IL MODULO RW Alessandria 21 aprile 2010 Enrico Mastrogiacomo 1 Ambito soggettivo Modulo RW Art.4 del D.L. 167/90: 1) persone fisiche (imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria), enti non commerciali e società semplici ed equiparate 2) residenti in Italia 3) che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria d’importo superiore a 10.000 euro, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. 2 I redditi di fonte estera redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti). I redditi di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi gli interessi delle obbligazioni pubbliche emesse all’estero (di cui all’art. 31 DPR 601/73), soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento. i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del TUIR (redditi di capitale di fonte estera); Composizione delle Sezioni del Modulo RW (ambito oggettivo) Sezione I: Trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa, titoli, attraverso non residenti e senza il tramite di intermediari finanziari residenti (FLUSSO - art. 2, D.L. 167/1990); Sezione II: Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono esser conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (CONSISTENZA - art. 4, c. 1, D.L. 167/1990); Sezione III: Trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (FLUSSO - art. 4, c. 2, D.L. 167/1990). 5 Attività estere di natura finanziaria Attività finanziarie oggetto di segnalazione nel Modulo RW: Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti: - le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti - le obbligazioni estere e i titoli similari e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri); - le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; I depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); 6 Attività estere di natura finanziaria Attività finanziarie oggetto di segnalazione nel Modulo RW: Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti: - finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; - polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, Contratti derivati e altri rapporti finanziari. 7 Attività estere di natura finanziaria Attività finanziarie oggetto di segnalazione nel Modulo RW: •Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero; •Atti di disposizione patrimoniale in favore di trust, fondazioni ed organizzazioni similari; •Forme di previdenza complementare individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero; •Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. 8 Novità della dichiarazione dei redditi UNICO 2010 Indicare non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Es.: dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi. Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati utilizzando il modello UNICO PF compilando il Frontespizio e il quadro RW. Esonero dalla compilazione delle Sezioni II e III del quadro RW certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del DL 239/96; per i contratti conclusi attraverso l’intervento di intermediari residenti, anche in qualità di controparti; per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. Scudo Fiscale In caso di presentazione all’intermediario dello scudo nel corso del 2009: esonero dalla presentazione del Modulo RW per l’anno 2009. In caso di presentazione dello scudo nel 2010: ssonero dalla presentazione del Modulo RW per l’anno 2009 e per l’anno 2010. Condizioni: Rimpatrio: le attività siano amministrate da un intermediario finanziario italiano che ne segue i relativi flussi. Regolarizzazione: l’esonero non è definitivo. Modalità di compilazione Modulo RW Nel Modulo RW molte informazioni sono state codificate, con numeri arabi riscontrabili dalle seguenti fonti: -Stato Estero: “Elenco dei Paesi e Territori Esteri” -allegato alle istruzioni del Mod. Unico PF; -Codice Operazione: “Tabella Codici Operazioni con l’Estero” -allegato alle istruzioni del Mod. Unico PF; -Codice mezzo di pagamento: codici presenti nelle Istruzioni di compilazione del modulo; -Tipo di Trasferimento: codici presenti nelle Istruzioni di compilazione del modulo. 13 Sezione II Modulo RW Caso: Un contribuente italiano possiede un immobile in Spagna del valore di € 350.000,00. Esempio compilazione: 14 Approfondimento Sezione II Modulo RW Caso: Un contribuente italiano possiede uno Zero Coupon Bond del valore nominale di € 100.000,00 emesso da una società svizzera. Esempio compilazione: la “Casella”, numerata con il n.4, deve essere compilata nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta. In tal caso viene meno la presunzione di redditività di cui all’art. 6 DL 167/1990 in merito all’attività estera dichiarata 15 Sezione III Modulo RW Caso: Un contribuente italiano loca il proprio immobile posseduto in Spagna, incassando il corrispettivo in Italia. Esempio compilazione: 16 Polizza Assicurativa: Sezione II Modulo RW Caso: Un contribuente italiano possiede un’assicurazione / polizza vita in Spagna del valore complessivo di € 100.000,00, la cui riscossione e tassazione avviene senza l’intervento di un intermediario residente. Esempio compilazione: 17 Polizza Assicurativa: Sezione III Modulo RW Caso: Un contribuente italiano possiede un’assicurazione / polizza vita in Spagna e versa un premio assicurativo di € 20.000,00. Esempio compilazione: 18 Dichiarazione dei redditi esteri: il quadro RM Sezione II (indennità, plusvalenze e redditi da g) a n) dell’art. 17 comma 1 T.U.I.R. Sezione V (Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva). Segue: Il quadro RT sezione I, plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria, assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50 per cento; sezione II, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate; sezione III, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti residenti o localizzati in paradisi fiscali. Segue: Il quadro RL Sezione l - A: - utili derivanti da partecipazioni qualificate in società di capitali residenti e non residenti. - altri redditi di capitale, quali interessi ed altri proventi, come gli interessi su capitali dati a mutuo o contratti di deposito. Sezione Il - A Tassazione dei redditi degli immobili situati all’estero : - non locati, solo se ivi soggetti a imposizione (se in base a tariffe d’estimo o criteri similari spetta il credito d’imposta “estero”); - locati, in ogni caso. Le sanzioni Violazione e norma violata Sanzione in vigore fino al 04/08/2009 Sanzione in vigore dal 05/08/2009 (d.l. 103/2009) Sezione I (art. 2 co. 1 D.L. 167/90) dal 5% al 25% degli importi non dichiarati + confisca di beni di corrispondente valore dal 5% al 25% degli importi non dichiarati + confisca di beni di corrispondente valore (art. 5 co. 2 D.L. 167/1990) Sezione II (art. 4 co. 1 D.L. 167/90) dal 5% al 25% degli importi non dichiarati + confisca di beni di corrispondente valore dal 10% al 50% degli importi non dichiarati + confisca di beni di corrispondente valore (art. 5 co. 4 D.L. 167/1990) Sezione III (art. 4 co. 2 D.L. 167/90) dal 5% al 25% degli importi non dichiarati dal 10% al 50% degli importi non dichiarati (art. 5 co. 5 D.L. 167/1990) Tassazione presuntiva (art. 6 D.L. 167/90) Le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio. D.L. 78/2009 - Art. 12, comma 2 Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del DL 167/90, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. D.L. 78/2009 - Art. 12, comma 2 in caso di infedele dichiarazione, la sanzione prevista da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’imposta passa rispettivamente al 200% e al 400%; in caso di omessa presentazione della dichiarazione si passa da un minimo del 120% al 240% e da un massimo del 240% al 480%. Art. 12, comma 2-bis e 2-ter Comma 2-bis: i termini per l’accertamento basato sulla suddetta presunzione sono raddoppiati (articolo 43, D.P.R. 600/73 e articolo 57, D.P.R. 633/72). Comma 2-ter: sono raddoppiati i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. 472/97 previsti per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.