Reg. 13 maggio 2004, n. 3 (1).
Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale.
-----------------------(1) Pubblicato nel B.U. Marche 20 maggio 2004, n. 51.
Il Presidente della Giunta regionale
Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 concernente: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale";
Su conforme Delib.C.R. 6 maggio 2004, n. 126;
Visto l'articolo 51 dello Statuto della Regione;
emana
il seguente regolamento:
------------------------
Art. 1
Connessione e complementarità dell'attività agrituristica.
1. L'attività agrituristica si considera connessa e complementare a quella agricola quando non
sottrae risorse all'esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione,
l'ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.
2. La connessione e la complementarità si realizzano quando nell'esercizio delle attività
agrituristiche vengono impiegate le materie prime e le strutture dell'azienda agricola e
quando il volume complessivo dell'attività agrituristica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore
a quello necessario per la conduzione dell'attività agricola. La principalità viene valutata sulla
base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la
selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per le
attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l'espletamento delle attività
agrituristiche.
3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all'attività agricola si adottano le tabelle di cui
all'allegato 1.
4. Per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva
75/268/CEE e successive integrazioni e modificazioni, nonché nelle aree comprese nei parchi
regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico
ambientale regionale, il tempo di lavoro necessario per l'attività agricola viene determinato, oltre
che per le attività agroforestali, anche per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli
ed alla tutela dell'ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che, in rapporto al disagio operativo e
socio-economico degli addetti, viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 3.
5. Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate nel comma 4, ma praticano agricoltura
biologica o si trovano in fase di conversione, il tempo di lavoro annuo viene moltiplicato per un
coefficiente compensativo pari a 2; tale coefficiente è ridotto ad 1,5 per le aziende che praticano
agricoltura a basso impatto ambientale.
6. Per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche si adottano i parametri
stabiliti nella tabella di cui all'allegato 2.
-----------------------Art. 2
Verifica del rapporto di connessione e complementarità.
1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l'operatore agrituristico è tenuto a
presentare, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di rilascio
dell'autorizzazione, una dettagliata relazione sulle attività agricola ed agrituristica svolte dalla quale
risulti:
a) l'ordinamento e le tecniche colturali praticate;
b) le eventuali modifiche agli indirizzi produttivi che si intendono attuare nel triennio successivo;
c) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l'indicazione della loro destinazione
ed utilizzazione;
d) l'indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo annuo di
giornate-lavoro dedicate all'attività agricola e a quella agrituristica, secondo le tabelle di cui al
presente regolamento;
e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica,
unitamente all'individuazione della capacità ricettiva relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta e ai
posti per la somministrazione di pasti e bevande.
2. Nel caso di variazione significativa dell'ordinamento produttivo verificatosi nel corso del triennio
l'operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione al Comune. Il Comune, sulla base dei dati
risultanti dalla suddetta comunicazione, provvede a rideterminare il volume di attività agrituristica
da autorizzare.
-----------------------Art. 3
Attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande.
1. Nel caso di aziende che esercitano l'attività di somministrazione di pasti e bevande, almeno il 35
per cento del valore della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale, ridotta
al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande
esclusivamente biologiche, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e
svantaggiate definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni. I prodotti integrativi e
complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari,
non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire direttamente da aziende
agricole singole o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti
nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, per i
prodotti tradizionali di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole,
nonché per i prodotti biologici; vino, olio vergine ed extravergine di oliva e miele devono derivare
da materia prima di origine esclusivamente regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne
verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale.
2. Nel caso di attività di somministrazione di spuntini e bevande, questi debbono provenire
direttamente dalla produzione aziendale per almeno il 60 per cento del valore della materia prima
utilizzata.
3. Per la determinazione del volume di attività che l'azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri
indicati nella tabella di cui all'allegato 2. L'autorizzazione comunale all'esercizio deve indicare
esplicitamente il numero totale di pasti che l'azienda agrituristica è in grado di somministrare nel
corso dell'anno.
4. Per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti e lavorati in modo tradizionale nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da
quest'ultima lavorazione devono mantenere le caratteristiche originali di ogni produzione tipica.
-----------------------Art. 4
Coordinamento regionale.
1. La Regione coordina le attività di verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.
-----------------------Art. 5
Norme igienico-sanitarie.
1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155
riguardo l'obbligo della stesura del documento di autocontrollo, dell'obbligo della formazione e di
quant'altro in esso contenuto, le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono
osservare le norme igienico-sanitarie di cui all'allegato n. 3.
-----------------------Art. 6
Macellazione di animali allevati in azienda.
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione
e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che intendono svolgere
l'attività di macellazione presso la propria struttura devono osservare le norme di cui all'allegato n.
4.
-----------------------Art. 7
Sezionamento e lavorazione in azienda dei prodotti a base di carne.
1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extraziendale è consentita in
apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 o all'interno della cucinalaboratorio di preparazione di cui al punto 6 dell'allegato 3 del presente regolamento.
2. Le lavorazioni dei prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati freschi o
stagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, possono essere consentite
all'interno della cucina-laboratorio di preparazione in date ed orari che vanno preventivamente
comunicate all'autorità sanitaria competente per i necessari controlli.
3. Le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire in momenti diversi da ogni altra attività di
preparazione e possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di idoneità
sanitaria ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
-----------------------Art. 8
Lavorazioni dei prodotti a base di vegetali in azienda.
1. La preparazione di conserve vegetali, di confetture e di marmellate può avvenire nel locale
cucina-laboratorio di preparazione di cui all'allegato 3 in giornate nelle quali detto locale è
utilizzato esclusivamente per tale scopo: tale modalità va evidenziata nel documento di
autocontrollo e nell'autorizzazione sanitaria.
2. Le modalità di lavorazione di cui al comma 1 devono garantire la distruzione di eventuali spore
di clostridium botulinum nella materia prima, ad esempio mediante sterilizzazione con F0 maggiore
o uguale a 3 minuti o l'impedimento del loro sviluppo nel prodotto finito, ad esempio mediante
acidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un'attività dell'acqua Avv minore di 0,93.
-----------------------Art. 9
Etichettatura dei prodotti.
1. I prodotti di salumeria, le conserve, le confetture e le marmellate destinati alla vendita devono
riportare l'etichettatura di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.
2. L'etichetta riporta comunque le seguenti indicazioni:
a) nome della ditta;
b) denominazione di vendita;
c) elenco degli ingredienti;
d) indirizzo del produttore;
e) data di produzione, indicata in numeri romani per il mese e in numeri arabi per le due ultime cifre
riferite all'anno.
-----------------------Art. 10
Congelamento dei prodotti aziendali.
1. È consentito il congelamento di materia prima di origine animale e vegetale destinata ad essere
utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione.
2. Possono essere sottoposte a congelazione, con apparecchiature adeguate anche di tipo non
industriale munite di termometro registratore di massima e di minima, le derrate in perfette
condizioni di salubrità e freschezza poste in idoneo imballaggio, conforme alle disposizioni di cui al
decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche, sul quale è indicata la data completa
del giorno della congelazione. Va scrupolosamente mantenuta la temperatura di conservazione di 18°C per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati.
3. Qualora l'azienda agrituristica intenda effettuare il congelamento dei prodotti è necessario che:
a) l'attività di congelazione sia esplicitamente menzionata nell'autorizzazione sanitaria in caso di
nuova autorizzazione o l'inizio dell'attività venga comunicato all'autorità sanitaria in caso di
autorizzazione preesistente;
b) l'operatore sia in grado di dimostrare che le materie prime utilizzate sono sane e in buone
condizioni igieniche e che la loro pezzatura massima e le attrezzature impiegate per il congelamento
assicurano una sufficiente rapidità del processo.
4. L'eventuale utilizzazione di prodotti congelati nella preparazione dei pasti deve essere resa nota
al cliente.
-----------------------Art. 11
Iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici.
1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzata
alla struttura regionale competente in materia e va corredata:
a) della documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, allegando gli atti che
dimostrano la disponibilità delle strutture aziendali, quali certificati catastali, atti di compravendita,
atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti di affitto;
b) di una dettagliata relazione illustrativa dalla quale risulti:
1) la data di insediamento in azienda, l'attività agricola svolta in passato, l'ordinamento colturale
praticato e le dotazioni aziendali;
2) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo con l'indicazione della loro destinazione
ed utilizzazione attuale e futura;
3) l'indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo di giornatelavoro dedicate all'attività agricola;
4) la descrizione dei servizi che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica,
unitamente all'individuazione della capacità ricettiva intesa sia come posti letto che come spazi di
sosta e come posti tavola per la somministrazione di pasti e bevande;
5) l'ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intendono attuare, se necessari, per poter
rispettare il rapporto di connessione e complementarità;
c) dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica da parte del proprietario del fondo e
dell'immobile nel caso in cui l'imprenditore agricolo conduca l'azienda a titolo diverso da quello di
proprietà.
2. L'iscrizione e la cancellazione sono effettuate dal dirigente della struttura regionale competente
entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, in mancanza di
provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.
3. Il trasferimento della titolarità di una azienda iscritta nell'elenco regionale è considerato nuova
iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la documentazione indicata al comma 1.
4. Nel caso di subentro nella titolarità di familiari facenti capo all'impresa familiare, in particolare a
seguito delle norme sull'insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l'iscrizione
è concessa dietro presentazione della sola documentazione attestante il requisito di imprenditore
agricolo, eventualmente integrata con l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c).
-----------------------Art. 12
Autorizzazione.
1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica rilascia l'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità (allegato 6).
2. I soggetti interessati presentano domanda (allegato 7) corredata della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione che consenta di verificare il rapporto di connessione e complementarità in
base a quanto indicato dall'articolo 2, nonché di definire il volume delle attività agrituristiche che
l'azienda può esercitare, da riportare nell'autorizzazione;
b) parere dell'azienda sanitaria regionale sull'idoneità degli immobili e dei locali da adibire
all'attività agrituristica;
c) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle
persone che la esercitano;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto nel caso di preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande;
e) autorizzazione del proprietario, se la richiesta è effettuata da un imprenditore agricolo che
conduce l'azienda a titolo diverso da quello di proprietà;
f) documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove
approntate, nel caso di organizzazione di attività sportive.
3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di
agriturismo.
4. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della L.R. n.
3/2002 (allegato 8) va corredata della sola documentazione di cui al comma 2, lettera a), del
presente articolo.
5. Nel caso di subentro nella gestione di familiari facenti capo all'impresa familiare, in particolare a
seguito delle norme sull'insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l'attività
può essere esercitata provvisoriamente dagli stessi per un periodo non superiore a sei mesi, previa
presentazione da parte del subentrante della relativa denuncia (allegato 9), corredata della
documentazione di idoneità sanitaria in relazione all'attività da esercitare.
6. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici dei subentranti di cui al comma 5 è
effettuata entro i sei mesi di esercizio provvisorio dell'attività.
7. In caso di attività agrituristica stagionale di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 3/2002, il
periodo di apertura è comunicato al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali
variazioni nei periodi di operatività dell'azienda sono comunicate almeno dieci giorni prima della
loro adozione.
-----------------------Art. 13
Classificazione.
1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica di ospitalità in alloggi sono classificate in
base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti
lo stemma della Regione come da modello riportato nell'allegato 10; il numero dei simboli è
rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.
2. Per la determinazione della classifica valgono i requisiti di cui all'allegato 10.
3. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio
dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica.
4. La denuncia dei requisiti posseduti dall'azienda è effettuata contestualmente alla richiesta di
rilascio dell'autorizzazione, utilizzando la scheda di cui all'allegato 11.
5. La classificazione è rivista a richiesta dell'operatore agrituristico ed è oggetto di verifica da parte
del Comune in occasione del rinnovo della autorizzazione.
-----------------------Art. 14
Abrogazione.
1. Il Reg. 21 ottobre 2002, n. 4 è abrogato.
-----------------------Allegato 1
(articolo 1, comma 3)
Tabella per la determinazione del tempo - Lavoro per le aziende agricole che svolgono attività
agrituristica
A
GIORNI/HA
Colture cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose
1
Grano tenero e duro
2
Orzo
3
Sorgo
4
5
6
7
Colza
Mais
Mais 2° raccolto
Mais varietà
8
Barbabietola da zucchero
9
Soia coltura irrigua
10
Girasole
11
Pisello proteico
12
Farro
13
Riso
base
ETTARI
TOTALE
GIORNI
6
-
c/terzi
2
-
base
5
-
c/terzi
3
-
base
5
-
c/terzi
3
-
base
5
-
c/terzi
3
-
base
8
-
c/terzi
5
-
irriguo
14
-
base
8
-
c/terzi
5
-
irriguo
14
-
base
8
-
c/terzi
5
-
irriguo
14
-
base
23
-
c/terzi
13
-
base
12
-
c/terzi
7
-
base
8
-
c/terzi
5
-
base
6
-
c/terzi
3
-
base
6
-
2
-
10
-
c/terzi
14
Tabacco
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
B
Colture orticole in pieno campo
1
Pisello da industria
2
Fagiolo da industria
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
3
4
Spinacio da industria
Fagiolino da industria
base
8
-
irriguo
13
-
base
9
-
irriguo
14
-
base
14
-
irriguo
19
-
base
9
-
irriguo
14
-
5
Cavolfiore
108
-
6
Lattughe
109
-
7
Finocchio
77
-
8
Pomodoro da industria
92
-
9
Peperone
77
-
10
Melanzana
138
-
11
Pomodoro da mensa
185
-
12
Patata
77
-
13
Fragola
231
-
14
Vivaio piantine di ortaggi
923
-
15
Carciofo
Carciofo di Jesi
123
123
-
16
Fava
6
-
17
Lenticchie
12
-
18
Cicerchia
12
-
19
Lupini dolci
12
-
20
Orto familiare
fino a 1.000 mq.
467
-
da 1.001 a 5.000 mq
390
-
oltre 5.000 mq.
312
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
C
Colture floricole in pieno campo
GIORNI/HA
769
-
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
ETTARI
TOTALE
GIORNI
-
D
Colture protette
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
1
Orticole sotto tunnel freddo
538
-
2
Orticole sotto tunnel riscald.
1.308
-
3
Orticole in serra
1.308
-
4
Floricole in serra
1.538
-
Vivaio piantine in serra
1.538
-
5
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
E
Colture porta seme
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
1
Barbabietola da seme
46
-
2
Carota da seme
46
-
3
Cavolo da seme
123
-
4
Cipolla da seme
123
-
5
Insalate da seme
46
-
6
Prezzemolo e ravanello da seme
46
-
TOTALE
F
Colture foraggere
1
Mais per insilato
2
Foraggere avvicendate
3
Favino
4
Medica disidratata
3
-
5
Prati/Pascoli
5
-
Pascoli
3
-
6
GIORNI/HA
base
ETTARI
11
-
irriguo
17
-
base
9
-
irriguo
14
-
4
-
-
TOTALE
G
Colture arboree
1
Vigneto
2
TOTALE
GIORNI
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
Vigneto uva Comune
92
-
Vigneto uva DOC - IGT - DOCG
92
-
Vigneto uva da tavola
92
-
Mele
123
-
Pere
123
-
Fico
105
-
Pesche
123
-
Albicocche
105
-
Ciliegio
105
-
Susino
105
-
Frutteto
3
Actinidia
123
-
Castagno
105
-
Mandorlo
105
-
Nocciolo
105
-
Noce
105
-
Olive da tavola
108
-
Olive da olio
108
-
Oliveto
-
Totale giorni
e
Cantina - ogni 10 hl di vino
2
-
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
H
Selvicoltura
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
31
Tartuficoltura
-
40
-
Trasformazioni uso familiare
-
Trasformazioni per la vendita
-
TOTALE
-
I
Piante Officinali, aromatiche e piccoli frutti
GIORNI/HA
1
Officinali e da condimento pieno campo
125
2
Officinali e da condimento più specie
313
3
Piccoli frutti:
ETTARI
TOTALE
GIORNI
-
Mirtillo
-
Ribes
-
Uva spina
-
Rovo
-
Lampone
-
Fragola tipo bosco
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg
5
-
TOTALE
L
1
2
Allevamenti
GIORNATE
TOTALE/
GIORNATE
CAPO
NUMERO
CAPI
TOTALE
GIORNI
Ovini o caprini da carne
fino a 10 capi (totale per allevamento)
57
-
da 11 a 30 capi (totale per allevamento)
86
-
da 31 a 70 capi (totale per allevamento)
114
-
oltre 70 capi
1,5
-
86
-
Ovini o caprini da latte
fino a 10 capi (totale per allevamento)
3
da 11 a 30 capi (totale per allevamento)
114
-
oltre 30 capi
3
-
114
-
Bovini da carne
fino a 10 capi (totale per allevamento)
4
5
da 11 a 30 capi
9
-
oltre 30 capi
6
-
linea vacca - vitello
8
-
Bovini da latte o bufalini (lattazione)
fino a 10 capi (totale per allevamento)
125
-
oltre 10 capi
11
-
114
-
Equini da carne o da maneggio
fino a 10 capi (totale per allevamento)
6
da 11 a 30 capi
9
-
oltre 30 capi
6
-
Suini o cinghiali
fino a 2 scrofe (totale per allevamento)
57
-
fino a 5 capi da ingrasso (totale per allevamento)
57
-
7
Suini - ingrasso (giornate a capo)
1
-
8
Avicoli (ogni 1.000 capi)
8
-
9
Cunicoli (ogni 400 fattrici)
308
-
10
Lepri (ogni 50 fattrici)
185
-
11
Ungulati
6
-
12
Struzzi
fino a 10 capi (totale per allevamento)
45
-
da 11 a 30 capi (totale per allevamento)
60
-
oltre 30 capi
2
-
fino a 200 capi (totale per allevamento)
28
-
da 201 a 500 capi (totale per allevamento)
40
-
da 501 a 1000 capi (totale per allevamento)
70
-
13
14
Allevamenti di selvatici da piuma
per ogni 1.000 capi
53
-
Piccioni - ogni 700 coppie
100
-
15
Bassa corte familiare (ogni 30 capi)
1
16
Arnie (da 1 a 15)
1,7
Arnie (da 15 a 50)
1,4
-
Arnie (da 50 a 150)
1,1
-
Arnie (oltre le 150)
0,8
-
17
Acquacoltura
Anguille
-
Gamberi
-
Pesce gatto
-
Pesce gatto americano
-
Trote - fino a 200 riproduttori
78
altre specie
18
Allevamento di razze
l'organizzazione di
fattorie didattiche
-
domestiche
italiane
in
estinzione
per
Ovini o caprini - fino a 10 capi
103
-
Bovini o bufalini - fino a 10 capi
137
-
Equini - fino a 10 capi
137
-
Asinini - fino a 10 capi
137
-
Suini - a capo
1,2
-
Avicoli - ogni 25 capi
1
-
Cunicoli - ogni 10 capi
1
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare
prodotti caseari:
- ovini o caprini - ogni 100 lt. di latte
0,5
-
- bovini o bufalini - ogni 100 lt. di latte
0,5
-
1,5
-
prodotti a base di carne:
- ovini o caprini - ogni 100 kg. di carne
- bovini o bufalini - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
- equini - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
- suini o cinghiali - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele
0,5
-
1
-
prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.
Trasformazioni per la vendita
prodotti caseari - ogni 100 lt. di latte
prodotti a base di carne - ogni 100 kg. di carne
2
-
prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele
1
-
prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.
TOTALE
-
Lavori di conservazione di spazi agricole e tutela dell'ambiente
TOTALE
GIORNI
M
Manutenzione siepi - ogni 100 ml.
0,5
Manutenzione alberate a pianta
0,5
Fascia boscata - max 5.000 mq - ogni 700 mq.
1
-
Gestione e pulitura sponde fluviali e scarpate - ogni 100 ml.
0,5
-
TOTALE
-
TOTALE GIORNI
N
Attività direttive ed amministrative
Imprenditore agricolo a titolo principale 35% del monte
giornate punti: A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M
35%
Imprenditore agricolo ordinario 25% del monte giornate
punti:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M
25%
TOTALE
Coefficiente compensativo - commi 4 e 5 articolo 1 del
regolamento di attuazione: 1,5 - 2 - 3
-
-
-
TOTALE GIORNATE
-----------------------Allegato 2
(articolo 1, comma 6)
Tabella per la determinazione del tempo - lavoro relativo alle attività agrituristiche
1
Alloggio con eventuale
Fino ad otto persone
Oltre le 8 persone:
somministrazione pasti per
ospitate
i
soli ospiti:
Attività svolta non
oltre 4 mesi
oltre 8 mesi
l'anno
rapporto presunto
n. 6
giornate per posto
letto
n. 8
giornate per posto
letto
n. 10
giornate per posto
letto
Alloggio con 1^ colazione
"
n. 7
giornate per posto
letto
n. 9
giornate per posto
letto
n. 11
giornate per posto
letto
"
n. 12
n. 16
n. 19
giornate per posto
letto
giornate per posto
letto
giornate per posto
letto
n. 17
n. 23
n. 28
giornate per posto
letto
giornate per posto
letto
giornate per posto
letto
mezza pensione [*]
Alloggio con 1^ colazione e
"
pensione completa [*]
3
4
5
Attività svolta tutto
Solo alloggio:
Alloggio con 1^ colazione e
2
Attività svolta non
Unità abitative per
Fino ad 8
Oltre le 8 persone:
pernottamento e soggiorno
persone ospitate
Attività svolta non
oltre 4 mesi
Attività svolta non
oltre 8 mesi
Attività svolta tutto
l'anno
Rapporto presunto
n. 5
giornate per posto
letto
n. 7
giornate per posto
letto
n. 9
giornate per posto
letto
Fino a 4 piazzole
Oltre le 4 piazzole:
Rapporto presunto
n. 8 giornate per piazzola
Sosta in spazi aperti:
Somministrazione:
Fino
a
giornalieri
16
pasti
Oltre i 16 pasti giornalieri:
Pasti
Rapporto presunto
Spuntini
Una giornata agricola per ogni giorno di attività
n. 1 giornata ogni 20 pasti
Attività ricreative sportive
divulgative culturali:
Maneggio:
Attività quali: pesca bocce
tiro con l'arco tennis golf
passeggiate in mountain
bike, etc.
Fattorie didattiche
n. 10 giornate per cavallo
10% delle giornate assegnate per le attività di cui punti 1, 2, 3,4.
Una giornata agricola per ogni giorno di attività
Organizzazione di corsi
legati alle tradizioni rurali giornate di divulgazione spettacoli
Sino ad un massimo di 5 giornate.
[*] Togliere una giornata se non viene offerta la 1^ colazione.
-----------------------Allegato n. 3
(articolo 5)
Norme igienico-sanitarie
1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche
strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di
abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai
rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche
tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico. Rispetto alla superficie
minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità, mentre il
limite minimo del rapporto aero-illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono
comprendere un letto, un comodino. ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere
dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una
tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell'attrezzatura di pronto
soccorso.
2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia,
devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua,
bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il
cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una
volta per settimana.
3. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di
pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve
essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve
essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità
delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente
elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente
all'interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività
di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un
servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile
accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di
piazzole esistenti.
5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e bevande,
nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali,
degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell'ottenimento
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della medesima legge tiene conto delle particolari
caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta,
secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la
somministrazione sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:
a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto
conto delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata
aerazione ed illuminazione devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e
sistemi di illuminazione artificiale;
b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati;
c) pareti lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utilizzate
piastrelle, pitture idrofughe e simili;
d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in maniera tale da permettere la
facile evacuazione delle acque di lavaggio;
e) soffitto facile da pulire e che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di polvere;
f) finestre e porte protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi;
g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non azionabile
manualmente;
h) distributore di sapone e di asciugamani a perdere;
i) contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionato a pedale;
l) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da garantire l'efficiente
captazione dei fumi e dei vapori e il loro convogliamento all'esterno, nel rispetto del regolamento
edilizio e delle norme di sicurezza;
m) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile ed armadietti chiusi per il ricovero degli
ingredienti e delle stoviglie. I materiali per la pulizia, la detersione e la disinfezione devono in ogni
caso essere alloggiati in apposito locale o armadio chiuso, separati da quelli dove gli alimenti
vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
n) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, in grado di raggiungere in fase di risciacquo una
temperatura dell'acqua superiore a 85°C, qualora sia previsto nel locale di somministrazione un
numero di pasti superiore a 16;
o) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di minima e
di massima;
p) spogliatoio, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del D.P.R. n. 327/1980, che può anche
identificarsi nell'antibagno dei servizi igienici destinati ai soli operatori alimentari.
7. Nel caso di somministrazione di spuntini e bevande che esclude l'attività di cottura e non
coinvolge generi ad alta deperibilità, quali panna, crema o maionese, è necessario ricavare per la
sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina della famiglia dell'operatore, un
settore, delimitato rispetto alla cucina almeno su tre lati con accorgimenti quali pannelli mobili
rientranti e dotato di piano di lavoro lavabile e disinfettabile.
8. Nell'ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone
o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno può essere utilizzata la cucina della
famiglia dell'imprenditore agricolo, anche di dimensione inferiore a quella prevista dal comma 6,
lettera b), fermo restando che nel documento di autocontrollo devono essere evidenziate, oltre al
possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte di tutti gli operatori addetti alle sostanze
alimentari ed alle bevande, compresi i familiari dell'imprenditore, le seguenti procedure di tutela
dell'alimento:
a) formazione alimentare agli alimenti ed alle bevande, di cui al capitolo X dell'allegato al D.Lgs. n.
155/1997 per tutti gli addetti, compresi i familiari dell'imprenditore agricolo responsabile
dell'agriturismo;
b) separazione, al fine della loro sempre possibile distinzione tra materie prime in stoccaggio ed
alimenti e bevande destinati alla preparazione e alla somministrazione a terzi, rispetto a quelli
destinati al consumo familiare dell'imprenditore;
c) allestimento e preparazione degli alimenti destinati all'imprenditore ed alla sua famiglia in tempi
differenziati rispetto a quelli offerti agli ospiti.
9. La superficie del locale destinato alla somministrazione dei pasti, normalmente ricavato nella
casa di abitazione o in annessi rustici, deve essere adeguata al numero di posti a sedere e comunque
non inferiore a 15 metri quadrati. Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto della
ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una idonea aerazione, possono essere
adottati sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.
10. I servizi igienici destinati al pubblico non devono comunicare direttamente con i locali nei quali
gli alimenti vengono conservati, preparati, trasformati e consumati; devono avere il pavimento e le
pareti sino all'altezza di 2 metri lavabili e disinfettabili. Il lavandino deve essere dotato di
rubinetteria con comandi preferibilmente non azionabili manualmente, che fornisca acqua corrente
calda e fredda. Nei servizi devono essere disponibili carta igienica, un dispensatore di detergente
liquido, un distributore di asciugamani a perdere e un contenitore per i rifiuti con coperchio
azionato a pedale. Deve essere garantita una sufficiente aerazione anche a mezzo di un sistema
meccanico di ricambio dell'aria.
11. È previsto un servizio igienico fino a 25 persone; per un numero di posti superiore a 25 i servizi
igienici non devono essere meno di due, uno dei quali fruibile da soggetti portatori di handicap.
12. Il servizio igienico riservato al personale di cucina, che può essere anche non adiacente alla
cucina medesima, deve rispettare i requisiti previsti dall'articolo 28 del D.P.R. n. 327/1980.
13. Per le aziende che esercitano la somministrazione di spuntini e bevande e nell'ipotesi di attività
presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione
di un massimo di 16 pasti al giorno, può essere posto a disposizione il servizio igienico familiare,
rispondente ai requisiti indicati al comma 10; in questo caso è necessario che tutti i familiari siano
provvisti di libretto sanitario e dimostrino di aver acquisito la formazione stabilita dal capitolo X
dell'allegato al D.Lgs. n. 155/1997.
14. Le superfici minime per cucine e laboratori di preparazione e per locali di somministrazione si
applicano alle nuove autorizzazioni, rimanendo valide anche superfici minori per le autorizzazioni
già in essere.
15. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche sono da considerare ad uso privato qualora:
a) siano a servizio di aziende che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3;
b) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;
c) la superficie della vasca non superi i 140 metri quadrati. Per le piscine già esistenti all'entrata in
vigore del presente regolamento è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non
superiore ai 200 metri quadrati;
d) la profondità media dell'acqua non sia superiore ai 140 centimetri;
e) siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.
16. Per le piscine di cui al punto 15, fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità
delle acque, devono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) uso della cuffia da parte degli utenti;
b) presenza di una doccia da usare prima dell'ingresso in acqua.
17. Gli impianti di smaltimento delle acque luride ed il loro dimensionamento possono derogare, in
relazione alle effettive dimensioni e capacità ricettive dell'azienda agrituristica, a quanto stabilito
dagli articoli 86, 89 e 90 del regolamento edilizio tipo del 14 settembre 1989, n. 23 e successive
modificazioni. In particolare, la capacità della fossa settica va dimensionata sulla base di calcoli
effettivi e non in base al parametro di 0,50 metri cubi per abitante equivalente di cui all'articolo 90,
comma 3, lettera b). Le aziende che svolgono attività presunta con offerta di ospitalità completa
fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno
smaltiscono i liquami secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 11.
-----------------------Allegato n. 4
(articolo 6)
Macellazione di animali allevati in azienda
1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita
esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286.
2. Ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 e del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, la
macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna
allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle
7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all'anno con un
massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale
autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. Il locale previsto al punto 2, le cui dimensioni dovranno in ogni caso tenere conto dell'effettiva
capacità di macellazione dovrà possedere i seguenti requisiti specifici:
a) sufficiente grado di illuminazione ed areazione;
b) pavimento in materiale lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la
raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio; nel caso in cui il numero di animali
macellati non sia superiore ai 10 complessivi al giorno e comunque fino ad un massimo di 40 capi a
settimana è sufficiente che il pavimento (lavabile e disinfettabile) sia sistemato in modo tale da
garantire il rapido allontanamento delle acque di lavaggio;
c) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 metri;
d) soffitto facilmente pulibile;
e) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario per lo stordimento prima della
macellazione, secondo la normativa vigente, comprese attrezzature e dispositivi che impediscono il
contatto delle carcasse con il suolo o con le pareti;
f) modalità di stordimento degli animali prima della macellazione conformi con quanto previsto
dalla normativa vigente (articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 333/1998);
g) contenitori idonei che permettono il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio
o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;
h) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di
macellazione, in attesa del ritiro da parte di ditta autorizzata da effettuarsi entro le 24 ore. Può
essere concessa la possibilità di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la
data di confezionamento, in uno specifico frigorifero congelatore da utilizzare solo per questo scopo
e previa compilazione di un registro di carico e scarico; una volta riempito il frigorifero, il sangue
ed i sottoprodotti sono smaltiti tramite ritiro da parte di ditta autorizzata, o, in alternativa, mediante
concimaia o sistemi di compostaggio aziendali;
i) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivi contro gli insetti o altri animali nocivi;
j) lavello fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, dispensatore di sapone liquido e
distributore di asciugamani di carta a perdere;
k) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. È ammessa la
possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica, purché diversi da
quelli a disposizione del pubblico;
l) il locale deve essere utilizzato esclusivamente per la macellazione e non è consentito effettuare
altre lavorazioni come, ad esempio, il sezionamento delle carcasse, la lavorazione e la
trasformazione delle carni.
4. La macellazione degli animali delle specie avicole e quella dei conigli devono essere effettuate in
momenti diversi.
5. Le macellazioni devono essere registrare dal titolare dell'autorizzazione sanitaria, riportando,
almeno, la data di macellazione, il numero e la specie di capi macellati; su tale registro il Servizio
veterinario della Zona territoriale competente, apporrà la propria firma ad ogni controllo.
6. In deroga al punto 1 è consentita l'attività settimanale di macellazione, fino a 2 capi di suini, 2
capi di ovi-caprini e 2 capi di selvaggina di taglia grossa allevata o 8 capi di agnelli, capretti e
suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, in impianti annessi alle aziende agrituristiche. Per
tali impianti l'autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei requisiti di cui al punto 3,
esclusa la seconda parte della lettera b), e dei seguenti requisiti:
a) locale con dimensioni minime di 3 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza e comunque non
inferiore ai 18 metri quadrati, dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiaturadepilazione e 2,5 metri per eviscerazione e sezionamento in quarti; possono essere concesse
deroghe relativamente alle dimensioni minime sopra riportate, purché l'attività settimanale di
macellazione complessivamente non sia superiore a 2 capi adulti o a 4 capi di peso vivo inferiore a
quindici chilogrammi, appartenenti alle specie precedentemente elencate. Tali deroghe non sono
consentite per gli impianti a carattere consortile di cui al punto 10;
b) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario che consentano, per le operazioni
successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di
macellazione l'animale non deve mai venire a contatto con il pavimento; qualora l'altezza del locale
non permetta di appendere immediatamente l'animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle
fasi di dissanguamento e per l'asportazione della testa e delle zampe, l'utilizzo di attrezzature che
permettano comunque il sollevamento dell'animale dal suolo;
c) separazione tra il sito dove avvengono lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiaturadepilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa mediante
apposita divisione strutturale fissa o mobile o adeguata distanza;
d) rimozione, stoccaggio e successivo smaltimento del materiale a rischio specifico conformemente
a quanto previsto dal decreto 29 settembre 2000 del Ministro della sanità e successive
modificazioni. Può essere concessa la facoltà di depositare questi materiali, previo idoneo
imballaggio riportante la data di confezionamento, il peso e l'individuazione del contenuto, in un
frigorifero congelatore, identificato come previsto dal suddetto decreto, da utilizzare solo per questo
scopo e previa compilazione del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 4 del
medesimo decreto, con successivo ritiro da parte di ditta autorizzata;
e) cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso
alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente
presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l'assenza di contatti tra carni
fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali salumi o carni preparate, in modo
tale da garantire la totale assenza di contaminazioni crociate.
7. Nei locali di macellazione è consentita la suddivisione delle carcasse in mezzene e di queste in tre
pezzi al massimo.
8. L'impianto autorizzato ai sensi del punto 6 può essere adibito alla macellazione degli avicunicoli,
purché la macellazione degli animali delle predette specie e quella dei suini, degli ovini, dei caprini
e della selvaggina di grossa taglia allevata abbiano luogo in giorni diversi.
9. I locali, le attrezzature e gli utensili necessari per l'attività di macellazione devono essere
utilizzati solo per questo scopo e devono essere puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati
insudiciati e prima di essere usati di nuovo.
10. Nel caso in cui l'azienda non sia collegata all'impianto di pubblica fognatura, le acque di
lavaggio possono essere smaltite sul suolo, mediante idoneo sistema autorizzato dall'autorità
sanitaria locale, quale sedimentatori industriali a più comparti.
11. Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2 e 6 possono essere anche consortili e all'interno di
essi è consentita solo la macellazione di animali allevati dall'azienda o dalle aziende associate, fermi
restando i limiti indicati nei commi succitati. La macellazione per conto terzi è consentita solo negli
impianti autorizzati ai sensi del punto 1.
12. È fatto obbligo all'operatore agrituristico di concordare con il servizio sanità animale delle zone
territoriali dell'azienda sanitaria regionale, i tempi e le modalità dei controlli sanitari.
13. La bollatura delle carni dei suini, degli ovi-caprini e della selvaggina di taglia grossa allevata
deve essere effettuata con un bollo di forma quadrata, riportante nella parte superiore l'indicazione
dell'azienda sanitaria regionale, nella parte inferiore la dicitura: "Regione Marche" e nella parte
centrale la sigla: "C.S. - AGRITURISMO", ove C.S. sta per: controllo sanitario.
14. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei conigli
deve essere effettuata con un bollo a placca riportante la ragione sociale, la sede dell'azienda e la
sigla: "C.S. - AGRITURISMO".
15. Per l'effettuazione dei controlli di cui al punto 12, si applicano le tariffe indicate nel tariffario
regionale in vigore approvato dalla Giunta regionale.
-----------------------Allegato 5
(articolo 11, comma 1)
Fac-simile modello domanda iscrizione
Marca da bollo
ALLA
REGIONE MARCHE
SERVIZIO
VIA TIZIANO 44
60125 ANCONA
e p.c.
AL COMUNE DI
OGGETTO: Iscrizione Elenco regionale degli Operatori Agrituristici articolo 9 legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto
RIVOLGE DOMANDA
di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 2002,
n. 3. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che in
caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita
dei benefìci ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il
a
codice fiscale:
, di essere residente in Comune di
(prov.
) Via/Loc.
, di rivestire la qualifica di [a]
in qualità di [b]
avente sede legale in
P.IVA
(prov.
)
in
dell'azienda agricola/Società
(prov.
iscritta alla CCIAA di
) Via/Loc.
al n.
aver riportato condanne penali, in particolare per gli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per delitti in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Relazione dettagliata, così come previsto dall'articolo 11 del Reg. 13 maggio 2004, n. 3
2) Certificato catastale e planimetria della particella dove ricade l'immobile da destinare all'attività agrituristica
, di non
3)
4)
Per le società: atto costitutivo - statuto - elenco soci
Eventuale contratto d'affitto
5)
6)
lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
(articolo 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
[a] Coltivatore diretto - Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - Imprenditore Agricolo ai sensi
dell'art. 2135 del C.C.
[b] Proprietario - Affittuario - Legale rappresentante ecc.
-----------------------Allegato 6
(articolo 12, comma 1)
Fac-simile modello autorizzazione comunale
Marca da bollo
COMUNE DI
Provincia di
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO
DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
N.
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la domanda presentata in data
in qualità di
con la quale il signor
[1] dell'azienda agricola/Società
ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica ed ha dichiarato il livello di
classifica posseduto;
Visto il certificato di iscrizione nell'Elenco regionale degli Operatori Agrituristici;
Accertato il possesso, da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2002, n.
3;
Vista l'esito dell'accertamento della certificazione antimafia, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
Vista la legge 5 dicembre 1985, n. 730;
Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3;
Visto il Reg. 13 maggio 2004, n. 3;
Visto l'articolo 19, commi quarto e quinto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
AUTORIZZA
il signor
nato a
il
C.F.
residente a
Via
di nazionalità
ad esercitare l'attività agrituristica di:
a) alloggio in locali aziendali: r camere r unità abitative
b) r ospitalità in spazi aperti
c) somministrazione, per la consumazione sul posto, di: r spuntini e bevande r pasti e bevande
d) organizzazione di attività: r ricreative r sportive r divulgative r culturali r fattorie didattiche
nell'azienda agricola denominata
con insegna avente la seguente dizione:
1)
N.
ubicata in
secondo i limiti, le condizioni e le prescrizioni di seguito riportate:
L'attività suddetta potrà essere svolta utilizzando i locali o gli edifici o le parti di edifici o le aree come individuate
dalla planimetria allegata, che fa parte integrante della presente autorizzazione, per una ricettività massima di:
Natura dell'attività
Superficie
complessiva
Vani/
Piazzole
Posti letto
Posti
tavola
Posti
totali
Camere ammobiliate
Unità abitative arredate
Spazi attrezzati per aree di sosta
Somministrazione spuntini e bevande
Somministrazione pasti e bevande
2)
Il periodo di esercizio dell'attività di alloggio/ospitalità in spazi aperti è di
dell'attività di somministrazione di spuntini/pasti e bevande è di
fa parte integrante della presente autorizzazione.
mesi; il periodo di esercizio
giorni, secondo il prospetto allegato che
3)
4)
5)
La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i pasti e le
bevande almeno il 25-35-50% della quantità di materia prima utilizzata dovrà pervenire direttamente dalla
produzione aziendale. Per gli spuntini almeno il 60% della quantità di materia prima utilizzata dovrà pervenire
direttamente dalla produzione aziendale.
Tutte le persone che eserciteranno l'attività agrituristica di somministrazione spuntini, pasti e bevande dovranno
essere munite di libretto sanitario.
Dovranno, altresì, essere rispettate le norme previste dagli articoli 11 e 13 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3,
riguardo gli obblighi amministrativi, la pubblicità dei servizi e dei prezzi.
La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata se dovessero ricorre le condizioni previste dall'articolo 12
della legge regionale n. 3/2002 ovvero sarà sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.
ASSEGNA
il seguente livello di classifica
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data
[1] Proprietario - Affittuario - Legale rappresentante, ecc.
ALLEGATO
Articolazione delle giornate di attività durante l'anno:
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
-----------------------Allegato 7
(articolo 12, comma 2)
Fac-simile richiesta autorizzazione
Marca da bollo
AL COMUNE DI
OGGETTO: Richiesta dell'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 11 del Reg. 13
maggio 2004, n. 3 di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche come previsto dall'articolo 11 del Reg. 13 maggio
2004, n. 3 di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che in
caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei
benefìci ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il
a
codice fiscale:
, di essere residente in Comune di
(prov.
) Via/Loc.
(prov.
, in qualità di [a]
dell'azienda agricola/Società
(prov.
avente sede legale in
) Via/Loc.
Agrituristici al n.
iscritta nell'Elenco regionale degli Operatori
del
, che non ricorrono le condizioni che impediscono il rilascio
dell'autorizzazione, previste dagli articoli 11 e 92 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, di possedere i seguenti punteggi relativi ai requisiti caratteristici,
come da tabella allegata:
REQUISITI STRUTTURALI
Punti
REQUISITI AGRICOLI
Punti
REQUISITI IN SERVIZI
Punti
per ottenere il seguente livello di classifica:
SIMBOLI N.
1
2
3
4
5
ALLEGA
i seguenti documenti:
1)
Relazione dettagliata sulle attività agricole ed agrituristiche, così come previsto dall'articolo 2 del Reg. 13 maggio
2004, n. 3.
2)
Certificato di idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.
3)
Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio.
4)
Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.
5)
Autorizzazione del proprietario, se necessario.
)
6)
Tabella dei requisiti caratteristici relativamente all'assegnazione della classifica
7)
lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE
La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza
del dipendente addetto al ricevimento o nel caso
in cui la dichiarazione sia presentata unitamente
a copia fotostatica (anche non autenticata) di
un documento di identità del sottoscrittore
(articolo 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
[a] Proprietario - Affittuario - Legale rappresentante ecc.
-----------------------Allegato 8
(articolo 12, comma 4)
Fac-simile modello rinnovo autorizzazione
Marca da bollo
AL COMUNE DI
OGGETTO:
Richiesta rinnovo autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 10 della L.R.
3 aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto
CHIEDE
il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche come previsto dall'articolo 10 della L.R. 3 aprile
2002, n. 3. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che in
caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei
benefìci ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il
codice fiscale:
Via/Loc.
a
, di essere residente in Comune di
, in qualità di [a]
avente sede legale in
(prov.
)
(prov.
)
dell'azienda agricola/Società
(prov.
) Via/Loc.
iscritta nell'Elenco regionale degli Operatori Agrituristici al n.
, già autorizzata per il triennio
del
, con il livello di classifica pari a
simboli, che non ricorrono le condizioni che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, previste dagli articoli 11 e 92 del
T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Relazione dettagliata sulle attività agricole ed agrituristiche, così come previsto dall'articolo 2 del Reg. 13 maggio
2004, n. 3
2)
lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto al ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (anche non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore (articolo
38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
[a] Proprietario - Affittuario - Legale rappresentante, ecc.
-----------------------Allegato 9
(articolo 12, comma 5)
Fac-simile modello denuncia subentro
AL COMUNE DI
OGGETTO: Denuncia di inizio attività per subentro nell'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 14 della
legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 ed ai sensi dell'articolo 11 del Reg. 13 maggio 2004, n. 3 di attuazione della L.R. 3
aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto
DENUNCIA
il subentro nell'esercizio dell'attività agrituristica, già autorizzata con provvedimento del Comune di
rilasciato in data
n.
, come previsto dall'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44
e dall'articolo 11 del Reg. 13 maggio 2004, n. 3 di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che in
caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei
benefìci ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il
a
(prov.
)
codice fiscale:
)
, di essere residente in Comune di
Via/Loc.
(prov.
, in qualità di subentrante nella gestione dell'azienda agrituristica
avente sede legale in
(prov.
) Via/Loc.
, già iscritta nell'Elenco regionale degli Operatori Agrituristici al n.
del
e con livello di classifica pari a
simboli, che non ricorrono le condizioni
che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, previste dagli articoli 11 e 92 del T.U. di pubblica sicurezza approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio.
2) Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.
3)
lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto al ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (anche non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore (articolo
38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
-----------------------Allegato 10
(articolo 13)
Criteri classificazione aziende agrituristiche
B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI
da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica
b.1
Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione
(non considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)
Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione che utilizza fonti di energia rinnovabile
b.2
Spazi aziendali comuni
Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell'àmbito della sala ristorazione Comune
Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa Comune attrezzata e distinta dalla sala
ristorazione
b.3
punti 1
punti 2
punti 1
punti 2
Illuminazione esterna agli edifici
Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni;
punti 1
Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni rispondente ai requisiti della legge regionale n.
punti 2
10/2002
b.4
b.5
Locale lavanderia e stireria:
Se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura biancheria
punti 1
Rapporto tra bagni e numero di posti letto:
il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente:
presenza di un bagno ogni 4 posti letto:
punti 1
presenza di un bagno ogni 3 posti letto:
punti 2
presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le camere;
punti 4
presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con ospitalità inferiore o pari
(i punteggi
alle 6
camere o 25 posti a tavola
sono alternativi)
punti 3
b.6
Telefono:
- disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne e per ricevere chiamate indipendente in punti 2
tutti gli alloggi:
- in metà degli alloggi:
punti 1
b.7
Segnaletica per i servizi aziendali e la validità interna:
presenza dei cartelli per l'indicazione della viabilità interna e le principali strutture
punti 1
agrituristiche
b.8
b.9
Punto grill o forno esterno:
disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare all'aperto
punti 1
Edifici di pregio:
se l'edificio nel quale viene svolta l'attività agrituristica è individuato quale edificio di pregio in base alla
normativa regionale:
punti 3
se vincolato dalla Soprintendenza
punti 5
b.10 Verde architettonico
Presenza, all'interno dell'azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi
b.11 Area protetta:
l'azienda è inserita in un'area protetta riconosciuta a livello regionale
punti 2
punti 2
b.12 Ospitalità per animali domestici:
a) l'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti
punti 2
b) L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti e dedica a tale servizio
locali, spazi e attrezzature
punti 3
b.13 Spazio esterno arredato:
disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per ciascuna unità abitativa) punti 1
b.14 Giochi per bambini:
presenza di parco giochi (almeno 3 giochi, altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)
punti 1
b.15 Raccolta differenziata:
in azienda dispone dell'attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le principali categorie di rifiuti punti 2
C - REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:
c.1
Colture praticate
c.2
Produzioni a basso impatto ambientale
max punti 3
c.3
Produzioni biologiche
max punti 6
c.4
Siepi e boschi
max punti 3
c.6
Vendita di prodotti freschi aziendali
punti 2
c.7
Presenza di allevamenti in azienda:
per ciascun tipo di allevamento
allevamento razze autoctone:
sistema di allevamento
max punti 4
*2
max + 3 punti
Trasformazione:
trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la degustazione, la
somministrazione diretta
a) olio
b) vino
c) formaggi
d) carni
e) salumi
f) conserve di origine vegetale
g) conserve di origine animale
h) miele
i) prodotti apistici
j) prodotti secondari del bosco e funghi
k) tartufi
punti 4-2
punti 4-2
punti 4-2
punti 4-2
punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
punti 2
punti 1
punti 1
c.8
max punti 8
D - REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi di seguito riportati sono
disponibili durante tutto il periodo di apertura dell'azienda
d.1
Servizi di ristorazione.
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione:
punti 1
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza pensione (prima
punti 3
colazione e
cena):
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione completa:
punti 4
(i punteggi
sono
alternativi)
d.2
Piatti caratteristici
- presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana preparati con prodotti
Punti 1
tradizionali;
- menù completo preparato con prodotti tradizionali
Punti 2
(i punteggi
sono
alternativi)
d.3
Servizio di degustazione:
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e degustazione di prodotti tipici
d.4
Materiale informativo:
l'azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e culturale sul territorio di
appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività condotte:
punti 1
Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate:
allestimento di un'area specializzata per l'esposizione di attrezzature agricole tradizionali con adeguata
segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate
punti 2
d.5
d.6
d.7
d.8
d.9
Accoglienza degli ospiti:
- da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno
- da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24
punti 2
punti 1
(1 punto
i punteggi
sono
alternativi)
Piscina:
presenza di piscina in azienda
punti 3
Campo da tennis:
disponibilità di un campo da tennis in azienda
punti 1
Maneggio:
presenza di maneggio in azienda
d.10 Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo:
(il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce "Maneggio")
punti 3
punti 2
d.11 Percorso naturalistico didattico:
presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato: (es. percorso
punti 1
botanico,
paesaggistico, punto di osservazione per birdwatching, ecc.)
d.12 Percorso sportivo:
allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una corretta utilizzazione
punti 1
d.13 Lago per la pesca sportiva:
presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva
punti 2
d.14 Campo bocce:
disponibilità di un campo per il gioco delle bocce
punti 1
d.15 Campo attrezzato per il tiro con l'arco:
disponibilità di un campo per il tiro con l'arco e delle attrezzature necessarie, comprese quelle per il
mantenimento della sicurezza degli ospiti
d.16 Altre attrezzature sportive:
disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all'aperto e nella natura
d.17 Biciclette e/o montain bikes:
disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore a 1/3 del numero
massimo degli ospiti
d.18 Canoa:
disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti
punti 1
punti 1
punti 1
punti 1
d.19 Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato nell'attività agrituristica:
imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto
punti 2
corso operatore agrituristico;
punti 2
enologo o sommelier;
punti 1
assaggiatore di olio d'oliva;
punti 1
conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua);
punti 1
altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.
punti 1
SPIEGAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CLASSIFICA
B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI
b.1 - Riscaldamento autonomo in camera o in appartamento (punti 3):
Presenza di riscaldamento autonomo in ogni singolo appartamento e/o di almeno un termostato in
ogni singola stanza. Non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale. Il
riscaldamento autonomo deve essere nel rispetto delle disposizioni comunali. Se tale requisito è
presente solo in parte degli alloggi e/o in parte delle camere non può essere attribuito il punteggio.
b.2.a - Spazi aziendali comuni - sala ricreativa adibita anche a sala ristorazione (punti 1):
Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa adibita anche a sala di ristorazione
Comune. La sala di ristorazione deve essere predisposta per il numero massimo di ospiti che
l'azienda può accogliere e comunque di dimensione minima di 16 mq. In tale sala inoltre, gli ospiti
si possono dedicare ad altre attività. Se l'azienda dispone di sola sala ricreativa o di sola sala
ristorazione il punteggio è limitato ad 1 punto.
b.2.b - Spazi aziendali comuni - sala ricreativa distinta dalla sala ristorazione (punti 2):
Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa attrezzata con una serie di
intrattenimenti (es. angolo biblioteca, sala TV, ecc.) distinta dalla sala ristorazione. Tale sala deve
avere almeno le dimensioni di 12 mq.
b3 - Illuminazione degli spazi esterni (punti 1):
Presenza di punti luce negli spazi esterni agli edifici per illuminare in maniera adeguata i
camminamenti e le aree che collegano i centri aziendali comuni, eventuali parcheggi, le camere o
gli appartamenti con la sala di ristorazione, ecc.
b.4 - Locale attrezzato lavanderia e stireria (punti 1):
Disponibilità per tutti gli ospiti di un locale Comune adibito esclusivamente a lavanderia e stireria
(per attrezzato si intende la presenza minima di una lavatrice, un asse da stiro, ferro da stiro).
b.5.a - Un bagno ogni 4 posti letto autorizzati (punti 1):
Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti.
b.5.b - Un bagno ogni 3 posti letto autorizzati (punti 2):
Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in carriere che in unità abitative indipendenti.
b.5.c - Un bagno ogni 2 posti letto autorizzati con presenza di bagno in tutte le camere (punti 4):
Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti. I
bagni devono essere presenti in ogni camera ed in ogni unità abitativa indipendente.
b5.d - Bagno accessibile a portatori di handicap (punti 3):
Presenza di almeno un bagno in tutta la struttura aziendale accessibile ai portatori di handicap
realizzato secondo le prescrizioni previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori
pubblici per le aziende la cui ospitalità in alloggi abbia una ricettività complessiva inferiore alle sei
camere.
b.6a - Disponibilità di un apparecchio telefonico indipendente in tutti gli alloggi (punti 2):
Disponibilità in tutti i singoli appartamenti ed in tutte le camere autorizzate, di un telefono abilitato
ad effettuare e ricevere chiamate. Tale requisito non è considerato valido se la condizione
precedentemente descritta è presente soltanto in parte degli alloggi.
b.6b - Disponibilità di apparecchi telefonici indipendenti in metà degli alloggi (punti 1):
Disponibilità in almeno metà del numero dei singoli appartamenti e/o delle camere autorizzate, di
un telefono abilitato ad effettuare e ricevere chiamate.
b.7 - Segnaletica per l'indicazione della viabilità interna (punti 1):
Presenza di cartelli e/o di segnali che indicano i percorsi per il raggiungimento delle varie strutture e
dotazioni aziendali fruibili o meno dagli ospiti, nonché le principali strutture agrituristiche.
b.8 - Punto grill e/o forno esterno per cucinare all'aperto (punti 1):
Disponibilità all'interno dell'azienda di un arca attrezzata con barbecue all'aperto con le necessarie
forme di sicurezza contro l'incendio e/o di un forno esterno Comune a tutti gli ospiti per cucinare
all'aperto.
b.9.a - Fabbricati aziendali classificabili come edifici storici e di pregio (punti 3):
I fabbricati aziendali devono essere classificati come edifici di pregio e storici ed essere, pertanto
iscritti negli elenchi ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/1990.
b.9.b - Fabbricati aziendali di interesse artistico o storico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
(punti 5):
I fabbricati aziendali devono essere individuati come edifici di particolare pregio storico e
architettonico dalla Soprintendenza in base al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
b.10 - Strutture di verde architettonico (punti 2):
Il requisito è riconosciuto se sono presenti all'interno dell'azienda giardini storici, parchi e/o
emergenze "verdi" (alberi monumentali, ecc.) iscritti in elenchi ufficiali riconosciuti a livello
nazionale, regionale, provinciale e comunale dalle vigenti normative (D.Lgs. n. 490/1999 per i
giardini storici e per i parchi).
b.11 - Inserimento dell'azienda in un'area protetta (punti 2):
Inserimento dell'azienda all'interno di un'area protetta istituita ai sensi della legge-quadro sulle aree
protette, L.R. n. 394/1991 legge quadro sulle aree protette o ai sensi della L.R. n. 15/1994, facendo
riferimento all'elenco delle aree protette istituite, così come individuate negli adeguamenti annuali
al Piano triennale delle aree protette
b.12a - Ospitalità per animali domestici (punti 2):
L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti.
b.12b - Ospitalità attrezzata per animali domestici (punti 3):
L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti e dedica a tale
servizio locali, spazi e attrezzature.
b.13 - Spazio esterno Comune arredato con tavolo e sedie (punti 1):
Spazio esterno all'appartamento all'interno della struttura aziendale con un numero di sedie almeno
pari al numero di posti letto autorizzati.
b.14 - Parco giochi per bambini con almeno 3 giochi (scivolo, altalena verticale o orizzontale etc.)
(punti. 1):
Presenza di un parco giochi per bambini con almeno tre giochi funzionanti e a norma UNI.
b.15 - Raccolta differenziata (punti 2):
L'azienda effettua la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine dei rifiuti.
C - REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI
c.1 - Colture praticate:
Vigneto + oliveto + arboree da frutto + ortaggi
colture a DOC, IGT, DOP, IGP
da 0,4 Ha. a 0,8 Ha.
punti 1
da 0,4 Ha. a 0,8 Ha.
punti 1
da 0,8 Ha. a 2,0 Ha
punti 2
da 0,8 Ha. a 2,0 Ha.
punti 2
da 2,0 Ha. a 3,99 Ha.
punti 3
da 2,0 Ha. a 3,99 Ha.
punti 3
oltre 4,00 Ha.
punti 4
oltre 4,00 Ha.
punti 4
c.2 - Produzioni a basso impatto ambientale (punti 3):
Si calcola per aziende che aderiscono alle misure A1, A2 (superficie parziale), D3 del Reg. CEE
2078/92 - Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1
"adozione di tecniche di basso impatto ambientale" del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.
c.3 - Produzioni biologiche (punti 6):
Si calcola per aziende che aderiscono alla misura A2 (superficie totale) del Reg. CEE 2078/92 Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 "adozione di
tecniche di coltivazione biologica" del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.
c.4 - Siepi e boschi:
Il punteggio viene assegnato se in azienda risultano presenti:
da 50 a 99 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU
punti 1
oltre 100 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU
punti 2
Presenza di un bosco naturaliforme pari ad almeno il 15% della SAU
punti 3
c.5 - Presenza di coltivazione/allevamento a D.O.C., I.G.T., D.O.P., I.G.P., A.S., Prodotti
Tradizionali:
Presenza di coltivazioni o allevamenti in azienda che hanno ottenuto il riconoscimento DOC e IGT
ai sensi della L. n. 164/1992 per le zone di produzione dei vini, il riconoscimento DOP e IGP ai
sensi del Reg. n. 2081/1992, l'Attestazione di Specificità ai sensi del Reg. CEE 2082/92, oppure il
requisito di Prodotto Tradizionale in base al D.Lgs n. 173/1998 art. 8.
sola coltivazione o solo allevamento
L. n. 164/1992 - Regg. CEE 2081/92
e Reg. CEE 2082/92
Prodotto Tradizionale
D.Lgs. n. 173/1998
Coeff. 2
Coeff. 1,5
(i coefficienti sopra indicati sono moltiplicati per i punteggi conseguiti alle voci precedenti per
quanto riguarda le coltivazioni ed a quelli successivi per ciò che riguarda gli allevamenti.)
c.6 - Vendita di prodotti freschi aziendali (punti 2):
c.7 - Presenza di allevamenti in azienda:
In ogni caso il carico di bestiame non deve superare il limite di 2 UBA/Ha.
per bovini ed equini
Per suini
Fino a 4 UBA
punti 1
da 0,9 a 1,8 UBA
punti 1
da 5 a 9 UBA
punti 2
da 1,9 a 2,7 UBA
punti 2
da 10 a 20 UBA
punti 3
da 2,8 a 4.8 UBA
punti 3
Oltre 21 UBA
punti 4
oltre 4,8 UBA
punti 4
Ovi - caprini selvaggina (ungulati)
avicunicoli e selvaggina minuta
da 5 a 10 UBA
punti 1
da 0,25 a 0,49 UBA
punti 1
da 11 a 30 UBA
punti 2
da 0,50 a 0,74 UBA
punti 2
da 31 a 60 UBA
punti 3
da 0,75 a 1,0 UBA
punti 3
Oltre 60
punti 4
oltre 1 UBA
punti 4
Tabella di conversione dei capi allevati in UBA:
Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età sup. ai 6 mesi
1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi ed 1 anno
0,6 UBA
Pecore, capre, selvaggina (ungulati), suini sino a 6 mesi
0,15 UBA
Suini oltre i 6 mesi
0,3 UBA
Avicunicoli (100 capi)
1,0 UBA
Selvaggina minuta (100 capi)
2,0 UBA
negli allevamenti nei quali i capi sono di razza autoctona (bovini di razza marchigiana, equini di
razza Cavallo del Catria, ovini di razza appenninica, fabrianese, sopravissana) iscritti a libri o
registri genealogici, il punteggio relativo al numero delle relative UBA viene moltiplicato per 2.
• - Per i sistemi di allevamento bovino e suino a posta fissa con lettiera, o che comunque, evitino la
produzione di deiezioni liquide, sono considerati n. 2 punti aggiuntivi
• - Per i sistemi di allevamento bovino e suino che prevedano spazi esterni di stazionamento degli
animali oppure allevamento brado sono considerati n. 3 punti aggiuntivi
c.8 - Trasformazione per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta, di prodotti tipici
ottenuti da materie di produzione aziendale:
Nella colonna A viene riportato il punteggio per le aziende le cui materie prime vengono lavorate
nell'impianto di trasformazione aziendale o della cooperativa agricola di cui l'azienda è socia. Nella
colonna B è indicato il punteggio per le aziende le cui materie prime sono trasformate in impianti
extra aziendali:
a)
b)
Olio: il frantoio deve essere realizzato ai sensi della vigente normativa.
Vino: deve avere le strutture di vinificazione e di imbottigliamento regolarmente denunciate agli
A
B
punti 4
punti 2
punti 4
punti 2
organi competenti con i relativi registri di movimentazione delle uve e dei vini in ottemperanza
alle normative vigenti che regolamentano il settore vitivinicolo
c)
Formaggi: prodotti secondo le norme vigenti, con le deroghe previste dalla Delib.G.R. 30
punti 4
novembre
1998, n. 2985
punti 2
d)
Carni: sezionamento e confezionamento secondo le disposizioni vigenti.
punti 4
punti 2
e)
Salumi: prodotti secondo le norme vigenti
punti 4
--
f)
Conserve di origine vegetale: prodotti secondo le norme vigenti
punti 2
--
g)
Miele: deve essere interamente prodotto in azienda
punti 2
--
h)
Prodotti apistici: polline e pappa reale prodotti interamente in azienda
punti 2
--
i)
j)
Prodotti secondari del bosco e funghi: per prodotti secondari si intendono: castagne, frutti di
punti 1
bosco,
essenze officinali, coltivati all'interno dell'azienda
Tartufi: devono essere trasformati e/o conservati
punti 1
--
--
D - REQUISITI dei SERVIZI
d.1.a - Servizi di prima colazione (punti 1):
Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione.
d.1.b - Trattamento di mezza pensione (punti 3):
Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di mezza pensione.
d.1.c - Trattamento di pensione completa (punti 4):
Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di pensione completa.
d.2.a - Presenza nel menù di almeno due piatti preparati con prodotti tradizionali (punti 1):
Presenza nei menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e
bevande, di almeno due piatti della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali (vedi
D.Lgs. n. 173/1998.)
d.2.b - Presenza di un menù interamente preparato con prodotti tradizionali (punti 2):
Presenza di menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e
bevande, interamente preparato con prodotti tradizionali (vedi D.Lgs. n. 173/1998.)
d.3 - Servizio di assaggio e degustazione (punti 2):
Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di degustazione
d.4 - Disponibilità di materiale informativo turistico e culturale in locali comuni (punti 1):
Se l'azienda mette a disposizione degli ospiti in locali comuni, materiale informativo turistico e
culturale sul territorio di appartenenza ad esempio con le indicazioni di percorsi naturalistici, storici,
culturali, di manifestazioni artistiche ecc. ed eventuale materiale divulgativo sulle attività condotte e
organizzate a livello aziendale.
d.5 - Aree dedicate all'esposizione di attrezzi connessi all'agricoltura con adeguata segnalazione e
disponibilità a visite didattiche guidate (punti 2):
Allestimento di un'area di cui l'ospite può osservare le principali attrezzature usate nel passato nelle
pratiche agricole (non necessariamente dell'azienda). Per ciascun attrezzo deve essere approntata
una tabella descrittiva con l'indicazione del tipo di attrezzo, utilizzazione ecc.
Tale requisito è assegnato se contemporaneamente alla presenza dell'area espositiva c'è la
disponibilità, in orari prestabiliti ed esposti in una tabella informativa, a effettuare visite didattiche
di approfondimento.
d.6.a - Accoglienza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 1):
Se il titolare assicura un servizio di accoglienza degli ospiti per almeno 8 ore al giorno.
d.6.b - Assistenza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 2):
Se l'azienda assicura un servizio di accoglienza degli ospiti con un addetto specializzato per almeno
8 ore al giorno e la reperibilità 24 ore su 24.
d.7 - Presenza della piscina (punti 3):
Presenza di una piscina all'interno della struttura aziendale di una profondità media di almeno 110
cm e di una lunghezza minima di 10 m.
d.8 - Presenza di un campo da tennis (punti 1):
Presenza di un campo da tennis all'interno della struttura aziendale di dimensioni regolamentari,
minime di 16,97*34,77 metri, considerando comprese le fasce di rispetto.
d.9 - Maneggio per l'addestramento alle attività equestri (punti 3):
Presenza di un maneggio all'interno dell'azienda per l'addestramento alle attività equestri: il
maneggio deve avere una dimensione minima di 40*20 metri, deve essere recintato con legna,
esclusivamente con fondo in sabbia o in erba, munito di un adeguato drenaggio, se scoperto.
L'azienda deve garantire il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e assicurazioni.
d.10 - Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo (punti 2) (il punteggio si somma
all'esistenza di un maneggio):
Organizzazione di passeggiate a cavallo su percorsi definiti e segnalati nei dintorni dell'azienda.
Le passeggiate devono essere di almeno tre ore e programmate per almeno una volta ogni 15 giorni
riferita alla stazione in cui viene programmata l'attività e comunque non inferiori a 10 passeggiate
nell'arco dell'anno. Possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente.
Organizzazione di trekking a cavallo. I trekking prevedono una durata di almeno 24 ore con
pernottamento; possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente.
Entrambe devono prevedere la presenza di una guida che abbia un attestato di qualifica di guida o
accompagnatore o istruttore nella specialità rilasciata da una delle Federazioni sportive riconosciute
dal Coni oppure dal CAI, FITEEC-ANTE, FISE, oppure abbia conseguito nell'ultimo decennio la
qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Marche per profili attinenti le
specialità previste o corsi di Istituzione a carattere pubblico, oppure abbia svolto nelle Marche, per
un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio attività ricorrente, documentata e
attestata da istruttori e/o quadri tecnici abilitati, riferita alle specialità previste. Tali attività deve
essere autorizzata.
d.11 - Percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato (punti 1):
Presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato e tabellato con
l'indicazione e la descrizione degli "elementi" naturali da osservare (es. percorso botanico, percorso
faunistico, paesaggistico, punti di osservazione birdwatching, ecc.). Tale percorso deve avere una
lunghezza adeguata e deve comprendere un congruo numero e varietà di "elementi" naturali da
osservare.
d.12 - Percorso sportivo attrezzato e segnalato con istruzioni per corretta utilizzazione (punti 1):
Realizzazione all'interno dell'azienda di percorsi attrezzati con idonee e semplici strutture ginniche
con tabelle che esplicano le modalità di utilizzazione (tipo percorso VITA o ROBINSON).
d.13 - Lago di pesca sportiva (punti 2):
Presenza all'interno dell'azienda di un laghetto di pesca sportiva con regolare autorizzazione dove è
consentita la pesca senza licenza personale.
d.14 - Campo bocce (punti 1):
Presenza di un campo di bocce all'interno della struttura aziendale di dimensioni minime di
24,5*2,5 metri.
d.15 - Campo attrezzato di tiro con l'arco (punti 1):
Presenza di un campo di tiro con l'arco e delle attrezzature necessarie per gli ospiti, all'interno della
struttura aziendale. L'azienda deve garantire le misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.
d.16 - Altre attrezzature per attività sportive all'aperto (ogni attrezzatura è 1 punto):
Disponibilità di altre attrezzature non comprese in quelle elencate precedentemente per attività
sportive all'aperto e nella natura (tennis tavolo completo di attrezzatura; campo di calcetto, campo
di pallavolo, campo di pallacanestro regolamentari etc.).
d.17 - Biciclette e/o mountain bike (punti 1):
Disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o mountain bike in numero non inferiore ad 1/3 del
numero massimo degli ospiti. Deve essere previsto tutto il materiale necessario per eventuali
semplici riparazioni.
d.18 - Canoe (punti 1):
Disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli
ospiti.
d.19 - Qualifiche professionali possedute dal titolare, da un suo familiare o da altri impiegati
nell'azienda:
Qualifica professionale o rilasciata dopo un corso di formazione professionale. Il profilo
professionale rilasciato dopo la partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione; oppure
titolo acquisito dopo corsi, promossi e/o coofinanziati dalle Amministrazioni pubbliche della durata
di almeno 120 ore.
Imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (punti 2):
Imprenditori agricoli che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole,
forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita di prodotti dell'azienda o da attività di
conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale, quali arginature, sistemazioni
idraulico-forestali, difesa delle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di
habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente
dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore, ed il
tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo totale di
lavoro dell'imprenditore.
Corso per operatore agrituristico (punti 2):
Frequenza di un corso promosso e/o cofinanziato da Amministrazioni pubbliche
Enologo o sommelier (punti 1):
Enologo: titolo rilasciato ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 129
Sommelier: qualifica di sommelier rilasciata dall'Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.);
Assaggiatore di olio d'oliva (punti 1):
Iscrizione all'albo nazionale degli assaggiatori di olii di oliva vergine ed extravergine a
Denominazione di Origine Controllata istituito ai sensi dell'art. 17 della L. n. 169/1992 con D.M. n.
23 giugno 1992 oppure componente del Panel Test ai sensi del Reg. CEE 2568/91;
Diploma o attestato di lingue estere o conoscenza per madre lingua (punti 1):
Buona conoscenza di almeno una lingua estera, dimostrabile attraverso attestazioni rilasciate da
scuole o istituti specializzati oppure presenza in azienda del titolare o altro familiare madre lingua;
Altre qualifiche documentabili di interesse agrituristico (punti 1):
Qualifiche rilasciate dopo corsi di formazione. I profili professionali rilasciati dopo la
partecipazione al corso devono essere fra quelli approvati dalla Regione Marche.
Se le medesime qualifiche, ad esclusione della qualifica di imprenditore agricolo che ai fini
dell'attribuzione del punteggio deve essere posseduta dal titolare dell'attività agrituristica o da uno
dei suoi familiari, sono possedute da personale alle dipendenze dell'azienda per ogni qualifica il
punteggio che viene attribuito è uguale a punti 1.
Cuoco:
Qualifica rilasciata dopo un corso di formazione. Il profilo professionale rilasciato dopo la
partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione Marche, oppure titolo acquisito
attraverso lo specifico diploma di scuola secondaria superiore;
Guida ambientale o turistica:
Abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore naturalistico o guida ambientale
escursionista o abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico,
interprete turistico rilasciate ai sensi della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4.
SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE
ATTRIBUZIONE SIMBOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE
NUMERI
SIMBOLI
REQUISITI CARATTERISTICI
REQUISTI
STRUTTURALI
1 "PICCHIO"
2 "PICCHI"
Possesso delle condizioni
almeno 6 punti
almeno 5 punti
almeno 10 punti
almeno 10 punti
almeno 8 punti
almeno 12 punti
almeno 17 punti
almeno 12 punti
almeno 17 punti
almeno 26 punti
almeno 17 punti
Possesso delle condizioni
per il rilascio
dell'autorizzazione
5 "PICCHI"
almeno 5 punti
Possesso delle condizioni
per il rilascio
dell'autorizzazione
4 "PICCHI"
REQUISITI in
SERVIZI
Possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
per il rilascio
dell'autorizzazione
3 "PICCHI"
REQUISITI
AGRICOLI
Possesso delle condizioni
per il rilascio
dell'autorizzazione
I punteggi minimi debbono essere raggiunti in ciascuna categoria di requisiti.
-----------------------Allegato 11
(articolo 13, comma 4)
Scheda per la classificazione (da presentare con la richiesta di autorizzazione all'esercizio)
B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI
da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica
b.1
Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione
(non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)
b.2
Spazi aziendali comuni
Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell'àmbito della sala ristorazione Comune
Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa Comune attrezzata e distinta dalla sala
ristorazione
b.3
Illuminazione esterna degli edifici
se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni
b.4
Locale lavanderia e stireria
se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura biancheria
b.5
Rapporto tra bagni e numero di posti letto:
il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente:
presenza di un bagno ogni 4 posti letto:
presenza di un bagno ogni 3 posti letto:
presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le camere;
presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con ospitalità inferiore o pari
alle 6 camere o 25 posti a tavola
b.6
Telefono:
- disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne per ricevere chiamate indipendente in
tutti gli alloggi:
- in metà degli alloggi:
b.7
Segnaletica per i servizi aziendali e la viabilità interna:
presenza dei cartelli per l'indicazione della viabilità interna e le principali strutture
agrituristiche
b.8
Punto grill o forno esterno:
disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare all'aperto
b.9
Edifici di pregio:
se l'edificio nel quale viene svolta l'attività agrituristica è individuato quale edificio di pregio in
base alla normativa regionale:
se vincolato dalla Soprintendenza
b.10
Verde architettonico
Presenza, all'interno dell'azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi
b.11
Area protetta:
l'azienda è inserita in un area protetta riconosciuta a livello regionale
b.12
Ospitalità per animali domestici:
a) l'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti
b) L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti e dedica a tale
servizio
locali, spazi e attrezzature
b.13
Spazio esterno arredato:
disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per ciascuna unità
abitativa)
b.14
Giochi per bambini:
presenza di un parco giochi (almeno 3 giochi, altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)
b.15
Raccolta differenziata:
in azienda dispone dell'attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le principali categorie di
rifiuti
C -REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:
c.1
Colture praticate
c.2
Produzioni a basso impatto ambientale
c.3
Produzioni biologiche
c .4
Siepi e boschi
c.6
Vendita di prodotti freschi aziendali
c.7
Presenza di allevamenti in azienda:
per ciascun tipo di allevamento
allevamento razze autoctone:
sistema di allevamento
c.8
Trasformazione:
trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la degustazione, la
somministrazione diretta
a) olio
b) vino
c) formaggi
d) carni
e) salumi
f) conserve di origine vegetale
g) conserve di origine animale
h) miele
i) prodotti apistici
j) prodotti secondari del bosco e funghi
k) tartufi
D - REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi di seguito riportati sono
disponibili durante tutto il periodo. di apertura dell'azienda
d.1
Servizi di ristorazione:
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione:
- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza pensione (prima
colazione e cena):
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione completa
d.2
Piatti caratteristici
- presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana preparati con prodotti
tradizionali;
- menù completo preparato con prodotti tradizionali
d.3
Servizio di degustazione:
se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e degustazione di prodotti tipici
d.4
Materiale informativo:
l'azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e culturale sul territorio di
appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività condotte:
d.5
Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate:
allestimento di un'area specializzata per l'esposizione di attrezzature agricole tradizionali con adeguata
segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate
d.6
Accoglienza degli ospiti:
- da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno
- da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24
d.7
Piscina:
presenza di piscina in azienda
d.8
Campo da tennis:
disponibilità di un campo da tennis in azienda
d.9
Maneggio:
presenza di maneggio in azienda
d.10
Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo:
(il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce "Maneggio")
d.11
Percorso naturalistico didattico:
presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato: (es. percorso
botanico, paesaggistico, punto di osservazione per birdwatching, ecc.)
d.12
Percorso sportivo:
allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una corretta utilizzazione
d.13
Lago per pesca sportiva:
presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva
d.14
Campo bocce:
disponibilità di un campo per gioco delle bocce
d.15
Campo - attrezzato per il tiro con l'arco:
disponibilità di un campo per il tiro con l'arco e delle attrezzature necessarie, comprese quelle per il
mantenimento della sicurezza degli ospiti
d.16
Altre attrezzature sportive:
disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all'aperto e nella natura
d.17
Biciclette e/o montain bikes:
disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore ad 1/5 del numero
massimo degli ospiti
d.18
Canoa:
disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti
d.19
Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato nell'attività
agrituristica:
imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto
corso operatore agrituristico;
enologo o sommelier;
assaggiatore di olio d'oliva;
conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua);
altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.
-----------------------De
Agostini
COMUNE di MACERATA - FulShow v. 6.65
Professionale
S.p.A.
Scarica

Regolamento regionale agriturismo 3-2004