Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi Servizio di Medicina Legale AOUC ASPETTI TOSSICOLOGICO-FORENSI DELLE PRINCIPALI SOSTANZE D’ABUSO Ernesto d’Aloja Seminario Regionale per Docenti Referenti di Educazione Stradale della Regione Sardegna Horse County Resort Congress Arborea (OR) Tossicologia forense Disciplina che ha per oggetto la chimica analitica dei veleni in qualsiasi materiale contenuti con la finalità che le indagini siano eseguite a fini di giustizia L’applicazione più comune è l’identificazione di qualsiasi prodotto chimico che possa essere l’agente causale di morte o di danno alla salute dell’uomo Droga: sostanza psicotropa capace di influire sui processi psichici dell’uomo e sulla condotta degli animali, della quale si può abusare a scopo voluttuario. Vasta categoria di sostanze, di struttura chimica diversa, accomunate dalla proprietà di modificare temporaneamente l’organizzazione neurobiochimica che regola l’atteggiamento cosciente od incosciente dell’uomo.... (Delay 1966) Abuso/dipendenza da sostanze ASSORBIMENTO 30-60 minuti (20% stomaco, 80 int. tenue) VOL.DISTRIBUZIONE basso (0,6 L/Kg) METABOLISMO epatico (95%;100150 mg/Kg/h) PRODOTTI FINALI H20, CO2 METABOLITA INT. acetaldeide (tossica) Cellule distrutte L’alcool intorpidisce il cervello (sonnolenza) Cattivo umore (Paura, collera… Emozioni esagerate) Disidratazione mal di testa Diminuzione dell’udito Confusione mentale Diminuzione dell’imbarazzo: falsi sentimenti di confidenza (vulnerabilità ad atti sessuali non protetti) Sensazione di benessere e di rilassamento Problemi di visione Arrossamento del viso Giudizio alterato Più chiacchierone Diminuzione dell’attenzione Riflessi rallentati Vomito Arresto respiratorio (pericolo di coma e morte) Movimenti scoordinati e Sensazione di paralisi SNC: sedazione, riduzione Depressione del SNC dovuta Funzionalità cardiaca: Azione inibitoria sui recettori dell’ansia, dislalia, atassia alterazioni delle capacità di giudizio, disinibizione del comportamento riduzione della contrattilità Muscolatura liscia: vasodilatazione all’interazione con il sistema gabaergico (attivazione dei recettori delle aree della cor-teccia, setto mediale, ippo-campo, substantia nigra) NMDA (perdita della memoria) Incremento delle concentrazioni di DOPAMINA (azione di rinforzo) Altera la neurotrasmissione serotoninergica potenziamento sistema GABAergico depressione sistema glutammaergico inibizione dei canali del calcio depressione del SNC sino al coma ed eventualmente alla morte per depressione respiratoria effetti metabolici (acidosi, ipoglicemia, ipotermia) NEUROLOGICI DEPRESSIONE: atassia, sopore, coma ECCITAZIONE: euforia, agitazione, psicosi acuta GASTROINTEST. gastrite, epatite acuta (rara) CARDIOVASCOLARI tachicardia, aritmie minori ALTRI alitosi, iniezione congiuntivale, edema palpebrale Riflessi rallentati Diminuzione della sensibilità al colore rosso Atteggiamento spericolato Incapacità di adattarsi a cambiamenti di luce Diminuzione della percezione del pericolo Riduzione del campo visivo CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI IN BASE ALLA LORO ORIGINE NATURALI: ricavate direttamente da piante (es. Oppio, Marijuana, Hashish); SEMISINTETICHE: prodotte con procedimenti di laboratorio agendo su sostanze di origine naturale (es. morfina, cocaina, ecc.); SINTETICHE: ottenute con processi chimici di sintesi (es. barbiturici, tranquillanti, amfetamine, ecc.). CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI In Base all’art. 14 T.U. 9 ottobre 1990 nr. 309 così come sostituito dalla Legge N. 49 del 21 Febbraio 2006 “NON C’E’ PIU’ DISTINZIONE FRA DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE”, infatti la precedente classificazione delle tabelle da I a VI è stata sostituita da due sole tabelle I e II (divisa in sezioni A,B,C,D,E) SOSTANZE INCLUSE NELLA TABELLA I: tutte le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope - oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.), cocaina, amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs), allucinogeni (LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.) tetraidrocannabinoidi, cannabis indica. SOSTANZE INCLUSE NELLA TABELLA II: morfina ed oppiacei, barbiturici, amfetamine anoressizzanti, medicinali contenenti sostanze analgesiche oppiacee (Sezione A) o contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico che presentano concreti rischi di assuefazione (Sezione B) o preparati medicinali a base stupefacente ad azione ansiolitica ed antidepressiva suscettibili di farmaco-dipendenza (Sezioni C,D,E) Classificazione in base alla pericolosità The Lancet 2007; 369: 1047-1053 CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI IN BASE AI LORO EFFETTI DEPRESSIVE: producono effetti sedativi, stati analoghi all’ubriachezza, sonnolenza ecc. Rientrano tra questi: barbiturici, tranquillanti e gli oppiacei. Sono dette anche sostanze psicolettiche; STIMOLANTI: producono stimolo all’attività cerebrale ed a quella fisica. Rientrano tra queste la cocaina, la caffeina, le amfetamine, ecc. Sono dette anche psicoanalettiche; ALLUCINOGENE: determinano alterazioni nelle percezioni sensoriali. Ne fanno parte i derivati della cannabis, e gli allucinogeni. Sono dette anche sostanze psicodislettiche. TALI CLASSIFICAZIONI ED ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI PERMETTONO DI SUDDIVIDERE, IN LINEA DI MASSIMA, LE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE NEI SEGUENTI GRUPPI: DEPRESSIVI: OPPIACEI: a. OPPIO b. MORFINA c. EROINA d. METADONE a. BARBITURICI b. TRANQUILLANTI STIMOLANTI: ALLUCINOGENI: a. MESCALINA b. L.S.D. c. ECSTASY o M.M.D.A. a. COCAINA b. AMFETAMINE c. CRACK CANNABIS e derivati: a. MARIJUANA b. HASHISH c. OLIO DI HASHISH U.S.A Cannabis: 41% Amfetamina:16% Ecstasy: 6% Cocaina: 8% http://www.emcdda.europa.eu Last year prevalence (2005) Last year Last year prevalence prevalence (2005) (2005) Last year prevalence (2005) Oppiaceo di semisintesi Polvere nocciola/bianca Analgesia, sonnolenza, variazioni d’umore, offuscamento mentale depressore respiratorio a livello centrale Dipendenza fisica, psichica, tolleranza. Sindrome d’astinenza Narcotismo acuto: variabilità concentrazione p.a.variabilità grado di tolleranza Ernesto d'Aloja - T Hotel 4 maggio 2007 coma miosi bradipnea/apnea Pianta erbacea, altezza 1-2m (anche >3m) fiori a spiga nella pianta femminile Foglie alterne 5-11 segmenti lanceolato-acuminati, seghettati Principio attivo : 9 THC Convinzione personale del soggetto (euforia comunicabilità, nausea palpitazioni sonnolenza) Dosi>100 mg : forte agitazione, iperattività. Dosi>200 mg effetto psicotossico con allucinazioni Forte dipendenza psichica Distribuzione dei reperti (MARIJUANA) 100 90 80 70 0,5-3% 3-8% 8-13% 13-20% >20% 60 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Erytroxilon coca: arbusto di altezza variabile 2-5m. Foglia ovale o lanceolata verde scuro, margini lisci Polvere bianca (cocaina cloridrato) schegge o palline bianco-sporco o grigie o marrone chiaro (cocaina base) Stimolante del SNC. Potente effetto SM: aumenta la contrattilità del cuore, la frequenza cardiaca e la PA. Uso cronico: grave depressione psicofisica (psicosi paranoiche, alterazioni del comportamento motorio). Tolleranza inversa:alcuni degli effetti aumentano col progredire dell’intossicazione cronica. Ernesto d'Aloja - T Hotel 4 maggio 2007 MDMA droga di sintesi Compresse Il deficit di SH che si instaura a seguito dell’assunzione di ecstasy è considerato responsabile della depressione che a volte segue l’effetto stimolante dell’ecstasy. L’intossicazione acuta da ecstasy si manifesta con gli stessi sintomi del colpo di calore. Gli effetti stimolanti pregiudicano le capacità di stimare i rischi connessi a determinati comportamenti (es. guida veloce). B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada) Art. 319. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida. 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. 2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320. 3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. 5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo. Art. 320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti. 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. § 10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt. 186-188 Codice della Strada) Art. 379. (Art. 186 Cod. Str.) Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. 4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro [e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. Codice della Strada, Titolo V - Norme di comportamento Codice della Strada , Titolo V, agg. al 09.01.2009 Art. 186. (1) (2) Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi a un anno (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. (1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160. (2) Vedi art. 379 reg. cod. strada. (3) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. (4) Periodo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. (5) Comma inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. (6) Comma così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo … Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8…. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Art. 187. (1) (2) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. (3) All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. … 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1 (3), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2quater. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale… , nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia … accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di Polizia stradale, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. … 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento. 7. (Abrogato). 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119. (1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160. (2) Vedi art. 380 reg. cod. strada. (3) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. (4) Periodo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. Alcool e sicurezza stradale : Correlazione tra concentrazione di alcool e odds ratios di rimanere coinvolti o essere responsabili di incidenti stradali >0.5 grammi litro aumentano le probabilità Il rischio in funzione della popolazione di riferimento Prevalenza delle sostanze nei controlli non coinvolti rispetto a quelli coinvolti in incidenti Source: SAMHSA, 2004-2006 NSDUHs. Percentages of Current Drivers* Aged 18 or Older Reporting Driving Under the Influence of Alcohol in the Past Year, by State: 2004, 2005, and 2006 Percentages of Persons 9.51% to 12.41% 12.42% to 13.81% 13.82% to 16.03% 16.04% to 18.38% 18.39% to 26.37% Alabama Alaska Arizona Arkansas Kentucky California Delaware Indiana Louisiana Maine Florida Mississippi Georgia New Jersey Idaho North Carolina New Mexico Maryland Nevada Ohio Oregon Tennessee New York Pennsylvania Utah Oklahoma West Virginia Virginia South Carolina Texas Washington Colorado District of Columbia Connecticut Kansas Hawaii Massachusett s Illinois Minnesota Iowa Montana Michigan Nebraska Missouri North Dakota New Hampshire Vermont Rhode Island South Dakota Wyoming Wisconsin Figure 2 Table. Percentages of Current Drivers* Aged 18 or Older Reporting Dr Percentages of Current Drivers* Aged 18 or Older Reporting Driving Under the Influence of Illicit Drugs in the Past Year, by State: 2004, 2005, and 2006 Percentages of Persons 3.21% to 4.05% Alabama 4.06% to 4.52% Georgia 4.53% to 5.00% Delaware 5.01% to 5.63% Arkansas Arizona Iowa Kentucky Idaho Illinois Indiana Florida Kansas Louisiana California Connecticut Hawaii 5.64% to 6.97% District of Columbia Alaska Colorado Massachusetts Maryland Nebraska New Jersey Mississippi New York North Carolina Maine Ohio Oklahoma Missouri Nevada New Hampshire Michigan Minnesota Montana North Dakota South Dakota Oregon South Carolina Pennsylvania Utah New Mexico Tennessee Rhode Island Vermont Texas West Virginia Virginia Wisconsin Wyoming Washington CANNABIS E RISCHI ASSOCIATI ALLA GUIDA L’uso di cannabis acutamente riduce alcune abilità cognitive e psicomotorie che sono necessarie per la guida come il controllo motorio, la rapidità psicomotori, le funzioni esecutive, il processo visivo, la memoria a breve termine, la velocità di reazione e l’accuratezza. Questi effetti sono per lo più dosedipendenti (Hart et al., 2001, Ilan et al, 2004, Kurzthaler er al 1999, Liguori et al., 2002 e Ramaekers et al, 2006) CANNABIS E RISCHI ASSOCIATI ALLA GUIDA Ramaekers (2006) ha eseguito uno studio che metteva in correlazione la concentrazione di THC nel siero e nella saliva con una diminuzione delle performance identificando il valore di 2 ng/ml e di 5 ng/ml come limite inferiore e superiore per l’effetto sulla performance. A concentrazioni tra 5 e 10 ng/ml tra il 75 ed il 90% dei soggetti indagati aveva disturbi nelle performance mentre a concentrazioni superiori a 30 ng/ml tutti presentavano alterazioni. L’effetto della cannabis dura fino a 2 ore (Couper and Logan, 2004), tuttavia alcuni studi hanno mostrato la persistenza di effetti negativi sulla performance anche a distanza di 10 ore (Hart et al, 2001, Lane et al, 2005, McDonald et al., 2003) CANNABIS E RISCHI ASSOCIATI ALLA GUIDA L’uso in combinazione con altre sostanze psicoattive (specialmente alcool) potenziagli effetti negativi della cannabis sulla performance di guida (minore attenzione ai veicoli provenienti da strade laterali, Lamers and Ramaekers, 2001). La valutazione del rischio di essere coinvolto in un incidente stradale mentre si è alla guida sotto l’influenza della cannabis è stata oggetto di quattro studi epidemiologici: 1. Case control in Quebec : OR 2.2 se sola e OR 4.6 se in combinazione con altre sostanze fino a un OR di 80.5 se associata a alcool superiore a 0.8 gr/L (Dussault et al, 2002); 2. comparazione tra soggetti feriti e controlli in soggetti di età <27 aa in Francia: solo cannabis OR 2.5 con alcool (> 0.5 gr/L) l’OR sale a 4.6; 3. Immortal study in Olanda e Norvegia documentano un incremento del rischio se alla guida sotto l’effetto di cannabis ma statisticamente non significativo. Una metanalisi (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008) concludeva per un significativo incremento del rischio di essere coinvolto in un incidente stradale (OR 3.0 e RR 2.2) ma non significativo rispetto alla responsabilità dello stesso. Oppioidi e rischi correlati alla guida Effetti acuti: 1. morfina: studi eseguiti dopo somministrazione di una singola dose di morfina (da 5 a 10 mg/70 kg) in soggetti sani hanno dimostrato l’assenza di alterazione psicomotoria (Hill e Zacny, 2000). Negli studi dopo somministrazione multipla Walker et al (2001) hanno dimostrato un effetto dose dipendente su la performance di alcuni test (DSST) ed anche una alterazione della coordinazione occhiomano; 2. Fentanyl : l’impiego di questo oppioide determina effetti evidenti sui processi cognitivi (Schneider, 1999) e sulle funzioni psicomotorie (Lichtor, 2002); 3. Eroina: vi sono pochi studi – pre 1999- che dimostrano una diminuzione delle performances (Cone er al, 1993) e dei tempi di reazione (Jenkins et al., 1994). E’ dimostrata una netta dipendenza rispetto alla dose ed alla via di somministrazione (gli effetti durano fino a 6 ore se iniettata); 4. Metadone: l’effetto acuto è stato studiato in soggetti per la prima volta ammessi ad un programma di trattamento sostitutivo con dimostrazione di una significativa riduzione della memoria di fissazione (Curran et al., 2001) Oppioidi e rischi correlati alla guida Effetti cronici: 1. morfina: studi eseguiti con una valutazione preguida, una valutazione al simulatore e osservazioni comportamentali durante il simulatore hanno dimostrato nei soggetti in trattamento con morfina per il dolore non da cancro (Galski, 2000) rispetto a soggetti con cerebralmente compromessi migliori prestazioni anche se hanno dimostrato di avere difficoltà nel seguire le istruzioni. Il trattamento con oppioidi non influenza secondo Raja et al, 2002 la performance in alcuna misura; 2. Eroina: l’uso cronico di eroina ha effetti sulle abilità cognitive e psicometriche come le funzioni di pianificazione (Bryun, 2001), il tempo di reazione (Liu, 2006), la percezione temporale (Alexandrov, 2004), il funzionamento esecutivo (Lyvers e Yakimoff, 2003, Ornstein, 2000, Verdejo, 2004) e la discriminazione sinistra-destra (Ning, 2005); 3. Metadone: l’effetto cronico è stato studiato su soggetti in trattamento sostitutivo ed ha dimostrato un deficit di performance visive e di concentrazione (Dittert, 1999; Darke, 2000), anche se parte del deficit può essere ricondotto alla precedente storia di tossicodipendenza da eroina. Oppioidi e rischi correlati alla guida Vi sono stati quattro studi epidemiologici che hanno investigato il rischio di essere coinvolto in un incidente stradale mentre si è alla guida sotto l’effetto degli oppioidi: 1. Uno studio caso controllo canadese che dimostra una bassa associazione (RR 2.2; Dussault, 2002); 2. Uno studio francese (Laumon, 2005) ha confermato questo dato valutando l’OR a 8.2; 3. Ancora più evidente l’associazione nello studio Immortal eseguito in Olanda che ha valutato nel 32.4 l’incremento del rischio sotto l’effetto di morfina ed eroina (Assum, 20059 4. Stesso risultato nello studio immortal norvegese che ha dimostrato un aumentato rischio di 13.8 (Assum, 2005) mentre i tre studi di responsabilità non dimostrerebbero un aumentato rischio. Amfetamine e rischi correlati alla guida Gli studi a disposizione (Couper e Logan, 2004) risultano essere caratterizzati da un importante bias rappresentato dalla concentrazione usata nei soggetti sani (10-30 mg vs 100-1000 mg day nei consumatori). I risultati sperimentali sono estremamente variabili dimostrando per l’assunzione acuta da un lato una diminuzione dei tempi di reazione (Ashgar, 2003) e dall’altro un incremento della attenzione (Silber, 2006). Quest’ultimo autore (Silber, 2005) ha anche dimostrato in alcuni test di guida simulati che l’uso di amfetamine (come anche per l’ecstsasy; De Waard, 2000) diminuisce in toto le performance psicofisiche di guida. Nei soggetti che abusano cronicamente di amfetamine sono stati documentati deficit nel processo decisionale, nell’attenzione e nella memoria (Rapeli, 2005) Amfetamine e rischi correlati alla guida Per ciò che concerne l’uso cronico di amfetamine e metamfetamine uno studio norvegese (Gustavsen, 2006) ha documentato che in una popolazione di 878 individui cronici assuntori il 27% non presentavano deficit psicofisici e 83% mostravano diversi gradi di alterazioni. E’ stata dimostrata anche una relazione tra concentrazione ematica di amfetamine e deficit psicofisici. Negli studi epidemiologici tre non sono stati in grado di pesare l’aumentato rischio per la ristrettezza del campione mentre lo studio canadese ha documentato un aumentato rischio di 13 volte (Dussault, 2002) Cocaina e rischi correlati alla guida Gli studi a disposizione (Couper e Logan, 2004) risultano essere anch’essi caratterizzati dal bias rappresentato dalla concentrazione usata nei soggetti (50, 100, 200 e 300 mg vs 1000-5000 mg day nei consumatori). I risultati sperimentali sono estremamente variabili dimostrando per l’assunzione acuta da un lato un miglioramento dei tempi di reazione e dall’altro una diminuzione dell’attenzione. Nei soggetti che abusano cronicamente di cocaina sono stati documentati deficit nella abilità di processare informazioni complesse che richiedono attenzione, percezione visuospaziale, memoria, capacità di astrazione e funzioni esecutive (Kelley, 2005). Cocaina e rischi correlati alla guida Anche in questo caso l’unico studio epidemiologico che calcola l’aumento del rischio nei soggetti che guidano sotto l’effetto della cocaina (Dussault, 2002) valuta in una OR di 12.2 l’incremento rispetto alla popolazione di controllo. La stessa valutazione sale fino a valori compresi tra 85.3 e 170.5 nei casi di co-assunzione di alcool+cocaina e alcool+cocaina+cannabis Benzodiazepine ed altri ‘medicinali’ E’ stato dimostrato (Bramness, 2002) che l’assunzione di benzodiazepine (e più frequentemente il diazepam, l’oxazepam, il flunitrazepam e clonazepam) determina un deficit psicofisico con effetti sulla abilità di guida con un chiaro effetto dose dipendente. L’aumentato rischio è stato calcolato di 4.2 volte per l’uso di benzodiazepine da sole, di 21.3 se associate a cannabis ed alcool. Gli stessi risultati sono stati ottenuti mediante una limitata metanalisi con OR di 3.4. Ernesto d'Aloja - T Hotel 4 maggio 2007 Dal 2000 al 2004 le persone incidentate sono cresciute del 52,9% I costi sociali degli incidenti stradali sono pari al 2,4% del PIL Gli italiani che temono i pericoli dei viaggi stradali, nel 2006 sono l’84%, nel 2004 erano l’80,7% Incidenti stradali sulla popolazione residente per provincia – Anno 2004 (1) (val. per 10.000 abitanti) Indicatore di lesività dei sinistri stradali (1) per provincia – Anno 2004 (2) (valore percentuale) Fino a 20,0 da 20,1 a 30,0 da 30,1 a 40,0 da 40,1 a 50,0 oltre 50,10 Fino a 1 35,0 da 1 35,1 a 140,0 da 1 40,1 a 150,0 da 1 50,1 a 160,0 oltre 160,0 (1) Incidenti per 100 incidenti stradali (1) Incidenti per 100 incidenti stradali (2) Dati provvisori Fonte: elaborazione Censis su dati Istat Fonte: elaborazione Censis su dati Istat Il fattore uomo è la variabile più esplicativa degli incidenti stradali La prima causa degli incidenti stradali è la stanchezza che provoca distrazione (38,8%) L’avaria del veicolo pesa sull’incidente solo per l’1,9% dei casi Quando a causare un incidente è lo stato psico-fisico del conducente, l’ebbrezza da alcool è determinante (52,9%)