Telespresso 098/349 del 9 marzo 1994 TELESPRESSO indirizzato a: TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA Oggetto: Normativa in merito al rilascio e al rinnovo gratuito di passaporti. Continuano a pervenire dagli Uffici all’estero quesiti in merito all’interpretazione e all’applicazione della normativa in oggetto. Al riguardo si ritiene utile richiamare in via preliminare i principi fondamentali caratterizzanti l’attuale disciplina delle esenzioni dalla tassa di concessione governativa in materia di passaporti, osservando che tale disciplina è il risultato di una stratificazione normativa che dal 1965 in poi ha visto il sovrapporsi di interventi legislativi ispirati a finalità eterogenee. I benefici fiscali applicabili in sede di rilascio-rinnovo dei passaporti sono infatti riconducibili a disposizioni di diverso ambito operativo contenute, rispettivamente, nella normativa generale sui passaporti (art. 19, legge 1185/1967), in quella sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati U.E. (art. 13 D.P.R. 1656/1965) nonché nella normativa sulle funzioni ed i poteri consolari (art. 58, D.P.R. 200/1967). In particolare, il passaporto va rilasciato o rinnovato gratuitamente. 1. per l’art. 19 della legge 1185/1967 ai cittadini: • • • • • che siano da considerare "emigranti" ai sensi delle norme sull’emigrazione; che fruiscano di rimpatrio consolare; che, all’estero, rientrino in Italia per prestare servizio militare; che, ministri del culto o religiosi, siano missionari; che siano indigenti. Per quanto concerne l’esistenza di un limite temporale alla detenzione dello "status" di emigrante, si rileva, ad ogni buon fine, che detta condizione permane sino a quanto la persona continui a trovarsi nelle condizioni descritte dalle vigenti disposizioni normative (art. 10 del T.U. sull’emigrazione, R.D. 13.11.1919 n. 2205). Infatti, la condizione di emigrante, una volta acquisita, non si esaurisce nel solo momento dinamico dell’espatrio, ma permane fino a quando il cittadino continua a trovarsi nelle altre condizioni previste dalla suddetta norma. 1. Per l’art. 13 del D.P.R. 1656/1965 (confermato dall’art. 27 della citata legge 1185/1967) non sono assoggettabili ad imposizione, fatta eccezione per il pagamento del costo del libretto, i documenti (carta d’identità e passaporto) validi per l’espatrio nei Paesi della U.E. quando il cittadino li utilizzi per andare ad esercitarvi un’attività lavorativa indipendente o subordinata. La "specialità" del regime fiscale enunciato dall’art. 13, oltre che conseguenza del principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della U.E., corrisponde evidentemente anche alla più ristretta efficacia dei passaporti cui la norma si riferisce (appunto Paesi U.E. e quelli di eventuale transito). 2. Per l’art. 58 del D.P.R. 200/1967, è ammesso poi il rilascio del passaporto in esenzione della tassa di concessione governativa a favore dei cittadini: • • che appartengano al personale civile e militare dello Stato in servizio all’estero; che, residenti all’estero, richiedano il passaporto per motivi di studio o prestino lavoro salariato: per questi ultimi limitatamente a cinque anni. Si ricorda che il disposto dell’art. 58 detta più genericamente norme in materia di rilascio gratuito di atti e copie di atti da parte dell’autorità consolare; esso interessa pertanto il rilasci/rinnovo dl passaporto nell’ambito di tale sfera d’azione (alla quale sono estranei i Questori in Italia) a favore dei connazionali che prestino all’estero, risiedendovi, lavoro salariato, semprechè non siano trascorsi cinque anni dalla data di loro primo espatrio. Ad ulteriore precisazione, si osserva che l’esenzione dalla tassa sui passaporti (il libretto deve però essere pagato) compete ai connazionali che comunque svolgano lavoro subordinato nel caso – ovviamente – che ad essi non sia riconoscibile lo status di "emigrante" e quindi applicabile il più favorevole trattamento previsto dal suddetto art. 19 della legge 1185/1967. Purtroppo, come è noto, i problemi principali che si riscontrano nella materia di cui trattasi si ricollegano appunto alla formulazione del citato art. 19, secondo il quale hanno titolo all’esenzione coloro che siano da considerare "emigranti" ai sensi delle norme sull’emigrazione. I termini per l’individuazione della qualifica di "emigrante" risultano infatti, a tutt’oggi, dall’art. 10 del R.D. 13.11.1919 n. 2205 (convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473) ("…..è considerato emigrante……ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale….."). Come è agevole rilevare dalla quotidiana esperienza degli addetti al settore passaporti delle nostre Rappresentanze, le più ricorrenti difficoltà interpretative sono riconducibili proprio alle incertezze cui da adito l’espressione "lavoro manuale" contenuta nel predetto art. 10. E’ evidente che occorrerebbe procedere ad una nuova definizione di "emigrante" più aderente alle caratteristiche della nuova emigrazione nel mondo. Ma, a prescindere dalla ben nota lentezza del processo di formazione della legge, resta da vedere quale sarebbe l’indirizzo di una nuova disciplina della questione con specifico riferimento al problema della gratuità del passaporto. In attesa, peraltro, di una nuova disciplina o quanto meno di una interpretazione interministeriale delle norme costituenti l’attuale regime fiscale del passaporto, non può che applicarsi la normativa tuttora vigente, anche se con tutte le lacune e le incertezze che la contraddistinguono. A tale riguardo, con specifico riferimento al problema del lavoro manuale, si ritiene che la qualifica di emigrante vada riconosciuta ai connazionali che svolgono alle altrui dipendenze un’attività caratterizzata dal prevalente impiego di energie fisiche, un’attività cioè per lo svolgimento della quale non risultano determinanti né l’impegno intellettuale, né l’utilizzazione di specifiche preparazioni professionali. Per quanto concerne istanze o quesiti specifici, si fa presente quanto segue: 1. non si può che confermare che il beneficio di cui all’art. 19 della legge 1185/1967 va esteso ai figli minori dell"emigrante", anche se nati all’estero. I figli maggiorenni sono esclusi, salvo che non si dimostri che gli stessi sono a carico del predetto "emigrante". 2. Circa il problema della donna straniera ma anche italiana iure matrimonii, si ritiene che ad essa vada accordato il beneficio di cui trattasi solo se si dimostri che la stessa è a carico del marito cui compete la qualifica di "emigrante" 3. Per il caso della connazionale coniugata con uno straniero ed espatriata, si ritiene che l’agevolazione in argomento possa esserle riconosciuta quando si dimostri che la stessa svolga un’attività suscettibile di farla rientrare nella definizione di "emigrante" di cui al più volte citato art. 10. 4. Gli ostacoli che al momento si frappongono alla ventilata estensione del regime della gratuità (art. 13 del D.P.R. 1656/1965) ai Paesi dell’EFTA firmatari dell’Accordo sullo spazio economico europeo stipulato con l’U.E. (Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia) potranno essere in gran parte risolti il primo gennaio 1995). Da tale data infatti, Austria, Finlandia e Svezia entreranno, come è noto, nell’Unione Europea e quindi la gratuità del passaporto, ai sensi della norma succitata, sarà riferita non più a 11, ma a 14 Paesi, se non a 15 ove le trattative in corso con la Norvegia dovessero, come sembra, dare esito positivo. 5. Difficoltà sussistono anche per la realizzazione della proposta estensione della validità di passaporti gratuiti a tutti i Paesi dove è consentito recarsi per i cittadini residenti in Italia, con la carta d’identità perché ciò richiederebbe chiaramente una riforma legislativa di non agevole proposizione in questo momento. In tale contesto è bene ricordare che il passaporto rilasciato gratuitamente per i Paesi dell’U.E. consente il transito per la Svizzera che, come noto, è uno dei Pesi dove tipicamente gli italiani residenti in Italia si dirigono , per brevi periodi, muniti di carta di identità. Art. 19 della legge 21.11.1967, n. 1185. Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all’estero: a. da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull’emigrazione; b. dagli italiani all’estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c. dai ministri di culto e religiosi che siano missionari; d. dagli indigenti. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa. Art. 10 del T.U. 13.11.1919, n. 2205. Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo. Art. 13 del D.P.R. 30.12.1965, n. 1656 I passaporti e le carte di identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi. Art. 58 del D.P.R. 5.1.1967, n. 200 (Atti rilasciati gratuitamente) Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l’autorità consolare rilascia gratuitamente atti o copie di atti necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti: a. da cittadini indigenti; b. da indigenti non cittadini ai fini del transito per l’Italia e qualora gli atti stessi siano necessari per procedure da svolgersi in Italia; c. da cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro primo espatrio; d. da cittadini residenti all’estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, per fini di previdenza ed assistenza sociale; e. dal personale civile e militare dello Stato in servizio all’estero; f. da personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.