La Sicurezza nei cantieri edili segue
3) L’organizzazione del cantiere
Con il termine “organizzazione del cantiere”, si intende quella serie di
operazioni che devono essere messe in atto da quelle figure professionali che
abbiamo già incontrato nelle precedenti parti (il committente, il responsabile
della sicurezza, il titolare dell’impresa esecutrice ecc.), al fine di realizzare
concretamente la sicurezza del posto di lavoro, in modo che sia gli addetti che
dovranno realizzare le opere edili, sia i terzi, possano godere di un luogo
idoneo alle rispettive esigenze.
Si tratta di una serie di operazioni che vanno dall’approntamento della
recinzione, alla realizzazione della viabilità (per i cantieri maggiori),
all’installazione delle protezioni per scavi e fondazioni fino al corretto
montaggio del ponteggio e al suo corretto utilizzo.
RECINZIONE DEL CANTIERE – art. 109 D.Lgs. 81/08 - (fig.1): ha lo scopo di
impedire l’entrata in cantiere agli estranei. Non vi sono, al di fuori dei vari
regolamenti edilizi locali, delle precise norme che ne definiscano il materiale o
l’altezza, ma la necessità di recingere l’area deriva sostanzialmente
dall’esigenza di tutelare anche persone terze che possano venire anche
occasionalmente a contatto con il cantiere stesso. Per quanto riguarda
l’infortunio, la responsabilità rimane anche dopo la cessazione della vera e
propria attività del cantiere, ma prima del suo smantellamento definitivo.
VIABILITA’ – art. 108 - (fig.2): nei cantieri di grandi dimensioni (ad esempio in
quelli per la costruzione del Treno ad Alta Velocità), occorre predisporre una
vera e propria viabilità con tanto di segnaletica orizzontale e verticale per
consentire un corretto e sicuro transito dei veicoli e dei pedoni (addetti ai
lavori).
Fig. 1
Fig.2
Le rampe devono essere tali da consentire un franco di almeno 70 centimetri,
oltre la sagoma di ingombro del veicolo. In passaggi stretti occorre ricavare una
nicchia di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri . I viottoli e le scale con
gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello supera i 2 metri.
SCAVI e FONDAZIONI – artt. 118 – 121 (fig.3) : Uno dei grandi rischi che si
corrono nell’effettuare degli scavi è quello di seppellimento, soprattutto quando
ci si trova ad una profondità inferiore al metro e mezzo, infatti se non si fa uso
di un escavatore meccanico, le pareti delle fonti di attacco devono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete supera il metro e mezzo, è vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base per evitare il conseguente franamento
della parete. Quando per la natura del terreno o a causa di piogge, di
infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, occorre provvedere all’armatura o al consolidamento del
terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la
presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte
di attacco. I depositi di materiale sul ciglio degli scavi è vietato. Qualora fossero
necessari,si deve provvedere alle necessarie puntellature.
PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO Fig. 4 : Quando nelle immediate
vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di tre metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi di lavoro o di
passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide
coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Le
aperture nelle pareti , che permettano il passaggio di una persona e che
presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono
essere provviste di solide barriere o munite di parapetto normale. Per le finestre
sono consentiti parapetti di altezza non inferiore a 90 cm. quando, in relazione
al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a mt. 0.50, devono essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate.
fig. 4
SCALE art. 113 – Fig. 5 :
Devono assolutamente rispettare i requisiti tecnici richiesti dalla norma
europea UNIEN 131 del 1994 con la quale vengono fornite le dimensioni
funzionali , le caratteristiche costruttive generali, i metodi di prova e le
informazioni per un corretto uso da parte dell’utilizzatore. Gli aspetti pratici di
tale normativa si concretizzano nella marcatura indelebile della scale, nelle
informazioni fornite dal costruttore quali l’anno di fabbricazione, l’inclinatura
massima, il carico massimo ammissibile ecc. per le scale di appoggio portatili a
sfilo ed innestabili di lunghezza superiore a 8 mt. utilizzate da personale
addestrato, si applica la norma UNI 10401 (1994), che prevede l’apposizione di
una targhetta con tutte le caratteristiche costruttive ed identificative, ed un
libretto di uso e manutenzione. Le scale a mano devono essere costruite con
materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente
resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei
montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; nelle scale lunghe oltre i 4 metri deve essere applicato anche
un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno
inchiodati sui montanti al posto dei pioli rotti e durante l’uso tali scali devono
essere sistemate e vincolate per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti,
oscillazioni od inflessioni accentuate; se non è possibile attuare quanto sopra,
occorre che tale scala sia trattenuta da altra persona. La lunghezza delle scale a
mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il
piano di accesso (soprattutto tra un piano e l’altro del ponteggio), anche
ricorrendo al prolungamento di un solo montante purché legato.
Le scale semplici portatili, devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono avere dimensioni sufficientemente resistenti
nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al
loro uso e in principal modo, dotate di dispositivi antisdruccioevoli alle
estremità inferiori dei due montanti, ganci di trattenuta o appoggi alle estremità
superiori, quando sia necessario garantire la stabilità della scala. Per quanto
concerne le scale a pioli, se superano l’altezza di 5 metri e sono fissate su pareti
o incasellature verticali o aventi inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire dall’altezza di 2.5 metri dal pavimento di una solida
gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.
Fig. 5
LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE art. 117 – fig.6
Quando si eseguono lavori edili in prossimità di impianti elettrici o linee
elettriche non protette o parzialmente protette, occorre rispettare ed eliminare le
parti in tensione o posizionare ostacoli fissi per evitare il contatto con parti
attive o mantenere le varie attrezzature a debita distanza di sicurezza. Tale
distanza può variare (secondo quanto riportato nella tabella 1 dell’allegato IX)
dai 3 metri, per parti attive aventi tensione fino ad 1 KV, ai 7 metri per parti
attive oltre i 220 KV.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti
diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro,
delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
I cantieri edili costituiscono luoghi che le norme tecniche definiscono “ambienti
a maggior rischio elettrico”. Questa definizione deriva dalla maggiore
probabilità di guasto degli apparecchi elettrici dovuta a sollecitazioni di
utilizzo, meccaniche e termiche particolarmente gravose e alle condizioni
ambientali che complessivamente rendono gli addetti più vulnerabili nei
confronti dell’energia elettrica. Oltre a ciò la natura delle lavorazioni e dello
stesso luogo di lavoro, la molteplicità delle mansioni e delle competenze,
rendono difficoltosa la corretta gestione di impianti ed apparecchiature
elettriche. Il D.M. 37/2008 (che ha abrogato la Legge 46/90) e la norma CEI 64 17, obbliga all’installazione degli impianti elettrici a regola d’arte e che gli stessi
siano eseguiti da ditte iscritte presso la camera di commercio e occorre tenere in
cantiere copia della dichiarazione di conformità nonché lo schema della messa a
terra dell’impianto stesso. Quest’ultimo, va eseguito con il relativo dispersore e
si deve espandere durante le fasi di avanzamento del cantiere utilizzando
dispersori intenzionali (picchetti) e dispersori di fatto al fine di ottenere al
termine dei lavori un dispersore che possa essere utilizzato per realizzare
l’impianto di terra dell’intero edificio. I quadri elettrici devono essere dotati di
un elevato grado di protezione contro la penetrazione di polveri o liquidi (IP44
o superiore).
fig. 6
…segue
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