Progresso Vet_Gennaio 05 17-01-2005 Attualità Pezza F., Ruffo G.C., Fossati P., Università di Milano La sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2004 21:29 Pagina 6 La devolution nella normativa veterinaria è già iniziata La sentenza della Corte Costituzionale n.162/2004, in merito alle leggi regionali che hanno abolito il libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 14 della Legge 283/62, ha una notevole importanza per tutti gli operatori veterinari che sono tenuti ad applicare le norme di contenuto tecnico sanitario. Infatti, finora, nel diritto veterinario i presupposti di legittimità di una norma e la competenza delle Regioni nella funzione legislativa si sono sempre fatti risalire all’art.117 ed all’art.118 della Carta Costituzionale nonché al principio base che comunque, anche nella materia trasferita, le Regioni avrebbero dovuto rispettare le leggi fondamentali dello Stato ( legge Scelba del 1962 ). Anche se il legislatore non ha mai approvato un elenco esaustivo delle stesse, la prassi ed i provvedimenti dei Commissari del Governo per l’approvazione di legittimità delle leggi regionali avevano consolidato una qualche classificazione delle leggi fondamentali dello Stato, tra le quali abbiamo sempre annoverato, ad esempio, la legge 283/62 sulla tutela igienica della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti, le norme residue del Regolamento carni (RD 3298/1928), il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954), il TU delle Leggi Sanitarie (RD 2765/1934), la legge 281/1963 sulla produ- Prof. Franco Pezza zione dei mangimi, almeno nei disposti che non trovano riscontri nella legislazione comunitaria. Infatti, nel ricorso che il Consiglio dei Ministri avverso le leggi regionali che hanno abrogato la norma relativa al libretto d’idoneità sanitaria, si sottolinea il contrasto con l’art. 117 della Costituzione, seconda comma, lettera h), concernente la materia “ordine pubblico e sicurezza” e si eccepisce che il provvedimento è stato emanato in violazione di un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute pubblica. A suffragio delle argomentazioni, il Consiglio dei Ministri citava alcune pronunzie della Corte di Cassazione nelle quali si qualifica l’art.14 della legge 283/1962 come norma imperativa attinente all’ordine pubblico e posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini. Nel ricorso si sottolinea anche che non è possibile escludere dalla competenza delle AUSL il rilascio di alcuni certificati sanitari, in quanto in contrasto con una altra legge fondamentale dello Stato, la legge 833/1978, che all’art. 14, terzo comma, lettera g), assegna specificamente tale funzione. Nel controricorso, avallato poi dalla sentenza, si sostiene al contrario che la ratio sottostante all’eliminazione del rilascio da parte delle AUSL dei suddetti certificati sia quelle di sopprimere funzioni del tutto inefficaci o inutilmente ripetitive e vengono citati altre certificazioni, non di competenza veterinaria, che comunque sono decadute perché Progresso Vet_Gennaio 05 17-01-2005 21:29 Pagina 7 on ria non applicate anche se in assenza di una esplicita abrogazione. Sempre nel controricorso, si sostiene, poi, che certificazioni sanitarie, quali ad esempio l’avvenuta esecuzione di vaccinazioni obbligatorie, possano essere sostituiti da atti di notorietà “in quanto concernono stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza degli interessati e che possono essere sostituiti da dichiarazioni rese e sottoscritte dal medesimo con l’osservanza delle modalità prescritte, ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 444”. L’estensione di questo principio ai compiti ed alle funzioni della vigilanza veterinaria permanente costituirebbe una vera rivoluzione nell’espletamento delle prestazioni veterinarie. Peraltro viene sostenuto nel controricorso che le certificazioni mediche non rispondenti a fini della tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, sono escluse dai livelli essenziali di assistenza. Si sostiene, in definitiva, che le funzioni certificatorie non sarebbero individuate nelle funzioni di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, come l’assistenza distrettuale ed ospedaliera e che spetta alle Regioni la disciplina delle stesse, anche in ragione dell’ampliamento delle competenze legislative regionali oggetto della riforma del Titolo V della Costituzione. Ma nello specifico merito dell’art. 14 della legge 283/1962, nel controricorso si afferma che lo stesso potrebbe considerarsi indirettamente abrogato da norme comunitarie successive e recepite nel nostro ordinamento in materia di igiene dei prodotti alimentari (Dir. CE 93/43 e 96/3, di cui al d.lvo 155/1997) che non prevedono l’adozione del libretto sanitario, il quale nel mutato contesto della legislazione, delle modalità di produzione e distribuzione degli alimenti, degli studi e delle concezioni igienico sanitarie non costituirebbe più un principio fondamentale. Le motivazioni con la quale la Corte Costituzionale, pur ammettendone l’ammissibilità, respinge il ricorso del Consiglio dei Ministri sono di grande rilevanza e sono estensibili per gli ampi profili di analogia alla valutazione della validità di altre norme veterinarie. La Corte riconduce la materia nell’ambito dell’“assistenza sanitaria ed ospedaliera” e non in quello dell’“ordine pubblico e sicurezza”, ma non ritiene che il libretto di idoneità costituisca ancora un principio fondamentale, in considerazione della profonda trasformazione della legislazione a tutela della disciplina igienica degli alimenti. Sicuramente questo passaggio della motivazione mette in discussione la validità di gran parte della legislazione veterinaria rivisitata dal legislatore comunitario. La Corte sostiene che la complessa evoluzione normativa, anche se non ha prodotto l’abrogazione della legge 283/1962, ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema della disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale ( e di controllo) sulla tutela dell’igiene dei prodotti alimentari. Continua affermando: - che dell’impianto normativo del 1962 resta certamente un sistema sanzionatorio, ormai prevalentemente di natura amministrativa, per tutta una serie di specifici comportamenti valutati come dannosi; - che non è possibile considerare tutte le prescrizioni sostanziali contenute nella legge 283/1962, contraddette dalla più recente legislazione, principi fondamentali della materia; 7 - che le prescrizioni suddette devono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può essere concretizzato l’autentico principio ispiratore della normativa; - che qualora, in materia di legislazione concorrente, i principi fondamentali devono essere ricavati dalle disposizioni legislative statali esistenti, tali principi non devono corrispondere senz’altro alla lettera di queste ultime ma deve viceversa esserne dedotta la loro sostanziale consistenza, tanto più in presenza di una legislazione in accentuata evoluzione; - che le certificazioni sanitarie non spettano solo alle AUSL, dal momento che non poche leggi statali successive da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi e, dall’altra, hanno esplicitamente riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali; - che la legislazione affida all’autocertificazione l’attestazione dell’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, non essendoci limitazioni all’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive contenuta nell’art. 49 del DPR 444/2000 e citando ad esempio che di recente il legislatore nazionale ha previsto che la certificazione per l’ammissione alla scuola dell’obbligo possa essere sostituito con l’autocertificazione dell’interessato. Alla luce dei principi contenuti in questa sentenza è facile ipotizzare che il medico veterinario debba rivisitare l’intera normativa del settore per classificare i compiti richiesti, per chiarire la reale competenza nell’emanazione dei provvedimenti, per correttamente adempiere all’erogazione delle sanzioni amministrative.