Ai Consoli Soci Fenco
a mezzo e-mail
=====================
20 gennaio 2014
Oggetto : Segnalazione normativa esenzione pagamento bollo auto consolare
===================================================================
Caro Collega ,
nello spirito più volte auspicato di una maggiore collaborazione tra noi e di una
costante informazione dei diritti e doveri consolari , in occasiona dell'inizio dell'anno e
dell'avvicinarsi del relativo pagamento, per chi non ne fosse a conoscenza, desideriamo segnalare
che i veicoli consolari muniti di targhetta metallica CC e di proprietà del Console Onorario sono
esentati dal pagamento della tassa annua di circolazione, previa apposita domanda da inoltrarsi agli
Uffici della Regione.
Nel caso in cui qualcuno non ne fosse stato a conoscenza e negli anni precedenti del
suo consolato avesse effettuato il pagamento è possibile chiedere il rimborso di quanto
erroneamente versato .
La richiesta va inoltrata utilizzando l' apposita modulistica allegata
Ringraziamo di cuore il Segretario Generale del Corpo Consolare di Milano Console
Patrizia Signorini che si è attivata nel segnalare tale opportunità
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti
Per la Segreteria Fenco
Gianvico Camisasca
Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 42 – 00192 Roma - telefono 06 565 672 99
“
data
Spett.le
REGIONE ____________
Ufficio Triubuti – Settore bollo auto
___________
Il sottoscritto ______________, nato a _____________ il ________________, residente in _____________
Premesso che
- In data _______ è stato nominato titolare dell’Ufficio Consolare Onorario della _______________
con competenza sulla Circoscrizione territoriale composta dalla Regione _______________, carica a
tutt’oggi rivestita;
- È proprietario dell’autovettura immatricolata al PRA di ____________ con il numero di targa
________
Considerato che
- In forza dell’incarico Consolare rivestito, al sottoscritto __________________ spetta l’esenzione dal
pagamento della tassa di circolazione;
- In tema di tasse automobilistiche, sono esonerate dal pagamento i veicoli degli agenti diplomatici e
consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità. Detta norma, rientra tra le
esenzioni permanenti originariamente stabilita dal Testo Unico del 5 febbraio 1953 n. 39, e
successivamente adottata dalle Regioni, divenute nel frattempo titolari dell’esazione tributaria in
tema di tassa di circolazione
Chiede
A Codesto Settabile Ufficio di esentare il sottoscritto _____________________ dal pagamento della tassa di
circolazione relativamente all’autovettura targata ___________
Firma
“
Si rende necessaria allegare la seguente documentazione:
-
Copia del libretto di circolazione
Copia del certificato di proprietà
Copia dell’exequatur e della carta di identità consolare e di ogni altro documento utile attestante la
nomina a Console Onorario
copia targhetta metallica
studio.org
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Alessio Moretti [[email protected]]
martedì 4 febbraio 2014 12:31
tesoriere.info
Re: Bollo auto consolato
Caro Giorgio,
ho analizzato approfonditamente la questione postami e contattato altresì in via breve il Ministero degli
Affari Esteri.
Il tema di fondo è di natura giuridica più che fiscale.
Dall'analisi delle norme segnalate, emerge chiaramente che esiste un dettato normativo speciale (i.e. la
Convenzione di Vienna del 1963) che delinea dettagliatamente l'ordinamento applicabile in materia, incluse
immunità ed esenzioni fiscali.
In particolare nel capo III è precisamente definita la disciplina afferente i Consoli onorari, in parte per
richiamo di quella propria dei funzionari consolari di carriera individuata nei precedenti Capi.
Dal dettato normativo si potrebbe evincere che le esenzioni fiscali in analisi non siano estese altresì ai
consoli onorari.
Tale dubbio potrebbe risolversi mediante la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 2011, che nel
rinviare alla disciplina dell'art.17, D.P.R. n.39/1953, purtroppo non richiama la figura dell'Agente
diplomatico.
Si consideri ad abundantiam che il Ministero degli Affari Esteri stesso, nel proprio cerimoniale,
richiamando la nota Convenzione, attribuisce al Console Onorario lo status di agente consolare, elemento
soggettivo espressamente individuato dalla succitata norma del 1953.
Tutto cià premesso, si evince che la succitata interpretazione di prassi dell'Agenzia delle Entrate
probabilmente realizza un'interpretazione estensiva rispetto al dettato normativo speciale, col risultato che si
potrebbe ragionevolmente ritenere che l'esenzione fiscale in analisi sia estesa altresì ai Consoli Onorari.
Volendo il contribuente adeguarsi all'interpretazione ufficiale e agli usi in materia, lo stesso riscontra in
concreto un'interpretazione difforme prodotta dal funzionario locale il quale, rinviando al mero dettato
normativo speciale, si pone in contrasto con l'interpretazione ufficiale del proprio ente, tra l'altro senza che
quest'ultima sia menzionata.
Si ritiene pertanto di poter ragionevolente concludere che in forza dell'interpretazione di prassi
ufficiale succitata, e degli noti usi costanti in materia, il contribuente potrebbe ritenere
l'interpretazione difforme quale ulteriore interpretazione in materia e, pertanto, derogabile sino a
contestazione puntuale degli uffici competenti.
In tale evenienza, infine, il contribuente provvederà a contestare l'eventuale lettura difforme agli usi costanti
in materia, adducendo altresì l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate più volte richiamata.
Coi migliori saluti,
Alessio Moretti
Il giorno 31 gennaio 2014 15:36, tesoriere.info <[email protected]> ha scritto:
1
Da: Alberto [mailto:[email protected]]
Inviato: venerdì 31 gennaio 2014 14:42
A: [email protected]
Oggetto: Fwd: I: Bollo auto consolato
Buonasera,
Vi ringrazio per le vostre email.
Ho ricevuto la risposta dall'ufficio Agenzia delle Entrate di Trieste che potete leggere qui sotto.
Ho anche ricevuto una nota verbale da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano che vi allego nella
prossima email.
Cordiali saluti,
Alberto Panizzoli
Consolato di Malta (Trieste e FVG)
Inviato da iPhone
Inizio messaggio inoltrato:
Da: DP TRIESTE - UT TRIESTE <[email protected]>
Data: 31 gennaio 2014 11:06:22 CET
A: "[email protected]" <[email protected]>
Oggetto: I: Bollo auto consolato
Prot. n. 4519/TRC
2
Secondo la convenzione delle nazioni Unite sulle relazioni consolari, ratificata dall’Italia con
la legge 9.8.1967 n. 804, il Console onorario non gode della immunità fiscale, non è
ammesso al beneficio della franchigia doganale, non è esonerato dal pagamento della tassa di
circolazione (ora possesso) e da quella di immatricolazione delle autovetture anche al
servizio del proprio ufficio.
Distinti saluti.
GS
Il Direttore dell'Ufficio (*)
Elisa Masci
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Daniela Pellizzari
Sto utilizzando la versione gratuita di SPAMfighter!
10733 messaggi contenenti spam sono stati bloccati con successo.
Ottimizzate il vostro PC lento. Scansione gratuita!
-____________________
Moretti Alessio
Dottore Commercialista
Revisore Legale
____________________
3
Scarica

Ai Consoli Soci Fenco 20 gennaio 2014 a mezzo e