1900_cop_1006_R0110 2-11-2009 15:37 Pagina 1 Globale Fabbricati Civili 10.2006 - P.1900 - (R. 01.2010) Condizioni di polizza Zurich Insurance plc Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v. Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia www.zurich.it 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 1 indice Definizioni pag. 3 Condizioni generali pag. 5 Settore “A” - incendio pag. 7 Settore “B” - responsabilità civile pag. 13 Settore “C” - cristalli pag. 16 Settore “D” - danni da acqua pag. 17 Settore “E” - assicurazione di tutela legale pag. 19 Scoperti - franchigie - limiti di indennizzo/risarcimento pag. 22 Glossario giuridico pag. 24 Il testo della presente polizza modello 1900 ed. 10/2006 è stato depositato presso lo Studio Notarile Dott. Luca Bollini in Milano in data 18/10/2006, con atto n. 4884 di repertorio - raccolta 1903. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 2 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 3 definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile. Colpo d’ariete: l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione. Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e di altre persone. Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. Fabbricato: i locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote costituenti proprietà comune) nonché sue pertinenze (centrale termica, centrale termica autonoma - caldaietta -, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis e quant’altro d’inerente, attrezzature per giochi, recinzioni, cancelli e simili enti, con esclusione di: parchi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti anche idrici ed installazioni considerati immobili per natura e destinazione, antenne centralizzate, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili. Sono compresi: - gli affreschi, le statue e simili enti aventi valore artistico sino a concorrenza di 10.000 Euro; - gli alberi di esclusiva competenza del complesso condominiale sino a concorrenza di 10.000 Euro. Franchigia: l’importo prestabilito che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo. Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Impianti idrici: pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienicosanitari, di riscaldamento (anche autonomo) o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per danni direttamente subiti dall’Assicurato. Limite di indennizzo risarcimento: la somma massima espressa in percentuale sul valore a nuovo del fabbricato dichiarato o in cifra assoluta, che la 3 Compagnia è tenuta a liquidare a termini di polizza. Mobilio domestico: mobilio ed arredamento in genere per uso domestico e personale esclusi gioielli e preziosi, addizioni e migliorie apportate dal locatario. Occlusione: ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni. Polizza: il documento che prova l’assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza come previsto dalla legge 14/02/2003 n° 30 e successive modificazioni. Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Rottura accidentale: situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l’impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell’impianto. Scoperto: percentuale della 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, Pagina 4 illuminazione e aerazione delle costruzioni. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Ultimazione dei lavori: consegna dell’opera al committente, anche in via provvisoria, purché comprovata da documentazione ufficiale e atta all’utilizzo secondo destinazione. 4 Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 5 condizioni generali Norme che regolano l’assicurazione in generale Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Articolo 3 Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Articolo 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 Recesso in caso di sinistro Qualora nello stesso periodo assicurativo si siano verificati tre o più sinistri per cui è operante la garanzia e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa, entro 15 giorni dal recesso, rimborsa il doppio della parte di 5 premio imponibile relativo al periodo non corso. Articolo 7 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Articolo 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 9 Recesso per la Garanzia Aggiuntiva “A1” Incendio, Garanzia Settore “D” Danni da acqua e Garanzie Aggiuntive “D1” e “D2” La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle suddette Garanzie mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa, entro 15 giorni dal recesso, rimborsa il doppio della parte di premio imponibile relativo al periodo non corso. Articolo 10 Indicizzazione - Adeguamento automatico Le somme assicurate, esclusi i massimali, ed i premi, sono collegati all’“Indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 pubblicato dall’istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue: a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto; b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese Pagina 6 di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%; c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. E in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adeguamento della polizza qualora l’indice 6 superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. Articolo 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 7 settore “A” incendio Cosa e Come Assicuriamo È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato in conseguenza degli “Eventi coperti”. Eventi coperti: • incendio; • fulmine; • scoppio, implosione o esplosione non causati da materie ed ordigni esplosivi; • caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; • onda sonica; • rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni; • urto di veicoli stradali o di natanti, esclusi quelli di proprietà e in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche; • fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito degli “Eventi coperti” in polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate; • guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni conseguenti agli “Eventi coperti”; • guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani di uso comune comprese le porte d’ingresso delle singole proprietà immobiliari nonché il furto degli stessi, sino alla concorrenza di 5.000 Euro per anno assicurativo. Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare o una villa a schiera con propri accessi dall'esterno del fabbricato, la garanzia è prestata per i serramenti posti a protezione degli accessi esterni. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto; • il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro, un importo superiore a 10.000 Euro. Altri eventi coperti È assicurato inoltre l’indennizzo dei danni conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi degli “Eventi coperti” e - in quanto operanti - delle Garanzie Aggiuntive “A1” per: • spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 25% dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” incendio e comunque con il limite massimo di 100.000 Euro. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto; • mancata disponibilità del 7 fabbricato occupato dall’Assicurato, nella misura della pigione annua presunta ad essa relativa; ciò per il tempo necessario al suo ripristino, con il limite di un anno e con il massimo indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; • perdita documentata della pigione del fabbricato locato a terzi in ragione del tempo necessario al suo ripristino, con il limite di un anno e con il massimo indennizzo del 10% del valore che compete alle singole unità immobiliari sinistrate; • i danni subiti da apparati ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell’azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato, escluse le cabine di trasformazione dell’azienda elettrica ed ogni apparato che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso. In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a 10.000 Euro. Anticipo indennizzi La Compagnia anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile, purché: - l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; - l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; - il presumibile indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata; - non esistano riserve sulla indennizzabilità del danno. L’acconto non potrà comunque essere superiore a 500.000 Euro qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Colpa grave I danni causati dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati: - da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi; - da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere o dei locatari. Fabbricati in corso di costruzione Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione, l'assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie rientranti nel capitolo “Eventi coperti”. Si intendono compresi in garanzia anche i materiali a piè d'opera. Sono esclusi i danni da furto. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti. Pagina 8 - - - - - - o del Contraente nonché di terzi; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti vandalici e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d’aria, mareggiate e frane; agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti; derivanti da gelo e dal colpo d’ariete. Garanzie Aggiuntive “A1” Delimitazioni (valide solo se espressamente richiamate in polizza) Esclusioni Sono esclusi i danni: - causati con dolo dell’Assicurato Eventi atmosferici È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al 8 fabbricato descritto in polizza da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti, nonché i danni: - di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti; - arrecati al fabbricato dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi; - a lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica con il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 5.000 Euro. Sono esclusi i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazioni di acqua marina; - formazione di ruscelli; - accumulo esterno di acqua; - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno, valanghe, slavine; - inondazioni, alluvioni, allagamenti; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 b) subiti da: - pannelli solari, serre, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne; - tettoie, vetrate, cristalli e lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Intasamento di grondaie e pluviali È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato conseguenti ad acqua penetrata per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine. Per “Franchigie e limiti di indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Sovraccarico di neve È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto. Sono esclusi i danni: - causati da valanghe e slavine; - causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Eventi sociopolitici È assicurato l’indennizzo, anche a parziale deroga del capitolo “Delimitazioni” del settore “A” incendio: a) dei danni materiali e diretti Pagina 9 causati al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato o da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi; b) degli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi i danni: - da furto, e - salvo quanto previsto dal settore “A” incendio alla voce “Eventi coperti” - i guasti o rotture ai serramenti causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - da imbrattamento; - di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Ordigni esplosivi È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al 9 fabbricato da esplosione e scoppio causati da materie ed ordigni esplosivi che l’Assicurato detenga legalmente o che siano presenti a sua insaputa anche nelle vicinanze del fabbricato. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Danni elettrici È assicurato l’indennizzo, anche a parziale deroga del capitolo “Delimitazioni” del settore “A” incendio, dei danni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni: a) alle lampadine elettriche, tubi catodici, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; b) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione; c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Danni al mobilio domestico dei condomini o locatari È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al mobilio domestico sito negli appartamenti del condominio assicurato (compreso soffitte, cantine, box e altre dipendenze) in conseguenza a sinistro indennizzabile esclusivamente ai 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 10 sensi delle garanzie “Incendio, fulmine, scoppio, implosione o esplosione, fumo” presenti nel capitolo “Eventi coperti” del settore “A Incendio”. In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni singola unità immobiliare per sinistro un importo superiore a 10.000 Euro per anno assicurativo. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Garanzie Aggiuntive “A2” In Caso di Sinistro (valide solo se espressamente richiamate in polizza) Obblighi In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve: a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”; b) denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi; c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente o dall’Assicurato con apposito atto unico. In caso di disaccordo i due Periti devono nominarne un terzo su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Spese demolizione e sgombero Sono assicurate le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino a concorrenza della somma a tale titolo assicurata ad integrazione di quanto già previsto nel capitolo “Altri eventi coperti” del “settore “A” incendio. Indennità aggiuntiva All’Assicurato verrà inoltre riconosciuta una somma forfettaria fino al 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza con il massimo di 15.000 Euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro”, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: - onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le 10 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi” “In Caso di Sinistro”; 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti alla voce che segue “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se Pagina 11 un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Somma assicurata La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che: 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando le spese necessarie per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area; 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate deducendo il 11 valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del capitolo che segue “Assicurazione parziale - tolleranza”. Per il mobilio domestico si stima: a) la spesa necessaria per riparare i beni assicurati o il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico; b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Compagnia, verificata l’operatività della garanzia, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo solo se dà garanzia Pagina 12 della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Compagnia limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2) della voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”. La ricostruzione del fabbricato potrà avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia e salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dal capitolo “Delimitazioni” dei rispettivi settori. Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice 12 Civile verso i locatari, sempreché l’Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso gli stessi. Assicurazione parziale - tolleranza Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione. In ogni caso anche i massimali saranno ridotti in uguale misura. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Il presente articolo è applicabile anche per il settore “B” responsabilità civile. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 13 settore “B” responsabilità civile Cosa e Come Assicuriamo Il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni causati da incendio, esplosione o scoppio. L’assicurazione è operante per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato in relazione: - a fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; - agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai metri 3) nonché cancelli anche automatici; - ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere; - ai danni provocati all’amministratore del fabbricato, purché non condomino, limitatamente ai casi di sua morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Fabbricati in condominio Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Fabbricati in corso di costruzione Nel caso in cui il fabbricato assicurato fosse in corso di costruzione, la garanzia si intende sospesa e diventerà operante a tutti gli effetti soltanto a ultimazione dei lavori. Delimitazioni Esclusioni Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a 13 responsabilità illimitata, l’amministratore (salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) purché non condomini o inquilini del fabbricato stesso; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Sono esclusi i danni derivanti: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, o effettuati in corso di costruzione; - dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96; - da spargimento d’acqua, qualunque ne sia la causa; - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari, nonché dalla conduzione delle singole unità immobiliari; - da furto; 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 sono altresì esclusi i danni: - alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; - agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari che si protraggano oltre i cinque giorni consecutivi. L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto. Garanzie Aggiuntive “B1” (valide solo se espressamente richiamate in polizza) Premessa Le sottoindicate garanzie sono operanti a parziale deroga di quanto disposto al capitolo “Delimitazioni” del settore “B” responsabilità civile. Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività È assicurato il risarcimento a terzi dei danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. Per “Scoperti e limiti di risarcimento” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Danni da inquinamento È assicurato il risarcimento a terzi Pagina 14 dei danni a cose conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Per “Scoperti e Limiti di Risarcimento”si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Committenza L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 494/96. Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e della legge 14/03/2003 n° 30 e della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti per i quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto 1, o eccedenti le prestazioni da 14 questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro, da lui dipendenti per i quali è prestata l’assicurazione per morte o per lesioni personali. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. I titolari e soci del contraente, e loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. L’assicurazione non vale: - per i primi 2.500 Euro di risarcimento che rimangono a carico dell’Assicurato; - per le malattie professionali. Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, con il limite di 500.000 Euro per ogni dipendente infortunato. Garanzia Aggiuntiva “B2” (valida solo se espressamente richiamata in polizza) Premessa La sottoindicata garanzia è operante a parziale deroga di quanto disposto al capitolo “Delimitazioni” del settore “B” responsabilità civile. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Conduzione degli appartamenti È assicurato sino a concorrenza del massimale per sinistro del settore “B” il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che condomini e/o locatari del fabbricato assicurato siano tenuti a pagare nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti e dei locali adibiti ad uffici o studi professionali esistenti nel condominio, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere nonché di altre persone con loro conviventi. Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell’appartamento e quindi inerente l’uso del fabbricato, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti, con esclusione comunque dei danni che dovessero verificarsi all’appartamento del condomino e/o locatario cui è imputabile il sinistro. I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi fra loro, così come terzo rispetto ad ognuno di loro è il condominio. La responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è Pagina 15 conseguente a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti. Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende stipulata a “secondo rischio”, cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto. Restano ferme le condizioni tutte della garanzia base: settore “B” responsabilità civile. In Caso di Sinistro Obblighi L’Assicurato od il Contraente deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’omissione o il 15 ritardo agli obblighi di cui sopra, può costituire inadempimento dell’obbligo di avviso di cui all’art. 1915 del Codice Civile. Gestione vertenze - Spese legali La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 16 settore “C” cristalli Garanzia Opzionale “Cristalli” (valida solo se espressamente richiamata in polizza e se è stata indicata la somma da assicurare) Cosa e Come Assicuriamo È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti di rottura di cristalli e vetri in genere, di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune. Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia è prestata per le lastre relative alle aperture verso l’esterno; se riguarda una porzione di un condominio, è compresa la quota parte delle lastre di proprietà comune. La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. Delimitazioni Esclusioni Fermo quanto previsto al capitolo “Delimitazioni” di cui al settore “A” incendio, sono esclusi i danni: 16 - verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; - a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento; - indennizzabili ai sensi della Garanzia Aggiuntiva “A1” incendio. In Caso di Sinistro Valgono integralmente le condizioni previste al capitolo “In Caso di Sinistro” del settore “A” incendio. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 17 settore “D” danni da acqua Garanzia Opzionale “Danni da Acqua” (valida solo se espressamente richiamata in polizza) Cosa e Come Assicuriamo A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici è assicurato: • l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato stesso; • il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose ed animali. La suddetta garanzia è rispettivamente prestata: - per i danni materiali e diretti, nei limiti della somma assicurata al settore “A” incendio; - per danni a terzi, sino a concorrenza del massimale per danni a cose di cui al settore “B” responsabilità civile. Delimitazioni Esclusioni Restano confermate le esclusioni previste al capitolo “Delimitazioni” del settore “A” incendio e del settore “B” responsabilità civile fatta eccezione - per quest’ultimo settore - dei danni da “spargimento d’acqua”, in quanto compresi dalla summenzionata Garanzia Opzionale “Danni da Acqua”. Sono altresì esclusi i danni: - da gelo e da colpo d’ariete; - da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica; - a cose contenute in locali interrati o seminterrati; - causati e subiti da impianti idrici interrati e compresi quelli per irrigazione; - le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Garanzie Aggiuntive “D1” (valide solo se espressamente richiamate in polizza) Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua In caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici ed indennizzabile in base al settore “D” danni da acqua (paragrafo danni materiali e diretti) è assicurato il rimborso: a) delle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d’acqua. Sono compresi gli impianti idrici interrati, di pertinenza del fabbricato, anche 17 nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato. b) delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione: - degli impianti idrici per irrigazione; - dei pannelli radianti. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas La Compagnia, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte della Azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo”, si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Garanzie Aggiuntive “D2” (valide solo se espressamente richiamate in polizza) Occlusione di tubazioni È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato e al mobilio domestico nonché al contenuto delle attività tollerate presenti nel fabbricato assicurato da occlusioni degli impianti idrici. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Gelo A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli impianti idrici per effetto di gelo, sono assicurati: • l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato; Pagina 18 • il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali; • le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste alla relativa voce di garanzia riportate nella pagina 17. Sono esclusi i danni: - da spargimento d’acqua causato da impianti idrici installati all’esterno della costruzione o interrati; - ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento oppure con apparati non in funzione da oltre 7 giorni consecutivi prima del sinistro. La garanzia è 18 prestata per danni a terzi sino a concorrenza del massimale per danni a cose di cui al settore “B” responsabilità civile. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. Danni a cose in locali interrati o seminterrati A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici è assicurato l’indennizzo per i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari. Per “Franchigie e Limiti di Indennizzo” si rimanda al relativo capitolo di pagina 22. In Caso di Sinistro Valgono integralmente le condizioni previste al capitolo “In Caso di Sinistro” dei settori “A” incendio e “B” responsabilità civile. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 19 settore “E” assicurazione di tutela legale Premessa La Compagnia per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale si avvale della D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona via IV Novembre, 24 tel. 0458372632 0458372658 fax 0458351023 in appresso denominata D.A.S. Cosa e Come Assicuriamo Oggetto dell’assicurazione La Compagnia assicura, nei limiti del massimale previsto in polizza e delle condizioni che seguono, il rischio delle seguenti spese che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti del Condominio/Assicurato: - le spese di assistenza stragiudiziale; - gli oneri per l’intervento di un legale; - gli oneri per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.); - gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte; - le spese di giustizia, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S.; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita o risolta avanti a uno o più arbitri. Forma di garanzia La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Condominio/Assicurato qualora: a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) l’amministratore o legale rappresentante sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro, e che siano relative a: - contratti individuali di lavoro con i dipendenti del Condominio; - recupero delle quote condominiali; - forniture di beni o prestazioni di servizi dal Condominio commissionate e/o ricevute; - vertenze derivanti da lavori di manutenzione e ristrutturazione con o senza ampliamento di volumi; - vertenze con condomini o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale; - vertenze con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio. 19 d) debba sostenere controversie relative alla proprietà o altri diritti reali riguardanti il condominio Assicurati • Relativamente alle garanzie di cui ai capi a) et b) che precedono, oltre al Condominio (amministratore o legale rappresentante), sono assicurati anche i dipendenti del Condominio stesso. In caso di vertenza tra il Condominio ed altre persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore del Condominio. Relativamente alle garanzie di cui al capo c) che precede, è assicurato il solo Condominio. • In estensione alla “Forma di garanzia”, l’assicurazione riguarda anche la tutela dei diritti dell’Assicurato (amministratore o legale rappresentante) qualora, in relazione agli obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, successive modifiche e provvedimenti derivati compresi, nonché per la violazione degli artt. 437 e 451 del Codice Penale: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione definitiva restando comunque 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; c) debba presentare opposizione avverso la Prescrizione di cui al D. Lgs. 758/94 impartita dai competenti organi di vigilanza. La garanzia opera anche in sede giurisdizionale nel caso di esito negativo degli altri rimedi amministrativi (ricorsi gerarchici). Delimitazioni Esclusioni La garanzia non vale per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di leggi in tali materie; - operazioni relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili; - eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali. Garanzia Aggiuntiva (valida solo se espressamente richiamata in polizza) A - Procedimenti penali per delitti dolosi La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate Pagina 20 che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso; la garanzia comprende le spese di difesa degli Assicurati purché questi vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. In Caso di Sinistro Insorgenza del sinistro Operatività della garanzia assicurativa Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: - dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale; - trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi. La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei Contraenti. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di 20 cessazione del rapporto di lavoro. Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Denuncia di sinistro e libera scelta del legale In caso di sinistro l’Assicurato deve darne immediata comunicazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo articolo, alla D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia. I sinistri denunciati oltre un anno dalla loro insorgenza comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia. L’Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa L’Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia di sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti, siano stati preventivamente concordati con la D.A.S. per ogni stato della Pagina 21 vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S., in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di 21 comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della polizza. La D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende. Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari. 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 22 scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento Premessa Per i danni derivanti da un’unica causa la franchigia prevista per le tipologie degli eventi sottoriportati, si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e qualunque sia la garanzia interessata. La franchigia per la garanzia “Danno materiale e diretto” - settore “D” danni da acqua - è cumulabile con quelle previste per le altre garanzie dello stesso settore. Relativamente alle garanzie sottoindicate, previste nella polizza “Globale Fabbricati Civili” ai settori “A” incendio, “B” responsabilità civile, “D” danni da acqua, valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo/risarcimento a fianco di ciascuna di esse indicati. settore “A” incendio - garanzie aggiuntive “A1” franchigia garanzie Euro limite di indennizzo Eventi atmosferici 250 80% Intasamento di grondaie e pluviali 100 100% Sovraccarico di neve 250 80% Eventi sociopolitici 1.000 80% Ordigni esplosivi 1.000 80% 100 10.000 Euro per anno assicurativo Danni elettrici settore “B” responsabilità civile - garanzie aggiuntive “B1” garanzie scoperto limite di risarcimento Danni da interruzione d’esercizio o sospensione di attività 10% con il minimo di 1.000 Euro 50.000 Euro per sinistro ed un massimo di 200.000 euro per anno assicurativo Danni da inquinamento 10% con il minimo di 1.000 Euro 50.000 Euro per sinistro ed un massimo di 200.000 euro per anno assicurativo 22 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 23 settore “D” danni da acqua franchigia garanzie Euro limite di indennizzo Danno materiale e diretto 150 Somma assicurata al settore “A” Spese ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua 150 3‰ della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di 1.000 Euro ed un massimo di 25.000 Euro per anno assicurativo Spese ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua per le tubazioni interrate 150 3‰ della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di 1.000 Euro ed un massimo di 10.000 Euro per anno assicurativo Spese ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas 150 2.500 Euro per sinistro ed un massimo di 10.000 Euro per anno assicurativo Occlusione tubazioni 150 2.500 Euro per sinistro ed un massimo di 10.000 euro per anno assicurativo 150 2.500 Euro per sinistro ed un massimo di 10.000 Euro per anno assicurativo Gelo - danno materiale diretto Danni a cose in locali interrati o seminterrati: - di pertinenza dell’abitazione - adibiti ad attività artigiane o commerciali 150 50.000 Euro per sinistro ed un massimo di 200.000 per anno assicurativo 1.000 50.000 Euro per sinistro ed un massimo di 200.000 per anno assicurativo 23 1900_libretto_1006_R0110 2-11-2009 15:36 Pagina 24 glossario giuridico Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà ne intenzione di causare l’evento lesivo. Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto. Fatto illecito: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Insorgenza (del sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che da origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza: - nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima; - nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento; - nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati. Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.): commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona. Omicidio colposo (art. 589 C.P.): commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona. Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.). Procedimento Penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo doloso preterintenzionale) del reato 24 ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva “Procedimenti Penali per Delitti Dolosi”. Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle. Statuto dei lavoratori (art. 28): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro. Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni. 1900_cop_1006_R0110 2-11-2009 15:37 Pagina 1 Globale Fabbricati Civili 10.2006 - P.1900 - (R. 01.2010) Condizioni di polizza Zurich Insurance plc Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v. Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia www.zurich.it