$c1$ 40128 Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Divisione SAI www.unipolsai.com - www.unipolsai.it JDIFESAPIU_FIDEL.png Ellena_unipolsai.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg 30 70 C:\SIGMA\FORM\LOGO\UNIPOL_BOLLINO.bmp 100 C:\SIGMA\FORM\LOGO\PIEDINO_solo_datisoc.bmp JPIEDINO_SASA_LA.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png unipolsai_sai_esteso_cop.png S 33 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER LA FAMIGLIA SAI FAMIGLIA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO ||_footers[JPIEPAG_CON1] $c1$ 40128 Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ellena_unipolsai.png C:\SIGM A\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg cimbri_unipolsai.png 042013 042013 S NOTA INFORMATIVA Prodotto SaiFamiglia (ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia). Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica [email protected]. E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006. - 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2013) In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 1.627.332.680, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.unipolsai.it - Pag. 1 di 12 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Abitazione (parte muraria): l’intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell’Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall’abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, compresi gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate. Apparecchio terapeutico: dispositivo terapeutico utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio (definizione riferita solo alla Diaria - Condizioni speciali infortuni). Appartamento: unità immobiliare costituita da uno o più locali comunicanti, facenti parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con pro-prio ingresso interno ma con accesso comune dall’esterno. Cassaforte a mobile: mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata: cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Contenuto dell’abitazione: il complesso dei beni mobili riposti nell’abitazione, per uso domestico o personale, suddiviso in: a) Argenteria: oggetti, collezioni e servizi d’argento; b) Valori: gioielli, oggetti e collezioni d’oro e platino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante un valore, denaro; Pag. 2 di 12 c) Capi Speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, orologi non in argento né in oro o in platino; d) Arredamento: mobili e arredi in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale, non indicato nelle precedenti voci, impianti di prevenzione e d’allarme. Contenuto delle dipendenze: gli arredi, gli attrezzi - anche sportivi e il relativo abbigliamento - le biciclette, i ciclomotori e le provviste alimentari, le imbarcazioni ed i relativi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposte in cantine, soffitte e box, rimesse, ripostigli, non comunicanti con l’abitazione. Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall’azione di uno o più eventi per i quali è prestata l’assicurazione. Dimora abituale: l’abitazione costituente la residenza anagrafica dell’Assicurato. Documenti personali: patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d’armi, tessere personali per abbonamenti autofilo-tranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione di servizi. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Familiari del Contraente/Assicurato: tutte le persone conviventi con il Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o di successive appendici di variazione ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia. Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S’intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Il metodo di contenzione Ilizarov ed il metodo F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) sono considerati gessatura. Implosione: cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Pag. 3 di 12 Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Infortunio extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Infortunio professionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di occupazioni professionali, principali od accessorie. Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di strumenti operatori. Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo. Istituto di cura: ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Oggetti personali: le cose portate indosso o in mano da persona facente parte del nucleo familiare dell’Assicurato. Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone. Ricovero: degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni. Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Pag. 4 di 12 Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie del piano in cui si trovano o della minor porzione di esso occupata dall’Assicurato. Valore a nuovo (parte muraria): La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dell’abitazione assicurata. Per fruire di questa forma di copertura, le somme assicurate devono corrispondere al costo di costruzione a nuovo dell’abitazione, escluso il valore del terreno. Vetri antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Villa: unità immobiliare costituita da locali comunicanti isolati con accesso esterno di uso esclusivo. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 12 “Proroga del contratto e periodo d’assicurazione” delle Condizioni generali di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: Area Patrimonio – Garanzie non più disponibili da Marzo 2011 - Quadro A – Abitazione (parte muraria). Garantisce l’Abitazione (parte muraria) contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro A delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra “Formula Base” e “Formula Più” e prevede la possibilità di completare l’offerta acquisendo la garanzia “Ricorso terzi”; - Quadro B – Contenuto dell’Abitazione. o Incendio e altri danni materiali: Garantisce il Contenuto dell’abitazione contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro B delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra “Formula Base” e “Formula Più”; o Furto e Rapina: Garantisce il Contenuto dell’abitazione e delle dipendenze riposto nei locali, secondo quanto indicato al Quadro B delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra “Formula Base” e “Formula Più”; - Quadro C – Oggetti personali: Garantisce gli Oggetti personali indossati e/o portati fuori dalla propria Abitazione in caso di Scippo, Rapina, Furto commesso in caso di malore o Infortunio e altri eventi, secondo quanto indicato al Quadro C delle condizioni di assicurazione; la copertura è distinta tra “Formula Base” e “Formula Più”. Pag. 5 di 12 - Quadro D - Responsabilità Civile. Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà/conduzione dell’Abitazione, ai fatti della vita privata e a numerose altre ipotesi; la copertura è distinta tra “Formula Base” e “Formula Più” e può essere completata acquisendo le Garanzie opzionali, secondo quanto indicato al Quadro D delle condizioni di assicurazione. Area Salute - Quadro E – Infortuni extraprofessionali. Offre all’Assicurato, in caso di Infortunio extraprofessionale e secondo la somma assicurata indicata e suddivisa in scheda di polizza, la corresponsione di un indennizzo sulla base delle garanzie previste: - Formula Base o Morte, con pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra loro; o Invalidità permanente, con pagamento dell’indennizzo variabile a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata (secondo quanto indicato dalla Tabella 1 – “Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’Invalidità permanente” delle condizioni di assicurazione) e della somma assicurata indicata in Polizza. - Formula Più: vengono fornite, oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche le seguenti coperture: o Assegno exitus – Garantisce, nel caso di Morte dell’Assicurato, un indennizzo per il trasporto della salma, per l’acquisto del feretro, per l’acquisto del posto per l’inumazione e per numerosi altri eventi, secondo quanto indicato dalle condizioni di assicurazione; o Indennità aggiuntive – Prevede, per il caso Morte, il raddoppio della somma assicurata per Infortunio subito dall’Assicurato a bordo di autovetture e per il caso di commorienza dei coniugi assicurati in presenza di figli minorenni; o Condizioni speciali di valutazione dell’Invalidità permanente da Infortunio – Prevede il pagamento di un Indennizzo, nel caso di Invalidità permanente da Infortunio, calcolato sulla somma assicurata secondo le condizioni speciali della tabella prevista dall’art. 62 “Condizioni speciali di valutazione dell’Invalidità permanente da Infortunio” delle condizioni di assicurazione. - Quadro F – Diaria durante ricovero. Il contratto offre la corresponsione dell’indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di Ricovero in Istituto di cura dovuto a Malattia (compresi parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico) e/o Infortunio professionale ed extraprofessionale; la garanzia è offerta ai componenti dell’intero nucleo familiare, le cui variazioni devono essere comunicate durante il corso del contratto. - Formula Base: prevede il pagamento dell’indennità giornaliera per ogni giorno di degenza in Istituto di cura; nel caso di Day Hospital in Istituto di cura (quando il Ricovero si prolunga per un periodo continuativo di almeno 3 giorni), la indennità giornaliera si intende ridotta al 50%. - Formula Più: vengono fornite, oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche le seguenti estensioni dedicate ai casi di Ricovero all’estero in Istituto di cura (prevedendo il doppio dell’indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di degenza) e (se il Ricovero è indennizzabile a termini di polizza e se si protrae per almeno 30 giorni) alla corresponsione di un’indennità di Convalescenza per un numero di giorni pari a quelli di Ricovero, con un massimo di 90 giorni. Pag. 6 di 12 Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione ai singoli Quadri di garanzia e alle Condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo/risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni generali di assicurazione. Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del premio nonché, limitatamente alle singole garanzie interessate, nelle seguenti ipotesi: - relativamente ai Valori, nel settore Furto e Rapina del Quadro B – Contenuto dell’abitazione qualora ricorrano le condizioni di locali temporaneamente incustoditi; - nei Quadri A – Abitazione e B – Contenuto dell’abitazione, qualora l’Assicurato in caso di trasloco non comunichi la nuova ubicazione entro dieci giorni dal cambiamento. Per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dagli articoli “Delimitazioni delle garanzie” lett. f nel settore Furto e Rapina del Quadro B – Contenuto dell’abitazione, “Cambiamento delle abitazioni” delle Condizioni particolari dei Quadri A – Abitazione e B – Contenuto dell’abitazione, e 5 “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie” delle Condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (espresse in giorni) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; la franchigia prevista dalla polizza è “relativa”, cioè scompare dall’indennizzo una volta che venga superata dal danno accertato (e quindi l’indennizzo risulta integrale). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della polizza. Esempio di franchigia relativa: indennità giornaliera di convalescenza (calcolata sui giorni di Ricovero) pari a Euro 20, degenza per Ricovero pari a 40 giorni, franchigia pari a 30 giorni di Ricovero, indennizzo corrisposto Euro 800 (40 giorni x 20). Esempio di scoperto: danno pari a Euro 500, scoperto 15%, indennizzo corrisposto Euro 425. Esempio di limite di indennizzo: danno pari a Euro 1.000, limite di indennizzo pari a Euro 500, indennizzo corrisposto Euro 500. Nel Quadro A “Abitazione (Parte muraria)” può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale delle Abitazioni e delle dipendenze assicurate, con conseguente riduzione dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al punto “Liquidazione dei danni – Abitazione e pertinenze (Formula valore a nuovo)” del paragrafo “Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri A – Abitazione, B – Contenuto dell’abitazione, C – Oggetti personali, D - Responsabilità Civile” del capitolo “In caso di sinistro”. Pag. 7 di 12 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: Il contratto non prevede un periodo di carenza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale l'eventuale sinistro non rientra in garanzia. 5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 8 “Aggravamento del rischio (Area Patrimonio)” delle Condizioni generali di assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione della Provincia di ubicazione del Contenuto assicurato (Area Patrimonio – Quadro B - Furto e rapina) rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili al Contenuto. Ad esempio si dichiara in polizza che il Contenuto assicurato risulta riposto in un’Abitazione ubicata in una Provincia di Classe 2 mentre, a seguito di trasloco con conseguente cambio di ubicazione, la nuova Provincia risulta essere di Classe 1. 7. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il premio – a condizione che l’importo di ciascuna rata non sia inferiore a Euro 25 - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 3% sul premio annuo lordo). L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di polizza. AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile). 8. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate Il premio e le somme assicurate possono essere collegati all’”Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall'ISTAT. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 “Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita” delle Condizioni generali di assicurazione. Pag. 8 di 12 9. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate dal paragrafo “Rinuncia alla rivalsa” del capitolo “ Condizioni particolari relative ai Quadri A – Abitazione, Ricorso terzi, B – Contenuto” e dal paragrafo “Rinuncia all’azione di rivalsa” del punto “Estensioni” del Quadro E – Infortuni extraprofessionali. 10. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 11 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni generali di assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile). 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, dal Ricovero o dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità, pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. 12. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. Pag. 9 di 12 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, dal Ricovero o dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. Le spese per la ricerca del danno nel Quadro A “Abitazione (Parte muraria)” sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Formula Più contenente la garanzia “Spese di ricerca e ripristino”. AVVERTENZA: per la garanzia Infortuni il sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell’Infortunio, per l’Assicurazione Malattie per data del sinistro s'intende il primo giorno di Ricovero o del Day hospital. In caso di Ricovero la denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della Malattia o la natura e il tipo delle lesioni nonché la necessità del Ricovero. In caso di Infortunio la denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico. In entrambi i casi la denuncia deve essere accompagnata dal certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese. L’Assicurato o i suoi familiari devono presentare idonea documentazione e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo “In caso di sinistro - Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri A – Abitazione, B – Contenuto dell’abitazione, C – Oggetti personali, D Responsabilità Civile” e “In caso di sinistro - Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri E – Infortuni e F – Diaria durante ricovero” delle condizioni di assicurazione. 15. Assistenza diretta – Convenzioni AVVERTENZA: il contratto non prevede l’utilizzo da parte dell’Assicurato di strutture sanitarie o medici convenzionati con la Società. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) Fax: 02.5181.5353 Indirizzo di Posta Elettronica: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di Pag. 10 di 12 settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 17. Arbitrato Area Salute Per le divergenze sulla natura delle Malattie e sulle loro conseguenze o sulla natura delle lesioni da Infortunio e sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi, le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all’art. 20 “Controversie – Arbitrato irrituale” delle Condizioni generali di assicurazione. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 33 Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014 Pag. 11 di 12 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Pag. 12 di 12 R PAT IM LINEA Libretto di Polizza ONIO PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Area Salute Quadro E Quadro F In caso di sinistro Condizioni generali di assicurazione 44 52 56 59 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Infortuni extraprofessionali Diaria durante ricovero Area patrimonio Quadro A Abitazione (parte muraria) • incendio ed altri danni materiali Ricorso terzi ed altri danni materiali Quadro B Contenuto dell’abitazione • incendio e altri danni materiali • furto e rapina Quadro C Oggetti personali • scippo, rapina e furto fuori abitazione Quadro D Responsabilità civile 10 10 16 18 18 22 28 28 32 pag 2 Definizioni Sommario SAIFAMIGLIA è costituita dal presente libretto, con la descrizione delle garanzie e le condizioni di assicurazione, e dalla relativa scheda nella quale sono individuati i dati specifici della copertura assicurativa scelta. Presentazione 1 di 68 2 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Appartamento: unità immobiliare costituita da uno o più locali comunicanti, facenti parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall’esterno. Apparecchio terapeutico: dispositivo terapeutico utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio (definizione riferita solo alla Diaria - Condizioni speciali infortuni). Abitazione (parte muraria): l’intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell’Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall’abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, compresi gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate. Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate Definizioni SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Dimora abituale: l’abitazione costituente la residenza anagrafica dell’Assicurato. Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall’azione di uno o più eventi per i quali è prestata l’assicurazione. Contenuto delle dipendenze: gli arredi, gli attrezzi - anche sportivi e il relativo abbigliamento - le biciclette, i ciclomotori e le provviste alimentari, le imbarcazioni ed i relativi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposte in cantine, soffitte e box, rimesse, ripostigli, non comunicanti con l’abitazione. Contenuto dell’abitazione: il complesso dei beni mobili riposti nell’abitazione, per uso domestico o personale, suddiviso in: a) Argenteria: oggetti, collezioni e servizi d’argento; b) Valori: gioielli, oggetti e collezioni d’oro e platino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante un valore, denaro; c) Capi Speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, orologi non in argento né in oro o in platino; d) Arredamento: mobili e arredi in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale, non indicato nelle precedenti voci, impianti di prevenzione e d’allarme. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Cassaforte murata: cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Cassaforte a mobile: mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. 3 di 68 4 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Implosione: cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Il metodo di contenzione Ilizarov ed il metodo F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) sono considerati gessatura. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S’intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso. Familiari del Contraente/Assicurato: tutte le persone conviventi con il Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o di successive appendici di variazione ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Documenti personali: patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d’armi, tessere personali per abbonamenti autofilo-tranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione di servizi. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni. Ricovero: degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone. Oggetti personali: le cose portate indosso o in mano da persona facente parte del nucleo familiare dell’Assicurato. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Istituto di cura: ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera. Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo. Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di strumenti operatori. Infortunio professionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di occupazioni professionali, principali od accessorie. Infortunio extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. 5 di 68 6 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Villa: unità immobiliare costituita da locali comunicanti isolati con accesso esterno di uso esclusivo. Vetri antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Valore a nuovo (parte muraria): La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dell’abitazione assicurata. Per fruire di questa forma di copertura, le somme assicurate devono corrispondere al costo di costruzione a nuovo dell’abitazione, escluso il valore del terreno. Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie del piano in cui si trovano o della minor porzione di esso occupata dall’Assicurato. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona. Quadro D Responsabilità civile Quadro C Oggetti personali Quadro B Contenuto dell’abitazione Quadro A Abitazione (parte muraria) Ricorso terzi Area patrimonio Ricorso terzi Quadro A Abitazione (parte muraria) • incendio ed altri danni materiali Area patrimonio 10 di 68 3. ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO anche esterni, non causati da ordigni esplosivi. 2. FUMO, GAS E VAPORI sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati. 1. INCENDIO compresi i guasti - anche causati da interventi delle Autorità o per ordine delle stesse - per impedire o contenere il danno. danni materiali e diretti subiti dall’abitazione provocati da: La UnipolSai indennizza nell’ambito delle somme indicate in scheda i Garanzie ■ Formula Base Incendio e altri danni materiali SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Non rientrano nelle garanzie tutte del Quadro A: a) i danni causati da fenomeni elettrici a macchine, impianti, circuiti ed apparecchi elettrici ed elettronici; b) i danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio. Delimitazioni delle garanzie Quadro A Abitazione (Parte muraria) SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 9. SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO alla discarica idonea più vicina dei residuati del sinistro indennizzabile. L’assicurazione comprende inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate le: 8. DOLO E COLPA GRAVE I danni determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente, e/o dolo o colpa delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge. 7. MIGLIORIE Per le abitazioni condotte in locazione, le garanzie sono operative per le tappezzerie, moquettes, per rivestimenti interni e per ogni altra opera che rientri nella definizione di ABITAZIONE le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dal Contraente locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate. L’indennizzo viene corrisposto in eccedenza alla somma assicurata, con il massimo del 10% di detta somma. Estensioni di garanzia 6. BANG SONICO determinato da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono. 5. CADUTA DI AEROMOBILI meteoriti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate. 4. AZIONE DEL FULMINE 11 di 68 10. (FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTA) Sono esclusi i danni causati da: • guasto o rottura di tubature mobili o di condutture e dei relativi raccordi che collegano l’impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; • guasto o rottura provocati dal gelo, limitatamente alla dimora saltuaria; • guasto o rottura di condutture completamente interrate; • trabocchi di fognatura. 11. (SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO) Il rimborso è effettuato fino a € 250 per sinistro e fino a € 1.000 per periodo assicurativo. 10. FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTA DA GUASTO E ROTTURA accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento stabilmente installati all’interno dell’ABITAZIONE assicurata o del fabbricato che la contiene e di pertinenza degli stessi. 11. SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di impianto collocate nei muri o nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, comprese le pavimentazioni ed i rivestimenti, a seguito di un danno risarcibile da fuoriuscita di acqua condotta anche se cagionato solo a terzi; 12 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Le esclusioni e delimitazioni che seguono sono relative alle garanzie richiamate con i numeri corrispondenti: Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, la UnipolSai indennizza entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla schedai danni materiali e diretti alle cose assi-curate arrecati da: 12. CADUTA DI ANTENNE radio-televisive compresi i danni subiti dalle antenne. Delimitazioni delle garanzie Garanzie ■ Formula Più 16. (FENOMENI ELETTRICI) Sono esclusi i danni dovuti a usura o manomissione. 16. FENOMENI ELETTRICI ad impianti ed apparecchi elettrici, ed elettronici di pertinenza dell’Abitazione. 13 di 68 15. (ATTI VANDALICI E DOLOSI) Sono esclusi i danni da imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni e quelli di sottrazione di qualsiasi genere. 15. ATTI VANDALICI E DOLOSI causati da persone - anche dipendenti dell’Assicurato - che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio; sono compresi i danni cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito di tali eventi. La garanzia comprende inoltre il Furto di fissi ed infissi facenti parte dell’abitazione in proprietà, fino alla concorrenza di € 500. Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma b) delle Delimitazioni di pag. 10. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 14. (FENOMENI ATMOSFERICI) Non sono risarcibili i danni dovuti a : • inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate; • formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua; • cedimento, smottamento o franamento del terreno; • rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque; nonché i danni arrecati a: • serre, manufatti in tela o plastica non rigida, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti, e al relativo contenuto; 14. FENOMENI ATMOSFERICI determinati dall’azione diretta e immediata di: • vento; • urto di cose asportate o crollate per effetto del vento; • precipitazioni atmosferiche. I danni di bagnamento alle parti interne dell’abitazione sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti. Sono compresi i danni arrecati dalla grandine: il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di € 2.500 per periodo assicurativo. 13. URTO DI VEICOLI STRADALI 14 di 68 18. BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive delle Abitazioni assicurate (vedere “Operatività dell’Assicurazione” a pag. 25), così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La UnipolSai ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 17. TRASLOCO, TRASFERIMENTO E SOGGIORNO sono rimborsate le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per traslocare le cose assicurate come contenuto, per trasferirsi e soggiornare con la sua famiglia in albergo o in un’altra abitazione, in conseguenza di evento indennizzabile in base alle garanzie previste dal presente contratto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 17. (TRASLOCO, TRASFERIMENTO E SOGGIORNO) Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di € 2.500 per sinistro anche in eccedenza alla somma assicurata. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 15 di 68 Qualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio, in caso di sinistro la UnipolSai corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso. ■ Opzione Risparmio Relativamente alle abitazioni condotte in locazione, l’assicurazione, salvo quanto previsto al punto “7. Migliorie”, vale esclusivamente per i danni previsti dalla Formula Base, dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1588 - 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle Condizioni tutte che regolano le garanzie del Quadro A-Abitazione nei limiti della somma assicurata in scheda. Non verrà applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. ■ Condizione particolare per abitazioni condotte in locazione dall’Assicurato 16 di 68 DEFINIZIONE DI TERZI Non sono considerati terzi: • gli assicurati • i loro ascendenti o discendenti; 19. RICORSO TERZI La UnipolSai, nei casi di responsabilità dell’Assicurato o dei suoi familiari in conseguenza di incendio o di altro evento indennizzabile a termini delle garanzie previste dalla Formula scelta, che colpisca le Abitazioni assicurate o il loro Contenuto, risponde - nei limiti del massimale assicurato indicato in scheda- dei danni materiali e diretti cagionati alle cose mobili ed immobili di terzi. L’assicurazione comprende - nell’ambito del massimale assicurato - i danni derivanti da interruzioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività di qualsiasi genere, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la UnipolSai delle procedure civili e penali promosse contro di lui,fornendo tutti gli elementi utili alla difesa. La UnipolSai ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato,che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della UnipolSai. Per questa garanzia non si farà riferimento all’art. 1907 del C.C. per la riduzione proporzionale del risarcimento. Garanzie Ricorso terzi SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 19. (RICORSO TERZI) Sono esclusi dall’assicurazione i danni: • che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; • alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato. sono riferite alle garanzie col numero corrispondente. Delimitazioni delle garanzie Quadro B Contenuto dell’abitazione • incendio ed altri danni materiali • furto e rapina Area patrimonio 18 di 68 22. AZIONE DEL FULMINE 21. FUMO, GAS E VAPORI sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito anche da enti diversi da quelli assicurati. 20. INCENDIO compresi i guasti - anche causati da interventi delle Autorità o per ordine delle stesse - per impedire o contenere il danno. i danni materiali diretti subiti dal contenuto dell’abitazione provocati da: La UnipolSai indennizza, nell’ambito delle somme indicate in scheda, Garanzie ■ Formula Base Incendio e altri danni materiali SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Non rientrano nelle garanzie da 20. a 33. i danni: • causati con dolo del Contraente/Assicurato; • ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 3 CV fiscali; • riferiti a valori di affezione artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate; sono riferite alle garanzie col numero corrispondente. Delimitazioni delle garanzie Quadro B Contenuto dell’abitazione SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Garanzie ■ Formula Più 28. DOLO E COLPA GRAVE I danni determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge. 27. DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE dell’abitazione, alle condizioni previste dalle singole garanzie. L’assicurazione comprende 26. SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO – al più vicino scarico – dei residuati del sinistro indennizzabile, anche in eccedenza alle somme assicurate. 25. BANG SONICO determinato da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono. 24. CADUTA DI AEROMOBILI, meteoriti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; 23. ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO anche esterni, non causati da ordigni esplosivi. causati da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio. 19 di 68 Sono riferite alle garanzie richiamate col numero corrispondente. Delimitazioni delle garanzie 27. (DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE) il rimborso è effettuato fino al 30% della somma assicurata e nell’ambito della stessa. • 31. (FENOMENI ATMOSFERICI) Non sono risarcibili i danni dovuti a : • inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate; • formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua; • cedimento, smottamento o franamento del terreno; • rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque; 31. FENOMENI ATMOSFERICI determinati dall’azione diretta e immediata di: • vento; • urto di cose asportate o crollate per effetto del vento; • precipitazioni atmosferiche. I danni di bagnamento al contenuto dell’abitazione sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 30. (SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO) Il rimborso è effettuato fino a € 250 per sinistro e fino a € 1.000 per periodo assicurativo nell’ambito della somma assicurata. 30. SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di impianto collocate nei muri o nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura comprese le pavimentazioni ed i rivestimenti, a seguito di un danno risarcibile da fuoriuscita di acqua condotta anche se cagionato solo a terzi. 20 di 68 29. (FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTA) Sono esclusi i danni causati da: • guasto o rottura di tubature mobili o di condutture e dei relativi raccordi che collegano l’impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; • guasto o rottura provocati dal gelo; • guasto o rottura di condutture completamente interrate; • trabocchi di fognatura. 29. FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTA DA GUASTO E ROTTURA accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, stabilmente installati all’interno dell’abitazione assicurata o del fabbricato che la contiene e di pertinenza degli stessi. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, la UnipolSai indennizza entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla schedai danni materiali e diretti alle cose assi-curate arrecati da: 33. (TRASLOCO, TRASFERIMENTO E SOGGIORNO) il rimborso è effettuato fino a concorrenza di € 2.500 per sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata 33. TRASLOCO, TRASFERIMENTO E SOGGIORNO Sono rimborsate le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per traslocare le cose assicurate come contenuto, per trasferirsi e soggiornare con la sua famiglia in albergo o in un’altra abitazione, in conseguenza di evento indennizzabile in base alle garanzie previste dal presente contratto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 21 di 68 Qualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio in caso di sinistro, la UnipolSai corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso. ■ Opzione Risparmio 32. (FENOMENI ELETTRICI ED ELETTRONICI) Sono esclusi i danni dovuti a usura o manomissione. 32. FENOMENI ELETTRICI ED ELETTRONICI ad impianti ed apparecchi elettrici, audio ed audiovisivi di pertinenza del contenuto. nonché i danni arrecati a: • serre, al contenuto riposto in manufatti in tela o plastica non rigida, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo contenuto; • cose rientranti nella definizione di contenuto poste all’aperto. 22 di 68 34. FURTO commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell’interno dell’abitazione o delle dipendenze mediante: a) Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo: – serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, in modo tale da causare l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento; – tetti, pareti, soffitti o pavimenti; Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento. b) Senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno. c) Con uso fraudolento di chiavi o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serrature a più mandate o lucchetti, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall’esterno e non sia altrimenti possibile l’introduzione se non con le modalità previste ai punti a) e b). d) In qualsiasi altro modo purché nei locali sia presente l’Assicurato o altra persona di età non inferiore ai 12 anni, o collaboratore familiare. La UnipolSai indennizza, nell’ambito delle somme indicate in scheda, i danni materiali diretti subiti dal contenuto dell’abitazione e delle di-pendenze, provocati da: Garanzie ■ Formula Base Furto e rapina SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Non rientrano nelle garanzie da 34. a 38. i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, del l’As si curato, degli amministratori; b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del furto o della rapina; d) a cose riposte all’aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune; e) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 3 CV fiscali; f) ai valori a partire dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale: per i valori in cassaforte, la sospensione decorre dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione; Sono riferite alle garanzie richiamate col numero corrispondente. Delimitazioni delle garanzie 38. (SPESE PER POTENZIAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE) Il rimborso è effettuato fino a € 500 per sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata. 38. SPESE PER POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE Il rimborso delle spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l’efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell’esecuzione o nel tentativo di furto o ra- 23 di 68 37. (ROTTURA DI SOLO VETRO) Il rimborso è effettuato fino al 75% del danno indennizzabile a termini di polizza. 37. ROTTURA DI SOLO VETRO Il rimborso del danno risarcibile a termini di polizza in caso di rottura di solo vetro o di mezzi di protezione non conformi a quelli previsti alla garanzia 34. a) Scasso. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Sono riferite alle garanzie richiamate col numero corrispondente. Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, l’assicurazione comprende entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla scheda: riferiti ai valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate. Delimitazioni delle garanzie g) Garanzie ■ Formula Più 36. GUASTI E ATTI VANDALICI alle cose assicurate commessi nell’esecuzione o nel tentativo di furto e rapina. L’assicurazione comprende inoltre i guasti ai locali ed agli infissi cagionati dagli autori del furto o della rapina, tentati o consumati, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. 35. RAPINA avvenuta nell’abitazione, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’abitazione stessa. 24 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Qualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio in caso di sinistro, la UnipolSai corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso. ■ Opzione Risparmio pina; sono comprese le spese sostenute per la sostituzione delle serrature (serrature, chiavi e manodopera) di porte d’accesso dall’esterno delle abitazioni assicurate in caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiavi. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 25 di 68 In caso di trasloco l’assicurazione viene trasferita sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del decimo giorno dell’avvenuto cambiamento. Trascorso tale termine resta sospesa sino a quando l’Assicurato ne abbia dato notizia alla UnipolSai. La variazione dovrà risultare da apposito atto scritto. ■ Cambiamento delle abitazioni Relativamente alle garanzie dei Quadri “A-ABITAZIONE”, “RICORSO TERZI”, “B-CONTENUTO - incendio e altri danni materiali”, esse sono operative per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili. E’ tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali conbustibili nelle pareti esterne, nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25%. Relativamente alla garanzia “B-Contenuto - furto e rapina” essa è operante a condizione che le cose assicurate siano riposte in locali (abitazione e dipendenze) le cui pareti e i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura. ■ Operatività dell’assicurazione relative ai Quadri A-Abitazione, Ricorso terzi, B-Contenuto Condizioni particolari 26 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 La UnipolSai rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone ospitate dall’Assicurato/Contraente o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere, purché non eserciti egli stesso l’azione verso il responsabile. ■ Rinuncia alla rivalsa L’indennizzo degli enti assicurati avviene nell’ambito delle somme indicate nella scheda copertura con i seguenti limiti percentuali riferiti alla somma assicurata: a) 100% per arredamento; b) 70% complessivamente per capi speciali ed argenteria; nel caso di dimora saltuaria il limite è del 50%; c) 50% per singolo oggetto; d) 30% per valori riposti in cassaforte murata e/o a mobile; e) 20% per valori ovunque riposti col massimo di € 1.500 ma col limite di € 250 per denaro; f) 10% per il contenuto delle dipendenze, col massimo di € 500. ■ Indennizzi per le garanzie furto e rapina La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dalla garanzia 34. Furto, abbiano sottratto i valori mediante scasso od asportazione della cassaforte. ■ Valori riposti in cassaforte Le garanzie furto e rapina relative ai Valori sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato/Contraente o dei suoi familiari. ■ Dimora saltuaria Quadro C Oggetti personali • scippo, rapina e furto fuori abitazione Area patrimonio 28 di 68 41. FURTO commesso: • in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona; • con rottura di vetri di autovetture, limitatamente ai casi in cui la persona 40. RAPINA; 39. SCIPPO; sono riferite alle garanzie richiamate col numero corrispondente. La UnipolSai indennizza nell’ambito delle somme indicate in scheda la sottrazione degli oggetti personali indossati e/o portati fuori dalla propria abitazione dal Contraente/Assicurato e da ogni persona con lui convivente, in conseguenza di: SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Non rientrano nelle garanzie da 39 a 44 i danni e la perdita relativi: • a oggetti portati con sé per lo svolgimento di attività professionali; • a oggetti, denaro e documenti non di proprietà delle persone assicurate; • a veicoli a motore, imbarcazioni e natanti o loro parti ed accessori, salvo quanto previsto alla garanzia 43. • Le garanzie da 39. a 47. valgono per Delimitazioni delle garanzie Garanzie ■ Formula Base Scippo, Rapina e Furto fuori abitazione Quadro C Oggetti personali SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 45. SPESE SOSTENUTE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE (serrature, chiavi e manodopera) di porte d’accesso dall’esterno dell’abitazione adibita a dimora abituale, in caso di scippo, rapina o furto delle chiavi di tali porte d’accesso. 29 di 68 45. (SPESE SOSTENUTE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE) il rimborso è effettuato con il limite di € 100 per sinistro. Sono riferite alle garanzie richiamate con numero corrispondente. Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, l’assicurazione comprende entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla scheda, il rimborso di: 44. DANNI SUBITI DAGLI OGGETTI PERSONALI nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo o della rapina. Delimitazioni delle garanzie 42. (VALORI O DOCUMENTI PERSONALI) Per denaro e documenti personali il rimborso è effettuato con il limite del 20% della somma complessivamente assicurata. le persone di età non inferiore a 12 anni e non superiore a 85 anni e sono operative in tutto il mondo. Garanzie ■ Formula Più 43. APPARECCHI RADIO o fonoriproduttori. 42. VALORI E DOCUMENTI PERSONALI Per valori si intende quanto previsto nella definizione “contenuto dell’abitazione - lettera b)”. L’assicurazione comprende – nell’ambito della somma assicurata – il caso di scippo e rapina e furto secondo quanto previsto alla garanzia 41 di: assicurata, a bordo dell’autovettura stessa, ha a portata di mano gli oggetti personali. 47 (ESTENSIONE SPESE SANITARIE) Il rimborso è effettuato fino a € 500 per sinistro, nell’ambito della somma prevista alla garanzia 46. 47. ESTENSIONE SPESE SANITARIE Le prestazioni per spese sanitarie previste alla precedente garanzia 46, sono operative anche per ogni altro parente o affine non convivente, che subisca un infortunio trovandosi in compagnia della persona assicurata, durante l’esecuzione dello scippo o della rapina. 30 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Qualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio, in caso di sinistro, la UnipolSai corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso. ■ Opzione Risparmio 46. (SPESE SANITARIE PER LESIONI ALLA PERSONA) Il rimborso è effettuato fino a € 1.000 per sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata. 46. SPESE SANITARIE PER LESIONI ALLA PERSONA Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina ovunque commessa, le persone assicurate subiscano un infortunio che comporti o meno ricovero, la UnipolSai rimborsa le spese sostenute per: • trasferimento dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio; • accertamenti diagnostici, visite mediche specialistiche, prestazioni infermieristiche; • medicinali e materiale di cura prescritti dal medico; • onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria; • diritti di sala operatoria e materiale di intervento; • rette di degenza; • cure mediche; • trattamenti fisioterapici rieducativi. Quadro D Responsabilità civile Area patrimonio 32 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Sono riferite alla garanzie richiamate col numero corrispondente. Non rientrano nelle garanzie da 48. a 57. i danni: • cagionati dolosamente; • derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili o apparecchi per il volo; • derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni; • alle cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo; • inerenti ad attività professionali; La UnipolSai assicura, nell’ambito del massimale indicato in scheda, in tutto il mondo, il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che: • il Contraente; • il coniuge convivente; • i figli minorenni; • altri familiari o persone con lui conviventi; in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a: 48. FATTI DELLA VITA PRIVATA, compresa la pratica di sports in genere; Delimitazioni delle garanzie Garanzie ■ Formula Base Quadro D Responsabilità civile SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 49. GUIDA DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE O NATANTI all’insaputa di genitori, da parte di figli minorenni anche privi dei requisiti previsti dalla legge. Sono compresi i danni subiti dai terzi trasportati. da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di quasiasi genere e di servizi; derivanti da furto nonché quelli a cose altrui da incendio, scoppio, esplosione di cose dell’Assicurato; derivanti da proprietà, possesso ed uso di animali da sella; derivanti da proprietà, detenzione ed uso di armi in genere; cagionati a terzi e/o subiti dai collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni; derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; derivanti da proprietà e possesso ed uso di cani nonché dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; derivanti da proprietà di immobili; derivanti da lavori di ampliamento, soprelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria; da inquinamento; derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio. 33 di 68 49. (GUIDA DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE O NATANTI) Non sono risarciti i danni subiti dal veicolo stesso. • • • • • • • • • • • Sono riferite alle garanzie richiamate con i numeri corrispondenti. Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, l’assicurazione comprende, entro i limiti ed il massimale previsti dalle condizioni tutte e dalla scheda: 34 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 53. (R.C. ARMI DA FUOCO) E’ esclusa l’attività venatoria. 53. R.C. ARMI DA FUOCO i danni derivanti da proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. Questa garanzia è prestata a parziale deroga delle Delimitazioni. 54. PRATICA DI MODELLISMO Questa garanzia è prestata a deroga delle Delimitazioni. 52. (R.C. ANIMALI DA SELLA) Sono esclusi i danni a tutte le persone che cavalcano. 52. R.C. ANIMALI DA SELLA i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti derivanti da proprietà, possesso ed uso di animali da sella. Questa garanzia è prestata a parziale deroga delle Delimitazioni. 51. PROPRIETÀ ED USO DI IMBARCAZIONI non a motore o con motore inferiore a 3 cv fiscali. Questa garanzia è prestata a parziale deroga delle Delimitazioni. Delimitazioni delle garanzie Garanzie ■ Formula Più 50. CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE costituente dimora abituale o saltuaria e identificata in scheda di polizza; SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 57. PROPRIETÀ DELLE ABITAZIONI adibite a dimora abituale e saltuaria, e relative pertinenze, indicate in scheda copertura. In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare sono comprese le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. E’ compreso il rischio della committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria delle abitazioni, purché gli Assicurati non assumano la direzione dei lavori. 56. R.C. CANI proprietà, possesso o uso di cani. La garanzia vale anche per conto di chi si serve del cane. Premesso che: 1. le garanzie opzionali che seguono sono operative solo se risultano espressamente richiamate in scheda; 2. operano le Delimitazioni di cui sopra, salvo quanto derogato dalle presenti garanzie opzionali; l’assicurazione comprende, nell’ambito del massimale indicato in scheda, il risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni derivanti da: ■ Garanzie opzionali (per Formula Base e Formula Più) 55. IMPIEGO DI COLLABORATORI FAMILIARI nello svolgimento delle proprie mansioni. Sono compresi i danni fisici subiti dagli stessi. 35 di 68 57. (PROPRIETÀ DELLE ABITAZIONI) Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita d’acqua se determinati da guasti, rotture, occlusioni o gelo di tubazioni o condutture, nonché i danni cagionati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, da trabocco fognature. 36 di 68 Non sono considerati terzi : – gli Assicurati; – i loro ascendenti o discendenti. ■ Definizioni di terzi SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 37 di 68 In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla UnipolSai entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Se il sinistro riguarda i Quadri A - B – C il Contraente entro 5 giorni successivi alla denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate,con l’indicazione del rispettivo valore,nonché,pena l’inoperatività della garanzia,copia autenticata della denuncia presentata all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno,le tracce e i residui materiali del sinistro, senza avere in nessun caso,per tale titolo,diritto a qualsiasi indennità speciale..Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo , a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta. Se l’evento riguarda le garanzie di cui al Quadro D la , denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione , delle conseguenze il , nome dei danneggiati e, possibilmente,deitestimoni,nonché la data,il luogo e le cause del sinistro. Denuncia ed obblighi in caso di sinistro ■ Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri A – Abitazione, B – Contenuto dell’abitazione, C – Oggetti personali, D - Responsabilità Civile In caso di sinistro 38 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Contenuto dell’abitazione e dipendenze La liquidazione viene effettuata, entro i limiti delle somme assicurate, in base al valore commerciale che avevano le cose asportate, sottratte o danneggiate al momento del sinistro – salvo i casi di seguito previsti di valore a nuovo. In caso di danno parziale la UnipolSai, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte; l’indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. Abitazione e pertinenze (Formula valore a nuovo) La UnipolSai indennizza, entro i limiti delle somme assicurate per ciascuna abitazione, le spese di ricostruzione a nuovo, sia in caso di danno parziale che totale. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui e l’indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore delle abitazioni al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione e d’uso e di ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore del terreno. Se dalle stime fatte risulta che il valore dell’abitazione nonché relative pertinenze eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, la UnipolSai risponde del danno in proporzione, secondo l’art. 1907 del Codice Civile. Tuttavia tale riduzione non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite, maggiorati del 10%, non risultino inferiori a quelli equivalenti al valore a nuovo delle abitazioni. In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assicurate incrementate di tale percentuale. Se il contratto è indicizzato la percentuale si intende elevata al 20%. Liquidazione dei danni: L’Assicurato/Contraente deve poi far seguire,nel più breve tempo possibile le notizie,i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi , alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché,se la UnipolSai lo richiede, a un componimento amichevole,astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Nel caso di infortunio conseguente a scippo o rapina,la denuncia deve essere corredata di certificato medico. L’Assicurato deve presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della UnipolSai e qualsiasi indagine od accertamenti che questa ritenga necessari, ,sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Se il Contraente o l’Assicurato dolosamente non adempie anche solo ad uno degli obblighi suindicati perde il diritto all’indennizzo. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 39 di 68 Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro con possibilità di reintegro (Contenuto abitazione e dipendenze e oggetti personali) In caso di sinistro le somme assicurate alle singole voci ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della UnipolSai, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio. Valore a nuovo del contenuto Per le cose rientranti nella definizione di Contenuto ed acquistate nei sei mesi precedenti il sinistro, la UnipolSai rimborserà il valore risultante dalla fattura di acquisto, o da altro documento fiscalmente equivalente, o le spese sostenute per riparare le cose danneggiate senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d’uso e di conservazione delle stesse. Dall’indennizzo verrà detratto il valore dei residui. Oggetti personali fuori abitazione La liquidazione viene effettuata, entro i limiti delle somme assicurate, in base al valore che avevano le cose sottratte o danneggiate al momento del sinistro. Il risarcimento dei danni relativi a “documenti personali” riguarda il rimborso delle spese amministrative sostenute per il rifacimento di tali documenti. La UnipolSai rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Il rimborso delle spese sanitarie è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l’Ente di assistenza sanitaria sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente. Nel caso di collezioni parzialmente asportate, sottratte o danneggiate, verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tener conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa. La UnipolSai rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Il rimborso delle spese sanitarie è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l’Ente di assistenza sanitaria sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente. 40 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Gestione delle vertenze – Spese legali e peritali (Quadro D – Responsabilità Civile) La UnipolSai assume,fino al termine del grado di giudizio in corso,la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,sia civile che penale,anome dell’Assicurato,designando ove occorra,legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della UnipolSai le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,le spese vengono ripartite fra la UnipolSai e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La UnipolSai non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Recupero delle cose asportate Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla UnipolSai appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della UnipolSai se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la UnipolSai ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla UnipolSai. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla UnipolSai dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la UnipolSai risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose. Reintegro automatico delle somme assicurate (Contenuto abitazione e dipendenze; oggetti personali) Ove risulti barrata in scheda copertura la relativa casella, si conviene che con effetto dal momento del sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo vengono reintegrati nei valori originari e il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato, fino al termine del periodo di assicurazione in corso, al momento del pagamento del sinistro. Il reintegro verrà automaticamente effettuato una sola volta per periodo assicurativo. Quadro F Diaria durante ricovero Quadro E Infortuni extraprofessionali Area salute Quadro E Infortuni extraprofessionali Area salute 44 di 68 59. INVALIDITÀ PERMANENTE secondo le condizioni e le percentuali di seguito riportate, un indennizzo calcolato sulla somma che risulta assicurata. Le percentuali di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente sono quelle riportate nella seguente tabella 1, a pagina 47. 58. MORTE la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro; SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 (Valide per tutte le garanzie Formula Base e Più) L’assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da: • guida ed uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto stabilito a “Estensioni” – Rischio volo; • guida di veicoli o natanti se la persona infortunata non è abilitata a norma delle disposizioni in vigore; si intende tuttavia compreso l’infortunio subito: – dall’Assicurato minorenne anche se non abilitato; L’assicurazione vale, in tutto il mondo, per gli infortuni extraprofessionali. Sono assicurati il Contraente e/o i suoi familiari secondo le scelte risultanti in scheda. La UnipolSai corrisponde in caso di : Delimitazioni delle garanzie Garanzie ■ Formula Base Quadro E Infortuni extraprofessionali 45 di 68 Sono riferite alle garanzie richiamate col numero corrispondente Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, l’assicurazione comprende pertanto, entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla scheda, le seguenti estensioni: SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Delimitazioni della garanzia Garanzie ■ Formula Più – dall’Assicurato con patente di guida scaduta da non più di 60 giorni; • pratica di sports aerei, del paracadutismo, del salto dal trampolino con sci o idrosci e dello sci acrobatico e del bob; • partecipazione a corse e gare (e relativi allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; • abuso di alcoolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; • azioni delittuose dell’Assicurato. Sono inoltre escluse: • le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. 46 di 68 – superiore al 50% ma inferiore al 100% – 100% – superiore al 24% e fino al 50% Percentuali di invalidità permanente accertata – fino al 24% Condizioni speciali (garanzia 62). 60. (ASSEGNO EXITUS) Il rimborso viene effettuato fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il caso morte, con il limite di € 3.000 per evento. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Entità dell’indennizzo – percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata – percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata maggiorata del 50% – la somma assicurata – doppio della somma assicurata 62. CONDIZIONI SPECIALI DI VALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO La UnipolSai liquida in caso di invalidità permanente da infortunio un indennizzo calcolato sulla somma che risulta assicurata, secondo le seguenti condizioni speciali: 61. INDENNITÀ AGGIUNTIVE In caso di infortunio subito dall’Assicurato che si trovi alla guida o a bordo di autovetture ad uso privato ed in conseguenza di fatto derivante dalla circolazione stradale, la somma assicurata per il caso di morte si intende raddoppiata. Nel caso di infortunio avvenuto con modalità diverse da quelle indicate al comma precedente, che comporti il contemporaneo decesso di due coniugi assicurati – genitori di figli minorenni, purché entrambi assicurati con il presente contratto – la somma assicurata per il caso morte, per ciascuno dei genitori, si intende ugualmente raddoppiata. Le maggiori somme previste dalla presente estensione – per ciascuno dei casi predetti – non possono essere superiori complessivamente a € 250.000. 60. ASSEGNO EXITUS Trasporto della salma, acquisto del feretro e del posto per l’inumazione o la tumulazione, incenerazione e relative spese amministrative in caso di decesso dell’assicurato avvenuto durante ricovero all’estero per evento indennizzabile. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 47 di 68 Condizioni di valutazione In caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte, riferite all’arto superiore destro, si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la valutazione viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della polizza, la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di invalidità permanente. Al raggiungimento del limite del 100% di invalidità permanente l’assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite. Tabella 1 – Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente Allegato 1 alla Legge degli Infortuni sul lavoro del 30.6.65 n.1124 – INAIL PERDITA TOTALE DESTRO SINISTRO – di un arto superiore 85% 75% – di un avambraccio 75% 65% – di una mano 70% 60% – di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% – di un arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio 50% – di un piede 50% – del pollice 28% 23% – dell’indice 15% 13% – del mignolo 12% – del medio 12% – dell’anulare 8% – dell’alluce 7% – di ogni altro dito del piede 3% – della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% – della facoltà visiva di un occhio 35% – della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% – della capacità uditiva di un solo orecchio 15% 48 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la UnipolSai rinuncia ad avva-lersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile. Rinuncia all’azione di rivalsa (Valide per tutte le garanzie Formula Base e Più) L’assicurazione comprende: • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore; • le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compreso l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); • le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali; • l’annegamento; • l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; • le lesioni da sforzo o le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi altro tipo di ernia e gli infarti miocardici; • gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; ■ Estensioni La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica o funzionale di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di un qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato Allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La valutazione dell’invalidità permanente è effettuata con rinuncia della UnipolSai all’applicazione della franchigia prevista dalla legge predetta. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 49 di 68 Qualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio, a parziale modifica delle condizioni previste per la garanzia Invalidità Permanente, non si fa luogo ad indennizzo quando questa sia di grado non superiore al 3% dell’invalidità permanente totale; se invece essa risulta superiore al 3% l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. ■ Opzione risparmio L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimento. Sono esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri o da Aeroclubs. Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui è disceso. La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno. Rischio volo Quadro F Diaria durante ricovero Area salute SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 (valide per tutte le garanzie Formula Base e Più) Non rientrano nelle garanzie i ricoveri per: • malattie mentali, salvo i casi comportanti intervento chirurgico; • conseguenze derivanti da abuso di alcoolici o di psico-farmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; • infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l’Assicurato abbia preso parte volontariamente; L’assicurazione, nell’ambito delle somme indicate nella scheda, vale in tutto il mondo in caso di ricovero reso necessario da : a) Infortunio professionale ed extraprofessionale; b) Malattia compresi: parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico. 52 di 68 Delimitazioni delle garanzie Garanzie Le garanzie che seguono, FORMULA BASE e FORMULA PIÙ debbono intendersi riferite ai casi di Infortuni o Malattie secondo la scelta fatta dal Contraente/Assicurato, risultante dalla scheda copertura mediante barratura della relativa casella. Quadro F Diaria durante ricovero cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente alla stipulazione della polizza o di successiva appendice di variazione, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata, prima della stipulazione; applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio). SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 L’assicurazione comprende purché risulti assicurata la garanzia diaria da ricovero da infortunio: Diaria da ricovero da infortunio Estensioni 53 di 68 64. DAY HOSPITAL (degenza diurna) in istituto di cura per un periodo non inferiore a tre giorni, la metà dell’indennità giornaliera che risulta assicurata per ogni giorno di ricovero. L’assicurazione è valida purché dalla documentazione dell’istituto di cura risulti che il Day Hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza soluzione di continuità. 63. RICOVERO in istituto di cura, l’indennità giornaliera che risulta assicurata per ogni giorno di degenza. La UnipolSai corrisponde in caso di: ■ Formula Base • • 54 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 69. ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’intesa che la liquidazione dei danni venga effettuata in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro. I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino si considerano come avvenuti in Italia. 68. COPERTURA GRATUITA DEI NEONATI I neonati - nel periodo di validità della polizza - sono assicurati per le identiche somme e garanzie previste per la madre al momento della loro nascita, con decorrenza da tale momento e sino alle ore 24 del 30° giorno successivo. Estensioni comuni alle diarie da infortuni e malattia (Operanti in base alle garanzie prescelte in scheda): 67. MALATTIE PREGRESSE, CRONICHE E RECIDIVANTI Sono comprese le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti. L’assicurazione comprende, purché risulti assicurata la garanzia Diaria da ricovero da malattia: Diaria da ricovero da malattia diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile. 66. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la UnipolSai rinuncia ad avva-lersi del 65. CONDIZIONI SPECIALI PER GLI INFORTUNI (GESSATURA) Nel caso di infortunio che comporti gessatura ad uno o più arti, anche senza ricovero, la UnipolSai corrisponde l’indennità gior-naliera dal giorno del ricovero, ovvero in mancanza di questo, dal giorno dell’applicazione della gessatura a quello della sua rimozione. Parimenti la garanzia opera in caso di infortunio che comporti Frattura di uno o più arti – radiograficamente accertata – ed applicazione di Apparecchio terapeutico diverso dalla gessatura da parte di personale medico o paramedico. La presente garanzia è operativa dal giorno del ricovero ovvero in mancanza di questo dal giorno dell’applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione e in ogni caso sino ad un periodo massimo di 60 giorni per ogni infortunio riferito a ciascuna persona assicurata. La presente indennità è sostituita per il periodo di degenza, dalla diaria durante ricovero. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 55 di 68 Nel caso che in scheda copertura sia stata barrata la casella relativa all’opzione risparmio, l’indennità giornaliera da ricovero o, in caso di diaria da frattura o gessatura, anche senza ricovero, per i primi 7 giorni verrà corrisposta in base al 50% della somma assicurata. ■ Opzione risparmio 71. CONVALESCENZA successiva ad un ricovero di durata superiore a 30 giorni, la garanzia è operativa per un periodo di giorni postricovero pari a quello del ricovero e fino ad un massimo di 90. 70. RICOVERO ALL’ESTERO in istituto di cura, il doppio dell’indennità giornaliera che risulta assicurata per ogni giorno di degenza, fermo restando che per la determinazione della somma assicurata annua residua si detrae solo un importo pari alla metà di quello liquidato; Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate. Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, l’assicurazione corrisponde, entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla scheda, in caso di: ■ Formula Più 56 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 La denuncia del ricovero o dell’infortunio deve essere fatta per iscritto all’Agenzia cui è assegnato il contratto,entro dieci giorni dal ricovero o dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente,l’Assicurato od i Suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. In caso di ricovero la denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia o la natura e il tipo delle lesioni nonché la necessità del ricovero. In caso di infortunio la denuncia deve contenere l’indicazione del luogo,giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono,corredata di certificato medico. In entrambi i casi la denuncia deve essere accompagnata dal certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese. L’Assicurato o i suoi familiari devono presentare idonea documentazione e,in caso di ricovero,copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici della UnipolSai e qualsiasi indagine od accertamento che questa ri- Denuncia del ricovero o dell’infortunio e obblighi relativi ■ Condizioni riguardanti le garanzie dei Quadri E – Infortuni e F – Diaria durante ricovero In caso di sinistro SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 57 di 68 Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la UnipolSai corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata per il caso Morte,ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la UnipolSai paga l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti alla garanzia Morte. Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo sia stato determinato fra le parti,nessun indennizzo è dovuto. Cumulo di indennizzi Quadro E – Infortuni extraprofessionali L’assicurazione è valida purché la morte o l’invalidità permanente si siano verificate entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto. La UnipolSai corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti,fermo il disposto del penultimo capoverso delle“Condizioni di valutazione Invalidità Permanente”. La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso. Criteri di indennizzabilità - Liquidazione tenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato e i suoi beneficiari perdono il diritto all’indennizzo. 58 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Quadro F – Diaria durante ricovero La UnipolSai al termine del ricovero, compiute le verifiche del caso corrisponde le indennità pattuite. Ai fini del computo dei giorni di ricovero si tiene conto del numero dei pernottamenti. In caso di frattura che comporti apparecchio di immobilizzazione non removibile, ai fini del computo dei giorni di diaria spettanti, deve essere presentata documentazione medica attestante l’avvenuta guarigione. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 59 di 68 Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l’assicurazione non comprende i danni causati da: • guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; • trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Nel caso di furto, rapina e scippo, l’assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione degli eventi suddetti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. Relativamente all’Area Salute le garanzie si intendono comunque estese agli effetti sia interni sia esterni delle emanazioni radioattive conseguenti a trattamenti diagnostici e terapeutici ai quali l’Assicurato si è sottoposto. ■ Art. 2 Esclusioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. ■ Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Condizioni generali di assicurazione 60 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. ■ Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie Quadri Area Salute e Quadro C – Oggetti personali (per le spese sanitarie). L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro. Per le spese sostenute nei paesi che non adottano l’euro i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni BCE riportate su “Il Sole 24 ore”. I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino si considerano come avvenuti in Italia. ■ Art. 4 Estensione territoriale (Area Salute) Ferme le altre delimitazioni previste, non sono assicurate le persone che hanno età superiore a 80 anni, ovvero sono affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza. ■ Art. 3 Limiti di età – Persone non assicurate SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 61 di 68 (operativo solo nel caso di polizza indicizzata) I premi, le somme assicurate indicate in scheda vengono adeguati in relazione alle variazioni del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già “costo della vita”) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (base 1992 = 100). Nel corso di ogni anno solare viene adottato come base, sia per il riferimento iniziale (indice adottato in contratto) che per i successivi aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si verifichi una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello relativo all’ultimo adeguamento, i premi e le somme assicurate vengono aumentati o diminuiti in misura proporzionale alle variazioni dell’indice. L’aumento o la diminuzione decorrono dalla scadenza della rata annua e al Contraente viene rilasciata apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora, a seguito della variazione del numero indice, i premi e le somme assicurate abbiano subito un aumento superiore al 50% rispetto a quelli pattuiti al momento della stipulazione del contratto, è in facoltà del Contraente e della UnipolSai rinunciare a ulteriori adeguamenti. I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento rimangono comunque quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Il Contraente e la UnipolSai per potersi avvalere di tale facoltà devono darne comunicazione scritta entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l’ultimo adeguamento. In caso di eventuale ritardo o di interruzione nella pubblicazione degli indici, la UnipolSai propone l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procede come per il caso dell’aumento superiore al 50% degli importi iniziali, in caso di sinistro, l’indennizzo è comunque calcolato in base alla somma assicurata al momento del sinistro. ■ Art. 7 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. ■ Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 62 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,la UnipolSai e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di garanzia interessati dal sinistro a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro. Se il recesso viene esercitato dalla UnipolSai,questo ha effetto dopo 30 giorni,ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso,la UnipolSai rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. ■ Art. 11 Recesso in caso di sinistro Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato. ■ Art. 10 Foro competente Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. ■ Art. 9 Esagerazione dolosa del danno (Area Patrimonio) Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla UnipolSai di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla UnipolSai possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1898 del Codice Civile. ■ Art. 8 Aggravamento del rischio (Area Patrimonio) SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie,nonchè dall’art.1914 del Codice Civile,a nessun titolo la UnipolSai potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ■ Art. 15 Limite massimo dell’indennizzo Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ■ Art. 14 Oneri fiscali 63 di 68 Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla UnipolSai e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della UnipolSai oppure all’Agenzia cui è assegnato il contratto. ■ Art. 13 Forma delle comunicazioni In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all’anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ■ Art. 12 Proroga del contratto e periodo d’assicurazione 64 di 68 a) Area Patrimonio Quadri: A – Abitazione Incendio ed altri danni materiali ■ Art. 18 Procedura per la valutazione del danno SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la UnipolSai, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire alla UnipolSai l’indennizzo per essi percepito non appena,per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. ■ Art. 17 Titoli di credito a) Area Patrimonio Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la UnipolSai provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni. b) Area Salute A cura ultimata, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la UnipolSai liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. ■ Art. 16 Pagamento dell’indennizzo SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 65 di 68 I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla Area Patrimonio, al capitolo “In caso di sinistro”; c) verificare l’esistenza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di “Liquidazione dei danni” previsti al capitolo “In caso di sinistro”; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. ■ Art. 19 Mandato dei periti - Per Area Patrimonio B – Contenuto dell’abitazione C – Oggetti personali L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla UnipolSaio da un perito da questa incaricato,con il Contraente o persona da lui designata; b) oppure,a richiesta di una delle parti,fra due periti nominati uno dalla UnipolSai ed uno dal contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce della metà alle spese del terzo perito. 66 di 68 SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Area Salute Le divergenze sulla natura delle malattie e sulle loro conseguenze o sulla natura delle lesioni da infortunio e sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato). E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull’indennizzo. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico. ■ Art. 20 Controversie – Arbitrato irrituale Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 18 – lettera a), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali riunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. SAI FAMIGLIA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 01/2014 Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. ■ Art. 22 – Rinvio alle norme di legge 67 di 68 Quadro F – Diaria durante ricovero Le variazioni nel numero delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla UnipolSai , la quale ne prende atto mediante appendice. L’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell’appendice,con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.La cessazione di singole persone assicurate non seguita da sostituzione dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione. Nel caso di mancata comunicazione di persone da includere nell’assicurazione,la garanzia nei confronti di queste non è operativa. Se al momento del sinistro il numero delle persone assicurate indicato in polizza o successiva appendice è inferiore al numero risultante dal certificato anagrafico di stato di famiglia, la UnipolSai paga l’indennizzo nella proporzione risultante fra il numero delle persone indicate in polizza o successiva appendice e il numero desunto dal predetto certificato, fermo il disposto del capoverso precedente. A tal fine,dal numero delle persone risultante dal certificato di stato di famiglia non si tiene conto delle persone già escluse dall’assicurazione ai sensi dell’Art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per contro, tale criterio proporzionale opera anche nel caso contrario. ■ Art. 21 Variazioni nelle persone assicurate UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – www.unipolsai.com – www.unipolsai.it