venerdì 31 gennaio 2014
RASSEGNA STAMPA
FORMAZIONE CONTINUA
I periti industriali a scuola per la formazione continua
Italia Oggi pag. 33 del 31/01/2014
PREVIDENZA
L’integrativo finisce in pensione
Italia Oggi pag. 33 del 31/01/2014
Nell’assegno dei periti industriali parte del contributo integrativo
Il Sole 24 Ore pag. 27 del 31/01/2014
APPRENDISTATO
Apprendistato, addio al passato
Italia Oggi pag. 26 del 31/01/2014
CRONACA LOCALE
La crisi del tessile trasformata in opportunità
Il Messaggero Veneto pag. 21 del 31/01/2014
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26
VIDEOFORUM 2014
Venerdì 31 Gennaio 2014
La conferma sulla formazione di base e trasversale arriva dal ministero del lavoro
Apprendistato, addio al passato
Da ottobre 2013 le discipline regionali sono superate
DI
GIUSEPPE BUSCEMA
D
al mese di ottobre
2013 le discipline regionali in materia di
formazione di base e
trasversale nell’apprendistato professionalizzante sono da
intendersi superate.
A confermarlo Paolo Pennesi, segretario generale del
ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Videoforum
2014 di ItaliaOggi sulle novità
fiscali e in materia di lavoro.
La risposta riguardava un
quesito dell’esperto che chiedeva se, dal 1° ottobre scorso,
a seguito dell’entrata in vigore
per l’apprendistato professionalizzante delle disposizioni
previste in materia di semplificazione della formazione
finalizzata all’acquisizione
delle competenze di base o
trasversali, in attesa dell’approvazione delle linee guida, le
disposizioni regionali previste
antecedentemente sono da intendersi superate.
Un aspetto importante, perché com’è noto, dal mese di ottobre scorso, sono pienamente
operative le novità in materia
di apprendistato introdotte
dalla legge 9 agosto 2013, n.99,
che ha convertito il decreto
legge 28 giugno 2013, n.76.
In particolare, l’articolo
2, commi 2 e 3 della legge
99/2013 ha apportato modifiche al decreto legislativo 14
settembre 2011, n.167 relativamente all’apprendistato professionalizzante e di mestiere
introducendo alcune deroghe
in materia di formazione.
Le novità, per le quali il legislatore ha delegato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
Bolzano ad adottare specifiche
linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere attraverso una
deroga alla disciplina generale, ma dall’altro prevedendo
l’automatica entrata in vigore
delle modifiche qualora l’adozione non fosse giunta entro
fine settembre 2013.
Considerato la mancata adozione entro i termini, i seguenti punti sono entrati in vigore e
quindi pienamente vigenti:
a) il Piano formativo indi-
viduale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla
formazione per l’acquisizione
delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita è
effettuata in un documento
avente i contenuti minimi del
modello di libretto formativo
del cittadino di cui al decreto
del ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 10 ottobre
2005, recante «Approvazione
del modello di libretto formativo del cittadino»;
c) in caso di imprese multi
localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Secondo Pennesi, le disposizioni regionali sono da intendersi superate dalle previsioni previste dalla citata legge
99/2013 e sostanzialmente
oggi sono pienamente operativi esclusivamente i principi
previsti per l’adozione delle
linee guida. Un aspetto importante, perché molte regioni
avevano regolamentato la for-
mazione di base e trasversale
in materia di apprendistato
professionalizzante, talvolta
dando la possibilità alle imprese di svolgerla anche internamente. Su tali novità, peraltro,
il ministero del lavoro, con la
circolare n.35 del 29 agosto
2013, considerato che l’elaborazione del Piano formativo
individuale è obbligatoria limitatamente alla «formazione
per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali
e specialistiche» (e quindi alla
formazione disciplinata dalla
contrattazione collettiva) e che
lo stesso Piano formativo costituisce il principale riferimento
ai fini della valutazione della
correttezza degli adempimenti
in capo al datore di lavoro, ha
invitato il personale ispettivo
a focalizzare in via assolutamente prioritaria la propria
attenzione sul rispetto del
Piano, adottando eventuali
provvedimenti dispositivi o
sanzionatori, esclusivamente
in relazione ai suoi contenuti.
Tuttavia, sulle disposizioni regionali in materia di formazione il ministero aveva ribadito
che rispetto ai citati rapporti
di apprendistato rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla
acquisizione di competenze di
base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Interpretazione giustamente derivante
dal fatto che ciò confermato
dalla circostanza secondo cui,
per le imprese multilocalizzate, va osservata la disciplina
«della Regione ove l’impresa
ha la propria sede legale»,
disciplina che evidentemente
non può che identificarsi in
quella concernente l’offerta
formativa pubblica. Dunque,
importante il chiarimento del
ministero in cui è stato chiarito, sostanzialmente, che fin
tanto che non giungeranno le
nuove discipline, occorre esclusivamente riferirsi all’articolo
2 della legge 99/2013. Peraltro,
va aggiunto che la situazione
dovrebbe ottenere una maggiore chiarezza nel momento
in cui le linee guida verranno
approvate dalla Conferenza
Stato Regioni P.a. (la proposta di documento è già stata
approvata nella riunione del
17 ottobre scorso dalla Conferenza delle Regioni).
LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DI ITALIAOGGI AI QUESITI DEI LETTORI
Stop a prestazioni occasionali in presenza dell’integrazione
LAVORO ACCESSORIO
Vi scrivo per sapere se anche per il
2014 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di
prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. Il limite massimo
è ancora di 3 mila euro di corrispettivo
per anno solare? C’è un altro dubbio
che ci è sorto, ci siamo accorti che verificando la situazione dei voucher nel
sito Inps, vengono conteggiati nell’anno
i voucher incassati e non in base al periodo di prestazione, è corretto?
Pozzoli Giorgio
Risponde Daniele Cirioli
La prima risposta è negativa. Per l’anno 2014 non è prevista la possibilità
di utilizzare prestazioni occasionali
da parte di percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno
al reddito fino al limite di 3 mila
euro nell’anno solare (cosa rimasta
possibile fino al 31 dicembre 2013).
Ciò non vieta, tuttavia, che quel lavoratore (percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito) possa essere utilizzato nelle
ipotesi generali di utilizzo del lavoro
accessorio; in tal caso, però, andranno
osservati i limiti economici ordinari.
Ad esempio può essere impiegato da
parte di aziende e professionisti entro
il doppio limite di voucher di 5 mila
euro netti complessivi (6.666 euro lordi) nei riguardi della totalità dei committenti e di 2 mila euro netti (2.666
euro lordi) nei riguardi di ciascuna
singola azienda/professionista. Altro esempio può essere impiegato
da un committente privato, ossia
non impresa né professionista, rispettando l’unico limite di voucher
di 5 mila euro netti complessivi
Risponde Daniele Cirioli
La situazione (assenza di contratto
scritto per un collaboratore a progetto)
dà adito a diversi problemi e di varia
natura; per esempio tra le parti del
rapporto di lavoro (cioè tra il committente e il collaboratore) e, ovviamente,
con gli ispettori del lavoro. Il rischio
è di vedersi riconoscere il rapporto di
lavoro non una «collaborazione» ma
un ordinario rapporto di lavoro subordinato, cioè di tipo dipendente e a
tempo pieno e indeterminato. Anche
dopo le ultime riforme (legge Fornero
n. 92/2012 e il decreto lavoro, il dl n.
76/2013), il «progetto» conserva il ruolo
centrale nei rapporti di collaborazione: è indispensabile, fondamentale per
la loro genuinità. Per il ministero del
lavoro (circolare n. 29/2012 e i giudici
non si discostano da tale orientamento) il progetto è assente se è carente
dei seguenti requisiti: collegamento
a un determinato risultato finale,
autonoma identificabilità nell’ambito
dell’oggetto sociale del committente,
CONTRATTO CO.CO.PRO.
Per un contratto a progetto co.co.pro non coincidenza con l’oggetto sociale
a seguito di cessazione naturale, se il del committente, svolgimento di comcommittente richiama il collaboratore piti non meramente esecutivi «e» ripetelefonicamente per proporre un nuo- titivi. In questo caso la presunzione di
vo progetto senza che il collaboratore subordinazione è assoluta: se manca
abbia nulla di scritto riguardo inizio il progetto la collaborazione è cone fine del contratto stesso, come proce- vertita dalla costituzione in rapporto
dere per evitare problemi (visto che in dipendente e non c’è prova contraria
passato per convocazioni lavorative il che tenga. Poi c’è la presunzione recontratto è stato consegnato dopo l’ini- lativa: «Salvo prova contraria a carico
del committente, i rapporti di collazio e non prima)?
Enzo Salvatore borazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
sin dalla data di costituzione del
Il cd con il video integrale
rapporto, nel caso in cui l’attività
del videoforum può essere richiesto a:
del collaboratore sia svolta con
[email protected]
modalità analoghe a quella svolta
(6.666 euro lordi) nei riguardi della
totalità dei committenti.
La seconda risposta è positiva; e questo
preoccupa (non poco) imprese e professionisti. È vero che l’Inps conteggia i
voucher in base all’epoca d’incasso, incasso che può avvenire entro il periodo di validità dei voucher (12/24 mesi).
Pertanto quel «contatore» dell’Inps
non può essere utilizzato da imprese e
professionisti ai fini della verifica del
superamento o meno del limite di voucher da parte dei lavoratori, con la conseguenza che imprese e professionisti
si espongono a un rischio altissimo di
sforare inconsapevolmente quel limite
e vedersi trasformare quel rapporto di
lavoro occasionale in un’assunzione
definitiva a tempo pieno e indeterminato (maggiori indicazioni su ItaliaOggi Sette del 13 gennaio 2014, pagg.
13-14, consultabile sul sito internet di
ItaliaOggi: www.italiaoggi.it, sezione:
archivio).
dai lavoratori dipendenti dell’impresa
committente, fatte salve le prestazioni
di elevata professionalità che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Poi
c’è ancora la «forma scritta» del contratto che, fino al decreto lavoro veniva
richiesta «ai fini della prova», e ora invece deve ritenersi ad substantiam. Va
infine considerato il rischio della maxisanzione sul lavoro, in caso di impiego
del collaboratore senza «in assenza di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro» (la Co).
Nel quesito non è specifico se tale comunicazione sia stata fatta e se siano
stati regolarmente versati i contributi
sul rapporto di collaborazione, nel qual
caso poiché «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi comunque la volontà
di non occultare il rapporto», verrebbe meno il rischio della maxipena. Da
queste brevi, semplici e non esaustive
considerazioni, si ritiene che la soluzione migliore per «evitare problemi»
sia quella di procedere all’immediata
regolarizzazione del rapporto di lavoro:
dato per certo che si tratti di un rapporto di collaborazione (cioè di natura autonoma, e non subordinata), ciò potrà
avvenire attraverso la sua formalizzazione in un contratto di lavoro scritto,
con individuazione del progetto e degli
altri elementi richiesti dalla legge; con
la sua denuncia al centro impiego («Co»
online) e con il versamento dei contributi (altre indicazioni e suggerimenti
su ItaliaOggi Sette del 16 settembre
2013, pagg. 16-18, consultabile sul sito
internet di ItaliaOggi: www.italiaoggi.
it, sezione: archivio).
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