IL MODULO RW
Alessandria 21 aprile 2010
Enrico Mastrogiacomo
1
Ambito soggettivo Modulo RW
Art.4 del D.L. 167/90:
1) persone fisiche (imprenditori individuali in regime
di contabilità ordinaria), enti non commerciali e
società semplici ed equiparate
2) residenti in Italia
3) che al termine del periodo d'imposta detengono
investimenti all'estero ovvero attivita' estere di
natura finanziaria d’importo superiore a 10.000
euro, attraverso cui possono essere conseguiti
redditi di fonte estera imponibili in Italia.
2
I redditi di fonte estera
redditi corrisposti da soggetti non residenti,
nonché i redditi derivanti da beni che si trovano
al di fuori del territorio dello Stato.
 i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27
per cento (interessi ed altri proventi dei depositi
e conti correnti bancari costituiti all’estero,
proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine con controparti non residenti).

I redditi di fonte estera
gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari esteri, compresi gli interessi delle
obbligazioni pubbliche emesse all’estero (di cui
all’art. 31 DPR 601/73), soggetti all’imposta
sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento.
 i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del
TUIR (redditi di capitale di fonte estera);

Composizione delle Sezioni del
Modulo RW (ambito oggettivo)
Sezione I: Trasferimenti da e verso l’estero di denaro,
certificati in serie o di massa, titoli, attraverso non residenti
e senza il tramite di intermediari finanziari residenti
(FLUSSO - art. 2, D.L. 167/1990);
Sezione II: Investimenti all’estero o attività estere di natura
finanziaria attraverso cui possono esser conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia
(CONSISTENZA - art. 4, c. 1, D.L. 167/1990);
Sezione III: Trasferimenti da, verso e sull’estero che nel
corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero
e le attività estere di natura finanziaria
(FLUSSO - art. 4, c. 2, D.L. 167/1990).
5
Attività estere di natura finanziaria
Attività finanziarie oggetto di segnalazione nel Modulo RW:
Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non
residenti:
- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti
non residenti
- le obbligazioni estere e i titoli similari e i certificati di
massa emessi da non residenti (comprese le quote di
OICR esteri);
- le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
I depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero
indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad
esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
6
Attività estere di natura finanziaria
Attività finanziarie oggetto di segnalazione nel Modulo RW:
Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non
residenti:
- finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito
titoli;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
Contratti derivati e altri rapporti finanziari.
7
Attività estere di natura finanziaria
Attività finanziarie oggetto di segnalazione nel Modulo RW:
•Metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti
all’estero;
•Atti di disposizione patrimoniale in favore di trust,
fondazioni ed organizzazioni similari;
•Forme di previdenza complementare individuale o
collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto
estero;
•Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa
o diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o
strumenti finanziari della medesima natura.
8
Novità della dichiarazione
dei redditi UNICO 2010
Indicare non soltanto le attività estere di natura
finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di
altra natura, indipendentemente dalla effettiva
produzione di redditi imponibili in Italia.
Es.: dovranno essere sempre indicati anche gli
immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti
preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di
redditi.
Esonero dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi

In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere
indicati utilizzando il modello UNICO PF compilando
il Frontespizio e il quadro RW.
Esonero dalla compilazione delle
Sezioni II e III del quadro RW



certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari
residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del DL 239/96;
per i contratti conclusi attraverso l’intervento di
intermediari residenti, anche in qualità di controparti;
per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i
redditi derivanti da tali attività estere di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli
intermediari stessi.
Scudo Fiscale
In caso di presentazione all’intermediario dello scudo nel
corso del 2009: esonero dalla presentazione del Modulo
RW per l’anno 2009.
In caso di presentazione dello scudo nel 2010: ssonero
dalla presentazione del Modulo RW per l’anno 2009 e
per l’anno 2010.
Condizioni:
Rimpatrio: le attività siano amministrate da un intermediario
finanziario italiano che ne segue i relativi flussi.
Regolarizzazione: l’esonero non è definitivo.
Modalità di compilazione Modulo RW
Nel Modulo RW molte informazioni sono state codificate,
con numeri arabi riscontrabili dalle seguenti fonti:
-Stato Estero: “Elenco dei Paesi e Territori Esteri”
-allegato alle istruzioni del Mod. Unico PF;
-Codice Operazione: “Tabella Codici Operazioni con l’Estero”
-allegato alle istruzioni del Mod. Unico PF;
-Codice mezzo di pagamento: codici presenti nelle Istruzioni
di compilazione del modulo;
-Tipo di Trasferimento: codici presenti nelle Istruzioni di
compilazione del modulo.
13
Sezione II Modulo RW
Caso:
Un contribuente italiano possiede un immobile in Spagna del valore di €
350.000,00.
Esempio compilazione:
14
Approfondimento Sezione II Modulo RW
Caso:
Un contribuente italiano possiede uno Zero Coupon Bond del valore nominale di €
100.000,00 emesso da una società svizzera.
Esempio compilazione:
la “Casella”, numerata con il n.4, deve essere compilata nel caso in cui i redditi
relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in
un successivo periodo d’imposta. In tal caso viene meno la presunzione di
redditività di cui all’art. 6 DL 167/1990 in merito all’attività
estera dichiarata
15
Sezione III Modulo RW
Caso:
Un contribuente italiano loca il proprio immobile posseduto in Spagna,
incassando il corrispettivo in Italia.
Esempio compilazione:
16
Polizza Assicurativa: Sezione II Modulo RW
Caso:
Un contribuente italiano possiede un’assicurazione / polizza vita in Spagna del valore
complessivo di € 100.000,00, la cui riscossione e tassazione avviene senza l’intervento di un
intermediario residente.
Esempio compilazione:
17
Polizza Assicurativa: Sezione III Modulo RW
Caso:
Un contribuente italiano possiede un’assicurazione / polizza vita in Spagna e
versa un premio assicurativo di € 20.000,00.
Esempio compilazione:
18
Dichiarazione dei redditi esteri: il
quadro RM

Sezione II (indennità, plusvalenze e redditi da g) a
n) dell’art. 17 comma 1 T.U.I.R.

Sezione V (Redditi di capitale soggetti ad
imposizione sostitutiva).
Segue: Il quadro RT

sezione I, plusvalenze e altri redditi diversi di
natura finanziaria, assoggettati a imposta
sostitutiva del 12,50 per cento;

sezione II, plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate;

sezione III, plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate in società o enti
residenti o localizzati in paradisi fiscali.
Segue: Il quadro RL
Sezione l - A:
- utili derivanti da partecipazioni qualificate in società di
capitali residenti e non residenti.
- altri redditi di capitale, quali interessi ed altri proventi,
come gli interessi su capitali dati a mutuo o contratti di
deposito.
Sezione Il - A
Tassazione dei redditi degli immobili situati all’estero :
- non locati, solo se ivi soggetti a imposizione (se in base
a tariffe d’estimo o criteri similari spetta il credito
d’imposta “estero”);
- locati, in ogni caso.
Le sanzioni
Violazione e
norma violata
Sanzione in vigore fino al
04/08/2009
Sanzione in vigore dal
05/08/2009 (d.l. 103/2009)
Sezione I
(art. 2 co. 1
D.L. 167/90)
dal 5% al 25% degli
importi non dichiarati
+
confisca di beni di
corrispondente valore
dal 5% al 25% degli importi
non dichiarati
+
confisca di beni di
corrispondente valore
(art. 5 co. 2 D.L. 167/1990)
Sezione II
(art. 4 co. 1
D.L. 167/90)
dal 5% al 25% degli
importi non dichiarati
+
confisca di beni di
corrispondente valore
dal 10% al 50% degli
importi non dichiarati
+
confisca di beni di
corrispondente valore
(art. 5 co. 4 D.L. 167/1990)
Sezione III
(art. 4 co. 2
D.L. 167/90)
dal 5% al 25% degli
importi non dichiarati
dal 10% al 50% degli
importi non dichiarati
(art. 5 co. 5 D.L. 167/1990)
Tassazione presuntiva
(art. 6 D.L. 167/90)
Le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od
i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne
risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al
tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel
relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo
periodo d'imposta. La prova contraria può essere
data dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento
della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio.
D.L. 78/2009 - Art. 12, comma 2
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria
detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre
2001), in violazione degli obblighi di dichiarazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del DL 167/90, ai
soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova
contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
raddoppiate.
D.L. 78/2009 - Art. 12, comma 2
in caso di infedele dichiarazione, la sanzione
prevista da un minimo del 100% ad un massimo del
200% dell’imposta passa rispettivamente al 200% e
al 400%;
in caso di omessa presentazione della dichiarazione
si passa da un minimo del 120% al 240% e da un
massimo del 240% al 480%.
Art. 12, comma 2-bis e 2-ter
Comma 2-bis: i termini per l’accertamento basato sulla
suddetta presunzione sono raddoppiati (articolo 43,
D.P.R. 600/73 e articolo 57, D.P.R. 633/72).
Comma 2-ter: sono raddoppiati i termini di cui all’art.
20 del D.Lgs. 472/97 previsti per la notifica dell’atto
di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.
Scarica

Le novità in tema di dichiarazioni fiscali, con particolare riguardo alla