ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SERVIZIO AMBIENTE Maso Smalz – via Ghiaie n. 58 Tel. 0461/884935 – 884936 – Fax 884940 E-mail: [email protected] ____________ dicembre 2005 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Gli impianti di riscaldamento rappresentano una delle fonti di inquinamento ambientale; il loro cattivo funzionamento può comportare un notevole dispendio energetico ed economico. La normativa impone il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la loro valorizzazione energetica che è finalizzata al raggiungimento di obiettivi mirati alla riduzione dei consumi di combustibile ed a una conseguente quanto benefica riduzione delle emissioni in atmosfera. Una valorizzazione energetica significativa inizia da un utilizzo consapevole degli impianti termici secondo criteri generali di conoscenza e autoregolamentazione. ACCENSIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IL CONTRATTO TIPO DI MANUTENZIONE LE TARIFFE LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ATTIVITA’ DI CONTROLLO PRINCIPALI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI ACCENSIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI L’accensione e l’utilizzo degli impianti termici è funzione della quota sul livello del mare a cui si trova l’edificio interessato. Tale quota è individuata dalle norme tecniche vigenti e tecnicamente prende il nome di “zona climatica”. Il territorio del Comune di Trento è così suddiviso in due zone climatiche. Individuazione delle zone climatiche La zona climatica “F” individua gli edifici ubicati a quota superiore a 430 metri s.l.m. La zona climatica “E” individua gli edifici nella restante parte del territorio comunale. Visualizza la mappa delle zone climatiche La zona climatica “F” Nella zona climatica “F” l’esercizio degli impianti termici non è soggetto ad alcuna limitazione per quanto attiene il periodo annuale e la durata giornaliera di attivazione. La zona climatica “E” Nella zona climatica “E” l’esercizio degli impianti termici, in termini generali, è limitato ad un massimo di 14 ore giornaliere, distribuite tra le 5 e le 23, per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Al di fuori di tale periodo (dal 16 aprile al 14 ottobre) gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne “giustifichino l’esercizio” e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore al giorno dalle 5 alle 23). La temperatura La temperatura massima interna della casa prevista dalla legge è di 20 °C: temperature più basse peggiorano il confort mentre per ogni grado in più di temperatura interna dell’aria corrisponde un maggior consumo di combustibile. LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Perché L’effettuazione delle operazioni di manutenzione dell’impianto termico sono obbligatorie per legge ma sono soprattutto una buona abitudine, perché ne garantiscono l'efficienza e la sicurezza nel tempo ottimizzandone le prestazioni e quindi i consumi di energia. Quando Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a periodiche operazioni di controllo e manutenzione e verifiche del rendimento con le scadenze temporali previste dalla normativa vigente (VEDI TABELLA ALLEGATA). Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto". Come E’ necessario che questi interventi vengano effettuati esclusivamente da soggetti abilitati i quali, oltre ad avere specifica competenza tecnica, sono a conoscenza delle operazioni da effettuare nella propria ed altrui sicurezza. Cosa Le risultanze di questi interventi, da trascriversi in un apposito libretto, devono essere accompagnate da un allegato, chiamato “rapporto di controllo e manutenzione”, che forma parte integrante del libretto stesso a garanzia delle operazioni effettuate. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidatati al proprietario o un terzo espressamente delegato dallo stesso. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. ¾ Individuazione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione Nel caso di immobile dotato di impianto termico individuale, il responsabile si individua nella figura dell’occupante a qualsiasi titolo (locatario, usufruttuario, ecc.). Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori. ¾ Obblighi del responsabile dell'esercizio e della manutenzione Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ove non possieda i requisiti necessari (ovvero quelli cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46) o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti termici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. Inoltre, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è obbligato: - al rispetto dei limiti di esercizio degli impianti termici per quanto attiene al periodo, durata giornaliera e modalità di attivazione degli impianti; - alla conduzione degli impianti termici in modo da non superare i valori massimi dalla temperatura ambiente. - a compilare conservare e firmare il libretto di centrale (per impianti termici di potenzialità uguale o superiore a 35kW) o di impianto (per impianti termici di potenzialità inferiore a 35kW). ¾ Modalità di delega della responsabilità Il proprietario o l’occupante o l’amministratore può rimanere l’unico responsabile o delegare tale responsabilità a terzi. Nel caso rimanga unico responsabile, firma e compila il libretto di centrale o di impianto pur facendo effettuare le operazioni di manutenzione a terzi. Nel caso di impianti termici individuali di potenza inferiore a 35kW il responsabile dell’esercizio e della manutenzione può delegare i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell’impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto dei limiti di esercizio ed alla conduzione degli impianti. IL CONTRATTO TIPO DI MANUTENZIONE Per favorire lo snellimento delle procedure amministrative relative al controllo degli impianti termici, la Giunta provinciale e il Comune di Trento hanno stipulato un "Contratto tipo di manutenzione" con l’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese e il Comitato Difesa Consumatori di Trento. Contestualmente al Contratto-tipo, sono state concordate le tariffe per le operazioni di cui al D.P.R. 412/93, legge 10/91 e norme UNI e CEI. LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE Presso la struttura provinciale competente in materia di energia, per l’esame e la composizione bonaria delle eventuali controversie che possono sorgere durante l’attività di manutenzione e verifica degli impianti termici, è attivata una Commissione di conciliazione mista. ATTIVITA’ DI CONTROLLO Il comune di Trento effettua, sul territorio di competenza, controlli per accertare l’effettivo stato di manutenzione degli impianti termici, così come disposto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, avvalendosi di personale tecnico del Servizio Ambiente. Questi controlli non sostituiscono le operazioni periodiche di manutenzione e verifica che devono essere comunque effettuate. I controlli avvengono a campione, mediante estrazione casuale dal catasto impianti termici, in esito a procedure operative finalizzate a favorire omogeneità d’azione su tutto il territorio comunale a garanzia del rispetto di standard secondo principi generali di trasparenza. Al fine di evitare che persone non autorizzate si sovrappongano all’attività di controllo del Comune di Trento gli interessati, estratti dal catasto impianti termici, sono preventivamente avvisati mediante trasmissione di una lettera di avviso recante data ed ora della visita. Durante il controllo vengono eseguiti esami a vista e prove strumentali. In particolare viene accertato: • la presenza del libretto della caldaia compilato; • lo stato delle coibentazioni; • la funzionalità dei dispositivi di controllo e regolazione; • la regolarità dei sistemi di ventilazione; • la regolarità delle emissioni attraverso la prova fumi; Al termine del controllo vengono fornite le informazioni relative ad eventuali problematiche riscontrate con l’obiettivo di offrire alle famiglie suggerimenti per il contenimento dei consumi di energia e uno strumento per dialogare meglio con le imprese chiamate ad intervenire sull'impianto e sugli apparecchi di casa. IMPORTANTE: Il controllo effettuato dal Comune di Trento non prevede oneri aggiuntivi per il controllato. Attività di controllo anno 2004 Attività di controllo anno 2005 CONTROLLI EFFETTUATI ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI ANNO 2004 TOTALE NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI 315 esito positivo manca libretto manca manutenzione 2% 3% 2% 4% 3% manca verifica manca manutenzione e verifica difformità su impianto 86% CONTROLLI EFFETTUATI ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI ANNO 2005 TOTALE NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI 446 esito positivo manca libretto manca manutenzione 11% 6% manca verifica manca manutenzione e verifica difformità su impianto 1% 3% 1% 78% PRINCIPALI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO • Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". • D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4,m della legge 9 gennaio 1991, n. 10.” • Legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 “Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale”. • D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”. • Decreto del Ministero attività produttive del 17 marzo 2003 "Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”. • Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 “Recepimento nell'ordinamento Italiano della Direttiva 2002/91/CE, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia”. INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI Le informazioni qui contenute, per esigenze di sintesi, sono di carattere generale. Per ulteriori chiarimenti in materia è possibile contattare il Servizio Ambiente del Comune di Trento – Impianti termici, Via Ghiaie n. 58 – Maso Smalz, 0461/884953 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00. LE SCADENZE TEMPORALI PER L’EFFETTUAZIONI DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI L’8 ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 che recepisce nell'ordinamento Italiano la Direttiva 2002/91/CE, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. Esso stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e modifica in modo sostanziale il panorama legislativo nel settore della manutenzione di impianti termici. ¾ Impianti termici a gas di potenza termica nominale del focolare inferiore a 35kW Le operazioni di controllo e manutenzione e la verifica del rendimento devono essere effettuate almeno una volta ogni quattro anni. Nel caso di generatori di calore a gas di tipo B (a camera aperta) installatI all’interno di locali abitati e per tuttI gli altri generatori di calore a gas con anzianità di installazione superiore a otto anni, le operazioni di controllo, manutenzione e verifica di rendimento devono essere effettuate almeno una volta ogni due anni. ¾ Impianti termici a combustibile solido o liquido di potenza termica nominale del focolare inferiore a 35kW Le operazioni di controllo e manutenzione e la verifica del rendimento devono essere effettuate almeno una volta all’anno. ¾ Impianti termici a gas oppure a combustibile solido o liquido di potenza termica nominale del focolare superiore o uguale a 35kW ed inferiore a 350kW. Le operazioni di controllo e manutenzione e la verifica del rendimento devono essere effettuate almeno una volta all’anno. ¾ Centrali termiche a combustibile solido o liquido o generatori a gas di potenza termica nominale del focolare superiore o uguale a 350kW. Per le centrali termiche a combustibile solido o liquido ovvero per generatori di calore a gas di potenzialità superiore o uguale a 350kW le operazioni di controllo e manutenzione e la verifica del rendimento devono essere effettuate almeno una volta all’anno con un ulteriore determinazione del solo rendimento, da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. Nella seguente tabella “periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici”, sono indicate, in estrema sintesi, le scadenze sopra riportate. PERIODICITA’ DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E VERIFICA PER IMPIANTI TERMICI POTENZA TERM IC A N O M IN ALE DEL FO CO LAR E TIPO DI CO M BU STIB ILE E AN ZIAN ITA' TIPO D I G ENER ATOR E E UBICAZIO NE OPER AZION I D I C ON TRO LLO E M AN UTENZION E Tipo C O gni 4 anni (**) G eneratori ad aria calda O gni 4 anni (**) Tipo B fuori da locali abitati O gni 4 anni (**) VERIFICA DEL R END IM ENTO LIBRETTO R APPO RTO D I C ON TRO LLO E M AN UTENZION E Libretto di im pianto A llegato G D.Lgs. 192/2005 Libretto di centrale Allegato F D.Lgs. 192/2005 O gni 4 anni G as ≤ 8 anni Pn < 35 kW Tipo B (*) all'interno di locali abitati O gni 2 anni (**) O gni 2 anni G as > 8 anni Q ualsiasi O gni 2 anni (**) Liquido o solido Q ualsiasi 1 volta all'anno 1 volta all'anno Pn ≥ 35 < 350 kW G as Q ualsiasi 1 volta all'anno 1 volta all'anno Pn ≥ 35 < 350 kW Liquido o solido Q ualsiasi 1 volta all'anno 2 volte all'anno (***) Pn ≥ 350 kW TUTTI Q ualsiasi 1 volta all'anno 2 volte all'anno (***) Note: (*) generatori di calore ad acqua calda (**) fatte salve prescrizioni più severe da parte dei costruttori dell’impianto o del generatore (***) di cui una è la determinazione del rendimento di combustione da effettuarsi normalmente a metà del periodo di riscaldamento.\ A cura di per. ind. Antonio Ferrai