Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
G.E.V. e Protezione Civile
Argomenti trattati:
• concetti generali
pericolosità
rischio
previsione
prevenzione
protezione
• rischi sul territorio
• pianificazione e gestione emergenze
Servizio Protezione Civile
Castellamonte, 18 febbraio 2003
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Richiami normativi
• L. 225/1992
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
• L.r. 44/2000 e s.m.i.
Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Titolo III Ambiente , infrastrutture e protezione
civile – Capo XIII Protezione civile
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In particolare, per quanto riguarda la Provincia
Leggi “Bassanini”
trasferiscono funzioni di carattere amministrativo secondo i principi del
decentramento e della sussidiarietà; in particolare, ai fini della
protezione civile, il D. Lgs. 112/98 (recepito con la L.R. 44/01) stabilisce le
funzioni assegnate alla Provincia in materia.
Funzioni aggiuntive trasferite alle province:
– predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile;
– attuazione degli interventi urgenti per gli eventi classificati di tipo b), ai sensi dell’art. 2
L. 225/92, avvalendosi anche del C.N.VV.F.;
– attuazione dei primi interventi susseguenti alla crisi che restituiscono le condizioni di
normalità;
– vigilanza sulle strutture provinciali di protezione civile per la predisposizione dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, per fronteggiare i succitati eventi;
– interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato nonché di appositi corsi di
formazione ed esercitazioni d’intesa con la Regione.
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Autorità di Protezione Civile
Art. 3 del D.P.R. 66/81.
Sono organi di protezione civile il Ministro dell'interno, il
direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendi, il commissario straordinario di cui al terzo comma
dell'art. 5 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario del Governo
nella regione, il prefetto, l'ispettore regionale o
interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il
sindaco quale ufficiale
del Governo.
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SISTEMA ORGANIZZATIVO
Il Prefetto:
– assume la direzione degli interventi laddove si verifichino eventi di tipo
b) ovvero c), ai sensi dell’art. 14 della L. 225/92, come ribadito dalla L.
401/01;
– assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci;
– adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
– (art. 14. D.P.R. 66/81) è organo ordinario di protezione civile;
– emana le ordinanze contingibili ed urgenti, in vece del Sindaco, ai sensi
dell’art. 54 de D.Lgs. 267/ 00.
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Prefetto
Stato di preallarme
Stato di allarme
convoca
Centro Coordinamento
Soccorsi (C.C.S.)
funzionario di
Prefettura
- cura l’attuazione delle direttive in
tema di pianificazione
- assicura il coordinamento degli
interventi di soccorso e assistenza
alle popolazioni
Centri Operativi Misti
(C.O.M. Ivrea)
- ramificano in modo capillare, sul
territorio, l’organizzazione dei soccorsi
- assicurano il servizio informativo
Comuni
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SINDACO
È autorità comunale di protezione civile
(Definizione
da “DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.
267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- in emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione colpita;
- predispone il Piano Comunale di Protezione Civile (sulla base del Piano Provinciale di
Protezione Civile);
- quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al
Prefetto;
- (art. 16. D.P.R. 66/81) quale ufficiale del Governo, è organo locale di protezione civile. Il
sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone
subito notizia al prefetto;
- emana le ordinanze contingibili ed urgenti.
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Competenze della provincia e del prefetto
in materia di protezione civile
I compiti della Provincia si dividono in azioni da
intraprendere
• in condizioni ordinarie (PRIMA)
• in situazioni di emergenza (DURANTE)
• per il ripristino della normalità (DOPO)
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COMPETENZE DELLA PROVINCIA E DEL PREFETTO IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
PRIMA DELL’EMERGENZA
Il Comitato Provinciale di Protezione Civile
• Adotta il Programma Provinciale di Previsione e
Prevenzione dei Rischi
• Predispone il Piano Provinciale di Protezione
Civile secondo gli indirizzi regionali
• Attua periodiche esercitazioni e, in accordo con
la Regione, appositi corsi di formazione
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COMPETENZE DELLA PROVINCIA E DEL PREFETTO IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
DURANTE L’EMERGENZA
Il Comitato Provinciale di Protezione Civile
• attua il Piano Provinciale di Protezione Civile
• interviene nell’organizzazione e nell’impiego del
Volontariato
• vigila sulla predisposizione da parte delle
strutture provinciali di protezione civile dei servizi
urgenti da attivare in caso di eventi calamitosi
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COMPETENZE DELLA PROVINCIA E DEL PREFETTO IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
DOPO L’EMERGENZA
Il Comitato Provinciale di Protezione Civile attiva
le attività susseguenti ai primi interventi tecnici
per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
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…per concludere..
Corso
dal Vademecum GEV pag. 141
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