UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di Economia
Corso di Diritto del Contenzioso
dell’Impresa
Anno Accademico 2012-2013
Ermenegildo Costabile
Diritto del contenzioso d'impresa
1
PARTE SECONDA
DIRITTO PENALE BIANCO
1) REATI SOCIETARI
Diritto del contenzioso d'impresa
2
DIRITTO PENALE BIANCO
• Che cosa si intende per “crimini dei colletti bianchi”?
• Edwin Sutherland, criminologo statunitense che negli anni ‘30 ha coniato il
termine “white collar crimes”, ha definito il crimine dei colletti bianchi quel
reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione
sociale nel corso della sua occupazione.
• Questa forma di criminalità ha struttura dinamica, perché intimamente
legata all’evoluzione della società.
• Accanto alle classiche manifestazioni (reati tributari, societari, fallimentari,
corruzioni), oggi rileviamo che questo crimine ha seguito l’economia sul
campo dei mercati borsistici, ingolositi dalla realizzazione di enormi e facili
guadagni. La magistratura ha svelato la nuova moda del crimine, portando
alla luce trame delittuose concepite proprio nell’ambito mercato
finanziario: il market abuse.
Diritto del contenzioso d'impresa
3
•
•
•
•
•
•
•
Quali conseguenze legali e sociali per questa tipologia di reati?
La storia giudiziaria del nostro Paese dimostra che pochi colletti bianchi
finiscono nelle patrie galere.
Ma rispetto alla forza di deterrenza della pena limitativa della libertà
personale, per questo crimine interagiscono diverse conseguenze
“sanzionatorie”, sia a livello legale che a livello sociale.
L’Ordinamento prevede una serie di incompatibilità per l’esercizio di alcune
professioni o cariche sociali.
Anche nel caso in cui la legge non stabilisce divieti, il “danno reputazionale”
che consegue all’accusa di aver commesso il reato, spesso determina il ritiro
della “patente” che dava accesso alla classe politica, economica e
professionale di estrazione.
L’angoscia di una sensibile perdita economica.
Tutto ciò potrebbe risultare maggiormente dissuasivo rispetto alla minaccia
della limitazione della libertà personale.
Diritto del contenzioso d'impresa
4
• Nell’immaginario collettivo, i reati dei colletti bianchi vengono trattati con
troppa clemenza. E’ davvero così?
L’attuale normativa non può essere considerata clemente.
Come diceva Cesare Beccaria, non servono pene severe ma una risposta
pronta e certa.
• A cosa è dovuto l’incremento di questa tipologia di reati registrata negli
ultimi anni?
Per un verso proprio l’aspettativa di impunità che determina il colpevole a
“tentare il colpo”.
Per altro verso, i facili arricchimenti che si sono realizzati nel mercato
finanziario hanno stimolato le intelligenze criminali ad ingegnarsi per
inserirsi in questo mondo, sviluppando delle tecnicalità illecite che
assicurano maggiori e più agevoli guadagni, a discapito della collettività.
Diritto del contenzioso d'impresa
5
•
E’ legittimo il timore che questo tipo di reato costituisca una minaccia per
l’integrità della collettività in quanto mettono in discussione la legittimità
dell’ordine sociale e la fiducia nella giustizia?
E. Sutherland ha calcolato che il costo dei crimini dei “colletti bianchi” è molte
volte maggiore del costo dei reati comuni: ciò non solo per quanto attiene al
danno economico, ma anche per il pregiudizio che arrecano ai rapporti sociali.
Questa forma di crimine rappresenta un abuso della fiducia che deprime la morale
pubblica, creando disorganizzazione sociale su larga scala.
Diverse tipologie di white collar crimes possiedono un minor grado di disvalore
morale che rischia di non essere percepito all’interno di quella cerchia sociale.
Il crimine dei colletti bianchi si apprende “per contatto”, frequentando individui
che valutano il comportamento criminale favorevolmente; inoltre v’è un distacco
rispetto agli “insegnamenti domestici” che non hanno a che fare col più complesso
mondo economico, politico o finanziario.
La mancata percezione del disvalore intrinseco delle condotte criminose rende i
white collar crimes estremamente contagiosi.
Diritto del contenzioso d'impresa
6
• La cura possibile richiede una ricetta diversa da quella adoperata per i
reati comuni?
Il contrasto giudiziario frutto dalla forza repressiva del diritto penale non è
sufficiente. Occorre una buona dose di vaccino culturale di legalità, da
iniettare a livello culturale, politico ed economico.
Diritto del contenzioso d'impresa
7
ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI
COLLETTI BIANCHI
REATI TRIBUTARI
INFORTUNI SUL
LAVORI
REATI
SOCIETARI
CRIMINI DEI
COLLETTI
BIANCHI
REATI
AMBIENTALI
REATI
FALLIMENTARI
MARKET
ABUSE
Diritto del contenzioso d'impresa
8
I BENI GIURIDICI TUTELATI DAL
DIRITTO PENALE SOCIETARIO
• Le “Disposizioni penali in materia
di società e consorzi” nel Titolo XI
del Libro V del Codice Civile sono
poste a tutela di interessi
rilevanti.
• Alcuni reati contemplati sono di
natura plurioffensiva, vale a dire
lesivi di più beni giuridici.
• Il legislatore del 1940 anteponeva
la tutela degli interessi di stampo
pubblicistico a quelli di natura
privatistica. Nel tempo l’interesse
pubblico ha ceduto il passo ai
beni giuridici privatistici.
INTERESSI PUBBLICI
• CORRETTO ANDAMENTO DELL’ECONOMIA
PUBBLICA
• PUBBLICA FEDE E VERIDICITA’ DEI
DOCUMENTI CONTABILI
• EFFICIENZA DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO
DEGLI ORGANI DI VIGILANZA (Consob,
Isvap, Bankitalia, ecc.)
INTERESSI PRIVATI
•
•
•
•
DELL’IMPRESA
DEI SOCI
DEI CREDITORI
ALTRI SOGGETTI CHE POTREBBERO AVERE
RAPPORTI CON L’IMPRESA
Diritto del contenzioso d'impresa
9
LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Art. 2621 c.c.
Art. 2622 c.c.
• Ipotesi contravvenzionale
• Ipotesi delittuosa
Diritto del contenzioso d'impresa
10
•
Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali”:
1.
2.
3.
4.
5.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore
all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella
corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la
sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'impresa.
Diritto del contenzioso d'impresa
11
BENE GIURIDICO
• TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA NELLA CORRETTEZZA DEI BILANCI
• TUTELA DELL’INTEGRITA’ PATRIMONIALE DEI DESTINARI DELLE
COMUNICAZIONI
SOGGETTI ATTIVI
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI
• DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
• SINDACI, LIQUIDATORI
CONDOTTA
• ESPORRE FATTI NON CORRISPONDENTI AL VERO ANCORCHE’ OGGETTO DI
VALUTAZIONI
• OMETTERE INFORMAZIONI LA CUI COMUNICAZIONE E’ IMPOSTA DALLA
LEGGE
• SU BILANCI, RELAZIONI E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE
DALLA LEGGE
• IN MODO IDONEO AD INDURRE IN ERRORE I DESTINATARI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETA’
• VARIAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO NON SUPERIORE
AL 5%
• VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO NON SUPERIORE ALL’1%
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO SPECIFICO (L’INTENZIONE DI INGANNARE I SOCI O IL PUBBLICO E IL
FINE DI CNOSEGUIRE PER SE’ O PER ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO)
Diritto del contenzioso d'impresa
12
•
Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non corrispondenti al vero ancorché
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in
modo idoneo ad indurre in errore i destinatati sulla predetta situazione, cagionano un danno
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
[…]
Nel caso di società […] (quotate in borsa), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile d’ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai
risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1
per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella
distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto
interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
[…]
Diritto del contenzioso d'impresa
13
BENE GIURIDICO
• TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA NELLA CORRETTEZZA DEI BILANCI
• TUTELA DELL’INTEGRITA’ PATRIMONIALE DEI DESTINATARI DELLE
COMUNICAZIONI
SOGGETTI ATTIVI
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI
• DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
• SINDACI, LIQUIDATORI
CONDOTTA
EVENTO DI DANNO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• ESPORRE FATTI NON CORRISPONDENTI AL VERO ANCORCHE’ OGGETTO DI
VALUTAZIONI
• OMETTERE INFORMAZIONI LA CUI COMUNICAZIONE E’ IMPOSTA DALLA
LEGGE
• SU BILANCI, RELAZIONI, ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA
LEGGE
• IN MODO IDONEO AD INDURRE IN ERRORE I DESTINATARI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA
SOCIETA’VARIAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO NON
SUPERIORE AL 5%
• VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO NON SUPERIORE ALL’1%
• DANNO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA’
• GRAVE NOCUMENTO AI RISPARMIATORI (per le società quotate)
• DOLO SPECIFICO (L’INTENZIONE DI INGANNARE I SOCI O IL PUBBLICO E IL
FINE DI CNOSEGUIRE PER SE’ O PER ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO)
Diritto del contenzioso d'impresa
14
15
16
Le altre fattispecie di illeciti societari
(artt. 2626 c.c. e ss.)
Diritto del contenzioso d'impresa
17
Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”:
1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del
capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti
ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”:
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve,
anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Diritto del contenzioso d'impresa
18
INDEBITA RESTITUZIONE DEI
CONFERIMENTI
BENE
GIURIDICO
SOGGETTI
• TUTELA DELL’INTEGRITA’
DEL PATRIMONIO SOCIALE
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI
UTILI E DELLE RISERVE
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL
PATRIMONIO SOCIALE
SOGGETTI
• AMMINISTRATORI
• AMMINISTRATORI
CONDOTTA
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• RESTITUIRE, ANCHE
SIMULATAMENTE, I
CONFERIMENTI AI SOCI
• LIBERARE I SOCI DALL’OBBLIGO
DI ESEGUIRE I CONFERIMENTI
• DOLO GENERICO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
CAUSE DI
ESTINZIONE
Diritto del contenzioso d'impresa
•RIPARTIRE GLI UTILI O ACCONTI
SU UTILI NON EFFETTIVAMENTE
CONSEGUITI O DESTINATI PER
LEGGE A RISERVA
•RIPARTIRE RISERVE ANCHE NON
COSTITUITE CON UTILI CHE NON
POSSONO ESSERE PER LEGGE
DISTRIBUITE
• DOLO GENERICO
•PRIMA DEL TERMINE PREVITO PER
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO:
•RESTITUZIONE DEGLI UTILI
•RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE
19
Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante”:
1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una
lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote
emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.
Diritto del contenzioso d'impresa
20
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE
SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE
BENE GIURIDICO
•TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL CAPITALE SOCIALE
SOGGETTO
•GLI AMMINISTRATORI
CONDOTTA
•ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE AZIONI O QUOTE SOCIALI
•ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE AZIONI O QUOTE EMESSE DALLA SOCIETA’ CONTROLLANTE
EVENTO
ELEMENTO SOGGETTIVO
CAUSE DI ESTINZIONE
•CAUSANDO UNA LESIONE DELL’INTEGRITA’ DEL CAPITALE SOCIALE O DELLE RISERVE NON
DISTRIBUIBILI PER LEGGE
•DOLO GENERICO
•PRIMA DEL TERMINE PREVISTO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO:
•RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O DELLE RISERVE
Diritto del contenzioso d'impresa
21
Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori":
1.
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi":
1.
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società
o a terzi.
Diritto del contenzioso d'impresa
22
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI
CREDITORI
BENE
GIURIDICO
SOGGETTO
CONDOTTA
EVENTO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
CAUSE DI
ESTINZIONE
• TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI
OMESSA COMUNICAZIONE DEL
CONFLITTO D’INTERESSI
BENE
GIURIDICO
•TUTELA DELLA SOCIETA’ DA
POSSIBILI ATTI IN CONFLITTO
D’INTERESSI
SOGGETTI
•AMMINISTRATORI
•COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
GESTIONE
ENTI
INTERESSATI
•SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA O CON
TITOLI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN
MISURA RILEVANTE
•SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA
VIGILANZA:
•DI CONSOB
•DELLA BANCA D’ITALIA
CONDOTTA
•VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI DALL’ART. 2391 C.C. (IN
TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI)
EVENTO
•DANNO ALLA SOCIETA’ O A TERZI
• GLI AMMINISTRATORI
• RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
• FUSIONE O SCISSIONE CON ALTRE
SOCIETA’
• CAGIONARE UN DANNO AI CREDITORI
• DOLO GENERICO
• RISARCIMENTO DEL DANNO AI
CREDITORI
ELEMENTO
SOGGETTIVO
Diritto del contenzioso d'impresa
•DOLO GENERICO
23
Art. 2630 c.c. “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”:
1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite
in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250,
primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia,
la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi
alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
pecuniaria è ridotta ad un terzo.
2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo
Diritto del contenzioso d'impresa
24
OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE,
COMUNICAZIONI O DEPOSITI
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA
ELEMENTO SOGGETTIVO
• CORRETTEZZA, COMPLETEZZA E VERIDICITA’ DI
QUANTO CONTENUTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
• CHIUNQUE “ESSENDOVI TENUTO”
• OMETTERE DI ESEGUIRE NEI TERMINI PRESCRITTI
DENUNCE, COMUNICAZIONI, DEPOSITI PRESSO IL
REGISTRO DELLE IMPRESE
• OMETTERE DI FORNIRE NEGLI ATTI, NELLA
CORRISPONDENZA E NELLA RETE TELEMATICA LE
INFORMAZIONI PRESCRITTE […]
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
25
Art. 2631 c.c. “Omessa convocazione dell'assemblea”:
1. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano
espressamente un termine, entro il quale effettuare la
convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi
trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono
venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione
dell'assemblea dei soci.
2. [La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in
caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa
legittima richiesta da parte dei soci.
Diritto del contenzioso d'impresa
26
OMESSA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA
• CORRETTA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
• AMMINISTRATORI
• SINDACI
• OMETTERE DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEI SOCI NEI CASI E
NEI TERMINI PREVISTI DA LEGGE O STATUTO
CIRCOSTANZA
AGGRAVANTE
• SE OMISSIONE AVVIENE:
• A SEGUITO DI PERDITE
• NONOSTANTE LA LEGITTIMA RICHIESTA DEI SOCI
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
27
Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”:
1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano
od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni
di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni
o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Diritto del contenzioso d'impresa
28
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA
ELEMENTO SOGGETTIVO
• TUTELA DELL’EFFETTIVITA’ DEL CAPITALE SOCIALE
• AMMINISTRATORI
• SOCI CONFERENTI
• FORMARE, AUMENTARE FITTIZIAMENTE IL CAPITALE SOCIALE:
• 1) MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI AZIONI IN MISURA
COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE ALL’AMMONTARE DEL
CAPITALE SOCIALE
• 2) SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI O DI QUOTE
• 3) SOPRAVVALUTAZIONE RILEVANTE DEI CONFERIMENTI DI
BENI IN NATURA O DI CREDITI OVVERO DEL PATRIMONIO
DELLA SOCIETA’ NEL CASO DI TRASFORMAZIONE
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
29
Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”:
1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.
Diritto del contenzioso d'impresa
30
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI
DA PARTE DEI LIQUIDATORI
BENE GIURIDICO
• TUTELA DEI CREDITORI
SOGGETTO
• LIQUIDATORI
CONDOTTA
• RIPARTIRE I BENI SOCIALI TRA I SOCI PRIMA DEL PAGAMENTO DEI
CREDITORI SOCIALI O DELL’ACCANTONAMENTO DELLE SOMME
NECESSARIE A SODDISFARLI
EVENTO
CAUSE DI ESTINZIONE
• DANNO AI CREDITORI
• RISARCIMENTO DEL DANNO AI CREDITORI PRIMA DEL GIUDIZIO
Diritto del contenzioso d'impresa
31
Art. 2634 c.c. “Infedeltà patrimoniale”:
1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un
interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a
deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando
intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a
questi ultimi un danno patrimoniale.
3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del
gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela
della persona offesa.
Diritto del contenzioso d'impresa
32
INFEDELTA’ PATRIMONIALE
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA
EVENTO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE
• AMMINISTRATORI
• DIRETTORI GENERALI
• LIQUIDATORI
Che abbiano un interesse in conflitto
con quello della società
• COMPIERE O CONCORRERE A DELIBERARE ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI
SOCIALI
• CAGIONARE INTENZIONALMENTE UN DANNO PATRIMONIALE ALLA
SOCIETA’
• DOLO SPECIFICO (AL FINE DI PROCURARE A SE’ O AD ALTRI UN INGIUSTO
PROFITTO O ALTRO VANTAGGIO)
• NON E’ INGIUSTO IL PROFITTO GENERATO DAI C.D. “VANTAGGI
COMPENSATIVI”
Diritto del contenzioso d'impresa
33
Art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità":
1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i
liquidatori (3), i quali, a seguito della dazione o della promessa di
utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono
puniti con la reclusione sino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (4).
4. Si procede a querela della persona offesa.
Diritto del contenzioso d'impresa
34
INFEDELTÀ A SEGUITO DI DAZIONE O
PROMESSA DI UTILITÀ
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA
EVENTO
ELEMENTO SOGGETTIVO
• TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE
• AMMINISTRATORI, DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI
• SINDACI, LIQUIDATORI
• OVVERO CHI DA’ O PROMETTE L’UTILITA’ (comma 2)
• COMPIERE O OMETTERE DI COMPIERE ATTI IN
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI IL LORO
UFFICIO
• A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITA’
• CAGIONARE NOCUMENTO ALLA SOCIETA’
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
35
Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sulla assemblea”:
1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Diritto del contenzioso d'impresa
36
ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DELLA GENUINITA’ DELLE
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
SOGGETTI
• CHIUNQUE
CONDOTTA
• CON ATTI SIMULATI O FRAUDOLENTI
• DETERMINA LA MAGGIORANZA IN ASSEMBLEA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO SPECIFICO (SCOPO DI PROCURARE A SE’
O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO)
Diritto del contenzioso d'impresa
37
•
Art. 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".
1.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base
alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la
reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne
ostacolano le funzioni.
3.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
Diritto del contenzioso d'impresa
38
OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA
BENE GIURIDICO
• TUTELA DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA
SOGGETTI
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI PREPOSTI
ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI, SINDACI,
LIQUIDATORI, ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA
CONDOTTA
• ESPORRE FATTI MATERIALI NON CORRISPONDENTI AL VERO,
ANCORCHE’ OGGETTO DI VALUTAZIONI, SULLA SITUAZIONE
ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA
• OCCULTARE, CON ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI, IN TUTTO O IN
PARTE, FATTI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE COMUNICATI
AGLI ORGANI DI VIGILANZA
• OSTACOLARE VOLUTAMENTE, IN QUASIASI FORMA, LE
FUNZIONI DI VIGILANZA (comma 2)
ELEMENTO SOGGETTIVO
• DOLO SPECIFICO (AL FINE DI OSTACOLARE LE FUNZIONI DI
VIGILANZA)
Diritto del contenzioso d'impresa
39
CASO LOTITO
Diritto del contenzioso d'impresa
40
• Art. 2639 c.c. “Estensione delle qualifiche soggettive”:
1. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge
civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e
significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
2. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni
sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro
che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità
pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa
posseduti o gestiti per conto di terzi.
Diritto del contenzioso d'impresa
43
REATI DEI REVISORI
• Originariamente la disciplina era prevista nell’art. 2624
c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione”.
• Successivamente, con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali dei conti consolidati
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e
che abroga la direttiva 84/253/CEE”, la disciplina è stata
interamente riformata e sono state aggiunte ulteriori
ipotesi delittuose e contravvenzionali incentrate sulle
attività di revisione legale.
Diritto del contenzioso d'impresa
44
FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI
DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE
Art. 27 D.Lgs. 39/2010 (già art. 2624 c.c.)
1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto
profitto, nelle relazioni o altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l’intenzione d’ingannare i destinari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle
comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente
d’interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente
di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli
amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di
cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dal comma 4 si applica a chi da o promette l’utilità nonché ai direttori
generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di
interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il
fatto.
Diritto del contenzioso d'impresa
45
BENE GIURIDICO
• VERIDICITA’ DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI REVISIONE LEGALE
SOGGETTI
• RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE (SINGOLARMENTE O IN CONCORSO
CON GLI AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI DELLA SOCIETA’
SOGGETTA A REVISIONE, CO.4)
CONDOTTA
EVENTO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• ATTESTARE IL FALSO E OCCULTARE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA
SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETA’,
ENTE O SOGGETTO SOTTOPOSTO A REVISIONE
• NELLE RELAZIONI O IN ALTRE COMUNICAZIONI
• IN MODO IDONEO AD INDURRE IN ERRORE I DESTINATARI DELLE
COMUNICAZIONI
• SE FATTI COMMESSI IN CAMBIO DI DENARO O ALTRA UTILITA’, DATA O
PROMESSA  AGGRAVANTE (CO. 4)
• DANNO PATRIMONIALE (COMMA 2)
• DOLO SPECIFICO (AL FINE DI CONSEGUIRE PER SE’ O PER ALTRI UN INGIUSTO
PROFITTO)
• DOLO SPECIFICO (CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FALSITA’ E L’INTENZIONE DI
INGANNARE I DESTINARI DELLE COMUNICAZIONI)
Diritto del contenzioso d'impresa
46
CASO PARMALAT
Diritto del contenzioso d'impresa
47
(omissis)
III)
del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2
c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile,
in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo
Parmalat un ingiusto profitto, nelle relazioni di certificazione emesse a
Milano dalla società Deloitte & Touche in relazione ai bilanci civilistici e
consolidati di Parmalat Finanziarla spa, riguardanti gli esercizi 1999 - 2002
e semestrale 2003 nonché del bilancio consolidato della subholding
Parmalat spa, consapevolmente e con l’intenzione di ingannare i
destinatari delle comunicazioni, attestavano il falso ed occultavano
informazioni rilevanti sulle effettive condizioni economiche della predetta
società sottoposta a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni sociali e cagionando agli stessi un danno patrimoniale
di
rilevante
entità.
Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di
rilevante gravità, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque
persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto,
PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la
cooperazione nel reato nonché di aver diretto l’azione delle persone che
sono concorse nel reato.
Diritto del contenzioso d'impresa
48
(omissis)
IV)
del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7,
112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile,
in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai
responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto,
essendo la Grant Thorton incaricata della revisione dei
bilanci civilistici di alcune società del gruppo (tra le quali la
BONLAT e la PARMALAT spa), nelle attività di certificazione
effettuate, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione
di ingannare i destinatari delle comunicazioni.
Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno
patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto
concorrendo con più di cinque persone, nonché,
limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA,
BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e
organizzato la cooperazione nel reato nonchè di aver
diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato.
Diritto del contenzioso d'impresa
49
CORRUZIONE DEI REVISORI
Art. 28 D.Lgs. 39/2010
1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o
della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla
società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena
si applica a chi da o promette l’utilità.
2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di
amministrazione, i soci, i dipendenti della società di revisione
legale, i quali, nell’esercizio della revisione legale dei conti degli enti
di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei
casi previsti dall’articolo 30, per denaro o altra utilità data o
promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi
inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque
anni. La stessa pena si applica a chi da o promette l’utilità.
3. Si procede d’ufficio.
Diritto del contenzioso d'impresa
50
BENE GIURIDICO
• INDIPENDENZA DEI REVISORI CONTABILI
SOGGETTI
• RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE
• RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE, COMPONENTI DELL’ORGANO
DI AMMINISTRAZIONE I SOCI E I DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DI
REVISIONE LEGALE (CO. 2)
CONDOTTA
• COMPIERE ATTI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL LORO
UFFICIO A SEGUITO DI PROMESSA O DAZIONE DI UTILITA’
• COMPIERE O OMETTERE ATTI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI
ALL’UFFICIO NELL’ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI
ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (O SOCIETA’ DA ESSI CONTROLLATE), IN
CAMBIO DI DENARO O ALTRA UTILITA’, DATA O PROMESSA
EVENTO
ELEMENTO SOGGETTIVO
• CAGIONARE NOCUMENTO ALLA SOCIETA’
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
51
IMPEDITO CONTROLLO
Art. 29 D.Lgs. 39/2010
1. I componenti dell’organo di amministrazione che,
occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a
settantacinquemila euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai
soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a
settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le
pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d’ufficio.
Diritto del contenzioso d'impresa
52
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE
SOGGETTI
• COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
CONDOTTA
EVENTO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• IMPEDIRE O COMUNQUE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE OCCULTANDO
DOCUMENTI O CON ALTRI IDONEI ARTIFICI
• DANNO AI SOCI O AI TERZI (CO. 2)
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
53
COMPENSI ILLEGALI
Art. 30 D.Lgs 39/2010
1. Il responsabile della revisione legale e i componenti
dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della
società di revisione legale, che percepiscono, direttamente
o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione
legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli
legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro
centomila.
2. La stessa pena si applica ai componenti dell’organo di
amministrazione, ai dirigenti e ai iliquidatori della società
assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il
compenso non dovuto.
Diritto del contenzioso d'impresa
54
BENE
GIURIDICO
• IMPARZIALITA’ DEI REVISORI
SOGGETTI
• RESPONSABILE DELLA REVISIONE LEGALE,
COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE,
SOCI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
• COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE,
AI DIRIGENTI E AI LIQUIDATORI DELLA SOCIETA’
ASSOGGETTATA A REVISIONE (CO.2)
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• PERCEPIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,
DALLA SOCIETA’ SOTTOPOSTA A REVISIONE COMPENSI
IN DENARO O IN ALTRA FORMA OLTRE QUELLI
LEGITTIMAMENTE PATTUITI
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
55
ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA
SOCIETA’ ASSOGGETTA A A REVISIONE
Art. 31 D.Lgs. 39/2010
1. Gli amministratori, i soci responsabili della
revisione legale e i dipendenti della società di
revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi
forma, sia direttamente che per interposta
persona, con la società assoggettata a revisione o
con una società che la controlla, o ne è
controllata, o si fanno prestare da una di tali
società garanzie per debiti propri, sono puniti con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 206 a euro 2065.
Diritto del contenzioso d'impresa
56
BENE
GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• IMPARZIALITA’ DEI REVISORI
• AMMINISTRATORI, SOCI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE E
DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
• CONTRARRE PRESTITI, SOTTO QUALSIASI FORMA, DIRETTAMENTE O PER
INTERPOSTA PERSONA, CON LA SOCIETA’ SOTTOPOSTA A REVISIONE O
CON SOCIETA’ CHE LA CONTROLLA O DA ESSA CONTROLLATA
• FARSI PRESTARE DA TALI SOCIETA’ GARANZIE PER DEBITI PROPRI
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
57
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 32 D.Lgs. 39/2010
1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3,4,5, 28
comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione o alla
società assoggettata a revisione un danno di rilevante
gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. La sentenza penale pronunciata a carico dei
responsabili della revisione legale per i reati commessi
nell’esercizio della revisione legale è comunicata al
Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob a
cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha
emesso la sentenza
Diritto del contenzioso d'impresa
58
Scarica

Slides del Corso