Milano, 08 luglio 2013 Prot. n. 15/2013/RP/aa Ill.mi Sigg.re/ri • Tutti gli Onorevoli componenti la XI Commissione Lavoro • On. Cesare Damiano, Pres. Commissione XI , Lavoro • On. Renata Polverini, Vice-Pres. Commissione XI , Lavoro • On. Walter Rizzetto, Vice-Pres. Commissione XI , Lavoro • Antonio Boccuzzi,Relatore Commissione XI , Lavoro • Prof. Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro • On. Maria Cecilia Guerra, Vice-Ministro del Lavoro • On. Jole Santelli, Sottosegretario Ministro del Lavoro • Prof. Carlo Dell’Aringa, Sottosegretario Ministro del Lavoro Appello: proposte di emendamenti migliorativi all’A.C. 1248, conversione in legge del Decreto legge n. 69/2013, relativi a salute e sulla sicurezza sul lavoro Ill.mi Sigg.re/ri, ci pregiamo confermarVi la richiesta già inviata di proposte di modifica al Decreto legge n. 69/2013 (A.C. n. 1248), relative specificatamente ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, essendo il provvedimento al parere della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per essere trasmesso alle altre Commissioni I e V e all’assemblea della Camera. Infatti, pur ritenendo che il DL 69/2013 contenga vari aspetti positivi e di semplificazione (es. abrogazione di taluni obsoleti accertamenti sanitari) nel contempo reputiamo che il DL 69/2013 contenga anche alcune disposizioni evidentemente peggiorative della salute e sicurezza sul lavoro e che nulla hanno a che fare: - né con i requisiti di straordinarietà ed urgenza di rilievo costituzionale di ogni decreto-legge; - né con la dizione di “adempimenti formali”, contenuta nel titolo dell’art. 32 del provvedimento. In sintesi, Vi proponiamo di: 1) stralciare gli articoli 32 e 35 del decreto legge 69/2013, rinviandoli a una Commissione parlamentare bicamerale che approfondisca esigenze, a partire dalle considerazioni e proposte contenute nella “Relazione conclusiva” della Commissione di indagine del Senato della XVI Legislatura, presieduta dal Sen. Oreste Tofani e approvata all’unanimità dal Senato; 2) sostituire gli attuali Artt. 32 e 35 con le disposizioni relative al “Libretto Formativo” e alla “qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi” (attese da oltre 5 anni!) 3) modificare il DL 69/2013 tramite gli emendamenti proposti dalla CIIP (allegati) Alleghiamo le proposte CIIP, disponibili ad una audizione, e inviamo i più cordiali saluti. Rino Pavanello (Presidente CIIP) CIIP – presso Clinica del Lavoro – Via San Barnaba 8 – 2012 Milano Mail: [email protected] - [email protected] - http://www.ciip-consulta.it Tel. Presidenza CIIP: 02.26223120 – Tel. Segreteria CIIP: 0250320160 1 CONSIDERAZIONI DI MERITO (aggiuntive alle proposte di emendamento allegate) Rileviamo che nel DL 69/2013 risultano assenti altre importantissime disposizioni, davvero capaci di “semplificare” in positivo l’attuale normativa, dando coerenti e correte risposte al sistema delle aziende oltre che ai lavoratori e loro RLS (Rappresentanti per la sicurezza sul lavoro), ad esempio: Æ libretto formativo, che si attende da circa 10 anni (D.Lgs. 276/2003 e Art. 14 D.Lgs. 81/2008) Æ patente a punti per qualificare il sistema delle imprese e dei lavoratori autonomi, che si attende dal oltre 5 anni (da 15 maggio 2018) ! Ricordiamo che la mancata prevenzione costa ogni anno oltre 45 miliardi di Euro (dati 2005 Fonte Ministero Lavoro e INAIL, oggi presumibilmente arrivati a quota 62.000 Miliardi di Euro). Il solo adempimento del “libretto formativo” farebbe risparmiare 1 miliardo di euro/anno e sarebbe a costo zero per lo Stato (basta riprendere il prototipo ex Allegato 3-C presente nello schema di D.Lgs. 81 entrato in Consiglio dei Ministri e misteriosamente eliminato tra il pre-Consiglio e il Consiglio dei Ministri di aprile 2008 oppure il prototipo già approvato e vigente in alcune Regioni, es. Circ. 7/SAN/2012 della Lombardia) con rilascio degli Attestati di formazione negli Istituti di istruzione e universitari se la formazione fosse effettivamente realizzata per gli allievi equiparati ai lavoratori (Art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008). Oggi purtroppo si registra una clamorosa violazione dell’obbligo in moltissimi Istituti, che il Governo NON può più ignorare. Chiediamo al Governo - e qualsiasi cittadino ha il diritto di chiedere al Governo, in alternativa alle proposte del DL 69/2013: 1. perché NON rende obbligatorio il Libretto formativo, che ha costi zero e consente risparmi per 1 miliardo di euro/anno ? 2. perché non introduce una modifica all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che consenta finalmente l’emanazione di un decreto ministeriale se dopo cinque anni i soggetti indicati dall’art. 27 non provvedono ad individuare i settori e i finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ? Si rende conto il Governo dell’inutilità di alcune proposte presentate?, es.: a) è norma già presente la non ripetitività dei percorsi formativi: - previsti dall’art. 32, comma 1, lettera d) (minimi di base per lavoratori, preposti e dirigenti e per nuovi assunti, stagionali, in somministrazione, stagisti , tirocinanti ), che l’hanno già fatta, e che NON è dimostrabile SOLO se i datori di lavoro che non hanno fatto la formazione ovvero che non rilasciano gli attestati formativi (ai sensi degli Accordi Stato-Regioni 21.12.2011 e 25.07.2012); - la non ripetitività dei percorsi formativi previsti dall’art. 32, comma 1, lettera c) per RSPP e ASPP, quando la colpa è SOLO della Conferenza Stato-Regioni che NON ha aggiornato l’Accordo dal 14.02.2009! nonostante innumerevoli denuncie e diffide alle ASL e alla stessa Conferenza Stato-Regioni, su cui sta indagando anche la Magistratura; senza che nel decreto legge vi sia alcuna disposizione in materia, es. la definizione di Associazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, onde evitare che “tre tizi” vadano dal notaio costituendo una “Associazione imprenditoriale” ovviamente farlocca ma che potrebbe rivendicare la stessa validità delle associazioni “vere” (Confindustria, Confcommercio, CNA, ABI o CGIL, CISL, UIL, UGLL, ecc.); CIIP – presso Clinica del Lavoro – Via San Barnaba 8 – 2012 Milano Mail: [email protected] - [email protected] - http://www.ciip-consulta.it Tel. Presidenza CIIP: 02.26223120 – Tel. Segreteria CIIP: 0250320160 2 b) è norma già presente la non ripetitività degli accertamenti sanitari per nuovi assunti, lavoratori stagionali, in somministrazione, stagisti , tirocinanti (art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008); c) funzioni di rilevanza penale tolte al datore di lavoro e assegnate a un malcapitato cosiddetto “incaricato” del il DUVRI ? che – poveretto lui , con una formazione di sole 8 ore una tantum e valida in tutte le realtà lavorative ! – dovrebbe sostituire l’elaborazione e la valutazione dei rischi di interferenziali? Ha valutato il Governo che – con l’attuale formulazione – ad esempio ogni impresa edile o portatrice di rischi di rischi biologici o cancerogeni o di esplosioni sarebbe esonerata dal DUVRI, se operasse come appalto in una azienda committente a (teorico) basso rischio ? magari un piccolo negozio sotto casa del condominio dove abitiamo o l’asilo/scuola frequentato dai nostri figli! . Il concetto (e la prevenzione dei rischi interferenziali è stata una grande intuizione del D.Lgs. 81/2008: il provvedimento rischia di buttarlo alle ortiche. NON è possibi8le uniformare ai (possibili) rischi bassi del committente i (probabili) rischi alti dell’azienda in appalto! che non sarebbero più considerati. Analogamente non sarebbero più considerate le interferenze tra più aziende in appalto! d) Inoltre tra i rischi bassi sono indicati SOLO quelli infortunistici di settore. Perché NON si considerano i rischi per la salute? (chimici, biologici, fisici, ergonomici, ecc.). Aderiscono e sottoscrivono le Associazioni CIIP (riportate a pagina seguente) CIIP – presso Clinica del Lavoro – Via San Barnaba 8 – 2012 Milano Mail: [email protected] - [email protected] - http://www.ciip-consulta.it Tel. Presidenza CIIP: 02.26223120 – Tel. Segreteria CIIP: 0250320160 3 Aderiscono e sottoscrivono le Associazioni CIIP CIIP – presso Clinica del Lavoro – Via San Barnaba 8 – 2012 Milano Mail: [email protected] - [email protected] - http://www.ciip-consulta.it Tel. Presidenza CIIP: 02.26223120 – Tel. Segreteria CIIP: 0250320160 4 Milano, 02 luglio 2013 Prot. n. 13/2013/RP/aa Ai Presidenti di Commissione, Ministri Salute e Lavoro e Regioni • On. Francesco Paolo SISTO, Commissione I, Affari Costituzionali • On. Francesco Boccia, Commissione V, Bilancio • On. Guglielmo Epifani, Commissione X, Attività produttive • On. Cesare Damiano Commissione XI , Lavoro • On. Paolo Vargiu, Commissione XII, Affari sociali • On. Relatori provvedimento Camera 1248 (DL 69/2013) • On. Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute • Prof. Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro • Dott. Vasco Errani, Presidente Conferenza Regioni Oggetto: proposte di emendamenti migliorativi all’A.C. 1248, conversione in legge del Decreto legge n. 69/2013, relativi a salute e sulla sicurezza sul lavoro Ill.mi Presidenti e Ministri, ci pregiamo inviarVi alcune limitate proposte di modifica al Decreto legge n. 69/2013 (A.C. n. 1248), relative specificatamente ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, essendo il provvedimento all’esame della Camera dei Deputati la conversione in legge del Decreto legge in oggetto. Infatti, pur ritenendo che il DL 69/2013 contenga vari aspetti positivi e di semplificazione (es. abrogazione di taluni obsoleti accertamenti sanitari) nel contempo il DL 69/2013 contiene anche alcune disposizioni che riteniamo peggiorative e altre mancanti, anche nell’interesse della semplificazione e a favore di aziende e lavoratori, sulle quali proponiamo modifiche migliorative. Ricordiamo che la mancata prevenzione costa ogni anno oltre 45 miliardi di Euro (dati 2005 Fonte Ministero Lavoro e INAIL). Tra gli adempimenti mancanti ricordiamo l’assenza del “Libretto formativo” (manca dal 2003!). Inoltre, il solo rilascio degli Attestati di formazione negli Istituti di istruzione e universitari farebbe risparmiare 1 miliardo di euro anno se la formazione fosse effettivamente realizzata per gli allievi equiparati ai lavoratori (Art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008). Oggi purtroppo si registra una clamorosa violazione dell’obbligo formativo in moltissimi Istituti, che proponiamo sia sanata. Le ns. proposte non stravolgono la ratio del DL 69/2013, anzi la integrano positivamente (es. per l’intero comparto degli istituti scolastici e della formazione dei lavoratori) e sono frutto della consolidata esperienza professionale di CIIP, che rappresenta 15 tra le più importanti Associazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, audita più volte dalle Commissioni parlamentari e dalle Regioni. Alleghiamo le proposte, disponibili ad una audizione, e inviamo i più cordiali saluti. Rino Pavanello (Presidente CIIP) CIIP – presso Clinica del Lavoro – Via San Barnaba 8 – 2012 Milano Mail: [email protected] - [email protected] - http://www.ciip-consulta.it Tel. Presidenza CIIP: 02.26223120 – Tel. Segreteria CIIP: 0250320160 1 Allegato: Emendamenti CIIP al Decreto-Legge n. 69/2013: Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera a), prima parte Proposta: Sopprimere la prima parte della lettera a) relativa all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 Motivazioni La disposizione contenuta nella prima parte della lettera a), del comma 1 dell’articolo 32 – se approvata nell’attuale formulazione - modifica direttamente l’articolo 26 e peggiora, in combinato disposto, gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in forma surrettizia e inaccettabile. La modifica proposta risulta in evidente contrasto con la Direttiva 89/391/CEE e viola gli obblighi derivanti dall’Italia dall’appartenenza all’Unione europea relativi alla valutazione di “tutti i rischi”, compresi quindi i cosiddetti rischi da interferenza. Infatti la modifica sostituisce l’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenza con la mera presenza di un incaricato non meglio definito (come sotto precisato). La modifica proposta, quindi, riduce la valutazione e il controllo dei “rischi” in caso di lavori in appalto (o in copresenza di più imprese), che rappresentano una causa primaria della maggior parte degli infortuni mortali, gravissimi e gravi in questi contesti di lavoro, ove operano più aziende portatrici di più rischi interferenziali. Si ricorda che l’Italia ha già subito una condanna da parte dell’UE per violazione degli obblighi di valutazione di “tutti i rischi”, a seguito della quale condanna fu introdotta l’attuale formulazione dell’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (e ancora prima del D.Lgs. 626/94) con l’esplicita previsione che “La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, …. (omissis). Si evidenzia altresì, che la modifica proposta comporta (in forma surrettizia e nemmeno esplicitata) la eliminazione dell’obbligo di redazione del documento anche in presenza di rilevantissimi rischi per la salute e malattie professionali (es. presenza di alti rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici), che la proposta neppure contempla (come indicato nelle motivazioni relative alle proposte di emendamento al comma 6-ter dell’articolo 29). La modifica proposta è in contrasto anche con le disposizioni previste dalla Direttiva 89/391/CEE e con il D.Lg. 81/2008, articoli 28, comma 1 (sopra riportato) e art. 17, comma 1, lettera a), che recita; “Il datore di lavoro non può delegare …(omissis) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento previsto all’art. 28” La modifica proposta è anche in contrasto anche con i diritti dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), poichè – modificando le disposizioni relative al documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’articolo 26 - modifica surrettiziamente gli obblighi del datori di lavoro (sanzionati penalmente!) previsti all’articolo 18, comma 1, lettera p), che prevede l’obbligo di “p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, (omissis) e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. 2 Infine l’indicazione di un “incaricato” del datore di lavoro per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento non risulta né precisata né definita in termini di responsabilità penali e civili a carico suo e del datore di lavoro e neppure di sua precisa competenza ed esperienza professionale. In particolare risulta assente qualsiasi riferimento alla adeguatezza ed esaustività della formazione (e addestramento!) del cosiddetto “incaricato” e alla effettiva verifica della sua formazione (e addestramento), rinviata a una NON meglio definita “formazione tipica del preposto”, che NON ha alcun senso e connessione, poiché prevista e normata per tutt’altri compiti (art. 19 del D.Lgs. 81/2008) che nulla hanno a che fare con i compiti assunti per funzioni di “incaricato/sostituzione del DUVRI ” e comunque limitata in otto ore formative ed una tantum !, aggiuntive rispetto a quelle previste per ogni lavoratore, anche non professionalizzato, potendo l’aggiornamento essere ricompreso in quello dei lavoratori (Accordo Stato-Regioni 25.07.2012). Laddove si voglia perseguire questa strada errata (e passibile di denuncia all’UE!) della possibilità di fare assumere compiti e funzioni di “incaricato/sostituzione del DUVRI ” occorre contestualmente definire capacità e requisiti professionali per questa nuova figura, analogamente a tutte le altre figure omologhe previste dal D.Lgs. 81/2008, es. RSPP e ASPP (art. 32), Medico competente (art. 34) e coordinatori (art. 98), nonché i suoi diritti/doveri e le conseguenti sanzioni civili e penali. Il non farlo equivale ad approvare una norma illegittima e comunque praticamente inapplicabile (chi stabilisce i requisiti delle persone cui delegare funzioni di rilevanza penale?), che NON semplificherebbe nulla e lascerebbe ai datori di lavoro tutte le responsabilità penali (“culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”), nonchè gravosa di pesantissime conseguenze per la sicurezza sul lavoro (aumento certo di infortuni e malattie professionali). S ricorda che la violazione delle attività che sarebbero assegnate al cosiddetto “incaricato” comporta per il datore di lavoro le sanzioni penali di cui all’articolo 55 (violazione obblighi articoli 17, 26 e 28). Sorregge sul punto (tra le tante) la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 16 gennaio 2013, n. 2285, che specifica: “In definitiva, così come la redazione del "documento di valutazione dei rischi" è obbligo esclusivo del datore di lavoro, analogamente la redazione del D.u.v.r.i. è obbligo del datore di lavoro committente, pur potendo lo stesso essere delegato a terzi (presupponendo peraltro pur sempre la delega che l'obbligo gravi sul medesimo datore di lavoro). Nel caso in oggetto, quindi, il datore di lavoro NON può delegare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/2008) e comunque, laddove l’obbligo del DUVRI fosse ritenuto in parte delegabile occorre prevederne la “delega di funzioni” e i relativi limiti e condizioni proprie della stessa (previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008) e la illegittimità della sub-delega (comma 3-bis dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008). Pertanto, in subordine alla soppressione si propone una formulazione alternativa. Sostituire le parole: “ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” con le parole: “ovvero nominando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e irrilevante rischio igienico sanitario, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi dell’art. 16 del presente decreto, in possesso di specifici requisiti e di adeguata e idonea formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comunque non inferiori a quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011,n. 177, articolo 2, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino all’entrata in vigore dell’intesa che 3 stabilisce i requisiti del soggetto delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 3-bis. “ ed inserire infine il seguente capoverso: “Il datore di lavoro committente provvede, altresì, a darne immediata comunicazione della nomina del soggetto delegato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo ovvero, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti.” Evidenza della proposta Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. SOPPRIMERE l’intera lettera a) In subordine sostituire le parole: ovvero nominando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e irrilevante rischio igienico sanitario, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi dell’art. 16 del presente decreto, in possesso di specifici requisiti di adeguata e idonea formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comunque non inferiori a quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011,n. 177, articolo 2, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino all’entrata in vigore dell’intesa che stabilisce i requisiti del soggetto delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 3-bis. Il datore di lavoro committente provvede, altresì, a dare immediata comunicazione della nomina del soggetto delegato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo ovvero, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti. 4 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera a), seconda parte Modificare la seconda parte della lettera a) relativa all'articolo 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 Sostituire le parole “non e' superiore ai dieci uomini-giorno” con le parole: “non e' superiore ai cinque uomini-giorno” e dopo le parole “Allegato XI” sono aggiunte le parole: “, nonché esposizione ad agenti mutageni o all’amianto o ad altri rischi gravi ed immediati, di cui all’articolo 44, ovvero che prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 77, comma 5, ovvero nelle aziende rientranti nelle disposizioni dell’articolo 31, comma 6 o nelle attività in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o a rischio di incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni” Motivazioni: Si propone di aggiungere ulteriori attività a rischio altissimo in cui non risulta possibile sostituire il DUVRI con il cosiddetto “incaricato”, come previsto dall’attuale disposizione, allargando l’area dei rischi e attività pericolose oggi inidicate. Si evidenzia che si tratta SOLO di rischi o attività già individuate ad altissimo rischio e come tali già sottoposte a precise prescrizioni particolari dal D.Lgs. 81/2008 (esempio esposizione all’amianto o uso dei dispositivi di protezione individuale cosiddetti “salvavita”, di cui all’art. 77, comma 5), ovvero da altre norme specifiche (es. aziende a rischio di incidente rilevante, depositi di munizioni, radiazioni ionizzanti, ambienti confinati, rischi di incendio alto, ecc.). Evidenza della proposta Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ed inserire infine il seguente capoverso: cinque uomini giorno , nonché esposizione ad agenti mutageni o all’amianto o ad altri rischi gravi ed immediati, di cui all’articolo 44, ovvero che prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 77, comma 5, ovvero nelle aziende rientranti nelle disposizioni dell’articolo 31, comma 6 o nelle attività in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o a rischio di incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni. 5 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera b), punto 2 Proposta Modificare la lettera b, punto 2 relativa al comma 3-bis dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 Sostituire le parole: Le parole “settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL.” con le parole: “settori di attività a basso rischio infortunistico per la sicurezza ovvero a rischio irrilevante per la salute, in caso di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, chimici, teratogeni, mutageni, fisici, biologici, ergonomici o altri rischi igienico-sanitari; l’individuazione avviene per il rischio infortunistico per la sicurezza sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL di settore o storici delle singole aziende e , per i rischi per la salute sulla base della legislazione vigente e di altri di criteri e riferimenti scientifici.” e Sostituire la parola “attestare” con la parola: “dimostrare” Motivazioni: L’inserimento dei rischi appartenenti all’area dei rischi igienico-sanitaria è indispensabile sia per non incorrere in procedure di infrazione delle disposizioni comunitarie (valutazione di tutti i rischi, di cui alla Direttiva 89/391/CEE) sia perché previste da altre disposizioni di legge vigenti in Italia e che causano l’esposizione a rischi e gravissimi malattie professionali, spesso mortali, tipici della esposizione ad agenti cancerogeni, teratogeni, mutageni, fisici, biologici, ergonomici, ecc. Si pensi ai rischi da esposizione ad agenti pericolosi o ai disturbi muscolo-scheletrici, derivanti da movimentazione dei carichi, che sono tipici in caso di lavori in appalto, svolte in luoghi di lavoro che possono essere spesso diversi e poco conosciuti. Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva 6 Evidenza della proposta Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera b), punto 2 Art. 32 b) all'articolo 29: 1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»; 2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di sono individuati settori di attività a basso rischio attivita' a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. infortunistico per la sicurezza ovvero di irrilevante rischio per la salute in caso di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, chimici, teratogeni, mutageni, fisici, biologici, ergonomici o altri rischi igienico-sanitari; l’individuazione avviene per il rischio infortunistico per la sicurezza sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL di settore o storici delle singole aziende e , per i rischi per la salute sulla base della legislazione vigente e di altri di criteri e riferimenti scientifici.” Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26. 7 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera c) Proposta Nell’articolo 32, comma 1, lettera c) dopo le parole “corrispondenti erogati” sono aggiunte infine le seguenti parole: «, se la frequenza è avvenuta tramite partecipazione a corsi di formazione in presenza, con un massimo di trenta partecipanti e con superamento della verifica finale degli apprendimenti. I soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 2 e 4, sono tenuti, pena la nullità degli attestati rilasciati, a inviare alla azienda sanitaria competente per territorio, una comunicazione iniziale, riguardante l’avvio di ogni corso, almeno trenta giorni prima del suo inizio, con indicazione di date, ore e luoghi di svolgimento, numero massimo di partecipanti, modalità didattiche e numero di ore in modalità di frequenza in E-Learning se previste, ed entro novanta giorni dopo la conclusione del corso, un verbale finale, in cui sono indicati i riferimenti nominativi, anagrafici e codice fiscale di coloro che sono risultati idonei all’esito delle verifiche e specificate le modalità delle verifiche finali degli apprendimenti. Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le comunicazioni sono inviate con autocertificazione, resa a sensi del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la comunicazione iniziale può essere inviata in via telematica». Motivazioni: La non ripetitività è giusta ed è formalmente già oggi vigente, ma viene spesso aggirata o per meglio dire “raggirata” da percorsi formativi inadeguati che rischiano di causare rilievi e sanzioni penali a datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inidonei o a volte delinquenziali, come dimostrato da ispezioni anche ministeriali (es. Circolare 20 luglio 2011 del Ministero del Lavoro) o da diffide di Regioni e ASL (es. ASL Bergamo, ASL Brescia, ASL Marche). L’aggiunta tende a fare chiarezza, a favore dei datori di lavoro, limitando e impedendo abusi e raggiri. Va nella stessa direzione l’aggiunta al comma 4, stante i numerosi abusi esistenti, frutto di una insufficiente definizione odierna, che l’aggiunta tende a sanare. Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva 8 Evidenza della proposta Art. 32 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera c) c) all'articolo 32, dopo il c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: comma 5, e' inserito il seguente: corrispondenti erogati, se la frequenza è avvenuta «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, tramite partecipazione a corsi di formazione in previsti dal presente decreto presenza, con un massimo di trenta partecipanti e con legislativo, in cui i superamento della verifica finale degli apprendimenti. contenuti dei percorsi I soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione formativi si sovrappongano, in e di aggiornamento di cui ai commi 2 e 4, sono tenuti, tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e pena la nullità degli attestati rilasciati, a inviare alla addetti del servizio prevenzione azienda sanitaria competente per territorio, una e protezione, e' riconosciuto comunicazione iniziale, riguardante l’avvio di ogni corso, credito formativo per la durata almeno trenta giorni prima del suo inizio, con indicazione ed i contenuti della di date, ore e luoghi di svolgimento, numero massimo di formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»; partecipanti, modalità didattiche e numero di ore in modalità di frequenza in E-Learning se previste, e un verbale finale, entro novanta giorni dopo la conclusione del corso, in cui sono indicati i riferimenti nominativi, anagrafici e codice fiscale di coloro che sono risultati idonei all’esito delle verifiche e specificate le modalità delle verifiche finali degli apprendimenti. Per lo svolgimento delle loro funzioni i soggetti di cui al comma 1, ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 7, devono comunicare, pena decadenza dai requisiti, all’INAIL, i propri dati anagrafici e professionali e gli ambiti settoriali in cui possono svolgere la propria attività e copia conforme dei relativi attestati, tramite un modello predisposto dall’INAIL entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, che i soggetti di cui al comma 1 devono completare entro i successivi novanta giorni e aggiornare al 31 marzo di ogni anno. L’INAIL rende e consultabili i dati autocertificati in via telematica entro i successivi sessanta giorni. Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le comunicazioni sono inviate con autocertificazione, resa a sensi del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la comunicazione iniziale può essere inviata in via telematica. d-bis) all’articolo 32, comma 4 dopo le parole “organismi paritetici” sono aggiunte le parole “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e limitatamente ai propri associati”. 9 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera d) Proposta Nell’articolo 32, comma 1, lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: «, se la frequenza è avvenuta tramite partecipazione a corsi di formazione in presenza, con un massimo di trentacinque partecipanti e con superamento della verifica finale degli apprendimenti. Le modalità in E-Learning sono consentite per la formazione dei dirigenti di cui all’articolo 37, comma 7, per la formazione generale dei lavoratori di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a) e dei preposti, di cui all’articolo 37, comma 7, relativi ai punti da 1. a 5 dell’accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e come previsto dall’Allegato I allo stesso Accordo. Il soggetto organizzatore predispone l’attestato di frequenza e di superamento delle verifiche finali di apprendimento come definito al punto 7 del citato Accordo del 21 dicembre 2011, anche al fine del suo inserimento nel libretto formativo di cui al comma 14 dell’articolo 37. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore, anche ai fini della non ripetitività degli obblighi formativi su medesimi argomenti, della consegna ad altri eventuali datori di lavoro. I datori di lavoro degli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto. I datori di lavoro degli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto. Motivazioni: La non ripetitività è giusta e già oggi vigente, ma viene spesso aggirata o per meglio dire “raggirata” da percorsi formativi inadeguati che rischiano di causare rilievi e sanzioni penali a datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inidonei o a volte delinquenziali, come dimostrato da ispezioni anche ministeriali (es. Circolare 20 luglio 2011 del Ministero del Lavoro). L’aggiunta tende a fare chiarezza, a favore dei datori di lavoro, limitando e impedendo abusi e raggiri. In particolare l’aggiunta relativa agli istituti di istruzione e universitari tende a favorire i percorsi di tirocinio e di stage, poiché i datori di lavoro NON dovranno ripetere la formazione già erogata dagli istituti. Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva 10 Evidenza della proposta Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera d) Art. 32 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera d) d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»; d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati, se la frequenza è avvenuta tramite partecipazione a corsi di formazione in presenza, con un massimo di trentacinque partecipanti e con superamento della verifica finale degli apprendimenti. Le modalità in E-Learning sono consentite per la formazione dei dirigenti di cui all’articolo 37, comma 7, per la formazione generale dei lavoratori di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b) e dei preposti, di cui all’articolo 37, comma 7 e relativamente ai punti da 1. a 5 dell’accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e come previsto dall’Allegato I allo stesso Accordo.» Il soggetto organizzatore predispone l’attestato di frequenza e di superamento delle verifiche finali di apprendimento come definito al punto 7 del citato Accordo del 21 dicembre 2011, anche al fine del suo inserimento nel libretto formativo di cui al comma 14 dell’articolo 37. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore, anche ai fini della non ripetitività degli obblighi formativi su medesimi argomenti, della consegna ad altri eventuali datori di lavoro. I datori di lavoro degli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi del’articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto. La formazione costituisce credito formativo ai fini della valutazione annuale e al termine del percorso scolastico dell’allievo. Agli adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera g) Proposta Dopo le parole “piccoli lavori” sono inserite le parole: “, a basso rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio per la salute e” e sostituire le parole “dieci giorni” con le parole: “cinque giorni” Motivazioni: I rischi non dipendono dalla durata dei lavori, ma dai pericoli presenti ! La semplificazione è possibile solo per i lavori che presentino rischi bassi per la sicurezza o irrilevanti per la salute (si pensi alle esplosioni, ai crolli, alle attrezzature da utilizzare anche per pochi giorni, ecc.) . Evidenza della proposta Art. 32 g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonche' ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»; g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonche' ai piccoli lavori, a basso rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio per la salute e la cui durata presunta non e' superiore ai cinque uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»; 12 Emendamento all’art. 32, comma 1, lettera h) Proposta Dopo le parole “dei trasporti” sono inserite le parole: “e con il Ministro della salute” e dopo le parole “salute e sicurezza sul lavoro” sono inserite le parole: “previa intesa in sede di” e dopo le parole “sono individuati” sono inserite le parole: “, limitatamente alle attività a basso rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio per la salute,” Motivazioni: L’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni è obbligo costituzionale (potestà concorrente, art. 117 Cost). Sul merito dei rischi: i rischi non dipendono dalla durata dei lavori, ma dai pericoli presenti ! La semplificazione è possibile solo per i lavori che presentino rischi bassi per la sicurezza o irrilevanti per la salute (si pensi alle esplosioni, ai crolli, alle attrezzature da utilizzare anche per pochi giorni, ecc.) . Per i concerti: l’indicazione del Ministero della salute e della Conferenza Stato-Regioni sono obbligatori (art. 177, Cost.) Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva 13 Evidenza della proposta Art. 32 h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»; h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, limitatamente alle attività a basso rischio per la sicurezza e a irrilevante rischio per la salute, modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»; 14 Emendamento all’art. 32, comma 6 Proposta 1. sopprimere la lettera a) 2. il punto 1) della lettera b) è sostituita dalla seguente: “L’INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L’INAIL trasmette telematicamente alle regioni e alle ASL, con periodicità annuale, ed entro il 30 luglio di ogni anno, i dati relativi a tutti gli infortuni denunciati e definiti nel corso dell’anno secondo modalità definite nel decreto di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” 3. al punto 2) della lettera b) le parole “procede, su richiesta” sono sostituite dalle parole “procede, direttamente o su richiesta” Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva 15 Evidenza della proposta Emendamento all’art. 32, comma 6 Art. 32, comma 6 Emendamento all’art. 32, comma 6 6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Sopprimere la lettera a). b) all'articolo 56: b) all'articolo 56: 1) il primo comma e' sostituito 1) il primo comma e' sostituito dal dal seguente: seguente: «Le autorita' di pubblica “L’INAIL trasmette telematicamente alle autorità sicurezza, le aziende sanitarie di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, locali, le autorita' portuali e consolari, le direzioni alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e i territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della corrispondenti uffici della Regione Regione Siciliana e delle province autonome di Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati competenti per territorio relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. alle denunce di infortuni sul lavoro L’INAIL trasmette telematicamente alle ASL, con mortali e di quelli con prognosi periodicità annuale, i dati relativi a tutti gli superiore a trenta giorni.»; infortuni denunciati e definiti nel corso dell’anno 2) al secondo comma, l'alinea e' secondo modalità definite nel decreto di cui all’art. sostituito dal seguente: «Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. caso entro quattro giorni dalla 81.” presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione procede, direttamente o su richiesta del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»; 3) omissis 16 Emendamento all’art. 32, comma 7 Proposta Al comma 7, dell’art. 32 è aggiunto infine il seguente capoverso: “I sanitari dei servizi di pronto soccorso, emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime ne danno immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e all’organo di vigilanza della ASL competente per territorio. Analoga comunicazione viene inviata all’INAIL”. Motivazioni Solo mantenendo questa procedura si rende possibile l’effettuazione da parte degli organi di vigilanza delle ASL e della Autorità giudiziaria, di inchieste rigorose nell’immediatezza dei fatti, il rilievo dello stato di impianti, l’eventuale loro sequestro, la raccolta di testimonianze, le fotografie dei luoghi, etc. Evidenza della proposta Art. 32, comma 7 7. Le modalita' di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. I sanitari dei servizi di pronto soccorso, emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime ne danno immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e all’organo di vigilanza della ASL competente per territorio. Analoga comunicazione viene inviata all’INAIL. 17 Emendamento all’art. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata Proposta Sostituire le parole: “e la Conferenza permanente” con le parole: “e previa intesa in sede di Conferenza” e Sostituire le parole: “definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento,” con le parole: “al rilascio al lavoratore degli attestati di avvenuta informazione, formazione e aggiornamento da inserire nel libretto formativo di cui al precedente comma 14, , da parte del soggetto organizzatore delle relative attività nonché al rilascio della copia della documentazione sulla sorveglianza sanitaria al lavoratore, prevista dall’articolo 25, comma 1, lettera c),” Motivazioni: è già così anche oggi! Per gli attestati di formazione: ciò che eventualmente manca oggi è la evidenza (esplicita) dell’obbligo di rilascio al lavoratore degli Attestati di avvenuta formazione, con definizione degli argomenti trattati e loro esaustività e riferimento alle mansioni svolte, delle modalità didattiche, del superamento delle verifiche finali, ecc. Per la sorveglianza sanitaria: è già tutto regolamentato dagli artt. 25, comma 1, lettera d) (consegna copia al lavoratore) e dall’art. 41, comma 5. Inoltre il SSN sta avviandosi verso l’adozione del fascicolo sanitario elettronico individuale dove informazioni su stato di salute e rischi professionali dovrebbero essere nel tempo rese disponibili al personale sanitario, per evitare duplicazioni, migliorare e integrare la comunicazione. Per evitare ripetizioni: basta ricordare le norme già in vigore per tutte le aziende e NON solo in quelle di 50 giornate/anno. Per il concerto: l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni è obbligo costituzionale (potestà concorrente, art. 117 Cost). Si riporta l’evidenza della proposta alla pagina successiva 18 Evidenza della proposta Art. 35 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i presente decreto e la Conferenza rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Trento e di Bolzano, autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi al rilascio al lavoratore degli attestati di avvenuta all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal informazione, formazione e aggiornamento da inserire nel libretto formativo di cui al precedente presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una comma 14, da parte del soggetto organizzatore delle permanenza del lavoratore in azienda relative attività, nonché al rilascio della copia della per un periodo non superiore a documentazione sulla sorveglianza sanitaria al cinquanta giornate lavorative lavoratore, prevista dall’articolo 25, comma 1, nell'anno solare di riferimento, lettera c), al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.». 19