TLT – STO
La nazione internazionale
di Trieste
Territorio Libero di Trieste
Svobodno Tržaško Ozemlje
Slobodni teritorij Trsta
Free Territory of Trieste
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Realizzato e pubblicato da:
Associazione culturale CIttadini del Territorio Libero di Trieste
Kulturno združenje Svobodnega Tržaškega Ozemlja
www.cittadinitlt.org
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+39 345 4647743 / 347 6012155
Committee for the Free Port of Trieste
Comitato Porto Libero di Trieste
Odbor Prosta Luka Trst
PLT
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+39 366 2643359 / +386 41881495
Porto Libero di Trieste
Prosta Luka Trst
Free Port Triest
Indice
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29 33 2
Alcuni Dati
16^ Risoluzione ONU
Trattato di Pace con l’Italia
Statuto Permanente del Territorio Libero
Strumento per il Regime Provvisorio
Strumento per il Porto Libero di Trieste
Un popolo senza passato
non può essere un popolo del futuro.
———————
La nazione internazionale di Trieste é formata
dal Territorio Libero
che incorpora il Porto Libero di Trieste.
———————
Questo Stato sovrano venne istituito nel 1947
e posto statutariamente e permanentemente
sotto la protezione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Nel 1954, a causa del svilupparsi
della Guerra Fredda — terminata nel 1989,
il Governo di protezione militare internazionale
venne provvisoriamente ritirato ed inizia
l’occupazione militare degli Stati confinanti.
———————
L’ attuazione definitiva dello
“Statuto permanente del Territorio Libero di Trieste”
dipende tutt’oggi dalla decisione
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
———————
Lo “Strumento per il Porto Libero di Trieste”
é definitivamente attuato sin dalla ratifica
del Trattato di Pace con l’Italia,
avvenuta il 15 settembre 1947.
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La mappa del
Territorio Libero di Trieste
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Alcuni dati
Denominazione: Territorio Libero di Trieste / Svobodno Tržaško Ozemlje
Slobodni Teritorij Trsta / Free Territory of Trieste
Lingue Ufficiali: italiano, sloveno e croato
Territorio: in totale 738 km2
Amministrazione Provvisoria: dal 1954 la zona A è sotto amministrazione dell’Italia e la zona B sotto amministrazione della Jugoslavia, succeduta dal 1991 in poi dall’amministrazione della Slovenia e Croazia.
Popolazione (con cittadinanza del TLT o il diritto a richiederla):
• 1949 – ca. 330.000 cittadini residenti
• 2011 – ca. 315.000 cittadini residenti
2011 – ca. 400.000 cittadini non residenti sparsi nel mondo
Demografia: i cittadini del Territorio Libero sono multietnici e multiculturali, misti tra italiani, sloveni, croati, greci, ebrei, serbi, austriaci,
slovacchi, cechi, ungheresi, russi, tedeschi, inglesi, francesi, cinesi,
svizzeri, africani ecc..
Porto: Il Porto Libero di Trieste è territorio internazionale sancito nel
1719 e rimarrà tale per sempre in quanto di proprietà di tutte le nazioni
del mondo. La gestione del porto é affidata statutariamente ai cittadini
del Territorio Libero di Trieste.
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RISOLUZIONI ADOTTATE
e decisioni prese
dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nel 1947
PARTE 1.
ASPETTI CONSIDERATI DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA
SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’ PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE
E SICUREZZA INTERNAZIONALE
IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
A. APPROVAZIONE DELLO STATUTO
DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
16^ Risoluzione del 10 gennaio 1947
Il Consiglio di Sicurezza,
Dopo aver ricevuto ed esaminato gli allegati al proposto Trattato di Pace con
l’Italia relativi alla creazione e al governo del Territorio Libero di Trieste (tra i
quali un accordo per il Porto Libero), **
Si dichiara la propria approvazione dei tre documenti seguenti:
1. Lo strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste,
2. Lo Statuto Permanente per il Territorio Libero di Trieste
3. Lo strumento per il Porto Libero di Trieste;
e l’accettazione delle responsabilità attribuite dagli stessi.
Adottato nella 91° riunione con 10 voti favorevoli e 1 astensione (Australia).
----------------------** Vedi la Registrazione Ufficiale del Consiglio di Sicurezza, Secondo Anno,
Supplemento n. 1, allegato 2.
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Trattato di Pace con l’Italia
Traduzione
in forma ridotta con la sola parte riguardante il Territorio e il Porto Libero di
Trieste (TLT/PLT), ovvero la NAZIONE INTERNAZIONALE di Trieste.
Il testo integrale ed altri documenti sono visibili sul sito
http://www.portoliberotrieste.org
Le “note” sono a cura del “Comitato Porto Libero di Trieste”
Parigi, 10 febbraio 1947
Trattato di Pace con l’Italia
L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia,
il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada,
la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda,
la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa,
la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una parte e l’Italia dall’altra parte:
Nota: Ad oggi gli Stati sono divenuti da venti a trentotto, in quanto l’Unione
delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, Repubblica Federale Popolare di
Jugoslavia e la Cecoslovacchia si sono divise in piú nazioni.
Premesso che l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito
con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed
ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed
Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di
responsabilità della guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli
elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il
25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte
attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla Germania alla
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data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la
Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere
un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni
che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che
precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire
a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
Hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e
di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza
nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni
poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:
CONFINI
Nota: La descrizione della linea di confine tra il Territorio Libero, Italia e
Jugoslavia di questo Trattato è stata fatta con carte geografiche del Regime
Fascista, in quanto a causa delle leggi razziali, all’epoca, praticamente non
esistevano più mappe in lingua slovena o croata, perciò tutti i villaggi, monti
e fiumi sono descritti solo con la denominazione italiana (vedi anche mappa
esposta sul sito).
Tale fatto non pregiudica che le mappe geografiche dell’era prefascista erano
composte sia in lingua slovena, italiana, croata, tedesca e ungherese.
Articolo 1
I confini dell’Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 22, rimarranno quelli in esistenza il 1º gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle
carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.
Articolo 4
La frontiera fra l’Italia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:
(i) La frontiera parte da un punto situato sul limite amministrativo fra le Province di Gorizia e Trieste a ca. 2 km a nord est del villaggio di San Giovanni ed a
ca. 0,5 km del punto 208, che costituisce il punto comune delle frontiere della
Jugoslavia , dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste, e si dirige verso sudovest fino ad un punto comune adiacente alla strada statale n° 14 e approssimativamente a 1 km a nord-ovest della giunzione delle strade statali n° 55 e n°
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14 che rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone vanno a Trieste.
(ii) da questo punto la linea si dirige verso sud fino ad un punto situato sul golfo di Panzano, equidistante da Punta Sdobba, alle foci del Isonzo (Soca), e dal
Castello Vecchio a Duino, circa 3.3 km a sud del punto ove essa abbandona la
costa, punto situato approssimativamente a 2 km a nord-ovest del villaggio di
Duino;
(iii) da questo punto la linea raggiunge l’alto mare passando ad eguale distanza
dalla costa italiana e del Territorio Libero di Trieste;
La mappa a cui si riferisce questa descrizione figura nel Allegato I.
Articolo 11
1. L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia
il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli
articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938,
come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
(a) La zona delimitata:
al nord dal parallelo 42º50’N;
al sud dal parallelo 42º42’N;
all’est dal meridiano 17º10’E;
all’ovest dal meridiano 16º25’E;
(b) La zona delimitata:
al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla
costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45º15’N - 13º24’E;
al sud dal parallelo 44º23’N;
all’ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
(1) 45º15’N - 13º24’ E
(2) 44º51’N - 13º37’ E
(3) 44º23’N - 14º18’30”E;
ad oriente dalla costa occidentale dell’Istria, le isole ed il territorio continentale
della Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura nell’Allegato I.
2. L’Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l’Isola di Pelagosa e le isolette
adiacenti.
L’Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi
diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.
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TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
Nota: Nella versione online russa del Trattato di Pace con l’Italia è stata trovata la seguente nota:
“Il 5 ottobre 1954 è stato firmato a Londra un accordo sulla partizione del Territorio
Libero di Trieste tra Italia e Jugoslavia.
La lettera del 13 ottobre del 1954 indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza
dal rappresentante permanente dell’URSS e delle Nazioni Unite riferisce che il governo
sovietico prende atto di tale accordo come un aiuto per raggiungere normali relazioni tra
Jugoslavia e l’Italia e per indebolire la situazione di tensione presente in Europa”.
Fonte: http://lawrussia.ru/bigtexts/law_2560/index.htm
Nel 2011 la tensione fra Slovenia/Croazia (exJugoslavia) e Italia non esiste più.
Articolo 21
1. In virtù del presente articolo viene costituito il Territorio Libero di Trieste,
la cui estensione e delimitata dal Mare adriatico e dalle frontiere definite agli
articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero è riconosciuto dalle
Potenze alleate ed associate e dall’Italia, le quali convengono che la sua integrità e la sua indipendenza verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
2. La sovranità dell’Italia sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste,
come definito più sopra, avrà termine a partire dal momento dell’entrata in
vigore del presente Trattato.
Note: Le mappe presenti nell’Allegato I del Trattato di Pace con l’Italia sono
state approvate nel dicembre 1946. Gli Allegati VI , VII e VIII, ovvero lo Statuto
Permanente per il TLT, il Regime Provvisorio per il TLT e lo Strumento per il
PLT sono stati votati ed approvati dal Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 10 gennaio 1947.
Il Trattato di Pace con l’Italia é stato firmato a Parigi in data 10 Febbraio
1947 ed é entrato in vigore il 15 Settembre 1947.
Perciò il TLT e PLT erano, un mese prima della firma e sette mesi prima
dell’entrata in vigore del Trattato di Pace, già dichiarate NAZIONI assestanti.
3. Dal momento in cui la sovranità italiana e terminata, il Territorio Libero di
Trieste sarà governato in conformità alle disposizioni di uno Strumento di regime provvisorio, stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal
Consiglio di Sicurezza. Questo Strumento resterà in vigore sino alla data che
verrà fissata dal Consiglio di Sicurezza per l’entrata in vigore dello Statuto Permanente, che sarà approvato dallo stesso Consiglio di Sicurezza. A decorrere
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da quella data il Territorio Libero sarà governato dallo Statuto Permanente. I
testi dello Statuto Permanente e lo Strumento per il Regime Provvisorio sono
contenuti negli Allegati VI e VII.
4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto ai
sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato.
Note: L’articolo 19 e l’Allegato XIV, sopra menzionati, si riferiscono al fatto che
i territori ceduti dall’Italia passano sotto le giurisdizioni degli Stati vincitori già
esistenti, invece il TLT e PLT vengono considerati come nuovi Stati.
5. L’Italia e la Jugoslavia si impegnano di dare al Territorio Libero di Trieste
tutte le garanzie indicate nell’Allegato IX.
Article 22
La frontiera tra la Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà stabilita
come segue:
(i) La frontiera parte da un punto situato sul confine amministrativo che separa
le Province di Gorizia e Trieste a ca. 2 km nord-est del villaggio di San Giovanni
e a circa 0.5 km nord-ovest del punto 208, che costituisce il punto d’incontro
delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste e
segue questo confine amministrativo sino al Monte Lanaro (punto 546), e di là,
in direzione sud-est, sino a Monte Cocusso (punto 672) passando punto 461,
Meducia (punto 475), Monte dei Pini (punto 476), ed il punto 407, che attraversa
la grande strada n° 58 da Trieste a Sesana, a circa 3.3 km a sudovest di detta
città lasciando ad est i villaggi do Vogliano e di Orie e approssimativamente a
0.4 km ad ovest il villaggio di Zolla.
(ii) Dal Monte Cocusso, la linea continua in direzione sud-est, lasciando ad
ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (punto 621) e di là, prendendo la direzione sud-ovest, taglia la strada di Trieste a Cosina a punto 455
e la ferrovia a punto 485, passa per i punti 416 e 326, lasciando in Jugoslavia i
villaggi di Beca e di Castel, taglia la strada da Ospo a Gabrovizza d’Istria a circa
100 metri sud-est di Ospo, di lá la linea attraversa il fiume Risano e taglia la
strada da Villa Decani a Risano in un punto situato a circa 350 metri ad ovest
di Risano, lasciando in Jugoslavia il villaggio di Rosario e la strada da Risano a
San Sergio, di là, la linea raggiunge l’incrocio stradale situato a circa 1 km, a
nord-est di punto 362 passando per i punti 285 e 354.
(iii) Di là la linea raggiunge un punto situato approssimativamente a 0.5 km
ad est del villaggio Cernova, attraversa il fiume Dragogna a circa 1 km a nord
di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e di Truscolo e ad est
il villaggio di Tersecco, e di là si dirige verso sud-ovest, a sud-est della strada
che raccorda i villaggi di Cernova e Cervoi, abbandonando questa strada a 0.8
11
km, ad est del villaggio di Cucciani, e di là in direzione generale sud-sud-ovest,
passando a circa 0.4 km, ad est di Monte Braico ed approssimativamente a
0.4 km, ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad est la strada che
raccorda questo villaggio a Piemonte, passando a circa 0.4 km, ad ovest della
città di Piemonte e a circa 0.5 km ad est della città Castagna, e raggiungendo
il fiume Quieto in un punto situato approssimativamente a 1.6 km, a sud-ovest
della città di Castagna.
(iv) di là la linea segue il corso del canale principale del Quieto sino alla foce
di detto fiume e attraverso Porto di Quieto raggiunge l’alto mare restando ad
eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della
Jugoslavia.
BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA
Articolo 78
1. In quanto non l’abbia già fatto, l’Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data
del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi
appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.
2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano
essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione
dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il
Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione,
di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle
Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente
Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo
il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di
presentare la propria istanza entro il termine suddetto.
3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali
trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi
dell’Asse o di loro organi, durante la guerra.
4. (a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei
beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del pre12
sente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per
effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a
seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo
italiano, a titolo d’indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l’acquisto di un bene
equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle
Nazioni Unite potranno avere, in materia d’indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.
(b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una
delle Nazioni Unite, secondo la definizione data al paragrafo 9 a) del presente
articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi della linea a) di cui sopra. Tale
indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla
società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione
stessa.
(c) L’indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d’imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma
sarà sottoposta alle disposizioni, che siano in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
(d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un’indennità in
lire, nella stessa misura prevista alla linea a), per compensare le perdite o i
danni risultanti dall’applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la
guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani.
Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.
5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame
delle domande, compresa la determinazione dell’ammontare delle perdite e
dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta,
tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra
autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso
tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo
scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo
delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle
Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l’Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti du13
rante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori
ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4,
5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano,
rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti
o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in
contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell’Allegato X e del paragrafo 14
dell’Allegato XIV del presente Trattato.
8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.
9. Ai fini del presente articolo:
(a) L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche,
che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell’entrata
in vigore del presente Trattato, a condizione ch’esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell’Armistizio con l’Italia.
L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica anche a tutte le persone
fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in
Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.
Nota: Il termine “cittadini delle Nazioni Unite” ovvero “United Nation nationals” definisce tutti i cittadini che facevano parte dei paesi alleati ed associati
nella oppure subito dopo la II° Guerra Mondiale ovvero l’embrione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945.
Inoltre sono considerati “cittadini delle Nazioni Unite” anche tutte le persone
che erano residenti nei territori ceduti dall’Italia e cittadini, società oppure
associazioni originari del TLT in quanto lo stesso con la 16° Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza del 10 gennaio 1947 ovvero un mese prima della firma
del Trattato di Pace era divenuto (o meglio ritornato) uno Stato assestante
facente parte dell’ONU.
(b) Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni
Unite, secondo la definizione data alla linea a) di cui sopra, che abbia un titolo
legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore
del proprietario, a condizione che tale successore sia anch’egli cittadino delle
Nazioni Unite, ai sensi della linea a). Se il successore ha acquistato il bene,
quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all’indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l’acquirente, ai sensi della legislazione locale.
(c) Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali
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ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica
e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle
disposizioni generali precedenti, l’espressione «beni delle Nazioni Unite e dei
loro cittadini» comprende tutti i mezzi galleggianti destinati alla navigazione
marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l’armamento di bordo, che hanno
appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una
delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto
il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a
libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all’esistenza
di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.
Articolo 88
1. Qualsiasi membro delle Nazioni Unite, non firmatario del presente Trattato,
che è in guerra con l’Italia, e Albania, può aderire al Trattato e sarà considerato, subito dopo la sua adesione, come potenza Associata per l’applicazione del
Trattato.
Note: il Territorio Libero ed il Porto Libero di Trieste, che compongono la
Nazione Internazionale di Trieste, sono riconosciuti dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite perché approvate con la 16° Risoluzione del Consiglio di Sicurezza e perché lo stesso Consiglio di Sicurezza è garante dell’integritá territoriale, neutralitá e demilitarizzazione di questi due Stati (vedi Statuto Permanente del TLT, Allegato VI, artt. 1-3).
Tale riconoscimento e dovuto al fatto storico riconducibile all’epoca dell’Impero Austro-Ungarico nel quale il Kronland di Triest era riconosciuto come
Città-Stato incorporato nello stesso Impero in egual maniera come tutte le
altre nazioni che ne facevano parte.
Con l’annullamento del Trattato di Rapallo (1920) per mezzo del presente
Trattato di Pace (vedi Articolo 1) si pose fine alle pretese territoriali da parte
italiana e jugoslava scaturite dall’allora annessione di Trieste al Regno d’Italia
e poi all’Italia Fascista (come anche l’annessione alla Germania Nazista
1943-45) per restituire questa nazione multietnica alla popolazione autoctona
triestina.
2. Gli strumenti di adesione possono essere depositati al Governo della Repubblica francese ed entrano in effetto subito dopo.
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Articolo 90
Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà
essere ratificato dalle Potenze Alleate ed Associate. Esso dovrà anche essere
ratificato dall’Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito
delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli stati Uniti d’America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo
possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate od Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in
vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi
del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.
IN FAITH WHEREOF
the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Treaty
and have affixed thereto their seals.
Note: Il Trattato di Pace è stato ratificato il 15 settembre 1947 e di conseguenza è in vigore tutt’oggi.
ALLEGATO I
Mappe che accompagnano il Trattato di Pace
consultabili su: www.portoliberotrieste.org
A. Frontiers of Italy (Article 1).
B. Franco-Italian Frontier (Article 2).
C. Yugoslav-Italian Frontier (Article 3).
D. Frontiers of the Free Territory of Trieste (Articles 4 and 22).
E. Sea Areas defined in Article 11 of the present Treaty.
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ALLEGATO VI
Statuto Permanente
del Territorio Libero di Trieste (v. Articolo 21 del trattato)
Articolo 1
Area del Territorio Libero
L’area del Territorio Libero di Trieste sarà il territorio entro il confine descritto
nei articoli 4 e 22 del presente Trattato come delimitato in accordo con l’articolo 5 del Trattato.
Articolo 2
Integrità ed indipendenza
L’integrità e indipendenza del Territorio Libero sarà assicurata da Consiglio di
Sicurezza del Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa responsabilità implica che il Consiglio deve:
(a) assicurare l’osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione
dei diritti umani basilari dei suoi abitanti.
(b) assicurare il mantenimento del ordine pubblico e sicurezza nel Territorio
Libero.
Articolo 3
Demilitarizzazione e neutralità
1. Il Territorio sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale
2. Nessuna forza armata, eccetto sotto direzione del Consiglio di Sicurezza,
sarà permessa nel Territorio Libero
3. Nessuna formazione paramilitare, esercizio o attività sarà permessa nel Territorio Libero.
4. Il Governo del Territorio Libero non farà o discuterà qualsiasi accordo militare o lo imprende con qualsiasi Stato.
Articolo 4
Diritti umani e libertà fondamentali
La Costituzione del Territorio Libero garantisce a tutte le persone sotto la giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione come origine etnica, sesso,
lingua o religione, il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
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incluso la liberta di culto religioso, lingua, parola e pubblicazione, educazione,
assemblee e associazioni. Ai Cittadini del Territorio Libero sarà assicurato l’uguaglianza di eleggibilità per l’esercizio pubblico.
Articolo 5
Diritti civili e politici
Nessuna persona che ha acquisito la cittadinanza del Territorio Libero può essere privato dei suoi diritti civili e politici eccetto per pene giudiziali per infrazioni della legge penale del Territorio Libero.
Articolo 6
Cittadinanza
1. Cittadini italiani che erano residenti il 10 giugno 1940 nel area compresa nei
confini del Territorio Libero, e i loro figli nati dopo questa data, saranno cittadini originali del Territorio Libero con tutti i diritti civili e politici. Dopo essere
diventati cittadini del Territorio Libero perderanno la loro cittadinanza italiana.
Note: sono considerati come cittadini del Territorio Libero anche tutti coloro
che sono nati dopo questa data nei confini del territorio (vedi articolo 4 più
sopra, e l’articolo 15 della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” del 10
dicembre 1948.
2. Il governo del Territorio Libero potrà comunque provvedere che le persone
indicate nel paragrafo 1 con l’età superiore di diciotto anni (o persone sposate
sia sotto o sopra quest’ età) la quale lingua consuetudinaria è l’italiano queste
hanno il diritto di scegliere la cittadinanza italiana entro 6 mesi dal entrare in
vigore della Costituzione sotto le condizioni di aver rinunciato. Qualsiasi persona che ha scelto così, sarà considerata, di aver riacquistato la cittadinanza
italiana. La scelta del marito non influisce sulla scelta della moglie. La scelta
del padre, o se il padre non e vivo, da parte della madre, non influisce che comunque saranno automaticamente inclusi tutti i figli non sposati inferiori all’età di 18 anni.
3. Il Territorio Libero può obbligare coloro che hanno vantaggio nell’opzione di
andare in Italia che essi trasferiscano la loro residenza entro un anno dalla data
nella quale la scelta é stata fatta.
4. Le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza da persone non qualificate
come cittadini originali può essere determinata dall’Assemblea Costituente del
Territorio Libero ed inserito nella Costituzione.Tali condizioni dovranno escludere l’acquisizione della cittadinanza di membri dell’ ex Polizia Fascista (OVRA)
che non e stata ancora esonorata dalle autorità competenti, incluso l’ Autorità
Militare Alleata che era responsabile per l’amministrazione dell’area.
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Note: Oggigiorno è naturale pensare che una volta che sarà attuato il Territorio Libero come Stato indipendente i cittadini originali, aventi diritto al voto,
che formano l’Assemblea Popolare ovvero Parlamento (Articolo 12) promulgheranno una legge per l’acquisizione della cittadinanza triestina ai cittadini
non avente diritto, vedi paragrafo 1. La possibilità di avere la doppia cittadinanza sarà definita tramite accordi con i rispettivi Stati interessati.
Articolo 7
Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali del Territorio Libero sono l’italiano e lo sloveno. La Costituzione determinerà in quale circostanza il croato potrebbe essere usato come
terza lingua ufficiale.
Articolo 8
Bandiera e Stemma
Il TLT ha la sua propria bandiera e stemma. La bandiera sarà la bandiera tradizionale della Città di Trieste ed il stemma sarà quello storico.
Articolo 9
Organi del governo
Per il governo del TLT ci sarà un Governatore, un Consiglio di Governo, un Assemblea Popolare eletta dal popolo del TLT ed una Magistratura, i quali poteri
rispettivi saranno esercitati in accordo con le condizioni del presente Statuto e
con la Costituzione del TLT.
Articolo 10
Costituzione
1. La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilita conformemente ai principi democratici ed adottata da un’Assemblea Costituente con la maggioranza
dei due terzi dei suffragi espressi. La Costituzione dovrà essere conforme alle
disposizioni del presente Statuto. Essa non entrerà in vigore prima dell’applicazione dello Statuto.
2. Se il Governatore ritiene che una qualunque disposizione della Costituzione
proposta dall’Assemblea Costituente, od un emendamento che venissi successivamente apportato alla Costituzione, siano in contrasto con lo Statuto, potrà
opporsì alla loro entrata in vigore sotto riserva di riferirne al Consiglio di Sicurezza se l’Assemblea non condivide le sue vedute e raccomandazioni.
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Articolo 11
Nomina del Governatore
1. Il Governatore sarà incaricato dal Consiglio di Sicurezza dopo una consultazione con i Governi di Jugoslavia e Italia. Esso non dovrà essere ne un cittadino
della Jugoslavia, ne dell’ Italia, ne del Territorio Libero. Esso sarà incaricato
per cinque anni e può essere reincaricato. Il suoi emolumenti e le sue indennità
saranno a carico dalle Nazioni Unite.
2. Il Governatore potrà autorizzare una persona di sua scelta ad esercitare le
sue funzioni quando dovrà assentarsi momentaneamente o quando non si trova
in grado, temporaneamente di adempiere alle sue funzioni.
3. Se il Consiglio di Sicurezza considera che il Governatore è venuto meno ai
doveri della sua carica, potrà sospenderlo e, sotto riserva delle appropriate
garanzie d’inchiesta e della facoltà del Governatore di essere ascoltato, potrà
revocarlo. In caso di sospensione, di revocazione, di incapacità o di decesso
del Governatore, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare un altra
persona che adempierà alle funzioni di Governatore Provvisorio fino a che il
Governatore non sia più nell’impossibilità di adempiere le sue funzioni o fino a
quando un nuovo Governatore non sia stato nominato.
Articolo 12
Potere Legislativo
Il potere legislativo sarà esercitato da un’ Assemblea popolare composta da
una singola camera eletta sulla base di rappresentanza proporzionale, dai cittadini di entrambi i sessi del TLT. L’elezione per l’Assemblea sarà condotta
sulla base di suffragio universale, equo, diretto e segreto.
Articolo 13
Consiglio di Governo
1. Con riserva alle responsabilità assegnate al Governatore nei termini del presente Statuto, il Consiglio di Governo formato dall’Assemblea popolare è responsabile davanti ad essa.
2. Il Governatore avrà il diritto di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Governo. Esso potrà esprimere le sue vedute su qualunque questione che implichi
le sue responsabilità.
3. Quando delle questioni relative alle reponsabilità delle loro cariche verranno
esaminate dal Consiglio di Governo, il Direttore della Sicurezza ed il Direttore
del Porto Libero saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio e ad
esporvi i loro punti di vista.
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Articolo 14
Esercizio del Potere Giudiziario
Il Potere Giudiziario nel Territorio Libero sarà esercitato da Tribunali istituiti
conformemente alla Costituzione ed alle Leggi del Territorio Libero.
Articolo 15
Libertà ed indipendenza del Potere Giudiziario
La Costituzione del Territorio libero dovrà garantire la libertà e l’indipendenza
completa del potere Giudiziario e prevede una istanza d’appello.
Articolo 16
Nomina dei Magistrati
1. Il Governatore nominerà i Magistrati scegliendoli fra I candidati proposti dal
Consiglio di Governo o fra altre persone, dopo consultazione del Consiglio di
Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema di nomina alle funzioni giudiziarie; sotto riserva delle garanzie che saranno date dalla
Costituzione, il governatore potrà revocare I Magistrati se la loro condotta è
incompatibile con le loro funzioni giudiziarie.
2. L’Assemblea popolare, con un voto a maggioranza dei due terzi dei suffragi
espressi, potrà invitare il Governatore a procedere ad un’inchiesta su qualsiasi
accusa sporta contro un membro della magistratura. Tale accusa, se si rivela
fondata, potrà comportare la sospensione o la revoca dell’interessato.
Articolo 17
Responsabilità del Governatore davanti al Consiglio di Sicurezza
1. Il Governatore, nella sua qualità di Rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà la responsabilità di sorvegliare l’applicazione del presente Statuto,
specie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo, e di
assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza da parte del
Governo del Territorio Libero, conformemente al presente Statuto, alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero.
2. Il governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza dei rapporti annuali
sull’applicazione dello Statuto e sull’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 18
Diritti dell’Assemblea
L’assemblea popolare ha il diritto di considerare e discutere ogni argumento
riguardante gli interessi del TLT.
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Articolo 19
Legislazione
1. L’iniziativa in materia legislativa appartiene ai membri dell’Assemblea popolare, al Consiglio di Governo e così pure al Governatore, per le questioni che a
suo avviso concernono le responsabilità del Consiglio di Sicurezza, quali sono
definite all’articolo 2 del presente Statuto.
2. Nessuna legge potrà entrare in vigore prima di essere promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo conformemente alle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero.
3. Prima di essere promulgata, qualsiasi legge adottata dall’Assemblea dovrà
essere presentata al Governatore.
4. Se il Governatore ritiene che tale legge è contraria al presente Statuto, potrà,
entro I dieci giorni che seguiranno alla presentazione della legge, ritornarla
all’Assemblea con I suoi commenti e raccomandazioni. Se il Governatore non
rinvia detta legge entro i dieci giorni fissati, o se egli informa l’Assemblea entro
lo stesso termine che la legge non richiama da parte sua alcuna osservazione o
raccomandazione, la legge sarà promulgata immediatamente.
5. Se l’Assemblea si rifiuta di ritirare la legge che le è stata restituita dal Governatore, o di emendarla conforme ai suoi commenti e raccomandazioni, il
Governatore, a meno che non sia pronto a ritirare le sue osservazioni o raccomandazioni, ed in tal caso la legge sarà promulgata senza ritardo, sottoporrà immediatamente la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore
trasmetterà egualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza qualsiasi comunicazione che l’Assemblea potesse desiderare far pervenire al Consiglio a
tale riguardo.
6. Le leggi che saranno state sottoposte al Consiglio di Sicurezza in virtù delle
disposizioni del paragrafo precedente non saranno promulgate che su istruzioni del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 20
Diritti del Governatore in materia di misure amministrative
1. Il Governatore può domandare al Consiglio di Governo di sospendere l’applicazione delle misure amministrative che, a suo avviso, sono incompatibili con
le sue proprie responsabilità, quali sono definite dal presente Statuto (controllo
dell’applicazione dello Statuto; mantenimento del ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti umani). In caso di obbiezione da parte del Consiglio di
Governo il Governatore può sospendere l’applicazione di queste misure amministrative ed il Governatore o il Consiglio di Governo possono sottoporre al
Consiglio di Sicurezza l’insieme della questione perché prenda una decisione
in proposito.
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Note: il Governatore può essere considerato come il Presidente della nazione
con delle funzioni al di sopra delle parti.
2. Quando le sue responsabilità, quali sono definite dallo Statuto, sono in giuoco, il Governatore può proporre al Consiglio di Governo di adottare qualsiasi
misura di ordine amministrativo. Se il Consiglio di Governo non accetta tali proposte, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni del articolo 22
del presente Statuto, sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza per una
decisione.
Articolo 21
Bilancio
1. Il Consiglio di Governo sarà incaricato di preparare il progetto di bilancio del
Territorio Libero, che comprenderà le previsioni di entrate e di spese, e di sottoporre tale progetto all’Assemblea popolare.
2. Nel caso in cui un esercizio finanziario incominciasse senza che il bilancio sia
stato approvato dall’Assemblea, le disposizioni relative all’esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio finanziario, fino a che il nuovo bilancio
sia stato votato.
Articolo 22
Poteri speciali del Governatore
1. Al fine di essere in grado di fare fronte alle sue responsabilità verso il Consiglio di Sicurezza, conformemente al presente Statuto, il Governatore può nei
casi che a suo giudizio presentino un carattere di estrema urgenza che minacciano l’indipendenza o l’integrità del Territorio Libero, l’ordine pubblico od il
rispetto dei diritti del uomo, ordinare direttamente e far eseguire misure appropriate, sotto riserva di indirizzare immediatamente al Consiglio di Sicurezza
un rapporto a tale riguardo. In tal caso, il Governatore può, se lo ritiene necessario, assumere la direzione dei servizi di sicurezza.
2. l’Assemblea popolare può indirizzare una petizione al Consiglio di Sicurezza
nei riguardi di qualsiasi atto compiuto dal Governatore nell’esercizio dei suoi
poteri sotto paragrafo 1 di questo articolo.
Articolo 23
Diritto di grazia e di commutazione di pena
Il diritto di grazia e di commutazione di pena apparterrà al Governatore e sarà
esercitato da lui conformemente alle disposizioni che saranno iscritte nella Costituzione.
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Articolo 24
Relazioni estere
1. Il Governatore veglierà a che la condotta dei rapporti con l’estero del Territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle
leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di opporsi
all’entrata in vigore di Trattati o di Accordi interessanti rapporti con l’estero che
a suo avviso sono in contradizione con lo Statuto, la Costituzione o con le leggi
del Territorio Libero.
2. I Trattati e gli Accordi, cosi come gli exequaturs e gli incarichi consolari saranno firmati congiuntamente dal Governatore e da un rappresentante del Consiglio di Governo.
3. Il Territorio Libero può o potrà essere parte contraente nelle convenzioni internazionali, o diventare membro di organizzazioni internazionali a condizione
che lo scopo di tali convenzioni o di tali organizzazioni sia di regolare questioni
economiche, tecniche, culturali, sociali, o relative alla sanità pubblica.
Note: il Territorio Libero può teoricamente far parte del accordo di Schengen
(confine aperto al transito di persone e merci)
4. Qualsiasi unione economica o associazione di carattere esclusivo con qualsiasi Stato è incompatibile con lo Statuto del Territorio Libero.
Note: il Territorio Libero non può far parte del Unione Europea.
5. Il Territorio Libero riconoscerà il pieno valore del Trattato di Pace con l’Italia,
e darà effetto alle disposizioni di tale Trattato che gli sono applicabili. Il Territorio Libero riconoscerà inoltre il pieno valore degli altri accordi o convenzioni
che sono stati o che saranno conclusi dalle Potenze Alleate od Associate per il
ristabilimento della pace.
Note: Il Territorio Libero riconoscerà, per esempio, i Stati sovrani di Slovenia e
Croazia in quanto eredi della Potenza Alleata ex Jugoslavia.
Articolo 25
Indipendenza del Governatore e del suo personale
Nel compimento dei loro doveri il Governatore ed il suo personale non solleciteranno e non accetteranno istruzioni da alcun Governo ne da alcuna altra
autorità, ad eccezione del Consiglio di Sicurezza. Essi si asteranno da qualsiasi
atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali dipendenti
unicamente dal Consiglio di Sicurezza.
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Articolo 26
Nomina e revoca di funzionari amministrativi
1. Le nomine alle funzioni pubbliche nel Territorio Libero saranno fatte tenendo
conto esclusivamente delle capacità professionali, della competenza e dell’integrità dei candidati.
2. I funzionari degli organi amministrativi non saranno revocati che per incompetenza o colpa grave e la revoca non sarà pronunciata che sotto riserva delle
appropriate garanzie d’inchiesta e della facoltà per l’interessato di essere sentito. Tali garanzie saranno fissate dalla legge.
Articolo 27
Direttore della Sicurezza
1. Il Consiglio di Governo sottopone al Governatore una lista di candidati per il
posto di Direttore della Sicurezza. La nomina del Direttore è fatta dal Governatore che lo sceglie fra I candidati che gli sono stati presentati o anche da altre
persone, dopo aver consultato il Consiglio di Governo. Esso può anche revocare
il Direttore della Sicurezza dopo consultazione col Consiglio di Governo.
2. Il Direttore della pubblica Sicurezza non dovrà essere ne cittadino jugoslavo
ne cittadino italiano.
Note: Il Direttore della Sicurezza può essere cittadino originale del Territorio
Libero (vedi Articolo 6).
3. Il Direttore della Sicurezza dipenderà normalmente dall’immediata autorità
del Consiglio del Governo dal quale riceverà le istruzioni sulle questioni di sua
competenza.
4. Il Governatore deve:
(a) ricevere regolarmente dei rapporti del Direttore della Sicurezza e conferire
con esso su tutte le questioni che sono di sua competenza.
(b) essere messo al corrente dal Consiglio di Governo delle istruzioni che questo dà al Direttore della Sicurezza e può esprimere il suo parere al loro riguardo.
Articolo 28
Forza di Polizia
1. Per mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza conformemente allo Statuto,
alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio
Libero avrà il diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di sicurezza.
2. I membri della polizia e dei servizi di sicurezza saranno reclutati dal Direttore della Sicurezza e possono essere da lui revocati.
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Articolo 29
Governo locale
La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la creazione di Organi di
Governo locale sulla base della rappresentanza proporzionale e secondo principi democratici, in particolar modo quello del suffragio universale, uguale per
tutti, diretto e segreto.
Articolo 30
Sistema monetario
Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetario.
Articolo 31
Ferrovie
Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprietà sulle ferrovie all’interno delle
sue frontiere e del suo controllo sulla loro amministrazione, il Territorio Libero potrà negoziare con la Jugoslavia e con l’Italia degli accordi allo scopo di
assicurare l’esercizio efficiente ed economico delle sue ferrovie. Tali accordi
stabiliranno la responsabilità dell’esercizio delle ferrovie rispettivamente in
direzione della Jugoslavia e dell’Italia, cosi come l’esercizio del capolinea di
Trieste e delle sezioni comuni a tutte le linee. In quest’ultimo caso l’esercizio
potrà essere assicurato da una commissione speciale composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell’Italia sotto la presidenza del
rappresentante del Territorio Libero.
Articolo 32
Aviazione commerciale
1. Saranno accordati gli diritti all’aviazione commerciale internazionale, agli
aeromobili commerciali immatricolati nel territorio di una qualunque nazione
facente parte delle Nazioni Unite che garantisce gli stessi diritti sul proprio
territorio a aeromobili registrati nel Territorio Libero, specie nel diritto di atteraggio per rifornimento e di riparazioni, di poter sorvolare il Territorio Libero
senza scalo e di utilizzare per scopi di traffico gli aeroporti che saranno designati dalle autorità competenti del Territorio Libero.
2. Tali diritti non saranno sottoposti a restrizioni diverse da quelle che sono
imposte sulla base della non discriminazione dalle leggi e dai regolamenti in
vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultano dal carattere
speciale del Territorio Libero, nella sua qualità di territorio neutrale e demilitarizzato.
26
Articolo 33
Registrazione di navi
1. Il Territorio Libero è autorizzato ad aprire registri per la immatricolazzione di
navi e galleggianti appartenenti sia al Governo del Territorio Libero sia a persone fisiche o ad organizzazioni domiciliate nel Territorio Libero.
2. Su domanda della Cecoslovacchia e della Confederazione Elvetica il Territorio Libero aprirà dei registri speciali per le navi e gallegianti cecoslovacchi ed
elvetici. Dopo la conclusione del Trattato di Pace con l’Ungheria e del Trattato ristabilente l’indipendenza dell’Austria rispettivamente il Territorio Libero
aprirà nelle stesse condizioni, dei registri marittimi speciali per le navi e galleggianti ungheresi ed austriaci. Navi e galleggianti iscritti in tali registri batteranno la bandiera dei rispettivi paesi.
3. Dando effetto alle disposizioni di cui sopra, e sotto riserva di qualsiasi convenzione internazionale che a tale riguardo venisse ad essere conclusa con la
partecipazione del Governo del Territorio Libero, questo potrà stabilire le condizioni concernenti l’immatricolazione, il mantenimento o la radiazione dai registri atte ad impedire tutti gli abusi cui dessero luogo le facilitazioni cosi concesse. In particolar modo per quanto per quanto riguarda le navi e galleggianti
immatricolati conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, l’immatricolazione
sarà limitata alle navi e galleggianti gestiti dal Territorio Libero che servono
regolarmente ai bisogni ed agli interessi del Territorio Libero. Nel caso delle
navi e galleggianti immatricolati in conformità al paragrafo 2 di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti aventi Trieste come base
e che servano in maniera regolare e permanente ai bisogni dei loro rispettivi
paesi attraverso il porto di Trieste.
Articolo 34
Porto Libero
Sarà creato un Porto Libero nel Territorio Libero che sarà amministrato sulla
base di uno Strumento internazionale stabilito dal Consiglio dei Ministri degli
Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza, ed è allegato al presente Trattato
(Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero metterà in vigore la legislazione
necessaria e prenderà tutte le misure utili per dare effetto alle disposizioni di
tale Strumento.
Articolo 35
Libertà di transito
La libertà di transito sarà assicurata in conformità alle usuali convenzioni internazionali dal Territorio Libero e dagli stati attraverso il cui territorio si effettua
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il transito di merci trasportate via ferrovia fra il Porto Libero e gli stati che serve, senza alcuna discriminazione e senza diritti di tasse di dogana o costi altri
che quelli imposti per i servizi resi.
Articolo 36
Interpretazione dello Statuto
Ad eccezione dei casi per i quali un’altra procedura è espressamente prevista
da un articolo del presente Statuto, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od all’esecuzione dello Statuto che non sarà risolta tramite negoziato
diretto ed a meno che le parti non convengano fra di loro per un altro sistema
di regolamento, sarà sottoposta, alla domanda dell’una o dell’altra delle parti,
ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e
di un terzo membro scelto di comune accordo fra le due parti fra i sudditi di un
terzo Paese. In mancanza di accordo fra le parti, entro il termine di un mese,
per la designazione del terzo membro l’una o l’altra parte potrà domandare al
Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere a tale designazione. La
decisione della maggioranza dei membri della Commissione sarà considerata
come decisione della Commissione ed accettata dalle parti come definitiva ed
obbligatoria.
Articolo 37
Modifica dello Statuto
Il presente Statuto costituisce lo Statuto Permanente del Territorio Libero sotto riserva di qualunque modifica che il Consiglio di Sicurezza potrà apportarvi
ulteriormente. L’Assemblea popolare, in seguito ad un voto espresso con maggioranza di due terzi dei suffragi, potrà indirizzare delle petizioni al Consiglio
di Sicurezza.
Articolo 38
Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore nella data che sarà determinata dal Consiglio
di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Allegato VII
Strumento per il Regime Provvisorio
del Territorio Libero di Trieste (v. articolo 21 del Trattato)
Le disposizioni del presente Strumento si
applicheranno all’amministrazione del
Territorio Libero di Trieste nell’attesa della
messa in atto dello Statuto Permanente.
Articolo 1
Il Governatore entrerà in funzione nel
Territorio Libero il più presto possibile dopo
l’entrata invigore del presente Trattato di
Pace. Fino all’entrata in funzione del
Governatore, il Territorio Libero continuerà
ad essere amministrato dai comandi militari
alleati operanti ciascuno nella propria
rispettiva zona.
Articolo 2
Quando prenderà ufficio nel Territorio Libero, il Governatore avrà il potere di
scegliere fra le persone domiciliate nel Territorio Libero e dopo consultazione
con i Governi jugoslavo e italiano di costituire un Consiglio Provvisorio di Governo. Il Governatore avrà il diritto di modificare la composizione del Consiglio
Provvisorio di Governo ogni volta che lo giudicherà necessario. Il Governatore
ed il Consiglio Provvisorio di Governo eserciteranno le loro funzioni nel modo
prescritto dalle disposizioni dello Statuto Permanente, man mano che tali disposizioni si riveleranno applicabili ed in quanto quelle del presente Strumento
non vi si sostituiscano. Parimenti tutte le altre disposizioni dello Statuto Permanente saranno applicati durante la durata del regime provvisorio a mano
mano che dette disposizioni si riveleranno applicabili ed in quanto quelle del
presente Strumento non vi si sostituiscano.
Nei suoi atti il Governatore sarà guidato soprattutto dalla preoccupazione dei
bisogni e del benessere della popolazione.
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Articolo 3
La sede del Governo sarà stabilita a Trieste. Il Governatore indirizzerà i suoi
rapporti direttamente al Presidente del Consiglio di Sicurezza e per suo tramite, fornirà al Consiglio tutte le informazioni necessarie sull’amministrazione
del Territorio Libero.
Articolo 4
Il primo dovere del Governatore sarà quello di vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza. Esso nominerà a titolo provvisorio, un Direttore
della Sicurezza che organizzerà le forze di polizia ed i servizi di Sicurezza.
Articolo 5
a) A partire dall’entrata in vigore del presente Trattato l’effettivo delle truppe
stanziate nel Territorio Libero non supererà 5000 uomini per il Regno Unito,
5000 uomini per gli Stati Uniti d’America e 5000 uomini per la Jugoslavia.
b) Queste truppe saranno poste a disposizione del Governatore durante un periodo di 90 giorni a partire dall’entrata in funzione del Governatore nel Territorio Libero. Dal termine di detto periodo queste truppe cesseranno di essere
a disposizione del Governatore e verranno ritirate dal Territorio in un termine
complementare di 45 giorni a meno che il Governatore non avvisi il Consiglio di
Sicurezza che egli ritenga necessario, nell’interesse del Territorio, di mantenere queste truppe in tutto o in parte. In questa ultima ipotesi le truppe richieste
dal Governatore saranno mantenute durante 45 giorni al massimo dopo che
il Governatore avrà avvertito il Consiglio di Sicurezza che l’ordine interno del
Territorio può essere assicurato a mezzo di servizi di sicurezza senza l’aiuto di
truppe straniere.
c) Le operazioni di sgombero previste al paragrafo b) dovranno effettuarsi in
modo da conservare per quanto possibile la proporzione prevista al paragrafo
a) tra le truppe delle tre Potenze interessate.
Articolo 6
Il Governatore avrà diritto in qualsiasi momento di domandare aiuto ai Comandi
in capo di questi contingenti e tale aiuto gli verrà dato senza ritardo. In tutti i
casi in cui ciò sia possibile il Governatore consulterà i Comandanti militari interessati prima di dare istruzioni, ma non si immischierà nei provvedimenti di
ordine militare presi nei riguardi delle forze armate durante l’esecuzione delle
sue istruzioni. Ogni Comandante in capo ha il diritto di riferire, con rapporto, al
proprio Governo circa le istruzioni che egli ha ricevuto dal Governatore, informando il Governatore del contenuto dei suoi rapporti. Il Governo interessato
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avrà il diritto di rifiutare che le sue truppe partecipino all’operazione in questione ed informerà il Consiglio di Sicurezza del suo rifiuto.
Articolo 7
Le disposizioni concernenti i luoghi di stazionamento, l’amministrazione e l’approvvigionamento dei contingenti militari forniti dal Regno Unito, dagli Stati
Uniti d’America e dalla Jugoslavia saranno fissate con accordi tra il Governatore ed i Comandanti in capo di questi contingenti.
Articolo 8
Il Governatore avrà l’incarico di organizzare, in consultazione con il Consiglio
Provvisorio di Governo, le elezioni dei membri dell’Assemblea Costituente secondo le condizioni prescritte dallo Statuto per le elezioni all’Assemblea popolare.
Le elezioni avranno luogo al più tardi quattro mesi dopo l’entrata in funzione
del Governatore. Nel caso che fosse tecnicamente impossibile di procedere alle
elezioni nel detto termine il Governatore riferirà al Consiglio di Sicurezza.
Articolo 9
Il Governatore fisserà il bilancio provvisorio ed i programmi provvisori di esportazione ed importazione in consultazione con il Consiglio Provvisorio di Governo
ed egli si assicurerà che provvedimenti appropriati siano presi dal Consiglio di
Governo provvisorio per la gestione finanziaria del Territorio Libero.
Articolo 10
Le leggi ed i regolamenti esistenti rimarranno in vigore a meno che non siano
abrogati o la loro applicazione non sia sospesa dal Governatore. Il Governatore avrà il diritto di modificare le leggi ed i regolamenti esistenti e di emanare
nuove leggi e nuovi regolamenti in accordo con la maggioranza del Consiglio di
Governo provvisorio. Queste leggi modificate e nuove e regolamenti nuovi come
pure gli atti del Governatore che abrogano leggi e regolamenti o sospendono la
loro applicazione saranno validi a meno che non siano modificati, revocati o sostituiti con decisioni dell’Assemblea popolare o del Consiglio di Governo, agenti
nei loro ambiti rispettivi dopo l’entrata in vigore della Costituzione.
Articolo 11
Fino a quando non sia stabilito un regime monetario separato per il Territorio
Libero, la lira italiana continuerà ad essere la moneta legale nel Territorio Li31
bero. Il Governo Italiano fornirà al Territorio Libero i mezzi di cambio estero e
gli strumenti monetari ad esso necessari a condizioni che non saranno meno
favorevoli di quelle applicate in Italia.
L’Italia e il Territorio Libero concluderanno un accordo per rendere effettive le
disposizioni sopra indicate e per fissare ogni regolamento che si renda necessario tra i due Governi.
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Allegato VIII
Strumento per il
Porto Libero di Trieste
Articolo 1
1. Al fine di garantire che le strutture portuali e di transito di Trieste saranno
disponibili per l’uso in condizioni di parità da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l’Italia e gli Stati dell’Europa Centrale, nel modo come è
usuale negli altri porti liberi del mondo:
(a) Ci sarà un porto franco doganale nel Territorio Libero di Trieste entro i limiti
previsti dalla o stabiliti in accordo con l’articolo 3 del presente Strumento.
(b) Le merci che passeranno nel Porto Libero Di Trieste godranno della libertà
di transito come stipulato dall’ articolo 16 del presente Strumento.
2. Il regime internazionale del Porto Libero sarà governato con le condizioni del
presente Strumento.
Articolo 2
1. Il Porto Libero è istituito ed amministrato come una corporazione di Stato del
Territorio Libero, avente tutti gli attributi di persona giuridica e funzionando in
accordo con le condizioni di questo Strumento.
2. Tutte le proprietà statali e parastatali italiane nei limiti del Porto Libero, in
accordo con le condizioni del presente trattato, che passeranno al TLT saranno
trasferite, senza pagamento, al Porto Libero.
Articolo 3
1. L’area del Porto Libero include il territorio ed istallazioni delle zone franche
del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939.
2. L’istituzione di zone speciali nel Porto Libero sotto la giurisdizione esclusiva
di un Stato qualunque è incompatibile con lo status del Territorio Libero e del
Porto Libero.
3. Al fine di, comunque, di provvedere alle esigenze di traffico marittimo jugoslavo e italiano nell’adriatico, il Direttore del Porto Libero, su richiesta dei
Governi Jugoslavo e Italiano e con il parere concorde della Commissione Internazionale di cui all’Articolo 21 seguente, può riservare a navi mercantili battenti
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bandiere dei rispettivi due Stati l’esclusivo uso di spazi di attracco all’interno di
alcune parti dell’area del Porto Libero.
Note: Le zone marcate in arancione sono il territorio extraterritoriale del
Porto Libero
4. Nel caso in cui sia necessario aumentare l’area del Porto Libero, tale aumento può essere presentato su proposta del Direttore del Porto Libero da decisione del Consiglio di Governo con l’approvazione dell’ Assemblea Popolare.
Articolo 4
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Strumento le leggi e norme
in vigore nel Territorio Libero saranno applicabili a persone e proprietà entro
i confini del Porto Libero e le autorità responsabili per la loro applicazione nel
Territorio Libero eserciteranno i loro compiti entro i limiti del Porto Libero.
Articolo 5
1. A navi mercantili e merci di tutti i paesi sarà permesso l’accesso senza restrizioni al Porto Libero per il carico e scarico sia di merci in transito che di
merci destinate per o provenienti dal Territorio Libero.
2. Con riferimento all’importazione o esportazione dal o in transito attraverso
il Porto Libero, le autorità del Territorio Libero non possono imporre, su tali
merci, dazi doganali o pagamenti diversi da quelli imposti per servizi resi.
3. Tuttavia, per le merci, importate attraverso il Porto Libero per il consumo
all’interno del Territorio Libero od esportate da questo Territorio attraverso il
Porto Libero, saranno applicate appropriate leggi e norme in vigore nel Territorio Libero.
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Articolo 6
Stoccaggio, immagazzinaggio, ispezione, smistamento, imballaggio e reimballaggio e attivitá simili che solitamente sono condotte nelle zone franche del
porto di Trieste saranno permesse nel Porto Libero sotto le disposizioni generali stabilite dal Direttore del Porto Libero.
Articolo 7
1. Il Direttore del Porto Libero può anche permettere l’elaborazione di merci
nel Porto Libero.
2. Attività manifatturiere nel Porto Libero saranno permesse a quelle aziende
le quali esistevano già nelle zone franche del porto di Trieste precedentemente
l’entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto
Libero, il Consiglio di Governo può permettere la fondazione di nuove imprese
manifatturiere entro i limiti del Porto Libero.
Articolo 8
Ispezioni delle autorità del Territorio Libero saranno permesse entro il Porto
Libero nella misura necessaria per far rispettare la dogana e altre norme del
Territorio Libero per la prevenzione del contrabbando.
Articolo 9
1. Le autorità del Territorio Libero avranno diritto di fissare e riscuotere le tasse portuali nel Porto Libero.
2. Il Direttore del Porto Libero fissa tutti i prezzi per l’uso delle strutture e dei
servizi del Porto Libero. Tali prezzi devono essere ragionevoli e relazionati ai
costi delle operazioni, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del
Porto Libero.
Articolo 10
Nel fissare e riscuotere, nel Porto Libero, le tasse portuali e altri oneri di cui
l’Articolo 9, così come nella fornitura dei servizi e delle strutture del Porto Libero, non ci sarà nessuna discriminazione per quanto riguarda la nazionalità
delle navi, la proprietà dei beni o su qualsiasi altri motivi.
Articolo 11
Il passaggio di tutte le persone dentro o fuori dell’area del Porto Libero sarà
soggetto alle disposizioni stabilite dalle autorità del Territorio Libero. Queste
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disposizioni, comunque, saranno stabilite in modo da non ostacolare eccessivamente il passaggio dentro e fuori il Porto Libero di cittadini di qualsiasi Stato
che siano impegnati in qualsiasi legittimo esercizio nell’area del Porto Libero.
Articolo 12
Le regole e leggi interne in vigore nel Porto Libero e similmente i listini dei
prezzi imposti nel Porto Libero devono essere rese pubbliche.
Articolo 13
Il traffico di cabotaggio e commercio di cabotaggio entro il Territorio Libero
sarà esercitato in accordo con le disposizioni emesse dalle autorità del Territorio Libero, le condizioni del presente Strumento non siano considerate per
imporre su tali autorità eventuali restrizioni a questo riguardo.
Articolo 14
Entro i confini del Porto Libero, le misure per la salvaguardia della salute e
misure per combattere malattie di animali e vegetali in rispetto a navi e carichi
sarà applicata dalle autorità del Territorio Libero.
Articolo 15
Sarà dovere delle autorità del Territorio Libero a fornire il Porto Libero con riserve d’acqua, gas, elettricità, comunicazioni, depuratori e altri servizi pubblici
e anche di assicurare la pubblica sicurezza e vigili del fuoco.
Articolo 16
1. La libertà di transito deve essere in accordo con, i consueti accordi internazionali, garantito dal Territorio Libero e dagli Stati i quali territori vengono attraversati da merci trasportate via ferrovia tra il Porto Libero e gli Stati serviti,
senza alcuna discriminazione ed esenti da tasse doganali o altri oneri di quelli
imposti per i servizi resi.
2. Il Territorio Libero e gli Stati che si sono assunti gli obblighi del presente
Strumento per i quali territori passa il traffico in transito da entrambi le direzioni faranno di tutto nel loro potere di provvedere alle migliori possibili facilitazioni dando tutto il rispetto alla più veloce ed efficiente movimentazione delle
merci, ad un prezzo ragionevole e non applicheranno al movimento delle merci
da e per il Porto Libero nessuna misura discriminatoria rispetto a tariffe, servizi, dogane, sanità, polizia o altri disposizioni.
3. Gli Stati che si sono assunti gli obblighi del presente Strumento non devono
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prendere misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero artificiosamente dirottare il traffico dal Porto Libero a beneficio di altri porti marittimi. Le
misure prese dal Governo della Jugoslavia che preveda per il traffico sui porti
nella Jugoslavia meridionale non sono considerate come misure designate per
dirottamento artificioso del traffico.
Articolo 17
Il Territorio Libero e gli Stati che si sono assunti gli obblighi del presente Strumento dovranno, entro i loro rispettivi territori e su termini non discriminatori,
in accordo con i consueti accordi internazionali garantire, libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica tra l’area del Porto Libero e tutti i paesi
che creano comunicazione originata da o per l’area del Porto Libero.
Articolo 18
1. L’amministrazione del Porto Libero deve essere svolta dal Direttore del Porto Libero che lo rappresenta come persona giuridica. Il Consiglio di Governo
presenterà al Governatore una lista di candidati qualificati per il posto di Direttore del Porto Libero. Il Governatore nominerà il Direttore scelto tra i candidati
a lui presentati dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In caso di
disaccordo la questione è deferita al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore ha la
facoltà di licenziare il Direttore su richiesta della Commissione Internazionale
o del Consiglio di Governo.
2. Il Direttore non deve essere cittadino jugoslavo o italiano.
3. Tutti gli altri impiegati del Porto Libero saranno incaricati dal Direttore. In
tutte le assunzioni di personale la preferenza deve essere data a cittadini del
Territorio Libero.
Articolo 19
Soggetto alle disposizioni del presente Strumento, il Direttore del Porto Libero prenderà tutte le ragionevoli e necessarie misure per l’amministrazione, le
operazioni, il mantenimento e lo sviluppo del Porto Libero come un efficiente
porto adeguato per l’immediata movimentazione di tutto il traffico di questo
porto. In particolare, il Direttore è responsabile per l’esecuzione di tutti i tipi di
lavori portuali nel Porto Libero, dirige le operazioni delle istallazioni portuali e
altre attrezzature portuali, stabilisce, in accordo con la legislazione del Territorio Libero, le condizioni di lavoro nel Porto Libero, e sovrintende all’esecuzione
nel Porto Libero di ordini e regolamenti delle autorità del Territorio Libero in
rispetto alla navigazione.
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Articolo 20
1. Il Direttore del Porto Libero emanerà tali regolamenti e leggi interne se lo
considera necessario nell’esercizio delle sue funzioni come prescritto dal articolo precedente.
2. Il bilancio indipendente del Porto Libero sarà elaborato dal Direttore, e sarà
approvato ed applicato in accordo con la legislazione che è stabilita dall’Assemblea popolare del Territorio Libero.
3. Il Direttore del Porto Libero presenta una relazione annuale delle operazioni
del Porto Libero al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio Libero.
Una copia della relazione è trasmessa alla Commissione Internazionale.
Articolo 21
1. Deve essere stabilita una Commissione Internazionale del Porto Libero, d’ora in poi chiamata “La Commissione Internazionale”, consistente in un rappresentante del Territorio Libero di Trieste e di ognuno dei seguenti Stati: Francia,
Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d’America, Repubblica Federativa Jugoslava,
Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a condizione che
tale Stati abbiano assunto gli obblighi del presente Strumento.
2. Il rappresentante del Territorio Libero sarà il Presidente Permanente della
Commissione Internazionale. Nell’ eventualità di parità di voto, il voto dato dal
Presidente sarà decisivo.
Note: La posizione del rappresentante del Territorio Libero è ricoperta dal
presidente del ComitatoPLT.
Articolo 22
La Commissione Internazionale avrà la propria sede nel Porto Libero. I suoi
uffici ed attività saranno esenti dalla giurisdizione locale. I membri e funzionari della Commissione Internazionale godranno nel Territorio Libero di quei
privilegi ed immunità come è necessario per l’esercizio delle loro funzioni. La
Commissione Internazionale deciderà sulla propria segreteria, procedure e bilancio. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno divise tra
gli stati membri in maniera equa come accordato da loro tramite la Commissione Internazionale.
Articolo 23
La Commissione Internazionale ha il diritto di investigare e considerare tutte
le questioni relative alle operazioni, uso, ed amministrazione del Porto Libero
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o per gli aspetti tecnici di transito tra il Porto Libero e gli Stati i quali serve,
compresa l’unificazione delle procedure di gestione. La Commissione Internazionale agisce su propria iniziativa o su questioni portate alla sua attenzione
da qualsiasi Stato o dal Territorio Libero o dal Direttore del Porto Libero. La
Commissione Internazionale comunicherà le sue osservazioni o raccomandazioni su tali questioni allo Stato o gli Stati coinvolti, o al Territorio Libero, o
al Direttore del Porto Libero. Queste raccomandazioni devono essere prese in
considerazione e le necessarie misure devono essere prese. Qualora il Territorio Libero o lo Stato o gli Stati interessati ritengano, comunque, che tali misure
sarebbero incompatibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione può su richiesta del Territorio Libero o di uno degli Stati interessati essere
trattata come previsto nell’articolo 24 di seguito.
Articolo 24
Ogni disputa riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente Strumento, non risolta con negoziato diretto, sarà, a meno che le parti siano reciprocamente concordi su altri mezzi di accordo, sottoposta a richiesta di una
delle parti della controversia ad una Commissione composta da un rappresentante di ciascuna parte ed un terzo membro scelto di comune accordo delle due
parti da cittadini di un terzo paese. Se le due parti non dovessero accordarsi
entro un periodo di un mese nella nomina del terzo membro, il Segretario-Generale delle Nazioni Unite può essere richiesto da una delle parti a procedere
alla nomina. La decisione presa della maggioranza dei membri della Commissione sarà la decisione della Commissione, e verrà accettata dalle parti come
definitiva e vincolante.
Articolo 25
Le proposte per emendamenti per il presente Strumento possono essere presentati al Consiglio di Sicurezza tramite il Consiglio di Governo del Territorio
Libero o da tre o più Stati rappresentati dalla Commissione Internazionale. Un
emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrerà in vigore dalla data
stabilita dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 26
Dati gli scopi del presente Strumento uno Stato è considerato come aventi assunto gli obblighi del presente Strumento se è parte del Trattato di Pace con
l’Italia o abbia a sua volta notificato al Governo della Repubblica di Francia l’assunzione di questi obblighi.
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Chi é cittadino del TLT ?
STATUTO PERMANENTE del TLT:
Cittadini che erano residenti il 10 giugno 1940
nell’area compresa nei confini del Territorio
Libero, e i loro figli nati dopo questa data, sono
cittadini originari del Territorio Libero con tutti
i diritti civili e politici.
COMMENTO:
Sono considerati come cittadini originari del TLT Libero anche tutti coloro
che sono nati dopo questa data entro i
confini del territorio.
Kdo je državljan STO ?
STALNI STATUT – STO:
Državljani, ki so imeli 10. junija 1940 stalno
prebivalisce na obmocju znotraj meja Svobodnega rojeni po tem datumu, postanejo prvotni
državljani Svobodnega ozemlja s polnimi
državljanskimi in politicnimi pravicami.
PLT
OPOMBA:
Porto Libero di Trieste
So
tudi
prvotni državljani STO vsi
Prosta Luka
Trst
Free Port Triest
rojeni
po tem datumu v meji ozemlja.
Il Cittadino del
Territorio Libero di Trieste
deve sapere che:
Ha una propria patria
che non potrà mai essere cancellata.
Ha diritto alla propria cittadinanza.
Le cittadinanze degli stati confinanti
sono cittadinanze aggiuntive.
INOLTRE:
Ha il diritto di gestire il proprio porto,
senza indebite interferenze da parte
degli stati confinanti, in competizione
ad esso.
Ha pieni diritti civili e politici.
ISCRIVITI
per attuare la tua patria
che non divide ma riunisce i popoli
L’associazione “Cittadini del TLT” è coordinata con il “ComitatoPLT”
per realizzare civilmente la “Nazione Internazionale di Trieste” che
sarà d’esempio per lo sviluppo economico, il progresso socioculturale,
i diritti umani e la sicurezza internazionale per tutti i popoli del mondo.
40
Comuni TLT /
Občine STO:
Duino Aurisina/ Devin
Monrupino/ Repen
Sgonico/ Zgonik
Trieste/ Trst
Dolina/ Dolina
Muggia/ Milje
Koper/ Capodistria
Dekani/ Villa Decani
Izola/ Isola
Piran/ Pirano
Marezige/ Maresego
Šmarje/ Monte di Capodistria
Umag/ Umago
Buje/ Buie
Brtonigla/ Verteneglio
Grožnjan/ Grisignana
Novigrad/ Cittanova
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La nazione internazionale di Trieste