venerdì 31 gennaio 2014 RASSEGNA STAMPA FORMAZIONE CONTINUA I periti industriali a scuola per la formazione continua Italia Oggi pag. 33 del 31/01/2014 PREVIDENZA L’integrativo finisce in pensione Italia Oggi pag. 33 del 31/01/2014 Nell’assegno dei periti industriali parte del contributo integrativo Il Sole 24 Ore pag. 27 del 31/01/2014 APPRENDISTATO Apprendistato, addio al passato Italia Oggi pag. 26 del 31/01/2014 CRONACA LOCALE La crisi del tessile trasformata in opportunità Il Messaggero Veneto pag. 21 del 31/01/2014 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali 26 VIDEOFORUM 2014 Venerdì 31 Gennaio 2014 La conferma sulla formazione di base e trasversale arriva dal ministero del lavoro Apprendistato, addio al passato Da ottobre 2013 le discipline regionali sono superate DI GIUSEPPE BUSCEMA D al mese di ottobre 2013 le discipline regionali in materia di formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante sono da intendersi superate. A confermarlo Paolo Pennesi, segretario generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Videoforum 2014 di ItaliaOggi sulle novità fiscali e in materia di lavoro. La risposta riguardava un quesito dell’esperto che chiedeva se, dal 1° ottobre scorso, a seguito dell’entrata in vigore per l’apprendistato professionalizzante delle disposizioni previste in materia di semplificazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base o trasversali, in attesa dell’approvazione delle linee guida, le disposizioni regionali previste antecedentemente sono da intendersi superate. Un aspetto importante, perché com’è noto, dal mese di ottobre scorso, sono pienamente operative le novità in materia di apprendistato introdotte dalla legge 9 agosto 2013, n.99, che ha convertito il decreto legge 28 giugno 2013, n.76. In particolare, l’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 99/2013 ha apportato modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 relativamente all’apprendistato professionalizzante e di mestiere introducendo alcune deroghe in materia di formazione. Le novità, per le quali il legislatore ha delegato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad adottare specifiche linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere attraverso una deroga alla disciplina generale, ma dall’altro prevedendo l’automatica entrata in vigore delle modifiche qualora l’adozione non fosse giunta entro fine settembre 2013. Considerato la mancata adozione entro i termini, i seguenti punti sono entrati in vigore e quindi pienamente vigenti: a) il Piano formativo indi- viduale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Secondo Pennesi, le disposizioni regionali sono da intendersi superate dalle previsioni previste dalla citata legge 99/2013 e sostanzialmente oggi sono pienamente operativi esclusivamente i principi previsti per l’adozione delle linee guida. Un aspetto importante, perché molte regioni avevano regolamentato la for- mazione di base e trasversale in materia di apprendistato professionalizzante, talvolta dando la possibilità alle imprese di svolgerla anche internamente. Su tali novità, peraltro, il ministero del lavoro, con la circolare n.35 del 29 agosto 2013, considerato che l’elaborazione del Piano formativo individuale è obbligatoria limitatamente alla «formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche» (e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva) e che lo stesso Piano formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro, ha invitato il personale ispettivo a focalizzare in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti. Tuttavia, sulle disposizioni regionali in materia di formazione il ministero aveva ribadito che rispetto ai citati rapporti di apprendistato rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Interpretazione giustamente derivante dal fatto che ciò confermato dalla circostanza secondo cui, per le imprese multilocalizzate, va osservata la disciplina «della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale», disciplina che evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l’offerta formativa pubblica. Dunque, importante il chiarimento del ministero in cui è stato chiarito, sostanzialmente, che fin tanto che non giungeranno le nuove discipline, occorre esclusivamente riferirsi all’articolo 2 della legge 99/2013. Peraltro, va aggiunto che la situazione dovrebbe ottenere una maggiore chiarezza nel momento in cui le linee guida verranno approvate dalla Conferenza Stato Regioni P.a. (la proposta di documento è già stata approvata nella riunione del 17 ottobre scorso dalla Conferenza delle Regioni). LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DI ITALIAOGGI AI QUESITI DEI LETTORI Stop a prestazioni occasionali in presenza dell’integrazione LAVORO ACCESSORIO Vi scrivo per sapere se anche per il 2014 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Il limite massimo è ancora di 3 mila euro di corrispettivo per anno solare? C’è un altro dubbio che ci è sorto, ci siamo accorti che verificando la situazione dei voucher nel sito Inps, vengono conteggiati nell’anno i voucher incassati e non in base al periodo di prestazione, è corretto? Pozzoli Giorgio Risponde Daniele Cirioli La prima risposta è negativa. Per l’anno 2014 non è prevista la possibilità di utilizzare prestazioni occasionali da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito fino al limite di 3 mila euro nell’anno solare (cosa rimasta possibile fino al 31 dicembre 2013). Ciò non vieta, tuttavia, che quel lavoratore (percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito) possa essere utilizzato nelle ipotesi generali di utilizzo del lavoro accessorio; in tal caso, però, andranno osservati i limiti economici ordinari. Ad esempio può essere impiegato da parte di aziende e professionisti entro il doppio limite di voucher di 5 mila euro netti complessivi (6.666 euro lordi) nei riguardi della totalità dei committenti e di 2 mila euro netti (2.666 euro lordi) nei riguardi di ciascuna singola azienda/professionista. Altro esempio può essere impiegato da un committente privato, ossia non impresa né professionista, rispettando l’unico limite di voucher di 5 mila euro netti complessivi Risponde Daniele Cirioli La situazione (assenza di contratto scritto per un collaboratore a progetto) dà adito a diversi problemi e di varia natura; per esempio tra le parti del rapporto di lavoro (cioè tra il committente e il collaboratore) e, ovviamente, con gli ispettori del lavoro. Il rischio è di vedersi riconoscere il rapporto di lavoro non una «collaborazione» ma un ordinario rapporto di lavoro subordinato, cioè di tipo dipendente e a tempo pieno e indeterminato. Anche dopo le ultime riforme (legge Fornero n. 92/2012 e il decreto lavoro, il dl n. 76/2013), il «progetto» conserva il ruolo centrale nei rapporti di collaborazione: è indispensabile, fondamentale per la loro genuinità. Per il ministero del lavoro (circolare n. 29/2012 e i giudici non si discostano da tale orientamento) il progetto è assente se è carente dei seguenti requisiti: collegamento a un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, CONTRATTO CO.CO.PRO. Per un contratto a progetto co.co.pro non coincidenza con l’oggetto sociale a seguito di cessazione naturale, se il del committente, svolgimento di comcommittente richiama il collaboratore piti non meramente esecutivi «e» ripetelefonicamente per proporre un nuo- titivi. In questo caso la presunzione di vo progetto senza che il collaboratore subordinazione è assoluta: se manca abbia nulla di scritto riguardo inizio il progetto la collaborazione è cone fine del contratto stesso, come proce- vertita dalla costituzione in rapporto dere per evitare problemi (visto che in dipendente e non c’è prova contraria passato per convocazioni lavorative il che tenga. Poi c’è la presunzione recontratto è stato consegnato dopo l’ini- lativa: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collazio e non prima)? Enzo Salvatore borazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del Il cd con il video integrale rapporto, nel caso in cui l’attività del videoforum può essere richiesto a: del collaboratore sia svolta con [email protected] modalità analoghe a quella svolta (6.666 euro lordi) nei riguardi della totalità dei committenti. La seconda risposta è positiva; e questo preoccupa (non poco) imprese e professionisti. È vero che l’Inps conteggia i voucher in base all’epoca d’incasso, incasso che può avvenire entro il periodo di validità dei voucher (12/24 mesi). Pertanto quel «contatore» dell’Inps non può essere utilizzato da imprese e professionisti ai fini della verifica del superamento o meno del limite di voucher da parte dei lavoratori, con la conseguenza che imprese e professionisti si espongono a un rischio altissimo di sforare inconsapevolmente quel limite e vedersi trasformare quel rapporto di lavoro occasionale in un’assunzione definitiva a tempo pieno e indeterminato (maggiori indicazioni su ItaliaOggi Sette del 13 gennaio 2014, pagg. 13-14, consultabile sul sito internet di ItaliaOggi: www.italiaoggi.it, sezione: archivio). dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Poi c’è ancora la «forma scritta» del contratto che, fino al decreto lavoro veniva richiesta «ai fini della prova», e ora invece deve ritenersi ad substantiam. Va infine considerato il rischio della maxisanzione sul lavoro, in caso di impiego del collaboratore senza «in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro» (la Co). Nel quesito non è specifico se tale comunicazione sia stata fatta e se siano stati regolarmente versati i contributi sul rapporto di collaborazione, nel qual caso poiché «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto», verrebbe meno il rischio della maxipena. Da queste brevi, semplici e non esaustive considerazioni, si ritiene che la soluzione migliore per «evitare problemi» sia quella di procedere all’immediata regolarizzazione del rapporto di lavoro: dato per certo che si tratti di un rapporto di collaborazione (cioè di natura autonoma, e non subordinata), ciò potrà avvenire attraverso la sua formalizzazione in un contratto di lavoro scritto, con individuazione del progetto e degli altri elementi richiesti dalla legge; con la sua denuncia al centro impiego («Co» online) e con il versamento dei contributi (altre indicazioni e suggerimenti su ItaliaOggi Sette del 16 settembre 2013, pagg. 16-18, consultabile sul sito internet di ItaliaOggi: www.italiaoggi. it, sezione: archivio). 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali