Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Forensi
Servizio di Medicina Legale AOUC
ASPETTI TOSSICOLOGICO-FORENSI DELLE
PRINCIPALI SOSTANZE D’ABUSO
Ernesto d’Aloja
Seminario Regionale per Docenti Referenti di Educazione Stradale della Regione
Sardegna
Horse County Resort Congress Arborea (OR)
Tossicologia forense
Disciplina che ha per oggetto la chimica
analitica dei veleni in qualsiasi materiale
contenuti con la finalità che le indagini siano
eseguite a fini di giustizia
L’applicazione più comune è l’identificazione
di qualsiasi prodotto chimico che possa
essere l’agente causale di morte o di danno
alla salute dell’uomo
Droga:
sostanza psicotropa capace di influire sui processi
psichici
dell’uomo e sulla condotta degli animali, della quale si può
abusare a scopo voluttuario.
Vasta categoria di sostanze, di struttura chimica diversa,
accomunate
dalla
proprietà
di
modificare
temporaneamente l’organizzazione neurobiochimica che
regola l’atteggiamento cosciente od incosciente dell’uomo....
(Delay 1966)
Abuso/dipendenza
da sostanze
ASSORBIMENTO
30-60 minuti (20%
stomaco, 80 int. tenue)
VOL.DISTRIBUZIONE basso (0,6 L/Kg)
METABOLISMO
epatico (95%;100150 mg/Kg/h)
PRODOTTI FINALI
H20, CO2
METABOLITA INT.
acetaldeide (tossica)
Cellule distrutte
L’alcool intorpidisce il cervello
(sonnolenza)
Cattivo umore
(Paura, collera…
Emozioni esagerate)
Disidratazione
mal di testa
Diminuzione dell’udito
Confusione mentale
Diminuzione dell’imbarazzo:
falsi sentimenti di confidenza
(vulnerabilità ad atti sessuali non protetti)
Sensazione di benessere e
di rilassamento
Problemi di visione
Arrossamento del viso
Giudizio alterato
Più chiacchierone
Diminuzione
dell’attenzione
Riflessi rallentati
Vomito
Arresto respiratorio
(pericolo di coma e morte)
Movimenti scoordinati e
Sensazione di paralisi
 SNC: sedazione, riduzione
 Depressione del SNC dovuta
 Funzionalità cardiaca:
 Azione inibitoria sui recettori
dell’ansia, dislalia, atassia
alterazioni delle capacità
di giudizio, disinibizione del
comportamento
riduzione della contrattilità
 Muscolatura liscia:
vasodilatazione
all’interazione con il sistema
gabaergico (attivazione dei
recettori delle aree della
cor-teccia, setto mediale,
ippo-campo, substantia nigra)
NMDA (perdita della
memoria)
 Incremento delle concentrazioni di DOPAMINA (azione
di rinforzo)
 Altera la neurotrasmissione
serotoninergica
potenziamento sistema GABAergico
depressione sistema glutammaergico
inibizione dei canali del calcio
depressione del SNC sino al coma ed eventualmente
alla morte per depressione respiratoria
effetti metabolici (acidosi, ipoglicemia, ipotermia)
NEUROLOGICI
DEPRESSIONE: atassia, sopore, coma
ECCITAZIONE: euforia, agitazione, psicosi acuta
GASTROINTEST. gastrite, epatite acuta (rara)
CARDIOVASCOLARI tachicardia, aritmie minori
ALTRI alitosi, iniezione congiuntivale, edema palpebrale
Riflessi rallentati
Diminuzione della sensibilità
al colore rosso
Atteggiamento
spericolato
Incapacità di adattarsi
a cambiamenti di luce
Diminuzione della percezione
del pericolo
Riduzione del campo
visivo
CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
IN BASE ALLA LORO ORIGINE
NATURALI:
ricavate direttamente da piante (es.
Oppio, Marijuana, Hashish);
SEMISINTETICHE:
prodotte
con
procedimenti
di
laboratorio agendo su sostanze di
origine
naturale
(es.
morfina,
cocaina, ecc.);
SINTETICHE:
ottenute con processi chimici di
sintesi (es. barbiturici, tranquillanti,
amfetamine, ecc.).
CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
In Base all’art. 14 T.U. 9 ottobre 1990 nr. 309 così come sostituito
dalla Legge N. 49 del 21 Febbraio 2006 “NON C’E’ PIU’ DISTINZIONE
FRA DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE”, infatti la precedente
classificazione delle tabelle da I a VI è stata sostituita da due sole
tabelle I e II (divisa in sezioni A,B,C,D,E)
SOSTANZE INCLUSE NELLA TABELLA I:
tutte le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze
psicotrope - oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.), cocaina, amfetamina
e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs), allucinogeni (LSD, mescalina,
psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.) tetraidrocannabinoidi, cannabis indica.
SOSTANZE INCLUSE NELLA TABELLA II:
morfina ed oppiacei, barbiturici, amfetamine anoressizzanti, medicinali
contenenti sostanze analgesiche oppiacee (Sezione A) o contenenti sostanze di
corrente impiego terapeutico che presentano concreti rischi di assuefazione
(Sezione B) o preparati medicinali a base stupefacente ad azione ansiolitica ed
antidepressiva suscettibili di farmaco-dipendenza (Sezioni C,D,E)
Classificazione in base alla pericolosità
The Lancet 2007; 369:
1047-1053
CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
IN BASE AI LORO EFFETTI
DEPRESSIVE:
producono effetti sedativi, stati analoghi all’ubriachezza,
sonnolenza ecc. Rientrano tra questi: barbiturici, tranquillanti e
gli oppiacei. Sono dette anche sostanze psicolettiche;
STIMOLANTI:
producono stimolo all’attività cerebrale ed a quella fisica.
Rientrano tra queste la cocaina, la caffeina, le amfetamine, ecc.
Sono dette anche psicoanalettiche;
ALLUCINOGENE:
determinano alterazioni nelle percezioni sensoriali. Ne fanno
parte i derivati della cannabis, e gli allucinogeni. Sono dette
anche sostanze psicodislettiche.
TALI CLASSIFICAZIONI ED ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI
PERMETTONO DI SUDDIVIDERE, IN LINEA DI MASSIMA, LE
PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE NEI SEGUENTI
GRUPPI:
DEPRESSIVI:
OPPIACEI:
a. OPPIO
b. MORFINA
c. EROINA
d. METADONE
a. BARBITURICI
b. TRANQUILLANTI
STIMOLANTI:
ALLUCINOGENI:
a. MESCALINA
b. L.S.D.
c. ECSTASY o M.M.D.A.
a. COCAINA
b. AMFETAMINE
c. CRACK
CANNABIS e derivati:
a. MARIJUANA
b. HASHISH
c. OLIO DI HASHISH
U.S.A
Cannabis: 41%
Amfetamina:16%
Ecstasy: 6%
Cocaina: 8%
http://www.emcdda.europa.eu
Last year prevalence (2005)
Last year
Last year
prevalence
prevalence
(2005)
(2005)
Last year prevalence (2005)
Oppiaceo di semisintesi
Polvere nocciola/bianca
Analgesia, sonnolenza, variazioni d’umore, offuscamento
mentale depressore respiratorio a livello centrale
Dipendenza fisica, psichica, tolleranza.
Sindrome d’astinenza
Narcotismo acuto: variabilità concentrazione p.a.variabilità grado di tolleranza
Ernesto d'Aloja - T Hotel 4 maggio 2007
coma
miosi
bradipnea/apnea
Pianta erbacea, altezza 1-2m (anche >3m)
fiori a spiga
nella pianta femminile Foglie alterne 5-11
segmenti
lanceolato-acuminati, seghettati
Principio attivo :  9 THC
Convinzione personale del soggetto (euforia
comunicabilità,
nausea
palpitazioni
sonnolenza)
Dosi>100 mg : forte agitazione, iperattività.
Dosi>200 mg effetto psicotossico con
allucinazioni
Forte dipendenza psichica
Distribuzione dei reperti
(MARIJUANA)
100
90
80
70
0,5-3%
3-8%
8-13%
13-20%
>20%
60
50
40
30
20
10
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Erytroxilon coca: arbusto di altezza variabile 2-5m.
Foglia ovale o lanceolata verde scuro, margini lisci
Polvere bianca (cocaina cloridrato) schegge o palline
bianco-sporco o grigie o marrone chiaro (cocaina base)
Stimolante del SNC. Potente effetto SM: aumenta la
contrattilità del cuore, la frequenza cardiaca e la PA.
Uso cronico: grave depressione psicofisica (psicosi
paranoiche, alterazioni del comportamento motorio).
Tolleranza inversa:alcuni degli effetti aumentano col
progredire dell’intossicazione cronica.
Ernesto d'Aloja - T Hotel 4 maggio 2007
MDMA droga di sintesi
Compresse
Il deficit di SH che si instaura a seguito dell’assunzione di ecstasy
è considerato responsabile della depressione che a volte segue
l’effetto stimolante dell’ecstasy.
L’intossicazione acuta da ecstasy si manifesta con gli stessi sintomi
del colpo di calore. Gli effetti stimolanti pregiudicano le capacità di
stimare i rischi connessi a determinati comportamenti (es. guida
veloce).
B) Requisiti per il rilascio della patente di guida
(Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)
Art. 319.
(Art. 119 Cod. Str.)
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di
guida.
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli
occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli
accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di
veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno
tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119,
comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si
evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui
agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e
dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai
quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza
della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale
scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione
della patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida
presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature
necessarie allo scopo.
Art. 320.
(Art. 119 Cod. Str.)
Malattie invalidanti.
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse
indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
§ 10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi
(Artt. 186-188 Codice della Strada)
Art. 379.
(Art. 186 Cod. Str.)
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si
effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della
concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda
o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni
concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto
opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella
notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze
sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo
stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica
nell'aria espirata è denominato etilometro [e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool
etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a
visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve
anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
Codice della Strada, Titolo V - Norme di comportamento Codice della Strada , Titolo V, agg. al 09.01.2009
Art. 186. (1) (2)
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e
non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi a un anno (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
(1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Vedi art. 379 reg. cod. strada.
(3) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(4) Periodo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(5) Comma inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(6) Comma così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
5.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3,
4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di
cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo … Con l'ordinanza
con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica secondo le disposizioni del comma 8….
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma
4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il
termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino
all'esito della visita medica.
Art. 187. (1) (2)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro
1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. (3)
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. …
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di
cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo
periodo del comma 1 (3), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in
composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale… , nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia … accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e
soccorso.
4. Le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di Polizia stradale, effettuano altresi' gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano
dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. …
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
7. (Abrogato).
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui
all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell'art. 119.
(1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Vedi art. 380 reg. cod. strada.
(3) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(4) Periodo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
Alcool e sicurezza
stradale :
Correlazione tra
concentrazione di alcool e
odds ratios di rimanere
coinvolti o essere
responsabili di incidenti
stradali
>0.5 grammi litro
aumentano le probabilità
Il rischio in funzione della popolazione di riferimento
Prevalenza
delle
sostanze
nei
controlli
non
coinvolti
rispetto a
quelli
coinvolti in
incidenti
Source: SAMHSA, 2004-2006
NSDUHs.
Percentages of Current Drivers* Aged 18 or Older Reporting Driving Under the Influence of
Alcohol in the Past Year, by State: 2004, 2005, and 2006
Percentages of Persons
9.51% to 12.41%
12.42% to 13.81% 13.82% to 16.03% 16.04% to 18.38% 18.39% to 26.37%
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Kentucky
California
Delaware
Indiana
Louisiana
Maine
Florida
Mississippi
Georgia
New Jersey
Idaho
North Carolina New Mexico
Maryland
Nevada
Ohio
Oregon
Tennessee
New York
Pennsylvania
Utah
Oklahoma
West Virginia
Virginia
South
Carolina
Texas
Washington
Colorado
District of
Columbia
Connecticut
Kansas
Hawaii
Massachusett
s
Illinois
Minnesota
Iowa
Montana
Michigan
Nebraska
Missouri
North Dakota
New
Hampshire
Vermont
Rhode Island
South Dakota
Wyoming
Wisconsin
Figure 2 Table. Percentages of Current Drivers* Aged 18 or Older Reporting Dr
Percentages of Current Drivers* Aged 18 or Older Reporting Driving Under the Influence of Illicit Drugs in the Past Year, by
State: 2004, 2005, and 2006
Percentages of Persons
3.21% to 4.05%
Alabama
4.06% to 4.52%
Georgia
4.53% to 5.00%
Delaware
5.01% to 5.63%
Arkansas
Arizona
Iowa
Kentucky
Idaho
Illinois
Indiana
Florida
Kansas
Louisiana
California
Connecticut
Hawaii
5.64% to 6.97%
District of
Columbia
Alaska
Colorado
Massachusetts
Maryland
Nebraska
New Jersey
Mississippi
New York
North Carolina
Maine
Ohio
Oklahoma
Missouri
Nevada
New Hampshire
Michigan
Minnesota
Montana
North Dakota
South Dakota
Oregon
South Carolina
Pennsylvania
Utah
New Mexico
Tennessee
Rhode Island
Vermont
Texas
West Virginia
Virginia
Wisconsin
Wyoming
Washington
CANNABIS E RISCHI ASSOCIATI ALLA
GUIDA
L’uso di cannabis acutamente riduce
alcune abilità cognitive e
psicomotorie che sono necessarie per
la guida come il controllo motorio, la
rapidità psicomotori, le funzioni esecutive,
il processo visivo, la memoria a breve
termine, la velocità di reazione e
l’accuratezza.
Questi effetti sono per lo più dosedipendenti
(Hart et al., 2001, Ilan et al, 2004, Kurzthaler er al
1999, Liguori et al., 2002 e Ramaekers et al, 2006)
CANNABIS E RISCHI ASSOCIATI ALLA GUIDA
Ramaekers (2006) ha eseguito uno studio che
metteva in correlazione la concentrazione di THC
nel siero e nella saliva con una diminuzione delle
performance identificando il valore di 2 ng/ml
e di 5 ng/ml come limite inferiore e superiore
per l’effetto sulla performance. A concentrazioni
tra 5 e 10 ng/ml tra il 75 ed il 90% dei soggetti
indagati aveva disturbi nelle performance
mentre a concentrazioni superiori a 30 ng/ml
tutti presentavano alterazioni.
L’effetto della cannabis dura fino a 2 ore
(Couper and Logan, 2004), tuttavia alcuni studi
hanno mostrato la persistenza di effetti negativi
sulla performance anche a distanza di 10 ore
(Hart et al, 2001, Lane et al, 2005, McDonald et
al., 2003)
CANNABIS E RISCHI ASSOCIATI ALLA GUIDA
L’uso in combinazione con altre sostanze psicoattive
(specialmente alcool) potenziagli effetti negativi della
cannabis sulla performance di guida (minore attenzione ai
veicoli provenienti da strade laterali, Lamers and Ramaekers,
2001).
La valutazione del rischio di essere coinvolto in un incidente
stradale mentre si è alla guida sotto l’influenza della cannabis è
stata oggetto di quattro studi epidemiologici:
1. Case control in Quebec : OR 2.2 se sola e OR 4.6 se in
combinazione con altre sostanze fino a un OR di 80.5 se
associata a alcool superiore a 0.8 gr/L (Dussault et al,
2002);
2. comparazione tra soggetti feriti e controlli in soggetti di età
<27 aa in Francia: solo cannabis OR 2.5 con alcool (>
0.5 gr/L) l’OR sale a 4.6;
3. Immortal study in Olanda e Norvegia documentano un
incremento del rischio se alla guida sotto l’effetto di
cannabis ma statisticamente non significativo.
Una metanalisi (EMCDDA, European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction, 2008) concludeva per un
significativo incremento del rischio di essere
coinvolto in un incidente stradale (OR 3.0 e RR 2.2)
ma non significativo rispetto alla responsabilità dello
stesso.
Oppioidi e rischi correlati alla guida
Effetti acuti:
1. morfina: studi eseguiti dopo somministrazione di una
singola dose di morfina (da 5 a 10 mg/70 kg) in
soggetti sani hanno dimostrato l’assenza di
alterazione psicomotoria (Hill e Zacny, 2000). Negli
studi dopo somministrazione multipla Walker et al
(2001) hanno dimostrato un effetto dose
dipendente su la performance di alcuni test (DSST)
ed anche una alterazione della coordinazione occhiomano;
2. Fentanyl : l’impiego di questo oppioide determina
effetti evidenti sui processi cognitivi (Schneider,
1999) e sulle funzioni psicomotorie (Lichtor,
2002);
3. Eroina: vi sono pochi studi – pre 1999- che
dimostrano una diminuzione delle performances
(Cone er al, 1993) e dei tempi di reazione
(Jenkins et al., 1994). E’ dimostrata una netta
dipendenza rispetto alla dose ed alla via di
somministrazione (gli effetti durano fino a 6 ore se
iniettata);
4. Metadone: l’effetto acuto è stato studiato in soggetti
per la prima volta ammessi ad un programma di
trattamento sostitutivo con dimostrazione di una
significativa riduzione della memoria di
fissazione (Curran et al., 2001)
Oppioidi e rischi correlati alla guida
Effetti cronici:
1. morfina: studi eseguiti con una valutazione preguida,
una valutazione al simulatore e osservazioni
comportamentali durante il simulatore hanno
dimostrato nei soggetti in trattamento con
morfina per il dolore non da cancro (Galski, 2000)
rispetto a soggetti con cerebralmente compromessi
migliori prestazioni anche se hanno dimostrato di
avere difficoltà nel seguire le istruzioni. Il
trattamento con oppioidi non influenza secondo Raja
et al, 2002 la performance in alcuna misura;
2. Eroina: l’uso cronico di eroina ha effetti sulle abilità
cognitive e psicometriche come le funzioni di
pianificazione (Bryun, 2001), il tempo di reazione
(Liu, 2006), la percezione temporale (Alexandrov,
2004), il funzionamento esecutivo (Lyvers e
Yakimoff, 2003, Ornstein, 2000, Verdejo, 2004) e la
discriminazione sinistra-destra (Ning, 2005);
3. Metadone: l’effetto cronico è stato studiato su
soggetti in trattamento sostitutivo ed ha dimostrato
un deficit di performance visive e di
concentrazione (Dittert, 1999; Darke, 2000), anche
se parte del deficit può essere ricondotto alla
precedente storia di tossicodipendenza da eroina.
Oppioidi e rischi correlati alla guida
Vi sono stati quattro studi epidemiologici che hanno
investigato il rischio di essere coinvolto in un incidente
stradale mentre si è alla guida sotto l’effetto degli
oppioidi:
1. Uno studio caso controllo canadese che dimostra una
bassa associazione (RR 2.2; Dussault, 2002);
2. Uno studio francese (Laumon, 2005) ha confermato
questo dato valutando l’OR a 8.2;
3. Ancora più evidente l’associazione nello studio
Immortal eseguito in Olanda che ha valutato nel 32.4
l’incremento del rischio sotto l’effetto di morfina ed
eroina (Assum, 20059
4. Stesso risultato nello studio immortal norvegese che
ha dimostrato un aumentato rischio di 13.8 (Assum,
2005)
mentre i tre studi di responsabilità non dimostrerebbero
un aumentato rischio.
Amfetamine e rischi correlati alla guida
Gli studi a disposizione (Couper e Logan, 2004)
risultano essere caratterizzati da un importante
bias rappresentato dalla concentrazione usata
nei soggetti sani (10-30 mg vs 100-1000 mg
day nei consumatori).
I risultati sperimentali sono estremamente
variabili dimostrando per l’assunzione acuta da
un lato una diminuzione dei tempi di reazione
(Ashgar, 2003) e dall’altro un incremento della
attenzione (Silber, 2006).
Quest’ultimo autore (Silber, 2005) ha anche
dimostrato in alcuni test di guida simulati che
l’uso di amfetamine (come anche per l’ecstsasy;
De Waard, 2000) diminuisce in toto le
performance psicofisiche di guida.
Nei soggetti che abusano cronicamente di
amfetamine sono stati documentati deficit nel
processo decisionale, nell’attenzione e nella
memoria (Rapeli, 2005)
Amfetamine e rischi correlati alla guida
Per ciò che concerne l’uso cronico di amfetamine e
metamfetamine
uno
studio
norvegese
(Gustavsen, 2006) ha documentato che in una
popolazione di 878 individui cronici assuntori il
27% non presentavano deficit psicofisici e
83% mostravano diversi gradi di alterazioni.
E’ stata dimostrata anche una relazione tra
concentrazione ematica di amfetamine e
deficit psicofisici.
Negli studi epidemiologici tre non sono stati in
grado di pesare l’aumentato rischio per la
ristrettezza del campione mentre lo studio
canadese ha documentato un aumentato rischio
di 13 volte (Dussault, 2002)
Cocaina e rischi correlati alla guida
Gli studi a disposizione (Couper e Logan, 2004)
risultano essere anch’essi caratterizzati dal bias
rappresentato dalla concentrazione usata nei
soggetti (50, 100, 200 e 300 mg vs 1000-5000
mg day nei consumatori).
I risultati sperimentali sono estremamente
variabili dimostrando per l’assunzione acuta da
un lato un miglioramento dei tempi di
reazione e dall’altro una diminuzione
dell’attenzione.
Nei soggetti che abusano cronicamente di
cocaina sono stati documentati deficit nella
abilità di processare informazioni complesse che
richiedono attenzione, percezione visuospaziale,
memoria, capacità di astrazione e funzioni
esecutive (Kelley, 2005).
Cocaina e rischi correlati alla guida
Anche in questo caso l’unico studio epidemiologico
che calcola l’aumento del rischio nei soggetti che
guidano sotto l’effetto della cocaina (Dussault,
2002) valuta in una OR di 12.2 l’incremento
rispetto alla popolazione di controllo.
La stessa valutazione sale fino a valori compresi
tra 85.3 e 170.5 nei casi di co-assunzione di
alcool+cocaina e alcool+cocaina+cannabis
Benzodiazepine ed altri ‘medicinali’
E’ stato dimostrato (Bramness, 2002) che
l’assunzione di benzodiazepine (e più
frequentemente il diazepam, l’oxazepam, il
flunitrazepam e clonazepam) determina un
deficit psicofisico con effetti sulla abilità di
guida con un chiaro effetto dose
dipendente.
L’aumentato rischio è stato calcolato di 4.2 volte
per l’uso di benzodiazepine da sole, di 21.3 se
associate a cannabis ed alcool.
Gli stessi risultati sono stati ottenuti mediante
una limitata metanalisi con OR di 3.4.
Ernesto d'Aloja - T Hotel 4 maggio 2007
Dal 2000 al 2004 le persone incidentate sono cresciute del 52,9%
I costi sociali degli incidenti stradali sono pari al 2,4% del PIL
Gli italiani che temono i pericoli dei viaggi stradali, nel 2006 sono
l’84%, nel 2004 erano l’80,7%
Incidenti stradali sulla popolazione residente
per provincia – Anno 2004 (1) (val. per
10.000 abitanti)
Indicatore di lesività dei sinistri stradali (1)
per provincia – Anno 2004 (2) (valore
percentuale)
Fino a 20,0
da 20,1 a
30,0
da
30,1 a
40,0
da 40,1 a
50,0
oltre 50,10
Fino a 1 35,0
da 1 35,1 a 140,0
da 1 40,1 a 150,0
da 1 50,1 a 160,0
oltre 160,0
(1) Incidenti per 100 incidenti stradali
(1) Incidenti per 100 incidenti stradali
(2) Dati provvisori
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
Il fattore uomo è la variabile più esplicativa degli incidenti stradali
La prima causa degli incidenti stradali è la stanchezza che
provoca distrazione (38,8%)
L’avaria del veicolo pesa sull’incidente solo per l’1,9% dei
casi
Quando a causare un incidente è lo stato psico-fisico
del conducente, l’ebbrezza da alcool è determinante
(52,9%)
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E. d`Aloja sostanze abuso - Ufficio scolastico provinciale di Oristano