Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Franco Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Elena Massimo Renzo Sandro Vendemiano Flavio Stefano Galan Manzato Chisso Conta Coppola De Bona Donazzan Giorgetti Marangon Sandri Sartor Silvestrin Valdegamberi Segretario Antonio Menetto 8^ legislatura Deliberazione della Giunta n. 2019 OGGETTO: del 22/07/08 Approvazione direttiva per la realizzazione di interventi formativi per il rinnovo dell’attestazione sul libretto formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale n. 41/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 19 L.R. 10/1990). L’Assessore Regionale alle Politiche dell’Istruzione e della Formazione Elena Donazzan, riferisce quanto segue. La Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni, all’art. 19 prevede che Enti, Istituzioni, Associazioni, Imprese o privati operanti nell’ambito regionale possano chiedere il riconoscimento di corsi professionali, senza il concorso finanziario della Regione, finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica, di specializzazione o di un titolo che produca gli effetti di cui alla norma di riferimento del corso. Tra le azioni classificabili nell’area della formazione superiore o continua, è prevista anche la “formazione per abilitazioni professionali specifiche o per aggiornamento professionale” finalizzata a garantire la formazione superiore o di adulti destinata al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione o all’ottenimento di patenti di mestiere o autorizzazioni per l’esercizio di attività professionali. L’art. 1 della Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Igiene e Sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” prevede che gli accertamenti e le relative certificazioni previsti dall’art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, siano sostituiti da misure di autocontrollo, formazione ed informazione. La D.G.R. n. 2485 del 06/08/2004 e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che, per le attività esemplificate nel gruppo 2 di cui all’allegato A) del predetto provvedimento, le procedure informative/formative previste all’art. 1 della L.R. 41/2003, sono assolte con la consegna e presa visione del documento sulle norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti e con la successiva partecipazione, entro due anni dalla data di sottoscrizione di tale documento per presa visione, ad un corso di formazione professionale. Con D.G.R. n. 4507 del 29/12/2004 e successivi provvedimenti sono stati approvati i bandi per la presentazione dei progetti formativi e la realizzazione degli interventi formativi suddetti a favore del personale addetto al settore della produzione e vendita delle sostanze alimentari. I corsi attualmente in fase di svolgimento, sono quelli approvati con D.D.R. n. 31 del 23/01/2008 in attuazione della D.G.R. n. 3591 del 13/11/2007. Con D.D.R. 438 del 24/11/2004, successivamente modificato con D.D.R. 388 del 09/08/2007, entrambi provvedimenti della Direzione regionale per la Prevenzione, è stato stabilito che per il personale che Mod. A - originale manipola alimenti contraddistinto nel gruppo 2 della D.G.R. 2485/04, le procedure informative/formative di cui all’art. 1 della L.R. n. 41/2003 sono assolte con la partecipazione di titolari ed operatori alimentari, dipendenti/collaboratori, al corso formativo previsto per il rinnovo, nel seguente modo: Entro due anni dalla: - scadenza del libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 14 della Legge 283/1962; - consegna del documento “Norme di comportamento per una corretta preparazione /manipolazione sicura degli alimenti”, approvato con detto decreto, relativamente alle nuove attività, ai neo assunti e agli stagionali; Entro tre anni dalla: - consegna dell’attestazione relativa alla partecipazione con esito favorevole al corso formativo. Si rende necessario pertanto procedere all’approvazione della presente direttiva per la presentazione dei progetti formativi relativi ai corsi per il rinnovo dell’attestazione, da effettuarsi entro tre anni dalla consegna dell’attestato di frequenza con esito favorevole, agli operatori che hanno partecipato ai corsi per il “Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari “, in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale n. 41/2003. Potranno presentare progetti formativi gli Organismi di Formazione professionale accreditati per gli ambiti della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua, iscritti nell’elenco regionale ai sensi della L.R. n. 19/2002 e/o i soggetti non iscritti nel predetto Elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13/02/2004. I corsi di formazione per il rinnovo dell’attestazione hanno durata minima di tre ore, e le materie di insegnamento e le relative figure professionali preposte alla docenza sono indicate nella direttiva Allegato B al presente provvedimento. I soggetti tenuti alla frequenza dei percorsi formativi in questione sono i titolari ed operatori alimentari, dipendenti e/o collaboratori così come descritti nel Gruppo 2 della citata D.G.R. n. 2485 del 06/08/2004. In proposito si evidenzia la necessità, in considerazione delle peculiarità delle attività previste per gli operatori che manipolano sostanze alimentari che siano integrati gli argomenti previsti per l’area della sanificazione, con conseguente aumento dei contenuti previsti per detta disciplina. Al termine di ogni percorso formativo verrà indicata sul Libretto Formativo dei partecipanti, previo superamento dell’esame di accertamento finale, l’attestazione della avvenuta frequenza e l’apposizione della data che determina la nuova scadenza triennale entro la quale procedere ad un ulteriore corso formativo per il rinnovo dell’attestazione. In caso di mancato superamento della suddetta prova il percorso formativo dovrà essere ripetuto. I singoli percorsi formativi, la cui frequenza è obbligatoria, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 10/90, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi nell’arco temporale di una giornata ed essere conclusi entro il 31 dicembre 2009. In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti allegati: - - Allegato A Avviso pubblico; Allegato B Direttiva per la presentazione e la realizzazione di interventi formativi per “Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari; Allegato C Adempimenti per la gestione di interventi di formazione professionale per il rinnovo dell’attestazione con validità triennale sul libretto formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari; Allegato D Schema di atto di adesione che gli Organismi di formazione gestori dovranno sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività. Allegato E Fac – simile di domanda per l’ammissione al riconoscimento degli interventi formativi; Mod. A - originale pag. 2 Dgr n. 2019 del 22/07/08 - Allegato F Schema di dichiarazione sostitutivo di atto di notorietà Allegato G Formulario per la presentazione delle proposte formative; Le domande di ammissione al riconoscimento e i relativi allegati dovranno essere spedite entro e non oltre il 30/09/2008, pena l’esclusione del progetto. Si tratta ora di approvare la direttiva oggetto del presente provvedimento, relativa ai corsi professionali per il rinnovo dell’attestazione di partecipazione, con validità triennale, per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale n. 41/2003 e successive modifiche ed integrazioni; detti corsi per il rinnovo di tale attestazione con validità triennale, sono sostitutivi degli accertamenti e delle certificazioni di cui all’art. 14 della Legge n. 283/1962 e degli artt. nn. 37, 39 e 40 del D.P.R. n. 327/1980. Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE - - Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Vista la Legge n. 845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; Viste le LL.RR. n. 10/90 e n. 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale; Visti i Regolamenti CE n. 852/04, n. 853/04, n. 854/04, n. 882/04 e loro modifiche ed integrazioni; Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2485/2004, n. 1936/2005, n. 880/2006, n. 2429/2006, 3591/2007 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il D.D.R. n. 438/04, n. 467/04, n. 368/05, n. 388/07 e n. 31/08 e n. 153/08; Vista la Legge Regionale n. 41/2003, art. 1; Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. DELIBERA 1. di approvare: - Allegato A Avviso pubblico; - Allegato B Direttiva per la presentazione e la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento per il Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari al fine del rinnovo dell’attestazione con validità triennale sul libretto formativo,ai sensi dell’art. 1 della L.R. 41/2003; - Allegato C Adempimenti per la gestione di interventi di formazione professionale per il rinnovo dell’attestazione con validità triennale sul libretto formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari; - Allegato D Schema di atto di adesione che gli Organismi di formazione gestori dovranno sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività. - Allegato E Fac – simile di domanda per l’ammissione al riconoscimento degli interventi formativi; - Allegato F Schema di dichiarazione sostitutivo di atto di notorietà - Allegato G Formulario per la presentazione delle proposte formative; 2. di stabilire che i percorsi formativi approvati dovranno svolgersi secondo gli adempimenti indicati nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e concludersi entro il 31 dicembre 2009; Mod. A - originale pag. 3 Dgr n. 2019 del 22/07/08 3. di disporre che gli interventi formativi saranno riconosciuti ai sensi dell’art. 19 della L.R. 10/1990 e che non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale; i costi derivanti dalla frequenza ai succitati percorsi formativi saranno a carico dei soggetti frequentanti o delle imprese presso le quali sono occupati 4. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l’attuazione del presente deliberato e la realizzazione dei corsi in questione, compreso il provvedimento di riconoscimento degli interventi formativi oggetto del presente provvedimento. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto Mod. A - originale IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan pag. 4 Dgr n. 2019 del 22/07/08