Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 1 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Oggetto: Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati provenienti da uno Stato estero. La presente circolare interna, che integra e sostituisce la precedente nota del 18/04/2004, si pone l’obbiettivo di fornire, ai diversi Uffici della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, una rivisitazione delle procedure di cui alla circolare 104/83, aggiornate sulla base delle disposizioni che nel tempo sono state emanate in tema di “nazionalizzazione” dei veicoli. Nella stesura del testo si è voluto, per maggior facilità di consultazione e di ricerca, mantenere inalterata l’impaginazione originaria della sopraccitata circolare, mettendo in evidenza, tramite il carattere grassetto, le eventuali variazioni subentrate a seguito del mutato quadro normativo internazionale. In allegato viene fornita anche una serie di schede riepilogative utili per una rapida consultazione della documentazione necessaria per la “nazionalizzazione” dei veicoli. Nell’ottica di uniformare quanto più possibile l’attività dei diversi UMC, nonché ad integrazione e completamento delle disposizioni di cui alla sopraccitata circolare, viste le risultanze delle riunioni tenutesi presso la sede del SIIT 2 nei mesi di settembre 2007 e febbraio 2008 nonché le diverse segnalazioni pervenute da parte dell’utenza interessata, si ritiene opportuno rammentare e disporre quanto segue: - l’immatricolazione del veicolo deve avvenire al settimo giorno successivo a quello di presentazione della documentazione completa. In altri termini le richieste avanzate il lunedì dovranno essere evase il lunedì successivo, e così via. Qualora invece il veicolo da nazionalizzare debba essere sottoposto a visita e prova, l’intero iter procedurale dovrà concludersi entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello di presentazione dell’istanza o della sua eventuale regolarizzazione; anche in questo caso dovrà, comunque, essere rispettato il tempo minimo di sette giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza o della sua regolarizzazione. Si raccomanda la puntuale osservanza di quanto sopra riportato. Con riferimento ai punti di cui alla circolare 104/83, nel seguito riportata, si dispone che: - relativamente al “Documento di circolazione estero” (punto 2.3): o in ordine all'applicazione dell'articolo 30 del trattato C.E., si richiama l’attenzione sull’ esame di eventuali deroghe, riportate sul documento di circolazione estero, le quali non devono pregiudicare in alcun modo la sicurezza della circolazione. In altri termini se, in deroga alla normativa dello Stato estero, è stata autorizzata la circolazione di veicoli aventi dispositivi di illuminazione e/o segnalazione visiva e/o cinture di sicurezza non conformi alle direttive comunitarie, gli stessi andranno sottoposti a visita e prova per la verifica della conformità alle prescrizioni vigenti alla data di messa in circolazione del veicolo sul territorio della U.E. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 2 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 - relativamente alle verifiche fiscali: non si ravvisano motivi ostativi all’annullamento della “abilitazione all’immatricolazione” di un veicolo se, tale annullamento, viene effettuato a seguito di esplicita richiesta da parte di colui che ne ha richiesto l’abilitazione iniziale. Inoltre, al fine di non incrementare eccessivamente la tempistica necessaria all’evasione di un’istanza di nazionalizzazione (tempo dato dalla somma del tempo occorrente all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento dei dati del veicolo nel sistema informatico + tempo occorrente all’ U.M.C. per l’espletamento delle procedure di propria competenza) si sottolinea il fatto che la procedura per l’abilitazione alla immatricolazione è indipendente dall’acquisizione, al sistema informatico di questo Dipartimento, della conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA e pertanto può essere espletata indipendentemente dal completamento delle procedure di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Si ribadisce che l’acquisizione della conferma circa l’assolvimento degli obblighi fiscali risulta condizione necessaria per la successiva immatricolazione e ciò anche nel caso in cui il richiedente sia in grado di produrre un’attestazione di versamento mediante esibizione del modello F24. In altri termini, si ricorda che per ogni veicolo (autovetture, autocarri, rimorchi, autocaravan, caravan, etc. ), nuovo od usato, immesso sul mercato italiano attraverso canali di importazione non ufficiali, ivi compresi quelli esclusi dalle procedure dello “STA cooperante”, dovrà essere verificato l’assolvimento degli obblighi IVA mediante la verifica della comunicazione telematica prevista dal Decreto Interdirigenziale 30 ottobre 2007. Nel caso di mancata validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’assolvimento degli obblighi IVA, l’utente interessato dovrà recarsi presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la congruità dell’importo versato ovvero la sussistenza di particolari situazioni previste dalla legge, così come da istruzioni impartite dalla medesima Agenzia delle Entrate con circolare n. 64/e del 30 novembre 2007(vedasi lett. prot. n. 3557 del 15 gennaio 2008). - relativamente alla “Visita e prova” (punto 9 ): o In riferimento al precedente punto 9, si conferma che per i veicoli muniti di C.O.C. o di certificato di conformità (relativo ad un’omologazione italiana per veicolo completo ed in corso di validità) non è prevista la visita e prova e ciò a prescindere dalla provenienza del veicolo e indipendentemente dal fatto che l’importazione sia “ufficiale” o “parallela”. La dichiarazione di conformità deve, ovviamente, essere: valida, sottoscritta da persona allo scopo accreditata dal Costruttore, redatta su modello riconosciuto. La sopraccitata documentazione si ritiene condizione sufficiente per il riconoscimento dell’idoneità alla circolazione. Tale concetto può essere esteso anche al caso di applicazione di ganci di traino su veicoli, già nazionalizzati. In altri termini, il riconoscimento della massa rimorchiabile può essere desunto dai dati tecnici riportati sul C.O.C. o sul certificato di conformità del veicolo completo, o loro copia, senza l’ulteriore onere della richiesta del nulla osta da parte della casa costruttrice o del Legale Rappresentante in Italia. Per quanto attiene alla tariffa da corrispondersi per l’istanza di nazionalizzazione dei veicoli in questione, si ritiene che la stessa sia quella ascrivibile al punto 2 della tabella annessa alla Legge 870/1986 ( 9.00 euro da accreditarsi sul c.c.p. 9001 e 29,24 euro da accreditarsi sul c.c.p. n. 4028).Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 75, comma 4, del Codice della Strada relative ai veicoli da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza. Quanto sopra sposto risulta applicabile anche alle richieste di nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 3 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 nazionalizzazione di macchine agricole per le quali risulti rilasciata un’omologazione europea. Nel caso di veicoli realizzati in più fasi e nuovi di fabbrica, la documentazione da produrre deve essere comprensiva dei certificati di conformità relativi alle singole fasi ( a tale proposito si richiama l’attenzione sul caso di autocaravan completati su veicoli base di categoria diversa, per i quali è espressamente previsto, dalla direttiva 2001/116/CE, il rilascio del certificato di origine del veicolo base ). Si ribadisce la procedura in base alla quale tutti i tipi di rimorchi, compresi i caravan, devono essere sottoposti a visita e prova a meno che non siano muniti di certificato di conformità italiano come sopra specificato. o - Nazionalizzazioni di motoveicoli, già immatricolati in uno Stato comunitario, con contestuale riconoscimento della massa rimorchiabile. premesso che: la DIR 2002/24/CE ammette la possibilità di riconoscimento della facoltà di traino anche per i veicoli a due o tre ruote nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 97/24/CE, capitolo 10; l’art. Art. 170, comma 4, del C.d.S. (come modificato dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151) dispone che: “ E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 ( motocicli e ciclomotori a due ruote) di trainare o farsi trainare da altri veicoli” ; si ritiene che, stante la prevalenza delle norme comunitarie sull’ordinamento italiano e in attesa dell’eventuale modifica di quest’ultimo, qualora venga avanzata istanza di nazionalizzazione di motocicli e ciclomotori a due ruote per i quali sia già stata riconosciuta nel paese di provenienza la facoltà di traino, la stessa facoltà debba essere confermata anche sul documento di circolazione italiano. Il veicolo andrà quindi inserito, nel sistema informatico, utilizzando il codice di omologazione EU e avendo cura di: compilare lo spazio relativo alla massa rimorchiabile; indicare nelle righe descrittive della maschera informatica i dati relativi al dispositivo di traino di cui il veicolo è dotato nonché la seguente ulteriore dicitura: “LA FACOLTA’ DI TRAINO SUL TERRITORIO NAZIONALE E’ SUBORDINATA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA”. relativamente all’ Allestimento e trasformazione dei veicoli importati (punto 12): o a parziale modifica di quanto previsto al punto 12.1 (visita e prova in due tempi) si consente che, qualora venga richiesta la nazionalizzazione di un veicolo per il quale è già prevista la sostituzione della carrozzeria, la visita e prova venga effettuata in un’unica soluzione anziché in due tempi. Tale agevolazione è limitata ai veicoli nuovi, o ai veicoli ancora in regola con il controllo periodico (revisione), e per i quali sia richiesta la visita e prova per applicazione di carrozzerie diverse da quelle risultanti dalla documentazione estera. In altri termini e a puro titolo esemplificativo, un veicolo per il quale risulti dalla documentazione estera una carrozzeria “cassone” e che venga successivamente allestito in Italia con una carrozzeria diversa, ad esempio “furgone”, potrà essere sottoposto a visita e prova in un’unica soluzione; se nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 4 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 invece lo stesso veicolo, proveniente dall’estero con carrozzeria “cassone”, viene allestito con un’altra carrozzeria “cassone”, allora la visita e prova dovrà essere eseguita in due tempi. La facoltà di effettuare la visita e prova in un’unica soluzione può essere riconosciuta solo agli allestitori e per gli allestimenti dagli stessi realizzati. Qualora gli interventi effettuati interessino la struttura portante del veicolo ( ad esempio variazione dell’interasse da passo omologato a passo omologato, etc.) la visita e prova deve essere sempre eseguita in due tempi. In ogni caso, comunque, dovranno essere presentate sempre due pratiche: una relativa alla nazionalizzazione ed una relativa all’allestimento del veicolo. Inoltre, nel caso di veicoli in regola con la revisione, potrà omettersi, se richiesta dall’allestitore, l’effettuazione delle prove di cui all’art. 80 del C.d.S. sia se trattasi di visita e prova in due tempi sia se trattasi di visita e prova in un solo tempo. In questi casi sul certificato di approvazione andrà annotata la data entro la quale il veicolo dovrà essere sottoposto a controllo periodico. In virtù di quanto sopra esposto i veicoli (nuovi o in regola con la revisione e per i quali viene chiesta la nazionalizzazione con successivo allestimento) potranno essere sottoposti a visita e prova anche presso le sedi, di cui all’art. 19 Legge 870/86, sprovviste della strumentazione idonea per l’effettuazione delle prove di cui all’art. 80 del Codice della Strada. Per quanto attiene i controlli relativi all’assolvimento degli obblighi IVA, poiché gli stessi sono propedeutici alla sola fase di immatricolazione del veicolo, si ritiene che in sede di visita e prova tale controllo possa essere omesso riportando sul certificato di approvazione la dicitura: “OBBLIGHI IVA DA VERIFICARSI IN SEDE DI IMMATRICOLAZIONE”. Tale dicitura andrà apposta a mano o mediante timbro senza interessare le righe descrittive delle maschere SIMOT. E’ appena il caso di ricordare che, in base alle disposizioni del vigente Codice della Strada, il rilascio del certificato di approvazione in sede di nazionalizzazione è ammesso unicamente per i veicoli di competenza dei C.P.A. o per i veicoli sui quali sia effettuata la trasformazione e/o l’allestimento nel territorio nazionale. - relativamente all’Emissione della carta di circolazione (punto 15): o in riferimento alla segnalata difformità procedurale da parte dei diversi U.M.C. in merito al riporto, sulla carta di circolazione italiana, di eventuali deroghe all’immatricolazione indicate sul documento di circolazione estero, si comunica che, come precisato dalla nota ministeriale prot. n. 106759 del 21/11/2007, la stesura della carta di circolazione deve evitare l’indicazione dei dati che usualmente non sono riportati. A puro titolo di esempio si riportano di seguito alcuni esempi di modifiche riconosciute all’estero e regolarmente indicate sulla carta di circolazione del paese di origine: tipo di silenziatore di scarico diverso, minigonne laterali e parafanghi, sedili sportivi tipo MOMO, pedaliera in alluminio, etc. “Tuttavia, per agevolare i controlli sulla regolarità di allestimenti particolari approvati all’estero, gli interessati potranno conservare copia vistata dall’Ufficio del documento di circolazione estero consegnato per la nazionalizzazione”. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 5 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 - relativamente all’ Ammissione alla circolazione dei veicoli di interesse storicoveicoli risultanti già immatricolati all’estero ( punto 19.4): o si ricorda che non è ammessa l’immatricolazione di veicoli che risultino radiati; anche se gli stessi risultano iscritti in uno dei registri di cui all’art.60,comma 4, del C. d. S. Si richiama infine l’attenzione di codesti Uffici sulle disposizioni relative alla conservazione in atti della carta di circolazione del Paese Comunitario estero. Qualora l’Autorità emittente richieda la riconsegna del documento originale, lo stesso andrà restituito secondo le modalità di cui alla circolare 5239/M362, allegato 2, del 3.12.2004. E’ appena il caso di ricordare che, ai sensi del punto 5/2 della Direttiva 1999/37/CE, l’Autorità emittente il documento di circolazione estero deve essere informata, entro due mesi, della avvenuta immatricolazione del veicolo con targa nazionale. IL Direttore Generale Dott. Ing. Roberto GARRISI nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 6 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 CIRCOLARE N. 104/83 e successive modifiche ed integrazioni (circ.133/85, etc.) Prot. n. 1314/4310 - D.C. IV n. A068 del 3 maggio 1983 OGGETTO: Ammissione a visita e prova ed immatricolazione di veicoli importati. Compendio e integrazione della normativa. SOMMARIO 1 PREMESSA-CAMPO DI APPLICAZIONE 2 DOCUMENTO ESTERO DI BASE PER LA NAZIONALIZZAZIONE 2.1 Principi generali 2.2 Veicoli mai immatricolati Veicoli già immatricolati 2.3 2.3.1 Dichiarazione di avvenuto ritiro del documento di circolazione da parte dell'UMC 2.3.2 Documento di circolazione non valido per la nazionalizzazione 2.3.2.1 Certificato internazionale di circolazione 2.3.3 Documento di circolazione ritirato o annullato all'estero per l'esportazione. Relativa certificazione Immatricolazioni di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario-STA – Cooperante 2.3.5 Veicoli provenienti dalla Svizzera 2.3.4 3 DOCUMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE 3.1 Caratteristiche occorrenti per la emissione della carta di circolazione 3.2 Dichiarazione di rispondenza alle norme CE o ECE di determinati dispositivi 3.3 Dichiarazione da parte di enti privati. Necessità di convalida 3.5 Persone autorizzate al rilascio 4 BOLLETTA E CERTIFICATO DOGANALI 6 AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI - CONTROLLO DELLA AUTENTICITA' 6.1 Autenticazione e legalizzazione 6.2 Convenzione dell'Aia 6.3 Riconoscimento dei documenti rilasciati in un Stato membro della CE e validità dei certificati internazionali di circolazione nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 7 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 7 TRADUZIONE DEI DOCUMENTI 7.1 Traduzione certificata conforme 7.1.1 Eventuale verifica 8 RITIRO DELLE TARGHE ESTERE 8.1 Targhe di Stato 8.1.1 Targhe mancanti 8.2 8.3 8.4 Targhe non ufficiali (F, GB) Targhe personali (B, CH, USA) 8.5 Targhe doganali e targhe di transito, relative ad immatricolazioni temporanee Altre targhe non ufficiali ovvero personali 8.6 Targhe diplomatiche o consolari 9 IMMATRICOLAZIONI E VISITE E PROVE 9.1 Ufficio competente per la visita e prova 9.2 Accertamenti tecnici 9.2.2 Vetri che interessano la visibilità del conducente 9.3 Tariffe 10 CLASSIFICAZIONE DEL VEICOLO 10.1 Successivo diverso inquadramento 11 MASSA COMPLESSIVA MASSIMA - NUMERO DEI POSTI 11.1 Massa complessiva, sugli assi e rimorchiabile 12 ALLESTIMENTO E TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI 12.1 Visita e prova in due tempi 12.2 Trasformazioni 13 APPLICAZIONE DI GANCIO DI TRAINO SU AUTOVETTURE E SIMILI 15 Emissione della Carta di Circolazione 15.1 Indicazione della preesistente immatricolazione all'estero 15.2 Omologazione di riferimento 16 VEICOLI ALIENATI DAI COMANDI MILITARI U.S.A. IN ITALIA nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 8 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 17 VEICOLI GIA' IMMATRICOLATI ALL'ESTERO A FAVORE DI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DEFINITIVAMENTE 18 VEICOLI PROVENIENTI DA SAN MARINO O DAL VATICANO 19 VEICOLI DEL CORPO DIPLOMATICO E ASSIMILATI 19.1 Immatricolazione in Italia con targa CD o EE 19.2 Veicoli dei pubblici dipendenti che rientrano in Italia 19.3 Veicoli importati da dipendenti di ambasciate estere o simili 20 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE – Casi particolari ELENCO DEGLI ALLEGATI 1 PREMESSA - CAMPO DI APPLICAZIONE Con la presente circolare si è inteso raccogliere, coordinare, compendiare ed integrare la serie di disposizioni finora emanate da questo Ministero per l’ammissione a visita e prova e per l’immatricolazione in Italia, vale a dire per quella che nel testo della circolare indicheremo quale nazionalizzazione, di veicoli nuovi provenienti dall’estero, attraverso operatori economici che non hanno rapporti ufficiali con le fabbriche costruttrici (cosiddetti “importatori paralleli”), ovvero di veicoli usati che risultino già in possesso di documento di circolazione rilasciato da uno Stato estero. Si ricorda che l’Unione Europea (U.E.), inizialmente composta da 15 paesi (Austria; Belgio; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Gran Bretagna; Grecia; Irlanda; Italia; Lussemburgo; Olanda; Portogallo; Spagna; Svezia) si è successivamente estesa a: - dal 1° MAGGIO 2004 : Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria - dal 1° GENNAIO 2007 anche Bulgaria e Romania. mentre per lo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), i paesi attualmente aderenti risultano: Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda, Principato del Liechtenstein. 2 DOCUMENTO ESTERO DI BASE PER LA NAZIONALIZZAZIONE 2.1 Principi generali I veicoli contemplati nella presente circolare sono quelli, di fabbricazione estera o italiana, importati o reimportati in Italia da operatori economici in proprio, sono pertanto esclusi i “veicoli radiati per esportazione ma non immatricolati nello stato estero” di cui alla nota prot. n. 07/M361 del 05 febbraio 2003. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 9 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 2.2 Veicoli mai immatricolati: a) Veicoli nuovi di fabbrica muniti di C.O.C. (sono veicoli della categoria internazionale M1 o L, dotati di omologazione europea) La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente: 1) Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso. Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del veicolo necessari per la compilazione della carta di circolazione italiana. Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l’autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante. Nel caso di C.O.C. duplicato dovrà Essere prodotta, da parte dell’importatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quel veicolo non è mai stato precedentemente immatricolato, nonché i motivi per cui viene esibito un duplicato del C.O.C. ( circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004). 2) attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore. Nel caso di C.O.C. duplicato tale attestazione dovrà essere sempre presentata indipendentemente dalla data di rilascio del C.O.C.) Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie. In tal caso, la documentazione deve essere integrata con: • • richiesta del costruttore di immatricolazione “in deroga”; fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l’immatricolazione di “fine serie”. b) Veicoli nuovi di fabbrica non muniti di C.O.C. Per tali veicoli l'immatricolazione è subordinata all'esito favorevole della visita e prova (articolo 75 C.d.S.) . Essi debbono essere dotati di certificazione d'origine (può valere come tale la dichiarazione di conformità all'omologazione del tipo conseguita in uno Stato comunitario) e della documentazione attestante la conformità a tutte le Direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di immatricolazione. Per la sottoscrizione di tali atti: - se emessi negli Stati della U.E. ovvero in quelli firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ( S.E.E) non sono soggetti ad autentica e legalizzazione; - Per la Confederazione Elvetica, in relazione alla necessità della legalizzazione dei documenti elvetici, si rammenta la possibilità di sostituire tale formalità con l’apposizione della “apostille” (Convenzione dell’Aia del 5.10.1961 (1), ratificata in Italia con legge 20.12.1966, nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 10 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 n. 1253), apposta da una delle Autorità elvetiche a ciò designate (nota prot. n. 20518 del 24 luglio 2006) - se formati in uno Stato non appartenente alla U.E. (o aderenti allo S.E.E) sono invece soggetti ad autentica e legalizzazione (paragrafo 6, punto 6.1); con l'avvertenza che quest'ultima specifica incombenza, come noto attuata dalla Autorità diplomatica italiana, può essere sostituita dalla "apostille" per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja (si veda in proposito il paragrafo 6, punto 6.2). Si precisa che le visite e prove dei veicoli in questione risultano di competenza degli UMC, come precisato nel successivo punto 9.1, con l’eccezione di: veicoli nuovi da trasformare (ad esempio aggiunta di un asse, etc), autobus, veicoli incidentati, gravemente danneggiati, da ristrutturare e simili, autogrù (circ 57/99 del 15 giugno 1999) per i quali la competenza è attribuita ai Centri Prova Autoveicoli. Certificato d'origine Nel caso in cui il veicolo o l'autotelaio siano nuovi di fabbrica, non muniti di C.O.C. e comunque non immatricolati all'estero, alla richiesta di ammissione a visita e prova deve essere unito il certificato d'origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice, che dichiara con esso di averlo costruito, indicandone le caratteristiche essenziali. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare o da rappresentanti all'uopo delegati dalla fabbrica costruttrice e deve essere sostanzialmente conforme al modello predisposto da questa Amministrazione (all. n. 1) ed allegato alla circolare n. 31/79 del 2.5.1979. La firma di chi, espressamente e direttamente autorizzato dalla fabbrica, sottoscriva il certificato d'origine, se non depositata - così come il modello di certificato d'origine - presso questo Ministero, deve essere preceduta o comunque integrata dall'indicazione della legale qualità del sottoscrittore ed autenticata, con successiva legalizzazione dell'autentica nei modi di legge, ove prescritta (vedasi punto 6) ovvero sottoscritto ed autenticato da Autorità (anche Camera di Commercio) del Paese di provenienza. Si richiama altresì il punto 3.5. Nei casi in cui sia depositata presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile, la firma può essere apposta anche a stampa o a timbro, purché conforme al modello depositato. I veicoli muniti di certificato di origine, devono, di norma, risultare "nuovi" dalla bolletta doganale, se prescritta (in ambito comunitario non è più prevista la bolla doganale). E' tuttavia ammessa la presentazione del certificato d'origine per i veicoli usati (vedasi punto 15.1), nel caso che gli stessi, non risultanti mai immatricolati in via definitiva, siano stati autorizzati alla circolazione senza essere immatricolati (in taluni Paesi non è rilasciato un documento di circolazione, almeno per alcune categorie di veicoli) ovvero siano stati immatricolati solo provvisoriamente (per esempio, per l'esportazione, con targa doganale o di transito). Immatricolazione veicoli nuovi “fine serie” (sono veicoli la cui omologazione è scaduta in quanto il veicolo non rispetta una o più direttive particolari che vietano l’immatricolazione) Ai sensi dell’art.8 comma 2b della direttiva 98/14 si precisa che uno Stato membro ha la possibilità di immatricolare veicoli fine serie per i quali sia stata concessa una deroga da altro stato membro, a condizione che il costruttore, né faccia richiesta all’Amministrazione ove intenda immatricolare il veicolo, previa informazione dello Stato membro che ha concesso la deroga. Pertanto possono essere accettate istanze di immatricolazione di veicoli “fine serie” commercializzati da operatori paralleli, purché gli stessi, unitamente alla documentazione di rito, producano: - richiesta del costruttore di immatricolazione “in deroga”; nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 11 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 - fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l’immatricolazione di “fine serie”. Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge ad eccezione, ovviamente, del C.O.C. 2.3 Veicoli già Immatricolati Per i veicoli già immatricolati definitivamente all'estero, in assenza di prescrizioni al riguardo nel vigente Codice della strada, il certificato di origine viene sostituito dal documento di circolazione definitivo, rilasciato nel Paese di provenienza. Alla carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive; nonché una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione italiana): - scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione (Si tenga presente che la scheda tecnica può essere rilasciata: a) a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante; b) da un ente privato estero autorizzato; c) dalla competente autorità pubblica estera. Si ricorda che per i veicoli immatricolati nei Paesi recentemente entrati a far parte della U.E (Bulgaria,Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,Romania, Slovacchia Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004 e 1/1/2007 per Bulgaria e Romania - C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso; in questo caso non è richiesta né la legalizzazione della firma apposta sul C.O.C. stesso né l’autenticazione della fotocopia; - attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore ( il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione) - . (NOTA: alle disposizioni sulla visita tecnica fanno eccezione i veicoli della categoria M1 e L già immatricolati in uno Stato comunitario e per i quali NON risulti scaduto il controllo tecnico. Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa. Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni, come previsto dell’art. 3, comma 1 lettera b, del D.M. 6 agosto 1998, n. 408 di recepimento della direttiva 96/96/CE, che per i veicoli della categoria M1 così recita: “sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione”). Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del “4 + 2”. Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale, l’immatricolazione del veicolo potrà essere effettuata solo previo il necessario controllo tecnico da effettuarsi quale visita e prova in tariffa 3.1.( In questi casi non è applicabile la procedure “S.T.A. cooperante”.) nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 12 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Siffatto documento attesta così che il veicolo è liberamente ammesso a circolare nella nazione in cui è immatricolato, in quanto, tra l'altro, rispondente a tutti i requisiti tecnici necessari per l'immatricolazione con targa civile. Si precisa che, ai sensi della circolare n. B23/2000/MOT del 31 maggio 2000, : “Le Autorità comunitarie hanno rappresentato che, in linea di principio, i veicoli immatricolati in uno Stato comunitario hanno i requisiti per essere immatricolati in ogni altro Paese della Comunità” e ciò a prescindere dal fatto : - che trattisi di immatricolazione presumibilmente "provvisoria" o "di transito": le targhe definitive e provvisorie hanno identica validità, poiché i veicoli sono sottoposti, per ottenerle, alla medesima procedura; - che i documenti attestino prescrizioni del tipo "immatricolazione in deroga" ad articoli del Codice della strada vigente nel Paese di provenienza; - che il veicolo sia originariamente conforme a Direttive pregresse (in specie, antiinquinamento livello sonoro). Infatti ogni Stato membro può legittimamente invocare l'applicazione dell'articolo 30 del trattato C.E. (nella specie, il divieto di immissione in circolazione dei veicoli) solo se in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia dell'Ambiente” (A tale proposito si veda il paragrafo relativo alle “ Disposizioni Conclusive”) Costituisce elemento di pericolo per la sicurezza di circolazione l’immatricolazione di quadricicli (compresi quelli già ammessi in circolazione che dovranno essere sottoposti a revisione straordinaria) provenienti dall’area nordamericana e già immatricolati in Germania in virtù di permessi/autorizzazioni speciali che presentando caratteristiche non conformi alla normativa CE in quanto sono muniti di: • • motore di potenza superiore a 15 KW e sistema di limitazione della corsa dell’acceleratore, impianto frenante non operante sulle 4 ruote e dispositivo di azionamento separato per i due assi. Il DTT ha stabilito che l’immatricolazione può aver corso previa presentazione di apposita documentazione che attesti che il valore di potenza massima del motore misurato non supera i limiti fissati e di dettagliato nulla osta del costruttore e dichiarazione dell’officina per ricondurre il veicolo al rispetto delle caratteristiche previste per l’impianto di frenatura dalla normativa comunitaria (v. circolare DTTSIS 4.2.2004, n.5081/M362). I documenti di cui trattasi devono essere prodotti in originale, non invalidati, né annullati se non eventualmente in relazione al fatto stesso di riferirsi a veicoli che vengono esportati, ovvero, come si verifica per esempio nella Svizzera, per avvenuto trasferimento di proprietà senza che l'acquirente abbia richiesto un nuovo documento in quanto non interessato alla prosecuzione della circolazione del veicolo nel territorio di quello Stato. Non possono essere accettate copie autenticate dei documenti di circolazione (tranne che nei casi di cui al successivo punto 2.3.3), accompagnate o meno da denunce sostitutive; sono però da accettarsi eventuali duplicati purché emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato l'originale. Le correzioni sui suddetti documenti, come anche eventuali modifiche o integrazioni (rispondenza a norme CE, aumento pesi, modifiche tecniche, classificazione, ecc.), sono ammesse soltanto se convalidate dalla stessa autorità, vale a dire dallo stesso ufficio, che ha rilasciato il documento. Ogni modifica od integrazione eventualmente apportata da enti privati autorizzati all'estero (quale il T.U.V. -DEKRA) - sempre, ovviamente, in data anteriore a quella di cancellazione in caso di modifica deve essere convalidata con visto di conferma da parte dell'Autorità pubblica competente al rilascio del documento di circolazione, pur se l'annotazione viene riportata su di un documento diverso dalla carta di circolazione come nel caso del Fahrzeugbrief . nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 13 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 2.3.1 Dichiarazione di avvenuto ritiro del documento di circolazione da parte dell'UMC A richiesta degli interessati (tariffa 2.2) gli UMC sono tenuti ad attestare l'avvenuto ritiro del documento originale di circolazione ed eventualmente delle targhe relative . 2.3.2 Documenti di circolazione non validi per la nazionalizzazione Sono esclusi dalla possibilità di ammissione a visita e prova e di immatricolazione in Italia i veicoli per i quali vengono presentati, quale documentazione di origine ai fini nella nazionalizzazione, speciali autorizzazioni alla circolazione (militari, servizi postali o dei vigili del fuoco con immatricolazione autonoma, corpo diplomatico o assimilato, soggiorno temporaneo, dimostrazione per la vendita, circolazione di prova o di trasferimento, circolazione per l'esportazione, foglio di via, ecc.), anche se il documento di circolazione di cui sono provvisti contiene il quantitativo minimo di elementi stabilito nell'articolo 18 della Convenzione di Ginevra o nell'articolo 35 della Convenzione di Vienna (targa, fabbrica e tipo, numero di telaio, data di prima immatricolazione, cognome e nome e domicilio del richiedente); tali requisiti infatti sono indispensabili per la circolazione internazionale, ma non sempre sono sufficienti per la reimmatricolazione in altro Stato I veicoli muniti di documento provvisorio di circolazione (per esempio per l'esportazione, con targa provvisoria per esportazione) possono regolarmente essere nazionalizzati. In tal caso devono essere rispettate le direttive CE vigenti alla data di richiesta immatricolazione (Circ.B 23/2000/MOT del 31/05/2000) 2.3.2.1 Certificato internazionale di circolazione Il certificato internazionale per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non è documento valido per ottenere l'immatricolazione del veicolo in Italia, ma solo per circolare nei limiti della validità temporale su di esso annotata, ove consentito. 2.3.3 Documento di circolazione ritirato o annullato all'estero per l'esportazione. Relativa certificazione. Considerato che alcuni Stati prevedono nella loro legislazione, in caso di esportazione definitiva all'estero del veicolo ovvero di sospensione temporanea dalla circolazione, il ritiro o l'annullamento del documento di circolazione, si consente che in tali casi detto documento possa essere sostituito dalla sua fotocopia integrale autenticata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane aventi sede nello Stato cui appartiene l'autorità che ha rilasciato il documento di circolazione ovvero autenticata dall'autorità che ha rilasciato il documento od anche da quella che legittimamente lo ha ritirato. La fotocopia deve però essere accompagnata da idonea certificazione che attesti che il veicolo è stato cancellato dai registri di immatricolazione oppure ritirato temporaneamente dalla circolazione e che il documento di circolazione è stato ritirato e/o distrutto dall'autorità competente. Immatricolazioni di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario – “ STA-Cooperante” DATA DI AVVIO Le nuove procedure, parzialmente già avviate a decorrere dal 5 dicembre 2005 sulla base delle istruzioni diramate con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, sono operative, secondo le innovazioni illustrate dalla presente circolare, a partire dal 3 dicembre 2007. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 14 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Resta fermo, pertanto, che il “Prenotanazionalizzazioni” continuerà ad essere utilizzato: • • in via generale per tutte le operazioni di nazionalizzazione escluse dallo “STA cooperante” (v. par. “ESCLUSIONI”); come procedura di emergenza di “stampa remota”, nei casi di interruzione dei collegamenti telematici di “STA cooperante”, secondo le procedure vigenti. Dalla medesima data del 3 dicembre 2007, inoltre, sono rese operative le innovate applicazioni informatiche, le cui specifiche tecniche sono consultabili dagli UMC sul browser http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/indexman.html e nel Manuale ad uso degli operatori del settore, allegato alla presente circolare, sul sito www.trasporti.gov.it. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo “ESCLUSIONI”, le nuove procedure di immatricolazione concernono : 1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali; 2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo. Al riguardo si tenga presente che: • per veicoli nuovi si intendono: a) i veicoli mai immatricolati; b) i veicoli immatricolati allorché ricorra una delle seguenti condizioni: - percorrenza non superiore a seimila chilometri; ovvero - cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione; • per veicoli usati si intendono: i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione della: 1. percorrenza superiore a seimila chilometri; 2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea). In allegato alla presente circolare è fornito l’elenco aggiornato dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1). ESCLUSIONI Tenuto conto dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle procedure di “STA cooperante” le seguenti ipotesi di “nazionalizzazione”: • • veicoli nuovi provenienti, tramite canali di importazione non ufficiali, da Paesi extracomunitari o non aderenti allo Spazio economico europeo; veicoli usati già immatricolati in un Paese extracomunitario o non aderente allo Spazio economico europeo. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 15 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la “nazionalizzazione” provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi: • • • • • • rimorchi di autoveicoli; veicoli per i quali è richiesto, in capo all’intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi della locazione senza conducente; veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione; veicoli per i quali è richiesta l’annotazione dell’usufrutto; veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2; veicoli la cui revisione risulti scaduta (cfr. par. “DOCUMENTAZIONE TECNICA – B. VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI”). PRESUPPOSTI PER L’IMMATRICOLAZIONE E’ noto che l’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, subordina l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario all’acquisizione al sistema informativo di questo Dipartimento dei dati relativi all’acquisto stesso (e agli eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di telaio. E’ altrettanto noto che l’obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle “nazionalizzazioni” espletabili con “STA cooperante” sia per le nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’ambito europeo che restano escluse dallo “STA cooperante”. In entrambi i casi, quindi, il sistema informativo inibirà automaticamente la possibilità di immatricolare quei veicoli per i quali non siano stati già acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario. Al riguardo, si ribadisce che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalle recenti disposizioni, i dati da comunicare al sistema informativo di questo Dipartimento ricomprendono ora anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, e che le nuove procedure trovano applicazione anche con riguardo ai veicoli usati oggetto di acquisto intracomunitario I dati oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di imposta vengono poi trasmessi in via telematica, ad opera del CED di questo Dipartimento, all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane. Di conseguenza, avvalendosi delle nuove modalità di pagamento del riformato modello F 24, l’Agenzia delle Entrate verifica che, per ciascun veicolo nuovo od usato oggetto di acquisto intracomunitario, siano stati correttamente assolti gli obblighi IVA e ne dà comunicazione alla banca dati del CED di questo Dipartimento. In conclusione quindi, a decorrere dal 3 dicembre 2007, tutti i veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli esclusi dalle procedure dello “STA cooperante”, potranno essere immatricolati solo a condizione che: - siano stati assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto dirigenziale 30 ottobre 2007; - dal sistema informativo di questo Dipartimento risulti la loro abilitazione alla immatricolazione, il cui presupposto tecnico risiede nel rilascio o nella convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione; - risulti acquisita al sistema informativo di questo Dipartimento la conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA relativi agli acquisti intracomunitari con fattura recante data a decorrere dal 3 dicembre 2007. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 16 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 A tale ultimo riguardo, vale evidenziare che in assenza della conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA, il sistema informativo inibisce la ricezione dei dati relativi alla prima cessione interna, così come disciplinata dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, inibendo conseguentemente l’immatricolazione del veicolo. Si ravvisa, pertanto, l’opportunità che gli Uffici in indirizzo rendano edotta l’utenza interessata in ordine alle innovazioni introdotte, evidenziando che l’Amministrazione deve ritenersi indenne dagli eventuali danni, subiti dal richiedente l’immatricolazione, derivanti da omesse od erronee comunicazioni ovvero da omesse od erronei versamenti dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario. ABILITAZIONE ALLA IMMATRICOLAZIONE Al fine del perfezionamento della comunicazione dei dati relativi all’acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo od usato, deve essere richiesto ad un UMC il rilascio del relativo codice di immatricolazione ovvero del relativo numero di omologazione; se già conosciuto, deve comunque esserne richiesta la convalida da parte del medesimo UMC. Il rilascio o la convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione consentono all’UMC di annotare nel sistema informativo l’abilitazione del veicolo alla immatricolazione. Al riguardo, si fa presente che la richiesta di rilascio o di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione è presentata a cura dell’ultimo cessionario, anche per il tramite di uno Studio di consulenza. Può darsi il caso, tuttavia, che all’atto della richiesta di immatricolazione il veicolo non risulti ancora abilitato, non avendo il cessionario preventivamente richiesto il rilascio o la convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione. In tal caso, al fine di tutelare comunque le legittime aspettative degli utenti, si ritiene che nulla osti acchè l’istanza di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione, anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA cui sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, con l’avvertenza tuttavia che quest’ultima potrà tecnicamente espletarsi solo dopo che l’UMC, competente per l’immatricolazione, abbia provveduto alla abilitazione del veicolo alla immatricolazione stessa. Al fine del rilascio del codice di immatricolazione o del numero di omologazione e della conseguente abilitazione alla immatricolazione del veicolo, si dispone quanto segue: 1. l’ultimo cessionario produce all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, richiesta in triplice copia corredata da tutta la documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta deve essere specificato l’elenco della documentazione allegata; 2. la predetta documentazione deve essere allegata sia in originale sia in copia fotostatica; 3. la richiesta di cui al punto 1 deve altresì essere corredata dalle attestazioni di pagamento della tariffa € 9,00 da versare sul c/c postale n. 9001 e di una imposta di bollo da versare sul c/c postale n. 4028; 4. acquisita la richiesta, l’UMC assegna un numero di protocollo che viene annotato su tutte e tre le copie, una delle quali viene restituita al richiedente quale ricevuta; 5. l’UMC rilascia il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e, contestualmente, annota nel sistema informativo l’abilitazione alla immatricolazione del veicolo, dopo aver esaminato la documentazione tecnica prodotta dal richiedente; 6. entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, l’UMC restituisce al richiedente una copia dell’istanza stessa con annotato il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e l’avvenuta abilitazione alla immatricolazione, nonché tutta la nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 17 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 documentazione tecnica in originale, trattenendo agli atti le relative fotocopie; la copia dell’istanza restituita deve altresì contenere: la data e la firma del funzionario che ha provveduto alla verifica della documentazione tecnica nonché il timbro dell’Ufficio; 7. se nel corso dell’esame della documentazione tecnica emerge la sussistenza di impedimenti, di natura sostanziale o formale, l’UMC restituisce tutta la documentazione indicando le ragioni che ostano al rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione e, conseguentemente, alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, nonché le eventuali integrazioni del caso; conseguentemente, l’UMC annota nel sistema informativo il diniego dell’abilitazione all’immatricolazione e le relative motivazioni. Nell’ipotesi residuale in cui la richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione, anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA al quale sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, si tenga conto delle procedure di seguito illustrate. A) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione presentata direttamente dal richiedente l’immatricolazione presso il competente UMC – In tal caso: A.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già versate per l’istanza di immatricolazione: A.2) la richiesta di cui al punto A.1) deve essere redatta in un’unica copia e non vi deve essere allegata alcuna documentazione tecnica (nemmeno in copia fotostatica), essendo quest’ultima già prodotta a corredo dell’istanza di immatricolazione; A.3) poiché la richiesta è presentata unitamente all’istanza di immatricolazione, l’UMC procede unicamente ad assegnare marca operativa a quest’ultima, secondo le procedure in uso; A.4) l’UMC, verificata la completezza e la regolarità di tutta la documentazione allegata alla istanza di immatricolazione, procede preliminarmente alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, quindi provvede ad immatricolarlo entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di immatricolazione stessa; A.5) in caso di accertate irregolarità nella documentazione, l’UMC respinge l’istanza di immatricolazione, indicandone i motivi nonché le eventuali integrazioni del caso. B) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione presentata dal richiedente l’immatricolazione per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA - In tale ipotesi: B.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già versate per l’istanza di immatricolazione; a tal fine, fanno fede le annotazioni che lo Studio di consulenza è tenuto a riportare nel registro giornale (art. 6, legge n. 264/1991), la cui regolare tenuta è soggetta alla vigilanza delle Province e dei Comuni (art. 9, legge n. 264/1991), oltre che degli organi di polizia anche per quanto attiene alle eventuali responsabilità per danno all’erario; nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 18 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 B.2) la richiesta deve essere redatta in triplice copia ed essere corredata da tutta la documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta, inoltre, deve essere specificato l’elenco della documentazione allegata; B.3) si applicano altresì le stesse modalità già descritte ai precedenti punti 2, 4, 5, 6 e 7. Le medesime procedure si applicano altresì nell’ipotesi di abilitazione alla immatricolazione del veicolo a seguito di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione, che il richiedente abbia acquisito direttamente o per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA. In tal caso, nella richiesta dovrà altresì essere indicato il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del quale si chiede la convalida. La descritta procedura di abilitazione alla immatricolazione, conseguente al rilascio o alla convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione si applica a tutti i veicoli nuovi od usati il cui acquisto intracomunitario e le eventuali successive cessioni interne siano state comunicate a partire dal 3 dicembre 2007. Di conseguenza, solo per i veicoli i cui dati siano già stati acquisiti anteriormente al 3 dicembre 2007, si potrà procedere alla loro immatricolazione in assenza di preventiva abilitazione da parte degli UMC; tuttavia, se successivamente al 3 dicembre 2007 per i medesimi veicoli vengono acquisite al sistema informativo di questo Dipartimento nuove comunicazioni (es. conseguenti a cessioni interne), sarà comunque necessario comunicare anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, con conseguente abilitazione alla immatricolazione da parte degli UMC. DOCUMENTAZIONE TECNICA Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo. Al riguardo, si sottolinea che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358/2000, il controllo della documentazione tecnica prodotta a corredo dell’istanza di immatricolazione risulta comunque necessitato, ancorché la documentazione stessa sia già sottoposta all’esame dell’UMC che ha proceduto alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo. Cosicché, laddove l’UMC, competente ad acquisire l’istanza di immatricolazione e la relativa documentazione tecnica, accerti irregolarità sulla documentazione stessa, prima di disporre l’eventuale annullamento della immatricolazione si renderà opportuno effettuare i necessari riscontri presso l’UMC che ha proceduto alla abilitazione alla immatricolazione il quale, come già detto, è tenuto alla conservazione agli atti delle copie fotostatiche dei documenti prodotti in sede di richiesta o di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione. In ogni caso, il controllo della documentazione tecnica concerne sia la regolarità formale sia la regolarità sostanziale della documentazione stessa. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 19 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI: L’ipotesi riguarda i veicoli muniti di omologazione comunitaria ovvero di omologazione nazionale (vale a dire rilasciata in Italia), giacché quelli sprovvisti di tali omologazioni sono soggetti a preventivo controllo tecnico e, conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile con le procedure di “STA cooperante”. La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente: • • Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso. attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004. B) VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI In tal caso, debbono essere prodotti: a) carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, cui va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive; b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione italiana): b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione, Si tenga presente che la scheda tecnica può essere rilasciata: - a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero - da un ente privato estero autorizzato; ovvero - dalla competente autorità pubblica estera Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi recentemente entrati a far parte della U.E (Bulgaria,Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,Romania, Slovacchia Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004 e 1/1/2007 per Bulgaria e Romania b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso; in questo caso non è richiesta né la legalizzazione della firma apposta sul C.O.C. stesso né l’autenticazione della fotocopia; b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore. Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione c) targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano state fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti. In tutti i casi in cui è prevista la traduzione dei documenti che debbono essere prodotti al fine della “nazionalizzazione”, si applicano le modalità di cui all’art. 33, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il quale prescrive che agli atti e ai documenti formati all’estero, e da valere nello Stato italiano, “deve essere allegata una traduzione in nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 20 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Al riguardo, si tenga conto che:nell’ambito dell’ordinamento italiano non esiste un albo di traduttori ufficiali; 1. conseguentemente, l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui prevede che la traduzione in lingua italiana debba essere certificata conforme al testo straniero da un “traduttore ufficiale”, deve essere interpretato nel senso che riveste la qualifica di “traduttore ufficiale” qualunque soggetto che ufficializzi la propria traduzione prestando apposito giuramento, davanti al cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo originale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366; 2. detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità della traduzione al testo straniero. Si segnala, infine, che dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato relativo ai controlli periodici cui il veicolo è stato eventualmente sottoposto. Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa. Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo alla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni). Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del “4 + 2”. Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale, l’immatricolazione del veicolo non potrà essere effettuata con “STA cooperante” (cfr. par. “ESCLUSIONI”), bensì con procedura tradizionale e previo il necessario controllo tecnico. DOCUMENTAZIONE FISCALE Alla luce delle nuove procedure telematiche questo Dipartimento acquisisce ora sia i dati relativi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi ed usati, sia i dati relativi all’assolvimento dei relativi obblighi IVA. Infatti, in sede di immatricolazione non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato. Si ricorda che,ai sensi della nota prot. n. prot. n. 19031 del 27/02/2008,: “l’immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell’IVA a margine si rende possibile solo a condizione che nel sistema informativo della Motorizzazione risultino acquisiti i dati trasmessi dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate”. Le uniche due eccezioni sono costituite dagli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatori non soggetti IVA e, in via transitoria, per tutti gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati recanti fattura con data anteriore al 3 dicembre 2007, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 21 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Infatti, nel primo caso si tratta di acquisti che restano comunque esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA; nel secondo caso, si tratta di acquisti intervenuti prima della entrata in vigore delle nuove procedure per i quali, pertanto, il sistema informativo di questo Dipartimento non acquisisce la comunicazione, in via telematica, relativa al pagamento dell’imposta dovuta. Pertanto, nelle ipotesi descritte, il richiedente l’immatricolazione continuerà a produrre, nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel d.P.R. n. 445/2000: - una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante: • • • - la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: • • • • • • il proprio codice fiscale o partita IVA; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA; se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km; ovvero - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA (soggetto privato o società avente scopi diversi dalla importazione o commercializzazione di veicoli), che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: • • • • • • il proprio codice fiscale; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA; se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km. Per tutti gli aspetti applicativi di “STA cooperante” non espressamente previsti con la presente circolare, si rinvia alle istruzioni generali già impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, come modificata dalla circolare prot. 3583/M360 del 3 novembre 2004. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 22 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Per inciso, si rammenta che, in generale, la procedura “STA cooperante” non consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in qualunque forma rilasciati, dovendo la carta di circolazione (così come il certificato di proprietà) essere emessa in tempo reale, vale a dire contestualmente alla presentazione dell’istanza. Ciò, a maggior ragione, deve trovare puntuale applicazione nell’ambito delle procedure di “nazionalizzazione” e, in particolare, allorché sia ancora in corso la procedura di abilitazione alla immatricolazione. A parte le eventuali responsabilità penali del caso, l’inosservanza di tale disposizione espone gli utenti a sanzioni da parte delle autorità di polizia stradale, con conseguenti responsabilità civili degli operatori per i danni subiti dagli utenti stessi. Deve altresì ritenersi abrogata ogni altra previgente disposizione ministeriale che risulti in contrasto con le direttive contenute nella presente circolare. Ad integrazione delle istruzioni operative già impartite con circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 e, da ultimo, con file avvisi prot. n. 3557 del 15 gennaio 2008, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti al fine di poter consentire l’immatricolazione di tutti quei veicoli il cui acquisto intracomunitario ricada nel regime dell’IVA a margine. Si è verificato infatti, ed in tal senso sono pervenute segnalazioni a questa sede ed all’Agenzia delle Entrate, che numerosi veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E., il cui acquisto rientri nel regime dell’IVA a margine, siano stati comunque censiti all’atto dell’ingresso in Italia, secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007; tuttavia, proprio in ragione del particolare regime fiscale cui sono assoggettati i predetti acquisti, al sistema informativo della Motorizzazione non perviene, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il dato relativo alla “validazione dell’IVA”, con la conseguenza di inibire l’immatricolazione dei veicoli in parola. La questione è stata positivamente risolta dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it, la quale ha chiarito che nelle ipotesi in esame gli operatori nazionali interessati debbono preventivamente rivolgersi agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate al fine del controllo della documentazione probante la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime dell’IVA a margine. A seguito dell’esito positivo del predetto controllo, l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate provvede ad inviare al CED di questo Dipartimento, attraverso un apposito canale informatico dedicato, i dati identificativi del veicolo (ivi compreso il numero di telaio) al fine di consentirne l’immatricolazione. In conclusione, quindi, l’immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell’IVA a margine si rende possibile solo a condizione che nel sistema informativo della Motorizzazione risultino acquisiti i dati trasmessi dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Si invitano gli Uffici in indirizzo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, il cui testo è consultabile sul sito internet www.trasporti.gov.it nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 23 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 2.3.5 VEICOLI PROVENIENTI DALLA SVIZZERA Al riguardo si osserva che la Svizzera non ha ratificato l’accordo SEE. Lo stesso Paese ha, tuttavia, stipulato con la Comunità europea accordi bilaterali riguardati alcuni settori, fra cui il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, con effetti che si estendono anche al campo dei veicoli. Conseguentemente, ai fini della verifica di rispondenza alla normativa nazionale e comunitaria per l’immatricolazione di veicoli già circolanti in Svizzera, si avrà riguardo alla data di prima immissione in circolazione in tale Paese, ovvero alla eventuale immatricolazione precedente a quella elvetica se avvenuta in un paese UE o SEE. Resta fermo che la nazionalizzazione nei casi di cui si tratta rimane comunque subordinata alla visita e prova, anche nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed L. Si precisa che l’attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, da produrre a cura degli interessati ai fini della verifica suddetta, potrà essere fornito, oltre che dal Costruttore, anche dalla Autorità elvetica competente (Ufficio federale delle strade) ovvero da organismi da tale Autorità allo scopo designati. Si precisa, tuttavia, che non vi è bisogno di ulteriori attestazioni per quanto eventualmente desumibile direttamente dal C.O.C. qualora disponibile (il C.O.C. non viene normalmente ritirato dall’Autorità elvetica al momento dell’immatricolazione), ovvero dalla attestazione dell’omologazione italiana rilasciata dal rappresentante in Italia del Costruttore. In caso di dubbi sulla documentazione tecnica presentata, gli Uffici potranno richiedere le informazioni del caso direttamente all’Autorità elvetica competente per l’omologazione (indirizzo di posta elettronica: [email protected]). Al riguardo si fa presente che tali richieste di informazioni devono essere corredate del codice elvetico di approvazione del tipo, riportato nel campo 24 del documento di circolazione (vedi allegati 2 e 3).(Circ.20518 del 24/7/2006) Si informa, inoltre, che le Autorità cantonali elvetiche competenti (vedi elenco, allegato 1), in caso di radiazione per esportazione, provvedono al ritiro della targa mentre il documento di circolazione (“Licenza di circolazione”, vedi allegato 2) viene restituito dopo l’apposizione sul medesimo, a mezzo timbro o perforatura, della scritta “Ungültig” oppure “Annulé” oppure “Annullato”, in dipendenza della lingua parlata nel Cantone stesso. Questo è il documento che, conformemente a quanto previsto in via generale per l’immatricolazione con targa nazionale di veicoli già circolanti all’estero, dovrà essere presentato dagli interessati ai fini della nazionalizzazione. Al riguardo si evidenzia che il documento di cui trattasi non può, a tale scopo, essere sostituito dalla “Licenza di circolazione” con validità temporale limitata (caratterizzata da una barra verticale rossa sulla prima pagina e dall’indicazione del termine di scadenza sulla seconda pagina, vedi allegato 3), fatto salvo il caso che quest’ultimo documento non sia accompagnato da attestazione, rilasciata dalla competente autorità cantonale che vi ha provveduto, dell’avvenuto ritiro della “Licenza di circolazione” ordinaria a seguito della radiazione per esportazione. Resta salva l’applicabilità di particolari agevolazioni, se contemplate, come, ad esempio, quelle previste a favore dei connazionali rimpatrianti. 3 DOCUMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE 3.1 Caratteristiche occorrenti per l’emissione della carta di circolazione Per i veicoli delle categorie internazionali M1 e L deve essere prodotta una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per l’emissione della carta di circolazione italiana): - scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione. Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata: nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 24 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero - da un ente privato estero autorizzato; ovvero dalla competente autorità pubblica estera. Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi entrati a far parte della U.E dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004. Analogamente per i paesi entrati nella U.E. dal 1 gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° gennaio 2007 - C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso; - attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore. Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione. Per i veicoli sprovvisti di omologazione comunitaria è anche ammessa la presentazione di copia autenticata del verbale di omologazione estera cui il veicolo è dichiarato conforme(Vedi P.V.A. Belga). - 3.2 Dichiarazione di rispondenza alle norme CE o ECE di determinati dispositivi La documentazione di cui al punto 3.1 può comprendere anche la dichiarazione della rispondenza di determinati dispositivi (ancoraggi per le cinture di sicurezza, inquinamento, freni, sterzo, ecc.) alle norme CE o ECE cui l'Italia abbia aderito. Oltre che dall'ente competente al rilascio o che ha rilasciato il documento di circolazione, tale dichiarazione può essere rilasciata anche dalle altre persone indicate al punto 3.1, sempre ché il costruttore ritenga di poterla emettere sia pure con riferimento al momento in cui egli aveva ancora la disponibilità del veicolo. 3.3 Dichiarazioni da parte di enti privati. Necessità di convalida Qualora la documentazione integrativa delle caratteristiche tecniche e/o la dichiarazione di rispondenza alle norme CE o ECE, non rilasciata dal costruttore, venga emessa da un ente diverso dall'autorità pubblica competente, essa può essere accettata solamente per veicoli provenienti direttamente dallo Stato cui l'ente appartiene e soltanto se convalidato con un visto di conferma da parte dell'autorità competente al rilascio del documento di circolazione. Così, nel caso della Germania, qualora la dichiarazione venga rilasciata dal T.Ü.V. - (vale a dire dal Tecnischer Uberwachungs Verein ovvero o DEKRA, associazioni incaricate del controllo tecnico dei veicoli), esse possono essere accettate soltanto se convalidata con visto di conferma e bollo d'ufficio da parte del Land. Deve essere analogamente confermata dall'autorità pubblica competente ogni modifica od integrazione eventualmente apportata dal T.Ü.V. sul Fahrzeugschein e sul Fahrzeugbrief o TEIL I e TEIL II. Le eventuali annotazioni relative a modifiche o integrazioni riportate sui documenti in questione non devono in nessun caso risultare apposte in data successiva a quella di cancellazione e devono essere comunque datate e sottoscritte se non apposte in corrispondenza della parte riservata alle caratteristiche tecniche. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 25 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 3.5 Persone autorizzate al rilascio Il consenso accordato genericamente alle persone che siano autorizzate a rilasciare COC e a sottoscrivere anche i certificati di origine e le certificazioni delle caratteristiche tecniche, deve intendersi limitato ai veicoli nuovi forniti direttamente dal costruttore al rappresentante ufficiale della casa in Italia e non soggetti ad omologazione del titolo. Altrimenti, qualora la fabbrica costruttrice comunichi esplicitamente e direttamente a questo Ministero, nei modi di legge, l'intendimento di consentire a dette persone anche la sottoscrizione di certificati relativi a veicoli d'importazione parallela - tale ulteriore facoltà sarà comunicata dalla Direzione Generale agli enti interessati UMC. Analogamente si procederà per il consenso a rilasciare i nulla-osta per l'applicazione di ganci di traino, con le relative prescrizioni tecniche, di cui al punto 13. (Per i veicoli muniti di C.O.C la massa rimorchiabile è automaticamente riconosciuta, per cui non necessità più il preventivo nulla osta della casa costruttrice.) Così pure non sono da considerarsi automaticamente autorizzate al rilascio di certificati di origine per l'immatricolazione di veicoli in Italia le persone delegate dalla casa costruttrice a sottoscrivere detti e/o altri certificati per veicoli da immatricolare in Paesi esteri, comunitari o meno, nei quali esse persone rappresentano la casa stessa. Anche in questa ipotesi, però, su espressa diretta comunicazione del costruttore, il mandato può essere ugualmente accordato e conseguentemente comunicato da questo Ministero. 4 BOLLETTA E CERTIFICATO DOGANALI per i veicoli di provenienza EXTRA - UE: I documenti doganali debbono comprovare l'avvenuta importazione definitiva del veicolo e devono essere prodotti in originale o, in caso di smarrimento, in duplicato rilasciato secondo la procedura prevista dall'art. 372 del Regolamento Doganale. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al punto 9.1 (cioè per verificare che, in sede di immatricolazione, il veicolo mantenga l'inquadramento corrispondente a quello richiesto e stabilito in dogana), è però necessario che il certificato doganale - oltre ad indicare la fabbrica e il tipo del veicolo, il numero del telaio e gli estremi della bolletta doganale - contenga l'indicazione della categoria del veicolo (autovettura, autocarro, ecc. e non genericamente soltanto autoveicolo) e dello stato d'uso (nuovo, usato, gravemente danneggiato, relitto, ecc.), quali risultanti dalla bolletta doganale. Si precisa che con CIRCOLARE N. 6/D del 26 gennaio 2005, avente per oggetto: Immatricolazione sul territorio nazionale a seguito di importazione di veicoli nuovi di fabbrica od usati provenienti da uno stato estero Extra UE – Rilascio del certificato comprovante l’adempimento degli obblighi doganali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto quanto segue: “ Si fa seguito ad alcuni quesiti posti da alcuni operatori commerciali sull’emissione di documenti utili all’immatricolazione, a seguito di importazione da Paesi non comunitari, di veicoli nuovi e/o usati da parte di soggetti non rientranti nella figura di “importatore unico o esclusivo”. Ciò premesso, la scrivente intende puntualizzare alcuni aspetti riguardanti la richiesta finalizzata all’emissione di “speciali certificati”, a fronte di una dichiarazione doganale cumulativa di veicoli, attestanti, oltre ai dati identificativi degli stessi, la corretta applicazione degli obblighi doganali nazionali e comunitari, al fine dell’immatricolazione presso gli UMC. Pertanto, espletate tutte le formalità doganali da parte dell’operatore nella fattispecie sopra esposta, è in facoltà di quest’ultimo di richiedere i certificati in parola, per ciascun automezzo importato, alla Dogana ove è stata svolta l’operazione di importazione definitiva. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 26 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 L’Ufficio competente è autorizzato a rilasciare i suddetti certificati, secondo i modelli allegati alla presente circolare, ciascuno dei quali deve essere predisposto dagli interessati con le indicazioni di marca, tipo, numero del telaio, categoria internazionale e stato d’uso. Oltre a ciò, per opportuna conoscenza, si precisa che nel caso di importatori unici o esclusivi, l’immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica, importati direttamente, viene effettuata sulla base della presentazione agli UMC di una dichiarazione di conformità, riportante gli estremi della bolletta doganale esitata (Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 2 maggio 2001 n. 277 – G.U. 12 luglio 2001 n. 160 e sue circolari applicative), facendo salvo l’obbligo di conservazione della documentazione doganale ai fini fiscali da parte dei suddetti importatori. 6 AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CONTROLLO DELL'AUTENTICITA' 6.1 Autenticazione e legalizzazione Tutti i documenti e le certificazioni che debbano essere prodotti agli UMC ai fini della nazionalizzazione dei veicoli esteri, non rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana, debbono essere autenticati e legalizzati come di seguito specificato, con le eccezioni indicate ai punti 6.2, 6.3. Le firme dei soggetti che sottoscrivono i documenti (non rilasciati da uffici pubblici esteri), se non sono depositate presso questo Ministero (come nel caso dei certificati di origine, di cui al punto 2.2), debbono essere legalizzate. Si chiarisce che, ai sensi della Legge 445/2000 e successive modifiche la legalizzazione consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha sottoscritto il documento, nonché dell'autenticità della sua firma. L'autenticazione della firma deve essere apposta, convalidata con bollo d'ufficio e sottoscritta a cura del competente ufficio pubblico del Paese ove il documento è stato redatto (ad es.: Ministero dei trasporti, Camera di Commercio di quello Stato, o altro, ma non Camera di Commercio italiana in quello Stato). Con le eccezioni di cui alle premesse, la firma dell'autorità che ha autenticato deve inoltre essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese estero di cui trattasi (e non, viceversa, dall'omologa autorità estera in Italia). Analogamente, devono essere legalizzate le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e che vengano presentate agli UMC. L'autenticazione di copie di documenti esteri che sono esibite in luogo del documento estero ritirato dalle autorità estere (vedasi punto 2.3.3) può essere eseguita dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese ove l'atto è stato formato, ovvero dall'autorità estera che ha rilasciato il documento o anche dall'autorità che ha operato il suo ritiro, fermo restando l'obbligo della legalizzazione, ove prescritta, della firma di chi ha autenticato la copia. Ove la firma del documento da legalizzare sia stata apposta a stampa o con timbro ovvero trattisi di documento pubblico timbrato ma non sottoscritto, l'autenticazione può essere sostituita da un semplice "visto per l'autenticità del documento" apposto dal competente ufficio pubblico estero all'estero, ferma restando, ove ricorra, la necessità della legalizzazione nei modi prescritti della firma apposta in calce al suddetto visto. 6.2 Convenzione dell'Aja Per gli atti delle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi appartenenti alla CEE (per i quali valgono però anche, in sostituzione, le norme particolari indicate, rispettivamente, nei successivi punti 6.3 e 6.4), nonché dei seguenti Paesi: Giappone, ex Iugoslavia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Argentina, Brunei, Israele, Malawi, Seychelles, U.S.A., Antigua e Barbuda, Bahamas, Botswana, Fiji, Lesotho, Swaziland, Suriname, Tonga, nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 27 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 che con l'Italia hanno aderito alla Convenzione de l'Aja del 5.10.1961, ratificata con legge 20.12.1966, n. 1253, non occorre la legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana, purché sul documento o su una sua appendice venga apposta un'apposita postilla ("apostille") delle dimensioni di un quadrato di almeno 9 cm di lato, timbrata e sottoscritta dall'autorità competente del Paese in cui è stato emesso il documento. Tale postilla, debitamente compilata, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito, e, se il caso lo richiede, l'identità del sigillo o bollo di cui l'atto è munito, sostituendo quindi la legalizzazione altrimenti prescritta. 6.3 Riconoscimento dei documenti rilasciati in uno Stato membro della CE e validità dei certificati internazionali di circolazione I documenti rilasciati dalle Autorità Pubbliche di uno Stato membro della CE, che contengano tutte le informazioni necessarie per l'immatricolazione di veicoli in Italia, devono essere accettati nella forma e con le modalità con cui hanno corso legale nello Stato membro in cui sono stati emessi. In particolare, il riconoscimento dei documenti in questione non può essere subordinato alla condizione che essi siano legalizzati oppure che rispettino la direttiva 1999/37 CE. Così pure i documenti, non emessi dalle Autorità Pubbliche di uno Stato membro ma da queste autenticati, non dovranno essere sottoposti, sempre ai fini della loro validità per l'immatricolazione di veicoli, ad alcuna legalizzazione. E' analogamente esente da legalizzazione il certificato internazionale di circolazione rilasciato, con targa doganale, in base a convenzioni cui l'Italia abbia aderito, nel caso in cui questo venga presentato per dimostrare l'avvenuta cancellazione dell'immatricolazione originaria . 7 TRADUZIONE DEI DOCUMENTI 7.1 Traduzione certificato conforme Tutti i documenti (escluse le carte di circolazioni emesse in base alla direttiva 1999/37CE) le certificazioni che debbano essere prodotti agli UMC per la nazionalizzazione dei veicoli esteri, che non siano redatti in lingua italiana, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare (italiana all'estero o viceversa), ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17/III della legge 4.1.1968, n. 15). Debbono essere altresì tradotte le eventuali annotazioni, deroghe, etc, indicate sulla carta di circolazione estera anche se emessa in base alla direttiva 1999/37 CE Interpellata al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono da considerarsi valide: - le traduzioni certificate conformi al testo straniero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di formazione dell'atto o da quelle del Paese di cui sopra in Italia; - le traduzioni redatte da stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati, purché debitamente autenticate e legalizzate (vedasi punto 6); - le traduzioni redatte da italiani (o stranieri) non abilitati come sopra, iscritti o meno agli albi dei tribunali o nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, purché le traduzioni da loro redatte siano compilate su carta legale o resa legale per atti giudiziari e risultino asseverate con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario (secondo la procedura prevista dall'art. 5 del R.D. 9.10.1922, n. 1366) oppure davanti a un notaio, in Italia. Detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (9), attestante la conformità della traduzione al testo straniero nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 28 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 7.1.1 Eventuale verifica Ciò non esclude tuttavia che l'Amministrazione a cui il documento venga esibito possa procedere, secondo il proprio prudente apprezzamento, a un'ulteriore verifica della corrispondenza tra l'originale e la traduzione, nei casi di particolare importanza e quando vi siano fondate ragioni per dubitare dell'attendibilità della traduzione, richiedendo anche, se del caso, all'interessato la presentazione di un'ulteriore traduzione giurata. 8 RITIRO DELLE TARGHE ESTERE NOTA: l’entrata in vigore della direttiva 1999/37/CE nulla ha variato circa le procedure finora seguite per la gestione delle targhe estere, queste pertanto continuano a mantenere la loro piena efficacia. 8.1 Targhe di Stato Le targhe rilasciate dallo Stato estero relative al documento di circolazione in base al quale si provvede alla nazionalizzazione del veicolo debbono essere ritirate dall'U.M.C. al momento della consegna di quelle nazionali, e quindi distrutte con le consuete modalità e garanzie già previste per le targhe nazionali ritirate per reimmatricolazione. . 8.1.1 Targhe mancanti Qualora l'interessato non possa consegnare tali targhe, in quanto le stesse siano state smarrite, sottratte, distrutte o ritirate dalle competenti autorità estere o doganali, egli dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità di polizia (estera o italiana, in relazione alla località di smarrimento ecc.), attestante l'avvenuta denuncia dello smarrimento, furto o distruzione, ovvero della competente autorità estera o doganale attestante che le targhe sono state ritirate o invalidate. Nel caso di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe, la domanda di immatricolazione non può essere presentata prima che siano trascorsi 15 giorni dalla denuncia. (Circ. 5553 del 12/12/05) 8.2 Targhe non ufficiali (F, GB , E) Nel caso di targhe, come quelle francesi o inglesi, fabbricate a cura degli interessati e che non necessitano di convalida da parte della competente autorità, non è ovviamente necessario il loro ritiro per la reimmatricolazione del veicolo in Italia. Esse saranno comunque ritirate (senza alcun altro adempimento) qualora l'utente desideri consegnarle. 8.3 Targhe personali (B, CH, USA) Non vanno, inoltre, ritirate le targhe, ove, come nel Belgio, nella Svizzera e negli U.S.A., esse siano personali e quindi da trattenere dai loro titolare per il successivo trasferimento su altro veicolo che sia in disponibilità del medesimo titolare. 8.4 Targhe doganali e targhe di transito, relative ad immatricolazioni temporanee Nel caso di targhe relative a documenti di circolazione che non siano considerati certificazioni di origine ai fini della nazionalizzazione (punto 2.3.2), le targhe stesse possono non essere ritirate. Esse però saranno ritirate se il documento di cui trattasi viene consegnato in sostituzione del certificato di cancellazione o per altro motivo ovvero comunque se l'interessato le consegna; esse saranno quindi distrutte con le consuete modalità e garanzie. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 29 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 8.5 Altre targhe non ufficiali ovvero personali Le circostanze di cui ai punti 8.2 e 8.3, per nazioni diverse dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dal Belgio, dalla Svizzera o dagli Stati Uniti d'America, debbono risultare da esplicita dichiarazione della Autorità competente. Tale dichiarazione può essere presentata "una tantum" a ciascun UMC ed in fotocopia semplice (da inserire poi nel fascicolo) per ciascun veicolo. 8.6 Targhe diplomatiche e consolari Le targhe diplomatiche o consolari estere non debbono essere ritirate . 9 IMMATRICOLAZIONE E VISITA E PROVA 9.1 Ufficio competente Ogni UMC può ammettere a visita e prova, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada, solo i veicoli nuovi od usati, per i quali viene contestualmente richiesta l'immatricolazione (che non può in questi casi effettuarsi ai soli fini amministrativi). NOTA: In considerazione all’abrogazione di fatto della circolare 88/88 del 28/05/1988 non è ammessa l’emissione di certificati di approvazione, eccezione fatta per i veicoli per i quali sia prevista l’allestimento in più fasi ( punto 12.1 circolare 133/85 del 28/08/1985). Soltanto nel caso di veicoli allestiti o trasformati, il veicolo può essere ammesso a visita e prova rispettivamente presso UMC, competente territorialmente in base alla sede dell'officina che effettua i lavori, o il C.P.A. secondo le modalità indicate al punto 12. Con le riserve di cui al citato punto 12, il veicolo deve essere presentato a visita e prova ed immatricolato con le medesime caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione di origine, purché non in contrasto con la normativa italiana. Ciò significa che - sempre con le eccezioni di cui al punto 12 – la modifica che comporterebbe l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 de Codice della strada, può essere apportata solo successivamente, dopo che il veicolo presentato a visita e prova in condizioni di efficienza sia stato immatricolato mantenendo tutte le caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione straniera esibita. Tali modifiche, però, qualora interessino veicoli importati usati (cioè che risultino già comunque immatricolati all’estero, anche in via provvisoria), possono riguardare l’allestimento ma non la trasformazione, secondo i criteri indicati al suddetto punto 12. Ove ammesse con i criteri di cui sopra, le successive sostituzioni o modifiche di parti essenziali potranno essere prese in considerazione soltanto qualora risulti inconfutabilmente che l'anzianità di costruzione del veicolo non è superiore a sette anni, secondo quanto richiamato anche con circolare n. 48/83 del 16.2.1983 e successive modifiche ed integrazioni. Ferma restando la competenza degli UMC per l'effettuazione delle visite e prove dei veicoli da nazionalizzare, detti Uffici possono avvalersi del Centro Prove Autoveicoli (C.P.A.) per le prove di particolare impegno per l'esecuzione delle quali essi non dispongano di idonee attrezzature. E' ugualmente attribuita al C.P.A. la competenza a verificare l'efficienza e la sicurezza dei veicoli che dalla certificazione doganale risultino incidentati, gravemente danneggiati, da ristrutturare o simili, dei veicoli nuovi da trasformare (ad esempio aggiunta di un asse, etc), degli autobus, ,delle autogrù (circ 57/99 del 15 giugno 1999), salvo diverso diretto accordo tra l'Ufficio Provinciale e il C.P.A. territorialmente competenti, in relazione all'entità dei danni. Si richiama al riguardo il punto 4. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 30 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 9.2 Accertamenti tecnici Per quanto attiene ai veicoli originariamente inquadrati nella cat. M1 e che sono stati oggetto di trasformazione con successivo inquadramento nella cat N1 nel paese di provenienza, si richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui alla nota prot. 4114M368 del 04/08/2005, avente per oggetto: “Procedure per l’inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1 e viceversa”, che al punto “Casi particolari” così recita: “Le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall’estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, in tale paese, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, debbono essere trattate secondo una delle procedure descritte ai paragrafi 1 e 2. Pertanto, se trattasi di veicoli aventi originariamente carrozzeria AF o AC, L’UMC in sede di visita e prova deve verificare il ricorrere delle condizioni riportate in nota [1] e il rispetto dei pesi massimi sugli assi. Non dovrà essere richiesta alcuna relazione tecnica. Se trattasi, invece, di veicoli dotati originariamente di carrozzeria diversa da quelle di cui al precedente capoverso deve essere richiesto l’attestato di rispondenza di cui al secondo capoverso del paragrafo 1, rilasciato dal costruttore o dal legale rappresentante in Italia od ancora dall’Ente certificatore notificato dallo Stato estero. In sede di visita e prova deve essere comunque verificato il ricorrere delle condizioni di cui alla nota [1]. NOTA 1: a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un “posto a sedere” è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi “accessibili” dei sedili, dove per accessibili s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino “accessibili”, il costruttore ne deve impedire materialmente l’uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso. b) P - (M+Nx68) > Nx68 con P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; M = massa in ordine di marcia (tara); N = numero dei posti escluso quello del conducente.” 9.2.1 Vetri che interessano la visibilità dal conducente I marchi, i simboli e gli estremi di approvazione che distinguono i diversi tipi di vetri di sicurezza variano a secondo che si tratti di vetri approvati in Italia o negli altri Stati della Comunità europea o addirittura in Stati extracomunitari. Sono considerati di tipo approvato i vetri contraddistinti con marchio di omologazione DGM seguito da un numero (numero di approvazione) nonché quelli che recano la sigla VSP, VSPP oppure VSBB per il parabrezza o VT per gli altri vetri che interessano la visibilità del conducente. I vetri approvati secondo il regolamento ECE n.43 (allegato all’accordo internazionale del 20.03.1958) sono contraddistinti dalla sigla “E” seguita da un numero (“3” per l’Italia, “2” per la Francia, ecc.)che identifica lo Stato membro della Comunità europea ove è stata rilasciata l’omologazione. Nelle vicinanze di questa sigla è riportata l’indicazione “43 R” seguita da un (numero di omologazione). Nel caso di vetro parabrezza, possono essere impressi alcuni trattini che identificano: “I” un vetro temprato “II” un vetro stratificato “III” un vetro stratificato trattato nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 31 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 E’ consentita l’installazione di vetri di tipo approvato in Stati membri della UE recanti la sigla “agree TPGS” per la Francia “S:Spiegeglas oppure Spiegeglas per l’Olanda “DOT Laminated SAFETY o Dot per gli USA (Departiment of Trasport) vetri approvati in Stati membri della UE riportano il marchio di omologazione CE 9.3 Tariffe Per la visita e prova ai sensi dell'art. 75 del Codice della strada deve essere applicata la tariffa 3.1 qualora si tratti di veicoli che risultino conformi ad un tipo omologato in uno Stato della CE od ivi già immatricolati in via definitiva, in quanto non ricorrono in questo caso viste e prove speciali, e la tariffa 4.1 per gli altri veicoli di provenienza estra/ue ovvero per veicoli trasformati ai sensi del punto 12.2. 10 CLASSIFICAZIONE DEL VEICOLO Ai fini della 1^ Immatricolazione in Italia, la classificazione del veicolo, qualora provenga da area extraUe, non può differire da quella indicata su documentazione doganale, qualora vi sia contrasto tra documentazione di origine e bolletta doganale, quest’ultima deve essere rettificata da chi l’ha emessa. Per i veicoli di provenienza UE la dichiarazione resa dall’importatore ai sensi della Legge 445/2000 deve corrispondere alla documentazione del veicolo sia in termini di classificazione che stato del veicolo (Nuovo/Usato). 10.1 Successivo diverso inquadramento Ove non ostino altri motivi, l'eventuale successivo inquadramento con diversa classificazione, conseguente a modifica dell'allestimento, va effettuato dopo la immatricolazione a seguito di domanda di visita e prova con le procedure attualmente in vigore per i veicoli già immatricolati in Italia; in calce alla nuova carta di circolazione dovrà risultare annotato l'avvenuto cambio di categoria. 11 MASSA COMPLESSIVA MASSIMA - NUMERO DEI POSTI 11.1 Massa complessiva, sugli assi e rimorchiabile I valori della massa, complessiva, sugli assi e rimorchiabile, dei veicoli importati dall'estero sia nuovi che usati - anche se di fabbricazione italiana, ma sprovvisti di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia - laddove non siano rilevabili dalla certificazione di origine (certificato di origine, dichiarazione di conformità estera, documento di circolazione estero), devono essere forniti a cura dell'interessato con la documentazione integrativa specificata al punto 3. Quale massa complessiva a pieno carico dovrà essere assunto il valore minore tra quello risultante dalla documentazione estera e quello massimo ammesso dalla eventuale omologazione italiana del tipo di veicolo ritenuto similare, comunque nei limiti della legislazione italiana. Non potranno in nessun caso essere annotati valori potenziali eccedenti i limiti legali italiani. La massa rimorchiabile massima, sempre nel rispetto dei limiti legali vigenti (5,89kW/t = 8CV/t, rapporto 1,45) e della omologazione italiana ritenuta equivalente, potrà essere annotata solo se espressamente risultante dalla documentazione presentata. Sempre ché gli organi di traino e di aggancio (anche delle condotte dei freni) risultino ammissibili.(Circ. 1389 del 23/07/2001) Nel caso di trattori per semirimorchi può essere sufficiente che risultino indicati la tara e la massa complessiva del trattore (e quindi la massa gravante sulla ralla), valutando in questo caso la massa residua del semirimorchio gravante sugli assi a terra in base ai limiti legali di cui sopra. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 32 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 12 ALLESTIMENTO E TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI 12.1 Visita e prova in due tempi Al punto 9.1 della presente circolare, relativo alle procedure di ammissione a visita e prova e di immatricolazione di veicoli importati, è precisato che ogni modifica che comporterebbe l'aggiornamento della carta di circolazione può essere apportata solo successivamente all'immatricolazione del veicolo in Italia. Pur tuttavia, può verificarsi il caso che vengano importati autotelai non ancora carrozzati ovvero che l'importatore ritenga opportuno sostituire o modificare la carrozzeria per veicoli importati carrozzati, prima della oro commercializzazione in Italia. Per venire incontro a tali esigenze, nel caso di veicoli provenienti dall'estero, usati o - se nuovi sprovvisti di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia, è consentito che i veicoli, prima dei lavori di allestimento di cui sopra, vengano presentati dall' allestitore al locale UMC per il rilascio di un certificato di approvazione da valere per esclusivo uso interno di quell'Ufficio, annotando in calce al certificato che "vale solo per uso interno dell'Ufficio emittente" ed eventualmente che "il veicolo necessita di interventi di ripristino". Entro un anno (salvo proroga per un altro anno richiesta tempestivamente dall'interessato) la ditta che provvede all'allestimento può presentare al medesimo UMC, con riferimento a detto certificato, il veicolo carrozzato, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e di quelle qui di seguito specificate, a nuova visita e prova, per ottenere la nuova carta di circolazione (od il certificato di approvazione valido per un anno - con le possibilità di rinnovo previste per i veicoli in cenere con circolare prot. n. 1242/4382 - A038 del 23.5.1980 (All. n. 7) - per i veicoli da immatricolare altrove o successivamente) per un veicolo per il quale, alla voce "fabbrica e tipo", dovranno però risultare abbinati il nome del costruttore originario dell'autotelaio e quello del carrozziere o allestitore. 12.2 Trasformazioni Per i veicoli con esclusione degli autobus e degli altri veicoli destinati al trasporto collettivo di persone, provenienti dall'estero, sprovvisti di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia, ferma restando la possibilità di allestirli secondo le procedure dianzi indicate, può analogamente, con le medesime procedure, consentirsene la trasformazione, anche prima della loro nazionalizzazione ma con l'obbligo della visita e prova in due tempi per quelli usati o provenienti da Stati non membri della UE, sempre entro i limiti legali italiani, purché l'officina trasformatrice ottenga direttamente dall'Ufficio tecnico della casa costruttrice il preventivo nulla-osta specificamente rilasciato per quel veicolo, da individuare mediante il numero del telaio, con l'indicazione di ogni utile elemento e con le relative dettagliate prescrizioni tecniche ritenute necessarie dall'ufficio tecnico medesime, ed in particolare quelle relative ai dispositivi di frenatura e di sterzo, per le parti che richiedono modifiche. L'eventuale assenza di prescrizioni tecniche da parte della casa costruttrice nel nulla-osta può essere accettata solo con una specifica annotazione in tal senso da parte dell'Ufficio tecnico. In questi casi l'esame del progetto e l'esecuzione delle visite e prove sono riservate al C.P.A.. 13 APPLICAZIONE DI GANCIO DI TRAINO SU AUTOVETTURE E SIMILI (Valgono le disposizioni di cui alla direttiva 94/20 vedi disposizioni conclusive.) 15 EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE Veicoli nuovi di fabbrica, muniti di C.O.C.: I dati da trascriversi sulle carte di circolazione saranno desunti esclusivamente da: nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 33 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 C.O.C. ivi compresi quelli concernenti le Direttive comunitarie “livello sonoro”, “emissioni”, “consumo” (punti 45, 46.1, 46.2) del C.O.C. - attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore. Nel caso di C.O.C. duplicato tale attestazione dovrà essere sempre presentata indipendentemente dalla data di rilascio del C.O.C. e dovrà inoltre essere prodotta, da parte dell’importatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quel veicolo non è mai stato precedentemente immatricolato, nonché i motivi per cui viene esibito un duplicato del C.O.C. ( circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004). Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie. In tal caso, la documentazione deve essere integrata con: - richiesta del costruttore di immatricolazione “in deroga”; - fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l’immatricolazione di “fine serie” - .Veicoli già immatricolati in uno Stato comunitario: I dati da trascriversi nel documento di circolazione saranno desunti da quello originale e, se non integralmente rilevabili da questo, dall’attestato delle caratteristiche tecniche. Per “attestato delle caratteristiche tecniche” si intende una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi: b1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione, Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata: - a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero - da un ente privato estero autorizzato; ovvero - dalla competente autorità pubblica estera. b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso; b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore. Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione Si evidenzia che dal 1° Luglio 2004 vige in Ambito comunitario la Direttiva 1999/37/CE “Documenti di immatricolazione dei veicoli”, che prevede l’armonizzazione delle carte di circolazione. Queste consistono in “una sola parte” (è la “parte prima” adottata in Italia con il D.D. 2 novembre 1999: allegato I alla Direttiva) ovvero in “due parti: prima e seconda” (quest’ultima conforme all’allegato II alla Direttiva). E’ peraltro prevedibile che tale armonizzazione avverrà in modo non contemporaneo e subirà qualche differimento da parte di taluni Stati della U.E. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 34 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 L’articolo 5/2 della Direttiva (vedasi art. 4, comma 2, del D.M. 14 febbraio 2000 di recepimento della Dir. 1999/37/CE) prescrive che “ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in uno Stato membro” deve essere consegnata alla Autorità che provvede alla reimmatricolazione la “parte prima” (nonché, se emessa, la “parte seconda”) del documento originale da trattenere in Atti per almeno sei mesi, avendo l’Autorità emittente facoltà di chiedere entro sei mesi dal ritiro che il documento le venga rispedito; dispone altresì che questa ultima Autorità sia “informata” entro due mesi della avvenuta immatricolazione con targa nazionale. Si allega alla presente il modello dello stampato da utilizzare, che codesti Uffici riprodurranno, nonché l’elenco degli indirizzi di posta elettronica delle Autorità comunitarie di riferimento, segnalando l’opportunità che ciascun Ufficio periferico del Dipartimento sin d’ora si organizzi per ottemperare alla suddetta incombenza In aggiunta a quanto sopra detto si precisa che qualora sul documento originale non fosse riportata la Direttiva anti-inquinamento e non fosse neppure possibile individuare senza alcun margine di errore il “codice di immatricolazione” dal quale ricavare la detta Direttiva, la relativa informazione sarà omessa sul documento nazionale (a meno che l’intestatario non produca idonea ulteriore documentazione rilasciata nei modi d’uso dalla Casa costruttrice del veicolo o dalla Autorità nazionale di provenienza). Solo in tale ultimo caso il documento sarà emesso individuando il veicolo come “esemplare unico”. Si rammenta che tale indicazione è segnalata come facoltativa dalla Direttiva 1999/37/CE e che in taluni Stati della Comunità essa è ritenuta non essenziale, assumendo invece peculiare rilevanza nel nostro Paese (vedasi ad esempio le limitazioni alla circolazione, eccetera). Per quanto, in particolare, concerne i veicoli già immatricolati in uno degli Stati entrati a far parte della Comunità dal 01/ maggio/2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria) e dal 01/01/2007 per i paesi( Bulgaria e Romania), si sostanziano due fattispecie: - per i veicoli immatricolati in data antecedente il 1° Maggio 2004 dovrà essere accertata, per consentirne la immatricolazione in Italia, la conformità alle Direttive comunitarie segnatamente quella anti-inquinamento - vigenti nella Comunità stessa al momento della loro prima immatricolazione, per i veicoli immatricolati in data successiva il 1° Maggio 2004 vigono le stesse disposizioni valide per gli altri paesi aderenti alla U.E - Lo stesso dicasi per i paesi entrati a far parte della UE dal 01/01/2007(Bulgaria e Romania). 15.1 Indicazione della preesistente immatricolazione all'estero Qualora il veicolo, anche se provvisto di certificato di origine, risulti già comunque immatricolato (anche con sola targa doganale) ovvero risulti usato in base alla bolletta doganale, bisogna annotare sulla carta di circolazione: "usato, già immatricolato con targa . facendo seguire l'annotazione dagli estremi della targa estera (ovvero, qualora questi non risultino, dalla parola "estera") e, tra parentesi, dalla sigla internazionale dello Stato di provenienza nonché la data di rilascio del documento di circolazione estero. Nel caso di immatricolazione temporanea susseguente ad immatricolazione definitiva, bisogna fare riferimento alla precedente targa definitiva, ove ne siano noti gli estremi. 15.2 Omologazione di riferimento I codici di immatricolazione (OE/OA) se non attestati dal Legale rappresentante del costruttore in Italia dovranno essere individuati utilizzando le apposite transizioni (OMFT/OMNZ) previste dalle procedure informatiche in vigore nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 35 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 b) deve essere però sempre apposto in questi casi, nella maschera SC67 campo 33 (n. bolla doganale), un asterisco nell'ultima posizione del campo. I codici OL, OM,OE e OA vengono sostituiti con KL, KM, KE e KA. Tale codice viene indicato perché necessario solo per poter reperire in memoria i dati tecnici anche in sede di duplicato, rinnovo di immatricolazione, cambio d'uso o di categoria. Prima di utilizzare la maschera SC67, bisogna interrogare l'archivio e, constata l'esistenza dell'asterisco, bisogna riportarlo nell'ultima posizione del campo 33 (bolla doganale). 16 VEICOLI ALIENATI DAI COMANDI MILITARI U.S.A. IN ITALIA I veicoli alienati dai comandi militari degli Stati Uniti d’America dislocati in Italia, in virtù dell’accordo bilaterale del 22/6/1957, devono essere trattati come i veicoli ceduti dal Ministero della Difesa o dagli organi equiparati, previa dimostrazione dell’avvenuto soddisfacimento dei relativi diritti doganali da parte dell’acquirente. I comandi USA forniscono per ogni veicolo alienato: • • L’atto di vendita, Una certificazione contenente l’anno di fabbricazione e le caratteristiche tecniche del veicolo necessarie per la compilazione della carta di circolazione. I documenti rilasciati per detti veicoli, in lingua italiana, non necessitano di autorizzazione e/o legalizzazione. I veicoli devono rispondere alle vigenti norme italiane con particolare riferimento a quelle relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, all’inquinamento, ai vetri seppure relative all’anno di costruzione, come per i veicoli provenienti dall’Esercito, Polizia ,VVFF e Ecc. Come precisato dalla nota prot. n. 1389/C3 del 23 luglio 2001: “si ribadisce la non immatricolabilità di veicoli con targa rilasciata dalle Forze Armate di altri Stati, eccezion fatta per i veicoli alienati dai Comandi militari U.S.A. dislocati in Italia” 17 VEICOLI GIA' IMMATRICOLATI ALL'ESTERO A FAVORE DI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DEFINITIVAMENTE Alla prescrizione di esibire in ogni caso (sia per i veicoli nuovi che per quelli già immatricolati) la documentazione integrativa delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3, può derogarsi, avvalendosi se necessario della collaborazione del C.P.A. competente territorialmente, qualora si tratti di connazionali definitivamente rimpatriati e pertanto anagraficamente residenti in un Comune della Repubblica Italiana (e non solo presso l'anagrafe speciale A.I.R.E. dei residenti all'estero), i quali chiedano l'immatricolazione a proprio nome, a condizione che i veicoli risultino già intestati agli interessati nel Paese di provenienza, in quanto residenti o domiciliati, all'epoca dell'immatricolazione, in detto Paese estero. Ciò potrà essere comprovato sia con il documento definitivo di circolazione originale recante gli estremi della residenza all'estero, che con altra valida certificazione debitamente legalizzata. Analoga procedura agevolativa può adottarsi nel caso di cittadini stranieri che abbiano assunto la residenza anagrafica in Italia portando con sé il veicolo, di cui risultino già titolari nel Paese di origine in base alla carta di circolazione definitiva. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 36 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Un caso particolare è quello dei nostri lavoratori in Svizzera, i quali, non avendo ancora raggiunto i tre anni di soggiorno continuativo lì necessari per aver diritto ad una targa permanente, possono ottenere a loro nome soltanto un'immatricolazione provvisoria (paragonabile a quella italiana con targa EE) con l'indicazione del loro domicilio in Svizzera. In questo caso la nazionalizzazione di tali veicoli, che risultino già in precedenza immatricolati prima del riesco della licenza provvisoria di cui trattasi, può avvenire sulla base di detto documento provvisorio purché intestato alla medesima persona che chiede l'immatricolazione in Italia e che dimostri (sia pure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 198 n. 15) di provenire dalla Svizzera avendovi dimorato per motivi di lavoro. Rimangono in questo caso valide le altre agevolazioni previste per i connazionali che rimpatriano ed assimilati. 18 VEICOLI PROVENIENTI DA SAN MARINO O DAL VATICANO Le prescrizioni inerenti alla documentazione integrativa delle caratteristiche tecniche (punto 3) ed alla autenticazione dei documenti (punto 7), non si applicano laddove venga richiesta la nazionalizzazione di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, qualora gli stessi non risultino mai immatricolati in Nazioni diverse da Italia, San Marino e Vaticano, né risultino di importazione parallela .Si rileva che per i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, valgono le disposizioni applicate ai veicoli di provenienza Comunitaria (Circ. 01313/4319 – DC.IV A 023 del 28/05/1998). 19 VEICOLI DEL CORPO DIPLOMATICO E ASSIMILATI 19.1 Immatricolazione in Italia con targa CD o EE Le norme contenute nella presente circolare non riguardano l'immatricolazione in Italia con targa CD o EE dei veicoli dei membri del Corpo diplomatico straniero qui accreditato, per il quale rimane in vigore la procedura attuale. Si rileva inoltre che i veicoli con targa EE qualora venga richiesta l’immatricolazione con targa normale debbono essere sottoposti a visita e prova tariffa 3.1. Deve essere verificato l’assolvimento degli obblighi fiscali 19.2 Veicoli dei pubblici dipendenti che rientrano in Italia Le norme relative alla certificazione di origine ed alla documentazione delle caratteristiche tecniche non trovano applicazione nei riguardi dei veicoli portati con sé, all'atto del rientro definitivo in Italia, da cittadini italiani (siano essi civili o militari), dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri o da altri Dicasteri ed Enti pubblici, che hanno prestato la loro opera o sono stati comandati a prestare servizio all'estero per conto dello Stato italiano. L'immatricolazione di tali veicoli si effettua, senza quindi che sia necessario presentare la documentazione indicata nel precedente capoverso, in base a dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, attestante che l'interessato rientra non provvisoriamente in Italia portando con sé il veicolo di cui trattasi (da individuare con l'indicazione di fabbrica e tipo, numero di telaio, estremi della targa e, possibilmente, anno di immatricolazione). Analoga dichiarazione viene rilasciata dal Ministero della difesa per i militari. Nel caso di veicoli immatricolati all'estero con targa diplomatica o consolare (CD, CC, ecc.), le targhe stesse verranno trattenute dagli interessati che ne cureranno direttamente la restituzione allo Stato di provenienza. 19.3 Veicoli importati da dipendenti di ambasciate estere e simili nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 37 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 L'immatricolazione con targa normale di veicoli importati in franchigia a favore di funzionari o di impiegati di ambasciate o di organizzazioni equiparate (F.A.O.) continua ad effettuarsi in base ad autorizzazione, e con le prescritte limitazioni rilasciata dall'UMC di Roma su richiesta del Ministero degli Affari Esteri. Analogamente, per altre organizzazioni equiparate, quale il Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) di Ispra, provvede il locale U.M.C.. 19.4 Ammissione alla circolazione dei veicoli di interesse storico-veicoli risultanti già immatricolati all’estero Per tali veicoli saranno da adottarsi talune agevolazioni nel caso di veicoli d’interesse storico (costruiti da almeno 20 anni) per i quali venga certificata l’iscrizione in uno dei registri ( A.S.I. – Storico Lancia – Italiano Fiat – Italiano Alfa Romeo – Storico F.M.I.) previsti dall’Art.60 comma 4° del C.d.S. in particolare: • • Quale certificazione di origine, in luogo del documento di circolazione estero definitivo, può presentarsi un certificato di avvenuta radiazione (o cancellazione o esportazione definitiva) ovvero una denuncia (vistata dalla competente Autorità cui è stata presentata) di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione in parola senza che sia necessaria fotocopia dello stesso. La certificazione delle caratteristiche Tecniche può essere sostituita da una dichiarazione dell’Ente (A.S.I. – F.M.I. – Storico Lancia – Italiano Fiat – Italiano Alfa Romeo). Vedi circolare 170/86 del 15/9/1986 20 COMUNICAZIONI INTEGRATIVE: CASI PARTICOLARI: Veicoli ad uso speciale – Officina mobile Si invita a porre la massima attenzione ai veicoli Cat. N2 - N3 classificati Uso Specialeofficina mobile e destinati a partecipare a competizioni sportive (Rally dei Faraoni/Parigi-Dakar). Detti veicoli risultano spesso immatricolati in deroga e privi di omologazione. Sulle carte di circolazione dei veicoli in questione, risultano riportate diciture del tipo: Veicolo privo di omologazione; Non corrisponde alla regolamentazione per la circolazione attualmente in vigore; Sprovvisto di limitatore di velocità; Può essere guidato solo da conducente con permesso di guida speciale per competizioni. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 38 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Quest’ultima annotazione può verificarsi anche per veicoli di cat. M1 muniti di roll-bar interno e bull-bar anteriore nonché spoiler e cerchi con distanziali che modificano la carreggiata del veicolo. I veicoli in questione sono spesso oggetto di modifiche non approvate che riguardano elementi quali: sospensioni, ammortizzatori, etc.; in questi casi dovrà sempre essere verificata la rispondenza alle direttive europee magari avvalendosi della collaborazione dei C.P.A per le prove di particolare impegno richiedenti idonee attrezzature non in dotazione degli U.M.C. - COC emessi dalla ZHEJIANG SANYOU GROUP MOTORCYCES CO. LTD (Cina), a firma del Sig.TAO MOMGYU: Il Superiore Ministero, con nota 0029849/del 28/03/2007, ha confermato che “la documentazione autenticata dall’Autorità consolare italiana in Cina consente il riconoscimento dell’autorizzazione a sottoscrivere i C.O.C. delle omologazioni europee” come indicate nella dichiarazione della ZHEJIANG SANYOU GROUP M Schede Riepilogative nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 39 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. QG1 - Quadro generale NAZIONALIZZAZIONE DI VEICOLI PROVENIENTI DA PAESI U.E. Documentazione richiesta: 1 Documento di origine o documento di circolazione civile definitivo (integrato, se il caso ricorre, dalla certificazione relativa alla cancellazione dai registri di immatricolazione). Sono considerati “documenti di origine” : - il certificato di origine rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, oppure la dichiarazione di conformità, o certificato di conformità, della casa costruttrice del veicolo. Attualmente detto certificato riguarda solo i veicoli della categoria M1 e L, per i quali il costruttore rilascia il COC (certificato di origine comunitario). Si precisa che per il C.O.C non è prevista alcuna traduzione. Il documento di circolazione può essere prodotto nei seguenti modi: - in originale, non invalidato né annullato se non eventualmente in relazione al fatto di riferirsi a veicoli che vengono esportati, oppure - duplicati (purché emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato l’originale), oppure - fotocopia integrale autenticata dalle autorità diplomatiche o consolari Italiane aventi sede nello Stato cui appartiene l’autorità che ha rilasciato il documento di circolazione od anche da quella legittimamente lo ha ritirato. La fotocopia deve però essere accompagnata da idonea certificazione che attesti che il veicolo è stato cancellato dai registri di immatricolazione oppure ritirato temporaneamente dalla circolazione e che il documento di circolazione è stato ritirato e/o distrutto dall'autorità competente. Tale disposizione vale ovviamente per quegli Stati che prevedono nella loro legislazione, in caso di esportazione definitiva all'estero del veicolo ovvero di sospensione temporanea dalla circolazione, il ritiro o l'annullamento del documento di circolazione. Per i documenti di circolazione emessi in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva 1999/37/CE, si ricorda che, ai sensi dell’art 4, comma 2 del D.M. 14 febbraio 2000, “deve, in ogni caso, essere consegnata” …. “la parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la parte II. ….. Allorché la carta di circolazione si compone della parti I e II e la parte II non è disponibile, si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo aver ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro”. Sia precisa che i documenti di circolazione emessi in conformità alla direttiva 1999/37 CE non devono essere tradotti, salvo le eventuali annotazioni aggiuntive. 2 Documentazione tecnica integrativa tradotta in lingua italiana (se rilasciata da Enti privati vistato da Autorità competente) Tale documentazione può consistere in: - certificato contenente le caratteristiche tecniche, oppure, - copia fotostatica del verbale di omologazione, oppure, - altre fonti (es. dichiarazione di conformità estera, etc). 3 Assolvimento obblighi IVA: 4 Verbale di asseverazione di traduzione con giuramento presso il tribunale. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 40 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. QG2 - Quadro generale NAZIONALIZZAZIONE DI VEICOLI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA U.E. Documentazione richiesta: 1 Documento di origine o documento di circolazione civile definitivo (autenticati e legalizzati). Sono considerati “documenti di origine” : il certificato di origine rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, qualora il paese di provenienza sia firmataria della convenzione dell’Aia del 5/10/1961 la legalizzazione normalmente effettuata dalle Autorità di provenienza possono essere sostituite da “Apostille” - la dichiarazione di conformità, o certificato di conformità, della casa costruttrice del veicolo. Attualmente detto certificato riguarda solo i veicoli della categoria M1 e L, per i quali il costruttore rilascia il COC (certificato di conformità comunitario). Si precisa che per il C.O.C non è prevista alcuna traduzione. Se il legale rappresentante della casa costruttrice è accreditato presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, attraverso il deposito della propria firma, NON è richiesta l’autentica e la legalizzazione del documento. Il documento di circolazione può essere prodotto nei seguenti modi: Qualora il paese di provenienza sia - in originale, non invalidato né annullato se non eventualmente in relazione al fatto di riferirsi a veicoli che vengono esportati; - duplicati (purché emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato l’originale); - fotocopia integrale autenticata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane aventi sede nello Stato cui appartiene l’autorità che ha rilasciato il documento di circolazione ovvero autenticata dall'autorità che ha rilasciato il documento od anche da quella che legittimamente lo ha ritirato. La fotocopia deve però essere accompagnata da idonea certificazione che attesti che il veicolo è stato cancellato dai registri di immatricolazione oppure ritirato temporaneamente dalla circolazione e che il documento di circolazione è stato ritirato e/o distrutto dall'autorità competente. Tale disposizione vale ovviamente per quegli Stati che prevedono nella loro legislazione, in caso di esportazione definitiva all'estero del veicolo ovvero di sospensione temporanea dalla circolazione, il ritiro o l'annullamento del documento di circolazione. 2 Documentazione tecnica integrativa (la documentazione tecnica dovrà anche attestare la conformità del veicolo a tutte le direttive comunitarie, valide per l’immatricolazione, vigenti alla data di presentazione della domanda di immatricolazione). La documentazione può consistere in: - 3 4 certificato contenente le caratteristiche tecniche, oppure, copia fotostatica del verbale di omologazione, oppure, altre fonti (dichiarazione di conformità estera, etc) Bolletta doganale oppure certificato doganale Verbale di asseverazione di traduzione con giuramento presso il tribunale nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 41 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. QG3 - Quadro generale NAZIONALIZZAZIONE DI VEICOLI DI CONNAZIONALI RIMPATRIATI Documentazione richiesta: 1 Documento di origine o di circolazione civile definitivo tradotto in lingua italiana: Sono considerati “documenti di origine” : : - il certificato di origine rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, la dichiarazione di conformità, o certificato di conformità, della casa costruttrice del veicolo. Attualmente detto certificato riguarda solo i veicoli della categoria M1 e L, per i quali il costruttore rilascia il COC (certificato di conformità comunitario). Si precisa che per il C.O.C non è prevista alcuna traduzione. Il documento di circolazione può essere prodotto nei seguenti modi: - in originale, non invalidato né annullato se non eventualmente in relazione al fatto di riferirsi a veicoli che vengono esportati;(Autenticato con “Apostille” da Autorità Consolare)= - duplicati (purché emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato l’originale); - fotocopia integrale autenticata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane aventi sede nello Stato cui appartiene l’autorità che ha rilasciato il documento di circolazione ovvero autenticata dall'autorità che ha rilasciato il documento od anche da quella che legittimamente lo ha ritirato. La fotocopia deve però essere accompagnata da idonea certificazione che attesti che il veicolo è stato cancellato dai registri di immatricolazione oppure ritirato temporaneamente dalla circolazione e che il documento di circolazione è stato ritirato e/o distrutto dall'autorità competente. Tale disposizione vale ovviamente per quegli Stati che prevedono nella loro legislazione, in caso di esportazione definitiva all'estero del veicolo ovvero di sospensione temporanea dalla circolazione, il ritiro o l'annullamento del documento di circolazione. 3 Dichiarazione Consolare di definitivo rimpatrio. 4 Bolla doganale (in esenzione) qualora provenienti da Paesi extra-UE. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 42 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP1 AUSTRIA Ove venga richiesta l’immatricolazione con targa nazionale di un veicolo già immatricolato nella Repubblica d’Austria ed ivi radiato per esportazione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito elencata: - Attestato di radiazione (ABMELDUNGSBESTATIGUNG), contenente i dati relativi a: a. Casa costruttrice b. Il numero di telaio c. L’indicazione targa - Tale attestato deve essere munito dei timbri dell’Ufficio emittente in originale ed una sua fotocopia con traduzione giurata. A seguito della privatizzazione delle procedure di immatricolazione e radiazione dette attestazioni vengono rilasciate dalle compagnie di assicurazione a ciò autorizzate dal Ministero Federale dei Trasporti. - “TYPENSCHEIN” in originale ed una sua fotocopia con traduzione giurata ed ha validità come certificazione tecnica. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA Si richiama l’attenzione sulle circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. - Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge.(Escluso C.O.C. e documenti rilasciati in conformità della direttiva 1999/37 CE). nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 43 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP2 BELGIO - INSCHRIJVIMGSBEWIJS/Certificate d’Immatriculation. - Scheda tecnica con rispondenza direttive CE ovvero P.V.A.(Proces Verbal d’Agreation) debitamente vistato dalla competente autorità(*). (C.O.C., o sua fotocopia) - Certificato di avvenuta revisione - Le targhe non hanno l’obbligo di essere ritirate - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA come indicato nelle circolari: Si richiama l’attenzione sulla circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. - Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge. .(Escluso C.O.C. e documenti rilasciati in conformità della direttiva 1999/37 CE). (*)Si rileva che l’Ambasciata Italiana a Bruxelles ha comunicato in data 17.10.2002 che il Ministero belga delle comunicazioni e delle Infrastrutture ha cambiato la propria denominazione “Servici pubblic federal Mobilitè et Trasports” la cui abbreviazione ufficiale è SPF ed il cui logo è rimasto invariato. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 44 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP3 FRANCIA - Certificato di immatricolazione(Carte Gris) in Originale (tradotta in lingua italiana) sulla stessa viene indicata la data della scadenza della revisione. La Cart Gris può essere accettata anche con il bordo superiore tagliato diagonalmente e con la dicitura”VENDU’” ovvero “VENTE A L’EXPORT” che ha valenza come attestato di radiazione. Si precisa che le nuove carte di circolazione di cui alla direttiva 1999/37 in uso anche in Francia non prevedono più il taglio diagonale superiore. - Scheda tecnica rilasciata dalla Casa Costruttrice o suo Legale Rappresentante in Italia, oppure Scheda Tecnica rilasciata dall’UTAC francese redatta in bilingue contenente le caratteristiche tecniche del veicolo individuato per numero di telaio. Si evidenzia la formula dell’attestata conformità a tutte le direttive CE vigenti all’atto della loro prima immatricolazione(circ. 3519/4319 del 6.9.1996. Si rileva inoltre che qualora i sottoscrittori delle sopra citate schede tecniche abbiano depositato la firma presso il Ministero delle infrastrutture e Trasporti , le stesse non dovranno essere autenticate dall’autorità competente. - La Carte Gris non emessa in conformità della direttiva 1999/37 CE deve essere tradotta e asseverata - Le targhe non essendo rilasciate da Autorità pubblica e pertanto non ufficiali, non devono essere ritirate - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA come indicato nelle circolari: Si richiama l’attenzione sulla circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 45 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP4 GRAN BRETAGNA - Registration certificate “V5” Con logo in trasparenza filigranata DVLA( Driver and Vehicol Licensing Agency ) nella varie edizioni attualmente ”V5c - Qualora il veicolo sia stato radiato, in sostituzione del modello “V5” potrà essere presentato il mod. “V561” in originale. Certificat of permanent export. - Scheda tecnica rilasciata dalla Casa Costruttrice o suo legale Rappresentante in Italia ovvero Specifiche Tecniche rilasciate da Enti privati inglesi da autenticare da Pubblica Autorità , Ministero Trasporti (DVLA) o Camera di Commercio Inglese - Può essere rilasciata certificazione MOT test Certificate(attestazione di avvenuta revisione) con timbro a secco e data di scadenza della revisione stessa. - Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge. (Escluso C.O.C. e documenti rilasciati in conformità della direttiva 1999/37 CE). - Le targhe non essendo rilasciate da Autorità pubblica e pertanto non ufficiali, non devono essere ritirate - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA come indicato nelle circolari: Si richiama l’attenzione sulla circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. - Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 46 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP5 GERMANIA - TEIL I (Farhzeugschein) - TEIL II (Fahrzeugbrief) Si rileva che dal 1 Ottobre 2005 la Germania ha adottato nuovi documenti di circolazione in applicazione della direttiva 1999/37 CE pertanto da tale data i veicoli radiati per esportazione dovranno consegnare: - Qualora vengono presentate documentazione di vecchiotipo(Fahrzeugbrief o Farhzeugschein ) deve essere presentato il relativo certificato di definitiva radiazione “ABHELDUNG” in mancanza di tale certificato dovranno esstere ritirate le targhe definitive. I veicoli radiati dalla circolazione da oltre 18 mesi dovranno essere sottoposti a visita e prova - Scheda Tecnica relativa al veicolo identificato per il n° di telaio comprendente oltre che i dati tecnici del veicolo stesso, la rispondenza alle direttive CE di riferimento rilasciate del TUV o DEKRA o altri Enti autorizzati e vistati dal Land di competenza, essendo tale scheda in bilingua non necessita ovviamente alcuna traduzione. - I documenti emessi in applicazione della direttiva 1999/37 CE non dovranno essere tradotti tranne che le eventuali note aggiuntive. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 47 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP6 SPAGNA - PERMISO DE CIRCULACION (Carta di circolazione) - Tarjeta de Inspeccion Tecnica, parte integrante della carta di circolazione contenente le caratteristiche tecniche del veicolo. Ha validità come dichiarazione di conformità di origine per i veicoli di categoria “N” e “O”. Può essere convalidata con timbro di congiunzione del Ministerio De Industria Y Energia,nonché ulteriore timbro trasversale o dichiarazione a parte con l’indicazione delle direttive CE. L’indicazione dell’avvenuta revisione è rilevabile nella parte posteriore della Tarjeta de Inspeccion. La Tarjeta può considerarsi autenticata previa l’apposizione mediante perforazione sulla parte superiore destra del numero di targa effettuato dai competenti uffici del Ministero dell’Industria Y Energia che ne ha implicitamente riconosciuto l’autenticità; - Le targhe non sono da considerarsi quali “Targhe rilasciate dallo Stato estero” e pertanto, non è necessario il loro ritiro per la reimmatricolazione in Italia; le stesse saranno comunque ritirate (senza alcun altro adempimento) nel caso in cui l’utenti desideri consegnarle. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA Si richiama l’attenzione sulla circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. - Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge.(Escluso C.O.C. e documenti rilasciati in conformità della direttiva 1999/37 CE). NOTA: Per quanto attiene la sottoscrizione della scheda tecnica denominata “ficha reducida”, si ricorda che i signori Josè Francisco Garrido Arce e Laureano Perez Saso sono autorizzati alla sottoscrizione, della suddetta scheda, per conto del TUV Rheinland Iberica S.A. pertanto, essendo le firme legalizzate dei suddetti nominativi depositate presso il D.T.T., per esse non dovrà essere richiesta la legalizzazione della firma. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 48 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP7 LUSSEMBURGO - Carta di Circolazione su cui viene apposto un timbro con la dicitura “CERTFICAT DE MISE HORS CIRCULATION” (qualora il veicolo venga radiato per esportazione) - Le targhe vengono ritirate dall’Autorità competente - Scheda tecnica rilasciata dalla Casa costruttrice o Legale rappresentante in Italia oppure “FICHE TECHNIQUE” contenente tutti dati del veicolo, identificato per numero di telaio, con l’indicazione delle direttive CE di riferimento vistate dal competente Ministero dei Trasporti. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA Si richiama l’attenzione sulla circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. -Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge.(Escluso C.O.C. e documenti rilasciati in conformità della direttiva 1999/37 CE). nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 49 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP8 Nazionalizzazione veicoli usati, già immatricolati, provenienti da paesi extra UE- Documentazione PRINCIPATO DI MONACO - Carta di circolazione che può recare il timbro “Immatriculation annulèe pour exportation”. La carta di circolazione, debitamente tradotta e asseverata deve essere autenticata e legalizzata. Per quanto concerne l’immatricolabilità i veicoli ricadono nelle normative previste per quelli di provenienza extra-comunitaria. Pertanto le direttive CE di riferimento devono essere attualizzate al momento della richiesta di immatricolazione in Italia, tranne che per le incombenze di carattere doganale per le quali sono assimilabili ai veicoli di provenienza comunitaria essendo il Principato di Monaco considerato territorio doganale francese - Scheda tecnica rilasciata dal legale rappresentante in Italia della Casa Costruttrice individuata per numero di telaio. - Il veicolo deve comunque essere sottoposto a visita e prova con tariffa 4.1 - Le targhe devono essere ritirate qualora non siano state attestate già ritirate dalle Autorità monegasche - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative all’assolvimento degli obblighi IVA Si richiama l’attenzione sulla circostanze che le competenze in fatto di verifica della documentazione fiscale concernente i veicoli sono state trasferite dagli Uffici IVA dell’Amministrazione finanziaria agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate di recente istituzione. - Tutti i documenti non redatti in lingua italiana devono essere tradotti ed asseverati nei modi di legge. nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 50 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP9 SVIZZERA - Licenza di circolazione in originale(il documento non deve essere tradotto in quanto redatto in più lingue) ovvero licenza di circolazione provvisoria, riconoscibile da una banda rossa posta verticalmente al documento stesso, con dichiarazione da parte dell’autorità competente attestante l’avvenuto ritiro della carta di circolazione originale - Scheda tecnica di rispondenza alle direttive comunitarie, da produrre a cura degli interessati, potrà essere fornita, oltre che dal Costruttore, anche dalla Autorità elvetica competente (Ufficio federale delle strade) ovvero da organismi da tale Autorità allo scopo designati. Si precisa, tuttavia, che non vi è bisogno di ulteriori attestazioni per quanto eventualmente desumibile direttamente dal C.O.C. qualora disponibile (il C.O.C. non viene normalmente ritirato dall’Autorità elvetica al momento dell’immatricolazione), ovvero dalla attestazione dell’omologazione italiana rilasciata dal rappresentante in Italia del Costruttore. In caso di dubbi sulla documentazione tecnica presentata, gli Uffici potranno richiedere le informazioni del caso direttamente all’Autorità elvetica competente per l’omologazione (indirizzo di posta elettronica: [email protected]). Al riguardo si fa presente che tali richieste di informazioni devono essere corredate del codice elvetico di approvazione del tipo, riportato nel campo 24 del documento di circolazione. ( Resta fermo che la nazionalizzazione nei casi di cui si tratta rimane comunque subordinata alla visita e prova, anche nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed L.) In definitiva si applica a quei veicoli la stessa normativa valida per quelli di provenienza comunitaria. Si richiama inoltre quanto disposto con circolare 108/92 del 25.6.1992 sulla possibilità di richiesta di revisione in Italia di veicoli con targa Svizzera - Bolla doganale - Le targhe non devono essere ritirate in quanto personali - Il veicolo deve comunque essere sottoposto a visita e prova con tariffa 4.1 nazionalizzazioni Il Direttore Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest Pagina 51 di 51 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008 Revisione 0 Del 11/04/2008 Scheda n. CP10 STATI UNITI D’AMERICA - Certificate of origin (per i veicoli nuovi mai immatricolati) - Certificate of TITLE - Registration Card (per i veicoli usati già immatricolati) I sopraccitati documenti devono essere tradotti, autenticati(Notaio Pubblico), e legalizzati. Essendo gli Stati Uniti firmatari della convenzione dell’AIA del 5.10.1961 la legalizzazione normalmente effettuata dalle Autorità diplomatiche, può essere sostituita dall’Apostille - Scheda delle caratteristiche tecniche individuando il veicolo per numero di telaio , Rilasciata dalla Casa Costruttrice o dal suo rappresentante legale in Italia, con annotate direttive CE attualizzate alla data di richiesta di immatricolazione in Italia - Bolla doganale - Il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova con tariffa 4.1 - Le targhe non devono essere ritirate Si rileva che i modelli di Certificate of TITLE e registration Card nonché le relative Apostille differiscono tra i vari Stati nazionalizzazioni