Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti - Depositi
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DESCRIZIONE
RISCHI TIPICI
Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente,
obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito
(deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di
risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena
prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere
superiore a 12.500 euro.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari Usa);
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con
conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto
va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
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7$662&5(',725(0,1,02- CAPITALIZZATO CON PERIODICITA' ANNUALE
Tasso annuo nominale (T.A.N.) al lordo della ritenuta fiscale
- corrispondente ad un tasso annuo effettivo (T.A.E.) ORUGR del
e ad un tasso annuo effettivo (T.A.E.) QHWWR del
0,050%
0,050%
0,036%
27,00%
5,7(187$),6&$/( SUGLI INTERESSI
quella vigente tempo per tempo - nell'attualità
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0(72'2',&$/&2/2'(*/,,17(5(66,
9$/87(
- valute sui versamenti (contanti)
- valute sui prelevamenti
63(6(
Spese per ogni operazione
Spese fisse ad ogni liquidazione (spese di chiusura)
Rimborso costo libretto di deposito
minimo annuo
massimo annuo
annuale
anno civile gg. 365
se bisestile gg. 366
stesso giorno
stesso giorno
Euro
Euro
Euro
1,79
5,99
99.999.999,99
Euro
8,14
Euro
9,03
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Decorrenza
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
Spese invio estratto conto
Spese di estinzione
Commissione trimestrale
Spese per comunicazione variazione condizioni
OXJOLR
2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti –
Depositi
'(326,7,$5,63$50,2!
1,63
Euro
0,00
Euro
2,94
Euro
1,89
Euro
14,62
Euro
35,00
Euro
28,88
Euro
35,81
63(6($&&(6625,(
Bollo su contratto accensione deposito
Spese di Certificazione (dichiarazione interessi)
Blocco a seguito di furto o smarrimento
Rilascio duplicato per smarrimento, furto, distruzione,(ammortamento)
Spese postali per invio comunicazioni - documentazione - contabili
6SHVHSURGX]LRQHGXSOLFDWL
Euro
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secondo le tariffe postali vigenti,
con un minimo di Euro 0,60
- Spese duplicato per documento trimestre in corso
Euro
2,00
- Spese duplicato per documento ultimi 4 trimestri liquidati
Euro
5,00
- Spese duplicato per documento periodi antecedenti
Euro
10,00
6,17(6,'(//(&/$862/(&2175$778$/,&+(5(*2/$12,/6(59,=,2
II libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo. Se è al portatore è tale anche se intestato al nome di una persona od
ente o contrassegnato in altro modo.
I versamenti ed i prelevamenti devono essere effettuati in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente, la quale provvede alle
relative annotazioni.
Se il libretto è al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso. La Banca non ha alcun obbligo di fare
indagini circa la legittimità del possesso. Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono effettuati all'intestatario del libretto o al suo rappresentante.
In caso di accordo tra intestatario e Banca, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante.
II vincolo deve essere annotato sul libretto a cura della Banca.
Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata sia sul contratto che sul libretto, sono annotati in occasione della prima
presentazione del libretto dopo la capitalizzazione e sono liquidati in occasione dell'estinzione. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da
oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca può cessare di corrispondere interessi, di addebitare le spese di
gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi degli artt. 119 e 161, secondo comma, del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, e
relative disposizioni di attuazione.
Per i libretti al portatore la comunicazione periodica annuale, sotto forma di estratto conto annuale, relativa all'anno di riferimento, è messa a
disposizione dei presentatori, che saranno tenuti a ritirarla presso la filiale emittente del libretto entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto
per i libretti nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente. Se la somma risultante dal libretto non supera euro 516,46, si applica
anche per il libretto al portatore la procedura semplificata disposta per i libretti nominativi dalla legge 30/7/1951, n° 948 e successive modificazioni.
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel contratto di adesione.
La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato; in caso di variazioni in
senso sfavorevole per il cliente, le variazioni gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118
(così come modificato dal D.Lgs. 4.7.2006 n. 223) e dall’ art. 161, comma 2, del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di
attuazione. Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di
liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
L'estinzione del rapporto deve essere richiesta dall'intestatario del libretto o dal suo rappresentante.
La chiusura del deposito e la sua liquidazione è immediata salvo, per il caso di pagamento contanti, un preavviso di 5 giorni ai sensi dell’art. 1834
c.c..
II contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra il depositante e la Banca, quando il depositante non sia Consumatore, il Foro
competente per le azioni promosse da questi è esclusivamente quello di Mantova. La Banca ha invece la facoltà di agire nei confronti del
depositante nel Foro di Mantova, nonché in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge. Quando invece il depositante sia Cnsumatore, il Foro
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)RJOLR,QIRUPDWLYR
Decorrenza
OXJOLR
2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti –
Depositi
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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competente è determinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgsl. 6/9/2005 n. 206 (codice del consumo).
La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l’invio al domicilio del Cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti periodici
ed ogni altra comunicazione inerente i rapporti in essere; l’importo del recupero è comprensivo delle spese effettivamente sostenute dalla Banca
per ogni invio in base alle tariffe vigenti tempo per tempo.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2)
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
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Libretto nominativo: Libretto di deposito a risparmio intestato ad uno o più nominativi che sono i soli titolari del diritto di disporre delle
somme risultanti a saldo del libretto stesso. Nel caso di libretto nominativo intestato a minore, i prelevamenti possono essere
effettuati da un legale rappresentante del minore (genitore, tutore, esercente la potestà), oppure liberamente ed autonomamente dal
titolare minore purché abbia compiuto i 6 anni.
Spese per singola operazione: Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Spese fisse ad ogni liquidazione: vengono percepite ad ogni liquidazione periodica (capitalizzazione degli interessi), compresa la
liquidazione per estinzione
Costo del libretto: Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Spese per ammortamento: Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
Spese per rilascio duplicato: spese previste per la pratica da istruire in caso di smarrimento, distruzione o furto del libretto.
T.A.N. - Tasso annuo nominale: è il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con capitalizzazione annuale o ad
estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione.
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.
T.A.E. - Tasso annuo effettivo: è il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di
liquidazione infrannuale degli interessi (ad es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo
vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato T.A.E. (tasso annuo effettivo).
Valuta: Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è
effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento.
Saldo: ultima somma risultante sul libretto dopo le operazioni di versamento e prelevamento.
Disponibilità economica : si intende la data, determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari ( L ) o giorni di calendario ( C ) alla
data dell’operazione, in cui le somme versate sono rese disponibili al cliente.
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2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti –
Depositi
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL
CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO
CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
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