Comune di Darfo Boario Terme
Ufficio Elettorale
Questa GUIDA è solo uno strumento di aiuto a coloro che devono
valutare la validità dei voti di lista e di preferenza, tenendo presente,
comunque, che la valutazione definitiva e finale è nella piena
responsabilità del Presidente di seggio.
INDICE
Ipotesi di validita del voto e di nullità del voto
SCHEDE nulle, bianche, contestate
Esempi tratti dal Libretto Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione
ESEMPI E RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI O GIURISPRUDENZIALI
Fare salva la volontà dell'elettore – “favor voti”
Impossibilità dì identificare la lista prescelta - scheda nulla
Oltre al segno inequivocabile su un contrassegno anche un breve segno in altro riquadro
Presenza di segni vari e discontinui dovuti al movimento della mano - scheda valida
Croce di notevoli dimensioni con intersezione fuori dagli spazi - scheda NULLA
Segno debordante da! Rettangolo - valido per lista su cui insiste maggiormente
Lista con due candidati con lo stesso cognome - Caso in cui è valido il voto di lista - Caso in
cui è valida anche la preferenza
Abbreviazione nome. voto valido
Deformazioni del cognome del candidato non invalidano il voto
Preferenza col solo nome di battesimo - Preferenza nulla
Cancellazione preferenza anche se sostituita correttamente è segno di riconoscimento Scheda nulla
Voto di preferenza valido anche se errato il nome di battesimo del candidato consigliere
Preferenze - Uso diminutivo del nome - Casi in cui è consentito
Voto espresso con parole o altri modi diversi da quelli consentiti - scheda nulla
Preferenza espressa fuori dal riquadro. - scheda nulla
Segni anomali - scheda nulla
Qualificazione candidato anteposta al nome. - voto nullo
Segni su contrassegni di più liste ma con indicazione di una preferenza nel riquadro corretto voto valido
Voto espresso con caratteri diversi, segni interpunzione, errori ortografia - voto valido
Sola indicazione della preferenza ma apposta nel riquadro giusto - è valido anche voto lista
Valida scheda se segno nel riquadro ma non sul simbolo
Voto al Sindaco riportato anche su spazio preferenze - scheda valida
Voto alla lista e nello stesso riquadro preferenza a candidato di altra lista - valido il voto di
lista
Segno sul simbolo e su! candidato e nome preferenza non esistente - voto alla lista valido
Espresse due preferenze per la lista votata - valida la prima preferenza
Sola indicazione della preferenza ma nel riquadro di altra lista - scheda nulla
Candidato con due cognomi - è valido anche se scritto solo il primo
Contrassegno votato e preferenza delle stessa lista, espressa in uno spazio diverso - valida
Stesso cognome di due candidati consiglieri - se non ci sono,altre indicazioni la preferenza è
nulla
Voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo. voto valido
Segno obliquo sullo spazio della preferenza – scheda valida
Voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa - voto nullo
SCHEDA
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GUIDA PER UNA CORRETTA ASSEGNAZIONE DEL VOTO
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne
possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge, o
che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o, infine, di schede che
presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia
voluto far riconoscere il proprio voto.
Testo Unico 361/1957
Art. 69. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà
effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente .
Art. 70. Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture
o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il
bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.
Atteso il chiaro disposto di legge nonché la costante giurisprudenza in materia, il Ministro
dell'Interno ha rappresentato che in base al suddetto principio del “favor voti”, il voto, ancorché
non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un
lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità
di espressione, esso non sia riconoscibile. Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità
del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate norme di stretta
interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi
segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a
palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i
segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole
spiegazione.
Pertanto, mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto.
Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà d'indicare un determinato simbolo, le
incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò
riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con
chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.
Il principio espresso dalle norme, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto
della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di
effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di
osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (sentenze della V sezione del
Consiglio di Stato n.2291 del 12 aprile 2001, n.1897 del 2 aprile 2001, n.3861 del 10 luglio
2000, n.199 del 25 febbraio 1997 e n.853 del 29 luglio 1997).
Il Ministro ha rammentato, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono
esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro
genere.
VOTI CONTESTATI
Durante lo scrutinio per l’elezione del Senato della Repubblica, possono nascere incidenti ed
essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche voto.
Al riguardo, occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall’art. 69 del testo
unico n. 361 — secondo il quale la validità dei voti dev’essere ammessa ogniqualvolta possa
desumersi l’effettiva volontà dell’elettore — ed in considerazione del fatto che le cause di nullità
sono state ben delimitate dal successivo art. 70, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi
casi.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati, decide il presidente del seggio, sentiti gli
scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).
È rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di vanificare ogni
eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o
contestazioni per turbare l’andamento delle operazioni, o per rendere incerti i risultati dello
scrutinio, tenuto conto del fatto che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non, per
lui, vincolante.
Art. 71(TU 361/1957) . Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà
atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai
fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76..
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere
dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente
assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da
almeno due scrutatori.
Le ipotesi di validità del voto in applicazione del principio del favor voti:
manifestazione di volontà dell'elettore deve essere chiara e non inoppugnabilmente
riconoscibile
In applicazione del principio in base al quale sono valide le manifestazioni di voto che,
ancorché non espresse nelle forme previste dal legislatore, siano tali da evidenziare in
modo univoco la volontà dell'elettore e da non rendere il voto riconoscibile, è stato
considerato valido:
1) il voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato
dall'elettore sulla medesima scheda per errore o resipiscenza, dovendosi in tal caso
ritenere chiara e manifesta la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente
preferenza (Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135);
2) il voto espresso con grafia incerta o con errori ortografici purché siano riferibili a
problemi di scrittura, a difficoltà mnemoniche dell'elettore o all'inusualità del cognome del
candidato (Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2001, n. 2291; id., sez. V, 18 maggio 1998, n.
614);
3) il voto contenente un segno di abrasione (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n.
374);
4) il voto del ballottaggio recante anche il nominativo del cognome di un
candidato di una delle liste di appoggio al sindaco eletto (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio
2004, n. 374);
5) il voto in favore di una lista che contenga contraddittoriamente la preferenza
per un candidato di altra lista, atteso che generalmente in queste situazioni il voto è
valido e prevale la manifestazione di volontà dell'elettore in favore della lista (Cons.
Stato, sez. V, 9 febbraio 1996, n. 158; id., sez. V, 1 febbraio 1995, n. 161; TAR Piemonte
22 gennaio 2000, n. 65) 0);
6) la scheda in cui l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma
abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto delle
liste, atteso che in tale ipotesi il voto va attribuito alla lista cui appartengono i candidati
indicati ex art. 57, comma 6, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Cons. Stato, sez. V, 14
novembre 2006, n. 6685);
7) la scheda in cui sia stato trascritto il nominativo del candidato sindaco nello
spazio destinato all'indicazione della preferenza, in considerazione del carattere
confermativo del voto già espresso per l'elezione del sindaco (Cons. Stato, sez. V, 28
settembre 2005, n. 5187; id., sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673; id., sez. V, 18 maggio 1998,
n. 614) e ciò anche se manchi il crocesegno sul simbolo (Cons. Stato, sez. V, 18
novembre 2004, n. 7561);
8) il voto espresso utilizzando il corsivo, lo stampatello o entrambi i caratteri,
oppure quello in cui tra il nome e cognome sia stato inserito un trattino (Cons. Stato, sez.
V, 28 settembre 2005, n. 5187);
9) il voto espresso con un segno di croce dalla grafia più calcata, atteso che
questa anomalia non costituisce segno di riconoscimento (Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio
2006, n. 7);
10) la scheda correttamente compilata dall'elettore che presenti tracce di colore
rosso diffuse su tutto lo spazio riservato alla espressione della preferenza, non essendo
tale anomalia riconducibile inoppugnabilmente alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere
bensì apparentemente dovuta a inconvenienti di tipografia e a mera casualità (C. giust.
sic. 31 maggio 2005, n. 352);
11) la scheda elettorale che riporti, sulla riga riservata alla indicazione delle preferenze,
il nominativo di un candidato consigliere scritto in corsivo con la lettera finale terminante
con uno svolazzo (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7561);
(') Queste situazioni sono talvolta regolate da espresse disposizioni di legge.
È il caso, ad esempio, della legislazione siciliana (art. 38 d.P.R.S. n. 3/1960 come modificato dall'art. 29, legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7 e dall'art. 3, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35) che prevede, nell'ipotesi di voto
espresso per una determinata lista ma con la preferenza per un candidato di una lista diversa da quella votata,
l'attribuzione dello stesso al candidato sindaco collegato alla lista prescelta non dovendosi tener conto della preferenza
espressa (C. giust. sic. 12 luglio 2005, n. 431; id., 14 marzo 2000, n. 111).
In linea generale, l'art. 69, primo comma, del testo unico n. 570/1960, stabilisce che la
validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne
possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
SCHEDE NULLE
Nel corso dello scrutinio delle schede votate possono verificarsi diverse specie di nullità,
che variano a seconda che si tratti di comuni superiori a 15.000 abitanti o sino a 15.000
abitanti.
In generale possono presentarsi due diverse specie di nullità di cui una totale e l’altra
parziale:
1) schede nulle;
2) schede contenenti voti di preferenza nulli.
1) Schede nulle non contenenti alcun voto.
Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:
a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare
dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di
sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell'ipotesi
che non contenga alcuna espressione di voto- presenti, però, scritture o segni tali da
far ritenere, in modo inoppugnabile,che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto;
b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare
dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di
sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell'ipotesi
che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello
predisposto e fornito dal Ministero dell'Interno, oppure non porti il bollo della sezione
o la firma dello scrutatore così come previsto dalla legge.
c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non
sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di
identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri
prescelti.
Per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, costituisce un tipico
caso di nullità l'avere espresso contemporaneamente il voto per un candidato a
sindaco e per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco
(cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti).
La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina, in ogni
caso, la nullità sia del voto di lista che del voto di preferenza espressi nella scheda.
2) Schede contenenti voti di preferenza nulli.
In linea generale, il voto di preferenza si considera nullo qualora non sia possibile
desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore. Da questo punto di vista,
essendo il voto di preferenza espresso scrivendo il nome e cognome del candidato
preferito, la sua validità dovrebbe essere ammessa anche quando esso sia espresso con
errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.
La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi
nella scheda. Al contrario, la nullità dei voti di preferenza non comporta
necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le
quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista.
Si tenga comunque conto che i segni che possono invalidare la scheda o i voti in essa
contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore con esclusione, quindi, di segni
tipografici o di altro genere.
SCHEDE BIANCHE –
Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non
portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura. Del numero
delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti di preferenza dichiarati nulli deve
essere presa nota nel verbale.
Le schede bianche, le schede nulle e i voti di preferenza nulli vanno
registrati,separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.
SCHEDE E VOTI CONTESTATI .
Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla
validità di qualche scheda o di qualche voto.
Al riguardo, occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall’art. 64 del
testo unico n. 570/1960, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa
ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell’elettore, ed in considerazione che le
cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero
ridursi a pochi casi.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del
seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del testo unico n. 570), intendendosi
che contro le operazioni per la elezione del sindaco e del consiglio comunale è comunque
ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente tribunale
amministrativo regionale; è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il
compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza
fondato motivo, incidenti e contestazioni per turbare l’andamento delle operazioni e per
rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenendo presente che il parere degli scrutatori
è obbligatorio ma non per lui vincolante.
I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista e, per ogni
lista, a seconda dei motivi della contestazione.
Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per
ogni lista, i voti assegnati e quelli non assegnati.
Parimenti, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati
per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative
decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni
candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati.
Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato
sindaco, dovrà ritenersi parimenti contestato e non attribuibile anche il voto eventualmente
espresso per la lista di candidati consiglieri (nonchè, ovviamente, il voto di preferenza).
Le schede contestate e quelle corrispondenti ai voti contestati debbono essere
immediatamente vidimate da almeno due componenti dell’ufficio ed incluse nella
apposita busta [Busta n. 4-ter (C), nel caso di svolgimento solo di elezioni comunali, per
essere poi allegate al verbale.
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Dal libretto delle Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione
Scheda 1
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947; Sez. V, n. 862, del 27 dicembre 1988;
Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987)
Non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul
contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce.
Consiglio di Stato, sez. V, 03-05-2006, n. 2469
Nella materia elettorale, il principio del favor voti impedisce una lettura estensiva dell'art. 64 T.U.
n. 570/1960, che limita i casi di nullità alle schede "che presentano scritture o segni tali da far
ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Le
ragioni alla base di tale interpretazione maggiormente restrittiva sono da individuare nell'intenzione
di far salva la volontà del cittadino elettore ogni qual volta le anomalie rinvenute nella scheda
possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il
voto stesso ed i segni o le scritture non regolari non siano tali da dover essere intesi in modo
inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio.
La validità del voto va sempre affermata quando sia possibile desumere dalla scheda la volontà
dell'elettore e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente indicate nell'art. 64 T.U. n.
570/1960, consente la dichiarazione di nullità del voto che si configura sempre come eccezione a
detto principio.
Il T.U. approvato con D.P.R. n. 570/1960 è ispirato alla rigidità delle forme degli atti e dei
procedimenti da esso disciplinati, si comprende, quindi, come l'enunciazione contenuta nel comma
1 dell'art. 64 del suddetto T.U., è intesa ad attenuare tale formalismo al fine primario di garantire il
rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e, in questa prospettiva, di assicurare un
valore alle scelte effettuate da tutti gli elettori, anche da coloro che non siano in grado di
apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto
Riferimenti normativi: T.U. del 16/05/1960 num. 570 art. 64
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
…………………………………………………………………
La lettera “P” può essere considerata
un segno di riconoscimento, per cui la
scheda è nulla
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
…………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Il segno può essere considerato non
regolare, ma non tale da far
riconoscere l’elettore.
Pertanto il voto è valido
Scheda 2
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954
È nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione
tra due contrassegni. (Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954).
Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5185 - Pres. Santoro - Rel. Russo - Amateis
ed altri c. Comune di La Cassa ed altri (massima 2)
Elezioni - Consiglio comunale - Voti espressi - Schede – Nullità
Si devono ritenere nulle le schede che non esprimano il voto per alcuna delle liste
ammesse o per alcuno dei candidati ammessi o che lo esprimano in maniera tale che non
sia possibile identificare la lista o il candidato prescelto.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Essendo impossibile identificare la lista
prescelta, la scheda è nulla
Scheda 3
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 289, del 30 aprile 1960
Non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno
presso il contrassegno di altra lista.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI
SINDACO)
…………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI
SINDACO)
……………………………………………………………………
Anche se presente un breve segno sulla
lista ROSSINI è chiara la volontà
dell’’elettore di votare la lista VERDI e il
segno non è tale da essere considerato
riconoscibile.
Il voto alla lista VERDI è valido
Scheda 4
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 305, del 2 aprile 1954; Sez. V, n. 539, del 22 maggio
1954; Sez. V, n. 157, dello luglio 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987.
È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico
movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa,
ovvero segni palesemente fortuiti.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
…………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Segni riconducibili a movimento della
mano, soprattutto degli anziani, o
fortuiti, purchè non figurativi, non
invalidano la scheda.
Scheda 5
Consiglio di Stato sez. VI 15/10/2010 n. 7512
Elezioni - Elezioni comunali - Espressione del voto
E’ nulla la scheda recante una croce di notevoli dimensioni la cui intersezione cade nel
centro della scheda a destra di entrambi i simboli delle liste e che va ad occupare
interamente e disordinatamente tutto lo spazio della scheda, in quanto i segni presenti nella
scheda stessa impediscono di ricostruire la volontà dell’elettore; evidenziano, anzi, che
questi, lungi dall’esprimere un voto, ha inteso annullare la scheda.
Giuseppe Verdi
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
………………………………………………………………………
Giacomo Rossini
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………….
Scheda 6
D.P.R. 30-3-1957 n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati.
Art. 69. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella scheda
deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore,
salvo il disposto di cui all'articolo seguente (129). Quando un unico segno sia tracciato su
più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del
(129/a)
segno stesso
.
(129) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n.
302, S.O.).
(129/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
Giuseppe Verdi
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
………………………………………………………………………
Voto assegnato alla lista Verdi
Giacomo Rossini
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………….
Scheda 7
Consiglio di Stato, sez. V, 21-09-2005, n. 4920
Qualora nella medesima lista elettorale (nella specie, per l'elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale) vi siano due candidati con lo stesso cognome, l'espressione, sulla
scheda, della preferenza indicando solo detto cognome va giustamente annullata in
applicazione di quanto dispone l'art. 57 D.P.R. n. 570/1960, secondo il quale "sono nulle le
preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista". Tale errore però cade solo
sulla individuazione dei candidati (al posto di consigliere comunale), ma non sulla loro
volontà di esprimere il voto per la lista: ne consegue che l'eventuale vizio del voto di
preferenza comporta la nullità di questo ma non determina la nullità del voto di lista, ove
quest'ultimo risulti corrispondere all'effettiva volontà dell'elettore.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
Nessun contrassegno è stato segnato.
E’ stata scritta solo una preferenza.
……………………………………………………………………
Nella lista ROSSINI ci sono due candidati
consiglieri con cognome TOSCANINI.
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
La preferenza è NULLA,
ma è VALIDO il voto alla lista ROSSINI
TOSCANINI
……………………………………………………………………
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
Nessun contrassegno è stato segnato.
E’ stata scritta solo una preferenza.
Nella lista ROSSINI ci sono due candidati
consiglieri con stesso cognome
TOSCANINI ARTURO
TOSCANINI MARIO
L’indicazione dell’iniziale del nome è
sufficiente ad individuare il candidato.
Pertanto il voto va alla lista ROSSINI e la
preferenza a TOSCANINI ARTURO
TOSCANINI A.
……………………………………………………………………
Scheda 8
CONSIGLIO GIUST. AMMIN. REGIONE SICILIA - 13 giugno 2005, n. 381.
Elezioni - Espressione del voto - Abbreviazione nome di battesimo del candidato - Validità del voto
Denominazione parzialmente errata del nome di battesimo del candidato - Fattispecie - Uso del
soprannome del candidato - Quando è possibile.
L'abbreviazione su una scheda elettorale del nome del candidato Francesco in “Fr” corrisponde ad un
uso generalizzato e, comunque, l'indicazione non risulta - ex se - particolarmente significativa, in presenza
di un elettore chiaramente non avvezzo alla scrittura; pertanto, la relativa scheda non deve essere
annullata.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TOSCANINI A.
……………………………………………………………………
Nessun contrassegno è stato segnato.
E’ stata scritta solo una preferenza.
Nella lista ROSSINI ci sono due candidati
consiglieri con stesso cognome
TOSCANINI ARTURO
TOSCANINI MARIO
L’indicazione dell’iniziale del nome è
sufficiente ad individuare il candidato.
Pertanto la preferenza è assegnata a
TOSCANINI ARTURO
E quindi anche alla lista ROSSINI
Scheda 9
T.A.R. Puglia Lecce sez. I 20/10/2010 n. 2137
1. Eventuali deformazioni del cognome effettivo sulla scheda elettorale possono
costituire il “frutto di un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di
preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto”
(Cons. Stato, sez. V, 22.2.2001, n. 1020; Cons. Stato, sez. V, 4.3.2008, n. 817). In questa
direzione, “le incertezze grafiche, le mere anomalie e le indicazioni di incerta
identificazione non invalidano di per sé il voto, posto che non sono idonei a rivelare la
volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio” (Cons. Stato, sez. V, 2.4.2009, n.
2079).
Giuseppe Verdi
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
MOZAR
………………………………………………………………………
MOZART è candidato della lista Verdi
Il voto e la preferenza sono validi
Giacomo Rossini
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………….
Scheda 10
TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 30/9/2011 n. 388
Modalità di espressione del voto di preferenza
La normativa attualmente in vigore prescrive testualmente che “ciascun elettore ha il diritto
di esprimere voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il
cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno” (vedi artt. 71 e ss.
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”. Deve condividersi, al riguardo, l’interpretazione
restrittiva della norma, che conduce alla declaratoria di nullità del voto di preferenza
dato con l'indicazione del solo nome di battesimo, anche perché, in effetti, tale pratica
può tradursi in un chiaro ed invalidante segno di riconoscimento dell’elettore.
Giuseppe Verdi
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
GIACOMO
………………………………………………………………………
Giacomo Rossini
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………….
PUCCINI GIACOMO è candidato nella lista
Verdi
Preferenza non valida
Scheda 11
Consiglio di Stato, sez. V 21 maggio 2010, n. 3210
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre
2001, n. 3/2002; Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149), nel caso di errore
materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale
e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre
un’indicazione chiara e valida di voto e la cancellazione della preferenza già espressa,
sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce
chiaro segno di riconoscimento, non solo sotto il profilo oggettivofattuale, ma anche
sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere
comportamentale sopra evidenziato.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
PUCCINI
MOZART
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
PUCCINI e MOZART sono candidati della
lista VERDI.
Il voto è nullo perché può essere un segno di
riconoscimento
Scheda 12
Consiglio di Stato , sez. V, 17 febbraio 2010, n. 926
In sede di voto di preferenza, il fatto che l’elettore abbia indicato in modo errato il
prenome del candidato prescelto, dovendosi considerare come sia previsto che il voto di
preferenza possa liberamente esprimersi attraverso la indicazione del solo cognome del
candidato consigliere (cfr. art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale nel
sistema elettorale in vigore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ciascun
elettore “può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto,
scrivendone il cognome nell’apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno”),
porta a ritenere, in virtù del principio di salvaguardia della validità del voto, che la
manifestazione del voto sia stata validamente espressa, anche a prescindere dalla
eventuale omessa od erronea indicazione da parte dell’elettore del nome di
battesimo.
Né può opporsi che l’erronea indicazione del nome varrebbe a rendere riconoscibile
l’espressione del voto.
Giuseppe Verdi
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
VIVALDI ATONIO
………………………………………………………………………
Giacomo Rossini
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………….
VIVALDI ANTONIO è candidato della lista
Verdi
Il voto e la preferenza sono validi
Scheda 13
CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REG. SICILIA -
18 maggio 2007, 393
Per quanto concerne, invece, l'uso del diminutivo, deve aversi riguardo, a tal fine, alla generale diffusione
ed utilizzazione di quello indicato dall'elettore in luogo del nome di battesimo del candidato.
Solo di fronte ad un diminutivo univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo (si pensi, esemplificativamente, all'uso di «xxxxxxxxx» per «xxxxxxxxxx») può
ritenersi non necessaria, ai fini della validità del voto, la preventiva indicazione in lista della locuzione
«detto»; mentre in ogni altro caso, in cui possa esserci un qualunque margine di opinabilità (si pensi,
esemplificativamente, al diminutivo «Pippo», che è in certi ambiti usato per «Filippo» ed in altri per
«Giuseppe»), l'uso del diminutivo rende nullo il voto espresso, in quanto riconoscibile.
Ciò posto in linea astratta, ritiene il Collegio, in riferimento al caso concretamente in esame, che l'uso del
nome «Mimmo» in luogo di «Domenico» rientri nella prima delle due ipotesi testé delineate perché
universalmente e generalmente utilizzabile, senza alcun margine di equivocità, come diminutivo del nome
di battesimo del candidato Carollo Domenico.
Scheda 14
CONSIGLIO DI STATOseI. V, 21 settembre 2005, n. 4933
Può anzi affermarsi che sussista a carico delle dette modalità estranee a quella indicata dalla
legge una presunzione di nullità, che può essere superata in caso di anomalia dipendente da
caso fortuito non intenzionale. Ma nel caso in cui un voto sia stato espresso con la parola "sì"
sul rigo della preferenza senza voto per il simbolo ed un altro con lo croce sul simbolo e le
lettere "OK" sul rigo della preferenza, si è in presenza di ipotesi di allontanamento volontario
dalla modalità prescritta con l'uso di una espressione ("sì" e "OK") del tutto diversa dall'area del
segno sul contrassegno, e che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore
materiale.
La circostanza che lo volontà dell' elettore sia risultata comunque chiara è del tutto irrilevante,
perché si verte in ipotesi diversa dall'incertezza del voto.
Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5185
La parola "SI" presente nello spazio per la preferenza ad una lista, costituisce un mero segno di
riconoscimento in quanto non si accompagna ad alcuna indicazione del voto di lista o di
preferenza, né può essere considerata un rafforzativo del voto, nel caso in cui non sussista alcun
voto da rafforzare, in mancanza di alcun segno grafico sugli appositi spazi.
L'indicazione di un nome in aggiunta a quello di un candidato, unitamente alla sovrabbondanza dei
segni anomali, alla ripetizione di una sigla di uso comune di origine straniera ("OK"), ed alla
particolare traccia grafica sul cognome del candidato oggetto di preferenza sono tutti elementi che,
considerati nel loro complesso e nell'unitario contesto in cui sono stati espressi, inducono
giustamente ad annullare una scheda elettorale, a norma dell'art. 64, secondo comma, D.P.R. n.
570/1960, per evidente riconoscibilità del voto. E, infatti, sono nulle le schede che rechino segni di
riconoscimento, i quali siano apposti intenzionalmente dal votante, il che si verifica quando i segni
grafici, per la loro evidente mancanza di causalità e per la estraneità alla espressione del voto,
manifestino il preordinato proposito dell'elettore di farsi riconoscere
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Scheda NULLA
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
…………………………………………………………………
Scheda NULLA
Scheda 15
Consiglio di Stato, sez. V, 26-09-2006, n. 5643
Va annullata, in quanto riconoscibile, la scheda elettorale che reca un evidente segno di
riconoscimento quale può essere il nome di un candidato al consiglio comunale scritto
esternamente al riquadro.
Consiglio di Stato, sez. V 30 agosto 2011, n. 4856
L’indicazione del nome del candidato al di fuori dello spazio previsto dalla scheda di
votazione è fatto che va contro un preciso ordine ben determinato, per cui l’inserimento del
nominativo al di fuori degli appositi spazi è sicuramente un fatto anomalo, che può essere
interpretato come un segno di riconoscimento.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
TOSCANINI
TOSCANINI è candidato nella lista
ROSSINI, ma essendo stato scritto
fuori dal riquadro è considerato segno
di riconoscimento.
La scheda è NULLA
Scheda 16
Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5185
Elezioni - Consiglio comunale - Voti espressi - Schede – Nullità
La presenza sulla scheda di segni grafici discontinui, anomali, e distanti sia dal simbolo di
lista sia dal nome del candidato (nel caso in questione, è presente soltanto un segno
tondeggiante posto nel centro della scheda, in prossimità del rigo per l'indicazione del voto
di preferenza per una lista in parte debordante nello spazio sottostante, riservato all'altra
lista) rende manifesta la volontà dell'elettore di annullare la scheda senza esprimere alcun
voto.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Scheda nulla
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Scheda 17
Consiglio di Stato, sez. V, 05-09-2006, n. 5108 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Corrado
Allegretta - Bucci S. ed altri c. Falco Giuseppe D. ed altri (massima 5)
Elezioni - Comunali - Voti - Scheda - Qualificazione candidato anteposta la suo cognome Tende all'identificazione - Nullità
La qualificazione di "assessore", anteposta al nome di un candidato alle elezioni, non trova
giustificazione alcuna nella necessità di meglio individuare il destinatario del voto qualora
non vi sia alcun altro candidato con lo stesso cognome; ne consegue che essa, siccome
del tutto superflua, non casuale né involontaria, risulta obiettivamente tale da consentire
l'individuazione dell'elettore e comporta, quindi, la nullità del suddetto voto.
Giuseppe Verdi
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
………………………………………………………………………
TOSCANINI è candidato nella lista
ROSSINI ed è l’unico con quel
cognome.
La qualificazione “ASSESSORE” è
ritenuta un segno di riconoscimento.
Giacomo Rossini
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
ASSESSORE TOSCANINI
……………………………………………………………………….
Il voto è NULLO
Scheda 18
D.P.R. 16-5-1960 n. 570
T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 57
Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per
candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i
candidati indicati.
Consiglio di Stato, Sezione V
Sentenza 14 novembre 2006, n. 6585
Qualora l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più
preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto delle liste, il voto deve essere attribuito alla
lista cui appartengono i candidati indicati; tale regola, tuttora vigente, vale anche nell’ambito del
sistema elettorale, tendenzialmente maggioritario, previsto per i comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti, con l’unica particolarità dell’attribuzione, insieme al voto di preferenza, anche di
quello per il candidato alla carica di Sindaco.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
PUCCINI
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
PUCCINI è candidato nella lista VERDI.
Sono state votate entrambe le liste, ma
è stata correttamente indicata una
preferenza nella lista VERDI.
Il voto va alla lista VERDI e la
preferenza a PUCCINI
Scheda 19
Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5187 - Pres. Santoro - Rel. Russo - Gerbi ed
altri c. Comune di Giamole ed altri (massima 4)
Uso di diversi caratteri grafici - Non è rilevante ai fini della validità del voto
“Totalmente irrilevante, ai fini dell'individuazione di quelle espressioni grafiche rientranti
nei segni estranei alle esigenze di espressione del voto sanzionati con la nullità delle
relative schede in quanto idonei, in modo inoppugnabile, a far ritenere una volontà
dell'elettore diretta al riconoscimento del proprio voto, è l'uso di diversi caratteri grafici;
infatti, nessuna norma impone all'elettore di scrivere la preferenza in stampatello o in
normale corsivo. Altrettanto irrilevante è il fatto che in due schede tra il nome e il
cognome del candidato Sindaco sia stato apposto un trattino, infatti, addirittura l'errore di
ortografia, a norma delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", non
invalida la scheda purché l'errore non impedisca comunque di individuare il candidato
prescelto.”
Consiglio di Stato, sez. V 30 agosto 2011, n. 4856
Relativamente alle modalità di espressione del voto, deve ritenersi che il trattino tra i
nome e il cognome non può essere valutato alla stregua di un segno di
riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può
che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l’attenzione e non certo in un
segno grafico espressivo di uno stile di scrittura piuttosto diffuso.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI
SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
Puccini-Giacomo
……………………………………………………………………
Il carattere con cui è scritta la
preferenza o la presenza di un
trattino tra il cognome e il nome non
invalida l’assegnazione della
preferenza.
Il voto è valido per la lista ROSSINI
e la preferenza per PUCCINI
Scheda 20
D.P.R. 16-5-1960 n. 570
T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 57
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze
per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla
quale appartengono i preferiti.
Consiglio di Stato, sez. V, 31-01-2007, n. 388 - Pres. Iannotta - Rel. Lipari - Bucci ed
altri c. Falco ed altri (massima 1)
“Si deve considerare equivalente alla puntuale espressione del voto per il contrassegno di
lista o per il sindaco, la sola indicazione della preferenza per un determinato candidato alla
carica di consigliere comunale, purché il voto di preferenza sia correttamente espresso.”
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TOSCANINI
……………………………………………………………………
TOSCANINI è candidato nella lista
ROSSINI.
il voto va alla Lista ROSSINI e la
preferenza a TOSCANINI
Scheda 21
Consiglio di Stato, sez. V, 26-09-2006, n. 5643 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Cesare
Lamberti - Cavaliere Luigi F. ed altri c. Comune Di Villapiana ed altri (massima 1)
Elezioni - Comunali - Consiglio - Scheda - Croce all'esterno del simbolo - Ma nel riquadro
destinato alla preferenza
Essendo oggettivamente difficile riportare ad uno specifico soggetto il segno di croce
apposto all'esterno del simbolo elettorale ma pur sempre nel riquadro destinato alla
preferenza, le schede riportanti tale segno non si ritiene possano essere inficiate di nullità
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Il segno di croce è apposto all’esterno del
simbolo o del nome del candidato sindaco.
Il voto alla lista VERDI è VALIDO
Scheda 22
Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5187 - Pres. Santoro - Rel. Russo - Gerbi ed
altri c. Comune di Giamole ed altri (massima 4)
“La trascrizione del candidato Sindaco nello spazio destinato all'indicazione della
preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto
espresso per l'elezione del Sindaco.”
T.A.R. Puglia Lecce sez. I 20/10/2010 n. 2137
In sede di competizione elettorale, la trascrizione del candidato sindaco nello spazio
destinato all'indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come
conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 28.9.2005, n. 5187; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 11.10.2006, n. 4928).
Seguendo tale impostazione, “la lettura delle disposizioni concernenti le modalità di
espressione del voto non deve essere meramente formalistica, in quanto se così fosse si
porrebbe in contrasto con il principio di salvaguardia del voto, in virtù del quale la volontà
dell'elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata anche
sotto un profilo soggettivo; ne deriva che è irrilevante l'irregolarità costituita dalla
mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco
nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la
stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma semmai un chiaro segno
di rafforzamento dell'intenzione dell'elettore di attribuire il voto al candidato sindaco”
(Cons. Stato, sez. V, 18.11.2004, n. 7561).
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
VERDI
……………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
Anche se nello spazio destinato
alla preferenza è stato scritto il
cognome del candidato Sindaco,
il voto va alla lista VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
………………………………………………………………
ISTRUZIONI MINISTERIALI
la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato
all’indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di
crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del
voto espresso per l’elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche,
eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività
chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
Scheda 23
Consiglio di Stato, sez. V, 09-02-1996, n. 158 - Pres. Ancora T - Rel. Cimmino A ROTA ANTONIO c. COMUNE DI CINTO EUGANEO
Validità del voto al Sindaco ed alla lista elettorale a lui collegata - Nullità del voto di
preferenza
Ai sensi dell'articolo 57, comma 7, T.U. 16/5/1960 n. 570, per il quale "sono inefficaci le
preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", e alla luce del
sistema elettorale introdotto dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, nei Comuni fino a
quindicimila abitanti, le schede recanti il voto per il candidato alla carica di Sindaco ed un
voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale di altra lista, vanno
considerate valide per il Sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci quanto al voto di
preferenza.
Consiglio di Stato, sez. V, 24-05-2004, n. 3360 - Pres. Elefante - Rel. Marchitiello Incampo ed altri c. Comune di Grassano ed altri (massima 1)
Elezione - Consiglio comunale - Voto di preferenza
La scheda recante il voto per il candidato alla carica di sindaco ed un voto di preferenza
per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista devono essere
considerate valide per il sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci relativamente al voto
di preferenza.
Consiglio di Stato, sez. V, 26-09-2006, n. 5643 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Cesare
Lamberti - Cavaliere Luigi F. ed altri c. Comune Di Villapiana ed altri (massima 1)
Elezioni - Comunali - Consiglio - Schede - Voti - Discordanza tra lista e preferenza Prevalenza voto lista
Il legislatore, con l'art. 57 comma 7 T.U. n. 570/1960, secondo il quale "sono inefficaci le
preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", ha inteso far
prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza accordata (nel riquadro a
quella stessa lista corrispondente) a favore di candidato di altra lista; pertanto, nella
contraddittorietà insanabile tra le due opposte espressioni di voto, si è inteso privilegiare,
con scelta che non appare manifestamente irragionevole, il voto accordato alla lista.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TOSCANINI
TOSCANINI è candidato nella lista
ROSSINI.
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Il voto è comunque valido per la
lista VERDI perché si privilegia il
voto accordato alla lista anche se la
preferenza è nulla.
Scheda 24
Consiglio di Stato, sez. V, 18-01-2006, n. 109 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Cesare
Lamberti - Bonalumi E. c. Comune Di Valbrembo ed altro (massima 2)
Elezioni - Comunali - Voto - Indicazione di preferenza - Soggetto estraneo alla
competizione elettorale
Nel caso in cui, come quello in questione, nella scheda elettorale l'elettore abbia barrato
con una croce il simbolo della lista ed abbia indicato un nome appartenente ad una
persona estranea alla competizione elettorale, nello spazio sottostante al nome del
candidato sindaco, riservato all'indicazione delle preferenze per il consigliere comunale, se
il nominativo, sebbene erroneo, appare posizionato in maniera corretta, se ne deve
dedurre che si tratti soltanto di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza e non
manifestazione dell'intento di precostituire un segno di riconoscimento (salva specifica
prova in tal senso); ne consegue che correttamente, in sede di scrutinio, va assegnato il
voto alla lista.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
CORRENTI
……………………………………………………………………
CORRENTI non è un candidato della
lista ROSSINI.
Il voto va alla lista ROSSINI
Scheda 25
D.P.R. 16-5-1960 n. 570
T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 57
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
PUCCINI
VIVALDI
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
PUCCINI e VIVALDI sono entrambi
candidati con la lista VERDI.
E’ valido il voto alla lista VERDI
E’ valida la prima preferenza a PUCCINI
mentre la seconda è nulla
Scheda 26
Consiglio di Stato, sez. V, 31-01-2007, n. 388 - Pres. Iannotta - Rel. Lipari - Bucci ed
altri c. Falco ed altri (massima 1)
In materia di elezioni comunali, una volta esclusa la regolare e indiscutibile
individuazione del voto di preferenza, questo non può essere convertito in un voto per
la lista e per il Sindaco del riquadro in cui il segno grafico è stato apposto.”
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
PUCCINI
……………………………………………………………………
PUCCINI è candidato nella lista VERDI.
il voto è NULLO sia per la lista che per
la preferenza
Scheda 27
D.P.R. 16-5-1960 n. 570
T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 57
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.
La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più
candidati.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
LEVI MONTALCINI è un candidato
della lista ROSSINI.
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
LEVI
……………………………………………………………………
Il voto è valido per la lista ROSSINI
la preferenza è valida per LEVI
MONTALCINI
Scheda 28
D.P.R. 16-5-1960 n. 570
T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 57
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da
quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
(vedi anche “Modalità di espressione del voto” nelle Istruzioni Ministeriali per le operazioni degli
uffici elettorali)
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
PUCCINI è candidato della lista VERDI
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
Anche se la preferenza NON è espressa
sulla apposita riga, il voto va alla lista
VERDI e la preferenza a PUCCINI è
comunque valida sempreché nella lista
ROSSINI non ci sia un candidato con lo
stesso cognome
PUCCINI
……………………………………………………………………
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
PUCCINI
PUCCINI è candidato della lista VERDI
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Anche se la preferenza NON è espressa
sulla apposita riga, il voto va alla lista
VERDI e la preferenza a PUCCINI è
comunque valida
Scheda 29
D.P.R. 16-5-1960 n. 570
T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 57
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
……………………………………………………………………
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
VIVALDI
……………………………………………………………………
Nella lista ROSSINI, sul cui
contrassegno è stata apposta la croce,
ci sono due candidati con cognome
VIVALDI.
La preferenza è nulla
Il voto di lista è valido
Scheda 30
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 862, del 27 dicembre 1988
È valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
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Voto valido per la lista ROSSINI
Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
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Scheda 31
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 239, del 12 giugno 1981.
Il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di
preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai
candidati della lista che l'elettore ha votato; e la scheda è valida.
Giuseppe VERDI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
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Giacomo ROSSINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
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Scheda 32
Consiglio di Stato – Sentenza n. 28 del 29.11.1979 – n. 457 del 16.10.1981 – n. 39 del
18.03.1985
Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale (nella
specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto
nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29.11.1979; Sez. V, n. 457, del 16/10/1981; Sez. V, n. 39, del
18.3.1985).
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A1 Copertina Modalità di espressione del voto