Via Marconi, 94 – tel./fax 0825 761018 Cod. Meccanografico AVIC84100C e-mail: [email protected] – sito web: www.icforino.gov REGOLAMENTO D’ISTITUTO 1 L’Istituto Comprensivo statale di Forino adotta il presente regolamento per realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola ottimizzare l’impianto organizzativo utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi tutelare la sicurezza personale, altrui e propria stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti salvaguardare il patrimonio Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in genere dell’Istituto; ha validità per tutti i plessi dell’Istituto Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 25 Novembre con deliberazione n 30 , previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in data 25/11/2015 ed è diventato efficace ed operativo a far data dal 10 Dicembre 2015 2 INDICE TITOLO 1 – Scuola dell’infanzia Art. 1 Ingresso alunni Art. 2 Uscita alunni Art. 3 Inserimento alunni nuovi iscritti Art. 4 Frequenza turni antimeridiani Art. 5 Vigilanza Art. 6 Assenze Art.7 Assistenza mensa Art. 8 Norme di comportamento (Alunni , genitori , alunni) TITOLO 2 – Scuola primaria Art. 1 Ingresso alunni Art. 2 Uscita alunni Art. 3 Inserimento alunni nuovi iscritti Art. 4 Frequenza turni antimeridiani Art. 5 Vigilanza Art. 6 Assenze Art.7 Assistenza mensa Art. 8 Norme di comportamento (Alunni , genitori , alunni) TITOLO 3 – Scuola secondaria di Primo Grado Art. 1 Ingresso alunni Art. 2 Uscita alunni Art. 3 Ingressso/uscita alunni corsi strumento musicale Art. 4 Ritardi e uscite anticipate Art. 5 Intervallo e cambio dell’ora Art. 6 Vigilanza Art 7 Assenze Art 8 Divieto di utilizzo di strumenti elettronici ed altri oggetti pericolosi Art. 9 Norme di comportamento (Alunni , genitori , alunni) TITOLO 4 - DOCENTI Art. 1 Ingresso e accoglienza Art. 2 Compilazione registri Art. 3 Assistenza e vigilanza in orario scolastico Art. 4 Norme di comportamento TITOLO 5 - GENITORI Art. 1 Patto educativo di corresponsabilità Art. 2 Diritto di assemblea Art. 3 Assemblea di sezione/classe Art. 4 Assemblea di plesso Art. 5 Assemblea d’Istituto Art. 6 Accesso dei genitori ai locali scolastici TITOLO 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 1 Art. 2 Valutazione del comportamento degli studenti Sanzioni disciplinari 3 TITOLO 5 - ORGANI COLLEGIALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Convocazione Validità sedute Discussione Ordine del Giorno Diritto di intervento Dichiarazione di voto Votazioni Processo verbale Decadenza Dimissioni Surroga di membri cessati Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Uso dei laboratori e delle aule speciali Sussidi didattici Diritto d’autore Uso esterno della strumentazione tecnica Distribuzione materiale informativo e pubblicitario TITOLO 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Accesso di estranei ai locali scolastici Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica Rischio ed emergenza Obblighi dei lavoratori Sicurezza degli alunni Somministrazione di farmaci Introduzione di alimenti a scuola Divieto di assunzione e somministrazione di sostanze tossiche Uso del telefono ALLEGATI Allegato 1 Uscite, visite e viaggi di istruzione Allegato 2 Concessione dei locali scolastici Allegato 3 Richiesta e costi per copie di atti e documenti amministrativi Allegato 8 Patto di Corresponsabilità Educativa 4 TITOLO 1 - SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Ingresso alunni a) Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 gli alunni sono accolti a scuola accompagnati dai propri genitori ovvero da persone adulte delegate dagli stessi,con delega agli Atti della scuola. Prima di affidare i propri bambini alle insegnanti, igenitori provvedono a svestirli negli spazi appositamente predisposti. b) Gli insegnanti presenti accolgono gli alunni dedicando loro tutte le attenzioni di cui hanno bisogno e, se necessario, scambiano rapidamente con i genitori le più rilevanti comunicazioni riguardanti la vita quotidiana dei bambini. c) I signori genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in maniera rigorosa gli orari: ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche. d) I signori genitori che, occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 9.00, a causa di qualche imprevisto, dovranno compilare gli appositi moduli per giustificare il ritardo, consegnandoli alle insegnanti. Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle insegnanti tendono a diventare abitudinari,il Dirigente ( o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale di cui si è appena detto fosse efficace il Dirigente (o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale di cui si è appena detto fosse efficace, il Dirigente potrà disporre la non ammissione dell’alunno per l’intera giornata. e) In tutti i casi in cui i signori genitori , per improrogabili esigenze familiari, ovvero per visite mediche, sono costretti ad arrivare in ritardo a scuola potranno farlo solo fino alle ore 11.30, compilando ovviamente l’apposito modulo giustificativo del ritardo. In tutti i casi in cui è possibile, le insegnanti dovranno comunque essere informate preventivamente del ritardo anche per consentire di includere il bambino tra coloro che devono pranzare a scuola. A riguardo si sottolinea che l’indagine quotidiana sul numero di pasti da preparare per i bambini presenti si conclude al massimo entro le 9.30. In tutte le fasi dell’ingresso degli alunni , le collaboratrici scolastiche non solo coadiuvano le insegnanti, ma svolgono anche un ruolo diretto di rapporto con l’utenza orientando i genitori con riguardo particolare verso quelli dei bambini nuovi iscritti. f) Se necessario, le collaboratrici scolastiche devono intervenire per invitare i genitori a rispettare le regole che la scuola si è date (lasciare gli ombrelli all’ingresso, non sostare oltre il necessario negli spazi comuni, ecc.). g) Alle ore 9.00, il cancello principale della scuola dovrà essere comunque chiuso. Art. 2 Uscita alunni a) La fase dell’uscita degli alunni ha inizio alle ore 15.45 e termina alle ore 16.30. I collaboratori scolastici hanno comunque l’obbligo di chiudere il cancello della scuola alle ore 16.35. b) In tutti i casi in cui è possibile, gli insegnanti dovranno essere informati preventivamente dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone dagli stessi delegati. c) Per delegare altre persone a ritirare i propri figli da scuola, i signori genitori devono compilare il modulo apposito disponibile presso ogni sede scolastica, avendo cura di informare la persona delegata che gli insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di 5 identità. Le deleghe possono avere durata variabile (annuale o temporanea), che dovrà essere chiaramente specificata al momento della compilazione del modulo, e deve essere consegnato agli insegnanti. Art. 3 Inserimento alunni nuovi iscritti a) Nei giorni che precedono l’inizio delle attività educative e didattiche gli insegnanti incontrano individualmente tutti i genitori degli alunni nuovi iscritti per concordare con gli stessi i tempi e le modalità dell’inserimento di ogni singolo bambino avendo anche riguardo per le esigenze lavorative dei genitori medesimi. b) Per l’intera durata del periodo di inserimento concordato da genitori e docenti gli orari di ingresso e di uscita potranno differenziarsi. c) Una fase di inserimento con orari differenziati e concordati tra genitori e docenti potrà essere prevista anche per bambini che vengono iscritti nel corso dell’anno scolastico. Art. 4 Frequenza turno antimeridiano a) Gli alunni i cui genitori all’atto dell’iscrizione optano per la frequenza del solo turno antimeridiano dovranno osservare il seguente orario: ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30 uscita ore 12.30. b) Formulando apposita richiesta al Dirigente Scolastico, i signori genitori potranno ottenere di ampliare la frequenza del turno pomeridiano anche durante l’anno scolastico. Art. 5 Vigilanza a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze, e sempre in pieno accordo fra loro, devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere considerata un valore assoluto. b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria sezione. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità degli alunni. Quando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni. c) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche gli insegnanti devono attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare, in via prioritaria l’incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico, ivi incluso quello di facile consumo, deve esssere messo a disposizione dei bambini, solo se conforme a tutti requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. E’ fatto assoluto divieto non solo di far utilizzare, ma anche di lasciare in luoghi accesssibili agli alunni materiali oggettivamente assai pericolosi: taglierini, forbici a lama lunga ovvero con punte non arrotondate, flaconi di detersivo. d) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere quotidianamente, per i loro figli, l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle attività, evitando di far loro indossare collanine, oreccchini, anellini, braccialetti, cinture ecc. e) Gli occhiali da vista devono essere strutturati con materiale antiurto ed infrangibile. Al di là di singoli ed innocui oggetti a cui i bambini sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori eviteranno di portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con gli insegnanti. 6 f) Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita e quando è chiamato a sostituire per brevi periodi un insegnante, che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula, o nei momenti in cui i bambini utilizzano i servizi igienici esterni alle aule. Art. 6 Assenze a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le presenze degli alunni. b) Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell’infanzia, le assenze di breve durata (quelle cioè che si concludono nell’arco della settimana) possono essere giustificate anche verbalmente agli insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione. Le assenze di cinque giorni e oltre, dovute a motivi di salute, devono essere giustificate con relativo certificato medico. Nei casi in cui l’assenza è prolungata per esigenze familiari, i genitori avvertiranno preventivamente gli insegnanti. c) Se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi senza alcuna formale giustificazione da parte dei genitori, a seguito di mancato riscontro alle richieste dell’istituzione scolastica da parte della famiglia, perde il diritto alla frequenza e viene depennato dal registro degli iscritti. d) Gli alunni devono essere portati a scuola in buone condizioni di salute. La decisione di accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, ecc. compete agli insegnanti, per le responsabilità e gli obblighi che le stesse hanno in tema di vigilanza. In ogni caso i docenti non possono accogliere a scuola nelle condizioni sopraelencate se i signori genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica e se gli stessi non sottoscrivono una dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla presenza a scuola del bambino. Art. 7 Servizio Mensa a) A partire dalle ore 11.45 gli alunni, sotto l’attenta sorveglianza degli insegnanti, si recano negli spazi utilizzati come refettorio per pranzare. Premesso l’alto valore educativo e socializzante della mensa, gli insegnanti assicureranno attenzione e cura ad ogni singolo bambino, per sviluppare una sempre più consapevole autonomia personale. b) Il servizio di refezione ricade interamente sotto la responsabilità dell’Amministrazione Comunale e, per essa, dell’Azienda appaltatrice del servizio stesso. L’organizzazione del servizio dovrà essere conforme alle norme sanitarie che regolano la ristorazione collettiva dei soggetti minori. Per definire i menù e formulare pareri e proposte sulla gestione del servizio, l’amministrazione Comunale costituisce annualmente la Commissione Mensa con la partecipazione di genitori volontari. I membri della Commissione autorizzati ad entrare nell’edificio scolastico per svolgere i loro compiti, rispetteranno ovviamente il presente regolamento e senza, comunque, intervenire direttamente sugli alunni. c) Nel caso in cui i docenti, ovvero il personale ausiliario, dovesse riscontrare anomalie nelle pietanze che vengono somministrate, dovranno immediatamente attivare la procedura di segnalazione del problema. d) I genitori degli alunni che, per motivi religiosi o sanitari, necessitano di diete particolari, per brevi periodi ovvero per un intero anno scolastico, dovranno attenersi alle regole fissate dai competenti Uffici Comunali. e) Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la somministrazione di cibi e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione scolastica. 7 Art. 8 Norme Comportamentali 1. Alunni Avuto riguardo per la paricolare natura della Scuola dell’Infanzia e per l’età dei bambini e delle bambine che la frequentano, l’obiettivo di costruire un clima educativo saldamente fondato sulle regole della convivenza civile è da considerare irrinunciabile. A tal fine, i signori docenti non mancheranno di rilevare i comportamenti dei loro alunni che presentano tratti di problematicità, approfondendoli sia in sede di progettazione delle attività educative e didattiche, sia con i genitori degli alunni interessati. 2. Genitori a) Nelle Scuola dell’Infanzia, i genitori (ovvero le persone da loro delegate), hanno occasioni quotidiane di contatto con il personale e l’ambiente scolastico. Il loro comportamento , pertanto, deve sempre essere assolutamente rispettoso del lavoro dei docenti e del personale ausiliario, nonché delle regole della scuola (es. orari). Ove dovesse, malauguratamente, accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a scuola) assuma nei confronti dei docenti o dei collaboratori scolastici atteggiamenti irrispettosi o ingiuriosi o persino aggressivi, gli operatori scolastici provvederanno ad informare il Dirigente Scolastico e, nei casi più gravi , chiederanno direttamente l’intervento delle Forze dell’Ordine. b) I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo con le famiglie esplicitato nel POF/PTOF d’Istituto e di seguito riportato: Conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto. Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità. Non partire dal presupposto che i figli abbiano sempre ragione. Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. Apprezzare e /o gratificare il lavoro dei propri figli. Capire che essere puntuali è una forma di rispetto. Le assenze devono essere giustificate. In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli insegnanti. Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivati e rappresentano comunque l’eccezione, non la regola. In orario scolastico, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se accompagnato dal genitore o da persona maggiorenne munita di delega. Controllare ogni giorno gli avvisi: potrebbero esserci comunicazioni importanti o urgenti. Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale occorrente. Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche. 3. Docenti I signori docenti hanno il dovere di rispettare il regolamento di Istituto, le Direttive del DS e tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando il proprio comportamento nonchè la propria azione educativa e didattica, in ottemperanza alle norme di cui innanzi: 8 Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, allegato al CCNL/Scuola del 29/11/2007; Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF/PTOF d’Istituto. TITOLO 2- SCUOLA PRIMARIA Art.1 Ingresso alunni a) Dalle ore 8.25 alle ore 8.30 gli alunni entrano a scuola dal cancello principale di ciascuna sede. I collaboratori vigilano affinchè l’ingresso sia fluido ed ordinato. I signori genitori (o chi per loro) potranno accompagnare gli alunni fino ai cancelli di ingresso che comunque devono essere lasciati liberi per consentire ai bambini e alle bambine una entrata agevole e sicura. In casi del tutto eccezionali (es. protesi gessata) e, previa richiesta scritta e motivata al D.S., potrà essere consentito ai genitori di accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico. b) Gli alunni che utilizzano il sevizio di trasporto devono essere raggruppati ed accompagnati direttamente negli atri delle scuole dalle docenti che avranno cura di affidarli ai collaboratori scolastici in servizio. c) I signori genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in maniera rigorosa gli orari: ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche. d) I signori genitori che, occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 8.30, a causa di qualche imprevisto, dovranno compilare gli appositi moduli per giustificare il ritardo, consegnandoli alle insegnanti. Qualora i ritardi occasionali tendono a diventare abitudinari, il Dirigente ( o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale fosse efficace, il Dirigente (o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. e) In tutti i casi in cui i signori genitori, per improrogabili esigenze familiari, (es. visite mediche), sono costretti ad arrivare in ritardo a scuola, potranno avere accesso solo fino alle ore 10.30 e/o al termine delle lezioni antimeridiane, compilando ovviamente l’apposito modulo giustificativo del ritardo. In tutti i casi in cui è possibile, gli insegnanti dovranno comunque, essere informati preventivamente del ritardo per consentire di includere il bambino tra coloro che pranzeranno a scuola. A riguardo si sottolinea che l’indagine quotidiana sul numero di pasti da preparare per i bambini presenti si conclude al massimo entro le 9.30. f) In tutte le fasi dell’ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti. g) Terminata la fase dell’ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici avranno cura di chiudere i cancelli delle scuole. I Genitori che accompagnano in ritardo i propri figli eviteranno cosi di lasciare questi ultimi da soli davanti al cancello di ingresso della scuola. Art. 2 Uscita alunni a) In relazione ai modelli organizzativi consolidati nelle Scuole Primarie dell’Istituto, le lezioni termineranno, di norma, alle ore 16.30 nelle giornate in cui viene erogato il servizio mensa e alle ore 12.30 ovvero 13,30 nelle giornate senza mensa. I docenti avranno cura di preparare gli alunni per l’uscita nei cinque minuti che precedono la fine delle attività e si adopereranno perché i bambini lascino in ordine la loro aula. b) Ciascun docente accompagnerà ordinatamente i propri alunni fino al cancello di uscita. c) Al momento dell’uscita, i genitori (o i propri delegati), attenderanno i propri figli davanti ai cancelli senza ostruire gli ingressi, per agevolare il deflusso degli alunni. 9 d) Salvo che non abbiano fissato un colloquio con gli insegnanti, i genitori eviteranno di entrare a scuola o di sostare nei vialetti di ingresso degli edifici scolastici. e) Gli alunni che fruiscono dello scuolabus vengono affidati al collaboratore scolastico in servizio. f) Avuto riguardo per il fatto che i docenti hanno l’obbligo contrattuale di accompagnare e di vigilare sui loro alunni fino all’uscita dalla scuola, i signori genitori ( o una persona di loro fiducia) hanno la responsabilità di attendere i propri figli all’uscita. Nel caso in cui alcuni genitori, soprattutto quelli degli alunni più grandi, ritengono che i loro figli possano tornare autonomamente a casa, avranno cura di formalizzare una richiesta, per iscritto al Dirigente Scolastico (Tale comunicazione sarà inserita nel registro di classe. Per quanto attiene invece all’uscita degli alunni più piccoli, è auspicabile la più ampia collaborazione informativa tra genitori e docenti, fermo restando la responsabilità delle famiglie di organizzarsi in modo che i bambini e le bambine siano accolti all’uscita da persone loro note. Sia i genitori che i docenti condividono la responsabilità di informare/educare i bambini a rientrare immediatamente a scuola nel caso in cui non incontrino all’uscita la persona che loro attendono. In tali casi, sia l’insegnante interessato che i collaboratori scolastici si prenderanno cura del bambino o della bambina contattando immediatamente la famiglia. g) Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili esigenze familiari, per visite mediche occasionali, ecc.) previa compilazione degli appositi moduli. In tutti i casi in cui è possibile, gli insegnanti dovranno essere informati preventivamente dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone dagli stessi delegati. Nei soli casi in cui l’uscita anticipata viene richiesta per periodi di durata medio lunga (es. terapie mediche prolungate ecc.), i genitori formalizzeranno al DS una richiesta motivata e documentata che , se accolta, verrà vidimata e consentirà ai genitori di non compilare ogni volta il citato modulo per l’uscita anticipata. h) Per delegare altre persone a ritirare i propri figli da scuola, i signori genitori devono compilare il modulo apposito disponibile presso ogni sede scolastica, avendo cura di informare la persona delegata che le insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di identità. Le deleghe possono avere durata variabile (annuale o temporanea) che dovrà essere chiaramente specificata al momento della compilazione del modulo che deve essere consegnato agli insegnanti. Art. 3 Inserimento alunni classi prime e nuovi iscritti a) I bambini durante la prima settimana di ciascun anno scolastico frequenteranno le lezioni con un orario che si avvicina gradualmente a quello normale. Art. 4 Vigilanza a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro, devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere considerata un valore assoluto. b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria classe. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità degli alunni. Quando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni. 10 c) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche gli insegnanti devono attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria l’incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico, ivi incluso quello di facile consumo, deve esssere messo a disposizione dei bambini, solo se conforme a tutti requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. E’ fatto assoluto divieto non solo di far utilizzare, ma anche di lasciare in luoghi accesssibili agli alunni materiali oggettivamente pericolosi: taglierini, forbici a lama lunga ovvero con punte non arrotondate, flaconi di detersivo. d) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle attività, evitando di far loro indossare collanine, oreccchini, anellini, braccialetti, cinture ecc. e) Gli occhiali da vista devono essere strutturati con materiale antiurto ed infrangibili. Al di là di singoli ed innocui oggetti a cui i bambini sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori eviteranno di portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con le insegnanti. f) Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita, quando è chiamato a sostituire per brevi periodi un insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula o nei momenti in cui i bambini utilizzano i servizi igienici esterni alle aule. g) In caso di malessere dell’alunno, il docente in servizio (o i cc.ss o il personale di segreteria) provvederà ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona delegata, per l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto. I genitori sono obbligati a comunicare formalmente i recapiti telefonici delle persone da contattare. La comunicazione dovrà essere formalmente aggiornata tutte le volte che intervengono variazioni. Art. 5 Assenze a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di classe le presenze degli alunni e segnalano al DS i casi in cui si verificano assenze frequenti e prolungate. b) Tutte le assenze (anche di un giorno) devono essere giustificate per iscritto dai genitori che utilizzeranno l’apposito libretto. Nei casi in cui un periodo di assenza viene giustificato da esigenze familiari, è opportuno che i genitori avvertano preventivamente le insegnanti. c) Durante i periodi di assenza è consigliabile che i genitori degli alunni interessati si informino presso le famiglie dei compagni di classe o chiedendo la cortese collaborazione dei docenti circa il lavoro svolto e i compiti assegnati. d) Gli alunni devono frequentare la scuola in buone condizioni di salute. I docenti non possono accogliere a scuola alunni ai quali sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide ecc., se i signori genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica. Art. 6 Servizio Mensa a) A partire dalle ore 12.30 gli alunni, sotto l’attenta sorvaglianza degli insegnanti, si recano negli spazi utilizzati come refettorio per pranzare. Avuto riguardo per l’alto valore educativo e socializzante dell’intero periodo quotidianamente dedicato al pranzo, gli insegnanti si organizzeranno per assicurare attenzione e cura ad ogni singolo bambino, costruendo gradualmente le condizioni per l’esercizio sempre più consapevole dell’autonomia personale. b) Il servizio di refezione ricade interamente sotto la responsabilità dell’Amministrazione Comunale e, per essa, dell’Azienda appaltatrice del servizio stesso. L’organizzazione del servizio dovrà essere conforme alle norme sanitarie che regolano la ristorazione collettiva dei soggetti minori. Per definire i menù e formulare pareri e proposte sulla gestione del servizio, l’amministrazione 11 Comunale costituisce annualmente la Commissione Mensa con la partecipazione di genitori volontari. c) Nel caso in cui i docenti ovvero il personale ausiliario dovesse riscontrare anomalie nelle pietanze che vengono somministrate, dovranno immediatamente attivare la procedura di segnalazione del problema. d) I genitori degli alunni che, per motivi religiosi o sanitari, necessitano di diete particolari per brevi periodi ovvero per un intero anno scolastico, dovranno attenersi alle regole fissate dai competenti Uffici Comunali. A riguardo, i docenti e il personale ausiliario potranno svolgere nei confronti dei genitori una funzione di informazione e di orientamento. e) Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la somministrazione di cibi e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione scolastica. Art. 7 Norme Comportamentali Alunni a) Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli alunni devono assumere comportamenti corretti e rispettosi verso i compagni, i docenti e il personale. Per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la consapevole e quotidiana attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun alunno. b) Gli alunni devono essere educati a capire che sono soggetti di diritti e di doveri: Hanno diritto ad una formazione e ad un’istruzione qualificata e comunque tale da valorizzare l’identità e la potenzialità di ciascuno Hanno diritto al rispetto della loro dignità in quanto persone Hanno dirittto a veder valorizzati i loro successi e a capire i loro insuccessi nei percorsi formativi Hanno il dovere di ripettare i loro docenti e di adeguare i loro comportamenti alle regole della civile convivenza che gli stessi docenti illustreranno fin dai primi giorni di scuola. Lo stesso rispetto è dovuto a tutto il personale che opera quotidianamente nelle scuole Hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale didatico che la scuola mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al materiale di ciascun compagno di classe Hanno il dovere di impegnarsi quotidianamente durante il lavoro in classe e negli studi o a casa Hanno il dovere di portare sempre tutto ciò che occorre loro per lo svolgimento delle attività didattiche. c) Durante gli intervalli, gli alunni devono rispettare le regole stabilite dagli insegnanti ed evitare comunque qualsiasi azione che possa arrecare danni ai compagni ed alla loro stessa persona. d) I comportamenti scorretti degli alunni – anche se occasionali – devono in ogni caso essere segnalati e discussi con l’alunno stesso e comunicati ai genitori tramite avviso sul diario che dovrà essere vistato dai genitori medesimi. I docenti non mancheranno, inoltre, di rilevare i comportamenti dei loro alunni che presentano tratti problematici, approfondendoli sia in sede di progettazione delle atiivtà educative e didattiche, sia con i genitori degli alunni interessati. Nei casi in cui il livello di intervento che si appena detto non produce effetti significativi, è necessaro informare il DS che valuterà se avviare la procedura per attivare i Servizi Socio-sanitari territoriali. Genitori 12 a) I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto educativo con le famiglie esplicitato nel POF/PTOF d’Istituto e di seguito riportato: Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità Non partire dal presupposto che i figli abbiano sempre ragione Guidare i propri figli ad accettare, ripettare, aiutare gli altri diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti Apprezzare e /o gratificare il lavoro dei propri figli Essere puntuali Le assenze devono essere giustificate In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli insegnanti Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivati e rappresentano comunque l’eccezione, non la regola In orario scolastico, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se prelevato dal genitore o da persona maggiorenne munita di delega Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario, potrebbero esserci comunicazioni importanti o urgenti Utilizzare il diario per richiedere colloqui con i docenti Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche I genitori , convocati tramite diario o lettera da un docente ovvero dal DS, avranno cura di presentarsi a scuola rispettando i tempi indicati nella convocazione Si raccomanda ai signori genitori di presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui con i docenti senza i propri figli Dopo il termine delle lezioni, ai signori genitori non è consentito accedere alle aule per recuperare materiale scolastico dimenticato dai propri figli. I genitori possono segnalare al D.S. – anche in via riservata – fatti, eventi o situazioni che possono turbare la serenità della vita scolastica e l’integrità degli alunni in quanto persone. i) Docenti I signori docenti hanno il dovere di rispettare il regolamento di Istituto, le Direttive del DS e tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando i propri comportamenti: al Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, allegato al CCNL/Scuola del 29/11/2007; al Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF d’Istituto. TITOLO 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1. Ingresso alunni a) Dalle ore 8.05 alle ore 8.10 per Forino e dalle 8,30 alle 8.35 per Contrada gli alunni entrano a scuola dal cancello principales di ciascuna sede e si recano ordinatamente nelle aule I collaboratori vigilano affinchè l’ingresso sia fluido ed ordinato. In casi del tutto eccezionali (es. protesi gessata) e previa richiesta scritta e motivata al D.S. potrà essere consentito ai genitori di accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico. 13 b) E’ compito dei collaboratori vigilare sugli studenti sia lungo il percorso esterno agli edifici, sia all’interno degli edifici, lungo i corridoi e le scale che conducono alle aule. I collaboratori segnaleranno immediatamente al docente in servizio, durante la prima ora di lezione, qualunque comportamento scorretto degli studenti. c) I docenti hanno l’obbligo di essere presenti in aula alle ore 8.05/8,30 per accogliere gli studenti e registrare le assenze , iniziando le attività didattiche alle ore 8.10/8.35. d) I cancelli di ingresso dovranno essere chiusi subito dopo il suono della campanella che segnala l’inizio delle lezioni. Art. 2 Uscita alunni a) In relazione ai modelli organizzativi consolidati nelle Scuole Secondarie dell’Istituto, le lezioni termineranno alle ore 13.10 a Forino e alle ore 13.35 a Contrada. I docenti avranno cura di preparare gli alunni all’uscita nei cinque minuti che precedono la fine delle attività e si adopereranno affinché gli alunni lascino in ordine la loro aula. b) Gli alunni hanno l’obbligo di lasciare in ordine le aule e raggiungere disciplinatamente l’uscita, rispettando le disposizioni organizzative impartite dal docente dell’ultima ora di lezione. c) I collaboratori coadiuvano i docenti per vigilare gli studenti durante la fase dell’uscita all’interno dell’edificio scolastico e vigilano direttamente gli studenti nel percorso esterno fino al cancello. d) I docenti hanno l’obbligo contrattuale di accompagnare e di vigilare sui loro alunni fino all’uscita dalla scuola, i signori genitori (o una persona di loro fiducia) hanno la responsabilità di attendere i propri figli all’uscita. Art. 3 Ingresso /uscita alunni corso strumento musicale. a) I Corsi di Strumento Musicale si svolgono presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Forino in una fascia oraria compresa fra le 13.15 e le ore 17.15. Pur trattandosi normalmente di lezioni individuali, nelle fasi di ingresso e di uscita dalla scuola, gli studenti rispetteranno comunque le regole comportamentali indicate negli articoli precedenti. b) Avuto riguardo per la particolare organizzazione dei corsi di cui si discorre, i sigg. genitori, soprattutto durante il periodo invernale, potranno accompagnare e riprendere i propri figli fino all’ingresso dell’edificio scolastico. Art. 4 Ritardi e uscite anticipate a) Gli studenti che si presentano in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni vengono ammessi in classe dal docente in servizio nella prima ora di lezione. Il ritardo deve essere comunque giustificato entro il giorno successivo sul libretto di giustifica. Salvo deroghe da richiedere preventivamente al DS non è consentito un ritardo che vada oltre le 10.10/10.35. b) Per quanto riguarda le uscite anticipate, consentite solo in caso di particolari necessità, il genitore deve compilare in modo completo l’apposito modulo disponibile sul libretto di giustifica e dovrà personalmente prendere il figlio oppure allegare alla richiesta di uscita anticipata una delega scritta che contenga i dati della persona autorizzata la quale dovrà comunque essere munita di un documento di identità. Gli studenti interessati devono consegnare ai docenti le richieste di uscita anticipata al momento di ingresso a scuola. Il rispetto della procedura di cui sopra si estende anche agli studenti iscritti alle attività laboratoriali pomeridiane che potranno quindi essere consegnati solo ad un genitore ovvero ad una persona formalmente delegata. Art. 4 Intervallo e cambio dell’ora 14 a) L’intervallo inizia alle ore 11.10 e termina alle ore 11.20 per Forino e alle ore 10.35 e finisce alle ore 10.45 per Contrada. Non sono ammesse né anticipazioni, né prolungamenti dello stesso. Durante l’intervallo gli studenti e le studentesse possono far merenda, mantenendo comunque comportamenti assolutamente corretti sia in aula, sia nei corridoi. Hanno, altresì, l’obbligo di utilizzare ordinatamente e civilmente i servizi igienici, senza imbrattare né i muri, né le porte con scritte di qualunque tipo. Agli studenti, inoltre, è fatto divieto di spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza aver chiesto ed ottenuto uno specifico permesso da parte del docente presente in classe. b) Durante il cosiddetto “cambio dell’ora”, gli studenti devono attendere l’arrivo del docente dell’ora successiva rimanendo ordinatamente ai propri posti. I docenti avranno cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta puntualità le classi in attesa. I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio di ora e di vigilare attentamente soprattutto le classi che attendono un docente che deve spostarsi da un piano all’altro. . Art. 5 Vigilanza a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro, devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere considerata un valore assoluto. b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria classe. Pertanto, salvo casi assolutamente eccezionali nessun docente può abbandonare, nemmeno temporaneamente, l’aula, ovvero qualunque altro luogo dove si svolga l’attività didattica senza prima aver delegato ad altra persona adulta la vigilanza dei propri studenti. La vigilanza sugli studenti è un obbligo di servizio che si estende anche ai docenti esterni a cui è affidata la conduzione di eventuali corsi facoltatitivi pomeridiani. c) Allorquando sono organizzate attività che prevedono la contemporanea presenza di più docenti nella stessa classe (es. docente di sostegno e altro docente), gli stessi sono corresponsabili nella vigilanza degli studenti. Nel caso siano realizzate attività che prevedono la presenza di esperti esterni i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità degli alunni. d) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche i docenti devono attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria l’incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico, ivi incluso quello di facile consumo, deve esssere messo a disposizione degli studenti, solo se conforme a tutti requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. L’obbligo di cui si discorre si rinforza in occasione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. e) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle attività. In particolare, i signori genitori eviteranno di far indossare qutodianamente ai propri figli oggetti di particolare valore, ovvero occhiali da vista che non siano strutturati con materiale antiurto e con lenti infrangibili. A riguardo, si sottolinea anche che gli studenti e le studentesse che non possono evitare di indossare gli occhiali da vista durante le attività motorie e sportive dovranno adottare accorgimenti che impediscano agli occhiali di cadere. Qualora gli interessati possono svolgere le attività senza gli occhiali da vista, avranno cura di riporli in custodie rigide e non invece sui banchi/tavoli/panchine. E’ assolutamente sconsigliabile che gli studenti e le studentesse abbiano quotidianamente con loro quantità rilevanti di denaro rispettto alla cui efficace custodia o sensato utilizzo la scuola non ha e non si assume alcuna responsabilità. f) Si sottolinea che piercing metallici applicati ad alcune parti del corpo possono aggravare le conseguenze di infortuni anche lievi ed in qualche caso possono essere la causa stessa di 15 incidenti. Fatta salva a riguardo la libertà di ogni famiglia è bene sottolineare che la scuola non si assume alcuna responsabilità che possa derivare dal fatto che uno studente possa subire un danno o causarlo per il fatto che indossa un piercing g) Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita e quando è chiamato a sostituire, per brevi periodi, un insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula o nei momenti in cui gli studenti utilizzano i servizi igienici esterni alle aule. h) In caso di malessere dell’alunno, il docente in servizio (o i collaboratori scolastici o il personale di segreteria) provvederà ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona delegata, per l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto. I genitori sono obbligati a comunicare formalmente i recapiti telefonici delle persone da contattare in caso di necessità sia ai docenti, sia alla segreteria dell’Istituo. La comunicazione dovrà essere formalmente aggiornata tutte le volte che intervengono variazioni. i) Fermo restando l’obbligo della scuola di mettere a disposizione degli studenti sussidi e materiali didattici conformi a tutti i requisiti di sicurezza previsi dalle norme vigenti, la stessa responsabilità compete alla famiglia che avrà cura di fornire ai propri figli materiali ed attrezzature necessarie per l’attività scolastica che rispettino tutti gli standard di sicurezza. I docenti vigileranno sul ripetto della norma di cui si è appena detto e, se dovessero, ad esempio, constatare che uno studente possiede o usa forbilci a lama lunga o con punte non arrotondate provvederanno all’immediata requisizione dell’oggetto per resituirlo, anche personalmente, ai genitori interessati invitandoli a vigilare più efficacemente sulla sicurezza dei materiali dati in uso ai loro figli. Art. 6 Divieto di utilizzo strumenti elettronici e altri oggetti pericolosi a) Salvo casi del tutto eccezionali, i telefoni cellulari non devono essere portati a scuola e non devono comunque essere utilizzati durante l’orario scolastico. Se, malgrado il divieto , gli studenti verranno sorpresi ad usare il cellulare, lo stesso verrà temporaneamente requisito e si convocheranno per le vie brevi i genitori interessati, ai quali verrà consegnato il cellulare requisito. Avuto inoltre riguardo per il fatto che i cellulari possono essere utilizzati anche per scattare foto (o effettuare riprese filmate) e per trasferirle ad eventuali altri soggetti, si informano i Sigg. genitori che eventi di questo tipo, se si concretizzano durante l’anno scolastico, si possono configurare anche come reati per i quali non si esclude la segnalazione ai competenti organi di Polizia. b) L’istituzione scolastica non ha comunque e non si assume alcuna responsabilità né relativamente all’uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es. inviare/ricevere messaggi a/da soggetti ignoti agli stessi genitori) né relativamente a smarrimenti e/o sparizioni di telefonini cellulari o di lettori mp3, pen-drive ecc. c) Il divieto è esteso anche ad altri oggetti il cui uso a scuola può persino arrecare danni a terzi. A titolo meramente esemplificativo, si citano coltellini di vario genere, attrezzi multiuso con lame richiudibili, sigarette ed accendini. d) La scuola non pone alcun ostacolo all’utilizzo di cd/dvd o di pen drive come strumenti di lavoro o di studio. Ciò che compete alle famiglie è il controllo periodico del contenuto di questi strumenti per evitare che qualche studente trasporti a scuola immagini , filmati per così dire “sconvenienti”. La scuola ovviamente eserciterà la vigile attenzione educativa di ogni singolo docente, per quanto di competenza. Art. 7 Assenze 16 a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di classe le presenze degli alunni e segnalano al DS i casi in cui si verificano assenze frequenti e prolungate. b) Tutte le assenze (anche di un giorno) devono essere giustificate per iscritto dai genitori che utilizzeranno l’apposito libretto che deve essere esibito il giorno del rientro al docente in servizio nella prima ora di lezione. Nei casi in cui un periodo di assenza viene giustificato da esigenze familiari, è opportuno che i genitori avvertano preventivamente i docenti. c) Durante i periodi di assenza è consigliabile che i genitori degli alunni interessati si informino presso le famiglie dei compagni di classe o chiedano la cortese collaborazione dei docenti circa il lavoro svolto e i compiti assegnati. d) E’ richiesto il certificato medico di riammissione per assenze superiori ai 5 giorni. I sigg. genitori sono cortesemente invitati, in caso di assenze dovute a malattia infettiva, a consultare il proprio pediatra prima del rientro a scuola del proprio figlio. e) In tutti i casi in cui i docenti hanno il sospetto che uno studente o un piccolo gruppo di studenti abbia marinato la scuola, gli stessi sono tenuti a segnalare la situazione al DS che provvederà immediatamente a verificare il tutto coinvolgendo le famiglie interessate. Analogamente i genitori potranno accertarsi dell’effettiva presenza a scuola dei loro figli se nutrono dubbi a riguardo. In questi casi eccezionali, i collaboratori scolastici, ovvero gli assistenti amministrativi offriranno alle famiglie tutta la necessaria collaborazione. f) Gli alunni devono frequentare la scuola in buone condizioni di salute. I docenti non possono accogliere a scuola alunni ai quali sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide ecc., se i signori genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica. Art. 8 Norme Comportamentali Alunni e) Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli alunni devono assumere comportamenti corretti e rispettosi verso i compagni, i docenti e il personale. Per aggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la consapevole e quotidiana attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun alunno. f) Gli alunni devono essere educati a capire che sono soggetti di diritti e di doveri: Hanno diritto ad una formazione e ad un’istruzione qualificata e comunque tale da valorizzare l’identità e la potenzialità di ciascuno Hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola Hanno diritto al rispetto della loro dignità in quanto persone Hanno diritto a veder valorizzati i loro successi e a capire i loro insuccessi nei percorsi formativi Hanno diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva e comunque mirata ad attivare un processo di autovalutazione fianalizzato a migliorare il loro rendimento Hanno diritto alla valorizzazione dei loro successi ed alla comprensione dei loro insuccessi nei percorsi si apprendimento Hanno il dovere di rispettare il Dirigente Scolastco, i loro docenti, il personale scolastico e di adeguare i loro comportamenti alle regole della civile convivenza che gli stessi docenti illustreranno fin dai primi giorni di scuola. Lo stesso rispetto è dovuto a tutto il personale che opera quotidianamente nelle scuole Hanno il dovere di comportarsi costantemente, in modo corretto e coerente con i perincipi ed i valori della convivenza civile e democratica. Questo dovere si rinforza durante l’intervallo, il cambio dell’ora e le visite guidate 17 Hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale didattico che la scuola mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al materaile di ciascun compagno di classe Hanno il dovere di impegnarsi quotidianamente durante il lavoro in classe e negli studi o a casa non trascurando di eseguire i compiti assegnati e di portare a scuola tutto il materiale necessario Hanno il dovere di portare sempre tutto ciò che occorre loro per lo svolgimento delle attività didattiche. g) Durante gli intervalli, gli alunni devono rispettare le regole stabilite dagli insegnanti ed evitare comunque qualsiasi comportamento che possa arrecare danni ai compagni ed alla loro stessa persona. h) I comportamenti scorretti degli alunni – anche se occasionali – devono in ogni caso essere segnalati e discussi con l’alunno stesso e comunicati ai genitori tramite avviso sul diario che dovrà essere vistato dai genitori medesimi. I docenti non mancheranno, inoltre, di rilevare comportamenti dei loro alunni che presentano tratti problematici, approfondendoli sia in sede di progettazione delle attività educative e didattiche, sia con i genitori degli alunni interessati. Nei casi in cui il livello di intervento che si appena detto non produce effetti significativi, è necessaro informare il DS che valuterà se avviare la procedura per attivare i Servizi Socio-sanitari territoriali e/o sanzioni disciplinari. Genitori b) I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo con le famiglie esplicitato nel POF/PTOF d’Istituto e di seguito riportato: Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità Non partire dal presupposto che i figli abbiano sempre ragione Guidare i propri figli ad accettare, ripettare, aiutare gli altri diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti Apprezzare e /o gratificare il lavoro dei propri figli Essere puntuali Le assenze devono essere giustificate In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli insegnanti Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivati e rappresentano comunque l’eccezione, non la regola In orario scolastico, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se prelevato dal genitore o da persona maggiorenne munita di delega Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario, potrebbero esserci comunicazioni importanti o urgenti Utilizzare il diario per richiedere colloqui con i docenti Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche I genitori , convocati tramite diario o lettera da un docente ovvero dal DS, avranno cura di presentarsi a scuola rispettando i tempi indicati nella convocazione Si raccomanda ai signori genitori di presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui con i docenti senza i propri figli Dopo il termine delle lezioni, ai signori genitori non è consentito accedere alle aule per recuperare materiale scolastico dimenticato dai propri figli 18 I genitori possono segnalare al D.S. ,anche in via riservata, fatti, eventi o situazioni che possono turbare la serenità della vita scolastica e l’integritàdegli alunni in quanto persone. c) Docenti I signori docenti hanno il dovere di rispettare il regolamento di Istituto, le Direttive del DS e tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando i propri comportamenti: al Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, allegato al CCNL/Scuola del 29/11/2007; al Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF/PTOF d’Istituto. TITOLO 4 DOCENTI Articolo 1 – Ingresso e accoglienza a) I docenti devono accogliere gli alunni trovandosi nel luogo predisposto secondo i Regolamenti dei singoli plessi, almeno 5 minuti prima delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29 comma 5) Articolo 2 - Compilazione registri a) Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola primaria e secondaria di primo grado). b) Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l’assenza verrà considerata “ingiustificata”. c) In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. d) Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento. e) I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le verifiche assegnate e gli argomenti svolti. Articolo 3 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico a) Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. b) Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni. c) Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ausiliario. 19 d) Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. e) In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. f) I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso. I docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa. g) Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora diponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto. h) I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono, inoltre, conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009). i) Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17). j) I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuolafamiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie. Articolo 4 – Norme di comportamento 1. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. 2. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati. 3. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, n. 3619) per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare. 4. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a disposizione del Dirigente Scolastico. TITOLO 4 – GENITORI Articolo 1 – Patto di corresponsabilità educativa 1. I genitori sono i repsponsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale compito. 2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità. Articolo 2 – Diritto di assemblea 1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297). 2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario di lezioni. 3. L’assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto. Articolo 3 – Assemblea di classe/sezione 20 1. L’assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe. 2. E’ convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: - dagli insegnanti; - da un quinto delle famiglie degli alunni dellasezione/ classe. 3. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno. 4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. 6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 7. Possono partecipare alle riunioni, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di sezione/classe. Articolo 4 – Assemblea di plesso 1. L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe eletto dall’Assemblea. 2. E’ convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: - dalla metà degli insegnanti di Plesso; - da un terzo dei genitori, componenti il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe; - da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 3. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno. 4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. 6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 7. Possono partecipare alle riunioni, con dirittto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. Articolo 5 - Assemblea d’Istituto 1. L’assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio d’Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall’assemblea. 2. L’Assemblea è convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta o dal Dirigente Scolastico; o dal Consiglio d’Istituto. o da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe. o dal 5% dei genitori dell’istituto. 4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno. 5. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. 7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 8. Possono partecipare alle riunioni, con dirittto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. Articolo 6 – Accesso dei genitori ai locali scolastici 21 1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate. 2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. 4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l’accesso ai locali scolastici ai minori, in quanto non è prevista vigilanza. TITOLO 4 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Articolo 1 – Valutazione del comportamento degli alunni L’istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio, 2009, n.5 Articolo 1 – Finalità della valutazione del comportamento degli studenti La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei docenti degli studenti all’interno della comunità scolastica promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri dirittie al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e della libertà degli altri; - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione è espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitariamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, Decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal consiglio di Classe soltanto in presenza di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 22 Ai fini della valutazione del comportamento dello studente il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante l’anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto. Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, nonché i regolamenti di Istituo prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (Statuto). L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto dei 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il consiglio di Classe abbia accertato che lo studente: a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente decreto; c. il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo, richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di Classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 23 Articolo 5 - Sanzioni disciplinari Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, visto il Patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni , l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme. COMPORTAMEN TO ORGANO COMPETENTE SANZIONE IN CASO DI REITERAZIONE SANZIONABILE disturbo al regolare svolgimento delle lezioni uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici - Insegnante e/o Dirigente Scolastico annotazione sul diario/libretto personale - Insegnante e/o Dirigente Scolastico -Consiglio di interclasse o classe -ritiro temporaneo del dispositivo e annotazione sul diario/libretto personale danneggiamento delle cose proprie o altrui - Insegnante e/o Dirigente Scolastico -annotazione sul registro diclasse, comunicazio-ne ai genitori, riparazione economica del danno danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche - Insegnante e/o Dirigente Scolastico - Dirigente Scolastico - Consiglio di interclasse o classe - annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica comportamento lesivo della propria o altrui incolumità - Insegnante e/o Dirigente Scolastico - Consiglio di interclasse o classe - annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori scorrettezze, offese o molestie verso i compagni - Insegnante - Dirigente Scolastico - Consiglio di interclasse o classe - Insegnante - Consiglio di interclasse o classe - Dirigente Scolastico - annotazione sul registro di classe - rimprovero scritto -Insegnante -Consiglio di interclasse o classe - Consiglio d’Istituto - Dirigente Scolastico - annotazione sul registro di classe - provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia) - annotazione sul registro di classe, provvedimento di sospensione 24 annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori - ritiro del dispositivo, annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori - provvedimento in funzione della gravità - annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica - annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica - provvedimento di sospensione - annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori - provvedimento di sospensione in funzione della gravità - provvedimento di sospensione con risvolti negativi sulla valutazione del comportamento - provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni - provvedimento di sospensione fino a quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Ogni team docenti o Consiglio di Classe ha facoltà di elaborare un proprio Regolamento circa le sanzioni per dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi della Classe. E’ altresì possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole attraverso un contratto d’aula stipulato con gli alunni. TITOLO 5 ORGANI COLLEGIALI Articolo 1 - Convocazione 1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercita dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonchè dalla Giunta Esecutiva. 2. L’atto di convocazione, emanato dal presidente, è disposto con almeno cinque giorni d’anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni urgenti. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 3. La convocazione deve indicare gli agomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affisso all’albo. 4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Articolo 2 - Validità delle sedute 1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni. Articolo 3 – Discussione dell’ordine del giorno Il presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E’ compito del presidente porre in discussione tutti gli argomento all’Ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Articolo 4 – Diritto di intervento 1. Tutti i membri dell’Organo collegiale, avuta la parola del prsidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il su operato quale prsidente e quando si contravvenga alle norme del presente regolamento. 25 Articolo 5 – Dichiarazione di voto 1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro deliberando i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 2. Le votazioni sono indette dal presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. Articolo 6 – Votazioni 1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominativo ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 2. Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni concernenti persone determinate o determinabili. 3. La votazione non può validamente avere luogo se i componenti non si trovano in numero legale. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del presidente. 5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può essere nemmeno ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Articolo 7– Processo verbale 1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’ordine del giorno). 2. Per ogni Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 3. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 4. I verbali delle sedute degli Organi collegiali possono: Esssere redatti direttamente sul registro; Se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina; Se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 5. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva. 26 Articolo 8 – Decadenza 1. I membri dell’Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 2. Spetta all’organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Articolo 9 Dimissioni 1. I componenti eletti dall’Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 2. L’Organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere atto delle dimissioni. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’organo collegiale e, quindi , va computato nel numero dei componenti l’Organo collegiale medesimo. Articolo 10 - Surroga di membri cessati 1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R 416/74. 2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 3. I membri cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo collegiale. . Articolo 11 - Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 1- La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 2- Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E’ considerato eletto il genitore ottenuta la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto. 3- Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei votanti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D. M. 26 luglio 1983). 4- Il Consiglio d’Istituto può deliberare anche di eleggere un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori, componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per l’elezioni del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 5- Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 6- Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 27 7- L’Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 8- A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’Ordine del Giorno della seduta successiva. 9- Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 10- Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 11- Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto: svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, tramite il loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissioni viene redatto sintetico processo verbale. 12- Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente, con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti dalla legge. 13- La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, in apposito albo dell’Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottare dal Consiglio. 14- L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni. 15- I verbali e tutti gli atti preparatori della seduta sono depositati nell’ufficio della segreteria dell’Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per Docenti, personale ATA e genitori, è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 16- Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti, singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 17- Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze. 18- Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto. Articolo 12 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 1- Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 28 2- Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto ed il Direttore SGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 3- La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio. Articolo 13 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 1- Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, concordato e approvato prima dell’inizio delle lezioni. 2- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario,in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 3- Il Collegio dei Docenti al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 4- Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altre rappresentanze delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. Articolo 14 – Norme di funzionamento del Comitato di Valutazione del Servizio dei Docenti Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: In periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94 e della Legge 107 del 13 luglio 2015 art.1 commi da 115 a 120. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Articolo 15 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 1. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato , a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 2. Il Consiglio di Classe Interclasse, Intersezione, Interclasse , si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. Articolo 16 - Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia 29 1. L’Organo di Garanzia interno della scuola ha durata biennale (due anni scolastici). Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Collegio dei Docenti , e da due genitori, indicati dal Consiglio d’Istituto . 2. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare. 3. L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249). 4. In particolare, l’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art.5 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari. 5. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell’organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo non oltre i dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 6. La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta. 7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell’organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza. 8. Ciascun componente dell’organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente. 9. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto dell’ordine del giorno. 10. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE Articolo 1- Uso dei laboratori e delle aule speciali 1. I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alle responsabiltà di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporrà interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione delle attrezzature, ecc. 2. I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi. 3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 4. Le responsabilità all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per qualla di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza e di assistenza agli alunni. 5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 6. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano pesenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. Articolo 2 - Sussidi didattici 1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile pressso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i possibili fruitori. 30 I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. Articolo 3 - Diritto d’autore Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Articolo 4 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 2. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle class i e nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 3. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 4. E’ garantita la possibilità di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 6. Per gli alunni si prevede di: Distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; Autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio, a livello comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali, Autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaboraione con l’Istituto, purchè l’iniziativa non persegua fini di lucro. TITOLO 8 - PREVENZIONE E SICUREZZA Articolo 1 - Accesso di estranei ai locali scolastici 1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica, chiederanno, di volta inn volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività scolastiche. 3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 4. Chiunque ha la possibilità di consultare l’albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante le ore di apetura dei medesimi. 5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. 7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmato dagli stessi. Articolo 2 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica 31 1. E’ consentita l’accesso con la macchina nel cortile di plesi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 2. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale ATA. 3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi. 4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi. 5. I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorchè transitano su aree interne di pertinenza della scuola. 6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutanzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza. Articolo 3 - Rischio ed emergenza Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione dell’Istituto con il compito di: individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; collaborare alla stesura del Documento di valutazione dei Rischi; predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare tutti gli adempimenti ad esso collegati; collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il proonto intervento;ùverificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; accertarsi che sistemi/materiali necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli addetti; coordinare annualmente due esercitazioni di simulata in emergenza (di norma, all’inizio dell’anno scolastico e in primavera); tenere necessari contatti con il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dell’istituto; Articolo 4 - Obblighi dei lavoratori Tutto il personale deve operare con riguardo per la tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza; segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 32 contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Articolo 5- Sicurezza degli alunni 1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono: Rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio Controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in sapazi chiusi che aperti Stare fisicamente vicino agli alunni perché la vigilanza sia effettiva Applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica, uscita Programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo e un tempestivo intervento Valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente; Porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi Non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio Porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari In particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura Richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti tenere chiuse e controllate le uscite controllare la stabilità degli arredi tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso custodire materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni pulire e disinfettarescrupolosamente i servizi igienici tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l’apposito segnale in caso di pavimento bagnato non lasciare incustodito il carrello per le pulizie. Articolo 6 - Somministrazione di farmaci 1. Nell’ambiente scolastico devono essere diponibili solo i parafamaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso. 2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegare agli insegnanti: Dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso , della posologia, 33 delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e /o procedura utile o necessaria Richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 3. Il Dirigente Scolastico, a segutito della richiesta scritta di aomministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’acceesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci 4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione di farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciropppi, gocce, capsule. Articolo 7 - Introduzione di alimenti a scuola 1. Per motivi di sicurezza, in occasione di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e le modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. Articolo 8 - Divieto di fumo E’ assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza (attuazioni delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. n.104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L.n.128 dell’8 novembre 2013). “Tutela della salute nelle scuole”. Articolo 9 - Uso del telefono 1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 2. L’uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di malessere della famiglia. 3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di distrubo al corretto svolgimento dei propri compiti. 4. E’ vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi dovranno essere spenti. 5. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’istituto ad usare il telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporaneo dello stesso (la prima volta fino al termine delle attività didattiche quotidiane le volte successive fino alla consegna ad un genitore). 34 ALLEGATO 1 USCITE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE CRITERI GENERALI PER USCITE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI. 1. Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per lo svolgimento di tale attività: Il numero dei partecipanti deve rappresentare 2/3 degli alunni delle singole classi interessate dall’attività Il numero massimo di uscite fuori del territorio dell’Istituto è fissato in due per ogni ordine di scuola. 2. Il numero dei giorni è stabilito in: uno per le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria; uno massimo due per le classi quinte della scuola primaria e le classi prime di scuola secondaria; fino ad una massimo di cinque, in funzione della meta e delle attività programmate, per le classi seconde e terze della scuola secondari a di primo grado. 3. Il tempo dedicato all’attività didattica nel corso della visita deve superare la durata del viaggio per il raggiumìngimento della località di destinazione 4. La visita o il viaggio d’istruzione devono essere legate alla programmazione didattica e adeguatamente preparate nel corso delle lezioni che li precedono 5. Particolare attenzione dovrà essere postanella scelta della meta in funzione della possibilità di totale fruizione da parte degli alunni disabili 6. Eventuali deroghe ai criteri precedentemente elencate possono essere concesse per la partecipazione a manifestazioni legate a progetti adottati dal Collegio dei Docenti e comunque con l’approvazione preventiva dell’Ufficio di Presidenza (Dirigente Scolastico, Coordinatori degli ordini scolastici, Funzione strumentale al POF) 7. I consigli di Sezione, di Interclasse e di Classe stabiliscono mete e date entro il 31 ottobre di ciascun anno (o nel corso dell’anno scolastico per proposte non programmabili entro tale data) 8. I coordinatori dei tre ordini di scuola gestiscono e organizzano le visite comuni 9. L’Ufficio di Presidenza valuta l’opportunità di ogni singola uscita. 35 ALLEGATO 2 CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI 1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad istituzioni, associazioni, enti o gruppi organizzati, non perseguenti scopo di lucro e secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabiliti e le norma vigenti in materia. 2. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico. 3. Le attività proprie dell’Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. 4. In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’Istituzione Scolastica; osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’Istituzione Scolastica; i locali dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche; lasciare i locali, al termine dell’uso in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola. 5. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione del loro utilizzo. L’Istituzione Scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa; 6. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico. E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 7. All’interno delle sale è vietato fumare. Il personale eventualmente in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto. 8. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’ osservanza di quanto segue: è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell’Istituzione Scolastica; è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro; qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’Istituzione Scolastica. L’inosservanza comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. 9. Le richieste di concessione devono essere inviate per iscritto all’Istituzione Scolastica almeno sette giorni prima della data di uso e dovranno contenere, oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente 36 Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento. Se il riscontro sarà negativo, dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, la conseguente motivazione. 10. Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, verifica lo stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature e, nel caso si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’Istituto. Il Dirigente Scolastico, previo mandato del Consiglio d’Istituto, agirà nei modi di legge nei confronti delle personr indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno. 11. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali. Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’Istituzione Scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati dal predetto utilizzo dei locali. 12. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione Scolastica. 37 ALLEGATO 3 RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Coloro che fossero interessati ad ottenere la copia di uno o più documenti amministrativi giacenti nell’archivio scolastico, possono farne richiesta scritta ben circostanziata e motivata; inoltre, dovranno farsi carico dei costi di ricerca e di copia. Sono titolare del diritto di accesso tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere forimulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. Relativamnete al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun atto o documento che non abbia dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data della scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti: a. i documenti inseriti nel fascicolo personale degli alunni riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi, b. i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l’accessibilità al trattamento tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza; c. i documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari, compresi gli atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confrinti del personale dipendente, comunque in ogni caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; d. gli atti istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal D.S.; e. i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi; f. atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; g. corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia espressamente consentite dal mittente o dal destinatario; h. atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc); i. non è altresì ammesso l’accesso qualora appaia evidente che l’esame è diretto a turbare l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio, Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso mediante esame e d estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. Per ottenere l’accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, salvo che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è depositato l’atto richiesto in visione. A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di accesso. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati. Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromessso il loro diritto alla riservatezza. A tali soggetti la scuola è tenuta a dare immediata comunicazione ed essi hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Si ha l’accesso nei seguenti casi: 38 a. quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati; b. quando non risutlti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; c. quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati. La domanda di accesso formale deve essere indirizzata al responsabile del procedimento, Dirigente Scolastico dell’Istituto e/o Direttore SGA, utilizzando preferibilmente, il modello predisposto dall’Amministrazione: a. di persona, recandosi presso l’Ufficio di Segreteria, ubicato in Via Marconi, 94 – Forino (AV) secondo gli orari di sportello dovrà essere consegnato l’apposito modello di domanda; b. posta ordinaria, inviando all’Ufficio di Segreteria la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti, e allegando la fotocopia del documento di identità e di eventuali deleghe di rappresentanza; c. con fax, inviando al numero 0825/761017 la domanda complilata, possibilmente utilizzando la domanda di accesso agliatti, e allegando la fotocopia del documento di identità e di eventuali deleghe di rappresentanza. Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento in oggetto, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove, occorra, comprovare l’interesse coonesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. Responsabile dell’accesso è i Dirigente Scolastico o il Direttore SGA. In caso di accesso formale egli valuta la richiesta e decide: accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente; limitazione: è possibile accedere solo ad una parte della documentazione che viene messa a disposizione del richiedente; differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Aministrazione; rifiuto: la domanda non può essere accolta. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o sua regolarizzazione. Il procedimento di accesso ai verbali delle sedute degli OO.CC. devono concludersi entro 10 giorni dalla data della richiesta esercitata in via informale. Dell’accoglimento della richiesta informale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. entro 10 giorni dall’arrivo al protocollo, la comunicazione di accoglimentoindica, inoltre, il giorno e l’ora fissati per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l’orario entro 15 giorni successivi. Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un a non non può presentare domanda di accesso allo stesso. Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del Consiglio d’Istituo in base ai seguenti criteri: 1. costo della carta in bianco; 2. costo della riproduzione, comprensivo dell’ammortamento della macchina e del costo del personale addetto; 3. diritti di ricerca di archivio. Il rilascio di copia semplice del documento è sottoposto al pagamento dell’importo di 1 euro a foglio; qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (D.P.R. 642/72 e D.P.R. 955/82): 39 1. istanza: n.1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso; 2. copie conformi all’originale: numero marche da bollo= numero di copie. Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OO.CC che devono essere rilasciate entro 10 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale. 40 ALLEGATO 4 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA L’Iistituto Comprensivo Statale di Forino con sede in Forino, in seguito indicato come “istituto”, rappresentato dal Dirigente Scolastico IANNACCONE CARMINE e lo studente _______________________________ in seguito indicato come “Studente”, unitamente ai suoi genitori ____________________________ e__________________________________ in seguito indicati come “Genitori”: premesso che per l’anno scolastico _______/_______lo studente si è iscritto alla classe _____________ Considerato che per garantire, a livello generale, l’efficacia del servizio scolastico-formativo e, in particolare per fornire allo Studente l’opportunità di raggiungere il successo negli studi e negli apprendimenti scolastici, c’è bisogno del suo diretto coinvolgimento e di quello dei genitori negli interventi scolastici, preceduto dalla condivisione degli obiettivi formativi, in funzione della loro concreta realizzazione. IN RIFERIMENTO all’art.5-bis del D.P.R. 24 novembre 1998, n. 249, come introdotto dall’art.3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, STIPULANO il presente Patto di corresponsabilità che le parti si impegnano a rispettare, così come articolato: 1. Documenti 1.1 Lo Studente e i Genitori dichiarano di conoscere e di accettare i documenti e gli atti che l’Istituto adotta, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: La Carta dei Servizi Il Piano dell’offerta formativa Il Regolamento d’Istituto Lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 2. Comunicazioni 2.1 L’Istituto assicura la costante informazione allo Studente e ai genitori, utilizzando: - le circolari interne; - l’albo della scuola; - il servizio postale; - il sito web; - la posta elettronica; - il telefono, nei casi urgenti. 2.2 Nelle medesime forme saranno resi noti gli incontri periodici scuola-famiglia, riguardanti l’andamento delle attività e le comunicazioni sul profitto e sul comportamento scolastico dello studente. 2.2 Al fine di poter espletare le suindicate formalità i Genitori declinano in allegato al presente atto i recapiti utili, impegnandosi a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni. 3. Attività didattiche 3.1 L’Istituzione Scolastica assicura nel corso dell’anno scolastico il regolare svolgimento dell’attività didattica, secondo il calendario scolastico che sarà adottato e secondo i pacchetti-orario previsti dal piano di studio. 41 3.2 L’Istituto realizza, altresì attività aggiuntive obbligatorie e opzionali, miranti al recupero e al sostegno didattico, all’andamento dell’offerta formativa, alla partecipazione ai progetti sostenuti dall’Unione Europea e alle iniziative realizzate con altri soggetti pubblici o privati. 3.3 Sono fatte salve le sospensioni e le interruzioni temporanee delle attività scolastiche, imputabili a cause di forza maggiore. 4. Frequenza scolastica 4.1 Lo studente assicura la regolare frequenza scolastica, compresa quella relativa ai corsi di recupero delle insufficienze e di sostegno didattico organizzati dalla scuola e alle attività aggiuntive e integrative, aventi carattere di obbligatorietà. Si impegna anche ad osservare l’orario giornaliero delle attività didattiche. 4.2 I genitori garantiscono da parte loro questi adempimenti e si impegnano ad informarsi periodicamente sulle assenze dello Studente e a giustificarle anche con la dovuta documentazione , se necessaria; si impegnano , altresì , a partecipare agli incontri scuolafamiglia che l’Istituto periodicamente organizza e ad assumere , direttamente presso i docenti, negli orari di ricevimento scolastico, tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo del programma e l’impegno dello Studente negli studi. 4.3 L’Istituto comunicherà ai Genitori le situazioni anomale delle assenze e dei ritardi, nonché le assenze ingiustificate di massa o dell’intera classe. 4.4 Allorché sono previste con anticipo situazioni particolari che dovessero comportare la Sospensione delle attività scolastiche per l’intera giornata o per una parte di essa, l’avviso allo studente e, suo tramite ai genitori sarà dato mediante la lettura in aula della relativa circolare dirigenziale, ovvero, quando non sia possibile una congrua previsione, con comunicazione sul sito web dell’Istituto. 4.5In presenza di circostanze eccezionali riguardanti la vigilanza all’interno dei locali scolastici, potrà essere ritardato l’ingresso degli allievi di una o più classi alla seconda ora di lezione o potrà essere anticipata l’uscita previo avviso ai genitori. 4.6 Sarà consentito allo Studente l’ingresso in aula alla seconda ora di lezione o all’ora successiva qualora sussistano giustificati motivi, adeguatamente documentati, o in presenza di eventi eccezionali. Non sarà consentito l’ingresso a scuola dello studente dopo l’orario normale, se il ritardo costituisce un fatto abituale o reiterato. 4.7 Lo Studente, in caso di assenze, dovrà aggiornarsi sul lavoro svolto dalla classe e sui compiti assegnati. 4.8 I Genitori si impegnano a dotare lo studente dei libri e del materiale didattico personale, a lui necessari per poter realizzare con profitto il lavoro scolastico. 5. Comportamenti 5.1 Lo studente si impegna a/ad: Tenere in classe un comportamento corretto, attento e attivo, partecipando alle lezioni, collaborando con i compagni, con i docenti e con il personale ATA ed assicurando a essi il pieno rispetto. Osservare i regolamenti che l’Istituto adotta , le prescrizioni dei docenti e le Direttive del Dirigente Scolastico. Porre la massima cura nell’utilizzazione delle strutture scolastiche, delle attrezzature, dei sussidi didattici e della suppellettile. Svolgere con impegno e diligenza il lavoro scolastico, compresi i compiti assegnati per casa, rendendosi partecipe della valutazione delle proprie carenze, dei progressi che realizza nello studio e nel raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti dalle programmazioni didattiche delle singole discipline di studio. Raggiungere in caso di profitto positivo e con il sostegno dei genitori, i più alti livelli di eccellenza, che l’istituto opportunamente definisce e favorisce. 42 Sottoporsi a tutte le prove di verifica, scritte orali, grafiche, e pratiche, così come programmate per le singole discipline di studio, utilizzando le valutazioni e le correzioni in chiave positiva ed educativa, come essenziali momenti di riflessione e come presupposti per la progressione negli apprendimenti. 5.2 l’Istituto si impegna a/ad: Assicurare l’obiettività nelle valutazioni, la significatività delle correzioni partecipate e la notifica dei risultati delle verifiche periodiche. Offrire allo studente concrete possibilità per il conseguimento dei livelli di eccellenza. 6. Rispetto delle regole 6.1 Lo studente si impegna a/ad: Contribuire a conservare l’integrità dei locali scolastici e della suppellettile e la funzionalità delle attrezzature didattiche, evitando di compiere, di sostenere e di approvare atti vandalici a danno dell’Istituto. Utilizzare i servizi igienici in modo corretto e rispettare le essenziali norme di igiene e di pulizia, attuando, in particolare, le direttive impartite dalla scuola per la raccolta differenziata dei rifiuti. Astenersi da compiere azioni di violenza e atti di bullismo e dall’esprimere comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni, soprattutto se più deboli, disabili, o, comunque che si trovino in una situazione di difficoltà. Rispettare, in modo assoluto i divieti: a- di utilizzare in aula o nei laboratori strumenti personali audio e video, nonché i telefoni cellulari, i palmari, i diffusori di musica anche se dotati di apparecchiatura di ascolto silenzioso ed ogni altro dispositivo elettronico non consentito dal regolamento interno o non autorizzato dal docente di classe; b- di fumare nei locali pubblici; c- di assumere nella scuola bevande alcoliche o altre sostanze nocive per la salute; d- Di realizzare foto o filmati non autorizzati all’interno della scuola e di pubblicarli in rete. 7. Risarcimento danni 7.1 Lo studente è responsabile dei locali scolastici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi e del materiale didattico e, nel caso provocasse danni, oltre ad essere passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento, è tenuto al loro risarcimento, qualora non sia passibile, pur avendo effettuato le opportune indagini, individuare il diretto o i diretti responsabili del danno, del guasto o dell’atto vandalico, lo Studente ne risponderà insieme agli altri allievi della classe, se nel suo contesto tali azioni si sono verificate, ovvero insieme agli allievi dell’istituto o del plesso se esse sono pertinenti a cose, servizi o spazi di uso comune. 8. Privacy 8.1 l’Istituto, dovendo acquisire e trattare dati sensibili e giudiziari riferiti allo Studente e ai suoi familiari, assicura la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di trattamento dei dati e dal Regolamento ministeriale P.I 6 dicembre 2006, regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari. 9. Decorrenza 9.1 Il presente Patto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha efficacia per l’intera durata del corso degli studi dello studente. 43 10. Rinvii Sono fatte comunque salve le norme vigenti in materia di vigilanza e di educazione dei minori, in particolare quelle contenute nel Codice civile e nel Codice penali vigenti, alle quali si fa esplicito rinvio. Luogo e data _______________________ Firme: IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________ LO STUDENTE ___________________________ I GENITORI _________________________________ 44