Decorrenza Pag. 1 / 4 OXJOLR )RJOLR,QIRUPDWLYR Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti - Depositi '(326,7,$5,63$50,2! &$5$77(5,67,&+((5,6&+,7,3,&,'(/6(59,=,2 DESCRIZIONE RISCHI TIPICI Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 12.500 euro. - Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; - Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari Usa); - Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. &21',=,21,(&2120,&+('(/6(59,=,2 1% OH FRQGL]LRQL HFRQRPLFKH VRWWR ULSRUWDWH VRQR LQGLFDWH QHOOD PLVXUD PLQLPD VH D IDYRUH GHO FOLHQWH H PDVVLPD VH D FDULFRGHOFOLHQWHVRQRYDOLGHILQRDQXRYRDYYLVRHQRQWHQJRQRFRQWRGLHYHQWXDOLSDUWLFRODULVSHVHDJJLXQWLYHVRVWHQXWHHR UHFODPDWH GD WHU]L R SUHYLVWH GD VSHFLILFL DFFRUGL LQ GHURJD LPSRVWH R TXDQW DOWUR GRYXWR SHU OHJJH FKH QRQ VLD LPPHGLDWDPHQWHTXDQWLILFDELOHWDOLHYHQWXDOLRQHULDJJLXQWLYLVDUDQQRRJJHWWRGLUHFXSHURLQWHJUDOHDSDUWH 7$662&5(',725(0,1,02- CAPITALIZZATO CON PERIODICITA' ANNUALE Tasso annuo nominale (T.A.N.) al lordo della ritenuta fiscale - corrispondente ad un tasso annuo effettivo (T.A.E.) ORUGR del e ad un tasso annuo effettivo (T.A.E.) QHWWR del 0,050% 0,050% 0,036% 27,00% 5,7(187$),6&$/( SUGLI INTERESSI quella vigente tempo per tempo - nell'attualità &$3,7$/,==$=,21(,17(5(66, 0(72'2',&$/&2/2'(*/,,17(5(66, 9$/87( - valute sui versamenti (contanti) - valute sui prelevamenti 63(6( Spese per ogni operazione Spese fisse ad ogni liquidazione (spese di chiusura) Rimborso costo libretto di deposito minimo annuo massimo annuo annuale anno civile gg. 365 se bisestile gg. 366 stesso giorno stesso giorno Euro Euro Euro 1,79 5,99 99.999.999,99 Euro 8,14 Euro 9,03 %$1&$$*5,&2/$0$1729$1$6S$6HGH/HJDOHLQ0DQWRYDFVR9LWWRULR(PDQXHOHQ²ZZZEDPLW&DSLWDOH6RFLDOH HXURLY&RGLFHILVFDOH3DUWLWD,9$HQGLLVFUL]LRQHDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL0DQWRYD²6RFLHWj FRQ6RFLR8QLFRVRJJHWWDDOO DWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGL%DQFD0RQWHGHL3DVFKLGL6LHQD&RGLFHEDQFD² &RGLFH*UXSSR,VFULWWDDOO $OERSUHVVROD%DQFDG ,WDOLDDOQ$GHUHQWHDO)RQGR,QWHUEDQFDULRGL7XWHODGHL'HSRVLWL )RJOLR,QIRUPDWLYR Decorrenza Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Spese invio estratto conto Spese di estinzione Commissione trimestrale Spese per comunicazione variazione condizioni OXJOLR 2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti – Depositi '(326,7,$5,63$50,2! 1,63 Euro 0,00 Euro 2,94 Euro 1,89 Euro 14,62 Euro 35,00 Euro 28,88 Euro 35,81 63(6($&&(6625,( Bollo su contratto accensione deposito Spese di Certificazione (dichiarazione interessi) Blocco a seguito di furto o smarrimento Rilascio duplicato per smarrimento, furto, distruzione,(ammortamento) Spese postali per invio comunicazioni - documentazione - contabili 6SHVHSURGX]LRQHGXSOLFDWL Euro Pag. 2 / 4 secondo le tariffe postali vigenti, con un minimo di Euro 0,60 - Spese duplicato per documento trimestre in corso Euro 2,00 - Spese duplicato per documento ultimi 4 trimestri liquidati Euro 5,00 - Spese duplicato per documento periodi antecedenti Euro 10,00 6,17(6,'(//(&/$862/(&2175$778$/,&+(5(*2/$12,/6(59,=,2 II libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo. Se è al portatore è tale anche se intestato al nome di una persona od ente o contrassegnato in altro modo. I versamenti ed i prelevamenti devono essere effettuati in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente, la quale provvede alle relative annotazioni. Se il libretto è al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso. La Banca non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso. Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono effettuati all'intestatario del libretto o al suo rappresentante. In caso di accordo tra intestatario e Banca, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. II vincolo deve essere annotato sul libretto a cura della Banca. Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata sia sul contratto che sul libretto, sono annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione e sono liquidati in occasione dell'estinzione. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca può cessare di corrispondere interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi degli artt. 119 e 161, secondo comma, del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, e relative disposizioni di attuazione. Per i libretti al portatore la comunicazione periodica annuale, sotto forma di estratto conto annuale, relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione dei presentatori, che saranno tenuti a ritirarla presso la filiale emittente del libretto entro il 30 gennaio dell'anno successivo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente. Se la somma risultante dal libretto non supera euro 516,46, si applica anche per il libretto al portatore la procedura semplificata disposta per i libretti nominativi dalla legge 30/7/1951, n° 948 e successive modificazioni. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel contratto di adesione. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato; in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, le variazioni gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 (così come modificato dal D.Lgs. 4.7.2006 n. 223) e dall’ art. 161, comma 2, del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. L'estinzione del rapporto deve essere richiesta dall'intestatario del libretto o dal suo rappresentante. La chiusura del deposito e la sua liquidazione è immediata salvo, per il caso di pagamento contanti, un preavviso di 5 giorni ai sensi dell’art. 1834 c.c.. II contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra il depositante e la Banca, quando il depositante non sia Consumatore, il Foro competente per le azioni promosse da questi è esclusivamente quello di Mantova. La Banca ha invece la facoltà di agire nei confronti del depositante nel Foro di Mantova, nonché in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge. Quando invece il depositante sia Cnsumatore, il Foro %$1&$$*5,&2/$0$1729$1$6S$6HGH/HJDOHLQ0DQWRYDFVR9LWWRULR(PDQXHOHQ²ZZZEDPLW&DSLWDOH6RFLDOH HXURLY&RGLFHILVFDOH3DUWLWD,9$HQGLLVFUL]LRQHDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL0DQWRYD²6RFLHWj FRQ6RFLR8QLFRVRJJHWWDDOO DWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGL%DQFD0RQWHGHL3DVFKLGL6LHQD&RGLFHEDQFD² &RGLFH*UXSSR,VFULWWDDOO $OERSUHVVROD%DQFDG ,WDOLDDOQ$GHUHQWHDO)RQGR,QWHUEDQFDULRGL7XWHODGHL'HSRVLWL )RJOLR,QIRUPDWLYR Decorrenza OXJOLR 2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti – Depositi '(326,7,$5,63$50,2! Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Pag. 3 / 4 competente è determinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgsl. 6/9/2005 n. 206 (codice del consumo). La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l’invio al domicilio del Cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti periodici ed ogni altra comunicazione inerente i rapporti in essere; l’importo del recupero è comprensivo delle spese effettivamente sostenute dalla Banca per ogni invio in base alle tariffe vigenti tempo per tempo. 352&('85(',5(&/$02(',&20326,=,21(675$*,8',=,$/('(//(&217529(56,( 1) Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma. Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. /(*(1'$ Libretto nominativo: Libretto di deposito a risparmio intestato ad uno o più nominativi che sono i soli titolari del diritto di disporre delle somme risultanti a saldo del libretto stesso. Nel caso di libretto nominativo intestato a minore, i prelevamenti possono essere effettuati da un legale rappresentante del minore (genitore, tutore, esercente la potestà), oppure liberamente ed autonomamente dal titolare minore purché abbia compiuto i 6 anni. Spese per singola operazione: Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata Spese fisse ad ogni liquidazione: vengono percepite ad ogni liquidazione periodica (capitalizzazione degli interessi), compresa la liquidazione per estinzione Costo del libretto: Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio Spese per ammortamento: Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento Spese per rilascio duplicato: spese previste per la pratica da istruire in caso di smarrimento, distruzione o furto del libretto. T.A.N. - Tasso annuo nominale: è il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento. T.A.E. - Tasso annuo effettivo: è il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato T.A.E. (tasso annuo effettivo). Valuta: Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento. Saldo: ultima somma risultante sul libretto dopo le operazioni di versamento e prelevamento. Disponibilità economica : si intende la data, determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari ( L ) o giorni di calendario ( C ) alla data dell’operazione, in cui le somme versate sono rese disponibili al cliente. %$1&$$*5,&2/$0$1729$1$6S$6HGH/HJDOHLQ0DQWRYDFVR9LWWRULR(PDQXHOHQ²ZZZEDPLW&DSLWDOH6RFLDOH HXURLY&RGLFHILVFDOH3DUWLWD,9$HQGLLVFUL]LRQHDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL0DQWRYD²6RFLHWj FRQ6RFLR8QLFRVRJJHWWDDOO DWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGL%DQFD0RQWHGHL3DVFKLGL6LHQD&RGLFHEDQFD² &RGLFH*UXSSR,VFULWWDDOO $OERSUHVVROD%DQFDG ,WDOLDDOQ$GHUHQWHDO)RQGR,QWHUEDQFDULRGL7XWHODGHL'HSRVLWL )RJOLR,QIRUPDWLYR Decorrenza OXJOLR 2.2.1 – Prodotti della banca – Investimenti – Depositi '(326,7,$5,63$50,2! Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Pag. 4 / 4 'DFRPSLODUHSHUO·RIIHUWDIXRULVHGH NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO: 'DWD )LUPD %$1&$$*5,&2/$0$1729$1$6S$6HGH/HJDOHLQ0DQWRYDFVR9LWWRULR(PDQXHOHQ²ZZZEDPLW&DSLWDOH6RFLDOH HXURLY&RGLFHILVFDOH3DUWLWD,9$HQGLLVFUL]LRQHDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL0DQWRYD²6RFLHWj FRQ6RFLR8QLFRVRJJHWWDDOO DWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGL%DQFD0RQWHGHL3DVFKLGL6LHQD&RGLFHEDQFD² &RGLFH*UXSSR,VFULWWDDOO $OERSUHVVROD%DQFDG ,WDOLDDOQ$GHUHQWHDO)RQGR,QWHUEDQFDULRGL7XWHODGHL'HSRVLWL