VERSIONE CON MODIFICHE SUGGERITE DALL’E.N.A.C. E DAL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 7.4.2006
AERO CLUB D'ITALIA
REGOLAMENTO
TECNICO/OPERATIVO PER IL
VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
PER APPARECCHI PROVVISTI DI
MOTORE
(V.D.S. / V.M.)
Il VDS è disciplinato dalla seguente normativa:
-
Legge 106 del 25 marzo 1985;
D.P.R. 404 del 4 agosto 1988;
D.P.R. 207 del 30 giugno 1993;
D.M. Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1991,
e dal presente Regolamento emanato dall’Ae.C.I. ed approvato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
INDICE
CAPITOLO "A" - "Rilascio degli attestati di idoneità al volo, delle
abilitazioni e della qualifica di istruttore e di istruttore
esaminatore per apparecchi provvisti di motore.
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ATTESTATI DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
RILASCIO ATTESTATO AI PILOTI IN POSSESSO DI
LICENZA DI VOLO
ABILITAZIONI
ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO
ISTITUZIONE DEI CORSI PER RILASCIO ATTESTATI
REVOCA DEL CORSO
AMMISSIONE AL CORSO
SVOLGIMENTO DEI CORSI VDS
ATTESTAZIONE PROVVISORIA
SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI CON LICENZA
AERONAUTICA SCADUTA
SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI
ATTIVITA’ ADDESTRATIVE VARIE
PROVE D'ESAME
CONVALIDA DELL'ATTESTATO
REVOCA DELL'ATTESTATO
QUALIFICA DI ISTRUTTORE
RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE V.D.S. A
PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO A D.C.
COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O
SPORTIVO
NOMINA DI ISTRUTTORE ESAMINATORE
REVOCA DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE E
ISTRUTTORE ESAMINATORE
RILASCIO ATTESTATO V.D.S. A CITTADINI
STRANIERI
2
pag.
5
5
5
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7
7
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8
8
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9
9
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CAPITOLO "B" – “Regolamento per la certificazione delle scuole che
svolgono attività di volo da diporto o sportivo”
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ISTITUZIONE TIPOLOGIE SCUOLA
REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE
RILASCIO CERTIFICAZIONE
REGOLAMENTO SCUOLA
AUTORIZZAZIONE AD OPERARE
DURATA DELLA CERTIFICAZIONE ED EVENTUALE
DOMANDA DI RINNOVO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
ESTENSIONE CERTIFICAZIONE
SOSPENSIONE O REVOCA CERTIFICAZIONE
INCOMPATIBILITA’
SEDI AUTORIZZATE
COMUNICAZIONE INCONVENIENTI
VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE
SUPERFICI DI VOLO
INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO
ATTREZZATURE DI VOLO
PERSONALE
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16
16
16
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18
18
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19
19
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22
CAPITOLO "C" – “Identificazione degli apparecchi per il volo da Diporto
o Sportivo con apparecchi provvisti di motore”.
1
2
3
4
IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI
MANUALE D’IMPIEGO
TABELLA
RIASSUNTIVA
DELLE
CARATTERISTICHE
DI
VOLO
PASSAGGI DI PROPRIETA’ E/O MODIFICA DEGI
APPARECCHI
3
25
25
26
26
CAPITOLO "A"
"Rilascio dell'attestato di idoneità al
volo, delle abilitazioni e della qualifica di
istruttore e istruttore/esaminatore su
apparecchi V.D.S. provvisti di motore.”
4
1. ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
L’attestato per svolgere l’attività di Volo da Diporto o Sportivo
(VDS) con apparecchi provvisti di motore (Volo a Motore - VM) viene
rilasciato dall'Ae.C.I., secondo le modalità fissate dal presente
Regolamento.
L’attestato deve essere accompagnato dal libretto di volo su cui
vengono registrate le abilitazioni conseguite oltre che, a titolo facoltativo,
l’attività di volo effettuata e le visite di idoneità psicofisica necessarie alla
convalida dell’attestato stesso.
Il rilascio dell’ attestato presuppone la contemporanea trascrizione
sul libretto di volo dell’abilitazione per il tipo di apparecchio sul quale si è
svolto l’esame.
2. ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO
Sulla base delle richieste inviate dalle scuole certificate dall'Ae.C.I.
presso gli Aero Club federati o presso gli Enti aggregati, vengono istituiti
i corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività, finalizzati al
conseguimento dell’ attestato.
Le scuole certificate dovranno far pervenire all’Ae.C.I. la richiesta
compilando i moduli riportati nell’allegato “A” almeno quindici giorni
prima della prevedibile data di inizio corso unitamente alla dichiarazione
di aver stipulato la polizza per la copertura assicurativa prevista dalle
norme vigenti.
Trascorsi 15 gg. senza che l’Ae.C.I. esprima un parere contrario al
corso, lo stesso potrà avere inizio.
Ciascun corso si intende concluso all’effettuazione della sessione
d’esame. Gli allievi che non hanno sostenuto o non hanno superato
l’esame devono essere inseriti nel corso successivo, in caso contrario
costoro si considerano rinunciatari al conseguimento dell’attestato.
L’elenco degli allievi di uno stesso corso potrà essere aggiornato in
tempi successivi dandone sempre comunicazione all’Ae.C.I.
3. REVOCA DEI CORSI
L'autorizzazione di cui al precedente Art. 2 può essere revocata
dall'Aero Club d'Italia, con provvedimento motivato:
5
- per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento
dei corsi;
- dichiarazioni mendaci sulle coperture assicurative;
- da altro motivo che possa comunque compromettere la sicurezza
degli allievi.
4. AMMISSIONE AL CORSO
Per essere ammesso al corso per il conseguimento dell'attestato di
idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi
provvisti di motore il candidato deve:
- avere compiuto 18 anni di età, oppure averne compiuti 16, ed
avere l'assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei suoi
confronti la patria potestà;
- essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica previsto
dalla normativa.
- aver inoltrato formale richiesta per il nulla osta all’autorità
competente.
La domanda, corredata dei documenti prescritti, deve essere
presentata al Direttore della scuola presso cui si intende frequentare il
corso.
5. SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità sono costituiti
da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche conformi ai programmi
didattici acclusi al presente regolamento.
Di ausilio ai programmi teorico/pratici saranno i testi specifici
consigliati dal Direttore della Scuola e le dispense che verranno
elaborate e divulgate a cura dell'Ae.C.I. per tutte le materie previste dal
corso.
6. ATTIVITA’ DA SOLISTA
L’attività da solista dell’allievo potrà essere svolta solo in presenza
dell’istruttore presso la scuola.
Per l’effettuazione di tale attività, il direttore della scuola potrà
rilasciare all’allievo una dichiarazione attestante la frequentazione dello
stesso, come da fac-simile.
6
7. CLASSI E ABILITAZIONI
Per tener conto delle diverse tipologie degli apparecchi esistenti, le
cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione
dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi
di apparecchi:
ALA FISSA , ALA ROTANTE ,PARAMOTORE e PARACARRELLO,
DELTAPLANO (pendolare)
In funzione delle diverse classi di cui sopra, sono previsti i seguenti
tipi di abilitazioni:
• per ALA FISSA
o Due assi/Tre assi
o Idrovolante
o Anfibio
o Motoaliante
• per ALA ROTANTE
o Autogiro
o Elicottero
• per PARAMOTORE E PARACARRELLO
• per DELTAPLANO (pendolare):
o Terrestre
o Idrovolante
o Anfibio
Per il conseguimento di un’abilitazione successiva al rilascio della
prima, contestuale con l’ottenimento dell’attestato, saranno necessari i
seguenti requisiti:
• possesso dell’attestato in corso di validità oppure, se non
rinnovato, titolarità di licenza aeronautica di pilotaggio in corso di
validità;
• accensione delle coperture assicurative previste;
Le procedure per il conseguimento delle abilitazioni consistono
nella partecipazione da parte del candidato ad un corso, che dovrà
essere comunicata all’Ae.C.I. da parte della scuola organizzatrice, svolto
secondo le seguenti modalità:
a. abilitazione di un tipo all’interno di una classe già conseguita:
il candidato dovrà seguire un corso specifico, svolto presso una
scuola certificata; la scuola, in relazione al tipo di abilitazione da
conseguire ed all’esperienza del pilota stabilirà un programma
comprensivo di una prova di volo finale da effettuarsi sul mezzo di
7
cui si chiede l’abilitazione. L’istruttore della scuola presso la quale
si è svolto il corso provvederà a registrare l’abilitazione sul libretto
di volo del candidato.
b. abilitazione di un tipo al di fuori delle classi possedute:
il candidato dovrà seguire un corso specifico, secondo il
programma di cui agli allegati al presente regolamento. La scuola,
in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all’esperienza
del pilota, potrà prevedere l’esenzione delle parti del programma
per il quale il candidato risulti preparato. La prova di volo finale, da
effettuarsi sul mezzo di cui si chiede l’abilitazione, sarà tenuta a
cura di un esaminatore inviato dall’Ae.C.I., che provvederà a
registrare sul libretto di volo del candidato l’esito positivo
dell’esame.
In entrambi i casi l’esito delle prove dovrà essere comunicato
all’Ae.C.I.
8. RILASCIO ATTESTATO A PILOTI IN POSSESSO DI LICENZA DI
VOLO
Come previsto dalla normativa in vigore, i piloti di velivolo o di
elicottero, le cui abilitazioni sono in corso di validità o scadute da
meno di un anno, potranno ottenere l'attestato di idoneità al volo da
diporto o sportivo corrispondente alla licenza posseduta presentando
all'Ae.C.I. una domanda nella quale il richiedente dichiara di essere a
conoscenza delle problematiche del V.D.S., con particolare riguardo alla
normativa che regola il V.D.S..
9. SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI CON LICENZA AERONAUTICA
SCADUTA
I titolari di licenze aeronautiche di pilota di velivolo o di elicottero le
cui abilitazioni sono scaduti da più di un anno saranno esonerati dal
seguire le lezioni teoriche. Per la parte pratica, il numero ed il tipo di
missioni da effettuare saranno fissate a discrezione dell'istruttore
responsabile della scuola.
I suddetti piloti dovranno comunque iscriversi ad un corso e
sostenere l'esame finale teorico-pratico.
10. ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO
8
Il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero avviene a seguito
di esame effettuato da un istruttore-esaminatore, designato dall'Ae.C.I.,
a bordo del mezzo.
Nel caso del paramotore l’esaminatore avrà la facoltà di designare,
quale passeggero, unicamente l’istruttore della scuola che presenta
l’esaminando.
L’abilitazione al volo con passeggero è necessaria per ogni classe
di apparecchio.
Per essere ammessi all'esame i piloti devono aver svolto un’attività
di almeno 30 ore, come responsabile ai comandi dell’apparecchio
appartenente alla classe per la quale si richiede l’abilitazione, da
attestare mediante autocertificazione.
I possessori di licenza aeronautica, in corso di validità, di pilota di
velivolo o elicottero possono ottenere dall’ Ae.C.I. la trascrizione d'ufficio
corrispondente alla licenza posseduta sul libretto di volo.
11. SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI
I corsi per disabili potranno essere effettuati presso le scuole
opportunamente attrezzate in relazione al tipo di handicap posseduto
dall’allievo e dietro presentazione all’Ae.C.I., oltre a quanto previsto
dall’art. 5, dalla dichiarazione attestante l’avvenuto adattamento
dell’apparecchio e delle strutture della scuola alle necessità di condotta
del pilota disabile;
12. ATTIVITA’ ADDESTRATIVE VARIE
Sono da considerarsi a tutti gli effetti , anche ai fini assicurativi,
attività addestrative tutte le attività effettuate con i mezzi e gli istruttori
della scuola con finalità istruzionali, quali:
• riprese voli;
• addestramenti per il perfezionamento della condotta dei mezzi;
• passaggi macchina dello stesso tipo e classe.
L’attività sarà stabilita dalla scuola in funzione delle diverse
tipologie di addestramento richieste.
13. PROVE D'ESAME
Per l’effettuazione di una sessione di esami, la scuola richiederà
all’Ae.C.I., almeno quindici giorni prima della data desiderata, la
9
convocazione di una Commissione d’Esame che sarà designata di volta
in volta, come di seguito specificato:
o uno o più istruttori-esaminatori, nominati dall’Ae.C.I.. Uno degli
Esaminatori nominati dall’Ae.C.I. svolgerà le funzioni di Presidente
della Commissione;
o un istruttore della scuola;
A tale sessione potranno partecipare anche allievi di altre scuole
certificate, purché abbiano completato l’iter formativo.
Sarà compito della Commissione controllare la completezza della
documentazione prevista, nonché stilare una breve relazione da inviare
all’Ae.C.I. sull’andamento generale della scuola.
Le prove d’esame verteranno sui programmi del corso.
E’ facoltà dell’esaminatore effettuare le prove d’esame a bordo
dell’apparecchio.
Al termine delle prove, la Commissione redigerà e firmerà il verbale
d’esame.
Il giudizio di non idoneità emesso da un esaminatore per la prova
in volo, comporta in ogni caso il giudizio di non idoneità da parte della
Commissione stessa.
La scuola invierà all'Ae.C.I., entro il termine di 20 giorni dalla data
di svolgimento degli esami, tutta la documentazione prescritta.
Le spese relative al viaggio e soggiorno degli istruttori esaminatori
saranno a carico dell'Aero Club d'Italia.
14. CONVALIDA DELL'ATTESTATO
L'attestato sarà convalidato dall'Aero Club d'Italia a cadenza
biennale dietro presentazione di un nuovo certificato di idoneità
psicofisica, rilasciato da uno dei soggetti previsti dalle norme in vigore,
nonché di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare svolgimento,
nel periodo trascorso, dell'attività di volo. Qualora la convalida venga
richiesta dopo oltre un anno dalla scadenza, dovrà essere prodotta una
dichiarazione rilasciata da una scuola attestante la ripresa dell’attività di
volo. In sostituzione della suddetta ripresa volo, i titolari di licenze
aeronautiche in corso di validità allegheranno copia della licenza.
I possessori di attestati, rilasciati anteriormente il 30.6.1997 e privi
delle trascrizioni delle abilitazioni sul libretto di volo in quanto ancora non
istituite, all’atto dell’istanza di convalida dovranno obbligatoriamente
richiedere la trascrizione delle abilitazioni conseguite secondo le
procedure di cui al precedente articolo 7.
L’Ae.C.I., a fronte della documentazione presentata, aggiornerà il
registro delle convalide. Il pilota manterrà copia della visita medica
10
qualora la stessa non sia stata registrata a cura del medico sul Libretto
di Volo.
15. SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ATTESTATO
L' Ae.C.I., su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di
comportamenti che avrebbero potuto compromettere la sicurezza del
volo e l’incolumità del pilota e di terzi e verificata la responsabilità del
pilota stesso, procede alla sospensione, o, nei casi più gravi, alla
revoca dell'attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo.
In caso di sospensione superiore ai sei mesi, l’interessato dovrà
sostenere un esame con un esaminatore designato dall’AeCI.
16. QUALIFICA DI ISTRUTTORE
L’Ae.C.I. istituisce, presso le scuole certificate, sulla base delle
richieste e delle esigenze rappresentate dagli Aero Club federati o dalle
Associazioni aggregate, corsi per istruttori ai quali possono accedere i
candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• età non inferiore a 21 anni;
• diploma di scuola media superiore;
• titolarità da almeno tre anni dell'attestato di idoneità allo
svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo, e almeno un
anno della qualifica di pilota abilitato al volo con passeggero,
oppure la titolarità di una licenza di pilota da almeno un anno ed in
corso di validità, e possesso dell’attestato.
L’ammissione ai corsi può essere subordinata ad una prova di preselezione teorica e pratica.
I piloti già istruttori possono accedere alle prove d’esame finali per
classi diverse, purché in possesso dei requisiti previsti per la classe per
la quale si richiede l’abilitazione all’istruzione.
La qualifica di istruttore non ha scadenza.
L’istruttore che non effettua attività istruzionale per più di 5 anni
perde l’idoneità all’insegnamento per carenza di attività istruzionale.
L’idoneità potrà essere recuperata partecipando ad un nuovo corso
istruttori, senza necessità di sostenere l’esame finale, od ad un corso di
standardizzazione.
Sarà cura dell’Ae.C.I. di organizzare, all’occorrenza, corsi di
aggiornamento o di standardizzazione per istruttori.
La frequentazione di tali corsi costituirà titolo preferenziale per la
nomina ad istruttore esaminatore.
11
17. RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE A PILOTI IN
POSSESSO DI LICENZA DI VOLO E ABILITAZIONE
ISTRUZIONALE
I titolari di licenza di pilota di velivolo o di elicottero, in possesso
della qualifica di istruttore di volo in corso di validità o scaduta da meno
di un anno, potranno
richiedere la qualifica di istruttore VDS
corrispondente alla licenza posseduta.
Per l’abilitazione all’insegnamento, l'Aero Club d'Italia convocherà,
presso un istruttore esaminatore, il candidato per un accertamento
teorico/pratico durante il quale egli dovrà dimostrare di conoscere le
problematiche relative ad una scuola di volo da diporto o sportivo per
apparecchi provvisti di motore.
I titolari della qualifica di istruttore scaduta da più di un anno, che si
iscriveranno ad un corso per il conseguimento della qualifica di istruttore
V.D.S., saranno esonerati dal seguire le lezioni teoriche; il numero ed il
tipo di missioni da effettuare saranno a discrezione della Commissione
responsabile del corso e dovranno comunque sostenere l'esame finale
teorico-pratico.
18. COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Le Commissioni per il conseguimento della qualifica di istruttore di
volo, sono nominate dall’Aero Club d'Italia e formate da un Presidente ed
almeno tre istruttori.
E' dichiarato idoneo il candidato che abbia superato positivamente
tutte le prove d'esame. Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione, deve essere trasmesso all'Aero club
d'Italia a cura del Presidente della Commissione.
19. NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE
La nomina ad istruttore-esaminatore viene rilasciata dall’Ae.C.I. in
base alle esigenze riscontrate, ha durata biennale ed è rinnovabile
previa accettazione dell’interessato.
Per ottenere la nomina ad istruttore-esaminatore, oltre alla validità
dell’attestato di istruttore, il candidato deve aver svolto attività didattica
per almeno 4 anni ed essere in attività come istruttore.
La qualifica di istruttore-esaminatore consente di svolgere le
seguenti funzioni (riferite alla specializzazione conseguita):
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- commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento
dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o
sportivo e per il conseguimento delle abilitazioni;
- Presidente o commissario d'esame nelle sessioni per il
conseguimento della qualifica di istruttore di volo da diporto o
sportivo e per il conseguimento delle relative abilitazioni.
- relatore-commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento
istruttori ed istruttori-esaminatori dove previsto.
20. REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE
E DI ISTRUTTORE-ESAMINATORE
L'Aero Club d'Italia ha la facoltà di revocare o sospendere
temporaneamente l’abilitazione di istruttore o di istruttore-esaminatore a
seguito di accertata irregolarità nell'espletamento delle proprie funzioni.
In caso di sospensione temporanea, l’istruttore interessato potrà
riottenere l’abilitazione a seguito di verifica effettuata da un istruttoreesaminatore designato dall’Ae.C.I..
21. RILASCIO ATTESTATO A CITTADINI STRANIERI
I cittadini di paesi comunitari sono autorizzati ad effettuare attività
in Italia se in possesso di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione
Aeronautica Internazionale(FAI) riferita ai mezzi che intendono utilizzare,
o di un documento equivalente all’attestato italiano.
I cittadini di paesi extracomunitari sono autorizzati ad effettuare
attività in Italia se in possesso di tessera sportiva FAI riferita ai mezzi
che intendono utilizzare o di un documento riconosciuto equivalente
all’attestato italiano a seguito degli accordi di reciprocità stipulati
dall’AeCI.
E’ obbligatorio per tutti essere coperti da polizza assicurativa ai
sensi di legge.
Per essere inseriti in un corso ed iniziare l’attività addestrativa, i
candidati devono risultare in possesso di Nulla Osta rilasciato
dall’autorità competente.
L’attività di istruzione è consentita solamente ai cittadini di paesi
con cui esistono appositi accordi di reciprocità.
Possono aspirare al rilascio dell’attestato i cittadini di uno Stato
membro della Comunità Europea o cittadini di uno Stato con cui esiste
trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in
regola agli effetti del soggiorno.
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Gli attestati e le abilitazioni conseguite da cittadini italiani, in paesi
comunitari ed extra comunitari con cui esistano specifici accordi di
reciprocità, saranno convertiti nell’attestato equivalente dietro
presentazione di una domanda corredata, tra l’altro, di Nulla Osta della
Questura e della documentazione delle abilitazioni possedute.
14
CAPITOLO "B"
Regolamento per la certificazione delle
scuole che svolgono attività di volo da
diporto o sportivo con apparecchi
provvisti di motore
15
1. TIPOLOGIA SCUOLE
Sono istituite le seguenti tipologie di scuola di volo, corrispondenti
alle classi e tipi di cui all’art. 3 del cap. “A”:
• ALA FISSA
o Due assi/Tre assi
o Idrovolante
o Anfibio
o Motoaliante
• ALA ROTANTE
o Autogiro
o Elicottero
• PARAMOTORE E PARACARRELLO
• DELTAPLANO (pendolare):
o Terrestre
o Idrovolante
o Anfibio
2. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE
Per ottenere la necessaria certificazione, le aspiranti scuole di volo
dovranno soddisfare determinati requisiti per quanto riguarda:
a. area di volo;
b. infrastrutture;
c. attrezzature di volo;
d. personale;
e. materiale didattico.
3. RILASCIO CERTIFICAZIONE
La certificazione per la classe richiesta é rilasciata a cura
dell’Ae.C.I. sulla base della documentazione prodotta, di cui al
successivo articolo 5, ed a seguito di un’eventuale visita ispettiva.
4. REGOLAMENTO SCUOLA
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Ogni scuola si dovrà dotare del "Regolamento della scuola",
conforme al modello predisposto, che dovrà descrivere in forma
semplice: organizzazione, compiti e modi di funzionamento.
I relativi punti dovranno trattare nell'ordine i seguenti argomenti:
a. organizzazione;
b. compiti del personale: direttore, istruttore, addetto alla S.V.,
ecc.
c. infrastrutture, mezzi e loro impiego;
d. modalità di svolgimento dell'attività addestrativa (teorica e
pratica),
e. norme di disciplina e sicurezza del volo;
f. pronto soccorso ed antincendio;
g. pianta del campo di volo, con schema del circuito di traffico,
carte delle zone di lavoro e delle zone vietate.
5. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE
Per ottenere dall'Ae.C.I. l'autorizzazione ad operare, la scuola deve
presentare una domanda in carta semplice, firmata dal legale
rappresentante per gli Enti aggregati o dal Presidente per gli Aero Club
federati.
La domanda deve comprendere:
a. il "Regolamento" della scuola;
b. la scheda tecnica della scuola (modello ST) compilata nelle
sue parti;
c. schema del circuito o dei circuiti di traffico;
d. carta delle zone di lavoro e delle zone vietate;
autocertificazione attestante la regolarità del campo e delle
relative strutture rispetto alle norme vigenti;
e. documentazione attestante la disponibilità delle aree di volo
e degli apparecchi inseriti nel modello “ST”;
f. copia dell’autorizzazione rilasciata dall’E.N.A.C. se l’attività
sarà svolta all’interno di uno spazio aereo controllato.
L’Ae.C.I. avrà cura di comunicare all’E.N.A.C. l’eventuale
attività scolastica qualora la stessa avvenga da un
aerodromo.
6. DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E DOMANDA DI RINNOVO
La certificazione ha durata quinquennale. Sarà rinnovata previa
presentazione di apposita domanda da inviare 3 mesi prima della
scadenza, a cui andrà allegato:
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a. autocertificazione attestante la disponibilità dei campi di volo
e degli apparecchi utilizzati;
b. eventuali versamenti previsti;
c. scheda tecnica della scuola (modello ST);
d. eventuali variazioni alla documentazione originariamente
presentata.
7. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
L’attività didattica verrà svolta in conformità al programma didattico
predisposto dall'Ae.C.I. ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi della normativa vigente.
8. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
Una scuola certificata per una classe potrà estendere ad altre
specialità della tipologia d’appartenenza la propria certificazione,
integrando la documentazione già presentata con quella prevista per la
nuova classe richiesta.
9. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
Nel caso intervengano condizioni che rendano non più idonea la
scuola allo svolgimento dell’attività didattica, per gravi infrazioni alle
norme del volo, didattiche o inerenti alla sicurezza, l’Ae.C.I. procede alla
sospensione od alla revoca della certificazione scuola.
10. INCOMPATIBILITA’
Per motivi di sicurezza del volo, l’Ae.C.I. certificherà una nuova
scuola di volo a motore solo nel caso in cui la distanza da aree di volo di
scuole vicine, già esistenti, sia maggiore di 5 miglia, misurate dal centro
delle rispettive piste. Tale limitazione non sarà applicata qualora le
scuole interessate presentino un apposito memorandum d’intesa con le
procedure da applicare per evitare eventuali conflitti di traffico.
11. SEDI AUTORIZZATE
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Le scuole hanno la possibilità di indicare una seconda sede senza
limitazioni territoriali. Per necessità contingenti e per limitati periodo di
tempo, la scuola può richiedere l'autorizzazione a spostare, nell'ambito
della stessa regione, la località dove effettuare i corsi scuola, purché su
di un campo che sia in possesso dei requisiti previsti per la
certificazione.
12. COMUNICAZIONE INCONVENIENTI
Ogni scuola è tenuta a comunicare tempestivamente all’Ae.C.I.
ogni inconveniente od incidente di volo verificatosi.
13. VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE
Qualsiasi variazione alla documentazione già presentata, o che
comunque rivesta motivi d’interesse inerenti all’attività didattica, dovrà
essere tempestivamente comunicata all’Ae.C.I..
14. SUPERFICI DI VOLO
Un campo di volo, una aviosuperficie, una elisuperficie o una
idrosuperficie si ritengono idonee allo svolgimento dell’attività
preparatoria al VDS quando rispondono ai requisiti generali di seguito
elencati, nonché a quelli rapportati al tipo specifico di apparecchio
impiegato:
a.REQUISITI GENERALI:
- dal bordo pista dovranno essere presenti, sia a destra che a
sinistra, fasce laterali di larghezza di almeno 10 mt. prive di
ostacoli al suolo;
- assenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt. entro 300 mt.
dalle testate e 300 mt. lateralmente (tollerate su un solo lato, ma
ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal bordo pista);
- segnaletica al suolo (manica a vento e indicatori di bordo pista);
- disponibilità di ricovero degli apparecchi o di adeguata copertura
(escluso paramotore);
- possibilità di assistenza tecnica;
- disponibilità di cassetta di primo soccorso;
19
- presenza di un numero adeguato di estintori certificati collocati
in maniera visibile e in luogo con facile accesso posto a ridosso
della linea di volo;
- disponibilità di un telefono nelle vicinanze del campo;
- disponibilità di un settore coperto per briefing non
necessariamente sul campo di volo;
b.REQUISITI SPECIFICI:
1) ala fissa e motoalianti:
-
lunghezza minima della pista mt. 360;
larghezza minima della pista m. 18;
almeno un'entrata libera da ostacoli.
garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio,
l'esecuzione in sicurezza delle manovre.
2) elicottero:
- campo di volo o elisuperficie di forma quadrata avente i lati di
dimensione pari ad almeno una volta e mezza la distanza
compresa tra la estremità anteriore e posteriore dell'elicottero
con il rotore principale in movimento;
- la segnaletica sarà costituita da una H di colore bianco di
altezza pari a mt. 3, orientata secondo la direzione di
provenienza dei venti dominanti, inscritta in un cerchio di colore
giallo del diametro minimo di mt. 5 ed il bordo della piazzola
sarà delimitato da una striscia continua di colore bianco della
larghezza di mt. 0,30;
- la direttrice di avvicinamento e decollo dovrà avere almeno
un'entrata libera da ostacoli significativi, garantendo comunque
l'esecuzione in sicurezza delle manovre di decollo in entrambe
le direzioni;
- le fasce laterali di sicurezza, oltre la piazzola, dovranno avere
una larghezza pari ad almeno due diametri rotore dell'elicottero
più grande normalmente in uso, prive di ostacoli al suolo.
3) pendolare ed autogiro:
-
lunghezza minima della pista mt. 270;
larghezza minima della pista m. 18;
almeno un'entrata libera da ostacoli significativi.
garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio,
l'esecuzione in sicurezza delle manovre.
20
4) paramotore o paracarrello:
-
lunghezza minima della pista mt. 100;
larghezza minima della pista m. 50;
almeno un'entrata libera da ostacoli significativi.
garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio,
l'esecuzione in sicurezza delle manovre.
5) ala fissa e pendolari idrovolanti/anfibi:
- specchio acqueo su mare o acque interne (laghi naturali, laghi
artificiali, fiumi) di dimensioni idonee al flottaggio, decollo e
ammaraggio, riferite all'apparecchio utilizzato;
- almeno un'entrata libera da ostacoli significativi lungo le direttrici
preferenziali di decollo ed ammaraggio;
- garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio,
l'esecuzione in sicurezza delle manovre;
- apposito corridoio per il flottaggio dalla riva all’area di involo ed
ammaraggio, ove richiesto dalla normativa in vigore (ordinanze
delle Capitanerie di Porto e, per le acque interne, dalle autorità
locali regionali provinciali e comunali) o dall’ente proprietario o
concessionario dello specchio acqueo;
- manica a vento collocata su terra in prossimità dello specchio
d’acqua o in acqua su apposito galleggiante, natante o
eventuale imbarcazione di supporto.
15. INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO
a. Aula adibita allo svolgimento del programma teorico con almeno i
seguenti ausili didattici:
- schema del circuito di traffico con indicazione dei punti di
riferimento dei parametri;
- carta delle zone di lavoro;
- carta aeronautica ove siano riportati gli spazi aerei vietati,
pericolosi, riservati, controllati, ecc.;
- lavagna;
- carte geografiche;
- libri di testo per le materie di insegnamento;
- manuali delle istruzioni di impiego e manutenzioni per ogni
singolo tipo di apparecchio impiegato nella scuola;
- tabellone esplicativo della segnaletica e significato uso
bandiere,
21
- regolamento della scuola.
- codice delle bandiere segnaletiche
b. Le seguenti ulteriori attrezzature di terra:
- materiali ed attrezzature per assicurare l'efficienza, la
manutenzione ed i rifornimenti degli apparecchi;
- materiali per il parcheggio ed ancoraggio degli apparecchi;
- coppie di bandiere per segnalazione;
- binocolo e caschi protettivi;
- per il paramotore ed il paracarrello, eventuale disponibilità del
verricello in alternativa al campo di volo in discesa.
16. ATTREZZATURE DI VOLO
La scuola deve disporre di apparecchi idonei all'attività che intende
svolgere. In particolare:
-
uno o più apparecchi biposto sui quali sia possibile effettuare
anche attività di volo da solista
- Secondo la tipologia dell’apparecchio, almeno un mezzo deve
essere equipaggiato con una strumentazione adeguata
all’istruzione da impartire.
17. PERSONALE
Il personale delle scuole per lo svolgimento dell'attività di istruzione
di volo da diporto o sportivo deve essere così suddiviso:
-
Direttore;
istruttore;
Addetto alla Sicurezza del Volo;
Addetto/i alla assistenza di primo soccorso e antincendio.
Il Direttore dovrà essere in possesso dell'attestato di istruttore di
Volo da Diporto o Sportivo rilasciato dall'Ae.C.I., in corso di validità, ed
avrà, oltre alla responsabilità del rispetto, nell'ambito della scuola, delle
norme e disposizioni emesse dalla competente autorità, i seguenti
compiti:
- curare l'organizzazione e la disciplina generale della scuola;
- elaborare il piano didattico della scuola e controllarne lo
svolgimento, sulla base del sillabus tipo predisposto dall’Ae.C.I.;
22
- controllare, anche attraverso i registri di presenza e schede di
profitto l'andamento addestrativo e la frequenza degli allievi;
- controllare l'attività degli istruttori curandone, in particolare, il
rispetto dello standard;
- autorizzare direttamente o tramite suo delegato l'inizio dell'attività
giornaliera dopo aver verificato che siano soddisfatte tutte le
condizioni di sicurezza;
- segnalare all'Ae.C.I. su apposito modulo eventuali incidenti occorsi
durante l'attività addestrativa.
La funzione del Direttore e di istruttore può essere svolta dalla
medesima persona.
Nel caso che la scuola disponga sia del Direttore che dell'Istruttore,
l'incarico di addetto alla Sicurezza del Volo può essere assunto da uno
dei due.
E' preferibile in ogni caso, che l'incarico dell'addetto alla Sicurezza
del Volo sia distinto dai precedenti (Direttore e Istruttore).
Compito dell'istruttore è l'insegnamento delle materie teoriche e
pratiche, nell'ambito del piano didattico della scuola.
L'addetto alla Sicurezza del Volo, scelto dal Direttore, ed in
possesso di attestato VDS/VM o licenza aeronautica, dovrà collaborare
affinché il grado di efficienza degli apparecchi ed il livello di sicurezza
durante l'attività istruzionale sia il più alto possibile e dovrà verificare che
per i voli di addestramento siano garantite tutte le procedure relative alla
sicurezza a terra (movimento apparecchi, automobili, allievi piloti,
visitatori, mezzi di soccorso, ecc.).
L’addetto all’assistenza di primo soccorso e antincendio dovrà
essere in grado di fornire la necessaria assistenza, utilizzando le
attrezzature in dotazione alla scuola.
18. cancellato
23
AERO CLUB D'ITALIA
CAPITOLO "C" - "Identificazione degli
apparecchi per il Volo da Diporto o
Sportivo provvisti di motore"
24
1. IDENTIFICAZIONE APPARECCHI
Per gli apparecchi di VL non è necessaria alcuna identificazione e/o
registrazione.
Per gli apparecchi di VM è necessaria l’identificazione e la
registrazione secondo le seguenti procedure:
a) Il pilota, quale unico responsabile per legge della condotta dei voli,
deve accertarsi che l'apparecchio non superi mai le limitazioni
fissate dal costruttore, e comunque il peso massimo al decollo
indicato dalla norma vigente.
Non saranno identificate dall’AeCI macchine con peso a vuoto
maggiore di:
•
215 Kg per apparecchi monoposto;
•
245 Kg per apparecchi monoposto anfibi;
•
290 Kg per apparecchi biposto;
•
340 Kg per apparecchi biposto anfibi;
Per peso a vuoto si intende il mezzo fornito di eventuali liquidi
idraulici, di raffreddamento, olio e carburanti non drenabili ed escluse
le dotazioni di sicurezza (paracadute, estintore, etc.).
b)
Per l’identificazione
documentazione:
•
•
•
•
•
è
necessario
produrre
la
seguente
Domanda di identificazione (in carta libera);
Dichiarazione di Conformità autenticata in doppia copia (in
carta libera);
4 fotografie del mezzo a colori (due di fronte e due di lato);
Ricevuta di versamento dell’importo previsto;
Manuale di impiego del mezzo (facoltativo, ma
raccomandato).
c) L'Ae.C.I. ha facoltà, per norma di legge, di accertare, in qualsiasi
momento, la veridicità della dichiarazione del proprietario
dell'apparecchio;
2. MANUALE DI IMPIEGO
Per macchine realizzate su scala industriale la redazione del
Manuale di Impiego deve essere redatta secondo il fac-simile in
annesso 1 e del manuale di Uso e Manutenzione, da consegnarsi
25
all’acquirente insieme al velivolo. Copia di tali manuali dovrà essere
inviata per conoscenza all’Ae.C.I.
3. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DI VOLO
E’ raccomandata l’apposizione, sul cruscotto o dove possibile ed in
buona evidenza del pilota, di una tabella riassuntiva che riporti almeno i
seguenti dati:
− PESO A VUOTO
− PESO MASSIMO AL DECOLLO
− VELOCITA' DI STALLO (Vso)
− VELOCITA’ DI CROCIERA
− VELOCITA’ DA NON ECCEDERE (Vne).
− CONSUMO ORARIO AL 75% DELLA POTENZA MASSIMA
− CAPACITA’ SERBATOIO E CARBURANTE CONSUMABILE
− LIMITI STRUTTURALI
4. PASSAGGI DI PROPRIETA' E/O MODIFICHE DEGLI APPARECCHI
In tali casi deve essere presentata istanza all'Ae.C.I. con gli
appositi moduli riportati nell’annesso 2
ANNESSO “1”.
ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL “MANUALE DI IMPIEGO” DEGLI
APPARECCHI V.D.S. MUNITI DI MOTORE E SCHEMA DELLA SUA REDAZIONE
(D.M. 19 NOVEMBRE 1991, COMMA 5 - G.U. 30 DICEMBRE 1991, N. 304).
1. PREMESSA
a. lo schema che segue è stato delineato tenendo presenti le esigenze di snellezza
ed essenzialità che caratterizzano il volo da diporto o sportivo e nella considerazione
che il termine “manuale di impiego”, citato nel D.M. 19 novembre 1991 debba essere
inteso come forma semplificata del “Manuale di volo”, previsto dalla normativa di
certificazione degli aeromobili applicata dall’E.N.A.C.;
b. lo schema proposto deve servire solo come guida per la redazione dei manuali di
impiego;
c. sotto l’aspetto dei contenuti ed ai fini identificativi degli apparecchi V.D.S., muniti di
motore, è essenziale che, nella sezione “generalità”, venga chiaramente definita la
“configurazione di base” del tipo o modello di apparecchio cui il manuale si riferisce e
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vengano espressamente indicati nella stessa i relativi parametri caratteristici,
sintetizzabili nei seguenti dati:
1. peso a vuoto effettivo ( determinato con operazione di pesata);
2. peso massimo al decollo;
3. velocità di stallo in I.S.A. , al peso massimo, senza potenza, in volo orizzontale,
con ali livellate e con i flap estesi, se installati;
4. capacità del serbatoio carburante;
5. consumo orario di carburante, al 75% della potenza massima sviluppata dal
motore.
I dati sopra indicati dovranno essere trascritti su apposite targhette, bene evidenziate
e leggibili, da porre sul cruscotto strumenti, anche riunendo in un ‘unica targhetta
dati analoghi (ad es.: i pesi, la capacità del serbatoio carburante e il relativo
consumo orario);
d. in ogni caso, è in facoltà di qualsiasi richiedente l’identificazione di un proprio
apparecchio V.D.S. produrre il “manuale di impiego” per i mezzi esclusi dall’obbligo.
2. SCHEMA DEL MANUALE D’IMPIEGO
MANUALE DI IMPIEGO
DELL’APPARECCHIO V.D.S., TIPO ______________________________________
MODELLO __________________________________________________________
TIPO DI MOTORE ____________________________________________________
COSTRUTTORE _____________________________________________________
N° DI COSTRUZIONE __________ ANNO ____________
INDICE DELLE SEZIONI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GENERALITA’;
LIMITAZIONI DI IMPIEGO;
PROCEDURE DI EMERGENZA;
PROCEDURE NORMALI;
PRESTAZIONI;
PESI E BILANCIAMENTI;
IMPIANTI;
OPERAZIONI A TERRA E MANUTENZIONE.
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