Comune di Darfo Boario Terme Ufficio Elettorale Questa GUIDA è solo uno strumento di aiuto a coloro che devono valutare la validità dei voti di lista e di preferenza, tenendo presente, comunque, che la valutazione definitiva e finale è nella piena responsabilità del Presidente di seggio. INDICE Ipotesi di validita del voto e di nullità del voto SCHEDE nulle, bianche, contestate Esempi tratti dal Libretto Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione ESEMPI E RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI O GIURISPRUDENZIALI Fare salva la volontà dell'elettore – “favor voti” Impossibilità dì identificare la lista prescelta - scheda nulla Oltre al segno inequivocabile su un contrassegno anche un breve segno in altro riquadro Presenza di segni vari e discontinui dovuti al movimento della mano - scheda valida Croce di notevoli dimensioni con intersezione fuori dagli spazi - scheda NULLA Segno debordante da! Rettangolo - valido per lista su cui insiste maggiormente Lista con due candidati con lo stesso cognome - Caso in cui è valido il voto di lista - Caso in cui è valida anche la preferenza Abbreviazione nome. voto valido Deformazioni del cognome del candidato non invalidano il voto Preferenza col solo nome di battesimo - Preferenza nulla Cancellazione preferenza anche se sostituita correttamente è segno di riconoscimento Scheda nulla Voto di preferenza valido anche se errato il nome di battesimo del candidato consigliere Preferenze - Uso diminutivo del nome - Casi in cui è consentito Voto espresso con parole o altri modi diversi da quelli consentiti - scheda nulla Preferenza espressa fuori dal riquadro. - scheda nulla Segni anomali - scheda nulla Qualificazione candidato anteposta al nome. - voto nullo Segni su contrassegni di più liste ma con indicazione di una preferenza nel riquadro corretto voto valido Voto espresso con caratteri diversi, segni interpunzione, errori ortografia - voto valido Sola indicazione della preferenza ma apposta nel riquadro giusto - è valido anche voto lista Valida scheda se segno nel riquadro ma non sul simbolo Voto al Sindaco riportato anche su spazio preferenze - scheda valida Voto alla lista e nello stesso riquadro preferenza a candidato di altra lista - valido il voto di lista Segno sul simbolo e su! candidato e nome preferenza non esistente - voto alla lista valido Espresse due preferenze per la lista votata - valida la prima preferenza Sola indicazione della preferenza ma nel riquadro di altra lista - scheda nulla Candidato con due cognomi - è valido anche se scritto solo il primo Contrassegno votato e preferenza delle stessa lista, espressa in uno spazio diverso - valida Stesso cognome di due candidati consiglieri - se non ci sono,altre indicazioni la preferenza è nulla Voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo. voto valido Segno obliquo sullo spazio della preferenza – scheda valida Voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa - voto nullo SCHEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 GUIDA PER UNA CORRETTA ASSEGNAZIONE DEL VOTO La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Testo Unico 361/1957 Art. 69. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente . Art. 70. Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46. Atteso il chiaro disposto di legge nonché la costante giurisprudenza in materia, il Ministro dell'Interno ha rappresentato che in base al suddetto principio del “favor voti”, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile. Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione. Pertanto, mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto. Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore. Il principio espresso dalle norme, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (sentenze della V sezione del Consiglio di Stato n.2291 del 12 aprile 2001, n.1897 del 2 aprile 2001, n.3861 del 10 luglio 2000, n.199 del 25 febbraio 1997 e n.853 del 29 luglio 1997). Il Ministro ha rammentato, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. VOTI CONTESTATI Durante lo scrutinio per l’elezione del Senato della Repubblica, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche voto. Al riguardo, occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall’art. 69 del testo unico n. 361 — secondo il quale la validità dei voti dev’essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l’effettiva volontà dell’elettore — ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati, decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361). È rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni per turbare l’andamento delle operazioni, o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto del fatto che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non, per lui, vincolante. Art. 71(TU 361/1957) . Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. Le ipotesi di validità del voto in applicazione del principio del favor voti: manifestazione di volontà dell'elettore deve essere chiara e non inoppugnabilmente riconoscibile In applicazione del principio in base al quale sono valide le manifestazioni di voto che, ancorché non espresse nelle forme previste dal legislatore, siano tali da evidenziare in modo univoco la volontà dell'elettore e da non rendere il voto riconoscibile, è stato considerato valido: 1) il voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda per errore o resipiscenza, dovendosi in tal caso ritenere chiara e manifesta la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente preferenza (Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135); 2) il voto espresso con grafia incerta o con errori ortografici purché siano riferibili a problemi di scrittura, a difficoltà mnemoniche dell'elettore o all'inusualità del cognome del candidato (Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2001, n. 2291; id., sez. V, 18 maggio 1998, n. 614); 3) il voto contenente un segno di abrasione (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374); 4) il voto del ballottaggio recante anche il nominativo del cognome di un candidato di una delle liste di appoggio al sindaco eletto (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374); 5) il voto in favore di una lista che contenga contraddittoriamente la preferenza per un candidato di altra lista, atteso che generalmente in queste situazioni il voto è valido e prevale la manifestazione di volontà dell'elettore in favore della lista (Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 1996, n. 158; id., sez. V, 1 febbraio 1995, n. 161; TAR Piemonte 22 gennaio 2000, n. 65) 0); 6) la scheda in cui l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto delle liste, atteso che in tale ipotesi il voto va attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati ex art. 57, comma 6, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6685); 7) la scheda in cui sia stato trascritto il nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza, in considerazione del carattere confermativo del voto già espresso per l'elezione del sindaco (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187; id., sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673; id., sez. V, 18 maggio 1998, n. 614) e ciò anche se manchi il crocesegno sul simbolo (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7561); 8) il voto espresso utilizzando il corsivo, lo stampatello o entrambi i caratteri, oppure quello in cui tra il nome e cognome sia stato inserito un trattino (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187); 9) il voto espresso con un segno di croce dalla grafia più calcata, atteso che questa anomalia non costituisce segno di riconoscimento (Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2006, n. 7); 10) la scheda correttamente compilata dall'elettore che presenti tracce di colore rosso diffuse su tutto lo spazio riservato alla espressione della preferenza, non essendo tale anomalia riconducibile inoppugnabilmente alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere bensì apparentemente dovuta a inconvenienti di tipografia e a mera casualità (C. giust. sic. 31 maggio 2005, n. 352); 11) la scheda elettorale che riporti, sulla riga riservata alla indicazione delle preferenze, il nominativo di un candidato consigliere scritto in corsivo con la lettera finale terminante con uno svolazzo (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7561); (') Queste situazioni sono talvolta regolate da espresse disposizioni di legge. È il caso, ad esempio, della legislazione siciliana (art. 38 d.P.R.S. n. 3/1960 come modificato dall'art. 29, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e dall'art. 3, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35) che prevede, nell'ipotesi di voto espresso per una determinata lista ma con la preferenza per un candidato di una lista diversa da quella votata, l'attribuzione dello stesso al candidato sindaco collegato alla lista prescelta non dovendosi tener conto della preferenza espressa (C. giust. sic. 12 luglio 2005, n. 431; id., 14 marzo 2000, n. 111). In linea generale, l'art. 69, primo comma, del testo unico n. 570/1960, stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. SCHEDE NULLE Nel corso dello scrutinio delle schede votate possono verificarsi diverse specie di nullità, che variano a seconda che si tratti di comuni superiori a 15.000 abitanti o sino a 15.000 abitanti. In generale possono presentarsi due diverse specie di nullità di cui una totale e l’altra parziale: 1) schede nulle; 2) schede contenenti voti di preferenza nulli. 1) Schede nulle non contenenti alcun voto. Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto- presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile,che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello predisposto e fornito dal Ministero dell'Interno, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore così come previsto dalla legge. c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti. Per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, costituisce un tipico caso di nullità l'avere espresso contemporaneamente il voto per un candidato a sindaco e per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che del voto di preferenza espressi nella scheda. 2) Schede contenenti voti di preferenza nulli. In linea generale, il voto di preferenza si considera nullo qualora non sia possibile desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore. Da questo punto di vista, essendo il voto di preferenza espresso scrivendo il nome e cognome del candidato preferito, la sua validità dovrebbe essere ammessa anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Al contrario, la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista. Si tenga comunque conto che i segni che possono invalidare la scheda o i voti in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. SCHEDE BIANCHE – Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura. Del numero delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale. Le schede bianche, le schede nulle e i voti di preferenza nulli vanno registrati,separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. SCHEDE E VOTI CONTESTATI . Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto. Al riguardo, occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall’art. 64 del testo unico n. 570/1960, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell’elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del testo unico n. 570), intendendosi che contro le operazioni per la elezione del sindaco e del consiglio comunale è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale; è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni per turbare l’andamento delle operazioni e per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenendo presente che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi della contestazione. Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni lista, i voti assegnati e quelli non assegnati. Parimenti, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati. Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato sindaco, dovrà ritenersi parimenti contestato e non attribuibile anche il voto eventualmente espresso per la lista di candidati consiglieri (nonchè, ovviamente, il voto di preferenza). Le schede contestate e quelle corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti dell’ufficio ed incluse nella apposita busta [Busta n. 4-ter (C), nel caso di svolgimento solo di elezioni comunali, per essere poi allegate al verbale. MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO Dal libretto delle Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione Scheda 1 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947; Sez. V, n. 862, del 27 dicembre 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987) Non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce. Consiglio di Stato, sez. V, 03-05-2006, n. 2469 Nella materia elettorale, il principio del favor voti impedisce una lettura estensiva dell'art. 64 T.U. n. 570/1960, che limita i casi di nullità alle schede "che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Le ragioni alla base di tale interpretazione maggiormente restrittiva sono da individuare nell'intenzione di far salva la volontà del cittadino elettore ogni qual volta le anomalie rinvenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso ed i segni o le scritture non regolari non siano tali da dover essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio. La validità del voto va sempre affermata quando sia possibile desumere dalla scheda la volontà dell'elettore e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente indicate nell'art. 64 T.U. n. 570/1960, consente la dichiarazione di nullità del voto che si configura sempre come eccezione a detto principio. Il T.U. approvato con D.P.R. n. 570/1960 è ispirato alla rigidità delle forme degli atti e dei procedimenti da esso disciplinati, si comprende, quindi, come l'enunciazione contenuta nel comma 1 dell'art. 64 del suddetto T.U., è intesa ad attenuare tale formalismo al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e, in questa prospettiva, di assicurare un valore alle scelte effettuate da tutti gli elettori, anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto Riferimenti normativi: T.U. del 16/05/1960 num. 570 art. 64 Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………… La lettera “P” può essere considerata un segno di riconoscimento, per cui la scheda è nulla Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Il segno può essere considerato non regolare, ma non tale da far riconoscere l’elettore. Pertanto il voto è valido Scheda 2 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954 È nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni. (Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954). Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5185 - Pres. Santoro - Rel. Russo - Amateis ed altri c. Comune di La Cassa ed altri (massima 2) Elezioni - Consiglio comunale - Voti espressi - Schede – Nullità Si devono ritenere nulle le schede che non esprimano il voto per alcuna delle liste ammesse o per alcuno dei candidati ammessi o che lo esprimano in maniera tale che non sia possibile identificare la lista o il candidato prescelto. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Essendo impossibile identificare la lista prescelta, la scheda è nulla Scheda 3 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 289, del 30 aprile 1960 Non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Anche se presente un breve segno sulla lista ROSSINI è chiara la volontà dell’’elettore di votare la lista VERDI e il segno non è tale da essere considerato riconoscibile. Il voto alla lista VERDI è valido Scheda 4 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 305, del 2 aprile 1954; Sez. V, n. 539, del 22 maggio 1954; Sez. V, n. 157, dello luglio 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987. È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Segni riconducibili a movimento della mano, soprattutto degli anziani, o fortuiti, purchè non figurativi, non invalidano la scheda. Scheda 5 Consiglio di Stato sez. VI 15/10/2010 n. 7512 Elezioni - Elezioni comunali - Espressione del voto E’ nulla la scheda recante una croce di notevoli dimensioni la cui intersezione cade nel centro della scheda a destra di entrambi i simboli delle liste e che va ad occupare interamente e disordinatamente tutto lo spazio della scheda, in quanto i segni presenti nella scheda stessa impediscono di ricostruire la volontà dell’elettore; evidenziano, anzi, che questi, lungi dall’esprimere un voto, ha inteso annullare la scheda. Giuseppe Verdi (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ……………………………………………………………………… Giacomo Rossini (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………………. Scheda 6 D.P.R. 30-3-1957 n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Art. 69. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente (129). Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del (129/a) segno stesso . (129) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). (129/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Giuseppe Verdi (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ……………………………………………………………………… Voto assegnato alla lista Verdi Giacomo Rossini (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………………. Scheda 7 Consiglio di Stato, sez. V, 21-09-2005, n. 4920 Qualora nella medesima lista elettorale (nella specie, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale) vi siano due candidati con lo stesso cognome, l'espressione, sulla scheda, della preferenza indicando solo detto cognome va giustamente annullata in applicazione di quanto dispone l'art. 57 D.P.R. n. 570/1960, secondo il quale "sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista". Tale errore però cade solo sulla individuazione dei candidati (al posto di consigliere comunale), ma non sulla loro volontà di esprimere il voto per la lista: ne consegue che l'eventuale vizio del voto di preferenza comporta la nullità di questo ma non determina la nullità del voto di lista, ove quest'ultimo risulti corrispondere all'effettiva volontà dell'elettore. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) Nessun contrassegno è stato segnato. E’ stata scritta solo una preferenza. …………………………………………………………………… Nella lista ROSSINI ci sono due candidati consiglieri con cognome TOSCANINI. Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) La preferenza è NULLA, ma è VALIDO il voto alla lista ROSSINI TOSCANINI …………………………………………………………………… Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) Nessun contrassegno è stato segnato. E’ stata scritta solo una preferenza. Nella lista ROSSINI ci sono due candidati consiglieri con stesso cognome TOSCANINI ARTURO TOSCANINI MARIO L’indicazione dell’iniziale del nome è sufficiente ad individuare il candidato. Pertanto il voto va alla lista ROSSINI e la preferenza a TOSCANINI ARTURO TOSCANINI A. …………………………………………………………………… Scheda 8 CONSIGLIO GIUST. AMMIN. REGIONE SICILIA - 13 giugno 2005, n. 381. Elezioni - Espressione del voto - Abbreviazione nome di battesimo del candidato - Validità del voto Denominazione parzialmente errata del nome di battesimo del candidato - Fattispecie - Uso del soprannome del candidato - Quando è possibile. L'abbreviazione su una scheda elettorale del nome del candidato Francesco in “Fr” corrisponde ad un uso generalizzato e, comunque, l'indicazione non risulta - ex se - particolarmente significativa, in presenza di un elettore chiaramente non avvezzo alla scrittura; pertanto, la relativa scheda non deve essere annullata. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TOSCANINI A. …………………………………………………………………… Nessun contrassegno è stato segnato. E’ stata scritta solo una preferenza. Nella lista ROSSINI ci sono due candidati consiglieri con stesso cognome TOSCANINI ARTURO TOSCANINI MARIO L’indicazione dell’iniziale del nome è sufficiente ad individuare il candidato. Pertanto la preferenza è assegnata a TOSCANINI ARTURO E quindi anche alla lista ROSSINI Scheda 9 T.A.R. Puglia Lecce sez. I 20/10/2010 n. 2137 1. Eventuali deformazioni del cognome effettivo sulla scheda elettorale possono costituire il “frutto di un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto” (Cons. Stato, sez. V, 22.2.2001, n. 1020; Cons. Stato, sez. V, 4.3.2008, n. 817). In questa direzione, “le incertezze grafiche, le mere anomalie e le indicazioni di incerta identificazione non invalidano di per sé il voto, posto che non sono idonei a rivelare la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio” (Cons. Stato, sez. V, 2.4.2009, n. 2079). Giuseppe Verdi (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) MOZAR ……………………………………………………………………… MOZART è candidato della lista Verdi Il voto e la preferenza sono validi Giacomo Rossini (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………………. Scheda 10 TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 30/9/2011 n. 388 Modalità di espressione del voto di preferenza La normativa attualmente in vigore prescrive testualmente che “ciascun elettore ha il diritto di esprimere voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno” (vedi artt. 71 e ss. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”. Deve condividersi, al riguardo, l’interpretazione restrittiva della norma, che conduce alla declaratoria di nullità del voto di preferenza dato con l'indicazione del solo nome di battesimo, anche perché, in effetti, tale pratica può tradursi in un chiaro ed invalidante segno di riconoscimento dell’elettore. Giuseppe Verdi (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) GIACOMO ……………………………………………………………………… Giacomo Rossini (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………………. PUCCINI GIACOMO è candidato nella lista Verdi Preferenza non valida Scheda 11 Consiglio di Stato, sez. V 21 maggio 2010, n. 3210 Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2001, n. 3/2002; Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149), nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto e la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento, non solo sotto il profilo oggettivofattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) PUCCINI MOZART …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… PUCCINI e MOZART sono candidati della lista VERDI. Il voto è nullo perché può essere un segno di riconoscimento Scheda 12 Consiglio di Stato , sez. V, 17 febbraio 2010, n. 926 In sede di voto di preferenza, il fatto che l’elettore abbia indicato in modo errato il prenome del candidato prescelto, dovendosi considerare come sia previsto che il voto di preferenza possa liberamente esprimersi attraverso la indicazione del solo cognome del candidato consigliere (cfr. art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale nel sistema elettorale in vigore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ciascun elettore “può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell’apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno”), porta a ritenere, in virtù del principio di salvaguardia della validità del voto, che la manifestazione del voto sia stata validamente espressa, anche a prescindere dalla eventuale omessa od erronea indicazione da parte dell’elettore del nome di battesimo. Né può opporsi che l’erronea indicazione del nome varrebbe a rendere riconoscibile l’espressione del voto. Giuseppe Verdi (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) VIVALDI ATONIO ……………………………………………………………………… Giacomo Rossini (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………………. VIVALDI ANTONIO è candidato della lista Verdi Il voto e la preferenza sono validi Scheda 13 CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REG. SICILIA - 18 maggio 2007, 393 Per quanto concerne, invece, l'uso del diminutivo, deve aversi riguardo, a tal fine, alla generale diffusione ed utilizzazione di quello indicato dall'elettore in luogo del nome di battesimo del candidato. Solo di fronte ad un diminutivo univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo (si pensi, esemplificativamente, all'uso di «xxxxxxxxx» per «xxxxxxxxxx») può ritenersi non necessaria, ai fini della validità del voto, la preventiva indicazione in lista della locuzione «detto»; mentre in ogni altro caso, in cui possa esserci un qualunque margine di opinabilità (si pensi, esemplificativamente, al diminutivo «Pippo», che è in certi ambiti usato per «Filippo» ed in altri per «Giuseppe»), l'uso del diminutivo rende nullo il voto espresso, in quanto riconoscibile. Ciò posto in linea astratta, ritiene il Collegio, in riferimento al caso concretamente in esame, che l'uso del nome «Mimmo» in luogo di «Domenico» rientri nella prima delle due ipotesi testé delineate perché universalmente e generalmente utilizzabile, senza alcun margine di equivocità, come diminutivo del nome di battesimo del candidato Carollo Domenico. Scheda 14 CONSIGLIO DI STATOseI. V, 21 settembre 2005, n. 4933 Può anzi affermarsi che sussista a carico delle dette modalità estranee a quella indicata dalla legge una presunzione di nullità, che può essere superata in caso di anomalia dipendente da caso fortuito non intenzionale. Ma nel caso in cui un voto sia stato espresso con la parola "sì" sul rigo della preferenza senza voto per il simbolo ed un altro con lo croce sul simbolo e le lettere "OK" sul rigo della preferenza, si è in presenza di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta con l'uso di una espressione ("sì" e "OK") del tutto diversa dall'area del segno sul contrassegno, e che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale. La circostanza che lo volontà dell' elettore sia risultata comunque chiara è del tutto irrilevante, perché si verte in ipotesi diversa dall'incertezza del voto. Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5185 La parola "SI" presente nello spazio per la preferenza ad una lista, costituisce un mero segno di riconoscimento in quanto non si accompagna ad alcuna indicazione del voto di lista o di preferenza, né può essere considerata un rafforzativo del voto, nel caso in cui non sussista alcun voto da rafforzare, in mancanza di alcun segno grafico sugli appositi spazi. L'indicazione di un nome in aggiunta a quello di un candidato, unitamente alla sovrabbondanza dei segni anomali, alla ripetizione di una sigla di uso comune di origine straniera ("OK"), ed alla particolare traccia grafica sul cognome del candidato oggetto di preferenza sono tutti elementi che, considerati nel loro complesso e nell'unitario contesto in cui sono stati espressi, inducono giustamente ad annullare una scheda elettorale, a norma dell'art. 64, secondo comma, D.P.R. n. 570/1960, per evidente riconoscibilità del voto. E, infatti, sono nulle le schede che rechino segni di riconoscimento, i quali siano apposti intenzionalmente dal votante, il che si verifica quando i segni grafici, per la loro evidente mancanza di causalità e per la estraneità alla espressione del voto, manifestino il preordinato proposito dell'elettore di farsi riconoscere Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Scheda NULLA Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ………………………………………………………………… Scheda NULLA Scheda 15 Consiglio di Stato, sez. V, 26-09-2006, n. 5643 Va annullata, in quanto riconoscibile, la scheda elettorale che reca un evidente segno di riconoscimento quale può essere il nome di un candidato al consiglio comunale scritto esternamente al riquadro. Consiglio di Stato, sez. V 30 agosto 2011, n. 4856 L’indicazione del nome del candidato al di fuori dello spazio previsto dalla scheda di votazione è fatto che va contro un preciso ordine ben determinato, per cui l’inserimento del nominativo al di fuori degli appositi spazi è sicuramente un fatto anomalo, che può essere interpretato come un segno di riconoscimento. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… TOSCANINI TOSCANINI è candidato nella lista ROSSINI, ma essendo stato scritto fuori dal riquadro è considerato segno di riconoscimento. La scheda è NULLA Scheda 16 Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5185 Elezioni - Consiglio comunale - Voti espressi - Schede – Nullità La presenza sulla scheda di segni grafici discontinui, anomali, e distanti sia dal simbolo di lista sia dal nome del candidato (nel caso in questione, è presente soltanto un segno tondeggiante posto nel centro della scheda, in prossimità del rigo per l'indicazione del voto di preferenza per una lista in parte debordante nello spazio sottostante, riservato all'altra lista) rende manifesta la volontà dell'elettore di annullare la scheda senza esprimere alcun voto. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Scheda nulla Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Scheda 17 Consiglio di Stato, sez. V, 05-09-2006, n. 5108 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Corrado Allegretta - Bucci S. ed altri c. Falco Giuseppe D. ed altri (massima 5) Elezioni - Comunali - Voti - Scheda - Qualificazione candidato anteposta la suo cognome Tende all'identificazione - Nullità La qualificazione di "assessore", anteposta al nome di un candidato alle elezioni, non trova giustificazione alcuna nella necessità di meglio individuare il destinatario del voto qualora non vi sia alcun altro candidato con lo stesso cognome; ne consegue che essa, siccome del tutto superflua, non casuale né involontaria, risulta obiettivamente tale da consentire l'individuazione dell'elettore e comporta, quindi, la nullità del suddetto voto. Giuseppe Verdi (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ……………………………………………………………………… TOSCANINI è candidato nella lista ROSSINI ed è l’unico con quel cognome. La qualificazione “ASSESSORE” è ritenuta un segno di riconoscimento. Giacomo Rossini (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ASSESSORE TOSCANINI ………………………………………………………………………. Il voto è NULLO Scheda 18 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Art. 57 Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Consiglio di Stato, Sezione V Sentenza 14 novembre 2006, n. 6585 Qualora l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto delle liste, il voto deve essere attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati; tale regola, tuttora vigente, vale anche nell’ambito del sistema elettorale, tendenzialmente maggioritario, previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, con l’unica particolarità dell’attribuzione, insieme al voto di preferenza, anche di quello per il candidato alla carica di Sindaco. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) PUCCINI …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… PUCCINI è candidato nella lista VERDI. Sono state votate entrambe le liste, ma è stata correttamente indicata una preferenza nella lista VERDI. Il voto va alla lista VERDI e la preferenza a PUCCINI Scheda 19 Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5187 - Pres. Santoro - Rel. Russo - Gerbi ed altri c. Comune di Giamole ed altri (massima 4) Uso di diversi caratteri grafici - Non è rilevante ai fini della validità del voto “Totalmente irrilevante, ai fini dell'individuazione di quelle espressioni grafiche rientranti nei segni estranei alle esigenze di espressione del voto sanzionati con la nullità delle relative schede in quanto idonei, in modo inoppugnabile, a far ritenere una volontà dell'elettore diretta al riconoscimento del proprio voto, è l'uso di diversi caratteri grafici; infatti, nessuna norma impone all'elettore di scrivere la preferenza in stampatello o in normale corsivo. Altrettanto irrilevante è il fatto che in due schede tra il nome e il cognome del candidato Sindaco sia stato apposto un trattino, infatti, addirittura l'errore di ortografia, a norma delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", non invalida la scheda purché l'errore non impedisca comunque di individuare il candidato prescelto.” Consiglio di Stato, sez. V 30 agosto 2011, n. 4856 Relativamente alle modalità di espressione del voto, deve ritenersi che il trattino tra i nome e il cognome non può essere valutato alla stregua di un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l’attenzione e non certo in un segno grafico espressivo di uno stile di scrittura piuttosto diffuso. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) Puccini-Giacomo …………………………………………………………………… Il carattere con cui è scritta la preferenza o la presenza di un trattino tra il cognome e il nome non invalida l’assegnazione della preferenza. Il voto è valido per la lista ROSSINI e la preferenza per PUCCINI Scheda 20 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Art. 57 Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Consiglio di Stato, sez. V, 31-01-2007, n. 388 - Pres. Iannotta - Rel. Lipari - Bucci ed altri c. Falco ed altri (massima 1) “Si deve considerare equivalente alla puntuale espressione del voto per il contrassegno di lista o per il sindaco, la sola indicazione della preferenza per un determinato candidato alla carica di consigliere comunale, purché il voto di preferenza sia correttamente espresso.” Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TOSCANINI …………………………………………………………………… TOSCANINI è candidato nella lista ROSSINI. il voto va alla Lista ROSSINI e la preferenza a TOSCANINI Scheda 21 Consiglio di Stato, sez. V, 26-09-2006, n. 5643 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Cesare Lamberti - Cavaliere Luigi F. ed altri c. Comune Di Villapiana ed altri (massima 1) Elezioni - Comunali - Consiglio - Scheda - Croce all'esterno del simbolo - Ma nel riquadro destinato alla preferenza Essendo oggettivamente difficile riportare ad uno specifico soggetto il segno di croce apposto all'esterno del simbolo elettorale ma pur sempre nel riquadro destinato alla preferenza, le schede riportanti tale segno non si ritiene possano essere inficiate di nullità Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Il segno di croce è apposto all’esterno del simbolo o del nome del candidato sindaco. Il voto alla lista VERDI è VALIDO Scheda 22 Consiglio di Stato, sez. V, 28-09-2005, n. 5187 - Pres. Santoro - Rel. Russo - Gerbi ed altri c. Comune di Giamole ed altri (massima 4) “La trascrizione del candidato Sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del Sindaco.” T.A.R. Puglia Lecce sez. I 20/10/2010 n. 2137 In sede di competizione elettorale, la trascrizione del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28.9.2005, n. 5187; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 11.10.2006, n. 4928). Seguendo tale impostazione, “la lettura delle disposizioni concernenti le modalità di espressione del voto non deve essere meramente formalistica, in quanto se così fosse si porrebbe in contrasto con il principio di salvaguardia del voto, in virtù del quale la volontà dell'elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata anche sotto un profilo soggettivo; ne deriva che è irrilevante l'irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma semmai un chiaro segno di rafforzamento dell'intenzione dell'elettore di attribuire il voto al candidato sindaco” (Cons. Stato, sez. V, 18.11.2004, n. 7561). Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) VERDI …………………………………………………………… Giacomo ROSSINI Anche se nello spazio destinato alla preferenza è stato scritto il cognome del candidato Sindaco, il voto va alla lista VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ……………………………………………………………… ISTRUZIONI MINISTERIALI la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all’indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l’elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004); Scheda 23 Consiglio di Stato, sez. V, 09-02-1996, n. 158 - Pres. Ancora T - Rel. Cimmino A ROTA ANTONIO c. COMUNE DI CINTO EUGANEO Validità del voto al Sindaco ed alla lista elettorale a lui collegata - Nullità del voto di preferenza Ai sensi dell'articolo 57, comma 7, T.U. 16/5/1960 n. 570, per il quale "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", e alla luce del sistema elettorale introdotto dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, nei Comuni fino a quindicimila abitanti, le schede recanti il voto per il candidato alla carica di Sindaco ed un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale di altra lista, vanno considerate valide per il Sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci quanto al voto di preferenza. Consiglio di Stato, sez. V, 24-05-2004, n. 3360 - Pres. Elefante - Rel. Marchitiello Incampo ed altri c. Comune di Grassano ed altri (massima 1) Elezione - Consiglio comunale - Voto di preferenza La scheda recante il voto per il candidato alla carica di sindaco ed un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista devono essere considerate valide per il sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci relativamente al voto di preferenza. Consiglio di Stato, sez. V, 26-09-2006, n. 5643 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Cesare Lamberti - Cavaliere Luigi F. ed altri c. Comune Di Villapiana ed altri (massima 1) Elezioni - Comunali - Consiglio - Schede - Voti - Discordanza tra lista e preferenza Prevalenza voto lista Il legislatore, con l'art. 57 comma 7 T.U. n. 570/1960, secondo il quale "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", ha inteso far prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza accordata (nel riquadro a quella stessa lista corrispondente) a favore di candidato di altra lista; pertanto, nella contraddittorietà insanabile tra le due opposte espressioni di voto, si è inteso privilegiare, con scelta che non appare manifestamente irragionevole, il voto accordato alla lista. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TOSCANINI TOSCANINI è candidato nella lista ROSSINI. …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Il voto è comunque valido per la lista VERDI perché si privilegia il voto accordato alla lista anche se la preferenza è nulla. Scheda 24 Consiglio di Stato, sez. V, 18-01-2006, n. 109 - Pres. Raffaele Iannotta - Rel. Cesare Lamberti - Bonalumi E. c. Comune Di Valbrembo ed altro (massima 2) Elezioni - Comunali - Voto - Indicazione di preferenza - Soggetto estraneo alla competizione elettorale Nel caso in cui, come quello in questione, nella scheda elettorale l'elettore abbia barrato con una croce il simbolo della lista ed abbia indicato un nome appartenente ad una persona estranea alla competizione elettorale, nello spazio sottostante al nome del candidato sindaco, riservato all'indicazione delle preferenze per il consigliere comunale, se il nominativo, sebbene erroneo, appare posizionato in maniera corretta, se ne deve dedurre che si tratti soltanto di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza e non manifestazione dell'intento di precostituire un segno di riconoscimento (salva specifica prova in tal senso); ne consegue che correttamente, in sede di scrutinio, va assegnato il voto alla lista. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) CORRENTI …………………………………………………………………… CORRENTI non è un candidato della lista ROSSINI. Il voto va alla lista ROSSINI Scheda 25 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Art. 57 Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) PUCCINI VIVALDI …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… PUCCINI e VIVALDI sono entrambi candidati con la lista VERDI. E’ valido il voto alla lista VERDI E’ valida la prima preferenza a PUCCINI mentre la seconda è nulla Scheda 26 Consiglio di Stato, sez. V, 31-01-2007, n. 388 - Pres. Iannotta - Rel. Lipari - Bucci ed altri c. Falco ed altri (massima 1) In materia di elezioni comunali, una volta esclusa la regolare e indiscutibile individuazione del voto di preferenza, questo non può essere convertito in un voto per la lista e per il Sindaco del riquadro in cui il segno grafico è stato apposto.” Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) PUCCINI …………………………………………………………………… PUCCINI è candidato nella lista VERDI. il voto è NULLO sia per la lista che per la preferenza Scheda 27 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Art. 57 Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) LEVI MONTALCINI è un candidato della lista ROSSINI. …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) LEVI …………………………………………………………………… Il voto è valido per la lista ROSSINI la preferenza è valida per LEVI MONTALCINI Scheda 28 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Art. 57 Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. (vedi anche “Modalità di espressione del voto” nelle Istruzioni Ministeriali per le operazioni degli uffici elettorali) Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) PUCCINI è candidato della lista VERDI …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) Anche se la preferenza NON è espressa sulla apposita riga, il voto va alla lista VERDI e la preferenza a PUCCINI è comunque valida sempreché nella lista ROSSINI non ci sia un candidato con lo stesso cognome PUCCINI …………………………………………………………………… Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) PUCCINI PUCCINI è candidato della lista VERDI …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Anche se la preferenza NON è espressa sulla apposita riga, il voto va alla lista VERDI e la preferenza a PUCCINI è comunque valida Scheda 29 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Art. 57 Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) VIVALDI …………………………………………………………………… Nella lista ROSSINI, sul cui contrassegno è stata apposta la croce, ci sono due candidati con cognome VIVALDI. La preferenza è nulla Il voto di lista è valido Scheda 30 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 862, del 27 dicembre 1988 È valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Voto valido per la lista ROSSINI Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Scheda 31 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 239, del 12 giugno 1981. Il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; e la scheda è valida. Giuseppe VERDI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Giacomo ROSSINI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) …………………………………………………………………… Scheda 32 Consiglio di Stato – Sentenza n. 28 del 29.11.1979 – n. 457 del 16.10.1981 – n. 39 del 18.03.1985 Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29.11.1979; Sez. V, n. 457, del 16/10/1981; Sez. V, n. 39, del 18.3.1985).