Le novità dei Modelli UNICO 2010 per le imprese La compilazione del modulo RW CNA Roma, 12 maggio 2010 Sabrina Capilupi Fonti normative e prassi amministrativa • decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”; • art. 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante la presunzione di evasione; • Art. 13-bis, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante l’inasprimento delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; • Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009; • Modulo RW della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e relative istruzioni. Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 I contribuenti devono riportare nella dichiarazione annuale dei redditi: 1. gli investimenti detenuti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia; 2. i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. L’obbligo di dichiarazione NON sussiste se l’ammontare complessivo dei predetti investimenti ed attività ovvero l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno non supera l’importo di euro 10.000. Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 A tal fine, i contribuenti devono compilare il modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi, modello UNICO. In caso di presentazione del modello 730 ovvero nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio del modello UNICO, e presentato nei termini previsti per quest’ultimo modello. Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 Ambito soggettivo • Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo • Enti non commerciali • Società semplici • Associazioni professionali Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 Ambito soggettivo Sono esonerati: • i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza in Italia ex lege; • i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari; • i residenti nel comune di Campione d’Italia in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici in base alle disposizioni valutarie specificamente riferite al predetto territorio. L’esonero si riferisce esclusivamente agli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente al deposito o c/c di appoggio delle somme riconducibili agli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative. Rimane fermo l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dal predetto conto corrente (da effettuarsi nel quadro RM del modello UNICO). Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 Ambito oggettivo Attività finanziarie: • azioni e strumenti finanziari assimilati (quotati e non quotati); • quote di società, ancorché non rappresentate da titoli; • titoli obbligazionari; • certificati di massa; • quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio; • polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria; • finanziamenti a soggetti esteri; • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Attività patrimoniali: • immobili e diritti reali immobiliari; • oggetti preziosi; • opere d’arte; • yacht. Compilazione RW Fino al 2008 ATTIVITÀ FINANZIARIE E INVESTIMENTI ALL’ESTERO Attività finanziarie Investimenti all’estero SEMPRE SE IMPIEGATI IN ATTIVITA PRODUTTIVE DI REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA Compilazione RW Fino al 2008 Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione RW Attività finanziarie estere in ogni caso Immobili all’estero • se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero • se sono dati in affitto • in caso di cessione che genera plusvalenza imponibile ex art. 67 TUIR Preziosi ed opere d’arte • solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia Compilazione RW Dal 2009 A partire da Unico 2010 (per 2009) vanno sempre indicate nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Immobili tenuti a disposizione Yacht Oggetti preziosi e opere d’arte Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 Ambito oggettivo Sono altresì oggetto di monitoraggio: I trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro. Tali trasferimenti vanno indicati nella Sezione III del modulo RW. Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 Ambito oggettivo L’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). Il modulo RW SEZIONE II SEZIONE III Per la detenzione di investimenti e di attività finanziarie all’estero, nonché per i relativi trasferimenti (sezioni II e III), la disciplina dispiega i suoi effetti indipendentemente dall’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (es: successione o donazione). Il modulo RW SEZIONE II SEZIONE III • Ricorrendo presupposti, obbligo compilazione sussiste sempre • Non rileva la modalità di trasferimento: 1. Intermediari residenti 2. Intermediari non residenti 3. Trasporto al seguito Quindi anche se trasferimenti già monitorati Il modulo RW SEZIONE II SEZIONE III Sono due sezioni strettamente collegate In linea di principio, la presenza di una presuppone la presenza dell’altra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento STOCK FLUSSO Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990 Ambito oggettivo TRASFERIMENTI Sono oggetto di monitoraggio anche taluni trasferimenti transfontalieri che sono effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria. Si tratta, in particolare, di trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti. Non vi rientrano i trasferimenti effettuati per mezzo di intermediari residenti. Nè i trasferimenti estero su estero (rilevano solo quelli da e verso l’estero). Tali trasferimenti vanno indicati nella Sezione I. Esoneri compilazione RW SEZIONE I Se il trasferimento è canalizzato o monitorato in caso di trasporto al seguito SEZIONE II Se i redditi degli investimenti esteri sono riscossi tramite intermediari residenti SEZIONE III Avviene In linea generale monitoraggio interviene tassazione Esoneri compilazione RW Per i conti correnti all’estero sono esonerati dall’obbligo di indicazione in RW i soggetti detentori di conti bancari e postali all’estero che diano disposizione all’istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero su un conto italiano, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli interessi. C.M. 19 giugno 2002, n. 54/E Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati con una impresa di assicurazione non residente, è stato precisato che l’obbligo di monitoraggio non sussiste qualora il contratto sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano a cui sia stato conferito anche l’incarico di incassare i proventi derivanti da tali contratti. Ris. min. 24 dicembre 2002, n. 394/E Esoneri compilazione RW Per le attività oggetto di emersione la cui dichiarazione riservata è stata presentata all’intermediario nel corso del 2009 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, mentre con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è presentata nel corso del 2010 (tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010), non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010. L’esonero è definitivo per le attività rimpatriate. Per le attività oggetto di regolarizzazione l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale. Il modulo RW La Sezione II del modulo RW Tabella dei codici Esempi di compilazione Sez. II Conto corrente in Francia consistenza al 31/12/09 = euro 30.000 rigo RW7 colonna 1: 029 (codice stato estero) colonna 2: 1 (codice operazione) Colonna 3: 30.000 (saldo al 31/12) Il modulo RW non va compilato se si incarica un intermediario residente a riscuotere gli interessi del conto corrente estero. In tal caso non va neanche compilato il quadro RM. Esempi di compilazione Sez. II Immobile in Grecia tenuto a disposizione Costo immobile euro 150.000 rigo RW7 colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 15 (codice operazione) Colonna 3: 150.000 (costo storico) Dal momento che in Grecia gli immobili tenuti a disposizione non pagano imposte dirette, non va compilato il quadro RL (rigo RL12). Esempi di compilazione Sez. II Immobile in Grecia locato per 12.000 euro/anno Costo immobile euro 150.000 rigo RW7 colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 15 (codice operazione) Colonna 3: 150.000 (costo storico) RL. Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, bisogna dichiarare nel rigo RL12 l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se il reddito derivante dalla locazione è soggetto all’imposta nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto dichiarato in detto Stato. La Sezione III del modulo RW Esempi di compilazione Sez. III Acquisto un immobile nel 2009 per 100.000 euro e lo rivendo nello stesso periodo d’imposta per 120.000 euro. Nella Sezione III del modulo RW relativo al 2009 deve essere riportato: 1.il trasferimento di 100.000 euro relativo all’acquisto. (codice Stato estero; tipo di trasferimento 2 (dall’Italia verso l’estero); codice operazione: 15; colonna 4 gli estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme; colonna 6: il numero del c/c italiano utilizzato e nelle colonne 7 e 8: data e importo dell’operazione); 2.il trasferimento di 120.000 relativo alla vendita (codice Stato estero; tipo di trasferimento 2 (dall’estero verso l’Italia); codice operazione: 15; colonna 4 gli estremi di identificazione della banca italiana di destinazione delle somme; colonna 6: il numero del c/c italiano utilizzato e nelle colonne 7 e 8: data e importo dell’operazione). Cosa rimane dello “scudo fiscale” Costo fiscalmente riconosciuto Per le attività finanziarie Ai fini della determinazione dei redditi di capitale e del capital gain realizzati dopo aver effettuato il rimpatrio, in deroga ai criteri ordinari, il contribuente – in mancanza della documentazione di acquisto- può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante: il valore autocertificato dall’intermediario (al max il valore normale) o l’importo indicato nella dichiarazione riservata. Per le attività diverse da quelle finanziarie Non sono previste deroghe. Rimangono applicabili gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR. Costo fiscalmente riconosciuto alle attività rimpatriate Ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal contribuente dopo il rimpatrio Il costo fiscalmente riconosciuto Il costo di acquisto documentato Costo fiscalmente riconosciuto alle attività rimpatriate Soltanto in mancanza della documentazione acquisto può essere assunto, alternativamente: Il valore fornito all’intermediario mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva (al max il valore normale). di L’importo dichiarato nella dichiarazione riservata (barrando l’apposita casella nella dichiarazione riservata). Le sanzioni Dal 10 al 50 per cento in caso di: mancata segnalazione: • delle consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. II); • dei trasferimenti da, verso e sull’estero degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. III). Sanzione accessoria confisca di beni Articolo 12 del D.L. n. 78/09 Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute, in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati nei decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, si considerano costituiti da redditi sottratti ad imposizione in Italia, salvo prova contraria. In tali casi, le sanzioni previste dall’art. 1 del D. Lgs. 471/97 sono raddoppiate (omessa o infedele dichiarazione dei redditi). RAVVEDIMENTO RAVVEDIMENTO RAVVEDIMENTO RAVVEDIMENTO RAVVEDIMENTO RAVVEDIMENTO