Provincia di Siena
SOMMARIO
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO
DOCUMENTI DI CACCIA ___________________________________________________________________________________ 8
1) Porto d’Armi; 2) Licenza di caccia; 3) Versamento di Concessione Governativa e Regionale; 4) Polizza Assicurativa; 5) Contributo ATC; ____ 8
6) Tesserino Regionale (annotazioni, carniere, cumulo giornate); 7) Primo anno di rilascio; 8) Obbligo lenti._______________________________ 8
TESSERINO VENATORIO REGIONALE ______________________________________________________________________ 11
TESSERINO VENATORIO PROVINCIALE (LIBRETTO USCITE CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI) ____________________ 12
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) ____________________________________________________________________ 13
1) Iscrizione e versamento contributo annuo; 2) Sconfinamento; 3) Prenotazione Atc; 4) Mobilità Venatoria; 5) Difformità di specie cacciabili in
mobilità; 6) Pre-apertura in ATC diverso da quello di residenza. ___________________________________________________________________ 13
CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI TOSCANI ____________________________________________________________ 14
CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI CHE HANNO OPTATO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO__________ 15
MOBILITA’ DEI CACCIATORI NON RESIDENTI IN TOSCANA ____________________________________________________ 16
APERTURA ANTICIPATA E APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA _______________________________ 17
1) Residenza Venatoria; 2) Caccia vagante; 3) Accesso agli appostamenti temporanei; 4) Specie abbattibili, ma non autorizzate dalla Regione
Toscana; 5) Utilizzo del cane. _______________________________________________________________________________________________ 17
CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI _____________________________________________________________ 18
CALENDARIO VENATORIO (CACCIA VAGANTE O SPROVVISTI DI APPOSTAMENTO IN PERIODO NON CONSENTITO) __ 19
1) Raccolta bossoli; 2) Periodo non consentito caccia vagante; 3) Caccia alla lepre; 4) Orari e periodi addestramento cani; 5) Caccia alla volpe 19
CACCIA ALLA LEPRE ____________________________________________________________________________________ 20
CACCIA ALLA VOLPE ____________________________________________________________________________________ 21
STORNO E ALTRE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA_________________________________________________________ 21
1) Prescrizioni regionali per l’abbattimento di specie in deroga; 2) STORNO e altre specie prelevabili in deroga___________________________ 21
1
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
FRINGUELLO: CACCIA O PRELIEVO IN DEROGA AD ALTRI FRINGILLIDI (SE CONSENTITO DA NORMA SPECIFICA) ____ 23
ESERCIZIO DI CACCIA: MODALITA’ ________________________________________________________________________ 23
1) Opzione art. 28 LRT 3/94; 2) Caccia da veicoli a motore e natanti; 3) Caccia a rastrello; 4) Caccia in Aree Vocate e non Vocate al cinghiale fuori
periodo consentito.________________________________________________________________________________________________________ 23
CACCIA ALLA BECCACCIA E AL BECCACCINO: MODALITA’ ___________________________________________________ 24
SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE, NON CACCIABILI, CERVIDI, BOVIDI, FASIANIDI E LEPRE ABBATTUTI FUORI
DAL PERIODO STABILITO DALLA REGIONE TOSCANA O FUORI DAL PERIODO STABILITO DALLA PROVINCIA _______ 25
1) Specie particolarmente protette; 2) Specie non cacciabili; 3) Abbattimento ungulati fuori dal periodo di caccia._________________________ 25
CHIUSURA GENERALE, TEMPI, PERIODI E ORARI DELLA CACCIA ______________________________________________ 26
1) Chiusura Generale della caccia; 2) Giorni silenzio venatorio; 3) Orari di caccia; 4) Caccia oltre 3 gg. alla settimana. _____________________ 26
DISTANZE DI CACCIA ED ALTRI DIVIETI DI ATTIVITA’ VENATORIA ______________________________________________ 28
1) Parchi e Riserve Naturali; 2) Giardini ed impianti sportivi; 3) Demanio regionale; 4) Sospensiva TAR; 5) Macchine agricole; 6) Distanze da
abitazioni, strade carrozzabili, ferrovie,luoghi di lavoro ecc.; 7) Aree percorse da fuoco; 8) Esplosione pericolosa; 9) Terreno ricoperto di neve o
piene. 28
ESERCIZIO DI CACCIA: MEZZI VIETATI _____________________________________________________________________ 32
1) Mezzi non consentiti; 2) Munizione spezzata per abbattere ungulati; 3) Trappole, sostanze adesive, reti, tagliole, lacci; 4) Bocconi avvelenati;
5) Balestre; 6) Richiami acustici; 7) Armi aria compressa; 8) Detenzione tagliole e trappole. ___________________________________________ 32
ARMI AD ARIA COMPRESSA O GAS COMPRESSO IMPIEGATE PER ATTIVITA’ VENATORIA E TEMPO LIBERO _________ 33
TRASPORTO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA ____________________________________ 34
DETENZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, USO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA ________ 35
1) Fucile capace di contenere più colpi; 2) Sparo da autoveicolo o natante; 3) Sparo lungo una pubblica via; 4) Balestre; 5) Silenziatori; 6)
Contraffazione, alterazione armi; 7) Detenzione armi clandestine; 8) Luogo detenzione armi; 9) Porto d’armi in luogo pubblico e privato con o
senza licenza; 10) Detenzione armi, munizioni ed esplosivo; 11) Consegna di arma a minore; 12) Abbandono d’arma e munizioni ___________ 35
APPOSTAMENTI ________________________________________________________________________________________ 43
DPGR 26/07/2011 n. 33/R ___________________________________________________________________________________________________ 43
APPOSTAMENTI TEMPORANEI ____________________________________________________________________________ 43
1) Materiali non consentiti per la costruzione di appostamenti temporanei 2) Rimozione; 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze di
caccia; 5) Distanze ________________________________________________________________________________________________________ 43
APPOSTAMENTI FISSI ABUSIVI ED ESERCIZIO DI CACCIA ALL’INTERNO DI ESSI (TITOLARI E FREQUENTATORI) _____ 45
1) Installazione appostamenti fissi e complementari abusivi; 2) Esercizio di caccia in app. fisso abusivo; 3) Collocazione; 4) Frequentatori; 5)
Falsità in atto pubblico; 6) Installazione in crinale montano; 7) Richiami vivi utilizzabili; 8) Esposizione tabella; 9) Smantellamento; 10) Esibizione
autorizzazione a vigilanza __________________________________________________________________________________________________ 45
2
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
APPOSTAMENTO FISSO PER COLOMBACCI_________________________________________________________________ 48
1) Distanze _______________________________________________________________________________________________________________ 48
APPOSTAMENTO FISSO ALLA MINUTA SELVAGGINA ________________________________________________________ 50
1) Frequentatori; 2) Uscire da app. fisso alla minuta selvaggina; 3) Recupero animali feriti; 4) Distanze __________________________________ 50
APPOSTAMENTI FISSI: ART. 73 C.2 LETT. C) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI_____________________________________ 52
ART. 73 C.2 LETT. D) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI SU LAGO ARTIFICIALE______________________________________ 52
1)
Caccia in appostamento temporaneo palmipedi e trampolieri 2) Recupero animali feriti 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze
di caccia 5) Appostamenti fissi abusivi; 6) App.fissi alla minuta selvaggina; 7) Distanze; 8) Autorizzazione e smantellamento _______________ 52
RICHIAMI: DETENZIONE E USO ____________________________________________________________________________ 55
1)
Richiami acustici a funzionamento elettromagnetico; 2) Richiami vivi accecati o mutilati; 3)Richiami vivi provenienti da allevamento; 4)
Utilizzo richiami diversi in appostamento fisso; 5) Richiami non inanellati; 6) N° Richiami vivi negli app. fissi temporanei; 7) Specie; 8)
Detenzione richiami; 9) Preparazione e ritiro richiami.- __________________________________________________________________________ 55
UTILIZZO GABBIE PER LA DETENZIONE DI UCCELLI DA RICHIAMO PER ATTIVITA’ VENATORIA E PARTECIPAZIONE A
FIERE E MOSTRE________________________________________________________________________________________ 59
1)
Dimensioni gabbie per i richiami vivi. ___________________________________________________________________________________ 59
MALTRATTAMENTO E ABBANDONO ANIMALI _______________________________________________________________ 60
1)
Lesione ad animale; 2) Morte dell’animale; 3) Abbandono animale; 4) Condizioni incompatibili con l’animale; 5) Collare elettrico _______ 60
ESCHE E BOCCONI AVVELENATI __________________________________________________________________________ 61
OASI DI PROTEZIONE ____________________________________________________________________________________ 62
n.
Esercizio di caccia; 2) Disturbo alla fauna; 3) Tabellazione; 4) Addestramento cani nell’Oasi di Protezione. _________________________ 62
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (L.R.T. N. 56 DEL 6 APRILE 2000 ART. 3 LETT. D) _______________________________ 63
1)
Esercizio di caccia nella ZPS; 2) Addestramento cani nella ZPS (Crete di Camposodo e Leonina, Lucciola Bella e Crete dell’Orcia e del
Formone, Laghi di Chiusi e Montepulciano, Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano). ______________________________________________ 63
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA ____________________________________________________________________ 64
1)
Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di Ripopolamento e Cattura _______________________________ 64
ZONE DI PROTEZIONE ___________________________________________________________________________________ 65
1)
Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di protezione ____________________________________________ 65
ZONE DI RISPETTO VENATORIO ___________________________________________________________________________ 66
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Z.R.V. __________________________________________________________ 66
3
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA___________________________________________________ 67
1)
Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Pubblico Riproduzione Fauna Selvatica. _____________________ 67
CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE______________________________ 68
1)
Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Privato Riproduzione Fauna Selvatica; 4) Disciplinare
Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. __________________________________________________________________________________ 68
Immissioni di fauna selvatica in CPRFS __________________________________________________________________________________________ 68
Diritto prelazione e catture di fauna selvatica in CPRFS_____________________________________________________________________________ 69
Registri in CPRFS ____________________________________________________________________________________________________________ 69
Alimentatori per fauna selvatica in CPRFS________________________________________________________________________________________ 70
Recinti di produzione della lepre in CPRFS _______________________________________________________________________________________ 70
Detenzione e allevamento di fauna selvatica in CPRFS _____________________________________________________________________________ 70
Recinzioni in CPRFS__________________________________________________________________________________________________________ 71
Tabellazione_________________________________________________________________________________________________________________ 71
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV) ___________________________________________________________________ 72
Attivita’ venatoria, cinofila e di controllo della fauna selvatica nelle AAFFVV ___________________________________________________________ 72
Attivita’ venatoria nella zona protezione speciale ricadente in AFV ___________________________________________________________________ 73
Immissione di fauna selvatica in AFV ____________________________________________________________________________________________ 73
Strutture ambientamento, detenzione, allevamenti e recinzioni nelle AFV ______________________________________________________________ 74
Alimentatori per fauna selvatica in AFV __________________________________________________________________________________________ 76
Appostamenti fissi in AFV _____________________________________________________________________________________________________ 76
Trappole e recinti di cattura per fauna selvatica in AFV _____________________________________________________________________________ 77
Esercizio venatorio e permessi di caccia in AFV ___________________________________________________________________________________ 77
Cinofilia venatoria in AFV______________________________________________________________________________________________________ 79
Tenuta dei registri in AFV______________________________________________________________________________________________________ 80
Piano di controllo ai sensi art. 37 lr 3/1994 in AFV _________________________________________________________________________________ 81
Attivita’ di vigilanza in AFV ____________________________________________________________________________________________________ 81
Tabellazione perimetrale ______________________________________________________________________________________________________ 82
AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (A.A.V)_______________________________________________________________ 83
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. ____________________________________ 83
Immissione di fauna selvatica in AAV____________________________________________________________________________________________ 84
Esercizio venatorio e permessi di caccia in AAV___________________________________________________________________________________ 84
4
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Tenuta dei registri in AAV _____________________________________________________________________________________________________ 85
Alimentatori per fauna selvatica in AAV __________________________________________________________________________________________ 87
Detenzione, allevamenti fauna selvatica nelle AAV _________________________________________________________________________________ 87
Detenzione, allevamenti fauna selvatica nelle AAV _________________________________________________________________________________ 87
Cinofilia venatoria in AAV _____________________________________________________________________________________________________ 88
Aree addestramento cani ricadenti all’interno di AAV ______________________________________________________________________________ 88
Vigilanza all’interno di AAV ____________________________________________________________________________________________________ 89
Tabellazione perimetrale ______________________________________________________________________________________________________ 90
ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI, CANI VAGANTI, MALGOVERNO INCAUTA CUSTODIA ANIMALI___________ 90
1) Orari e periodi di allenamento; 2) Aree vietate. _______________________________________________________________________________ 90
AREE ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE PER CANI _________________________________________________ 92
Esercizio dell’attivita’ _________________________________________________________________________________________________________ 92
Accesso e permessi __________________________________________________________________________________________________________ 93
AAC senza abbattimento su fauna selvatica naturale _______________________________________________________________________________ 94
AAC senza abbattimento su cinghiale e lepre _____________________________________________________________________________________ 95
AAC con abbattimento su quaglia, fagiano, starna e pernice rossa ___________________________________________________________________ 96
AAC con abbattimento su lepre e cinghiale di allevamento nelle aziende agrituristico venatorie ___________________________________________ 98
Gare cinofile _______________________________________________________________________________________________________________ 100
Tabellazione________________________________________________________________________________________________________________ 100
Vigilanza___________________________________________________________________________________________________________________ 101
FONDI CHIUSI__________________________________________________________________________________________ 102
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Notifica costituzione; 4) Catture di selvaggina; 5) Riapertura._________________________________ 102
DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 25_________________________________________________________________________ 103
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani. ______________________________________________________ 103
DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 33_________________________________________________________________________ 103
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani. ______________________________________________________ 103
DIVIETI DI CACCIA: COLTURE IN ATTO E ATTIVITA’ZOOTECNICHE ____________________________________________ 105
1) Esercizio di caccia; 2) Caccia in territorio in attualità di coltivazione; 3) Caccia nelle attività zootecniche; 4) Distanze da recinti e allevamenti
fauna selvatica; 5) Tabellazione, 6) Comunicazione e autorizzazione, 7) Addestramento e allenamento cani._____________________________ 105
CINGHIALE ____________________________________________________________________________________________ 107
1) Periodi di caccia; 2) Uso munizione spezzata; 3) Detenzione; 4) Immissione; 5) Modalità di caccia; 6) Caccia in battuta; 7) Scheda di presenza;107
5
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
8) Contenimenti e soggetti autorizzati; 9) Radio, 10) Detenzione munizione spezzata; 11) Contrassegno auricolare._______________________ 107
ISCRIZIONE SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE E DOVERI ____________________________________________________ 109
CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA _____________________________________________________________ 110
(COMPRESO IL TERRITORIO RICADENTE NELLE AFV E AAV SOLO SU RICHIESTA E CON ACCORDO SCRITTO CON IL
DIRETTORE CONCESSIONARIO)__________________________________________________________________________ 110
LISTA DI PRESENZA AREE NON VOCATE __________________________________________________________________ 112
CACCIA AL CINGHIALE IN AREA VOCATA _________________________________________________________________ 113
(COMPRESO IL TERRITORIO RICADENTE NELLE AFV E AAV SOLO SU RICHIESTA E CON ACCORDO SCRITTO CON IL
DIRETTORE CONCESSIONARIO)__________________________________________________________________________ 113
LISTA DI PRESENZA AREE VOCATE ______________________________________________________________________ 115
CINGHIALE: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA_______________________ 115
Territorio vocato alla presenza del cinghiale: 1) Battuta; 2) Divieto foraggiamento;3) Quota fissa; 4) Parata _____________________________ 115
Territorio non vocato alla presenza del cinghiale ______________________________________________________________________________ 116
CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: IL REGOLAMENTO DI CACCIA DI SELEZIONE___________________________ 117
Apposizione contrassegno; 2) Disciplinare provinciale; 3) Periodo non consentito; 4) Mezzi di abbattimento non consentiti. _______________ 117
DISCIPLINA DEL CAPO ABBATTUTO (ERRORE GRAVE)________________________________________________________________________ 122
DISCIPLINA DEL POSTO AUTO _____________________________________________________________________________________________ 122
SEGNALAZIONI __________________________________________________________________________________________________________ 123
APPOSTAMENTI e ALTANE ________________________________________________________________________________________________ 123
COMPORTAMENTI DURANTE CACCIA SELEZIONE ____________________________________________________________________________ 124
TRASPORTO AMICHEVOLE________________________________________________________________________________________________ 125
CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: IL REGOLAMENTO DI CACCIA NELLE AFV E NELLE AAV _________________ 126
1) Disciplinare di caccia nelle AFV e AAV_____________________________________________________________________________________ 126
CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI 128
COMMERCIO FAUNA SELVATICA _________________________________________________________________________ 130
DETENZIONE FAUNA SELVATICA_________________________________________________________________________ 132
DETENZIONE FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO _________________________________________________ 134
IMMISSIONE E INTRODUZIONE FAUNA SELVATICA__________________________________________________________ 137
ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA AI FINI DI RIPOPOLAMENTO ____________________________________________ 138
6
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI ___________________________________________________ 141
ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A FINI ORNAMENTALI., AMATORIALI E PER IL
MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI LOCALI (AGGIORNATO CON DPGR 17/09/2012 N. 51/R) ______________________ 144
ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI _____________________________________________ 147
DETENZIONE DI UCCELLI APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI DA UTILIZZARSI COME RICHIAMI VIVI_________ 149
CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO ______________________________________________________________ 150
UCCELLAGIONE _______________________________________________________________________________________ 153
TABELLAZIONE ________________________________________________________________________________________ 154
POTERI E DOVERI DELLA VIGILANZA _____________________________________________________________________ 154
7
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DOCUMENTI DI CACCIA
1) Porto d’Armi; 2) Licenza di caccia; 3) Versamento di Concessione Governativa e Regionale; 4) Polizza Assicurativa; 5) Contributo ATC;
6) Tesserino Regionale (annotazioni, carniere, cumulo giornate); 7) Primo anno di rilascio; 8) Obbligo lenti.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Esercizio di caccia con l’impiego di armi
senza licenza perché mai conseguita
o perché revocata ovvero porto d’armi
e licenza scaduti 1
Legge 2/10/1967
n. 895 s.m art. 2
Legge 2/10/1967
n. 895 s.m art. 4
Arresto da 18 mesi
a 3 anni
Art. 699
Codice Penale
Art. 699
Codice Penale
Documenti in possesso ma non
visionabili 2
In caso di detenzione
di fauna selvatica
Art. 624 – 625 C.P. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 29
Reclusione da 16
mesi a 6 anni e 8
mesi e multa da
€ 137.33 a
€ 1373.33
Esercizio di caccia con impiego di armi
senza licenza perché mai conseguita
o perché revocata ovvero porto d’armi
e licenza scaduti 4
Esercizio di attività di contenimento alla
fauna selvatica con l’impiego di armi
senza licenza perché mai conseguita
o perché revocata ovvero porto d’armi
e licenza scaduti 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera c
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Legge 2/10/1967
n. 895 s.m art. 4
Legge 2/10/1967
n. 895 s.m art. 4
Arresto da 18 mesi
a 3 anni
Art. 699
Codice Penale
Art. 699
Codice Penale
Reclusione da 16
mesi a 6 anni e 8
mesi e multa da
€ 137.33 a
€ 1373.33
In caso di detenzione
di fauna selvatica
Art. 624 – 625 C.P. 6
1
SEQUESTRO
Art. 354 C.P.P
Armi e fauna
L.R.T. 3/94
Art. 60
Armi e fauna
Art. 354 C.P.P
Armi e fauna
COMPETENZA
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Ordinario
Comunicazione
a Questura
competente
Provincia
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Ordinario
Comunicazione
a Questura
competente
Applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e polizza assicurativa
NOTA OPERATIVA: qualora i documenti di cui sopra fossero in possesso dell’individuo, ma non visionabili, procedere al “sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria” art.13 L. 689 del 24/11/1981. DOPO 5 GIORNI, se la
documentazione non è presentata, il sequestro amministrativo è trasformato in penale. NOTA BENE: In caso di possesso di Licenza di porto d’armi diversa da quella per la caccia (tiro a volo, uso
sportivo, difesa personale ecc.) contestare tutte le sanzioni amministrative,ma non sequestrare l’arma.
3
- NOTA OPERATIVA: Si contesta “furto aggravato” (art. 624 - 625 CP) a chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente di selvaggina: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza
34352 del 27/5/2004 “Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in
cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”.
4
Applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e polizza assicurativa
5
Applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa.
6
- NOTA OPERATIVA: Si contesta “furto aggravato” (art. 624 - 625 CP) a chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente di selvaggina: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza
34352 del 27/5/2004 “Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in
8
cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”.
2
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia provvisto di licenza
che non sia ad uso caccia 7
Esercizio della caccia mediante l’uso
dell’arco e del falco senza licenza
perché mai conseguita, revocata o
scaduta (applicare anche le sanzioni
relative alla mancata effettuazione dei
versamenti di concessione governativa,
regionale e stipula di assicurazione)  ai
fini del versamento regionale si
considerano armi ad 1 colpo)
Esercizio di caccia senza aver stipulato
la polizza di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi o senza
il rispetto dei minimi previsti dalla legge.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 29
L.R.T. 3/94 s.m.
Artt. 29
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 comma 5
Mancata esibizione, pur essendone
munito, della licenza che si intende
comprensiva anche dei versamenti. 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 comma 5
Mancata esibizione, pur essendone
munito della polizza di assicurazione per
la responsabilità civile verso i terzi 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera c
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera c
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera b
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera m
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera m
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 25,00 a
€ 150,00
Recidiva
€ 420,00
Da € 25,00 a
€ 150,00
7
€ 50,00
(€ 25,00 se esibito
entro 5 giorni)
€ 50,00
(€ 25,00 se esibito
entro 5 giorni)
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Armi e fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Armi e fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Comunicazione
a Questura
competente
Comunicazione
a Questura
competente
Applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e polizza assicurativa
NOTA OPERATIVA: qualora la licenza di porto di fucile ad uso caccia fosse in possesso dell’individuo, ma non visionabile, procedere al “sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria” art.13 L. 689 del 24/11/1981. DOPO 5 GIORNI, se la
documentazione non è presentata, il sequestro amministrativo è trasformato in penale.
8
Tale violazione è contestabile solo se il trasgressore a cui si richiede l’esibizione dei documenti di caccia (ad esclusione della licenza di porto di fucile) ne è in possesso per quanto di
conoscenza dell’agente accertatore, altrimenti applicare la sanzione relativa alla mancanza di tali documenti contestando la sanzione per l’intero importo ovvero identificare il trasgressore e i
9
mezzi di caccia utilizzati e contestare adeguate violazioni e relative sanzioni scaduto il termine di 5 (cinque) giorni successivi al controllo.

Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia senza aver stipulato
la polizza di assicurazione per infortuni,
morte o invalidità permanente o con
polizza scaduta o con massimali inferiori.
Esercizio di caccia senza aver effettuato
il versamento della tassa di concessione
governativa.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
Art. 12 c. 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 29 c. 1°
L. 157/92
Art. 31 c.1 lett.b
Esercizio di caccia senza aver effettuato
il versamento della tassa di concessione
regionale.
L. 31/3/2005 n.43
All. 2 ter DL. 31/1/05
Titolo P.S. punto 5.1
D.P.R. 26/10/1972
n. 641 s.m
art. 2 – 8 – 9 10
L. 157/92 Art. 23
€ 206,00
Recidiva
€ 412,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera c
Recidiva da
€ 206,58
(£. 400.000)
a € 1.239,49
(£. 2.400.000)
Da € 155,00 a
€ 930,00
Recidiva
€ 520,00
L. 157/92
Art. 31 c.1 lett.c
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 154,00 a
€ 929,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera c
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c. 1
D.Lgs. 22/06/1991
sm. n. 230 art. 1 c. 1
Esercizio di caccia nei 12 mesi
successivi al rilascio della prima licenza
senza accompagnatore con licenza da
almeno 3 anni
L.R.T. n. 54 del
15/05/1980 s.m.
12
art. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 comma 6
IMPORTO
SANZIONE
Da € 103,29
(£. 200.000)
a € 619,74
(£. 1.200.000)
D.P.R. 26/10/1972
n. 641 s.m art. 2 9
Fare uso dell’arma durante l’attività di
contenimento della fauna selvatica senza
aver assolto alla relativa tassa di
concessione governativa
MINIMO E MASSIMO
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera q
€ 310,00
€ 308,00
Recidiva da
€ 258,00 a
€ 1.549,00
Recidiva
€ 516,00
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
-Provincia
L. 689/81
Art. 13
Fauna
-Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
- Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
-Agenzie delle
Entrate
-Agenzie delle
11
Entrate
- Regione
Toscana
Ufficio Tributi e
Contenzioso
Via Novoli 26
Firenze
9
Recupero evasione dal 100 al 200% dell’importo evaso
Recupero evasione dal 100 al 200% dell’importo evaso
11
L’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del DPR 641/72 entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata
commessa la violazione.
12
Sanzione amm.va dal 100 al 200% della tassa medesima, comunque non inferiore a € 103.28 (£. 200.000), oltre al pagamento della tassa dovuta
10
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
10
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia senza osservare la
prescrizione emanata nel pubblico
interesse dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul
libretto di porto di fucile
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
T.U.L.P.S.
R.D. n.773 del
18.06.1931 e s.m.
Art. 9
MINIMO E MASSIMO
T.U.L.P.S.
R.D. n.773 del
18.06.1931 e s.m.
Art. 17 c.1°
IMPORTO
SANZIONE
Arresto fino a tre
mesi o ammenda
fino a € 206,58
SEQUESTRO
COMPETENZA
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
TESSERINO VENATORIO REGIONALE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia senza aver
conseguito il tesserino regionale, quindi
non potervi iscrivere le indicazioni
prescritte 13
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 comma 7
Mancata esibizione, pur essendone
munito, del tesserino regionale.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 comma 7
N.B. Si contesta anche la mancata
annotazione della giornata venatoria.
Uso di penna non indelebile per
le annotazioni previste sul tesserino
regionale.
Mancata effettuazione delle prescritte
annotazioni sul tesserino regionale: 14

giornata venatoria giorno, mese 15

ATC o Istituto Privato;

mobilità e fruizione continuativa
delle giornate

capi stanziali e beccaccia dopo
l’abbattimento

capi migratori al termine della
giornata venatoria

(fringuello dopo l’abbattimento, se
debitamente prescritto) 16
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28
L.R. n.20 /02 e s.m.
art.6 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28
L.R. n.20
del 10/6/2002 e s.m
art. 6 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
+
art.58 lett. i
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera m
+
art.58 lett. i
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera i
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Da € 80,00 a
€ 480,00
Da € 25,00 a
€ 150,00
€ 160,00
Da € 80,00 a
€ 480,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
Da € 80,00 a
€ 480,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
€ 50,00
+
€ 160,00
(€ 185,00 - se esibito
entro 5 gg.)
€ 100,00
Provincia
€ 160,00
Provincia
Provincia
13
NOTA OPERATIVA: Nelle Aziende Agrituristico-Venatorie è obbligatorio il possesso del tesserino venatorio (L.R. 18 giugno 2012, n. 29).
L’annotazione sul tesserino va effettuata dal trasgressore in presenza degli agenti accertatori o viceversa e la stessa va riportata nel testo del verbale di accertamento amm.vo.
15
Stessa sanzione si applica a seguito di verifica incrociata annotazioni tesserino - presenze sul registro caccia al cinghiale
16
Solo in caso di deroga alla specie
14
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
11
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non indicare sul tesserino venatorio il
deposito dei capi di selvaggina stanziale
e di beccaccia mediante l’apposizione di
un cerchio attorno alla segnatura (X) o
(I)
Superamento del carniere complessivo
per ogni giornata di caccia 17 :
Superamento dei limiti di carniere
stagionale prudenziale per cacciatore
per le specie allodola, codone, quaglia,
tortora, pavoncella, beccaccia, moretta,
combattente, pernice rossa e starna 18 .
Esercizio di caccia oltre i tre giorni
consentiti settimanalmente
Esercizio di caccia oltre le giornate
consentite dal cumulo
(1 ottobre-30 novembre)
Effettuare un numero complessivo di
giornate superiore a quelle a
disposizione di ogni cacciatore per
l’intera stagione venatoria 19
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28
L.R. n.20/2002 e s.m
art. 6 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5
L.R. n.20/02 s.m.
art. 4 c.1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5
D.G.R. n. 556/2013
(Calendario venatorio
regionale)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 2
L.R. n.20 /02 s.m.
art.1 c.2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 8
L.R. n.20/02 s.m.
art.1 c.3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera i
Da € 80,00 a
€ 480,00
€ 160,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
L.R.T. 3/94
Art. 58 lett. q
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna in
eccedenza di
carniere
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna in
eccedenza di
carniere
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
Provincia
L.R. n.20/02 s.m.
art. 6 c. 2
TESSERINO VENATORIO PROVINCIALE (libretto uscite caccia di selezione ungulati)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia da parte di
cacciatore senza essere in possesso del
tesserino venatorio provinciale (libretto
uscite caccia di selezione ungulati).
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 20/02 e s.m.
Art. 6 bis
LR.T. 3/94
Art. 58 lett. q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
17
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
CARNIERE GIORNALIERO: 2 capi selvaggina stanziale; 20 capi selvaggina migratoria di cui: lepre: 1 capo; Palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 complessivi
Beccaccia: 3 capi; Tortora: 10 capi.
CARNIERE STAGIONALE: Allodola 50 capi; Codone, quaglia, tortora, pavoncella 25 capi per specie; , beccaccia, moretta 20 capi per specie; combattente, pernice rossa 10 capi per specie;
Starna 5 capi
19
12
NOTA OPERATIVA:Verifica incrociata annotazioni tesserino - presenze sul registro caccia al cinghiale
18
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia da parte di
cacciatore senza avere annotato le
giornate di caccia e gli abbattimenti
effettuati sul tesserino venatorio
provinciale (libretto uscite caccia di
selezione ungulati)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 20/02 e s.m.
Art. 6 bis
L.R.T. 3/94
Art. 58 lett. q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)
1) Iscrizione e versamento contributo annuo; 2) Sconfinamento; 3) Prenotazione Atc; 4) Mobilità Venatoria; 5) Difformità di specie cacciabili in
mobilità; 6) Pre-apertura in ATC diverso da quello di residenza.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia senza essere
iscritto all’A.T.C. entro il quale è stato
sorpreso a svolgere attività venatoria
ovvero senza aver provveduto al
versamento della quota di iscrizione
all’A.T.C. 20
Esercizio di caccia senza essere iscritto
all’A.T.C. entro il quale è stato sorpreso
a svolgere attività venatoria mediante
sconfinamento vicino a quello per cui è
autorizzato (misurare la distanza dal
confine).
Esercitare la caccia mancando di
annotare le giornate di caccia in mobilità
sul tesserino venatorio
Esercizio di caccia in ATC impiegando
un pacchetto di cinque giornate in
difformità delle modalità e delle specie
che impongono la caccia vagante alla
selvaggina migratoria e alla selvaggina
stanziale.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 13 ter comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera d
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
art. 10 c. 4
art. 11 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lettera d
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 155,00 a
€ 930,00
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera i
Da € 80,00 a
€ 480,00
L.R.T .3/94
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 520,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
€ 206,67 21
Recidiva
€ 346,67
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 8
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
SEQUESTRO
Ulteriore recidiva
€ 486,67
€ 160,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
20
L’iscrizione all’ulteriore ATC è comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata con bollettino postale prestampato oppure con bollettino non
prestampato vidimato dall’ATC.
21
CALCOLO SANZIONE SCONFINAMENTO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA:€ 310,00:3= 103,33 → € 310,00-103,33= € 206,67 Sanzione ridotta di un terzo
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
13
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia mediante pacchetti di
giornate utilizzabili per forme specifiche
di caccia in difformità da quanto stabilito
dagli AATTCC
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
Esercizio di in difformità delle modalità
che impongono la caccia da
appostamento alla selvaggina migratoria
(purchè non sia detenuta/abbattuta
fauna stanziale)
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T .3/94
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T .3/94
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Art. 15 c. 5
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 3
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI TOSCANI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in mobilità in ATC
presso cui non si è iscritti per cacciatori
residenti in Toscana:
- in un numero di giornate superiori a 20
alla selvaggina migratoria da appostam.;
- senza rispettare la prescrizione della
caccia da appostamento alla migratoria
e trovato in possesso di selvaggina
stanziale;
- in un numero di giornate superiori a 20
al cinghiale in battuta;
Esercizio di caccia in ATC al quale si
accede dal 1° Ottobre tramite la
fruizione della mobilità oltre 5 giornate di
caccia vagante alla selvaggina
migratoria e stanziale (esclusi gli
ungulati) verificabili attraverso
documentazione al seguito e sistema
banca dati regionale SIFV
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lettera d
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 3
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Recidiva
€ 520,00
L’annotazione va
effettuata dal
trasgressore in
presenza degli
agenti accertatori o
viceversa
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
L.R.T.3/94
Art. 58 lettera d
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Recidiva
€ 520,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
14
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in ATC al quale si
accede dal 1° Ottobre tramite la
fruizione della mobilità per 5 giornate di
caccia vagante alla selvaggina
migratoria e stanziale (esclusi gli
ungulati) senza prenotazione regionale
verificabile attraverso documentazione
al seguito o sistema banca dati
regionale SIFV2
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lettera d
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 4
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI CHE HANNO OPTATO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in numero superiore a
dieci giornate di caccia alla selvaggina
migratoria da appostamento temporaneo
a partire dal 1° Ottobre.
Esercitare la caccia mancando di
annotare le giornate di
caccia in mobilità sul tesserino venatorio
Esercizio di caccia in appostamento
temporaneo, da parte di cacciatori che
hanno optato per la caccia da
appostamento fisso in via esclusiva, in
periodo precedente al 1/10, escluso i
giorni di apertura anticipata della caccia.
Esercizio di caccia, in appostamento
temporaneo da parte di cacciatori che
hanno optato per la caccia da
appostamento fisso in via esclusiva,
oltre il numero delle 10 giornate di caccia
consentite alla selvaggina migratoria
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
L.R.T.3/94
Art. 58 lettera d
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 15 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 16 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.28 c. 3 bis/ 3ter
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 16 c. 3
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Recidiva
€ 520,00
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 80,00 a
€ 480,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. a
Da € 210,00 a
€ 1.260,00
€ 420,00
sospensione Licenza
1 anno
Recid sospensione
Licenza 3 anni
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera i
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 16 c. 3
L.R.T. 3/94
art.28 c. 3 bis/ - 3ter
SEQUESTRO
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
€ 160,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Provincia
15
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
MOBILITA’ DEI CACCIATORI NON RESIDENTI IN TOSCANA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia alla selvaggina
migratoria da appostamento o la caccia
agli ungulati in periodo precedente al 1°
ottobre.
Esercizio di caccia alla selvaggina
migratoria da appostamento o la caccia
agli ungulati senza aver provveduto ad
utilizzare il sistema di teleprenotazione
regionale
Iscrizione a più di un ATC nel territorio
regionale toscano
Non rinunciare all’ATC di residenza
venatoria nella propria regione se
residente venatoriamente in Toscana
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
L.R.T.3/94
Art. 58 lettera d
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 17 c. 1
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 155,00 a
€ 930,00
L.R.T.3/94
Art. 58 lettera d
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 17 c. 1
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 13 ter c. 6
Ulteriore recidiva
Da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 13 ter c. 6
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 13 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 520,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
€ 310,00
Recidiva
€ 520,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
16
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
APERTURA ANTICIPATA E APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA
1) Residenza Venatoria; 2) Caccia vagante; 3) Accesso agli appostamenti temporanei; 4) Specie abbattibili, ma non autorizzate dalla Regione
Toscana; 5) Utilizzo del cane.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia, in giornata di preapertura venatoria, al di fuori della
propria residenza venatoria (seconda
22
ATC)
Esercitare la caccia in pre-apertura da
parte di cacciatore che ha optato per la
forma di caccia di cui all’art. 28 c. 3 lett.
B della LRT 3/94 in ATC diverso da
quello di residenza venatoria (seconda
23
ATC)
Esercizio di caccia vagante o sprovvisto
di preparazione di sito nelle giornate di
preapertura
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 c. 6
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 9 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 c. 3 ter
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 10 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5°
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5°
Superamento del carniere complessivo
nella giornata di apertura anticipata della
caccia 24
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R. n.20/02 s.m.
art. 8 c.1
L.R. n.20/02 s.m.
art. 8 c.1
IMPORTO SANZIONE
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R. n.20/02 s.m.
art. 8 c.1
Accedere agli appostamenti fissi e
temporanei nelle giornate di preapertura, con il fucile carico ovvero
montato e non in custodia
MINIMO E MASSIMO
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
22
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna in
eccedenza di
carniere
Provincia
ISCRIZIONE ATC: In caso il cacciatore non sia iscritto all’ATC applicare sanzione di cui art. 13 ter c. 4 / art. 58 lett. D LRT 3/94 s.m.
La violazione si contesta solo se il trasgressore è stato sorpreso ad esercitare l’attività venatoria in pre-apertura nell’ULTERIORE ATC ed a cui è iscritto, altrimenti applicare norma di cui a pag.
13 (1° o 2° paragrafo).
24
APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA (se autorizzata dalla Giunta Regionale Toscana) LRT 20/02 sm. Art. 8: 5 capi di colombaccio, 4 capi di merlo da app. temporaneo, 4 capi
17
complessivi di palmipedi da app. fisso nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente.
23
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
25
Esercizio di caccia abbattendo, o
catturando specie cacciabili nei giorni di
apertura anticipata escluso quelle
previste in deroga e autorizzabili
dalla Regione Toscana.
Esercizio di caccia 26 abbattendo o
catturando specie cacciabili nei giorni di
apertura anticipata previste in deroga
dalla Regione Toscana, ma non
autorizzate
Utilizzo del cane come ausilio di caccia
nelle giornate di apertura anticipata
anche per il solo riporto. (Si applica se il
divieto è previsto dal vigente Calendario
Venatorio Provinciale)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
L. 157/92
art. 18
L 157/92
art. 30 lettera a
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 20/02 sm.
Art.8 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 c. 5
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 3 mesi a
1 anno o ammenda
da € 929.62 a €
2582.28
Sosp. Lic. 1 a 3 anni
€ 210,00
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
€ 100,00
Provincia
Provincia
CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Iscrizione a più di un ATC
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 13 c. 1
Non rinunciare ad ATC di residenza nella
propria regione se residenti
venatoriamente in Toscana
Esercizio di caccia al di fuori delle
prescrizioni disposte dalla Regione
Toscana sulla base di accordi stipulati
con altre regioni, nel periodo di apertura
generale, quello immediatamente
successivo e quello seguente.
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 13 ter c. 6
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 13 c. 2
L.R.T. 20/02
art. 15 comma 2
vedi delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
25
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Legge 157/92 - art. 12 - Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. E' considerato altresì
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
26
Legge regionale Toscana n. 3/94 sm. Art. 28 - Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo
18
articolo 31.È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia al di fuori delle
prescrizioni disposte dalla Regione
Toscana con altre regioni con cui non ha
stipulato accordi, nel periodo di apertura
generale, quello immediatamente
successivo e quello seguente.Es: caccia
vagante alla selvaggina migratoria
Esercitare il prelievo in deroga a specie
abbattibili non rispettando le prescrizioni
deliberate dalla Regione Toscana
(residenza in Toscana, autorizzazione,
tempi, modalità di abbattimento e numero
di capi)
Non provvedere all’aggiornamento dei
propri dati anagrafici e recapiti personali
nel sito web regionale del sistema di
prenotazione
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 20/02
art. 15 comma 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
vedi delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
L. 157/92
art. 19 bis
L. 157/92
art. 30 lett. H
vedi delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 13 ter c. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva sospens.
licenza da 1 a 3 anni
Da € 50,00 a
€ 300,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
€ 100,00
Provincia
DPGR N. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 17 c. 5
CALENDARIO VENATORIO (caccia vagante o sprovvisti di appostamento in periodo non consentito)
1) Raccolta bossoli; 2) Periodo non consentito caccia vagante; 3) Caccia alla lepre; 4) Orari e periodi addestramento cani; 5) Caccia alla volpe
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancato recupero dei bossoli delle
cartucce sparate lasciate sul luogo di
caccia.
Esercizio di caccia vagante o
sprovvisto di appostamento nel periodo
in cui la caccia si svolge solo da
appostamento fisso o temporaneo in
quanto fissato da disposizione
provinciale
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 31 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R. n.20
del 10/6/2002
art. 3 c. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5°
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R. n.20
del 10/6/2002
art. 3 c.2
19
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia vagante da natante
non ancorato nel periodo in cui la
caccia si svolge solo da appostamento
fisso o temporaneo in quanto fissato
da disposizione provinciale
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5°
Accedere agli appostamenti fissi e
temporanei nelle zone dove non è
permessa la caccia vagante o nel caso
di fruizione continuativa di giornate di
caccia con il fucile racchiuso in
idoneo involucro carico.
Accedere agli appostamenti fissi e
temporanei nelle zone dove non è
permessa la caccia vagante o nel caso
di fruizione continuativa di giornate di
caccia con il fucile montato o carico e
non racchiuso in idoneo involucro
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5°
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R. n.20
del 10/6/2002
art. 3 c.2
L.R. n.20 del 10/6/02
art. 3 c.5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5°
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R. n.20 /02 art.3 c.5
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
CACCIA ALLA LEPRE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in battuta alla lepre
con un numero superiore a sette
partecipanti
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R. n.20
del 10/6/2002
art. 3 comma 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
20
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
CACCIA ALLA VOLPE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia alla volpe su tutto il
territorio Provinciale in difformità alle
disposizioni provinciali (minimo 8
partecipanti, comunicazione preventiva
alla Provincia di avvenuta costituzione
della squadra, designazione del
responsabile e rispetto indicazioni degli
ATC)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Calendario Venatorio
Norme provinciali
STORNO E ALTRE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA
1) Prescrizioni regionali per l’abbattimento di specie in deroga; 2) STORNO e altre specie prelevabili in deroga
ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRONTUARIO IL PRELIEVO DELLO STORNO o DI ALTRE SPECIE NON È AUTORIZZATO,
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Abbattere, catturare e detenere
esemplari di storno o di altre specie in
deroga al di fuori del periodo di prelievo o
oltre il numero totale di capi da abbattere
individualmente
Prelevare in deroga capi di storno o di
altre specie in deroga da parte di soggetti
non abilitati 27 ovvero con mezzi e
impianti non autorizzati.
27
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L. 157/92
Art. 18
L. 157/92
art. 30 lettera h
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva sospens.
licenza da 1 a 3 anni
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
L. 157/92
Art. 18
L. 157/92
art. 30 lettera h
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva sospens.
licenza da 1 a 3 anni
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Non in possesso di allegato al tesserino venatorio regionale rilasciato dalla Provincia, Comuni o ATC
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
21
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Prelevare in deroga capi di storno o di
altre specie in deroga da parte di
soggetti abilitati al prelievo in forma
vagante o sprovvisti di appostamento
ovvero a distanza superiore da colture
agrarie su cui sono state intrapresi
sistemi dissuasivi incruenti.
Non annotare sul tesserino regionale,
subito dopo il loro recupero, i capi
abbattuti oggetto di deroga.
Prelevare esemplari di storno o di altre
specie in deroga in numero giornaliero
superiore ovvero in numero
complessivo superiore per ogni
cacciatore per l’intero periodo di
deroga.
Prelevare esemplari di storno o di altre
specie in deroga al di fuori dei luoghi e
delle circostanze di tempo autorizzate.
Prelevare, impiegare gli esemplari di
storno o di altre specie in deroga in
violazione delle prescrizioni che
disciplinano l’esercizio della deroga
riportate nella Delibera Giunta regione
Toscana in vigore (es.vendita storni
prelevati)
Usare richiami della specie di
riferimento
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 37/ter c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Vedi Delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
IMPORTO SANZIONE
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
L. 157/92 sm.
Art. 19bis
L. 157/92
Art. 31 lett. m) bis
Da € 150,00 a €
900,00
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 37/ter c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Vedi Delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 37/ter c. 3
Vedi Delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 37/ter c. 3
Vedi Delibera Giunta
regione Toscana in
vigore
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lett.e
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. h
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Da 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva
da € 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
520,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
Notizia di reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Provincia
Notizia di reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Provincia
Provincia
22
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
FRINGUELLO: CACCIA O PRELIEVO IN DEROGA AD ALTRI FRINGILLIDI (se consentito da norma specifica)
ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRONTUARIO IL PRELIEVO DEL FRINGUELLO O ALTRI FRINGILLIDI NON È AUTORIZZATO,
LEGGE
LEGGE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
ARTICOLO VIOLAZIONE
Abbattere, catturare o detenere
Fringillidi 28 in numero superiore alle 5
unità.
Abbattere detenere Fringillidi in numero
non superiore a 5 unità
L. 157/92
art. 18 comma 1
modificato dal
DPCM 22/11/1993
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 27 lettera c
ARTICOLO SANZIONE
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sospensione
licenza da 1 a 3 anni
L. 157/92
art. 30
lettera h
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Mancata effettuazione delle prescritte
annotazioni sul tesserino regionale, se
debitamente prescritto
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28-37/ter c. 3
lett. g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera i
Da € 80,00 a
€ 480,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Notizia di reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Provincia
€ 160,00
Notizia di reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Provincia
Vedi Delibera Giunta R.
Toscana in vigore
ESERCIZIO DI CACCIA: MODALITA’
1) Opzione art. 28 LRT 3/94; 2) Caccia da veicoli a motore e natanti; 3) Caccia a rastrello; 4) Caccia in Aree Vocate e non Vocate al cinghiale fuori
periodo consentito.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
€ 420,00
sospensione Licenza
1 anno
Recid sospensione
Licenza 3 anni
€ 210,00
Esercizio di caccia in forma diversa da
quella prescelta in via esclusiva
(opzione art. 28 c. 3 LRT 3/94))
L.R.T. 3/94 s.m.
art.28 c. 3 – 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. a
Da € 210,00 a
€ 1.260,00
Esercizio in qualunque forma di tiro a
volo su uccelli, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 24 (aree per
addestramento e allenamento cani )
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera r
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
28
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Fringillidi : fringuello, peppola, cardellino, frosone, verdone, fanello, ciuffolotto, verzellino, lucherino, crociere
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
23
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia sparando da veicoli a
motore o da natanti o da aeromobili
(valutare l’eventuale violazione delle
distanze da strade carrozzabili o divieti di
circolazione su strade non pubbliche o
fuori strada)
Esercizio di caccia a rastrello in più di tre
persone, ovvero utilizzare, a scopo
venatorio, scafandri o tute impermeabili
da sommozzatore negli specchi o corsi
d’acqua
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 21 lettera i
L. 157/92
art. 30 lettera i
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera a
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
Arresto fino a tre
mesi o ammenda
fino a € 2065,83
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
€ 210,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
COMPETENZA
CACCIA ALLA BECCACCIA E AL BECCACCINO: MODALITA’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Fare la posta alla beccaccia
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. n.20/02
art. 3 c. 7 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera v
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera z
L.R.T. n.20/02
art. 3 c.7
Esercitare la caccia alla beccaccia un’ora
prima degli orari consentiti dal Calendario
Venatorio Regionale
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 30
L.R.T. n.20/02
art. 2 c. 1-2 lett. b
Esercizio di caccia alla beccaccia nel
periodo tra il 1 e il 31 gennaio con
l’ausilio di cani diversi da quelli da ferma
o da cerca
Esercizio di caccia da appostamento
sotto qualsiasi forma al beccaccino
L.R.T. n.20/02
art. 3 c.7
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
24
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Superare il limite di carniere stagionale di
20 capi di beccacce per ogni cacciatore.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 30 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DGR n. 556/2013
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE, NON CACCIABILI, CERVIDI, BOVIDI, FASIANIDI E LEPRE ABBATTUTI FUORI
DAL PERIODO STABILITO DALLA REGIONE TOSCANA O FUORI DAL PERIODO STABILITO DALLA PROVINCIA
1) Specie particolarmente protette; 2) Specie non cacciabili; 3) Abbattimento ungulati fuori dal periodo di caccia.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Abbattere, catturare, detenere mammiferi
o uccelli particolarmente protetti 29
L. 157/92
art. 2 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera. b
Abbattere, catturare, detenere esemplari
di orso, stambecco camoscio d’Abruzzo
e muflone sardo
L. 157/92
art. 2 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera c
Abbattere, catturare, detenere esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale
alpina della quale è vietato l’abbattimento
L. 157/92
art. 2 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera g
Abbattere, catturare, detenere specie di
mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita (specie non
L. 157/92
art. 18 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera h
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 2 a 8
mesi o ammenda da
€ 774.69 a €
2065.83
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
Arresto da 3 mesi a
1 anno e ammenda
da
€ 1032,91 a
€ 6197,48 revoca
licenza per 10 anni
Ammenda fino a
€ 3098.74
recidiva sospensione
licenza da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sospensione
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris),
lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di
cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca
(Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda
(Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione
(Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere
(Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione (vedi Convenzione
25
Berna recepita dalla L. 5 Agosto 1981 n. 503 – SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE”.
29
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
previste dall’art. 18 L. 157/92)
licenza da 1 a 3 anni
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Abbattere ungulati della specie: capriolo,
cervo, daino, muflone fuori dai tempi e
dai modi previsti dal Calendario venatorio
provinciale 30
L. 157/92
art. 18 modificato
dal DPCM 22/11/93
L. 157/92
art. 30 lettera a
Abbattere, catturare, detenere specie
previste dall’art. 18 L. 157/92 e nei
periodi da questo previsti ma non
previste dal “Calendario Venatorio
Regionale – Norme Regionali” (es.
caccia alla lepre dopo 8 Dicembre, salvo
autorizzata dalla provincia fino al 31/12)
Abbattere, catturare, detenere specie
previste dall’art. 18 L. 157/92 e nei
periodi da questo previsti ma non
previste dal “Calendario Venatorio
Norme Provinciali” (es. divieto caccia al
fagiano dal 1° al 31 Gennaio)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
Armi e fauna
Tribunale
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 3 a 1
anno o ammenda da
€ 929.63 a €
2582.28
recidiva sospensione
licenza da 1 a 3 anni
ulteriore recidiva
sospensione
definitiva licenza
€ 210,00
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
L.R.T. 20/02 s.m.
CHIUSURA GENERALE, TEMPI, PERIODI E ORARI DELLA CACCIA
1) Chiusura Generale della caccia; 2) Giorni silenzio venatorio; 3) Orari di caccia; 4) Caccia oltre 3 gg. alla settimana.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in periodo di divieto
generale intercorrente tra la data di
chiusura e la data di apertura per ogni
singola specie prevista dall’art. 18 c. 1
L.157/92
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 18 modificato
dal DPCM 22/11/93
MINIMO E MASSIMO
L. 157/92
art. 30 lettera a
30
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 3 a 1
anno o ammenda da
€ 929.63 a €
2582.28
recidiva sospensione
licenza da 1 a 3 anni
ulteriore recidiva
sospensione
definitiva licenza
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
ART. 7 comma 6 LR 20/02 – Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell’ISPRA, piani di abbattimento in forma selettiva
26
di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
Esercizio di caccia nei giorni di silenzio
venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle
24)
L. 157/92
art.18 comma 5
L. 157/92
art. 30 lettera f
Esercizio di caccia in violazione agli orari
consentiti e/o determinati dal Calendario
Venatorio
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 20/02
art. 2
Esercizio di caccia oltre i tre giorni
consentiti settimanalmente (escluso il
periodo dal 1/10 al 30/11, cumulo
permesso per la sola caccia alla
selvaggina migratoria da appostamento)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 30 comma 2
Esercizio di caccia in modo continuativo
da appostamento ( 1.10/30.11)
abbattendo e detenendo selvaggina
diversa da quella migratoria.
L.R.T. 20/02 s.m.
Art. 1 c. 3
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto fino a 3 mesi
o ammenda fino a
€ 516.46
Recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
€ 210,00
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
27
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DISTANZE DI CACCIA ED ALTRI DIVIETI DI ATTIVITA’ VENATORIA
1) Parchi e Riserve Naturali; 2) Giardini ed impianti sportivi; 3) Demanio regionale; 4) Sospensiva TAR; 5) Macchine agricole; 6) Distanze da
abitazioni, strade carrozzabili, ferrovie,luoghi di lavoro ecc.; 7) Aree percorse da fuoco; 8) Esplosione pericolosa; 9) Terreno ricoperto di neve o
piene.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia nei:
1- Parchi nazionali;
2- Parchi naturali regionali;
3- Riserve naturali
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 21 lettera b
L. 157/92
art. 30 lettera d
L. n.394 / 91
art. 11 c.3 lett.f
L. n.394 / 91
art. 30 c.1
Esercitare la caccia nei parchi e
giardini urbani e nei terreni adibiti ad
attività sportive
L. 157/92
art. 21 lettera a
L.157/92
art. 30 lettera d
Esercizio di caccia nei giardini, Parchi
ad uso pubblico e Privati, parchi storici
ed archeologici e nelle aree
interessate da impianti sportivi.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera bb
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda da €
464.82 a
€ 1549.37 sospens.
Licenza da 1 a 3
anni
ulteriore recidiva
revoca licenza
Arresto fino ad 1
anno e ammenda da
€ 103.29 a
€ 25.822.84
Recidiva sanzioni
raddoppiate
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda da €
464.82 a € 1549.37
sosp. Licenza da 1 a
3 anni
ulteriore recidiva
revoca licenza
€ 210,00
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
28
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia all’interno di
proprietà demaniali regionali (ove sia
espressamente vietata).
Esercizio di caccia nelle Aree Contigue
ai Parchi Naturali e Regionali effettuato
da parte di cacciatori non aventi diritto
all’accesso agli ATC su cui insiste
l’area contigua all’area naturale
protetta, salvo i programmi di prelievo
autorizzati dall’ATC e l’Amm.ne Parco.
Esercitare la caccia a distanza
inferiore a MT. 100 da macchine
operatrici agricole in funzione
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 c.1 lett. bb
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 23 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera c
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera d
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Da € 155,00 a
€ 930,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Ulteriore recidiva
da € 365,00 a
€ 2.190,00
Ulteriore recidiva
€ 730,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Esercitare la caccia alla selvaggina
migratoria per una distanza inferiore a
1.000 metri dai valichi montani
interessati dalle rotte migratorie
individuate dalla Regione
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera aa
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
29
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia nelle località ove vi
siano opere di difesa dello Stato o
dove il divieto sia richiesto dalle
autorità militari o dove esistano beni
monumentali debitamente tabellate
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera dd
Esercizio di caccia nelle aree percorse
da fuoco, di estensione superiore ad
un ettaro debitamente tabellate (Il
divieto è in vigore per 5 anni dalla data
di istituzione)
L.R.T. 39/2000 e s.m
art. 76 c. 4
Esercitare l’attività venatoria negli
specchi d’acqua dove si eserciti
l’industria della pesca dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da
pesca (se debitamente tabellate)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera ii
Esercitare la caccia utilizzando il
munizionamento a pallini di piombo
all’interno di tutte le zone umide del
territorio della R. Toscana. 31
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 30 comma 5
Esercitare la caccia nelle zone distanti
meno di 100 metri da immobili,
fabbricati o stabili adibiti ad
abitazioni o a posti di lavoro
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 1
Esercitare la caccia nelle zone distanti
meno di metri 50 da vie di
comunicazione, ferrovie o strade
carrozzabili, eccettuate quelle
poderali o interpoderali
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 1
31
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T.3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Si intendono zone umide: laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salate e salmastra
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
30
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Sparare in direzione di immobili,
strade carrozzabili, ferrovie da
distanza minore di metri 150 con
fucile ad anima liscia con munizione
spezzata o da distanza corrispondente
a meno di una volta e mezzo la gittata
massima in caso di uso di armi a
canna rigata o a canna liscia caricata a
palla
Provocare accensioni ed esplosioni
pericolose nelle vicinanze di luoghi di
cui sopra
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 2
Sparare in direzione di stabbi o stazzi
e altri recinti destinati al ricovero e
all’alimentazione del bestiame nel
periodo di utilizzazione da distanza
minore di metri 150 con fucile ad
anima liscia con munizione spezzata o
da distanza corrispondente a meno di
una volta e mezzo la gittata massima
in caso di uso di armi a canna rigata o
a canna liscia caricata a palla
Esercitare la caccia quando il terreno
sia in tutto o nella maggior parte
ricoperto di neve (escluso la caccia di
selezione agli ungulati nel territorio
sottoposto a caccia programmata,
nelle AFV e in aree recintate
predisposte per il prelievo degli
ungulati nelle AAV )
Esercitare la caccia negli stagni, nei
corsi d’acqua, nelle paludi e negli
specchi d’acqua artificiali coperti in
tutto o in parte da ghiaccio e sui terreni
sommersi da piene di fiume
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera e
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 7
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Ammenda fino a
€ 102
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica
del Tribunale
Provincia
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Art. 703 C.P
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera e
SEQUESTRO
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
31
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
ESERCIZIO DI CACCIA: MEZZI VIETATI
1) Mezzi non consentiti; 2) Munizione spezzata per abbattere ungulati; 3) Trappole, sostanze adesive, reti, tagliole, lacci; 4) Bocconi avvelenati;
5) Balestre; 6) Richiami acustici; 7) Armi aria compressa; 8) Detenzione tagliole e trappole.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sosp. licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sosp. licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sosp. licenza
da 1 a 3 anni
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Esercizio di caccia con mezzi non
consentiti
L.157/92
art. 13 comma 5
L. 157/92
art 30 lettera h
Usare munizione spezzata nella caccia
agli ungulati
L.157/92
art. 21 lettera u
L 157/92
art. 30 lettera h
Usare esche o bocconi avvelenati
vischio e altre sostanze adesive,
trappole, reti, (vedi uccellagione)
tagliole, lacci, archetti o congegni
similari
L.157/92
art. 13 comma 5
art 21 lettera u
L 157/92
art. 30 lettera h
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 c. 1 lett. L
L R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera q
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
Valutare se procedere ai sensi dell’art.
544 bis/ter C.P. (maltrattamento)
Usare esche o bocconi avvelenati
vischio e altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari
Produrre vendere e detenere trappole
e tagliole atte alla cattura della fauna
selvatica 32
32
l’uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di
32
cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla provincia;
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Usare armi impostate con scatto
provocato dalla preda
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.157/92
Art.21 lettera u
L 157/92
art. 30 lettera h
Esercitare la caccia facendo uso di
balestre.
L. 157/92
art 21 lettera u
L 157/92
art. 30 lettera h
Esercitare la caccia usando a fine di
richiamo, richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettroma_
gnetico o elettromeccanico con o
senza amplificazione di suono (sono
assimilati gli apparecchi elettronici) 33
L.157/92
art. 21 lettera r
L 157/92
art. 30 lettera h
MINIMO E MASSIMO
(vedi armi e munizioni)
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione Licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione Licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione Licenza
da 1 a 3 anni
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi, fauna e
richiami
acustici.
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
ARMI AD ARIA COMPRESSA O GAS COMPRESSO IMPIEGATE PER ATTIVITA’ VENATORIA E TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia usando armi ad
aria compressa o gas compressi con
potenza superiore a 7,5 joule.
Esercitare la caccia usando armi ad
aria compressa o gas compressi con
potenza inferiore a 7.5 joule.
Trasportare armi di cui all’art. 1 del
Decreto 9 Agosto 2001 n. 362
senza usare massima diligenza
ovvero trasportarle senza che
siano scariche o in custodia 34
33
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.157/92
art. 13 comma 5°
L 157/92
art. 30 lettera h
L. 110/75 art. 4 c 1
(modificata da L.526/99
art.11)
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
L.157/92
art. 13 comma 5°
L. 110/75 art.4 c .4
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
Art. 10 c. 1 / 2
MINIMO E MASSIMO
L 157/92
art. 30 lettera h
D.M. Interno n.362
del 9/8/2001
Art. 16 c. 1
Da € 516,46 a €
3.098,74
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
Arresto da 1 mese
ad 1 anno e
ammenda da
€ 51.64 a € 206.58
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
€ 1.032,00
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Rapporto al
Questore
Prefettura
35
In caso di richiamo acustico rappresentato da telefono cellulare si sequestra: 1 - l’apparato telefonico portatile completo di pila; 2- la scheda di memoria contenente la riproduzione del suono.
NON SI SEQUESTRA LA SIM CARD salvo che il suono sia memorizzato sulla stessa.34
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Ministero degli Interni Art. 1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non
superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a
33
contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Chiunque detiene armi ad aria
compressa di cui all’art. 1 del D.M.
09/08/2001 n. 362 36 senza che sulle
stesse sia stato apposto a cura del
produttore o dell’importatore lo
specifico punzone che certifica
l’energia cinetica entro il limite
consentito.
Vietato affidare a minori le armi di cui
all’art. 1 del D.M. 09/08/2001 n. 362 (21)
Utilizzare armi di cui all’art. 1 del D.M.
09/08/2001 n. 362 (21) da parte di
persone che non abbiano la maggiore
età o da parte di minori non assistiti da
soggetti maggiorenni 38
Portare fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa senza
giustificato motivo le armi di cui all’art.
1 del D.M. 09/08/2001 n. 362 (21)
ovvero portarle in riunioni pubbliche.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
37
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
Art. 4 c. 1 / 2
D.M. Interno n.362
del 9/8/2001
Art. 16 c. 1
Da € 516,46 a €
3.098,74
€ 1.032,00
Rapporto al
Questore
Prefettura
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
Art. 7 c. 7
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
Art. 8 c. 3
D.M. Interno n.362
del 9/8/2001
Art. 16 c. 1
D.M. Interno n.362
del 9/8/2001
Art. 16 c. 1
Da € 516,46 a €
3.098,74
€ 1.032,00
Rapporto al
Questore
Prefettura 23
Da € 516,46 a €
3.098,74
€ 1.032,00
Rapporto al
Questore
Prefettura 23
D.M. Interno n.362 del
9/8/2001
Art. 9 c. 1
D.M. Interno n.362
del 9/8/2001
Art. 16 c. 1
Da € 516,46 a €
3.098,74
€ 1.032,00
Rapporto al
Questore
Prefettura23
TRASPORTO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA
1) Trasporto armi.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Trasporto d’armi per uso venatorio che
non siano scariche e in custodia nei
centri abitati.
Trasporto d’armi per uso venatorio che
non siano scariche e in custodia a
bordo di veicoli di qualsiasi genere. 39
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 4
L.R.T 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 4
L.R.T 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
35
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DM 09/12/1997:in contanti direttamente presso la sede del concessionario addetto al servizio riscossione tributi di Siena - Monte dei Paschi di Siena
indicando i seguenti codici : codice ufficio 9A2 – codice territoriale F598 – causale PA – codice tributo 741 T e 945 T oppurepresso uno sportello bancario o ufficio postale mediante il modello F23
indicando i codici di cui sopra
36
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Ministero degli Interni Art. 1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non
superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a
contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
37
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DM 09/12/1997:in contanti direttamente presso la sede del concessionario addetto al servizio riscossione tributi di Siena - Monte dei Paschi di Siena
indicando i seguenti codici : codice ufficio 9A2 – codice territoriale F598 – causale PA – codice tributo 741 T e 945 T oppurepresso uno sportello bancario o ufficio postale mediante il modello F23
indicando i codici di cui sopra
38
Fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
39
34
Il divieto si applica anche negli Istituti Faunistici e nelle strutture Faunistiche ai soggetti non autorizzati (purché non si configuri l’esercizio di caccia)
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Trasporto d’armi per uso venatorio che
non siano scariche e in custodia nei
giorni o nei periodi non consentiti
all’esercizio venatorio. 20
Trasporto d’armi per uso venatorio
carica in custodia a bordo di veicoli
di qualsiasi genere purché non si
configuri l’esercizio di caccia in questo
caso applicare sanzione di cui alla
pag. 27.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 4
L.R.T 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 4
L.R.T 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DETENZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, USO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA
1) Fucile capace di contenere più colpi; 2) Sparo da autoveicolo o natante; 3) Sparo lungo una pubblica via; 4) Balestre; 5) Silenziatori; 6)
Contraffazione, alterazione armi; 7) Detenzione armi clandestine; 8) Luogo detenzione armi; 9) Porto d’armi in luogo pubblico e privato con o
senza licenza; 10) Detenzione armi, munizioni ed esplosivo; 11) Consegna di arma a minore; 12) Abbandono d’arma e munizioni
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia con fucile ad anima
liscia capace di contenere nel
serbatoio più di 2 colpi
L.157/92
art. 13
L.157/92
art. 30 lettera h
Esercizio di caccia con fucile
semiautomatico ad anima rigata il cui
caricatore può contenere più di due
cartucce ovvero limitatamente alla
caccia al cinghiale che possa
contenere oltre cinque cartucce.
Esercitare la caccia sparando da
veicoli o natanti non ancorati
saldamente o aeromobili a distanza
consentita da un luogo abitato o nelle
sue adiacenze o a distanza consentita
lungo una pubblica via o in direzione di
essa.
L.157/92
art. 13
L.157/92
art. 30 lettera h
L.157/92
Art.21 lettera i
L. 157/92
art. 30 lettera i
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica
Tribunale
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica
Tribunale
Arresto fino a 3 mesi
o ammenda fino a
€ 2065.83
sospensione Licenza
da 1 a 3 anni.
Ulteriore Recidiva
Revoca lic.10 anni
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
35
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia sparando da
veicoli o natanti non ancorati
saldamente o aeromobili a distanza
consentita da un luogo abitato o nelle
sue adiacenze o a distanza consentita
lungo una pubblica via o in direzione di
essa
Esercitare la caccia sparando da
veicoli o natanti non ancorati
saldamente o aeromobili in luogo
abitato o nelle sue adiacenze o lungo
una pubblica via o in direzione di essa
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
art. 32 lettera b
L.157/92
Art.21 lettera i
L.R.T 3/94 s.m.
art. 58 lettera e
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Arresto fino a 3 mesi
o ammenda fino a
€ 2065.83
sospensione Licenza
da 1 a 3 anni.
Ulteriore Recidiva
Revoca lic.10 anni
€ 210,00
L. 157/92
art. 30 lettera i
Art. 703 C.P.
art. 57 T.U.L.P.S.
Esercitare la caccia sparando da
veicoli o natanti non ancorati
saldamente o aeromobili in luogo
abitato o nelle sue adiacenze o lungo
una pubblica via o in direzione di essa
LRT 3/94 sm.
art. 32 lettera b e art. 33
comma 1
L.R.T 3/94 sm.
art. 58 lettera e
Esercizio della caccia facendo uso di
balestre.
E’ sempre vietato il porto di balestra
corredata di frecce con punta non
ogivale, a lame fisse o retrattili o ad
arpione 40 (T.U.L.P.S..art. 45)
L.157/92 Art.13
L. 157/92
art. 30 lettera h
L. n.110
del 18/04/1975
art. 4 c.2, 3
L. n.110
del 18/04/1975
art. 4 c. 3
Esercizio della caccia facendo impiego
di balestre
LRT 3/94 sm.
art. 32 lettera o
LRT 3/94 sm.
art. 30 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
40
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sosp.
licenza da 1 a 3 anni
Arresto da 1 mese a
1 anno e ammenda
da € 51.64 a
€ 206,58
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
E’ consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo (uso sportivo) munita di dardi con punte a profilo ogivale ordinario.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94
Art. 60
Fauna
Provincia
36
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia con armi non
espressamente previste dall’art.13
della Legge 157/92
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 13
MINIMO E MASSIMO
L. 157/92
art. 30 lettera h
Art. 699 C.P.
Esercizio di caccia con armi munite di
silenziatore o con scatto provocato
dalla preda ( vedi anche violazioni in
merito ad alterazione d’arma)
Contraffazione, cancellazione o
alterazione dei numeri di catalogo o di
matricola o degli altri segni distintivi
impressi sulle armi comuni da sparo o
sulle canne.
Detenzione di armi o canne
clandestine, cioè non iscritte al
catalogo nazionale o sprovviste della
matricola
Omessa variazione di luogo di
detenzione delle armi
41
L. 157/92
art. 21 lettera u
L.157/92
art. 30 lettera h
L. n.110
del 18/04/1975
art. 3 relativo alla
modifica dell’arma
Art 699 C.P. c. 2 41
L. n.110 del 18/4/75
Art. 11
modificata da D.L. 324
del 13/11/90
Art. 10
L. n.110 del 18/4/75
Art. 23 comma 3
TULPS
art. 38 in relazione
all’art.58 RD 635/40
L. n.110
del 18/04/1975
art. 23 comma 4
IMPORTO SANZIONE
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva sosp.
Licenza da 1 a 3
anni
Arresto da 3 a 18
mesi
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sosp.
licenza da 1 a 3 anni
Reclusione da 1 a 3
anni e multa da
€ 154.94 a
€ 1032.91
Reclusione da 2 a 8
anni e multa da
€ 154.94 a
€ 1549.37
Reclusione da 1 a 6
anni multa da
€ 103.29 a €
1032.91.
RD 773/31
Art. 221
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda fino a €
103,29
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Arresto
facoltativo
L.157/92
art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Arresto
facoltativo
Art. 354 C.P.P.
Armi e fauna
Arresto
facoltativo
Art.354 C.P.P.
Armi
Arresto
obbligatorio in
flagranza
art.354 C.P.P.
Armi
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia di
Reato alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
37
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Alterazione di arma (modifica di
caratteristiche meccaniche, di
dimensioni, di potenzialità di offesa o
modifica che ne renda più agevole il
porto, l’uso o l’ occultamento) es:
canna segata, silenziatore, calcio
segato ecc.
Porto d’arma alterata (modifica di
caratteristiche meccaniche, di
dimensioni, di potenzialità di offesa o
modifica che ne renda più agevole il
porto, l’uso o l’ occultamento) es:
canna segata, silenziatore, calcio
segato, ecc..
Porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi comuni da sparo o
canne clandestine non iscritte al
catalogo nazionale ovvero armi
comuni da sparo con matricola
abrasa o canne con matricola abrasa.-
L. n.110
del 18/04/1975
art. 3
Reclusione da 1 a 3
anni multa da
€ 309.87
a € 2065.83
Art.354 C.P.P
Armi
Arresto
facoltativo
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
L. n.110 del
18/4/75
art. 3
Reclusione da 1 a 3
anni e multa da
€ 154.94
a € 1032.91
Art.354 C.P.P
Armi
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Reclusione
da 2 a 8 anni
multa da
€ 154 a € 1549
Art.354 C.P.P
Armi
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Porto d’armi nelle pubbliche
riunioni da parte di persona munita di
licenza
L. n.110 del 18/04/75
art. 4 comma 4
Art.354 C.P.P
Armi
Porto d’armi nelle pubbliche
riunioni da parte di persona non
munita di licenza
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 4 comma 4
Notizia Reato
Procura
Repubblica
Tribunale
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Porto d’armi comuni da sparo da
parte di persona non munita di
porto di armi o con licenza scaduta
in luogo pubblico o aperto al
pubblico
Art. 699 C.P.
comma 2
L. n.110 del 18/04/75
Art. 23 comma 4
Arresto obbligatorio
in flagranza
Arresto da 4 a 18
mesi e ammenda da
€ 103.29 a
€ 413.17
Arresto da 1 a 3 anni
e ammenda da
€ 206.58 a € 413.17
Art. 699 C.P.
Art. 699 C.P.
Reclusione da 16
mesi a 6 anni e 8
mesi e multa da
137.33 a 1373.33
L.895 del 02/10/1967
art. 4
Art.354 C.P.P
Armi
Art.354 C.P.P
Armi
38
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 3 mesi a
18 mesi
Art.354 C.P.P
Armi
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Arresto da 1 mese a
1 anno e ammenda
da
€ 51.65 a € 206.58
Art.354 C.P.P
Armi
Arresto da 3 a 18
mesi e ammenda
fino a € 103.29
Art.354 C.P.P
Polvere da
sparo
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Porto d’armi comuni da sparo (fucile
da caccia) da parte di soggetto non
munito di porto d’armi o con libretto
scaduto fuori dall’abitazione o delle
appartenenze di essa ma non in
luogo pubblico o aperto al pubblico
Porto, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, di armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati,
sfollagente o nocchiere, salvo
autorizzazioni previste dal TULPS
Detenzione di esplosivo (polvere da
sparo) per caricamento di cartucce da
caccia in quantità superiore ai 5 Kg
Art. 699 C.P.
Detenzione illegale di armi comuni da
sparo o parti di esse e munizioni
L 895 del 2/10/67
art. 2 e 7 44
Reclusione da 8
mesi a 5 anni e 4
mesi e multa da €
103.29 a € 1032.91
Art.354 C.P.P
Armi
Detenzione illegale di armi o munizioni
(non regolarmente denunciate) la cui
destinazione naturale è l’offesa alla
persona.
Art. 697 C.P. 45
comma 1
Arresto da 2 mesi a
1 anno o ammenda
fino a € 371.85
Art.354 C.P.P
Armi
Detenzione illegale di armi da guerra o
tipo guerra e parti di esse e di
munizione da guerra
L. 895 del 2/10/67
art.2
Reclusione da 1 a 8
anni e multa da
€ 206.58 a €
1549.37
Art.354 C.P.P
armi
Arresto
obbligatorio
Art.380 C.P.P
42
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 4 comma 1 42
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 4 comma 1
R.D. 635/40
Art. 97
Art 678 C.P. 43
L. 110 del 18/04/1975 Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell' art.42 del TULPS 18 giugno 1931,n.773 ,e successive
modificazioni,non possono essere portati,fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,armi,mazze ferrate o bastoni ferrati,sfollagente,noccoliere.
43 Art. 678 CP. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in
deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.
44
L 895 del 2/10/67 Art. 2. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
45
Art. 697 CP.Detenzione abusiva di armi.Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o
con l'ammenda fino a euro 371.Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o
39
con l'ammenda fino a euro 258.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenzione di munizioni da caccia
eccedenti le 1000 ma non superiori a
1500 non regolarmente denunciate
Detenzione di munizioni da caccia
eccedenti le 1500 a pallini o palla
ovvero 200 per pistola e rivoltella
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 110 del 18/04/1975
art.26 46
T.U.L.P.S.
Art.38 47
R.D. 635/40
Art. 97
Detenzione o porto di cartucce a palla
non denunciate
Art. 697 C.P.
Detenzione o porto abusivo, senza
denuncia, di munizioni per armi comuni
da sparo da parte di soggetto non in
possesso di armi regolarmente
denunciate
Detenzione o porto abusivo di
munizioni, da parte di soggetto in
possesso di armi regolarmente
denunciate (è consentita la detenzione
fino a 1.000 cartucce a pallini da parte
di soggetto in possesso di armi
regolarmente denunciate ai sensi
dell’art. 26 della L. 110/75)
Art. 697 C.P.
comma 1
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Art.. 697 C.P.
Arresto fino a 12
mesi o ammenda
fino a € 371.85
Art.354 C.P.P
Munizioni
Art 678 C.P.
Arresto da 3 a 18
mesi e ammenda
fino a € 247.90
Art.354 C.P.P
Munizioni
Arresto da due mesi
a un anno o
ammenda fino a
€ 371.85
Arresto da 3 mesi a
1 anno o ammenda
fino a € 371.85
Art.354 C.P.P
Munizioni
Art.354
Armi
C.P.P
Arresto da 2 mesi a
1 anno o ammenda
fino a € 371.85
Art.354
Armi
C.P.P
Art. 697 C.P.
L. n. 110 del 18/04/1975
Art. 26
46
L. 110 del 18/04/1975 art. 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni è soggetto all'obbligo della denuncia,stabilito dall' art.38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n.773 ,chi,in possesso di armi regolarmente denunziate,detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
47
Art. 38 TULPS: Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie
delle armi loro consentite.L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di
prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Regolamento applicazione art. 38 TULPS:
Art. 57 L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della Legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al
commercio delle armi o delle materie esplodenti.Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.
Art. 58 La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi,delle munizioni e delle materie
esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto
materiale da una località all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della Legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della Legge, nella
località dove il materiale stesso è stato trasportato.Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state
40
precedentemente denunciate.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
Assicurare con ogni diligenza,
nell'interesse della sicurezza pubblica,
la custodia delle armi e degli
esplosivi
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 comma 1 48
L. n. 110 del
18/04/1975
art. 20 comma 2
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
fino a
€ 516,46
Art.354
C.P.P.Armi
Non effettuare immediata denunzia
all’Ufficio locale di P.S., o al più vicino
Comando CC, dello smarrimento o
del furto di armi o parti di esse o di
esplosivi di qualunque natura.
Non effettuare l’immediato deposito
presso l’ufficio locale di PS, o al più
vicino Comando CC, di armi o parti di
esse rinvenute.
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 comma 3 49
L. n. 110 del
18/04/1975
art. 20 comma 4
Ammenda fino a
€ 516,46
Art.354
C.P.P.Armi
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 comma 5 50
L. n. 110 del
18/04/1975
art. 20 comma 7
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda fino a €
206,58
Art.354
C.P.P.Armi
Non dare immediata notizia all’ufficio
locale di PS, o al più vicino Comando
CC, del rinvenimento o la conoscenza
di depositi di esplosivi di qualunque
natura
Consegnare a minori di anni 18, che
non siano in possesso della licenza
dell’Autorità, ovvero a persone anche
parzialmente incapaci, a
tossicodipendenti, o a persone
imperite nel maneggio, un’arma di cui
all’art. 2 commi 1°-2° o esplosivi
diversi dai giocattoli pirici
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 comma 6 51
L. n. 110 del
18/04/1975
art. 20 comma 7
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda fino a €
206,58
Art.354
C.P.P.Armi
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 bis
comma 1 52
L. n. 110 del
18/04/1975
art. 20 bis
comma 1
Arresto fino a 2 anni
Art.354 C.P.P
Armi
Se trattasi di armi clandestine
→→→→→→→→→
→→→→→→→→→
Ammenda fino a
€ 1032.91
Reclusione da 1 a 3
anni
COMPETENZA
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Arresto
obbligatorio
48 Art. 20 comma 1 . Custodia delle armi e degli esplosivi denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere
assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi
deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza.
49
Art. 20 comma 3 Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,se
questo manchi,al più vicino comando dei carabinieri.Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
50
Art. 20 comma 5 Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o,in mancanza,presso il più vicino
comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
51
Art. 20 comma 6 Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica
sicurezza o,in mancanza,al più vicino comando dei carabinieri.
52
Art. 20 bis comma 1 Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o
a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più
41
grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Trascurare di adoperare, nella
custodia delle armi, munizioni ed
esplosivi, le cautele necessarie per
impedire che alcuna delle persone di
cui all’art.20 bis c.1 L. 110/75, giunga
ad impossessarsene agevolmente
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 bis
comma 2 53
MINIMO E MASSIMO
L. n. 110 del
18/04/1975
art. 20 bis
comma 2
Arresto fino ad 1
anno
e
con
l’ammenda fino a €
1032.91
Reclusione da 1 a 3
anni
Se trattasi di armi clandestine
Trascurare di adoperare, nella
custodia delle armi, munizioni ed
esplosivi, le cautele necessarie per
impedire che alcuna delle persone di
cui all’art. 20 bis c.1 L. 110/75, giunga
ad impossessarsene agevolmente:
a) nei luoghi predisposti per il tiro,
sempre che non si tratti
dell’esercizio consentito di attività
sportive;
b) nei luoghi in cui può svolgersi
l’attività venatoria.
IMPORTO SANZIONE
→→→→→→→→→
L. n. 110 del 18/04/1975
art. 20 bis
comma 3 55
→→→→→→→→
Ammenda
da
€
154.94 a € 516.46
SEQUESTRO
COMPETENZA
Art.354 C.P.P
Armi
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Arresto
obbligatorio 54
Art.354 C.P.P
Armi
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Reclusione da 1 a 3
anni
Se trattasi di armi clandestine
→→→→→→→→→
→→→→→→→→
53
Arresto obbligatorio
Art. 20 bis comma 2. -Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate
nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
54
Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o
tentati:
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
55
Art. 20 bis comma 3. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che
42
non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
APPOSTAMENTI
56 57
DPGR 26/07/2011 n. 33/R
Art. 73 - Appostamenti fissi (articolo 34 L.R. 3/1994)
1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti.
Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.
2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno
soggetto ad allagamento;
d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento
artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini
perimetrali.
Art. 74 - Appostamenti temporanei (articolo 34 L.R. 3/1994)
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della
selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun
elemento di persistenza.
2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non
tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono.
5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei e possono essere lasciati in essere con il consenso del
proprietario e del conduttore del fondo e non sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 77 e 80 DPGR 33R_2011 modificato dal DPGR 51/R_2012.
APPOSTAMENTI TEMPORANEI
1) Materiali non consentiti per la costruzione di appostamenti temporanei 2) Rimozione; 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze di
caccia; 5) Distanze 58
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzare, per l’installazione di
appostamenti temporanei,
vegetazione spontanea arbustiva ed
erbacea appartenente specie tutelate
dalla normativa vigente, e/o utilizzare
materiale fresco proveniente da
colture arboree sia agricole che
forestali e da piante destinate alla
produzione agricola.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. n.20/02
art. 3 c. 3
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 74 c.3
eventuali violazioni di
norme specifiche a
tutela della flora
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
56
I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell’autorizzazione. Le Province autorizzano gli appostamenti fissi per
l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al Regolamento emanato con DPGR 26/07/2011 n. 33/R. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato
autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della LR 03/01/2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, consentita a condizione che i
manufatti stessi: a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi; b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con
strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione; c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; d) non
abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo.
58
Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
43
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata rimozione degli appostamenti
temporanei da parte dei fruitori al
momento dell’abbandono o al termine
della giornata venatoria
Installare appostamenti temporanei
prima dell’orario consentito (massimo
un’ora prima dell’orario di caccia)
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei a distanza inferiore a 80
metri da altro appostamento dello
59
stesso tipo occupato.
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei a distanza inferiore a
100 metri da appostamento fisso
60
alla minuta selvaggina occupato
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei a distanza inferiore a
100 metri da appostamento fisso
per colombacci occupato39
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei con impiego di richiami
vivi o volantini a distanza inferiore
a 200 metri da altri appostamenti
fissi occupati. (DPGR 51R_2012).
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei a distanza inferiore a
200 metri da appostamento fisso
per palmipedi e trampolieri
occupato
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei a distanza inferiore a
200 metri da appostamento fisso
(occupato) per palmipedi e
trampolieri su lago artificiale
Esercitare la caccia in forma vagante
alla selvaggina migratoria, fatta
eccezione per la beccaccia, a distanza
inferiore a 100 metri da tutti gli
appostamenti fissi occupati
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. n.20/02
Art. 3 c. 4
DPGR n. 33/R del 2011
art. 74 c. 4
L.R. n.20/02
Art. 3 c.4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 1
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 3
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 3
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 4
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 3
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 3
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R del 2011
Art. 77 c. 5
La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può ridurre tale distanza fino a 50 metri
Le Province possono portare a 200 metri le distanze degli appostamenti temporanei agli appostamenti fissi di cui all’art. 73, comma 2, lettere a) e b) per la gestione di particolari territori o
l’esercizio di particolari forme di caccia.
59
60
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
44
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installazione e utilizzo di
appostamento temporaneo a distanza
inferiore a 100 mt. da aree in cui vige
il divieto di caccia.
Procedere al recupero di animali feriti
con l’uso del fucile uscendo da
appostamenti temporanei per un
raggio superiore a 50 mt., purchè si
tratti comunque di area soggetta alla
caccia programmata 61
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L. R.T.n. 3/ 94 s.m.
art. 34
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 80 c. 3
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 83 c. 1
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Valutare se è in corso lo svolgimento
della caccia vagante
APPOSTAMENTI FISSI ABUSIVI ED ESERCIZIO DI CACCIA ALL’INTERNO DI ESSI (TITOLARI E FREQUENTATORI)
1) Installazione appostamenti fissi e complementari abusivi; 2) Esercizio di caccia in app. fisso abusivo; 3) Collocazione; 4) Frequentatori; 5)
Falsità in atto pubblico; 6) Installazione in crinale montano; 7) Richiami vivi utilizzabili; 8) Esposizione tabella; 9) Smantellamento; 10) Esibizione
autorizzazione a vigilanza
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installare appostamenti fissi o
complementari sprovvisti di
autorizzazione della provincia
(abusivi)
Esercizio di caccia in appostamenti
fissi e complementari sprovvisti di
autorizzazione della provincia
(abusivi).
Sul verbale di accertamento amm.vo
riportare:“in violazione art. 6 della
L.R.T. 54/80”
Collocare capanni complementari per
colombacci in un raggio superiore a
35 mt. dal capanno principale.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34 c. 6
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 81
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 81
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60 Fauna
Provincia
L.R.T.n. 54/80 art. 6
→→→→→→→→→
→→→→→→→→
→→→→→→→→
→→→→→→
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 78 c. 1
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Regione
Toscana
Provincia
Provincia
61
Art. 83 c. 3. La disposizione si applica ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28,
comma 3, lettera c) nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
45
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in appostamento
fisso e/o complementare senza
provvedere alla convalida annuale
dell’autorizzazione effettuata inviando
l’attestazione di pagamento alla
Provincia
Modifica abusiva della dislocazione di
un appostamento fisso autorizzato.
Esercizio di caccia in appostamento
fisso abusivamente dislocato in luogo
diverso rispetto a quello autorizzato.
Installare e mantenere in esercizio
appostamenti fissi senza provvedere a
comunicarne la presenza al Comune
competente per territorio
In qualità di opzionista di cui all’art. 28
c. 3 lett. C LRT 3/94, essere titolare di
più di 1 (uno) appostamento fisso per
tutto il territorio regionale. (Salvo le
autorizzazioni preesistenti all’entrata
in vigore della LRT 23.02.2005 n. 34
relativamente ai soli appostamenti fissi
per colombacci)
In qualità di opzionista di cui all’art. 28
c. 3 lett. C LRT 3/94, essere titolare di
appostamento fisso ricadente nel
territorio regionale collocato al di fuori
dell’ATC di residenza o dell’ulteriore
ATC.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 82 c. 1
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60 Fauna
Decadenza
autorizzazione
app. fisso
Provincia
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 81 / 82 c. 2
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 81 / 82 c. 2
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 6 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Decadenza
autorizzazione
app. fisso
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Decadenza
autorizzazione
app. fisso
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 81 c. 6
L R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 81 c. 6
46
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in appostamento
fisso senza esserne:
a) il titolare
b) iscritto nell’elenco dei frequentatori
comunicato alla Provincia;
c) Altro cacciatore purchè
accompagnato dal titolare o da un
frequentatore 62
Esercizio di caccia in appostamento
fisso da parte di opzionista di cui art.
28 c. 3 lett. B LRT 3/94 senza essere
in possesso di CONSENSO SCRITTO
alla frequentazione.
Falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico. Attestare
falsamente al pubblico ufficiale, in un
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità.
Installazione di appostamenti sia fissi
che temporanei nei tratti montani di
crinale individuati dalle Province in cui
non possono essere collocati tali
appostamenti
Mancata esposizione della tabella
rilasciata dalla Provincia nel capanno
principale ed in eventuali capanni
complementari
Esporre tabelle nell’appostamento
fisso recanti dicitura diversa da:
“APPOSTAMENTO FISSO DI
CACCIA N. __“
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
Reclusione fino a
due anni
Decadenza
autorizzazione
app. fisso
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 2
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 3
Art. 483
Codice Penale
L.R T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 75 c.2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 C. 6
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 81 c. 9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 C. 6
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 81 c.9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
62
I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE
47
DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancato smantellamento dei capanni
e delle strutture aggiuntive dalla
cessazione dell’attività o dalla
decadenza o revoca
dell’autorizzazione a cura del titolare
con modalità e/o tempi diversi stabiliti
dalla Provincia 63
Mancata esibizione al personale di
vigilanza, dell’autorizzazione
all’appostamento fisso,da parte del
titolare o da parte dei cacciatori
autorizzati ad utilizzare
l’appostamento
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T.n. 3/94 s.m.
art. 34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 81 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 81 c. 8
APPOSTAMENTO FISSO PER COLOMBACCI
1) Distanze
64
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in appostamento
fisso per colombacci senza esserne:
a) il titolare
b) iscritto nell’elenco dei frequentatori
comunicato alla Provincia;
c) Altro cacciatore purchè
accompagnato dal titolare o da un
frequentatore 65
Esercizio di caccia in appostamento
fisso da parte di opzionista di cui art.
28 c. 3 lett. B LRT 3/94 senza essere
in possesso di CONSENSO SCRITTO
alla frequentazione.
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi ai colombacci a distanza
inferiore a 200 metri da
appostamento fisso alla minuta
selvaggina
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 2
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 2
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, corredata dal consenso del proprietario e del conduttore del fondo, il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Provincia per 2 anni (art.74 c.2)
Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.
65
I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE
48
DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO.
63
64
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi ai colombacci a distanza
inferiore a 200 metri da
appostamento fisso per trampolieri
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi ai colombacci a distanza
inferiore a 200 metri da
appostamento fisso per palmipedi e
trampolieri
Costruire ed utilizzare appostamenti fissi
ai colombacci a distanza inferiore a 600
metri da altro appostamento fisso
66
dello stesso tipo
Installazione e utilizzo di appostamento
67
fisso a distanza inferiore a 200 mt. da
aree in cui vige il divieto di caccia. Sono
esclusi:
 Fondi chiusi;
 Zone di Rispetto Venatorio;
 Foreste demaniali;
 Divieti speciali di caccia (art.33 - 25);
 Divieti di caccia che non abbiano come
fine la tutela e la salvaguardia della
fauna selvatica;
 Divieti di caccia posti in Regioni
confinanti.
Tali distanze non si applicano in caso di
appostamenti fissi preesistenti alla
istituzione delle aree di divieto.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
L. R.T.n. 3/ 94 s.m.
art. 34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 80 c. 1/2
D.G.P. Siena n. 19
del 27.01.2004 68
66
La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d). LA PROVINCIA DI SIENA HA
PROVVEDUTO A MODIFICARE LA DISTANZA PONENDOLA A 600 METRI.
67
Nella costruzione di app.fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia. La provincia può diminuire fino a 200 metri le distanze (nota 15).
68
La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
49
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Procedere al recupero di animali feriti
con l’uso del fucile uscendo da
appostamenti fissi ai colombacci per
un raggio superiore a 50 mt., purchè
si tratti comunque di area soggetta
69
alla caccia programmata
Valutare se è in corso lo svolgimento
della caccia vagante
Esercitare la caccia in forma vagante
o da appostamento temporaneo alla
selvaggina migratoria, ad esclusione
della beccaccia, a distanza inferiore
a 100 metri da appostamento fisso
ai colombacci occupato
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 83 c. 1
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 77 c. 3/5
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
APPOSTAMENTO FISSO ALLA MINUTA SELVAGGINA
1) Frequentatori; 2) Uscire da app. fisso alla minuta selvaggina; 3) Recupero animali feriti; 4) Distanze 70
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in appostamento
fisso per colombacci senza esserne:
a) il titolare
b) iscritto nell’elenco dei frequentatori
comunicato alla Provincia;
c) Altro cacciatore purchè
accompagnato dal titolare o da un
frequentatore 71
Esercizio di caccia in appostamento
fisso da parte di opzionista di cui art.
28 c. 3 lett. B LRT 3/94 senza essere
in possesso di CONSENSO SCRITTO
alla frequentazione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 2
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 2
69
Art. 83 c. 3. La disposizione si applica ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28,
comma 3, lettera c) nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
70
Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.
71
I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE
50
DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Procedere al recupero di animali feriti
con l’uso del fucile uscendo da
appostamenti fissi alla minuta
selvaggina per un raggio superiore a
50 mt., purchè si tratti comunque di
area soggetta alla caccia
programmata 72
Valutare se è in corso lo svolgimento
della caccia vagante
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi alla minuta selvaggina a distanza
inferiore a 200 metri da altro
appostamento fisso dello stesso
tipo
Esercitare la caccia in forma vagante
o da appostamento temporaneo alla
selvaggina migratoria, ad esclusione
della beccaccia, a distanza inferiore
a 100 metri da appostamento fisso
alla minuta selvaggina occupato
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi alla minuta selvaggina a distanza
inferiore a 200 metri da
appostamento fisso per trampolieri
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi alla minuta selvaggina a distanza
inferiore a 200 metri da
appostamento fisso per colombacci
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 83 c. 1
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 83 c. 1
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 77 c. 3/5
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
72
Art. 83 c. 3. La disposizione si applica ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28,
comma 3, lettera c) nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
51
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi alla minuta selvaggina a distanza
inferiore a 200 metri da
appostamento fisso per palmipedi e
trampolieri (entrambe le tipologie)
Installazione e utilizzo di
appostamento fisso a distanza
inferiore a 200 mt. da aree in cui vige
il divieto di caccia. Sono esclusi:

Fondi chiusi;

Zone di Rispetto Venatorio;

Foreste demaniali;

Divieti speciali di caccia (art.33 25);

Divieti di caccia che non abbiano
come fine la tutela e la
salvaguardia della fauna
selvatica;

Divieti di caccia posti in Regioni
confinanti.
Tali distanze non si applicano in caso
di appostamenti fissi preesistenti alla
istituzione delle aree di divieto.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 1
L. R.T.n. 3/ 94 s.m.
art. 34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 80 c. 1
D.G.P. Siena n. 19
del 27.01.2004 73
APPOSTAMENTI FISSI: Art. 73 c.2 lett. C) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI
Art. 73 c.2 lett. D) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI SU LAGO ARTIFICIALE
1) Caccia in appostamento temporaneo palmipedi e trampolieri 2) Recupero animali feriti 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze
di caccia 5) Appostamenti fissi abusivi; 6) App.fissi alla minuta selvaggina; 7) Distanze 74 ; 8) Autorizzazione e smantellamento
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installare app. fissi per palmipedi e
trampolieri di cui alla LRT 3/94 art 73
c.2 lett. C in luoghi diversi
rappresentati da acqua, in prossimità
dell’acqua, sul margine di uno
specchio d’acqua o terreno soggetto
ad allagamento.
73
74
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LR.T. n.3/94
Art. 34
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 73 c. 2 lett. C
La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.
Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
52
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installare app. fissi per palmipedi e
trampolieri di cui alla LRT 3/94 art 73
c.2 lett. D in luoghi diversi
rappresentati da lago artificiale
realizzato mediante idonee arginature
e sistemazioni idraulico-agrarie che
consentono l’allagamento artificiale di
un sito altrimenti asciutto. I laghi
artificiali non sono consentiti nelle
aree palustri naturali individuate dalla
provincia e sono provvisti di tabelle
lungo gli argini perimetrali
Costruzione di capanni
complementari autorizzati nelle aree
allagate in numero diverso da quanto
stabilito dal Regolamento Regionale
(fino a 5 ha allagati n° 2 capanni; oltre
5 ha allagati n° 4 capanni)
Collocare capanni complementari per
palmipedi e trampolieri a distanza
inferiore a 80 m. dall’appostamento
principale o da altri capanni
complementari
Esercitare la caccia in forma vagante
o da appostamento temporaneo alla
selvaggina migratoria, ad esclusione
della beccaccia, a distanza inferiore
a 200 metri da appostamento fisso
ai palmipedi e trampolieri occupato
(per entrambe le tipologie)
Esercizio di caccia in appostamento
fisso per palmipedi e trampolieri (per
entrambe le tipologie) senza esserne:
a) il titolare
b) iscritto nell’elenco dei frequentatori
comunicato alla Provincia;
c) Altro cacciatore purchè
accompagnato dal titolare o da un
frequentatore 75
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L. R.T. 3/ 94
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 78 c. 2
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 78 c. 2
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 77 c. 3/5
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60 Fauna
Provincia
LR.T. n.3/94
Art. 34
SEQUESTRO
COMPETENZA
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 73 c. 2 lett. D
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 84 comma 2
75
I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE
53
DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Procedere al recupero di animali feriti
con l’uso del fucile da parte di
cacciatori non titolari
dell’autorizzazione e/o non autorizzati
all’uso dell’impianto all’interno della
superficie allagata e lungo il perimetro
dell’argine di contenimento del lago.
Costruire ed utilizzare appostamenti
fissi per palmipedi e trampolieri
(entrambe le tipologie) a distanza
inferiore a 400 metri dagli
appostamenti fissi dello stesso
76
tipo occupati
Costruire ed utilizzare appostamenti
temporanei a distanza inferiore a
200 metri da appostamento fisso ai
trampolieri occupato (entrambe le
tipologie).
Esercitare la caccia in forma vagante
o da appostamento temporaneo alla
selvaggina migratoria, ad esclusione
della beccaccia, a distanza inferiore
a 200 metri da appostamento fisso
ai trampolieri occupato (entrambe
le tipologie)..
Installazione e utilizzo di
appostamento fisso per palmipedi e
trampolieri (entrambe le tipologie) a
distanza inferiore a 200 mt. da aree
in cui vige il divieto di caccia. Sono
esclusi:

Fondi chiusi;

Zone di Rispetto Venatorio;

Foreste demaniali;

Divieti speciali di caccia (art.33 25);

Divieti di caccia che non
abbiano come fine la tutela e la
salvaguardia della fauna
selvatica;

Divieti di caccia posti in Regioni
confinanti.
Tali distanze non si applicano in caso
di appostamenti fissi preesistenti alla
istituzione delle aree di divieto.
76
77
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R. T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 76 c. 2 lett. B/C
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 77 c. 3
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 77 c. 3
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T.3/ 94
art. 34
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 83 comma 2
L. R.T.n. 3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 80 c. 1
D.G.P. Siena n. 19
del 27.01.2004 77
La provincia per la gestione di particolari territori può ridurre la distanza a 200 metri tra appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui alla LRT 3/94 art. 73 c. 2 lett. C.
La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
54
RICHIAMI 78 : DETENZIONE E USO
1) Richiami acustici a funzionamento elettromagnetico; 2) Richiami vivi accecati o mutilati; 3)Richiami vivi provenienti da allevamento; 4)
Utilizzo richiami diversi in appostamento fisso; 5) Richiami non inanellati; 6) N° Richiami vivi negli app. fissi temporanei; 7) Specie; 8)
Detenzione richiami; 9) Preparazione e ritiro richiami.DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Usare a fine di richiamo, richiami
acustici a funzionamento meccanico
elettromagnetico o elettromeccanico
con o senza amplificazione di suono
Usare a fine di richiamo uccelli vivi
accecati o mutilati ovvero legati per le
ali (opportuna visita veterinaria per
accertamento maltrattamento)
L. 157/92
art. 21 lettera r
L. 157/92
art. 30 lettera h
L. 157/92
art. 21 lettera r
eventuale maltratt.to
Art. 544 bis/ter C.P.
L. 157/92
art. 30 lettera h
Utilizzare negli appostamenti fissi
richiami diversi da quelli specifici della
tipologia di riferimento, escluse le
forme domestiche 79 , (salvo vedi nota
a fondo pagina)
Usare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli
acquatici (identificati con anello
inamovibile numerato) 80
L.R.T. 3/ 94 s.m.
art.34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 85 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera f
art. 34 comma 3
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Ammenda fino a
€ 1549.37 Recidiva
sosp. Licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
L.157/92
Art. 28
Armi, mezzi e
fauna
L.157/92
Art.28
Armi, richiami
e
fauna
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
Provincia
78
Comodato e cessione dei richiami di cattur. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori. I cacciatori che detengono richiami di cattura,
qualora cessino l’attività venatoria o modifichino l’opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno
degli eredi.
79
Fanno eccezione gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 73, comma 2, lettere d) nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola, e
per gli appostamenti fissi per la minuta selvaggina di cui all’articolo 73, comma 2, lettera a) nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella.
80
Le specie domestiche dei palmipedi devono essere contrassegnate con anello inamovibile rilasciato dalla Provincia dopo che gli stessi esemplari sono stati denunciati presso l’AUSL
55
competente.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere richiami di cattura la cui
legittima detenzione, non sia
certificabile con documentazione
esistente presso la Provincia 81 .
Usare richiami che non siano
identificati mediante anello
inamovibile numerato (sono esclusi
quelli già identificati mediante anello
FOI o altro anello inamovibile e
numerato riconosciuto dalla provincia
per i richiami di allevamento)
Non comunicare alla Provincia, entro
30 giorni, ogni variazione del numero
dei soggetti detenuti
Usare negli appostamenti fissi in cui
sia presente un cacciatore che abbia
l’opzione per la forma di caccia di cui
all’art. 28 c. 3 lettera B L.R.T. 3/94,
più di 40 richiami complessivamente
(nel caso di uccelli di cattura non più
di 10 per specie).
Usare negli appostamenti fissi in cui
sono presenti esclusivamente
cacciatori con opzione per la forma di
caccia di cui all’art. 28 c. 3 lettera C
L.R.T. 3/94, più di 15 richiami
complessivamente (nel caso di uccelli
di cattura non più di 10 per specie)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L. R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 4
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 3
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 6
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 57 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 6
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 85 c. 2
COMPETENZA
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati 82
Provincia
€ 100,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
€ 100,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 85 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 6
SEQUESTRO
€ 100,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
Provincia
81
Qualora il possesso di richiami non sia certificabile dal cacciatore perché la documentazione esistente non è sul posto visionabile, sequestrare i richiami mancanti di certificazione e porli in
custodia al cacciatore detentore.
82
I richiami vivi non identificati con anello inamovibile che vengono lasciati in custodia al trasgressore dovranno essere sottoposti a rilievo fotografico e descrittivo.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
56
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere uccelli di cattura a fine di
richiamo che non appartengano alle
seguenti specie selvatiche: allodola,
alzavola, canapiglia, cesena, codone,
colombaccio, cornacchia grigia,
fischione, folaga, gazza, ghiandaia,
germano reale, marzaiola, merlo,
mestolone, moretta, moriglione,
pavoncella, tordo bottaccio e tordo
sassello. Sono inoltre utilizzabili le
forme domestiche del piccione e
dell’anatra.
Usare uccelli di cattura a fine di
richiamo che non appartengano alle
seguenti specie selvatiche:
allodola, alzavola, canapiglia, cesena,
codone, colombaccio, cornacchia
grigia, fischione, folaga, gazza,
ghiandaia, germano reale, marzaiola,
merlo, mestolone, moretta,
moriglione, pavoncella, tordo
bottaccio e tordo sassello.
Sono inoltre utilizzabili le forme
domestiche del piccione e dell’anatra
Detenere per ogni cacciatore che
eserciti la caccia da appostamento
fisso (opzione art. 28 c. 3 lettera BL.R.T. 3/94) più di quaranta richiami
di cattura con il limite massimo di
dieci uccelli di cattura per ogni specie
detenibile.
Detenere da parte di ogni cacciatore
che ha optato per la forma di caccia
di cui all’art. 28 c. 3 lettera C - L.R.T.
3/94, più di 10 richiami di cattura.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 1
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
COMPETENZA
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. H
Da 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
Recidiva
da € 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
520,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e s.m.
Art. 57 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lett.e
SEQUESTRO
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 57 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 2
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 34 comma 2
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
57
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Lasciare uccelli di allevamento
appartenenti alle specie acquatiche,
anche in ore notturne, nelle voliere di
mantenimento interne all’impianto, che
siano collocate con un lato a più di 10
m. dall’argine o comunque con il lato
più lontano a distanza superiore a 30
m.dall’argine stesso 83
Impiegare come richiamo vivo il
piccione domestico negli
appostamenti fissi alla minuta
selvaggina e per palmipedi e
trampolieri (entrambe le tipologie) fuori
dal periodo di vigenza di
provvedimenti che limitano o vietano
l’uso di richiami vivi appartenenti
all’ordine dei caradriformi e degli
anatidi.
Preparazione e ritiro dei richiami fuori
dell’orario consentito (un’ora prima e
un’ora dopo l’orario di caccia).
83
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 34
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. H
Da 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva
da € 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
520,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 85 c. 4
L.R.T 3/94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 85 c. 4
L.R.T 3/94 s.m.
art. 35 comma 2
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
LRT.3/94
Art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
Provincia
58
UTILIZZO GABBIE PER LA DETENZIONE DI UCCELLI DA RICHIAMO PER ATTIVITA’ VENATORIA E PARTECIPAZIONE A
FIERE E MOSTRE
1) Dimensioni gabbie per i richiami vivi.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Trasportare, utilizzare, detenere
uccelli da richiamo per caccia e
partecipazione a fiere e mostre, in
gabbie inferiori per lunghezza –
larghezza e altezza di 20X15X20 cm.,
e comunque più di un soggetto per
gabbia di specie Allodola e specie di
analoghe dimensioni.
Chiunque trasporta, utilizza, detiene
uccelli da richiamo per caccia e
partecipazione a fiere e mostre in
gabbie che non siano tradizionali di
legno o di materiale plastico o non
aventi gli spigoli arrotondati o non
aventi il fondo formato da barrette
metalliche delle dimensioni di
30X25X25 cm (lunghezza – larghezza
e altezza), e comunque più di un
soggetto per gabbia delle specie
Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo
sassello e specie di analoghe
dimensioni
Chiunque trasporta, utilizza, detiene
uccelli da richiamo per attività
venatoria in ceste o cassette con tetto
in tela le cui dimensioni non siano
inferiori in altezza a 40 cm. E
rapportate al numero dei soggetti
trasportati, per le specie colombaccio
e pavoncella.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
e mezzi
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
e mezzi
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
e mezzi
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 58 c. 1 lett. A
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 58 c. 1 lett. B
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 58 c. 1 lett. C
SEQUESTRO
COMPETENZA
59
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Chiunque trasporta, utilizza, detiene
uccelli da richiamo per caccia e
partecipazione a fiere e mostre in
gabbie che non siano tradizionali di
legno o di materiale plastico o non
aventi gli spigoli arrotondati o non
aventi il fondo formato da barrette
metalliche delle dimensioni di
40X40X40 cm (lunghezza – larghezza
e altezza), e comunque più di un
soggetto per gabbia delle specie
Ghiandaia,Cornacchia Grigia e specie
di analoghe dimensioni
Utilizzare per il trasporto delle specie
di cui all’art. 43 c.1 lett.a 84 /b 85 , ceste
o cassette con tetto in tela con altezza
inferiore a 25 cm. e dimensioni non
rapportate al numero dei soggetti
trasportati e comunque in numero
superiore a 10 (dieci). 86
Trasporto degli animali domestici
utilizzabili come richiami vivi in
maniera che non avvenga in sacche di
materiale morbido e flessibile e/o che
non consentano una buona areazione
e/o che non mantengono gli animali in
condizioni di oscurità e di limitata
mobilità
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
e mezzi
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
e mezzi
Provincia
L.R.T.3/94 s.m.
Art. 58 lett. Q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Richiami non
autorizzati
e mezzi
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 58 c. 1 lett. D
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 58 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 58 c. 3
SEQUESTRO
COMPETENZA
MALTRATTAMENTO E ABBANDONO ANIMALI
1) Lesione ad animale; 2) Morte dell’animale; 3) Abbandono animale; 4) Condizioni incompatibili con l’animale; 5) Collare elettrico
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Chiunque per crudeltà o senza
necessità cagiona una lesione ad un
animale o lo sottopone a sevizie o a
comportamenti e fatiche o a lavori
insopportabili per le sue peculiarità
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Art. 544 - ter C.P.
L. 20.07.2004 n. 189
Art.1
MINIMO E MASSIMO
Art. 544 - ter C.P.
L. 20.07.2004 n.
189 Art.1
IMPORTO SANZIONE
Reclusione da 3 mesi
a 1 anno o multa da €
3.000 a € 15.000
SEQUESTRO
Art.354 C.P.P.
Animali
e mezzi
COMPETENZA
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
84
Allodola e altre specie di analoghe dimensioni
Merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e altre specie di analoghe dimensioni.
86
Valutare maltrattamento animali.
85
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
60
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
Chiunque per crudeltà o senza
necessità cagiona la morte di un
animale
Art. 544 - bis C.P.
L. 20.07.2004 n. 189
Art.1
Art. 544 - bis C.P.
L. 20.07.2004 n.189
Art.1
Reclusione da 3 mesi
a 18 mesi
Art. 354 C.P.P.
Animali e mezzi
Chiunque abbandona animali
domestici
ART 727 comma 1 C P
ART 727 c. 1 C P.
Art. 354 C.P.P.
Animali e mezzi
Chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura e
produttive di gravi sofferenze
ART 727 comma 2 C P
ART 727 c. 2 C P
Uso del collare elettrico o di altro
analogo strumento che provoca effetti
di dolore sui cani, nella fase di
addestramento ed in ogni fase del
rapporto uomo-animale
ART 727 comma 2 C.P.
ART 727 comma 2
C.P.
Arresto fino a 1 anno
o ammenda da €
1.000 a
€ 10.000
Arresto fino a 1 anno
o ammenda da €
1.000 a
€ 10.000
Arresto fino a 1 anno
o ammenda da €
1.000 a
€ 10.000
Art. 354 C.P.P.
Animali e mezzi
Art. 354 C.P.P.
Mezzi
COMPETENZA
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Notizia Reato
Procura
Repubblica
del Tribunale
ESCHE E BOCCONI AVVELENATI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Vietato utilizzare, abbandonare,
preparare o detenere esche o bocconi
contenenti sostanze velenose o nocive
(fatte salve le attività di derattizzazione
–art.2)
Qualora il responsabile delle violazioni
rivesta la qualifica di Guardia
Particolare Giurata o di Guardia
Volontaria
Valutare se applicare l’art. 674 C.P.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T n.39 del 16/08/01
Art.1 comma 1°
L.R.T n.39/01
Art.3 comma 1°
Fino a € 1.549,37
€ 516,46
→→→→→→→→→
Art.3 comma 3°
Fino a € 3.098,74
€ 1032,91
SEQUESTRO
87
Art.3 c.1°
Art. 3 c. 2 88
COMPETENZA
Provincia
87
Sequestro cautelare delle esche e dei bocconi avvelenati e confisca amm.va ai sensi Art. 13 c.4° L. 689/81
88
Articolo 3 comma 2°:In caso di violazione delle disposizioni di cui all’art.1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-
pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti
vietati dall’art.1 dà luogo alla revoca dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza.
61
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Vietato preparare qualsiasi alimento in
maniera da poter causare
intossicazioni o lesioni all’animale che
lo ingerisce, fatte salve le attività di
derattizzazione
Qualora il responsabile delle violazioni
rivesta la qualifica di Guardia
Particolare Giurata o di Guardia
Volontaria
Valutare se applicare l’art. 674 C.P.
Mancato adempimento da parte del
Medico Veterinario a quanto indicato
nell’art.6
Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa, in un luogo di
pubblico transito o in un luogo privato
ma di comune o di altrui uso, cose atte
a offendere o imbrattare o molestare
persone, ovvero, nei casi non
consentiti dalla legge, provoca
emissioni di gas, di vapori o di fumo,
atti a cagionare tali effetti.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T n.39 del 16/08/01
Art.1 comma 2°
L.R.T n.39/01
Art.3 comma 1°
Fino a € 1.549,37
€ 516,46
→→→→→→→→→
Art.3 comma 3°
Fino a € 3.098,74
€ 1032,91
L.R.T n.39 del 16/08/01
Art.6
L.R.T n.39/01
Art.6 comma 4°
Da € 25,82 a
€ 103,29
€ 50,00
Art. 674 C.P.
Art. 674 C.P.
Arresto fino a un
mese o ammenda
fino a € 206,00
SEQUESTRO
Art.3 c.1
Art. 3 c. 2
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Art. 354 C.P.P.
Mezzi
Notizia Reato
Procura
Repubblica del
Tribunale
OASI DI PROTEZIONE
n.
Esercizio di caccia; 2) Disturbo alla fauna; 3) Tabellazione; 4) Addestramento cani nell’Oasi di Protezione.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
Esercizio di caccia nelle Oasi di
protezione
L.157/92
art. 21 lett.C
L. 157/92
art. 30 lettera d
Esercizio di caccia durante la stagione
venatoria al di fuori delle prescrizioni
adottate dalla Provincia con piani di
cattura o di abbattimento degli
ungulati. 89
Disturbo o nocumento della fauna
selvatica nelle oasi di protezione
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T 3/94 s.m.
art. 15 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
89
IMPORTO SANZIONE
Arresto fino a 6 mesi e
ammenda da € 464.82
a € 1549.37
sosp. Lic. Da 1 a 3
anni Recid.10 anni
€ 100,00
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
art.28
Armi e fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna se
abbattuta
illegalmente
Provincia
Provincia
62
Verificare se applicare anche la relativa sanzione penale
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Inosservanza alle disposizioni inerenti la
collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
responsabili struttura)
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Oasi di Protezione-Divieto
di caccia” in Istituto già autorizzato
Addestramento e allenamento dei cani
nelle Oasi di Protezione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 15 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lett.mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (L.R.T. n. 56 del 6 Aprile 2000 Art. 3 lett. D)
1) Esercizio di caccia nella ZPS; 2) Addestramento cani nella ZPS (Crete di Camposodo e Leonina, Lucciola Bella e Crete dell’Orcia e
del Formone, Laghi di Chiusi e Montepulciano, Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano).
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in giornate di
preapertura venatoria di cui all’art. 8
della LRT n. 20 del 10 Giugno 2002
8ad eccezione caccia agli ungulati).
Svolgere attività di addestramento di
cani da caccia, con o senza sparo,
prima del 1° Settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria
Esercizio di caccia con prelievo di
specie in deroga ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett.c della Dirett. 79/409/CEE
Esercitare l’attività venatoria nel mese
di Gennaio ad eccezione della caccia
da appostamento fisso o temporaneo
o in forma vagante in giorni diversi
dalla domenica e Giovedì ad
eccezione della caccia agli ungulati
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. B
LRT 20/02 art. 1 c.3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. H
LRT 20/02 art. 1 c.3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. B
LRT 20/02 art. 1 c.3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. A
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
SEQUESTRO
LRT.3/94
art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
63
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia utilizzando
munizionamento a pallini di piombo
all’interno delle zone umide quali
LAGHI, STAGNI, PALUDI,
ACQUITRINI, LANCHE, nonché nel
raggio di 150 metri dalle rive più
esterne.
Effettuare la pratica dello sparo al nido
nello svolgimento dell’attività di
controllo demografico delle
popolazioni di corvidi
Effettuare ripopolamenti a scopo
venatorio ad esclusione di quelli
effettuati negli Istituti Faunistici privati
e di quelli effettuati con fauna
selvatica proveniente dalle Zone di
ripopolamento e cattura.
Abbattere esemplari appartenenti alla
specie: Pernice bianca (Lagopus
Mutus), Combattente (Philomacus
Pugnax) e Moretta (Aythya Fuligola)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. D
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
LRT 20/02 art. 1 c.3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. E
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. F
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
LRT 20/02 art. 1 c.3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. G
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
IMPORTO SANZIONE
COMPETENZA
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
€ 210,00
SEQUESTRO
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di Ripopolamento e Cattura
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercitare la caccia nelle Zone di
Ripopolamento e Cattura
L 157/92
art. 21 lettera c
L 157/92
art. 30 lettera d
Esercizio di caccia durante la stagione
venatoria al di fuori delle prescrizioni
adottate dalla Provincia con piani di
cattura o di abbattimento degli
ungulati. 90
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
90
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
Arresto fino a 6 mesi e
ammenda da € 464.81
a € 1549.37
L.157/92
art.28
Armi e fauna
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna se
abbattuta
illegalmente
COMPETENZA
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Provincia
64
Verificare se applicare anche la relativa sanzione penale
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Tabellazione abusiva di zona di
ripopolamento e cattura (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
91
responsabili struttura)
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Zona di Ripopolamento e
Cattura-Divieto di caccia” in Istituto già
autorizzato
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Addestramento e allenamento dei cani
nella Zona di Ripopolamento e Cattura.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 16 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q/n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 15 comma 5
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
ZONE DI PROTEZIONE
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di protezione
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia nelle “Zone di
Protezione” istituite dalle Province
lungo le rotte di migrazione
dell’avifauna
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 c. 1 lett. Bb
Esercizio di caccia durante la stagione
venatoria al di fuori delle prescrizioni
adottate dalla Provincia con piani di
cattura o di abbattimento degli
ungulati. 92
Tabellazione abusiva di zona di
protezione (eventuale coobbligazione
in solido proprietari e responsabili
struttura) 93
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 14 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q/n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
91
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna se
abbattuta
illegalmente
Provincia
Provincia
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area tabellata
e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
92
Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa.
93
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area tabellata
65
e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Addestramento e allenamento dei cani
nella Zona di Protezione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
ZONE DI RISPETTO VENATORIO
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Z.R.V.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 17 bis comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q/n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 155,00 a
€ 930,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 17 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 17 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Esercizio di caccia nelle “Zone di
Rispetto Venatorio” (esclusa la caccia
agli ungulati con il metodo della caccia
di selezione o da appostamento se la
provincia lo consente)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 17 bis comma 4
Tabellazione abusiva di zona di
rispetto venatorio (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
responsabili struttura) 94
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Zona di Rispetto VenatorioDivieto di caccia” in Istituto già
autorizzato
Addestramento e allenamento dei cani
nella Zona di Rispetto Venatorio.
Immettere fauna selvatica all’interno o
al di fuori delle strutture di
ambientamento senza autorizzazione
della Provincia
SEQUESTRO
LRT.3/94
art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
€ 310,00
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 27 c. 4
94
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area tabellata
66
e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Pubblico Riproduzione Fauna Selvatica.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia nei Centri Pubblici
di Riproduzione della Fauna selvatica
allo stato naturale
Esercizio di caccia durante la stagione
venatoria al di fuori delle prescrizioni
adottate dalla Provincia con piani di
cattura o di abbattimento degli
ungulati. 95
Tabellazione abusiva di Centro
Pubblico di Riproduzione Fauna
Selvatica (eventuale coobbligazione in
solido proprietari e responsabili
struttura) 96
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Centro Pubblico di
riproduzione della fauna allo stato
naturale” in Istituto già autorizzato
Addestramento e allenamento dei cani
nei Centri Pubblici di riproduzione
della fauna allo stato naturale
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 c. 1 lett. BB
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera d
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Ulteriore recidiva
da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
Recidiva
€ 520,00 e sosp. Lic.
Per 1 anno. Ulter.
Rec.€ 730,00 sosp.
Licenza 1 anno
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna se
abbattuta
illegalmente
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 17 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q/n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 17 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
95
Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa.
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area tabellata
e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
96
67
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Privato Riproduzione Fauna Selvatica; 4) Disciplinare Autorizzazione
degli Istituti Faunistici Privati.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia nei Centri Privati di
riproduzione della fauna selvatica
Esercizio di caccia durante la stagione
venatoria al di fuori delle prescrizioni
adottate dalla Provincia con piani di
cattura o di abbattimento degli
ungulati. 97
Addestramento e allenamento dei cani
nei Centri Privati di Riproduzione della
Fauna allo stato naturale
Istituzione di Centro Privato di
Riproduzione Fauna Selvatica senza
autorizzazione della Provincia
Immettere nel territorio regionale capi
prodotti nel CPRFS senza essere
muniti di contrassegni di
riconoscimento forniti dalla Provincia e
delle certificazioni sanitarie necessarie
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 c. 1 lett. bb
art. 18 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera d
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Recidiva
€ 520,00 e sosp. Lic.
Per 1 anno. Ulter.
Rec.€ 730,00 sosp.
Licenza 1 anno
Revoca nel
caso che il
gestore effettui
o consenta a
terzi l’esercizio
della caccia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna se
abbattuta
illegalmente
COMPETENZA
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Ulteriore recidiva
da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 18 comma 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera q / n
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
LRT 3/94 s.m.
art. 18 comma 2 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
Immissioni di fauna selvatica in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Immettere fauna selvatica all’interno
del CPRFS al di fuori delle modalità
stabilite dalla Provincia
97
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
art. 18
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 28 c. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa.
68
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Prelevare, tramite cattura, animali
appartenenti alle specie in indirizzo
produttivo, da parte di personale
diverso dal titolare dell’impresa
agricola, o persona nominativamente
98
indicata nell’autorizzazione
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
art. 18
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DGP 29/2014
art. 13 comma 2
DGP 29/2014
art. 23
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Diritto prelazione e catture di fauna selvatica in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non rispettare il diritto di prelazione
della Provincia sull’acquisto di fauna
selvatica proveniente dal CPRFS
Non apporre contrassegni di
riconoscimento numerati forniti dalla
Provincia ai capi prodotti nel CPRFS
al termine delle operazioni di cattura
ovvero non indicarli nel registro.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
art. 18 comma 6°
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DGP 29/2014 art.13 c. 4
LRT 3/94 s.m.
art. 18
DGP 29/2014
art. 23
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DGP 29/2014
art. 13 comma 3
DGP 29/2014
art. 23
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Registri in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non provvedere alla tenuta del registro
vidimato ovvero non registrare:

n° progressivo dell’operazione e
data;

provenienza selvaggina immessa
e estremi del fornitore;

destinazione selvaggina catturata
ed estremi dell’acquirente;

quantità e specie immesse o
catturate;

numeri dei contrassegni dei capi
prodotti;

generalità dell’incaricato
responsabile dell’operazione.
Non tenere a disposizione degli organi
di vigilanza il registro, che in caso di
controllo, deve essere reperibile presso
il recapito uficiale del CPRFS o altra
sede specificatamente indicata nella
scheda anagrafica
98
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
art. 18
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 28 c. 6
DGP 29/2014
art. 23
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DGP 29/2014
art. 16 comma 1
LRT 3/94 s.m.
art. 18
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DGP 29/2014
art. 16 comma 2
DGP 29/2014
art. 23
Identificare il personale estraneo alla cattura e trasmettere informativa/CNR per uso mezzi non consentiti.
69
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Alimentatori per fauna selvatica in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non rendere inaccessibile agli ungulati
gli alimentatori per i fagiani e pertanto
nella loro attivazione devono:
Alimentatore a cassetta: collocato a
un’altezza inferiore a 1,50 metri;
Alimentatore a terra: non protetti con
rete di robuste dimensioni
dotate di fori di ridotte dimensioni.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 29/2014
art. 17 comma 2
DGP 29/2014
art. 23
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Recinti di produzione della lepre in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installare recinti per la riproduzione
della lepre senza autorizzazione della
Provincia
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 29/2014
art. 18 comma 1
DGP 29/2014
art. 23
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Detenzione e allevamento di fauna selvatica in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere fauna selvatica in cattività
senza autorizzazione
Costituire allevamenti di selvaggina a
scopo di ripopolamento, nonché
impiantare strutture necessarie senza
autorizzazione della Provincia
ovvero senza comunicazione in caso
di imprenditore agricolo. 
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 29/2014
art. 19 comma 1
DGP 29/2014
art. 23
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 29/2014
art. 19 comma 2
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
DGP 29/2014
art. 23
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
LRT 3/94 Art. 60
Fauna
Sospensione o
revoca
autorizzazione
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
LRT 3/94 Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Provincia
art. 19 comma 3
Sospensione o
revoca
autorizzazione
70
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Recinzioni in CPRFS
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non comunicare preventivamente alla
Provincia la presenza di recinzioni in
rete metallica interne al CPRFS
realizzate a qualsiasi scopo 99
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 29/2014
art. 21 comma 1
DGP 29/2014
art. 23
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
LRT 3/94 Art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Sospensione o
revoca
autorizzazione
Tabellazione
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Tabellazione abusiva di Centro Privato
di
Riproduz.
Fauna
Selvatica
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura) 100
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Centro Privato di
riproduzione della fauna allo stato
naturale” in Istituto già autorizzato
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
Art.18 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera q / n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 18 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
99
Tutela delle produzioni agricole per danni da fauna selvatica, protezione di terreni utilizzati per specifiche finalità.
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
100
71
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)
Attivita’ venatoria, cinofila e di controllo della fauna selvatica nelle AAFFVV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in AFV senza
autorizzazione del direttore
concessionario
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 20 c. 8
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 1 (All. A)
Esercizio di caccia in difformità dal
piano di assestamento e prelievo
approvato dalla Provincia.
Mancata annotazione sul permesso
numerato dei capi abbattuti, da
effettuarsi in A.F.V., al termine della
giornata venatoria.
Esercizio di caccia nelle A.F.V.
palustri oltre le ore 14.
L.R.T.3/94 s.m.
art. 20 c. 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera d
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Ulteriore recidiva
da € 365,00 a
€ 2.190,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva
€ 520,00 e sosp. Lic.
Per 1 anno. Ulter.
Rec.€ 730,00 sosp.
Licenza 1 anno
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 31
L.R.T 3/94 s.m.
art. 20
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 37 c. 1
L.R.T.3/94 s.m.
art. 20 c. 11 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 35 c. 2
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
TRASGRESSO
RE
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Provincia
72
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Attivita’ venatoria nella zona protezione speciale ricadente in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in territorio
ricadente in ZPS all’interno dell’AFV in
giornate di preapertura venatoria (ad
eccezione caccia agli ungulati).
Esercizio di caccia in territorio
ricadente in ZPS all’interno dell’AFV
nel mese di Gennaio ad eccezione
della caccia da appostamento fisso o
temporaneo o in forma vagante in
giorni diversi dalla domenica e
Giovedì (ad eccezione della caccia
agli ungulati)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. B
LRT 20/02 art. 1 c.3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. A
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 c.1 lettera e
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Immissione di fauna selvatica in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Immissione o liberazione di fauna in
data successiva al 31 Agosto
all’interno dell’AFV (salvo deroga)
Immissione di animali di allevamento
privi della certificazione sanitaria di
legge
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 comma 9°
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 33 c. 5
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 14 c. 5 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
73
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Immissione di fagiani senza utilizzare
un recinto di ambientamento di
adeguate dimensioni, collaudato da un
Tecnico della Provincia, ( ad eccezione
di fagiani provenienti da catture).
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 14 c. 5 (All. A)
Immettere fauna selvatica della specie
lepre senza autorizzazione della
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.20 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 33 c. 5
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 14 c. 8 (All. A)
Omessa comunicazione alla Provincia
dell’effettuazione di ogni intervento di
immissione con almeno 5 gg. di anticipo
con la precisazione del luogo e
dell’orario
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 14 c. 7 (All. A)
Strutture ambientamento, detenzione, allevamenti e recinzioni nelle AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia all’interno dei
recinti destinati alla produzione di
selvaggina da destinare al
ripopolamento dell’azienda faunistico
venatoria stessa.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 3 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
COMPETENZA
Provincia
La sanzione e’ a
carico del
trasgressore ed
eventualmente in
concorso con il
direttore (art. 5 L.
689/81)
74
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Costituire allevamenti di selvaggina a
scopo di ripopolamento, nonché
impiantare le strutture necessarie, da
parte del Direttore dell’AFV senza
l’autorizzazione della Provincia ovvero
senza comunicazione in caso di
imprenditore agricolo.
Installare ed utilizzare strutture per
l’ambientamento di fagiani (voliere,
recinti) senza autorizzazione della
Provincia ovvero senza collaudo del
personale della Provincia teso a
valutarne l’idoneità tecnica.
Detenere o allevare fauna selvatica in
cattività per il ripopolamento
all’interno dell’AFV senza
autorizzazione.(Nel periodo compreso
tra il 1.02 e il 31.08 la detenzione di
fagiani, ai soli fini del ripopolamento
dell’AFV, è consentita solo se
preventivamente autorizzata dal
Dirigente Servizio Risorse Faunistiche
Installare recinzioni destinate alla
produzione di selvaggina da destinare
al ripopolamento dell’AFV a distanza
inferiore a 100 metri dal perimetro
ovvero senza autorizzazione della
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 2 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 19 c. 1 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 30 c. 2
DGP 21/01/2014 n.
13
Art. 31 c. 1 (All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 1 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Impiantare recinti per la caccia agli
ungulati
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera p
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
€ 520,00
Per ciascun capo
immesso
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 3 (All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 21 (All. A)
Permettere la fuoriuscita di animali
selvatici dalle recinzioni per incuria o
inadeguatezza delle stesse 101 -
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 32 c. 4
101
Sospensione o
revoca AFV
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Recidiva da
€ 520,00 a
€ 3.020,00
Immissione di fauna non autorizzata
Rapporto
Settore
Risorse
Faunistiche
Rapporto
Settore
Risorse
Faunistiche
Recidiva
€ 1.040,00
75
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installazione di recinzioni perimetrali di
A.F.V. che impediscono il libero
passaggio della selvaggina
Non comunicare preventivamente alla
Provincia la presenza di recinzioni in
rete metallica interne all’AFV
realizzate a qualsiasi scopo (p.es. a
tutela delle produzioni agricole per
danni da fauna selvatica, a protezione
di terreni utilizzati per specifiche
finalità).
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR 33R/2011
Art. 32 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 24 c. 1 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 24 c. 2 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
Alimentatori per fauna selvatica in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non rendere inaccessibile agli ungulati
gli alimentatori per i fagiani e pertanto
nella loro attivazione devono:
Alimentatore a cassetta: collocato a
un’altezza inferiore a 1,50 metri;
Alimentatore a terra: non protetti con
rete di robuste dimensioni
dotate di fori di ridotte dimensioni.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 19 c. 2 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Appostamenti fissi in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzare appostamenti fissi con
autorizzazione scaduta
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 22 c. 1 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
76
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Trappole e recinti di cattura per fauna selvatica in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Detenere trappole e recinti per la
cattura di fauna selvatica presenti
all’interno dell’AFV senza
autorizzazione della Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 23 c. 1 (All. A)
Non dotare le trappole e i recinti per la
cattura di fauna selvatica presenti
all’interno dell’AFV di apposito
contrassegno rilasciato dalla Provincia
che certifica l’idoneità della struttura,
per quanto concerne le caratteristiche
costruttive e di funzionamento.
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 23 c. 1 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
Esercizio venatorio e permessi di caccia in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia all’interno dell’AFV
munito di regolare permesso giornaliero
che:
- non sia redatto in duplice copia
(matrice per il cacciatore e figlia per
l’AFV);
- non rechi il nome dell’AFV, il numero
progressivo di ordine e la firma del
Direttore;
- Non rechi l’indicazione della data, nome
e cognome del cacciatore, numero
della licenza di porto di fucile e
Questura che lo ha rilasciato, tipo di
fauna che è autorizzato a cacciare
(stanziale, migratoria o ungulata);
- Non rechi l’indicazione dei capi abbattuti
al termine della giornata venatoria.
Non conservare la copia figlia del
permesso dall’AFV.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 2 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 2 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
77
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Annotare gli esiti della caccia nel
registro oltre 48 ore successive al
rilascio.
Non rilasciare un permesso collettivo
al responsabile della battuta in caso di
battute di caccia al cinghiale o al
fagiano ovvero non allegare l’elenco
dei cacciatori partecipanti completo di
tutti i dati previsti per il permesso
giornaliero ovvero non allegare al
registro generale dell’AFV indicando
anche gli eventuali addetti al
caricamento delle armi. 102
Esercitare la caccia alla fauna
migratoria al di fuori delle norme del
calendario venatorio.
Esercitare la caccia alla fauna
migratoria con densità superiore a un
cacciatore ogni 80 ettari di superficie
dell’AFV
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR 33R/2011
Art. 37
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 2 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DPGR 33R/2011
Art. 37
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 3 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR 33R/2011
Art. 34 c. 2
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 4 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DPGR 33R/2011
Art. 34 c. 2
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 4 (All. A)
102
In caso di caccia in battuta al cinghiale o al fagiamo è consentito anche il rilascio di permesso individuale
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
78
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia alla fauna
migratoria in possesso di permessi per
la caccia alla fauna migratoria con
durata inferiore alla mezza giornata.
Esercitare la caccia ad altre specie
nelle recinzioni destinate alla caccia al
cinghiale, muflone, daino e cervo
durante il periodo di utilizzazione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 34 c. 2
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 25 c. 4 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 comma 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 32 c. 3
IMPORTO SANZIONE
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Cinofilia venatoria in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Effettuare l’allenamento,
l’addestramento dei cani e gare
cinofile all’interno dell’AFV senza il
consenso del Direttore, con il divieto di
immissione e di abbattimento di fauna
selvatica.
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 26 c. 1 (All. A)
Effettuare l’allenamento,
l’addestramento dei cani e gare
cinofile all’interno dell’AFV con il
consenso del Direttore immettendo
e/o abbattendo fauna selvatica.
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 26 c. 1 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
79
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Tenuta dei registri in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non provvedere alla tenuta di un
apposito registro, con pagine
numerate progressivamente ovvero
nelle quali non siano riportate tutte le
operazioni di immissione e di cattura
completi dei seguenti dati:
a) il numero progressivo
dell’operazione e la data;
b) la provenienza della selvaggina
immessa e gli estremi del fornitore;
c) la destinazione della selvaggina
catturata e gli estremi del destinatario;
d) le quantità e le specie immesse o
catturate.
Tenere nelle AFV consorziate più
registri secondari senza che ve ne sia
segnalazione sul registro generale
ovvero senza una annotazione
sottoscritta dal Direttore.
autorizzazione della aventi le
caratteristiche del registro generale
(registri secondari). L’utilizzo dei
registri secondari deve essere
segnalato sul registro generale
all’inizio della stagione venatoria con
Tenere ed utilizzare nelle AFV
consorziate registri secondari con
caratteristiche diverse dal registro
generale.
Non riepilogare entro il 20 marzo di
ogni anno sul registro generale i dati
contenuti nei registri secondari
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 27 c. 1 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR 33/R/2011
Art. 36 c. 3
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 27 c. 2 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR 33/R/2011
Art. 36 c. 3
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 27 c. 2 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
DPGR 33/R/2011
Art. 36 c. 3
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 27 c. 2 (All. A)
80
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non tenere a disposizione i registri
dell’AFV agli organi di vigilanza e
controllo durante il periodo di attività
venatoria ovvero al di fuori del
recapito ufficiale dell’Azienda o altra
sede specificatamente indicata nella
scheda anagrafica.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 27 c. 3 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Piano di controllo ai sensi art. 37 LR 3/1994 in AFV
Non effettuare i necessari interventi
urgenti di controllo imposti in casi di
particolare emergenza faunistica dal
Dirigente competente.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 28 c. 2 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Attivita’ di vigilanza in AFV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Assicurare la vigilanza nell’AFV con
almeno un guardiacaccia ogni 500
ettari di superficie o frazione superiore
a 250.
(Fino a 750 ettari: 1 guardiacaccia;
fino a 1.250 ettari: 2 guardiacaccia)
Effettuare la vigilanza all’interno
dell’AFV con personale non
adeguatamente preparato sulla
normativa di riferimento
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c. 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 46
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 29 c. 1 (All. A)
LRT 3/94 s.m.
Art. 51 c. 1 lett. G
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 29 c. 3 (All. A)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
81
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non garantire il libero accesso a tutti i
fondi rustici vincolati dalla
concessione agli organi di vigilanza e
alla Provincia ovvero non garantire
l’apertura, ai soli fini di questo servizio
e dietro richiesta dei soggetti sopra
detti, di sbarre o cancelli che chiudano
le strade interne e impediscano
l’accesso dei veicoli a porzioni di
territorio oggetto della concessione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 c. 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 29 c. 6 (All. A)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 31 c. 1
(All. A)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
103
Tabellazione perimetrale
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Tabellazione abusiva di azienda
faunistico venatoria (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
responsabili struttura) 104
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Azienda FaunisticoVenatoria-Caccia consentita ai soli
autorizzati” pur essendo già autorizzata
Inosservanza alle disposizioni inerenti la
collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità alle
prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
responsabili struttura)
Istituire l’AFV con il confine a distanza
inferiore di 500 metri da altra AFV o
comunque nei confronti di altri istituti
faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
Esercitare la caccia all’interno di
recinzioni destinate alla produzione di
selvaggina da destinare al
ripopolamento situate all’interno
dell’AFV.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 20 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera q / n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 20 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 comma 6°
LRT 3/94 s.m.
Art. 20 comma 1/11
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 32 c. 2
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
COMPETENZA
Provincia
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
103
Sono escluse da tale obbligo le chiusure di giardini o resedi di limitate dimensioni attigui a fabbricati.
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
104
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
82
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Installare recinzioni di ampiezza
superiore al 20% della superficie
dell’AFV, ma non inferiore a 50 ettari,
destinate alla caccia al cinghiale,
muflone, daino e cervo
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 20 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 32 c. 3
AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (A.A.V)
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in AAV senza
autorizzazione del direttore
concessionario
Esercitare la caccia su specie non
immesse o comunque non allevate in
cattività, ovvero non presenti nel piano
annuale 105
Esercitare la caccia su selvaggina
migratoria ad eccezione del germano
reale e quaglia provenienti da
allevamenti nazionali
105
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 21 c. 12
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 42 c. 1
LRT 3/94 s.m.
Art.21 comma 1°
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 42 c. 1
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 1 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.21 comma 12°
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lett.g
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 42 c. 2
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Ad eccezione della caccia agli ungulati, alle specie predatrici e opportunistiche dei cui all’art. 21 c. 8 della LRT 3/94, durante la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e giovedì.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
83
Immissione di fauna selvatica in AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Immettere specie ungulate o lepri al di
fuori degli idonei recinti, regolarmente
comunicati alla Provincia, ovvero
immetterli in recinti non idonei in modo
tale che fuoriescano nel territorio
circostante106
Immettere capi non provenienti da
allevamento nazionale ovvero
immettere specie selvatiche diverse
da quelle della fauna toscana ad
eccezione degli ungulati.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 7 bis
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 11 c. 3 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 11 c. 3 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
€ 100,00
Se trattasi di cinghiale
€ 520,00 a capo.
Vedi sanzione
specifica art. 58 lett.
P
€ 100,00
Se trattasi di cinghiale
€ 520,00 a capo.
Vedi sanzione
specifica art. 58 lett.
P
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Esercizio venatorio e permessi di caccia in AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia in AAV in possesso
di permesso giornaliero sprovvisto di:
-denominazione AAV;
-n°progressivo di ordine e firma del
direttore;
-data;
-nome e cognome del cacciatore;
-n° porto di fuciile e Questura di rilascio;
-tipo di selvaggina che è autorizzato a
cacciare.
Mancata annotazione in AAV dei capi
abbattuti, sul permesso numerato, da
parte del cacciatore al termine della
giornata venatoria
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 2 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
107
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
107
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 45 c.1
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 2 (Alleg. B)
106
MINIMO E MASSIMO
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
Applicare sanzione: Immissione di fauna selvatica non autorizzata
La sanzione è a carico del trasgressore
84
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata conservazione della copia del
permesso giornaliero nell’AAV
Non indicare nominativamente gli
addetti al caricamento delle armi
nell’elenco partecipanti allegato al
permesso collettivo
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1°
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 2 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c.1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 45 c. 2
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 3 (Alleg. B)
Tenuta dei registri in AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non provvedere alla tenuta del
registro vidimato dalla Provincia, con
pagine numerate progressivamente,
ovvero non registrare tutte le
operazioni di immissione con i
seguenti dati:
- n°progressivo dell’operazione e data;
- provenienza della selvaggina
immessa e gli estremi del fornitore; 108
- quantità e le specie immesse.
Non provvedere a conservare in
allegato al registro la documentazione
attestante la provenienza della
selvaggina immessa e gli estremi del
fornitore
Non riportare sul registro l’esito della
caccia entro 48 ore
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 12
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 44 c. 3
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 1 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 44 c. 3
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 1 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 45 c. 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 2 (Alleg. B)
108
Copia della documentazione attestante la provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore deve essere conservata in allegato nel registro.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
85
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata conservazione in allegato al
registro generale dell’AAV, del
permesso collettivo, rilasciato solo al
Responsabile della battuta, in caso di
caccia al cinghiale o al fagiano.
Durante il periodo di attività venatoria,
non tenere i registri a disposizione
degli organi di vigilanza e controllo
presso il recapito ufficiale dell’Azienda
o altra sede specificatamente indicata
nella scheda anagrafica
Utilizzare registri secondari che non
abbiano le medesime caratteristiche
del registro generale compresa la
vidimazione da parte della Provincia.
Non effettuare il riepilogo dei dati a
cadenza ANNUALE entro il 20 Marzo
sul registro generale in caso di
impiego di registri secondari.
Utilizzare registri secondari da parte
dell’AFV senza farne segnalazione sul
registro generale con un annotazione
sottoscritta dal Direttore.
Mancata comunicazione ovvero
comunicazione alla Provincia oltre 30
giorni per ogni variazione in ordine:
-ai dati anagrafici e tecnici
dell’intestatario dell’autorizzazione;
-ai proprietari e conduttori dei terreni;
-alla sostituzione del Direttore;
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 45 c. 2
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 3 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 18 c. 3 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1-12
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 44 c. 3
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 44 c. 3
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 2 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1-12
SEQUESTRO
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 16.5.2006
n. 91 Art. 20 c. 1
(Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 2 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 20 c. 2 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1°
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 5 c. 2-3 (Alleg. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 (Alleg. B)
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
86
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Alimentatori per fauna selvatica in AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non rendere inaccessibile agli ungulati
gli alimentatori per i fagiani e pertanto
nella loro attivazione devono:
Alimentatore a cassetta: collocato a
un’altezza inferiore a 1,50 metri;
Alimentatore a terra: non protetti con
rete di robuste dimensioni
dotate di fori di ridotte dimensioni.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 15 c. 1 (All. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Detenzione, allevamenti fauna selvatica nelle AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere fauna selvatica in
allevamento per scopi diversi dal
ripopolamento senza autorizzazione
Costituire allevamenti di selvaggina a
scopo di ripopolamento ovvero
impiantare le strutture necessarie
senza autorizzazione della Provincia
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 16 c. 1 (All. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 16 c. 2 (All. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
SEQUESTRO
LRT 3/94
art. 60
Fauna
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
LRT 3/94
art. 60
Fauna
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Detenzione, allevamenti fauna selvatica nelle AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere trappole e i recinti per la
cattura di fauna selvatica sprovvisti di
apposito contrassegno rilasciato dalla
Provincia che ne certifica l’idoneità
della struttura, per quanto riguarda le
caratteristiche costruttive e di
funzionamento, e che ne autorizza la
detenzione. 109
109
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c.1
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 16 c. 1 (All. B)
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
LRT 3/94
art. 60
Mezzo
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Citare anche violazione L.R.T. art. 32 comma 1 lett. q) . In caso di impiego contestare violazione penale di cui alla L. 157/92 art. 13/30 comma 1 lett. h)
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
COMPETENZA
Provincia
87
Cinofilia venatoria in AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Svolgere gare cinofile, nonché
l’allenamento e l’addestramento dei
cani senza autorizzazione del
Direttore dell’AAV
Svolgere gare cinofile, nonché
l’allenamento e l’addestramento dei
cani con immissione e abbattimento di
selvaggina senza autorizzazione.
Istituire aree addestramento cani
all’interno dell’AAV senza
autorizzazione della Provincia (vedi
sanzione tabellazione abusiva area
addestramento cani)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 12
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 42 c. 3
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 19 c. 1 (All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.21 comma 12
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 42 c. 3
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 19 c. 1 (All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 24 comma 1°
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 48 c. 4
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 19 c. 1 (All. B)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
Provincia
Aree addestramento cani ricadenti all’interno di AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Immettere soggetti non muniti di
anello o contrassegno di
riconoscimento di colore arancione
immediatamente prima
dell’utilizzazione all’interno di aree
addestramento cani con abbattimento
localizzate all’interno dell’AAV.
Immettere all’interno di aree recintate
soggetti dello stesso sesso
all’interno di aree addestramento cani
con abbattimento localizzate
all’interno dell’AAV.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 24 c. 7 quater
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 24 c. 7 ter
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
88
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
Vigilanza all’interno di AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non assicurare la vigilanza nell’AAV
con almeno un guardiacaccia ogni
500 ettari di superficie o frazione
superiore a 250
(Fino a 750 ettari: 1 guardiacaccia;
fino a 1.250 ettari: 2 guardiacaccia)
Effettuare la vigilanza all’interno
dell’AFV con personale non
adeguatamente preparato sulla
normativa di riferimento
Non garantire agli organi di vigilanza
e alla Provincia il libero accesso a
tutti i fondi rustici vincolati dalla
concessione. 110
Istituire l’AAV con il confine a
distanza inferiore di 500metri da altra
AAV o comunque nei confronti di altri
istituti faunistici o faunistico-venatori
già costituiti.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
Provincia
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 22 c- 6 (All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 3°
COMPETENZA
LA SANZIONE E’
A CARICO DEL
DIRETTORE
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 46
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 22 c. 3 (All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 comma 1
SEQUESTRO
€ 100,00
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 46
IMPORTO SANZIONE
Da € 50,00 a
€ 300,00
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c. 9
DGP 21/01/2014 n. 13
Art. 22 c. 1 (All. B)
LRT 3/94 s.m.
Art. 21 c. 9
MINIMO E
MASSIMO
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
DGP 21/01/2014 n.
13 Art. 24 c. 1
(All. B)
110
Il Direttore dovrà garantire l’apertura, ai soli fini di questo servizio e dietro richiesta dei soggetti sopra detti, di sbarre o cancelli che chiudano le strade interne e
impediscano l’accesso dei veicoli a porzioni di territorio oggetto della concessione. Sono escluse da tale obbligo le chiusure di giardini o resedi di limitate dimensioni attigui a
fabbricati.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
89
Tabellazione perimetrale
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Tabellazione abusiva azienda
agrituristico venatorio (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
responsabili struttura) 111
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Azienda AgrituristicoVenatorio-Caccia consentita ai soli
autorizzati” pur essendo già
autorizzata
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
propr. e resp. Struttura)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 21 c. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q / n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 21 comma 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
€ 310,00
LA SANZIONE
E’ A CARICO
DEL
DIRETTORE
Provincia
ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI, CANI VAGANTI, MALGOVERNO INCAUTA CUSTODIA ANIMALI
1) Orari e periodi di allenamento; 2) Aree vietate.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Addestramento e allenamento dei cani
in violazione agli orari e ai periodi
stabiliti dalla L.R. n.20/02.
Allenamento e addestramento dei cani
da parte di cacciatore non iscritto all’
ATC dove viene svolta l’attività
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art.32
lettera mm
L.R.T. n. 20/02
Art. 5 c. 1
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
111
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
90
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Allenamento e addestramento cani
nelle aree interessate dalle produzioni
agricole soggette a danneggiamento
di cui all’art. 42 c. 2 della LRT 3/94 e
alla Delib. Consiglio Regionale
20/12/1994 n. 588 anche se prive di
tabellazione.
Svolgere attività di addestramento di
cani da caccia, con o senza sparo,
prima del 1° Settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria in
zona di protezione speciale .
Allenamento cani a distanza inferiore
a 50 mt. dagli argini di contenimento
dei laghi artificiali con appostamento
per palmipedi e trampolieri (art. 73 c. 3
lett. D 112 ) ovvero a 100 mt. dal centro
del capanno in caso di appostamenti
di cui all’art. 73, comma 2 lett. C. 113
Lasciare incustoditi nelle campagne i
cani da guardia a più di 200 MT
dall’abitazione o dal bestiame al
pascolo.
Omessa custodia e malgoverno di
animali (chiunque lascia liberi o non
custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o
ne affida la custodia a persona
inesperta)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 45
comma 2
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Art. 672 C.P.
modif. da
L. 24.11.1981 n. 689
art. 33 lett.A
art.38 c. 2
Art. 672 C.P.
Da € 25,00 a
€ 258,00
€ 50,00 114
Prefettura di
Siena
LRT 20/02 e s.m.
Art. 5 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis
D.G.R.T n. 454 del
16.06.2008
D.M. Ambiente Tutela
Territorio e Mare
17.10.2007
Art. 5 c. 1 lett. h
L.R.T.3/ 94 s.m.
art. 34
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 83 c. 4
112
Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito
altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.
Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad allagamento.
114
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato presso un Ufficio postale o presso una Banca, utilizzando un bollettino F23 dell’Agenzia delle Entrate, reperibile presso i
predetti Uffici, intestato a “SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - CONCESSIONARIO DELLA PROVINCIA DI SIENA”. Dovranno altresì essere indicati sul MODELLO F23 i seguenti
codici: CAMPO 2: va indicata la Banca o la Posta, nonché la relativa Agenzia alla quale si conferisce delega per eseguire il pagamento; CAMPO 4: vanno indicati i dati anagrafici del versante;
CAMPO 6: indicare dicitura“R6K”; CAMPO 9: indicare in causale “PA”; CAMPO 10: indicare “anno” e “numero” del verbale; CAMPO 11: indicare codice “741T”; CAMPO 12:indicare “sanzione
amministrativa”; CAMPO 13: indicare “importo” del verbale
113
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
91
AREE ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE PER CANI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia all’interno di aree
addestramento cani
Esercizio di caccia durante la stagione
venatoria al di fuori delle prescrizioni
adottate dalla Provincia con piani di
cattura o di abbattimento degli
ungulati. 115
Effettuare gare cinofile su selvaggina
immessa o naturale in territorio libero
senza autorizzazione della Provincia,
Istituire aree addestramento cani da
parte di titolare di autorizzazione di
AAV non ricadenti interamente
all’interno dell’Azienda stessa.
Non rispettare le prescrizioni del
regolamento di gestione dell’area
predisposto dal titolare e da lui
sottoscritto.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 c. 4 - 5
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 5
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 4°
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 1
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 9 bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna se
abbattuta
illegalmente
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Provincia
Esercizio dell’attivita’
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Violazione delle modalità e dei tempi
fissati dalla Provincia in autorizzazione
in merito alle misure di salvaguardia
della fauna selvatica, nell’arco
temporale che va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Non provvedere a rimuovere/coprire le
tabelle perimetraliin caso di periodo si
sopensione dell’attività cinofila
riportata sull’autorizzazione a cura dei
gestori.
115
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 4°
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 4°
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
Art. 6 comma 2
92
Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Consentire l’attività cinofila per oltre
116
ovvero
cinque giorni alla settimana
tra il tramonto ed il sorgere del sole
o al di fuori degli orari consentiti dal
Calendario venatorio 117
Consentire tempi di sciolta dei cani,
compresa la ripresa degli stessi,
superiori a due ore ovvero non
intervallare da una pausa di mezz’ora i
turni di accesso (escluso
addestramento su quaglie)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 4°
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 6 comma 3
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 4°
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 6 comma 4
Accesso e permessi
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Accedere alle aree addestramento
cani da parte di soggetti non
autorizzati o comunque non muniti di
specifica autorizzazione 118
Mancata tenuta del registro nelle aree
addestramento cani con abbattimento
Non provvedere ad annotare
cronologicamente l’apposito registro in
caso di attività di addestramento con
abbattimento con le seguenti
indicazioni: data, nome, cognome del
fruitore, numero della licenza di porto
di fucile e Questura di rilascio.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 5°
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 11 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 50 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 50 c. 6
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 11 comma 2
116
Nelle AAC senza abbattimento e senza immissione su fauna naturale, nel periodo 1 aprile – 15 luglio le attività sono consentite per un massimo di due giorni a settimana.
Se riportato in autorizzazione
118
Permesso giornaliero o tesserino di accesso annuale rilasciati dal titolare.
117
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
93
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata annotazione nel registro
delle immissioni e degli abbattimenti
nelle aree addestramento cani con o
senza abbattimento, da parte del
responsabile della gestione,
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 50 c. 6
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 12 comma 1
AAC senza abbattimento su fauna selvatica naturale
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Effettuare l’abbattimento di fauna
selvatica naturale all’interno di AAC
non autorizzate 119
Immettere fagiani all’interno dell’AAC
al di fuori o all’interno di recinti di
ambientamento non autorizzati dalla
Provincia
Addestrare e allenare cani da sangue
o da tana su percorsi diversi da quelli
predisposti ovvero su specie
selvatiche non provenienti da
allevamento ovvero al di fuori delle
indicazioni ENCI
119
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 13 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 12 comma 2
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 4°
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 50 c. 4
Applicare tutte le sanzioni amministrative ed eventualmente di carattere penale legate alle modalità, periodo e specie abbattuta.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
94
AAC senza abbattimento su cinghiale e lepre
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Predisporre AAC con superficie
recintata inferiore a 10 ettari o
superiore a 100 ettari 120
Immettere soggetti non provenienti da
allevamenti nazionali ovvero non
accompagnati da documentazione
attestante la legittima provenienza e
dalla necessaria certificazione
sanitaria
Consentire all’interno dei recinti la
presenza di soggetti appartenenti allo
stesso sesso in misura superiore ad 1
ogni 5 ettari, arrotondato per eccesso,
ovvero in numero superiore a 6 capi.
Immettere soggetti sprovvisti di
contrassegno di riconoscimento
ovvero senza gli estremi del gestore
dell’area.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 6
120
Possono essere autorizzate AAC su cinghiale con superficie inferiore a 10 ettari, ma comunque superiore a 2 ettari, solo per l’addestramento di cuccioli di età non superiore ai diciotto
mesi e dei cani di piccola taglia
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
95
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Consentire l’attività di addestramento
contemporanea di oltre 10 cani da
seguita. 121
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
Catturare o abbattere cinghiali al fine
di sostituirli senza dare preventiva
comunicazione alla Provincia ovvero
abbatterli senza la presenza diretta di
un agente di cui all’art. 51 L.R.
3/1994 122
Esercitare il contenimento di specie
ungulate, predatrici o concorrenti da
parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’art. 37 LRT 3/94. 123
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 7
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 8
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 5bis
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 comma 8
AAC con abbattimento su quaglia, fagiano, starna e pernice rossa
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Predisporre AAC con superficie
recintata inferiore a 10 ettari o
superiore a 100 ettari 124
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 15 comma 3
121
Il cane avente un’età inferiore ai 18 mesi non è conteggiato nel numero dei dieci purchè non vi siano più di tre cuccioli per muta.
Applicare inoltre tutte le sanzioni amministrative e/o penali relative alle modalità con cui avviene il prelievo.
123
Applicare inoltre eventuali sanzioni di carattere amministrativo e /o penale.
124
Possono essere autorizzate AAC esclusivamente su quaglie con superficie compresa tra 2 ettarie 100 ettari
122
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
96
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzare fauna selvatica di
allevamento nelle aree
addestramento, allenamento e gare
per cani con abbattimento diversa da
quaglia, fagiano, starna, pernice
rossa e anatra germanata (lepre e
cinghiale solo in aree recintate).
Immettere soggetti non provenienti da
allevamenti nazionali ovvero non
accompagnati da documentazione
attestante la legittima provenienza e
dalla necessaria certificazione
sanitaria
Effettuare attività di abbattimento fuori
dal periodo di caccia aperta nelle aree
addestramento, allenamento e gare
per cani con abbattimento in
superfici superiori a 15 ettari, fatta
eccezione all’interno delle AAV per cui
la superficie non può essere superiore
a 50 ettari a corpo, non confinanti fra
loro.
Immettere i soggetti, fuori dal periodo
di caccia aperta, in tempi diversi da
quelli immediatamente precedenti il
loro utilizzo e muniti di anello o
contrassegno di riconoscimento di
colore arancione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 c. 7 bis
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60 Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 15 comma 4
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 7 quater
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 15 comma 5
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 7 quater
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 15 comma 5
Fare accedere all’AAC con
abbattimento una densità di persone
dotate di fucile esercenti l’attività di
addestramento superiore ad “un fucile
ogni 10 ettari”, arrotondata per
eccesso, e “uno ogni cane”
97
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
AAC con abbattimento su lepre e cinghiale di allevamento nelle Aziende Agrituristico Venatorie
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Predisporre AAC con superficie
recintata inferiore a 10 ettari o
superiore a 100 ettari 125
Immettere cinghiali in recinti di
addestramento di superficie inferiore a
10 ettari 126
Immettere soggetti non provenienti da
allevamenti nazionali ovvero non
accompagnati da documentazione
attestante la legittima provenienza e
dalla necessaria certificazione
sanitaria
Consentire all’interno dei recinti la
presenza di soggetti appartenenti allo
stesso sesso in misura superiore ad 1
ogni 5 ettari, arrotondato per eccesso,
ovvero in numero superiore a 6 capi.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 4/ 16 c. 2
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 50 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 5/ 16 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 7ter
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 6/ 16 c. 2
125
Possono essere autorizzate AAC su cinghiale con superficie inferiore a 10 ettari, ma comunque superiore a 2 ettari, solo per l’addestramento di cuccioli di età non superiore ai diciotto
mesi e dei cani di piccola taglia
126
Solo per l’addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le disposizioni
ENCI.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
98
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Immettere soggetti sprovvisti di
contrassegno di riconoscimento
ovvero senza gli estremi del gestore
dell’area.
Immettere cinghiali in aree non
adeguatemente recintate e tali da
impedirne la fuoriuscita (vedi
immissioni)
Svolgere attività di addestramento
cani su cinghiale e lepre senza attività
di sparo in aree non adeguatamente
recintate e tali da impedire la
fuoriuscita dei soggetti immessi (vedi
immissioni)
Consentire l’attività di addestramento
contemporanea di oltre 10 cani da
seguita. 127
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 6/ 16 c. 2
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 c.7 ter
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
Catturare o abbattere cinghiali al fine
di sostituirli senza dare preventiva
comunicazione alla Provincia ovvero
abbatterli senza la presenza diretta di
un agente di cui all’art. 51 L.R.
128
3/1994
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 7/ 16 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 9bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 8/16 c. 2
127
128
Il cane avente un’età inferiore ai 18 mesi non è conteggiato nel numero dei dieci purchè non vi siano più di tre cuccioli per muta.
Applicare inoltre tutte le sanzioni amministrative e/o penali relative alle modalità con cui avviene il prelievo.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
99
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare il contenimento di specie
ungulate, predatrici o concorrenti da
parte di soggetti diversi da quelli di cui
129
all’art. 37 LRT 3/94.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 5bis
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 14 c. 8/16 c. 2
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Gare cinofile
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Organizzare gare da parte di
associazioni cinofile e/o venatorie
senza autorizzazione concessa dalla
Provincia.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24
LRT 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
€ 100,00
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 49
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 20
Tabellazione
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Tabellazione abusiva di area
addestramento e allenamento di cani
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura) 130
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Istituire aree addestramento cani per
l’addestramento, l’allenamento e le
gare dei cani senza autorizzazione
della Provincia
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
LRT 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 24 comma 8
L.R.T 3/94 s.m.
art. 58 lett. Q / n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 1°
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 48 c. 5
129
Applicare inoltre eventuali sanzioni di carattere amministrativo e /o penale.
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
130
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
100
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Disporre una tabellazione di confine
non conforme all’art. 26 LRT 3/94
recante la scritta “Area addestramento
cani”
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 8°
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
MINIMO E MASSIMO
Da € 155,00 a
€ 930,00
+ € 15,00 a tabella
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
€ 310,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
COMPETENZA
Provincia
Vigilanza
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non assicurare la vigilanza venatoria
con la presenza diretta di una guardia
di cui all’art. 51 della LR 3/94 o del
titolare della stessa AAC in possesso
di decreto di GGV durante lo
svolgimento di attività cinofile con
l’uso del fucile.
Non assicurare la disponibilità di una
guardia di cui all’art. 51 della LR 3/94
durante lo svolgimento di attività
cinofile che non prevedono
l’abbattimento.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 9 bis
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
LR.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 51 c. 2
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 9 comma 2
L.R.T 3/94 s.m.
art. 24 comma 9 bis
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 51 c. 2
D.G.P. n. 30 del
18/02/2014
art. 9 comma 2
101
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
FONDI CHIUSI
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Notifica costituzione; 4) Catture di selvaggina; 5) Riapertura.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia in fondo chiuso
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art.32 lett.bb
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera f
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
Sosp. Licenza 1 anno
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
Provincia
Tabellazione abusiva di fondo chiuso
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura) 131
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 3
L.R.T 3/94 s.m.
art. 58 lett. q / n
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Fondo chiuso”da parte del
proprietario o conduttore del fondo su
fondi chiusi già costituiti e recintati .
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26.
Mancata notifica della costituzione di
fondo chiuso al Comune e anche alla
Provincia in caso di fondo superiore a
3 ha
Catturare la fauna selvatica senza
autorizzazione della Provincia (vedi
anche sanzioni di natura penale:
mezzi non consentiti)
Mancata comunicazione alla Provincia
dell’eventuale riapertura del fondo
chiuso
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Recidiva
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58
lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58
lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Mezzi e Fauna
Provincia
Provincia
131
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
102
DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 25
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia nei fondi sottratti
alla gestione programmata della
caccia e debitamente tabellati
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m
art. 25 c. 10
art.32 lettera hh
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m
art. 58 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
Tabellazione abusiva di art. 25
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura) 132
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 10
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58
lettera q / n
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Divieto di caccia ai sensi
dell’art.25 della L.R.3/94” su fondi già
costituiti
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
Addestramento e allenamento dei cani
nelle aree vietate ai sensi dell’art. 25
L.R. 3/94.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 25 comma 10
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
SEQUESTRO
LRT.3/94
art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
€ 100,00
Provincia
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 33
1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia in zone di divieto
istituite dalle Province, sentiti i Comuni
interessati o su richiesta degli stessi,
quando ricorra la necessità di
proteggere la fauna selvatica
(inconsistenza faunistica, salvaguardia
ambiente e/o produzioni. Agricole,
tutela e incolumità persone, particolari
condizioni stagionali, climatiche,
malattie e altre calamità).
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 5
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
SEQUESTRO
LRT.3/94
art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
132
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
103
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
L.R.T. 3/94
art. 32 lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Esercitare la caccia nelle aree vietate
dai Comuni a tutela della pubblica
incolumità per ragioni turistiche o altre
motivazioni
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 comma 8
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera e
Tabellazione abusiva di art. 33 comma
5 e 8 (eventuale coobbligazione in
solido proprietari e responsabili
struttura) 133
Mancata apposizione di tabelle recanti
l’indicazione del divieto di caccia ai
sensi art. 33 commi 5/8 su aree già
autorizzate
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
Addestramento e allenamento dei cani
nelle Aree vietate ai sensi art. 33 c.
5/8.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 commi 5/8
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q / n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 33 commi 5/8
SEQUESTRO
LRT.3/94
art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
€ 100,00
Provincia
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
133
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
104
DIVIETI DI CACCIA: COLTURE IN ATTO E ATTIVITA’ZOOTECNICHE
1) Esercizio di caccia; 2) Caccia in territorio in attualità di coltivazione; 3) Caccia nelle attività zootecniche; 4) Distanze da recinti e allevamenti
fauna selvatica; 5) Tabellazione, 6) Comunicazione e autorizzazione, 7) Addestramento e allenamento cani.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia in forma vagante
nei terreni con coltivazioni erbacee da
seme, frutteti specializzati, impianti
vivaistici, vigneti e uliveti specializzati
fino alla data del raccolto, nei terreni
coltivati a soia e a riso e a mais per la
produzione di seme fino alla data del
raccolto e i terreni rimboschiti da un
periodo di tempo inferiore ai 3 anni,
purchè tabellati come prescritto in
Delib.C.R. del 20.12.1994 n. 588
Esercitare la caccia vagante e da
appostamento temporaneo su terreni
in attualità di coltivazione debitamente
tabellati come prescritto in Delibera
Cons. Reg. n. 588 del 20/12/94 fino al
momento del raccolto
Esercitare la caccia vagante e da
appostamento temporaneo in
presenza di colture specializzate o
intensive di cui alla Del. Cons. Reg. n.
588 del 20/12/94 debitamente
tabellate fino al momento del raccolto.
Esercitare la caccia in forma vagante
o da appostamento temporaneo nelle
superfici dove si svolge l’attività
zootecnica di cui alla Del. Cons. Reg.
n. 588 del 20.12.1994 debitamente
tabellate per il periodo di utilizzazione
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 1
€ 210,00
Recidiva
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 520,00
Sosp. Licenza 1 anno
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera f
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera f
Recidiva
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva
€ 520,00
Sosp. Licenza 1 anno
€ 210,00
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera g
Recidiva
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva
€ 520,00 sosp.Lic.1
anno
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
Del Reg. Toscana
n. 588 del 20/12/1994
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 3
Del Reg. Toscana
n.588 del 20/12/94
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 3
Del Reg. Toscana
n.588 del 20/12/94
IMPORTO SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera f
Del Reg. Toscana
n. 588 del 20/12/1994
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 1
MINIMO E MASSIMO
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
105
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia a distanza
inferiore di 50 MT. da apiari, stabbi,
stazzi, ed altri recinti destinati al
ricovero e all’alimentazione del
bestiame, ovvero alla produzione di
fauna selvatica
Esercitare la caccia avvicinandosi con
il cane non al guinzaglio a distanza
inferiore da 100 MT. da animali
pascolanti nelle aree in cui è in fase di
effettuazione il pascolo estensivo
regolarmente tabellati
Tabellazione abusiva di divieto caccia
per colture in atto o attività zootecnica
in atto (eventuale coobbligazione in
solido proprietari e responsabili
struttura) 134
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Coltura in atto-divieto di
caccia fino al raccolto” in aree già
istituite
Omessa comunicazione all’A.T.C.
dell’apposizione di tabelle e del
periodo di durata del divieto a
salvaguardia delle colture e delle
attività zootecniche di cui alla Del.
Reg. Toscana n. 588 del 20/12/94
Mancata autorizzazione rilasciata dal
Comune a difesa di altre colture
danneggiabili non previste dalla Del.
Reg. Toscana n. 588/94
Tabellazione abusiva di attività
zootecnica
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 3
Del Reg. Toscana
n.588 del 20/12/94
punto 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 3
D.R.T
n.588
20/12/94 punto 3
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera e
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Recidiva
€ 520,00
del
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q / n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 58
lettera q/n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58
lettera q / n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q / n
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Del Reg. Toscana n.588
del 20/12/94 punto 2
L.R.T 3/94 s.m.
art. 42
Del .Reg.Toscana
n. 588 del 20/12/94
Del .Reg.Toscana
n. 588 del 20/12/94
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 3
Del.Reg. Toscana n.
588/94 art. 2
COMPETENZA
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 4
Del Reg. Toscana n.588
del 20/12/94 punto 2
L.R.T 3/94 s.m.
art. 42
€ 210,00
SEQUESTRO
134
Prima di applicare la presente violazione segnalare a mezzo relazione scritta il Settore competente della Provincia che emetterà apposito avviso ai proprietari dei fondi inclusi nell’area
tabellata e che indicherà un termine entro il quale rimuovere le tabelle. Scaduto detto termine si provvederà a contestare la violazione.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
106
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata apposizione di tabelle recanti
la dicitura “Attività zootecnica in attodivieto di caccia fino al…” in aree già
istituite
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
Allenamento e addestramento cani
nelle aree interessate dalle produzioni
agricole soggette a danneggiamento
di cui all’art. 42 c. 2 della LRT 3/94 e
alla Delib. Consiglio Regionale
20/12/1994 n. 588 anche se prive di
tabellazione.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 42 comma 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Del.Reg. Toscana n.
588/94 Art.2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
LRT 20/02 e s.m.
Art. 5 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
CINGHIALE
1) Periodi di caccia; 2) Uso munizione spezzata; 3) Detenzione; 4) Immissione; 5) Modalità di caccia; 6) Caccia in battuta; 7) Scheda di presenza;
8) Contenimenti e soggetti autorizzati; 9) Radio, 10) Detenzione munizione spezzata; 11) Contrassegno auricolare.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Caccia in periodo di chiusura
generale per la specie
Esercizio di caccia al cinghiale nel
periodo compreso tra il 1° Febbraio e
il 30 Settembre.
Usare munizione spezzata nella
caccia al cinghiale e agli altri ungulati
(applicare anche sanzione
amministrativa)
Usare munizione spezzata nella
caccia al cinghiale e agli altri ungulati
(applicare anche sanzione penale)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 18
L. 157/92
art. 30 lett.a
L.157/92
art. 21 lettera u
L 157/92
art. 30 lettera h
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 32 comma 1 lett. i
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
IMPORTO SANZIONE
Arresto da 3 mesi ad
1 anno o ammenda
da € 929.63 a
€ 2582.28
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€1549.37
Recidiva sospensione
licenza da 1 a 3 anni
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
L.157/92
28 Art.
C.P.P.
Armi e
Fauna
COMPETENZA
art.
354
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92 art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
107
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzo di armi in battuta al cinghiale
che non siano: A) fucile a canna liscia
caricato con munizioni a palla unica;
B) armi a canna rigata di cal. Non
inferiore a mm 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a 40
mm; C) è ammesso anche l’uso di
fucili a 2 o 3 canne
Esercizio di caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale e nel
periodo indicato dalla Delibera C.R.
annuale 135 inerente la determinazione
da parte della provincia:
1- Zone;
2- Periodi;
3- Giorni di caccia;
4- Modalità.
Detenzione di capi di cinghiale di cui si
accerti l’abbattimento all’interno di
zone vocate al cinghiale in forma
diversa dalla battuta o da parte di
singoli o squadre non assegnatarie nel
distretto di gestione.
Detenzione di cinghiali in strutture
recintate o luoghi non autorizzati 136
Immissione di cinghiali nel territorio
regionale al di fuori dei casi previsti da
autorizzazione motivata della
Provincia previo parere della Giunta
Regionale
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 13 commi 1, 2
MINIMO E MASSIMO
L. 157/92
art. 30 lettera h
IMPORTO SANZIONE
Ammenda fino a
€ 1549.37
Recidiva
sospensione licenza
da 1 a tre anni
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Armi e
fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 32 lett. EE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 92
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 32 c. 1 lett. Ff
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera p
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
€ 520,00
a capo introdotto
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Recidiva da
€ 520,00 a
€ 3.120,00
Recidiva
€ 1040,00
L.R.T 3/94 s.m.
art 30 comma 5
Calendario Venatorio
Provinciale
L.R.T. 20/02 s.m.
Calendario Venatorio
Provinciale
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 92
135
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 419 del 03/06/2013. Determinazioni di competenza della Provincia per la stagione venatoria 2013/2014 in relazione alla specie cinghiale
2. E’ vietata la detenzione di ungulati ad eccezione dei seguenti casi comunque autorizzati dalla provincia:
a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della l.r. 3/1994; b) aree per l’addestramento dei cani di cui all’ articolo 24 della l.r. 3/1994; c) aziende faunistico venatorie ed aziende
agrituristico venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994, esclusivamente in aree recintate; in queste aree è consentito anche l’abbattimento dei capi eventualmente riprodotti; d) centri di
recupero della fauna selvatica;
c) aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della L.R.T. 3/1994; in queste aree è consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente riprodotti.
136
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
108
ISCRIZIONE SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE E DOVERI 137 138
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia in battuta al
cinghiale (iscritto alla squadra) senza
avere come requisito l’iscrizione al
registro provinciale relativo alla
squadra di caccia al cinghiale in
battuta anteriormente alla data del
31.12.1995
Esercitare la caccia da parte di iscritto
a squadra, in battuta al cinghiale
sprovvisto di attestato di frequenza
rilasciato dalle Associazioni Venatorie
in merito a norme di sicurezza per la
caccia in battuta1
Esercitare la caccia in battuta al
cinghiale senza essere abilitati ai
sensi dell’art. 95 c.1 lett.b e senza
essere iscritti al registro dei cacciatori
per la caccia al cinghiale istituito
presso la Provincia.
Avvalersi, da parte del titolare
dell’autorizzazione al contenimento
dei cinghiali di personale diverso da
quello consentito 139
Esercitare la caccia in battuta al
cinghiale sprovvisto di abilitazione
provinciale alla conduzione di cani da
traccia e/o da limiere abilitati dalla
Provincia.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m
Art. 58 lettera g
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 95 c. 1 lett. B
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
MINIMO E MASSIMO
COMPETENZA
€ 210,00
Provincia
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Provincia
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Provincia
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m
Art. 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 95 c. 1 lett. C
L.R.T. 3/94 s.m
art. 28 bis comma 4
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m
art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m
Art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 95 c. 1 lett. C
SEQUESTRO
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 95 c. 1 lett. C
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
IMPORTO SANZIONE
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
137
Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale: a)i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’ articolo 29,
comma 7 della l.r. 3/1994; b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta; c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui
alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e
di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; d) i conduttori di cani da traccia e/o da limiere abili-tati dalla provincia. La provincia riconosce la validità delle abilitazioni conseguite in regioni
diverse dalla Regione Toscana previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
138
Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta, prescindendo dal
possesso dei requisiti di cui all’articolo 95.
139
Salvo altra sanzione
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
109
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzo in battuta al cinghiale di fucile
a canna liscia caricato con munizioni
diverse da quelle a palla unica o a
salve;
Utilizzo in battuta al cinghiale di armi
diverse da quelle a canna rigata di
calibro non inferiore a 5,6millimetri,
con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a 40 millimetri. È altresì
ammesso l’uso di fucili a due
o tre canne;
Utilizzo in battuta al cinghiale di fucili
diversi da quelli a due o tre canne;
Utilizzo in battuta al cinghiale di arco
con caratteristiche non consentite
(potenza non inferiore a 50 libbre
standard AMO con allungo di 28 pollici
e frecce dotate di punta a lama
semplice o multipla non inferiore a 25
mm)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94
art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 12 lett. A
L.R.T. 3/94
art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 12 lett. B
L.R.T. 3/94
art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 12 lett. B
L.R.T. 3/94
art. 28 bis comma 9
MINIMO E MASSIMO
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 12 lett. C
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
IMPORTO SANZIONE
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA
(compreso il territorio ricadente nelle AFV e AAV solo su richiesta e con accordo scritto con il Direttore Concessionario)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale in
battuta in area non vocata istituita
dalla Provincia di Siena al di fuori del
programma di cui all’art. 88 c. 2 140 ;
(Contestazione al singolo cacciatore)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
DCR 556/2013
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 1/2
140
I programmi di gestione e di controllo di cui all’articolo 28 bis, comma 4, della L.R. 3/1994 sono parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati
di cui all’articolo 28 bis, comma 3, della L.R. 3/1994.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
110
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale in forma
di battuta o in forma singola al di fuori
delle prescrizioni riportate dal
Calendario Venatorio provinciale
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale in forma
di battuta senza possedere il requisito
di cui all’art. 95 DPGR 33R_2011.
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate accedendo alle poste
da parte dei cacciatori con fucile
carico
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale in forma
di battuta detenendo munizione
spezzata.
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale senza
indossare indumenti ad alta visibilità.
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale in forma
di battuta abbattendo capi di fauna
selvatica diversi dal cinghiale
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015
Norme provinciali
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis
DCR 556/2013
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
art. 88/95
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015
Norme provinciali
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015Norme
provinciali
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015
Norme provinciali
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015Norme
provinciali
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
111
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale in forma
di battuta senza che il responsabile
dei gruppi o delle squadre di caccia
abbia preventivamente segnalato
l’area di battuta con idonea
cartellonistica posta nelle vie di
accesso alle aree interessate.
Non provvedere ad apporre al
cinghiale abbattuto apposita fascetta
auricolare fornita dall’ATC.
Non provvedere, subito dopo
l’abbattimento, alla segnatura sul
tesserino venatorio regionale del capo
abbattuto
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera i
Da € 80,00 a
€ 480,00
€ 160,00
Provincia
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015Norme
provinciali
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015
Norme provinciali
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28
L.R. n.20
del 10/6/2002 e s.m
art. 6 c. 2
LISTA DI PRESENZA AREE NON VOCATE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree non vocate al cinghiale in forma
di battuta senza che il responsabile
dei gruppi o delle squadre di caccia
abbia preventivamente prima
dell’inizio dell’intervento compilato la
lista di partecipanti.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
DCR 556/2013
Calendario
Venatorio
2014/2015
Norme provinciali
112
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
CACCIA AL CINGHIALE IN AREA VOCATA
(compreso il territorio ricadente nelle AFV e AAV solo su richiesta e con accordo scritto con il Direttore Concessionario)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 5
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Esercitare la caccia al cinghiale in
forma diversa da quella in battuta in
area vocata al cinghiale, salvo
quanto indicato all’articolo 91, comma
6, e nei programmi di cui all’articolo
88, comma 2 DPGR 33/R del 2011
Effettuare battuta di caccia al cinghiale
con un numero di partecipanti inferiore
a 18 iscritti alla squadra (come
previsto dal Regolamento Regionale)
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 28 bis comma 9
Effettuare battuta di caccia al cinghiale
con un numero di partecipanti inferiore
a 25, ma superiore a 18; come
previsto da Disposizione. Dirigenziale
della Provincia di Siena.
Effettuare battuta di caccia al cinghiale
con squadre composte da meno di 40
iscritti al registro dei cacciatori per la
caccia al cinghiale istituito presso ogni
Provincia ed A.T.C
Iscriversi a più di una squadra di
caccia al cinghiale in Toscana
Esercitare la caccia in battuta al
cinghiale da parte di squadra a cui
non è assegnato direttamente il
territorio o non sorteggiata o senza
rispettare il criterio della rotazione
programmata
MINIMO E MASSIMO
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 1
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 5
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 4
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 4
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 10
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
IMPORTO SANZIONE
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
SEQUESTRO
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
113
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale in
battuta in difformità del periodo, delle
giornate e degli orari di caccia stabiliti
dall’ATC tenuto conto del Calendario
Venatorio
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
Esercitare la caccia al cinghiale in
battuta in difformità del periodo, delle
giornate e degli orari di caccia stabiliti
dall’ATC tenuto conto del Calendario
Venatorio non garantendo lo svolgersi
delle altre forme di caccia
Utilizzare gli apparati radio
ricetrasmittenti per fini diversi da quelli
di sicurezza durante l’esercizio di
caccia (vedi anche disposizioni
P.P.T.T.)
Portare cartucce a munizione
spezzata da parte dei partecipanti alla
caccia al cinghiale; battitori e i
bracchieri possono portare cartucce
caricate a salve
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
Mancata apposizione del
contrassegno auricolare al cinghiale
abbattuto da effettuarsi prima di
rimuoverlo dal luogo di abbattimento;
-ovvero prima di caricarlo su qualsiasi
mezzo di trasporto;
- ovvero prima dell’uscita dall’area di
battuta in caso di trasporto manuale
(Quanto sopra è valido anche per le
operazioni di contenimento e per la
caccia al cinghiale all’interno delle
AFV) 141
Non indossare indumenti ad alta
visibilità durante la partecipazione alle
battute di caccia al cinghiale
141
MINIMO E MASSIMO
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 12 lett. d
L.R.T 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 13
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
L.R.T. 3/94
Art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 2
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 2
IMPORTO SANZIONE
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione licenza
per 1 anno
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 97
L.R.T. 20/02
Art. 4 bis c. 1
L’importo della sanzione di € 100,00 viene moltiplicato per il numero dei soggetti sprovvisti di contrassegno auricolare.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
€ 100,00
Provincia
114
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non avere idonea formazione sulle
regole di comportamento in sicurezza
nell’esercizio venatorio per tutti i
partecipanti alle battute di caccia al
cinghiale
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 20/02
Art. 4 bis c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
€ 100,00
COMPETENZA
Provincia
LISTA DI PRESENZA AREE VOCATE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale nelle
aree vocate al cinghiale in forma di
battuta senza che il responsabile della
squadre di caccia abbia
preventivamente prima dell’inizio
dell’intervento compilato la lista di
partecipanti.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
€ 100,00
COMPETENZA
Provincia
DPGR 33/R/ 2011
Art. 98 comma 14
CINGHIALE: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
Territorio vocato alla presenza del cinghiale: 1) Battuta; 2) Divieto foraggiamento;3) Quota fissa; 4) Parata
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia, in area vocata al
cinghiale, da parte di squadre
assegnate all’area di gestione, con
metodo diverso da quello di battuta
con l’uso dei cani da seguita
(braccata)
Effettuare il foraggiamento del
cinghiale su tutto il territorio regionale
salvo i casi strettamente connessi a
operazioni di cattura autorizzate. Le
province, in deroga al divieto e per
comprovate esigenze, possono,
sentite le organizzazioni agricole,
autorizzare foraggiamento dissuasivo.
Istituire punti di alimentazione senza
comunicazione della dislocazione
all’ATC e alla Provincia in periodo in
cui la pratica del foraggiamento è
autorizzata.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
DCP. N. 62/2005
Art. 4 comma 4
DCP. N. 62/2005
Art. 26
L.R.T. 3/94
art. 32 lett. nn
L.R.T 3/94 s.m.
Art.58 lettera r
L.R.T. 3/94
Art. 32 lett. nn
L.R.T 3/94 s.m.
Art.58 lettera r
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Rapporto a
Provincia e ATC
Ammonizione
Da € 400,00 a
€ 2.000,00
€ 666,66
Realizzare
documentazione
fotografica
Provincia
Da € 400,00 a
€ 2.000,00
€ 666,66
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Provincia
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 4
Provincia
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
115
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
Non versare all’ATC, tramite la
squadra ospitante, da parte cacciatori
ospiti in mobilità la quota annualmente
stabilita
Non versare, entro il 28 Febbraio di
ogni anno da parte della squadra
ospitante, le quote riscosse dai
cacciatori ospiti in mobilità
Adottare la tecnica della “parata”
senza il consenso delle aree di
gestione confinanti ovvero non
avvertirle entro 24 ore
Realizzare la “parata” con metodi
diversi da: a) Presenza fisica nelle ore
precedenti la battuta; b) Utilizzo nastro
bicolore o mezzi analoghi, da
collocarsi dopo il tramonto e da
rimuovere prima dell’inizio della
battuta.
Lasciare l’area dove si svolge la
parata non presidiata da alcuni
membri della squadra.
DCP. N. 62/2005
Art. 16 comma 3
DCP. N. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
DCP. N. 62/2005
Art. 16 comma 3
DCP. N. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 1
DCP. N. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 2
DCP. n. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 2
DCP. n. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
Uso di sostanze e materiali inquinanti
di qualsiasi genere, nonché del fuoco,
ovvero parate e disturbi di qualsiasi
tipo o genere in Aree di Gestione
diverse da quella di competenza
Effettuare interventi di contenimento
alla cerca nell’abbattimento notturno o
da appostamento alla volpe, purchè
previsti nel piano di abbattimento, oltre
le ore 23,00
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 3
DCP. n. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 8
DCP. n. 62/2005
Art. 26
Rapporto a
Provincia e ATC
SEQUESTRO
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Ammonizione
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Ammonizione
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
Provincia
Provincia
Provincia
Territorio non vocato alla presenza del cinghiale
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale in
battuta, disponendo un numero ridotto
di partecipanti in area diversa da
quella assegnata ovvero in area non
vocata istituita dalla Provincia di Siena
(Contestazione ad ogni singolo
cacciatore)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 28 bis comma 9
L.R.T 3/94 s.m.
Art.58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 98 c. 1/2
116
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Comportamento non soddisfacente da
parte degli abilitati ex-art. 37 a seguito
di interventi di eradicazione del
cinghiale
Effettuare interventi di contenimento
alla cerca nell’abbattimento notturno o
da appostamento alla volpe, purchè
previsti nel piano di abbattimento, oltre
le ore 23,00
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
DCP. N. 62/2005
Art. 23 comma 3
DCP. N. 62/2005
Art. 25/26/27/28
Rapporto a
Provincia e ATC
DCP. N. 62/2005
Art. 21 comma 8
DCP. N. 62/2005
Art. 25/26/27/28
Rapporto a
Provincia e ATC
SEQUESTRO
Sospens. 1 anno
dal Reg. Prov.le
Recidiva: Sosp.
permanente
Ammonizione
COMPETENZA
Provincia
Provincia
Recidiva
DCP n. 62/2005
art. 27
CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: Il Regolamento di caccia di selezione
Apposizione contrassegno; 2) Disciplinare provinciale; 3) Periodo non consentito; 4) Mezzi di abbattimento non consentiti.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia al capriolo, daino,
muflone e cervo in periodi diversi da
quelli previsti dalla L. 157/92.
L.157/92
art. 18
L 157/92
art. 30 lettera a
Esercizio di caccia al capriolo, daino,
muflone e cervo al di fuori dei modi e
dei tempi stabiliti dal Regolamento
(verificare il possesso dell’abilitazione
alla specie)
L.157/92
art. 18
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera o
Esercizio di caccia al capriolo, daino,
muflone e cervo nel periodo compreso
tra la terza domenica di Settembre e il
31 Gennaio in periodo difforme da
quello espresso dalla Provincia in
calendario venatorio. 144
142
143
144
IMPORTO
SANZIONE
Da € 929.62 a
€ 2582.28 142
Da € 1.030,00 a
€ 6.180,00
Recidiva
Da € 2.060,00 a
€ 12.360,00
L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 4 - 5
L.R.T. 20/02
Art. 7 c. 6
Esercizio di caccia al capriolo, daino,
cervo, muflone al di fuori del periodo
stabilito per classi età dal Calendario
venatorio provinciale 143
MINIMO E MASSIMO
€ 2060,00 per
ogni capo
abbattuto.
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
Art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e
fauna
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Provincia
Recidiva
€ 4.120,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 58 lett. q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 20/02 s.m.
Art. 7 c. 6
L.R.T. 3/94
Art. 30 c. 4 - 5
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
L.R.T 3/94 s.m.
Art. 58 lettera o
Da € 1.030,00 a
€ 6.180,00
€ 2060,00 per
ogni capo
abbattuto.
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 20/02
Art. 7 c. 6
Recidiva
Da € 2.060,00 a
€ 12.360,00
Recidiva
€ 4.120,00
sosp. licenza da 1 a 3 anni sospensione autorizzazione tempo determinato.
Vedi Calendario Venatorio Provinciale per il prelievo dei cervidi per la stagione venatoria in corso espressi previo parere ISPRA.
Verificare se trattasi di periodo di chiusura generale della caccia alla specie abbattuta ed eventualmente contestare penalmente.
Provincia di Siena – GIUGNO 2014
117
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Esercizio di caccia al capriolo, daino,
muflone e cervo sprovvisto di
abilitazione.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
Non apporre su ogni capo di
cervide e bovide abbattuto un
contrassegno numerato prima di
procedere allo spostamento dal
punto di abbattimento.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 7
DCP n. 47/2009
art. 8 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP 47 del
22.04.2009
art. 8 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 8/ 11 c. 1 lett.e
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP 47 del
22.04.2009
art. 1 c. 2 / 12
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 11 c. 1 lett. f
Non provvedere a chiudere in
maniera inamovibile la fascetta
numerata dopo la rimozione del capo
abbattuto dal punto di abbattimento
e/o morte
Manomissione o danneggiamento
volontario della fascetta numerata
applicata al capo abbattuto e non
segnalato al n.verde del Corpo
Polizia Provinciale
Manomissione o danneggiamento
accidentale del contrassegno
applicato al capo abbattuto e non
segnalato subito dopo l’abbattimento
al n.verde del Corpo Polizia
Provinciale
Abbattere qualsiasi esemplare
appartenente alle famiglie dei Cervidi
e Bovidi in periodo non consentito e/o
in area non consentita
145
146
L.R.T 3/94 s.m
art 58 lettera g
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 99
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. g
Da € 105,00 a
€ 630,00
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1
anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1
anno
€ 100,00
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
145
L.689/81
Realizzare
documentazione
fotografica.
Provincia
Provincia
Provincia
L.689/81 art. 13
Fascetta auricolare
manomessa
Provincia
NOTE: 1
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
COMPETENZA
NOTE: 1
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94s.m.
art. 58 lettera q
SEQUESTRO
L.689/81 art. 13
Fascetta auricolare
manomessa
NOTE:
Da € 50,00 a
€ 300,00
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore
Esclusione 1 anno dalla caccia di selezione
€ 100,00
Provincia
146
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 60
Fauna
Provincia
NOTE: 1
118
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia di selezione agli
ungulati a bordo di auto.
(Vedi anche eventuale sanzione
amministrativa per la distanza da
pubblica via ed eventuale violazione
penale per lo sparo da autoveicolo)
Abbattere qualsiasi esemplare di
fauna selvatica durante la caccia di
selezione, non appartenente alla
famiglia dei Cervidi e Bovidi, in
periodo e orario in cui è consentita la
caccia alla specie abbattuta
Esercitare la caccia si selezione pur
in presenza di esclusione per un
anno dalla medesima ai sensi dell’art.
12 del DCP 47/2009
Esercitare la caccia di selezione agli
ungulati effettuando lo scambio dei
capi abbattuti con altro
selecontrollore
Utilizzo di armi diverse da quelle a
canna rigata o sprovviste di ottica o
sistemi di puntamento elettronico.
(verificare l’uso per eventuale
abbattimento di munizione spezzata)
Utilizzo di armi diverse da quelle a
canna rigata per la caccia di
selezione a cervidi e bovidi e che non
siano:
a) armi a canna rigata di calibro non
inferiore a mm 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a 40
mm
147
148
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
Art. 11 c. 1 lett. A
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 11 c. 1 lett. b
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 11 c. 1 lett. c
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 11 c. 1 lett. g
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 60
Fauna
Provincia
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94s.m.
art. 58 lettera q
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94s.m.
art. 58 lettera q
NOTE:
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. g
147
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 60
Fauna
NOTE:
Provincia
1
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 60
Fauna
Provincia
NOTE: 1
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 5
L. 157/92
art. 13
commi 1, 2
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L. 157/92
art. 30
lettera h
Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore
Esclusione dalla caccia di selezione per 1 anno
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1
anno
Ammenda fino
a
€ 1549.37
recidiva
sospensione
licenza da 1 a
3 anni
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 60
148
Fauna
Provincia
L. 157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Armi e
Fauna
NOTE:1
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
119
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercizio di caccia di selezione
contemporaneamente in due distretti
dello stesso ATC ovvero in due ATC
diversi della Regione Toscana
(esclusi i cacciatori che hanno
effettuato l’opzione di caccia ai sensi
dell’art. 28 c. 3 lettera D della L.R.T
3/94)
Esercitare la caccia di selezione da
parte di selecontrollore che ha scelto
l’opzione di cui all’art.12, comma 5
lettera b, della Legge 157/92.
(Applicare anche violazione art. 28 c.
3 – 4 LRT 3/94 sm sanzionata art. 58
lett. A stessa legge)
Mancata segnalazione dell’uscita
sul tesserino provinciale (la
segnatura verrà affettuata dal
trasgressore alla presenza
dell’accertatore e dovrà essere fatta
menzione sul verbale di
accertamento).
(DGP 218/2010 art. 26 c. 3)
Mancata annotazione sul tesserino
provinciale degli abbattimenti
effettuati
(DGP 218/2010 art. 26 c. 4)
Non esporre il tesserino di
riconoscimento unitamente a quello
provinciale in modo ben visibile
sull’autovettura utilizzata ovvero in
caso di trasporto amichevole della
“figlia” compilata in ogni sua parte.
(DGP 218/2010 art. 21 c. 2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c.9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 1
DCP n. 47/2009
art. 11 c. 1 lett. i
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 60
Fauna
Provincia
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 1
DCP n. 47/2009
art. 11 c. 1 lett. j
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 1
DCP n. 47/2009
art. 12 c. 1 b
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
L.R.T. 20/02
Art. 6 bis
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
NOTE:
149
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Effettuare rilievi
Provincia
fotografici della pagina
del libretto
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
Note:
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
151
150
Effettuare rilievi
Provincia
fotografici della pagina
del libretto
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Effettuare rilievi
Provincia
fotografici
Note:
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
Esclusione 1 anno dalla
caccia di selezione
149
Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore
Esclusione 1 anno dalla caccia di selezione
151
Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di gestione
150
Provincia di Siena – dicembre 2013
120
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata consegna a fine stagione
all’ATC del tesserino venatorio
provinciale.
(DGP 218/2010 art. 26 c.5)
Compilazione errata o incompleta del
tesserino provinciale.
(DGP 218/2010 art. 21 c.2)
Non far pervenire all’ATC la testa del
capo abbattuto ovvero la relativa
mandibola debitamente scarnificata
ovvero la scheda di abbattimento
diligentemente compilata e messa in
involucri separati.
(DGP n.218/2010 art. 29 c. 1/44
lett.N)
Utilizzare schede di abbattimento
diverse dal modello predisposto dalla
Provincia
(DGP n. 218/2010 art. 29 c. 2)
Spostamento dall’appostamento
indicato in cartografia per una
distanza superiore ai 100 metri
durante l’esercizio di selezione agli
ungulati e solo per una migliore
posizione di tiro (esclusi i distretti
dove è consentita la caccia alla
cerca).
(DGP n.218/2010 Art. 20 c. 6/44.A)
Abbattimento di un capo da un
appostamento non autorizzato.
(DGP n. 218/2010 Art.20 c. 6/44
lett.A)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Effettuare rilievi
fotografici
Note:2
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Effettuare rilievi
fotografici
Note:3
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Perdita punteggio nella
graduatoria dei
selecontrollori iscritti al
distretto di gestione
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Esclusione caccia di
selezione per un anno
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Perdita punteggio nella
graduatoria dei
selecontrollori iscritti al
distretto di gestione
Provincia
Recidiva:
Esclusione caccia di
selezione per un anno
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
121
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Abbattimento di un capo non
assegnato dal C.S.O. durante
l’attività di selezione da
appostamento
(DGP n. 218/2010 art. 23 c.1/45 c.2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E
MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
NOTE: Perdita
COMPETENZA
Provincia
punteggio nella
graduatoria dei
selecontrollori iscritti al
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
distretto di gestione
DISCIPLINA DEL CAPO ABBATTUTO (ERRORE GRAVE)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Abbattimento di un capo di classe di
età diverso da quello assegnato
152
(DGP n. 218/2010 Art. 44 c. 2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 12 c. 1 lett. A
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E
MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
NOTE:
Perdita punteggio nella
graduatoria dei
selecontrollori iscritti al
distretto di gestione
COMPETENZA
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
DISCIPLINA DEL POSTO AUTO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Parcheggio non giustificato dell’auto
impiegata in località diversa da quella
riportata in cartografia ovvero
parcheggio in luogo caratterizzato da
scarsa visibilità e difficile accesso.
(DGP 218/2010 art. 21 c. 1/ art. 44 c)
Parcheggio in luogo caratterizzato da
scarsa visibilità e difficile accesso.
(DGP 218/2010 art. 21 c. 1/ art. 45 c.2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
MINIMO E
MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Perdita punteggio nella
graduatoria dei
selecontrollori iscritti al
distretto di gestione
153
COMPETENZA
Provincia
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
152
CAPRIOLO:- MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa nel periodo estivo;
- MASCHIO (piccolo, giovane o adulto) al posto della FEMMINA (piccola, giovane o adulta) e viceversa nel periodo invernale;
- MASCHIO (giovane o adulto) al posto del piccolo e viceversa nel periodo estivo;
DAINO: MASCHIO (fusone, balestrone, palancone) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa;
- MASCHIO (fusone, balestrone, palancone) al posto del piccolo e viceversa nel periodo estivo;
- MASCHIO (balestrone, palancone) al posto del piccolo e viceversa nel periodo invernale;
- MASCHIO PALANCONE O BALESTRONE al posto del FUSONE e viceversa; MUFLONE:
- MASCHIO (M1, M2, M3) al posto della FEMMINA (giovane e adulta) e viceversa;
- PICCOLO (F0, M0) al posto del MASCHIO di età superiore a 1 anno (M1, M2, M3) e viceversa in periodo estivo;
CERVO: MASCHIO (fusone, subadulto, adulto o anziano) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa;
- MASCHIO (subadulto, adulto o anziano) al posto del piccolo e viceversa;
- MASCHIO fusone al posto del MASCHIO adulto o anziano e viceversa.153
Esclusione caccia di selezione per un anno
Provincia di Siena – dicembre 2013
122
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Parcheggiare arrecando danno alle
colture agricole o creare ogni forma di
intralcio o impedimento alle attività
agricole
(DGP 218/2010 art. 21 c. 1/art. 45 c.2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E
MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
NOTE:
COMPETENZA
Provincia
Perdita punteggio
nella graduatoria
dei selecontrollori
iscritti al distretto di
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
gestione
SEGNALAZIONI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata segnalazione entro le 24 ore
dell’abbattimento, del ferimento del
capo o del colpo mancato al proprio
responsabile di gruppo.
(DGP 218/2010 art. 27 c. 1/ art. 44 g)
Mancata segnalazione del colpo
mancato entro 24 ore l’avvenuto sparo
al proprio responsabile di gruppo.
(DGP 218/2010 art. 27 c,1/ 45 c.2)
Mancata segnalazione e/o omessa
verifica di un abbattimento di un capo
malformato e/o in cattivo stato
sanitario al Presidente del CSO.
(DGP 218/2010 art. 27 c. 2/45 c. 2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E
MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
NOTE:
COMPETENZA
Provincia
Esclusione caccia di
selezione per un
anno
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Provincia
Perdita punteggio
nella graduatoria
dei selecontrollori
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
iscritti al distretto di
gestione
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Provincia
Perdita punteggio
nella graduatoria
dei selecontrollori
iscritti al distretto di
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
gestione
APPOSTAMENTI e ALTANE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Costruire altane senza il consenso del
proprietario o del conduttore del fondo
ovvero arrecando danno alla
vegetazione arborea.
(DGP 218/2010 art. 20 c.8/ 45 c. 2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
NOTE:
COMPETENZA
Provincia
Perdita punteggio
nella graduatoria
dei selecontrollori
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
iscritti al distretto di
gestione
123
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non rimuovere il materiale impiegato
per la predisposizione dello
appostamento dopo aver effettuato
l’abbattimento e comunque al termine
del periodo consentito per la caccia di
selezione, salvo autorizzazione del
proprietario del fondo
(DGP 218/2010 art. 20 c. 7/ art. 45 c.2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
NOTE:
Perdita punteggio
nella graduatoria
dei selecontrollori
iscritti al distretto di
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
gestione
COMPORTAMENTI DURANTE CACCIA SELEZIONE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Erroneo abbattimento del capo in
violazione del piano di abbattimento
(DGP 218/2010 art. 22 c.1/ 45 c. 2)
Mancata messa in custodia dell’arma
al termine dell’uscita di caccia
(DGP 218/2010 art. 44 lett. i)
Utilizzare segugi per la caccia agli
ungulati fatta eccezione di particolari
programmi approvati dalle province e
per la caccia al cinghiale.
Riassegnare i capi da abbattere
direttamente tra selecontrollori
eludendo il controllo della C.S.O. del
Distretto.
(DGP n. 218/2010 art. 22 c.2/44 lett.q)
154
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R T. 3/94 s.m.
art. 32 lett. U
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
Provincia
NOTE:
Perdita punteggio
nella graduatoria
dei selecontrollori
iscritti al distretto di
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
L.R.T. 3/94
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1
anno
€ 100,00
gestione
154
Provincia
Provincia
art. 60
Fauna
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
NOTE:
1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
Esclusione caccia di selezione per un anno
124
Provincia di Siena – dicembre 2013
TRASPORTO AMICHEVOLE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Effettuare il trasporto amichevole fra
selecontrori per appostamanenti o per
settori di caccia ubicati in diverso
distretto ovvero non segnalare
adeguatamente il posto auto del
trasportato
DGP 218/2010 art.21 c.4/ art. 45 c.2)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E
MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
€ 100,00
COMPETENZA
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
CACCIA ALLA CERCA (nei distretti dove e’ consentita)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non indicare nel tesserino venatorio
provinciale il numero distintivo del
posto auto.
(DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b)
Non conservare l’arma in custodia e
scarica durante qualsiasi spostamento
durante l’attività di cerca.
(DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b)
Estrarre l’arma dalla custodia in luogo
diverso da quello prescelto per
l’abbattimento.
(DGP 218/2010 art.20 c.9/art. 44 b)
Non concludere l’attività di cerca al
posto auto dal quale ha avuto inizio.
(DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b)
155
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
MINIMO E
MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
155
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
Esclusione caccia di selezione per un anno
125
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Spostare o fare spostare l’auto durante
l’uscita di caccia, ad eccezione per il
recupero del capo abbattuto.
(DGP 218/2010 art. 20 c.9/ art. 44 b)
Mancata messa in custodia dell’arma
al termine dell’uscita di caccia.
(DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b)
Effettuare l’attività di cerca al di fuori
del settore dove è riservato.
(DGP 218/2010 art. 20 c.9/ art. 44 b)
Effettuare l’attività di cerca a bordo di
qualsiasi automezzo.
(DGP 218/2010 art. 20 c.9/art.44 b)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 100 c. 2
DCP n. 47/2009
art. 13 c. 1
MINIMO E
MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: Il Regolamento di caccia nelle AFV e nelle AAV
1) Disciplinare di caccia nelle AFV e AAV
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia di selezione agli
ungulati al di fuori dei piani di
abbattimento predisposti dalla
Provincia.
(DGP n. 218/2010 art. 41 c.1/45 c. 2)
156
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 1
DCP n. 47/2009
art. 10/12 c. 1 A
MINIMO E MASSIMO
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno
IMPORTO
SANZIONE
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1 anno
SEQUESTRO
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
NOTE: 156
COMPETENZA
Provincia
126
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Prelevare con metodo selettivo
cervidi e bovidi da parte di personale
non abilitato alla caccia di selezione,
salvo lo stesso sia accompagnato da
personale abilitato
(DGP n. 218/2010 art. 41 c.2/45 c. 2)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 1
DCP n. 47/2009
Art. 10/12 c. 1 A
Prelevare con metodo selettivo
cervidi e bovidi da parte di personale
non abilitato ed accompagnato da
un cacciatore non abilitato alla
caccia di selezione. 157
(DGP n. 218/2010 art. 41 c.2/45 c. 2)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 1
DCP n. 47/2009
Art. 10/12 c. 1 A
Mancata applicazione del
contrassegno numerato fornito dalla
Provincia al capo abbattuto (DGP n.
218/2010 art. 41 c.3/44 c. 1)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 5
DCP n. 47/2009
Art. 10/11 c. 1 e
Mancata applicazione del
contrassegno numerato fornito dalla
Provincia al capo abbattuto prima del
suo spostamento dal punto di
abbattimento.
(DGP n. 218/2010 art. 41 c.3/44 c. 1)
Mancata registrazione del capo
abbattuto nel registro di caccia.
(DGP n. 218/2010 art. 41 c.3/44 c. 1)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 1/5
DCP n. 47/2009
Art. 10/11 c. 1 e
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera g
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera g
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. g
DCP n. 47/2009
Art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1 anno
€ 210,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1 anno
€ 210,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
NOTE:1
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
NOTE:1
Provincia
NOTE:
158
Provincia
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1 anno
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
Provincia
157
Contestare sanzione amministrativa anche all’accompagnatore ancorchè sprovvisto di fucile riportando nel testo la citazione di cui alla Legge 689/81 art. 5. Concorso di persone. - Quando più
persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
158
Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore
127
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Consegna al di fuori dei tempi e dei
modi stabiliti dalla Provincia dei
reperti scarnificati dei capi abbattuti,
unitamente alle schede di
abbattimento e ad eventuali reperti
anatomici e misure biometriche
(DGP n. 218/2010 art.41 c.3/45 c. 2
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 91 c. 1
DCP n. 47/2009
art. 10/12 c.3 lett.c
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
NOTE:
159
COMPETENZA
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: Regolamento Provinciale per il recupero degli ungulati feriti
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare l’attività venatoria durante il
recupero degli ungulati feriti (vedi
anche sanzione penale, se in periodo
di chiusura generale della caccia)
(DGP n. 218/2010 art. 30/39)
Recupero del capo ferito da parte di
conduttore non abilitato (vedi anche
sanzioni amministrative e penali in
funzione del periodo, dei luoghi e dei
tempi).
(DGP n. 218/2010 art. 30/ 45 c.2)
Recupero del capo ferito da parte di
conduttore non iscritto nel registro
provinciale (vedi anche sanzioni
amministrative e penali in funzione
del periodo, dei luoghi e dei tempi).
(DGP n. 218/2010 art. 32/ 45 c.2)
Recupero del capo ferito con cane
non autorizzato.
(DGP n. 218/2010 art. 38 c. 4/ 39)
159
160
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 96 c. 2
DCP n. 47/2009 Art. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 95 c. 1 lett. D
Art. 96 c. 1/2
DCP n. 47/2009 Art. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 95 c. 1 lett. D
Art. 96 c. 1/2
DCP n. 47/2009 Art. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 96 c. 3
DCP n. 47/2009 Art. 1
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
NOTE
160
Provincia
1
Provincia
1
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Sospensione 5 anni
da attività recupero
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE: 1
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Recidiva:
Sospensione per 1
anno del conduttore
dall’attività di
recupero ungulati
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
In caso di recidiva esclusione dalla cacciadi selezione per un anno
Rapporto al Dirigente Risorse Faunistiche Provincia Siena. Sospensione definitiva del conduttore dall’attività di recupero ungulati
Provincia di Siena – dicembre 2013
COMPETENZA
Provincia
128
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Recupero del capo ferito nei giorni di
silenzio venatorio, in occasione di
interventi di cui all’art. 37 o in istituti
faunistici pubblici in assenza di
comunicazione da parte del
conduttore al Corpo di Polizia
161
(vedi anche sanzioni
Provinciale
amministrative e penali in funzione
del periodo, dei luoghi e dei tempi).
(DGP n. 218/2010 art. 35/ 45 c.2)
Recupero del capo ferito nei giorni di
silenzio venatorio, in occasione di
interventi di cui all’art. 37 o all’interno
di Riserve Naturali senza concordare
modalità intervento con personale
vigilanza o, in assenza, con il Corpo
di Polizia Provinciale (vedi anche
sanzioni amministrative e penali in
funzione del periodo, dei luoghi e dei
tempi).
(DGP n. 218/2010 art. 35/ 45 c.2)
Recupero del capo ferito nei giorni di
silenzio venatorio, in occasione di
interventi di cui all’art. 37 o all’interno
di AFV, AAV, e CPRFS senza il
consenso del direttore concessionario
o senza concordarne le modalità del
recupero. (vedi anche sanzioni
amministrative e penali in funzione
del periodo, dei luoghi e dei tempi).
(DGP n. 218/2010 art. 35/ 45 c.2)
Allenare o addestrare ausiliari per il
recupero degli ungulati in aree non
consentite.
(DGP n. 218/2010 art. 37/39)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
1
COMPETENZA
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
162
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
NOTE:
1
Provincia
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Recidiva:
Sospensione per 1
anno del conduttore
dall’attività di
recupero ungulati
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 96 c. 2/4
DCP n. 47/2009 Art. 1
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 96 c. 2/4
DCP n. 47/2009 Art. 1
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 28 bis c. 9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 96 c. 2/4
DCP n. 47/2009 Art. 1
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
L.R.T. 20/02 s.m.
art. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 96 c. 1
DCP n. 47/2009 Art. 1
Provincia
DCP n. 47/2009
art. 14 c. 1
161
Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto
di caccia.
162
Rapporto al Dirigente Risorse Faunistiche Provincia Siena. Sospensione per un anno del conduttore dall’attività di recupero ungulati
129
Provincia di Siena – dicembre 2013
COMMERCIO FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Commercio o detenzione a tal fine di
fauna selvatica appartenente alle
specie particolarmente protette di cui
all’ art. 2 comma 1 della L. 157/92
Commercio e detenzione a tal fine di
tipica fauna Alpina della quale è
vietato l’abbattimento
Vendere, detenere per vendere,
acquistare uccelli vivi o morti, nonché
loro parti o prodotti derivati facilmente
riconoscibili che non appartengano
alle seguenti specie: Germano Reale,
Pernice Rossa, Pernice di Sardegna,
Starna, Fagiano e Colombaccio
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 21
lettera ee
L.157/92
art. 21
lettera ee
L. 157/92
art. 21
lettera bb
MINIMO E MASSIMO
L. 157/92
art. 30
lettera L
L. 157/92
art. 30
lettera L
L. 157/92
art. 30
lettera L
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46
a € 2065.83
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Recidiva: sanzioni
raddoppiate e
sospensione.
autorizzazione
esercizio
commerciale
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46
a € 2065.83
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Recidiva: sanzioni
raddoppiate e
sospensione.
autorizzazione
esercizio
commerciale
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46
a € 2065.83
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Recidiva: sanzioni
raddoppiate e
sospensione.
autorizzazione
esercizio
commerciale
130
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Commercio di fauna selvatica morta
non soggetta a processi di
conservazione e non proveniente da
allevamenti a fini alimentari o
dall’estero, utilizzata per fini alimentari
appartenente alle seguenti specie:
Germano Reale, Pernice Rossa,
Starna, Fagiano, Colombaccio, Lepre,
Coniglio Selvatico, Cervo, Daino,
Capriolo e Cinghiale dopo il 5° giorno
di chiusura della caccia a ciascuna
specie (salvo proroga del Comune di
ulteriori 5 giorni)
Detenere e/o commerciare fauna
selvatica catturata o uccisa
illegalmente
Commercio di esemplari vivi di
avifauna selvatica nazionale non
proveniente da allevamenti
Commercio di fauna selvatica morta
non proveniente da allevamenti per
sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 43
comma 2
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58
lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 43
comma 4
L. 157/92
art. 21
lettera cc
L.R.T. 3 /94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46
a € 2065.83
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Recidiva: sanzioni
raddoppiate e
sospensione.
autorizzazione
esercizio
commerciale
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46
a € 2065.83
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
L. 157/92
art. 21
lettera t
L.157/92
art. 30
lettera L
L.157/92
art. 30
lettera L
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Recidiva: sanzioni
raddoppiate e
sospensione.
autorizzazione
esercizio
commerciale
131
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Acquistare, detenere e rendere
esemplari di fauna selvatica (uccelli e
mammiferi) ad eccezione dei capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto
delle modalità previste dalla presente
legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta la cui
detenzione viene regolamentata dalle
Regioni anche con le norme di
tassidermia
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L. 157/92
art. 21
lettera ee
MINIMO E MASSIMO
L.157/92
art. 30
lettera L
IMPORTO SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46
a € 2065.83
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Recidiva: sanzioni
raddoppiate
e
sospensione.
autorizzazione
esercizio
commerciale
DETENZIONE FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Detenere mammiferi o uccelli
particolarmente protetti
L. 157/92
art. 2 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera b
Detenere esemplari di Orso,
Stambecco, Camoscio d’Abruzzo e
Muflone Sardo
L. 157/92
art. 2 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera c
Detenere esemplari appartenenti alla
tipica fauna stanziale Alpina della
quale sia vietato l’abbattimento
L. 157/92
art. 2 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera g
Detenere specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non
è consentita
L. 157/92
art. 18 comma 1
L. 157/92
art. 30 lettera h
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
Arresto da 2 a 8
mesi o ammenda
da € 774.69
a € 2065.83
sospensione
licenza da 1 a 3
anni
Arresto da 3 mesi
ad 1 anno e
ammenda da
€ 1032.91 a
€ 6197.48
revoca licenza per
10 anni
Ammenda fino a
€ 3098.74 recidiva
sospensione
licenza
da 1 a 3 anni
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva
sospensione
licenza da 1 a 3
anni
132
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenzione di fauna autoctona
appartenente alle specie cacciabili al
di fuori dei casi autorizzati dalla legge
Detenzione di Fringillidi in numero
superiore alle 5 unità (fringuello,
peppola, cardellino, frosone, verdone,
fanello, ciuffolotto, verzellino,
lucherino, crociere)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 32 lettera ee
L. 157/92
art. 18 comma 1
mod. DPCM
del 22/11/93
MINIMO E MASSIMO
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera q
L. 157/92
art. 30 lettera h
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58
lettera g
Da € 105,00 a
€ 630,00
Detenzione di Fringillidi in numero
non superiore alle 5 unità (fringuello,
peppola, cardellino, frosone, verdone,
fanello, ciuffolotto, verzellino,
lucherino, crociere)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 27 comma 1
lettera C
Omessa comunicazione entro le 24
ore alla Provincia o al Comune
competente del rinvenimento di fauna
selvatica in difficoltà o di uova e
piccoli nati per sottrarli a sicura morte
o distruzione
Mancata segnalazione e trasmissione
del contrassegno di selvaggina
rinvenuta o abbattuta contrassegnata
da anelli, all’ISPRA o all’Ufficio Caccia
della Provincia di residenza con
indicazione di luogo e ora di
rinvenimento
L.R.T 3/94 s.m.
art. 38 commi 1 e 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T 3/94 s.m.
art. 36 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva
sospensione
licenza da 1 a 3
anni
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1 anno
€ 100,00
€ 100,00
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
133
Provincia di Siena – dicembre 2013
DETENZIONE FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Detenere mammiferi o uccelli
particolarmente protetti per attività di
imbalsamazione (senza segnalazione
alla Provincia)
L. 157/92
art. 2 comma 1
art 6 commi 2 e 3
L.157/92
art. 30 lett. b
Detenere mammiferi o uccelli
particolarmente protetti per attività di
imbalsamazione (senza segnalazione
alla Provincia)
L.R.T 3/95
art. 5
L.R.T. 3/95
art.7 c.1
Detenere esemplari di Orso,
Stambecco, Camoscio d’Abruzzo e
Muflone Sardo per attività di
tassidermia e imbalsamazione (senza
segnalazione alla Provincia)
L: 157/92
art. 2 comma 1
art. 6 commi 2 e 3
L.157/92
art. 30 lett. c
Detenere
esemplari
di
Orso,
Stambecco, Camoscio d’Abruzzo e
Muflone Sardo per attività di
tassidermia e imbalsamazione (senza
segnalazione alla Provincia)
Detenere esemplari appartenenti alla
tipica fauna stanziale alpina, della
quale è vietato l’abbattimento, per
tassidermia ed imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
L.R.T 3/95
art. 5
L.R.T. 3/95
art.7 c.1
L .157/92
art. 2 comma 1
art. 6 commi 2 e 3
L.157/92
art. 30 lett. g
L.R.T 3/95
art. 5
L.R.T. 3/95
art.7 c.1
Detenere esemplari appartenenti alla
tipica fauna stanziale alpina, della
quale è vietato l’abbattimento, per
tassidermia ed imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
Arresto da 2 a 8
mesi o ammenda
da € 774.69
a € 2065.83
sospensione
licenza da 1 a 3
anni
Sospensione
autorizzazione per
60 gg.
Recidiva: revoca
autorizzazione
Arresto da 3 mesi
ad 1 anno e
ammenda da
€ 1032.91 a
€ 6197.48
revoca licenza per
10 anni
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva: revoca
autorizzazione
Ammenda fino a
€ 3098.74 recidiva
sospensione
licenza
da 1 a 3 anni
Sospensione
autorizzazione per
60 gg. Recidiva:
revoca
autorizzazione
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Rapporto
Provincia
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Rapporto
Provincia
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Rapporto
Provincia
134
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Detenere specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non
è consentita per tassidermia e
imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
L. 157/92
art. 18 comma 1 art 6
commi 2 e 3
L. 157/92
art. 30 lett. h
Detenere specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non
è consentita per tassidermia e
imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
Detenzione di Fringillidi 163 in numero
superiore alle 5 unità per attività di
tassidermia ed imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
L.R.T 3/95
art. 5
L.R.T. 3/95
art.7 c.1
L. 157/92
art. 18 comma 1
mod. D.P.C.M.
del 22/11/93 e
art 6 commi 2 e 3
L. 157/92
art. 30 lett. h
Detenzione di Fringillidi1 in numero
superiore alle 5 unità per attività di
tassidermia ed imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
L.R.T 3/95
art. 5
L.R.T. 3/95
art.7 c.1
Detenzione di Fringillidi1 in numero
inferiore a 5 unità per attività di
tassidermia ed imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 27
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera g
Detenzione di Fringillidi in numero
inferiore a 5 unità per attività di
tassidermia ed imbalsamazione
(senza segnalazione alla Provincia)
L.R.T 3/95
art. 5
163
MINIMO E MASSIMO
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 210,00 a
€ 1.260,00
L.R.T. 3/95
art.7 c.1
Fringuello, peppola, cardellino, frosone, verdone, fanello, ciuffolotto, verzellino, lucherino, crociere ecc.
Provincia di Siena – dicembre 2013
IMPORTO
SANZIONE
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva
sospensione
licenza da 1 a 3
anni
Sospensione
autorizzazione per
60 gg. Recidiva:
revoca
autorizzazione
Ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva
sospensione
licenza da 1 a 3
anni
Sospensione
autorizzazione per
60 gg. Recidiva:
revoca
autorizzazione
€ 210,00
Recidiva
€ 420,00 e
sospensione
licenza per 1 anno
Sospensione
autorizzazione per
60 gg. Recidiva:
revoca
autorizzazione
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Rapporto
Provincia
L.157/92
Art. 28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla
Procura
Repubblica del
Tribunale
Rapporto
Provincia
L.R.T. 3/94
art. 60
Fauna
Provincia
Rapporto
Provincia
135
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Detenzione per attività di tassidermia
ed imbalsamazione di esemplari
cacciabili al di fuori dei tempi fissati
dal Calendario Venatorio per
l’esercizio di caccia
(senza segnalazione alla Provincia)
L.R.T. 3/95
art. 5 c.3
Esercizio dell’attività di tassidermia ed
imbalsamazione senza la prescritta
autorizzazione della Provincia
L.R.T. 3/95
art. 2 c. 1
Mancata tenuta dei prescritti registri di
carico e scarico vidimati dalla
Provincia per gli esemplari per i quali
è prevista la segnalazione
L.R.T. 3/95
art. 6 c.1
Mancata autorizzazione al trattamento
di fauna selvatica al di fuori dei periodi
di caccia
L.R.T. 3/95
art. 6 comma 2
Mancata apposizione di contrassegno
inamovibile con indicazione della ditta
e del numero del registro su ognuno
degli esemplari soggetti a
segnalazione
L.R.T. 3/95
art. 6 comma 4
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/95
art. 7 c.1
→→→→→→→→
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva revoca
autorizzazione
€ 100,00
L.R.T. 3/95
art. 7 c.1
→→→→→→→→
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/95
art. 7 c.1
→→→→→→→→
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/95
art. 7 c.1
→→→→→→→→
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/95
art. 7 c.1
→→→→→→→→
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva revoca
autorizzazione
€ 100,00
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva revoca
autorizzazione
€ 100,00
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva revoca
autorizzazione
€ 100,00
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva revoca
autorizzazione
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
Rapporto
Provincia
Rapporto
Provincia
Rapporto
Provincia
Rapporto
Provincia
Rapporto
Provincia
136
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Omessa compilazione del registro per
gli esemplari per i quali è prevista la
segnalazione:

specie;

generalità di chi richiede il
trattamento;

circostanze in cui ne è venuto i
possesso;

data di invio alla Provincia della
richiesta di autorizzazione al
trattamento;

estremi dell’autorizzazione

dati relativi alla riconsegna
dell’esemplare;

generalità del ricevente se
diverso dal richiedente;

data di consegna.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/95
art. 6 c.1
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/95
art. 7 c.1
→→→→→→→→
Sospensione
autorizzazione
per 60 gg.
Recidiva revoca
autorizzazione
SEQUESTRO
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
Rapporto
Provincia
IMMISSIONE E INTRODUZIONE FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Immissione di fauna selvatica sul
territorio Regionale senza
l’autorizzazione della Provincia
Immissione di selvaggina in periodi e
con modalità tali da arrecare danni
alle colture agricole (escluso il
cinghiale)
Immissione di fauna appartenente alla
specie cinghiale
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
L.R. 3/94 s.m.
Art. 32 lett. ff
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R. 3/94 s.m.
Art. 32 lett.ff
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera p
Da € 25,00 a
€ 150,00
€ 50
DPGR n. 13/R
del 25/2/04
art.86 c.1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera p
Da € 260,00 a
€ 1.560,00
Recidiva
€ 100,00
€ 520,00 a capo
Recidiva
€ 1040,00 a capo
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Provincia
137
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
Introdurre sul territorio nazionale
fauna selvatica viva proveniente
dall’estero (escluso le specie presenti
sul territorio regionale e solo a scopo
di ripopolamento, dietro
autorizzazione del M.C.P.A.A.F. su
parere dell’I.N.F.S)
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 44
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera L
Da € 80,00 a
€ 480,00
Introduzione dall’estero di selvaggina
lecitamente abbattuta da cacciatori
senza che ne sia documentata la
legittima provenienza
Immissione di fauna selvatica sul
territorio Regionale senza
l’autorizzazione della Provincia
L.R.T. 3/94
art. 44 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R. 3/94 s.m.
Art. 32 lett. ff
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
€ 160,00 per
ciascun capo per
chi importa fauna
senza
autorizzazione.
Revoca di eventuali
autorizzazioni
rilasciate per altre
introduzioni.
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
€ 100,00
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA AI FINI DI RIPOPOLAMENTO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia all’interno di
allevamento di fauna selvatica a fini di
ripopolamento
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
LRT.3/94
art.60
Fauna
Provincia
€ 100,00
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
€ 100,00
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art 58 lettera e
Da € 105,00 a
€ 630,00
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54
Esercitare la caccia vagante a
distanza inferiore a 100 metri dalla
recinzione di allevamenti di fauna
selvatica ai fini di ripopolamento che
hanno superficie recintata inferiore a
3 ettari.
Istituzione di allevamento di fauna
selvatica ai fini di ripopolamento,
senza autorizzazione della Provincia
MINIMO E MASSIMO
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53
138
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Omissione del titolare di impresa
agricola di comunicare alla Provincia
l’attività di allevatore
Tabellazione abusiva di allevamento
di fauna selvatica a fini di
ripopolamento
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Mancata tabellazione recante la
dicitura “Allevamento di fauna
selvatica a scopo di ripopolamento”
lungo il confine delle recinzioni
perimetrali
Addestramento e allenamento dei
cani nell’Allevamento di fauna
selvatica a fini di ripopolamento
Produrre specie non tipiche nazionali
per uso venatorio negli allevamenti di
selvaggina a fine di ripopolamento
Mancata tenuta e compilazione del
registro vidimato dalla Provincia :
1) n. riproduttori, 2) natalità (escluso
lepre in recinto), 3) mortalità (escluso
lepre in recinto), 4) cessioni
(indicazione del nominativo
dell’acquirente), 5) eventi patologici
significativi, 6) controlli sanitari e
amministrativi eseguiti
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
L.R.T. 3 /94
Art.60
Fauna
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 2
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 c. 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q/n
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art.39 c.1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32
lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Provincia
L.R.3/94
art.60
Fauna
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Provincia
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 2/3
139
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato ovvero compilarlo in copia
singola.compilato in duplice copia.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione della specie e il
numero di capi ceduti.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione dell’acquirente
e gli estremi dell’autorizzazione
dell’allevamentoa specie e il numero
di capi ceduti.
Cessione di richiami vivi allevati a
terzi senza rilasciare all’acquirente
una ricevuta certificato di provenienza
su modulo numerato in duplice copia
senza riportarvi il numero dell’anello
identificativo
Vendita dei capi che non siano
accompagnati da idonea
certificazione sanitaria dell’AUSL di
competenza
Non dotare gli allevamenti a fini di
ripopolamento di ungulati di recinzioni
idonee ad evitare la fuoriuscita degli
animali (vedi anche “immissione
ungulati”)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 7
140
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non marcare tutti i capi ungulati con
contrassegni numerati inamovibili
approvati dalla Provincia
Mancato rispetto della densità limitata
dei capi fissata dall’INFS negli
allevamenti a fine di ripopolamento :
-fagiano: da 30 a 60 gg 0,5 mq/capo
-fagiano: oltre 60 gg 1 mq / capo
-pernici: da 30 a 60 gg 0,25 mq/capo
-pernici: oltre 60 gg 1 mq/capo
-lepri: in recinto 100 mq/capo
-ungulati: in recinto 5000 mq / capo
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 6
L.R.T 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 54 c. 4
ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Costituzione di allevamento di
selvaggina a fini alimentari senza
l’autorizzazione della Provincia
Mancata comunicazione del titolare di
impresa agricola della costituzione di
allevamento di selvaggina a fini
alimentari a Provincia.
Esercizio di caccia negli allevamenti a
scopo alimentare.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 41 c. 3 e s.m.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 41 c. 3 e s.m.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 41 c 7 e s.m.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Tabellazione abusiva di allevamento
di fauna selvatica a fini alimentari
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 41 c. 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lett. q/n
€ 100,00
+ € 5,00 a tabella
abusiva
Provincia
Mancata apposizione di tabelle
recanti la dicitura: “Allevamento di
fauna selvatica a fini alimentari”
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 41 Comma 8
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
+ € 15,00 a tabella
abusiva
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Provincia
141
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Addestramento e allenamento dei
cani nell’Allevamento di fauna
selvatica a fini alimentari
Inosservanza alle disposizioni inerenti
la collocazione, leggibilità delle tabelle
segnaletiche o comunque in difformità
alle prescrizioni di cui all’art.26
(eventuale coobbligazione in solido
proprietari e responsabili struttura)
Non dotare gli allevamenti a fini
alimentari di recinzioni idonee ad
evitare la fuoriuscita degli animali
Omessa apposizione dei contrassegni
predisposti dal titolare e approvati
dalla Provincia su ogni animale
allevato a fini alimentari
Apposizione di contrassegni non
approvati dal Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera mm
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 26 c.1 -2- 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art.58 lettera n
Da € 155,00 a
€ 930,00
€ 310,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 41 c. 2 e s.m.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 41 c. 6 e s.m.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 41 c. 6 e s.m.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Mancata tenuta e compilazione del
registro vidimato dalla Provincia :
1) n. riproduttori, 2) natalità (escluso
lepre in recinto), 3) mortalità (escluso
lepre in recinto), 4) cessioni
(indicazione del nominativo
dell’acquirente), 5) eventi patologici
significativi, 6) controlli sanitari e
amministrativi eseguiti
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato ovvero compilarlo in copia
singola compilato in duplice copia.
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.3/94
art.60
Fauna
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 2/3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
142
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione della specie e il
numero di capi ceduti.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione dell’acquirente
e gli estremi dell’autorizzazione
dell’allevamentoa specie e il numero
di capi ceduti.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato ovvero compilarlo in copia
singola.compilato in duplice copia.
Abbattimenti effettuati da persone non
autorizzate o in assenza del
personale di vigilanza della Provincia
o di altre Pubbliche Amministrazioni.
Inosservanza del titolare
dell’allevamento di selvaggina a
scopo alimentare di riportare su
apposito registro (a pagine numerate
e vistate dalla Provincia) il movimento
dei capi
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 41 comma 9
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 41 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna non
annotata
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 39 comma 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
143
Provincia di Siena – dicembre 2013
ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A FINI ORNAMENTALI., AMATORIALI E PER IL
MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI LOCALI (aggiornato con DPGR 17/09/2012 n. 51/R)
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere fauna selvatica autoctona a
fini amatoriali, ornamentali per
l’utilizzazione e per il mantenimento di
tradizioni locali senza autorizzazione
della Provincia
Istituzione di allevamento a fini
amatoriali ed ornamentali di fauna
autoctona senza autorizzazione* della
Provincia.
Istituzione di allevamento a fini
amatoriali ed ornamentali di fauna
autoctona senza essere iscritto ad
un’associazione ornitologica
nazionale o comunitaria legalmente
164
costituita.
Istituzione di allevamento a fini
amatoriali ed ornamentali di fauna
autoctona senza comunicazione di
istituzione alla Provincia da parte di
imprenditore agricolo.
Esercitare l’attività di allevamento di
uccelli appartenenti a specie
selvatiche autoctone senza
provvedere ad identificare i pullus con
anello inamovibile e numerato entro il
10° giorno dalla nascita ovvero entro
e non oltre il 60° giorno dalla nascita
165
per i pullus di anatidi.
Utilizzare per l’inanellamento dei
pullus anelli anelli inamovibili non
forniti dall’assciazione ornitologica di
appartenza.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 comma 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 comma 4
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
164
L’eventuale perdita di tale requisito o l’iscrizione ad altra associazione ornitologica deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia. L’autorizzazione decade in caso di omessa
iscrizione o mancato rinnovo dell’iscrizione all’associazione ornitologica prescelta
165
Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevatore dall’associazione ornitologica di appartenenza.
Provincia di Siena – dicembre 2013
144
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzare per l’inanellamento dei
pullus anelli anelli inamovibili
sprovvisti della sigla
dell’associazione, il numero matricola
dell’allevatore, la lettera di indicazione
del diametro dell’anello, il numero
progressivo e l’anno di nascita del
soggetto.
Detenzione di un numero superiore a
10 riproduttori per ogni specie
cacciabile presente nell’elenco delle
specie allevate (ad esclusione dei
casi autorizzati dalla Provincia).
Allevare a scopo ornamentale e
amatoriale e per il mantenimento
delle tradizioni locali specie ungulate
Detenere ungulati in strutture
recintate allevamento a fini amatoriali
ed ornamentali di fauna autoctona 166 :
Omessa tenuta del registro di carico e
scarico vidimato dalla Provincia e/o
mancata compilazione dello stesso. 167
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato ovvero compilarlo in copia
singola compilato in duplice copia.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 comma 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lett. Ee
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna in
eccedenza
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art . 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53 c. 2/3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53 c. 5
166
E’ vietata la detenzione di ungulati ad eccezione dei seguenti casi comunque autorizzati dalla provincia:
a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della l.r. 3/1994;
b) aree per l’addestramento dei cani di cui all’ articolo 24 della l.r. 3/1994;
c) aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994, esclusivamente in aree recintate; in queste aree è consentito anche l’abbattimento dei
capi eventualmente riprodotti;
d) centri di recupero della fauna selvatica.
167
Nel registro sono indicati:
a) il numero di riproduttori e loro origine;b) la natalità;c) la mortalità;d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;e) gli eventi patologici significativi; f) i controlli sanitari ed
145
amministrativi eseguiti. Per la lepre in recinto i dati di cui alle lettere b) e c) possono non essere indicati.
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione della specie e il
numero di capi ceduti.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione dell’acquirente
e gli estremi dell’autorizzazione
dell’allevamentoa specie e il numero
di capi ceduti.
Cessione di richiami vivi allevati a
terzi senza rilasciare all’acquirente
una ricevuta certificato di provenienza
su modulo numerato in duplice copia
senza riportarvi il numero dell’anello
identificativo
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato ovvero compilarlo in copia
singola.compilato in duplice copia.
Utilizzare a scopo di ripopolamento
soggetti allevati a scopo amatoriale e
ornamentale senza certificazione
sanitaria e autorizzazione dell’ATC e
della Provincia.
Esporre gli uccelli allevati
appartenenti alle specie selvatiche
nelle fiere e per le manifestazioni
canore senza identificazione
mediante anello inamovibile e
numerato.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 c. 7
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
L.R.3/94
art.60
Fauna
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 53 c. 5
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011 e sm.
Art. 55 c. 8
146
Provincia di Siena – dicembre 2013
ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Istituzione di allevamento di uccelli
utilizzabili come richiami vivi senza
autorizzazione della Provincia.
Istituzione di allevamento di uccelli
utilizzabili come richiami vivi senza
comunicazione di istituzione alla
Provincia da parte di imprenditore
agricolo.
Applicazione al pullus di anello
inamovibile sprovvisto di:

-sigla provincia;

-sigla o numero identificazione
allevatore;
-n° d’individuazione del soggetto.
Applicazione al pullus di anello
inamovibile non approvato dalla
Provincia
Presenza in allevamento di soggetti
riproduttori sprovvisti di apposito
anello inamovibile e numerato.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art. 60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 56 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 56 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 56 c. 2
147
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Omessa tenuta del registro di carico e
scarico vidimato dalla Provincia e/o
mancata compilazione dello stesso. 168
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato ovvero compilarlo in copia
singola compilato in duplice copia.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione della specie e il
numero di capi ceduti.
Cessione di capi allevati a terzi senza
rilasciare all’acquirente una ricevuta
certificato di provenienza su modulo
numerato in duplice copia senza
riportarvi l’indicazione dell’acquirente
e gli estremi dell’autorizzazione
dell’allevamentoa specie e il numero
di capi ceduti.
Cessione di richiami vivi allevati a
terzi senza rilasciare all’acquirente
una ricevuta certificato di provenienza
su modulo numerato in duplice copia
senza riportarvi il numero dell’anello
identificativo
Partecipazione a fiere e
manifestazioni canore senza che il
soggetto sia munito di anello
inamovibile e numerato.
Allevare specie diverse da allodola,
alzavola, canapiglia, cesena, codone,
colombaccio, cornacchia grigia,
fischione, gazza, ghiandaia, germano
reale, marzaiola, merlo, mestolone,
moretta, moriglione, pavoncella, tordo
bottaccio e tordo sassello
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art . 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 53 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 55 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 56 c. 1
Art. 57 c. 1
168
Nel registro sono indicati:
a) il numero di riproduttori e loro origine;b) la natalità;c) la mortalità;d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;e) gli eventi patologici significativi; f) i controlli sanitari ed
amministrativi eseguiti. Per la lepre in recinto i dati di cui alle lettere b) e c) possono non essere indicati.
Provincia di Siena – dicembre 2013
148
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non provvedere entro il decimo giorno
dalla nascita ad inanellare con anello
inamovibile numerato il pullus. 169
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.3/94
art.60
Richiami
COMPETENZA
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 56 c. 3
DETENZIONE DI UCCELLI APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI DA UTILIZZARSI COME RICHIAMI VIVI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzare come richiami vivi uccelli
non appartenenti alle seguenti specie:
allodola, alzavola, canapiglia, cesena,
codone, colombaccio, cornacchia
grigia, fischione, gazza, ghiandaia,
germano reale, marzaiola, merlo,
mestolone, moretta, moriglione,
pavoncella, tordo bottaccio e tordo
sassello.
Sono inoltre utilizzabili le forme
domestiche del piccione e
dell’anatra. 170 .
Utilizzare come richiami vivi da caccia
o esporre nelle fiere e nelle
manifestazioni canore uccelli
sprovvisti di anello inamovibile e
numerato.
Non comunicare alla Provincia entro
30 giorni le variazioni riguardanti la
detenzione di uccelli da richiamo
detenuti da cacciatori
169
170
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Richiami
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Richiami
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 57 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Richiami
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
Art. 40
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 57 c. 1
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 57 c. 4
E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il 60° giorno dalla nascita.
Non sussiste obbligo dell’anello inamovibile e numerato per le forme domestiche del piccione e anatra.
Provincia di Siena – dicembre 2013
149
CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare l’attività di cattura degli
uccelli finalizzata alla costituzione del
patrimonio dei richiami vivi al di fuori
di impianti autorizzati dalla Regione
(Applicare sanzione penale
UCCELLAGIONE)
Esercitare attività di cattura dal
tramonto ad un’ora prima del sorgere
del sole (nelle ore notturne le reti
devono essere rese inidonee alla
cattura).
Utilizzare negli impianti di cattura reti
orizzontali dotati di mezzi di scatto
diversi da quelli meccanici o manuali
Utilizzare negli impianti di cattura reti
che non rispettino le prescrizioni del
171
DPGR 33/R_2004 art. 61 c. 4
Impianti di cattura attivati con
personale inferiore a quello indicato
172
dal DPGR 33/R_2004 art. 64 c. 1
Gestire da parte di un operatore più
impianti contemporaneamente (stesso
giorno e periodo)
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 59 c. ½
L.R.T. 3/94 s.m.
34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 65 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 61 c. 3
L.R.T 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 61 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 64 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 64 c. 3
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art. 60
Fauna e richiami
(vedi penale)
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Rete e materiale
di cattura
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94
Art. 60
Rete e materiale
di cattura
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
171
Le reti devono essere costituite da doppio filo ritorto e avere dimensioni non inferiori a 20 millimetri per l’allodola, non inferiori a 32 millimetri per i turdidi e non inferiori a 50 millimetri per
pavoncella e colombaccio. Nel caso di impianti per la cattura contemporanea di uccelli di taglia diversa si utilizza la rete con maglia adatta per la specie più piccola.
172
Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura è:
a) due operatori negli impianti a reti verticali con più di 130 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che usano
contemporaneamente reti verticali e orizzontali;
b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attività viene temporaneamente ridotta a non più di 130
metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l’attività ad una sola coppia di reti.
150
2. Le disposizioni di cui sopra possono essere derogate in caso di specifica autorizzazione da parte dell’ ISPRA.
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere per la gestione dell’impianto
di cattura un numero superiore a 80
uccelli ovvero un numero superiore a
20 uccelli di cattura per specie
Utilizzare per ogni impianto di cattura
un numero di richiami vivi superiore a
40 unità con un massimo di venti
unità di cattura per specie
Utilizzare negli impianti con reti
orizzontali un numero superiore a due
coppie di reti.
Mancato controllo delle reti ogni ora e
più frequentemente in caso di
condizioni climatiche avverse 173 .
(Verificare se sussistono
maltrattamenti)
Mancata tenuta nel casello
dell’impianto di cattura di un
raccoglitore contenente:
a) il registro progressivo giornaliero
degli esemplari catturati, ceduti o
morti;
b) il registro del riepilogo giornaliero
degli esemplari catturati nel quale
sono annotati gli uccelli catturati
con indicazione della sigla e del
numero riportato nella fascetta di
marcatura, gli uccelli catturati
deceduti e gli uccelli inanellati
ricatturati;
c) il registro personale cessioni;
d) il registro dei richiami;
e) il modulo di segnalazione di
ricattura di uccelli inanellati.
173
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 64 c. 4
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 64 c. 5
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 64 c. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 65 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Richiami non
autorizzati
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Rete e materiale
di cattura
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 65 c. 3
l’operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l’incolumità dei soggetti catturati.
Provincia di Siena – dicembre 2013
151
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Utilizzare nell’impianto di cattura
richiami vivi accecati, mutiliati o legati
per le ali. Analoghe prescrizioni
valgono per gli zimbelli il cui uso è
consentito a condizione che siano
semplicemente imbracati.
(Valutare applicazione sanzione
penale maltrattamento)
Non assicurare la necessarie ed
idonee condizioni igienico-sanitarie
nella struttura e nella gestione dei
locali di stabulazione degli uccelli
catturati 174
Esercitare attività di cattura
superando il quantitativo stabilito per
ogni singola specie dalla Giunta
Regionale.
(Valutare applicazione sanzione
penale uccellagione)
Non provvedere all’inanellamento con
anello inamovibile e numerato subito
dopo la cattura
Non provvedere alla registrazione
degli uccelli catturati subito dopo la
cattura
E’ vietata la vendita a qualsiasi titolo
degli uccelli di cattura utilizzati a fini di
richiamo.
174
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Richiami
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 65 c. 6
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
L.R.3/94
art.60
Richiami
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 65 c. 5
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 66 c. 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 67 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 67 c. 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 67 c. 2
Provincia
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
152
Ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfestazione periodica.
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Detenere uccelli catturati in locali non
idonei. Maltrattamento
In caso di morte;
In caso di lesioni, sevizie ecc
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
Art.544 bis C.P.
Art.544 ter C.P.
Art. 544 bis C.P.
Art. 544 ter C.P.
Vendita a qualsiasi titolo degli uccelli
di cattura a fini di richiamo da parte di
personale non autorizzato
L. 157/92
art. 5 comma 9
L. 157/92
art. 30 lettera L
Esercizio di caccia nel raggio di 300
ml. Dall’impianto di cattura, in caso di
particolari condizioni ambientali,
logistiche e morfologiche che lo
consentono la zona di protezione può
essere diminuita a 200 metri. 175
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 34 comma 7
L.R.T. 3/94 s.m.
art . 58 lettera e
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 60 c. 2
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
Art. 354 C.P.P.
Fauna e locali
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
LRT.3/94
art.60
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
Provincia
SEQUESTRO
COMPETENZA
Arresto fino ad 1
anno o ammenda
da € 774.69
a € 2065.58
- Recidiva revoca
licenza per 10 anni
- Ulteriore recidiva
esclusione
definitiva della
concessione della
licenza
€ 100,00
L.157/92
art.28
Art. 354 C.P.P.
Fauna
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
L.R.3/94
art.60
Richiami e mezzi
Provincia
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Mezzi
Provincia
Reclusione da 3 a
18 mesi
Da € 105,00 a
€ 630,00
Recidiva da
€ 260,00 a
€ 1.560,00
Reclusione da 3 a
12 mesi o multa da
€ 3.000 a € 15.000
Arresto da 2 a 6
mesi o ammenda
da € 516.46 a
€ 2065.58
€ 210,00
Recidiva
€ 520,00
UCCELLAGIONE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
Esercitare l’uccellagione, prendere
nidi, uova e piccoli nati di uccelli salvo
quanto disposto dall’art 36 L.R.T.3/94
ovvero per salvarli e sottrarli da sicura
distruzione e morte purché se ne dia
avviso entro le 24 ore successive alla
competente Provincia o Comune
L. 157/92
art. 3
L. 157/92
art. 30 lettera e
(VALUTARE MALTRATTAMENTO
ANIMALI)
Art. 544 bis/ter C.P.
Art.544 bis/ter C.P.
Esercitare attività di cattura di uccelli
a scopo di richiamo in impianto
sprovvisto di autorizzazione rilasciata
alla Provincia dalla Regione (vedi
uccellagione)
Vendere a privati o detenere da parte
di questi, reti atte all’esercizio di
uccellagione (il provvedimento non si
applica per i soggetti abilitati
dall’INFS)
L.R.T 3/94 s.m.
art.34 c. 7
DPGR n. 33/R
del 26/07/2011
Art. 59 c. ½
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 32 lettera p
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
175
IMPORTO
SANZIONE
Nel caso di impianti ricadenti all’interno di aziende faunistico venatorie il divieto riguarda solo la selvaggina migratoria. Il divieto deve essere segnalato a cura delle province con
l’apposizione di tabelle recanti la scritta: “Provincia di ... - Impianto di cattura - Divieto di caccia”. In caso di impianti ricadenti all’interno di aziende faunistico venatorie la tabella deve specificare il
153
divieto di caccia solo per la selvaggina migratoria
Provincia di Siena – dicembre 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Cattura di fauna selvatica a scopo
scientifico in violazione alle
prescrizioni dei decreti di
autorizzazione che prevedono tempi,
modi, luoghi e mezzi consentiti.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 36 comma 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
MINIMO E MASSIMO
Da € 50,00 a
€ 300,00
IMPORTO
SANZIONE
€ 100,00
SEQUESTRO
L.R.3/94
art.60
Fauna
COMPETENZA
Provincia
TABELLAZIONE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Tabellazione abusiva (eventuale
coobbligazione in solido proprietari e
responsabili struttura)
Rimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee al loro fine le tabelle
legittimamente apposte ai sensi di
legge
Rimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee al loro fine le tabelle
legittimamente apposte ai sensi di
legge
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
VAI ALLE PAGINE RELATIVE AI VARI ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI E VEDI “ TABELLAZIONE ABUSIVA DI…..”
L.R.T. 3/94 s.m.
art.32 lettera s
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
art. 635 C.P.
art. 635 C.P. fatte
salve eventuali
aggravanti
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
Provincia
Notizia Reato
alla Procura
Repubblica del
Tribunale
POTERI E DOVERI DELLA VIGILANZA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata esibizione della fauna
abbattuta o catturata da parte di
qualsiasi persona trovata in possesso
di armi o arnesi atti alla caccia in
esercizio o in attitudine di caccia
Esercizio di caccia da parte del
personale di vigilanza di cui all’art 51
comma 1, nel territorio in cui svolge in
prevalenza il servizio di vigilanza
venatoria
Esercizio di caccia da parte di GGV e
GAV nell’espletamento delle loro
funzioni, e impiego di mezzi di cui
all’art. 31 durante il servizio di
vigilanza
Non presenziare direttamente ai
contenimenti di cui all’art. 37 LRT
3/94 per la realizzazione dei piani di
abbattimento.
LEGGE
LEGGE
ARTICOLO VIOLAZIONE
ARTICOLO SANZIONE
MINIMO E MASSIMO
IMPORTO
SANZIONE
SEQUESTRO
COMPETENZA
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 54 comma 1
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 51 comma 2
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 51 comma 3
L.R.T. n.7/98
art.6 c. 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 37 comma 3
L.R.T. 3/94 s.m.
art. 58 lettera q
Da € 50,00 a
€ 300,00
€ 100,00
L.R.3/94
art.60
Fauna
Provincia
154
Provincia di Siena – dicembre 2013
Scarica

dimensione: 1Mb | data aggiornamento: 30/08