UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Corso di Diritto del Contenzioso dell’Impresa Anno Accademico 2012-2013 Ermenegildo Costabile Diritto del contenzioso d'impresa 1 PARTE SECONDA DIRITTO PENALE BIANCO 1) REATI SOCIETARI Diritto del contenzioso d'impresa 2 DIRITTO PENALE BIANCO • Che cosa si intende per “crimini dei colletti bianchi”? • Edwin Sutherland, criminologo statunitense che negli anni ‘30 ha coniato il termine “white collar crimes”, ha definito il crimine dei colletti bianchi quel reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione. • Questa forma di criminalità ha struttura dinamica, perché intimamente legata all’evoluzione della società. • Accanto alle classiche manifestazioni (reati tributari, societari, fallimentari, corruzioni), oggi rileviamo che questo crimine ha seguito l’economia sul campo dei mercati borsistici, ingolositi dalla realizzazione di enormi e facili guadagni. La magistratura ha svelato la nuova moda del crimine, portando alla luce trame delittuose concepite proprio nell’ambito mercato finanziario: il market abuse. Diritto del contenzioso d'impresa 3 • • • • • • • Quali conseguenze legali e sociali per questa tipologia di reati? La storia giudiziaria del nostro Paese dimostra che pochi colletti bianchi finiscono nelle patrie galere. Ma rispetto alla forza di deterrenza della pena limitativa della libertà personale, per questo crimine interagiscono diverse conseguenze “sanzionatorie”, sia a livello legale che a livello sociale. L’Ordinamento prevede una serie di incompatibilità per l’esercizio di alcune professioni o cariche sociali. Anche nel caso in cui la legge non stabilisce divieti, il “danno reputazionale” che consegue all’accusa di aver commesso il reato, spesso determina il ritiro della “patente” che dava accesso alla classe politica, economica e professionale di estrazione. L’angoscia di una sensibile perdita economica. Tutto ciò potrebbe risultare maggiormente dissuasivo rispetto alla minaccia della limitazione della libertà personale. Diritto del contenzioso d'impresa 4 • Nell’immaginario collettivo, i reati dei colletti bianchi vengono trattati con troppa clemenza. E’ davvero così? L’attuale normativa non può essere considerata clemente. Come diceva Cesare Beccaria, non servono pene severe ma una risposta pronta e certa. • A cosa è dovuto l’incremento di questa tipologia di reati registrata negli ultimi anni? Per un verso proprio l’aspettativa di impunità che determina il colpevole a “tentare il colpo”. Per altro verso, i facili arricchimenti che si sono realizzati nel mercato finanziario hanno stimolato le intelligenze criminali ad ingegnarsi per inserirsi in questo mondo, sviluppando delle tecnicalità illecite che assicurano maggiori e più agevoli guadagni, a discapito della collettività. Diritto del contenzioso d'impresa 5 • E’ legittimo il timore che questo tipo di reato costituisca una minaccia per l’integrità della collettività in quanto mettono in discussione la legittimità dell’ordine sociale e la fiducia nella giustizia? E. Sutherland ha calcolato che il costo dei crimini dei “colletti bianchi” è molte volte maggiore del costo dei reati comuni: ciò non solo per quanto attiene al danno economico, ma anche per il pregiudizio che arrecano ai rapporti sociali. Questa forma di crimine rappresenta un abuso della fiducia che deprime la morale pubblica, creando disorganizzazione sociale su larga scala. Diverse tipologie di white collar crimes possiedono un minor grado di disvalore morale che rischia di non essere percepito all’interno di quella cerchia sociale. Il crimine dei colletti bianchi si apprende “per contatto”, frequentando individui che valutano il comportamento criminale favorevolmente; inoltre v’è un distacco rispetto agli “insegnamenti domestici” che non hanno a che fare col più complesso mondo economico, politico o finanziario. La mancata percezione del disvalore intrinseco delle condotte criminose rende i white collar crimes estremamente contagiosi. Diritto del contenzioso d'impresa 6 • La cura possibile richiede una ricetta diversa da quella adoperata per i reati comuni? Il contrasto giudiziario frutto dalla forza repressiva del diritto penale non è sufficiente. Occorre una buona dose di vaccino culturale di legalità, da iniettare a livello culturale, politico ed economico. Diritto del contenzioso d'impresa 7 ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI TRIBUTARI INFORTUNI SUL LAVORI REATI SOCIETARI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI AMBIENTALI REATI FALLIMENTARI MARKET ABUSE Diritto del contenzioso d'impresa 8 I BENI GIURIDICI TUTELATI DAL DIRITTO PENALE SOCIETARIO • Le “Disposizioni penali in materia di società e consorzi” nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile sono poste a tutela di interessi rilevanti. • Alcuni reati contemplati sono di natura plurioffensiva, vale a dire lesivi di più beni giuridici. • Il legislatore del 1940 anteponeva la tutela degli interessi di stampo pubblicistico a quelli di natura privatistica. Nel tempo l’interesse pubblico ha ceduto il passo ai beni giuridici privatistici. INTERESSI PUBBLICI • CORRETTO ANDAMENTO DELL’ECONOMIA PUBBLICA • PUBBLICA FEDE E VERIDICITA’ DEI DOCUMENTI CONTABILI • EFFICIENZA DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA (Consob, Isvap, Bankitalia, ecc.) INTERESSI PRIVATI • • • • DELL’IMPRESA DEI SOCI DEI CREDITORI ALTRI SOGGETTI CHE POTREBBERO AVERE RAPPORTI CON L’IMPRESA Diritto del contenzioso d'impresa 9 LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Art. 2621 c.c. Art. 2622 c.c. • Ipotesi contravvenzionale • Ipotesi delittuosa Diritto del contenzioso d'impresa 10 • Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali”: 1. 2. 3. 4. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Diritto del contenzioso d'impresa 11 BENE GIURIDICO • TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA NELLA CORRETTEZZA DEI BILANCI • TUTELA DELL’INTEGRITA’ PATRIMONIALE DEI DESTINARI DELLE COMUNICAZIONI SOGGETTI ATTIVI • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI • DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI • SINDACI, LIQUIDATORI CONDOTTA • ESPORRE FATTI NON CORRISPONDENTI AL VERO ANCORCHE’ OGGETTO DI VALUTAZIONI • OMETTERE INFORMAZIONI LA CUI COMUNICAZIONE E’ IMPOSTA DALLA LEGGE • SU BILANCI, RELAZIONI E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE • IN MODO IDONEO AD INDURRE IN ERRORE I DESTINATARI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ • VARIAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO NON SUPERIORE AL 5% • VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO NON SUPERIORE ALL’1% ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO SPECIFICO (L’INTENZIONE DI INGANNARE I SOCI O IL PUBBLICO E IL FINE DI CNOSEGUIRE PER SE’ O PER ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO) Diritto del contenzioso d'impresa 12 • Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non corrispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatati sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. […] Nel caso di società […] (quotate in borsa), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. […] Diritto del contenzioso d'impresa 13 BENE GIURIDICO • TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA NELLA CORRETTEZZA DEI BILANCI • TUTELA DELL’INTEGRITA’ PATRIMONIALE DEI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI SOGGETTI ATTIVI • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI • DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI • SINDACI, LIQUIDATORI CONDOTTA EVENTO DI DANNO ELEMENTO SOGGETTIVO • ESPORRE FATTI NON CORRISPONDENTI AL VERO ANCORCHE’ OGGETTO DI VALUTAZIONI • OMETTERE INFORMAZIONI LA CUI COMUNICAZIONE E’ IMPOSTA DALLA LEGGE • SU BILANCI, RELAZIONI, ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE • IN MODO IDONEO AD INDURRE IN ERRORE I DESTINATARI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETA’VARIAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO NON SUPERIORE AL 5% • VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO NON SUPERIORE ALL’1% • DANNO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA’ • GRAVE NOCUMENTO AI RISPARMIATORI (per le società quotate) • DOLO SPECIFICO (L’INTENZIONE DI INGANNARE I SOCI O IL PUBBLICO E IL FINE DI CNOSEGUIRE PER SE’ O PER ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO) Diritto del contenzioso d'impresa 14 15 16 Le altre fattispecie di illeciti societari (artt. 2626 c.c. e ss.) Diritto del contenzioso d'impresa 17 Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”: 1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”: 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Diritto del contenzioso d'impresa 18 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI BENE GIURIDICO SOGGETTI • TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO SOCIALE ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE BENE GIURIDICO • TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO SOCIALE SOGGETTI • AMMINISTRATORI • AMMINISTRATORI CONDOTTA CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • RESTITUIRE, ANCHE SIMULATAMENTE, I CONFERIMENTI AI SOCI • LIBERARE I SOCI DALL’OBBLIGO DI ESEGUIRE I CONFERIMENTI • DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO CAUSE DI ESTINZIONE Diritto del contenzioso d'impresa •RIPARTIRE GLI UTILI O ACCONTI SU UTILI NON EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI O DESTINATI PER LEGGE A RISERVA •RIPARTIRE RISERVE ANCHE NON COSTITUITE CON UTILI CHE NON POSSONO ESSERE PER LEGGE DISTRIBUITE • DOLO GENERICO •PRIMA DEL TERMINE PREVITO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO: •RESTITUZIONE DEGLI UTILI •RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE 19 Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”: 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Diritto del contenzioso d'impresa 20 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE BENE GIURIDICO •TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL CAPITALE SOCIALE SOGGETTO •GLI AMMINISTRATORI CONDOTTA •ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE AZIONI O QUOTE SOCIALI •ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE AZIONI O QUOTE EMESSE DALLA SOCIETA’ CONTROLLANTE EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO CAUSE DI ESTINZIONE •CAUSANDO UNA LESIONE DELL’INTEGRITA’ DEL CAPITALE SOCIALE O DELLE RISERVE NON DISTRIBUIBILI PER LEGGE •DOLO GENERICO •PRIMA DEL TERMINE PREVISTO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO: •RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O DELLE RISERVE Diritto del contenzioso d'impresa 21 Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori": 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Art. 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi": 1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Diritto del contenzioso d'impresa 22 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI BENE GIURIDICO SOGGETTO CONDOTTA EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO CAUSE DI ESTINZIONE • TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI BENE GIURIDICO •TUTELA DELLA SOCIETA’ DA POSSIBILI ATTI IN CONFLITTO D’INTERESSI SOGGETTI •AMMINISTRATORI •COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE ENTI INTERESSATI •SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA O CON TITOLI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE •SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA: •DI CONSOB •DELLA BANCA D’ITALIA CONDOTTA •VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 2391 C.C. (IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI) EVENTO •DANNO ALLA SOCIETA’ O A TERZI • GLI AMMINISTRATORI • RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE • FUSIONE O SCISSIONE CON ALTRE SOCIETA’ • CAGIONARE UN DANNO AI CREDITORI • DOLO GENERICO • RISARCIMENTO DEL DANNO AI CREDITORI ELEMENTO SOGGETTIVO Diritto del contenzioso d'impresa •DOLO GENERICO 23 Art. 2630 c.c. “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”: 1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. 2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo Diritto del contenzioso d'impresa 24 OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE, COMUNICAZIONI O DEPOSITI BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • CORRETTEZZA, COMPLETEZZA E VERIDICITA’ DI QUANTO CONTENUTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE • CHIUNQUE “ESSENDOVI TENUTO” • OMETTERE DI ESEGUIRE NEI TERMINI PRESCRITTI DENUNCE, COMUNICAZIONI, DEPOSITI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE • OMETTERE DI FORNIRE NEGLI ATTI, NELLA CORRISPONDENZA E NELLA RETE TELEMATICA LE INFORMAZIONI PRESCRITTE […] • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 25 Art. 2631 c.c. “Omessa convocazione dell'assemblea”: 1. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. 2. [La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. Diritto del contenzioso d'impresa 26 OMESSA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA • CORRETTA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA • AMMINISTRATORI • SINDACI • OMETTERE DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEI SOCI NEI CASI E NEI TERMINI PREVISTI DA LEGGE O STATUTO CIRCOSTANZA AGGRAVANTE • SE OMISSIONE AVVIENE: • A SEGUITO DI PERDITE • NONOSTANTE LA LEGITTIMA RICHIESTA DEI SOCI ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 27 Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”: 1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Diritto del contenzioso d'impresa 28 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • TUTELA DELL’EFFETTIVITA’ DEL CAPITALE SOCIALE • AMMINISTRATORI • SOCI CONFERENTI • FORMARE, AUMENTARE FITTIZIAMENTE IL CAPITALE SOCIALE: • 1) MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI AZIONI IN MISURA COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE ALL’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE • 2) SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI O DI QUOTE • 3) SOPRAVVALUTAZIONE RILEVANTE DEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA O DI CREDITI OVVERO DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ NEL CASO DI TRASFORMAZIONE • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 29 Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”: 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Diritto del contenzioso d'impresa 30 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI BENE GIURIDICO • TUTELA DEI CREDITORI SOGGETTO • LIQUIDATORI CONDOTTA • RIPARTIRE I BENI SOCIALI TRA I SOCI PRIMA DEL PAGAMENTO DEI CREDITORI SOCIALI O DELL’ACCANTONAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE A SODDISFARLI EVENTO CAUSE DI ESTINZIONE • DANNO AI CREDITORI • RISARCIMENTO DEL DANNO AI CREDITORI PRIMA DEL GIUDIZIO Diritto del contenzioso d'impresa 31 Art. 2634 c.c. “Infedeltà patrimoniale”: 1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa. Diritto del contenzioso d'impresa 32 INFEDELTA’ PATRIMONIALE BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO • TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE • AMMINISTRATORI • DIRETTORI GENERALI • LIQUIDATORI Che abbiano un interesse in conflitto con quello della società • COMPIERE O CONCORRERE A DELIBERARE ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI SOCIALI • CAGIONARE INTENZIONALMENTE UN DANNO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA’ • DOLO SPECIFICO (AL FINE DI PROCURARE A SE’ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO O ALTRO VANTAGGIO) • NON E’ INGIUSTO IL PROFITTO GENERATO DAI C.D. “VANTAGGI COMPENSATIVI” Diritto del contenzioso d'impresa 33 Art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità": 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori (3), i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (4). 4. Si procede a querela della persona offesa. Diritto del contenzioso d'impresa 34 INFEDELTÀ A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITÀ BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO • TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE • AMMINISTRATORI, DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI • SINDACI, LIQUIDATORI • OVVERO CHI DA’ O PROMETTE L’UTILITA’ (comma 2) • COMPIERE O OMETTERE DI COMPIERE ATTI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI IL LORO UFFICIO • A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITA’ • CAGIONARE NOCUMENTO ALLA SOCIETA’ • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 35 Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sulla assemblea”: 1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Diritto del contenzioso d'impresa 36 ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA BENE GIURIDICO • TUTELA DELLA GENUINITA’ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI SOGGETTI • CHIUNQUE CONDOTTA • CON ATTI SIMULATI O FRAUDOLENTI • DETERMINA LA MAGGIORANZA IN ASSEMBLEA ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO SPECIFICO (SCOPO DI PROCURARE A SE’ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO) Diritto del contenzioso d'impresa 37 • Art. 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Diritto del contenzioso d'impresa 38 OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA BENE GIURIDICO • TUTELA DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA SOGGETTI • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI, SINDACI, LIQUIDATORI, ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA CONDOTTA • ESPORRE FATTI MATERIALI NON CORRISPONDENTI AL VERO, ANCORCHE’ OGGETTO DI VALUTAZIONI, SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA • OCCULTARE, CON ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI, IN TUTTO O IN PARTE, FATTI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE COMUNICATI AGLI ORGANI DI VIGILANZA • OSTACOLARE VOLUTAMENTE, IN QUASIASI FORMA, LE FUNZIONI DI VIGILANZA (comma 2) ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO SPECIFICO (AL FINE DI OSTACOLARE LE FUNZIONI DI VIGILANZA) Diritto del contenzioso d'impresa 39 CASO LOTITO Diritto del contenzioso d'impresa 40 • Art. 2639 c.c. “Estensione delle qualifiche soggettive”: 1. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 2. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. Diritto del contenzioso d'impresa 43 REATI DEI REVISORI • Originariamente la disciplina era prevista nell’art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”. • Successivamente, con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, la disciplina è stata interamente riformata e sono state aggiunte ulteriori ipotesi delittuose e contravvenzionali incentrate sulle attività di revisione legale. Diritto del contenzioso d'impresa 44 FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE Art. 27 D.Lgs. 39/2010 (già art. 2624 c.c.) 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione d’ingannare i destinari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente d’interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dal comma 4 si applica a chi da o promette l’utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. Diritto del contenzioso d'impresa 45 BENE GIURIDICO • VERIDICITA’ DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI REVISIONE LEGALE SOGGETTI • RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE (SINGOLARMENTE O IN CONCORSO CON GLI AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI DELLA SOCIETA’ SOGGETTA A REVISIONE, CO.4) CONDOTTA EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO • ATTESTARE IL FALSO E OCCULTARE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETA’, ENTE O SOGGETTO SOTTOPOSTO A REVISIONE • NELLE RELAZIONI O IN ALTRE COMUNICAZIONI • IN MODO IDONEO AD INDURRE IN ERRORE I DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI • SE FATTI COMMESSI IN CAMBIO DI DENARO O ALTRA UTILITA’, DATA O PROMESSA AGGRAVANTE (CO. 4) • DANNO PATRIMONIALE (COMMA 2) • DOLO SPECIFICO (AL FINE DI CONSEGUIRE PER SE’ O PER ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO) • DOLO SPECIFICO (CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FALSITA’ E L’INTENZIONE DI INGANNARE I DESTINARI DELLE COMUNICAZIONI) Diritto del contenzioso d'impresa 46 CASO PARMALAT Diritto del contenzioso d'impresa 47 (omissis) III) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto, nelle relazioni di certificazione emesse a Milano dalla società Deloitte & Touche in relazione ai bilanci civilistici e consolidati di Parmalat Finanziarla spa, riguardanti gli esercizi 1999 - 2002 e semestrale 2003 nonché del bilancio consolidato della subholding Parmalat spa, consapevolmente e con l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestavano il falso ed occultavano informazioni rilevanti sulle effettive condizioni economiche della predetta società sottoposta a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali e cagionando agli stessi un danno patrimoniale di rilevante entità. Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato nonché di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. Diritto del contenzioso d'impresa 48 (omissis) IV) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto, essendo la Grant Thorton incaricata della revisione dei bilanci civilistici di alcune società del gruppo (tra le quali la BONLAT e la PARMALAT spa), nelle attività di certificazione effettuate, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni. Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato nonchè di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. Diritto del contenzioso d'impresa 49 CORRUZIONE DEI REVISORI Art. 28 D.Lgs. 39/2010 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da o promette l’utilità. 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell’esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall’articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi da o promette l’utilità. 3. Si procede d’ufficio. Diritto del contenzioso d'impresa 50 BENE GIURIDICO • INDIPENDENZA DEI REVISORI CONTABILI SOGGETTI • RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE • RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE, COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE I SOCI E I DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE LEGALE (CO. 2) CONDOTTA • COMPIERE ATTI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL LORO UFFICIO A SEGUITO DI PROMESSA O DAZIONE DI UTILITA’ • COMPIERE O OMETTERE ATTI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALL’UFFICIO NELL’ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (O SOCIETA’ DA ESSI CONTROLLATE), IN CAMBIO DI DENARO O ALTRA UTILITA’, DATA O PROMESSA EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO • CAGIONARE NOCUMENTO ALLA SOCIETA’ • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 51 IMPEDITO CONTROLLO Art. 29 D.Lgs. 39/2010 1. I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d’ufficio. Diritto del contenzioso d'impresa 52 BENE GIURIDICO • TUTELA DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE SOGGETTI • COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE CONDOTTA EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO • IMPEDIRE O COMUNQUE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE OCCULTANDO DOCUMENTI O CON ALTRI IDONEI ARTIFICI • DANNO AI SOCI O AI TERZI (CO. 2) • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 53 COMPENSI ILLEGALI Art. 30 D.Lgs 39/2010 1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 2. La stessa pena si applica ai componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai iliquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Diritto del contenzioso d'impresa 54 BENE GIURIDICO • IMPARZIALITA’ DEI REVISORI SOGGETTI • RESPONSABILE DELLA REVISIONE LEGALE, COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, SOCI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE • COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, AI DIRIGENTI E AI LIQUIDATORI DELLA SOCIETA’ ASSOGGETTATA A REVISIONE (CO.2) CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • PERCEPIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DALLA SOCIETA’ SOTTOPOSTA A REVISIONE COMPENSI IN DENARO O IN ALTRA FORMA OLTRE QUELLI LEGITTIMAMENTE PATTUITI • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 55 ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA SOCIETA’ ASSOGGETTA A A REVISIONE Art. 31 D.Lgs. 39/2010 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2065. Diritto del contenzioso d'impresa 56 BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • IMPARZIALITA’ DEI REVISORI • AMMINISTRATORI, SOCI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE E DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE • CONTRARRE PRESTITI, SOTTO QUALSIASI FORMA, DIRETTAMENTE O PER INTERPOSTA PERSONA, CON LA SOCIETA’ SOTTOPOSTA A REVISIONE O CON SOCIETA’ CHE LA CONTROLLA O DA ESSA CONTROLLATA • FARSI PRESTARE DA TALI SOCIETA’ GARANZIE PER DEBITI PROPRI • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 57 DISPOSIZIONI COMUNI Art. 32 D.Lgs. 39/2010 1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3,4,5, 28 comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza Diritto del contenzioso d'impresa 58