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Globale Fabbricati Civili
10.2006 - P.1900 - (R. 01.2010)
Condizioni di polizza
Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
www.zurich.it
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indice
Definizioni
pag.
3
Condizioni generali
pag.
5
Settore “A” - incendio
pag.
7
Settore “B” - responsabilità civile
pag. 13
Settore “C” - cristalli
pag. 16
Settore “D” - danni da acqua
pag. 17
Settore “E” - assicurazione di tutela legale
pag. 19
Scoperti - franchigie - limiti di indennizzo/risarcimento
pag. 22
Glossario giuridico
pag. 24
Il testo della presente polizza modello 1900 ed. 10/2006 è stato depositato presso lo Studio Notarile
Dott. Luca Bollini in Milano in data 18/10/2006, con atto n. 4884 di repertorio - raccolta 1903.
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definizioni
Ai seguenti termini le Parti
attribuiscono il significato qui
precisato:
Assicurato: il soggetto il cui
interesse è protetto
dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di
assicurazione.
Assicurazione a primo rischio
assoluto: forma di assicurazione in
base alla quale l’indennizzo
avviene sino alla concorrenza della
somma assicurata, senza
applicazione dell’art. 1907 del
Codice Civile.
Colpo d’ariete: l’urto violento
provocato in una conduttura
dall’immissione d’acqua o dalla
sua interruzione.
Compagnia: è la Società
Assicuratrice ovvero Zurich
Insurance plc - Rappresentanza
Generale per l’Italia.
Contraente: il soggetto che stipula
il contratto nell’interesse proprio e
di altre persone.
Esplosione: deflagrazione per
sviluppo di gas o vapori ad alta
temperatura e pressione.
Fabbricato: i locali costituenti
l’intero fabbricato o una sua
porzione (ivi comprese, se trattasi
di condominio, le rispettive quote
costituenti proprietà comune)
nonché sue pertinenze (centrale
termica, centrale termica
autonoma - caldaietta -, box,
attrezzature sportive quali piscine,
campi da tennis e quant’altro
d’inerente, attrezzature per giochi,
recinzioni, cancelli e simili enti,
con esclusione di: parchi e strade
private), purché realizzate nel
fabbricato stesso o negli spazi ad
esso adiacenti e, in particolare,
impianti anche idrici ed
installazioni considerati immobili
per natura e destinazione, antenne
centralizzate, tappezzerie,
tinteggiature, moquettes e simili.
Sono compresi:
- gli affreschi, le statue e simili
enti aventi valore artistico sino a
concorrenza di 10.000 Euro;
- gli alberi di esclusiva
competenza del complesso
condominiale sino a
concorrenza di 10.000 Euro.
Franchigia: l’importo prestabilito
che in caso di sinistro l’Assicurato
tiene a suo carico e per il quale la
Compagnia non riconosce
l’indennizzo.
Implosione: repentino dirompersi
o cedere di contenitori o corpi per
eccesso di pressione esterna e/o
carenza di pressione interna di
fluidi.
Impianti idrici: pluviali e
grondaie, tubazioni e condutture
di apparati idraulici, igienicosanitari, di riscaldamento (anche
autonomo) o condizionamento al
servizio del fabbricato assicurato.
Incendio: combustione, con
fiamma, di beni materiali al di
fuori di appropriato focolare.
Indennizzo: la somma dovuta
dalla Compagnia per danni
direttamente subiti
dall’Assicurato.
Limite di indennizzo risarcimento: la somma massima
espressa in percentuale sul valore a
nuovo del fabbricato dichiarato o
in cifra assoluta, che la
3
Compagnia è tenuta a liquidare a
termini di polizza.
Mobilio domestico: mobilio ed
arredamento in genere per uso
domestico e personale esclusi
gioielli e preziosi, addizioni e
migliorie apportate dal locatario.
Occlusione: ostruzione che
comporta l’interruzione o la
riduzione di un flusso determinata
da corpi estranei, escluse
incrostazioni e sedimentazioni.
Polizza: il documento che prova
l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal
Contraente alla Compagnia.
Prestatori di lavoro: tutte le
persone fisiche di cui, nel rispetto
della vigente legislazione in
materia di occupazione e mercato
del lavoro, l’Assicurato si avvalga
nell’esercizio dell’attività
dichiarata in polizza come previsto
dalla legge 14/02/2003 n° 30 e
successive modificazioni.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle
condutture con verso contrario al
flusso naturale.
Risarcimento: la somma dovuta
dalla Compagnia per i danni
causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio: la probabilità che si
verifichi il sinistro.
Rottura accidentale: situazione
improvvisa e fortuita che si
verifica quando, a causa di forze
esterne od interne, l’impianto
idrico si sia spezzato o abbia
subito falle o fenditure e si sia
quindi prodotta una soluzione di
continuità dell’impianto.
Scoperto: percentuale della
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somma liquidabile a termini di
polizza che rimane a carico
dell’Assicurato per ciascun
sinistro.
Scoppio: repentino dirompersi di
contenitori per eccesso di
pressione interna di fluidi, non
dovuto ad esplosione.
Serramenti: manufatti per la
chiusura dei vani di transito,
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illuminazione e aerazione delle
costruzioni.
Sinistro: il verificarsi del fatto
dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
Ultimazione dei lavori: consegna
dell’opera al committente, anche in
via provvisoria, purché comprovata
da documentazione ufficiale e atta
all’utilizzo secondo destinazione.
4
Vetro antisfondamento: manufatto
costituito da più strati di vetro
accoppiati fra loro rigidamente con
interposto, tra vetro e vetro e per
le intere superfici, uno strato di
materiale plastico in modo da
ottenere uno spessore totale
massiccio non inferiore a 6 mm.,
oppure da unico strato di materiale
sintetico (policarbonato) di
spessore non inferiore a 6 mm.
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condizioni generali
Norme che regolano
l’assicurazione in generale
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le
reticenze del Contraente o
dell’Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
Articolo 2
Pagamento del premio e
decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore
24 del giorno indicato in polizza se
il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
I premi devono essere pagati
all’Intermediario assicurativo al
quale è assegnata la polizza oppure
alla Compagnia. Se il Contraente
non paga i premi o le rate di
premio successivi, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, fermi le
successive scadenze ed il diritto della
Compagnia al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’art. 1901 del
Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per
periodi di assicurazione di un anno,
salvo il caso di contratti di durata
inferiore, ed è interamente dovuto
anche se ne sia stato concesso il
frazionamento in più rate.
Articolo 3
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni
dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Articolo 4
Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve
dare comunicazione scritta alla
Compagnia di ogni aggravamento
del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati
dalla Compagnia possono
comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione della
garanzia assicurativa ai sensi
dell’art. 1898 del Codice
Civile.
Articolo 5
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del
rischio la Compagnia è tenuta a
ridurre il premio o le rate di
premio successivi alla
comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato ai sensi
dell’art. 1897 del Codice Civile e
rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Articolo 6
Recesso in caso di sinistro
Qualora nello stesso periodo
assicurativo si siano verificati tre o
più sinistri per cui è operante la
garanzia e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, la Compagnia o il
Contraente possono recedere
dall’assicurazione con preavviso di
30 giorni. In caso di recesso
esercitato dalla Compagnia, la
stessa, entro 15 giorni dal recesso,
rimborsa il doppio della parte di
5
premio imponibile relativo al
periodo non corso.
Articolo 7
Proroga dell’assicurazione e
periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante
lettera raccomandata spedita
almeno 60 giorni prima della
scadenza, l’assicurazione di durata
non inferiore ad un anno è
prorogata per un anno e così
successivamente.
Articolo 8
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi
all’assicurazione sono a carico del
Contraente.
Articolo 9
Recesso per la Garanzia
Aggiuntiva “A1” Incendio,
Garanzia Settore “D” Danni da
acqua e Garanzie Aggiuntive
“D1” e “D2”
La Compagnia e il Contraente
hanno la facoltà di recedere in
qualunque momento dalle suddette
Garanzie mediante preavviso di
giorni trenta da comunicarsi a
mezzo lettera raccomandata. In
caso di recesso esercitato dalla
Compagnia, la stessa, entro 15
giorni dal recesso, rimborsa il
doppio della parte di premio
imponibile relativo al periodo non
corso.
Articolo 10
Indicizzazione - Adeguamento
automatico
Le somme assicurate, esclusi i
massimali, ed i premi, sono
collegati all’“Indice generale
nazionale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale”
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pubblicato dall’istituto Centrale di
Statistica, in conformità a quanto
segue:
a) alla polizza è assegnato come
riferimento iniziale l’indice del
mese di giugno dell’anno solare
antecedente quello della sua
data di effetto;
b) alla scadenza di ogni rata
annua si effettua il confronto
tra l’indice iniziale di
riferimento e l’indice del mese
Pagina 6
di giugno dell’anno solare
precedente quello di detta
scadenza. Il diritto
all’adeguamento sorge quando
la differenza tra detti indici
sia non inferiore al 5%;
c) l’aumento o la riduzione
decorrono dalla scadenza della
rata annua. E in facoltà di
ciascuna delle Parti di
rinunciare all’adeguamento
della polizza qualora l’indice
6
superi del 100% quello
inizialmente stabilito. In tal
caso, le somme assicurate ed il
premio resteranno quelli
risultanti dall’ultimo
adeguamento.
Articolo 11
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui
diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
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settore “A”
incendio
Cosa e Come Assicuriamo
È assicurato l’indennizzo dei danni
materiali e diretti arrecati al
fabbricato assicurato in
conseguenza degli “Eventi
coperti”.
Eventi coperti:
• incendio;
• fulmine;
• scoppio, implosione o esplosione
non causati da materie ed
ordigni esplosivi;
• caduta di aeromobili, meteoriti,
corpi orbitanti-volanti, veicoli
spaziali, loro parti o cose da essi
trasportate, esclusi gli ordigni
esplosivi;
• onda sonica;
• rovina ascensori e montacarichi a
seguito di rottura congegni;
• urto di veicoli stradali o di
natanti, esclusi quelli di
proprietà e in uso all’Assicurato,
in transito sulla pubblica via o
sulle acque pubbliche;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a
seguito di guasto accidentale
degli impianti termici esistenti
nel fabbricato, oppure
sviluppatisi a seguito degli
“Eventi coperti” in polizza che
abbiano colpito anche cose
diverse da quelle assicurate;
• guasti cagionati allo scopo di
impedire o limitare i danni
conseguenti agli “Eventi
coperti”;
• guasti cagionati dai ladri, in
occasione di furto o tentato
furto, a serramenti di vani di uso
comune comprese le porte
d’ingresso delle singole proprietà
immobiliari nonché il furto degli
stessi, sino alla concorrenza di
5.000 Euro per anno
assicurativo.
Se l’assicurazione riguarda un
singolo fabbricato adibito a
dimora unifamiliare o una villa a
schiera con propri accessi
dall'esterno del fabbricato, la
garanzia è prestata per i
serramenti posti a protezione
degli accessi esterni. Questa
garanzia viene prestata nella
forma a Primo Rischio Assoluto;
• il rimborso delle spese sostenute
per il rimpiazzo del combustibile
(nafta, gasolio, kerosene) in caso
di spargimento conseguente a
rottura accidentale degli apparati
di riscaldamento o di
condizionamento al servizio del
fabbricato. In nessun caso la
Compagnia pagherà per singolo
sinistro, un importo superiore a
10.000 Euro.
Altri eventi coperti
È assicurato inoltre l’indennizzo
dei danni conseguenti a sinistro
indennizzabile ai sensi degli
“Eventi coperti” e - in quanto
operanti - delle Garanzie
Aggiuntive “A1” per:
• spese necessarie per demolire,
sgomberare, trasportare al più
vicino scarico i residuati del
sinistro, sino alla concorrenza
del 25% dell’indennizzo dovuto
ai sensi di polizza, fermo quanto
previsto alla voce “Limite
massimo di indennizzo” del
capitolo “In Caso di Sinistro”
incendio e comunque con il
limite massimo di 100.000
Euro. Questa garanzia viene
prestata nella forma a Primo
Rischio Assoluto;
• mancata disponibilità del
7
fabbricato occupato
dall’Assicurato, nella misura
della pigione annua presunta ad
essa relativa; ciò per il tempo
necessario al suo ripristino, con
il limite di un anno e con il
massimo indennizzo del 10% del
valore che, rispetto a quello
assicurato, compete alle singole
unità immobiliari sinistrate;
• perdita documentata della
pigione del fabbricato locato a
terzi in ragione del tempo
necessario al suo ripristino, con il
limite di un anno e con il
massimo indennizzo del 10% del
valore che compete alle singole
unità immobiliari sinistrate;
• i danni subiti da apparati ed
apparecchi di misura, di
distribuzione e di utilizzazione di
proprietà dell’azienda telefonica
e di quelle erogatrici di acqua
potabile, gas ed energia elettrica
che si trovino nel fabbricato
assicurato, escluse le cabine di
trasformazione dell’azienda
elettrica ed ogni apparato che
non sia di uso esclusivo del
fabbricato stesso. In nessun caso
la Compagnia pagherà, per
singolo sinistro, un importo
superiore a 10.000 Euro.
Anticipo indennizzi
La Compagnia anticipa un
importo pari al 50%
dell’ammontare presumibilmente
indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a
quanto previsto dalle condizioni
di polizza;
- l’Assicurato ne faccia esplicita
richiesta e siano trascorsi almeno
60 giorni dalla data di
presentazione della denuncia
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circostanziata degli enti
danneggiati o distrutti dal
sinistro;
- il presumibile indennizzo non
sia inferiore al 20% della
somma assicurata;
- non esistano riserve sulla
indennizzabilità del danno.
L’acconto non potrà comunque
essere superiore a 500.000 Euro
qualunque sia l’ammontare
stimato del sinistro.
Colpa grave
I danni causati dagli “Eventi
coperti” vengono indennizzati
anche se causati:
- da colpa grave dell’Assicurato o
del Contraente e/o dei loro
familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di
cui l’Assicurato deve rispondere
o dei locatari.
Fabbricati in corso di costruzione
Se il fabbricato assicurato è in
corso di costruzione,
l'assicurazione si intende prestata
unicamente per le garanzie
rientranti nel capitolo “Eventi
coperti”. Si intendono compresi in
garanzia anche i materiali a piè
d'opera. Sono esclusi i danni da
furto. La garanzia si intende
prestata a condizione che in
occasione della messa in opera dei
materiali coibentanti e di
rivestimento combustibili vengano
osservate scrupolosamente le norme
delle leggi vigenti.
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-
-
-
-
-
-
o del Contraente nonché di
terzi;
verificatisi in occasione di atti di
guerra, di insurrezione, di
tumulti popolari, di scioperi, di
sommosse, di atti vandalici e di
terrorismo o di sabotaggio
organizzato, di occupazione
militare, di invasione, di
esplosione o di emanazioni di
calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure in
occasione di radiazioni provocate
dall’accelerazione di particelle
atomiche;
causati da terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, uragani, bufere,
nubifragio, tempeste, grandine,
vento, ciclone, trombe d’aria,
mareggiate e frane;
agli apparecchi od agli impianti
nei quali si sia verificato uno
scoppio dovuto ad usura,
corrosione o difetti di materiale;
di fenomeno elettrico a macchine
ed impianti elettrici ed
elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, anche se conseguenti a
fulmine od altri eventi per i
quali è prestata l’assicurazione;
causati da ritardi nel ripristino
dei locali danneggiati a
qualunque causa dovuti;
derivanti da gelo e dal colpo
d’ariete.
Garanzie Aggiuntive “A1”
Delimitazioni
(valide solo se espressamente
richiamate in polizza)
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo dell’Assicurato
Eventi atmosferici
È assicurato l’indennizzo dei danni
materiali e diretti causati al
8
fabbricato descritto in polizza da
uragani, bufere, tempeste,
nubifragio, ciclone, grandine,
vento e trombe d’aria e cose da essi
trasportate, quando la violenza che
caratterizza detti eventi sia
riscontrabile, in zona, su una
pluralità di enti, nonché i danni:
- di bagnamento che si
verificassero all’interno del
fabbricato - escluso il contenuto
- purché direttamente causati
dalla caduta di pioggia o
grandine attraverso rotture,
brecce o lesioni provocate al
tetto, alle pareti o ai serramenti
dalla violenza degli eventi
anzidetti;
- arrecati al fabbricato dalla caduta
di alberi provocata dai predetti
eventi;
- a lastre di fibrocemento e simili
e a manufatti in materia plastica
con il limite di indennizzo per
sinistro e per anno assicurativo
di 5.000 Euro.
Sono esclusi i danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde
di corsi o specchi d’acqua
naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazioni di
acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- rottura o rigurgito dei sistemi
di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del
terreno, valanghe, slavine;
- inondazioni, alluvioni,
allagamenti;
ancorché verificatisi a seguito
degli eventi atmosferici di cui
sopra;
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b) subiti da:
- pannelli solari, serre, insegne,
tende, antenne e consimili
installazioni esterne;
- tettoie, vetrate, cristalli e
lucernari in genere salvo quelli
in vetro antisfondamento.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Intasamento di grondaie e pluviali
È assicurato l'indennizzo dei danni
materiali e diretti arrecati al
fabbricato conseguenti ad acqua
penetrata per intasamento di
grondaie e pluviali causato
esclusivamente da neve o grandine.
Per “Franchigie e limiti di
indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Sovraccarico di neve
È assicurato l’indennizzo dei danni
materiali e diretti arrecati al
fabbricato descritto in polizza da
sovraccarico di neve sul tetto.
Sono esclusi i danni:
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché
conseguente ad evento coperto
dalla presente estensione di
garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle
vigenti norme relative ai
sovraccarichi di neve.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Eventi sociopolitici
È assicurato l’indennizzo, anche a
parziale deroga del capitolo
“Delimitazioni” del settore “A”
incendio:
a) dei danni materiali e diretti
Pagina 9
causati al fabbricato descritto in
polizza da incendio, esplosione
e scoppio verificatisi in
conseguenza di scioperi,
tumulti popolari e sommosse
nonché di atti di terrorismo o
di sabotaggio organizzato o da
atti vandalici e dolosi ad opera
di terzi;
b) degli altri danni materiali e
diretti arrecati al fabbricato da
scioperanti o persone
(dipendenti o non) che
prendano parte a tumulti
popolari, scioperi, sommosse o
che compiano, individualmente
o in associazione, atti vandalici
o dolosi compresi quelli di
terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi i danni:
- da furto, e - salvo quanto
previsto dal settore “A” incendio
alla voce “Eventi coperti” - i
guasti o rotture ai serramenti
causati dai ladri in occasione di
furto tentato o consumato;
- verificatisi nel corso di confisca,
sequestro, requisizione degli enti
assicurati per ordine di
qualunque autorità, di diritto o
di fatto, od in occasione di
serrata;
- da imbrattamento;
- di cui al precedente punto b)
avvenuti nel corso di
occupazione non militare che si
protrae per oltre cinque giorni
consecutivi.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Ordigni esplosivi
È assicurato l’indennizzo dei danni
materiali e diretti cagionati al
9
fabbricato da esplosione e scoppio
causati da materie ed ordigni
esplosivi che l’Assicurato detenga
legalmente o che siano presenti a
sua insaputa anche nelle vicinanze
del fabbricato.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Danni elettrici
È assicurato l’indennizzo, anche a
parziale deroga del capitolo
“Delimitazioni” del settore “A”
incendio, dei danni elettrici a
macchine ed impianti elettrici ed
elettronici di pertinenza del
fabbricato.
Sono esclusi i danni:
a) alle lampadine elettriche, tubi
catodici, alle valvole
termoioniche, alle resistenze
scoperte ed ai fusibili;
b) causati da difetti di materiali e
di costruzione o riconducibili
ad inadeguata manutenzione o
dovuti ad usura o
manomissione;
c) agli impianti di erogazione di
energia elettrica e telefonici di
proprietà delle Aziende
erogatrici.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Danni al mobilio domestico dei
condomini o locatari
È assicurato l'indennizzo dei danni
materiali e diretti cagionati al
mobilio domestico sito negli
appartamenti del condominio
assicurato (compreso soffitte,
cantine, box e altre dipendenze) in
conseguenza a sinistro
indennizzabile esclusivamente ai
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sensi delle garanzie “Incendio,
fulmine, scoppio, implosione o
esplosione, fumo” presenti nel
capitolo “Eventi coperti” del
settore “A Incendio”. In nessun
caso la Compagnia pagherà per
ogni singola unità immobiliare per
sinistro un importo superiore a
10.000 Euro per anno
assicurativo. Questa garanzia viene
prestata nella forma a Primo
Rischio Assoluto.
“Norme tecniche per la
costruzione in zone sismiche”
vigenti al momento del sinistro, si
conviene che l'indennità
aggiuntiva sarà comprensiva di tali
maggiori costi, restando comunque
convenuto che tale condizione non
si applicherà per i fabbricati non
rispondenti alle “Norme tecniche
per la costruzione in zone
sismiche” in vigore all'epoca della
realizzazione degli stessi.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato od il Contraente che
esagera dolosamente l’ammontare
del danno e dichiara distrutte cose
che non esistevano al momento del
sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose salvate o adopera
a giustificazione mezzi o
documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le
tracce od i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde
il diritto all’indennizzo.
Garanzie Aggiuntive “A2”
In Caso di Sinistro
(valide solo se espressamente
richiamate in polizza)
Obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato od
il Contraente deve:
a) ottemperare al disposto dell’art.
1914 del Codice Civile
“Obbligo di salvataggio”;
b) denunciare il fatto all’Autorità
giudiziaria - specificando
circostanze, modalità ed
importo approssimativo del
danno - entro 48 ore da
quando ne è venuto a
conoscenza e inoltrare copia di
tale denuncia alla Compagnia
entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei
5 giorni successivi un elenco dei
danni subiti con riferimento
alla qualità, quantità e valore
delle cose perdute o
danneggiate, mettendo a
disposizione tutta la
documentazione probatoria in
suo possesso nonché, a richiesta,
di disporre in analogia per le
cose illese.
L’inadempimento di uno di tali
obblighi può comportare la perdita
totale o parziale del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’art.
1915 del Codice Civile.
Procedura per la valutazione del
danno
L’ammontare del danno è
concordato dalle Parti
direttamente oppure, a richiesta di
una di esse, mediante Periti
nominati uno dalla Compagnia ed
uno dal Contraente o
dall’Assicurato con apposito atto
unico. In caso di disaccordo i due
Periti devono nominarne un terzo
su richiesta di uno di essi. Il terzo
Perito interviene soltanto in caso
di disaccordo e le decisioni sui
punti controversi sono prese a
maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi
assistere e coadiuvare da altre
persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun
voto deliberativo. Se una delle
Parti non provvede alla nomina
del proprio Perito o se i Periti non
si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su
istanza di una sola delle Parti,
sono demandate al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è avvenuto. Ciascuna delle
Parti sostiene le spese del proprio
Perito, quelle del terzo Perito sono
ripartite a metà.
Spese demolizione e sgombero
Sono assicurate le spese necessarie
per demolire, sgomberare e
trasportare al più vicino scarico i
residuati del sinistro sino a
concorrenza della somma a tale
titolo assicurata ad integrazione di
quanto già previsto nel capitolo
“Altri eventi coperti” del “settore
“A” incendio.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato verrà inoltre
riconosciuta una somma forfettaria
fino al 20% dell’indennizzo
dovuto ai sensi di polizza con il
massimo di 15.000 Euro per
annualità assicurativa, fermo
quanto previsto alla voce “Limite
massimo di indennizzo” del
capitolo “In Caso di Sinistro”, per
le seguenti spese in quanto
sostenute e documentate:
- onorari a Periti, Consulenti,
Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al
Comune.
Se la ricostruzione o il ripristino
del fabbricato dovrà rispettare le
10
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Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura,
causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle
descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali
e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che
avrebbero potuto aggravare il
rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato od il Contraente ha
adempiuto agli “Obblighi” “In
Caso di Sinistro”;
3) stimare il valore a nuovo del
fabbricato ed il valore del
medesimo al momento del
sinistro, secondo i criteri di
valutazione descritti alla voce
che segue “Valore delle cose
assicurate e determinazione del
danno”;
4) procedere alla stima ed alla
liquidazione del danno comprese
le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero. I
risultati delle operazioni peritali
concretati dai Periti concordi
oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono
essere raccolti in apposito verbale
(con allegate le stime dettagliate)
da redigersi in doppio esemplare,
uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui
ai punti 3) e 4) sono vincolanti per
le Parti, le quali rinunciano fin
d’ora a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di dolo, errore,
violenza o violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in
ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente
all’indennizzabilità dei danni. La
perizia collegiale è valida anche se
Pagina 11
un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale
definitivo di perizia.
Somma assicurata
La somma assicurata deve
corrispondere al valore di
ricostruzione a nuovo del
fabbricato, escluso il valore
dell’area. Se l’assicurazione è
stipulata sopra singole porzioni di
fabbricato in condominio essa
copre anche le relative quote di
proprietà comune.
Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno
Premesso che:
1) il valore a nuovo del fabbricato
si ottiene stimando le spese
necessarie per l’integrale
ricostruzione a nuovo di tutto il
fabbricato medesimo,
escludendo soltanto il valore
dell’area;
2) il valore del fabbricato al
momento del sinistro si ottiene
applicando alla stima di cui al
precedente punto 1) un
deprezzamento stabilito in
relazione al grado di vetustà,
allo stato di conservazione, al
modo di costruzione,
all’ubicazione, alla
destinazione, all’uso e ad ogni
altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno si
determina stimando la spesa
necessaria per ricostruire a nuovo
le parti distrutte e per riparare
quelle soltanto danneggiate e
deducendo da tale risultato il
valore dei residui. Per danni alle
lastre di vetro si stima la spesa
necessaria per il rimpiazzo delle
lastre danneggiate deducendo il
11
valore dei residui. Per i danni
derivanti dalla perdita di pigione
l’ammontare del danno si stabilisce
determinando il tempo
strettamente necessario per il
ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e di
sgombero dei residui del sinistro
devono essere tenute separate dalle
stime di cui sopra in quanto per
esse non è operante il disposto del
capitolo che segue “Assicurazione
parziale - tolleranza”. Per il
mobilio domestico si stima:
a) la spesa necessaria per riparare
i beni assicurati o il costo di
rimpiazzo dei beni assicurati
con altri nuovi o equivalenti
per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in
relazione al tipo, qualità,
funzionalità, rendimento, stato
di manutenzione ed ogni altra
circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si
determina deducendo dal costo di
riparazione o di rimpiazzo, al
netto del deprezzamento di cui
alla stima b), il valore di ciò che
resta dopo il sinistro.
Assicurazione presso diversi
assicuratori
Se sulle medesime cose e per le
medesime garanzie coesistono più
assicurazioni, l’Assicurato deve dare
a ciascun assicuratore
comunicazione degli altri contratti
stipulati. In caso di sinistro
l’Assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il
rispettivo contratto autonomamente
considerato. Qualora la somma di
tali indennizzi - escluso dal
conteggio l’indennizzo dovuto
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dall’assicuratore insolvente - superi
l’ammontare del danno, la
Compagnia è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale
in ragione dell’indennizzo
calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni
obbligazione solidale con gli altri
assicuratori.
Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art.
1914 del Codice Civile, per nessun
titolo la Compagnia potrà essere
tenuta a pagare somma maggiore
di quella assicurata.
Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è
eseguito dalla Compagnia,
verificata l’operatività della
garanzia, entro 30 giorni dalla
data dell’atto di liquidazione
amichevole o del verbale di perizia
definitivo sempreché non sia stata
fatta opposizione. L’Assicurato
acquista il diritto all’intero
indennizzo solo se dà garanzia
Pagina 12
della riparazione o ricostruzione
del fabbricato; se ciò non avviene
la Compagnia limita l’indennizzo
al valore del fabbricato al
momento del sinistro determinato
come stabilito al punto 2) della
voce “Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno”. La
ricostruzione del fabbricato potrà
avvenire su altra area del territorio
nazionale, purché non ne derivi
aggravio per la Compagnia e salvo
comprovata forza maggiore, entro
dodici mesi dalla data dell’atto di
liquidazione amichevole o del
verbale definitivo di perizia. Se è
stato aperto un procedimento
penale sulla causa del sinistro, il
pagamento sarà effettuato qualora
dal procedimento stesso risulti che
non ricorre alcuno dei casi previsti
dal capitolo “Delimitazioni” dei
rispettivi settori.
Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia - salvo il
caso di dolo - al diritto di surroga
derivante dall’art. 1916 del Codice
12
Civile verso i locatari, sempreché
l’Assicurato od il Contraente, a sua
volta, non eserciti l’azione verso gli
stessi.
Assicurazione parziale - tolleranza
Se al momento del sinistro il
valore di ricostruzione a nuovo
del fabbricato (escluso il valore
dell’area) eccede la somma
assicurata, la Compagnia
risponde del danno in
proporzione al rapporto tra
questa e il predetto valore di
ricostruzione. In ogni caso anche
i massimali saranno ridotti in
uguale misura. Tuttavia, se al
momento del sinistro, i valori di
esistenza stimati non superano di
oltre il 10% la somma assicurata,
non si darà luogo all’applicazione
della regola proporzionale. Se
tale limite risulta superato, la
regola proporzionale verrà
applicata per la sola eccedenza. Il
presente articolo è applicabile
anche per il settore “B”
responsabilità civile.
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Pagina 13
settore “B”
responsabilità civile
Cosa e Come Assicuriamo
Il risarcimento delle somme
(capitali, interessi e spese) che
l’Assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di
risarcimento per danni
involontariamente cagionati a
terzi, compresi i locatari, per
morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose ed animali
in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione
alla proprietà del fabbricato e alla
conduzione delle parti comuni.
La garanzia comprende, a titolo
esemplificativo e non limitativo i
danni causati da incendio,
esplosione o scoppio.
L’assicurazione è operante per le
azioni di rivalsa esperite dall’INPS
ai sensi dell’art. 14 della Legge 12
giugno 1984, n. 222.
L’assicurazione vale anche per la
Responsabilità Civile che possa
derivare all’Assicurato in relazione:
- a fatto doloso di persone delle
quali debba rispondere;
- agli spazi adiacenti di pertinenza
del fabbricato, anche tenuti a
giardino, compresi parchi, alberi,
attrezzature sportive e per giochi,
strade private e recinzioni in
genere (esclusi comunque muri
di sostegno o di contenimento di
altezza superiore ai metri 3)
nonché cancelli anche
automatici;
- ai danni provocati dalla caduta
di neve o ghiaccio non rimossi
tempestivamente dal tetto del
fabbricato, compresi i danni a
veicoli in genere;
- ai danni provocati
all’amministratore del fabbricato,
purché non condomino,
limitatamente ai casi di sua
morte o di lesioni gravi o
gravissime come definite dall’art.
583 del Codice Penale.
Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un
condominio per l’intera proprietà
sono considerati terzi i singoli
condomini ed i loro familiari e
dipendenti ed è compresa
nell’assicurazione la responsabilità
di ciascun condomino come tale
verso gli altri condomini e verso la
proprietà comune. Se
l’assicurazione è stipulata da un
singolo condomino per la parte di
sua proprietà, essa comprende
tanto la responsabilità per i danni
di cui il condomino debba
rispondere in proprio, quanto la
responsabilità per i danni di cui
debba rispondere pro quota,
escluso il maggior onere
eventualmente derivante da
obblighi solidali con gli altri
condomini.
Fabbricati in corso di costruzione
Nel caso in cui il fabbricato
assicurato fosse in corso di
costruzione, la garanzia si intende
sospesa e diventerà operante a tutti
gli effetti soltanto a ultimazione
dei lavori.
Delimitazioni
Esclusioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i parenti e gli affini
dell’Assicurato, purché con lui
conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia
una persona fisica, il legale
rappresentante, i soci a
13
responsabilità illimitata,
l’amministratore (salvo
quanto previsto al capitolo
“Cosa e Come Assicuriamo”) e
le persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui alla
lettera a) purché non
condomini o inquilini del
fabbricato stesso;
c) le persone che, essendo in
rapporto di dipendenza con
l’Assicurato, subiscano il danno
in occasione di lavoro o di
servizio inerente alla
manutenzione e pulizia dei
fabbricati e dei relativi
impianti, nonché alla
conduzione di questi ultimi.
Sono esclusi i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione
straordinaria, ampliamento,
sopraelevazione o demolizione, o
effettuati in corso di costruzione;
- dalla committenza di lavori
rientranti nel campo di
applicazione del D. Lgs. 494/96;
- da spargimento d’acqua,
qualunque ne sia la causa;
- da umidità, stillicidio o
insalubrità dei locali;
- derivanti da interruzioni o
sospensioni totali o parziali di
attività industriali,
commerciali, artigianali,
agricole o di servizi;
- da esercizio, da parte
dell’Assicurato o di terzi, di
industrie, commerci, arti o
professioni o dall’attività
personale dell’Assicurato, degli
inquilini o condomini e loro
familiari, nonché dalla
conduzione delle singole unità
immobiliari;
- da furto;
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sono altresì esclusi i danni:
- alle cose ed agli animali che
l’Assicurato abbia in consegna o
custodia o detenga a qualsiasi
titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti
ad inquinamento dell’acqua,
dell’aria e del suolo;
- agli occupanti abusivi nel corso
di occupazioni non militari che
si protraggano oltre i cinque
giorni consecutivi.
L'assicurazione RCT e RCO non
comprende i danni dall'azione o
presenza in qualsiasi forma
dell'amianto.
Garanzie Aggiuntive “B1”
(valide solo se espressamente
richiamate in polizza)
Premessa
Le sottoindicate garanzie sono
operanti a parziale deroga di
quanto disposto al capitolo
“Delimitazioni” del settore “B”
responsabilità civile.
Danni da interruzione di esercizio
o sospensione di attività
È assicurato il risarcimento a terzi
dei danni derivanti da
interruzioni o sospensioni, totali o
parziali, di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole
o di servizi, purché conseguenti a
sinistro risarcibile a termini di
polizza.
Per “Scoperti e limiti di
risarcimento” si rimanda al
relativo capitolo di pagina 22.
Danni da inquinamento
È assicurato il risarcimento a terzi
Pagina 14
dei danni a cose conseguenti ad
inquinamento dell’acqua, dell’aria
e del suolo.
Per “Scoperti e Limiti di
Risarcimento”si rimanda al
relativo capitolo di pagina 22.
Committenza
L’assicurazione vale anche per la
responsabilità civile imputabile
all’Assicurato quale committente
di lavori rientranti nel campo di
applicazione del D. Lgs. 494/96
per danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte o per
lesioni personali, purché
l’Assicurato abbia designato il
responsabile dei lavori, il
coordinatore per la progettazione
ed il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, conformemente a
quanto disposto dal D. Lgs.
494/96.
Assicurazione R.C. verso i
prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere
indenne l’Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese) quale civilmente
responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11
del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124
e successive modifiche e della
legge 14/03/2003 n° 30 e della
vigente legislazione in materia
di occupazione e mercato del
lavoro, per gli infortuni (escluse
le malattie professionali) sofferti
da prestatori di lavoro da lui
dipendenti per i quali è prestata
l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a
titolo di risarcimento di danni
non rientranti nella disciplina
di cui al precedente punto 1, o
eccedenti le prestazioni da
14
questi previste, cagionati ai
prestatori di lavoro, da lui
dipendenti per i quali è prestata
l’assicurazione per morte o per
lesioni personali. L’assicurazione
vale anche per le azioni esperite
dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14
della Legge 12 giugno 1984 n.
222. I titolari e soci del
contraente, e loro collaboratori
familiari e gli associati in
partecipazione sono parificati,
ai fini della presente garanzia, ai
dipendenti.
L’assicurazione è efficace alla
condizione che, al momento del
sinistro, l’Assicurato sia in regola
con gli obblighi dell’assicurazione di
legge; qualora tuttavia l’irregolarità
derivi da comprovate errate
interpretazioni delle norme di legge
vigenti in materia, l’assicurazione
conserva la propria validità.
L’assicurazione non vale:
- per i primi 2.500 Euro di
risarcimento che rimangono a
carico dell’Assicurato;
- per le malattie professionali.
Questa garanzia è prestata sino a
concorrenza del massimale per
sinistro indicato in polizza, con il
limite di 500.000 Euro per ogni
dipendente infortunato.
Garanzia Aggiuntiva “B2”
(valida solo se espressamente
richiamata in polizza)
Premessa
La sottoindicata garanzia è
operante a parziale deroga di
quanto disposto al capitolo
“Delimitazioni” del settore “B”
responsabilità civile.
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Conduzione degli appartamenti
È assicurato sino a concorrenza del
massimale per sinistro del settore
“B” il risarcimento delle somme
(capitali, interessi e spese) che
condomini e/o locatari del
fabbricato assicurato siano tenuti a
pagare nella loro qualità di
conduttori dei singoli appartamenti
e dei locali adibiti ad uffici o studi
professionali esistenti nel
condominio, per fatto proprio o
delle persone con le quali o delle
quali devono rispondere nonché di
altre persone con loro conviventi.
Tale estensione di garanzia è
limitata al solo rischio derivante
dalla conduzione
dell’appartamento e quindi
inerente l’uso del fabbricato,
impianti fissi ed apparecchi
elettrodomestici, compresi i relativi
allacciamenti, con esclusione
comunque dei danni che dovessero
verificarsi all’appartamento del
condomino e/o locatario cui è
imputabile il sinistro. I conduttori
dei singoli appartamenti, anche se
locatari, sono considerati terzi fra
loro, così come terzo rispetto ad
ognuno di loro è il condominio. La
responsabilità per i danni prodotti
da spargimento di acqua è
compresa soltanto se il danno è
Pagina 15
conseguente a rotture accidentali
degli apparecchi elettrodomestici e
relativi allacciamenti. Qualora il
rischio risulti già assicurato da
analoga copertura stipulata dal
conduttore delle singole unità
immobiliari, la presente
assicurazione si intende stipulata a
“secondo rischio”, cioè per la parte
di risarcimento eventualmente
eccedente il massimale assicurato
dall'altra copertura e comunque
nei limiti del massimale convenuto.
Restano ferme le condizioni tutte
della garanzia base: settore “B”
responsabilità civile.
In Caso di Sinistro
Obblighi
L’Assicurato od il Contraente deve
fare denuncia, per iscritto, di ciascun
sinistro; la stessa deve contenere la
narrazione, nel termine di legge, del
fatto, l’indicazione delle conseguenze,
il nome e il domicilio dei
danneggiati, la data e le cause del
sinistro ed ogni altra notizia utile
per la Compagnia. Alla denuncia
devono far seguito con urgenza i
documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro, oltre ad una
relazione sui fatti. L’omissione o il
15
ritardo agli obblighi di cui sopra,
può costituire inadempimento
dell’obbligo di avviso di cui all’art.
1915 del Codice Civile.
Gestione vertenze - Spese legali
La Compagnia assume fino a
quando ne ha interesse la gestione
delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, a nome
dell’Assicurato, designando, ove
occorra, legali e tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed
azioni spettanti all’Assicurato
stesso. Sono a carico della
Compagnia le spese sostenute per
resistere all’azione promossa
contro l’Assicurato, entro il limite
di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per
il danno cui si riferisce la
domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese vengono
ripartite fra la Compagnia e
l’Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse. La Compagnia
non riconosce spese incontrate
dall’Assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe
o ammende né delle spese di
giustizia penale.
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settore “C”
cristalli
Garanzia Opzionale
“Cristalli”
(valida solo se espressamente
richiamata in polizza e se è stata
indicata la somma da assicurare)
Cosa e Come Assicuriamo
È assicurato l’indennizzo dei danni
materiali e diretti di rottura di
cristalli e vetri in genere, di
pertinenza delle parti di fabbricato
di uso comune. Se l’assicurazione
riguarda un singolo fabbricato
adibito a dimora unifamiliare, la
garanzia è prestata per le lastre
relative alle aperture verso
l’esterno; se riguarda una porzione
di un condominio, è compresa la
quota parte delle lastre di proprietà
comune. La Compagnia rinuncia,
salvo il caso di dolo, al diritto di
surroga derivante dall’art. 1916 del
Codice Civile verso il responsabile
del danno purché l’Assicurato non
eserciti egli stesso l’azione di
regresso verso il responsabile
medesimo. Questa garanzia viene
prestata nella forma a Primo
Rischio Assoluto.
Delimitazioni
Esclusioni
Fermo quanto previsto al capitolo
“Delimitazioni” di cui al settore
“A” incendio, sono esclusi i danni:
16
- verificatisi in occasione di
traslochi, riparazioni o lavori
che richiedono la prestazione di
operai;
- dovuti a difettosa installazione o
vizio di costruzione nonché a
rigature o scheggiature;
- a lucernari in genere salvo quelli
in vetro antisfondamento;
- indennizzabili ai sensi della
Garanzia Aggiuntiva “A1”
incendio.
In Caso di Sinistro
Valgono integralmente le condizioni
previste al capitolo “In Caso di
Sinistro” del settore “A” incendio.
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Pagina 17
settore “D”
danni da acqua
Garanzia Opzionale
“Danni da Acqua”
(valida solo se espressamente
richiamata in polizza)
Cosa e Come Assicuriamo
A seguito di spargimento d’acqua
conseguente a rottura accidentale
degli impianti idrici è assicurato:
• l’indennizzo dei danni materiali
e diretti arrecati al fabbricato
stesso;
• il risarcimento delle somme
(capitali, interessi e spese) che
l’Assicurato in qualità di
proprietario o conduttore dei
relativi impianti idrici sia tenuto
a pagare quale civilmente
responsabile per i danni
involontariamente cagionati a
terzi, compresi condomini e/o
locatari, per morte, lesioni
personali, e per danneggiamenti
a cose ed animali.
La suddetta garanzia è
rispettivamente prestata:
- per i danni materiali e diretti,
nei limiti della somma assicurata
al settore “A” incendio;
- per danni a terzi, sino a
concorrenza del massimale per
danni a cose di cui al settore “B”
responsabilità civile.
Delimitazioni
Esclusioni
Restano confermate le esclusioni
previste al capitolo
“Delimitazioni” del settore “A”
incendio e del settore “B”
responsabilità civile fatta eccezione
- per quest’ultimo settore - dei
danni da “spargimento d’acqua”,
in quanto compresi dalla
summenzionata Garanzia
Opzionale “Danni da Acqua”.
Sono altresì esclusi i danni:
- da gelo e da colpo d’ariete;
- da rigurgito di liquidi
conseguente ad occlusione dei
sistemi di scarico del fabbricato o
ad inefficienza della rete
fognaria pubblica;
- a cose contenute in locali
interrati o seminterrati;
- causati e subiti da impianti
idrici interrati e compresi quelli
per irrigazione;
- le spese per demolizione e
ripristino di parti del fabbricato
e degli impianti idrici, sostenute
al solo scopo di ricercare ed
eliminare la rottura che ha dato
origine allo spargimento di
acqua.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Garanzie Aggiuntive “D1”
(valide solo se espressamente
richiamate in polizza)
Spese di ricerca e riparazione per
danni da spargimento d’acqua
In caso di danno, arrecato da
spargimento di acqua conseguente
a rottura accidentale degli impianti
idrici ed indennizzabile in base al
settore “D” danni da acqua
(paragrafo danni materiali e
diretti) è assicurato il rimborso:
a) delle spese sostenute per
riparare o sostituire le parti
degli impianti idrici che hanno
dato origine allo spargimento
d’acqua. Sono compresi gli
impianti idrici interrati, di
pertinenza del fabbricato, anche
17
nel caso in cui non sia stato
riscontrato un danno materiale
al fabbricato assicurato.
b) delle spese necessariamente
sostenute allo scopo di cui al
punto precedente per la
demolizione od il ripristino di
parti del fabbricato.
Sono escluse le spese relative alla
ricerca e riparazione:
- degli impianti idrici per
irrigazione;
- dei pannelli radianti.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo/Risarcimento” si
rimanda al relativo capitolo di
pagina 22.
Spese di ricerca e di riparazione in
caso di dispersione di gas
La Compagnia, in caso di
dispersione di gas relativa agli
impianti di distribuzione posti a
servizio del fabbricato assicurato,
accertata dall’Azienda di
distribuzione e comportante da
parte della Azienda stessa il
blocco dell’erogazione,
indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o
sostituire le tubazioni e relativi
raccordi che hanno dato origine
alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente
sostenute allo scopo di cui ad a)
per la demolizione o il
ripristino di parti del fabbricato
assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse
da quelle sopraelencate necessarie
per rendere conformi alle
normative vigenti gli impianti al
servizio del fabbricato.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo”, si rimanda al
relativo capitolo di pagina 22.
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Garanzie Aggiuntive “D2”
(valide solo se espressamente
richiamate in polizza)
Occlusione di tubazioni
È assicurato l’indennizzo dei danni
materiali e diretti causati al
fabbricato e al mobilio domestico
nonché al contenuto delle attività
tollerate presenti nel fabbricato
assicurato da occlusioni degli
impianti idrici.
Sono esclusi i danni conseguenti a
rigurgito e traboccamento della
rete fognaria pubblica nonché dei
sistemi di raccolta e deflusso
dell’acqua piovana.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Gelo
A seguito di spargimento d’acqua
conseguente a rottura degli
impianti idrici per effetto di gelo,
sono assicurati:
• l’indennizzo dei danni materiali
e diretti subiti dal fabbricato
assicurato;
Pagina 18
• il risarcimento delle somme
(capitale, interessi e spese) che
l’Assicurato in qualità di
proprietario o conduttore dei
relativi impianti idrici sia tenuto
a pagare quale civilmente
responsabile per i danni
involontariamente cagionati a
terzi, compresi i condomini e/o
locatari, per morte, lesioni
personali e per danneggiamenti a
cose ed animali;
• le spese di ricerca e riparazione
necessariamente sostenute, nei
limiti e sulla base delle
condizioni previste alla relativa
voce di garanzia riportate nella
pagina 17.
Sono esclusi i danni:
- da spargimento d’acqua causato
da impianti idrici installati
all’esterno della costruzione o
interrati;
- ai locali sprovvisti di apparati di
riscaldamento oppure con
apparati non in funzione da
oltre 7 giorni consecutivi prima
del sinistro. La garanzia è
18
prestata per danni a terzi sino a
concorrenza del massimale per
danni a cose di cui al settore “B”
responsabilità civile.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
Danni a cose in locali interrati o
seminterrati
A seguito di spargimento d’acqua
conseguente a rottura accidentale
degli impianti idrici è assicurato
l’indennizzo per i danni a cose
contenute in locali interrati o
seminterrati di proprietà dei
condomini e/o locatari.
Per “Franchigie e Limiti di
Indennizzo” si rimanda al relativo
capitolo di pagina 22.
In Caso di Sinistro
Valgono integralmente le
condizioni previste al capitolo “In
Caso di Sinistro” dei settori “A”
incendio e “B” responsabilità
civile.
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settore “E”
assicurazione di tutela legale
Premessa
La Compagnia per la gestione e la
liquidazione dei sinistri relativi alla
garanzia Tutela legale si avvale
della
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri
S.p.A. con sede in Verona via IV
Novembre, 24 tel. 0458372632 0458372658 fax 0458351023 in
appresso denominata D.A.S.
Cosa e Come Assicuriamo
Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti
del massimale previsto in polizza e
delle condizioni che seguono, il
rischio delle seguenti spese che si
rendessero necessarie per la tutela
dei diritti del
Condominio/Assicurato:
- le spese di assistenza
stragiudiziale;
- gli oneri per l’intervento di un
legale;
- gli oneri per l’intervento di un
perito d’ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l’intervento di un
consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di
condanna penale;
- le spese liquidate a favore di
controparte in caso di
soccombenza;
- le spese conseguenti ad una
transazione autorizzata dalla
D.A.S.;
- le spese di accertamenti su
soggetti, proprietà, modalità e
dinamica dei sinistri;
- le spese di indagine per la ricerca
di prove a difesa;
- le spese per la redazione di
denunce, querele, istanze
all’Autorità Giudiziaria;
- le spese degli arbitri e del legale
intervenuti, nel caso in cui una
controversia che rientri in
garanzia debba essere deferita o
risolta avanti a uno o più arbitri.
Forma di garanzia
La garanzia riguarda la tutela dei
diritti del Condominio/Assicurato
qualora:
a) subisca danni extracontrattuali
dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’amministratore o legale
rappresentante sia sottoposto a
procedimento penale per delitto
colposo o per contravvenzione;
c) debba sostenere controversie di
diritto civile nascenti da pretese
inadempienze contrattuali,
proprie o di controparte, per le
quali il valore in lite sia
superiore a 250 Euro, e che
siano relative a:
- contratti individuali di lavoro
con i dipendenti del
Condominio;
- recupero delle quote
condominiali;
- forniture di beni o prestazioni
di servizi dal Condominio
commissionate e/o ricevute;
- vertenze derivanti da lavori di
manutenzione e
ristrutturazione con o senza
ampliamento di volumi;
- vertenze con condomini o
conduttori per l’inosservanza
di norme di legge o del
regolamento condominiale;
- vertenze con Compagnie di
assicurazione per le polizze
che riguardano il
Condominio.
19
d) debba sostenere controversie
relative alla proprietà o altri
diritti reali riguardanti il
condominio
Assicurati
• Relativamente alle garanzie di
cui ai capi a) et b) che
precedono, oltre al Condominio
(amministratore o legale
rappresentante), sono assicurati
anche i dipendenti del
Condominio stesso. In caso di
vertenza tra il Condominio ed
altre persone assicurate, la
garanzia verrà prestata solo a
favore del Condominio.
Relativamente alle garanzie di
cui al capo c) che precede, è
assicurato il solo Condominio.
• In estensione alla “Forma di
garanzia”, l’assicurazione
riguarda anche la tutela dei
diritti dell’Assicurato
(amministratore o legale
rappresentante) qualora, in
relazione agli obblighi e/o
adempimenti in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro previsti dal Decreto
Legislativo 19 settembre 1994
n. 626 e dal Decreto Legislativo
14 agosto 1996 n. 494,
successive modifiche e
provvedimenti derivati compresi,
nonché per la violazione degli
artt. 437 e 451 del Codice
Penale:
a) sia sottoposto a procedimento
penale per delitto colposo o
per contravvenzione;
b) sia sottoposto a procedimento
penale per delitto doloso
purché venga prosciolto o
assolto con decisione
definitiva restando comunque
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esclusi i casi di estinzione del
reato per qualsiasi causa. La
Compagnia rimborserà le
spese di difesa sostenute
quando la sentenza sia
passata in giudicato;
c) debba presentare opposizione
avverso la Prescrizione di cui
al D. Lgs. 758/94 impartita
dai competenti organi di
vigilanza. La garanzia opera
anche in sede giurisdizionale
nel caso di esito negativo
degli altri rimedi
amministrativi (ricorsi
gerarchici).
Delimitazioni
Esclusioni
La garanzia non vale per:
- danni subiti per disastro
ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale e amministrativa,
fatta eccezione per i procedimenti
penali derivanti da violazioni di
leggi in tali materie;
- operazioni relative all'acquisto o
alla costruzione di beni
immobili;
- eventi connessi alla proprietà o
all’uso di veicoli a motore,
imbarcazioni o aerei;
- vertenze con Istituti o Enti
Pubblici di Assicurazioni
Previdenziali e Sociali.
Garanzia Aggiuntiva
(valida solo se espressamente
richiamata in polizza)
A - Procedimenti penali per
delitti dolosi
La garanzia viene estesa alla tutela
dei diritti delle persone assicurate
Pagina 20
che siano sottoposte a
procedimento penale per delitto
doloso; la garanzia comprende le
spese di difesa degli Assicurati
purché questi vengano prosciolti o
assolti con decisione passata in
giudicato fermo restando l’obbligo
per l’Assicurato di denunciare il
sinistro nel momento in cui inizia
il procedimento penale. Restano
esclusi i casi di estinzione del reato
per qualsiasi causa.
In Caso di Sinistro
Insorgenza del sinistro
Operatività della garanzia
assicurativa
Il sinistro si intende insorto e
quindi verificato nel momento in
cui una delle Parti ha iniziato a
violare norme legislative o
contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i
sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di
stipulazione della polizza, se si
tratta di risarcimento di danni
extracontrattuali o di
procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla
stipulazione della polizza, negli
altri casi.
La garanzia non viene prestata
per i sinistri insorgenti da patti,
accordi, contratti che, al
momento della stipulazione della
polizza, fossero già stati disdetti o
la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fossero già state
chieste da uno dei Contraenti.
Nelle vertenze relative a contratto
di lavoro dipendente, in caso di
interruzione del rapporto,
l’insorgenza del sinistro si
identifica con la data di
20
cessazione del rapporto di lavoro.
Le vertenze, promosse da o
contro più persone assicurate, ed
aventi per oggetto domande
identiche o connesse, si
considerano a tutti gli effetti
sinistro unico. In caso di
imputazioni a carico di più
persone assicurate e dovute al
medesimo evento-fatto, il sinistro
è unico a tutti gli effetti.
Denuncia di sinistro e libera
scelta del legale
In caso di sinistro l’Assicurato
deve darne immediata
comunicazione, trasmettendo tutti
gli atti o documenti di cui al
successivo articolo, alla D.A.S. in
via preferenziale o,
subordinatamente, alla
Compagnia. I sinistri denunciati
oltre un anno dalla loro
insorgenza comporteranno per
l’Assicurato la prescrizione del
diritto alla garanzia. L’Assicurato
dovrà immediatamente, e
comunque entro il termine utile
per la difesa, far pervenire alla
D.A.S. o alla Compagnia notizia
di ogni atto a lui notificato
tramite Ufficiale Giudiziario.
Contemporaneamente alla
denuncia del sinistro, l’Assicurato
può indicare un legale - residente
nella località ove ha sede l'Ufficio
Giudiziario competente a decidere
la controversia - al quale affidare
la pratica per il seguito giudiziale,
ove il tentativo di definizione in
via bonaria non abbia esito
positivo. La scelta del legale fatta
dall’Assicurato è operante fin
dalla fase stragiudiziale ove si
verifichi una situazione di
conflitto di interessi con la D.A.S.
o con la Compagnia.
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Fornitura dei documenti
occorrenti alla prestazione della
garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire alla
D.A.S. tutti gli atti e documenti
occorrenti, regolarizzandoli a
proprie spese secondo le norme
fiscali di bollo e di registro nonché
ad assumere a proprio carico tutti
gli oneri fiscali che dovessero
presentarsi nel corso o alla fine
della vertenza.
Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, la
D.A.S. si riserva la facoltà di
svolgere, direttamente o a mezzo di
professionisti da essa incaricati,
ogni possibile tentativo per una
bonaria definizione della
controversia. Ove ciò non riesca e
in ogni caso quando sia necessaria
una difesa penale, la D.A.S.
trasmette la pratica al legale
designato ai sensi della precedente
voce “Denuncia di sinistro e libera
scelta del legale”. Le garanzie sono
operanti esclusivamente per i
sinistri per i quali gli incarichi a
legali e/o periti, siano stati
preventivamente concordati con la
D.A.S. per ogni stato della
Pagina 21
vertenza e grado di giudizio; agli
stessi l’Assicurato rilascerà le
necessarie procure. In caso di
divergenza di opinioni fra
l’Assicurato e la D.A.S. sulle
possibilità di esito positivo o più
favorevole all’Assicurato del
giudizio - in un procedimento
civile o in caso di ricorso al
Giudice Superiore in un
procedimento civile o penale - la
questione, a richiesta di una delle
Parti da formularsi per iscritto,
potrà essere demandata ad un
arbitro sulla cui designazione le
Parti dovranno accordarsi. Se un
tale accordo non si realizza
l’arbitro verrà designato dal
Presidente del Tribunale
competente. L’arbitro deciderà
secondo equità e le spese di
arbitrato saranno a carico della
parte soccombente.
Dopo la denuncia del sinistro,
ogni accordo transattivo o
composizione della vertenza
devono essere preventivamente
concordati con la D.A.S., in caso
contrario l’Assicurato risponderà
di tutti gli oneri sostenuti dalla
D.A.S. per la trattazione della
pratica. Fanno eccezione i casi di
21
comprovata urgenza - con
conseguente impossibilità per
l’Assicurato di preventiva richiesta
di benestare - i quali verranno
ratificati dalla D.A.S. che sia stata
posta in grado di verificare
urgenza e congruità
dell’operazione. L’esecuzione
forzata di un titolo verrà estesa a
due tentativi. In caso di procedure
concorsuali la garanzia si limita
alla stesura e al deposito della
domanda di ammissione del
credito. La garanzia si estende ai
sinistri insorti nel periodo
contrattuale, ma manifestatisi e
denunciati entro 360 giorni dalla
cessazione della polizza. La D.A.S.
non è responsabile dell’operato di
legali e periti e non sostiene il
pagamento di multe o ammende.
Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o
comunque recuperate per capitali
ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell'Assicurato, mentre
spetta a DAS quanto liquidato a
favore anche dello stesso
Assicurato giudizialmente o
stragiudizialmente per spese,
competenze e onorari.
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scoperti - franchigie e limiti di
indennizzo/risarcimento
Premessa
Per i danni derivanti da un’unica
causa la franchigia prevista per le
tipologie degli eventi sottoriportati,
si applica una sola volta
qualunque sia il numero dei
danneggiati e qualunque sia la
garanzia interessata. La franchigia
per la garanzia “Danno materiale
e diretto” - settore “D” danni da
acqua - è cumulabile con quelle
previste per le altre garanzie dello
stesso settore. Relativamente alle
garanzie sottoindicate, previste
nella polizza “Globale Fabbricati
Civili” ai settori “A” incendio, “B”
responsabilità civile, “D” danni da
acqua, valgono gli scoperti, le
franchigie e i limiti di
indennizzo/risarcimento a fianco
di ciascuna di esse indicati.
settore “A” incendio - garanzie aggiuntive “A1”
franchigia
garanzie
Euro
limite di indennizzo
Eventi atmosferici
250
80%
Intasamento di grondaie e pluviali
100
100%
Sovraccarico di neve
250
80%
Eventi sociopolitici
1.000
80%
Ordigni esplosivi
1.000
80%
100
10.000 Euro
per anno assicurativo
Danni elettrici
settore “B” responsabilità civile - garanzie aggiuntive “B1”
garanzie
scoperto
limite di risarcimento
Danni da interruzione d’esercizio
o sospensione di attività
10% con il minimo di 1.000 Euro
50.000 Euro per sinistro
ed un massimo di 200.000 euro
per anno assicurativo
Danni da inquinamento
10% con il minimo di 1.000 Euro
50.000 Euro per sinistro
ed un massimo di 200.000 euro
per anno assicurativo
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settore “D” danni da acqua
franchigia
garanzie
Euro
limite di indennizzo
Danno materiale e diretto
150
Somma assicurata
al settore “A”
Spese ricerca e riparazione per danni
da spargimento d’acqua
150
3‰ della somma assicurata per il fabbricato
con il minimo di 1.000 Euro ed un massimo di
25.000 Euro per anno assicurativo
Spese ricerca e riparazione per danni da
spargimento d’acqua per le tubazioni
interrate
150
3‰ della somma assicurata per il fabbricato
con il minimo di 1.000 Euro ed un massimo di
10.000 Euro per anno assicurativo
Spese ricerca e di riparazione in caso di
dispersione di gas
150
2.500 Euro per sinistro ed un massimo
di 10.000 Euro per anno assicurativo
Occlusione tubazioni
150
2.500 Euro per sinistro ed un massimo
di 10.000 euro per anno assicurativo
150
2.500 Euro per sinistro ed un massimo
di 10.000 Euro per anno assicurativo
Gelo
- danno materiale diretto
Danni a cose in locali interrati o
seminterrati:
- di pertinenza dell’abitazione
- adibiti ad attività artigiane o commerciali
150
50.000 Euro per sinistro ed un massimo
di 200.000 per anno assicurativo
1.000
50.000 Euro per sinistro ed un massimo
di 200.000 per anno assicurativo
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glossario giuridico
Assistenza stragiudiziale: è quella
attività che viene svolta al fine di
comporre qualsiasi vertenza prima
del ricorso al giudice e per evitarlo.
Danno extracontrattuale: è il
danno ingiusto conseguente al fatto
illecito: quello del derubato,
dell’ospite che scivola sulle scale
sdrucciolevoli o, tipicamente, i
danni da incidenti stradali. Tra
danneggiato e responsabile non
esiste alcun rapporto contrattuale o,
se esiste, non ha alcun nesso con
l’evento dannoso.
Delitto colposo: è solo quello
espressamente previsto come tale (e
a tale titolo contestato) dalla legge
penale commesso per negligenza,
imperizia, imprudenza o
inosservanza di leggi, ma senza
volontà ne intenzione di causare
l’evento lesivo.
Delitto doloso: è doloso, o secondo
l’intenzione, qualsiasi delitto
all’infuori di quelli espressamente
previsti dalla legge come colposi o
preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale: si ha
delitto preterintenzionale, o oltre
l’intenzione, quando l’evento
dannoso risulta più grave di quello
voluto.
Fatto illecito: non è
inadempimento, ossia violazione di
un obbligo contrattuale assunto nei
confronti di soggetti particolari. Il
fatto illecito consiste nella
inosservanza di una norma di legge
posta a tutela della collettività o in
un comportamento che violi un
diritto assoluto del singolo.
Insorgenza (del sinistro): coincide
con il momento in cui viene violata
la norma di legge o si verifica la
lesione del diritto che da origine
alla controversia. Tale momento
deve essere successivo a quello di
decorrenza della polizza e per le
controversie contrattuali - collocarsi
oltre 90 giorni da detta decorrenza:
- nel Penale (garanzia immediata):
giorno in cui è stato commesso il
reato; si ricava dalla informazione
di garanzia e non ha nulla a che
fare con la data di notificazione
di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale (garanzia
immediata): giorno in cui si
verifica l’evento dannoso,
indipendentemente dalla data di
richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90
giorni): momento in cui una
delle Parti ha posto in essere il
primo comportamento non
conforme alle norme ed ai patti
concordati.
Lesioni personali colpose (art. 590
C.P.): commette reato di lesioni
personali colpose chi, senza volontà,
provoca lesioni ad una persona.
Omicidio colposo (art. 589 C.P.):
commette reato di omicidio
colposo chi, senza volontà ed
intenzione, provoca la morte di una
persona.
Oneri fiscali (a carico
dell’Assicurato): spese di bollatura
di documenti da produrre in
giudizio o di trascrizione,
registrazione di atti (sentenze,
decreti ecc.).
Procedimento Penale: inizia con la
contestazione di presunta violazione
di norme penali che viene notificata
alla persona mediante informazioni
di garanzia. Questa contiene
l’indicazione della norma violata ed
il titolo (colposo doloso preterintenzionale) del reato
24
ascritto. Per la garanzia di polizza, è
essenziale la contestazione iniziale
(prima del giudizio vero e proprio),
salvo quanto previsto per la
garanzia aggiuntiva “Procedimenti
Penali per Delitti Dolosi”.
Reato: violazione di norme penali.
I reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni e comportano pene
diverse, detentive e/o pecuniarie
(Per delitti: reclusione, multa; Per
contravvenzioni: arresto,
ammenda). I delitti si dividono poi,
in base all’elemento psicologico, in
dolosi, preterintenzionali e colposi,
mentre nelle contravvenzioni la
volontà è irrilevante.
Spese di giustizia: sono le spese del
processo che, in un procedimento
penale, il condannato deve pagare
allo Stato. Nel giudizio civile invece
le spese della procedura vengono
pagate dalle Parti,
contemporaneamente allo
svolgimento degli atti processuali e,
a conclusione del giudizio, il
soccombente è condannato a
rifonderle.
Statuto dei lavoratori (art. 28):
ricorso degli organismi sindacali
avverso comportamenti
antisindacali posti in essere dal
datore di lavoro.
Transazione: accordo col quale le
Parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine ad una
lite tra di loro insorta o la
prevengono.
Vertenza contrattuale: controversia
insorta in merito ad esistenza,
validità, esecuzione di patti,
accordi, contratti precedentemente
conclusi tra le Parti, anche
oralmente, con inadempimento
delle relative obbligazioni.
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Globale Fabbricati Civili
10.2006 - P.1900 - (R. 01.2010)
Condizioni di polizza
Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
www.zurich.it
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Globale Fabbricati Civili