Ai Consoli Soci Fenco a mezzo e-mail ===================== 20 gennaio 2014 Oggetto : Segnalazione normativa esenzione pagamento bollo auto consolare =================================================================== Caro Collega , nello spirito più volte auspicato di una maggiore collaborazione tra noi e di una costante informazione dei diritti e doveri consolari , in occasiona dell'inizio dell'anno e dell'avvicinarsi del relativo pagamento, per chi non ne fosse a conoscenza, desideriamo segnalare che i veicoli consolari muniti di targhetta metallica CC e di proprietà del Console Onorario sono esentati dal pagamento della tassa annua di circolazione, previa apposita domanda da inoltrarsi agli Uffici della Regione. Nel caso in cui qualcuno non ne fosse stato a conoscenza e negli anni precedenti del suo consolato avesse effettuato il pagamento è possibile chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato . La richiesta va inoltrata utilizzando l' apposita modulistica allegata Ringraziamo di cuore il Segretario Generale del Corpo Consolare di Milano Console Patrizia Signorini che si è attivata nel segnalare tale opportunità Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti Per la Segreteria Fenco Gianvico Camisasca Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 42 – 00192 Roma - telefono 06 565 672 99 “ data Spett.le REGIONE ____________ Ufficio Triubuti – Settore bollo auto ___________ Il sottoscritto ______________, nato a _____________ il ________________, residente in _____________ Premesso che - In data _______ è stato nominato titolare dell’Ufficio Consolare Onorario della _______________ con competenza sulla Circoscrizione territoriale composta dalla Regione _______________, carica a tutt’oggi rivestita; - È proprietario dell’autovettura immatricolata al PRA di ____________ con il numero di targa ________ Considerato che - In forza dell’incarico Consolare rivestito, al sottoscritto __________________ spetta l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione; - In tema di tasse automobilistiche, sono esonerate dal pagamento i veicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità. Detta norma, rientra tra le esenzioni permanenti originariamente stabilita dal Testo Unico del 5 febbraio 1953 n. 39, e successivamente adottata dalle Regioni, divenute nel frattempo titolari dell’esazione tributaria in tema di tassa di circolazione Chiede A Codesto Settabile Ufficio di esentare il sottoscritto _____________________ dal pagamento della tassa di circolazione relativamente all’autovettura targata ___________ Firma “ Si rende necessaria allegare la seguente documentazione: - Copia del libretto di circolazione Copia del certificato di proprietà Copia dell’exequatur e della carta di identità consolare e di ogni altro documento utile attestante la nomina a Console Onorario copia targhetta metallica studio.org Da: Inviato: A: Oggetto: Alessio Moretti [[email protected]] martedì 4 febbraio 2014 12:31 tesoriere.info Re: Bollo auto consolato Caro Giorgio, ho analizzato approfonditamente la questione postami e contattato altresì in via breve il Ministero degli Affari Esteri. Il tema di fondo è di natura giuridica più che fiscale. Dall'analisi delle norme segnalate, emerge chiaramente che esiste un dettato normativo speciale (i.e. la Convenzione di Vienna del 1963) che delinea dettagliatamente l'ordinamento applicabile in materia, incluse immunità ed esenzioni fiscali. In particolare nel capo III è precisamente definita la disciplina afferente i Consoli onorari, in parte per richiamo di quella propria dei funzionari consolari di carriera individuata nei precedenti Capi. Dal dettato normativo si potrebbe evincere che le esenzioni fiscali in analisi non siano estese altresì ai consoli onorari. Tale dubbio potrebbe risolversi mediante la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 2011, che nel rinviare alla disciplina dell'art.17, D.P.R. n.39/1953, purtroppo non richiama la figura dell'Agente diplomatico. Si consideri ad abundantiam che il Ministero degli Affari Esteri stesso, nel proprio cerimoniale, richiamando la nota Convenzione, attribuisce al Console Onorario lo status di agente consolare, elemento soggettivo espressamente individuato dalla succitata norma del 1953. Tutto cià premesso, si evince che la succitata interpretazione di prassi dell'Agenzia delle Entrate probabilmente realizza un'interpretazione estensiva rispetto al dettato normativo speciale, col risultato che si potrebbe ragionevolmente ritenere che l'esenzione fiscale in analisi sia estesa altresì ai Consoli Onorari. Volendo il contribuente adeguarsi all'interpretazione ufficiale e agli usi in materia, lo stesso riscontra in concreto un'interpretazione difforme prodotta dal funzionario locale il quale, rinviando al mero dettato normativo speciale, si pone in contrasto con l'interpretazione ufficiale del proprio ente, tra l'altro senza che quest'ultima sia menzionata. Si ritiene pertanto di poter ragionevolente concludere che in forza dell'interpretazione di prassi ufficiale succitata, e degli noti usi costanti in materia, il contribuente potrebbe ritenere l'interpretazione difforme quale ulteriore interpretazione in materia e, pertanto, derogabile sino a contestazione puntuale degli uffici competenti. In tale evenienza, infine, il contribuente provvederà a contestare l'eventuale lettura difforme agli usi costanti in materia, adducendo altresì l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate più volte richiamata. Coi migliori saluti, Alessio Moretti Il giorno 31 gennaio 2014 15:36, tesoriere.info <[email protected]> ha scritto: 1 Da: Alberto [mailto:[email protected]] Inviato: venerdì 31 gennaio 2014 14:42 A: [email protected] Oggetto: Fwd: I: Bollo auto consolato Buonasera, Vi ringrazio per le vostre email. Ho ricevuto la risposta dall'ufficio Agenzia delle Entrate di Trieste che potete leggere qui sotto. Ho anche ricevuto una nota verbale da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano che vi allego nella prossima email. Cordiali saluti, Alberto Panizzoli Consolato di Malta (Trieste e FVG) Inviato da iPhone Inizio messaggio inoltrato: Da: DP TRIESTE - UT TRIESTE <[email protected]> Data: 31 gennaio 2014 11:06:22 CET A: "[email protected]" <[email protected]> Oggetto: I: Bollo auto consolato Prot. n. 4519/TRC 2 Secondo la convenzione delle nazioni Unite sulle relazioni consolari, ratificata dall’Italia con la legge 9.8.1967 n. 804, il Console onorario non gode della immunità fiscale, non è ammesso al beneficio della franchigia doganale, non è esonerato dal pagamento della tassa di circolazione (ora possesso) e da quella di immatricolazione delle autovetture anche al servizio del proprio ufficio. Distinti saluti. GS Il Direttore dell'Ufficio (*) Elisa Masci (*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Daniela Pellizzari Sto utilizzando la versione gratuita di SPAMfighter! 10733 messaggi contenenti spam sono stati bloccati con successo. Ottimizzate il vostro PC lento. Scansione gratuita! -____________________ Moretti Alessio Dottore Commercialista Revisore Legale ____________________ 3