Via Marconi, 94 – tel./fax 0825 761018
Cod. Meccanografico AVIC84100C
e-mail: [email protected] – sito web: www.icforino.gov
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
1
L’Istituto Comprensivo statale di Forino
adotta il presente regolamento per
realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola
ottimizzare l’impianto organizzativo
utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi
tutelare la sicurezza personale, altrui e propria
stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti
salvaguardare il patrimonio
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma
per il personale, per gli alunni, per l’utenza in genere dell’Istituto;
ha validità per tutti i plessi dell’Istituto
Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 25 Novembre
con deliberazione n 30 , previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in data 25/11/2015
ed è diventato efficace ed operativo a far data dal 10 Dicembre 2015
2
INDICE
TITOLO 1 – Scuola dell’infanzia
Art. 1
Ingresso alunni
Art. 2
Uscita alunni
Art. 3
Inserimento alunni nuovi iscritti
Art. 4
Frequenza turni antimeridiani
Art. 5
Vigilanza
Art. 6
Assenze
Art.7
Assistenza mensa
Art. 8
Norme di comportamento (Alunni , genitori , alunni)
TITOLO 2 – Scuola primaria
Art. 1
Ingresso alunni
Art. 2
Uscita alunni
Art. 3
Inserimento alunni nuovi iscritti
Art. 4
Frequenza turni antimeridiani
Art. 5
Vigilanza
Art. 6
Assenze
Art.7
Assistenza mensa
Art. 8
Norme di comportamento (Alunni , genitori , alunni)
TITOLO 3 – Scuola secondaria di Primo Grado
Art. 1
Ingresso alunni
Art. 2
Uscita alunni
Art. 3
Ingressso/uscita alunni corsi strumento musicale
Art. 4
Ritardi e uscite anticipate
Art. 5
Intervallo e cambio dell’ora
Art. 6
Vigilanza
Art 7
Assenze
Art 8
Divieto di utilizzo di strumenti elettronici ed altri oggetti pericolosi
Art. 9
Norme di comportamento (Alunni , genitori , alunni)
TITOLO 4 - DOCENTI
Art. 1
Ingresso e accoglienza
Art. 2
Compilazione registri
Art. 3
Assistenza e vigilanza in orario scolastico
Art. 4
Norme di comportamento
TITOLO 5 - GENITORI
Art. 1
Patto educativo di corresponsabilità
Art. 2
Diritto di assemblea
Art. 3
Assemblea di sezione/classe
Art. 4
Assemblea di plesso
Art. 5
Assemblea d’Istituto
Art. 6
Accesso dei genitori ai locali scolastici
TITOLO 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 1
Art. 2
Valutazione del comportamento degli studenti
Sanzioni disciplinari
3
TITOLO 5 - ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Convocazione
Validità sedute
Discussione Ordine del Giorno
Diritto di intervento
Dichiarazione di voto
Votazioni
Processo verbale
Decadenza
Dimissioni
Surroga di membri cessati
Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei
docenti
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia
TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Uso dei laboratori e delle aule speciali
Sussidi didattici
Diritto d’autore
Uso esterno della strumentazione tecnica
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
TITOLO 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Accesso di estranei ai locali scolastici
Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica
Rischio ed emergenza
Obblighi dei lavoratori
Sicurezza degli alunni
Somministrazione di farmaci
Introduzione di alimenti a scuola
Divieto di assunzione e somministrazione di sostanze tossiche
Uso del telefono
ALLEGATI
Allegato 1 Uscite, visite e viaggi di istruzione
Allegato 2 Concessione dei locali scolastici
Allegato 3 Richiesta e costi per copie di atti e documenti amministrativi
Allegato 8 Patto di Corresponsabilità Educativa
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TITOLO 1 - SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Ingresso alunni
a) Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 gli alunni sono accolti a scuola accompagnati dai propri genitori ovvero
da persone adulte delegate dagli stessi,con delega agli Atti della scuola.
Prima di affidare i propri bambini alle insegnanti, igenitori provvedono a svestirli negli
spazi appositamente predisposti.
b) Gli insegnanti presenti accolgono gli alunni dedicando loro tutte le attenzioni di cui hanno
bisogno e, se necessario, scambiano rapidamente con i genitori le più rilevanti comunicazioni
riguardanti la vita quotidiana dei bambini.
c) I signori genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in maniera rigorosa gli orari:
ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare
svolgimento delle attività educative e didattiche.
d) I signori genitori che, occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 9.00, a causa di qualche
imprevisto, dovranno compilare gli appositi moduli per giustificare il ritardo, consegnandoli
alle insegnanti. Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle insegnanti
tendono a diventare abitudinari,il Dirigente ( o il docente delegato) provvederà a richiamare per
iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale di cui
si è appena detto fosse efficace il Dirigente (o il docente delegato) provvederà a richiamare per
iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale di cui
si è appena detto fosse efficace, il Dirigente potrà disporre la non ammissione dell’alunno per
l’intera giornata.
e) In tutti i casi in cui i signori genitori , per improrogabili esigenze familiari, ovvero per visite
mediche, sono costretti ad arrivare in ritardo a scuola potranno farlo solo fino alle ore 11.30,
compilando ovviamente l’apposito modulo giustificativo del ritardo. In tutti i casi in cui è
possibile, le insegnanti dovranno comunque essere informate preventivamente del ritardo anche
per consentire di includere il bambino tra coloro che devono pranzare a scuola. A riguardo si
sottolinea che l’indagine quotidiana sul numero di pasti da preparare per i bambini presenti si
conclude al massimo entro le 9.30. In tutte le fasi dell’ingresso degli alunni , le collaboratrici
scolastiche non solo coadiuvano le insegnanti, ma svolgono anche un ruolo diretto di rapporto
con l’utenza orientando i genitori con riguardo particolare verso quelli dei bambini nuovi
iscritti.
f) Se necessario, le collaboratrici scolastiche devono intervenire per invitare i genitori a rispettare
le regole che la scuola si è date (lasciare gli ombrelli all’ingresso, non sostare oltre il necessario
negli spazi comuni, ecc.).
g) Alle ore 9.00, il cancello principale della scuola dovrà essere comunque chiuso.
Art. 2
Uscita alunni
a) La fase dell’uscita degli alunni ha inizio alle ore 15.45 e termina alle ore 16.30.
I collaboratori scolastici hanno comunque l’obbligo di chiudere il cancello della scuola alle
ore 16.35.
b) In tutti i casi in cui è possibile, gli insegnanti dovranno essere informati preventivamente
dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone
dagli stessi delegati.
c) Per delegare altre persone a ritirare i propri figli da scuola, i signori genitori devono
compilare il modulo apposito disponibile presso ogni sede scolastica, avendo cura di
informare la persona delegata che gli insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di
5
identità. Le deleghe possono avere durata variabile (annuale o temporanea), che dovrà
essere chiaramente specificata al momento della compilazione del modulo, e deve essere
consegnato agli insegnanti.
Art. 3
Inserimento alunni nuovi iscritti
a) Nei giorni che precedono l’inizio delle attività educative e didattiche gli insegnanti
incontrano individualmente tutti i genitori degli alunni nuovi iscritti per concordare con gli
stessi i tempi e le modalità dell’inserimento di ogni singolo bambino avendo anche riguardo
per le esigenze lavorative dei genitori medesimi.
b) Per l’intera durata del periodo di inserimento concordato da genitori e docenti gli orari di
ingresso e di uscita potranno differenziarsi.
c) Una fase di inserimento con orari differenziati e concordati tra genitori e docenti potrà essere
prevista anche per bambini che vengono iscritti nel corso dell’anno scolastico.
Art. 4
Frequenza turno antimeridiano
a) Gli alunni i cui genitori all’atto dell’iscrizione optano per la frequenza del solo turno
antimeridiano dovranno osservare il seguente orario:
ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30
uscita ore 12.30.
b) Formulando apposita richiesta al Dirigente Scolastico, i signori genitori potranno ottenere di
ampliare la frequenza del turno pomeridiano anche durante l’anno scolastico.
Art. 5
Vigilanza
a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito
delle rispettive competenze, e sempre in pieno accordo fra loro, devono attivare tutte le strategie
necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere
considerata un valore assoluto.
b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria sezione.
Allorquando sono organizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti
sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di
modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità degli alunni. Quando sono
programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti questi ultimi
sono corresponsabili della vigilanza degli alunni.
c) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche gli insegnanti devono attentamente
considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare, in via prioritaria
l’incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico, ivi incluso quello di facile consumo,
deve esssere messo a disposizione dei bambini, solo se conforme a tutti requisiti di sicurezza
previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. E’ fatto
assoluto divieto non solo di far utilizzare, ma anche di lasciare in luoghi accesssibili agli alunni
materiali oggettivamente assai pericolosi: taglierini, forbici a lama lunga ovvero con punte non
arrotondate, flaconi di detersivo.
d) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere
quotidianamente, per i loro figli, l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento
delle attività, evitando di far loro indossare collanine, oreccchini, anellini, braccialetti, cinture
ecc.
e) Gli occhiali da vista devono essere strutturati con materiale antiurto ed infrangibile. Al di là di
singoli ed innocui oggetti a cui i bambini sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori
eviteranno di portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con gli insegnanti.
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f) Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e
specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita e quando è chiamato a
sostituire per brevi periodi un insegnante, che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula, o nei
momenti in cui i bambini utilizzano i servizi igienici esterni alle aule.
Art. 6 Assenze
a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le presenze degli alunni.
b) Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell’infanzia, le assenze di breve durata
(quelle cioè che si concludono nell’arco della settimana) possono essere giustificate anche
verbalmente agli insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione. Le assenze di
cinque giorni e oltre, dovute a motivi di salute, devono essere giustificate con relativo
certificato medico. Nei casi in cui l’assenza è prolungata per esigenze familiari, i genitori
avvertiranno preventivamente gli insegnanti.
c) Se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi senza alcuna formale
giustificazione da parte dei genitori, a seguito di mancato riscontro alle richieste
dell’istituzione scolastica da parte della famiglia, perde il diritto alla frequenza e viene
depennato dal registro degli iscritti.
d) Gli alunni devono essere portati a scuola in buone condizioni di salute. La decisione di
accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate,
bendature rigide, ecc. compete agli insegnanti, per le responsabilità e gli obblighi che le
stesse hanno in tema di vigilanza. In ogni caso i docenti non possono accogliere a scuola
nelle condizioni sopraelencate se i signori genitori non esibiscono una certificazione medica
che espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica e se gli stessi non
sottoscrivono una dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla
presenza a scuola del bambino.
Art. 7 Servizio Mensa
a) A partire dalle ore 11.45 gli alunni, sotto l’attenta sorveglianza degli insegnanti, si recano negli
spazi utilizzati come refettorio per pranzare. Premesso l’alto valore educativo e socializzante della
mensa, gli insegnanti assicureranno attenzione e cura ad ogni singolo bambino, per sviluppare una
sempre più consapevole autonomia personale.
b) Il servizio di refezione ricade interamente sotto la responsabilità dell’Amministrazione Comunale
e, per essa, dell’Azienda appaltatrice del servizio stesso. L’organizzazione del servizio dovrà
essere conforme alle norme sanitarie che regolano la ristorazione collettiva dei soggetti minori.
Per definire i menù e formulare pareri e proposte sulla gestione del servizio, l’amministrazione
Comunale costituisce annualmente la Commissione Mensa con la partecipazione di genitori
volontari. I membri della Commissione autorizzati ad entrare nell’edificio scolastico per svolgere i
loro compiti, rispetteranno ovviamente il presente regolamento e senza, comunque, intervenire
direttamente sugli alunni.
c) Nel caso in cui i docenti, ovvero il personale ausiliario, dovesse riscontrare anomalie nelle
pietanze che vengono somministrate, dovranno immediatamente attivare la procedura di
segnalazione del problema.
d) I genitori degli alunni che, per motivi religiosi o sanitari, necessitano di diete particolari, per
brevi periodi ovvero per un intero anno scolastico, dovranno attenersi alle regole fissate dai
competenti Uffici Comunali.
e) Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la
somministrazione di cibi e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione
scolastica.
7
Art. 8 Norme Comportamentali
1. Alunni
Avuto riguardo per la paricolare natura della Scuola dell’Infanzia e per l’età dei bambini e delle
bambine che la frequentano, l’obiettivo di costruire un clima educativo saldamente fondato sulle
regole della convivenza civile è da considerare irrinunciabile. A tal fine, i signori docenti non
mancheranno di rilevare i comportamenti dei loro alunni che presentano
tratti di
problematicità, approfondendoli sia in sede di progettazione delle attività educative e
didattiche, sia con i genitori degli alunni interessati.
2.
Genitori
a) Nelle Scuola dell’Infanzia, i genitori (ovvero le persone da loro delegate), hanno occasioni
quotidiane di contatto con il personale e l’ambiente scolastico. Il loro comportamento ,
pertanto, deve sempre essere assolutamente rispettoso del lavoro dei docenti e del personale
ausiliario, nonché delle regole della scuola (es. orari). Ove dovesse, malauguratamente,
accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a scuola) assuma nei confronti dei
docenti o dei collaboratori scolastici atteggiamenti irrispettosi o ingiuriosi o persino
aggressivi, gli operatori scolastici provvederanno ad informare il Dirigente Scolastico e, nei
casi più gravi , chiederanno direttamente l’intervento delle Forze dell’Ordine.
b) I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo
con le famiglie esplicitato nel POF/PTOF d’Istituto e di seguito riportato:
 Conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto.
 Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la
professionalità.
 Non partire dal presupposto che i figli abbiano sempre ragione.
 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri diversi da sé,
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.
 Apprezzare e /o gratificare il lavoro dei propri figli.
 Capire che essere puntuali è una forma di rispetto.
 Le assenze devono essere giustificate.
 In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni
degli insegnanti.
 Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivati e rappresentano
comunque l’eccezione, non la regola.
 In orario scolastico, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se accompagnato dal
genitore o da persona maggiorenne munita di delega.
 Controllare ogni giorno gli avvisi: potrebbero esserci comunicazioni importanti o
urgenti.
 Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale occorrente.
 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche.
3.
Docenti
I signori docenti hanno il dovere di rispettare il regolamento di Istituto, le Direttive del DS e tutte
le norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando il proprio comportamento nonchè la
propria azione educativa e didattica, in ottemperanza alle norme di cui innanzi:
8
 Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, allegato al CCNL/Scuola del
29/11/2007;
 Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF/PTOF d’Istituto.
TITOLO 2- SCUOLA PRIMARIA
Art.1 Ingresso alunni
a) Dalle ore 8.25 alle ore 8.30 gli alunni entrano a scuola dal cancello principale di ciascuna sede. I
collaboratori vigilano affinchè l’ingresso sia fluido ed ordinato. I signori genitori (o chi per loro)
potranno accompagnare gli alunni fino ai cancelli di ingresso che comunque devono essere lasciati
liberi per consentire ai bambini e alle bambine una entrata agevole e sicura. In casi del tutto
eccezionali (es. protesi gessata) e, previa richiesta scritta e motivata al D.S., potrà essere
consentito ai genitori di accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico.
b) Gli alunni che utilizzano il sevizio di trasporto devono essere raggruppati ed accompagnati
direttamente negli atri delle scuole dalle docenti che avranno cura di affidarli ai collaboratori
scolastici in servizio.
c) I signori genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in maniera rigorosa gli orari:
ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il
regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.
d) I signori genitori che, occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 8.30, a causa di
qualche imprevisto, dovranno compilare gli appositi moduli per giustificare il ritardo,
consegnandoli alle insegnanti. Qualora i ritardi occasionali tendono a diventare abitudinari, il
Dirigente ( o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al
rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale fosse efficace, il Dirigente (o
il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al rispetto degli
orari.
e) In tutti i casi in cui i signori genitori, per improrogabili esigenze familiari, (es. visite
mediche), sono costretti ad arrivare in ritardo a scuola, potranno avere accesso solo fino
alle ore 10.30 e/o al termine delle lezioni antimeridiane, compilando ovviamente l’apposito
modulo giustificativo del ritardo. In tutti i casi in cui è possibile, gli insegnanti dovranno
comunque, essere informati preventivamente del ritardo per consentire di includere il
bambino tra coloro che pranzeranno a scuola. A riguardo si sottolinea che l’indagine
quotidiana sul numero di pasti da preparare per i bambini presenti si conclude al massimo
entro le 9.30.
f) In tutte le fasi dell’ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici
coadiuvano gli
insegnanti.
g) Terminata la fase dell’ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici avranno cura di
chiudere i cancelli delle scuole. I Genitori che accompagnano in ritardo i propri figli
eviteranno cosi di lasciare questi ultimi da soli davanti al cancello di ingresso della scuola.
Art. 2
Uscita alunni
a) In relazione ai modelli organizzativi consolidati nelle Scuole Primarie dell’Istituto, le lezioni
termineranno, di norma, alle ore 16.30 nelle giornate in cui viene erogato il servizio mensa e
alle ore 12.30 ovvero 13,30 nelle giornate senza mensa. I docenti avranno cura di preparare
gli alunni per l’uscita
nei cinque minuti che precedono la fine delle attività e si
adopereranno perché i bambini lascino in ordine la loro aula.
b) Ciascun docente accompagnerà ordinatamente i propri alunni fino al cancello di uscita.
c) Al momento dell’uscita, i genitori (o i propri delegati), attenderanno i propri figli davanti ai
cancelli senza ostruire gli ingressi, per agevolare il deflusso degli alunni.
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d) Salvo che non abbiano fissato un colloquio con gli insegnanti, i genitori eviteranno di
entrare a scuola o di sostare nei vialetti di ingresso degli edifici scolastici.
e) Gli alunni che fruiscono dello scuolabus vengono affidati al collaboratore scolastico in
servizio.
f) Avuto riguardo per il fatto che i docenti hanno l’obbligo contrattuale di accompagnare e di
vigilare sui loro alunni fino all’uscita dalla scuola, i signori genitori ( o una persona di loro
fiducia) hanno la responsabilità di attendere i propri figli all’uscita. Nel caso in cui alcuni
genitori, soprattutto quelli degli alunni più grandi, ritengono che i loro figli possano tornare
autonomamente a casa, avranno cura di formalizzare una richiesta, per iscritto al Dirigente
Scolastico (Tale comunicazione sarà inserita nel registro di classe. Per quanto attiene
invece all’uscita degli alunni più piccoli, è auspicabile la più ampia collaborazione
informativa tra genitori e docenti, fermo restando la responsabilità delle famiglie di
organizzarsi in modo che i bambini e le bambine siano accolti all’uscita da persone loro
note. Sia i genitori che i docenti condividono la responsabilità di informare/educare i
bambini a rientrare immediatamente a scuola nel caso in cui non incontrino all’uscita la
persona che loro attendono. In tali casi, sia l’insegnante interessato che i collaboratori
scolastici si prenderanno cura del bambino o della bambina contattando immediatamente la
famiglia.
g) Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili esigenze familiari,
per visite mediche occasionali, ecc.) previa compilazione degli appositi moduli. In tutti i casi
in cui è possibile, gli insegnanti dovranno essere informati preventivamente dell’uscita
anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone dagli stessi
delegati. Nei soli casi in cui l’uscita anticipata viene richiesta per periodi di durata medio
lunga (es. terapie mediche prolungate ecc.), i genitori formalizzeranno al DS una richiesta
motivata e documentata che , se accolta, verrà vidimata e consentirà ai genitori di non
compilare ogni volta il citato modulo per l’uscita anticipata.
h) Per delegare altre persone a ritirare i propri figli da scuola, i signori genitori devono
compilare il modulo apposito disponibile presso ogni sede scolastica, avendo cura di
informare la persona delegata che le insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di
identità. Le deleghe possono avere durata variabile (annuale o temporanea) che dovrà essere
chiaramente specificata al momento della compilazione del modulo che deve essere
consegnato agli insegnanti.
Art. 3
Inserimento alunni classi prime e nuovi iscritti
a) I bambini durante la prima settimana di ciascun anno scolastico frequenteranno le lezioni
con un orario che si avvicina gradualmente a quello normale.
Art. 4
Vigilanza
a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito
delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro, devono attivare tutte le strategie
necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere
considerata un valore assoluto.
b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria classe.
Allorquando sono organizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti
sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di
modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità degli alunni. Quando sono
programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti questi ultimi
sono corresponsabili della vigilanza degli alunni.
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c) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche gli insegnanti devono attentamente
considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria
l’incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico, ivi incluso quello di facile consumo,
deve esssere messo a disposizione dei bambini, solo se conforme a tutti requisiti di sicurezza
previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. E’ fatto
assoluto divieto non solo di far utilizzare, ma anche di lasciare in luoghi accesssibili agli alunni
materiali oggettivamente pericolosi: taglierini, forbici a lama lunga ovvero con punte non
arrotondate, flaconi di detersivo.
d) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere
quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle
attività, evitando di far loro indossare collanine, oreccchini, anellini, braccialetti, cinture ecc.
e) Gli occhiali da vista devono essere strutturati con materiale antiurto ed infrangibili. Al di là di
singoli ed innocui oggetti a cui i bambini sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori
eviteranno di portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con le insegnanti.
f) Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e
specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita, quando è chiamato a
sostituire per brevi periodi un insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula o nei
momenti in cui i bambini utilizzano i servizi igienici esterni alle aule.
g) In caso di malessere dell’alunno, il docente in servizio (o i cc.ss o il personale di segreteria)
provvederà ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona delegata, per l’eventuale ritiro
anticipato dell’alunno indisposto. I genitori sono obbligati a comunicare formalmente i recapiti
telefonici delle persone da contattare. La comunicazione dovrà essere formalmente aggiornata
tutte le volte che intervengono variazioni.
Art. 5 Assenze
a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di classe le presenze degli alunni e segnalano al
DS i casi in cui si verificano assenze frequenti e prolungate.
b) Tutte le assenze (anche di un giorno) devono essere giustificate per iscritto dai genitori che
utilizzeranno l’apposito libretto. Nei casi in cui un periodo di assenza viene giustificato da
esigenze familiari, è opportuno che i genitori avvertano preventivamente le insegnanti.
c) Durante i periodi di assenza è consigliabile che i genitori degli alunni interessati si
informino presso le famiglie dei compagni di classe o chiedendo la cortese collaborazione
dei docenti circa il lavoro svolto e i compiti assegnati.
d) Gli alunni devono frequentare la scuola in buone condizioni di salute. I docenti non possono
accogliere a scuola alunni ai quali sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate,
bendature rigide ecc., se i signori genitori non esibiscono una certificazione medica che
espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica.
Art. 6 Servizio Mensa
a) A partire dalle ore 12.30 gli alunni, sotto l’attenta sorvaglianza degli insegnanti, si recano negli
spazi utilizzati come refettorio per pranzare. Avuto riguardo per l’alto valore educativo e
socializzante dell’intero periodo quotidianamente dedicato al pranzo, gli insegnanti si
organizzeranno per assicurare attenzione e cura ad ogni singolo bambino, costruendo
gradualmente le condizioni per l’esercizio sempre più consapevole dell’autonomia personale.
b) Il servizio di refezione ricade interamente sotto la responsabilità dell’Amministrazione Comunale
e, per essa, dell’Azienda appaltatrice del servizio stesso. L’organizzazione del servizio dovrà
essere conforme alle norme sanitarie che regolano la ristorazione collettiva dei soggetti minori.
Per definire i menù e formulare pareri e proposte sulla gestione del servizio, l’amministrazione
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Comunale costituisce annualmente la Commissione Mensa con la partecipazione di genitori
volontari.
c) Nel caso in cui i docenti ovvero il personale ausiliario dovesse riscontrare anomalie nelle pietanze
che vengono somministrate, dovranno immediatamente attivare la procedura di segnalazione del
problema.
d) I genitori degli alunni che, per motivi religiosi o sanitari, necessitano di diete particolari per
brevi periodi ovvero per un intero anno scolastico, dovranno attenersi alle regole fissate dai
competenti Uffici Comunali. A riguardo, i docenti e il personale ausiliario potranno svolgere
nei confronti dei genitori una funzione di informazione e di orientamento.
e) Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la
somministrazione di cibi e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione
scolastica.
Art. 7 Norme Comportamentali
Alunni
a) Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza
civile, gli alunni devono assumere comportamenti corretti e rispettosi verso i compagni, i
docenti e il personale. Per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la
consapevole e quotidiana attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun alunno.
b) Gli alunni devono essere educati a capire che sono soggetti di diritti e di doveri:
Hanno diritto ad una formazione e ad un’istruzione qualificata e comunque tale da valorizzare
l’identità e la potenzialità di ciascuno
Hanno diritto al rispetto della loro dignità in quanto persone
Hanno dirittto a veder valorizzati i loro successi e a capire i loro insuccessi nei percorsi
formativi
Hanno il dovere di ripettare i loro docenti e di adeguare i loro comportamenti alle regole della
civile convivenza che gli stessi docenti illustreranno fin dai primi giorni di scuola. Lo stesso
rispetto è dovuto a tutto il personale che opera quotidianamente nelle scuole
Hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale
didatico che la scuola mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al materiale di
ciascun compagno di classe
Hanno il dovere di impegnarsi quotidianamente durante il lavoro in classe e negli studi o a casa
Hanno il dovere di portare sempre tutto ciò che occorre loro per lo svolgimento delle attività
didattiche.
c) Durante gli intervalli, gli alunni devono rispettare le regole stabilite dagli insegnanti ed
evitare comunque qualsiasi azione che possa arrecare danni ai compagni ed alla loro stessa
persona.
d) I comportamenti scorretti degli alunni – anche se occasionali – devono in ogni caso essere
segnalati e discussi con l’alunno stesso e comunicati ai genitori tramite avviso sul diario che
dovrà essere vistato dai genitori medesimi. I docenti non mancheranno, inoltre, di rilevare i
comportamenti dei loro alunni che presentano tratti problematici, approfondendoli sia in
sede di progettazione delle atiivtà educative e didattiche, sia con i genitori degli alunni
interessati. Nei casi in cui il livello di intervento che si appena detto non produce effetti
significativi, è necessaro informare il DS che valuterà se avviare la procedura per attivare i
Servizi Socio-sanitari territoriali.
Genitori
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a) I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto educativo
con le famiglie esplicitato nel POF/PTOF d’Istituto e di seguito riportato:
 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto
 Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la
professionalità
 Non partire dal presupposto che i figli abbiano sempre ragione
 Guidare i propri figli ad accettare, ripettare, aiutare gli altri diversi da sé,
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti
 Apprezzare e /o gratificare il lavoro dei propri figli
 Essere puntuali
 Le assenze devono essere giustificate
 In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni
degli insegnanti
 Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivati e rappresentano
comunque l’eccezione, non la regola
 In orario scolastico, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se prelevato dal genitore o
da persona maggiorenne munita di delega
 Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario, potrebbero esserci
comunicazioni importanti o urgenti
 Utilizzare il diario per richiedere colloqui con i docenti
 Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico
 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche
 I genitori , convocati tramite diario o lettera da un docente ovvero dal DS, avranno
cura di presentarsi a scuola rispettando i tempi indicati nella convocazione
 Si raccomanda ai signori genitori di presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui
con i docenti senza i propri figli
 Dopo il termine delle lezioni, ai signori genitori non è consentito accedere alle aule
per recuperare materiale scolastico dimenticato dai propri figli.
 I genitori possono segnalare al D.S. – anche in via riservata – fatti, eventi o situazioni
che possono turbare la serenità della vita scolastica e l’integrità degli alunni in
quanto persone.
i)
Docenti
I signori docenti hanno il dovere di rispettare il regolamento di Istituto, le Direttive del DS e tutte le
norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando i propri comportamenti:
 al Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, allegato al CCNL/Scuola del
29/11/2007;
 al Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF d’Istituto.
TITOLO 3
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Ingresso alunni
a) Dalle ore 8.05 alle ore 8.10 per Forino e dalle 8,30 alle 8.35 per Contrada gli alunni entrano a
scuola dal cancello principales di ciascuna sede e si recano ordinatamente nelle aule I
collaboratori vigilano affinchè l’ingresso sia fluido ed ordinato. In casi del tutto eccezionali
(es. protesi gessata) e previa richiesta scritta e motivata al D.S. potrà essere consentito ai
genitori di accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico.
13
b) E’ compito dei collaboratori vigilare sugli studenti sia lungo il percorso esterno agli
edifici, sia all’interno degli edifici, lungo i corridoi e le scale che conducono alle aule. I
collaboratori segnaleranno immediatamente al docente in servizio, durante la prima ora di
lezione, qualunque comportamento scorretto degli studenti.
c) I docenti hanno l’obbligo di essere presenti in aula alle ore 8.05/8,30 per accogliere gli
studenti e registrare le assenze , iniziando le attività didattiche alle ore 8.10/8.35.
d) I cancelli di ingresso dovranno essere chiusi subito dopo il suono della campanella che
segnala l’inizio delle lezioni.
Art. 2
Uscita alunni
a) In relazione ai modelli organizzativi consolidati nelle Scuole Secondarie dell’Istituto, le
lezioni termineranno alle ore 13.10 a Forino e alle ore 13.35 a Contrada. I docenti avranno
cura di preparare gli alunni all’uscita nei cinque minuti che precedono la fine delle attività e
si adopereranno affinché gli alunni lascino in ordine la loro aula.
b) Gli alunni hanno l’obbligo di lasciare in ordine le aule e raggiungere disciplinatamente
l’uscita, rispettando le disposizioni organizzative impartite dal docente dell’ultima ora di
lezione.
c) I collaboratori coadiuvano i docenti per vigilare gli studenti durante la fase dell’uscita
all’interno dell’edificio scolastico e vigilano direttamente gli studenti nel percorso esterno
fino al cancello.
d) I docenti hanno l’obbligo contrattuale di accompagnare e di vigilare sui loro alunni fino
all’uscita dalla scuola, i signori genitori (o una persona di loro fiducia) hanno la
responsabilità di attendere i propri figli all’uscita.
Art. 3 Ingresso /uscita alunni corso strumento musicale.
a) I Corsi di Strumento Musicale si svolgono presso la sede della Scuola Secondaria di Primo
Grado di Forino in una fascia oraria compresa fra le 13.15 e le ore 17.15. Pur trattandosi
normalmente di lezioni individuali, nelle fasi di ingresso e di uscita dalla scuola, gli studenti
rispetteranno comunque le regole comportamentali indicate negli articoli precedenti.
b) Avuto riguardo per la particolare organizzazione dei corsi di cui si discorre, i sigg. genitori,
soprattutto durante il periodo invernale, potranno accompagnare e riprendere i propri figli
fino all’ingresso dell’edificio scolastico.
Art. 4
Ritardi e uscite anticipate
a) Gli studenti che si presentano in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni vengono ammessi in
classe dal docente in servizio nella prima ora di lezione. Il ritardo deve essere comunque
giustificato entro il giorno successivo sul libretto di giustifica. Salvo deroghe da richiedere
preventivamente al DS non è consentito un ritardo che vada oltre le 10.10/10.35.
b) Per quanto riguarda le uscite anticipate, consentite solo in caso di particolari necessità, il
genitore deve compilare in modo completo l’apposito modulo disponibile sul libretto di
giustifica e dovrà personalmente prendere il figlio oppure allegare alla richiesta di uscita
anticipata una delega scritta che contenga i dati della persona autorizzata la quale dovrà
comunque essere munita di un documento di identità. Gli studenti interessati devono
consegnare ai docenti le richieste di uscita anticipata al momento di ingresso a scuola. Il
rispetto della procedura di cui sopra si estende anche agli studenti iscritti alle attività
laboratoriali pomeridiane che potranno quindi essere consegnati solo ad un genitore ovvero
ad una persona formalmente delegata.
Art. 4
Intervallo e cambio dell’ora
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a) L’intervallo inizia alle ore 11.10 e termina alle ore 11.20 per Forino e alle ore 10.35 e
finisce alle ore 10.45 per Contrada. Non sono ammesse né anticipazioni, né
prolungamenti dello stesso. Durante l’intervallo gli studenti e le studentesse possono far
merenda, mantenendo comunque comportamenti assolutamente corretti sia in aula, sia
nei corridoi. Hanno, altresì, l’obbligo di utilizzare ordinatamente e civilmente i servizi
igienici, senza imbrattare né i muri, né le porte con scritte di qualunque tipo. Agli
studenti, inoltre, è fatto divieto di spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza aver
chiesto ed ottenuto uno specifico permesso da parte del docente presente in classe.
b) Durante il cosiddetto “cambio dell’ora”, gli studenti devono attendere l’arrivo del
docente dell’ora successiva rimanendo ordinatamente ai propri posti. I docenti avranno
cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta
puntualità le classi in attesa. I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti
nei corridoi in occasione di ogni cambio di ora e di vigilare attentamente soprattutto le
classi che attendono un docente che deve spostarsi da un piano all’altro.
.
Art. 5 Vigilanza
a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito
delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro, devono attivare tutte le strategie
necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere
considerata un valore assoluto.
b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria classe.
Pertanto, salvo casi assolutamente eccezionali nessun docente può abbandonare, nemmeno
temporaneamente, l’aula, ovvero qualunque altro luogo dove si svolga l’attività didattica senza
prima aver delegato ad altra persona adulta la vigilanza dei propri studenti. La vigilanza sugli
studenti è un obbligo di servizio che si estende anche ai docenti esterni a cui è affidata la
conduzione di eventuali corsi facoltatitivi pomeridiani.
c) Allorquando sono organizzate attività che prevedono la contemporanea presenza di più docenti
nella stessa classe (es. docente di sostegno e altro docente), gli stessi sono corresponsabili nella
vigilanza degli studenti. Nel caso siano realizzate attività che prevedono la presenza di esperti
esterni i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di
interrompere o di modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità degli alunni.
d) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche i docenti devono attentamente
considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria
l’incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico, ivi incluso quello di facile consumo,
deve esssere messo a disposizione degli studenti, solo se conforme a tutti requisiti di sicurezza
previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi.
L’obbligo di cui si discorre si rinforza in occasione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione.
e) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere
quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle
attività. In particolare, i signori genitori eviteranno di far indossare qutodianamente ai propri figli
oggetti di particolare valore, ovvero occhiali da vista che non siano strutturati con materiale
antiurto e con lenti infrangibili. A riguardo, si sottolinea anche che gli studenti e le studentesse
che non possono evitare di indossare gli occhiali da vista durante le attività motorie e sportive
dovranno adottare accorgimenti che impediscano agli occhiali di cadere. Qualora gli interessati
possono svolgere le attività senza gli occhiali da vista, avranno cura di riporli in custodie rigide e
non invece sui banchi/tavoli/panchine. E’ assolutamente sconsigliabile che gli studenti e le
studentesse abbiano quotidianamente con loro quantità rilevanti di denaro rispettto alla cui
efficace custodia o sensato utilizzo la scuola non ha e non si assume alcuna responsabilità.
f) Si sottolinea che piercing metallici applicati ad alcune parti del corpo possono aggravare le
conseguenze di infortuni anche lievi ed in qualche caso possono essere la causa stessa di
15
incidenti. Fatta salva a riguardo la libertà di ogni famiglia è bene sottolineare che la scuola non si
assume alcuna responsabilità che possa derivare dal fatto che uno studente possa subire un danno
o causarlo per il fatto che indossa un piercing
g) Il personale ausiliario, oltre che collaborare attivamente con i docenti, ha responsabilità dirette e
specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita e quando è chiamato a
sostituire, per brevi periodi, un insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula o nei
momenti in cui gli studenti utilizzano i servizi igienici esterni alle aule.
h) In caso di malessere dell’alunno, il docente in servizio (o i collaboratori scolastici o il personale
di segreteria) provvederà ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona delegata, per
l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto. I genitori sono obbligati a comunicare
formalmente i recapiti telefonici delle persone da contattare in caso di necessità sia ai docenti, sia
alla segreteria dell’Istituo. La comunicazione dovrà essere formalmente aggiornata tutte le volte
che intervengono variazioni.
i) Fermo restando l’obbligo della scuola di mettere a disposizione degli studenti sussidi e materiali
didattici conformi a tutti i requisiti di sicurezza previsi dalle norme vigenti, la stessa
responsabilità compete alla famiglia che avrà cura di fornire ai propri figli materiali ed
attrezzature necessarie per l’attività scolastica che rispettino tutti gli standard di sicurezza. I
docenti vigileranno sul ripetto della norma di cui si è appena detto e, se dovessero, ad esempio,
constatare che uno studente possiede o usa forbilci a lama lunga o con punte non arrotondate
provvederanno all’immediata requisizione dell’oggetto per resituirlo, anche personalmente, ai
genitori interessati invitandoli a vigilare più efficacemente sulla sicurezza dei materiali dati in
uso ai loro figli.
Art. 6 Divieto di utilizzo strumenti elettronici e altri oggetti pericolosi
a) Salvo casi del tutto eccezionali, i telefoni cellulari non devono essere portati a scuola e non
devono comunque essere utilizzati durante l’orario scolastico. Se, malgrado il divieto , gli
studenti verranno sorpresi ad usare il cellulare, lo stesso verrà temporaneamente requisito
e si convocheranno per le vie brevi i genitori interessati, ai quali verrà consegnato il
cellulare requisito. Avuto inoltre riguardo per il fatto che i cellulari possono essere
utilizzati anche per scattare foto (o effettuare riprese filmate) e per trasferirle ad eventuali
altri soggetti, si informano i Sigg. genitori che eventi di questo tipo, se si concretizzano
durante l’anno scolastico, si possono configurare anche come reati per i quali non si esclude
la segnalazione ai competenti organi di Polizia.
b) L’istituzione scolastica non ha comunque e non si assume alcuna responsabilità né
relativamente all’uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es.
inviare/ricevere messaggi a/da soggetti ignoti agli stessi genitori) né relativamente a
smarrimenti e/o sparizioni di telefonini cellulari o di lettori mp3, pen-drive ecc.
c) Il divieto è esteso anche ad altri oggetti il cui uso a scuola può persino arrecare danni a terzi.
A titolo meramente esemplificativo, si citano coltellini di vario genere, attrezzi multiuso con
lame richiudibili, sigarette ed accendini.
d) La scuola non pone alcun ostacolo all’utilizzo di cd/dvd o di pen drive come strumenti di
lavoro o di studio. Ciò che compete alle famiglie è il controllo periodico del contenuto di
questi strumenti per evitare che qualche studente trasporti a scuola immagini , filmati per
così dire “sconvenienti”. La scuola ovviamente eserciterà la vigile attenzione educativa di
ogni singolo docente, per quanto di competenza.
Art. 7 Assenze
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a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di classe le presenze degli alunni e segnalano al
DS i casi in cui si verificano assenze frequenti e prolungate.
b) Tutte le assenze (anche di un giorno) devono essere giustificate per iscritto dai genitori che
utilizzeranno l’apposito libretto che deve essere esibito il giorno del rientro al docente in
servizio nella prima ora di lezione. Nei casi in cui un periodo di assenza viene giustificato
da esigenze familiari, è opportuno che i genitori avvertano preventivamente i docenti.
c) Durante i periodi di assenza è consigliabile che i genitori degli alunni interessati si
informino presso le famiglie dei compagni di classe o chiedano la cortese collaborazione
dei docenti circa il lavoro svolto e i compiti assegnati.
d) E’ richiesto il certificato medico di riammissione per assenze superiori ai 5 giorni. I sigg.
genitori sono cortesemente invitati, in caso di assenze dovute a malattia infettiva, a
consultare il proprio pediatra prima del rientro a scuola del proprio figlio.
e) In tutti i casi in cui i docenti hanno il sospetto che uno studente o un piccolo gruppo di
studenti abbia marinato la scuola, gli stessi sono tenuti a segnalare la situazione al DS che
provvederà immediatamente a verificare il tutto coinvolgendo le famiglie interessate.
Analogamente i genitori potranno accertarsi dell’effettiva presenza a scuola dei loro figli se
nutrono dubbi a riguardo. In questi casi eccezionali, i collaboratori scolastici, ovvero gli
assistenti amministrativi offriranno alle famiglie tutta la necessaria collaborazione.
f) Gli alunni devono frequentare la scuola in buone condizioni di salute. I docenti non
possono accogliere a scuola alunni ai quali sono stati applicati punti di sutura, protesi
gessate, bendature rigide ecc., se i signori genitori non esibiscono una certificazione
medica che espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica.
Art. 8 Norme Comportamentali
Alunni
e) Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza
civile, gli alunni devono assumere comportamenti corretti e rispettosi verso i compagni, i
docenti e il personale. Per aggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la
consapevole e quotidiana attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun alunno.
f) Gli alunni devono essere educati a capire che sono soggetti di diritti e di doveri:
Hanno diritto ad una formazione e ad un’istruzione qualificata e comunque tale da valorizzare
l’identità e la potenzialità di ciascuno
Hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola
Hanno diritto al rispetto della loro dignità in quanto persone
Hanno diritto a veder valorizzati i loro successi e a capire i loro insuccessi nei percorsi
formativi
Hanno diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva e comunque mirata ad attivare un
processo di autovalutazione fianalizzato a migliorare il loro rendimento
Hanno diritto alla valorizzazione dei loro successi ed alla comprensione dei loro insuccessi nei
percorsi si apprendimento
Hanno il dovere di rispettare il Dirigente Scolastco, i loro docenti, il personale scolastico e di
adeguare i loro comportamenti alle regole della civile convivenza che gli stessi docenti
illustreranno fin dai primi giorni di scuola. Lo stesso rispetto è dovuto a tutto il personale che
opera quotidianamente nelle scuole
Hanno il dovere di comportarsi costantemente, in modo corretto e coerente con i perincipi ed i
valori della convivenza civile e democratica. Questo dovere si rinforza durante l’intervallo, il
cambio dell’ora e le visite guidate
17
Hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale
didattico che la scuola mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al materaile di
ciascun compagno di classe
Hanno il dovere di impegnarsi quotidianamente durante il lavoro in classe e negli studi o a casa
non trascurando di eseguire i compiti assegnati e di portare a scuola tutto il materiale necessario
Hanno il dovere di portare sempre tutto ciò che occorre loro per lo svolgimento delle attività
didattiche.
g) Durante gli intervalli, gli alunni devono rispettare le regole stabilite dagli insegnanti ed
evitare comunque qualsiasi comportamento che possa arrecare danni ai compagni ed alla
loro stessa persona.
h) I comportamenti scorretti degli alunni – anche se occasionali – devono in ogni caso essere
segnalati e discussi con l’alunno stesso e comunicati ai genitori tramite avviso sul diario che
dovrà essere vistato dai genitori medesimi. I docenti non mancheranno, inoltre, di rilevare
comportamenti dei loro alunni che presentano tratti problematici, approfondendoli sia in
sede di progettazione delle attività educative e didattiche, sia con i genitori degli alunni
interessati. Nei casi in cui il livello di intervento che si appena detto non produce effetti
significativi, è necessaro informare il DS che valuterà se avviare la procedura per attivare i
Servizi Socio-sanitari territoriali e/o sanzioni disciplinari.
Genitori
b) I signori genitori adeguano comunque i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo
con le famiglie esplicitato nel POF/PTOF d’Istituto e di seguito riportato:
 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto
 Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la
professionalità
 Non partire dal presupposto che i figli abbiano sempre ragione
 Guidare i propri figli ad accettare, ripettare, aiutare gli altri diversi da sé,
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti
 Apprezzare e /o gratificare il lavoro dei propri figli
 Essere puntuali
 Le assenze devono essere giustificate
 In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni
degli insegnanti
 Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivati e rappresentano
comunque l’eccezione, non la regola
 In orario scolastico, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se prelevato dal genitore o
da persona maggiorenne munita di delega
 Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario, potrebbero esserci
comunicazioni importanti o urgenti
 Utilizzare il diario per richiedere colloqui con i docenti
 Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico
 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche
 I genitori , convocati tramite diario o lettera da un docente ovvero dal DS, avranno
cura di presentarsi a scuola rispettando i tempi indicati nella convocazione
 Si raccomanda ai signori genitori di presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui
con i docenti senza i propri figli
 Dopo il termine delle lezioni, ai signori genitori non è consentito accedere alle aule
per recuperare materiale scolastico dimenticato dai propri figli
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 I genitori possono segnalare al D.S. ,anche in via riservata, fatti, eventi o situazioni
che possono turbare la serenità della vita scolastica e l’integritàdegli alunni in quanto
persone.
c) Docenti
I signori docenti hanno il dovere di rispettare il regolamento di Istituto, le Direttive del DS e tutte le
norme che disciplinano il servizio scolastico, adeguando i propri comportamenti:
 al Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, allegato al CCNL/Scuola del
29/11/2007;
 al Codice Deontologico che è parte integrante e qualificante del POF/PTOF d’Istituto.
TITOLO 4
DOCENTI
Articolo 1 – Ingresso e accoglienza
a) I docenti devono accogliere gli alunni trovandosi nel luogo predisposto secondo i
Regolamenti dei singoli plessi, almeno 5 minuti prima delle lezioni (CCNL 29 novembre
2007, art. 29 comma 5)
Articolo 2 - Compilazione registri
a) Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli
dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola
primaria e secondaria di primo grado).
b) Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di
giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l’assenza verrà considerata
“ingiustificata”.
c) In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di
giustificazione e ammetterlo in classe.
d) Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente
dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore
stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento.
e) I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le
verifiche assegnate e gli argomenti svolti.
Articolo 3 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico
a) Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente
titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di
vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità.
b) Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni.
c) Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi
relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale
ausiliario.
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d) Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce
con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare
reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.
e) In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si
deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il
trasferimento.
f) I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di
iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso. I
docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli alunni che non
usufruiscono del servizio mensa.
g) Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino
all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni che
fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora diponibile, rimangono
nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto.
h) I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono, inoltre, conoscere le fondamentali
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009).
i) Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la
Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, anche nel caso di
eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17).
j) I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuolafamiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri
richiesti dalle famiglie.
Articolo 4 – Norme di comportamento
1. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.
2. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro
si intendono regolarmente notificati.
3. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998,
n. 3619) per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e per offrire agli alunni un
modello educativo di riferimento esemplare.
4. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a
disposizione del Dirigente Scolastico.
TITOLO 4 – GENITORI
Articolo 1 – Patto di corresponsabilità educativa
1. I genitori sono i repsponsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale compito.
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il
Patto di Corresponsabilità.
Articolo 2 – Diritto di assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le
modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297).
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario di lezioni.
3. L’assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto.
Articolo 3 – Assemblea di classe/sezione
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1. L’assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione,
Interclasse, Classe.
2. E’ convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può
essere richiesta:
- dagli insegnanti;
- da un quinto delle famiglie degli alunni dellasezione/ classe.
3. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine
del giorno.
4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
7. Possono partecipare alle riunioni, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di sezione/classe.
Articolo 4 – Assemblea di plesso
1. L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di
Intersezione, Interclasse, Classe eletto dall’Assemblea.
2. E’ convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può
essere richiesta:
- dalla metà degli insegnanti di Plesso;
- da un terzo dei genitori, componenti il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe;
- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.
3. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine
del giorno.
4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
7. Possono partecipare alle riunioni, con dirittto di parola, il Dirigente Scolastico e gli
insegnanti di classe.
Articolo 5 - Assemblea d’Istituto
1. L’assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il
Consiglio d’Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall’assemblea.
2. L’Assemblea è convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta
o dal Dirigente Scolastico;
o dal Consiglio d’Istituto.
o da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe.
o dal 5% dei genitori dell’istituto.
4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine
del giorno.
5. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti.
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
8. Possono partecipare alle riunioni, con dirittto di parola, il Dirigente Scolastico e gli
insegnanti di classe.
Articolo 6 – Accesso dei genitori ai locali scolastici
21
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi
durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia o
le situazioni specificatamente autorizzate.
2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente
in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi
con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei
docenti.
4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l’accesso ai locali
scolastici ai minori, in quanto non è prevista vigilanza.
TITOLO 4 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Articolo 1 – Valutazione del comportamento degli alunni
L’istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio, 2009, n.5
Articolo 1 – Finalità della valutazione del comportamento degli studenti
La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008
n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, risponde alle seguenti
prioritarie finalità:
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei docenti degli studenti all’interno della comunità
scolastica promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri dirittie al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento
dei diritti e della libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità, da parte degli studenti.
Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
 La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo grado è espressa in decimi.
 La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di
carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione è espressa
collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno
scolastico 2008-2009, concorre, unitariamente alla valutazione degli apprendimenti, alla
valutazione complessiva dello studente.
 In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, Decreto legge 1 settembre 2008,
n.137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, la valutazione del comportamento
inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale,
comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo di studi.
 La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal
consiglio di Classe soltanto in presenza di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e
le indicazioni di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
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 Ai fini della valutazione del comportamento dello studente il Consiglio di classe tiene conto
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante l’anno.
 La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico.
 In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in
relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
 Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un
attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità riconducibili allo Statuto delle studentesse e degli
studenti, D.P.R 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008, nonché i regolamenti di Istituo prevedano l’irrogazione di
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (Statuto).
 L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto dei 6/10, in sede di
scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di
valutazione del comportamento, presuppone che il consiglio di Classe abbia accertato che lo
studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari
di cui al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità
educative di cui all’articolo 1 del presente decreto;
c. il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento
assume nella carriera scolastica dell’allievo, richiede che la valutazione stessa sia
sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli
di Classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e
finale.
23
Articolo 5 - Sanzioni disciplinari
Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti
gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, visto il Patto formativo condiviso con le famiglie degli
alunni , l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento
non conforme.
COMPORTAMEN
TO
ORGANO
COMPETENTE
SANZIONE
IN CASO DI
REITERAZIONE
SANZIONABILE
disturbo
al regolare
svolgimento
delle lezioni
uso di telefoni
cellulari o di altri
dispositivi
elettronici
- Insegnante e/o
Dirigente Scolastico
annotazione
sul diario/libretto
personale
- Insegnante e/o
Dirigente Scolastico
-Consiglio di
interclasse
o classe
-ritiro temporaneo del dispositivo e annotazione
sul diario/libretto personale
danneggiamento
delle cose
proprie o altrui
- Insegnante e/o
Dirigente Scolastico
-annotazione sul registro
diclasse, comunicazio-ne ai
genitori, riparazione economica del danno
danneggiamento
a strutture
o attrezzature
scolastiche
- Insegnante e/o
Dirigente Scolastico
- Dirigente Scolastico
- Consiglio di interclasse o classe
- annotazione sul registro
di classe, comunicazione
ai genitori, riparazione
economica del danno
- attività a favore della comunità scolastica
comportamento
lesivo della propria
o altrui incolumità
- Insegnante e/o
Dirigente Scolastico
- Consiglio di interclasse o classe
- annotazione sul registro
di classe, convocazione
dei genitori
scorrettezze,
offese o molestie
verso i compagni
- Insegnante
- Dirigente Scolastico
- Consiglio di interclasse o classe
- Insegnante
- Consiglio
di
interclasse o classe
- Dirigente Scolastico
- annotazione sul registro
di classe
- rimprovero scritto
-Insegnante
-Consiglio
di interclasse o classe
- Consiglio d’Istituto
- Dirigente Scolastico
- annotazione sul registro
di classe
- provvedimento di sospensione anche
superiore ai
quindici giorni
scorrettezze
o offese verso
gli insegnanti
o il personale
non docente
violenza
intenzionale,
offese gravi
alla dignità
delle persone
(turpiloquio,
blasfemia)
- annotazione sul registro
di classe, provvedimento di sospensione
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annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori
- ritiro del dispositivo, annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori
- provvedimento in funzione della gravità
- annotazione sul registro
di classe, comunicazione
ai genitori, riparazione
economica del danno
- attività a favore della comunità scolastica
- annotazione sul registro
di classe, comunicazione
ai genitori, riparazione
economica del danno
- attività a favore della comunità scolastica
- provvedimento di sospensione
- annotazione sul registro
di classe, convocazione
dei genitori
- provvedimento di sospensione in funzione della
gravità
- provvedimento di sospensione con risvolti negativi
sulla valutazione del
comportamento
- provvedimento di sospensione anche superiore ai
quindici giorni
- provvedimento di sospensione fino a quindici
giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio
finale
Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello
stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro
cinque giorni dalla notifica della comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d’Istituto che
dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Ogni team docenti o Consiglio di Classe ha facoltà di elaborare un proprio Regolamento circa le
sanzioni per dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed
altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi della Classe. E’ altresì possibile, ove gli insegnanti lo
ritengano opportuno, concordare le regole attraverso un contratto d’aula stipulato con gli alunni.
TITOLO 5
ORGANI COLLEGIALI
Articolo 1 - Convocazione
1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercita dal Presidente dell’Organo
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonchè dalla Giunta Esecutiva.
2. L’atto di convocazione, emanato dal presidente, è disposto con almeno cinque giorni d’anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di
riunioni urgenti. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli agomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e
deve essere affisso all’albo.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Articolo 2 - Validità delle sedute
1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non
ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle
votazioni.
Articolo 3 – Discussione dell’ordine del giorno
Il presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i
casi in cui il segretario è individuato per legge.
E’ compito del presidente porre in discussione tutti gli argomento all’Ordine del giorno nella successione
in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i
suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Articolo 4 – Diritto di intervento
1. Tutti i membri dell’Organo collegiale, avuta la parola del prsidente, hanno diritto di intervenire,
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in
discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il su operato
quale prsidente e quando si contravvenga alle norme del presente regolamento.
25
Articolo 5 – Dichiarazione di voto
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali
voteranno a favore o contro deliberando i motivi per i quali si asterranno dal voto. La
dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la
parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
Articolo 6 – Votazioni
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominativo
ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni
concernenti persone determinate o determinabili.
3. La votazione non può validamente avere luogo se i componenti non si trovano in numero
legale. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le
votazioni palesi, prevale il voto del presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri
e non può essere nemmeno ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti
espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà
infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Articolo 7– Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero
legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se
giustificati o no, l’ordine del giorno).
2. Per ogni Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti,
numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
3. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono
numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
4. I verbali delle sedute degli Organi collegiali possono:
 Esssere redatti direttamente sul registro;
 Se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e
quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
 Se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le
cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
5. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con
la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al
termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima
dell’inizio della seduta immediatamente successiva.
26
Articolo 8 – Decadenza
1. I membri dell’Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per
l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all’organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Articolo 9 Dimissioni
1. I componenti eletti dall’Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni
vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
2. L’Organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere
atto delle dimissioni. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni,
queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della
presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’organo collegiale e, quindi , va
computato nel numero dei componenti l’Organo collegiale medesimo.
Articolo 10 - Surroga di membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede
secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo
collegiale.
.
Articolo 11 - Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1- La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2- Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge,
tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio
d’Istituto. E’ considerato eletto il genitore ottenuta la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
3- Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei votanti in
carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza
relativa (D. M. 26 luglio 1983).
4- Il Consiglio d’Istituto può deliberare anche di eleggere un Vice Presidente, da votarsi tra i
genitori, componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per l’elezioni del
Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il
Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5- Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.
6- Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
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7- L’Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
8- A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell’Ordine del Giorno della seduta successiva.
9- Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri
lavori; può inoltre costituire commissioni.
10- Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11- Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto:
svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad
esso sono tenute a riferire, tramite il loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute
di commissioni viene redatto sintetico processo verbale.
12- Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente, con
l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli
altri previsti dalla legge.
13- La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, in apposito albo
dell’Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle
deliberazioni adottare dal Consiglio.
14- L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a
dieci giorni.
15- I verbali e tutti gli atti preparatori della seduta sono depositati nell’ufficio della segreteria
dell’Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro
due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per
Docenti, personale ATA e genitori, è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
16- Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti, singole persone,
salvo contraria richiesta dell’interessato.
17- Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per
iscritto le giustificazioni delle assenze.
18- Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio
d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza
assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue
assenze, attraverso la segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.
Articolo 12 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
1- Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un
docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio
stesso e con voto segreto.
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2- Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell’Istituto ed il Direttore SGA, che svolge anche la funzione di segretario
della Giunta stessa.
3- La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il
materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri, almeno cinque giorni
prima della seduta del Consiglio.
Articolo 13 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1- Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, concordato e approvato prima
dell’inizio delle lezioni.
2- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo
calendario,in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la
necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3- Il Collegio dei Docenti al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4- Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del
Collegio stesso, altre rappresentanze delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte
relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.
Articolo 14 – Norme di funzionamento del Comitato di Valutazione del Servizio dei Docenti
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
 In periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma
dell’art. 448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;
 Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94 e della Legge 107 del 13
luglio 2015 art.1 commi da 115 a 120.
 Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Articolo 15 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da
un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato , a seconda delle materie
sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola
presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe Interclasse, Intersezione, Interclasse , si insedia all’inizio di ciascun
anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle attività funzionali
all’insegnamento concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
Articolo 16 - Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia
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1. L’Organo di Garanzia interno della scuola ha durata biennale (due anni scolastici). Esso è
composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal
Collegio dei Docenti , e da due genitori, indicati dal Consiglio d’Istituto .
2. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che
interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
3. L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina e
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).
4. In particolare, l’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art.5 dello Statuto delle
Studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o
di chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari.
5. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque
giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell’organo di Garanzia, preso atto
dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo non oltre i
dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
6. La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di
volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai
membri dell’Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il
componente impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell’organo di
Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa
dell’assenza.
8. Ciascun componente dell’organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del
voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’organo, finalizzata alla puntuale
considerazione dell’oggetto dell’ordine del giorno.
10. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE
Articolo 1- Uso dei laboratori e delle aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alle
responsabiltà di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare
l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo
stesso, proporrà interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione delle attrezzature, ecc.
2. I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad
interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione
tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di
individuare eventuali responsabili.
4. Le responsabilità all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di
preparazione delle attività sia per qualla di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono
all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza e di assistenza agli alunni.
5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo
del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o
al gruppo di studenti.
6. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singolo
strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non
erano pesenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
Articolo 2 - Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è
consultabile pressso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i possibili fruitori.
30
I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena
efficienza dei sussidi.
Articolo 3 - Diritto d’autore
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore,
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Articolo 4 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
2. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle class i e nell’area
scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel
lavoro scolastico (giornali, ecc) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi
(giornalino, mostre, ricerche).
4. E’ garantita la possibilità di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
 Distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;
 Autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio, a livello
comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali,
 Autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio,
gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaboraione con
l’Istituto, purchè l’iniziativa non persegua fini di lucro.
TITOLO 8 - PREVENZIONE E SICUREZZA
Articolo 1 - Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto
dell’attività didattica, chiederanno, di volta inn volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli
“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta
del docente.
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività scolastiche.
3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta servizio
di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha la possibilità di consultare l’albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti
durante le ore di apetura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali
scolastici per l’espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno
qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmato dagli
stessi.
Articolo 2 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica
31
1. E’ consentita l’accesso con la macchina nel cortile di plesi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di
alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri
alunni.
2. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono
riservati agli insegnanti ed al personale ATA.
3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle
aree destinate a raccogliere tali mezzi.
4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei
mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico
dei mezzi medesimi.
5. I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorchè transitano su aree interne di
pertinenza della scuola.
6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutanzione nella struttura scolastica
ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con
prudenza.
Articolo 3 - Rischio ed emergenza
Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione
dell’Istituto con il compito di:
 individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
 collaborare alla stesura del Documento di valutazione dei Rischi;
 predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare tutti gli
adempimenti ad esso collegati;
 collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il proonto intervento;ùverificare che i dispositivi
antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
 curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
 accertarsi che sistemi/materiali necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione
degli addetti;
 coordinare annualmente due esercitazioni di simulata in emergenza (di norma, all’inizio dell’anno
scolastico e in primavera);
 tenere necessari contatti con il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dell’istituto;
Articolo 4 - Obblighi dei lavoratori
Tutto il personale deve operare con riguardo per la tutela della propria sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
Ogni lavoratore deve:
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
 utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali
dispositivi di sicurezza;
 segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di
pericolo di cui venga a conoscenza;
 adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
 non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere
la propria o l’altrui sicurezza;
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 contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
Articolo 5- Sicurezza degli alunni
1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la
massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività
(didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile
rischio. In particolare devono:
 Rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio
 Controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in sapazi chiusi che aperti
 Stare fisicamente vicino agli alunni perché la vigilanza sia effettiva
 Applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella
didattica, uscita
 Programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale
controllo e un tempestivo intervento
 Valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
 Porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi
 Non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a
rischio
 Porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere
pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari
 In particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti
appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in
bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura
 Richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in
relazione alla sicurezza deve
 svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti
 tenere chiuse e controllate le uscite
 controllare la stabilità degli arredi
 tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso
 custodire materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non
accessibile agli alunni
 pulire e disinfettarescrupolosamente i servizi igienici
 tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l’apposito segnale in caso di pavimento bagnato
 non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
Articolo 6 - Somministrazione di farmaci
1. Nell’ambiente scolastico devono essere diponibili solo i parafamaci per le eventuali medicazioni di
pronto soccorso.
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli
alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegare agli
insegnanti:
 Dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria
negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso , della posologia,
33
delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e /o procedura utile o
necessaria
 Richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà
genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.
3. Il Dirigente Scolastico, a segutito della richiesta scritta di aomministrazione di farmaci, effettua una
verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la
conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione
all’acceesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati,
per la somministrazione dei farmaci
4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione di farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che
devono essere assunti per bocca come compresse, sciropppi, gocce, capsule.
Articolo 7 - Introduzione di alimenti a scuola
1. Per motivi di sicurezza, in occasione di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola
soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà
richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e le modalità per introdurre suddetti alimenti
a scuola.
Articolo 8 - Divieto di fumo
E’ assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza
(attuazioni delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. n.104 del 12 settembre
2013, convertito con modificazioni in L.n.128 dell’8 novembre 2013). “Tutela della salute nelle scuole”.
Articolo 9 - Uso del telefono
1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e
concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con
eventuali altre comunicazioni urgenti.
2. L’uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di
malessere della famiglia.
3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e
non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei
confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di distrubo al corretto svolgimento dei propri
compiti.
4. E’ vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi
dovranno essere spenti.
5. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’istituto ad usare il telefono cellulare o con un
telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporaneo dello stesso (la prima volta fino al
termine delle attività didattiche quotidiane le volte successive fino alla consegna ad un genitore).
34
ALLEGATO 1
USCITE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
CRITERI GENERALI PER USCITE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI.
1. Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per lo svolgimento di tale attività:
 Il numero dei partecipanti deve rappresentare 2/3 degli alunni delle singole classi
interessate dall’attività
 Il numero massimo di uscite fuori del territorio dell’Istituto è fissato in due per ogni
ordine di scuola.
2. Il numero dei giorni è stabilito in:
 uno per le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria;
 uno massimo due per le classi quinte della scuola primaria e le classi prime di scuola
secondaria;
 fino ad una massimo di cinque, in funzione della meta e delle attività programmate,
per le classi seconde e terze della scuola secondari a di primo grado.
3. Il tempo dedicato all’attività didattica nel corso della visita deve superare la durata del viaggio
per il raggiumìngimento della località di destinazione
4. La visita o il viaggio d’istruzione devono essere legate alla programmazione didattica e
adeguatamente preparate nel corso delle lezioni che li precedono
5. Particolare attenzione dovrà essere postanella scelta della meta in funzione della possibilità di
totale fruizione da parte degli alunni disabili
6. Eventuali deroghe ai criteri precedentemente elencate possono essere concesse per la
partecipazione a manifestazioni legate a progetti adottati dal Collegio dei Docenti e
comunque con l’approvazione preventiva dell’Ufficio di Presidenza (Dirigente Scolastico,
Coordinatori degli ordini scolastici, Funzione strumentale al POF)
7. I consigli di Sezione, di Interclasse e di Classe stabiliscono mete e date entro il 31 ottobre di
ciascun anno (o nel corso dell’anno scolastico per proposte non programmabili entro tale
data)
8. I coordinatori dei tre ordini di scuola gestiscono e organizzano le visite comuni
9. L’Ufficio di Presidenza valuta l’opportunità di ogni singola uscita.
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ALLEGATO 2
CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI
1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad istituzioni, associazioni, enti o
gruppi organizzati, non perseguenti scopo di lucro e secondo le modalità, i termini e le condizioni di
seguito stabiliti e le norma vigenti in materia.
2. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli
enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.
3. Le attività proprie dell’Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all’utilizzo degli enti concessionari, che non dovrà assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse.
4. In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione
scolastica i seguenti impegni:
 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente
dell’Istituzione Scolastica;
 osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia;
 sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte
dell’Istituzione Scolastica;
 i locali dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento
delle attività didattiche;
 lasciare i locali, al termine dell’uso in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da
garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.
5. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione del loro utilizzo. L’Istituzione Scolastica e il Comune
devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei
locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e
sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando
altra idonea misura cautelativa;
6. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli
arredi dell’edificio scolastico. E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con
pubblico a pagamento.
7. All’interno delle sale è vietato fumare. Il personale eventualmente in servizio nella scuola, in
funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto.
8. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’ osservanza di quanto segue:
 è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa
autorizzazione dell’Istituzione Scolastica;
 è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi
e quant’altro;
 qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali dovrà
essere tempestivamente segnalato all’Istituzione Scolastica. L’inosservanza comporterà per
il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.
9. Le richieste di concessione devono essere inviate per iscritto all’Istituzione Scolastica almeno sette
giorni prima della data di uso e dovranno contenere, oltre all’indicazione del soggetto richiedente e
il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente
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Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del
presente regolamento. Se il riscontro sarà negativo, dovrà comunicare al richiedente, anche per le
vie brevi, la conseguente motivazione.
10. Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, verifica lo stato dei locali, degli
arredi e delle attrezzature e, nel caso si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la
quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’Istituto. Il Dirigente Scolastico,
previo mandato del Consiglio d’Istituto, agirà nei modi di legge nei confronti delle personr indicate
quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura
del danno.
11. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni
cui è subordinato l’uso dei locali. Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di
responsabilità dell’Istituzione Scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al
rimborso e riparazione di eventuali danni provocati dal predetto utilizzo dei locali.
12. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell’Istituzione Scolastica.
37
ALLEGATO 3
RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Coloro che fossero interessati ad ottenere la copia di uno o più documenti amministrativi giacenti
nell’archivio scolastico, possono farne richiesta scritta ben circostanziata e motivata; inoltre, dovranno farsi
carico dei costi di ricerca e di copia. Sono titolare del diritto di accesso tutti i soggetti privati che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere forimulata, oltre
che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. Relativamnete al sussistere dell’interesse
personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel semplice soddisfacimento
di una mera curiosità. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun atto o documento che non abbia
dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo. Il diritto di
accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e
detenuti alla stessa data della scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di
soddisfare le richieste di accesso.
Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti:
a. i documenti inseriti nel fascicolo personale degli alunni riguardanti la vita privata e le condizioni
personali degli stessi,
b. i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l’accessibilità al trattamento
tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la
struttura di appartenenza;
c. i documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari, compresi gli atti
preparatori ai procedimenti disciplinari nei confrinti del personale dipendente, comunque in ogni
caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
d. gli atti istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal D.S.;
e. i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a
terzi;
f. atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
g. corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non
sia espressamente consentite dal mittente o dal destinatario;
h. atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc);
i. non è altresì ammesso l’accesso qualora appaia evidente che l’esame è diretto a turbare
l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio,
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso mediante esame e d estrazione
di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche
mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. Per ottenere
l’accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, salvo
che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è depositato l’atto
richiesto in visione.
A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il
diritto di accesso.
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati. Per contro interessati si
intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromessso il loro diritto alla riservatezza. A
tali soggetti la scuola è tenuta a dare immediata comunicazione ed essi hanno dieci giorni di tempo dalla
ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Si ha l’accesso nei seguenti casi:
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a. quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati;
b. quando non risutlti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
c. quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati.
La domanda di accesso formale deve essere indirizzata al responsabile del procedimento, Dirigente
Scolastico dell’Istituto e/o Direttore SGA, utilizzando preferibilmente, il modello predisposto
dall’Amministrazione:
a. di persona, recandosi presso l’Ufficio di Segreteria, ubicato in Via Marconi, 94 – Forino (AV)
secondo gli orari di sportello dovrà essere consegnato l’apposito modello di domanda;
b. posta ordinaria, inviando all’Ufficio di Segreteria la domanda compilata, possibilmente utilizzando
il modello di domanda di accesso agli atti, e allegando la fotocopia del documento di identità e di
eventuali deleghe di rappresentanza;
c. con fax, inviando al numero 0825/761017 la domanda complilata, possibilmente utilizzando la
domanda di accesso agliatti, e allegando la fotocopia del documento di identità e di eventuali
deleghe di rappresentanza.
Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento in oggetto, ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione, specificare e, ove, occorra, comprovare l’interesse coonesso all’oggetto della
richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. Responsabile
dell’accesso è i Dirigente Scolastico o il Direttore SGA. In caso di accesso formale egli valuta la richiesta e
decide:
 accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto, tutta la documentazione viene
messa a disposizione del richiedente;
 limitazione: è possibile accedere solo ad una parte della documentazione che viene messa a
disposizione del richiedente;
 differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo
momento, indicato dall’Aministrazione;
 rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o sua
regolarizzazione. Il procedimento di accesso ai verbali delle sedute degli OO.CC. devono concludersi entro
10 giorni dalla data della richiesta esercitata in via informale. Dell’accoglimento della richiesta informale o
del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione all’interessato a mezzo notifica o
raccomandata A.R. entro 10 giorni dall’arrivo al protocollo, la comunicazione di accoglimentoindica,
inoltre, il giorno e l’ora fissati per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno,
possono essere concordati con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l’orario entro 15 giorni successivi. Il
richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda,
decade dal diritto stesso e per la durata di un a non non può presentare domanda di accesso allo stesso.
Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del
Consiglio d’Istituo in base ai seguenti criteri:
1. costo della carta in bianco;
2. costo della riproduzione, comprensivo dell’ammortamento della macchina e del costo del personale
addetto;
3. diritti di ricerca di archivio.
Il rilascio di copia semplice del documento è sottoposto al pagamento dell’importo di 1 euro a foglio;
qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo
in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in
materia (D.P.R. 642/72 e D.P.R. 955/82):
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1. istanza: n.1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso;
2. copie conformi all’originale: numero marche da bollo= numero di copie.
Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o
suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OO.CC che devono essere rilasciate entro
10 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale.
40
ALLEGATO 4
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
L’Iistituto Comprensivo Statale di Forino con sede in Forino, in seguito indicato come “istituto”,
rappresentato dal Dirigente Scolastico IANNACCONE CARMINE e lo studente
_______________________________ in seguito indicato come “Studente”, unitamente ai suoi
genitori ____________________________ e__________________________________ in seguito
indicati come “Genitori”: premesso che per l’anno scolastico _______/_______lo studente si è
iscritto alla classe _____________
Considerato che per garantire, a livello generale, l’efficacia del servizio scolastico-formativo e, in
particolare per fornire allo Studente l’opportunità di raggiungere il successo negli studi e negli
apprendimenti scolastici, c’è bisogno del suo diretto coinvolgimento e di quello dei genitori negli
interventi scolastici, preceduto dalla condivisione degli obiettivi formativi, in funzione della loro
concreta realizzazione.
IN RIFERIMENTO all’art.5-bis del D.P.R. 24 novembre 1998, n. 249, come introdotto dall’art.3
del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235,
STIPULANO il presente Patto di corresponsabilità che le parti si impegnano a rispettare, così
come articolato:
1. Documenti
1.1 Lo Studente e i Genitori dichiarano di conoscere e di accettare i documenti e gli atti che
l’Istituto adotta, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 La Carta dei Servizi
 Il Piano dell’offerta formativa
 Il Regolamento d’Istituto
 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Comunicazioni
2.1 L’Istituto assicura la costante informazione allo Studente e ai genitori, utilizzando:
- le circolari interne;
- l’albo della scuola;
- il servizio postale;
- il sito web;
- la posta elettronica;
- il telefono, nei casi urgenti.
2.2 Nelle medesime forme saranno resi noti gli incontri periodici scuola-famiglia, riguardanti
l’andamento delle attività e le comunicazioni sul profitto e sul comportamento scolastico
dello studente.
2.2 Al fine di poter espletare le suindicate formalità i Genitori declinano in allegato al presente
atto i recapiti utili, impegnandosi a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni.
3. Attività didattiche
3.1 L’Istituzione Scolastica assicura nel corso dell’anno scolastico il regolare svolgimento
dell’attività
didattica, secondo il calendario scolastico che sarà adottato e secondo i pacchetti-orario
previsti dal piano di studio.
41
3.2 L’Istituto realizza, altresì attività aggiuntive obbligatorie e opzionali, miranti al recupero e
al sostegno didattico, all’andamento dell’offerta formativa, alla partecipazione ai progetti
sostenuti dall’Unione Europea e alle iniziative realizzate con altri soggetti pubblici o
privati.
3.3 Sono fatte salve le sospensioni e le interruzioni temporanee delle attività scolastiche,
imputabili a cause di forza maggiore.
4. Frequenza scolastica
4.1 Lo studente assicura la regolare frequenza scolastica, compresa quella relativa ai corsi di
recupero delle insufficienze e di sostegno didattico organizzati dalla scuola e alle attività
aggiuntive e integrative, aventi carattere di obbligatorietà. Si impegna anche ad osservare
l’orario giornaliero delle attività didattiche.
4.2 I genitori garantiscono da parte loro questi adempimenti e si impegnano ad informarsi
periodicamente sulle assenze dello Studente e a giustificarle anche con la dovuta
documentazione , se necessaria; si impegnano , altresì , a partecipare agli incontri scuolafamiglia che l’Istituto periodicamente organizza e ad assumere , direttamente presso i
docenti, negli orari di ricevimento scolastico, tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo
del programma e l’impegno dello Studente negli studi.
4.3 L’Istituto comunicherà ai Genitori le situazioni anomale delle assenze e dei ritardi, nonché
le assenze ingiustificate di massa o dell’intera classe.
4.4 Allorché sono previste con anticipo situazioni particolari che dovessero comportare la
Sospensione delle attività scolastiche per l’intera giornata o per una parte di essa, l’avviso
allo studente e, suo tramite ai genitori sarà dato mediante la lettura in aula della relativa
circolare dirigenziale, ovvero, quando non sia possibile una congrua previsione, con
comunicazione sul sito web dell’Istituto.
4.5In presenza di circostanze eccezionali riguardanti la vigilanza all’interno dei locali scolastici,
potrà essere ritardato l’ingresso degli allievi di una o più classi alla seconda ora di lezione o
potrà essere anticipata l’uscita previo avviso ai genitori.
4.6 Sarà consentito allo Studente l’ingresso in aula alla seconda ora di lezione o all’ora
successiva qualora sussistano giustificati motivi, adeguatamente documentati, o in presenza
di eventi eccezionali. Non sarà consentito l’ingresso a scuola dello studente dopo l’orario
normale, se il ritardo costituisce un fatto abituale o reiterato.
4.7 Lo Studente, in caso di assenze, dovrà aggiornarsi sul lavoro svolto dalla classe e sui
compiti assegnati.
4.8 I Genitori si impegnano a dotare lo studente dei libri e del materiale didattico personale, a
lui necessari per poter realizzare con profitto il lavoro scolastico.
5. Comportamenti
5.1 Lo studente si impegna a/ad:
 Tenere in classe un comportamento corretto, attento e attivo, partecipando alle
lezioni, collaborando con i compagni, con i docenti e con il personale ATA ed
assicurando a essi il pieno rispetto.
 Osservare i regolamenti che l’Istituto adotta , le prescrizioni dei docenti e le Direttive
del Dirigente Scolastico.
 Porre la massima cura nell’utilizzazione delle strutture scolastiche, delle attrezzature,
dei sussidi didattici e della suppellettile.
 Svolgere con impegno e diligenza il lavoro scolastico, compresi i compiti assegnati
per casa, rendendosi partecipe della valutazione delle proprie carenze, dei progressi
che realizza nello studio e nel raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti dalle
programmazioni didattiche delle singole discipline di studio.
 Raggiungere in caso di profitto positivo e con il sostegno dei genitori, i più alti livelli
di eccellenza, che l’istituto opportunamente definisce e favorisce.
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 Sottoporsi a tutte le prove di verifica, scritte orali, grafiche, e pratiche, così come
programmate per le singole discipline di studio, utilizzando le valutazioni e le
correzioni in chiave positiva ed educativa, come essenziali momenti di riflessione e
come presupposti per la progressione negli apprendimenti.
5.2 l’Istituto si impegna a/ad:
 Assicurare l’obiettività nelle valutazioni, la significatività delle correzioni partecipate
e la notifica dei risultati delle verifiche periodiche.
 Offrire allo studente concrete possibilità per il conseguimento dei livelli di
eccellenza.
6. Rispetto delle regole
6.1 Lo studente si impegna a/ad:
 Contribuire a conservare l’integrità dei locali scolastici e della suppellettile e la
funzionalità delle attrezzature didattiche, evitando di compiere, di sostenere e di
approvare atti vandalici a danno dell’Istituto.
 Utilizzare i servizi igienici in modo corretto e rispettare le essenziali norme di igiene
e di pulizia, attuando, in particolare, le direttive impartite dalla scuola per la raccolta
differenziata dei rifiuti.
 Astenersi da compiere azioni di violenza e atti di bullismo e dall’esprimere
comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni, soprattutto se più
deboli, disabili, o, comunque che si trovino in una situazione di difficoltà.
 Rispettare, in modo assoluto i divieti:
a- di utilizzare in aula o nei laboratori strumenti personali audio e video, nonché i
telefoni cellulari, i palmari, i diffusori di musica anche se dotati di
apparecchiatura di ascolto silenzioso ed ogni altro dispositivo elettronico non
consentito dal regolamento interno o non autorizzato dal docente di classe;
b- di fumare nei locali pubblici;
c- di assumere nella scuola bevande alcoliche o altre sostanze nocive per la salute;
d- Di realizzare foto o filmati non autorizzati all’interno della scuola e di
pubblicarli in rete.
7. Risarcimento danni
7.1 Lo studente è responsabile dei locali scolastici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi e
del materiale didattico e, nel caso provocasse danni, oltre ad essere passibile dei
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento, è tenuto al loro risarcimento, qualora
non sia passibile, pur avendo effettuato le opportune indagini, individuare il diretto o i
diretti responsabili del danno, del guasto o dell’atto vandalico, lo Studente ne risponderà
insieme agli altri allievi della classe, se nel suo contesto tali azioni si sono verificate,
ovvero insieme agli allievi dell’istituto o del plesso se esse sono pertinenti a cose, servizi o
spazi di uso comune.
8. Privacy
8.1 l’Istituto, dovendo acquisire e trattare dati sensibili e giudiziari riferiti allo Studente e ai
suoi familiari, assicura la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di trattamento dei dati e dal
Regolamento ministeriale P.I 6 dicembre 2006, regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari.
9. Decorrenza
9.1 Il presente Patto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha efficacia per l’intera durata
del corso degli studi dello studente.
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10. Rinvii
Sono fatte comunque salve le norme vigenti in materia di vigilanza e di educazione dei minori,
in particolare quelle contenute nel Codice civile e nel Codice penali vigenti, alle quali si fa
esplicito rinvio.
Luogo e data _______________________
Firme:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________
LO STUDENTE ___________________________
I GENITORI _________________________________
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