Le novità dei Modelli UNICO 2010 per le imprese
La compilazione del modulo RW
CNA
Roma, 12 maggio 2010
Sabrina Capilupi
Fonti normative e prassi
amministrativa
• decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto
“monitoraggio fiscale”;
• art. 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante la presunzione di evasione;
• Art. 13-bis, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, recante l’inasprimento delle sanzioni relative
alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
• Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009;
• Modulo RW della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e
relative istruzioni.
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
I contribuenti devono riportare nella dichiarazione annuale dei
redditi:
1. gli investimenti detenuti all’estero e le attività estere di
natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti
redditi di fonte estera imponibili in Italia;
2. i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del
periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti all’estero
e le attività estere di natura finanziaria.
L’obbligo di dichiarazione NON sussiste se l’ammontare
complessivo dei predetti investimenti ed attività ovvero
l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell’anno non supera l’importo di euro 10.000.
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
A tal fine, i contribuenti devono compilare il
modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi,
modello UNICO.
In caso di presentazione del modello 730 ovvero
nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei
redditi, il modulo RW deve essere compilato in via
autonoma, unitamente al frontespizio del modello
UNICO, e presentato nei termini previsti per
quest’ultimo modello.
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
Ambito soggettivo
• Persone
fisiche,
anche
titolari
reddito impresa/lavoro autonomo
• Enti non commerciali
• Società semplici
• Associazioni professionali
Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
Ambito soggettivo
Sono esonerati:
• i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative
presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e
internazionali e la cui residenza in Italia ex lege;
• i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di
lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi
delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle
relazioni consolari;
• i residenti nel comune di Campione d’Italia in relazione alle
disponibilità detenute presso istituti elvetici in base alle
disposizioni valutarie specificamente riferite al predetto territorio.
L’esonero si riferisce esclusivamente agli obblighi di monitoraggio
fiscale limitatamente al deposito o c/c di appoggio delle somme
riconducibili agli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività
lavorative.
Rimane fermo l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dal predetto
conto corrente (da effettuarsi nel quadro RM del modello UNICO).
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
Ambito oggettivo
Attività finanziarie:
• azioni e strumenti finanziari
assimilati
(quotati
e
non
quotati);
• quote di società, ancorché non
rappresentate da titoli;
• titoli obbligazionari;
• certificati di massa;
• quote di partecipazione ad
organismi
di
investimento
collettivo del risparmio;
• polizze assicurative produttive
di redditi di natura finanziaria;
• finanziamenti
a
soggetti
esteri;
• metalli preziosi allo stato
grezzo o monetato.
Attività patrimoniali:
• immobili e diritti reali
immobiliari;
• oggetti preziosi;
• opere d’arte;
• yacht.
Compilazione RW
Fino al 2008
ATTIVITÀ FINANZIARIE E INVESTIMENTI
ALL’ESTERO
Attività
finanziarie
Investimenti
all’estero
SEMPRE
SE IMPIEGATI IN ATTIVITA
PRODUTTIVE DI REDDITI
IMPONIBILI IN ITALIA
Compilazione RW
Fino al 2008
Tipo di attività detenuta
all’estero
Obbligo di compilazione RW
Attività finanziarie estere
in ogni caso
Immobili all’estero
• se
sono
assoggettati
ad
imposte sui redditi nello Stato
estero
• se sono dati in affitto
• in caso di cessione che
genera
plusvalenza
imponibile ex art. 67 TUIR
Preziosi ed opere d’arte
• solo se impiegati in attività
destinate a produrre redditi
imponibili in Italia
Compilazione RW
Dal 2009
A partire da Unico 2010 (per 2009) vanno sempre
indicate nel modulo RW non soltanto le attività estere
di natura finanziaria ma anche gli investimenti
all’estero di altra natura indipendentemente dalla
effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.
Immobili tenuti a disposizione
Yacht
Oggetti preziosi e opere d’arte
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
Ambito oggettivo
Sono altresì oggetto di monitoraggio:
I trasferimenti da, verso e sull’estero che nel
corso del periodo d’imposta hanno interessato i
suddetti investimenti ed attività, se l’ammontare
complessivo dei movimenti effettuati nel corso del
medesimo periodo, computato tenendo conto
anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a
euro 10.000. di ammontare complessivo superiore
a 10.000 euro.
Tali trasferimenti vanno indicati nella Sezione III
del modulo RW.
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
Ambito oggettivo
L’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti sussiste
anche se al termine del periodo d’imposta i
soggetti interessati non detengono investimenti
all’estero né attività estere di natura finanziaria, in
quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento
o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque
sia la modalità con cui sono stati effettuati i
trasferimenti (attraverso intermediari residenti,
attraverso intermediari non residenti o in forma
diretta tramite trasporto al seguito).
Il modulo RW
SEZIONE II
SEZIONE III
Per la detenzione di investimenti e di
attività finanziarie all’estero, nonché
per i relativi trasferimenti (sezioni II e
III), la disciplina dispiega i suoi effetti
indipendentemente dall’origine delle
attività finanziarie e degli investimenti
detenuti all’estero (es: successione o
donazione).
Il modulo RW
SEZIONE II
SEZIONE III
• Ricorrendo presupposti, obbligo compilazione sussiste sempre
• Non rileva la modalità di trasferimento:
1. Intermediari residenti
2. Intermediari non residenti
3. Trasporto al seguito
Quindi anche se
trasferimenti già
monitorati
Il modulo RW
SEZIONE II
SEZIONE III
Sono due sezioni strettamente collegate
In linea di principio, la presenza di una presuppone la presenza
dell’altra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento
STOCK
FLUSSO
Art. 4 decreto legge n. 167 del 1990
Ambito oggettivo
TRASFERIMENTI
Sono oggetto di monitoraggio anche taluni trasferimenti
transfontalieri che sono effettuati per cause diverse dagli
investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria.
Si tratta, in particolare, di trasferimenti dall’estero verso
l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli, effettuati
tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari
residenti.
Non vi rientrano i trasferimenti effettuati per mezzo di
intermediari residenti.
Nè i trasferimenti estero su estero (rilevano solo quelli da e
verso l’estero).
Tali trasferimenti vanno indicati nella Sezione I.
Esoneri compilazione RW
SEZIONE I
Se il trasferimento è canalizzato o
monitorato in caso di trasporto al seguito
SEZIONE II
Se i redditi degli investimenti esteri sono
riscossi tramite intermediari residenti
SEZIONE III
Avviene
In linea generale
monitoraggio
interviene tassazione
Esoneri compilazione RW
Per i conti correnti all’estero sono esonerati dall’obbligo di indicazione in RW i
soggetti detentori di conti bancari e postali all’estero che diano disposizione
all’istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto
estero su un conto italiano, dando specificazione nella causale dell’ammontare
lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia
in grado di operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli interessi.
C.M. 19 giugno 2002, n. 54/E
Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
stipulati con una impresa di assicurazione non residente, è stato precisato che
l’obbligo di monitoraggio non sussiste qualora il contratto sia concluso per il
tramite di un intermediario finanziario italiano a cui sia stato conferito anche
l’incarico di incassare i proventi derivanti da tali contratti.
Ris. min. 24 dicembre 2002, n. 394/E
Esoneri compilazione RW
Per le attività oggetto di emersione la cui dichiarazione
riservata è stata presentata all’intermediario nel corso del
2009 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla
dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, mentre con
riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui
dichiarazione riservata è presentata nel corso del 2010
(tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010), non deve
essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione
dei redditi per l’anno 2009 né quello relativo alla
dichiarazione dei redditi per l’anno 2010.
L’esonero è definitivo per le attività rimpatriate.
Per le attività oggetto di regolarizzazione l’esonero della
compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto,
permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate
agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.
Il modulo RW
La Sezione II del modulo RW
Tabella dei codici
Esempi di compilazione
Sez. II
Conto corrente in Francia
consistenza al 31/12/09 = euro 30.000
rigo RW7
colonna 1: 029 (codice stato estero)
colonna 2: 1 (codice operazione)
Colonna 3: 30.000 (saldo al 31/12)
Il modulo RW non va compilato se si incarica un intermediario
residente a riscuotere gli interessi del conto corrente estero.
In tal caso non va neanche compilato il quadro RM.
Esempi di compilazione
Sez. II
Immobile in Grecia tenuto a disposizione
Costo immobile euro 150.000
rigo RW7
colonna 1: 032 (codice stato estero)
colonna 2: 15 (codice operazione)
Colonna 3: 150.000 (costo storico)
Dal momento che in Grecia gli immobili tenuti a
disposizione non pagano imposte dirette, non va
compilato il quadro RL (rigo RL12).
Esempi di compilazione
Sez. II
Immobile in Grecia locato per 12.000 euro/anno
Costo immobile euro 150.000
rigo RW7
colonna 1: 032 (codice stato estero)
colonna 2: 15 (codice operazione)
Colonna 3: 150.000 (costo storico)
RL. Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito
all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese
estero, bisogna dichiarare nel rigo RL12 l’ammontare del
canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se il reddito derivante dalla locazione è soggetto all’imposta
nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto
dichiarato in detto Stato.
La Sezione III del modulo RW
Esempi di compilazione
Sez. III
Acquisto un immobile nel 2009 per 100.000 euro e lo rivendo
nello stesso periodo d’imposta per 120.000 euro.
Nella Sezione III del modulo RW relativo al 2009 deve essere
riportato:
1.il trasferimento di 100.000 euro relativo all’acquisto.
(codice Stato estero; tipo di trasferimento 2 (dall’Italia verso
l’estero); codice operazione: 15; colonna 4 gli estremi di
identificazione della banca
italiana da cui provengono le
somme; colonna 6: il numero del c/c italiano utilizzato e nelle
colonne 7 e 8: data e importo dell’operazione);
2.il trasferimento di 120.000 relativo alla vendita
(codice Stato estero; tipo di trasferimento 2 (dall’estero verso
l’Italia); codice operazione: 15; colonna 4 gli estremi di
identificazione della banca italiana di destinazione delle somme;
colonna 6: il numero del c/c italiano utilizzato e nelle colonne 7
e 8: data e importo dell’operazione).
Cosa rimane dello “scudo fiscale”
Costo fiscalmente riconosciuto
Per le attività finanziarie
Ai fini della determinazione dei redditi di capitale e del capital gain
realizzati dopo aver effettuato il rimpatrio, in deroga ai criteri
ordinari, il contribuente – in mancanza della documentazione di
acquisto- può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente
rilevante: il valore autocertificato dall’intermediario (al max il valore
normale) o l’importo indicato nella dichiarazione riservata.
Per le attività diverse da quelle finanziarie
Non sono previste deroghe. Rimangono applicabili gli ordinari criteri
di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR.
Costo fiscalmente riconosciuto alle attività
rimpatriate
Ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi
diversi di natura finanziaria realizzati dal contribuente dopo
il rimpatrio
Il costo fiscalmente riconosciuto
Il costo di acquisto
documentato
Costo fiscalmente riconosciuto alle attività
rimpatriate
Soltanto in mancanza della documentazione
acquisto può essere assunto, alternativamente:
Il
valore
fornito
all’intermediario mediante
un’apposita dichiarazione
sostitutiva (al max il
valore normale).
di
L’importo dichiarato nella
dichiarazione
riservata
(barrando
l’apposita
casella nella dichiarazione
riservata).
Le sanzioni
Dal 10 al 50 per cento in
caso di:
mancata segnalazione:
• delle consistenze degli investimenti
all’estero e delle attività estere di
natura finanziaria (modulo RW, sez.
II);
• dei
trasferimenti
da,
verso
e
sull’estero degli investimenti all’estero
e delle attività estere di natura
finanziaria (modulo RW, sez. III).
Sanzione accessoria
confisca di beni
Articolo 12 del D.L. n. 78/09
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria
detenute, in violazione dei vincoli valutari e degli
obblighi tributari,
in Stati o territori aventi un
regime fiscale privilegiato, individuati nei decreti
ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre
2001, si considerano costituiti da redditi sottratti ad
imposizione in Italia, salvo prova contraria.
In tali casi, le sanzioni previste dall’art. 1 del D. Lgs. 471/97
sono raddoppiate (omessa o infedele dichiarazione dei redditi).
RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO
Scarica

10_05_12_Slides_Capilupi_