Apindustria Verona
3 Aprile 2008
• Inchiesta infortuni
• Legge 3 Agosto 2007 n. 123
Dott. Marco Renso
Inchiesta infortunio sul lavoro
• Nel caso di infortuni sul lavoro, con il termine “Inchiesta infortuni”
si indica comunemente quell’insieme di azioni che , attraverso la
raccolta e l’esame di rilievi obiettivi e di informazioni testimoniali,
mira a ricostruire la dinamica dell’evento e le circostanze in cui si è
verificato, individuando le cause che lo hanno provocato e gli
eventuali fattori concausali che vi hanno contribuito.
• L’Autorità Giudiziaria delega le indagini relative agli infortuni sul
lavoro di cui ha notizia, accaduti nel territorio di competenza, al
personale dell’Azienda ULSS - in particolare al personale del
Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
(SPISAL) - al quale sono attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria
Accertamenti Dell’A.G.
• Acquisire notizia di reati connessi con l’infortunio verificandone le
condizioni di procedibilità
• Individuare eventuali carenze in tema di sicurezza e/o violazioni a
disposizioni di legge in materia
• Individuare compiutamente i soggetti destinatari di tali disposizioni
o comunque i soggetti responsabili in relazione al loro ruolo ed alla
loro qualifica di fatto e di diritto
• Assicurare le fonti di prova e quanto altro necessario
all’applicazione della legge penale.
D.Lgs. 758/94
• Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 758/94, inoltre, al personale ispettivo
incaricato di tali funzioni, è stato attribuito il potere/dovere di impartire
apposite prescrizioni al fine di eliminare le contravvenzioni accertate in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di verificare
l’adempimento alle prescrizioni impartite.
• Con la modifica del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. 758/94
l’adempimento nei termini alle prescrizioni impartite dall’organo di
vigilanza consente al contravventore di estinguere i reati
(contravvenzioni) in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene
del lavoro mediante il pagamento, in sede amministrativa, di una
sanzione pecuniaria.
• Questa procedura mira ad accelerare l’eliminazione di situazioni illecite e
sposta nell’ambito amministrativo, di competenza del personale di
vigilanza delle U.L.S.S. l’iter per l’estinzione dei reati contravvenzionali in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Obiettivo dell’inchiesta infortuni
L’attività di indagine giudiziaria connessa agli infortuni gravi,
gravissimi e mortali si pone i seguenti obiettivi:
• individuare le persone che hanno avuto responsabilità nella
determinazione degli eventi, anche sulla base della gerarchia
aziendale prevista dalla normativa vigente (Datore lavoro,
dirigente, preposto, lavoratore)
• raccogliere gli elementi necessari al fine di consentire alla
Magistratura lo svolgimento dell’azione penale
• prevenire la ripetizione di eventi similari con conseguenti
danni alla salute dei lavoratori
Significato preventivo dell’indagine
• In questo contesto l’inchiesta infortuni può e deve
essere vista come strumento di prevenzione in quanto
l’analisi dell’evento e l’individuazione dei fattori che lo
hanno determinato inevitabilmente portano a
considerazioni in merito a ciò che si sarebbe dovuto fare
per evitarlo e si traducono nei provvedimenti per
l’adozione delle conseguenti misure preventive da
intraprendere.
Campo di applicazione
• Infortuni occorsi nell’ambito di una attività lavorativa
subordinata o ad essa equiparata.
• In particolare si fa riferimento agli eventi (reati
perseguibili d'ufficio) che comportano lesioni personali
gravi o gravissime (ex artt.li 590 e 583 del C.P.), o morte
dell’infortunato (ex art. 589 del C.P.).
Reati perseguibili d’ufficio
•
Lo svolgimento di indagini sugli infortuni perseguibili d'ufficio cioè in caso di morte
o di lesioni personali colpose (prognosi maggiore a 40 gg), risulta atto dovuto per
quanto previsto dal Codice Penale
•
Art. 590 CP - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con
la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire
duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni
o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila;
e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione
duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Attivazione in caso di infortunio
Gli infortuni vengono comunicati nell'immediatezza del fatto a cura:
• Dai Servizi di Pronto Soccorso
• Polizia di Stato o dalle varie Stazioni Carabinieri, allertate in prima istanza
dal personale sanitario del 118
• Dal 118 stesso
A distanza di tempo sono disponibili altre notizie/denunce trasmesse da:
•
•
•
•
•
Questura
Procura della Repubblica
INAIL
medici e altro personale sanitario (“referti”)
l’infortunato stesso
Pianificazione delle indagini
Sono definite le seguenti attività:
• gestione eventi: acquisizione delle notizie di infortunio (referti, fax,
esami, certificati) e loro registrazione
• inchieste brevi: inchieste svolte con modalità rapide che non prevedono
la raccolta di sommarie informazioni, né l’effettuazione di sopralluoghi,
e che si concludono con una nota o una breve relazione scritta
• inchieste complesse: si tratta di inchieste nel corso delle quali si
rendono necessari: la raccolta di testimonianze dirette o indirette,
l’effettuazione di sopralluoghi, la redazione di verbali di ispezione,
l’acquisizione di documentazione tecnico-amministrativa, la esecuzione
di eventuali atti di P.G e la stesura di una relazione conclusiva.
Esecuzione dell'inchiesta complessa
Di norma l'indagine affronta tre distinti aspetti:
• analisi sequenziale, approfondita, dell'evento
infortunistico
• identificazione dei testimoni e delle persone utili
all'indagine
• ricerca di eventuali responsabilità di terzi
In sintesi:
• La “inchiesta infortuni” prende il via da una delega di indagini da
parte del Pubblico Ministero e si conclude con una annotazione
conclusiva nella quale il personale di vigilanza, in esito agli
accertamenti svolti, illustra l’attività compiuta e le conclusioni cui è
pervenuto (con particolare riferimento all’individuazione di un
nesso causale tra l’infortunio e la violazione di specifiche norme in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed alla
ricostruzione di specifiche responsabilità), nonché le fonti di prova
raccolte o individuate.
• Nel caso in cui le indagini abbiano portato all’accertamento di
violazioni a specifiche norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro (siano esse in nesso
causale o meno con l’infortunio) l’annotazione conclusiva fa seguito
al completamento dell’iter previsto dal D.Lgs. 758/94. Al Magistrato
viene così anche data comunicazione dell’eventuale adempimento
alle prescrizioni impartite e dell’eventuale pagamento della
sanzione da parte del contravventore.
INFORTUNI: ALCUNI DATI
Costo degli infortuni e malattie professionali
(dati 2007)
Il costo stimato complessivo, diretto ed indiretto, determinato
dagli infortuni e malattie professionali ammonta a:
45 MILIARDI DI € Pari al 3,21% del Prodotto interno lordo
11,760 miliardi - costi assicurativi
14,377 miliardi - interventi e i dispositivi di prevenzione
19,307 miliardi - altre spese legate ai danni da lavoro
Costi diretti a carico delle aziende
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Perdita di produzione
Ore di straordinario per recupero produzione
Penalità per ritardata consegna prodotti
Danni alle attrezzature, apparecchiature, macchine, impianti e strutture
Ore di lavoro perdute dall’’infortunato e dai compagni di lavoro
Ricerca e formazione del personale sostitutivo
Aumento del premio assicurativo INAIL
Aumento dell’eventuale premio assicurativo integrativo
Spese aggiuntive per integrazione del risarcimento
Spese legali
Spese per consulenti
Ore di lavoro perse dal management per i rapporti con consulenti e legali
Ore di lavoro perse per la gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza,
assicurazione, polizia, magistratura
14 Spese conseguenti ad incriminazione penale
Costi indiretti a carico delle aziende
1 Peggioramento delle relazioni industriali
2 Danno d’immagine
3 Insoddisfazione del cliente per ritardi alla consegna e/o
disservizi
4 Peggioramento qualità dei prodotti
5 Peggioramento del morale del personale
6 Insoddisfazione del personale che finisce per sentirsi
estraneo alla “mission” dell’azienda
7 Riduzione attaccamento al lavoro
8 Minore efficienza delle macchine
In Italia:
• Le aziende dell'industria e dei servizi che non hanno
denunciato nessun infortunio nel corso del 2006 sono il
92,4% (su un totale di 3.745.224)
• Le aziende dove si è verificato almeno un infortunio
sono il 7,6% (280mila aziende) del totale nazionale.
• Le aziende dove si sono verificati 5 o più infortuni sono
lo 0,48% (circa 18mila aziende).
• Nell'industria dei metalli però le aziende che non hanno
denunciato nessun infortunio nel corso del 2006 sono
state appena l'83,20% del totale.
LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10
Agosto 2007)
Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia.
Art. 2. Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio
dell'azione penale
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto
è commesso con violazione
delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da' immediata
notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di
parte civile ed all'azione di regresso.
L’azione di regresso da parte dell’INAIL
•
Il regresso è quell’azione che consente all’INAIL di ottenere dal datore di lavoro
responsabile dell’evento infortunistico il rimborso delle prestazioni erogate
all’infortunato.
•
Il regresso è un’azione diretta ed autonoma che l’Istituto esercita “iure proprio”: il
diritto che si aziona è imputabile all’Istituto che agisce direttamente in forza di espresse
disposizioni normative.
•
il regresso è non solo finalizzato al rimborso delle prestazioni erogate ma è anche
previsto al fine di tutelare il lavoratore. Questa azione costituisce infatti anche una
forma di sanzione economica per il datore di lavoro che, non avendo provveduto alla
sicurezza del posto di lavoro, deve pagare le conseguenze di questa sua omissione. Se
così non fosse, la presenza dell’INAIL sarebbe dannosa per il lavoratore poiché il datore
di lavoro potrebbe disinteressarsi della sicurezza dei propri dipendenti, sapendo che
comunque l’INAIL interviene per indennizzare l’infortunato.
•
Alla base, dunque, dell’azione di regresso vi è la sicurezza del posto di lavoro che il
datore di lavoro è tenuto a garantire.
•
D’altronde il rapporto di lavoro subordinato è fondamentalmente un contratto, che al
pari di tutti gli altri contratti, costituisce una fonte di obbligazione reciproca.
Gli obblighi del lavoratore subordinato sono quelli di collaborazione nell’attività
lavorativa seguendo le disposizioni del datore di lavoro.
Gli obblighi del datore di un lavoro subordinato sono di pagare la retribuzione, di
fornire i mezzi per l’attività lavorativa ed di garantire la sicurezza del lavoro.
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
Il
datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."
…… segue
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
“Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli
appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di
appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656
del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di
cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori."
In altri termini:
Il comma 3 dell'art. 7, che prevedeva l'obbligo del
datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento tra le varie
imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori (senza
specificare le modalità), è sostituito da un nuovo
comma secondo il quale la promozione della
cooperazione e il coordinamento si attua mediante
l'elaborazione di un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
le interferenze.
Commenti
•
Tale documento non è da ritenersi sostitutivo bensì integrativo del generale
documento di valutazione dei rischi che sia il datore di lavoro committente che i
singoli appaltatori (e subappaltatori) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, decreto legislativo n. 626/199448
•
Tale documento e' obbligatoriamente “allegato al contratto di appalto o d'opera”, e
dunque un contratto d'appalto o d'opera privo di tale allegato, è un contratto contra
legem, sanzionabile per violazione del combinato disposto degli artt. 7 comma 3 e 89
comma 2 del D. Lgs. nn. 626/94 b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 516 a euro 2582.
•
Il documento riguarda solo i rischi da interferenza tra le attività ed eventualmente i
lavoratori del committente e chi presta l'attività come impresa o singolo lavoratore
autonomo esecutrice, ma non si estende ai rischi specifici delle attività conferite
esternamente, e difatti il comma citato conclude chiarendo che “le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”
Quindi:
L'obbligo di cooperazione imposto al committente è
limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i
pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere
appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti
dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il
resto ciascun datore di lavoro deve provvedere
autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera
subordinati, assumendone la relativa responsabilità
Art. 5. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto - legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare
provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,di
cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66, e successive
modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di
sospensione è comunicata
alle
competenti amministrazioni, al fine
dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un
eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due anni.
Violazioni “gravi e reiterate”
Le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le
pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario) costituiscono dunque le
“gravi violazioni”. le violazioni che comportano rischi elevati rischi di morte o di
lesioni gravissime e permanenti, soprattutto se tali da coinvolgere una pluralità di
persone (cadute dall’alto, seppellimenti, sprofondamenti, esposizioni a sostanze
fisiche, chimiche, biologiche che presentano rischi particolari come l’amianto ed
altri agenti cancerogeni, ecc.)
Tale presupposto non è però sufficiente in quanto va necessariamente integrato
con l’ulteriore requisito della “reiterazione” dell’illecito: da intendersi come
“recidiva aggravata” e cioè riferita ad una violazione necessariamente della
stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) a partire
dalla data di emanazione della legge stessa.
La verifica del requisito della reiterazione impone evidentemente una ricerca delle
violazioni pregresse da svolgersi nel modo più rigoroso e, quindi, in particolare, sia
all’interno dell’amministrazione di appartenenza, sia mediante lo scambio di
informazioni con gli altri organi di vigilanza competenti in materia, sia tramite
l’accertamento dell’esistenza di sentenze penali passate in giudicato, sia presso
l’impresa assoggettata ad ispezione.
Il provvedimento della sospensione è di carattere amministrativo e non
sostituisce il sequestro previsto dal C.P.P.
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231)
Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, e' inserito il
seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e
della salute sul lavoro) 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno".
Significato:
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la punibilità degli enti forniti di
personalità giuridica e delle società ed associazioni anche prive di
personalità giuridica quali soggetti responsabili dei fatti illeciti ad essi
riconducibili
Ne sono esclusi, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici
non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.
Tale decreto non intacca il principio contenuto nell’art. 27 della
Costituzione, secondo cui la responsabilità penale è personale, ma
contiene sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo che
andranno ad applicarsi alle persone giuridiche che risultino responsabili
degli illeciti di carattere penale, commessi da amministratori, dirigenti o
dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
Per evitare ciò la società deve adottare modelli organizzativi e gestionali
atti ad impedire che il reato si verifichi, di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento
Esiti:
Il D.Lgs. n. 231/01, all’art. 6, ha di fatto imposto alle persone giuridiche di adottare (ed
attuare in modo efficace) “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi” (che nel caso di specie saranno quelli previsti dagli artt.
589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
lavoro), nonché di “vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento”.
In relazione alla predisposizione dei citati modelli organizzativi aziendali, gli artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 231/01 forniscono l’indicazione circa i contenuti, nel senso che gli stessi dovranno
rispondere alle seguenti esigenze:
individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle
decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello;
in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta,
prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Gli SPISAL nell’ambito della vigilanza hanno il dovere di verificare detti requisiti e, durante
l’inchiesta per infortunio o malattia professionale, hanno l’obbligo di trasmettere alla
Procura della Repubblica il modello organizzativo fornito dall’azienda, in quanto elementi
necessari al Pubblico ministero per la configurazione della responsabilità della persona
giuridica nei termini del D.Lgs. n. 231/01.
SPISAL e art. 9
Gli SPISAL nell’ambito della vigilanza hanno il dovere di verificare detti requisiti e,
durante l’inchiesta per infortunio o malattia professionale, hanno l’obbligo di acquisire
e allegare al rapporto per la Procura della Repubblica il modello organizzativo fornito
dall’azienda, in quanto elementi necessari al Pubblico ministero per la configurazione
della responsabilità della persona giuridica nei termini del D.Lgs. n. 231/01.
Il documento dovrà contenere informazioni relative a:
• Il legale rappresentante
• La struttura e la dimensione dell’impresa (n. unità locali, sede, n. dipendenti,…….)
• Le deleghe per la gestione dell’unità produttiva tra cui quelle in materia di sicurezza e
salute sul lavoro per l’unità produttiva in cui si è verificato l’infortunio o la malattia
professionale
• Il documento relativo alla costruzione ed attuazione del modello di organizzazione,
gestione e controllo, idoneo a prevenire reati ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs.
231/2001. La mancata predisposizione del documento deve essere altresì segnalata nel
rapporto di indagine.
Testo unico
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008)
Articolo 30
Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle
attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e
controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento
nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività
finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
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