confartigianato
con te
09 • OTTOBRE 2015
Continua l’attività di Rete Imprese Italia
Riforma fiscale incompleta,
necessari correttivi
I principi enunciati nella Legge Delega di Riforma
fiscale, che le micro, piccole e medie imprese italiane attendevano da tempo, non sono stati attuati e,
pertanto, la riforma fiscale, di fatto, è a tutt’oggi una
riforma “monca”. È questo, in sintesi, il giudizio di
Rete Imprese Italia, a cui Confartigianato aderisce,
espresso nel corso di un incontro con il Viceministro
dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero. Dal confronto è emersa la volontà di valutare i margini di
compatibilità delle richieste e delle proposte in materia di fisco illustrate da Rete Imprese Italia in vista
della prossima manovra. In particolare, Rete Imprese
Italia chiede di inserire nella prossima legge di stabilità le seguenti misure: istituzione dell’Imposta sul
Reddito Imprenditoriale (“IRI”), finalizzata a dare concreti benefici fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli utili; la tassazione del reddito delle imprese in
contabilità semplificata secondo il “criterio di cassa”;
la modifica del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015, con lo scopo di incrementare
le soglie di accesso e ridurre l’imposta sostitutiva;
la definizione dei criteri che escludono le piccole imprese ed i lavoratori autonomi privi dell’“autonoma
organizzazione” dal pagamento dell’IRAP. Nel corso
dell’incontro, Rete Imprese Italia ha inoltre chiesto al
Governo di mantenere l’impegno assunto con il Def
di eliminare le clausole di salvaguardia previste per il
2016, un’eventualità che inciderebbe, pesantemente,
sulla ripresa dei consumi. Nell’ambito dell’annunciata revisione della fiscalità locale e del conseguente
prelievo sugli immobili, Rete Imprese Italia ha ribadito
la necessità di: semplificare il sistema di tassazione
immobiliare, prevedendo un unico tributo - la futura
“local tax” - che accorpi IMU e TASI, garantire una
tassazione ridotta sugli immobili strumentali all’attività d’impresa, prevedere la totale deducibilità del
nuovo tributo dalle imposte dirette (IRPEF/IRES) e
dall’IRAP. In particolare, in materia di IRAP, Rete Imprese Italia sollecita ulteriori interventi al fine di ridurre
l’incidenza dell’imposta soprattutto sulle imprese di
minori dimensioni proponendo l’estensione della “no
1 • ottobre 2015
tax area” IRAP attraverso l’incremento della franchigia, innalzando il limite dagli attuali 10.500 euro a
20.000 euro, in favore delle imprese individuali, delle società di persone e dei professionisti. E, sempre
in materia di IRAP, prevedere l’esclusione anche del
costo del lavoro relativo a contratti a tempo determinato, in primis, quelli concernenti attività a carattere
stagionale. Misura che completerebbe il processo di
esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.
Tra le altre richieste illustrate da Rete Imprese Italia,
la proroga per il 2016 delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il “bonus mobili”, e di riqualificazione energetica;
l’abrogazione del meccanismo dello “split payment”
che, oltre a procurare notevoli difficoltà finanziarie a
tutte le imprese fornitrici della P.A., risulta anche superfluo a seguito dell’introduzione obbligatoria della
fatturazione elettronica nelle transazioni commerciali
effettuate nei confronti della P.A.; il ripristino, infine,
della precedente misura del 4% della ritenuta applicata dalle banche sui bonifici relativi a detrazioni fiscali
in quanto l’attuale ritenuta dell’8% risulta eccessivamente onerosa per le imprese.
IN QUESTO NUMERO:
Consulenza Fiscale:
Le ultime novità
sulla fatturazione elettronica
e le scadenze di ottobre
da pag. 2
Credito:
Il Fondo Energia apre anche
al commercio e al turismo
da pag. 7
Categorie e Mercato:
Le ultime novità
per le imprese del comparto casa,
dell’autoriparazione e dell’artistico
da pag. 9
• • • confartigianato con te
CONSULENZA FISCALE
Dal 21 settembre 2015
obbligatoria la fattura elettronica
per le cessioni di energia al GSE
A partire dal 21 settembre 2015 sono state attivate le nuove funzionalità dei Portali GSE relative
alla fatturazione elettronica anche per il settore fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali:
 Certificati verdi e tariffa onnicomprensiva
 Ritiro dedicato
 Tariffa fissa onnicomprensiva
 Scambio sul posto
 Certificati bianchi
 Fer elettriche
La procedura di fatturazione elettronica relativa
alle predette cessioni di energia è identica a quella divenuta obbligatoria a decorrere dal 20 luglio
2015 per la cessione di energia elettrica al GSE
spa (gestore dei servizi elettrici) da fonti eoliche,
idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioliquidi e oceaniche. Con riferimento all’intero processo di fatturazione elettronica per la cessione di
energia elettrica al GSE, sia con riferimento all’obbligo entrato in vigore lo scorso 20 luglio sia con
riferimento a quello attivo dal 21 settembre 2015,
si segnala che la procedura attualmente prevede
unicamente che il GSE emetta, per conto degli operatori, le fatture in formato XML, e che provveda a
firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema
di Interscambio (SdI). Il GSE non si occupa, quindi, del processo di conservazione sostitutiva delle
fatture, pertanto, tale adempimento ricade in capo
ai soggetti interessati che, in massima parte, saranno, quindi, obbligati a rivolgersi a terzi per tale
obbligo.
Imu: prorogata la prima rata 2015
sui terreni agricoli
Con l’approvazione del Decreto Legge n.
78/2015 (Decreto “enti locali”) in data 4/8/2015,
è diventata definitiva la proroga del termine del pagamento dell’acconto IMU 2015 sui terreni agricoli
alla data del 30 ottobre 2015, senza l’aggiunta di
sanzioni né interessi (la scadenza originaria era il
16/6/2015).
2 • ottobre 2015
Orari di apertura delle sedi di
Confartigianato Forlì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
mattina
dalle 8.30
si riceve su appuntamento
mattina
dalle 8.30
pomeriggio dalle 15
mattina
dalle 8.30
solo reperibilità telefonica
mattina
dalle 8.30
pomeriggio dalle 15
mattina
dalle 8.30
mattina
dalle 8.30
alle 13
alle 13
alle 16.30
alle 13
alle
alle
alle
alle
13
16.30
13
12.30
Per appuntamenti è possibile contattare il centralino
dell’associazione al numero 0543 452811
Si ricorda che i nuovi criteri di applicazione dell’IMU sui terreni agricoli sono stati fissati, da ultimo,
con il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito in legge n. 34/2015. In particolare, tale decreto ha stabilito i nuovi criteri di esenzione da IMU
e la detrazione spettante per i terreni posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e IAP, iscritti nella
previdenza agricola.
In sostanza, l’esenzione dall’IMU, con decorrenza dall’annualità 2015, spetta per i:
 terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani
(colonna S elenco Comuni elaborati dall’ISTAT,
contraddistinto dalla lettera T);
 terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (colonna S elenco Comuni elaborati dall’ISTAT, contraddistinti dalla lettera P), solo se
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP
iscritti nella previdenza agricola (l’esenzione
opera anche se i terreni sono concessi in affitto/comodato a coltivatori diretti/IAP iscritti alla
previdenza agricola);
 terreni agricoli ubicati nei comuni delle “isole
minori” di cui all’allegato A legge n. 448/2001
(per l’elenco, si veda News n. 23/2015).
Di conseguenza, l’IMU 2015 è dovuta per:
 i terreni agricoli ubicati in Comuni non montani
(lettere NM);
 i terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente
montani, posseduti da soggetti non coltivatori
diretti/IAP.
• • • confartigianato con te
La prima rata del 2015, relativa a tali terreni, può
quindi essere versata entro il 30 ottobre. Inoltre,
dall’anno 2015 spetta una detrazione IMU di 200
euro annui, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,
a favore dei coltivatori diretti/IAP con terreni ubicati
nei comuni di cui all’elenco contenuto nel nuovo
allegato 0A al D.L. 4/2015 (se nell’allegato 0A,
in corrispondenza del comune, è riportata l’annotazione “PD”, la detrazione è applicabile soltanto
ai terreni ubicati nel territorio comunale che ricade
nel perimetro dell’esenzione individuato dalla C.M.
9/1993).
Il credito d’imposta “school
bonus”
Un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.
Questa è una delle novità fiscali di maggior interesse contenute nella legge 107/2015 (“riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione”),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio.
L’agevolazione (“school bonus”) ricalca la disciplina dell’ ”art bonus” che, come è noto, riconosce
un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, a favore del turismo e della cultura. Infatti, l’articolo 1,
comma 145, della legge 107/2015, prevede che
“per le erogazioni liberali in denaro destinate agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il
potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per
cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei
due periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016”.
Pertanto, tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti scolastici,
destinate alla realizzazioni di progetti individuati
dalla norma stessa, possono usufruire, limitatamente al triennio 2015-2017, di un credito di imposta, in misura differenziata a seconda dei periodi di
imposta in cui vengono effettuate le erogazioni; il
beneficio, infatti, spetta nella misura del 65% delle
erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016, del
50% per quelle effettuate nel 2017.
In merito all’ambito soggettivo, il bonus spetta
sia alle persone fisiche che agli enti non commer-
3 • ottobre 2015
ciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.
Il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il
sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità
degli studenti, non è cumulabile, per le medesime
spese, con altre agevolazioni.
In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo
di imposta.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito
in tre quote annuali di pari importo. Ad esempio,
il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a
90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018,
con il tetto massimo annuale di 30. I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta, sempre in tre quote annuali di pari
importo, in compensazione tramite modello F24.
La norma istitutiva dello “school bonus” prevede,
inoltre, che il credito di imposta “non rileva ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive”. Ne deriva, pertanto, che
lo stesso non concorre alla formazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale, né
alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
La disciplina fissa anche degli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali.
Questi ultimi, infatti, hanno l’obbligo di dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni
ricevute, nonché della destinazione e dell’utilizzo
delle somme tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente
individuabile, e nel portale telematico del ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
Beni in uso a soci e familiari
La comunicazione per i beni concessi in godimento a soci /familiari dell’imprenditore relativa
al 2014 va inviata entro il prossimo 30.10.2015
utilizzando lo specifico modello. I dati riportati sono
“ancorati” al comportamento assunto in sede di
predisposizione del mod. UNICO 2015 (tassazione
reddito diverso in capo all’utilizzatore). Come noto,
per effetto di quanto disposto dall’art. 2, commi da
36-terdecies a 36-duodevicies, DL n. 138/2011, la
concessione in godimento di un bene d’impresa da
parte di una società / ditta individuale ad un socio
/ familiare (a titolo personale), senza corrispettivo
• • • confartigianato con te
ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
 per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1,
lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore
di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per
la concessione in godimento del bene;
 per il concedente (ditta individuale / società)
l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o
familiari dell’imprenditore.
A tal fine, è previsto, in capo all’utilizzatore /
concedente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato
con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902 e successivamente “sostituito” nel mese di novembre
2013, i dati relativi ai beni concessi in godimento
(tipologia, durata della concessione, corrispettivo e
valore di mercato).
La comunicazione in esame va presentata dal
concedente oppure dall’utilizzatore.
Per concedente si intende:
 imprenditore individuale;
 società di persone (snc, sas), di capitali (spa,
srl, sapa), cooperativa;
 stabile organizzazione di società non residente;
 ente privato di tipo associativo per i soli beni
relativi all’attività commerciale;
Per utilizzatore si intende:
 socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge attività
commerciale;
 familiare, residente e non, di socio di società ed
ente associativo privato residente che svolge
attività commerciale;
 socio o familiare di altra società appartenente
al medesimo gruppo;
 familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e
non, dell’imprenditore individuale.
Sono oggetto della comunicazione in esame i
beni dell’impresa, ossia:
 beni strumentali;
beni-merce;
4 • ottobre 2015
 immobili patrimonio.
La comunicazione non va effettuata relativamente a:
 beni concessi in godimento a soci dipendenti /
lavoratori autonomi, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR;
 beni concessi in godimento ad amministratori.
L’esclusione opera a prescindere dalla presenza
o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit
ex artt. 51 o 54, TUIR;
 beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
 beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti
o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per
fini esclusivamente istituzionali;
 alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri
soci;
 veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico;
 beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia
beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli,
unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono
quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari,
personal computer, tablet, ecc.).
La comunicazione in esame è riferita ai beni concessi / ricevuti nel periodo d’imposta; non rileva la
coincidenza dello stesso con l’anno solare.
Così, in caso di periodo d’imposta:
 coincidente con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 - 31.12;
 non coincidente con l’anno solare (ad esempio,
1.6 - 31.5), la comunicazione va riferita ai beni
concessi in tale periodo.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento
16.4.2014, n. 54581 ha fissato la scadenza di presentazione della comunicazione in esame: “entro
il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o
permangono in godimento”.
Il termine è, quindi, collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al sog• • • confartigianato con te
getto che vi provvede per cui:
 se periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, entro il 30/10/2015;
 se periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico.
Non è necessario comunicare
il luogo di conservazione delle
fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.
81/E/2015 ha fornito un chiarimento molto atteso
dagli operatori e fortemente sollecitato dalla Confartigianato. Nel documento di prassi viene precisato che non va comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso la presentazione del modello AA9
(o AA7), il soggetto terzo che cura la conservazione
elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti.
PREMESSA
Con la risoluzione n. 81/E del 25 settembre
2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito
chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle entrate, attraverso la presentazione del modello AA9 (o AA7), del nominativo del
soggetto che si occupa della conservazione delle
fatture elettroniche. L’Agenzia dell’Entrate, accogliendo le molteplici sollecitazioni presentate dalla
Confederazione, nel corso dei numerosi incontri avvenuti con l’Agenzia delle entrate nei mesi scorsi
in tema di fatturazione elettronica, ha chiarito che
tale comunicazione non è dovuta in quanto i sopracitati modelli fanno riferimento unicamente al depositario delle scritture contabili. Non è necessaria
la comunicazione del luogo di conservazione delle
fatture elettroniche. L’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha fatto nascere una serie di
diverse interpretazioni sia in merito alle modalità
di conservazione delle stesse sia con riferimento
all’obbligo di comunicare il soggetto che si occupa
della conservazione.
In materia si ricorda che l’articolo 39, comma 3,
del D.P.R. n. 633/1972, dispone che le fatture elettroniche, emesse sia nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, sia dei privati, «sono conservate
in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma
5 • ottobre 2015
5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (…).
Il luogo di conservazione elettronica delle stesse,
nonché dei registri e degli altri documenti previsti
dal presente decreto e da altre disposizioni, può
essere situato in un altro Stato, a condizione che
con lo stesso esista uno strumento giuridico che
disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per
finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,
comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro
supporto informatico».
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 17 giugno 2014, che ha ridefinito le
regole vigenti in materia stabilendo, tra l’altro:
 la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le
altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali
esista uno strumento giuridico che disciplini la
reciproca assistenza;
 l’obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione
dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva;
 in caso di controlli e verifiche, l’obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture
in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente
collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi del citato articolo 35, comma 2,
lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.
In sostanza, l’Agenzia precisa che diviene obbligatorio comunicare negli appositi quadri del Modello UNICO (RS 140 del modello Unico PF, RS 40 del
modello Unico SP, RS 104 del modello Unico SC e
RS 83 del modello Unico ENC):
 se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica
almeno un documento rilevante ai fini tributari;
 ovvero se il contribuente, nel periodo d’imposta
di riferimento, non ha conservato in modalità
elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.
Perché la conservazione delle fatture elettroniche sia effettuata correttamente è indispensabile
che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico sia reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico
• • • confartigianato con te
presso la sede del contribuente ovvero presso il
luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal
soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d),
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei Direttori delle competenti
Agenzie fiscali.
Con riferimento all’obbligo di comunicare il luogo
di conservazione, le istruzioni ai modelli AA7/10 e
AA9/11 (da quest’anno AA9/12), rispettivamente
quadri E e F, chiariscono che la Sezione 1, relativa a
“soggetti depositari e luoghi di conservazione delle
scritture contabili”, va compilata quando i depositari stessi:
la sede del contribuente ovvero del “depositario”
delle scritture contabili, la documentazione fiscale,
compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta
conservazione. Va da sé che la mancata esibizione
dei documenti sopra richiamati comporta gli effetti
previsti dagli articoli 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il nominativo del
conservatore, peraltro, deve risultare dal manuale
di conservazione previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. 3
dicembre 2013.
Roberto Mambelli
[email protected]
 sono «diversi dal soggetto indicato nel quadro C
(titolare)»,
 «nel caso in cui debba essere comunicata la
sostituzione di un depositario»,
«nel caso in cui debba essere comunicata
esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili già
comunicati», dando poi eventuale e separata
indicazione nella Sezione 2 dei “luoghi di conservazione delle fatture all’estero”.
Le suddette disposizioni tuttavia, si riferiscono alla documentazione cartacea, pertanto, nella
definizione del concetto di “conservazione” delle
fatture elettroniche è fondamentale tenere in considerazione le innovazioni, anche procedimentali,
introdotte dalla dematerializzazione dei documenti
fiscalmente rilevanti. In tale ottica, il conservatore
è quel soggetto, definito dal CAD (Codice dell’amministrazione digitale) e riportato nel manuale di
conservazione, che opera solo nel processo di conservazione elettronica dei documenti fiscali.
Questi può, peraltro coincidere:
 con il contribuente,
 con il depositario (ossia con colui che gestisce
la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), con un soggetto terzo.
Per tale ragione, nel caso in cui le fatture elettroniche siano conservate da un soggetto che non
coincide né con il contribuente né con il depositario
delle tradizionali scritture contabili, il contribuente
non è tenuto a comunicarlo all’Agenzia delle entrate ma resta comunque obbligato, in caso di accesso, a mettere gli eventuali verificatori nella condizione di visionare e acquisire direttamente, presso
6 • ottobre 2015
• • • confartigianato con te
CREDITO
TASSI DEL MESE DI OTTOBRE 2015
TASSI DEL MESE DI OTTOBRE 2015
Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di
Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini,
Credem
Prodotti
Fido di c/c
Fido sbf
Fido ant. fatture
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Euribor 3m + 4,400 =
Euribor 3m + 5,350 =
Euribor 3m + 6,750 =
Euribor 3m + 8,300 =
4,363%
5,313%
6,713%
8,263%
Euribor 3m + 3,000 =
Euribor 3m + 3,700 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,963%
3,663%
4,663%
5,363%
Euribor 3m + 3,000 =
Euribor 3m + 3,700 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,963%
3,663%
4,663%
5,363%
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Euribor 3m + 4,250 =
Euribor 3m + 5,150 =
Euribor 3m + 6,300 =
Euribor 3m + 8,300 =
4,213%
5,113%
6,263%
8,263%
Euribor 3m + 2,400 =
Euribor 3m + 2,900 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,363%
2,863%
4,663%
5,363%
Euribor 3m + 3,000 =
Euribor 3m + 3,700 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,963%
3,663%
4,663%
5,363%
Unicredit
Prodotti
Fido di c/c
Fido sbf
Fido ant. fatture
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare
Prodotti
Fido di c/c
Fido sbf
Fido ant. fatture
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Euribor 3m + 4,250 =
Euribor 3m + 5,150 =
Euribor 3m + 6,750 =
Euribor 3m + 8,300 =
4,213%
5,113%
6,713%
8,263%
Euribor 3m + 3,000 =
Euribor 3m + 3,700 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,963%
3,663%
4,663%
5,363%
Euribor 3m + 3,000 =
Euribor 3m + 3,700 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,963%
3,663%
4,663%
5,363%
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Euribor 3m + 4,250 =
Euribor 3m + 5,150 =
Euribor 3m + 6,300 =
Euribor 3m + 7,500 =
4,213%
5,113%
6,263%
7,463%
Euribor 3m + 2,400 =
Euribor 3m + 2,900 =
Euribor 3m + 3,800 =
Euribor 3m + 4,900 =
2,363%
2,863%
3,763%
4,863%
Euribor 3m + 3,000 =
Euribor 3m + 3,700 =
Euribor 3m + 4,700 =
Euribor 3m + 5,400 =
2,963%
3,663%
4,663%
5,363%
Monte dei Paschi di Siena
Prodotti
Fido di c/c
Fido sbf
Fido ant. fatture
7 • ottobre 2015
[email protected]
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Il Fondo Energia apre anche ai settori del commercio e turismo
La Regione ha deliberato un’ulteriore dotazione del FondoEnergia, una tranche aggiuntiva dell’importo di
sei milioni di euro, estendendo la possibilità di ammissione al Fondo alle imprese dei settori commercio e
turismo. Le aziende potranno ottenere fino a € 1.000.000, durata fino a 84 mesi e Taeg pari ad Euribor +
1.3% grazie alla provvista pubblica a tasso zero che copre il 70% del finanziamento. I fondi sono capienti e
Unifidi, capofila dell’ATI gestore, è in grado di garantire massima efficienza nei tempi delle risposte. Per le
imprese che investono nella Green Economy il Fondo Energia rappresenta uno strumento altamente competitivo e interessante in termini di pricing finale.
I termini per impiego dei fondi:
 Presentazione domanda delle imprese al fondo Energia entro 31 dicembre 2015
 Rendicontazione da parte delle imprese di almeno il 50% degli investimenti inseriti a progetto entro max
31/03/2016
 Erogazioni all’ impresa entro max 30/06/2016
Trattandosi di fondi del POR-FESR ormai chiuso non vi è possibilità di ottenere deroghe o proroghe sulle
scadenze sopra indicate.
I consulenti dell’Ufficio Credito sono a disposizione per la consulenza, redazione e presentazione delle
domande (da effettuare interamente on-line) e rendicontazione delle stesse.
[email protected]
8 • ottobre 2015
• • • confartigianato con te
CATEGORIE E MERCATO
Comparto casa
In vigore il nuovo attestato
energetico APE
Anche l’Italia si allinea agli standard europei
sull’efficienza energetica degli edifici. Dal primo
ottobre cambiano le modalità per la compilazione
dell’attestato di prestazione energetica (o Ape), che
sarà elaborato su un modello unico e con calcoli
standard per tutto il territorio nazionale. L’obiettivo
è consentire una chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione
energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Le novità sono
legate all’entrata in vigore dei 2 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015
che hanno riscritto i requisiti minimi degli edifici,
sia nuovi che sottoposti a ristrutturazione, e dettato le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici in attuazione della direttiva europea 31/2010. Si ricorda, che l’attestato
di prestazione energetica è obbligatorio per tutti gli
edifici messi sul mercato: in caso di vendita va allegato al rogito, mentre deve essere consegnato
all’inquilino quando si stipula un nuovo contratto di
locazione. Confermata la validità di massimo di dieci anni, a partire dalla data del suo rilascio; ad ogni
attività di ristrutturazione o riqualificazione deve
essere aggiornato.Tra le principali novità introdotte
dal decreto, il nuovo attestato, pena l’invalidità, dovrà riportare obbligatoriamente per l’edificio o per
l’unità immobiliare, le seguenti informazioni:  la prestazione energetica globale sia in termini
di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
la classe energetica, determinata attraverso
l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio espresso in energia primaria non rinnovabile);
 la qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento (attraverso
gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio);
 i valori di riferimento (come i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti);
le emissioni di anidride carbonica; l’energia
esportata;
9 • ottobre 2015
 le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, con le proposte
di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi
di ristrutturazione da quelli di riqualificazione
energetica).
In ogni APE, inoltre, dovranno essere contenute
anche le informazioni correlate al miglioramento
della prestazione energetica, quali gli incentivi di
carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche. Il decreto, al fine di garantire l’esplicazione di una minima attività di accertamento
finalizzata al rilascio dell’APE, stabilisce che il soggetto incaricato di redigere l’APE, dovrà effettuare
almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità
immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Altra importante novità riguarda la classificazione energetica: è previsto il contrassegno della
classe energetica da un indicatore alfabetico in cui
la lettera G rappresenta la classe caratterizzata
dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la
classe con il miglior indice di prestazione (minori
consumi energetici).
Marco Valenti
[email protected]
Artistico
Bando pubblico per qualifica di
restauratore di beni culturali
Si ricorda che è stato pubblicato il Bando per
l’acquisizione della qualifica di restauratore di
beni culturali. La domanda deve essere compilata
e inviata esclusivamente in via telematica, pena
esclusione, entro le ore 12,00 del 30 ottobre
2015 utilizzando la specifica applicazione informatica che sarà resa disponibile sul sito del MIBACT
tramite il portale https://ibox.beniculturali.it
Nel portale dell’associazione www.confartigianato.fo.it alla voce categorie - artigianato artistico,
sarà possibile consultare il regolamento del Bando. L’ufficio segreteria e le sedi periferiche dell’Associazione sono a disposizione per fornire tutte le
informazioni e chiarimenti in merito al bando
Fabiola Foschi
[email protected]
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Alimentazione
Registro sostanze zuccherine
Dal 1° ottobre è entrato in vigore l’obbligo, a carico dei produttori, importatori, grossisti e utilizzatori
di sostanze zuccherine, della tenuta di un registro
telematizzato, in luogo di quello cartaceo, per la
movimentazione delle stesse. Per quanto riguarda
i soggetti obbligati la nota 2 al DM 11/2015, è alquanto chiara. Al punto 1.2 della stessa è prevista
l’esclusione della tenuta di un registro telematizzato per i laboratori artigiani di produzione utilizzatori
di tali sostanze, che erano già esclusi dall’obbligo di detenzione di un registro cartaceo delle sostanze zuccherine secondo quanto disponeva l’art.
28 della Legge 82/2006. Parimenti sono esclusi
i laboratori di produzione, anche se non artigiani,
purché siano annessi ad esercizi di commercio al
dettaglio o di somministrazione, gli stessi esercizi
di somministrazione ( bar, ristoranti etc. ) e quelli di
commercio al dettaglio.
Marco Valenti
[email protected]
Gommisti e meccatronici
Pneumatici invernali: regole per
l’utilizzo
Si avvicina l’inverno, e come ogni anno è opportuno ripercorrere i punti principali di quanto previsto dalle normative in vigore in merito all’utilizzo
degli pneumatici invernali. In primo luogo è bene
ricordare che l’obbligo di tale utilizzo è alternativo
rispetto a quello di detenere, a bordo del veicolo,
le catene da neve o altri dispositivi antisdrucciolevoli omologati (di misura e caratteristiche compatibili con il tipo di pneumatici montati). Il periodo
dell’obbligo di dotazioni invernali (dal 15 novembre
al 15 aprile) è stato unificato per tutta l’Italia da
un decreto ministeriale del 2013, con entrata in
vigore anticipata di un mese (dal 15 ottobre) per le
zone più nevose, come quelle montane delle Alpi e
degli Appennini. Resta impregiudicata la possibilità
per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estensione
temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari, quali per esempio strade di montagna a quote particolarmente alte. Gli pneumatici
invernali sono caratterizzati dalla marcatura M+S
(ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), e ne è con-
10 • ottobre 2015
sentito l’utilizzo, nel periodo invernale, anche se il
loro codice di velocità massima è inferiore a quello
previsto sul libretto di circolazione per gli pneumatici estivi (ma in ogni caso non inferiore a Q=160
km orari). Gli pneumatici invernali andrebbero installati su tutte le quattro ruote, per garantire direzionalità e manovrabilità del veicolo; ma questa
impostazione non è espressamente prevista dal
codice della strada. La direttiva nr. 1580 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2013 sulla circolazione stradale nel periodo
invernale recita: “Nel caso di impiego di pneumatici
invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne
raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine
di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul
fondo stradale”. Di conseguenza l’obbligo vale per
gli pneumatici montati sugli assi delle ruote motrici; ma, secondo i gommisti, l’utilizzo di pneumatici differenti sugli assi dei veicoli potrebbe facilmente causare problemi di ingovernabilità su fondi
scivolosi o innevati. I dispositivi antisdrucciolevoli
(es. catene da neve) devono essere omologati UNI
11313 oppure Onorm V5117. Un discorso a parte
meritano le cosiddette calze da neve, dispositivo
antisdrucciolo tessile sul mercato da una decina
d’anni: per la legge italiana non sono omologate
se non recano l’indicazione UNI 11313 o Onorm
V5117. Attualmente è in corso una battaglia legale
per il riconoscimento dell’omologazione a questo
dispositivo: una società norvegese, produttrice di
questo articolo, ha presentato nel 2012 ricorso al
TAR del Lazio, ottenendo l’annullamento di un provvedimento del Ministero Trasporti, il quale a sua
volta ha presentato ricorso al Consiglio di Stato
(2013). Stante la situazione, il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare (05/11/2013) nella
quale invitava gli organi di polizia a non sanzionare
l’utilizzo delle calze fino all’esito del ricorso. Ricordiamo infine che ciclomotori e motocicli possono
circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto.
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Autotrasporto
sta.it ) e allegare due attestazioni di versamento di
25 euro e 16 euro.
Nuove regole per pneumatici:
cosa cambia
Certificato di Proprietà Digitale
Dal primo ottobre è in vigore il Decreto n. 20 del
10 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante norme in
materia di approvazione nazionale di sistemi ruota,
nonché procedure idonee per la loro installazione
quali elementi di sostituzione o di integrazione di
parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione” che prevede nuove regole di omologazione
relative ai cerchi in lega e agli pneumatici. Con l’entrata in vigore di questo Decreto potranno essere
commercializzate esclusivamente le nuove ruote in
possesso dell’omologazione europea UN/ECE n.
124 o di quella italiana NAD.
Il Decreto consente anche di montare ruote omologate (pneumatici e cerchi in lega) di dimensioni
differenti, rispetto a quelle indicate nel libretto di
circolazione senza dover ottenere il nulla osta da
parte della casa costruttrice. Le ruote omologate
UN/ECE n. 124 dovranno obbligatoriamente avere
le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote omologate secondo la nuova normativa italiana NAD,
potranno avere misure diverse dall’originale e potranno montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto sul libretto.
Affinché i nuovi cerchi omologati possano essere
montati, l’auto dovrà inoltre rientrare nel campo di
impiego, ovvero un documento che certificherà che
la vettura è nella lista delle auto per cui la ruota è
stata omologata. Il gommista uno volta effettuata
l’installazione dovrà consegnare al cliente:
Dal 5 ottobre il Certificato di Proprietà Digitale
sostituisce il tradizionale Certificato cartaceo che,
quindi, non sarà più prodotto né consegnato. A chi
acquista veicoli e a chi effettua dal 5 ottobre in poi
trascrizioni o annotazioni successive, sarà rilasciata unicamente la ricevuta dell’avvenuta registrazione nel Pubblico Registro Automobilistico. Sulla
ricevuta è infatti presente il “Codice di Accesso”
con il quale il proprietario del veicolo può visualizzare da subito il Certificato di Proprietà digitale
su internet. Dal 18 ottobre 2015, inoltre, parte la
dematerializzazione del contrassegno assicurativo
cartaceo, consistente nella sostituzione degli attuali contrassegni cartacei con sistemi elettronici
telematici che garantiscano, mediante la connessione con la banca dati del CED della Motorizzazione, la corrispondenza degli stessi dati del veicolo
con l’esistenza e validità della copertura assicurativa obbligatoria (vedasi a tal proposito anche il
decreto Interministeriale n. 110 del 9 agosto 2013
del Ministero di Sviluppo Economico di concerto col
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Resta
invece l’obbligo di esibire, a richiesta, il certificato
di assicurazione, la cui mancanza al seguito è sanzionata dall’articolo 180 del Codice della Strada.
Alberto Camporesi
[email protected]
 il certificato di conformità emesso dal costruttore dei cerchi;
 il documento relativo al campo di impiego;
 una dichiarazione, su propria carta intestata,
del corretto montaggio.
Nel caso in cui la misura degli pneumatici adottati non sia riportata sulla carta di circolazione sarà
necessario aggiornare la stessa. Altrimenti sarà
sufficiente conservare nella propria vettura tutta la
documentazione fornita dal gommista. Per effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione ci si
dovrà recare presso gli uffici della Motorizzazione
con tutta la documentazione precedentemente citata a cui andranno aggiunti un modulo da compilare (disponibile sul sito www.ilportaledellautomobili-
11 • ottobre 2015
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