Milano, 02 luglio 2013
Prot. n. 13/2013/RP/aa
Ai Presidenti di Commissione, Ministri Salute e Lavoro e Regioni
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On. Francesco Paolo SISTO, Commissione I, Affari Costituzionali
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On. Francesco Boccia, Commissione V, Bilancio
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On. Guglielmo Epifani, Commissione X, Attività produttive
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On. Cesare Damiano Commissione XI , Lavoro
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On. Paolo Vargiu, Commissione XII, Affari sociali
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On. Relatori provvedimento Camera 1248 (DL 69/2013)
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On. Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
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Prof. Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro
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Dott. Vasco Errani, Presidente Conferenza Regioni
Oggetto: proposte di emendamenti migliorativi all’A.C. 1248, conversione in legge
del Decreto legge n. 69/2013, relativi a salute e sulla sicurezza sul lavoro
Ill.mi Presidenti e Ministri,
ci pregiamo inviarVi alcune limitate proposte di modifica al Decreto legge n. 69/2013 (A.C. n.
1248), relative specificatamente ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, essendo il provvedimento
all’esame della Camera dei Deputati la conversione in legge del Decreto legge in oggetto.
Infatti, pur ritenendo che il DL 69/2013 contenga vari aspetti positivi e di semplificazione (es.
abrogazione di taluni obsoleti accertamenti sanitari) nel contempo il DL 69/2013 contiene anche
alcune disposizioni che riteniamo peggiorative e altre mancanti, anche nell’interesse della
semplificazione e a favore di aziende e lavoratori, sulle quali proponiamo modifiche migliorative.
Ricordiamo che la mancata prevenzione costa ogni anno oltre 45 miliardi di Euro (dati 2005
Fonte Ministero Lavoro e INAIL).
Tra gli adempimenti mancanti ricordiamo l’assenza del “Libretto formativo” (manca dal 2003!).
Inoltre, il solo rilascio degli Attestati di formazione negli Istituti di istruzione e universitari
farebbe risparmiare 1 miliardo di euro anno se la formazione fosse effettivamente realizzata per gli
allievi equiparati ai lavoratori (Art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008). Oggi purtroppo si registra una
clamorosa violazione dell’obbligo formativo in moltissimi Istituti, che proponiamo sia sanata.
Le ns. proposte non stravolgono la ratio del DL 69/2013, anzi la integrano positivamente (es. per
l’intero comparto degli istituti scolastici e della formazione dei lavoratori) e sono frutto della
consolidata esperienza professionale di CIIP, che rappresenta 15 tra le più importanti Associazioni
sulla salute e sicurezza sul lavoro, audita più volte dalle Commissioni parlamentari e dalle Regioni.
Alleghiamo le proposte, disponibili ad una audizione, e inviamo i più cordiali saluti.
Rino Pavanello
(Presidente CIIP)
CIIP – presso Clinica del Lavoro – Via San Barnaba 8 – 2012 Milano
Mail: [email protected] - [email protected] - http://www.ciip-consulta.it
Tel. Presidenza CIIP: 02.26223120 – Tel. Segreteria CIIP: 0250320160
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Allegato: Emendamenti CIIP al Decreto-Legge n. 69/2013:
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera a), prima parte
Proposta:
Sopprimere la prima parte della lettera a) relativa all'articolo 26, comma 3 del
D.Lgs. 81/2008
Motivazioni
La disposizione contenuta nella prima parte della lettera a), del comma 1 dell’articolo 32 – se
approvata nell’attuale formulazione - modifica direttamente l’articolo 26 e peggiora, in
combinato disposto, gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in forma surrettizia e inaccettabile.
La modifica proposta risulta in evidente contrasto con la Direttiva 89/391/CEE e viola gli
obblighi derivanti dall’Italia dall’appartenenza all’Unione europea relativi alla valutazione di
“tutti i rischi”, compresi quindi i cosiddetti rischi da interferenza.
Infatti la modifica sostituisce l’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi da
interferenza con la mera presenza di un incaricato non meglio definito (come sotto precisato).
La modifica proposta, quindi, riduce la valutazione e il controllo dei “rischi” in caso di lavori in
appalto (o in copresenza di più imprese), che rappresentano una causa primaria della maggior
parte degli infortuni mortali, gravissimi e gravi in questi contesti di lavoro, ove operano più
aziende portatrici di più rischi interferenziali.
Si ricorda che l’Italia ha già subito una condanna da parte dell’UE per violazione degli obblighi di
valutazione di “tutti i rischi”, a seguito della quale condanna fu introdotta l’attuale formulazione
dell’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (e ancora prima del D.Lgs. 626/94) con l’esplicita
previsione che “La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, …. (omissis).
Si evidenzia altresì, che la modifica proposta comporta (in forma surrettizia e nemmeno
esplicitata) la eliminazione dell’obbligo di redazione del documento anche in presenza di
rilevantissimi rischi per la salute e malattie professionali (es. presenza di alti rischi da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici), che la proposta neppure contempla (come
indicato nelle motivazioni relative alle proposte di emendamento al comma 6-ter dell’articolo 29).
La modifica proposta è in contrasto anche con le disposizioni previste dalla Direttiva
89/391/CEE e con il D.Lg. 81/2008, articoli 28, comma 1 (sopra riportato) e art. 17, comma 1,
lettera a), che recita; “Il datore di lavoro non può delegare …(omissis) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione di un documento previsto all’art. 28”
La modifica proposta è anche in contrasto anche con i diritti dei RLS (rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza), poichè – modificando le disposizioni relative al documento di valutazione
dei rischi da interferenze di cui all’articolo 26 - modifica surrettiziamente gli obblighi del datori di
lavoro (sanzionati penalmente!) previsti all’articolo 18, comma 1, lettera p), che prevede
l’obbligo di “p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, (omissis) e consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
2
Infine l’indicazione di un “incaricato” del datore di lavoro per sovrintendere a tali cooperazione
e coordinamento non risulta né precisata né definita in termini di responsabilità penali e civili a
carico suo e del datore di lavoro e neppure di sua precisa competenza ed esperienza professionale.
In particolare risulta assente qualsiasi riferimento alla adeguatezza ed esaustività della
formazione (e addestramento!) del cosiddetto “incaricato” e alla effettiva verifica della sua
formazione (e addestramento), rinviata a una NON meglio definita “formazione tipica del
preposto”, che NON ha alcun senso e connessione, poiché prevista e normata per tutt’altri compiti
(art. 19 del D.Lgs. 81/2008) che nulla hanno a che fare con i compiti assunti per funzioni di
“incaricato/sostituzione del DUVRI ” e comunque limitata in otto ore formative ed una tantum !,
aggiuntive rispetto a quelle previste per ogni lavoratore, anche non professionalizzato, potendo
l’aggiornamento essere ricompreso in quello dei lavoratori (Accordo Stato-Regioni 25.07.2012).
Laddove si voglia perseguire questa strada errata (e passibile di denuncia all’UE!) della
possibilità di fare assumere compiti e funzioni di “incaricato/sostituzione del DUVRI ” occorre
contestualmente definire capacità e requisiti professionali per questa nuova figura,
analogamente a tutte le altre figure omologhe previste dal D.Lgs. 81/2008, es. RSPP e ASPP (art.
32), Medico competente (art. 34) e coordinatori (art. 98), nonché i suoi diritti/doveri e le
conseguenti sanzioni civili e penali.
Il non farlo equivale ad approvare una norma illegittima e comunque praticamente
inapplicabile (chi stabilisce i requisiti delle persone cui delegare funzioni di rilevanza penale?), che
NON semplificherebbe nulla e lascerebbe ai datori di lavoro tutte le responsabilità penali
(“culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”), nonchè gravosa di pesantissime conseguenze per la
sicurezza sul lavoro (aumento certo di infortuni e malattie professionali). S ricorda che la
violazione delle attività che sarebbero assegnate al cosiddetto “incaricato” comporta per il datore
di lavoro le sanzioni penali di cui all’articolo 55 (violazione obblighi articoli 17, 26 e 28).
Sorregge sul punto (tra le tante) la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 16 gennaio 2013, n.
2285, che specifica: “In definitiva, così come la redazione del "documento di valutazione dei
rischi" è obbligo esclusivo del datore di lavoro, analogamente la redazione del D.u.v.r.i. è obbligo
del datore di lavoro committente, pur potendo lo stesso essere delegato a terzi (presupponendo
peraltro pur sempre la delega che l'obbligo gravi sul medesimo datore di lavoro).
Nel caso in oggetto, quindi, il datore di lavoro NON può delegare la valutazione di tutti i rischi
per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/2008) e comunque, laddove
l’obbligo del DUVRI fosse ritenuto in parte delegabile occorre prevederne la “delega di
funzioni” e i relativi limiti e condizioni proprie della stessa (previsti dall’art. 16 del D.Lgs.
81/2008) e la illegittimità della sub-delega (comma 3-bis dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008).
Pertanto, in subordine alla soppressione si propone una formulazione alternativa.
Sostituire le parole: “ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro
committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”
con le parole: “ovvero nominando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e
irrilevante rischio igienico sanitario, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai
sensi dell’art. 16 del presente decreto, in possesso di specifici requisiti e di adeguata e idonea
formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comunque non inferiori
a quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011,n. 177, articolo 2, per
sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino all’entrata in vigore dell’intesa che
3
stabilisce i requisiti del soggetto delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato
non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 3-bis. “
ed inserire infine il seguente capoverso:
“Il datore di lavoro committente provvede, altresì, a darne immediata comunicazione della nomina del
soggetto delegato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito
produttivo ovvero, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti.”
Evidenza della proposta
Art. 32
(Semplificazione di adempimenti formali in materia
di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai
seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze ovvero individuando, limitatamente ai
settori di attività a basso rischio infortunistico, di
cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento
all’attività del datore di lavoro committente, un
proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, tipiche di un
preposto, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
In caso di redazione del documento esso è allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato
in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo
periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è
redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto.
SOPPRIMERE l’intera lettera a)
In subordine sostituire le parole:
ovvero nominando, limitatamente ai settori di
attività a basso rischio infortunistico e irrilevante
rischio igienico sanitario, di cui all’articolo 29,
comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai
sensi dell’art. 16 del presente decreto, in possesso
di specifici requisiti di adeguata e idonea
formazione, esperienza e competenza
professionale, nonché di periodico aggiornamento
e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro,
stabiliti mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, comunque non inferiori a quelli
previsti dal Decreto del Presidente della
Repubblica, 14 settembre 2011,n. 177, articolo 2,
per sovrintendere a tale cooperazione e
coordinamento; fino all’entrata in vigore
dell’intesa che stabilisce i requisiti del
soggetto delegato, valgono le disposizioni
vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni
caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo
16, comma 3-bis.
Il datore di lavoro committente provvede, altresì,
a dare immediata comunicazione della nomina
del soggetto delegato ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali
e di sito produttivo ovvero, ove non presenti, agli
Enti bilaterali territorialmente competenti.
4
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera a), seconda parte
Modificare la seconda parte della lettera a) relativa all'articolo 26, comma 3-bis
del D.Lgs. 81/2008
Sostituire le parole “non e' superiore ai dieci uomini-giorno”
con le parole: “non e' superiore ai cinque uomini-giorno”
e
dopo le parole “Allegato XI”
sono aggiunte le parole: “, nonché esposizione ad agenti mutageni o all’amianto o ad altri
rischi gravi ed immediati, di cui all’articolo 44, ovvero che prevedano l’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale, di cui all’articolo 77, comma 5, ovvero nelle aziende rientranti nelle
disposizioni dell’articolo 31, comma 6 o nelle attività in ambienti confinati, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o a rischio di incendio alto, di cui al
decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni”
Motivazioni:
Si propone di aggiungere ulteriori attività a rischio altissimo in cui non risulta possibile
sostituire il DUVRI con il cosiddetto “incaricato”, come previsto dall’attuale disposizione,
allargando l’area dei rischi e attività pericolose oggi inidicate.
Si evidenzia che si tratta SOLO di rischi o attività già individuate ad altissimo rischio e come
tali già sottoposte a precise prescrizioni particolari dal D.Lgs. 81/2008 (esempio esposizione
all’amianto o uso dei dispositivi di protezione individuale cosiddetti “salvavita”, di cui all’art. 77,
comma 5), ovvero da altre norme specifiche (es. aziende a rischio di incidente rilevante, depositi
di munizioni, radiazioni ionizzanti, ambienti confinati, rischi di incendio alto, ecc.).
Evidenza della proposta
Art. 32
(Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis
sono sostituiti dai seguenti:
«3-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 1 e
2, l'obbligo di cui al comma 3 non
si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori
o servizi la cui durata non e'
superiore ai dieci uomini-giorno,
sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI.
Ed inserire infine il seguente capoverso:
cinque uomini giorno
, nonché esposizione ad agenti mutageni o all’amianto o ad
altri rischi gravi ed immediati, di cui all’articolo 44, ovvero
che prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale, di cui all’articolo 77, comma 5, ovvero nelle
aziende rientranti nelle disposizioni dell’articolo 31, comma 6
o nelle attività in ambienti confinati, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o a
rischio di incendio alto, di cui al decreto del Ministro
dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e
modificazioni.
5
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera b), punto 2
Proposta
Modificare la lettera b, punto 2 relativa al comma 3-bis dell’articolo 29 del
D.Lgs. 81/2008
Sostituire le parole: Le parole “settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri
e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL.”
con le parole: “settori di attività a basso rischio infortunistico per la sicurezza ovvero a rischio
irrilevante per la salute, in caso di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, chimici,
teratogeni, mutageni, fisici, biologici, ergonomici o altri rischi igienico-sanitari;
l’individuazione avviene per il rischio infortunistico per la sicurezza sulla base di criteri e parametri
oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL di settore o storici delle singole aziende e , per i
rischi per la salute sulla base della legislazione vigente e di altri di criteri e riferimenti
scientifici.”
e
Sostituire la parola “attestare”
con la parola: “dimostrare”
Motivazioni:
L’inserimento dei rischi appartenenti all’area dei rischi igienico-sanitaria è indispensabile sia
per non incorrere in procedure di infrazione delle disposizioni comunitarie (valutazione di tutti
i rischi, di cui alla Direttiva 89/391/CEE) sia perché previste da altre disposizioni di legge vigenti
in Italia e che causano l’esposizione a rischi e gravissimi malattie professionali, spesso mortali,
tipici della esposizione ad agenti cancerogeni, teratogeni, mutageni, fisici, biologici, ergonomici,
ecc.
Si pensi ai rischi da esposizione ad agenti pericolosi o ai disturbi muscolo-scheletrici, derivanti
da movimentazione dei carichi, che sono tipici in caso di lavori in appalto, svolte in luoghi di
lavoro che possono essere spesso diversi e poco conosciuti.
Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva
6
Evidenza della proposta
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera b), punto 2
Art. 32
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto al
comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare, sentita la
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati settori di
sono individuati settori di attività a basso rischio
attivita' a basso rischio infortunistico,
sulla base di criteri e parametri oggettivi,
desunti dagli indici infortunistici di settore
dell'INAIL.
infortunistico per la sicurezza ovvero di irrilevante
rischio per la salute in caso di esposizione ad agenti
pericolosi cancerogeni, chimici, teratogeni,
mutageni, fisici, biologici, ergonomici o altri rischi
igienico-sanitari; l’individuazione avviene per il
rischio infortunistico per la sicurezza sulla base di
criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici
infortunistici dell'INAIL di settore o storici delle singole
aziende e , per i rischi per la salute sulla base della
legislazione vigente e di altri di criteri e riferimenti
scientifici.”
Il decreto di cui al primo periodo reca in
allegato il modello con il quale, fermi restando i
relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende
che operano nei settori di attivita' a basso
rischio infortunistico possono attestare di
aver effettuato la valutazione dei rischi di cui
agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6
dell'articolo 26.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il
modello con il quale, fermi restando i relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano
nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico
possono dimostrare di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29.
Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le
procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6
dell'articolo 26.
7
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera c)
Proposta
Nell’articolo 32, comma 1, lettera c) dopo le parole “corrispondenti erogati”
sono aggiunte infine le seguenti parole:
«, se la frequenza è avvenuta tramite partecipazione a corsi di formazione in presenza, con
un massimo di trenta partecipanti e con superamento della verifica finale degli
apprendimenti. I soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento di
cui ai commi 2 e 4, sono tenuti, pena la nullità degli attestati rilasciati, a inviare alla azienda
sanitaria competente per territorio, una comunicazione iniziale, riguardante l’avvio di ogni
corso, almeno trenta giorni prima del suo inizio, con indicazione di date, ore e luoghi di
svolgimento, numero massimo di partecipanti, modalità didattiche e numero di ore in modalità di
frequenza in E-Learning se previste, ed entro novanta giorni dopo la conclusione del corso, un
verbale finale, in cui sono indicati i riferimenti nominativi, anagrafici e codice fiscale di coloro che
sono risultati idonei all’esito delle verifiche e specificate le modalità delle verifiche finali degli
apprendimenti. Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le comunicazioni sono inviate
con autocertificazione, resa a sensi del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e la comunicazione iniziale può essere inviata in via telematica».
Motivazioni:
La non ripetitività è giusta ed è formalmente già oggi vigente, ma viene spesso aggirata o per
meglio dire “raggirata” da percorsi formativi inadeguati che rischiano di causare rilievi e
sanzioni penali a datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inidonei o a volte
delinquenziali, come dimostrato da ispezioni anche ministeriali (es. Circolare 20 luglio 2011 del
Ministero del Lavoro) o da diffide di Regioni e ASL (es. ASL Bergamo, ASL Brescia, ASL
Marche).
L’aggiunta tende a fare chiarezza, a favore dei datori di lavoro, limitando e impedendo abusi e
raggiri.
Va nella stessa direzione l’aggiunta al comma 4, stante i numerosi abusi esistenti, frutto di una
insufficiente definizione odierna, che l’aggiunta tende a sanare.
Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva
8
Evidenza della proposta
Art. 32
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera c)
c) all'articolo 32, dopo il
c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
comma 5, e' inserito il
seguente:
corrispondenti erogati, se la frequenza è avvenuta
«5-bis. In tutti i casi di
formazione e aggiornamento,
tramite partecipazione a corsi di formazione in
previsti dal presente decreto
presenza, con un massimo di trenta partecipanti e con
legislativo, in cui i
superamento della verifica finale degli apprendimenti.
contenuti dei percorsi
I soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione
formativi si sovrappongano, in
e di aggiornamento di cui ai commi 2 e 4, sono tenuti,
tutto o in parte, a quelli
previsti per il responsabile e
pena la nullità degli attestati rilasciati, a inviare alla
addetti del servizio prevenzione azienda sanitaria competente per territorio, una
e protezione, e' riconosciuto
comunicazione iniziale, riguardante l’avvio di ogni corso,
credito formativo per la durata
almeno trenta giorni prima del suo inizio, con indicazione
ed i contenuti della
di date, ore e luoghi di svolgimento, numero massimo di
formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati.»;
partecipanti, modalità didattiche e numero di ore in
modalità di frequenza in E-Learning se previste, e un
verbale finale, entro novanta giorni dopo la conclusione
del corso, in cui sono indicati i riferimenti nominativi,
anagrafici e codice fiscale di coloro che sono risultati
idonei all’esito delle verifiche e specificate le modalità
delle verifiche finali degli apprendimenti.
Per lo svolgimento delle loro funzioni i soggetti di cui al
comma 1, ai fini della diffusione delle informazioni ai
datori di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza e ad altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 7,
devono comunicare, pena decadenza dai requisiti,
all’INAIL, i propri dati anagrafici e professionali e gli
ambiti settoriali in cui possono svolgere la propria attività
e copia conforme dei relativi attestati, tramite un modello
predisposto dall’INAIL entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, che i soggetti di cui al
comma 1 devono completare entro i successivi novanta
giorni e aggiornare al 31 marzo di ogni anno. L’INAIL
rende e consultabili i dati autocertificati in via telematica
entro i successivi sessanta giorni.
Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le
comunicazioni sono inviate con autocertificazione, resa
a sensi del decreto del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la
comunicazione iniziale può essere inviata in via
telematica.
d-bis) all’articolo 32, comma 4 dopo le parole
“organismi paritetici” sono aggiunte le parole
“comparativamente più rappresentativi sul piano
nazionale e limitatamente ai propri associati”.
9
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera d)
Proposta
Nell’articolo 32, comma 1, lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole:
«, se la frequenza è avvenuta tramite partecipazione a corsi di formazione in presenza, con
un massimo di trentacinque partecipanti e con superamento della verifica finale degli
apprendimenti. Le modalità in E-Learning sono consentite per la formazione dei dirigenti di
cui all’articolo 37, comma 7, per la formazione generale dei lavoratori di cui all’articolo 37,
comma 1, lettera a) e dei preposti, di cui all’articolo 37, comma 7, relativi ai punti da 1. a 5
dell’accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e come previsto dall’Allegato I allo stesso
Accordo. Il soggetto organizzatore predispone l’attestato di frequenza e di superamento delle
verifiche finali di apprendimento come definito al punto 7 del citato Accordo del 21 dicembre 2011,
anche al fine del suo inserimento nel libretto formativo di cui al comma 14 dell’articolo 37.
Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore, anche ai fini della non ripetitività degli obblighi
formativi su medesimi argomenti, della consegna ad altri eventuali datori di lavoro. I datori di
lavoro degli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati
ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta formazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto.
I datori di lavoro degli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto.
Motivazioni:
La non ripetitività è giusta e già oggi vigente, ma viene spesso aggirata o per meglio dire
“raggirata” da percorsi formativi inadeguati che rischiano di causare rilievi e sanzioni penali
a datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inidonei o a volte delinquenziali, come
dimostrato da ispezioni anche ministeriali (es. Circolare 20 luglio 2011 del Ministero del
Lavoro).
L’aggiunta tende a fare chiarezza, a favore dei datori di lavoro, limitando e impedendo abusi e
raggiri.
In particolare l’aggiunta relativa agli istituti di istruzione e universitari tende a favorire i percorsi
di tirocinio e di stage, poiché i datori di lavoro NON dovranno ripetere la formazione già
erogata dagli istituti.
Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva
10
Evidenza della proposta
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera d)
Art. 32
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera d)
d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e'
inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in cui i contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, e' riconosciuto il credito
formativo per la durata e per i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati.»;
d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il
seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo
per la durata e per i contenuti della formazione e
dell'aggiornamento corrispondenti erogati, se la
frequenza è avvenuta tramite partecipazione a
corsi di formazione in presenza, con un massimo di
trentacinque partecipanti e con superamento della
verifica finale degli apprendimenti. Le modalità in
E-Learning sono consentite per la formazione dei
dirigenti di cui all’articolo 37, comma 7, per la
formazione generale dei lavoratori di cui
all’articolo 37, comma 1, lettera b) e dei preposti,
di cui all’articolo 37, comma 7 e relativamente ai
punti da 1. a 5 dell’accordo sancito il 21 dicembre
2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e come previsto dall’Allegato I allo stesso
Accordo.»
Il soggetto organizzatore predispone l’attestato di
frequenza e di superamento delle verifiche finali di
apprendimento come definito al punto 7 del citato
Accordo del 21 dicembre 2011, anche al fine del suo
inserimento nel libretto formativo di cui al comma
14 dell’articolo 37. Copia dell’attestato è rilasciata
al lavoratore, anche ai fini della non ripetitività degli
obblighi formativi su medesimi argomenti, della
consegna ad altri eventuali datori di lavoro.
I datori di lavoro degli istituti di istruzione e
universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi del’articolo 2,
comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui
al presente decreto.
La formazione costituisce credito formativo ai fini
della valutazione annuale e al termine del percorso
scolastico dell’allievo.
Agli adempimenti si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera g)
Proposta
Dopo le parole “piccoli lavori”
sono inserite le parole: “, a basso rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio per la salute e”
e
sostituire le parole “dieci giorni”
con le parole: “cinque giorni”
Motivazioni:
I rischi non dipendono dalla durata dei lavori, ma dai pericoli presenti !
La semplificazione è possibile solo per i lavori che presentino rischi bassi per la sicurezza o
irrilevanti per la salute (si pensi alle esplosioni, ai crolli, alle attrezzature da utilizzare anche per
pochi giorni, ecc.) .
Evidenza della proposta
Art. 32
g) all'articolo 88, comma 2, lettera
g-bis), dopo le parole:
«condizionamento e riscaldamento» sono
inserite le seguenti: «nonche'
ai piccoli lavori la cui durata
presunta non e' superiore ai dieci
uomini giorno, finalizzati alla
realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi,»;
g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis),
dopo le parole:
«condizionamento e riscaldamento» sono inserite
le seguenti: «nonche' ai piccoli lavori, a basso
rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio
per la salute e la cui durata presunta non e'
superiore ai cinque uomini giorno, finalizzati
alla realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi,»;
12
Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera h)
Proposta
Dopo le parole “dei trasporti”
sono inserite le parole: “e con il Ministro della salute”
e
dopo le parole “salute e sicurezza sul lavoro”
sono inserite le parole: “previa intesa in sede di”
e
dopo le parole “sono individuati”
sono inserite le parole: “, limitatamente alle attività a basso rischio per la sicurezza e a
irrilevante rischio per la salute,”
Motivazioni:
L’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni è obbligo costituzionale (potestà concorrente, art.
117 Cost).
Sul merito dei rischi: i rischi non dipendono dalla durata dei lavori, ma dai pericoli presenti !
La semplificazione è possibile solo per i lavori che presentino rischi bassi per la sicurezza o
irrilevanti per la salute (si pensi alle esplosioni, ai crolli, alle attrezzature da utilizzare anche per
pochi giorni, ecc.) .
Per i concerti: l’indicazione del Ministero della salute e della Conferenza Stato-Regioni sono
obbligatori (art. 177, Cost.)
Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva
13
Evidenza della proposta
Art. 32
h) al capo I del titolo IV, e'
aggiunto, in fine, il seguente
articolo:
«Art. 104-bis. - (Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei
e mobili). - 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare sentita la
Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e
la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati modelli
semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell'opera di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b),
fermi restando i relativi
obblighi.»;
h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine,
il seguente
articolo:
«Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei
cantieri temporanei e mobili). - 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro della salute, da
adottare sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e
previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati, limitatamente alle attività a basso
rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio
per la salute, modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo
dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), fermi restando i relativi obblighi.»;
14
Emendamento all’art. 32, comma 6
Proposta
1.
sopprimere la lettera a)
2.
il punto 1) della lettera b) è sostituita dalla seguente: “L’INAIL trasmette
telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità
portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della
Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i
dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi
superiore a trenta giorni. L’INAIL trasmette telematicamente alle regioni e alle ASL,
con periodicità annuale, ed entro il 30 luglio di ogni anno, i dati relativi a tutti gli
infortuni denunciati e definiti nel corso dell’anno secondo modalità definite nel decreto
di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
3.
al punto 2) della lettera b) le parole “procede, su richiesta” sono sostituite dalle parole
“procede, direttamente o su richiesta”
Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva
15
Evidenza della proposta
Emendamento all’art. 32, comma 6
Art. 32, comma 6
Emendamento all’art. 32, comma 6
6. Al testo unico
delle
disposizioni
per
l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro
e
le
malattie
professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 54 e' abrogato a
decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata
in vigore del decreto di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
Sopprimere la lettera a).
b) all'articolo 56:
b) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito
1) il primo comma e' sostituito dal
dal seguente:
seguente:
«Le autorita' di pubblica
“L’INAIL trasmette telematicamente alle autorità
sicurezza, le aziende sanitarie
di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali,
locali, le autorita' portuali e
consolari, le direzioni
alle autorità portuali e consolari, alle direzioni
territoriali del lavoro e i
territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della
corrispondenti uffici della Regione
Regione Siciliana e delle province autonome di
Siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati
competenti per territorio
relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali
acquisiscono dall'INAIL, mediante
accesso telematico, i dati relativi
e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
alle denunce di infortuni sul lavoro
L’INAIL trasmette telematicamente alle ASL, con
mortali e di quelli con prognosi
periodicità annuale, i dati relativi a tutti gli
superiore a trenta giorni.»;
infortuni denunciati e definiti nel corso dell’anno
2) al secondo comma, l'alinea e'
secondo modalità definite nel decreto di cui all’art.
sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni
8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
caso entro quattro giorni dalla
81.”
presa visione, mediante accesso
alla banca dati INAIL, dei dati
relativi alle denunce di
infortuni di cui al primo
comma, la direzione territoriale
del lavoro - settore ispezione
procede, direttamente o su richiesta
del lavoro procede, su richiesta
del lavoratore infortunato, di un
superstite o dell'INAIL, ad
un'inchiesta al fine di accertare:»;
3) omissis
16
Emendamento all’art. 32, comma 7
Proposta
Al comma 7, dell’art. 32 è aggiunto infine il seguente capoverso: “I sanitari dei servizi di
pronto soccorso, emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che
intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime ne
danno immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e all’organo di vigilanza della ASL
competente per territorio. Analoga comunicazione viene inviata all’INAIL”.
Motivazioni
Solo mantenendo questa procedura si rende possibile l’effettuazione da parte degli organi di
vigilanza delle ASL e della Autorità giudiziaria, di inchieste rigorose nell’immediatezza dei
fatti, il rilievo dello stato di impianti, l’eventuale loro sequestro, la raccolta di testimonianze,
le fotografie dei luoghi, etc.
Evidenza della proposta
Art. 32, comma 7
7. Le modalita' di comunicazione
delle disposizioni di cui al comma
6 trovano applicazione a
decorrere dal centottantesimo
giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni,
che definisce le regole tecniche
per la realizzazione e il
funzionamento del Sistema
informativo nazionale per la
prevenzione (SINP) nei luoghi di
lavoro.
I sanitari dei servizi di pronto soccorso, emergenza e
urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che
intervengono in occasione di infortuni sul lavoro
mortali o con lesioni gravi o gravissime ne danno
immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria
e all’organo di vigilanza della ASL competente per
territorio. Analoga comunicazione viene inviata
all’INAIL.
17
Emendamento all’art. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative
di breve durata
Proposta
Sostituire le parole: “e la Conferenza permanente”
con le parole: “e previa intesa in sede di Conferenza”
e
Sostituire le parole: “definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle
prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento,”
con le parole: “al rilascio al lavoratore degli attestati di avvenuta informazione, formazione e
aggiornamento da inserire nel libretto formativo di cui al precedente comma 14, , da parte del
soggetto organizzatore delle relative attività nonché al rilascio della copia della documentazione
sulla sorveglianza sanitaria al lavoratore, prevista dall’articolo 25, comma 1, lettera c),”
Motivazioni: è già così anche oggi!
Per gli attestati di formazione: ciò che eventualmente manca oggi è la evidenza (esplicita)
dell’obbligo di rilascio al lavoratore degli Attestati di avvenuta formazione, con definizione
degli argomenti trattati e loro esaustività e riferimento alle mansioni svolte, delle modalità
didattiche, del superamento delle verifiche finali, ecc.
Per la sorveglianza sanitaria: è già tutto regolamentato dagli artt. 25, comma 1, lettera d)
(consegna copia al lavoratore) e dall’art. 41, comma 5.
Inoltre il SSN sta avviandosi verso l’adozione del fascicolo sanitario elettronico individuale dove
informazioni su stato di salute e rischi professionali dovrebbero essere nel tempo rese disponibili al
personale sanitario, per evitare duplicazioni, migliorare e integrare la comunicazione.
Per evitare ripetizioni: basta ricordare le norme già in vigore per tutte le aziende e NON solo
in quelle di 50 giornate/anno.
Per il concerto: l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni è obbligo costituzionale (potestà
concorrente, art. 117 Cost).
Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva
18
Evidenza della proposta
Art. 35
1. All'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«13-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la
Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul
lavoro di cui all'articolo 6 del
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
presente decreto e la Conferenza
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province Trento e di Bolzano,
autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro e fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 36, 37
e 41 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione
degli adempimenti relativi
al rilascio al lavoratore degli attestati di avvenuta
all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal informazione, formazione e aggiornamento da
inserire nel libretto formativo di cui al precedente
presente decreto applicabili alle
prestazioni che implicano una
comma 14, da parte del soggetto organizzatore delle
permanenza del lavoratore in azienda relative attività, nonché al rilascio della copia della
per un periodo non superiore a
documentazione sulla sorveglianza sanitaria al
cinquanta giornate lavorative
lavoratore, prevista dall’articolo 25, comma 1,
nell'anno solare di riferimento,
lettera c),
al fine di tener conto, mediante
idonee attestazioni, degli obblighi
assolti dallo stesso o da altri
datori di lavoro nei confronti del
lavoratore durante l'anno solare in
corso.».
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Emendamenti al D.L. 69/2013 - Associazione Ambiente e Lavoro