Comune di Sanguinetto
Provincia di Verona
REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA
Approvato con D.C.C. n.. 44 del 28.09.2011
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
Art. 3 - Competenza residuale
Art. 4 - Abrogazione di norme preesistenti
Art. 5 - Pubblicità legale
Art. 6 - Durata, rilascio e revoca di licenze, permessi e autorizzazioni
Art. 7 - Normativa per le attività commerciali
Art. 8 - Normativa per gli esercenti il commercio
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Art. 23 - Occupazione di suolo pubblico
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Art. 24 - Autorizzazione per realizzare interventi sul suolo pubblico ed obblighi connessi. pag.
Art. 25 - Azioni vietate sul suolo pubblico e sulla pubblica via
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Art. 26 - Smaltimento terra e materiale di risulta
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Art. 26 bis - Pulizia di lotti non edificati
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Art. 27 - Insudiciamento pubblica via
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Art. 28 - Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani
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Art. 29 - Divieti inerenti i terrazzi e simili
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Art. 30 - Norme di comportamento a tutela del verde pubblico
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Art. 31 - Divieto di danneggiamento segnaletica stradale
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Art. 32 - Divieto inerenti le pubbliche affissioni
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Art. 33 - Divieti inerenti l’esposizione di materiali sulla pubblica via
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Art. 34 - Stillicidi delle case
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Art. 35 - Obblighi e divieti in caso di neve
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TITOLO II
COMMESTIBILI E BEVANDE
Art. 9 - Vendita di generi di prima necessità
Art. 10 - Lavorazione e commercio di alimentari
Art. 11 - Orario e calendario di apertura dei negozi
Art. 12 - Commercio di diversi generi merceologici
Art. 13 - Indicazione prezzo di vendita
Art. 14 - Divieto di commistione di sostanze alimentari
Art. 15 - Igiene dei locali e dell’attrezzatura
Art. 16 - Modalità per la pesatura delle merci
Art. 17 - Modalità per la vendita degli alimenti
Art. 18 - Banchi per la vendita degli alimenti
Art. 19 - Divieti per le pescherie
Art. 20 - Disposizioni per la lotta degli insetti
Art. 21 – Ispezioni
Art. 22 - Abilitazione per la preparazione, manipolazione e vendita di cibi e bevande
TITOLO III
NETTEZZA, CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI
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Art. 36 - Divieto di accensione di falò
Art. 37 - Modalità di svuotamento di silos e simili
Art. 38 - Modalità installazione impianti di aspirazione
Art. 39 - Altezza dei camini e delle canne fumarie
Art. 40 - Divieti inerenti gli animali bovini, equini, suini, ovini, domestici e da cortile
Art. 41 - Pozzi neri, concimaie e liquami
Art. 42 - Bisogni corporali
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TITOLO IV
SICUREZZA, TRANQUILLITÀ E MORALITÀ PUBBLICA
Art. 43 - Manutenzione dei fabbricati prospicienti la pubblica via
Art. 44 - Modalità di segnalazione dei cantieri su luoghi di pubblico passaggio
Art. 45 - Norme per la detenzione dei cani
Art. 46 - Tutela della tranquillità pubblica
Art. 47 - Tutela della quiete pubblica
Art. 48 - Tutela della quiete pubblica ed esercizio di attività economiche
Art. 49 - Divieto di sosta ai nomadi
Art. 50 - Utilizzo di fuochi d’artificio
Art. 51 - Disciplina dei pericoli di incendio e di scoppio
Art. 52 – Rinvio
TITOLO V
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 53
Procedimento sanzionatorio
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TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, a norma di legge, è obbligatorio in tutto il territorio del Comune di Sanguinetto.
ART. 2
Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui
all’art. 57 del C.P.P., nell’ambito delle rispettive mansioni.
Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura
penale.
ART. 3
Competenza residuale
Nei casi ed alle materie attinenti alla P.U. non previste dal presente Regolamento, il Sindaco procederà in virtù
ed in conformità dei poteri che gli vengono demandati dalle norme di Legge.
ART. 4
Abrogazione di norme preesistenti
Col giorno dell’attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore, nonché
eventuali consuetudini contrarie al presente Regolamento, se derivanti dall’applicazione di quello approvato.
ART. 5
Pubblicità legale
Copia del presente Regolamento, trovasi depositata presso la Segreteria del Comune, a disposizione di chi ne
voglia prendere visione.
ART. 6
Durata, rilascio e revoca di licenze, permessi e autorizzazioni
Le Licenze, i Permessi e le Autorizzazioni rilasciate dall’Ente a termini del presente Regolamento, quando non
sia diversamente disposto, hanno durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza
dal giorno del rilascio; il giorno di decorrenza non è computato nel termine.
Licenze, Permessi e Concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e verranno revocate
nel caso vengano violate anche una sola delle condizioni sotto le quali verranno rilasciate. Perderanno altresì
validità quando il titolare sia stato condannato per un reato inerente all’oggetto che portato al rilascio.
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ART. 7
Normativa per le attività commerciali
Per quanto riguarda le attività commerciali dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell’art.
4, comma 4°, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, Legge 25 agosto 1991, n° 287 “Aggiornamenti della normativa
sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, e Legge 9 febbraio 1963, n. 59 “Norme per la vendita al
pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le autorizzazioni di cui alle predette disposizioni legislative sono rilasciate da Funzionario Responsabile del
servizio, salvo diversa disposizione di Legge.
ART. 8
Normativa per gli esercenti il commercio
Gli esercenti il commercio sono tenuti a presentare tutte le autorizzazioni di cui sono titolari agli Organi di
Vigilanza su richiesta degli stessi.
I suddetti titolari dovranno uniformarsi alle prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune e all’osservanza di
tutte le norme particolari che l’Autorità Comunale dovesse imporre nell’interesse del pubblico.
TITOLO II
COMMESTIBILI E BEVANDE
ART. 9
Vendita di generi di prima necessità
I venditori non possono, per alcun motivo, rifiutarsi di vendere i generi di prima necessità al prezzo esposto al
pubblico in tutta la quantità di cui siano eventualmente provvisti, limitatamente comunque al bisogno della
famiglia del richiedente.
ART. 10
Lavorazione e commercio di alimentari
Per quanto attiene alla lavorazione ed al commercio dei cereali e degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
dovranno osservarsi le norme di cui alla Legge 4 luglio 1967, n. 580.
ART. 11
Orario e calendario di apertura dei negozi
Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l’orario e calendario di apertura
e chiusura determinati con apposita ordinanza sindacale dell’Ente.
Le disposizioni ed orari vengono indistintamente applicate: a tutte le attività commerciali siano esse esercitate da
privati, società, da cooperative di consumo, da produttori o Enti, indistintamente dal fatto che siano adibiti alla
vendita solo datori di lavoro o prestatori d’opera.
E’ proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a
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peso.
ART. 12
Commercio di diversi generi merceologici
Nei punti di vendita in cui vengono messi in commercio vari generi soggetti a differenti orari di apertura e
chiusura, la vendita delle merci per le quali in un particolare momento fosse previsto orario di chiusura E’
VIETATA.
ART. 13
Indicazione prezzo di vendita
Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale o nelle immediate
adiacenze dell’esercizio, o su aree pubbliche, o banchi di vendita ovunque collocati, debbono recare in modo
chiaro e ben visibile, l’indicazione del prezzo di vendita.
ART. 14
Divieto di commistione di sostanze alimentari
E’ vietato nei locali adibiti alla vendita di commestibili, in quelli annessi, adibiti a ripostiglio o magazzino,
tenere sostanze alimentari o bevande congiuntamente o in vicinanza di altre sostanze non alimentari nocive,
dannose, insalubri, o che possono comunque inquinarle.
ART. 15
Igiene dei locali e dell’attrezzatura
Nei negozi di commestibili, deve essere mantenuta la massima pulizia dei locali, magazzini, ripostigli, banchi,
cesti, bilance e di quant’altro potesse essere utile in relazione alla condotta dell’esercizio. Le bilance devono
altresì essere collocate in modo visibile ai compratori.
ART. 16
Modalità per la pesatura delle merci
Nel pesare le merci per la vendita non si può usare carta da involto se non quando ciò sia richiesto dalla natura
stessa della merce; l’uso inoltre deve essere in forma proporzionata a norma della Legge 5 agosto 1981, n. 441
“Vendita a peso netto delle merci”.
ART. 17
Modalità per la vendita degli alimenti
Il pane, i generi di pasticceria, i dolciumi, i formaggi, e tutte le sostanze alimentari che si consumano senza
cottura o lavaggio, non devono essere toccate dal pubblico per la scelta, ma devono essere distribuite
direttamente dall’esercente, il quale è tenuto a fare rispettare le disposizioni suddette.
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ART. 18
Banchi per la vendita degli alimenti
I prodotti alimentari, la pasticceria, i dolciumi, non protetti da confezioni sigillate, con esclusione della frutta e
verdura, dovranno essere riparati dal contatto diretto o indiretto dei compratori, tramite teche od altro materiale
trasparente, aperto solo dalla parte del venditore.
ART. 19
Divieti per le pescherie
E’ vietato tenere i recipienti contenenti pesci in ammollo (merluzzo, baccalà e simili), all’esterno del punto di
vendita. L’acqua contenuta nei recipienti deve altresì essere sempre pura e limpida.
ART. 20
Disposizioni per la lotta degli insetti
Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci
di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi genere, dovranno osservarsi le disposizioni relative alla lotta contro
le mosche, insetti nocivi e simili.
ART. 21
Abilitazione per la preparazione, manipolazione e vendita di cibi e bevande
Le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, devono aver eseguito con
esito favorevole, la visita dell’Ufficiale Sanitario ai sensi della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Successivamente devono ripetere tale visita sanitaria, con scadenza annuale.
Sono pure soggette all’obbligo del libretto sanitario anche quelle persone, che svolgono saltuariamente od
occasionalmente, la preparazione, la manipolazione e la vendita di alimenti e bevande.
ART. 22
Ispezioni
L’ufficiale Sanitario, i VV.UU e i VV.SS., potranno ispezionare tanto di giorno che di notte, i luoghi di
confezionamento e vendita del pane nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari, alla luce
dell’art. 224 del C.P.P..
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TITOLO III
NETTEZZA, CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI
ART. 23
Occupazione di suolo pubblico
Chiunque intenda occupare in qualsiasi modo, permanentemente o temporaneamente, il suolo pubblico, deve
inoltrare domanda scritta al Comune specificandone la causale.
I permessi sono sempre revocabili, di qualunque genere essi siano, qualora l’Autorità Comunale lo ritenga
opportuno per fondati motivi ed a richiesta degli Agenti Municipali e della Forza pubblica, dovranno essere
esibiti corredati della ricevuta di pagamento della somma dovuta. Nessuno può prendere posto senza il
preventivo permesso dell’Autorità Comunale.
ART. 24
Autorizzazione per realizzare interventi sul suolo pubblico ed obblighi connessi
E’ vietato sul suolo pubblico, effettuare scavi, perforazioni, posa di pali cartelli od altro; è altresì vietato
l’allacciamento alla pubblica fognatura senza la prescritta autorizzazione.
I ripristini degli interventi effettuati sul suolo pubblico in spregio alle prescrizioni disposte dall’autorizzazione
comunale sono puniti, previa diffida ad adempiere, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad €
500,00. In caso di inottemperanza provvederà l’Ente con addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore.
E’ fatta salva l’applicazione, da parte degli organi di vigilanza, delle sanzioni previste per le violazioni suddette
da leggi speciali (Codice della Strada, T.U. delle norme in materia ambientale etc.).
ART. 25
Azioni vietate sul suolo pubblico e sulla pubblica via
E’ proibito lordare per qualsiasi motivo il suolo pubblico, è altresì vietato gettare sulla pubblica via: acqua,
immondizie, spazzatura, lasciare sgocciolare acqua o altro dall’innaffiamento di fiori, nella pulitura dei veicoli o
altra causa.
ART. 26
Smaltimento terra e materiale di risulta
Terra, pietrisco, materiale proveniente da lavorazioni varie, da scavi o demolizioni, deve essere smaltito nelle
forme previste dalla legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente.
ART. 26 BIS
Pulizia di lotti non edificati
I proprietari di lotti non edificati, indipendentemente dalla zona urbanistica in cui essi si trovano, devono
provvedere al taglio periodico dell’erba al fine di scongiurare il proliferarsi di animali ed insetti e di prevenire il
verificarsi di incendi.
Nei terreni di cui al precedente comma, è vietato formare accumuli di terra e di altri materiali di risulta
provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e dalla pulizia dei lotti, salvo che per il tempo strettamente necessario
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all’esecuzione dei lavori di costruzione. Gli accumuli dovranno essere realizzati, compatibilmente con le
esigenze di edificazione, nel punto più lontano dai confini di proprietà.
I proprietari dovranno eliminare gli accumuli qualora i lavori di costruzione siano, per qualsiasi motivo, sospesi
ovvero interrotti e ciò anche nell’ipotesi in cui la sospensione o l’interruzione non siano comunicate all’Ufficio
Comunale competente.
Lo smaltimento della terra, del pietrisco e del materiale proveniente da lavorazioni varie, scavi, demolizioni e
quant’altro possa prodursi nell’ambito dell’attività edilizia, deve in ogni caso essere smaltito nelle forme e nei
modi previsti dalla legislazione vigente.
ART. 27
Insudiciamento pubblica via
I conducenti di veicoli di qualunque genere, provenienti da proprietà o da fondi privati, che nell’immettersi sulle
strade o aree pubbliche provocano l’insudiciamento delle stesse, devono immediatamente provvedere alla loro
pulizia.
ART. 28
Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani
E’ vietato deteriorare, asportare, rovesciare i contenitori per rifiuti solidi urbani. In caso di insufficiente capacità
dei contenitori, le immondizie NON devono essere poste sulla pubblica via. Le immondizie devono essere
depositate nei contenitori, racchiuse in sacchetti di plastica.
ART. 29
Divieti inerenti i terrazzi e simili
E’ vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi, sulle finestre o sulle parti esterne delle case prospicienti le
pubbliche vie, insegne, vasi o altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la loro
caduta.
ART. 30
Norme di comportamento a tutela del verde pubblico
E’ vietato danneggiare gli alberi, calpestare le aiuole, scorzare e tagliare gli arbusti dei giardini, dei viali
pubblici, raccogliervi fiori ed altre piante che vi si coltivano.
ART. 31
Divieto di danneggiamento segnaletica stradale
E’ vietato danneggiare la segnaletica orizzontale in rifacimento, quella verticale e le insegne.
ART. 32
Divieto inerenti le pubbliche affissioni
Sui muri dei fabbricati prospicienti le pubbliche vie, è vietato apporre manifesti o scritti fuori degli spazi indicati
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dalla Amministrazione Comunale. E’ altresì vietato danneggiare o insudiciare con scritte di vernice, i
monumenti, le opere e i manufatti pubblici, i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.
ART. 33
Divieti inerenti l’esposizione di materiali sulla pubblica via
Oggetti sudici, biancheria o altro, non possono essere appesi ai balconi e finestre verso le strade pubbliche.
Verso le stesse strade non sono permesse le operazioni di battitura e scuotitura di panni tappeti o altro materiale.
ART. 34
Stillicidi delle case
Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti, dovranno raccogliersi e smaltirsi a cura dei proprietari,
nell’interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, sempre a loro spese, dovranno essere convogliati in
un solo sbocco e riversati, quando non esista la fognatura stradale, negli scoli privati.
E’ fatto assoluto divieto di scolo sulla pubblica via.
ART. 35
Obblighi e divieti in caso di neve
In caso di nevicata, ogni proprietario di fabbricati ha l’obbligo di sgomberare i marciapiedi prospicienti vie o
piazze nei centri abitati, per tutta la lunghezza del fabbricato. E’ altresì vietato nei luoghi pubblici, gettare palle
di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure pattinare sulla strada e sui marciapiedi.
ART. 36
Divieto di accensione di falò
E’ vietato accendere fuochi di qualunque genere ed è vietato provocare fumi, polvere, odori sgradevoli nel centro
abitato ed in altri luoghi distanti meno di mt. 100 da nuclei abitati o singole abitazioni.
ART. 37
Modalità di svuotamento di silos e simili
Lo svuotamento di silos e contenitori, da segatura, polvere o altri materiali, deve avvenire in modo da non recare
danno od incomodo ai vicini, alle persone di passaggio ed alle proprietà altrui.
ART. 38
Modalità installazione impianti di aspirazione
Gli impianti di aspirazione dell’aria per riciclaggio, installati negli ambienti di lavoro e dei servizi, devono essere
sistemati in modo che l’aria immessa all’esterno su aree pubbliche, cortili, loro adiacenze o proprietà altrui, non
sia di molestia o pericolo alla sicurezza e alla salute dei cittadini.
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Art. 39
Altezza dei camini e delle canne fumarie
I camini, le canne fumarie installate nelle agglomerazioni di case, nelle abitazioni, fabbriche, laboratori di
falegnameria, verniciatura etc., devono essere di altezza tale da impedire che i fumi espulsi possano provocare
danno od incomodo ai vicini o pericolo alla salute dei cittadini.
ART. 40
Divieti inerenti gli animali bovini, equini, suini, ovini, domestici e da cortile
All’interno dell’abitato e nelle agglomerazioni di case, non è permesso tenere animali bovini, equini, suini, ovini.
Nelle case e nelle loro adiacenze, è vietato tenere animali domestici o da cortile, quando per il loro numero, per i
rapporti col vicinato, per deficiente ampiezza degli ambienti dove si tengono, od anche per la difettosa
manutenzione, costituiscano una causa di insalubrità, ovvero possano recare danno o incomodo ai vicini.
L’autorità comunale potrà, in casi speciali, concedere il permesso di tenere un numero stabilito di tali animali,
dietro visita di incaricati dell’Azienda U.L.S.S. competente, con la quale si accerti che sono state rispettate le
condizioni igienico-sanitarie previste dal Regolamento Sanitario e tali da non recare alcun danno alla sicurezza
ed alla salute dei cittadini.
ART. 41
Pozzi neri, concimaie e liquami
Lo svuoto dei pozzi neri, delle concimaie, deve essere fatto nelle prime ore del mattino in modo da non arrecare
danno o molestia alle persone.
Entro due ore, i liquami sparsi sul terreno dovranno essere ricoperti di terra.
ART. 42
Bisogni corporali
E’ vietato soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell’abitato, sotto comminatoria della
pena prevista dall’art. 726 del C.P..
TITOLO IV
SICUREZZA, TRANQUILLITÀ E MORALITÀ PUBBLICA
ART. 43
Manutenzione dei fabbricati prospicienti la pubblica via
E’ obbligo dei loro proprietari, riparare i fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i
tetti, i cornicioni, i canali pluviali, le balconate, i terrazzi etc., in modo da precludere il pericolo per i passanti,
fatte salve le prescrizioni del Regolamento Comunale di edilizia e delle leggi in materia.
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ART. 44
Modalità di segnalazione dei cantieri su luoghi di pubblico passaggio
I luoghi di pubblico passaggio sui quali siano autorizzati scavi o depositi di materiale, puntelli, impalcature od
altro, devono essere opportunamente segnalati, circondati da idonei ripari illuminati durante le ore notturne con
efficienti lampade.
ART. 45
Norme per la detenzione dei cani
Il possesso di un cane deve essere segnalato all’Ufficio Comunale competente entro cinque giorni, per la
successiva esecuzione del tatuaggio.
Nelle vie e nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, muniti di
museruola o di collare.
Nelle agglomerazioni di case bisogna evitare che i cani col loro abbaiare, data la vicinanza di altre abitazioni,
possono recare disturbo alla pubblica quiete (vedi art. 40).
E’ vietato ostacolare l’opera dell’accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere
accalappiati.
Nei fabbricati dove ci sono cani da guardia, dovrà essere affisso un cartello indicante il pericolo per i passanti di
avvicinarsi ed entrare negli immobili.
ART. 46
Tutela della tranquillità pubblica
Sono vietati nei luoghi di pubblico passaggio i giochi della palla, del pallone, del calcio, del pattinaggio, delle
bocce ed ogni altro gioco pericoloso ed incomodo ai passanti; sono pure proibiti schiamazzi, grida ed
atteggiamenti che possono turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei
cittadini.
ART. 47
Tutela della quiete pubblica
1.
2.
3.
Dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e dalle ore 22.30 alle ore 7.30 gli apparecchi radiofonici, televisivi e simili,
nell’interno dell’abitato, devono essere usati in modo da non turbare la pubblica quiete. La stessa
limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all’interno che all’esterno dei pubblici
esercizi.
È vietato lo svolgimento di lavori edili e ad essi connessi rumorosi (ad esempio, utilizzo di martelli
pneumatici, demolizioni di murature, utilizzo di flessibili e macchine edili etc.) dalle ore 12.00 alle ore
14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 7.30. Eventuali deroghe per motivi particolari devono essere autorizzate dai
competenti uffici comunali, previa richiesta scritta a firma del legale rappresentante della Ditta o di altra
persona all’uopo incaricata.
In ogni caso dovranno essere tenute presenti le norme di cui al R.D. 03.02.1936, n. 418, e successive
modificazioni, circa la radiodiffusione all’aperto nei locali adibiti a pubblico esercizio.
E’ altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla
pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o con l’uso di strumenti sonori – Art. 659 C.P.
- 12 -
ART. 48
Tutela della quiete pubblica ed esercizio di attività economiche
L’esercizio di un’arte, mestiere, industria rumorosa od incomoda, in luoghi attigui ad altre abitazioni deve essere
effettuato nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare in modo da non disturbare la quiete pubblica.
ART. 49
Divieto di sosta ai nomadi
E’ fatto espressamente divieto di sosta ai nomadi, su tutto il territorio del Comune di Sanguinetto; gli Agenti
Municipali e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di fare rispettare il presente articolo. Con eventuale apposito
provvedimento, potranno essere individuate apposite aree da destinare alla sosta temporanea dei medesimi.
ART. 50
Utilizzo di fuochi d’artificio
E’ proibito accendere, senza il permesso dell’Autorità Comunale, tanto di giorno che di notte, razzi od altri
fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e le piazze pubbliche o nelle vicinanze degli abitanti.
ART. 51
Disciplina dei pericoli di incendio e di scoppio
Il Comune, prima di rilasciare o rinnovare i prescritti permessi, concessioni o autorizzazioni per l’impianto,
l’ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendita di sostanze che presentano il pericolo di
incendio o di scoppio, dovrà farsi esibire dall’interessato i “Certificato di prevenzione incendi” rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni
di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione per quanto riguarda la prevenzione incendi. Tali
insediamenti devono altresì rispettare tutte le relative norme di sicurezza ed igiene, in quanto applicabili.
ART. 52
Rinvio
Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si deve fare riferimento alle Leggi speciali che regolano le
altre materie.
TITOLO V
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 53
Procedimento sanzionatorio
1.
Per la procedura di accertamento, contestazione e definizione delle violazioni al presente regolamento si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267-2000), la
legge 24-11-1981 n. 689 e ss.mm.ii. nonché tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia.
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2.
3.
4.
5.
Nell’espletamento dell’attività di accertamento l’Autorità Comunale competente potrà avvalersi del
supporto tecnico di enti ed istituzioni terze (es. Arpav, Ulss).
Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite, a norma
dell’art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000), con una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 50 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 500 (euro cinquecento/00). È
prevista la possibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981,
dell’applicazione in via breve della sanzione di Euro 100,00.
L’Autorità Comunale competente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, potrà disporre con
ordinanza, a seconda della norma violata, l’adozione di sanzioni amministrative accessorie quali, a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo:
a. il ripristino dello “status quo ante”;
b. l’esecuzione dell’attività imposta dalla norma violata (es. estirpamento di erbacce, raccolta di fogliame,
opere di manutenzione, cura e pulizia, ritinteggiatura di pareti, adozione di misure gestionali di animali
o edilizie, etc…);
c. l’adozione di provvedimenti atti ad impedire la reiterazione della condotta vietata (es. riduzione
dell’orario di apertura, diniego della possibilità di utilizzo di strumenti di riproduzione sonora, etc…).
Decorso il termine indicato nel provvedimento senza che il trasgressore abbia adempiuto alle prescrizioni
impartite, l’Autorità Comunale competente, fatta in ogni caso salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni
previste da leggi speciali (es. codice della strada, codice dell’ambiente), provvederà d’ufficio con addebito
delle spese a carico dell’interessato.
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Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n.135 in data 08.10.1982, esecutiva a sensi di
legge, e pubblicato all’Albo pretorio del Comune dal 14.10.1982 al 31.10.1982, senza opposizioni e
successivamente modificato:
- con deliberazione C.C. n. 84 in data 27.05.1983, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all’Albo pretorio
del Comune dal 02.06.1983 al 07.06.1983, senza opposizioni;
- con deliberazione C.C. n.25 in data 30.04.1999, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all’Albo pretorio
del Comune dal 05.05.1999 al 21.05.1999, senza opposizioni e ripubblicato dal 10.06.1999 al 25.06.1999,
senza opposizioni;
- con deliberazione C.C. n. 44 in data 28.09.2011, esecutiva a sensi di legge, e pubblicata all’Albo pretorio
del Comune dal 14.11.2011 al 30.11.2011, senza opposizioni.
Sanguinetto, lì 01.12.2011
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to dr. Nicola Tomezzoli
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REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA