria , CIPE, Famiglia, Droga, Servizio civile, Federalismo, Sport, Semplificazione normativa, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania Ministri con portafoglio - Affari Esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche sociali, Istruzione Università e Ricerca, Salute, Beni e Attività Culturali Ministri senza portafoglio - Rapporti con le Regioni, Attuazione del Programma di Governo, Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il Parlamento, Riforme per il Federalismo, Gioventù, Turismo, Semplificazione Normativa Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO [I] Art. 95 Cost., l. 400/1988 (art. 5), d.lgs. 303/1999 • Dirige la politica generale del governo e ne è responsabile • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo – indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative • Promuove e coordina l’attività dei ministri – può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al Consiglio – concorda le dichiarazioni pubbliche ogni qualvolta possano impegnare la politica generale del governo • Pone, direttamente o attraverso un ministro delegato, la questione di fiducia dinanzi alle Camere • Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio dei ministri Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO [II] • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa • Esercita le funzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di stato (v. l. 124/2007) • Promuove e coordina l’azione del governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali • Promuove e coordina l’azione del governo nell’Unione europea ed è responsabile per l’attuazione degli impegni assunti in ambito europeo Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI • Ha sede a Palazzo Chigi • È composta di numerosi dipartimenti, uffici e servizi e diverse migliaia di dipendenti e collaboratori • Gode di autonomia organizzativa e di autonomia contabile e di bilancio Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 2 legge 400/1988 • Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa • Dirime i conflitti di competenza fra ministri • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE Art. 95 Cost. Il presidente del Consiglio è: «responsabile della politica generale del governo» I ministri sono: «responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri» Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare LE NORME SUL CONFLITTO D’INTERESSI DI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO Legge 215/2004 • Sono previste alcune forme di incompatibilità (ad es.: «ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale») • Sussiste conflitto d’interessi quando «il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità... ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate... con danno per l’interesse pubblico» • È riconosciuto un generale potere di controllo in materia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che possono irrogare sanzioni e riferire alle Camere sull’accertata situazione di conflitto Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO • Le consultazioni presidenziali – presidenti delle Camere, gruppi e rappresentanze parlamentari, ex presidenti della Repubblica • Il conferimento dell’incarico di formare il governo – accettazione dell’incarico con riserva (senza riserva: governo Berlusconi IV) • La presentazione della lista dei ministri – autonomia del presidente del Consiglio incaricato nella scelta dei componenti del governo • La nomina e il giuramento del governo – decreti presidenziali controfirmati dal presidente del Consiglio nominato (d.p.r. di accettazione delle dimissioni del precedente governo, d.p.r. di nomina del presidente del Consiglio, d.p.r. di nomina dei ministri) Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 93 Cost., l. 400/1988 (art. 1.3) «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione» • L’entrata in carica del governo col giuramento • L’ordinaria amministrazione del governo in attesa di fiducia Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO • La prima riunione del Consiglio dei ministri – nomina dei sottosegretari (d.p.r.), conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio (d.p.c.m.) • La presentazione alle Camere – dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio in una delle due Camere e consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche nell’altra camera – dibattito nella prima camera, replica del presidente del Consiglio, dichiarazioni di voto, votazione della mozione di fiducia presentata dai capigruppo della maggioranza – dibattito nella seconda camera, replica del presidente del Consiglio, dichiarazioni di voto, votazione della mozione di fiducia presentata dai capigruppo della maggioranza Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri) = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale • Sottosegretari alla presidenza del Consiglio - di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri • Sottosegretari con il titolo di viceministro = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare COME SI FORMA IL GOVERNO Art. 92.2 Cost. «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri» consultazioni del Presidente della Repubblica presentazione alle Camere per la fiducia (link attivi – formazione del Governo Berlusconi) conferimento dell’incarico nomina dei sottosegretari di stato Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare presentazione della lista dei ministri giuramento e firma dei decreti di nomina LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO • responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario) • responsabilità politica diffusa • responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI MEMBRI DEL GOVERNO • Responsabilità per i «reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni»: il presidente del Consiglio e i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera (art. 96 Cost.) • Responsabilità per tutti gli altri reati: il presidente del Consiglio e i ministri sono giudicati come ogni altro cittadino - l. 140/2003 (art. 1) «Disposizioni... in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato» (dichiarata incostituzionale con sent. 24/2004) - l. 124/2008 «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato» (dichiarata incostituzionale con sent. 262/2009) - l. 51/2010 «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza» Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare (“Lodo Alfano bis”) IL PROCEDIMENTO PER I REATI DI CUI ALL’ART. 96 COST. • Indagini preliminari affidate a un collegio composto da tre magistrati, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio – archiviazione – trasmissione degli atti a una delle Camere • Autorizzazione parlamentare deliberata dalla camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, (dal Senato in caso di appartenenza a Camere diverse o di procedimento che riguarda esclusivamente persone che non sono membri delle Camere) – autorizzazione negata: «ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo» (a maggioranza assoluta dei componenti) – autorizzazione concessa • Competenza in primo grado del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO • Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia) • Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio NB: Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.). Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.) La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata: • firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera • messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione • votata per appello nominale, a maggioranza semplice Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare LA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE • L’ammissibilità della mozione di sfiducia contro un singolo ministro nei regolamenti e nelle prassi parlamentari (art. 115 R.C., art. 161 R.S.) • La mozione di sfiducia individuale come «vera e propria consuetudine costituzionale» (sentenza Corte cost. n. 7/1996)* * Giudizio nel conflitto di attribuzione promosso dal ministro della giustizia Mancuso a seguito dell’approvazione al Senato di una mozione di sfiducia nei suoi confronti e del decreto del presidente della Repubblica di conferimento dell’incarico di ministro della giustizia ad interim al presidente del Consiglio. Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare QUESTIONE DI FIDUCIA Diversa dalla mozione di sfiducia è la questione di fiducia che, pur non essendo esplicitamente prevista dalla nostra Costituzione, è uno strumento largamente utilizzato dal Governo. La disciplina della questione di fiducia è dettata dai regolamenti parlamentari (art. 116 reg. Camera dei Deputati e art. 161 reg. Senato). Il Governo tramite l'apposizione della questione di fiducia dichiara che un determinato disegno di legge è ritenuto di fondamentale importanza per la realizzazione del proprio indirizzo politico e che in caso di sua mancata approvazione procederà a dimettersi. Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare