CIRCOLARE del 20.03.2014 CIRCOLARE del 20.06.2011 CIRCOLARE del 16.06.2009 CIRCOLARE del 10.06.2009 CIRCOLARE del 13.02.2009 CIRCOLARE del 02.02.2009 CIRCOLARE del 16.05.2008 CIRCOLARE del 27.11.2007 CIRCOLARE del 21.04.2006 CIRCOLARE del 05.12.2006 CIRCOLARE del 04.12.2006 CIRCOLARE del 25.11.2005 CIRCOLARE del 31.12.2004 CIRCOLARE del 14.07.2000 CIRCOLARE del 27.01.1999 CIRCOLARE del 07.09.1998 CIRCOLARE del 05.09.1998 CIRCOLARE del 30.08.1998 CIRCOLARE del 30.10.1997 CIRCOLARE del 15.12.1993 Le suddette circolari s ono in allegato DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ L’immatricolazione di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi di tipo omologato che non hanno subito trasformazioni o allestimenti rispetto al "veicolo base" (prototipo omologato) avviene sulla base della presentazione di una dichiarazione di conformità senza alcun accertamento tecnico sul singolo esemplare di veicolo. La dichiarazione di conformità emessa dal costruttore del veicolo attesta che l’esemplare di veicolo, identificato per numero di telaio, è conforme al prototipo omologato sottoposto ad accertamento tecnico a cura del costruttore presso il CSRP AD o uno dei CP A che ne verificano la rispondenza alle disposizioni tecnico -costruttive in vigore. 1. La dichiarazion e di conformità può essere sostituita dai seguenti documenti: il certificato di conformità comunitario (COC) riportante il codice di immatricolazione, il certificato di conformità comunitario (COC) con in allegato la dichiarazione di immatricolazione ripor tante il codice di immatricolazione, il certificato di conformità smaterializzato, la dichiarazione per l’immatricolazione (in alternativa al certificato di conformità smaterializzato) , 2. La dichiarazione di conformità o il documento allegato o il document o che la sostituisce, contiene, tra l’altro: il codice di immatricolazione che consiste in una serie di caratteri alfanu merici per la decodifica del numero di omologazione , il codice antifalsificazio ne che abbina il numero di telaio ed il codice di omolog azione, la marca da bollo o la dichiarazione che è stata assolta l’imposta di bollo , la data di emissione che se superiore ad un anno può richiedere un attestato di corrispondenza alle direttive co munitarie (solo per i veicoli di importazione parallela) . 3. Il Nuovo Processo Immatricolativo (NP I) prevede che nella “dichiarazione per l’immatricolazione” al posto del codice di immatricolazione sia riportata la dicitura " COC telematico ". P er questi veicoli le informazioni relative all'antifalsi ficazione sono formate dalla coppia telaio-codice antifalsificazion e; non deve essere presente nessun codice d'immatricolazione. Gli utenti degli UMC possono usare le applicazioni web per visualizzare le informazioni relative all'antifalsificazione e ai dati del COC, scegliendo dall'elenco delle applicazioni "veicoli" la voce "anti falsificazione COC". Inoltre possono usare la nuova mappa OMIC, per visualizzare i dati del COC di un telaio, e la nuova mappa IDTC per ricercare il COC con dati parziali del telaio (primi 9 caratteri). Se si visualizza con la mappa P RA0 un veicolo immatricolato con la nuova modalità, il campo "COC:" sarà avvalorato con il valore "SI" . 4. La dichiarazione di conformità, o il documento che la sostituisce, deve avere in allegato la dichiarazione integrativa per l’immatricolazione dei veicoli “fine serie”. Pagina 1 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 C o d i c e di Im m a t ri c ol a zi o n e – de c o di f i c a d e l n um e r o di om ol og a zi o n e c om u n i t a ri o La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di immatricolazione contiene, di norma, il codice di immatricolazione che consiste in una serie di caratteri alfanumerici per la decodifica del numero di omologazione. I codici di immatricolazione sono assegnati dal Ministero oppure dal costruttore dei veicoli consistono in una serie di caratteri alfanumerici e si compongono di due campi preceduti dalle seguenti lettere: - per gli autoveicoli di categoria M1: OE EST, - per gli autoveicoli di categoria N1: OB EST - per i veicoli a 2/3 ruote e per i quadricicli: OA EST, - per i trattori agricoli o forestali: OX EST - ecc. C o d i c e a nt i f al s i f i c a zi o n e P er contrastare il riciclaggio dei veicoli rubati è stata attivata una procedura informatizzata, in collaborazione con le ca se costruttrici di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ), secondo la quale il CED assegna una serie di codici (composti da sei caratteri alfanu merici) che consentono l’abbinamento codice -telaio-omologazione. La procedura di antifalsificazione non è obbligatoria per i ciclomotori, nonostante ciò molte case costruttrici di ciclomotori hanno aderito a detta procedura. Veicoli con codice antifalsificazione Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, con COC (o documento sostitutivo) avente codice antifalsificazione, possono essere immatricolati senza controllo dell'adempimento degli obblighi IVA. L’immatricolazione deve essere effettuata presso gli STA anche se veicoli di acquisto intracomunitario o extracomunitario . Veicoli senza codice antifalsificazio ne 1. I veicoli fabbricati e commercializzati in Italia , senza codice antifalsificazione, non possono essere immatricolati presso uno STA e devono essere immatricolati esclusivamente presso un Ufficio Motorizzazione Civile unitamente alla dichiarazione sosti tutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) rilasciata dal rappresentante della casa costruttrice ed attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione. 2. I veicoli di acquisto intracomunitario senza codice di antifalsificazione : a. muniti di COC emessi sino al 31.12.2010 compreso possono essere immatricolati (anche presso uno STA) , senza che sia necessario il controllo de ll’adempimento degli obblighi IVA, purché venga prodotta, in sostituzione, una dichiarazione sostitutiva redatta secondo a pposita modulistica, presentata in originale una sola volta (senza alcuna fotocopia di documento di identità allegata) all’UMC, utilizzando semplici copie della stessa per le immatricolazioni successive. b. muniti di COC emessi a decorrere dal 1° gennaio 2010 possono essere immatricolati solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l’ assolvimento degli obblighi IVA con modello F24. L’immatricolazione può avvenire presso uno STA, in tal caso, però, è necessario che i veicoli siano stati pr eventivamente censiti, ed occorre la preventiva abilitazione alla immatricolazione e la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello F24. 3. I veicoli provenienti da Paesi extracomunitari senza codice anti falsificazione : l’immatricolazione deve essere gestita con procedura tradizionale (senza preventivo censimento del veicolo) e l’assolvimento degli obblighi IVA deve essere comprovato a mezzo di bolla doganale ovvero degli speciali certificati rilasciati da ll’Agenzia delle Dogane (v. circolare n. 6/D del 26 gennaio 2005); si applicano, pertanto, le medesime modalità di immatricolazione cui soggiacciono i veicoli nuovi mai immatricolati e provenienti da P aesi extra CE attraverso canali non ufficiali di import azione (cd. importazioni parallele ). A s s o l vi m e n t o I m po s t a d i B o l l o P er le dichiarazioni di conformità e per i documenti che sostituiscono la dichiarazione di conformità, emessi in data successiva al 31.12.2004 , deve risultare assolta l’imposta di bollo. Pagina 2 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 l’imposta di bollo relativa ai certificati di conformità - per i certificati emessi all’estero (si veda il luogo - per i certificati di macch ine agricole e operatrici. Esempio il bollo non è dovuto : se un veicolo è costruito in Italia ma il COC è se un veicolo è costruito all’estero ma il COC dei veicoli non è dovuta: di emissione nella sottoscr izione del COC), stato emesso all’estero , è stato emesso in Ital ia. D a t a em i ss i on e D i c h i a r a zi o n e di C o nf or m i t à SOLO per l’immatricolazione di veicoli di "commercializzazione parallela", nel caso di "conformità" con anzianità di emissione superiore ad un anno è necessario presentare un ” attestato di rispondenza alle diret tive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C., qualora da tale data sia trascorso più di un anno” Si precisa, inoltre, che in caso di superamento del termine di un anno, l’attestato va allegato alla richiesta di immatricolazione anche se sia già stata conseguita l’abilitazione all’immatricolazione prima del termine in questione. L’obbligo di presentare l’attestato non sussiste, comunque, nei seguenti casi: - successiv amente alla data di emissione della "conformità", il quadro delle prescrizioni tecniche a cui è obbligatoria la rispondenza ai fini della prima immatricolazione non è, in relazione al veicolo interessato, mutato; - la rispondenza alle prescrizioni divenute d i obbligatoria applicazione, ai fini dell’immatricolazione del veicolo interessato, dopo la data di emissione della "conformità" è attestata, o comunque direttamente desumibile, dalla "conformità" stessa. Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che no n si potrà dare corso all’immatricolazione - fatta salva l’eventuale immatricolazione "in deroga", secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, a seguito della presentazione della documentazione integrativa prevista - nel caso in cui attraverso i dati annotati sulla "conformità" , anche se emessa da meno di un anno, o attraverso altri dati certi a conoscenza dell’Ufficio è evidenziata la mancata rispondenza a prescrizioni già divenute di obbligatoria applicazione per l’immatricolazione del veicolo inter essato. C O C p e r ve i co l i M 1 N 1 O 1 e L P er i veicoli soggetti a omologazione comunitaria, in luogo della dichiarazione di conformità, è prevista la presentazione alternativa di: - COC (certificato di conformità co munitario) recante il codice di immatricolazi one, oppure - COC (certificato di conformità co munitario) e dichiarazione di immatricolazione (conforme al fac-simile previsto dal DTT) contenente il collegamento tra numero di omologazione del veicolo e codice di immatricolazione dello stesso. Conforme all’allegato II al DD 2.7.2002 DICHIARAZIONE DI IMMATRICOLAZIONE (collegamento tra numero di omologazione e codice immatricolazione) INTESTAZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE Dichiarazione per l’immatricolazione In riferimento alla direttiva ................................................., relativa alla omologazione comunitaria del ........................ ed ai fini della immatricolazione secondo quanto previsto dall’articolo ................... del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che ............ di seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione: ...................... omologazione comunitaria .........; tipo ................. variante ................... versione ................ telaio ...................... Assolti gli obblighi IVA intracomunitari (solo per i veicoli importati da Paesi UE) ........................ è stato importato presso la dogana di .................... con bolletta e/o operazione d’importazione numero .......................................... (solo per veicoli importati da Paesi non UE). Dichiarazione n. .......................... Data ......................... Firma: ............................. Pagina 3 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 C e r t i f i c a t o d i C o nf or m i t à s m at e ri al i zza t o La procedura della smat erializzazione della conformità è stata introdotta con circolare DTT 25.11.2005 n. 261/DTT. Le informazioni sulla eventuale smaterializzazione del COC si possono v isualizzare tramite la mappa GANT, dato un telaio o un codice antifalsificazione (diventato di 9 caratteri anziché di 6). Hanno aderito alla procedura della smaterializzazione della conformità: - Alfa Ro meo (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ), - Audi (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34), - BMW Italia SPA (v. file avviso DTT 5 .12.2005 n. 65), - Citroen (v. file avviso DTT 13.10.2006 n. 47), - Fiat (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ), - Ford Italia SPA (v. file avviso DTT 5.12.2005 n. 65 ), - Harley-Davidson (v. file avviso DTT 5.12.2007 n. 59 ), - Hyundai (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ), - Kia Motors (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28), - Lancia (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ), - Mercedes (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34), - Mitsubishi (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ), - Peugeot (v. file avviso DTT 13.10.2006 n. 47), - Seat (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34), - Skoda (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34), - SSang Yong, (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34), - Tata (v. file avviso DTT 5.12.2007 n. 59 ), - Volkswagen (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34), - Volvo (v. file avviso DTT 5.12.2007 n. 59 ). In una fase transitoria prima dell’attivazione della smaterializzazione, queste case costruttrici possono continuare a presentare un COC su carta filigranata e una dichiarazione per l’immatricolazione conforme al fac -simile allegato alla circolare 25.11.2005 prot. n. 261 , sulla quale dovrà essere indicata la modalità di ass olvimento dell’imposta di bollo e i riferimenti dell’autorizzazione (v. circolare 4.12.2006 prot. n. 59186/RU - File avviso n. 61/2006 ). Il giorno successivo al l’immatricolazione, l’UMC verifica tramite tabulati informatici i veicoli per i quali è stata operata la smaterializzazione (su tali tabulati compare il codice "S" che consente l’immatricolazione del veicolo sulla base della presentazione della dichiarazio ne per l’immatricolazione anziché "N" che presuppone la presentazione della dichiarazione di conformità). Anche per tali dichiarazioni di conformità deve essere assolta l’imposta di bollo. D i c h i ar a zi o n e pe r l ’ i m m at ri c ol a zi o n e i n so s t i t u zi o n e de l C er t i f i c at o di c o nf o rm i t à s m at e ri a l i zza t o A partire dal 5.12.2005 i costruttori che hanno aderito alla procedura di smaterializzazione del certificato di conformità possono presentare, all’atto dell’immatricolazione, una dichiarazione per l’immatricolazione in luo go del certificato di conformità smaterializzato. La dichiarazione può essere stampata su carta semplice, conformemente al fac -simile proposto dal DTT, e sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità. Il giorno successivo all’immatricola zione, l’UMC verifica tramite tabulati informatici i veicoli per i quali è stata operata la smaterializzazione (su tali tabulati compare il codice "S" che consente l’immatricolazione del veicolo sulla base della presentazione della dichiarazione per l’immatricolazione anziché "N" che presuppone la presentazione della dichiarazione di conformità). Anche per tali dichiarazioni di conformità deve risultare assolta l’imposta di bollo. Conforme all’allegato alla circolare DTT 25.11.2005, prot. n. 261/D.T.T. LOGO CASA COSTRUTTRICE Data emissione: gg/mm/aaaa DICHIARAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE «In relazione alla Direttiva 92/53/CEE e successive integrazioni e all’articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si dichiara che l’autoveicolo di seguito descritto è individuato con i seguenti codici di immatricolazione che sono stati desunti dal certificato di conformità originale». Si dichiara inoltre che nel certificato di conformità è stata assolta l’imposta di bollo (in modo virtuale o versamento su c.c. o versamento alla Agenzia delle Entrate con F24, indicando gli estremi di una eventuale autorizzazione). Costruttore: ...... (FORD) Pagina 4 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Numero telaio: ...... (WF05XXGCD55C48457) Codice immatricolazione: ...... (OEWF023EST27) Codice antifalsificazione: ...... (6 o 9 caratteri) Roma, lì gg/mm/aaaa D i c h i ar a zi o n e i n t e g ra t i v a p e r l ’ i m m at ri co l a zi o n e i n d er o g a de i v ei c ol i “f i n e se ri e ” I "veicoli di fine serie" sono veicoli non pienamente conformi alle direttive in essere al mo mento dell’immatricolaz ione stessa (direttive divenute obbligatorie per l’immissio ne in circolazione della specifica categoria internazionale di appartenenza del veicolo a partire dalle date fissate dalle stesse norme) che possono essere immatricolati "in deroga" a condizione ch e: - l’immatricolazione dei veicoli di fine serie sia stata richiesta dai costruttori o dai loro rappresentanti ufficiali secondo le procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici precisando il crit erio scelto (limitazione numerica o limitazione temporale); - l’immatricolazione riguardi veicoli prodotti in serie presenti nel territorio della UE prima della scadenza dell’omologazione ai fini dell’immatricolazione e accompagnati da un certificato di conformità rilasciato quando l’omologazione era ancora valida. In aggiunta ai documenti prescritti è prevista la presentazione di apposita "dichiarazione integrativa" per l’immatricolazione "in deroga" conforme al fac -simile previst o dal DTT (si veda nei fac-simile); in alternativa può essere prevista una voce speciale sul certificato di conformità. Tali veicoli possono essere immatricolati per un periodo massimo di dodici mesi per quelli completi e di diciotto mesi per quelli da allestire successivamente alla data di entrata a regime della specifica direttiva. L’elencazione delle case costruttrici richiedenti tale deroga per veicoli di fine serie è contenuta in apposite circolari, alla cui consultazione si fa rinvio, agevolati dalla tabella che segue. La dichiarazione per l’immatricolazione in deroga può essere integrata con la dichiarazione per l’immatricolazione relativa al certificato di conformità smaterializzato. Conforme all’allegato 2 alla circolare DTT 14.12.2007, prot. n. 113724 23/40/1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ La ....................... [1] in qualità di legale rappresentante in Italia della ............................ [2] dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, che il veicolo telaio n. ............ [3] è immatricolabile, in deroga alla direttiva ............ [4] la cui validità è scaduta il .......... [5], conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera b), della direttiva 92/53/CEE, in quanto per tale veicolo il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale della Motorizzazione ha concesso deroga per l’immatricolazione di «fine serie» secondo il criterio di cui all’allegato XII, lettera B), punto .... [6] della direttiva 2001/116/CE. Luogo, Data ...... Firma [7] ................................................... ___ [1] Generalità della Mandataria del Costruttore. [2] Denominazione ufficiale della Casa costruttrice. [3] Indicare il numero di telaio. [4] Indicare la direttiva in relazione alla quale si chiede la deroga, ovvero, se fossero in scadenza più direttive indicare quella che scade prima, [5] Indicare la data di scadenza. [6] Indicare, a seconda dei casi, 1) o 2). [7] Da parte di persona che ne abbia il potere e che abbia depositato la propria firma presso la Direzione Generale per la Motorizzazione. Pagina 5 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Direttiva cui Argomento direttiva non risponde il veicolo [4] Data applicaz. direttiva Scadenza Scadenza per per veicoli veicoli da completi allestire Numero circolare Data circolare 96/27 Urto laterale: criteri biomeccanici 1.10.2003 30.9.2004 30.3.2005 3989/M361 7.10.2003 96/79 Urto frontale 1.10.2003 30.9.2004 30.3.2005 3989/M361 7.10.2003 2000/3 Cinture di sicurezza: 3 punti con arrotolatore per i posti centrali 1.10.2004 30.9.2005 30.3.2006 4085/M361 29.9.2004 2000/40 Dispositivi di protezione antincastro 10.8.2003 9.8.2004 anteriori 9.2.2005 3199/M361 19.8.2003 2001/43 Pneumatici 3.8.2006 617/M361 1.2.2005 2159/M361(aggiornamento circolare 1.2.2005) 18.4.2005 2795/M368 23.6.2004 3907/M368 15.9.2004 [1] 2002/51 (Euro 2) Inquinamento Ciclomotori, quadricicli leggeri, tricicli e quadricicli [1] 4.2.2005 1.7.2004 3.2.2006 1.7.2005 98/69 (fase B) Emissioni 1.1.2006 31.12.2006 30.6.2007 6199/M361 16.12.2005 2004/3 Consumo carburante 1.1.2006 31.12.2006 30.6.2007 6199/M361 16.12.2005 2001/85 Caratteristiche costruttive 13.2.2006 12.2.2007 12.8.2007 1003/M361 16.2.2006 1999/96 (fase Emissioni B) 1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008 39091/23.40.02 4.10.2006 2001/27 Emissioni 1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008 39091/23.40.02 4.10.2006 2005/55 Emissioni 1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008 39091/23.40.02 4.10.2006 2005/78 Emissioni 1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008 39091/23.40.02 4.10.2006 2006/51 Emissioni 1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008 39091/23.40.02 4.10.2006 98/69 (fase B) Emissioni 1.1.2007 31.12.2007 30.6.2008 64647 22.12.2006 2002/51 (Euro 3) Emissioni inquinanti motocicli [2] 1.1.2007 31.12.2007 64259 21.12.2006 2004/78 Sistema di riscaldamento 1.1.2007 31.12.2007 64265 21.12.2006 2005/27 Dispositivi per la visione indiretta 26.1.2007 25.1.2008 25.7.2008 6262/23.40.01 22.1.2007 2006/51 Emissioni 1.10.2007 30.9.2008 30.3.2009 92666/23.40.01 9.10.2007 108501/23.40.01 28.11.2007 Pagina 6 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 2005/39 Sedili e ancoraggi 20.10.2007 19.10.2008 19.4.2009 96748/23.40.02 22.10.2007 2005/40 Cinture di sicurezza 20.10.2007 19.10.2008 19.4.2009 96748/23.40.02 22.10.2007 2005/41 Ancoraggi per cinture di sicurezza 20.10.2007 19.10.2008 19.4.2009 96748/23.40.02 22.10.2007 2004/3 Emissioni di CO2 e consumo carburante veicoli a 2 e 3 ruote 1.1.2008 31.12.2008 30.6.2009 1214/23.40.01 7.1.2008 2002/51 (Euro 3) Emissioni inquinanti motocicli inf. 5.000 unità nel 2007 [3] 1.1.2008 31.12.2008 1218/23.40.05 7.1.2008 27322/23.40.05 26.3.2008(aggiornamento circolare 7.1.2008) 2004/101 Compatibilità elettromagnetica 1.1.2009 31.12.2009 30.6.2010 64279/23.40.05(aggiornamento circolare 7.1.2008) 4.8.2008 104449/DIV2/C 29.12.2008 16350/DIV2/C 18.2.2009 2006/40 Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria 21.6.2009 20.6.2010 20.12.2010 65553/DIV2/C 26.6.2009 2005/55 Emissioni 1.10.2009 30.9.2010 30.3.2011 85550/DIV2/CC 5.10.2009 12593/DIV2/C 15.2.2010 (OBD-fase 2) 2003/97 Dispositivi per la visione indiretta 26.1.2010 25.1.2011 25.7.2011 8792/DIV2/C 2.2.2010 2006/20 Dispositivi di protezione antincastro 26.1.2010 25.1.2011 25.7.2011 posteriore 8792/DIV2/C 2.2.2010 11.3.2010 10.3.2011 10.9.2011 25980/DIV2/C 22.3.2010 2005/64 Riutilizzabilità Riciclabilità Recuperabilità [5] 15.7.2010 14.7.2011 14.1.2012 60562/DIV2/C 16.7.2010 2007/46 Omologazione veicoli e dispositivi [8] 29.10.2010 28.10.2011 28.4.2012 87969-DIV2-C 3.11.2010 reg. CE715/2007 Emissioni veicoli passeggeri e commerciali leggeri [6] 1.1.2011 103038/DIV2/C 28.12.2010 reg. CE78/2009 Protezione pedoni [7] 24.2.2011 23.2.2012 23.8.2012 6598/DIV2/C 23.2.2011 2007/35 Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva 10.7.2011 9.7.2012 21152/DIV2/C 12.7.2011 2007/46 Omologazione veicoli e dispositivi 29.10.2011 28.10.2012 28.4.2013 31095/DIV2/C 3.11.2011 reg. CE Emissioni 1.1.2012 35979/DIV2/C 28.12.2011 31.12.2011 30.6.2012 9.1.2013 31.12.2012 30.6.2013 Pagina 7 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 715/2007 veicoli N1(c. II, III) 8862/DIV2/C 692/2008 e N2 per esig. Specif. [9] (aggiornamento circolare 28.12.2011) 2007/46(All. XIX) Omologazione veicoli e dispositivi [10] 29.4.2012 28.4.2013 28.10.2013 11477/DIV2/C 28.3.2012 2.5.2012 [1] Tuttavia per i motocicli a 2 ruote tipo trial ed enduro l’obbligo di conformità alla direttiva 2002/51/CE è previsto a partire dall’1.7.2005. Tali veicoli possono essere immatricolati previa presentazione unitamente al COC di una dichiarazione integrativa (conforme al fac-simile allegato alla circolare DTTSIS 23.6.2004 n. 2795/M368 come sostituito dalla circolare DTT 15.9.2004 n. 3907/M368) con la quale il costruttore attesta che il veicolo risponde alle caratteristiche di TRIAL o ENDURO. [2] L’obbligo di conformità, per immatricolazione, vendita o prima immissione in circolazione, alla direttiva 2002/51/CE è stato posticipato all’1.1.2008 per i tipi di veicoli dei quali non vengono venduti più di 5.000 esemplari l’anno nell’UE. Questi veicoli, potevano, essere immatricolati, previa comunicazione del costruttore o del suo legale rappresentante nel corso dell’anno 2007 in quanto venduti in non più di 5.000 esemplari l’anno nell’UE (v. circolare 26.9.2006, prot. n. 36059/23.40.05). [3] I motocicli venduti in meno di 5.000 unità nel corso dell’anno 2007, se coperti dalla deroga, potranno continuare, fino al 31.12.2008, a essere immatricolati, secondo la procedura di fine serie, sulla base della rispondenza alla direttiva 2002/51/CE fase A (Euro 2) (v. circolare 26.3.2008, prot. n. 27322/23.40.05). Pertanto come chiarito con la citata circolare, vale il seguente prospetto riepilogativo: Tipi di veicoli Norma di riferimento emissioni Data di applicazione obbligatoria per la prima immatricolazione Ciclomotori a due e tre ruote, quadricicli leggeri 97/24/CE fase II (Euro 2) 1.7.2004 Tricicli, quadricicli diversi dai leggeri 2002/51/CE fase A (Euro 2) 1.7.2004 Motocicli (esclusi veicoli venduti in meno di 5.000 unità nell’anno 2007) 2002/51/CE fase B (Euro 3) 1.1.2007 Motocicli venduti in meno di 5.000 unità nell’anno 2007 2002/51/CE fase B (Euro 3) 1.1.2008 (*) Note (*) I motocicli venduti in meno di 5.000 unità nell’anno 2007, se coperti dalla deroga oggetto della presente circolare, potranno continuare, fino al 31.12.2008, a essere immatricolati, secondo la procedura di fine serie, sulla base della rispondenza alla direttiva 2002/51/CE fase A (Euro 2). [4] L’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati privi dei dispositivi antispruzzi (obbligatori a decorrere dall’1.1.2007 in applicazione dell’art. 72 CDS), secondo la procedura di «fine serie», sarà concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due criteri di cui all’allegato XII, lettera b), alla direttiva 2001/116/CE e sarà operante per un periodo massimo, a decorrere dall’1.1.2007, di sei mesi (v. circolare 9.2.2007 prot. n. 13582). [5] Si applica a veicoli delle categorie M1 ed N1 definiti nell’allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CE. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2005/64/CE i seguenti veicoli, cosi come indicato all’art. 3 della medesima direttiva: a) veicoli speciali definiti nell’allegato II, sezione A, punto 5, della direttiva 70/156/CE; b) veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla direttiva; c) veicoli prodotti in piccola serie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CE. Pagina 8 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 CIRCOLARI ALLEGATE CIRCOLARE 651/R.U. - File avviso n. 10/2014 del 20 marzo 2014 OGGETTO: Nuovo processo immatricolativo (NPI). Si comunica che, in relazione alla circolare prot. 29319-DIV.3-C del 29/11/2013, è stata realizzata una nuova applicazione informatica denominata "nuovo processo immatricolativo" (NPI), che gestisce l'inserimento diretto, da parte del costruttore del veicolo, del certificato di conformità (COC) previsto dalla direttiva 2007/46/CE. Il nuovo processo consente di eliminare la creazione del codice di immatricolazione (omologazione), che attualmente identifica un insieme di veicoli con le stesse caratteristiche tecniche, e consente con le applicazioni attualmente in uso di immatricolare il veicolo senza indicare il codice di immatricolazione, poiché i dati tecnici da stampare sulla carta di circolazione sono stati acquisiti con il COC, precedentemente inserito dal costruttore. Fino a quando tutte le case costruttrici non aderiranno al nuovo procedimento di immatricolazione, dovrà rimanere in uso anche l'attuale modalità d'immatricolazione, che ricava i dati tecnici da stampare sulla C. di C. dall'archivio delle omologazioni. Nella "dichiarazione per l'immatricolazione" dei veicoli, per cui sono stati acquisiti i dati del COC, deve essere riportata la dicitura "COC telematico" al posto del codice di immatricolazione. Per questi veicoli le informazioni relative all'antifalsificazione sono formate dalla coppia telaio-codice antifalsificazion; non deve essere presente nessun codice d'immatricolazione. Gli utenti degli UMC possono usare le applicazioni web per visualizzare le informazioni relative all'antifalsificazione e ai dati del COC, scegliendo dall'elenco delle applicazioni "veicoli" la voce "antifalsificazione COC". Inoltre possono usare la nuova mappa OMIC, per visualizzare i dati del COC di un telaio, e la nuova mappa IDTC per ricercare il COC con dati parziali del telaio (primi 9 caratteri). Se si visualizza con la mappa PRA0 un veicolo immatricolato con la nuova modalità, il campo "COC:" sarà avvalorato con il valore "SI". IL DIRETTORE ing. Alessandro Calchetti Pagina 9 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 CIRCOLARE Prot. n. 18959 RU del, 20 giugno 2011 OGGETTO: Certificazione di conformità. Documentazione sostitutiva. 0 PREMESSA Com'è noto, in tutti i casi in cui un veicolo a motore o relativo rimorchio deve essere sottoposto a vista e prova, a norma dell'art. 75 (1) del Codice della strada, è necessario presentare, tra l'altro, la documentazione prevista dal comma 2, dell'art. 76 (2), dello stesso Codice della strada. Tale documentazione, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 234 (3) del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, completata con il timbro e la firma del tecnico della Motorizzazione, che ha proceduto alla visita e prova, accompagna il certificato di approvazione per la successiva immatricolazione del veicolo. Con particolare riferimento ai veicoli accompagnati da una dichiarazione di conformità, in luogo della documentazione originale, è stato consentito che il costruttore emettesse una copia della stessa documentazione, riportante la dicitura "non valida per l'immatricolazione", da presentare al momento della sopra indicata visita e prova, rimandando al momento dell'immatricolazione la presentazione della dichiarazione originale. Ciò premesso, considerato che: • con il DM 28 aprile 2008 (4) è stata recepita la direttiva 2007/46/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Tale direttiva riordina il quadro delle precedenti disposizioni recate dalla direttiva 70/156/CEE (6) e successive modifiche ed integrazioni ed estende, tra l'altro, l'applicazione delle procedure comunitarie di omologazione a tutte le categorie degli autoveicoli e dei loro rimorchi. Tra le varie implicazioni conseguenti all'adozione delle disposizioni contenute nella novellata norma armonizzata, si evidenzia la circostanza che, in molti casi, il certificato di conformità è emesso in unico esemplare; • con circolare prot. n. 261/DTT del 25 novembre 2005 (7) e successive integrazioni, è stata introdotta la cosiddetta, ormai nota e diffusa, procedura di "smaterializzazione del certificato di conformità". In applicazione di tale procedura, per l'immatricolazione dei veicoli per i quali sia stata "smaterializzata" la certificazione di conformità, il Costruttore rilascia esclusivamente la "dichiarazione per l'immatricolazione" i cui contenuti sono riportati in allegato alla citata circolare n. 261/D.T.T. (7). Per quanto premesso e tenuto conto di quanto considerato, si ritiene necessario integrare, con le presenti disposizioni, le procedure in materia di documentazione sostitutiva della conformità per i veicoli la cui immatricolazione è subordinata a preventiva visita e prova. Pertanto, con riferimento ai possibili casi, si specifica quanto segue. 1. Veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità Restano valide le disposizioni previgenti, secondo le quali in sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 (1) del Codice della strada, alla domanda può essere allegata, tra l'altro, la copia della dichiarazione di conformità recante la dicitura, posta diagonalmente a grandi caratteri chiari, "non valida per l'immatricolazione". 2. Veicoli accompagnati da COC ovvero veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità o COC Pagina 10 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 "smaterializzati" Veicoli per i quali il costruttore è in grado di emettere una copia del COC In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 (1) del Codice della strada, alla domanda può essere allegata, tra l'altro, una copia del COC recante la dicitura a grandi caratteri chiari, "non valida per l'immatricolazione". Se il COC non contiene l'indicazione del codice di immatricolazione è necessario allegare anche la dichiarazione per l'immatricolazione. Veicoli per i quali il costruttore non è in grado di emettere una copia del COC In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 (1) del Codice della strada, alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la dichiarazione redatta secondo il facsimile riportato in allegato 1, completa del numero di protocollo e della data di acquisizione al CED dei dati di identificazione veicolo (n. telaio e codice di immatricolazione/omologazione). L'Ufficio che procede alla vista e prova verifica, attraverso la transazione "GCAV", la corrispondenza del protocollo assegnato con i dati del veicolo e, quindi, procede alla visita e prova, significando che in assenza del protocollo o della non corrispondenza con i dati identificativi del veicolo l'emissione del certificato di approvazione deve essere sospesa. Si ricorda, infine, che il certificato di conformità ovvero il documento presentato in sostituzione dello stesso deve essere completato con il timbro e la firma del tecnico dell'Amministrazione che ha proceduto alla visita e prova. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con le presenti. f.to IL DIRETTORE GENERALE arch. Maurizio Vitelli Allegato alla circolare 20.6.2011 prot. n. 18959 RU LOGO CASA COSTRUTTRICE ……., gg/mm/aaaa DICHIARAZIONE NON VALIDA PER L'IMMATRICOLAZIONE Si dichiara che l'autoveicolo identificato dal Telaio ……………………. corrispondente al tipo ……….. con codice immatricolazione/Omologazione …………………. è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato e che il relativo certificato di conformità è stato "smaterializzato", secondo la procedura prevista dalla circolare n. 261/DTT del 25.11.2005. I dati soprariportati sono stati trasmessi al CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che li ha acquisiti con protocollo ………………… del ……………….. La presente dichiarazione, non valida per l'immatricolazione, sostituisce la copia del certificato di conformità, ai fini del rilascio del certificato di approvazione, di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Pagina 11 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Prot. n. 93994 Roma, 29 ottobre 2009 OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. - Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009 e circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009. Ulteriore proroga dei termini per la richiesta del codice di antifalsificazione. Nel corso dell’incontro svoltosi in data 14 ottobre 2009 con rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, si è avuto modo di esaminare lo stato di attuazione delle disposizioni concernenti il rilascio del codice di antifalsificazione, utile al fine della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel territorio italiano, e delle problematiche applicative che vi sono connesse. In tale sede si è convenuto di poter estendere la possibilità del rilascio dei predetti codici di antifalsificazione anche alle Case costruttrici che, pur non disponendo di filiali in Italia, si avvalgano ai fini commerciali di mandatari unici ed esclusivi. Deve quindi trattarsi di imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la Casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati. Peraltro, deve ritenersi ammissibile, per le finalità di cui alla presente circolare, che ciascuna delle predette imprese o società operi quale mandatario unico ed esclusivo di più Case costruttrici. Ricorrendo l’ipotesi in esame, il codice di antifalsificazione è richiesto direttamente a cura della Casa costruttrice interessata, indicando la denominazione e la sede del proprio mandatario unico ed esclusivo nonché le generalità del proprio rappresentante in Italia, cui sono stati demandati gli adempimenti relativi alla procedura omologativa, munito del potere di annotare il codice stesso sul COC o sulla dichiarazione per l’immatricolazione. Ciò posto, al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di poter adottare le necessarie iniziative organizzative, il termine del 1° novembre 2009, fissato con la richiamata circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009 (1), è prorogato al 1° gennaio 2010. Pertanto, i veicoli muniti di COC emessi sino al 31 dicembre 2009 compreso, ma non dotati di codice di antifalsificazione, potranno comunque essere immatricolati, in deroga alle disposizioni vigenti, senza che sia necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA, purché vengano prodotte, in sostituzione, le autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 ovvero, nell’ipotesi in cui la Casa Costruttrice si avvalga di mandatari unici ed esclusivi, venga prodotta l’autocertificazione il cui prototipo viene allegato alla presente circolare. Viceversa, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l’assolvimento degli obblighi IVA. IL CAPO DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero Allegato alla circolare 29.10.2009 prot. n. 93994 Mod. D - Mandatari esclusivi DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a .............................................. nato/a a .............................................. il .............................................. residente a .............................................. provincia .............................................. cap .............................................. Via .............................................. n. .............................................., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, Pagina 12 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 DICHIARA sotto la propria responsabilità - di essere .............................................. [1] della Società .............................................. [2], costituita in Italia e con sede in .............................................. [3] ed iscritta al registro delle imprese di .............................................. con il numero ..............................................; - che la predetta Società è mandataria unica ed esclusiva in Italia della Società [4] ............................................. costituita in .............................................. [5] e con sede ubicata in .............................................. [6], casa costruttrice di [7] autoveicoli motoveicoli rimorchi - di essere a conoscenza che la medesima casa costruttrice ha prodotto in data .............................................. istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. data, ................................. Firma ............................................. LEGENDA [1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società. [2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. [3] Indicare per esteso l’ubicazione della sede della Società. [4] Indicare per esteso la denominazione della casa costruttrice. [5] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la casa costruttrice è stata costituita. [6] Indicare per esteso l’ubicazione della sede principale all’estero della casa costruttrice. [7] Barrare una o più caselle. INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE Il D.P.R. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: art. 43 co. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pagina 13 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Prot. n. 61627 Roma, 16 giugno 2009 OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. - Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009. Proroga dei termini per la richiesta del codice di antifalsificazione. Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da Paesi extracomunitari. Chiarimenti. Com’è noto, con la circolare n. 3 del 2 febbraio 2009, (1) diramata congiuntamente da questo Dipartimento e dall’Agenzia delle Entrate, è stato fissato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale è stata consentita l’immatricolazione di veicoli non ancora muniti di codice di antifalsificazione, oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel territorio italiano, senza la necessità della preventiva abilitazione alla immatricolazione e della validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA. Ciò premesso, a seguito di segnalazioni fatte pervenire a questa Amministrazione e nel corso della riunione svolta presso questa sede il 19 maggio u.s. unitamente a rappresentanti della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ed a rappresentanti degli operatori del settore, si è avuto modo di registrare il permanere di difficoltà organizzative da parte delle Case costruttrici interessate a richiedere il rilascio dei codici di antifalsificazione, che impongono la necessità di disporre una adeguata proroga del suddetto termine. Pertanto, in accordo con la medesima Agenzia delle Entrate, si dispone che la scadenza del 30 giugno 2009 è prorogata al 1° novembre 2009, da intendersi quale termine ultimo per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti, l’immatricolazione dei veicoli in parola non ancora muniti di codice di antifalsificazione avvalendosi, in sostituzione, delle autocertificazioni allegate alla richiamata circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 Conseguentemente, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1° novembre 2009 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l’assolvimento degli obblighi IVA. Viceversa, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati sino a tutto il 31 ottobre 2009 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita senza necessità di preventiva abilitazione alla immatricolazione e validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, circa l’assolvimento degli obblighi IVA, purché vengano prodotte, in sostituzione, le autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 Si coglie l’occasione, infine, per chiarire il trattamento giuridico cui debbono ritenersi assoggettate le immatricolazioni dei veicoli provenienti da Paesi non facenti parte della U.E., e non aderenti allo S.E.E. Com’è noto, l’immatricolazione dei veicoli nuovi mai immessi in circolazione e provenienti da Stati extracomunitari rientra nell’ambito di operatività dello "Sportello telematico dell’automobilista" solo a condizione che i veicoli stessi siano dotati di codice di antifalsificazione e, in quanto tali, giungano in Italia attraverso canali ufficiali di importazione. In assenza di detto codice, l’immatricolazione deve quindi essere gestita con procedura tradizionale (senza preventivo censimento del veicolo) e l’assolvimento degli obblighi IVA deve essere comprovato a mezzo di bolla doganale ovvero degli speciali certificati rilasciati dall’Agenzia delle Dogane (v. circolare n. 6/D del 26 gennaio 2005) (2); si applicano, pertanto, le medesime modalità di immatricolazione cui soggiacciono i veicoli nuovi mai immatricolati e provenienti da Paesi extra CE attraverso canali non ufficiali di importazione (cd. importazioni parallele). Quest’ultima procedura si applica, inoltre, ai veicoli già immatricolati in altri Paesi extra CE, essendo per definizione esclusi dallo "Sportello telematico dell’automobilista" in quanto necessitano di preventiva visita e prova al fine di accertarne la conformità tecnica alle vigenti disposizioni. Pagina 14 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Quanto sin qui illustrato vale anche a chiarire definitivamente il particolare trattamento riservato all’immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi che, pur non facenti parte della U.E. e non aderenti allo S.E.E., sono assoggettati alla disciplina doganale della U.E. mentre, per quanto concerne gli aspetti tecnici sono da considerarsi comunque provenienti dall’area extracomunitaria. Si vuole qui fare riferimento, in particolare, ai veicoli provenienti dal Principato di Monaco, rispetto ai quali si rende necessario ulteriormente precisare quanto già illustrato al par. F, punto 3), della circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 (1)), attese le incertezze interpretative che sono state manifestate al riguardo. Con riguardo ai veicoli nuovi mai immessi in circolazione, occorre distinguere: - se sono dotati di COC, o di dichiarazione di conformità nazionale, e sono muniti di codice di antifalsificazione, essi sono soggetti a censimento e la loro immatricolazione è gestibile con procedura "Sportello telematico dell’automobilista" senza obbligo di assolvimento dell’IVA con modello "F24 auto"; - se sono dotati di COC, o di dichiarazione di conformità nazionale, ma non sono muniti di codice di antifalsificazione, la loro immatricolazione è sempre gestibile con procedura "Sportello telematico dell’automobilista; in tal caso, però, è necessario non solo che essi siano stati preventivamente censiti, ma occorre anche la preventiva abilitazione alla immatricolazione e la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello "F24 auto". Per quanto concerne invece i veicoli già immatricolati, essi restano in ogni caso esclusi dalla procedura "Sportello telematico dell’automobilista", necessitando di preventiva visita e prova al fine di accertare la loro conformità tecnica alle norme vigenti, ma debbono comunque essere censiti e necessitano della preventiva validazione dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello "F24 auto". IL CAPO DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero Prot. n. 59084/RU/U - File avviso n. 36/2009 Roma, 10 giugno 2009 OGGETTO: Codice antifalsificazione del certificato di conformità dei ciclomotori. Si comunica che molti costruttori di ciclomotori hanno aderito alla procedura di antifalsificazione dei certificati di conformità. Perciò anche per tale tipo di veicolo, al momento della prima immatricolazione, se il COC riporta anche il codice antifalsificazione, si dovrà obbligatoriamente digitare tale informazione nel campo "codice veicolo". Si ribadisce che l'adesione alla procedura di antifalsificazione da parte dei costruttori di ciclomotori non è obbligatoria. Inoltre si precisa che, per un certo periodo di tempo, alcuni veicoli dello stesso costruttore avranno il COC senza codice antifalsicazione, perchè emessi prima dell'adesione alla procedura, mentre altri veicoli avranno il COC con il codice. Si prega di diffondere il contenuto di tale avviso presso gli operatori professionali interessati. IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro Calchetti Pagina 15 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Prot. n. 14811/RU - File avviso n. 9/2009 Roma, 13 febbraio 2009 OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. - Chiarimenti. La circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 prot. 9838 (1), di pari oggetto, ha fornito, tra l'altro, le istruzioni operative per la gestione della fase transitoria, al fine di ridurre l'impatto sulle procedure di immatricolazione fino al 30 giugno p.v. A tal fine si ritiene utile precisare che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al punto b) della circolare suddetta, presentata dalla filiale della casa costruttrice, potrà essere presentata in originale una sola volta (senza alcuna fotocopia di documento di identità allegata), all'ufficio della Motorizzazione periferico, utilizzando semplici copie della stessa per le immatricolazioni successive. Per quanto riguarda il punto d) della predetta circolare, relativo ai veicoli fabbricati e commercializzati in Italia (2), si precisa che l'obbligatorietà del codice antifalsificazione per immatricolazioni presso un qualsiasi STA, decorrerà a far data dall'1 luglio p.v. poiché, nel caso di specie, non sussiste la necessità di effettuare alcuna verifica formale in ordine all'assolvimento dell'IVA. IL DIRETTORE arch. Maurizio Vitelli Prot. n. 9838 Roma, 2 febbraio 2009 OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. - Chiarimenti. A) Premessa Com'è noto, con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 (1) (2) (pubblicati nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (3), in cui sono contemplate alcune misure di contrasto alle frodi IVA perpetrate nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati. In particolare, l'art. 1, comma 9, del richiamato decreto legge n. 262/2006 (3) impone, agli operatori commerciali residenti che acquistino i predetti beni, il versamento dell'IVA relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato. Il versamento deve avvenire secondo le modalità determinate dai suddetti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. È altrettanto noto che, in forza dei citati provvedimenti, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri, con circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 (4), ha diramato istruzioni generali in tema di immatricolazione dei veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, evidenziando che l'immatricolazione stessa è consentita a condizione che detti veicoli vengano preventivamente censiti all'atto dell'ingresso nel territorio italiano (cfr. decreto 30 ottobre 2007 (5) adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate), che siano abilitati all'immatricolazione e che per essi sia acquisito al sistema informativo della motorizzazione la conferma circa l'assolvimento degli obblighi IVA, da versare a mezzo del modello "F 24 Iva auto UE". Pagina 16 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Inoltre, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 (6) dell'Agenzia delle Entrate e la circolare prot. n. 19031 del 27 febbraio 2008 (7) del Dipartimento per i Trasporti terrestri sono state altresì fornite indicazioni ai fini della immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell'IVA del margine. Tutto ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire istruzioni operative e chiarimenti in merito ad una serie di fattispecie rispetto alle quali si è avuto modo di appurare il permanere di dubbi interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche degli stessi Uffici Motorizzazione Civile e degli Uffici locali dell'Agenzia. B) Immatricolazione di veicoli muniti di codice antifalsificazione Il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007 adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate esclude, all'art. 2, l'applicabilità della procedura descritta in premessa agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti, purché la cessione abbia ad oggetto veicoli provvisti di codice antifalsificazione. Il codice di antifalsificazione infatti, identificando inequivocabilmente il veicolo oggetto di cessione, costituisce un utile strumento di contrasto delle frodi fiscali attuate secondo gli schemi conosciuti. Cosicché, i veicoli muniti di codice antifalsificazione possono essere immatricolati senza che sia necessaria né l'abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del dato relativo all'adempimento degli obblighi IVA essendo questi esentati dal versamento a mezzo del modello "F 24 Iva auto UE". Per inciso, si rammenta che la circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 (8) emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione ha chiarito che il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere, intendendo per tali: 1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; 2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell'unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli; 3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale. Si rammenta altresì che il codice antifalsificazione viene rilasciato direttamente dal CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, quindi non dagli Uffici Motorizzazione Civile presenti sul territorio, e solo su richiesta dei soggetti interessati. Il costante monitoraggio condotto dalle Amministrazioni scriventi rileva, tuttavia, che ad oggi le filiali di talune case costruttrici estere non hanno ancora provveduto a richiedere il codice di antifalsificazione. Al riguardo, in applicazione delle disposizioni dettate dal richiamato provvedimento del 25 ottobre 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, giova rammentare che le filiali di case costruttrici estere, che non abbiano fatto richiesta dei codici antifalsificazione, non possono sottrarsi, in relazione agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, al versamento dell'IVA relativa alla prima cessione interna secondo le previsioni dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 262/2006 (3). Ad ogni buon fine, considerati i problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codici di antifalsificazione, le Amministrazioni scriventi ritengono di poter accordare, in via transitoria, la possibilità di procedere, in attesa del rilascio del codice di antifalsificazione e comunque non oltre il 30 giugno 2009, all'immatricolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario e Pagina 17 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 ceduti direttamente dalle filiali delle case costruttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (9) e redatta utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, che attesti lo status di filiale di casa costruttrice estera e l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione. Detta possibilità è riferita ai veicoli muniti di C.O.C. emessi sino al 30 giugno 2009. Si precisa che, scaduto il termine del 30 giugno 2009, le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano ritenuto di aderire alla richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione, ovvero le case costruttrici che, ai fini della commercializzazione dei veicoli fabbricati, non abbiano stabilito proprie filiali in Italia e, pertanto, non siano in possesso del requisito soggettivo necessario per l'ottenimento del codice di antifalsificazione, dovranno attestare l'avvenuto assolvimento dell'imposta relativa alla prima cessione interna mediante il cosiddetto modello "F24 Iva auto UE". Si ritiene inoltre utile evidenziare che: 1. l'istanza di rilascio del codice antifalsificazione deve essere proposta esclusivamente dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera, al fine di consentire controlli successivi circa il permanere dei requisiti che consentono l'utilizzo del codice stesso; competente a ricevere l'istanza è il CED della Direzione Generale della Motorizzazione, sito in Via Caraci 36 - 00157 Roma; 2. l'autocertificazione di cui agli allegati modelli deve essere prodotta, unitamente alla istanza di immatricolazione dei veicoli e della relativa documentazione di rito, allo Sportello telematico dell'automobilista presso il quale si intende effettuare l'immatricolazione stessa ovvero, se si tratta di veicoli la cui immatricolazione non rientra nel campo si applicazione del d.P.R. n. 358/2000 (10), ad un Ufficio Motorizzazione Civile; 3. la richiesta del codice antifalsificazione e l'autocertificazione utile ai fini della immatricolazione debbono essere formulate e sottoscritte da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della filiale che, in quanto tale, è a sua volta titolata ad agire in rappresentanza della casa costruttrice estera. A tal fine, quindi, non potranno essere prese in considerazione le richieste e le autocertificazioni sottoscritte dalle persone fisiche che, sebbene accreditate presso la Direzione generale della Motorizzazione, siano state investite del potere di rappresentare la casa costruttrice estera esclusivamente per la trattazione delle procedure tecnico-amministrative di omologazione. C) Casi particolari 1) Veicoli dotati di codice di immatricolazione OE/OA ovvero di dichiarazione di conformità nazionale Così come già chiarito con la richiamata circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 (8) della Direzione Generale per la Motorizzazione, si ritiene opportuno ribadire che, ai fini della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, la sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA ovvero della dichiarazione di conformità nazionale non costituisce elemento sufficiente ad esentare dall'obbligo di attestare l'assolvimento dell'imposta mediante il cd. modello "F24 Iva auto UE"; tale procedura, infatti, può essere ovviata solo se i veicoli stessi siano comunque muniti di codice antifalsificazione. 2) Veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati della U.E. importati per essere commercializzati in Italia Ai fini fiscali, l'ipotesi deve essere trattata alla stregua di un ordinario acquisto intracomunitario e, pertanto, trovano applicazione le medesime istruzioni operative descritte nel precedente paragrafo B). Pagina 18 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Ne consegue che anche per i veicoli in parola, se non muniti di codice antifalsificazione, l'assolvimento degli obblighi IVA deve avvenire per il tramite del 5 modello "F24 Iva auto UE" e, ai fini della immatricolazione, il relativo dato deve essere acquisito al sistema informativo della motorizzazione. 3) Veicoli oggetto di allestimento o di completamento, intendendo per tali: 3a) i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro della U.E per l'allestimento o il completamento e reimportati per essere commercializzati in Italia; 3b) i veicoli fabbricati all'estero, importati in Italia e successivamente trasferiti in altro Stato membro della U.E per l'allestimento o il completamento, quindi importati nuovamente per essere commercializzati in Italia. In entrambi i casi, se il veicolo allestito o completato non è munito di proprio codice di antifalsificazione (distinto da quello del veicolo base), l'immatricolazione potrà avvenire a condizione che lo stesso sia stato censito all'atto dell'importazione finalizzata alla commercializzazione in Italia, sia stato abilitato all'immatricolazione, abbia assolto gli obblighi IVA a mezzo del modello "F24 Iva auto UE" ed il relativo dato sia stato acquisto al sistema informativo della motorizzazione. 4) Veicoli muniti di codice antifalsificazione oggetto di esportazione o di cessione intracomunitaria È noto che formano oggetto della comunicazione telematica prevista dall'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (11) (le cui disposizioni attuative sono ora contenute nel già richiamato decreto 30 ottobre 2007 (5) adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate) anche i dati relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario i quali, dopo aver fatto ingresso nel territorio italiano, non vengano qui immatricolati bensì esportati o ceduti in altro Paese della U.E.. È altresì noto che detta disposizione attuativa è stata sinora resa operativa solo con riguardo agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati che giungono in Italia attraverso canali di importazione non ufficiali. Ciò posto, si ritiene che lo stato attuale del processo di perfezionamento delle procedure informatiche, inerenti l'immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, consente di estendere l'operatività della disposizione attuativa in esame anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi muniti di codice antifalsificazione. Pertanto, si rende noto che sono in fase di completamento le procedure informatiche e le relative transazioni attraverso le quali gli operatori, all'atto delle esportazione o della cessione intracomunitaria di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi non ancora immatricolati, muniti di codice di antifalsificazione, dovranno comunicare la cessazione per esportazione dei veicoli stessi. La comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità già in uso, vale a dire avvalendosi del collegamento telematico diretto con il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA. La ricevuta attestante l'effettuazione della comunicazione dovrà essere conservata unitamente alla fattura relativa, costituendo prova dell'avvenuta esportazione o della cessione intracomunitaria. Nel caso in cui il veicolo cessato per esportazione venga reimportato in Italia, dovrà essere nuovamente Pagina 19 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 censito ai sensi dell'art. 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004 n. 311 (11)." Il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione avrà cura di far conoscere, con apposito fileavvisi, la data a decorrere dalla quale le predette transazioni saranno concretamente disponibili. D) Veicoli fabbricati e commercializzati in Italia La commercializzazione in Italia di veicoli fabbricati nel territorio dello Stato si esaurisce in una operazione economica meramente interna; pertanto, non ricorrendo l'ipotesi di acquisto intracomunitario di veicoli, la fattispecie esula completamente dal campo di applicazione della normativa oggetto della presente circolare. Ne consegue quindi che, in sede di immatricolazione, non sussiste la necessità di effettuare alcuna verifica formale in ordine all'assolvimento dell'IVA né che i veicoli siano stati preventivamente censiti e abilitati alla immatricolazione. Tuttavia, anche in tal caso appare indispensabile che i veicoli in parola siano muniti di codice antifalsificazione, laddove ci si voglia avvalere della possibilità di effettuare l'immatricolazione presso un qualsiasi "Sportello telematico dell'automobilista"; in caso contrario, la richiesta di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente presso un Ufficio Motorizzazione Civile unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000 (9)) rilasciata dal rappresentante della casa costruttrice ed attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione. E) Immatricolazione di ciclomotori, di macchine agricole e di macchine operatrici oggetto di acquisto intracomunitario Il presupposto fondamentale della disciplina richiamata in premessa è che l'acquisto intracomunitario abbia ad oggetto autoveicoli, motoveicoli o rimorchi; conseguentemente, dal campo di applicazione della disciplina stessa restano esclusi i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici, sia nuove sia usate, che provengano da altro Stato della U.E.. Con riferimento a detta tipologia di veicoli, pertanto, continuano ad applicarsi le tradizionali procedure di immatricolazione, ivi compresa la dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi IVA a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli Uffici Motorizzazione Civile sottoporranno al vaglio degli Uffici locali dell'Agenzia per gli accertamenti di competenza. Peraltro, si rammenta che le procedure di immatricolazione in parola non sono gestibili attraverso lo "Sportello telematico dell'automobilista", trattandosi di veicoli per i quali non è prevista l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico. F) Immatricolazione di veicoli provenienti da particolari circoscrizioni territoriali 1. Repubblica di San Marino Gli acquisti effettuati nei confronti di operatori della RSM sono da assimilare alle importazioni disciplinate dall'art. 72 del d.P.R. n. 633/1972 (12), alle quali però non si accompagnano le formalità ivi previste (bollette doganali ecc.). Essendo giuridicamente classificabili come operazioni all'importazione, trova altresì applicazione la previsione di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006 (3) (immatricolazione subordinata alla "presentazione di certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA ..."). Tuttavia, in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l'Italia, ai fini dell'immatricolazione Pagina 20 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 dei veicoli acquistati nella RSM il richiedente l'immatricolazione stessa è tenuto a presentare all'Ufficio Motorizzazione Civile, in luogo della certificazione doganale, la documentazione comprovante il versamento dell'IVA eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente. Conseguentemente: • l'immatricolazione di veicoli acquistati nella RSM, ancorché provengano da altri Paesi membri della U.E., non è gestibile con procedura "Sportello telematico dell'automobilista" poiché, come già evidenziato, i predetti acquisti sono da assimilare alle importazioni da Stati extracomunitari; • i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all'atto dell'ingresso nel territorio italiano e restano esclusi dalla procedura di versamento dell'IVA con modello "F 24 Iva auto UE". 2. Isole Canarie e Gibilterra A norma dell'art. 7, comma 1, let. b), del d.P.R. n. 633/1972 (12), le Isole Canarie (così come: Livigno, Campione d'Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, Dipartimenti d'oltremare francesi, Ceuta, Melilla, Isole Aland), non appartengono all'Unione Europea e, pertanto, sono escluse dalla relativa disciplina doganale. Anche Gibilterra è esclusa dall'area doganale dell'Unione europea, in forza degli artt. 28 e 29 dell'Atto di Adesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunità Europee. Pertanto, ai fini della immatricolazione dei veicoli provenienti dalle predette circoscrizioni territoriali, la documentazione doganale deve essere presentata agli Uffici Motorizzazione Civile (art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006 (3)) unitamente alla relativa documentazione tecnica. Conseguentemente, anche nelle ipotesi descritte: • l'immatricolazione non è gestibile con procedura "Sportello telematico dell'automobilista"; • i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all'atto dell'ingresso nel territorio italiano e restano esclusi dalla procedura di versamento dell'IVA con modello "F 24 Iva auto UE". 3. Principato di Monaco Secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, let. c), del d.P.R. n. 633/1972 Monaco si intende, ai fini dell'IVA, compreso nel territorio della Francia. (12), il Principato di Pertanto le operazioni commerciali da e per il Principato di Monaco si intendono effettuate nei confronti della Repubblica francese Ne consegue che: • l'immatricolazione di veicoli provenienti dal Principato di Monaco debbono essere gestite con procedura "Sportello telematico dell'automobilista"; • all'atto dell'ingresso nel territorio italiano, i veicoli in parola debbono essere censiti ed i relativi obblighi IVA debbono essere assolti con modello "F24 Iva auto UE". Pagina 21 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 G) Immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a fini strumentali Incertezze operative sono state registrate, infine, anche in ordine alla trattazione delle immatricolazioni richieste da parte di soggetti passivi IVA (imprese, società, liberi professionisti, ecc) per i quali i veicoli, oggetto di acquisto intracomunitario, rilevino quali beni strumentali all'esercizio della propria attività. Trattandosi di acquisti effettuati non a fini di rivendita, le ipotesi in esame risultano erroneamente assimilate alle immatricolazioni di veicoli acquistati, in altri Paesi della U.E., dai cd. privati, vale a dire da singoli che non rivestono la qualità di soggetti passivi IVA, ai quali, com'è noto, è consentito autocertificare l'assolvimento dell'eventuale imposta dovuta e sono esentati dall'obbligo di censire i veicoli stessi all'atto del loro ingresso nel territorio italiano. Infatti, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto 30 ottobre 2007 (5) adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, tutti i "soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni", anche se non esercitano attività nello specifico settore del commercio di veicoli, i quali "effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri … (omissis)… i dati riepilogativi dell'operazione" secondo le disposizioni contenute nel decreto stesso. Al riguardo, si richiamano le direttive già impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 52/E del 30 luglio 2008 (13), la quale ha chiarito in particolare che: • nel caso di acquisto di veicoli quali beni strumentali, i soggetti in parola non sono conseguentemente tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta mediante modello "F 24 Iva auto UE", non essendo l'acquisto intracomunitario finalizzato ad una successiva cessione; • i medesimi soggetti, viceversa, sono tenuti ad esibire od a trasmettere all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la fattura od altro documento di acquisto, nonché una dichiarazione attestante l'oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare il veicolo acquistato ai fini dell'esercizio dell'attività medesima e non per la rivendita; • svolti gli accertamenti del caso, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede in via telematica a comunicare i dati identificativi del veicolo al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, consentendone in tal modo l'immatricolazione conformemente alle direttive emanate al riguardo. Nel caso di specie, pertanto, la procedura di immatricolazione deve essere gestita secondo gli schemi già adottati nell'ipotesi di veicoli assoggettati al regime IVA cd. del margine (cfr. circolare prot. n. 19031 del 27 febbraio 2008 (7) diramata dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri). Si coglie l'occasione per ribadire che in entrambe le ipotesi (acquisto di veicoli quali beni strumentali ed acquisto di veicoli assoggettati al regime dell'IVA del margine), ai fini dell'immatricolazione si rende comunque necessario, dopo l'acquisizione alla banca dati della Motorizzazione dei dati identificativi del veicolo trasmessi a cura dell'Agenzia delle Entrate, anche il preventivo rilascio del codice di immatricolazione, previa verifica, da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile competente, della documentazione tecnica del veicolo da immatricolare, secondo le istruzioni generali impartite con circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 (4) del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Per quanto attiene agli aspetti più propriamente operativi, si avverte infine che, in fase di immatricolazione dei veicoli acquistati quali beni strumentali, il campo "IMPORT PRIVATO" deve essere avvalorato con il valore "N". Pagina 22 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 ***** La presente circolare sarà pubblicata sui siti internet dell'ex Ministero dei Trasporti www.trasporti.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO IL DIRETTORE DELL'AGENZIA PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE DELLE ENTRATE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI dott. ing. Amedeo Fumero dott. Attilio Befera Allegato 1 alla circolare Mod. A - Sedi secondarie DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a ................................ nato/a a ........................................................... il ..................... residente a ............................ provincia ................ cap ......................... Via ................................................................. n. ..........., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, DICHIARA sotto la propria responsabilità - di essere ................................ [1] della Società ............................ [2], costituita in .......................................... [3] e con sede secondaria in Italia ubicata in ......................................................... [4] ed iscritta nel registro delle imprese di ......................................... con il numero ................................., casa costruttrice di [5] autoveicoli motoveicoli rimorchi - che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data ................................ istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. data, Firma ................................................ Pagina 23 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 LEGENDA [1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società. [2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. [3] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita. [4] Indicare per esteso l'ubicazione in Italia della sede secondaria. [5] Barrare una o più caselle. INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: Art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Allegato 2 alla circolare Mod. B - Unità locali DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a .................................................... nato/a a ........................... il .................. residente a ........................................................ provincia ................... cap ................... Via .......................................................................... n. ........, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, DICHIARA sotto la propria responsabilità - di essere .................................................... [1] della Società .............................. [2] costituita in .......................................................... [3] e con sede in .................................................................... [4], casa costruttrice di [5] autoveicoli motoveicoli rimorchi Pagina 24 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 e di essere il responsabile della unità locale stabilita in Italia ed ubicata ............................................................................. [6], iscritta nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di .......................................................... con il numero ..........................................., in cui è svolta attività di commercializzazione dei predetti veicoli; - che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data ................................... istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. data, Firma ................................................ LEGENDA [1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società. [2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. [3] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita. [4] Indicare per esteso l'ubicazione all'estero della sede principale. [5] Barrare una o più caselle. [6] Indicare per esteso l'ubicazione in Italia della unità locale. INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: Art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pagina 25 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Allegato 3 alla circolare Mod. C - Società controllate DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a ....................................... nato/a a .............................................. il .............................. residente a ............................ provincia ................... cap ................. Via .............................................. n. .........................., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, DICHIARA sotto la propria responsabilità - di essere ........................................................ [1] della Società ................................ [2] costituita in Italia e con sede in ................................................. [3], iscritta al registro delle imprese di .................................................... con il numero .......................................... e controllata, attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale, dalla Società [4] ................................................................................ costituita in ................................................ [5] e con sede ubicata in ......................................... [6], casa costruttrice di [7] autoveicoli motoveicoli rimorchi - che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data ............................. istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. data, Firma ................................................ LEGENDA [1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società. [2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. [3] Indicare per esteso l'ubicazione della sede della Società. [4] Indicare per esteso la denominazione della Società estera controllante. [5] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società controllante è stata costituita. [6] Indicare per esteso l'ubicazione della sede principale all'estero della Società controllante. [7] Barrare una o più caselle. INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: Art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative Pagina 26 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. PROT. N. 41797-DIV3-C Roma, 16.05.2008 OGGETTO: Circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007. A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. B) Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007. A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’immatricolazione dei veicoli completi/completati nuovi di fabbrica coperti da omologazione (europea o italiana) è effettuata, per quello che riguarda l’aspetto tecnico, sulla base del C.O.C. (certificate of conformity) oppure della dichiarazione di conformità (nel seguito i due documenti verranno entrambi richiamati con il termine “conformità”). L’immatricolazione può avere corso a condizione che l’omologazione a cui la “conformità” si riferisce, non sia nel frattempo cessata di validità, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo, ai fini appunto dell’immatricolazione, di rispondenza a determinate prescrizioni tecniche, applicabili al veicolo interessato. Al verificarsi di tale evenienza, l’immatricolazione dei veicoli può essere consentita, per un certo periodo di tempo, secondo la procedura di “fine serie” (direttiva 92/53/CEE, ovvero 2002/24/CE, e successivi emendamenti) nel rispetto delle circolari sull’argomento emesse da questa Sede. In merito all’immatricolazione di veicoli di “commercializzazione parallela”, con precedenti disposizioni era stato stabilito che, nel caso di “conformità” con anzianità di emissione superiore ad un anno, fosse prodotto un attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione della “conformità” stessa. Pagina 27 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Nel ribadire, essenzialmente, il concetto sopra esposto, con la circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, si è voluto evidenziare che l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste quando nel periodo, anche superiore ad un anno, trascorso dall’emissione dalla “conformità”, non sia intervenuta alcuna modifica al quadro delle prescrizioni tecniche obbligatorie per la prima immatricolazione del veicolo interessato. Tuttavia, si è preso atto che, nell’attuale formulazione, il testo ha generato difficoltà interpretative fra gli operatori del settore, tale da sortire effetto inverso alla auspicata semplificazione delle procedure. Pertanto, si ritiene opportuno rettificare la richiamata circolare nel modo che segue. Nella circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, paragrafo DOCUMENTAZIONE TECNICA, sottoparagrafo A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI, al secondo punto dell’elenco (immediatamente dopo l’incorniciato) in luogo di: “…………… attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. ………………………….…...” si legga: “…………. attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C., qualora da tale data sia trascorso più di un anno.……………………………” Si precisa, inoltre, che in caso di superamento del termine di un anno, l’attestato va allegato alla richiesta di immatricolazione anche se sia già stata conseguita l’abilitazione all’immatricolazione prima del termine in questione. Appare opportuno sottolineare nuovamente che, anche per “conformità” con anzianità superiore ad un anno, l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste, comunque, nei seguenti casi: - successivamente alla data di emissione della “conformità”, il quadro delle prescrizioni tecniche a cui è obbligatoria la rispondenza ai fini della prima immatricolazione non è, in relazione al veicolo interessato, mutato; - la rispondenza alle prescrizioni divenute di obbligatoria applicazione, ai fini dell’immatricolazione del veicolo interessato, dopo la data di emissione della “conformità” è attestata, o comunque direttamente desumibile, dalla “conformità” stessa. Pagina 28 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che non si potrà dare corso all’immatricolazione -fatta salva l’eventuale immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, a seguito della presentazione della documentazione integrativa prevista- nel caso in cui attraverso i dati annotati sulla “conformità” , anche se emessa da meno di un anno, o attraverso altri dati certi a conoscenza dell’Ufficio è evidenziata la mancata rispondenza a prescrizioni già divenute di obbligatoria applicazione per l’immatricolazione del veicolo interessato. Con l’occasione delle presenti disposizioni, si conferma che le procedure di immatricolazione recate dalla circolare in oggetto (prot. n. 108243 del 27.11.2007) non riguardano, secondo quanto indicato nel paragrafo AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA della medesima circolare, i veicoli di “importazione ufficiale”, anche se provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, per i quali restano in vigore le disposizioni già fornite in precedenza. Tuttavia si chiarisce che, almeno a tal fine, devono intendersi di ’“importazione ufficiale”, fra i veicoli provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, solo quelli il cui numero del telaio viene comunicato al sistema informativo centrale di questo Dipartimento secondo quanto previsto al punto 3. dell’art. 1 del D.D. 30.10.2007. La sola attestazione sul C.O.C., o su dichiarazione a parte, del codice di trasposizione nel sistema informativo non è sufficiente per considerare, ai fini predetti, un veicolo come di “importazione ufficiale”. Infine, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento sull’argomento, si coglie l’occasione per precisare nuovamente che, in via del tutto generale (e quindi a prescindere dalla provenienza -nazionale, comunitaria, extracomunitaria- e dalla natura dell’importazione -“parallela”, “privata”, “ufficiale”-), i veicoli completi/completati nuovi di fabbrica possono essere immatricolati/immessi in circolazione senza alcuna formalità o controllo per quanto riguarda le loro caratteristiche tecniche, se accompagnati da una “conformità” riferita ad omologazione valida ai fini della prima immatricolazione e sottoscritta da persona autorizzata dal Costruttore con firma depositata oppure legalizzata nei modi previsti. Resta salvo il disposto dell’art. 75, comma 4 Cds. B) Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007. Riguardo agli aspetti fiscali connessi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi od usati, con la circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 si è avuto modo di evidenziare che, in sede di immatricolazione, non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato. Tuttavia, con la medesima circolare è stato altresì segnalato che la nuova procedura telematica non trova applicazione con riguardo agli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatore non soggetto IVA (cd. “privato”), rispetto ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Pagina 29 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Infatti, si tratta di acquisti che restano esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA. In tal caso, pertanto, continua ad essere prescritta la produzione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà comprovante i dati relativi all’acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli concernenti l’assolvimento degli obblighi IVA. A tale proposito, sono pervenute a questa sede numerose richieste di chiarimento in ordine ai contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’importatore non soggetto IVA deve produrre, ricorrendo l’ipotesi di acquisto intracomunitario per il quale non sussiste l’obbligo del pagamento dell’IVA. Nel caso di specie , allo scopo di consentire comunque all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli, appare opportuno acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’interessato non ha effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta. IL DIRETTORE GENERALE (dott. arch. Maurizio Vitelli) Prot. n. 59186/RU - File avviso n. 61/2006 Roma, 4 dicembre 2006 OGGETTO: Smaterializzazione del certificato di conformità-dichiarazione per l'immatricolazione. Come è noto con circolare prot. 261 del 25 novembre 2005 (1), sono state fornite le istruzioni agli uffici periferici, in merito alla nuova procedura di smaterializzazione del certificato di conformità. Successivamente, mezzo file avvisi, sono stati aggiornati gli elenchi delle case costruttrici che hanno aderito a tale procedura. In una fase transitoria prima dell'attivazione della smaterializzazione del COC poiché alcune delle suddette case attualmente in fase di immatricolazione presentano un COC su carta filigranata e una dichiarazione per l'immatricolazione separata contenente il codice antifalsificazione, il codice immatricolativo e il telaio, queste ultime potranno continuare a produrre il COC su carta filigranata rendendo però la dichiarazione per l'immatricolazione conforme al facsimile allegato alla suddetta circolare. Si ribadisce inoltre che, in tale fac-simile, dovrà essere indicata la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, indicando eventualmente sulla stessa i riferimenti dell'autorizzazione. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini Prot. n. 2213/M361 Roma, 21 aprile 2006 OGGETTO: Veicoli immatricolati con errata indicazione del codice meccanografico di immatricolazione ovvero con dati inesatti sui certificati/dichiarazioni di conformità. Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle procedure da adottare per la correzione delle carte di circolazione recanti dati inesatti generati, essenzialmente, dall'indicazione, da parte del Costruttore, di un codice meccanografico di immatricolazione (OE/OA) errato. Pagina 30 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 In tale ipotesi, la rettifica della carta di circolazione sarà effettuata secondo la seguente procedura. L'Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale è avvenuta l'immatricolazione provvede, su richiesta amministrativamente regolarizzata degli interessati, all'emissione di un duplicato della carta di circolazione, previo ritiro ed annullamento del documento originariamente rilasciato, che verrà acquisito agli atti unitamente alla dichiarazione rilasciata dal Costruttore secondo il modello allegato. Ove il documento di circolazione non fosse stato ancora stampato, la dichiarazione del Costruttore sarà acquisita in atti come documento integrativo alla certificazione originale. Nel caso, invece, di veicoli immatricolati sulla base di certificati/dichiarazioni di conformità recanti dati tecnici errati non riconducibili ad un inesatto codice OE/OA, le rettifiche debbono avvenire esclusivamente a seguito di visita e prova, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione del Costruttore attestante l'errore e/o la verifica da effettuare. E' abrogata la circolare n. 2558/4380 del 9 settembre 1988 (1). IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini Prot. n. U6880/60C4 - File avviso n. 65/2005 Roma, 5 dicembre 2005 OGGETTO: Smaterializzazione del certificato di conformità. Si comunica che, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 261/DTT del 25/11/2005 (1), dal 6 dicembre p.v. su tutti i tabulati riepilogativi, contenenti l'elenco dei veicoli immatricolati, sarà stampata una nuova colonna relativa alla smaterializzazione del certificato di conformità, in particolare sarà riportato il valore comunicato dalla casa costruttrice al momento dell'inserimento della terna telaio, omologazione e codice antifalsificazione. Il valore "S" indica che per immatricolare il veicolo deve essere prodotta soltanto la "dichiarazione per l'immatricolazione", mentre il valore "N" indica che deve essere presentato il C.O.C. Gli UU.PP. possono utilizzare tale informazione per fare il riscontro con la documentazione presentata per immatricolare il veicolo. Gli utenti degli UU.PP. possono anche utilizzare la nuova mappa GANT per visualizzare (codice funzione "VV"), dato un telaio o un codice antifalsificazione, le informazioni sulla eventuale smaterializzazione del COC. Si ricorda che il campo codice antifalsificazione delle mappe che gestiscono l'immatricolazione è diventato di nove caratteri e che i codici a sei caratteri devono essere inseriti allineati a sinistra con tre spazi in coda. Si comunica inoltre che le case costruttrici BMW Italia SPA e Ford Italia SPA hanno aderito alla modalità di "smaterializzazione del certificato di conformità", quindi per alcuni veicoli BMW o Ford potrebbero essere presentate le dichiarazioni per l'immatricolazione al posto del COC. Si evidenzia che sul sito www.infrastrutturetrasporti.it alla voce trasporto terrestre - sezione normativa sono state pubblicate le seguenti circolari : - prot. 261/DTT del 25/11/2005 (1) "Smaterializzazione del COC"; Pagina 31 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 - prot. 5981/M352 del 02/12/2005 (2) "Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. STA cooperante"; - prot. U6848/60C4 del 02/12/2005 (3) "Implementazione delle procedure informatiche che gestiscono l'immatricolazione e il passaggio di proprietà dei veicoli". IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro Calchetti Prot. n. 261/D.T.T. Roma, 25 novembre 2005 OGGETTO: Smaterializzazione del certificato di conformità. L’utilizzo sempre più diffuso di strumenti informatici nella semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha consentito di introdurre una fondamentale innovazione nella procedura di immatricolazione dei veicoli destinati al mercato italiano. Come è noto le case costruttrici da oltre dieci anni trasmettono per via telematica al centro elaborazione dati di questa Amministrazione, per ognuno dei suddetti veicoli, una terna di dati (telaio, omologazione, codice antifalsificazione) necessaria ai fini dell’immatricolazione. L’assenza di tali terne negli archivi centralizzati impedisce di fatto il rilascio della carta di circolazione e di conseguenza l’immatricolazione dei veicoli stessi. A partire dal 5 dicembre p.v. le case costruttrici potranno aderire alle nuove modalità immatricolative trasmettendo le singole terne soltanto dopo che siano state perfezionate le procedure tra i soggetti interessati (costruttori, banche, concessionari) propedeutiche alla fase di immatricolazione. E’ evidente che in tal caso la trasmissione dei flussi di dati su rete sicura e con procedure applicative, sviluppate per gestire l’acquisizione delle informazioni, aumenta le garanzie contro eventuali frodi o falsificazioni dei documenti stessi, facendo assumere alle terne dei dati una valenza diversa rispetto a quella attuale. La casa costruttrice, nel caso di adesione alla nuova procedura, comunicherà a questa direzione tale decisione e per i veicoli interessati produrrà all’atto dell’immatricolazione esclusivamente la “dichiarazione per l’immatricolazione”, stampata su carta semplice secondo il facsimile allegato. Sarà cura dello scrivente aggiornare, tramite comunicazione agli uffici periferici con file-avvisi, l’elenco delle case che aderiranno alla cosiddetta procedura di “smaterializzazione del certificato di conformità” e fornire le istruzioni operative necessarie agli uffici per verificare attraverso procedura informatica e con tabulato il giorno successivo all’immatricolazione, i telai per quali è stata operata tale smaterializzazione. Per i telai suddetti la casa costruttrice manterrà un originale del certificato di conformità e trasmetterà alla divisione 10 (ex Mot 6) della Direzione Generale Motorizzazione, su supporto non riscrivibile e con cadenza mensile per i veicoli già immatricolati, nelle more dell’attivazione della trasmissione telematica, un ulteriore originale della dichiarazione come documento informatico sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste dal Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005 (1) (codice dell’amministrazione digitale). Si ribadisce che per i veicoli, per i quali è stata trasmessa la terna con le nuove modalità, non dovranno essere presentate agli sportelli degli uffici del Dipartimento le dichiarazioni di conformità su carta filigranata, che saranno comunque disponibili presso il costruttore per eventuali verifiche o controlli. Per le dichiarazioni di conformità in questione dovrà essere assolta l’imposta di bollo secondo le modalità attualmente in uso. Il CAPO DEL DIPARTIMENTO ing. Amedeo Fumero Pagina 32 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Allegato alla circolare 25.11.2005, prot. n. 261/D.T.T. FAC-SIMILE LOGO CASA COSTRUTTRICE Data emissione: gg/mm/aaaa DICHIARAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE “In relazione alla Direttiva 92/53/CEE e successive integrazioni e all’articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, si dichiara che l’autoveicolo di seguito descritto è individuato con i seguenti codici di immatricolazione che sono stati desunti dal certificato di conformità originale”. Si dichiara inoltre che nel certificato di conformità è stata assolta l’imposta di bollo (in modo virtuale o versamento su c.c. o versamento alla Agenzia delle Entrate con F24, indicando gli estremi di una eventuale autorizzazione). Costruttore: ...... (FORD) Numero telaio: ...... (WF05XXGCD55C48457) Codice immatricolazione: ...... (OEWF023EST27) Codice antifalsificazione: ...... (6 o 9 caratteri) Roma, lì gg/mm/aaaa Allegato alla circolare 21.4.2006, prot. n. 2213/M361 CARTA INTESTATA DICHIARAZIONE PER LA RETTIFICA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE II sottoscritto ......................... in qualità di legale rappresentante di ......................... dichiara che per il veicolo: telaio ........................ targa ......................... è stato indicato, per mero errore, il codice di immatricolazione OE/OA ......................... anziché OE/OA ......................... La presente dichiarazione è rilasciata ai fini della rettifica della carta di circolazione. Data Firma [1] Prot. n. 3188/SEGR - File avviso n. 97/2004 Roma, 31 dicembre 2004 OGGETTO: Dichiarazione di conformità. Imposta di bollo. Si richiama l’attenzione di codesti uffici sull’articolo 1, comma 280, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) (1) che recita “a decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui Pagina 33 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (3), e successive modificazioni (omissis)”. Pertanto per le dichiarazioni di conformità recanti data successiva al 31.12.2004 presentate in relazione alle operazioni di competenza di codesti uffici dovrà risultare assolta l’imposta di bollo. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini Prot. n. 1886/MN/d3 Roma, 14 luglio 2000 OGGETTO: A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A. B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A. A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A. Com’è noto, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico l’obbligo di iscrizione della proprietà insorge all’atto della immatricolazione dei veicoli stessi ancorché, per cause organizzative dei competenti Uffici della M.C.T.C., venga inizialmente rilasciata una carta provvisoria di circolazione (art. 95, comma 1, C.d.S.) (1). Tuttavia, stante il disposto contenuto nell’art. 93, comma 5, C.d.S. (2), il termine perentorio di 60 giorni entro il quale gli interessati sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato di proprietà comincia a decorrere soltanto dal momento dell’emissione della carta di circolazione “definitiva”. Infatti, è con riferimento a quest’ultima data che si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 93, comma 9, C.d.S. (2) (pagamento di una somma di danaro e ritiro della carta di circolazione fino a quando non venga adempiuto l’obbligo omesso). Scaduto il 60° giorno, il codice assegna un termine di ulteriori 30 giorni entro i quali la formalità di iscrizione deve essere conclusa (cfr. art. 101, comma 3, C.d.S.) (3). Pertanto, se entro il termine complessivo di 90 giorni dalla data di emissione della carta di circolazione “definitiva” il competente Ufficio del P.R.A. respinge l’istanza di rilascio del certificato di proprietà (es. quando la formalità non possa essere perfezionata per carenza di documentazione o per omesso pagamento delle imposte di trascrizione), gli interessati hanno l’obbligo di restituire le targhe e la carta di circolazione presso l’Ufficio della M.C.T.C. che le ha emesse (art. 101, comma 3, C.d.S.) (3). Se il predetto obbligo non viene adempiuto, quest’ultimo Ufficio è tenuto a provvedere, su segnalazione del P.R.A., al ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione per il tramite degli organi di Polizia. Appare appena il caso di sottolineare che le sanzioni previste dall’art. 93, comma 9 (2) e dall’art. 101, comma 4, C.d.S. (3) sono tra loro cumulabili laddove sia accertata la violazione, rispettivamente, degli obblighi sanciti dall’art. 93, comma 5 (2) e dall’art. 101, comma 3, C.d.S. (3); viceversa, salva l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria, non si può procedere al ritiro della carta di circolazione e delle targhe ogni qualvolta gli interessati dimostrino di aver ottemperato, ancorché fuori termine, agli obblighi di trascrizione. Pagina 34 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Tutto ciò premesso, è nel quadro della normativa testè illustrata che debbono trovare soluzione una serie di fattispecie che hanno dato luogo a dubbi interpretativi da parte di taluni utenti. A tale riguardo, si vuol fare riferimento a due ipotesi fondamentali. Accade, anzitutto, che l’intestatario del veicolo si risolva alla volontaria restituzione della carta di circolazione e delle targhe prima che il veicolo stesso sia iscritto al P.R.A., chiedendo all’Ufficio della M.C.T.C. di provvedere ad una sorta di “radiazione” quando ancora non siano scaduti i termini per l’applicazione delle sanzioni comminate dall’art. 93, comma 9 (2) e dall’art. 101, comma 4, C.d.S. (3). Come già chiarito con circolare U.d.G. MOT n. A25 del 16 novembre 1999 (4), detta procedura non appare legittimata da alcuna norma del vigente codice della strada, e pertanto l’interessato è tenuto comunque a richiedere l’iscrizione al P.R.A. per poter ivi procedere a regolare radiazione. Accade, inoltre, che l’intestatario del veicolo richieda, prima dell’iscrizione al P.R.A., una rettifica della carta di circolazione assumendo che l’immatricolazione è stata erroneamente effettuata a proprio nome mentre, in realtà, proprietario del veicolo è un soggetto diverso. Anche questa procedura è palesemente illegittima poiché, invero, trova in tal caso applicazione l’art. 245, comma 4, Reg. Es. C.d.S. (5). Quest’ultima norma, infatti, impone che sia il P.R.A. e non l’Ufficio della M.C.T.C. ad accertare che il proprietario del veicolo sia persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione. Di modo che, solo a seguito di apposita comunicazione del P.R.A., il quale trasmette contestualmente anche la carta di circolazione, l’Ufficio della M.C.T.C. è legittimato a provvedere, su richiesta del nuovo intestatario, alla reimmatricolazione del veicolo (cd. procedura “G”). Pertanto, l’Ufficio della M.C.T.C. può dar luogo a rettifica della carta di circolazione solo allorché si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l’errore di una cifra della data di nascita (es. 8.8.49 anziché 18.8.49), nonché ogni altro errore di analoga entità. La rettifica in parola deve essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell’Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data. Contestualmente, dovrà procedersi anche all’inserimento dei dati rettificati nel sistema informativo e a darne apposita comunicazione al P.R.A Si sottolinea, inoltre, che la mera rettifica dei dati anagrafici non equivale ad adozione di un provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l’atto di rettifica sia per la richiesta di correzione dei dati errati. Per quanto concerne, invece, i diritti previsti dalla legge n. 870/86 (15), occorre distinguere due ipotesi: - se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione (anche attraverso la procedura del “Prenotamotorizzazione”), è comunque dovuto il pagamento della tariffa di L. 10.000, da versare sul c/c postale 9001; - viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell’Ufficio della M.C.T.C., la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico Pagina 35 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 dell’utente. Alla richiesta di rettifica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione (anch’essa in carta semplice e senza autenticazione di firma) nella quale si attesti che i dati anagrafici oggetto di rettifica riguardano la medesima persona intestataria del documento di circolazione, secondo lo schema di cui all’Allegato A alla presente circolare. Laddove la richiesta sia presentata direttamente dall’interessato, è sempre fatta salva la possibilità di comprovare gli esatti dati anagrafici attraverso l’esibizione di un documento di identità (in corso di validità) che li attesti (art. 5, legge n. 15/68) (16). Appare infine opportuno chiarire che, in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione delle targhe incorsi prima che il veicolo venga iscritto al P.R.A., deve comunque darsi corso a reimmatricolazione secondo le regole stabilite dagli artt. 95 (1) e 102 C.d.S. (6). Le istruzioni impartite con la presente circolare sostituiscono quelle già diramate con: - cap. I - par. 6 della circ. n. 106/61 del 1° gennaio 1962 (7); - lett. circ. prot. n. 1029/CA58 del 15 marzo 1975; - circ. n. 62/79 del 2 agosto 1979 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 3) (8); - lett. circ. prot. n. 3820/4301 del 7 gennaio 1986; - circ. n. 73/87 del 24 aprile 1987; - circ. n. 117/88 del 3 agosto 1988; che sono conseguentemente abrogate, unitamente ad ogni altra disposizione in contrasto con i contenuti della presente. B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A. Con circolare n. 106/61 (7) (par. 3) si è stabilito che per ottenere l’immatricolazione di veicoli è necessario, tra l’altro, presentare due copie della dichiarazione di conformità, di cui la prima destinata agli atti dell’Ufficio M.C.T.C. e l’altra agli usi del P.R.A. Tale procedura, successivamente estesa anche ai certificati di origine con circolare n. 31/79, prevede la necessità che la seconda copia del documento tecnico sia vistata e datata dal funzionario della M.C.T.C. che ha provveduto all’immatricolazione, allo scopo di prevenire possibili comportamenti illeciti da parte dell’utenza. Le medesime istruzioni sono state, inoltre, impartite con circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994 (9) con riferimento al “certificato di conformità CEE” (COC) dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 (art. 47, comma 1, lett. b)), introdotto dalla direttiva n. 92/53/CEE (10) (concernente l’omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). Appare opportuno rammentare, infine, che l’Automobile Club d’Italia - Direzione Centrale P.R.A. aveva precisato, con circolare prot. n. 11041 del 17 novembre 1995, come le formalità di prima iscrizione della proprietà dei veicoli possano in ogni caso essere espletate anche se la copia del certificato di origine o di conformità non rechi il timbro e la firma del funzionario della M.C.T.C. che ha proceduto all’immatricolazione, purché la “velina” della carta di circolazione sia timbrata e firmata, anche in forma magnetica. Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, numerosi Uffici periferici hanno segnalato a questa sede la necessità di ridefinire la procedura in esame, alla luce delle vigenti norme del codice della strada nonché delle recenti modifiche intervenute con riferimento al modello di carta di circolazione. Pertanto, in accordo con l’Automobile Club d’Italia - Direzione Centrale P.R.A. ed allo scopo di pervenire ad una razionale semplificazione delle operazioni di competenza degli Uffici della M.C.T.C. in sede di prima immatricolazione dei veicoli, tenuto conto della evoluzione delle norme in materia e nell’intento di salvaguardare i primari interessi di ordine pubblico coinvolti, si rappresenta quanto segue. Ad una attenta lettura delle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, non si rinvengono norme che impongano l’obbligo di predisporre le Pagina 36 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 documentazioni tecniche in parola in duplice esemplare né di predisporre copie conformi o, comunque, vidimate dalla M.C.T.C. destinate per gli usi del P.R.A. Lo stesso dicasi, in particolare, per il COC, atteso il tenore della citata direttiva n. 92/53/CEE (10), la quale prevede l’emissione di tale documento in un unico esemplare e, pertanto, si ritiene abbia superato anche quanto previsto dalla normativa P.R.A. (cfr. gli artt. 12 e 13 del R.D.L. n. 436/27 (11) e l’art. 6 del relativo regolamento di attuazione, nonché l’art. 7 del D.M. n. 514/92) (12) laddove si tratti di trascrivere la proprietà di veicoli che siano provvisti non solo del COC ma anche dei “tradizionali” certificati di origine o dichiarazione di conformità. Inoltre, si rammenta non solo che tutti i dati tecnici relativi ai veicoli omologati ed immatricolati in Italia sono reperibili in qualsiasi momento, e con aggiornamento in tempo reale, presso l’Archivio Nazionale Veicoli (la cui banca dati costituisce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 225 (13) e 226 C.d.S. (14), fonte ufficiale di cognizione di tutti gli elementi in essa contenuti) ma anche nel nuovo modello di carta di circolazione, la cui velina resta destinata agli usi del P.R.A Pertanto, in armonia con quanto illustrato, gli Uffici in indirizzo: - dovranno limitarsi a ritirare ed acquisire agli atti il COC, unitamente all’eventuale relativa dichiarazione per l’immatricolazione (nel caso di veicoli muniti di omologazione comunitaria), o la dichiarazione di conformità (nel caso di veicoli muniti di omologazione nazionale) o il certificato di origine (nel caso di veicoli non omologati); - non dovranno procedere al rilascio di copie dei suddetti documenti; - dovranno rilasciare le copie del nuovo modello di carta di circolazione (cd. veline), destinate agli usi del P.R.A., senza apporvi né timbri né firme, poiché lo stesso originale è, per sua caratteristica, privo di detti elementi. Limitatamente agli aspetti sin qui trattati, la presente circolare sostituisce le istruzioni impartite con: - circolare n. 106/61 (par. 3) (7); - circolare n. 31/79 del 2 maggio 1979; - circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994 (9); nonché ogni altra disposizione in contrasto. IL CAPO DIPARTIMENTO dr.ssa Annamaria Fabretti Longo Prot. n. M0382/60C4 Roma, 27 gennaio 1999 OGGETTO: Codici antifalsificazione delle dichiarazioni di conformità. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. L3844/60C4 del 7 settembre 1998 (1), si comunicano di seguito i numeri di fax a cui inoltrare richiesta di chiarimenti in caso di non corrispondenza o di assenza nel SI-MCTC dei tre codici (omologazione, telaio e antifalsificazione) riportati sulla dichiarazione di conformità: - 011/6838168, corrispondente a Fiat Auto S.p.A. D.V.M.I. Teseo/Logistica per i marchi di Fiat, Lancia e alfa Romeo, - 06/42010278, corrispondente all'Unione Nazionale Distributori Automotoveicoli (UNRAE) per i marchi Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Isuzu, Kia, Lada, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Sangyong, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Uaz, Venturi, Volkswagen, Volvo. Gli Uffici cui fanno capo i suddetti numeri di fax, per ragioni di sicurezza, forniranno risposta solo per richieste che attengano al corretto abbinamento dei codici, che siano trasmesse via fax utilizzando il facsimile allegato, che contengano il numero di protocollo, che siano firmate dal Direttore dell'Ufficio. Non Pagina 37 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 forniranno nessuna risposta per questioni che riguardano l'autenticità del supporto cartaceo delle dichiarazioni di conformità; tali questioni dovranno essere invece risolte come per il passato. Si ribadisce che gli Uffici Provinciali, prima di inviare il suddetto fax, dovranno nuovamente verificare che la terna di codici della dichiarazione di conformità non corrisponde alla terna registrata nell'archivio del SI-MCTC Nulla è innovato per le immatricolazioni di veicoli le cui dichiarazioni di conformità risultino sprovviste di codice antifalsificazione: le relative richieste verranno esitate con le consuete procedure; per esse non potrà essere utilizzata la procedura Prenotamotorizzazione. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE dr. ing. Ciro Esposito Prot. n. L3844/60C4 Roma, 7 settembre 1998 OGGETTO: Codici antifalsificazione delle dichiarazioni di conformità. Con avviso n. 12 del 10.2.1994 (1), fu data comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio della procedura di antifalsificazione delle dichiarazioni di conformità, che, come è noto, si basa su un meccanismo molto semplice ma molto efficace. Il CED - M.C.T.C. assegna una serie di codici (composti da sei caratteri alfanumerici) a ogni casa costruttrice e li trasmette ai relativi elaboratori centrali con procedura automatica di file-trasfert. Gli elaboratori delle case costruttrici: - accoppiano i codici ricevuti ai veicoli che vengono immessi sul mercato; - stampano i codici sulle dichiarazioni di conformità; - trasmettono al CED - M.C.T.C., ogni notte, gli abbinamenti CODICE-TELAIO-OMOLOGAZIONE. Tali abbinamenti vengono depositati in un "ARCHIVIO DEI VEICOLI DA IMMATRICOLARE". Quando l'ufficio Provinciale digita i dati di una domanda di immatricolazione deve digitare il codice di cui sopra, ma non il numero di telaio e il numero di omologazione. Questi ultimi compariranno automaticamente quando, completata la maschera SC67, viene dato il TRASMIT. La procedura ha fatto conseguire due importanti risultati. Il primo è relativo alla diminuzione dei caratteri da digitare (6 anziché 33) per ogni singola pratica, con conseguente diminuzione delle possibilità di errore. Il secondo attiene al fatto che, se in corrispondenza del codice digitato compare il numero di telaio e il numero di omologazione del veicolo cui si riferisce la dichiarazione di conformità, si ha la certezza che tale documento è originale e che lo stesso non è stato contraffatto. Nei quattro anni di utilizzazione la procedura ha registrato la graduale adesione di quasi tutte le case costruttrici di veicoli, tanto che, in accordo con le organizzazioni di categoria di queste ultime, si è deciso di estenderne l'applicazione, con decorrenza 1° dicembre 1998, anche alla procedura "prenotamotorizzazione", rendendo attivo e obbligatorio il campo "COD VEICOLO" già ora esistente nella maschera "PR67". Pagina 38 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 L'impatto nei confronti degli studi di consulenza sarà trascurabile, dal momento che questi ultimi dovranno digitare, oltre ai dati già ora digitati, il solo codice antifalsificazione (6 caratteri). Ciò tuttavia consentirà al CED-M.C.T.C. di verificare la coerenza fra i tre dati (codice antifalsificazione numero di telaio - numero di omologazione) e di segnalare immediatamente eventuali disallineamenti. In particolare, se i dati saranno fra loro coerenti, il messaggio di risposta sarà quello ordinario di accettazione della prenotazione. Se invece i dati non saranno fra loro coerenti, la prenotazione verrà rifiutata (messaggio di risposta "PRATICA NON PRENOTABILE") e l'immatricolazione potrà avvenire solo per le vie ordinarie presso l'Ufficio Provinciale interessato. Le operazioni di verifica delle posizioni anomale (non corrispondenza dei tre codici), saranno condotte dagli Uffici Provinciali, cui sarà trasmesso, a breve, l'elenco dei recapiti telefonici delle case costruttrici. Queste ultime, ricevuta la segnalazione, trasmetteranno via fax l'esito degli accertamenti, consentendo agli Uffici Provinciali di decidere per l'immediato sblocco o il definitivo rifiuto della domanda di immatricolazione. Si pregano gli Uffici Provinciali di voler trasmettere l'allegato manuale operativo agli studi di consulenza collegati in "prenotamotorizzazione". IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti Allegato alla lett. circ. n. L3844/60C4 del 7.9.1998 Modifica della Procedura PR67 Prenotazione della carta di circolazione o tagliando di aggiornamento AGGIORNAMENTO MANUALE OPERATIVO USO UTENTE 1. ATTIVAZIONE CAMPO NELLA MASCHERA "PR67" Con decorrenza 1° dicembre 1998 viene reso attivo e obbligatorio il campo "COD VEICOLO" della maschera "PR67". Gli studi di consulenza devono digitare, oltre ai dati già ora digitati, il solo codice antifalsificazione (6 caratteri). Ciò consente al CED-MCTC di verificare la coerenza fra tre dati (codice antifalsificazione - numero di telaio - numero di omologazione) e di segnalare immediatamente eventuali disallineamenti. In particolare, se i dati saranno tra loro coerenti, il messaggio di risposta è quello ordinario di accettazione della prenotazione. Se invece i dati non sono fra loro coerenti, la prenotazione viene rifiutata (messaggio di risposta "PRATICA NON PRENOTABILE ") e l'immatricolazione può avvenire solo per le vie ordinarie presso l'Ufficio Provinciale interessato. Pagina 39 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Prot. n. 2888/4150/(0) - D.C. IV n. B076 Roma, 30 luglio 1998 OGGETTO: Direttiva n. 92/61/CEE - Omologazione comunitaria dei veicoli della categoria L. 0- PREMESSA La direttiva quadro n. 92/61/CEE (1), recepita con D.M. 5 aprile 1994 (2), ha introdotto una prassi tecnico-amministrativa per l'omologazione dei veicoli di categoria L sensibilmente diversa dalle preesistenti procedure per l'omologazione nazionale. Come già preannunciato con la circolare D.G. n. 100/94 del 2.8.1994 (3), l'applicazione della direttiva quadro, dalla data di recepimento ad oggi, è avvenuta in più fasi seguendo il progressivo completamento del panorama tecnico avvenuto con la pubblicazione delle specifiche Direttive Particolari (DP) previste dalla direttiva quadro stessa. L'applicazione di tali norme unificate a carattere europeo, comporterà il rilascio di provvedimenti omologativi che, seguendo le finalità delle stesse, avranno validità su tutto il territorio dell'Unione Europea. In particolare il rilascio di provvedimenti di omologazione comunitaria per i veicoli di categoria L risulta possibile attualmente, e diverrà obbligatorio a far data dal 17 giugno 1999. L'applicazione di quanto sopra avrà implicazioni pratiche in particolare sui procedimenti immatricolativi dei veicoli. Al fine di fornire istruzioni sulla istituenda prassi e procedendo in stretta analogia con quanto già in vigore per i veicoli di categoria M1 - con riferimento in tal senso alla circolare D.G. n. 223/93 del 15.12.1993 (4) - si dispone quanto segue. 1 - MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI OMOLOGAZIONE Si ribadiscono i concetti della circolare D.G. n. 223/93 (4) sopra citata, con l'unico accorgimento di sostituire durante la lettura il codice OE, previsto per identificare i provvedimenti relativi ai veicoli della categoria M1, con il codice OA. In particolare si conferma l'esistenza delle due procedure alternative per l'immatricolazione e pertanto si ripropone in allegato il fac-simile della dichiarazione per l'immatricolazione. La Divisione 47 provvederà, per quanto di propria competenza, all'aggiornamento delle procedure per l'introduzione del nuovo codice "OA". 3 - STAMPATI PREDISPOSTI PER LE CASE COSTRUTTRICI DEI VEICOLI Si allegato i modelli dei documenti relativi a: - Dichiarazione per l'immatricolazione - da consegnare compilato all'Ufficio Provinciale all'atto della richiesta di immatricolazione. In esso risulta evidente il collegamento tra il numero di omologazione europeo ed il codice meccanografico di immatricolazione. I costruttori, ovvero i loro rappresentanti legali, depositeranno presso la Divisione 41 i propri modelli, perché possano essere divulgati a tutti gli Uffici Provinciali. - Estratto dei dati tecnici - da consegnare alla Divisione 41 contestualmente al fascicolo di omologazione. 4 NOTE FINALI - Le procedure sopra dettagliate riguardano, come già evidenziato in premessa, i veicoli di categoria internazionale L per i quali è richiesta l'immatricolazione; in buona sostanza le categorie interessate sono : L3, L4, L5 e i quadricicli non leggeri. Pagina 40 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Per quanto riguarda le rimanenti categorie L1, L2, ovverosia i ciclomotori sia a due che a tre ruote, ed i quadricicli leggeri che come noto sono assimilabili ai ciclomotori, va evidenziato che anche in tale fattispecie trovano efficace applicazione le procedure descritte nei paragrafi 1 e 2 ma non quelle del paragrafo 3, in quanto per tali veicoli non è prevista l'immatricolazione (6). La procedura di immissione in circolazione per i ciclomotori a due e tre ruote e per i quadricicli leggeri, è in corso di definizione e sarà divulgata con prossima circolare. IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Tullio D'Ulisse Allegato 1 alla lett. circ. n. 2888/4150/(0) - D.C. IV n. B076 del 30.7.1998 INTESTAZIONE CASA COSTRUTTRICE Dichiarazione per l'immatricolazione In relazione alla direttiva 92/61/CEE, relativa alla omologazione comunitaria ed ai fini della immatricolazione in Italia secondo quanto previsto dall'articolo 76 Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che il motoveicolo di seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione OA OMOLOGAZIONE TIPO VARIANTE VERSIONE TELAIO Il motoveicolo è stato importato presso la dogana di con bolletta d'importazione numero (solo per veicoli importati da Paesi non UE) DICHIARAZIONE N. li FIRMA Prot. n. 4018/4110/(0) - D.C. IV n. B095 Roma, 5 novembre 1998 OGGETTO: Immatricolazione dei veicoli della cat. M1 e della cat. L, dotati di omologazione comunitaria. Si richiama quanto già disposto con le circolari n. 223/93 del 15.12.1993 (1) e di prot. n. 2888/4150/(0) del 30.7.1998 (2) rispettivamente emanate per consentire l'immatricolazione dei veicoli della cat. M1 e della cat. L, dotati di omologazione comunitaria. Pagina 41 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Come è noto i codici di immatricolazione, attribuiti per la decodifica del numero di omologazione comunitaria, si compongono dei seguenti campi: - per i veicoli della cat. M1 OE ----- EST ------ per i veicoli della cat. L OA ----- EST -----I campo II campo La prassi in vigore comporta l'attribuzione al primo campo di cinque cifre numeriche ed al secondo campo di un numero massimo di sei cifre alfa-numeriche. I numeri contenuti nel primo campo sono ordinati in ordine sequenziale crescente, tenendo conto della cronologia delle date di presentazione delle domande dei costruttori per la richiesta di attribuzione dei codici di immatricolazione. Al fine di attuare una razionalizzazione dell'attuale procedura che comporti anche una riduzione dei tempi impiegati, sentito il parere delle associazioni di categoria dei costruttori di veicoli, si ritiene opportuno introdurre in tempi brevi alcune modifiche alle operazioni di decodifica necessarie per poter collegare operativamente la fase dell'omologazione a quella di immatricolazione dei veicoli di cui trattasi. Le modifiche riguarderanno il solo primo campo nel quale sarà inserito un gruppo di cifre alfanumeriche così composte: a) le prime tre cifre conterranno le tre lettere che identificano il costruttore del veicolo e che appaiono nel codice V.I.N. attribuito allo stesso costruttore, b) le successive due cifre, che potranno essere numeriche, alfa-numeriche o alfabetiche (complessivamente 26 lettere), saranno attribuite utilizzando la seguente successione di numeri e lettere: - inizialmente solo cifre numeriche da 01 fino a 99, - successivamente utilizzando alternativamente lettere e numeri conformemente alle sequenze sotto riportate: 1A 1Z ... ... 9A 9Z A1 A9 AA AZ ... ... Pagina 42 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Z1 Z9 ZA ZZ Le date da attribuire alle operazioni di decodifica e di inserimento dei dati nel sistema informativo centrale dell'Amministrazione saranno le stesse delle domande presentate dai costruttori per la richiesta dei codici di immatricolazione. Le nuove procedure saranno attivate con inizio dal 2.1.1999. IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Tullio D'Ulisse Prot. n. 4452/4110/0 - D.C. IV n. B097 Roma, 30 ottobre 1997 OGGETTO: Immatricolazione di autoveicoli della categoria M1. Dichiarazione per l'immatricolazione. Si fa riferimento alla circolare n. 223/93 del 15.12.1993 (1), che si allega in copia per comodità di consultazione, con la quale sono state emanate nuove procedure operative finalizzate alla immatricolazione di autoveicoli della categoria M1 (autovetture, ecc.) dotati di omologazione europea. Una delle due modalità contemplate dalla sopracitata circolare prevede che per l'immatricolazione debbano essere presentati sia il certificato di conformità europeo (C.O.C.) che la dichiarazione di immatricolazione, recante quest'ultima il collegamento tra il numero di omologazione ed il codice nazionale di immatricolazione che permette di richiamare dal sistema informatico dell'Amministrazione i dati relativi alle caratteristiche di ogni specifico veicolo e di procedere alla stampa della relativa carta di circolazione. Si ricorda inoltre che il numero di omologazione europeo si compone di quattro gruppi di caratteri alfanumerici, dei quali il primo finalizzato alla individuazione dello stato membro concedente, il secondo che identifica la direttiva della U.E. ed i due successivi relativi rispettivamente al numero base di omologazione ed agli eventuali aggiornamenti di questo. Si è recentemente rilevato che le case costruttrici tendono a richiedere continui aggiornamenti al numero di base di omologazione e che sono numerosi i casi in cui non c'è la concordanza tra i dati riportati sul C.O.C. ed i corrispondenti contenuti nella dichiarazione di immatricolazione. In pratica si verifica spesso che il C.O.C. riporta l'indicazione dell'ultimo aggiornamento alla omologazione, mentre la dichiarazione di immatricolazione ne riporta uno tra quelli precedentemente attribuiti. A detta delle case costruttrici i motivi del fenomeno sono da ricercare da un lato nella sempre crescente necessità delle stesse a presentare variazioni ai modelli di base dei veicoli e dall'altro in una certa inerzia riscontrabile nel funzionamento delle procedure amministrative interne delle società rappresentanti le case costruttrici. Considerato che agli effetti della immatricolazione il numero di omologazione europeo non riveste un aspetto particolarmente significativo; come è ben noto ogni omologazione europea è preventivamente ed opportunamente transcodificata ed i vari tipi di veicoli sono univocamente identificati tramite i codici nazionali di immatricolazione (OE/ --------/ -------), allo scopo di evitare incertezze interpretative sul contenuto dei documenti presentati per le immatricolazioni, si consente che le dichiarazioni di immatricolazione possano riportare, in corrispondenza del numero di omologazione europeo, i soli dati contenuti nei primi tre campi e non anche quelli del quarto campo relativo agli eventuali aggiornamenti della omologazione. Pagina 43 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Tullio D'Ulisse Prot. n. 4617/4110/(0) - D.C. IV n. A122 Roma, 15 dicembre 1993 OGGETTO: Direttiva n. 92/53/CEE, relativa alla omologazione comunitaria dei veicoli della categoria M1. La circolare D.G. n. 2/93 - D.C. IV n. A001/93 del 9.1.1993 (1) ha trattato l'argomento della omologazione comunitaria e ne ha delineato i tratti essenziali anche ai fini della immatricolazione. In questa fase applicativa si sono rilevate alcune difficoltà connesse con l'uso del certificato di conformità comunitarie, chiamato per brevità COC. Si esaminano di seguito alcuni aspetti particolari della procedura adottata per consentire l'immatricolazione dei veicoli che godono di una omologazione comunitaria. a) Memorizzazione dei dati di omologazione Nel procedimento comunitario si assegna un numero di omologazione alla famiglia di appartenenza del veicolo e si prevedono estensioni in pochi e ben definiti casi che non coincidono con quanto previsto dalla normativa nazionale in termini di differenziazione dei veicoli. E' nata pertanto l'esigenza di disporre su specifica richiesta del titolare dell'omologazione, di codici meccanografici che consentano l'inserimento, dei dati caratteristici del veicolo nel sistema informativo centrale, per la successiva stampa di documenti di circolazione. La scelta dei codici è stata effettuata in stretta analogia con quanto avviene nella procedura di omologazione nazionale e cioè semplicemente sostituendo la sigla OM con l'equivalente OE. L'immatricolazione dei veicoli può essere ottenuta seguendo in alternativa una delle due seguenti procedure: - emissione a firma del titolare dell'omologazione di una cosidetta "dichiarazione per l'immatricolazione" che riporti per ogni veicolo le caratteristiche di identificazione del tipo, il numero di omologazione ed il codice meccanografico di immatricolazione; - stampigliatura in originale sul COC del codice di cui sopra. Si ritiene che sullo stesso documento possano essere riportate informazioni diverse quali: codice segreto per immatricolazione, numero della bolletta doganale ed altri eventuali. b) Adeguamento e completamento dei dati figuranti nel documento di circolazione La scheda di omologazione fornisce la quasi totalità dei dati che figurano nel documento di circolazione. I pochi dati mancanti quali: tempi del motore, rapporto al ponte, decibel di controllo, possono essere determinati per via indiretta. Per quanto riguarda inoltre la: Pagina 44 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 - Tara I documenti comunitari riportano i valori minimo e massimo della massa del veicolo in ordine di marcia. Per la determinazione della tara possono verificarsi due casi: a) la differenza tra i valori limite non eccede percentualmente il 10% del valore minimo - in questo caso può essere utilizzato d'ufficio il valore medio, rappresentativo per l'intera gamma del veicolo; b) la differenza tra i valori limite eccede percentualmente il 10% del valore minimo - in questa seconda ipotesi la casa costruttrice dovrà segnalare i valori delle tare delle specifiche versioni del veicolo, da adottare su documenti di circolazione. - Massa complessiva a pieno carico Non esiste una voce equivalente alla massa complessiva quale somma della tara, della massa convenzionale dei passeggeri e dei bagagli. E' invece riportata la voce relativa alla massa massima tecnicamente ammessa che è assunta quale massa complessiva a pieno carico. - Idoneità tecnica allo svolgimento del servizio pubblico da piazza (taxi) Il riconoscimento della idoneità è previsto da disposizioni nazionali sulla base della verifica delle dimensioni interne del veicolo. Il costruttore può presentare una domanda di visita e prova, corredata dai disegni del veicolo e dei versamenti di cui alla legge n. 870/86 (2), tabella 3, punto 3, al Centro Prove territorialmente competente. Il verbale degli accertamenti effettuati deve essere inviato alla Divisione 41, presso la quale si svolge l'iter burocratico di cui al punto a). In alternativa a quanto sopra previsto, il riconoscimento della idoneità può essere effettuato direttamente su ogni veicolo presso tutti gli Uffici Provinciali. d) Stampati predisposti, per le case costruttrici di veicoli Si allegano due stampati relativi a: - Dichiarazione per l'immatricolazione - non è vincolante nella forma, purché contenga il collegamento tra il numero di omologazione ed il codice meccanografico di immatricolazione. I costruttori depositeranno presso l'Amministrazione i propri modelli per la successiva divulgazione a tutti gli Uffici Provinciali. - Estratto dei dati tecnici - è un prospetto da consegnare contestualmente al fascicolo d'omologazione, alla Divisione 41. IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco Zacchilli Pagina 45 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 Allegato alla circ. n. 223/93 del 15.12.1993 INTESTAZIONE CASA COSTRUTTRICE Dichiarazione per l'immatricolazione In relazione alla Direttiva n. 92/53/CEE, relativa all'omologazione comunitaria ed ai fini della immatricolazione in Italia secondo quanto previsto dall'articolo 76 Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che l'autoveicolo di seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione OE __________________________________________________________________ OMOLOGAZIONE ___________________________________________________________________ TIPO ______________________________ VARIANTE VERSIONE _____________________________________________________________________ TELAIO L'autovettura è stata importata presso la dogana di con bolletta d'importazione n. DICHIARAZIONE N. li ……FIRMA Prot. n. 2712/4360(6) Roma, 19 settembre 1994 OGGETTO: Direttiva n. 92/53/CEE (1) relativa alla omologazione comunitaria dei veicoli della categoria M1: certificato di conformità comunitarie (C.O.C.). Con circolare D.G. n. 223/93 del 15 dicembre 1993 (2) è stato illustrato il contenuto della direttiva richiamata in oggetto; ed, in particolare, si è descritto il "Certificato di conformità comunitario". Se ne richiama integralmente il contenuto, e si fa presente che talune Case costruttrici di veicoli, sia nazionali che straniere, per l'appunto in ottemperanza al disposto della sopra richiamata direttiva ora producono, per l'immatricolazione: a) 1) il C.O.C., in singolo esemplare, attestante, tra l'altro, gli estremi della "omologazione europea" del veicolo cui si riferisce (sigla e1, e2 .... seguita da una serie di numeri); 2) la "Dichiarazione per la immatricolazione", in duplice esemplare (uno per gli Atti dell'Amministrazione, uno per il P.R.A.), firmata dal rappresentante della Casa costruttrice autorizzato a sottoscrivere la Pagina 46 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514 "Dichiarazione di conformità", con indicato, tra l'altro, il "codice meccanografico di immatricolazione" (sigla OE, seguita da una serie di numeri) che, digitato, consente la emissione della carta di circolazione; ovvero: b) il solo C.O.C.: ma, in tal caso, in duplice esemplare (uno per gli Atti dell'Amministrazione, uno per il P.R.A.) e completo di "codice meccanografico di immatricolazione": esso è sottoscritto dagli stessi rappresentanti della Casa costruttrice autorizzati a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità". Attualmente, solo le Case nazionali, e solo per taluni recentissimi modelli, producono tale documento in doppia copia. E' stato qui segnalato che taluni Uffici Provinciali M.C.T.C., ove ricorra il caso sub a), acquisirebbero la "Dichiarazione per la immatricolazione" gestendola come quella di "conformità"; ma restituirebbero, il C.O.C. prodotto in unico esemplare. Pertanto, al fine di conseguire uniformità di procedure, si dispone - nelle more di ulteriori disposizioni che, ove la domanda di immatricolazione di un veicolo, anziché con "Dichiarazione di conformità" in duplice esemplare, venga presentata con allegati il C.O.C. e la Dichiarazione per la immatricolazione in doppia copia, il certificato di cui trattasi venga acquisito in Atti. IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco Zacchilli Vista la complessità dell’argomento, il presente prontuario non è esaustivo e può contenere delle inesattezze. Il prontuario è stato redatto con riferimento alle circolari allegate ed è, in parte, una rielaborazione di: 171 - IMMATRICOLAZIONE / PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLI NUOVI CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (Archivio inPratica con circolari da iterNet di Editoria on-line di EGAF EDIZIONI) Pagina 47 di 47 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514