COMPITI DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA STUDIO L'attività in studio è regolata dalle seguenti norme. Ogni Pediatra di Libera Scelta convenzionato con il SSN deve avere la disponibilità di uno Studio dotato degli arredi e delle attrezzature disponibili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, illuminazione ed aereazione idonee. Il pediatra garantisce, in forma gratuita, visite ambulatoriali per cinque giorni la settimana (fatto salvo quanto previsto all'art. 33 c.6 e 7 in tema di giorni prefestivi e all'art. 54 in tema di pediatria di gruppo), secondo un congruo orario autonomamente prestabilito che deve essere esposto nella sala d'attesa o all'ingresso dello studio e comunicato all'Azienda. L'Azienda vigila che il suddetto orario di ambulatorio venga rispettato. L'Azienda è tenuta ad informare correttamente gli assistiti sugli orari di apertura dell'ambulatorio del pediatra di famiglia. Eventuali variazioni dell'orario vanno comunicate all'Azienda. Le visite nello studio medico, salvo i casi d'urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra di famiglia può avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici. VISITE DOMICILIARI Il pediatra di famiglia è tenuto ad effettuare le visite domiciliari richieste e ritenute necessarie in base alla valutazione del pediatra stesso, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato (art.33 comma 3). Esse sono eseguite secondo le seguenti modalità: • • • in giornata purché la richiesta sia entro le ore 10. entro le ore 12 del giorno successivo qualora la richiesta sia pervenuta dopo le ore 10. il sabato e gli altri giorni prefestivi, fatto salvo quanto precisato nel primo capoverso di questo paragrafo, la visita andrà eseguita se la richiesta è pervenuta entro le ore 10. URGENZE La chiamata urgente recepita dal pediatra deve essere soddisfatta entro il tempo più breve possibile. PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI CONVENZIONE Il pediatra di famiglia è tenuto a eseguire in forma gratuita per l'assistito, oltre alle visite ambulatoriali e domiciliari di cui all'art. 31, comma 2: • • • • • • • • • • le visite occasionali a favore degli assistiti in età pediatrica temporaneamente in Italia che siano a carico di Istituzioni estere in base a convenzioni internazionali, in grado di esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza (art. 41 c.4); le prestazioni aggiuntive previste dall'ACN e/o concordate a livello regionale di cui agli art. 32 e 51 e allegato B; i certificati per malattia del minore ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore per consentire l'assistenza al minore stesso le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione agli asili nido, alla scuola materna, alla scuola dell'ob- bligo, alle scuole secondarie superiori; la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività spor- tive non agonistiche nell'ambito scolastico, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, art.1, lettera a)e c), a seguito di specifica richiesta dell'autorità competen- te. La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale dal direttore di Istituto; la prescrizione farmaceutica la richiesta di indagini specialistiche e le proposte di ricovero la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure termali; il consulto con il Medico Specialista; la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale ad uso esclusivo del Pediatra, di cui all'art. 31 c. 2 lett.G, quale strumento tecnico finalizzato al miglioramento della conti- nuità assistenziale e che consenta al pediatra, nell'ambito di Accordi Regionali, di mettere a disposizione dell'Azienda dati statisticoepidemiologici e di attività. PRESTAZIONI A PAGAMENTO Il Pediatra può effettuare, inoltre, in forma non gratuita: • • • • • • • • • le visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite nei giorni e negli orari coperti dal Servizio di Continuità Assistenziale: le visite occasionali, alle tariffe stabilite dall'ACN, ad assistiti dal SSN che, senza preventiva scelta, si trovino eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza. i certificati scolastici diversi da quelli gratuiti citati al paragrafo precedente; i certificati sportivi diversi da quelli gratuiti citati al paragrafo precedente; i certificati che accompagnano la domanda di riconoscimento della invalidità civile; i certificati per l'invio in soggiorno climatico e nelle colonie; i certificati e altri adempimenti per uso assicurativo; ogni altra certificazione non prevista espressamente come gratuita dall'ACN. le prestazioni libero-professionali di cui al capitolo successivo PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI 1) Il Pediatra di Libera Scelta, in orari diversi da quelli destinati all'attività ambulatoriale convenzionata, e ottemperato l'obbligo di cui all'art. 33 c. 3 , relativo alle visite domiciliari, può esercitare attività libero professionale nei confronti dei propri assistiti, fatte salve le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa in materia di idoneità degli studi e degli ambulatori medici. Tale attività deve prevedere modalità organizzative proprie, autonomamente decise dal Pediatra, specificamente identificabili da parte dell'assistito, e non deve rappresentare ostacolo alla corretta erogazione della assistenza. 2) L'attività specialistica eventualmente svolta dal Pediatra nei confronti dei propri assistiti non può essere considerata libero professionale se inquadrabile nella normale visita ambulatoriale, anche se mirata a particolari organi e/o apparati. 3) Il Pediatra può eseguire attività libero professionale, anche nell'orario destinato alle funzioni ambulatoriali convenzionate, fatte salve le necessarie autorizzazioni sanitarie previste nonché la corretta informazione all'utente, limitatamente alle prestazioni di particolare impegno professionale a carattere diagnostico, preventivo e/o terapeutico non previste nell'elenco delle prestazioni aggiuntive. Il Pediatra convenzionato è tenuto a informare preliminarmente il legale rappresentante dell'assistito della possibilità di fruire di prestazioni analoghe a carico del SSN presso le strutture pubbliche e/o private accreditate. 4) Inoltre il Pediatra può svolgere in regime di libera professione: • • le visite ambulatoriali non urgenti effettuate su espressa richiesta del genitore o, in sua assenza, del legale rappresentante dell'assistito in orario distinto e separato da quello destinato all'attività convenzionale ambulatoriale; le visite domiciliari non urgenti effettuate in orario stabilito dal legale rappresentante dell'assistito. 5) Le parti concordano che, di norma, la congruità per l'attività ambulatoriale di cui all'art.22 c. 5, tenuto conto della notevole variabilità stagionale della morbilità pediatrica, e dell'impegno supplementare per la consulenza telefonica diretta e la prenotazione degli appuntamenti, possa richiamarsi ai seguenti requisiti minimi: • • • cadenza su 5 giorni settimanali articolazione che preveda l'apertura in almeno 2 pomeriggi orario settimanale non inferiore ad un'ora e trenta minuti ogni 100 assistiti. 6) Si concorda inoltre che il prolungarsi della seduta ambulatoriale oltre l'orario comunicato all'Azienda non comporta il decadere della gratuità della prestazione, che viene meno solo in virtù dei criteri precedentemente concordati al punto 3 e 4. 7) Nei mesi estivi sara' possibile - fatto salvo quanto previsto al punto 5), che precede - previa comunicazione all'Azienda, una flessibilità negli orari d'apertura degli ambulatori, sia per consentire più agevoli meccanismi di sostituzione tra colleghi, sia a causa della chiusura delle comunità scolastiche. Tali variazioni non dovranno comportare in alcun modo disagio all'utenza e dovranno automaticamente concludersi con il 15 di Settembre. In tale periodo l'orario settimanale non potrà comunque risultare inferiore a 45 minuti ogni 100 assistiti. ART. 4 e ALLEGATO I: COMPATIBILITA' E LIMITAZIONI Premesso che l'art.25 "Massimale e le su limitazioni" dell'ACN,al comma 5, indica nella riduzione del massimale il meccanismo di rapporto tra attività convenzionale del Pediatra di Libera scelta e le attività professionali compatibili con l'iscrizione, a difesa dell'servizio all'utente. Premesso che l'art. 25 "Massimale di scelte e sue limitazioni" dell'ACN, al comma 6, indica quale unità di misura della riduzione di massimale (-) 20 scelte ogni ora di impegno compatibile a rapporto orario, mentre non prevede limitazioni per altre attività, anche libero professionali. Premesso che l'articolo 7 "Comunicazioni del Pediatra all'Azienda" dell'A.C.N., ai commi 1 e 2, obbliga il Pediatra a dichiarare - vuoi all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria; vuoi annualmente, se richiesto dall'Azienda USSL o dalla Regione; vuoi qualora intervengano variazioni - la propria situazione soggettiva professionale, con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulla incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici. Con riferimento all'Allegato I dell'A.C.N. le parti convengono che: - le "attività compatibili"(di cui all'art. 25 comma 5 e allegato I) che configurano un rapporto professionale orario siano soggette a riduzione del massimale proporzionalmente all'impegno settimanale che esse comportano: riduzione quantificata in 20 scelte di assistiti per ogni ora di impegno extra convenzione (comma 6); - "altre attività, anche libero professionali" (di cui all'art.25 comma 7), non rientranti nelle attività di cui sopra e non previste nell'allegato I, possano essere svolte autonomamente dal pediatra, il quale deve garantire comunque che tali attività non comportino in alcun modo pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi a livello ambulatoriale e domiciliare; - il pediatra, nei casi e nelle modalità di cui all'art. 7, è tenuto obbligatoriamente a dichiarare, all'allegato I, quali attività egli svolga tra quelle espressamente citate nell'allegato stesso o comunque nell'art. 4; - sono da dichiarare i rapporti di lavoro con l'Autorità Militare, le comunità, le residenze protette, l'INPS, l'INAIL, nonché la partecipazione alle commissioni di invalidità istituite dalle Aziende od altri soggetti pubblici; - andrà indicata, come previsto dall'art. 4 e allegato I, ogni notizia avente rilevanza per la rideterminazione delle quote ISTAT erogate in seguito al rapporto convenzionale o comportanti incompatibilità con l'esercizio dell'attività di Pediatria di Libera Scelta; - per garantire la trasparenza di cui al punto 7 dell'allegato I, si concorda che la Regione, su richiesta dell'Azienda USSL, competente o di propria iniziativa, può, in caso di verifica, richiedere, ai soli fini previsti dall'ACN, alla Case di Cura Convenzionate o Accreditate ed alle Industrie Farmaceutiche, dichiarazioni relative ad eventuali partecipazioni alla proprietà e/o rapporti di dipendenza riguardanti il pediatra convenzionato, il coniuge o il convivente ed i figli, demandando ogni ulteriore approfondimento di merito ai competenti organi penali e disciplinari. CRITERI INTERPRETATIVI PER LA VALUTAZIONE DI POSSIBILI INFRAZIONI E RACCORDO CON LE SANZIONI DI CUI ALL'ART.13 A) RICHIAMO VERBALE ° Lievi infrazioni sulla prescrizione o sulla proposta (norme C.U.F., esenzioni improprie, falso in ricettazione); ° omessa comunicazione all'Azienda di avvenuta sostituzione oltre (il 4° giorno dall'inizio della stessa) relativamente a sostituzioni superiori ai 3 giorni, salvo gravi e documentati motivi comportanti il ritardo di comunicazione. Fatte salve, comunque, eventuali responsabilità penali. B) RICHIAMO CON DIFFIDA ° Per 4 recidive sanzionate al punto A), eccetto quanto previsto al successivo comma; ° seconda omessa comunicazione all'Azienda di avvenuta sostituzione (oltre il 4° giorno dall'inizio della stessa) relativamente a sostituzioni superiori ai 3 giorni, salvo gravi e documentati motivi comportanti il ritardo di comunicazione; ° apertura di un secondo studio nell'ambito territoriale definito per l'attività convenzionata senza autorizzazione; nella Città di Milano per ambito deve intendersi il territorio dell'Azienda; ° astensione dalle prestazioni assistenziali indispensabili in caso di sciopero (art.17 c.1,2, e 4), qualora regolate da Accordo Regionale (A.R.) (Art. 17 c.7); ° mancata partecipazione per due anni consecutivi agli aggiornamenti programmati dalla Azienda in tema di organizzazione, salvo gravi e documentati motivi causanti l'impedimento; Fatte salve, comunque, eventuali responsabilità penali. C) RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DAL 10 AL 20% PER MASSIMO 6 MESI ° Per 4 recidive già sanzionate con la diffida; Fatte salve, comunque, eventuali responsabilità penali. D) SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DA 6 GIORNI AD UN ANNO ° Per 4 recidive già sanzionate con la riduzione economica dal 10 al 20%; ° Infedele od omessa dichiarazione di cui all'allegato I (6 giorni per la prima infrazione),salvo dimostrati e giustificati motivi causanti il ritardo di presentazione. Fatte salve, comunque, eventuali responsabilità penali. E) CESSAZIONE, PER REVOCA, DEL RAPPORTO CONVENZIONALE ° Per 4 recidive già sanzionate con la sospensione; ° accertato indebito pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito, di prestazioni convenute con l'A.C.N. o con l'A.R. ai sensi dell'art. 6 comma 2 (solo qualora le stesse non derivino dalla corresponsabilità dell'assistito preventivamente, correttamente e compiutamente informato da parte del medico); ° sopravvenuta incompatibilità. Fatte salve, comunque, eventuali responsabilità penali. E', comunque, consentita al Collegio Arbitrale la valutazione della congruità della sanzione con l'effettiva entità dell'infrazione. Milano, 16 giugno 1997 PEDIATRIA DI GRUPPO (Art. 54 punto q dell'ACN per la Pediatria di Famiglia) Nel quadro degli accordi rimessi alla trattativa regionale ex art. 54 punto q "le regioni possono individuare forme organizzative diverse, ferme restando la sede unica del gruppo mediante intese con i sindacati più rappresentativi". I pediatri iscritti negli elenchi possono liberamente concordare tra loro e realizzare forme di lavoro di gruppo mediante un'associazione libera volontaria e paritaria, con le seguenti condizioni. La sede unica del gruppo è intesa come principale punto di riferimento assistenziale ed organizzativo, consentendo ai pediatri del gruppo la possibilità di svolgere l'attività ambulatoriale anche in modo prevalente presso studi separati localizzati nello stesso ambito elementare o, sentito il comitato consultivo di ASL, in ambiti contigui della stessa ASL, allo scopo di garantire il decentramento delle prestazioni e facilitare l'accesso dell'utenza, purché questi siano dotati, in analogia alla sede principale, di telefono, segreteria telefonica e fax o collegamento informatico con la sede principale (in caso di attività prevalente presso studio diverso dalla sede centrale). Limitatamente al comune di Milano, è consentita la Pediatria di gruppo anche tra pediatri operanti in ASL diverse. La sede del gruppo deve essere costituita almeno da una sala d'attesa, un servizio igienico e due locali visita (un solo locale visita se il gruppo è costituito di due pediatri). Deve essere dotata di telefono, segreteria telefonica e fax o collegamento informatico. La consistenza numerica del gruppo non può essere superiore a 6 pediatri, fermo restando l'obbligo del pediatra di partecipare ad un solo gruppo. E' consentita la partecipazione al gruppo anche ai pediatri con massimale limitato non inferiore a 500 scelte. Ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività nei confronti degli assistiti degli altri pediatri del gruppo. Nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito, deve essere garantito l'accesso reciproco agli strumenti informativi con le idonee tecnologie. Deve essere assicurata dai medici del gruppo l'assistenza nella sede "unica" per almeno 5 ore giornaliere, distribuite tra mattina e pomeriggio. Nella giornata di Sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede "unica" la ricezione delle richieste di visite avanzate entro le ore 10. Nel periodo estivo, deve essere assicurata l'assistenza nella sede "unica" per almeno 3 ore giornaliere distribuite tra mattina e pomeriggio; se il gruppo è costituito da soli 2 pediatri, detto monte ore si riduce a 2 ore e mezzo. Fanno eccezione i casi in cui uno degli studi sia stato espressamente indicato dalla ASL come sede del pediatra al momento del suo inserimento. Se il gruppo è costituito di soli 2 pediatri, l'orario minimo di apertura della sede della pediatria di gruppo è ridotto a 4 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, distribuite tra mattina e pomeriggio, mentre l'orario minimo di attività convenzionata presso lo studio sede del pediatra è ridotto di 1/2. All'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione anche per quanto concerne la partecipazione a Congressi, corsi di aggiornamento, di formazione permanente, ecc, allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità. Non possono effettuarsi variazioni di scelte all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito. Qualora i pediatri facenti parte del gruppo decidano di costituirsi, ai fini della suddivisione delle spese dello studio, nell'associazione professionale denominata "studio associato", su richiesta dei singoli medici dell'Azienda USL provvederà a versare una parte o la totalità degli emolumenti del medico all'associazione, fermo restando il versamento individuale della contribuzione ENPAM. Ciascun pediatra facente parte del gruppo comunicherà all'Azienda USL la somma da accreditare mensilmente allo studio associato. Tale impegno avrà una durata di un anno tacitamente rinnovabile, fatti salvi i casi di scioglimento dello studio associato o di riduzione, per qualsiasi motivo, della retribuzione dei pediatri al di sotto della somma di cui era previsto l'accredito allo studio associato stesso. In tal caso l'impegno verrà immediatamente revocato e si provvederà ad una revoca degli accordi. L'Azienda USL provvederà a fornire ai singoli medici la distinta dei versamenti effettuati per loro conto allo studio associato. La gestione dello studio associato è regolamentata secondo quanto liberamente pattuito dai medici facenti parte del gruppo. La costituzione dei pediatri del gruppo in "studio associato" non comporta la trasformazione giuridica dello studio in "poliambulatorio". Le parti concordano inoltre, per favorire l'erogazione delle prestazioni con la modalità della pediatria di gruppo, di riconoscere a ciascun medico le quote aggiuntive per il personale collaboratore di studio di cui all'art. 43 a prescindere dal numero dei collaboratori. Si conviene che, ai fini dell'attribuzione delle quote aggiuntive di cui all'art. 43, debba essere prevista la presenza di personale per le ore di apertura dello studio. Per personale collaboratore di studio si intende quello di cui all'art.43 lettera L dell'ACN per la pediatria di Famiglia. Si rimanda al capitolo "Sperimentazioni" la fattispecie dell'associazione tra pediatri con "Sedi multiple" tra loro armonizzate. Milano, 16 giugno 1997 VISITE PROGRAMMATE AD ETA' FILTRO (ex art. 32, lett. h e allegato l dell'A.C.N.) - protocollo operativo regionale 1. PREMESSA Nell'ambito dei compiti di prevenzione demandati al pediatra di famiglia convenzionato, e nell'ottica di una riorganizzazione razionale ed uniforme dell'assistenza pediatrica territoriale, assume una particolare rilevanza il controllo programmato dello stato di salute della popolazione infantile, laddove con il termine "salute" si intende - in linea con i più recenti orientamenti dell'OMS e della letteratura scientifica internazionale - non tanto "assenza di malattia" quanto benessere fisico e psichico" associato a "riduzione del rischio di morbilità e disagio". L'Accordo Collettivo Nazionale per i Medici Pediatri di libera scelta (DPR 613/96),all'art. 32, C.2, lett.h e al relativo allegato L, prevede l'esecuzione da parte del Pediatra - fino al 31 dicembre 1997 ed in via sperimentale - di un programma di controlli per i nati dal 1° gennaio 1996, sulla base di intese di livello regionale. In considerazione del fatto che un programma di sorveglianza sanitaria in età pediatrica risponde ad una serie di esigenze e di obiettivi che riguardano sia la salute del singolo sia quella della collettività, la Regione Lombardia ritiene di ampliare a otto il numero dei controlli programmati e, previa verifica dei risultati, di poter continuare l'esperienza oltre la data prevista dall'A.C.N. Il programma si inquadra nell'obiettivo generale della prevenzione della morbilità e dell'handicap e del miglioramento della qualità di vita del soggetto in età evolutiva. Obiettivo specifico è la prevenzione secondaria, ovvero il precoce riconoscimento delle patologie della crescita somatica, delle funzioni d'organo, dello sviluppo psichico e neurosensoriale, anche mediante l'individuazione di casi a particolare rischio di disagio, mediante un piano di controlli che orienti, secondo linee-guida condivise, l'operatività del pediatra nell'assistenza del bambino senza problemi acuti. Obiettivo collegato è la prevenzione primaria, poiché le visite di controllo sono l'occasione in cui il Pediatra esegue interventi di educazione sanitaria al singolo, con particolare riferimento alla alimentazione, alle vaccinazioni, alla prevenzione degli incidenti, alle norme igieniche in generale. Assumono speciale rilevanza, in questo ambito, l'informazione e la educazione delle famiglie in merito ai vari momenti della profilassi vaccinale obbligatoria e facoltativa, e la periodica verifica della adesione delle famiglie ai programmi vaccinali, anche attraverso la cadenza dei controlli, concordata in prossimità delle tappe vaccinali. Con il presente accordo le parti si impegnano a istituire idonee ed omogenee modalità per il collegamento tra il singolo professionista e la rete dei servizi sanitari ed assistenziali di secondo livello ed in particolare di individuare: • • le azioni che hanno valenza di bilancio di salute con conseguente valutazione dinamica dello stato di salute della popolazione infantile della Regione le azioni che necessitano del collegamento con la rete dei servizi sanitari ed assistenziali per l'approfondimento, il follow up e la presa in carico dei bambini con problemi. Attraverso tale programma sarà possibile da un lato evidenziare i trends dei problemi di salute e dall'altro rirendere la programmazione dei servizi nell'area pediatrica territoriale. 2. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONE I termini "bilanci di salute" e "visite - età filtro", riportati nell'allegato L, si riferiscono entrambi alle prestazioni di cui all'art. 32, comma h. Tali prestazioni, rientranti tra i compiti del pediatra a variabile (i.e. remunerati con quota aggiuntiva in funzione delle prestazioni rese), si definiscono come visite ambulatoriali, eseguibili ad età prestabilite, mirate al controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e alla ricerca dei fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neurosensoriali e psichici. 3. CALENDARIO DELLE VISITE Nella fascia di età compresa tra la nascita e il compimento del 6° anno di vita del bambino sono previste - nell'ambito del programma in oggetto - otto "visite a età filtro" (di seguito definite per brevità "visite"), una per ciascuno dei seguenti intervalli temporali: 1^) 1° - 45° giorno dalla nascita 2^) 60° - 90° giorno 3^) dai 4 ai 6 mesi compiuti 4^) dai 7 ai 9 mesi compiuti 5^) dai 10 ai 12 mesi compiuti 6^) dai 15 ai 18 mesi compiuti 7^) dai 24 ai 36 mesi compiuti 8^) dai 5 ai 6 anni compiuti PIANO dei CONTROLLI e dei BILANCI DI SALUTE 1° VISITA - tra il 1°/45° giorno dalla nascita • • • • • • • • a) anamnesi medica; b) controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella anteriore); c) esame obiettivo generale (in particolare apparato cardiocircolatorio e respiratorio, addome, genitali); d) esame neurologico con valutazione psicomotoria e relazionale; e) reazione al rumore e riflesso rosso; f) valutazione ortopedica (manovra di Ortolani-Barlow) con eventuale indicazione alla ecografia delle anche; g) indicazioni dietetiche (promozione e sostegno allattamento al seno ed eventuale profilassi vitaminica); h) promozione delle vaccinazioni (significato delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative, controindicazioni ed effetti collaterali). 2° VISITA - tra il 61°/90° giorno dalla nascita (preferibilmente prima delle vaccinazioni obbligatorie) • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella anteriore); b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio, addome, genitali) c) valutazione psicomotoria e sensoriale; d) valutazione relazione madre-bambino; • • • e) indicazioni dietetiche (sostegno allattamento al seno ed eventuale profilassi vitaminica); f) eventuale valutazione ecografia delle anche; g) promozione ciclo vaccinale 3° VISITA - tra il 121°/180° giorno dalla nascita (preferibilmente prima delle vaccinazioni obbligatorie) • • • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella anteriore); b) esame obiettivo generale; c) valutazione psicomotoria e sensoriale; d) valutazione relazione madre-bambino; e) indicazioni dietetiche (inizio svezzamento, eventuale profilassi vitaminica e della carie); f) controllo ciclo vaccinale. 4° VISITA - sette mesi + 1 giorno / nove mesi • • • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica); b) esame obiettivo generale; c) valutazione psicomotoria e sensoriale; d) valutazione relazione madre-bambino; e) indicazioni dietetiche (proseguimento svezzamento); esecuzione esame audio metrico strumentale tramite BOEL TEST (prestazione aggiuntiva ex art. 32 allegato B Acc. Coll. Naz.). 5° VISITA - dieci mesi + 1 giorno / dodici mesi (preferibilmente prima delle vaccinazioni obbligatorie) • • • • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza circonferenza cranica); b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio, apparato locomotore, genitali) c) valutazione psicomotoria e sensoriale; d) valutazione relazione madre-bambino; e) scambio informativo su gioco, calzature, prevenzione incidenti; f) indicazioni dietetiche (proseguimento divezzamento, eventuali profilassi vitaminica e della carie; g) promozione vaccinazione MMR e valutazione ciclo vaccinale. 6° VISITA - quindici mesi + 1 giorno / diciotto mesi • • • • • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica); b) esame obiettivo generale; c) controllo ortopedico; e) valutazione psicomotoria e sensoriale; f) valutazione relazione adulti-bambino; d) discussione abitudini alimentari (eventuale profilassi della carie); g) scambio informativo su gioco, calzature, prevenzione incidenti, educazione al vasino; h) controllo scheda vaccinale. 7° VISITA - ventiquattro mesi + 1 giorno / trentasei mesi • • • • • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza); b) esame obiettivo generale (dentatura decidua e valutazione dento-maxillofacciale); c) valutazione psicomotoria, sensoriale e del linguaggio; d) controllo della deambulazione; e) valutazione relazione adulti-bambino; f) scambio informativo su educazione alimentare, elementi di igiene orale, gioco, prevenzione incidenti, controllo sfinteri; g) controllo ciclo vaccinale; esecuzione test strumentale di rilevazione precoce dell'ambliopia (prestazione aggiuntiva ex art. 32 e allegato B Acc.Coll. Naz.). 8° VISITA - cinque anni + 1 giorno / sei anni • • • • • • • • • a) controllo auxologico (peso, altezza, body mass index); b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio, genitali, colonna vertebrale, igiene orale ed occlusione, otoscopia); c) misurazione della pressione arteriosa; d) valutazione linguaggio; e) valutazione relazione adulti-bambino; f) scambio informativo educazione alimentare, elementi di igiene orale, gioco, prevenzione incidenti; g) informazione e promozione del tine test; h) controllo scheda vaccinale. esecuzione test acuità visiva (prestazione aggiuntiva in analogia ex art. 32 e allegato B Acc.Coll. Naz. prevista a livello di accordo regionale ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera f). Si rimanda ad appositi accordi tra Regione, Aziende U.S.S.L. e Sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, l'eventuale esecuzione, da parte dei pediatri di famiglia, delle vaccinazioni in regime di convenzione, quali prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 51. Lettera e) ed f) ed all. B, lett. f, D.P.R. 613/96. 5. NOTIFICA DELLE VISITE All'atto dell'esecuzione di ciascuna "visita", il Pediatra compila la apposita scheda numerata contenuta nel libretto pediatrico di cui all'art. 8 del presente accordo. Ai fini della corresponsione del compenso, il pediatra è tenuto a segnalare alla ASL entro il giorno 15 di ciascun mese il numero complessivo delle visite effettuate nel mese precedente, che annoterà in calce al prospetto riepilogativo già in uso per le prestazioni aggiuntive (già P.P.I.P.). Dovranno essere allegate copie delle schede numerate tratte dal libretto. In attesa della adozione del Libretto Pediatrico, è ritenuta valida ai fini della corresponsione del compenso la scheda (Allegato n.2). 6. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI I compensi, stabiliti in £ 24.000 lorde per ciascuna "visita", comprensive della quota ENPAM a carico dell'azienda, sono liquidati dalla ASL nel secondo mese successivo alla effettuazione delle visite, a condizione che le prestazioni siano state notificate alla ASL nei tempi e nei modi di cui al comma precedente. 7. DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO Il programma di visite-filtro entra in vigore per i bambini a partire dal 01.01.96. Il presente accordo ha validità retroattiva, anche ai fini economici, a partire dal 1° gennaio 1996. Per le visite effettuate nel periodo gennaio 96-novembre 96 farà fede il riepilogo redatto dal pediatra sull'apposito modello predisposto e distribuito a cura della Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo (Allegato n. 2 bis). Per le visite effettuate fino a tutto il mese di gennaio 1997 sono validi, ai fini del compenso, gli intervalli temporali già proposti dalla parte sindacale nel mese di novembre 1996:1mese+15gg; 3mesi+15gg; 6 mesi+15gg; 9mesi+30gg; 12mesi+30gg; 24mesi+60gg; 36mesi+60gg;66 mesi+6mesi. Le parti concordano che il presente accordo, previa valutazione favorevole del Comitato Consultivo Regionale ex art.12, resterà valido a tutti gli effetti per il periodo di vigenza di quest'ultimo in regime di "prerogatio", anche in favore dei bambini nati dopo il 31.12.97. 8. LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO Il libretto pediatrico è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva fondato sulle visite ad età filtro di cui al presente accordo. Il libretto pediatrico rappresenta lo strumento di raccolta dei principali dati relativi alla salute del bambino da 0 a 14 anni, nonchè mezzo irrinunciabile di comunicazione tra famiglia, pediatra di fiducia ed altri operatori sanitari. La Regione Lombardia si impegna ad adottare il Nuovo Libretto Pediatrico Regionale entro il 31.12.97. A tal fine , un'apposita commissione paritetica, designata dalle parti contraenti il presente accordo, vaglierà il materiale attualmente disponibile ed opererà gli opportuni adattamenti. Il libretto sarà composto delle seguenti sezioni: • • • • • • • dati anagrafici ed anamnestici familiari notizie relative alla gravidanza e al parto periodo neonatale (sezione di competenza del Centro Ostetrico- Neonatologico, assieme alla precedente) controlli programmati ("visite ed età filtro") visite intercorrenti schede riassuntive periodiche ("bilanci di salute" propriamente detti) scheda vaccinale (aggiornata dai Servizi preposti alle vaccina- zioni e valida a tutti gli effetti legali) Il libretto è conservato a cura dei legali rappresentanti del bambino, ai quali viene affidato di norma al momento della dimissione dal Centro Neonatale. Qualora il libretto non venga consegnato dal Centro Neonatale, sarà cura del personale amministrativo delle Aziende USSL fornirlo alla famiglia al momento della scelta del pediatra. Il Pediatra di famiglia, limitatamente alle sezioni di propria competenza, è tenuto a compilare ed aggiornare il libretto a seguito delle visite programmate o intercorrenti che effettua in favore del bambino. Ai sensi degli artt.32 e 56 dell'A.C.N., per la compilazione del Libretto Sanitario Pediatrico ai medici specialisti pediatri di l.s. operanti sul territorio regionale sarà corrisposta, a partire dal 1.1.1998 e per ciascun assistibile in carico, una maggiorazione del compenso forfettario lordo annuo che le Parti si impegnano a concordare nel più breve tempo possibile. 9. DIAGNOSI PRECOCE DEL DEFICIT UDITIVO E VISIVO Il programma di "visite-filtro" di cui al presente accordo è comprensivo del controllo clinico-osservazionale ed anamnestico della funzione visiva e uditiva. Il controllo audiometrico nel secondo semestre di vita con Boel test, la diagnosi precoce dell'ambliopia entro il 3° anno di vita con idonea strumentazione e il test dell'acuità visiva nel 6° anno sono prestazioni di particolare impegno professionale, che completano e qualificano il monitoraggio della funzione uditiva e visiva del bambino. Ai sensi dell'art.43 lett.F e relativo allegato B dell'A.C.N. per la Pediatria di libera scelta, il "Boel test (screening audiometrico entro 1°anno di età)" e lo screening per l'ambliopia" sono prestazioni aggiuntive di particolare impegno professionale eseguibili con autorizzazione sanitaria, remunerate alla tariffa di £ 40.000 lorde cadauna. In forza del presente Accordo, il "test dell'acuità visiva" eseguito dal Pediatra di l.s. in occasione della visita filtro del 6°anno sugli assistiti nati a partire dall'1.1.96, si configurerà come "prestazione aggiuntiva", ai sensi dell'art.51 c.l. lett. f DPR 613/96, e verrà remunerata al Pediatra da parte della ASL alla tariffa lorda di £ 40.000. A partire dalla data di pubblicazione del presente accordo, le prestazioni aggiuntive di cui sopra, se effettuate in favore di bambini nati dopo il 1° gennaio 1996, si intendono autorizzate su tutto il territorio regionale. Ai fini della corresponsione del compenso previsto, il pediatra è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti al comma 4 dell'allegato B dell'A.C.N. per le prestazioni aggiuntive eseguibili senza autorizzazione. Il pediatra è inoltre tenuto a segnalare sulla scheda di rendicontazione della visita filtro(n.4.7 e 8) l'esito dei test di cui sopra. Il Pediatra marcherà la voce "non eseguibile" in caso di impossibilità tecnica di esecuzione del test medesimo. N.B.: Per le prestazioni effettuate in favore dei nati antecenti il 1.1.96 rimangono in vigore le disposizioni previste dall'A.C.N., relativamente alla autorizzazione da parte della Azienda USSL. 10. SEGNALAZIONE DEI PROBLEMI NEUROPSICHICI E SENSORIALI Ai fini della prevenzione dell'handicap neuropsichico e sensoriale, di cui al comma 2, lettera h, art. 32 A.C.N., anche attraverso un efficace collegamento con i componenti Servizi delle Aziende USSL per il follow-up delle situazioni a rischio, il Pediatra segnalerà all'Azienda stessa, tramite l'apposita scheda (Allegato n. 3), i problemi di particolare rilevanza clinica e psico-sociale. Tale scheda consentirà la presa di contato diretta e bidirezionale tra Pediatra di famiglia e Operatori distrettuali e la messa in atto di tempestive misure diagnostiche, terapeutiche e/o riabilitative in favore del bambino e della famiglia. La scheda di segnalazione prevede la possibilità dell'anonimato del paziente, secondo valutazione e giudizio del Pediatra. Dichiarazione a verbale: CONNESSIONE TELEMATICA Per facilitare la raccolta e l'analisi dei dati raccolti il Servizio della Regione si impegna a promuovere la connessione in rete dei Pediatri di l.s. e, comumque, a favorirne ogni possibile partecipazione ai programmi che, in ambito informatico e telematico, la Regione promuoverà nel prossimo biennio 1998/1999 al fine di ottimizzare l'amministrazione e gestione del Servizio Sanitario Regionale. Milano, 16 giugno 1996 (allegato 2) ALLA AZIENDA USSL N... di.......... DAL MEDICO PEDIATRA DR................. Rendicontazione dei controlli effettuati Scheda da trasmettere all'A.S.L. ai fini della liquidazione del compenso. CODICE VISITA AD ETA' FILTRO Codice ....... Eta'..................Data di esecuzione ....................... [1] 1°/45° giorno dalla nascita [][]/[][]/[][][][] [2] 61°/90° giorno dalla nascita [][]/[][]/[][][][] [3] 121°/180° giorno dalla nascita [][]/[][]/[][][][] [4] 7 mesi + 1 giorno/ 9 mesi [][]/[][]/[][][][] [5] 10 mesi + 1 giorno/12 mesi [][]/[][]/[][][][] [6] 15 mesi + 1 giorno/18 mesi [][]/[][]/[][][][] [7] 24 mesi + 1 giorno/36 mesi [][]/[][]/[][][][] [8] 5 anni + 1 giorno/ 6 anni [][]/[][]/[][][][] NOME e COGNOME _________________________________________________ data di nascita [][]/[][]/[][][][] codice __________________ CONTROLLI [CODICI] VALUTAZIONE AUXOLOGICA PESO < 3° CENTILE [] > 97° CENTILE [] [5] e [7] ALTEZZA < 3° CENTILE [] > 97° CENTILE [] [5] e [7] BOEL TEST: NEGATIVO [] DUBBIO [] POSITIVO [] [4] VALUTAZIONE AUDIOLOGICA. NORMALE [] DUBBIO [] PATOLOGICO [] [5] VALUTAZIONE FUNZIONE VISIVA NORMALE [] DUBBIO [] PATOLOGICO [] [7] TEST per AMBLIOPIA NEGATIVO [] DUBBIO [] POSITIVO [] [7] VALUTAZIONE PRESSORIA [][][] / [][][] [8] BODY MASS INDEX [][][][][] [8] VALUTAZIONE ACUITA' VISIVA VISUS NATURALE OD [][]/10 OS [][]/10 Oppure [8] VISUS CORRETTO OD [][]/10 OS [][]/10 .............................. .............................. Firma del Genitore/Accompagnatore (specificare) Timbro e firma del Medico Pediatra (allegato 3) Scheda da trasmettere all'A.S.L. ai fini della segnalazione di un problema. DATA DI VALUTAZIONE [][]/[][]/[][][][] PROBLEMA: NUOVO [] NOTO [] SEGUITO CORRETTAMENTE [] TUTOR ____________________________ NON SEGUITO CORRETTAMENTE [] CONSENSO ALLA SEGNALAZIONE Sì [] No [] NOME e COGNOME _________________________________________________ data di nascita [][]/[][]/[][][][] codice __________________ residenza _____________________________telefono_________________ adulto di riferimento __________________________________________ inserito nella comunità infantile di ___________________________ PROBLEMA [] COGNITIVO ________________________________________________________________ [] NEUROPSICOLOGICO_______________________________________________ ___________ [] AFFETTIVO RELAZIONALE ____________________________________________________ [] LINGUISTICO ______________________________________________________________ [] SENSORIALE _______________________________________________________________ [] MOTORIO PRASSICO _________________________________________________________ [] della AUTONOMIA __________________________________________________________ [] di TUTELA MINORILE _______________________________________________________ DESCRIZIONE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pista di lavoro [] follow up ravvicinato: cadenza ________ scadenza _________ [] supervisione: ____________________________________________________________ [] consulenza specialistica: ________________________________________________ [] consulenza legale: _______________________________________________________ [] gestione concordata del caso: ____________________________________________ [] passaggio in cura: _______________________________________________________ [] perso di vista: __________________________________________________________ RISORSE del CONTESTO ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DATI PEDIATRA e modalità preferite per il contatto __________________________________________________________________ ___________