REGOLAMENTO IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TASSE E CONTRIBUTI PER STUDENTI DI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE, DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E CORSI SINGOLI INDICE TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI SU CORSI DI LAUREA, DI LAUREA SPECIALISTICA, DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E CORSI SINGOLI CAPO 1 – DELLE IMMATRICOLAZIONI Art. 1 Prove di ammissione pag. 1 Art. 2 Valutazione dei profili di ingresso pag. 2 Art. 3 Immatricolazioni pag .2 Art. 4 Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico pag. 2 Art. 5 Corsi di laurea magistrale ( biennali) pag. 3 Art. 6 Corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato a livello locale pag. 4 Art. 7 Studenti non a tempo pieno pag. 5 Art. 8 Immatricolazioni con riconoscimento di carriera pregressa pag. 6 Art. 9 Immatricolazioni come II titolo pag. 6 Art. 10 Immatricolazioni Studenti stranieri pag. 7 Art. 11 Immatricolazioni Studenti stranieri : cittadini comunitari e cittadini non comunitari residenti in Italia pag. 7 Art. 12 Immatricolazioni Studenti stranieri : Cittadini non comunitari non residenti in Italia pag. 8 Art. 13 Libretto universitario pag. 9 II CAPO II : DELLE ISCRIZIONI IN GENERALE Art. 14 Iscrizioni pag. 10 CAPO III: DELLE ISCRIZIONI PER STUDENTI IMMATRICOLATI - ISCRITTI PRESSO L’ATENEO GIÀ Art. 15 Iscrizioni ad anni successivi pag. 10 Art. 16 Iscrizione ad anni successivi studenti non a tempo pieno pag. 11 Art. 17 Iscrizione con passaggio di corso pag. 11 Art. 18 Iscrizione con opzione pag. 12 Art. 19 Iscrizione con riattivazione di carriera interrotta pag. 12 Art. 20 Iscrizione con sospensione della carriera universitaria pag. 13 Art. 21 Iscrizione con revoca della sospensione pag. 13 Art. 22 Iscrizione studenti fuori corso pag. 13 Art. 23 Iscrizione studenti laureandi pag. 14 CAPO IV: DELLE ISCRIZIONI DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRO ATENEO Art. 24 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico pag.14 Art. 25 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato a livello locale pag.15 Art. 26 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea magistrale (biennali) pag. 16 Art. 27 Studenti non a tempo pieno trasferiti pag. 16 III CAPO V: DELLE FORMATIVE ISCRIZIONI A SINGOLE Art. 28 Corsi Singoli CAPO VI: DELLA FORMATIVO ATTIVITÀ pag.17 CONCLUSIONE DEL PERCORSO Art. 29 Trasferimenti in uscita pag. 18 Art. 30 Rinuncia agli studi pag. 18 Art. 31 Decadenza pag. 19 Art. 32 Laurea pag. 19 Art. 33 Pergamena di Laurea pag. 20 TITOLO II : LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AI CORSI UNIVERSITARI CAPO I : DELLA CONTRIBUZIONE IN GENERALE Art. 34 Definizioni pag. 21 Art. 35 Composizione pag. 21 IV CAPO II : DELLE TASSE E CONTRIBUTI Art. 36 Tasse e Contributi pag. 22 Art. 37 Prima Rata pag. 22 Art. 38 Tassa regionale per il diritto allo studio pag. 22 Art. 39 Seconda Rata pag. 23 CAPO III: DELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO E ISEE Art. 40 ISEE – Definizione pag. 23 Art. 41 Modalità di presentazione pag. 24 Art. 42 Scadenze pag. 24 Art. 43 Studenti che non devono presentare l’ISEE pag. 25 Art. 44 Controlli e sanzioni pag. 25 CAPO IV : DEI CONTRIBUTI FISSI Art. 45 Contributo per partecipazione a prove di selezione pag. 25 Art 46 Contributo per valutazione dei profili in ingresso pag. 26 Art. 47 Contributo per valutazione della carriera universitaria pregressa pag. 26 Art. 48 Contributo per duplicato libretto universitario pag. 26 Art. 49 Contributo per passaggio di corso pag. 26 Art. 50 Contributo per ricongiungimento di carriera - Tassa di ricognizione pag. 27 Art. 51 Contributo per trasferimento in ingresso pag. 27 Art. 52 Contributi per iscrizione a Corsi singoli pag. 27 V Art. 53 Contributo per trasferimento in uscita pag. 28 Art. 54 Mora pag. 28 Art. 55 Sanzioni per mancato o irregolare adempimento pag. 28 TITOLO III : ESONERI CAPO I: DEGLI ESONERI Art. 56 Esoneri in generale pag. 30 Art. 57 Esoneri per studenti invalidi pag. 30 Art. 58 Esoneri per studenti figli di genitori invalidi pag. 31 Art. 59 Esoneri per studenti vincitori o idonei a Borsa di Studio pag. 31 Art. 60 Agevolazioni per merito pag. 32 TITOLO IV : RIMBORSI CAPO I: DEI RIMBORSI Art. 61 Contributi non rimborsabili pag. 33 Art. 62 Contributi rimborsabili pag. 33 Art. 63 Modalità di richiesta e di riscossione pag. 34 VI TITOLO V: VARIE CAPO I: VARIE Art. 64 Richiesta di equipollenza di titolo estero pag. 35 TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I: DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 65 Approvazione del Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per gli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e a corsi singoli pag. 36 Art. 66 Modifiche al Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per gli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e a corsi singoli pag. 36 Art. 67 Entrata in vigore pag. 36 VII PREMESSA Il presente regolamento è valido dalla data di emanazione e fino all’approvazione di eventuali successive modifiche. Il Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo www.uniparthenope.it , nella sezione Statuto e Regolamenti. Ogni scadenza presente nel regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno utile successivo qualora cada di sabato o di giorno festivo. Tutti gli importi sono annualmente definiti nella delibera della Contribuzione Studentesca di seguito chiamata delibera C.S. TITOLO I IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI SU CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE, DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E CORSI SINGOLI CAPO I DELLE IMMATRICOLAZIONI Art. 1 Prove di ammissione Per l’accesso ad alcuni dei Corsi di cui al presente titolo possono essere richieste, in via preliminare, prove di ammissione (Corsi a numero programmato a livello locale) possono essere richieste, in via preliminare, prove di ammissione o il possesso di requisiti minimi. A tal fine occorre presentare apposita domanda di partecipazione alle suddette prove o di valutazione dei requisiti minimi le cui modalità di compilazione e presentazione saranno specificate dai relativi bandi e/o avvisi, di volta in volta pubblicati sul sito d’Ateneo. La partecipazione alle prove di ammissione può comportare il pagamento di un contributo fisso regolamentato anch’esso di volta in volta dai medesimi bandi e/o avvisi. Il mancato superamento comporta l’esclusione dall’immatricolazione/iscrizione al Corso prescelto. 1 Art. 2 Valutazione dei profili di ingresso Alcuni corsi di laurea triennali, non a numero programmato a livello locale, possono richiedere la partecipazione dell’interessato a test valutativi del livello di competenza e abilità acquisite dallo studente richiedente. Tali test sono somministrasti per valutare meglio l’azione formativa dell’Università e non impediscono, in alcun caso, l’immatricolazione. La domanda di partecipazione va compilata on-line e può richiedere il versamento di un contributo fisso quantizzato dall’apposito avviso. Quando è richiesto il contributo la domanda va stampata, sottoscritta e consegnata alla Segreteria Studenti di afferenza. Art. 3 Immatricolazione L’immatricolazione rappresenta l’atto formale con cui l’avente diritto acquista lo status di studente universitario da cui scaturiscono specifici diritti e doveri. Si effettua con procedure informatizzate entro il termine del 5 novembre, di ogni anno a meno che decreti del Rettore, la delibera C. S., o bandi specifici non prevedano deroghe o fissino altre date. Il sistema di immatricolazione on-line messo a disposizione dall’Ateneo è illustrato nei successivi artt. 4 e 5. Solo in casi di eccezionale e comprovata necessità si può ricorrere alle modalità tradizionali di immatricolazione. Art. 4 Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico Modalità di immatricolazione ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico: 1. Compilazione domanda on-line: l’interessato redige personalmente la domanda inserendo i dati anagrafici e scolastici che lo riguardano, collegandosi al seguente link: http://www.servizi.uniparthenope.it/ 2. Invio, salvataggio e stampa: Una volta redatta, l’istanza va salvata e stampata unitamente ai bollettini MAV on-line, della I rata e della tassa regionale, da versare presso un qualsiasi sportello bancario. 3. Perfezionamento dell’iscrizione. La domanda stampata, e sottoscritta deve essere consegnata alla Segreteria Studenti competente. Essa va corredata dalla 2 documentazione richiesta: 1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del codice fiscale, del documento di identità valido, del diploma di maturità (per coloro che chiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti) e della liberatoria sui dati sensibili, richiesta di esonero se studenti invalidi o figli di genitori invalidi 4. Conclusione: L’iter si conclude con l’attribuzione della matricola da parte dell’operatore di sportello, dopo attenta verifica della documentazione consegnata e dei saldi della regolarità contributiva. Pertanto, la sola compilazione della domanda, o la compilazione della stessa con il pagamento della I rata e della tassa regionale, non comporta l’acquisizione automatica dello status di studente universitario presso l’Ateneo. Art. 5 Corsi di laurea magistrale (biennali) Modalità di immatricolazione ai corsi di laurea magistrali (biennali): 1. valutazione requisiti curriculari: Ciascun Dipartimento, ai sensi della normativa vigente, nell’ambito dell’offerta formativa, pubblica un avviso con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale attivati. L’interessato all’immatricolazione presenta domanda di valutazione del percorso formativo svolto. Tempi e modi di presentazione della relativa istanza sono specificati dal suddetto avviso. 2. Ammissione: I Singoli Dipartimenti valutano le domande, decidendo nel merito ed inviano, con cadenza periodica, l’elenco degli ammessi, corredato dei relativi codici fiscali, all’Ufficio Servizi Informativi per gli Studenti e la Didattica, d’ora in poi definito SISD. 3. Attivazione portale studenti: Al termine della procedura di cui al comma due del presente articolo l’ Ufficio Servizi Informativi per gli Studenti e la Didattica, d’ora in poi definito SISD, renderà possibile l’immatricolazione agli idonei, riconosciuti dal sistema di immatricolazione on-line mediante il confronto dei codici fiscali. 4. Immatricolazione on-line: Coloro i quali siano intenzionati a dare seguito all’iter, compileranno on-line la domanda con l’inserimento dei dati anagrafici, scolastici e universitari. 5. Invio salvataggio e stampa: tale fase conclude la procedura di immatricolazione on-line. L’iter ha termine con il versamento della I rata e della tassa regionale da versare a mezzo bollettini MAV presso un qualsiasi sportello bancario entro i termini sanciti da avvisi e regolamenti e, comunque, non oltre la fine del mese di fine febbraio; 6. Perfezionamento: la domanda, stampata e sottoscritta, e accompagnata dalla documentazione richiesta: 1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, 3 del codice fiscale, del. documento di identità in corso di validità nonché del diploma di maturità (per coloro che richiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti) e della liberatoria sui dati sensibili, richiesta di esonero se studenti invalidi o figli di genitori invalidi. Essa va consegnata alla Segreteria Studenti di riferimento nei medesimi tempi di cui al punto 5. 7. Conclusione: L’iter si conclude con l’attribuzione della matricola da parte dell’operatore di sportello, dopo attenta verifica della regolarità della documentazione consegnata e della regolarità contributiva. La sola compilazione della domanda, o la compilazione della stessa ed il pagamento della I rata unitamente alla tassa regionale, non comporta l’acquisizione automatica dello status di studente universitario presso l’ateneo. Pertanto, è necessario consegnare materialmente la documentazione presso gli sportelli della Segreteria Studenti di competenza. Art. 6 Corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato a livello locale Modalità di immatricolazione ai corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato a livello locale: 1. Pubblicazione bando: il Dipartimento che, nell’ambito dell’offerta formativa, ha attivato un corso di laurea a numero programmato a livello locale, pubblica un bando di selezione per la copertura dei posti disponibili. 2. Domanda di ammissione: il candidato all’immatricolazione dovrà presentare (ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento) apposita domanda di partecipazione alle selezioni (corredata della ricevuta di versamento dell’eventuale contributo richiesto) nelle modalità ed entro i termini sanciti dal bando. 3. Esame di ammissione: Il candidato che ha superato la valutazione formale dell’istanza è ammesso al sostenimento delle prove di accesso da svolgersi nella data di convocazione prevista. 4. Ammissione: L’ufficio del competente Dipartimento pubblicherà sul sito d’Ateneo la graduatoria dei vincitori unitamente alla data di scadenza entro cui perfezionare l’iter, a pena di esclusione. Divenuta definitiva, la stessa (graduatoria) sarà comunicata al SISD corredata dei codici fiscali. 5. Attivazione dell’immatricolazione on-line: Il SISD consentirà l’immatricolazione online, entro i termini fissati a coloro i quali si sono utilmente collocati in graduatoria. Scaduti io termini non sarà più possibile immatricolarsi. 6. Invio, salvataggio e stampa: tale fase conclude la procedura di immatricolazione online. L’iter ha termine con il versamento della I rata e della tassa regionale da 4 versare a mezzo bollettini MAV presso un qualsiasi sportello bancario entro i termini sanciti da avvisi e regolamenti e, comunque, non oltre la fine del mese di fine febbraio 7. Perfezionamento: la domanda, stampata e sottoscritta, con la documentazione richiesta (ovvero: 1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del codice fiscale, del documento di identità in corso di validità nonché del diploma di maturità per coloro che richiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti e della liberatoria sui dati sensibili, richiesta di esonero se studenti invalidi o figli di genitori invalidi), va consegnata alla Segreteria Studenti di riferimento 8. Conclusione: L’iter si conclude con l’attribuzione della matricola da parte dell’operatore di sportello, dopo attenta verifica della documentazione consegnata e della regolarità contributiva. La sola compilazione della domanda, o la compilazione della stessa ed il pagamento della I rata unitamente alla tassa regionale, non comporta l’acquisizione automatica dello status di studente universitario presso l’ateneo. Pertanto, è necessario consegnare materialmente la documentazione presso gli sportelli della Segreteria Studenti di competenza. 9. Scorrimento graduatoria: nel caso in cui non si raggiunga il numero di posti disponibili, saranno possibili scorrimenti della graduatoria. In tale evenienza saranno fissati ulteriori termini di scadenza per il perfezionamento dell’immatricolazione. Art. 7 Studenti non a tempo pieno Ove previsto dai regolamenti dei singoli corsi, è possibile effettuare una immatricolazione a corsi di laurea non a tempo pieno, come studenti part time. Per le modalità di immatricolazione valgono le medesime norme già elencate innanzi a cui si rimanda. In relazione al versamento delle tasse di iscrizione l’importo della I rata, del contributo regionale e del contributo per la frequenza dei corsi scientifici risulta essere il medesimo di quello determinato dalla delibera C.S. per gli studenti a tempo pieno del medesimo corso. Per l’importo della II rata si applicherà la relativa disciplina circa la contribuzione stabilita annualmente dalla delibera C.S. Anche gli studenti che si immatricolano con contratto a regime di non a tempo pieno possono usufruire, se aventi diritto, degli esoneri per studenti invalidi o figli di genitori invalidi, allegando alla documentazione di cui ai precedenti articoli apposita istanza. Si elenca di seguito la tipologia di contratti fra cui è possibile optare. 1. Laurea triennale Contratto a 4 anni Contratto a 5 anni Contratto a 6 anni 2. Laurea magistrale Contratto a 3 anni 5 Art. 8 Immatricolazioni con riconoscimento di carriera pregressa Quanti hanno chiuso una carriera universitaria per decadenza o rinuncia possono richiedere il riconoscimento dell’attività formativa già svolta sotto forma di crediti su tutti i Corsi. A tal fine l’interessato deve presentare presso la Segreteria Studenti di competenza, apposita istanza in marca da bollo, entro i tempi previsti dai regolamenti dei singoli dipartimenti. In via suppletiva troverà applicazione il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni al Corso di interesse. L’istanza va corredata dei programmi di studio vidimati dall’Università presso cui sono stati sostenuti gli esami per i quali è richiesta la convalida), dalla fotocopia di un valido documento di identità, dal contributo fisso richiesto, nonché dalla certificazione o autocertificazione delle attività formative svolte. Qualora si desideri subordinare l’ immatricolazione all’esito della valutazione, si è tenuti a presentare la domanda almeno 30 giorni prima della chiusura delle immatricolazioni sul corso prescelto, salvo le eventuali eccezioni da verificare di volta in volta. La procedura di immatricolazione segue le medesime norme stabilite per coloro i quali si immatricolano per la prima volta ed è vincolata, al possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso allo specifico corso. Nel caso di corsi a numero programmato, l’immatricolazione è subordinata anche al superamento di prove di selezione, di cui all’art.1, ove previste secondo i tempi e modalità stabilite dai singoli bandi. Il decaduto o rinunciatario dovrà partecipare alle prove di cui all’art. 1 ma non è tenuto a partecipare ai test di cui all’art. 2. La domanda di immatricolazione viene valutata nel merito dalle Strutture competenti che deliberano sui CFU da riconoscere e sull’anno di iscrizione. Per ogni anno di abbreviazione del percorso formativo ottenuto va versato un contributo fisso determinato con delibera C.S., oltre le tasse regolarmente dovute per l’anno di immatricolazione. Art. 9 Immatricolazioni come II titolo Gli interessati al conseguimento di un secondo titolo di studi universitari, possono richiedere il riconoscimento degli esami già sostenuti con conseguente abbreviazione di carriera. L’ immatricolazione deve essere effettuata on-line con le modalità richieste per la tipologia di corso prescelto, specificando, altresì, di essere già in possesso di un titolo di livello universitario. Gli interessati devono presentare apposita richiesta di convalida di esami presso la Segreteria Studenti di competenza, unitamente alla domanda cartacea di 6 immatricolazione. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito d’Ateneo e va corredato dei programmi degli esami per i quali si chiede convalida, vidimati dall’Università presso la quale sono stati sostenuti gli esami, nonché di certificazione o autocertificazione degli stessi. Tale domanda viene trasmessa alle Strutture didattiche competenti che decidono circa la obsolescenza degli insegnamenti da riconoscere e l’anno di iscrizione. Non è previsto alcun onere aggiuntivo per gli anni di abbreviazione. Gli studenti iscritti come II titolo sono collocati d’Ufficio nella fascia massima di contribuzione, fatte salve le agevolazioni previste per gli aventi diritto per disabilità certificata. Art. 10 Immatricolazioni studenti stranieri L’accesso da parte degli studenti stranieri al sistema di istruzione superiore italiano è, di norma, stabilito ogni tre anni con circolare interministeriale. Sono contemplate due categorie di studenti stranieri: - cittadini comunitari e cittadini non comunitari residenti in Italia - cittadini non comunitari non residenti in Italia. Art. 11 Immatricolazioni studenti stranieri: cittadini comunitari e cittadini non comunitari residenti in Italia I cittadini comunitari e i cittadini non comunitari residenti in Italia sono equiparati agli studenti italiani, salvo l’obbligo aggiuntivo di perfezionare il titolo di studio per l’ accesso ai corsi, se conseguito all’estero. Alla domanda di immatricolazione, infatti, dovrà essere allegata traduzione ufficiale in lingua italiana e “Dichiarazione di valore in loco” del titolo di studio rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nello Stato in cui il titolo è stato conseguito. Le ulteriori formalità da espletare sono le medesime già riportate sopra per ciascuna tipologia di corso a cui si rimanda. 7 Art. 12 Immatricolazioni studenti stranieri: Cittadini non comunitari non residenti in Italia Ogni anno l’Ateneo stabilisce il contingente di studenti stranieri non comunitari e non residenti in Italia da immatricolare. I cittadini non comunitari non residenti in Italia prima dell’immatricolazione devono sottostare alle procedure nel seguito indicate: - Domanda di Pre-iscrizione La domanda di pre-iscrizione all’Ateneo, deve essere presentata alla Rappresentanza italiana nello Stato estero in cui si risiede nei tempi e con le modalità stabiliti dalla circolare interministeriale predetta. Il periodo in cui effettuare tali adempimenti, normalmente, va da marzo a giugno di ciascun anno solare. I candidati forniranno alla Rappresentanza tutti i documenti richiesti per ottenere il visto di ingresso in Italia. - Prova di lingua italiana Ottenuto il visto, gli interessati dovranno sostenere la prova di accertamento di conoscenza della lingua italiana presso l’ Università nel giorno stabilito. Nel giorno e nell’ora fissati il candidato dovrà presentarsi munito di passaporto con visto di ingresso per motivi di studio. Superata la prova, l’Ateneo accetta il candidato con riserva in attesa di ricevere copia del permesso di soggiorno o della copia della ricevuta di richiesta dello stesso. - Immatricolazione Il cittadino extra-comunitario ammesso all’immatricolazione procede alla compilazione della domanda di immatricolazione on-line sul sito dell’Ateneo, con le modalità ed entro i termini di scadenza prescritti per i cittadini italiani (sopra esposte e a cui si rimanda in base alla tipologia di corso e/o immatricolazione). Inseriti i dati richiesti, si procede alla stampa della domanda, alla sua sottoscrizione e al versamento della tassa di iscrizione e della tassa per il diritto allo studio mediante bollettini MAV. da effettuarsi presso l’Ente cassiere dell’Ateneo. A perfezionamento dell’iter, occorre consegnare la documentazione di seguito elencata alla Segreteria Studenti di afferenza. - Documenti da consegnare al’atto dell’immatricolazione: 1) Domanda di immatricolazione. 2) Fotocopia del documento di identità. 3) Titolo di studio di Scuola Media Superiore originale con traduzione ufficiale in lingua italiana e “Dichiarazione di valore in loco”, rilasciata della Rappresentanza italiana competente. 4) Eventuali certificati di studi universitari con esami superati, divisi per anno di corso e con indicazione dei crediti formativi o delle ore di lezione per ciascun esame. Essi andranno esibiti qualora si richieda convalida di esami comuni già 8 5) 6) 7) 8) 9) sostenuti presso L’Ateneo estero, oppure al fine del completamento di almeno 12 anni di scolarità richiesti per accedere alle Università italiane. Tali certificazioni devono, inoltre, essere integrate con la traduzione ufficiale in lingua italiana e “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza. Eventuali programmi degli esami di cui si chiede convalida, vidimati dall’Università presso la quale sono stati sostenuti, con traduzione ufficiale in lingua italiana. Certificato di idoneità accademica, se previsto, per l’accesso alle università del paese di provenienza. Fotocopia del codice fiscale. Una foto formato tessera. Ricevute dei versamenti delle tasse di immatricolazione. Art. 13 Libretto universitario Ultimate le procedure di immatricolazione ( e/o iscrizione in caso di trasferimento di cui al successivo capo), l’Università rilascia allo studente il libretto universitario che non è equipollente ad un documento d’identità , ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, comma 2. In considerazione di ciò, la foto è omessa, e pertanto l’identificazione dello studente in seduta d’esame avviene attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento valido (es. passaporto, patente, carta di identità). La foto è omessa anche in caso di rilascio di duplicati, richiedibili dallo studente mediante regolare istanza in bollo corredata di versamento del contributo fisso, stabilito in delibera C.S. Nello spazio riservato alla foto comparirà la dicitura “il presente libretto deve essere accompagnato da un valido documento di identità”. Lo studente, quindi, ha l’obbligo di presentarsi in seduta d’ esame, munito del suddetto documento di riconoscimento oltre che del libretto per la trascrizione dell’esame. Quanto in esso riportato non ha valore probatorio. 9 CAPO II DELLE ISCRIZIONI IN GENERALE Art. 14 Iscrizioni L’iscrizione è l’atto formale con cui si manifesta la volontà di conservare lo status di studente universitario precedentemente acquisito presso la “Parthenope” o altra Università italiana, nonché la volontà di conseguire singole attività formative. Si effettua per lo più con le procedure on-line specificamente individuate a seconda dei casi di seguito illustrati. CAPO III DELLE ISCRIZIONI PER STUDENTI GIA’ IMMATRICOLATI/ISCRITTI PRESSO L’ATENEO Art. 15 Iscrizione ad anni successivi L’iscrizione ad anni successivi per gli studenti già immatricolati presso l’Ateneo avviene mediante il versamento della I rata (comprensiva del contributo per corsi a carattere scientifico) unitamente al contributo regionale per il diritto allo studio entro il 5 novembre, oppure, con mora stabilita annualmente in delibera C.S., entro e non oltre il 31 dicembre. Tale termine si applica a tutti i corsi di studi normati dal presente Regolamento (Triennali, Magistrali – biennali specialistiche - e Magistrali a Ciclo Unico). Il suddetto versamento è condizione necessaria e sufficiente, non sono richieste ulteriori formalità quali la consegna delle ricevute, salvo casi eccezionali ( ad esempio mancata registrazione del flusso elettronico). I bollettini MAV sono stampabili dalla pagina personale dello studente (a cui si accede tramite identificativo e password già in suo possesso) e pagabili presso qualsiasi sportello bancario nonché 10 on-line. In via eccezionale è possibile effettuare il versamento con bollettino BJ, stampato dalla segreteria di competenza la cui ricevuta va ad essa riconsegnata . Chi non ottempera all’iscrizione entro il 31 dicembre potrà comunque iscriversi in ritardo. Tale iscrizione è subordinata ad apposita autorizzazione ai sensi del vigente del Regolamento Didattico, e comunque entro e non oltre il termine stabilito annualmente in delibera C.S., mediante il versamento dell’importo dovuto per l’anno accademico di riferimento. Art. 16 Iscrizione ad anni successivi studenti non a tempo pieno L’iscrizione ad anni successivi degli studenti non a tempo pieno avviene con le stesse modalità previste per le iscrizioni degli studenti a tempo pieno illustrate nel precedente articolo, versando i medesimi importi fissati per la I rata e per la tassa regionale. All’atto dell’iscrizione lo studente non a tempo pieno può chiedere, per l’anno accademico, per il quale richiede l’iscrizione la modifica della sua condizione attraverso la presentazione di un’apposita domanda alla segreteria. Quanti sono iscritti a regime a tempo pieno possono passare ad un regime non a tempo pieno, purché non abbiano già concluso il percorso legale di studi (quadriennale, quinquennale, sessennale) e non si trovino nella condizione di fuori corso. L’anno di iscrizione, rispettivamente di studente e tempo pieno o studente non a tempo pieno, viene determinato dalle Strutture Didattiche Competenti per Dipartimento. Salvo diverse previsioni, l’assenza della suddetta dichiarazione lascia lo studente nella condizione iniziale (non a tempo pieno se già non a tempo pieno, e tempo pieno se già a tempo pieno). Art. 17 Iscrizione con passaggio di corso E’ data facoltà di passare ad un corso di studi diverso da quello inizialmente prescelto, indipendentemente dall’anno di corso raggiunto. Gli studenti che intendono richiedere il passaggio sono tenuti preliminarmente a rinnovare l’iscrizione versando la prima rata e la tassa regionale entro i termini del 5 novembre nonché a regolarizzare tutti i versamenti rimasti insoluti. Successivamente gli interessati presenteranno domanda di passaggio in bollo alla Segreteria Studenti competente per il nuovo corso entro gli stessi termini di cui sopra, salva diversa previsione della delibera sulla C. S. 11 E’ richiesto un contributo fisso, la cui misura è sancita nella succitata delibera, in mancanza del pagamento di detto contributo la domanda è da considerarsi nulla. Ove la I rata versata non corrisponda all’importo dovuto per la tipologia del nuovo corso di studio (passaggio da un corso a carattere scientifico ad uno a carattere umanistico o viceversa), lo studente è tenuto a versare la differenza con bollettino BJ (stampabile presso lo sportello di segreteria). Viceversa l’eccedenza sarà stornata dal contributo fisso o dalla II rata. Art. 18 Iscrizione con opzione Nel momento in cui dovessero intervenire modifiche nell’ordinamento universitario tali da comportare l’attivazione di nuovi corsi di studi e/o nuovi corsi di laurea, gli studenti già iscritti hanno facoltà di optare per il corrispondente Corso del nuovo ordinamento, previa iscrizione sul vecchio corso e regolarizzazione degli insoluti. L’opzione avviene tramite domanda in bollo presentata, presso gli sportelli della segreteria di competenza senza ulteriori adempimenti entro le scadenze previste per i singoli corsi di studi e, comunque, non oltre i termini di scadenza delle relative immatricolazioni. Scaduti i termini di cui sopra, l’opzione non sarà più possibile per l’anno accademico di riferimento. Negli anni successivi il passaggio al nuovo corso è regolamentato alla stregua di un passaggio interno come sopra disciplinato. Art. 19 Iscrizione con riattivazione di carriera interrotta Si ha interruzione della carriera ove non si compia alcun atto di carriera (versamento di rate di iscrizione, richiesta certificazione, sostenimento di prove d’esame) per un intero anno accademico. L’ Università esonera totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano riprendere la carriera universitaria interrotta. La riattivazione comporta, per ciascun anno di interruzione, il versamento di un contributo fisso denominato ‘tassa di ricognizione’ il cui importo è definito anno per anno dalla delibera C.S., senza altri oneri aggiuntivi e tassa regionale, relativi agli anni oggetto dell’interruzione. È dovuta la tassa regionale per l’anno di riattivazione. Ricongiunto il periodo di interruzione, è possibile effettuare regolare iscrizione all’anno accademico in corso con le modalità esposte nel presente capo. La medesima tassa di ricognizione è dovuta da quanti sono in debito del solo esame finale nell’anno accademico di riferimento. 12 Art. 20 Iscrizione con sospensione della carriera universitaria Si ha diritto a sospendere la propria carriera universitaria per l’intero anno accademico esclusivamente in caso di servizio militare volontario, di servizio civile, di maternità, e di ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi (sono equiparati i periodi di degenza post ospedaliera presso il proprio domicilio). Si ha il dovere di sospendere la stessa in caso di iscrizione a corsi post laurea (master, scuole, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca) e a corsi svolti presso Accademie ed Istituzioni militari, anche se non in convenzione con l’Università, per l’intera durata del corso stesso al fine di non incorrere nella violazione del divieto di contemporanea iscrizione a due corsi universitari. La sospensione va chiesta con specifica domanda in bollo, da presentare all’Ufficio Protocollo e corredata di copia di un documento di riconoscimento valido e di documentazione idonea atta a comprovare la sussistenza del diritto/dovere. Possono sospendere la propria carriera tutti gli studenti di cui al presente regolamento, eccetto gli iscritti a singole attività formative. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga le tasse universitarie e non può sostenere alcuna prova d’esame. Ne consegue il rigetto dell’istanza ove siano stati già sostenuti esami oppure l’annullamento di questi. I versamenti effettuati prima della presentazione della domanda di sospensione non sono rimborsabili. Art. 21 Iscrizione con revoca della sospensione Trascorso il periodo di sospensione di cui al precedente articolo, o su motivata richiesta dello studente qualora questo fosse di durata inferiore al previsto, lo studente potrà riprendere la sua carriera universitaria, presentando istanza di revoca in bollo all’Ufficio Protocollo. La domanda sarà prodotta al venir meno della causa di sospensione. Ove questa ultima cessi dopo i regolari termini di scadenza per le iscrizioni, si è esentati dal pagamento della mora per le rate versate in ritardo senza colpa. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito d’Ateneo. Art. 22 Iscrizione studenti fuori corso Agli studenti fuori corso è data la possibilità di iscriversi entro il 31 maggio previo versamento in unica soluzione (I, II rata e contributo per il diritto allo studio) di quanto dovuto a titolo di tasse e contributi universitari per l’anno accademico di 13 riferimento, come stabilito dalla delibera C.S. In favore di questi non sono previsti benefici di merito. A quanti hanno concluso la durata normale del corso di studi è fatto divieto di iscriversi come studente non a tempo pieno. Art. 23 Iscrizione studenti laureandi Gli studenti che prevedono di laurearsi nelle sessioni straordinarie non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione e quindi devono effettuare il versamento previsto dai bollettini MAV di I rata e Tassa regionale. Se il percorso non risulta concluso entro le suddette sedute, lo studente pagherà in unica soluzione e senza ulteriori aggravi, entro il 31 maggio, tutto quanto dovuto per l’anno accademico di riferimento. Qualora si siano superate tutte le prove di profitto (inclusi i tirocini ed eventuali ulteriori attività e conoscenze, curriculari ed extracurriculari), ad eccezione dell’esame di laurea, per l’anno accademico di riferimento è dovuta la sola tassa di ricognizione determinata in delibera C.S. A tal fine la I rata, se già pagata potrà essere convertita in tassa di ricognizione. Nel caso in cui lo studente concluda il proprio percorso entro la sessione straordinaria ha diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, o alla compensazione sul versamento previsto per l’immatricolazione alle lauree magistrali. CAPO IV DELLE ISCRIZIONI DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRO ATENEO Art. 24 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico Quanti vogliano trasferirsi da un altro Ateneo su corsi triennali e magistrali a ciclo unico hanno l'obbligo di effettuare la prescrizione on-line secondo le modalità descritte innanzi per le immatricolazioni a cui si rimanda. Nella domanda dovrà essere specificata la tipologia di iscrizione (trasferimento in entrata), l’ateneo di provenienza, oltre a tutti gli 14 altri dati anagrafici, scolastici ed eventualmente universitari (per chi ha già una carriera universitaria chiusa). Il sistema telematico permetterà di stampare, unitamente ai bollettini MAV per il versamento della tassa regionale e della I rata, il bollettino MAV per il contributo fisso richiesto, stabilito annualmente con delibera C.S. Lo studente consegnerà la relativa domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta (1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del codice fiscale, di un valido documento di . identità nonché del diploma di maturità per coloro che chiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti) alla Segreteria Studenti di afferenza. All’atto della consegna della documentazione cartacea, al’l’interessato sarà attribuita una matricola provvisoria che diverrà definitiva solo con l’acquisizione del foglio di congedo da parte dell’Università di provenienza. I tempi e i requisiti saranno quelli indicati dagli Organi di Governo in delibera C.S. e comunque non oltre il 5 novembre. Art. 25 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato a livello locale Per i trasferimenti su Corsi di Laurea con accesso a seguito del superamento di selezioni, occorre coordinare le procedure e i tempi con quanto prescritto dagli appositi Regolamenti emanati dai Dipartimenti. In mancanza di questi, si applicherà, in via suppletiva, un iter come di seguito specificato: 1. Presentazione domande nulla osta: presentazione della domanda in forma cartacea all’Ufficio Protocollo entro le scadenze e le modalità indicate dai relativi Dipartimenti, o se non specificato, entro il 5 novembre. Deliberata l’ammissibilità al trasferimento si procederà al rilascio di nulla osta in tempo utile per permettere allo studente la compilazione on-line della domanda di iscrizione e la presentazione della stessa alla Segreteria Studenti entro i termini stabiliti. 2. Redazione elenco: Un elenco di quanti hanno ottenuto il nulla osta viene trasmesso al SISD, corredato dei relativi codici fiscali. 3. Iscrizione: L’interessato, ottenuto il nulla osta, procederà all’iscrizione per via telematica, al pagamento della I rata, della tassa regionale e del contributo di trasferimento in entrata, come determinato dalla delibera C.S., entro i tempi sanciti dai regolamenti o, in mancanza, entro il 5 novembre, a pena di decadenza. Entro gli stessi tempi consegnerà in Segreteria Studenti la domanda stampata e sottoscritta, unitamente all’ulteriore della documentazione richiesta (copia della domanda sottoscritta, una foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del codice fiscale, del documento di identità valido nonché del diploma di maturità per coloro che chiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti). L’operatore di sportello attribuirà una matricola provvisoria che diverrà definitiva con l’acquisizione del foglio di congedo. 15 Art. 26 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea magistrale (biennali) Anche questa tipologia di iscrizione avviene per via telematica. Le modalità sono le stesse già elencate per i trasferimenti su corsi triennali, fatte salve alcune specificità attinenti l’ammissione di seguito evidenziate: 1. Presentazione della domanda di ammissione (di cui all’art. 1) secondo tempi e modi specificati da appositi avvisi o regolamenti. L’accettazione dovrà essere deliberata dal Dipartimento in tempo utile per permettere all’interessato la compilazione e la presentazione della domanda di trasferimento alla Segreteria Studenti e, comunque, non oltre il 28 febbraio per i corsi di laurea magistrale (biennali). 2. Comunicazione, a cura del Dipartimento, degli ammessi e dei relativi codici fiscali all’ufficio SISD. 3. Iscrizione on-line obbligatoria solo a seguito di esito positivo dell’istanza, con inserimento, all’atto della compilazione, di tutti i dati circa l’Ateneo e il corso di provenienza, oltre quelli anagrafici. 4. Presentazione alla Segreteria Studenti di competenza della domanda di iscrizione, stampata mediante la procedura telematica e sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta (copia del diploma maturità per coloro che chiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti, codice fiscale, documento di identità valido, foto tessera) e alle ricevute dei versamenti dovuti (tassa regionale, I rata, contributo per trasferimento in ingresso, il cui importo è stabilito annualmente dalla delibera C.S.). 5. Attribuzione da parte dell’operatore di sportello di una matricola provvisoria che diverrà definitiva con l’acquisizione del foglio di congedo. Art. 27 Studenti non a tempo pieno trasferiti Ove prevista dai regolamenti dei singoli corsi, è possibile un’iscrizione per trasferimento in entrata con regime non a tempo pieno. Le modalità sono le stesse già esposte innanzi per ciascuna tipologia di trasferimento. La I rata, il contributo regionale, il contributo per corsi scientifici, e il contributo fisso per trasferimento in entrata sono stabiliti annualmente dalla delibera C. S. Per la seconda rata si applicherà la medesima disciplina sulla contribuzione per gli studenti non a tempo pieno, compresi gli esoneri per gli aventi diritto. 16 CAPO V DELLE ISCRIZIONI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE Art 28 Corsi Singoli Chiunque sia in possesso almeno del diploma di scuola superiore può iscriversi a singole attività didattiche formative, sostenere esami singoli ed averne regolare attestazione. L’iscrizione a singole attività formative non può avvenire in contemporanea presso più Atenei, ne tanto meno può essere contemporanea con l’iscrizione ad altra tipologia di corsi di studio attivati presso qualsiasi Ateneo, compresa l’Università Parthenope, pena la decadenza da entrambi. L’iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda in bollo alla Segreteria del Corso presso cui è attivato l’insegnamento prescelto dal primo settembre al 31 marzo di ciascun anno accademico. E’ dovuta, altresì, una tassa di iscrizione il cui importo è determinato dalla delibera C. S. e che prescinde dalle condizioni economiche dello studente. Si possono sostenere esami di profitto per qualunque insegnamento attivato per l’anno accademico di riferimento. Non si possono conseguire più di 30 cfu in uno stesso anno accademico. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso Atenei stranieri con i quali siano in atto specifici accordi o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea. Il Senato Accademico, su proposta delle singole strutture didattiche, può istituire singole attività formative, dando la possibilità di sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di formazione permanente (long-life learning). In questo caso l’applicazione della tassa è demandata all’atto che istituisce tali attività. Ai fini dell’iscrizione ai corsi di studio per i quali è previsto un esame di ammissione non possono essere riconosciuti più di 30 cfu sostenuti con esami singoli. Quanti avranno conseguito singoli insegnamenti al fine di recuperare eventuali debiti formativi (deliberati dalle strutture competenti) per l’iscrizione alle lauree magistrali (biennali) attivate dall’Ateneo potranno chiedere la compensazione di quanto già pagato sulle rate dovute, purché si riferiscano allo stesso anno accademico. 17 CAPO VI DELLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Art. 29 Trasferimento in uscita Lo studente può ottenere a richiesta il trasferimento ad altro Ateneo. La domanda in bollo, indirizzata al Magnifico Rettore (il modulo è scaricabile sul sito d’Ateneo), va presentata alla Segreteria di competenza corredata del versamento di un contributo fisso, stabilito ogni anno dalla delibera C.S. I termini entro cui presentare tale domanda sono stabiliti con delibera C.S. e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Eccezionalmente si da luogo al rimborso della I rata, regolarmente pagata a titolo di iscrizione all’anno accademico di trasferimento purché la domanda relativa sia stata presentata entro il termine del 5 novembre. Successivamente alla data di scadenza, il trasferimento in uscita può essere chiesto solo previo nullaosta dell’Università ricevente. In tal caso, ove non siano già stati versati secondo le regolari scadenze, deve essere corrisposta la I rata di iscrizione con mora e il contributo regionale. Non si darà seguito all’iter ove non si è in regola con il versamento delle tasse degli anni accademici precedenti. Art. 30 Rinuncia agli studi Si può rinunciare alla prosecuzione della propria carriera universitaria in qualsiasi momento. A tal fine occorre presentare domanda in marca da bollo alla segreteria di competenza corredata della copia di un valido documento di riconoscimento La rinuncia mette fine allo status di studente, facendo venir meno ogni diritto ed ogni obbligo ad esso correlato ed invalidando l’intero percorso formativo effettuato. Qualora il rinunciatario risulti essere in difetto del pagamento di tasse e contributi relativamente ad un anno accademico nel quale ha sostenuto esami, idoneità comprese, sarà tenuto a corrispondere l’importo mancante. L’interessato potrà presentare domanda di rinuncia anche tramite delega, in carta semplice corredata di un valido documento di riconoscimento, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo la rinuncia potrà sarà possibile immatricolarsi ex novo presso qualsiasi Ateneo. 18 Art. 31 Decadenza Lo studente si considera decaduto dagli studi universitari quando incorrono le condizioni previste dal Regolamento Didattico vigente. Art. 32 Laurea Con il sostenimento dell’esame finale lo studente chiude il suo percorso formativo. A tal fine si impone l’espletamento di alcune formalità. In primis va individuata la disciplina e il docente con cui svolgere l’elaborato di tesi o il colloquio finale. Successivamente nei tempi prescritti dai regolamenti delle strutture didattiche competenti va registrato il relativo titolo all’Ufficio preposto, che provvederà a trasmetterne copia alla Segreteria Studenti di afferenza. Al fine di agevolare il controllo sulla regolarità della posizione didattica e amministrativa dello studente, tra la prova finale e l’ultimo esame di profitto devono trascorrere almeno 20 giorni. La Segreteria competente rende noti i giorni in cui il laureando potrà presentare la documentazione di rito, ovvero: 1. domanda di esame finale in bollo, scaricabile dal sito. 2. domanda di richiesta pergamena in bollo (scaricabile dal sito), corredata di versamento, su bollettino MAV scaricabile dalla propria pagina web, di un apposito contributo quantizzato annualmente con delibera C.S. 3. frontespizio dell’eventuale elaborato redatto in forma scritta firmato dal relatore, dal correlatore se presente, (in caso di tesi sperimentale) e dal discente, unitamente alla copia dell’elaborato finale su supporto magnetico. Una copia dell’elaborato in formato digitale va consegnata anche all’Ufficio preposto. Il presente punto non si applica ai laureandi che sostengono il solo colloquio interdisciplinare. 4. ricevuta di compilazione del questionario di “Almalaurea”. La compilazione del questionario si effettua collegandosi al sito Almalaurea tramite il link presente sulla home page del sito d’Ateneo previa registrazione allo stesso. L’esibizione della ricevuta autorizza l’Università a registrare il curriculum del laureato nella relativa banca dati. 19 Art. 33 Pergamena di Laurea Superato l’esame finale di laurea si ha diritto alla pergamena di Laurea. Il ritiro della stessa può avvenire di persona o per delega. All’atto del ritiro va apposta sulla stessa una marca da bollo, fornita dal laureato o suo delegato, nonché firmato un apposito registro previa identificazione mediante esibizione di documento di identità valido. E’ possibile richiedere un duplicato della pergamena mediante apposita domanda in bollo corredata del versamento di uno specifico contributo fisso quantizzato di anno in anno dalla delibera C.S. 20 TITOLO II LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AI CORSI UNIVERSITARI CAPO I DELLA CONTRIBUZIONE IN GENERALE Art. 34 Definizioni L’insieme di tasse e contributi dovuti da quanti intendano frequentare corsi di studi presso l’Università degli Studi Napoli “Parthenope” è definita “contribuzione studentesca”. Nel rispetto della normativa vigente, essa viene determinata annualmente dagli Organi di Governo dell’Ateneo nella delibera sulla Contribuzione Studentesca, secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli interessati, individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), al fine di tutelare le condizioni economiche più disagiate. Si precisa che: - il termine “tasse” identifica quanto dovuto per usufruire dei servizi offerti, indipendentemente dal reddito e dal costo del servizio stesso; - il termine “Contributi” individua il montante imposto dall’Ateneo in relazione al proprio reddito; - la locuzione “tasse e contributi”, infine, indica la somma della tassa minima di iscrizione, e dei contributi universitari variabili. Art. 35 Composizione La contribuzione studentesca consta di: - tassa minima di iscrizione: è fissata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed adeguata annualmente al tasso di inflazione programmato. - imposta di bollo virtuale. - tassa regionale per il Diritto allo Studio. - contributi universitari, variabili a seconda del valore ISEE. - contributi fissi ossia contributi dovuti per la richiesta di particolari servizi, atti, e 21 procedure. CAPO II DELLE TASSE E CONTRIBUTI Art. 36 Tasse e Contributi Come innanzi descritto, la dicitura “tasse e contributi” indica la somma della tassa minima di iscrizione e dei contributi universitari variabili. Tale somma è suddivisa in due rate, una prima da versare all’atto dell’immatricolazione/iscrizione ed una seconda da versare entro il termine stabilito ogni anno in delibera C.S.. Art. 37 Prima Rata Comprende la tassa minima di iscrizione definita dal MIUR, l’imposta di bollo virtuale, il contributo per i corsi a carattere scientifico, nonché, ove previsto, parte dei contributi universitari variabili. Costituisce la conditio sine qua non per una regolare immatricolazione e/o iscrizione ai Corsi di Studi in esame. L’importo è determinato per ogni anno accademico dalla Delibera C. S. ed è uguale per tutti gli studenti dell’Ateneo, indipendentemente dalla tipologia di immatricolazione/iscrizione (in corso o fuori corso), dalla tipologia di contratto sottoscritto (non a tempo pieno, o a tempo pieno), dall’anno di iscrizione, e del corso prescelto nonché delle condizioni economiche di ciascuno. Il contributo fisso per i corsi a carattere scientifico richiesto per l’utilizzo delle apparecchiature e dei laboratori, è fissato annualmente con delibera C.S. Art. 38 Tassa regionale per il diritto allo studio Essa è definito di anno in anno dalla Regione Campania e va versata unitamente alla prima rata all’atto dell’immatricolazione e/o iscrizione. 22 Art. 39 Seconda Rata La II rata comprende i contributi variabili, ovvero, quella parte della contribuzione studentesca determinata in ragione delle condizioni economiche e di merito di ciascuno. Essa è dovuta da tutti gli studenti immatricolati e iscritti ai Corsi di cui al presente Regolamento entro il termine stabilito ogni anno in delibera C.S. Un’eventuale dilazione del termine comporterà l’applicazione di una mora il cui importo è deliberato di anno in anno con delibera C. S. CAPO III DELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO E ISEE Art. 40 ISEE - Definizione La capacità contributiva dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) istituito e regolamentato dal D. Lgs. n. 109/1998, dal successivo D. Lgs. n. 130/2000 e da loro modificazioni ed integrazioni. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Lo studente è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine ove ricorrano entrambi i i requisiti indicati dal comma 3. art. 5 del DCPM n. 14787 del 09/04/2001, ossia: a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un suo membro;, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione, per la prima volta, della domanda a ciascun corso di studi. b) titolare di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 23 Art. 41 Modalità di presentazione Gli studenti immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso che ritengono di essere nelle condizioni economiche per poter ottenere la riduzione delle tasse possono rivolgersi gratuitamente agli uffici CAF, presenti su tutto il territorio nazionale, e chiedere il modello I.S.E.E. Potranno essere così inseriti nelle fasce contributive, preventivamente fissate dagli Organi di Governo dell’Ateneo, in delibera C.S. Il rilascio dell’I.S.E.E. avviene presentando la documentazione più recente al CAF relativa ai redditi ed al nucleo familiare. Il modello così ottenuto va utilizzato per completare la procedura on line collegandosi all'indirizzo: www.servizi.uniparthenope.it nella sezione "Dati Autocertificazioni". I dati vanno inseriti anche in caso di assenza di reddito – I.S.E.E. zero. Ulteriori informazioni sull'I.S.E.E. sono presenti sul sito dell'INPS. L'attestazione I.S.E.E. deve essere presentata on-line entro la scadenza fissata annualmente dalla delibera C.S., salvo proroghe. Gli studenti che non hanno ancora la matricola attiva sul sistema telematico devono presentare il modello I.S.E.E. contestualmente all’istanza di immatricolazione presso la Segreteria Studenti di competenza. La mancata presentazione dell’autocertificazione I.S.E.E. entro le scadenze previste comporta l’inserimento d’ufficio nella fascia massima di contribuzione. Art. 42 Scadenze Al fine di poter essere inseriti nelle fasce di contribuzione e versare la seconda rata in relazione alla propria fascia economica di appartenenza la presentazione dell’attestazione I.S.E.E. si effettua entro la scadenza fissata annualmente dalla delibera C.S. E’ possibile presentare il predetto modello oltre la scadenza fissata soltanto mediante la consegna della documentazione cartacea in Segreteria Studenti e il versamento di una sanzione stabilita annualmente dalla delibera del C.S., ma comunque entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno. In caso di mancato inserimento on-line o di successiva mancata consegna in Segreteria Studenti, lo studente sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione. In considerazione dell’adeguamento Ministeriale al tasso di inflazione programmata degli scaglioni ISEE, l’autocertificazione deve essere presentata sempre con cadenza annuale, sia che si richieda un esonero totale che parziale. 24 Art. 43 Studenti che non devono presentare l’ISEE Non è tenuto alla compilazione del modello I.S.E.E. lo studente che per condizione economica appartiene alla fascia massima di contribuzione e quanti intendano avvalersi della facoltà di non fornire informazioni sui redditi familiari. Non deve presentare il modello I.S.E.E. lo studente che si iscrive per il conseguimento di un II titolo e coloro che sono esonerati dal pagare la II rata delle tasse universitarie in quanto vincitori di borse o idonei non beneficiari di borsa ADISU. Art. 44 Controlli e sanzioni I modelli I.S.E.E. sono soggetti a controlli, e nel caso si riscontrino difformità o anomalie saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. CAPO IV DEI CONTRIBUTI FISSI Art. 45 Contributo per partecipazione a prove di selezione Quando l’accesso ad un corso di studi è subordinato al superamento di una prova selettiva o all’accertamento della sussistenza di requisiti minimi, ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento può applicarsi un contributo fisso di partecipazione il cui importo è stabilito da specifici bandi. La ricevuta attestante l’avvenuto versamento del predetto contributo va esibita all’atto di presentazione della domanda. In assenza della predetta ricevuta la domanda sarà considerata nulla. In nessun caso il contributo versato sarà rimborsabile, neppure nell’eventualità di mancata presentazione dell’istanza e/o mancata 25 partecipazione alle prove. Art. 46 Contributo per valutazione della preparazione iniziale Può essere previsto un contributo fisso per la partecipazione a test valutativi della condizione di ingresso, il cui importo è stabilito da singoli bandi o avvisi. Le domande di partecipazione sono da considerarsi nulle qualora difettino delle relative ricevute di versamento. Art. 47 Contributo per valutazione della carriera universitaria pregressa L’istanza di valutazione della carriera universitaria pregressa prevede il versamento di un contributo fisso stabilito di anno in anno dalla delibera sulla C. S. In mancanza di tale documentazione la domanda è da considerarsi nulla. In nessun caso è previsto il rimborso della quota versata, salvo la mancata presentazione della domanda. Per ogni anno ottenuto di abbreviazione della carriera deve essere versato un contributo il cui importo è stabilito in delibera C.S.. Il mancato versamento comporterà l’impossibilità di sostenere le prove d’esame non dispensate. Art. 48 Contributo per duplicato libretto universitario In qualunque momento può essere richiesto un duplicato del libretto universitario mediante apposita domanda in bollo presentata in forma cartacea alla Segreteria di competenza. A tal fine è richiesto un contributo fisso stabilito annualmente in delibera C.S. Art. 49 Contributo per passaggio di corso Per effettuare un passaggio di corso lo studente è tenuto al versamento di un contributo fisso stabilito di anno in anno dalla delibera C. S. Il mancato versamento rende nulla l’istanza. Il rimborso del contributo versato è possibile a condizione che l’istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza. 26 Art. 50 Contributo per ricongiungimento di carriera. Tassa di ricognizione Chi intende riprendere una carriera interrotta è tenuto al versamento di una tassa fissa detta tassa di ricognizione per ciascun anno di interruzione. L’importo è determinato anno per anno in delibera C.S.. La tassa di ricognizione va versata solo alla fine dell’anno accademico di riferimento (nel periodo compreso tra marzo ed aprile). Qualora fosse versata prima della fine dell’anno accademico essa sarebbe convertita in tassa di iscrizione relativa allo stesso anno, considerando il versamento atto di carriera idoneo a porre fine all’interruzione della stessa. La stessa tassa di ricognizione è dovuta da quanti, per l’anno accademico di riferimento, sono rimasti in debito del solo esame finale e può essere versata in qualunque momento precedente all’esame di Laurea. Art. 51 Contributo per trasferimento in ingresso Chiunque voglia effettuare un trasferimento in ingresso da altro Ateneo italiano presso uno qualsiasi dei corsi attivi presso l’Ateneo Parthenope dovrà versare un contributo fisso il cui importo è da definirsi anno per anno nella delibera C.S.. Il rimborso del contributo versato è possibile a condizione che l’istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza. Art. 52 Contributi per iscrizione a Corsi singoli L’iscrizione a corsi singoli è subordinata al versamento di una tassa che non tiene conto delle condizioni economiche dello studente, ma è stabilita di anno in anno nella delibera C.S. in ragione dei CFU richiesti. Il rimborso del contributo versato è possibile a condizione che l’istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza. 27 Art. 53 Contributo per trasferimento in uscita Chiunque voglia effettuare un trasferimento in uscita dall’Ateneo dovrà versare un contributo fisso definito in delibera C.S. Il rimborso del contributo versato è possibile solo a condizione che l’istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza. In caso di trasferimento oltre i termini potrà essere previsto un contributo ulteriore o una mora. Art. 54 Mora In caso di pagamenti oltre i termini fissati per assolvere gli obblighi imposti dalle delibere d’Ateneo è dovuta una maggiorazione degli importi stabilita annualmente in delibera C.S. nei casi previsti dal presente Regolamento e negli ulteriori casi contemplati nella delibera C. S.. A mero titolo esemplificativo si elencano nel seguito alcune violazioni soggette a mora: 1. Iscrizione ad anni successivi oltre il termine fissato, salvo eventuali proroghe. 2. Presentazione modello ISEE in ritardo. 3. Pagamento II rata oltre il termine stabilito in delibera C.S.. 4. Versamento delle tasse e contributi in unica soluzione oltre il termine stabilito in delibera C.S.. Art. 55 Sanzioni per mancato o irregolare adempimento Gli studenti che non risultino in regola nella posizione amministrativa non potranno esercitare i seguenti diritti: 1. Ricevere alcun tipo di servizi e/o atti amministrativi correlati allo status di studente universitario. 2. Sostenere le prove di profitto. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati. 3. Ottenere certificati. 4. Rinnovare l’iscrizione all’Anno Accademico successivo. 5. Presentare domanda per le borse di collaborazione e altri benefici. 6. Presentare domanda di borsa di studio regionale. 7. Effettuare un cambio della tipologia di contratto sottoscritto - (art. 7 del presente 28 Regolamento). 8. Presentare domanda di esonero tasse qualora ne ricorrano i presupposti. 9. Esercitare la rappresentanza negli Organi Collegiali. 10. Esercitare il diritto di voto. 11. Presentare domanda di duplicato libretto. 12. Ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o passaggio presso altro corso di studi. 13. Effettuare domanda di iscrizione con opzione - (art 18 del presente Regolamento). 14. Ottenere il ricongiungimento della carriera interrotta. 15. Sospendere la propria carriera o riprenderla. 16. Essere ammessi all’esame di laurea. 29 TITOLO III ESONERI CAPO I DEGLI ESONERI Art. 56 Esoneri in generale Esoneri totali e parziali sono previsti per gli studenti in condizioni economiche disagiate e/o meritevoli e/o con disabilità certificata. L’accesso alle diverse tipologie di agevolazioni è regolamentato da norme specifiche e deve essere subordinato alla presentazione, per ogni anno in cui si intenda usufruirne, di apposita domanda, corredata delle certificazioni di rito. Il presente titolo regolamenta nello specifico ciascun esonero o agevolazione riconosciuta allo studente dall’Ateneo. Art. 57 Esoneri per studenti invalidi Per gli studenti con disabilità documentata pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l’ esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo la corresponsione di un contributo fisso di importo stabilito annualmente dalla delibera C.S. Per usufruirne è necessario presentare apposita richiesta scritta in carta semplice alla Segreteria competente, unitamente alla ricevuta di versamento e alla copia del provvedimento attestante lo status. Le condizioni di disabilità permanente, o comunque non soggette a scadenze o a revisione periodica, possono essere confermate mediante autocertificazione. Il contributo fisso assolve ogni altro pagamento ad esclusione della tassa regionale per 30 il diritto allo studio. Per gli studenti con disabilità superiore al 45% e fino al 65 % è prevista l’ applicazione di uno sconto fisso sull’ammontare delle tasse normalmente dovute in base alla propria fascia di I.S.E.E, il cui importo è stabilito annualmente dalla delibera C.S.. Lo sconto viene applicato alla II rata, mentre restano invariate la prima rata e la tassa regionale. Le condizioni di disabilità non permanente, o comunque soggette a scadenze o a revisione periodica, devono essere confermate a seguito di ogni rinnovo. Art. 58 Esoneri per studenti figli di genitori invalidi Per gli studenti con genitori beneficiari di pensione di inabilità, in base all’art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l’esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo la corresponsione di un contributo fisso pari a quello dovuto dagli studenti invalidi. All’uopo necessita presentare alla segreteria di afferenza apposita domanda in carta semplice allegandovi: 1. Stato di famiglia. 2. Copia del verbale rilasciato dalla ASL e/o INPS da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore. 3. Certificato rilasciato dall'Ente pensionistico (per l'INPS il modulo Obis M) attestante che il medesimo genitore convivente è titolare di pensione di inabilità. Il contributo fisso assolve ogni altro pagamento, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio. Art. 59 Esoneri per studenti vincitori o idonei a Borsa di Studio Gli idonei non vincitori e gli studenti vincitori di borse di studio concesse dall’Adisu Parthenope sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi in base alla normativa vigente. Per poter accedere al beneficio gli studenti devono presentare regolare domanda secondo le indicazioni riportate nel bando pubblicato annualmente dall’ADISU – Parthenope - . Contemporaneamente, essi sono tenuti a effettuare l’immatricolazione o a rinnovare regolarmente l’iscrizione, pena la decadenza dal beneficio dell’esonero. Le rate pagate saranno rimborsate alla fine dell’ anno accademico di riferimento. Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal 31 versamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Ai sensi della normativa vigente è comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio. Art. 60 Agevolazioni per merito Sono previsti, altresì, esoneri per il merito che prevedono uno sconto sulla seconda rata il cui importo, ed i requisiti richiesti sono stabilito annualmente dalla delibera C. S. Non è previsto alcun merito per gli iscritti non a tempo pieno, agli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale di II livello, per gli iscritti ad anni successivi al III° dei corsi di studio magistrale a ciclo unico, per i trasferiti, per quanti effettuano passaggi nell’anno in cui tale trasferimento o tale passaggio viene effettuato, e per gli iscritti ad un secondo titolo. Nel computo del merito non rientrano i CFU riconosciuti per adesione a convenzioni, per valutazione di carriere pregresse di rinunciatari e decaduti, o comunque maturati a seguito di esami non sostenuti. Altri tipi di agevolazione potranno essere previsti nella delibera C.S.. 32 TITOLO IV RIMBORSI CAPO I DEI RIMBORSI Ai sensi dell’art . 27 del R.D. del 4/06/1938 n. 1269 “Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati”. Art. 61 Contributi non rimborsabili Sono contributi non rimborsabili: a) Tasse e contributi universitari in caso di successiva interruzione del rapporto con l’Ateneo (ad esempio rinuncia, sospensione). b) Contributo fisso per la partecipazione alle prove di selezione; c) Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso con l’effettiva presentazione della relativa richiesta; d) Contributi versati da tutti gli studenti che, pur avendo diritto all’esonero dalle tasse totale o parziale per giuste motivazioni, non abbiano, presentato le relative istanze con la documentazione richiesta per l’ottenimento del beneficio entro l’anno accademico di riferimento. La Tassa regionale e l’ Imposta di bollo virtuale o materiale non sono rimborsabili. Art. 62 Contributi rimborsabili Sono rimborsabili agli studenti i seguenti contributi: a) prima rata di iscrizione agli immatricolati che presentano istanza di 33 trasferimento ad altro Ateneo entro la data di ordinanza prevista dalla Delibera C. S. o manifestino l’intenzione di rinunciare alla carriera entro 20 giorni dalla data di immatricolazione; b) Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso in mancanza della presentazione dell’istanza all’Ufficio di competenza; c) Contributi universitari erroneamente addebitati (ad esempio per mancata o errata acquisizione da parte dell’Università Parthenope delle autocertificazioni ISEE). Per richiedere il rimborso lo studente deve essere in possesso della ricevuta di presentazione dell’ISEE entro i termini previsti d) È previsto il rimborso delle tasse solo per l’anno accademico di riferimento. Art. 63 Modalità di richiesta e di riscossione Per ottenere i rimborsi a cui si ha diritto è necessario presentare richiesta all’Ufficio Protocollo, indirizzata alla Segreteria Studenti di competenza, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta disponibile nel Portale dello Studente attenendosi alle istruzioni ivi indicate. Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: − Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara l'assenza di testamento e indica tutti gli eredi legittimi; − Delega autenticata degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare la richiesta e a ricevere il rimborso. Il pagamento di rimborsi, ai sensi normativa vigente, di importo ivi determinato può avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Il beneficiario deve essere l’intestatario del conto. Se non vengono indicati i dati bancari e l’importo è inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente, il rimborso è erogato tramite mandato per cassa. Ove possibile, il rimborso è sempre erogato sotto forma di detrazione a conguaglio su importi ancora dovuti. 34 TITOLO V VARIE CAPO I VARIE Art. 64 Richiesta di equipollenza di titolo estero Lo studente che intende chiedere l’equipollenza di un titolo di studio conseguito all’estero è tenuto a presentare regolare domanda con apposita marca da bollo e versamento di un contributo fissato annualmente dalla delibera C.S. 35 TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 65 Approvazione del Regolamento Immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli. 1. 2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore. Art. 66 Modifiche al Regolamento Immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli. 1. 2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto del Rettore. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall’inizio dell’anno accademico successivo all’emanazione. Art. 67 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito d’Ateneo, entra in vigore dall’Anno Accademico successivo a quello in corso alla data di approvazione. 36 37