CIRCOLARE del 20.03.2014
CIRCOLARE del 20.06.2011
CIRCOLARE del 16.06.2009
CIRCOLARE del 10.06.2009
CIRCOLARE del 13.02.2009
CIRCOLARE del 02.02.2009
CIRCOLARE del 16.05.2008
CIRCOLARE del 27.11.2007
CIRCOLARE del 21.04.2006
CIRCOLARE del 05.12.2006
CIRCOLARE del 04.12.2006
CIRCOLARE del 25.11.2005
CIRCOLARE del 31.12.2004
CIRCOLARE del 14.07.2000
CIRCOLARE del 27.01.1999
CIRCOLARE del 07.09.1998
CIRCOLARE del 05.09.1998
CIRCOLARE del 30.08.1998
CIRCOLARE del 30.10.1997
CIRCOLARE del 15.12.1993
Le suddette circolari s ono in allegato
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
L’immatricolazione di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi di tipo omologato che non hanno subito
trasformazioni o allestimenti rispetto al "veicolo base" (prototipo omologato) avviene sulla base
della presentazione di una dichiarazione di conformità senza alcun accertamento tecnico sul singolo
esemplare di veicolo.
La dichiarazione di conformità emessa dal costruttore del veicolo attesta che l’esemplare di veicolo,
identificato per numero di telaio, è conforme al prototipo omologato sottoposto ad accertamento
tecnico a cura del costruttore presso il CSRP AD o uno dei CP A che ne verificano la rispondenza
alle disposizioni tecnico -costruttive in vigore.
1.
La dichiarazion e di conformità può essere sostituita dai seguenti documenti:
il certificato di conformità comunitario (COC) riportante il codice di immatricolazione,
il certificato di conformità comunitario (COC) con in allegato la dichiarazione di
immatricolazione ripor tante il codice di immatricolazione,
il certificato di conformità smaterializzato,
la dichiarazione per l’immatricolazione (in alternativa al certificato di conformità
smaterializzato) ,
2.
La dichiarazione di conformità o il documento allegato o il document o che la sostituisce,
contiene, tra l’altro:
il codice di immatricolazione che consiste in una serie di caratteri alfanu merici per la
decodifica del numero di omologazione ,
il codice antifalsificazio ne che abbina il numero di telaio ed il codice di omolog azione,
la marca da bollo o la dichiarazione che è stata assolta l’imposta di bollo ,
la data di emissione che se superiore ad un anno può richiedere un attestato di
corrispondenza alle direttive co munitarie (solo per i veicoli di importazione parallela) .
3.
Il Nuovo Processo Immatricolativo (NP I) prevede che nella “dichiarazione per
l’immatricolazione” al posto del codice di immatricolazione sia riportata la dicitura " COC
telematico ". P er questi veicoli le informazioni relative all'antifalsi ficazione sono formate dalla
coppia telaio-codice antifalsificazion e; non deve essere presente nessun codice
d'immatricolazione. Gli utenti degli UMC possono usare le applicazioni web per visualizzare le
informazioni relative all'antifalsificazione e ai dati del COC, scegliendo dall'elenco delle
applicazioni "veicoli" la voce "anti falsificazione COC". Inoltre possono usare la nuova mappa
OMIC, per visualizzare i dati del COC di un telaio, e la nuova mappa IDTC per ricercare il COC
con dati parziali del telaio (primi 9 caratteri). Se si visualizza con la mappa P RA0 un veicolo
immatricolato con la nuova modalità, il campo "COC:" sarà avvalorato con il valore "SI" .
4.
La dichiarazione di conformità, o il documento che la sostituisce, deve avere in allegato la
dichiarazione integrativa per l’immatricolazione dei veicoli “fine serie”.
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MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514
C o d i c e di Im m a t ri c ol a zi o n e – de c o di f i c a d e l n um e r o di om ol og a zi o n e c om u n i t a ri o
La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di immatricolazione contiene, di norma, il codice
di immatricolazione che consiste in una serie di caratteri alfanumerici per la decodifica del numero
di omologazione.
I codici di immatricolazione sono assegnati dal Ministero oppure dal costruttore dei veicoli
consistono in una serie di caratteri alfanumerici e si compongono di due campi preceduti dalle
seguenti lettere:
- per gli autoveicoli di categoria M1:
OE EST,
- per gli autoveicoli di categoria N1:
OB EST
- per i veicoli a 2/3 ruote e per i quadricicli:
OA EST,
- per i trattori agricoli o forestali:
OX EST
- ecc.
C o d i c e a nt i f al s i f i c a zi o n e
P er contrastare il riciclaggio dei veicoli rubati è stata attivata una procedura informatizzata, in
collaborazione con le ca se costruttrici di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ), secondo la
quale il CED assegna una serie di codici (composti da sei caratteri alfanu merici) che consentono
l’abbinamento codice -telaio-omologazione.
La procedura di antifalsificazione non è obbligatoria per i ciclomotori, nonostante ciò molte case
costruttrici di ciclomotori hanno aderito a detta procedura.
Veicoli con codice antifalsificazione
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, con COC (o documento sostitutivo) avente codice
antifalsificazione, possono essere immatricolati senza controllo dell'adempimento degli obblighi
IVA. L’immatricolazione deve essere effettuata presso gli STA anche se veicoli di acquisto
intracomunitario o extracomunitario .
Veicoli senza codice antifalsificazio ne
1. I veicoli fabbricati e commercializzati in Italia , senza codice antifalsificazione, non possono
essere immatricolati presso uno STA e devono essere immatricolati esclusivamente presso un
Ufficio Motorizzazione Civile unitamente alla dichiarazione sosti tutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, D.P.R. n. 445/2000) rilasciata dal rappresentante della casa costruttrice ed
attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione.
2. I veicoli di acquisto intracomunitario senza codice di antifalsificazione :
a. muniti di COC emessi sino al 31.12.2010 compreso possono essere immatricolati
(anche presso uno STA) , senza che sia necessario il controllo de ll’adempimento degli
obblighi IVA, purché venga prodotta, in sostituzione, una dichiarazione sostitutiva
redatta secondo a pposita modulistica, presentata in originale una sola volta (senza
alcuna fotocopia di documento di identità allegata) all’UMC, utilizzando semplici
copie della stessa per le immatricolazioni successive.
b. muniti di COC emessi a decorrere dal 1° gennaio 2010 possono essere immatricolati
solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l’ assolvimento
degli obblighi IVA con modello F24. L’immatricolazione può avvenire presso uno
STA, in tal caso, però, è necessario che i veicoli siano stati pr eventivamente censiti,
ed occorre la preventiva abilitazione alla immatricolazione e la validazione, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello F24.
3. I veicoli provenienti da Paesi extracomunitari senza codice anti falsificazione :
l’immatricolazione deve essere gestita con procedura tradizionale (senza preventivo
censimento del veicolo) e l’assolvimento degli obblighi IVA deve essere comprovato a
mezzo di bolla doganale ovvero degli speciali certificati rilasciati da ll’Agenzia delle
Dogane (v. circolare n. 6/D del 26 gennaio 2005); si applicano, pertanto, le medesime
modalità di immatricolazione cui soggiacciono i veicoli nuovi mai immatricolati e
provenienti da P aesi extra CE attraverso canali non ufficiali di import azione (cd.
importazioni parallele ).
A s s o l vi m e n t o I m po s t a d i B o l l o
P er le dichiarazioni di conformità e per i documenti che sostituiscono la dichiarazione di
conformità, emessi in data successiva al 31.12.2004 , deve risultare assolta l’imposta di bollo.
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l’imposta di bollo relativa ai certificati di conformità
- per i certificati emessi all’estero (si veda il luogo
- per i certificati di macch ine agricole e operatrici.
Esempio il bollo non è dovuto :
se un veicolo è costruito in Italia ma il COC è
se un veicolo è costruito all’estero ma il COC
dei veicoli non è dovuta:
di emissione nella sottoscr izione del COC),
stato emesso all’estero ,
è stato emesso in Ital ia.
D a t a em i ss i on e D i c h i a r a zi o n e di C o nf or m i t à
SOLO per l’immatricolazione di veicoli di "commercializzazione parallela", nel caso di
"conformità" con anzianità di emissione superiore ad un anno è necessario presentare un ” attestato
di rispondenza alle diret tive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate
in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C., qualora da tale data sia trascorso più
di un anno”
Si precisa, inoltre, che in caso di superamento del termine di un anno, l’attestato va allegato alla
richiesta di immatricolazione anche se sia già stata conseguita l’abilitazione all’immatricolazione
prima del termine in questione.
L’obbligo di presentare l’attestato non sussiste, comunque, nei seguenti casi:
- successiv amente alla data di emissione della "conformità", il quadro delle prescrizioni tecniche
a cui è obbligatoria la rispondenza ai fini della prima immatricolazione non è, in relazione al
veicolo interessato, mutato;
- la rispondenza alle prescrizioni divenute d i obbligatoria applicazione, ai fini
dell’immatricolazione del veicolo interessato, dopo la data di emissione della "conformità" è
attestata, o comunque direttamente desumibile, dalla "conformità" stessa.
Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che no n si potrà dare corso all’immatricolazione - fatta
salva l’eventuale immatricolazione "in deroga", secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, a
seguito della presentazione della documentazione integrativa prevista - nel caso in cui attraverso i
dati annotati sulla "conformità" , anche se emessa da meno di un anno, o attraverso altri dati certi a
conoscenza dell’Ufficio è evidenziata la mancata rispondenza a prescrizioni già divenute di
obbligatoria applicazione per l’immatricolazione del veicolo inter essato.
C O C p e r ve i co l i M 1 N 1 O 1 e L
P er i veicoli soggetti a omologazione comunitaria, in luogo della dichiarazione di conformità, è
prevista la presentazione alternativa di:
- COC (certificato di conformità co munitario) recante il codice di immatricolazi one, oppure
- COC (certificato di conformità co munitario) e dichiarazione di immatricolazione (conforme al
fac-simile previsto dal DTT) contenente il collegamento tra numero di omologazione del veicolo
e codice di immatricolazione dello stesso.
Conforme all’allegato II al DD 2.7.2002
DICHIARAZIONE DI IMMATRICOLAZIONE
(collegamento tra numero di omologazione e codice immatricolazione)
INTESTAZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE
Dichiarazione per l’immatricolazione
In riferimento alla direttiva ................................................., relativa alla omologazione comunitaria del ........................ ed ai fini della
immatricolazione secondo quanto previsto dall’articolo ................... del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che ............ di
seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione: ...................... omologazione comunitaria .........;
tipo ................. variante ................... versione ................ telaio ......................
Assolti gli obblighi IVA intracomunitari (solo per i veicoli importati da Paesi UE) ........................ è stato importato presso la dogana di
.................... con bolletta e/o operazione d’importazione numero .......................................... (solo per veicoli importati da Paesi non UE).
Dichiarazione n. ..........................
Data .........................
Firma: .............................
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C e r t i f i c a t o d i C o nf or m i t à s m at e ri al i zza t o
La procedura della smat erializzazione della conformità è stata introdotta con circolare DTT
25.11.2005 n. 261/DTT.
Le informazioni sulla eventuale smaterializzazione del COC si possono v isualizzare tramite la
mappa GANT, dato un telaio o un codice antifalsificazione (diventato di 9 caratteri anziché di 6).
Hanno aderito alla procedura della smaterializzazione della conformità:
- Alfa Ro meo (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ),
- Audi (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34),
- BMW Italia SPA (v. file avviso DTT 5 .12.2005 n. 65),
- Citroen (v. file avviso DTT 13.10.2006 n. 47),
- Fiat (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ),
- Ford Italia SPA (v. file avviso DTT 5.12.2005 n. 65 ),
- Harley-Davidson (v. file avviso DTT 5.12.2007 n. 59 ),
- Hyundai (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ),
- Kia Motors (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28),
- Lancia (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ),
- Mercedes (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34),
- Mitsubishi (v. file avviso DTT 8.6.2007 n. 28 ),
- Peugeot (v. file avviso DTT 13.10.2006 n. 47),
- Seat (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34),
- Skoda (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34),
- SSang Yong, (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34),
- Tata (v. file avviso DTT 5.12.2007 n. 59 ),
- Volkswagen (v. file avviso DTT 18.8.2006 n. 34),
- Volvo (v. file avviso DTT 5.12.2007 n. 59 ).
In una fase transitoria prima dell’attivazione della smaterializzazione, queste case costruttrici
possono continuare a presentare un COC su carta filigranata e una dichiarazione per
l’immatricolazione conforme al fac -simile allegato alla circolare 25.11.2005 prot. n. 261 , sulla
quale dovrà essere indicata la modalità di ass olvimento dell’imposta di bollo e i riferimenti
dell’autorizzazione (v. circolare 4.12.2006 prot. n. 59186/RU - File avviso n. 61/2006 ).
Il giorno successivo al l’immatricolazione, l’UMC verifica tramite tabulati informatici i veicoli per i
quali è stata operata la smaterializzazione (su tali tabulati compare il codice "S" che consente
l’immatricolazione del veicolo sulla base della presentazione della dichiarazio ne per
l’immatricolazione anziché "N" che presuppone la presentazione della dichiarazione di conformità).
Anche per tali dichiarazioni di conformità deve essere assolta l’imposta di bollo.
D i c h i ar a zi o n e pe r l ’ i m m at ri c ol a zi o n e i n so s t i t u zi o n e de l C er t i f i c at o di c o nf o rm i t à
s m at e ri a l i zza t o
A partire dal 5.12.2005 i costruttori che hanno aderito alla procedura di smaterializzazione del
certificato di conformità possono presentare, all’atto dell’immatricolazione, una dichiarazione per
l’immatricolazione in luo go del certificato di conformità smaterializzato.
La dichiarazione può essere stampata su carta semplice, conformemente al fac -simile proposto dal
DTT, e sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità.
Il giorno successivo all’immatricola zione, l’UMC verifica tramite tabulati informatici i veicoli per i
quali è stata operata la smaterializzazione (su tali tabulati compare il codice "S" che consente
l’immatricolazione del veicolo sulla base della presentazione della dichiarazione per
l’immatricolazione anziché "N" che presuppone la presentazione della dichiarazione di conformità).
Anche per tali dichiarazioni di conformità deve risultare assolta l’imposta di bollo.
Conforme all’allegato alla circolare DTT 25.11.2005, prot. n. 261/D.T.T.
LOGO CASA COSTRUTTRICE
Data emissione: gg/mm/aaaa
DICHIARAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE
«In relazione alla Direttiva 92/53/CEE e successive integrazioni e all’articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si dichiara
che l’autoveicolo di seguito descritto è individuato con i seguenti codici di immatricolazione che sono stati desunti dal certificato di conformità
originale».
Si dichiara inoltre che nel certificato di conformità è stata assolta l’imposta di bollo (in modo virtuale o versamento su c.c. o versamento
alla Agenzia delle Entrate con F24, indicando gli estremi di una eventuale autorizzazione).
Costruttore:
...... (FORD)
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Numero telaio:
...... (WF05XXGCD55C48457)
Codice immatricolazione: ...... (OEWF023EST27)
Codice antifalsificazione: ...... (6 o 9 caratteri)
Roma, lì gg/mm/aaaa
D i c h i ar a zi o n e i n t e g ra t i v a p e r l ’ i m m at ri co l a zi o n e i n d er o g a de i v ei c ol i “f i n e se ri e ”
I "veicoli di fine serie" sono veicoli non pienamente conformi alle direttive in essere al mo mento
dell’immatricolaz ione stessa (direttive divenute obbligatorie per l’immissio ne in circolazione della
specifica categoria internazionale di appartenenza del veicolo a partire dalle date fissate dalle
stesse norme) che possono essere immatricolati "in deroga" a condizione ch e:
- l’immatricolazione dei veicoli di fine serie sia stata richiesta dai costruttori o dai loro
rappresentanti ufficiali secondo le procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici precisando il crit erio scelto (limitazione
numerica o limitazione temporale);
- l’immatricolazione riguardi veicoli prodotti in serie presenti nel territorio della UE prima della
scadenza dell’omologazione ai fini dell’immatricolazione e accompagnati da un certificato di
conformità rilasciato quando l’omologazione era ancora valida.
In aggiunta ai documenti prescritti è prevista la presentazione di apposita "dichiarazione
integrativa" per l’immatricolazione "in deroga" conforme al fac -simile previst o dal DTT (si veda nei
fac-simile); in alternativa può essere prevista una voce speciale sul certificato di conformità.
Tali veicoli possono essere immatricolati per un periodo massimo di dodici mesi per quelli completi
e di diciotto mesi per quelli da allestire successivamente alla data di entrata a regime della
specifica direttiva.
L’elencazione delle case costruttrici richiedenti tale deroga per veicoli di fine serie è contenuta in
apposite circolari, alla cui consultazione si fa rinvio, agevolati dalla tabella che segue.
La dichiarazione per l’immatricolazione in deroga può essere integrata con la dichiarazione per
l’immatricolazione relativa al certificato di conformità smaterializzato.
Conforme all’allegato 2 alla circolare DTT 14.12.2007, prot. n. 113724 23/40/1
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
La ....................... [1] in qualità di legale rappresentante in Italia della ............................ [2] dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
DPR 445/2000, che il veicolo telaio n. ............ [3] è immatricolabile, in deroga alla direttiva ............ [4] la cui validità è scaduta il .......... [5],
conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera b), della direttiva 92/53/CEE, in quanto per tale veicolo il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale della Motorizzazione ha concesso deroga per l’immatricolazione
di «fine serie» secondo il criterio di cui all’allegato XII, lettera B), punto .... [6] della direttiva 2001/116/CE.
Luogo, Data ...... Firma [7]
...................................................
___
[1] Generalità della Mandataria del Costruttore.
[2] Denominazione ufficiale della Casa costruttrice.
[3] Indicare il numero di telaio.
[4] Indicare la direttiva in relazione alla quale si chiede la deroga, ovvero, se fossero in scadenza più direttive indicare quella che scade prima,
[5] Indicare la data di scadenza.
[6] Indicare, a seconda dei casi, 1) o 2).
[7] Da parte di persona che ne abbia il potere e che abbia depositato la propria firma presso la Direzione Generale per la Motorizzazione.
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Direttiva cui Argomento direttiva
non
risponde il
veicolo [4]
Data
applicaz.
direttiva
Scadenza Scadenza per
per veicoli veicoli da
completi
allestire
Numero circolare
Data
circolare
96/27
Urto laterale: criteri biomeccanici
1.10.2003 30.9.2004 30.3.2005
3989/M361
7.10.2003
96/79
Urto frontale
1.10.2003 30.9.2004 30.3.2005
3989/M361
7.10.2003
2000/3
Cinture di sicurezza: 3 punti con
arrotolatore per i posti centrali
1.10.2004 30.9.2005 30.3.2006
4085/M361
29.9.2004
2000/40
Dispositivi di protezione antincastro 10.8.2003 9.8.2004
anteriori
9.2.2005
3199/M361
19.8.2003
2001/43
Pneumatici
3.8.2006
617/M361
1.2.2005
2159/M361(aggiornamento circolare
1.2.2005)
18.4.2005
2795/M368
23.6.2004
3907/M368
15.9.2004
[1]
2002/51
(Euro 2)
Inquinamento Ciclomotori,
quadricicli leggeri, tricicli e
quadricicli [1]
4.2.2005
1.7.2004
3.2.2006
1.7.2005
98/69 (fase B) Emissioni
1.1.2006
31.12.2006 30.6.2007
6199/M361
16.12.2005
2004/3
Consumo carburante
1.1.2006
31.12.2006 30.6.2007
6199/M361
16.12.2005
2001/85
Caratteristiche costruttive
13.2.2006 12.2.2007 12.8.2007
1003/M361
16.2.2006
1999/96 (fase Emissioni
B)
1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008
39091/23.40.02
4.10.2006
2001/27
Emissioni
1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008
39091/23.40.02
4.10.2006
2005/55
Emissioni
1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008
39091/23.40.02
4.10.2006
2005/78
Emissioni
1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008
39091/23.40.02
4.10.2006
2006/51
Emissioni
1.10.2006 30.9.2007 30.3.2008
39091/23.40.02
4.10.2006
98/69 (fase B) Emissioni
1.1.2007
31.12.2007 30.6.2008
64647
22.12.2006
2002/51
(Euro 3)
Emissioni inquinanti motocicli [2]
1.1.2007
31.12.2007
64259
21.12.2006
2004/78
Sistema di riscaldamento
1.1.2007
31.12.2007
64265
21.12.2006
2005/27
Dispositivi per la visione indiretta
26.1.2007 25.1.2008 25.7.2008
6262/23.40.01
22.1.2007
2006/51
Emissioni
1.10.2007 30.9.2008 30.3.2009
92666/23.40.01
9.10.2007
108501/23.40.01
28.11.2007
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MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514
2005/39
Sedili e ancoraggi
20.10.2007 19.10.2008 19.4.2009
96748/23.40.02
22.10.2007
2005/40
Cinture di sicurezza
20.10.2007 19.10.2008 19.4.2009
96748/23.40.02
22.10.2007
2005/41
Ancoraggi per cinture di sicurezza
20.10.2007 19.10.2008 19.4.2009
96748/23.40.02
22.10.2007
2004/3
Emissioni di CO2 e consumo
carburante veicoli a 2 e 3 ruote
1.1.2008
31.12.2008 30.6.2009
1214/23.40.01
7.1.2008
2002/51
(Euro 3)
Emissioni inquinanti motocicli inf.
5.000 unità nel 2007 [3]
1.1.2008
31.12.2008
1218/23.40.05
7.1.2008
27322/23.40.05 26.3.2008(aggiornamento circolare
7.1.2008)
2004/101
Compatibilità elettromagnetica
1.1.2009
31.12.2009 30.6.2010
64279/23.40.05(aggiornamento
circolare 7.1.2008)
4.8.2008
104449/DIV2/C
29.12.2008
16350/DIV2/C
18.2.2009
2006/40
Emissioni degli impianti di
condizionamento d’aria
21.6.2009 20.6.2010 20.12.2010
65553/DIV2/C
26.6.2009
2005/55
Emissioni
1.10.2009 30.9.2010 30.3.2011
85550/DIV2/CC
5.10.2009
12593/DIV2/C
15.2.2010
(OBD-fase 2)
2003/97
Dispositivi per la visione indiretta
26.1.2010 25.1.2011 25.7.2011
8792/DIV2/C
2.2.2010
2006/20
Dispositivi di protezione antincastro 26.1.2010 25.1.2011 25.7.2011
posteriore
8792/DIV2/C
2.2.2010
11.3.2010 10.3.2011 10.9.2011
25980/DIV2/C
22.3.2010
2005/64
Riutilizzabilità Riciclabilità
Recuperabilità [5]
15.7.2010 14.7.2011 14.1.2012
60562/DIV2/C
16.7.2010
2007/46
Omologazione veicoli e dispositivi
[8]
29.10.2010 28.10.2011 28.4.2012
87969-DIV2-C
3.11.2010
reg.
CE715/2007
Emissioni veicoli passeggeri e
commerciali leggeri [6]
1.1.2011
103038/DIV2/C
28.12.2010
reg.
CE78/2009
Protezione pedoni [7]
24.2.2011 23.2.2012 23.8.2012
6598/DIV2/C
23.2.2011
2007/35
Dispositivi di illuminazione e
segnalazione visiva
10.7.2011 9.7.2012
21152/DIV2/C
12.7.2011
2007/46
Omologazione veicoli e dispositivi
29.10.2011 28.10.2012 28.4.2013
31095/DIV2/C
3.11.2011
reg. CE
Emissioni
1.1.2012
35979/DIV2/C
28.12.2011
31.12.2011 30.6.2012
9.1.2013
31.12.2012 30.6.2013
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MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514
715/2007
veicoli N1(c. II, III)
8862/DIV2/C
692/2008
e N2 per esig. Specif. [9]
(aggiornamento circolare 28.12.2011)
2007/46(All.
XIX)
Omologazione veicoli e dispositivi
[10]
29.4.2012 28.4.2013 28.10.2013
11477/DIV2/C
28.3.2012
2.5.2012
[1] Tuttavia per i motocicli a 2 ruote tipo trial ed enduro l’obbligo di conformità alla direttiva 2002/51/CE è previsto a partire dall’1.7.2005. Tali
veicoli possono essere immatricolati previa presentazione unitamente al COC di una dichiarazione integrativa (conforme al fac-simile
allegato alla circolare DTTSIS 23.6.2004 n. 2795/M368 come sostituito dalla circolare DTT 15.9.2004 n. 3907/M368) con la quale il
costruttore attesta che il veicolo risponde alle caratteristiche di TRIAL o ENDURO.
[2] L’obbligo di conformità, per immatricolazione, vendita o prima immissione in circolazione, alla direttiva 2002/51/CE è stato posticipato
all’1.1.2008 per i tipi di veicoli dei quali non vengono venduti più di 5.000 esemplari l’anno nell’UE. Questi veicoli, potevano, essere
immatricolati, previa comunicazione del costruttore o del suo legale rappresentante nel corso dell’anno 2007 in quanto venduti in non più di
5.000 esemplari l’anno nell’UE (v. circolare 26.9.2006, prot. n. 36059/23.40.05).
[3] I motocicli venduti in meno di 5.000 unità nel corso dell’anno 2007, se coperti dalla deroga, potranno continuare, fino al 31.12.2008, a
essere immatricolati, secondo la procedura di fine serie, sulla base della rispondenza alla direttiva 2002/51/CE fase A (Euro 2) (v. circolare
26.3.2008, prot. n. 27322/23.40.05). Pertanto come chiarito con la citata circolare, vale il seguente prospetto riepilogativo:
Tipi di veicoli
Norma di riferimento
emissioni
Data di applicazione obbligatoria
per la prima immatricolazione
Ciclomotori a due e tre ruote, quadricicli leggeri
97/24/CE fase II (Euro 2)
1.7.2004
Tricicli, quadricicli diversi dai leggeri
2002/51/CE fase A (Euro 2)
1.7.2004
Motocicli (esclusi veicoli venduti in meno di 5.000 unità
nell’anno 2007)
2002/51/CE fase B (Euro 3)
1.1.2007
Motocicli venduti in meno di 5.000 unità nell’anno 2007
2002/51/CE fase B (Euro 3)
1.1.2008 (*)
Note
(*) I motocicli venduti in meno di 5.000 unità nell’anno 2007, se coperti dalla deroga oggetto della presente circolare, potranno continuare, fino
al 31.12.2008, a essere immatricolati, secondo la procedura di fine serie, sulla base della rispondenza alla direttiva 2002/51/CE fase A
(Euro 2).
[4] L’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati privi dei dispositivi antispruzzi (obbligatori a decorrere dall’1.1.2007 in applicazione
dell’art. 72 CDS), secondo la procedura di «fine serie», sarà concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due criteri di cui
all’allegato XII, lettera b), alla direttiva 2001/116/CE e sarà operante per un periodo massimo, a decorrere dall’1.1.2007, di sei mesi (v.
circolare 9.2.2007 prot. n. 13582).
[5] Si applica a veicoli delle categorie M1 ed N1 definiti nell’allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CE. Sono esclusi dal campo di
applicazione della direttiva 2005/64/CE i seguenti veicoli, cosi come indicato all’art. 3 della medesima direttiva:
a) veicoli speciali definiti nell’allegato II, sezione A, punto 5, della direttiva 70/156/CE;
b) veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla direttiva;
c) veicoli prodotti in piccola serie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CE.
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CIRCOLARI ALLEGATE
CIRCOLARE 651/R.U. - File avviso n. 10/2014
del 20 marzo 2014
OGGETTO:
Nuovo processo immatricolativo (NPI).
Si comunica che, in relazione alla circolare prot. 29319-DIV.3-C del 29/11/2013, è stata realizzata una nuova
applicazione informatica denominata "nuovo processo immatricolativo" (NPI), che gestisce l'inserimento
diretto, da parte del costruttore del veicolo, del certificato di conformità (COC) previsto dalla direttiva
2007/46/CE.
Il nuovo processo consente di eliminare la creazione del codice di immatricolazione (omologazione), che
attualmente identifica un insieme di veicoli con le stesse caratteristiche tecniche, e consente con le
applicazioni attualmente in uso di immatricolare il veicolo senza indicare il codice di immatricolazione, poiché
i dati tecnici da stampare sulla carta di circolazione sono stati acquisiti con il COC, precedentemente inserito
dal costruttore.
Fino a quando tutte le case costruttrici non aderiranno al nuovo procedimento di immatricolazione, dovrà
rimanere in uso anche l'attuale modalità d'immatricolazione, che ricava i dati tecnici da stampare sulla C. di
C. dall'archivio delle omologazioni.
Nella "dichiarazione per l'immatricolazione" dei veicoli, per cui sono stati acquisiti i dati del COC, deve
essere riportata la dicitura "COC telematico" al posto del codice di immatricolazione. Per questi veicoli le
informazioni relative all'antifalsificazione sono formate dalla coppia telaio-codice antifalsificazion; non deve
essere presente nessun codice d'immatricolazione.
Gli utenti degli UMC possono usare le applicazioni web per visualizzare le informazioni relative
all'antifalsificazione e ai dati del COC, scegliendo dall'elenco delle applicazioni "veicoli" la voce
"antifalsificazione COC". Inoltre possono usare la nuova mappa OMIC, per visualizzare i dati del COC di un
telaio, e la nuova mappa IDTC per ricercare il COC con dati parziali del telaio (primi 9 caratteri). Se si
visualizza con la mappa PRA0 un veicolo immatricolato con la nuova modalità, il campo "COC:" sarà
avvalorato con il valore "SI".
IL DIRETTORE
ing. Alessandro Calchetti
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CIRCOLARE Prot. n. 18959 RU
del, 20 giugno 2011
OGGETTO: Certificazione di conformità. Documentazione sostitutiva.
0
PREMESSA
Com'è noto, in tutti i casi in cui un veicolo a motore o relativo rimorchio deve essere sottoposto a vista
e prova, a norma dell'art. 75 (1) del Codice della strada, è necessario presentare, tra l'altro, la
documentazione prevista dal comma 2, dell'art. 76 (2), dello stesso Codice della strada.
Tale documentazione, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 234 (3) del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada, completata con il timbro e la firma del tecnico della Motorizzazione, che
ha proceduto alla visita e prova, accompagna il certificato di approvazione per la successiva
immatricolazione del veicolo.
Con particolare riferimento ai veicoli accompagnati da una dichiarazione di conformità, in luogo della
documentazione originale, è stato consentito che il costruttore emettesse una copia della stessa
documentazione, riportante la dicitura "non valida per l'immatricolazione", da presentare al momento della
sopra indicata visita e prova, rimandando al momento dell'immatricolazione la presentazione della
dichiarazione originale.
Ciò premesso, considerato che:
• con il DM 28 aprile 2008 (4) è stata recepita la direttiva 2007/46/CE (5) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Tale direttiva riordina il quadro delle
precedenti disposizioni recate dalla direttiva 70/156/CEE (6) e successive modifiche ed integrazioni ed
estende, tra l'altro, l'applicazione delle procedure comunitarie di omologazione a tutte le categorie degli
autoveicoli e dei loro rimorchi. Tra le varie implicazioni conseguenti all'adozione delle disposizioni
contenute nella novellata norma armonizzata, si evidenzia la circostanza che, in molti casi, il certificato di
conformità è emesso in unico esemplare;
• con circolare prot. n. 261/DTT del 25 novembre 2005 (7) e successive integrazioni, è stata introdotta la
cosiddetta, ormai nota e diffusa, procedura di "smaterializzazione del certificato di conformità". In
applicazione di tale procedura, per l'immatricolazione dei veicoli per i quali sia stata "smaterializzata" la
certificazione di conformità, il Costruttore rilascia esclusivamente la "dichiarazione per l'immatricolazione" i
cui contenuti sono riportati in allegato alla citata circolare n. 261/D.T.T. (7).
Per quanto premesso e tenuto conto di quanto considerato, si ritiene necessario integrare, con le
presenti disposizioni, le procedure in materia di documentazione sostitutiva della conformità per i veicoli la
cui immatricolazione è subordinata a preventiva visita e prova.
Pertanto, con riferimento ai possibili casi, si specifica quanto segue.
1. Veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità
Restano valide le disposizioni previgenti, secondo le quali in sede di richiesta di accertamento dei
requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 (1) del Codice della strada, alla domanda può essere
allegata, tra l'altro, la copia della dichiarazione di conformità recante la dicitura, posta diagonalmente a
grandi caratteri chiari, "non valida per l'immatricolazione".
2. Veicoli accompagnati da COC ovvero veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità o COC
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"smaterializzati"
Veicoli per i quali il costruttore è in grado di emettere una copia del COC
In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 (1) del
Codice della strada, alla domanda può essere allegata, tra l'altro, una copia del COC recante la dicitura a
grandi caratteri chiari, "non valida per l'immatricolazione". Se il COC non contiene l'indicazione del codice di
immatricolazione è necessario allegare anche la dichiarazione per l'immatricolazione.
Veicoli per i quali il costruttore non è in grado di emettere una copia del COC
In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 (1) del
Codice della strada, alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la dichiarazione redatta secondo il facsimile riportato in allegato 1, completa del numero di protocollo e della data di acquisizione al CED dei dati di
identificazione veicolo (n. telaio e codice di immatricolazione/omologazione). L'Ufficio che procede alla vista
e prova verifica, attraverso la transazione "GCAV", la corrispondenza del protocollo assegnato con i dati del
veicolo e, quindi, procede alla visita e prova, significando che in assenza del protocollo o della non
corrispondenza con i dati identificativi del veicolo l'emissione del certificato di approvazione deve essere
sospesa.
Si ricorda, infine, che il certificato di conformità ovvero il documento presentato in sostituzione dello
stesso deve essere completato con il timbro e la firma del tecnico dell'Amministrazione che ha proceduto alla
visita e prova.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con le presenti.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare 20.6.2011 prot. n. 18959 RU
LOGO CASA COSTRUTTRICE
……., gg/mm/aaaa
DICHIARAZIONE
NON VALIDA PER L'IMMATRICOLAZIONE
Si dichiara che l'autoveicolo identificato dal Telaio ……………………. corrispondente al tipo ……….. con codice
immatricolazione/Omologazione ………………….
è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato e che il relativo certificato di conformità è stato "smaterializzato", secondo la procedura
prevista dalla circolare n. 261/DTT del 25.11.2005.
I dati soprariportati sono stati trasmessi al CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che li ha acquisiti con protocollo
………………… del ………………..
La presente dichiarazione, non valida per l'immatricolazione, sostituisce la copia del certificato di conformità, ai fini del rilascio del
certificato di approvazione, di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
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Prot. n. 93994 Roma, 29 ottobre 2009
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri
Stati membri della U.E. - Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009 e
circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009. Ulteriore proroga dei termini per la richiesta
del codice di antifalsificazione.
Nel corso dell’incontro svoltosi in data 14 ottobre 2009 con rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, si
è avuto modo di esaminare lo stato di attuazione delle disposizioni concernenti il rilascio del codice di
antifalsificazione, utile al fine della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti
direttamente dalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel territorio italiano, e delle
problematiche applicative che vi sono connesse.
In tale sede si è convenuto di poter estendere la possibilità del rilascio dei predetti codici di
antifalsificazione anche alle Case costruttrici che, pur non disponendo di filiali in Italia, si avvalgano ai fini
commerciali di mandatari unici ed esclusivi.
Deve quindi trattarsi di imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle
imprese, che abbiano stipulato con la Casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la
commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
Peraltro, deve ritenersi ammissibile, per le finalità di cui alla presente circolare, che ciascuna delle
predette imprese o società operi quale mandatario unico ed esclusivo di più Case costruttrici.
Ricorrendo l’ipotesi in esame, il codice di antifalsificazione è richiesto direttamente a cura della Casa
costruttrice interessata, indicando la denominazione e la sede del proprio mandatario unico ed esclusivo
nonché le generalità del proprio rappresentante in Italia, cui sono stati demandati gli adempimenti relativi alla
procedura omologativa, munito del potere di annotare il codice stesso sul COC o sulla dichiarazione per
l’immatricolazione.
Ciò posto, al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di poter adottare le necessarie iniziative
organizzative, il termine del 1° novembre 2009, fissato con la richiamata circolare prot. n. 61627 del 16
giugno 2009 (1), è prorogato al 1° gennaio 2010.
Pertanto, i veicoli muniti di COC emessi sino al 31 dicembre 2009 compreso, ma non dotati di codice di
antifalsificazione, potranno comunque essere immatricolati, in deroga alle disposizioni vigenti, senza che sia
necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del
dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA, purché vengano prodotte, in sostituzione, le
autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 ovvero, nell’ipotesi in cui la Casa Costruttrice
si avvalga di mandatari unici ed esclusivi, venga prodotta l’autocertificazione il cui prototipo viene allegato
alla presente circolare.
Viceversa, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e non
muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla immatricolazione e
validazione circa l’assolvimento degli obblighi IVA.
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
Allegato alla circolare 29.10.2009 prot. n. 93994
Mod. D - Mandatari esclusivi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a .............................................. nato/a a .............................................. il .............................................. residente a
.............................................. provincia .............................................. cap .............................................. Via ..............................................
n. .............................................., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,
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DICHIARA sotto la propria responsabilità
- di essere .............................................. [1] della Società .............................................. [2], costituita in Italia e con sede in
.............................................. [3] ed iscritta al registro delle imprese di .............................................. con il numero
..............................................;
- che la predetta Società è mandataria unica ed esclusiva in Italia della Società [4] ............................................. costituita in
.............................................. [5] e con sede ubicata in .............................................. [6], casa costruttrice di [7]
autoveicoli
motoveicoli
rimorchi
- di essere a conoscenza che la medesima casa costruttrice ha prodotto in data .............................................. istanza per il rilascio dei
codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.
Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto
dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati
personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla
legge n. 675/1996.
data, .................................
Firma .............................................
LEGENDA
[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.
[3] Indicare per esteso l’ubicazione della sede della Società.
[4] Indicare per esteso la denominazione della casa costruttrice.
[5] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la casa costruttrice è stata costituita.
[6] Indicare per esteso l’ubicazione della sede principale all’estero della casa costruttrice.
[7] Barrare una o più caselle.
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE
Il D.P.R. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:
art. 43 co. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali
e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in
mancanza il procedimento non ha seguito.
Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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Prot. n. 61627 Roma, 16 giugno 2009
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri
Stati membri della U.E. - Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009.
Proroga dei termini per la richiesta del codice di antifalsificazione. Immatricolazione di
veicoli nuovi ed usati provenienti da Paesi extracomunitari. Chiarimenti.
Com’è noto, con la circolare n. 3 del 2 febbraio 2009, (1) diramata congiuntamente da questo Dipartimento e
dall’Agenzia delle Entrate, è stato fissato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale è stata consentita
l’immatricolazione di veicoli non ancora muniti di codice di antifalsificazione, oggetto di acquisto
intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel
territorio italiano, senza la necessità della preventiva abilitazione alla immatricolazione e della validazione,
da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA.
Ciò premesso, a seguito di segnalazioni fatte pervenire a questa Amministrazione e nel corso della riunione
svolta presso questa sede il 19 maggio u.s. unitamente a rappresentanti della Direzione Centrale
Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ed a rappresentanti degli operatori del settore, si è avuto modo di
registrare il permanere di difficoltà organizzative da parte delle Case costruttrici interessate a richiedere il
rilascio dei codici di antifalsificazione, che impongono la necessità di disporre una adeguata proroga del
suddetto termine.
Pertanto, in accordo con la medesima Agenzia delle Entrate, si dispone che la scadenza del 30 giugno 2009
è prorogata al 1° novembre 2009, da intendersi quale termine ultimo per consentire, in deroga alle
disposizioni vigenti, l’immatricolazione dei veicoli in parola non ancora muniti di codice di antifalsificazione
avvalendosi, in sostituzione, delle autocertificazioni allegate alla richiamata circolare n. 3 del 2 febbraio 2009
Conseguentemente, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1° novembre 2009
e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla
immatricolazione e validazione circa l’assolvimento degli obblighi IVA.
Viceversa, l’immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati sino a tutto il 31 ottobre 2009 e non muniti
di codice di antifalsificazione potrà essere consentita senza necessità di preventiva abilitazione alla
immatricolazione e validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, circa l’assolvimento degli obblighi IVA,
purché vengano prodotte, in sostituzione, le autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009
Si coglie l’occasione, infine, per chiarire il trattamento giuridico cui debbono ritenersi assoggettate le
immatricolazioni dei veicoli provenienti da Paesi non facenti parte della U.E., e non aderenti allo S.E.E.
Com’è noto, l’immatricolazione dei veicoli nuovi mai immessi in circolazione e provenienti da Stati
extracomunitari rientra nell’ambito di operatività dello "Sportello telematico dell’automobilista" solo a
condizione che i veicoli stessi siano dotati di codice di antifalsificazione e, in quanto tali, giungano in Italia
attraverso canali ufficiali di importazione.
In assenza di detto codice, l’immatricolazione deve quindi essere gestita con procedura tradizionale (senza
preventivo censimento del veicolo) e l’assolvimento degli obblighi IVA deve essere comprovato a mezzo di
bolla doganale ovvero degli speciali certificati rilasciati dall’Agenzia delle Dogane (v. circolare n. 6/D del 26
gennaio 2005) (2); si applicano, pertanto, le medesime modalità di immatricolazione cui soggiacciono i veicoli
nuovi mai immatricolati e provenienti da Paesi extra CE attraverso canali non ufficiali di importazione (cd.
importazioni parallele).
Quest’ultima procedura si applica, inoltre, ai veicoli già immatricolati in altri Paesi extra CE, essendo per
definizione esclusi dallo "Sportello telematico dell’automobilista" in quanto necessitano di preventiva visita e
prova al fine di accertarne la conformità tecnica alle vigenti disposizioni.
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Quanto sin qui illustrato vale anche a chiarire definitivamente il particolare trattamento riservato
all’immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi che, pur non facenti parte della U.E. e non aderenti allo
S.E.E., sono assoggettati alla disciplina doganale della U.E. mentre, per quanto concerne gli aspetti tecnici
sono da considerarsi comunque provenienti dall’area extracomunitaria.
Si vuole qui fare riferimento, in particolare, ai veicoli provenienti dal Principato di Monaco, rispetto ai quali si
rende necessario ulteriormente precisare quanto già illustrato al par. F, punto 3), della circolare n. 3 del 2
febbraio 2009 (1)), attese le incertezze interpretative che sono state manifestate al riguardo.
Con riguardo ai veicoli nuovi mai immessi in circolazione, occorre distinguere:
- se sono dotati di COC, o di dichiarazione di conformità nazionale, e sono muniti di codice di
antifalsificazione, essi sono soggetti a censimento e la loro immatricolazione è gestibile con procedura
"Sportello telematico dell’automobilista" senza obbligo di assolvimento dell’IVA con modello "F24 auto";
- se sono dotati di COC, o di dichiarazione di conformità nazionale, ma non sono muniti di codice di
antifalsificazione, la loro immatricolazione è sempre gestibile con procedura "Sportello telematico
dell’automobilista; in tal caso, però, è necessario non solo che essi siano stati preventivamente censiti, ma
occorre anche la preventiva abilitazione alla immatricolazione e la validazione, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello "F24 auto".
Per quanto concerne invece i veicoli già immatricolati, essi restano in ogni caso esclusi dalla procedura
"Sportello telematico dell’automobilista", necessitando di preventiva visita e prova al fine di accertare la loro
conformità tecnica alle norme vigenti, ma debbono comunque essere censiti e necessitano della preventiva
validazione dell’assolvimento degli obblighi IVA con modello "F24 auto".
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
Prot. n. 59084/RU/U - File avviso n. 36/2009 Roma, 10 giugno 2009
OGGETTO: Codice antifalsificazione del certificato di conformità dei ciclomotori.
Si comunica che molti costruttori di ciclomotori hanno aderito alla procedura di antifalsificazione dei
certificati di conformità.
Perciò anche per tale tipo di veicolo, al momento della prima immatricolazione, se il COC riporta anche
il codice antifalsificazione, si dovrà obbligatoriamente digitare tale informazione nel campo "codice veicolo".
Si ribadisce che l'adesione alla procedura di antifalsificazione da parte dei costruttori di ciclomotori non
è obbligatoria.
Inoltre si precisa che, per un certo periodo di tempo, alcuni veicoli dello stesso costruttore avranno il
COC senza codice antifalsicazione, perchè emessi prima dell'adesione alla procedura, mentre altri veicoli
avranno il COC con il codice.
Si prega di diffondere il contenuto di tale avviso presso gli operatori professionali interessati.
IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro Calchetti
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Prot. n. 14811/RU - File avviso n. 9/2009
Roma, 13 febbraio 2009
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri
Stati membri della U.E. - Chiarimenti.
La circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 prot. 9838 (1), di pari oggetto, ha fornito, tra l'altro, le istruzioni
operative per la gestione della fase transitoria, al fine di ridurre l'impatto sulle procedure di immatricolazione
fino al 30 giugno p.v.
A tal fine si ritiene utile precisare che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al punto b) della
circolare suddetta, presentata dalla filiale della casa costruttrice, potrà essere presentata in originale una
sola volta (senza alcuna fotocopia di documento di identità allegata), all'ufficio della Motorizzazione
periferico, utilizzando semplici copie della stessa per le immatricolazioni successive.
Per quanto riguarda il punto d) della predetta circolare, relativo ai veicoli fabbricati e commercializzati in
Italia (2), si precisa che l'obbligatorietà del codice antifalsificazione per immatricolazioni presso un qualsiasi
STA, decorrerà a far data dall'1 luglio p.v. poiché, nel caso di specie, non sussiste la necessità di effettuare
alcuna verifica formale in ordine all'assolvimento dell'IVA.
IL DIRETTORE
arch. Maurizio Vitelli
Prot. n. 9838
Roma, 2 febbraio 2009
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri
Stati membri della U.E. - Chiarimenti.
A)
Premessa
Com'è noto, con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 (1) (2)
(pubblicati nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione alle disposizioni introdotte
dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 2006, n. 286 (3), in cui sono contemplate alcune misure di contrasto alle frodi IVA
perpetrate nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati.
In particolare, l'art. 1, comma 9, del richiamato decreto legge n. 262/2006 (3) impone, agli operatori
commerciali residenti che acquistino i predetti beni, il versamento dell'IVA relativa alla prima cessione interna
nel territorio dello Stato. Il versamento deve avvenire secondo le modalità determinate dai suddetti
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
È altrettanto noto che, in forza dei citati provvedimenti, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri, con
circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 (4), ha diramato istruzioni generali in tema di
immatricolazione dei veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, evidenziando che
l'immatricolazione stessa è consentita a condizione che detti veicoli vengano preventivamente censiti all'atto
dell'ingresso nel territorio italiano (cfr. decreto 30 ottobre 2007 (5) adottato congiuntamente dal Capo del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate), che siano abilitati
all'immatricolazione e che per essi sia acquisito al sistema informativo della motorizzazione la conferma
circa l'assolvimento degli obblighi IVA, da versare a mezzo del modello "F 24 Iva auto UE".
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Inoltre, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 (6) dell'Agenzia delle Entrate e la circolare prot. n.
19031 del 27 febbraio 2008 (7) del Dipartimento per i Trasporti terrestri sono state altresì fornite indicazioni ai
fini della immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell'IVA del margine.
Tutto ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire istruzioni operative e chiarimenti in
merito ad una serie di fattispecie rispetto alle quali si è avuto modo di appurare il permanere di dubbi
interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche degli stessi Uffici Motorizzazione Civile
e degli Uffici locali dell'Agenzia.
B) Immatricolazione di veicoli muniti di codice antifalsificazione
Il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007 adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate
esclude, all'art. 2, l'applicabilità della procedura descritta in premessa agli acquisti intracomunitari di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti,
purché la cessione abbia ad oggetto veicoli provvisti di codice antifalsificazione.
Il codice di antifalsificazione infatti, identificando inequivocabilmente il veicolo oggetto di cessione,
costituisce un utile strumento di contrasto delle frodi fiscali attuate secondo gli schemi conosciuti.
Cosicché, i veicoli muniti di codice antifalsificazione possono essere immatricolati senza che sia
necessaria né l'abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del
dato relativo all'adempimento degli obblighi IVA essendo questi esentati dal versamento a mezzo del
modello "F 24 Iva auto UE".
Per inciso, si rammenta che la circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 (8) emanata dalla Direzione
Generale per la Motorizzazione ha chiarito che il codice di antifalsificazione può essere rilasciato
esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere, intendendo per tali:
1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case
costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;
2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della
U.E.; in tal caso, nell'unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa
costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.
Si rammenta altresì che il codice antifalsificazione viene rilasciato direttamente dal CED della Direzione
Generale per la Motorizzazione, quindi non dagli Uffici Motorizzazione Civile presenti sul territorio, e solo su
richiesta dei soggetti interessati.
Il costante monitoraggio condotto dalle Amministrazioni scriventi rileva, tuttavia, che ad oggi le filiali di
talune case costruttrici estere non hanno ancora provveduto a richiedere il codice di antifalsificazione.
Al riguardo, in applicazione delle disposizioni dettate dal richiamato provvedimento del 25 ottobre 2007
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, giova rammentare che le filiali di case costruttrici estere, che non
abbiano fatto richiesta dei codici antifalsificazione, non possono sottrarsi, in relazione agli acquisti
intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, al versamento dell'IVA relativa alla prima
cessione interna secondo le previsioni dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 262/2006 (3).
Ad ogni buon fine, considerati i problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codici di
antifalsificazione, le Amministrazioni scriventi ritengono di poter accordare, in via transitoria, la possibilità di
procedere, in attesa del rilascio del codice di antifalsificazione e comunque non oltre il 30 giugno 2009,
all'immatricolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario e
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ceduti direttamente dalle filiali delle case costruttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (9) e redatta utilizzando i modelli
allegati alla presente circolare, che attesti lo status di filiale di casa costruttrice estera e l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione.
Detta possibilità è riferita ai veicoli muniti di C.O.C. emessi sino al 30 giugno 2009.
Si precisa che, scaduto il termine del 30 giugno 2009, le filiali delle case costruttrici estere che non
abbiano ritenuto di aderire alla richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione, ovvero le case costruttrici
che, ai fini della commercializzazione dei veicoli fabbricati, non abbiano stabilito proprie filiali in Italia e,
pertanto, non siano in possesso del requisito soggettivo necessario per l'ottenimento del codice di
antifalsificazione, dovranno attestare l'avvenuto assolvimento dell'imposta relativa alla prima cessione
interna mediante il cosiddetto modello "F24 Iva auto UE".
Si ritiene inoltre utile evidenziare che:
1. l'istanza di rilascio del codice antifalsificazione deve essere proposta esclusivamente dalla filiale in nome
e per conto della casa costruttrice estera, al fine di consentire controlli successivi circa il permanere dei
requisiti che consentono l'utilizzo del codice stesso; competente a ricevere l'istanza è il CED della
Direzione Generale della Motorizzazione, sito in Via Caraci 36 - 00157 Roma;
2. l'autocertificazione di cui agli allegati modelli deve essere prodotta, unitamente alla istanza di
immatricolazione dei veicoli e della relativa documentazione di rito, allo Sportello telematico
dell'automobilista presso il quale si intende effettuare l'immatricolazione stessa ovvero, se si tratta di
veicoli la cui immatricolazione non rientra nel campo si applicazione del d.P.R. n. 358/2000 (10), ad un
Ufficio Motorizzazione Civile;
3. la richiesta del codice antifalsificazione e l'autocertificazione utile ai fini della immatricolazione debbono
essere formulate e sottoscritte da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della
filiale che, in quanto tale, è a sua volta titolata ad agire in rappresentanza della casa costruttrice estera. A
tal fine, quindi, non potranno essere prese in considerazione le richieste e le autocertificazioni sottoscritte
dalle persone fisiche che, sebbene accreditate presso la Direzione generale della Motorizzazione, siano
state investite del potere di rappresentare la casa costruttrice estera esclusivamente per la trattazione
delle procedure tecnico-amministrative di omologazione.
C) Casi particolari
1) Veicoli dotati di codice di immatricolazione OE/OA ovvero di dichiarazione di conformità
nazionale
Così come già chiarito con la richiamata circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 (8) della Direzione
Generale per la Motorizzazione, si ritiene opportuno ribadire che, ai fini della immatricolazione dei veicoli
oggetto di acquisto intracomunitario, la sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA ovvero della
dichiarazione di conformità nazionale non costituisce elemento sufficiente ad esentare dall'obbligo di
attestare l'assolvimento dell'imposta mediante il cd. modello "F24 Iva auto UE"; tale procedura, infatti,
può essere ovviata solo se i veicoli stessi siano comunque muniti di codice antifalsificazione.
2) Veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati della U.E. importati per essere
commercializzati in Italia
Ai fini fiscali, l'ipotesi deve essere trattata alla stregua di un ordinario acquisto intracomunitario e,
pertanto, trovano applicazione le medesime istruzioni operative descritte nel precedente paragrafo B).
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Ne consegue che anche per i veicoli in parola, se non muniti di codice antifalsificazione, l'assolvimento
degli obblighi IVA deve avvenire per il tramite del 5 modello "F24 Iva auto UE" e, ai fini della
immatricolazione, il relativo dato deve essere acquisito al sistema informativo della motorizzazione.
3) Veicoli oggetto di allestimento o di completamento, intendendo per tali:
3a) i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro della U.E per l'allestimento o il
completamento e reimportati per essere commercializzati in Italia;
3b) i veicoli fabbricati all'estero, importati in Italia e successivamente trasferiti in altro Stato
membro della U.E per l'allestimento o il completamento, quindi importati nuovamente per
essere commercializzati in Italia.
In entrambi i casi, se il veicolo allestito o completato non è munito di proprio codice di antifalsificazione
(distinto da quello del veicolo base), l'immatricolazione potrà avvenire a condizione che lo stesso sia
stato censito all'atto dell'importazione finalizzata alla commercializzazione in Italia, sia stato abilitato
all'immatricolazione, abbia assolto gli obblighi IVA a mezzo del modello "F24 Iva auto UE" ed il relativo
dato sia stato acquisto al sistema informativo della motorizzazione.
4) Veicoli muniti di codice antifalsificazione oggetto di esportazione o di cessione intracomunitaria
È noto che formano oggetto della comunicazione telematica prevista dall'art. 1, comma 378, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (11) (le cui disposizioni attuative sono ora contenute nel già richiamato decreto
30 ottobre 2007 (5) adottato congiuntamente dal Capo del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate) anche i dati relativi agli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario i quali, dopo aver
fatto ingresso nel territorio italiano, non vengano qui immatricolati bensì esportati o ceduti in altro Paese
della U.E..
È altresì noto che detta disposizione attuativa è stata sinora resa operativa solo con riguardo agli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati che giungono in Italia attraverso canali di importazione
non ufficiali.
Ciò posto, si ritiene che lo stato attuale del processo di perfezionamento delle procedure informatiche,
inerenti l'immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, consente di estendere
l'operatività della disposizione attuativa in esame anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi
muniti di codice antifalsificazione.
Pertanto, si rende noto che sono in fase di completamento le procedure informatiche e le relative
transazioni attraverso le quali gli operatori, all'atto delle esportazione o della cessione intracomunitaria di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi non ancora immatricolati, muniti di codice di antifalsificazione,
dovranno comunicare la cessazione per esportazione dei veicoli stessi.
La comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità già in uso, vale a dire avvalendosi del
collegamento telematico diretto con il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione, ovvero per il
tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA.
La ricevuta attestante l'effettuazione della comunicazione dovrà essere conservata unitamente alla
fattura relativa, costituendo prova dell'avvenuta esportazione o della cessione intracomunitaria.
Nel caso in cui il veicolo cessato per esportazione venga reimportato in Italia, dovrà essere nuovamente
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censito ai sensi dell'art. 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004 n. 311
(11)."
Il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione avrà cura di far conoscere, con apposito fileavvisi, la data a decorrere dalla quale le predette transazioni saranno concretamente disponibili.
D) Veicoli fabbricati e commercializzati in Italia
La commercializzazione in Italia di veicoli fabbricati nel territorio dello Stato si esaurisce in una
operazione economica meramente interna; pertanto, non ricorrendo l'ipotesi di acquisto intracomunitario di
veicoli, la fattispecie esula completamente dal campo di applicazione della normativa oggetto della presente
circolare.
Ne consegue quindi che, in sede di immatricolazione, non sussiste la necessità di effettuare alcuna
verifica formale in ordine all'assolvimento dell'IVA né che i veicoli siano stati preventivamente censiti e
abilitati alla immatricolazione.
Tuttavia, anche in tal caso appare indispensabile che i veicoli in parola siano muniti di codice
antifalsificazione, laddove ci si voglia avvalere della possibilità di effettuare l'immatricolazione presso un
qualsiasi "Sportello telematico dell'automobilista"; in caso contrario, la richiesta di immatricolazione deve
essere presentata esclusivamente presso un Ufficio Motorizzazione Civile unitamente alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000 (9)) rilasciata dal rappresentante della casa
costruttrice ed attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione.
E) Immatricolazione di ciclomotori, di macchine agricole e di macchine operatrici oggetto di acquisto
intracomunitario
Il presupposto fondamentale della disciplina richiamata in premessa è che l'acquisto intracomunitario
abbia ad oggetto autoveicoli, motoveicoli o rimorchi; conseguentemente, dal campo di applicazione della
disciplina stessa restano esclusi i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici, sia nuove sia
usate, che provengano da altro Stato della U.E..
Con riferimento a detta tipologia di veicoli, pertanto, continuano ad applicarsi le tradizionali procedure
di immatricolazione, ivi compresa la dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi IVA a mezzo di
dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli Uffici Motorizzazione Civile sottoporranno al vaglio degli
Uffici locali dell'Agenzia per gli accertamenti di competenza.
Peraltro, si rammenta che le procedure di immatricolazione in parola non sono gestibili attraverso lo
"Sportello telematico dell'automobilista", trattandosi di veicoli per i quali non è prevista l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico.
F) Immatricolazione di veicoli provenienti da particolari circoscrizioni territoriali
1. Repubblica di San Marino
Gli acquisti effettuati nei confronti di operatori della RSM sono da assimilare alle importazioni disciplinate
dall'art. 72 del d.P.R. n. 633/1972 (12), alle quali però non si accompagnano le formalità ivi previste
(bollette doganali ecc.).
Essendo giuridicamente classificabili come operazioni all'importazione, trova altresì applicazione la
previsione di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006 (3) (immatricolazione subordinata alla
"presentazione di certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA ...").
Tuttavia, in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l'Italia, ai fini dell'immatricolazione
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dei veicoli acquistati nella RSM il richiedente l'immatricolazione stessa è tenuto a presentare all'Ufficio
Motorizzazione Civile, in luogo della certificazione doganale, la documentazione comprovante il
versamento dell'IVA eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l'Ufficio tributario della
Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente.
Conseguentemente:
• l'immatricolazione di veicoli acquistati nella RSM, ancorché provengano da altri Paesi membri della U.E.,
non è gestibile con procedura "Sportello telematico dell'automobilista" poiché, come già evidenziato, i
predetti acquisti sono da assimilare alle importazioni da Stati extracomunitari;
• i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all'atto dell'ingresso nel territorio italiano e restano
esclusi dalla procedura di versamento dell'IVA con modello "F 24 Iva auto UE".
2. Isole Canarie e Gibilterra
A norma dell'art. 7, comma 1, let. b), del d.P.R. n. 633/1972 (12), le Isole Canarie (così come: Livigno,
Campione d'Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, Dipartimenti d'oltremare
francesi, Ceuta, Melilla, Isole Aland), non appartengono all'Unione Europea e, pertanto, sono escluse
dalla relativa disciplina doganale.
Anche Gibilterra è esclusa dall'area doganale dell'Unione europea, in forza degli artt. 28 e 29 dell'Atto di
Adesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunità Europee.
Pertanto, ai fini della immatricolazione dei veicoli provenienti dalle predette circoscrizioni territoriali, la
documentazione doganale deve essere presentata agli Uffici Motorizzazione Civile (art. 1, comma 10, del
decreto-legge n. 262/2006 (3)) unitamente alla relativa documentazione tecnica.
Conseguentemente, anche nelle ipotesi descritte:
• l'immatricolazione non è gestibile con procedura "Sportello telematico dell'automobilista";
• i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all'atto dell'ingresso nel territorio italiano e restano
esclusi dalla procedura di versamento dell'IVA con modello "F 24 Iva auto UE".
3. Principato di Monaco
Secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, let. c), del d.P.R. n. 633/1972
Monaco si intende, ai fini dell'IVA, compreso nel territorio della Francia.
(12),
il Principato di
Pertanto le operazioni commerciali da e per il Principato di Monaco si intendono effettuate nei confronti
della Repubblica francese
Ne consegue che:
• l'immatricolazione di veicoli provenienti dal Principato di Monaco debbono essere gestite con procedura
"Sportello telematico dell'automobilista";
• all'atto dell'ingresso nel territorio italiano, i veicoli in parola debbono essere censiti ed i relativi obblighi IVA
debbono essere assolti con modello "F24 Iva auto UE".
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G) Immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a fini strumentali
Incertezze operative sono state registrate, infine, anche in ordine alla trattazione delle immatricolazioni
richieste da parte di soggetti passivi IVA (imprese, società, liberi professionisti, ecc) per i quali i veicoli,
oggetto di acquisto intracomunitario, rilevino quali beni strumentali all'esercizio della propria attività.
Trattandosi di acquisti effettuati non a fini di rivendita, le ipotesi in esame risultano erroneamente
assimilate alle immatricolazioni di veicoli acquistati, in altri Paesi della U.E., dai cd. privati, vale a dire da
singoli che non rivestono la qualità di soggetti passivi IVA, ai quali, com'è noto, è consentito autocertificare
l'assolvimento dell'eventuale imposta dovuta e sono esentati dall'obbligo di censire i veicoli stessi all'atto del
loro ingresso nel territorio italiano.
Infatti, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto 30 ottobre 2007 (5) adottato congiuntamente dal Capo
del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, tutti i "soggetti operanti
nell'esercizio di imprese, arti e professioni", anche se non esercitano attività nello specifico settore del
commercio di veicoli, i quali "effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati
dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali,
comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri … (omissis)… i dati riepilogativi dell'operazione" secondo
le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Al riguardo, si richiamano le direttive già impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 52/E del
30 luglio 2008 (13), la quale ha chiarito in particolare che:
• nel caso di acquisto di veicoli quali beni strumentali, i soggetti in parola non sono conseguentemente tenuti
ad effettuare il versamento dell'imposta mediante modello "F 24 Iva auto UE", non essendo l'acquisto
intracomunitario finalizzato ad una successiva cessione;
• i medesimi soggetti, viceversa, sono tenuti ad esibire od a trasmettere all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
la fattura od altro documento di acquisto, nonché una dichiarazione attestante l'oggetto della propria
attività e la volontà di utilizzare il veicolo acquistato ai fini dell'esercizio dell'attività medesima e non per la
rivendita;
• svolti gli accertamenti del caso, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede in via telematica a comunicare
i dati identificativi del veicolo al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, consentendone in tal
modo l'immatricolazione conformemente alle direttive emanate al riguardo.
Nel caso di specie, pertanto, la procedura di immatricolazione deve essere gestita secondo gli schemi
già adottati nell'ipotesi di veicoli assoggettati al regime IVA cd. del margine (cfr. circolare prot. n. 19031 del
27 febbraio 2008 (7) diramata dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri).
Si coglie l'occasione per ribadire che in entrambe le ipotesi (acquisto di veicoli quali beni strumentali ed
acquisto di veicoli assoggettati al regime dell'IVA del margine), ai fini dell'immatricolazione si rende
comunque necessario, dopo l'acquisizione alla banca dati della Motorizzazione dei dati identificativi del
veicolo trasmessi a cura dell'Agenzia delle Entrate, anche il preventivo rilascio del codice di
immatricolazione, previa verifica, da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile competente, della
documentazione tecnica del veicolo da immatricolare, secondo le istruzioni generali impartite con circolare
prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 (4) del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
Per quanto attiene agli aspetti più propriamente operativi, si avverte infine che, in fase di
immatricolazione dei veicoli acquistati quali beni strumentali, il campo "IMPORT PRIVATO" deve essere
avvalorato con il valore "N".
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La presente circolare sarà pubblicata sui siti internet dell'ex Ministero dei Trasporti www.trasporti.gov.it
e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE DELLE ENTRATE
ED I SISTEMI INFORMATIVI
E STATISTICI
dott. ing. Amedeo Fumero dott. Attilio Befera
Allegato 1 alla circolare
Mod. A - Sedi secondarie
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ................................ nato/a a ........................................................... il ..................... residente a ............................
provincia ................ cap ......................... Via ................................................................. n. ..........., consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso,
DICHIARA sotto la propria responsabilità
- di essere ................................ [1] della Società ............................ [2], costituita in .......................................... [3] e con sede secondaria
in Italia ubicata in ......................................................... [4] ed iscritta nel registro delle imprese di ......................................... con il
numero ................................., casa costruttrice di [5]
autoveicoli
motoveicoli
rimorchi
- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data ................................ istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai
fini della immatricolazione dei veicoli predetti.
Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal
codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati
personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla
legge n. 675/1996.
data,
Firma
................................................
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LEGENDA
[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.
[3] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita.
[4] Indicare per esteso l'ubicazione in Italia della sede secondaria.
[5] Barrare una o più caselle.
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE
Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:
Art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative
informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Allegato 2 alla circolare
Mod. B - Unità locali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a .................................................... nato/a a ........................... il .................. residente a
........................................................ provincia ................... cap ................... Via .......................................................................... n. ........,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre
2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso,
DICHIARA sotto la propria responsabilità
- di essere .................................................... [1] della Società .............................. [2] costituita in .......................................................... [3]
e con sede in .................................................................... [4], casa costruttrice di [5]
autoveicoli
motoveicoli
rimorchi
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e di essere il responsabile della unità locale stabilita in Italia ed ubicata ............................................................................. [6], iscritta
nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di .......................................................... con il numero
..........................................., in cui è svolta attività di commercializzazione dei predetti veicoli;
- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data ................................... istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili
ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.
Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal
codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati
personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla
legge n. 675/1996.
data,
Firma
................................................
LEGENDA
[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.
[3] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita.
[4] Indicare per esteso l'ubicazione all'estero della sede principale.
[5] Barrare una o più caselle.
[6] Indicare per esteso l'ubicazione in Italia della unità locale.
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE
Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:
Art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative
informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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Allegato 3 alla circolare
Mod. C - Società controllate
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ....................................... nato/a a .............................................. il .............................. residente a ............................
provincia ................... cap .................
Via .............................................. n. .........................., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,
DICHIARA sotto la propria responsabilità
- di essere ........................................................ [1] della Società ................................ [2] costituita in Italia e con sede in
................................................. [3], iscritta al registro delle imprese di .................................................... con il numero
.......................................... e controllata, attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale, dalla Società [4]
................................................................................ costituita in ................................................ [5] e con sede ubicata in
......................................... [6], casa costruttrice di [7]
autoveicoli
motoveicoli
rimorchi
- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data ............................. istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai
fini della immatricolazione dei veicoli predetti.
Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal
codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati
personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla
legge n. 675/1996. data,
Firma
................................................
LEGENDA
[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.
[3] Indicare per esteso l'ubicazione della sede della Società.
[4] Indicare per esteso la denominazione della Società estera controllante.
[5] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società controllante è stata costituita.
[6] Indicare per esteso l'ubicazione della sede principale all'estero della Società controllante.
[7] Barrare una o più caselle.
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE
Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:
Art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative
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informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Art. 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
PROT. N.
41797-DIV3-C Roma, 16.05.2008
OGGETTO: Circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007.
A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione.
Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima
immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del
C.O.C..
B)
Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli
nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto
dirigenziale 30 ottobre 2007.
A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione.
Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima
immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del
C.O.C..
L’immatricolazione dei veicoli completi/completati nuovi di fabbrica coperti da omologazione
(europea o italiana) è effettuata, per quello che riguarda l’aspetto tecnico, sulla base del C.O.C. (certificate of
conformity) oppure della dichiarazione di conformità (nel seguito i due documenti verranno entrambi
richiamati con il termine “conformità”). L’immatricolazione può avere corso a condizione che l’omologazione
a cui la “conformità” si riferisce, non sia nel frattempo cessata di validità, a seguito dell’entrata in vigore
dell’obbligo, ai fini appunto dell’immatricolazione, di rispondenza a determinate prescrizioni tecniche,
applicabili al veicolo interessato.
Al verificarsi di tale evenienza, l’immatricolazione dei veicoli può essere consentita, per un certo
periodo di tempo, secondo la procedura
di “fine serie” (direttiva 92/53/CEE, ovvero 2002/24/CE, e
successivi emendamenti) nel rispetto delle circolari sull’argomento emesse da questa Sede.
In merito all’immatricolazione di veicoli di “commercializzazione parallela”, con precedenti
disposizioni era stato stabilito che, nel caso di “conformità” con anzianità di emissione superiore ad un anno,
fosse prodotto un attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima
immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione della “conformità” stessa.
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Nel ribadire, essenzialmente, il concetto sopra esposto, con la circolare prot. n. 108243 del 27
novembre 2007, si è voluto evidenziare che l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste quando nel
periodo, anche superiore ad un anno, trascorso dall’emissione dalla “conformità”, non sia intervenuta alcuna
modifica al quadro delle prescrizioni tecniche obbligatorie per la prima immatricolazione del veicolo
interessato.
Tuttavia, si è preso atto che, nell’attuale formulazione, il testo ha generato difficoltà interpretative fra
gli operatori del settore, tale da sortire effetto inverso alla auspicata semplificazione delle procedure.
Pertanto, si ritiene opportuno rettificare la richiamata circolare nel modo che segue.
Nella circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, paragrafo DOCUMENTAZIONE TECNICA,
sottoparagrafo A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI, al secondo punto dell’elenco (immediatamente dopo
l’incorniciato)
in luogo di:
“……………
attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima
immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C..
………………………….…...”
si legga:
“………….
attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima
immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.,
qualora da tale data sia trascorso più di un anno.……………………………”
Si precisa, inoltre, che in caso di superamento del termine di un anno, l’attestato va allegato alla
richiesta di immatricolazione anche se sia già stata conseguita l’abilitazione all’immatricolazione prima del
termine in questione.
Appare opportuno sottolineare nuovamente che, anche per “conformità” con anzianità superiore ad
un anno, l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste, comunque, nei seguenti casi:
- successivamente alla data di emissione della “conformità”, il quadro delle prescrizioni tecniche a
cui è obbligatoria la rispondenza ai fini della prima immatricolazione non è, in relazione al veicolo
interessato, mutato;
- la rispondenza alle prescrizioni divenute di obbligatoria applicazione, ai fini dell’immatricolazione
del veicolo interessato, dopo la data di emissione della “conformità” è attestata, o comunque
direttamente desumibile, dalla “conformità” stessa.
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Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che non si potrà dare corso all’immatricolazione -fatta salva
l’eventuale immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, a seguito della
presentazione della documentazione integrativa prevista- nel caso in cui attraverso i dati annotati sulla
“conformità” , anche se emessa da meno di un anno, o attraverso altri dati certi a conoscenza dell’Ufficio è
evidenziata la mancata rispondenza a prescrizioni già divenute di obbligatoria applicazione per
l’immatricolazione del veicolo interessato.
Con l’occasione delle presenti disposizioni, si conferma che le procedure di immatricolazione recate
dalla circolare in oggetto (prot. n. 108243 del 27.11.2007) non riguardano, secondo quanto indicato nel
paragrafo AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA della medesima circolare, i veicoli di
“importazione ufficiale”, anche se provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico
europeo, per i quali restano in vigore le disposizioni già fornite in precedenza.
Tuttavia si chiarisce che, almeno a tal fine, devono intendersi di ’“importazione ufficiale”, fra i veicoli
provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, solo quelli il cui numero del
telaio viene comunicato al sistema informativo centrale di questo Dipartimento secondo quanto previsto al
punto 3. dell’art. 1 del D.D. 30.10.2007. La sola attestazione sul C.O.C., o su dichiarazione a parte, del
codice di trasposizione nel sistema informativo non è sufficiente per considerare, ai fini predetti, un veicolo
come di “importazione ufficiale”.
Infine, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento sull’argomento, si coglie l’occasione per
precisare nuovamente che, in via del tutto generale (e quindi a prescindere dalla provenienza -nazionale,
comunitaria, extracomunitaria- e dalla natura dell’importazione -“parallela”, “privata”, “ufficiale”-), i veicoli
completi/completati nuovi di fabbrica possono essere immatricolati/immessi in circolazione senza alcuna
formalità o controllo per quanto riguarda le loro caratteristiche tecniche, se accompagnati da una
“conformità” riferita ad omologazione valida ai fini della prima immatricolazione e sottoscritta da persona
autorizzata dal Costruttore con firma depositata oppure legalizzata nei modi previsti. Resta salvo il disposto
dell’art. 75, comma 4 Cds.
B) Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli
obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007.
Riguardo agli aspetti fiscali connessi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi od usati, con la
circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 si è avuto modo di evidenziare che, in sede di
immatricolazione, non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di
autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta, essendo sufficiente la verifica che nel sistema
informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato.
Tuttavia, con la medesima circolare è stato altresì segnalato che la nuova procedura telematica non
trova applicazione con riguardo agli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da
importatore non soggetto IVA (cd. “privato”), rispetto ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti.
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Infatti, si tratta di acquisti che restano esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto
dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via
telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA.
In tal caso, pertanto, continua ad essere prescritta la produzione di dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà comprovante i dati relativi all’acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli concernenti
l’assolvimento degli obblighi IVA.
A tale proposito, sono pervenute a questa sede numerose richieste di chiarimento in ordine ai
contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’importatore non soggetto IVA deve produrre,
ricorrendo l’ipotesi di acquisto intracomunitario per il quale non sussiste l’obbligo del pagamento dell’IVA.
Nel caso di specie , allo scopo di consentire comunque all’Agenzia delle Entrate di effettuare i
necessari controlli, appare opportuno acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che
l’interessato non ha effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. arch. Maurizio Vitelli)
Prot. n. 59186/RU - File avviso n. 61/2006
Roma, 4 dicembre 2006
OGGETTO: Smaterializzazione del certificato di conformità-dichiarazione per l'immatricolazione.
Come è noto con circolare prot. 261 del 25 novembre 2005 (1), sono state fornite le istruzioni agli uffici
periferici, in merito alla nuova procedura di smaterializzazione del certificato di conformità. Successivamente,
mezzo file avvisi, sono stati aggiornati gli elenchi delle case costruttrici che hanno aderito a tale procedura.
In una fase transitoria prima dell'attivazione della smaterializzazione del COC poiché alcune delle
suddette case attualmente in fase di immatricolazione presentano un COC su carta filigranata e una
dichiarazione per l'immatricolazione separata contenente il codice antifalsificazione, il codice immatricolativo
e il telaio, queste ultime potranno continuare a produrre il COC su carta filigranata rendendo però la
dichiarazione per l'immatricolazione conforme al facsimile allegato alla suddetta circolare.
Si ribadisce inoltre che, in tale fac-simile, dovrà essere indicata la modalità di assolvimento dell'imposta
di bollo, indicando eventualmente sulla stessa i riferimenti dell'autorizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
Prot. n. 2213/M361 Roma, 21 aprile 2006
OGGETTO: Veicoli immatricolati con errata indicazione del codice meccanografico di
immatricolazione ovvero con dati inesatti sui certificati/dichiarazioni di conformità.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle procedure da adottare per la correzione delle carte di
circolazione recanti dati inesatti generati, essenzialmente, dall'indicazione, da parte del Costruttore, di un
codice meccanografico di immatricolazione (OE/OA) errato.
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In tale ipotesi, la rettifica della carta di circolazione sarà effettuata secondo la seguente procedura.
L'Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale è avvenuta l'immatricolazione provvede, su richiesta
amministrativamente regolarizzata degli interessati, all'emissione di un duplicato della carta di circolazione,
previo ritiro ed annullamento del documento originariamente rilasciato, che verrà acquisito agli atti
unitamente alla dichiarazione rilasciata dal Costruttore secondo il modello allegato.
Ove il documento di circolazione non fosse stato ancora stampato, la dichiarazione del Costruttore
sarà acquisita in atti come documento integrativo alla certificazione originale.
Nel caso, invece, di veicoli immatricolati sulla base di certificati/dichiarazioni di conformità recanti dati
tecnici errati non riconducibili ad un inesatto codice OE/OA, le rettifiche debbono avvenire esclusivamente a
seguito di visita e prova, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione del Costruttore attestante
l'errore e/o la verifica da effettuare.
E' abrogata la circolare n. 2558/4380 del 9 settembre 1988 (1).
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
Prot. n. U6880/60C4 - File avviso n. 65/2005 Roma, 5 dicembre 2005
OGGETTO: Smaterializzazione del certificato di conformità.
Si comunica che, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 261/DTT del 25/11/2005 (1), dal 6
dicembre p.v. su tutti i tabulati riepilogativi, contenenti l'elenco dei veicoli immatricolati, sarà stampata una
nuova colonna relativa alla smaterializzazione del certificato di conformità, in particolare sarà riportato il
valore comunicato dalla casa costruttrice al momento dell'inserimento della terna telaio, omologazione e
codice antifalsificazione. Il valore "S" indica che per immatricolare il veicolo deve essere prodotta soltanto la
"dichiarazione per l'immatricolazione", mentre il valore "N" indica che deve essere presentato il C.O.C.
Gli UU.PP. possono utilizzare tale informazione per fare il riscontro con la documentazione presentata
per immatricolare il veicolo.
Gli utenti degli UU.PP. possono anche utilizzare la nuova mappa GANT per visualizzare (codice
funzione "VV"), dato un telaio o un codice antifalsificazione, le informazioni sulla eventuale
smaterializzazione del COC.
Si ricorda che il campo codice antifalsificazione delle mappe che gestiscono l'immatricolazione è
diventato di nove caratteri e che i codici a sei caratteri devono essere inseriti allineati a sinistra con tre spazi
in coda.
Si comunica inoltre che le case costruttrici BMW Italia SPA e Ford Italia SPA hanno aderito alla
modalità di "smaterializzazione del certificato di conformità", quindi per alcuni veicoli BMW o Ford potrebbero
essere presentate le dichiarazioni per l'immatricolazione al posto del COC.
Si evidenzia che sul sito www.infrastrutturetrasporti.it alla voce trasporto terrestre - sezione normativa
sono state pubblicate le seguenti circolari :
- prot. 261/DTT del 25/11/2005 (1) "Smaterializzazione del COC";
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- prot. 5981/M352 del 02/12/2005 (2) "Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto
intracomunitario. STA cooperante";
- prot. U6848/60C4 del 02/12/2005 (3) "Implementazione delle procedure informatiche che gestiscono
l'immatricolazione e il passaggio di proprietà dei veicoli".
IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro Calchetti
Prot. n. 261/D.T.T.
Roma, 25 novembre 2005
OGGETTO: Smaterializzazione del certificato di conformità.
L’utilizzo sempre più diffuso di strumenti informatici nella semplificazione dei procedimenti
amministrativi, ha consentito di introdurre una fondamentale innovazione nella procedura di immatricolazione
dei veicoli destinati al mercato italiano.
Come è noto le case costruttrici da oltre dieci anni trasmettono per via telematica al centro
elaborazione dati di questa Amministrazione, per ognuno dei suddetti veicoli, una terna di dati (telaio,
omologazione, codice antifalsificazione) necessaria ai fini dell’immatricolazione. L’assenza di tali terne negli
archivi centralizzati impedisce di fatto il rilascio della carta di circolazione e di conseguenza
l’immatricolazione dei veicoli stessi.
A partire dal 5 dicembre p.v. le case costruttrici potranno aderire alle nuove modalità immatricolative
trasmettendo le singole terne soltanto dopo che siano state perfezionate le procedure tra i soggetti
interessati (costruttori, banche, concessionari) propedeutiche alla fase di immatricolazione. E’ evidente che
in tal caso la trasmissione dei flussi di dati su rete sicura e con procedure applicative, sviluppate per gestire
l’acquisizione delle informazioni, aumenta le garanzie contro eventuali frodi o falsificazioni dei documenti
stessi, facendo assumere alle terne dei dati una valenza diversa rispetto a quella attuale.
La casa costruttrice, nel caso di adesione alla nuova procedura, comunicherà a questa direzione tale
decisione e per i veicoli interessati produrrà all’atto dell’immatricolazione esclusivamente la “dichiarazione
per l’immatricolazione”, stampata su carta semplice secondo il facsimile allegato. Sarà cura dello scrivente
aggiornare, tramite comunicazione agli uffici periferici con file-avvisi, l’elenco delle case che aderiranno alla
cosiddetta procedura di “smaterializzazione del certificato di conformità” e fornire le istruzioni operative
necessarie agli uffici per verificare attraverso procedura informatica e con tabulato il giorno successivo
all’immatricolazione, i telai per quali è stata operata tale smaterializzazione.
Per i telai suddetti la casa costruttrice manterrà un originale del certificato di conformità e trasmetterà
alla divisione 10 (ex Mot 6) della Direzione Generale Motorizzazione, su supporto non riscrivibile e con
cadenza mensile per i veicoli già immatricolati, nelle more dell’attivazione della trasmissione telematica, un
ulteriore originale della dichiarazione come documento informatico sottoscritto con firma digitale secondo le
modalità previste dal Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005 (1) (codice dell’amministrazione digitale). Si ribadisce che
per i veicoli, per i quali è stata trasmessa la terna con le nuove modalità, non dovranno essere presentate
agli sportelli degli uffici del Dipartimento le dichiarazioni di conformità su carta filigranata, che saranno
comunque disponibili presso il costruttore per eventuali verifiche o controlli. Per le dichiarazioni di conformità
in questione dovrà essere assolta l’imposta di bollo secondo le modalità attualmente in uso.
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
ing. Amedeo Fumero
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Allegato alla circolare 25.11.2005, prot. n. 261/D.T.T.
FAC-SIMILE
LOGO CASA COSTRUTTRICE
Data emissione: gg/mm/aaaa
DICHIARAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE
“In relazione alla Direttiva 92/53/CEE e successive integrazioni e all’articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, si
dichiara che l’autoveicolo di seguito descritto è individuato con i seguenti codici di immatricolazione che sono stati desunti dal certificato
di conformità originale”.
Si dichiara inoltre che nel certificato di conformità è stata assolta l’imposta di bollo (in modo virtuale o versamento su c.c. o
versamento alla Agenzia delle Entrate con F24, indicando gli estremi di una eventuale autorizzazione).
Costruttore:
...... (FORD)
Numero telaio:
...... (WF05XXGCD55C48457)
Codice immatricolazione: ...... (OEWF023EST27)
Codice antifalsificazione: ...... (6 o 9 caratteri)
Roma, lì gg/mm/aaaa
Allegato alla circolare 21.4.2006, prot. n. 2213/M361
CARTA INTESTATA
DICHIARAZIONE PER LA RETTIFICA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
II sottoscritto ......................... in qualità di legale rappresentante di .........................
dichiara che per il veicolo:
telaio ........................
targa .........................
è stato indicato, per mero errore, il codice di immatricolazione OE/OA ......................... anziché OE/OA .........................
La presente dichiarazione è rilasciata ai fini della rettifica della carta di circolazione.
Data Firma [1]
Prot. n. 3188/SEGR - File avviso n. 97/2004
Roma, 31 dicembre 2004
OGGETTO: Dichiarazione di conformità. Imposta di bollo.
Si richiama l’attenzione di codesti uffici sull’articolo 1, comma 280, della legge 30.12.2004, n. 311
(legge finanziaria 2005) (1) che recita “a decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui
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all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), sono assoggettate all’imposta di
bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 (3), e successive modificazioni (omissis)”.
Pertanto per le dichiarazioni di conformità recanti data successiva al 31.12.2004 presentate in
relazione alle operazioni di competenza di codesti uffici dovrà risultare assolta l’imposta di bollo.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
Prot. n. 1886/MN/d3
Roma, 14 luglio 2000
OGGETTO: A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non
ancora iscritti al P.R.A.
B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.
A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al
P.R.A.
Com’è noto, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico l’obbligo di
iscrizione della proprietà insorge all’atto della immatricolazione dei veicoli stessi ancorché, per
cause organizzative dei competenti Uffici della M.C.T.C., venga inizialmente rilasciata una carta
provvisoria di circolazione (art. 95, comma 1, C.d.S.) (1).
Tuttavia, stante il disposto contenuto nell’art. 93, comma 5, C.d.S. (2), il termine perentorio di
60 giorni entro il quale gli interessati sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato di proprietà
comincia a decorrere soltanto dal momento dell’emissione della carta di circolazione “definitiva”.
Infatti, è con riferimento a quest’ultima data che si rendono applicabili le sanzioni previste
dall’art. 93, comma 9, C.d.S. (2) (pagamento di una somma di danaro e ritiro della carta di
circolazione fino a quando non venga adempiuto l’obbligo omesso).
Scaduto il 60° giorno, il codice assegna un termine di ulteriori 30 giorni entro i quali la
formalità di iscrizione deve essere conclusa (cfr. art. 101, comma 3, C.d.S.) (3).
Pertanto, se entro il termine complessivo di 90 giorni dalla data di emissione della carta di
circolazione “definitiva” il competente Ufficio del P.R.A. respinge l’istanza di rilascio del certificato
di proprietà (es. quando la formalità non possa essere perfezionata per carenza di
documentazione o per omesso pagamento delle imposte di trascrizione), gli interessati hanno
l’obbligo di restituire le targhe e la carta di circolazione presso l’Ufficio della M.C.T.C. che le ha
emesse (art. 101, comma 3, C.d.S.) (3).
Se il predetto obbligo non viene adempiuto, quest’ultimo Ufficio è tenuto a provvedere, su
segnalazione del P.R.A., al ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione per il tramite
degli organi di Polizia.
Appare appena il caso di sottolineare che le sanzioni previste dall’art. 93, comma 9 (2) e
dall’art. 101, comma 4, C.d.S. (3) sono tra loro cumulabili laddove sia accertata la violazione,
rispettivamente, degli obblighi sanciti dall’art. 93, comma 5 (2) e dall’art. 101, comma 3, C.d.S. (3);
viceversa, salva l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria, non si può procedere al
ritiro della carta di circolazione e delle targhe ogni qualvolta gli interessati dimostrino di aver
ottemperato, ancorché fuori termine, agli obblighi di trascrizione.
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Tutto ciò premesso, è nel quadro della normativa testè illustrata che debbono trovare
soluzione una serie di fattispecie che hanno dato luogo a dubbi interpretativi da parte di taluni
utenti.
A tale riguardo, si vuol fare riferimento a due ipotesi fondamentali.
Accade, anzitutto, che l’intestatario del veicolo si risolva alla volontaria restituzione della carta
di circolazione e delle targhe prima che il veicolo stesso sia iscritto al P.R.A., chiedendo all’Ufficio
della M.C.T.C. di provvedere ad una sorta di “radiazione” quando ancora non siano scaduti i
termini per l’applicazione delle sanzioni comminate dall’art. 93, comma 9 (2) e dall’art. 101, comma
4, C.d.S. (3).
Come già chiarito con circolare U.d.G. MOT n. A25 del 16 novembre 1999 (4), detta
procedura non appare legittimata da alcuna norma del vigente codice della strada, e pertanto
l’interessato è tenuto comunque a richiedere l’iscrizione al P.R.A. per poter ivi procedere a
regolare radiazione.
Accade, inoltre, che l’intestatario del veicolo richieda, prima dell’iscrizione al P.R.A., una
rettifica della carta di circolazione assumendo che l’immatricolazione è stata erroneamente
effettuata a proprio nome mentre, in realtà, proprietario del veicolo è un soggetto diverso.
Anche questa procedura è palesemente illegittima poiché, invero, trova in tal caso
applicazione l’art. 245, comma 4, Reg. Es. C.d.S. (5).
Quest’ultima norma, infatti, impone che sia il P.R.A. e non l’Ufficio della M.C.T.C. ad accertare
che il proprietario del veicolo sia persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella
carta di circolazione.
Di modo che, solo a seguito di apposita comunicazione del P.R.A., il quale trasmette
contestualmente anche la carta di circolazione, l’Ufficio della M.C.T.C. è legittimato a provvedere,
su richiesta del nuovo intestatario, alla reimmatricolazione del veicolo (cd. procedura “G”).
Pertanto, l’Ufficio della M.C.T.C. può dar luogo a rettifica della carta di circolazione solo
allorché si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto
intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel
pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso
anziché Rossi) e l’errore di una cifra della data di nascita (es. 8.8.49 anziché 18.8.49), nonché ogni
altro errore di analoga entità.
La rettifica in parola deve essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati,
convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell’Ufficio e della firma del funzionario che vi ha
provveduto, con indicazione della relativa data.
Contestualmente, dovrà procedersi anche all’inserimento dei dati rettificati nel sistema
informativo e a darne apposita comunicazione al P.R.A Si sottolinea, inoltre, che la mera rettifica
dei dati anagrafici non equivale ad adozione di un provvedimento amministrativo, e pertanto
nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l’atto di rettifica sia per la richiesta di
correzione dei dati errati.
Per quanto concerne, invece, i diritti previsti dalla legge n. 870/86 (15), occorre distinguere
due ipotesi:
- se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno
Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la
presentazione della pratica di immatricolazione (anche attraverso la procedura del
“Prenotamotorizzazione”), è comunque dovuto il pagamento della tariffa di L. 10.000, da versare
sul c/c postale 9001;
- viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un
errore materiale dell’Ufficio della M.C.T.C., la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico
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dell’utente.
Alla richiesta di rettifica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(anch’essa in carta semplice e senza autenticazione di firma) nella quale si attesti che i dati
anagrafici oggetto di rettifica riguardano la medesima persona intestataria del documento di
circolazione, secondo lo schema di cui all’Allegato A alla presente circolare. Laddove la richiesta
sia presentata direttamente dall’interessato, è sempre fatta salva la possibilità di comprovare gli
esatti dati anagrafici attraverso l’esibizione di un documento di identità (in corso di validità) che li
attesti (art. 5, legge n. 15/68) (16).
Appare infine opportuno chiarire che, in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o
distruzione delle targhe incorsi prima che il veicolo venga iscritto al P.R.A., deve comunque darsi
corso a reimmatricolazione secondo le regole stabilite dagli artt. 95 (1) e 102 C.d.S. (6).
Le istruzioni impartite con la presente circolare sostituiscono quelle già diramate con:
- cap. I - par. 6 della circ. n. 106/61 del 1° gennaio 1962 (7);
- lett. circ. prot. n. 1029/CA58 del 15 marzo 1975;
- circ. n. 62/79 del 2 agosto 1979 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 3) (8);
- lett. circ. prot. n. 3820/4301 del 7 gennaio 1986;
- circ. n. 73/87 del 24 aprile 1987;
- circ. n. 117/88 del 3 agosto 1988;
che sono conseguentemente abrogate, unitamente ad ogni altra disposizione in contrasto con i
contenuti della presente.
B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.
Con circolare n. 106/61 (7) (par. 3) si è stabilito che per ottenere l’immatricolazione di veicoli è
necessario, tra l’altro, presentare due copie della dichiarazione di conformità, di cui la prima destinata agli
atti dell’Ufficio M.C.T.C. e l’altra agli usi del P.R.A.
Tale procedura, successivamente estesa anche ai certificati di origine con circolare n. 31/79, prevede
la necessità che la seconda copia del documento tecnico sia vistata e datata dal funzionario della M.C.T.C.
che ha provveduto all’immatricolazione, allo scopo di prevenire possibili comportamenti illeciti da parte
dell’utenza.
Le medesime istruzioni sono state, inoltre, impartite con circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre
1994 (9) con riferimento al “certificato di conformità CEE” (COC) dei veicoli appartenenti alla categoria
internazionale M1 (art. 47, comma 1, lett. b)), introdotto dalla direttiva n. 92/53/CEE (10) (concernente
l’omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).
Appare opportuno rammentare, infine, che l’Automobile Club d’Italia - Direzione Centrale P.R.A. aveva
precisato, con circolare prot. n. 11041 del 17 novembre 1995, come le formalità di prima iscrizione della
proprietà dei veicoli possano in ogni caso essere espletate anche se la copia del certificato di origine o di
conformità non rechi il timbro e la firma del funzionario della M.C.T.C. che ha proceduto all’immatricolazione,
purché la “velina” della carta di circolazione sia timbrata e firmata, anche in forma magnetica.
Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, numerosi Uffici periferici hanno segnalato a questa sede la
necessità di ridefinire la procedura in esame, alla luce delle vigenti norme del codice della strada nonché
delle recenti modifiche intervenute con riferimento al modello di carta di circolazione.
Pertanto, in accordo con l’Automobile Club d’Italia - Direzione Centrale P.R.A. ed allo scopo di
pervenire ad una razionale semplificazione delle operazioni di competenza degli Uffici della M.C.T.C. in sede
di prima immatricolazione dei veicoli, tenuto conto della evoluzione delle norme in materia e nell’intento di
salvaguardare i primari interessi di ordine pubblico coinvolti, si rappresenta quanto segue.
Ad una attenta lettura delle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dal relativo
regolamento di attuazione, non si rinvengono norme che impongano l’obbligo di predisporre le
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documentazioni tecniche in parola in duplice esemplare né di predisporre copie conformi o, comunque,
vidimate dalla M.C.T.C. destinate per gli usi del P.R.A.
Lo stesso dicasi, in particolare, per il COC, atteso il tenore della citata direttiva n. 92/53/CEE (10), la
quale prevede l’emissione di tale documento in un unico esemplare e, pertanto, si ritiene abbia superato
anche quanto previsto dalla normativa P.R.A. (cfr. gli artt. 12 e 13 del R.D.L. n. 436/27 (11) e l’art. 6 del
relativo regolamento di attuazione, nonché l’art. 7 del D.M. n. 514/92) (12) laddove si tratti di trascrivere la
proprietà di veicoli che siano provvisti non solo del COC ma anche dei “tradizionali” certificati di origine o
dichiarazione di conformità.
Inoltre, si rammenta non solo che tutti i dati tecnici relativi ai veicoli omologati ed immatricolati in Italia
sono reperibili in qualsiasi momento, e con aggiornamento in tempo reale, presso l’Archivio Nazionale
Veicoli (la cui banca dati costituisce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 225 (13) e 226 C.d.S. (14), fonte
ufficiale di cognizione di tutti gli elementi in essa contenuti) ma anche nel nuovo modello di carta di
circolazione, la cui velina resta destinata agli usi del P.R.A Pertanto, in armonia con quanto illustrato, gli
Uffici in indirizzo:
- dovranno limitarsi a ritirare ed acquisire agli atti il COC, unitamente all’eventuale relativa dichiarazione per
l’immatricolazione (nel caso di veicoli muniti di omologazione comunitaria), o la dichiarazione di conformità
(nel caso di veicoli muniti di omologazione nazionale) o il certificato di origine (nel caso di veicoli non
omologati);
- non dovranno procedere al rilascio di copie dei suddetti documenti;
- dovranno rilasciare le copie del nuovo modello di carta di circolazione (cd. veline), destinate agli usi del
P.R.A., senza apporvi né timbri né firme, poiché lo stesso originale è, per sua caratteristica, privo di detti
elementi.
Limitatamente agli aspetti sin qui trattati, la presente circolare sostituisce le istruzioni impartite con:
- circolare n. 106/61 (par. 3) (7);
- circolare n. 31/79 del 2 maggio 1979;
- circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994 (9);
nonché ogni altra disposizione in contrasto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
dr.ssa Annamaria Fabretti Longo
Prot. n. M0382/60C4 Roma, 27 gennaio 1999
OGGETTO: Codici antifalsificazione delle dichiarazioni di conformità.
A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. L3844/60C4 del 7 settembre 1998 (1), si
comunicano di seguito i numeri di fax a cui inoltrare richiesta di chiarimenti in caso di non corrispondenza o
di assenza nel SI-MCTC dei tre codici (omologazione, telaio e antifalsificazione) riportati sulla dichiarazione
di conformità:
- 011/6838168, corrispondente a Fiat Auto S.p.A. D.V.M.I. Teseo/Logistica per i marchi di Fiat, Lancia e alfa
Romeo,
- 06/42010278, corrispondente all'Unione Nazionale Distributori Automotoveicoli (UNRAE) per i marchi Audi,
BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Isuzu, Kia, Lada, Lexus,
Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart,
Sangyong, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Uaz, Venturi, Volkswagen, Volvo.
Gli Uffici cui fanno capo i suddetti numeri di fax, per ragioni di sicurezza, forniranno risposta solo per
richieste che attengano al corretto abbinamento dei codici, che siano trasmesse via fax utilizzando il facsimile allegato, che contengano il numero di protocollo, che siano firmate dal Direttore dell'Ufficio. Non
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forniranno nessuna risposta per questioni che riguardano l'autenticità del supporto cartaceo delle
dichiarazioni di conformità; tali questioni dovranno essere invece risolte come per il passato.
Si ribadisce che gli Uffici Provinciali, prima di inviare il suddetto fax, dovranno nuovamente verificare
che la terna di codici della dichiarazione di conformità non corrisponde alla terna registrata nell'archivio del
SI-MCTC Nulla è innovato per le immatricolazioni di veicoli le cui dichiarazioni di conformità risultino
sprovviste di codice antifalsificazione: le relative richieste verranno esitate con le consuete procedure; per
esse non potrà essere utilizzata la procedura Prenotamotorizzazione.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Ciro Esposito
Prot. n. L3844/60C4
Roma, 7 settembre 1998
OGGETTO: Codici antifalsificazione delle dichiarazioni di conformità.
Con avviso n. 12 del 10.2.1994 (1), fu data comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio della
procedura di antifalsificazione delle dichiarazioni di conformità, che, come è noto, si basa su un meccanismo
molto semplice ma molto efficace.
Il CED - M.C.T.C. assegna una serie di codici (composti da sei caratteri alfanumerici) a ogni casa
costruttrice e li trasmette ai relativi elaboratori centrali con procedura automatica di file-trasfert.
Gli elaboratori delle case costruttrici:
- accoppiano i codici ricevuti ai veicoli che vengono immessi sul mercato;
- stampano i codici sulle dichiarazioni di conformità;
- trasmettono al CED - M.C.T.C., ogni notte, gli abbinamenti CODICE-TELAIO-OMOLOGAZIONE.
Tali abbinamenti vengono depositati in un "ARCHIVIO DEI VEICOLI DA IMMATRICOLARE".
Quando l'ufficio Provinciale digita i dati di una domanda di immatricolazione deve digitare il codice di
cui sopra, ma non il numero di telaio e il numero di omologazione.
Questi ultimi compariranno automaticamente quando, completata la maschera SC67, viene dato il
TRASMIT.
La procedura ha fatto conseguire due importanti risultati.
Il primo è relativo alla diminuzione dei caratteri da digitare (6 anziché 33) per ogni singola pratica, con
conseguente diminuzione delle possibilità di errore.
Il secondo attiene al fatto che, se in corrispondenza del codice digitato compare il numero di telaio e il
numero di omologazione del veicolo cui si riferisce la dichiarazione di conformità, si ha la certezza che tale
documento è originale e che lo stesso non è stato contraffatto.
Nei quattro anni di utilizzazione la procedura ha registrato la graduale adesione di quasi tutte le case
costruttrici di veicoli, tanto che, in accordo con le organizzazioni di categoria di queste ultime, si è deciso di
estenderne l'applicazione, con decorrenza 1° dicembre 1998, anche alla procedura "prenotamotorizzazione",
rendendo attivo e obbligatorio il campo "COD VEICOLO" già ora esistente nella maschera "PR67".
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L'impatto nei confronti degli studi di consulenza sarà trascurabile, dal momento che questi ultimi
dovranno digitare, oltre ai dati già ora digitati, il solo codice antifalsificazione (6 caratteri).
Ciò tuttavia consentirà al CED-M.C.T.C. di verificare la coerenza fra i tre dati (codice antifalsificazione numero di telaio - numero di omologazione) e di segnalare immediatamente eventuali disallineamenti.
In particolare, se i dati saranno fra loro coerenti, il messaggio di risposta sarà quello ordinario di
accettazione della prenotazione.
Se invece i dati non saranno fra loro coerenti, la prenotazione verrà rifiutata (messaggio di risposta
"PRATICA NON PRENOTABILE") e l'immatricolazione potrà avvenire solo per le vie ordinarie presso l'Ufficio
Provinciale interessato.
Le operazioni di verifica delle posizioni anomale (non corrispondenza dei tre codici), saranno condotte
dagli Uffici Provinciali, cui sarà trasmesso, a breve, l'elenco dei recapiti telefonici delle case costruttrici.
Queste ultime, ricevuta la segnalazione, trasmetteranno via fax l'esito degli accertamenti, consentendo
agli Uffici Provinciali di decidere per l'immediato sblocco o il definitivo rifiuto della domanda di
immatricolazione.
Si pregano gli Uffici Provinciali di voler trasmettere l'allegato manuale operativo agli studi di consulenza
collegati in "prenotamotorizzazione".
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti
Allegato alla lett. circ. n. L3844/60C4 del 7.9.1998
Modifica della Procedura PR67
Prenotazione della carta di circolazione o tagliando di aggiornamento
AGGIORNAMENTO MANUALE OPERATIVO
USO UTENTE
1. ATTIVAZIONE CAMPO NELLA MASCHERA "PR67"
Con decorrenza 1° dicembre 1998 viene reso attivo e obbligatorio il campo "COD VEICOLO" della maschera "PR67".
Gli studi di consulenza devono digitare, oltre ai dati già ora digitati, il solo codice antifalsificazione (6 caratteri).
Ciò consente al CED-MCTC di verificare la coerenza fra tre dati (codice antifalsificazione - numero di telaio - numero di
omologazione) e di segnalare immediatamente eventuali disallineamenti.
In particolare, se i dati saranno tra loro coerenti, il messaggio di risposta è quello ordinario di accettazione della prenotazione.
Se invece i dati non sono fra loro coerenti, la prenotazione viene rifiutata (messaggio di risposta "PRATICA NON PRENOTABILE ")
e l'immatricolazione può avvenire solo per le vie ordinarie presso l'Ufficio Provinciale interessato.
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Prot. n. 2888/4150/(0) - D.C. IV n. B076
Roma, 30 luglio 1998
OGGETTO: Direttiva n. 92/61/CEE - Omologazione comunitaria dei veicoli della categoria L.
0-
PREMESSA
La direttiva quadro n. 92/61/CEE (1), recepita con D.M. 5 aprile 1994 (2), ha introdotto una prassi
tecnico-amministrativa per l'omologazione dei veicoli di categoria L sensibilmente diversa dalle preesistenti
procedure per l'omologazione nazionale.
Come già preannunciato con la circolare D.G. n. 100/94 del 2.8.1994 (3), l'applicazione della direttiva
quadro, dalla data di recepimento ad oggi, è avvenuta in più fasi seguendo il progressivo completamento del
panorama tecnico avvenuto con la pubblicazione delle specifiche Direttive Particolari (DP) previste dalla
direttiva quadro stessa.
L'applicazione di tali norme unificate a carattere europeo, comporterà il rilascio di
provvedimenti omologativi che, seguendo le finalità delle stesse, avranno validità su tutto il
territorio dell'Unione Europea. In particolare il rilascio di provvedimenti di omologazione
comunitaria per i veicoli di categoria L risulta possibile attualmente, e diverrà obbligatorio a far data
dal 17 giugno 1999.
L'applicazione di quanto sopra avrà implicazioni pratiche in particolare sui procedimenti
immatricolativi dei veicoli.
Al fine di fornire istruzioni sulla istituenda prassi e procedendo in stretta analogia con quanto
già in vigore per i veicoli di categoria M1 - con riferimento in tal senso alla circolare D.G. n. 223/93
del 15.12.1993 (4) - si dispone quanto segue.
1 - MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI OMOLOGAZIONE
Si ribadiscono i concetti della circolare D.G. n. 223/93 (4) sopra citata, con l'unico
accorgimento di sostituire durante la lettura il codice OE, previsto per identificare i provvedimenti
relativi ai veicoli della categoria M1, con il codice OA.
In particolare si conferma l'esistenza delle due procedure alternative per l'immatricolazione e
pertanto si ripropone in allegato il fac-simile della dichiarazione per l'immatricolazione.
La Divisione 47 provvederà, per quanto di propria competenza, all'aggiornamento delle
procedure per l'introduzione del nuovo codice "OA".
3 - STAMPATI PREDISPOSTI PER LE CASE COSTRUTTRICI DEI VEICOLI
Si allegato i modelli dei documenti relativi a:
- Dichiarazione per l'immatricolazione - da consegnare compilato all'Ufficio Provinciale all'atto della richiesta
di immatricolazione. In esso risulta evidente il collegamento tra il numero di omologazione europeo ed il
codice meccanografico di immatricolazione. I costruttori, ovvero i loro rappresentanti legali, depositeranno
presso la Divisione 41 i propri modelli, perché possano essere divulgati a tutti gli Uffici Provinciali.
- Estratto dei dati tecnici - da consegnare alla Divisione 41 contestualmente al fascicolo di omologazione.
4 NOTE FINALI
-
Le procedure sopra dettagliate riguardano, come già evidenziato in premessa, i veicoli di
categoria internazionale L per i quali è richiesta l'immatricolazione; in buona sostanza le categorie
interessate sono : L3, L4, L5 e i quadricicli non leggeri.
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MOTORIZZAZIONE CIVILE DI UDINE - SERVIZI TECNICI VEICOLI - dichiarazione_conformità 140514
Per quanto riguarda le rimanenti categorie L1, L2, ovverosia i ciclomotori sia a due che a tre
ruote, ed i quadricicli leggeri che come noto sono assimilabili ai ciclomotori, va evidenziato che
anche in tale fattispecie trovano efficace applicazione le procedure descritte nei paragrafi 1 e 2 ma
non quelle del paragrafo 3, in quanto per tali veicoli non è prevista l'immatricolazione (6). La
procedura di immissione in circolazione per i ciclomotori a due e tre ruote e per i quadricicli leggeri,
è in corso di definizione e sarà divulgata con prossima circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse
Allegato 1 alla lett. circ. n. 2888/4150/(0) - D.C. IV n. B076 del 30.7.1998
INTESTAZIONE
CASA COSTRUTTRICE
Dichiarazione per l'immatricolazione
In relazione alla direttiva 92/61/CEE, relativa alla omologazione comunitaria ed ai fini della immatricolazione in Italia secondo quanto
previsto dall'articolo 76 Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che il motoveicolo di seguito descritto è individuato con
il codice di immatricolazione
OA
OMOLOGAZIONE
TIPO
VARIANTE VERSIONE
TELAIO
Il motoveicolo è stato importato presso
la dogana di
con bolletta d'importazione numero
(solo per veicoli importati da Paesi non UE)
DICHIARAZIONE N.
li
FIRMA
Prot. n. 4018/4110/(0) - D.C. IV n. B095
Roma, 5 novembre 1998
OGGETTO: Immatricolazione dei veicoli della cat. M1 e della cat. L, dotati di omologazione
comunitaria.
Si richiama quanto già disposto con le circolari n. 223/93 del 15.12.1993 (1) e di prot. n. 2888/4150/(0)
del 30.7.1998 (2) rispettivamente emanate per consentire l'immatricolazione dei veicoli della cat. M1 e della
cat. L, dotati di omologazione comunitaria.
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Come è noto i codici di immatricolazione, attribuiti per la decodifica del numero di omologazione
comunitaria, si compongono dei seguenti campi:
- per i veicoli della cat. M1
OE ----- EST ------ per i veicoli della cat. L
OA ----- EST -----I campo II campo
La prassi in vigore comporta l'attribuzione al primo campo di cinque cifre numeriche ed al secondo
campo di un numero massimo di sei cifre alfa-numeriche. I numeri contenuti nel primo campo sono ordinati
in ordine sequenziale crescente, tenendo conto della cronologia delle date di presentazione delle domande
dei costruttori per la richiesta di attribuzione dei codici di immatricolazione.
Al fine di attuare una razionalizzazione dell'attuale procedura che comporti anche una riduzione dei
tempi impiegati, sentito il parere delle associazioni di categoria dei costruttori di veicoli, si ritiene opportuno
introdurre in tempi brevi alcune modifiche alle operazioni di decodifica necessarie per poter collegare
operativamente la fase dell'omologazione a quella di immatricolazione dei veicoli di cui trattasi.
Le modifiche riguarderanno il solo primo campo nel quale sarà inserito un gruppo di cifre alfanumeriche così composte:
a) le prime tre cifre conterranno le tre lettere che identificano il costruttore del veicolo e che appaiono nel
codice V.I.N. attribuito allo stesso costruttore,
b) le successive due cifre, che potranno essere numeriche, alfa-numeriche o alfabetiche (complessivamente
26 lettere), saranno attribuite utilizzando la seguente successione di numeri e lettere:
-
inizialmente solo cifre numeriche da 01 fino a 99,
-
successivamente utilizzando alternativamente lettere e numeri conformemente alle sequenze sotto
riportate:
1A 1Z
...
...
9A 9Z
A1 A9
AA AZ
...
...
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Z1 Z9
ZA ZZ
Le date da attribuire alle operazioni di decodifica e di inserimento dei dati nel sistema informativo
centrale dell'Amministrazione saranno le stesse delle domande presentate dai costruttori per la richiesta dei
codici di immatricolazione.
Le nuove procedure saranno attivate con inizio dal 2.1.1999.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse
Prot. n. 4452/4110/0 - D.C. IV n. B097 Roma, 30 ottobre 1997
OGGETTO: Immatricolazione di autoveicoli della categoria M1. Dichiarazione per l'immatricolazione.
Si fa riferimento alla circolare n. 223/93 del 15.12.1993 (1), che si allega in copia per comodità
di consultazione, con la quale sono state emanate nuove procedure operative finalizzate alla
immatricolazione di autoveicoli della categoria M1 (autovetture, ecc.) dotati di omologazione
europea. Una delle due modalità contemplate dalla sopracitata circolare prevede che per
l'immatricolazione debbano essere presentati sia il certificato di conformità europeo (C.O.C.) che la
dichiarazione di immatricolazione, recante quest'ultima il collegamento tra il numero di
omologazione ed il codice nazionale di immatricolazione che permette di richiamare dal sistema
informatico dell'Amministrazione i dati relativi alle caratteristiche di ogni specifico veicolo e di
procedere alla stampa della relativa carta di circolazione.
Si ricorda inoltre che il numero di omologazione europeo si compone di quattro gruppi di caratteri
alfanumerici, dei quali il primo finalizzato alla individuazione dello stato membro concedente, il secondo che
identifica la direttiva della U.E. ed i due successivi relativi rispettivamente al numero base di omologazione
ed agli eventuali aggiornamenti di questo.
Si è recentemente rilevato che le case costruttrici tendono a richiedere continui aggiornamenti
al numero di base di omologazione e che sono numerosi i casi in cui non c'è la concordanza tra i
dati riportati sul C.O.C. ed i corrispondenti contenuti nella dichiarazione di immatricolazione.
In pratica si verifica spesso che il C.O.C. riporta l'indicazione dell'ultimo aggiornamento alla
omologazione, mentre la dichiarazione di immatricolazione ne riporta uno tra quelli
precedentemente attribuiti.
A detta delle case costruttrici i motivi del fenomeno sono da ricercare da un lato nella sempre
crescente necessità delle stesse a presentare variazioni ai modelli di base dei veicoli e dall'altro in
una certa inerzia riscontrabile nel funzionamento delle procedure amministrative interne delle
società rappresentanti le case costruttrici.
Considerato che agli effetti della immatricolazione il numero di omologazione europeo non
riveste un aspetto particolarmente significativo; come è ben noto ogni omologazione europea è
preventivamente ed opportunamente transcodificata ed i vari tipi di veicoli sono univocamente
identificati tramite i codici nazionali di immatricolazione (OE/ --------/ -------), allo scopo di evitare
incertezze interpretative sul contenuto dei documenti presentati per le immatricolazioni, si
consente che le dichiarazioni di immatricolazione possano riportare, in corrispondenza del numero
di omologazione europeo, i soli dati contenuti nei primi tre campi e non anche quelli del quarto
campo relativo agli eventuali aggiornamenti della omologazione.
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IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse
Prot. n. 4617/4110/(0) - D.C. IV n. A122
Roma, 15 dicembre 1993
OGGETTO: Direttiva n. 92/53/CEE, relativa alla omologazione comunitaria dei veicoli della categoria
M1.
La circolare D.G. n. 2/93 - D.C. IV n. A001/93 del 9.1.1993 (1) ha trattato l'argomento della
omologazione comunitaria e ne ha delineato i tratti essenziali anche ai fini della immatricolazione.
In questa fase applicativa si sono rilevate alcune difficoltà connesse con l'uso del certificato di
conformità comunitarie, chiamato per brevità COC.
Si esaminano di seguito alcuni aspetti particolari della procedura adottata per consentire
l'immatricolazione dei veicoli che godono di una omologazione comunitaria.
a) Memorizzazione dei dati di omologazione
Nel procedimento comunitario si assegna un numero di omologazione alla famiglia di appartenenza del
veicolo e si prevedono estensioni in pochi e ben definiti casi che non coincidono con quanto previsto dalla
normativa nazionale in termini di differenziazione dei veicoli.
E' nata pertanto l'esigenza di disporre su specifica richiesta del titolare dell'omologazione, di codici
meccanografici che consentano l'inserimento, dei dati caratteristici del veicolo nel sistema informativo
centrale, per la successiva stampa di documenti di circolazione.
La scelta dei codici è stata effettuata in stretta analogia con quanto avviene nella procedura di
omologazione nazionale e cioè semplicemente sostituendo la sigla OM con l'equivalente OE.
L'immatricolazione dei veicoli può essere ottenuta seguendo in alternativa una delle due seguenti
procedure:
- emissione a firma del titolare dell'omologazione di una cosidetta "dichiarazione per l'immatricolazione"
che riporti per ogni veicolo le caratteristiche di identificazione del tipo, il numero di omologazione ed il
codice meccanografico di immatricolazione;
- stampigliatura in originale sul COC del codice di cui sopra.
Si ritiene che sullo stesso documento possano essere riportate informazioni diverse quali: codice
segreto per immatricolazione, numero della bolletta doganale ed altri eventuali.
b) Adeguamento e completamento dei dati figuranti nel documento di circolazione
La scheda di omologazione fornisce la quasi totalità dei dati che figurano nel documento di
circolazione.
I pochi dati mancanti quali: tempi del motore, rapporto al ponte, decibel di controllo, possono essere
determinati per via indiretta.
Per quanto riguarda inoltre la:
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- Tara
I documenti comunitari riportano i valori minimo e massimo della massa del veicolo in ordine di marcia.
Per la determinazione della tara possono verificarsi due casi:
a) la differenza tra i valori limite non eccede percentualmente il 10% del valore minimo - in questo caso può
essere utilizzato d'ufficio il valore medio, rappresentativo per l'intera gamma del veicolo;
b) la differenza tra i valori limite eccede percentualmente il 10% del valore minimo - in questa seconda
ipotesi la casa costruttrice dovrà segnalare i valori delle tare delle specifiche versioni del veicolo, da
adottare su documenti di circolazione.
- Massa complessiva a pieno carico
Non esiste una voce equivalente alla massa complessiva quale somma della tara, della massa
convenzionale dei passeggeri e dei bagagli.
E' invece riportata la voce relativa alla massa massima tecnicamente ammessa che è assunta quale
massa complessiva a pieno carico.
- Idoneità tecnica allo svolgimento del servizio pubblico da piazza (taxi)
Il riconoscimento della idoneità è previsto da disposizioni nazionali sulla base della verifica delle
dimensioni interne del veicolo.
Il costruttore può presentare una domanda di visita e prova, corredata dai disegni del veicolo e dei
versamenti di cui alla legge n. 870/86 (2), tabella 3, punto 3, al Centro Prove territorialmente competente.
Il verbale degli accertamenti effettuati deve essere inviato alla Divisione 41, presso la quale si svolge
l'iter burocratico di cui al punto a).
In alternativa a quanto sopra previsto, il riconoscimento della idoneità può essere effettuato
direttamente su ogni veicolo presso tutti gli Uffici Provinciali.
d) Stampati predisposti, per le case costruttrici di veicoli
Si allegano due stampati relativi a:
- Dichiarazione per l'immatricolazione - non è vincolante nella forma, purché contenga il collegamento tra
il numero di omologazione ed il codice meccanografico di immatricolazione.
I costruttori depositeranno presso l'Amministrazione i propri modelli per la successiva divulgazione a
tutti gli Uffici Provinciali.
- Estratto dei dati tecnici - è un prospetto da consegnare contestualmente al fascicolo d'omologazione, alla
Divisione 41.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli
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Allegato alla circ. n. 223/93 del 15.12.1993
INTESTAZIONE
CASA COSTRUTTRICE
Dichiarazione per l'immatricolazione
In relazione alla Direttiva n. 92/53/CEE, relativa all'omologazione comunitaria ed ai fini della immatricolazione in Italia secondo quanto
previsto dall'articolo 76 Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che l'autoveicolo di seguito descritto è individuato con il
codice di immatricolazione
OE
__________________________________________________________________
OMOLOGAZIONE
___________________________________________________________________
TIPO
______________________________
VARIANTE
VERSIONE
_____________________________________________________________________ TELAIO
L'autovettura è stata importata presso la dogana di
con bolletta d'importazione n.
DICHIARAZIONE N.
li ……FIRMA
Prot. n. 2712/4360(6) Roma, 19 settembre 1994
OGGETTO: Direttiva n. 92/53/CEE (1) relativa alla omologazione comunitaria dei veicoli della
categoria M1: certificato di conformità comunitarie (C.O.C.).
Con circolare D.G. n. 223/93 del 15 dicembre 1993 (2) è stato illustrato il contenuto della direttiva
richiamata in oggetto; ed, in particolare, si è descritto il "Certificato di conformità comunitario".
Se ne richiama integralmente il contenuto, e si fa presente che talune Case costruttrici di veicoli, sia
nazionali che straniere, per l'appunto in ottemperanza al disposto della sopra richiamata direttiva ora
producono, per l'immatricolazione:
a) 1) il C.O.C., in singolo esemplare, attestante, tra l'altro, gli estremi della "omologazione europea" del
veicolo cui si riferisce (sigla e1, e2 .... seguita da una serie di numeri);
2) la "Dichiarazione per la immatricolazione", in duplice esemplare (uno per gli Atti dell'Amministrazione,
uno per il P.R.A.), firmata dal rappresentante della Casa costruttrice autorizzato a sottoscrivere la
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"Dichiarazione di conformità", con indicato, tra l'altro, il "codice meccanografico di immatricolazione"
(sigla OE, seguita da una serie di numeri) che, digitato, consente la emissione della carta di
circolazione;
ovvero:
b) il solo C.O.C.: ma, in tal caso, in duplice esemplare (uno per gli Atti dell'Amministrazione, uno per il
P.R.A.) e completo di "codice meccanografico di immatricolazione": esso è sottoscritto dagli stessi
rappresentanti della Casa costruttrice autorizzati a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità".
Attualmente, solo le Case nazionali, e solo per taluni recentissimi modelli, producono tale documento in
doppia copia.
E' stato qui segnalato che taluni Uffici Provinciali M.C.T.C., ove ricorra il caso sub a), acquisirebbero la
"Dichiarazione per la immatricolazione" gestendola come quella di "conformità"; ma restituirebbero, il C.O.C.
prodotto in unico esemplare.
Pertanto, al fine di conseguire uniformità di procedure, si dispone - nelle more di ulteriori disposizioni che, ove la domanda di immatricolazione di un veicolo, anziché con "Dichiarazione di conformità" in duplice
esemplare, venga presentata con allegati il C.O.C. e la Dichiarazione per la immatricolazione in doppia
copia, il certificato di cui trattasi venga acquisito in Atti.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli
Vista la complessità dell’argomento, il presente prontuario non è esaustivo e può contenere delle inesattezze.
Il prontuario è stato redatto con riferimento alle circolari allegate ed è, in parte, una rielaborazione di:
171 - IMMATRICOLAZIONE / PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLI NUOVI CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(Archivio inPratica con circolari da iterNet di Editoria on-line di EGAF EDIZIONI)
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Dichiarazione di conformità