Apindustria Verona 3 Aprile 2008 • Inchiesta infortuni • Legge 3 Agosto 2007 n. 123 Dott. Marco Renso Inchiesta infortunio sul lavoro • Nel caso di infortuni sul lavoro, con il termine “Inchiesta infortuni” si indica comunemente quell’insieme di azioni che , attraverso la raccolta e l’esame di rilievi obiettivi e di informazioni testimoniali, mira a ricostruire la dinamica dell’evento e le circostanze in cui si è verificato, individuando le cause che lo hanno provocato e gli eventuali fattori concausali che vi hanno contribuito. • L’Autorità Giudiziaria delega le indagini relative agli infortuni sul lavoro di cui ha notizia, accaduti nel territorio di competenza, al personale dell’Azienda ULSS - in particolare al personale del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL) - al quale sono attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria Accertamenti Dell’A.G. • Acquisire notizia di reati connessi con l’infortunio verificandone le condizioni di procedibilità • Individuare eventuali carenze in tema di sicurezza e/o violazioni a disposizioni di legge in materia • Individuare compiutamente i soggetti destinatari di tali disposizioni o comunque i soggetti responsabili in relazione al loro ruolo ed alla loro qualifica di fatto e di diritto • Assicurare le fonti di prova e quanto altro necessario all’applicazione della legge penale. D.Lgs. 758/94 • Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 758/94, inoltre, al personale ispettivo incaricato di tali funzioni, è stato attribuito il potere/dovere di impartire apposite prescrizioni al fine di eliminare le contravvenzioni accertate in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di verificare l’adempimento alle prescrizioni impartite. • Con la modifica del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. 758/94 l’adempimento nei termini alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza consente al contravventore di estinguere i reati (contravvenzioni) in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro mediante il pagamento, in sede amministrativa, di una sanzione pecuniaria. • Questa procedura mira ad accelerare l’eliminazione di situazioni illecite e sposta nell’ambito amministrativo, di competenza del personale di vigilanza delle U.L.S.S. l’iter per l’estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Obiettivo dell’inchiesta infortuni L’attività di indagine giudiziaria connessa agli infortuni gravi, gravissimi e mortali si pone i seguenti obiettivi: • individuare le persone che hanno avuto responsabilità nella determinazione degli eventi, anche sulla base della gerarchia aziendale prevista dalla normativa vigente (Datore lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) • raccogliere gli elementi necessari al fine di consentire alla Magistratura lo svolgimento dell’azione penale • prevenire la ripetizione di eventi similari con conseguenti danni alla salute dei lavoratori Significato preventivo dell’indagine • In questo contesto l’inchiesta infortuni può e deve essere vista come strumento di prevenzione in quanto l’analisi dell’evento e l’individuazione dei fattori che lo hanno determinato inevitabilmente portano a considerazioni in merito a ciò che si sarebbe dovuto fare per evitarlo e si traducono nei provvedimenti per l’adozione delle conseguenti misure preventive da intraprendere. Campo di applicazione • Infortuni occorsi nell’ambito di una attività lavorativa subordinata o ad essa equiparata. • In particolare si fa riferimento agli eventi (reati perseguibili d'ufficio) che comportano lesioni personali gravi o gravissime (ex artt.li 590 e 583 del C.P.), o morte dell’infortunato (ex art. 589 del C.P.). Reati perseguibili d’ufficio • Lo svolgimento di indagini sugli infortuni perseguibili d'ufficio cioè in caso di morte o di lesioni personali colpose (prognosi maggiore a 40 gg), risulta atto dovuto per quanto previsto dal Codice Penale • Art. 590 CP - Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Attivazione in caso di infortunio Gli infortuni vengono comunicati nell'immediatezza del fatto a cura: • Dai Servizi di Pronto Soccorso • Polizia di Stato o dalle varie Stazioni Carabinieri, allertate in prima istanza dal personale sanitario del 118 • Dal 118 stesso A distanza di tempo sono disponibili altre notizie/denunce trasmesse da: • • • • • Questura Procura della Repubblica INAIL medici e altro personale sanitario (“referti”) l’infortunato stesso Pianificazione delle indagini Sono definite le seguenti attività: • gestione eventi: acquisizione delle notizie di infortunio (referti, fax, esami, certificati) e loro registrazione • inchieste brevi: inchieste svolte con modalità rapide che non prevedono la raccolta di sommarie informazioni, né l’effettuazione di sopralluoghi, e che si concludono con una nota o una breve relazione scritta • inchieste complesse: si tratta di inchieste nel corso delle quali si rendono necessari: la raccolta di testimonianze dirette o indirette, l’effettuazione di sopralluoghi, la redazione di verbali di ispezione, l’acquisizione di documentazione tecnico-amministrativa, la esecuzione di eventuali atti di P.G e la stesura di una relazione conclusiva. Esecuzione dell'inchiesta complessa Di norma l'indagine affronta tre distinti aspetti: • analisi sequenziale, approfondita, dell'evento infortunistico • identificazione dei testimoni e delle persone utili all'indagine • ricerca di eventuali responsabilità di terzi In sintesi: • La “inchiesta infortuni” prende il via da una delega di indagini da parte del Pubblico Ministero e si conclude con una annotazione conclusiva nella quale il personale di vigilanza, in esito agli accertamenti svolti, illustra l’attività compiuta e le conclusioni cui è pervenuto (con particolare riferimento all’individuazione di un nesso causale tra l’infortunio e la violazione di specifiche norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed alla ricostruzione di specifiche responsabilità), nonché le fonti di prova raccolte o individuate. • Nel caso in cui le indagini abbiano portato all’accertamento di violazioni a specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro (siano esse in nesso causale o meno con l’infortunio) l’annotazione conclusiva fa seguito al completamento dell’iter previsto dal D.Lgs. 758/94. Al Magistrato viene così anche data comunicazione dell’eventuale adempimento alle prescrizioni impartite e dell’eventuale pagamento della sanzione da parte del contravventore. INFORTUNI: ALCUNI DATI Costo degli infortuni e malattie professionali (dati 2007) Il costo stimato complessivo, diretto ed indiretto, determinato dagli infortuni e malattie professionali ammonta a: 45 MILIARDI DI € Pari al 3,21% del Prodotto interno lordo 11,760 miliardi - costi assicurativi 14,377 miliardi - interventi e i dispositivi di prevenzione 19,307 miliardi - altre spese legate ai danni da lavoro Costi diretti a carico delle aziende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perdita di produzione Ore di straordinario per recupero produzione Penalità per ritardata consegna prodotti Danni alle attrezzature, apparecchiature, macchine, impianti e strutture Ore di lavoro perdute dall’’infortunato e dai compagni di lavoro Ricerca e formazione del personale sostitutivo Aumento del premio assicurativo INAIL Aumento dell’eventuale premio assicurativo integrativo Spese aggiuntive per integrazione del risarcimento Spese legali Spese per consulenti Ore di lavoro perse dal management per i rapporti con consulenti e legali Ore di lavoro perse per la gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza, assicurazione, polizia, magistratura 14 Spese conseguenti ad incriminazione penale Costi indiretti a carico delle aziende 1 Peggioramento delle relazioni industriali 2 Danno d’immagine 3 Insoddisfazione del cliente per ritardi alla consegna e/o disservizi 4 Peggioramento qualità dei prodotti 5 Peggioramento del morale del personale 6 Insoddisfazione del personale che finisce per sentirsi estraneo alla “mission” dell’azienda 7 Riduzione attaccamento al lavoro 8 Minore efficienza delle macchine In Italia: • Le aziende dell'industria e dei servizi che non hanno denunciato nessun infortunio nel corso del 2006 sono il 92,4% (su un totale di 3.745.224) • Le aziende dove si è verificato almeno un infortunio sono il 7,6% (280mila aziende) del totale nazionale. • Le aziende dove si sono verificati 5 o più infortuni sono lo 0,48% (circa 18mila aziende). • Nell'industria dei metalli però le aziende che non hanno denunciato nessun infortunio nel corso del 2006 sono state appena l'83,20% del totale. LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2007) Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Art. 2. Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile ed all'azione di regresso. L’azione di regresso da parte dell’INAIL • Il regresso è quell’azione che consente all’INAIL di ottenere dal datore di lavoro responsabile dell’evento infortunistico il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato. • Il regresso è un’azione diretta ed autonoma che l’Istituto esercita “iure proprio”: il diritto che si aziona è imputabile all’Istituto che agisce direttamente in forza di espresse disposizioni normative. • il regresso è non solo finalizzato al rimborso delle prestazioni erogate ma è anche previsto al fine di tutelare il lavoratore. Questa azione costituisce infatti anche una forma di sanzione economica per il datore di lavoro che, non avendo provveduto alla sicurezza del posto di lavoro, deve pagare le conseguenze di questa sua omissione. Se così non fosse, la presenza dell’INAIL sarebbe dannosa per il lavoratore poiché il datore di lavoro potrebbe disinteressarsi della sicurezza dei propri dipendenti, sapendo che comunque l’INAIL interviene per indennizzare l’infortunato. • Alla base, dunque, dell’azione di regresso vi è la sicurezza del posto di lavoro che il datore di lavoro è tenuto a garantire. • D’altronde il rapporto di lavoro subordinato è fondamentalmente un contratto, che al pari di tutti gli altri contratti, costituisce una fonte di obbligazione reciproca. Gli obblighi del lavoratore subordinato sono quelli di collaborazione nell’attività lavorativa seguendo le disposizioni del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di un lavoro subordinato sono di pagare la retribuzione, di fornire i mezzi per l’attività lavorativa ed di garantire la sicurezza del lavoro. Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi." …… segue b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: “Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori." In altri termini: Il comma 3 dell'art. 7, che prevedeva l'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori (senza specificare le modalità), è sostituito da un nuovo comma secondo il quale la promozione della cooperazione e il coordinamento si attua mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Commenti • Tale documento non è da ritenersi sostitutivo bensì integrativo del generale documento di valutazione dei rischi che sia il datore di lavoro committente che i singoli appaltatori (e subappaltatori) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 626/199448 • Tale documento e' obbligatoriamente “allegato al contratto di appalto o d'opera”, e dunque un contratto d'appalto o d'opera privo di tale allegato, è un contratto contra legem, sanzionabile per violazione del combinato disposto degli artt. 7 comma 3 e 89 comma 2 del D. Lgs. nn. 626/94 b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516 a euro 2582. • Il documento riguarda solo i rischi da interferenza tra le attività ed eventualmente i lavoratori del committente e chi presta l'attività come impresa o singolo lavoratore autonomo esecutrice, ma non si estende ai rischi specifici delle attività conferite esternamente, e difatti il comma citato conclude chiarendo che “le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” Quindi: L'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità Art. 5. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Violazioni “gravi e reiterate” Le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario) costituiscono dunque le “gravi violazioni”. le violazioni che comportano rischi elevati rischi di morte o di lesioni gravissime e permanenti, soprattutto se tali da coinvolgere una pluralità di persone (cadute dall’alto, seppellimenti, sprofondamenti, esposizioni a sostanze fisiche, chimiche, biologiche che presentano rischi particolari come l’amianto ed altri agenti cancerogeni, ecc.) Tale presupposto non è però sufficiente in quanto va necessariamente integrato con l’ulteriore requisito della “reiterazione” dell’illecito: da intendersi come “recidiva aggravata” e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) a partire dalla data di emanazione della legge stessa. La verifica del requisito della reiterazione impone evidentemente una ricerca delle violazioni pregresse da svolgersi nel modo più rigoroso e, quindi, in particolare, sia all’interno dell’amministrazione di appartenenza, sia mediante lo scambio di informazioni con gli altri organi di vigilanza competenti in materia, sia tramite l’accertamento dell’esistenza di sentenze penali passate in giudicato, sia presso l’impresa assoggettata ad ispezione. Il provvedimento della sospensione è di carattere amministrativo e non sostituisce il sequestro previsto dal C.P.P. Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". Significato: Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la punibilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica quali soggetti responsabili dei fatti illeciti ad essi riconducibili Ne sono esclusi, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Tale decreto non intacca il principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione, secondo cui la responsabilità penale è personale, ma contiene sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo che andranno ad applicarsi alle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti di carattere penale, commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Per evitare ciò la società deve adottare modelli organizzativi e gestionali atti ad impedire che il reato si verifichi, di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento Esiti: Il D.Lgs. n. 231/01, all’art. 6, ha di fatto imposto alle persone giuridiche di adottare (ed attuare in modo efficace) “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (che nel caso di specie saranno quelli previsti dagli artt. 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro), nonché di “vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”. In relazione alla predisposizione dei citati modelli organizzativi aziendali, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 forniscono l’indicazione circa i contenuti, nel senso che gli stessi dovranno rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Gli SPISAL nell’ambito della vigilanza hanno il dovere di verificare detti requisiti e, durante l’inchiesta per infortunio o malattia professionale, hanno l’obbligo di trasmettere alla Procura della Repubblica il modello organizzativo fornito dall’azienda, in quanto elementi necessari al Pubblico ministero per la configurazione della responsabilità della persona giuridica nei termini del D.Lgs. n. 231/01. SPISAL e art. 9 Gli SPISAL nell’ambito della vigilanza hanno il dovere di verificare detti requisiti e, durante l’inchiesta per infortunio o malattia professionale, hanno l’obbligo di acquisire e allegare al rapporto per la Procura della Repubblica il modello organizzativo fornito dall’azienda, in quanto elementi necessari al Pubblico ministero per la configurazione della responsabilità della persona giuridica nei termini del D.Lgs. n. 231/01. Il documento dovrà contenere informazioni relative a: • Il legale rappresentante • La struttura e la dimensione dell’impresa (n. unità locali, sede, n. dipendenti,…….) • Le deleghe per la gestione dell’unità produttiva tra cui quelle in materia di sicurezza e salute sul lavoro per l’unità produttiva in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale • Il documento relativo alla costruzione ed attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001. La mancata predisposizione del documento deve essere altresì segnalata nel rapporto di indagine. Testo unico SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008) Articolo 30 Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.